Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio a motivo dell’adesione della Croazia /* COM/2014/0391 final - 2014/0198 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta di direttiva del Consiglio che adatta
la direttiva 2013/34/UE trova ragione nell’adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea. Il trattato relativo all’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea[1]
(in appresso: “il trattato di adesione”) è stato firmato il 9 dicembre 2011
a Bruxelles da tutti gli Stati membri dell’UE e dalla Repubblica di Croazia. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato
di adesione, il trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che
tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. L’articolo 3, paragrafo 4, del trattato di
adesione consente alle istituzioni dell’Unione di adottare prima dell’adesione
le misure di cui, tra l’altro, all’articolo 50 dell’atto relativo alle
condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2] (in appresso: “l’atto
di adesione”). Tali misure entrano in vigore subordinatamente all’entrata in
vigore del trattato di adesione alla data di entrata in vigore dello stesso. A norma dell’articolo 50 dell’atto di
adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione
richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari
non sono contemplati nell’atto stesso o nei suoi allegati, il Consiglio o la
Commissione (se l’atto iniziale è stato da essa adottato) adottano gli atti a
tal fine necessari. La direttiva 2013/34/UE è stata adottata il 26
giugno 2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29
giugno 2013. Essa non contempla i necessari riferimenti alle imprese stabilite
in Croazia che è opportuno includere nell’ambito di applicazione della
direttiva. La direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che
adegua determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell’adesione
della Repubblica di Croazia ha adattato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE al
fine di includere nel loro ambito di applicazione il pertinente elenco di
società a responsabilità limitata croate. Tuttavia, tali direttive sono state
abrogate nel luglio 2103 con l’entrata in vigore della direttiva 2013/34/UE. È
pertanto necessario tenere conto di questa evoluzione del diritto dell’Unione e
adeguare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE. La presente proposta di direttiva del Consiglio
comprende gli adattamenti tecnici alla direttiva 2013/34/UE richiesti a motivo
dell’adesione della Croazia. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Dato che la proposta ha carattere prettamente
tecnico e non implica modifiche sostanziali della direttiva 2013/34/UE, non è
necessario procedere a consultazioni dei portatori d’interesse o a valutazioni
d’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della proposta è l’articolo 50 dell’atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità
sono pienamente rispettati. L’intervento dell’Unione è necessario in base al
principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE) perché
verte su adattamenti tecnici in atti giuridici emanati dall’Unione. La proposta
rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE)
perché si limita a quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo
perseguito. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2014/0198 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio a motivo dell’adesione della Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, visto l’atto di adesione della Croazia, in
particolare l’articolo 50, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50 dell’atto
di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati
anteriormente all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione
e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto stesso o nei suoi
allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è
stato adottato dalla Commissione. (2) È opportuno inserire le
tipologie pertinenti di imprese croate negli allegati I e II della
direttiva 2013/34/UE al fine di stabilire il pertinente ambito di applicazione
nella Repubblica di Croazia delle misure di coordinamento prescritte dalla
suddetta direttiva. È opportuno che l’ambito di applicazione degli adattamenti
sia limitato agli adeguamenti tecnici necessari a motivo dell’adesione della
Croazia. (3) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE[3], HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2013/34/UE è modificata
conformemente all’allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2015. Essi
ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri possono prevedere che le
disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al bilancio
dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso del 2016. Le disposizioni adottate dagli Stati membri
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10. [2] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [3] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante
modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182
del 29.6.2013, pag. 19). ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2013/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio a motivo dell'adesione della Croazia La direttiva 2013/34/UE è così modificata: 1. nell'allegato I dopo la voce
relativa alla Francia è inserito il testo seguente: "– in Croazia: dioničko društvo, društvo s
ograničenom odgovornošću;"; 2. nell'allegato II dopo la voce
relativa alla Francia è inserito il testo seguente: "– in Croazia: javno trgovačko društvo,
komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;".