52014PC0384

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi dell’Unione /* COM/2014/0384 final - 2014/0195 (NLE) */


RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell’Unione europea figura l’apertura graduale di determinati programmi e agenzie dell’Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione tratta questo aspetto strategico in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all’impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1].

Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].

Sulla base della comunicazione e delle proprie conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari[3].

Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l’importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori[5], che era stata presentata al Consiglio il 18 e il 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza “Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento”[7], avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l’intenzione dell’UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell’UE.

Finora sono stati firmati protocolli con Armenia, Georgia, Israele, Giordania, Moldova, Marocco e Ucraina.

Nel febbraio 2013 l’Algeria si è detta interessata a partecipare all’ampia varietà di programmi aperti ai paesi partner della politica europea di vicinato. Il testo del protocollo negoziato con l’Algeria è allegato alla presente decisione.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Quest’ultimo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell’Algeria ai programmi dell’Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno applicate a tutti i partner della politica europea di vicinato con cui devono essere conclusi simili protocolli.

A norma dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si chiederà al Parlamento europeo di esprimere parere conforme in merito alla conclusione del protocollo.

La Commissione presenta contemporaneamente una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

Si invita il Consiglio ad adottare la seguente proposta di decisione.

2014/0195 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo[8],

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi dell’Unione (in appresso “il protocollo”) è stato firmato a nome dell’Unione il ...

(2)       L’obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all’Algeria di partecipare a taluni programmi dell’Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente l’accesso all’assistenza, soprattutto finanziaria, che l’Unione deve prestare a norma dei suoi programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell’Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione dell’Algeria. La firma e l’applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l’esercizio, nell’ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all’atto d’istituire i programmi.

(3)       È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi dell’Unione (in appresso “il protocollo”)[9].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 10 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dal protocollo.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell’Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell’Algeria a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informerà al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

[2]               Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

[3]               Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07.

[4]               Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

[5]               Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal titolo “Rafforzamento della politica europea di vicinato”, doc. 10874/07.

[6]               Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della politica europea di vicinato adottate dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

[7]               COM(2011) 303 def. del 25 maggio 2011.

[8]               GU C  del , pag. .

[9]              

ALLEGATO PROTOCOLLO dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell’Unione

L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”,

da una parte,

e

la REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in appresso “l’Algeria”,

dall’altra,

in appresso denominate congiuntamente “le Parti”,

considerando quanto segue:

(1)          L’Algeria ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra (in appresso “l’accordo”), entrato in vigore il 1° settembre 2005.

(2)          Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)          Il Consiglio ha adottato in numerose altre occasioni conclusioni a favore di tale politica.

(4)          Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all’impostazione generale e globale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006[1], per consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.

(5)          L’Algeria ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

(6)          Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell’Algeria a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum d’intesa tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’Algeria è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione dell’Algeria a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L’Algeria fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell’Algeria possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi ai quali l’Algeria contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell’Algeria si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell’Algeria a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum d’intesa tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora l’Algeria chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, o conformemente a qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all’Algeria l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali l’Algeria beneficia dell’assistenza dell’Unione dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

Ciascun memorandum d’intesa concluso a norma dell’articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Occorre adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che permettano di conferire alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l’accordo.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L’estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminarne l’attuazione sulla base dell’effettiva partecipazione dell’Algeria ai programmi dell’Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi previste, e, dall’altro, al territorio dell’ Algeria.

Articolo 10

In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Il presente protocollo entra definitivamente in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo forma parte integrante dell’accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles,

Per l’Unione europea Per la Repubblica algerina democratica e popolare

[1]               COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.