Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi dell’Unione /* COM/2014/0384 final - 2014/0195 (NLE) */
RELAZIONE Tra le numerose misure della politica europea
di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la
transizione nel vicinato dell’Unione europea figura l’apertura graduale di
determinati programmi e agenzie dell’Unione ai paesi partner interessati da
detta politica. La Commissione tratta questo aspetto strategico in modo più
esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all’impostazione
generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica
europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1]. Il Consiglio ha approvato tale impostazione
nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].
Sulla base della comunicazione e delle proprie
conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla
Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità
palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro
partecipazione ai programmi comunitari[3].
Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l’importanza
fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato
dei lavori[5],
che era stata presentata al Consiglio il 18 e il 19 giugno 2007, e le relative
conclusioni del Consiglio[6].
La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei
pertinenti protocolli aggiuntivi. La comunicazione congiunta della Commissione e
dell’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza “Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento”[7], avallata dalle
conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l’intenzione
dell’UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell’UE. Finora sono stati firmati protocolli con
Armenia, Georgia, Israele, Giordania, Moldova, Marocco e Ucraina. Nel febbraio 2013 l’Algeria si è detta
interessata a partecipare all’ampia varietà di programmi aperti ai paesi
partner della politica europea di vicinato. Il testo del protocollo negoziato
con l’Algeria è allegato alla presente decisione. La Commissione presenta una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Quest’ultimo
contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell’Algeria
ai programmi dell’Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno
applicate a tutti i partner della politica europea di vicinato con cui devono
essere conclusi simili protocolli. A norma dell’articolo 218, paragrafo 6,
lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si chiederà al
Parlamento europeo di esprimere parere conforme in merito alla conclusione del
protocollo. La Commissione presenta contemporaneamente una
proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione
provvisoria del protocollo. Si invita il Consiglio ad adottare la seguente
proposta di decisione. 2014/0195 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina,
dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica
algerina sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina
ai programmi dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo[8], considerando quanto segue: (1) Il protocollo dell’accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina, dall’altra,
riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi
dell’Unione (in appresso “il protocollo”) è stato firmato a nome dell’Unione il
... (2) L’obiettivo del protocollo è
stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all’Algeria di
partecipare a taluni programmi dell’Unione. Il quadro orizzontale istituito dal
protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e
tecnica che consente l’accesso all’assistenza, soprattutto finanziaria, che l’Unione
deve prestare a norma dei suoi programmi. Tale quadro si applica unicamente ai
programmi dell’Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la
partecipazione dell’Algeria. La firma e l’applicazione provvisoria del
protocollo non comportano pertanto l’esercizio, nell’ambito delle varie
politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati
all’atto d’istituire i programmi. (3) È opportuno approvare il
protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell’Unione, il protocollo
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina, dall’altra,
riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina sui
principi generali della partecipazione della Repubblica algerina ai programmi
dell’Unione (in appresso “il protocollo”)[9].
Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a
nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 10 del protocollo,
al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dal
protocollo. Articolo 3 La Commissione è
autorizzata a stabilire, a nome dell’Unione, le modalità e le condizioni
specifiche applicabili alla partecipazione dell’Algeria a un determinato
programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione
informerà al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio. Articolo
4 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006. [2] Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni
esterne del 5 marzo 2007. [3] Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la
Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07. [4] Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno
2007, doc. 11177/07. [5] Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal
titolo “Rafforzamento della politica europea di vicinato”, doc. 10874/07. [6] Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della
politica europea di vicinato adottate dal Consiglio (Affari generali e
relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07. [7] COM(2011) 303 def. del 25 maggio 2011. [8] GU C del , pag. . [9] ALLEGATO
PROTOCOLLO
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina
democratica e popolare, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione
europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali
della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai
programmi dell’Unione
L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, da una parte, e la REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE,
in appresso “l’Algeria”, dall’altra, in appresso
denominate congiuntamente “le Parti”, considerando
quanto segue: (1) L’Algeria ha concluso un
accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra (in appresso “l’accordo”),
entrato in vigore il 1° settembre 2005. (2) Il Consiglio europeo tenutosi
a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della
Commissione relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le
conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. (3) Il Consiglio ha adottato in
numerose altre occasioni conclusioni a favore di tale politica. (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio
ha espresso il proprio sostegno all’impostazione generale e globale esposta
nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006[1], per consentire ai
paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in
funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai
programmi e alle agenzie comunitari. (5) L’Algeria ha espresso il desiderio
di partecipare a una serie di programmi dell’Unione. (6) Le modalità e le condizioni
specifiche relative alla partecipazione dell’Algeria a ciascun programma
specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione
e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum d’intesa
tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L’Algeria è
autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione
aperti alla partecipazione dell’Algeria a norma delle pertinenti disposizioni
di adozione di tali programmi. Articolo 2 L’Algeria fornisce un
contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente
ai programmi specifici cui partecipa. Articolo 3 I rappresentanti dell’Algeria
possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il
loro paese, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi ai
quali l’Algeria contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Alle iniziative e ai
progetti presentati dai partecipanti dell’Algeria si applicano, per quanto
possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri
per i programmi in questione. Articolo 5 Le modalità e le
condizioni specifiche relative alla partecipazione dell’Algeria a ciascun
programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di
relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum
d’intesa tra la Commissione europea e le autorità algerine competenti, sulla
base dei criteri stabiliti nei programmi in questione. Qualora l’Algeria
chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato
programma dell’Unione a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno
strumento europeo di vicinato, o conformemente a qualsiasi analogo regolamento
che possa essere adottato in futuro e che garantisca all’Algeria l’assistenza
esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali l’Algeria beneficia dell’assistenza
dell’Unione dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di
finanziamento. Articolo 6 Ciascun memorandum d’intesa
concluso a norma dell’articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il controllo
finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini
amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo
per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro
autorità. Occorre adottare
disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure
amministrative, sanzioni e recupero che permettano di conferire alla
Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte
dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di
beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione. Articolo 7 Il presente
protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l’accordo. Il presente
protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive
procedure. Ciascuna Parte può
denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra
Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi
dalla data della notifica. L’estinzione del
presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide
sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli
articoli 5 e 6. Articolo 8 Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con
scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminarne l’attuazione sulla
base dell’effettiva partecipazione dell’Algeria ai programmi dell’Unione. Articolo 9 Il presente protocollo
si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi previste, e, dall’altro,
al territorio dell’ Algeria. Articolo 10 In
attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via
provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con
riserva dell’espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presente protocollo
entra definitivamente in vigore il primo giorno del mese successivo alla data
in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali
diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine
necessarie. Articolo 11 Il presente protocollo forma parte integrante
dell’accordo. Articolo 12 Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua
bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese,
croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun
testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles,
Per l’Unione europea
Per la Repubblica algerina democratica e popolare [1] COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.