Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (codificazione) /* COM/2014/0374 final - 2014/0190 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
dell'Unione sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di
tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si
tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di
codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di
garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2],
sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza
del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994,
per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti
di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 140/2008
del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da
una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra[3]. Il nuovo regolamento
sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la
sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che
riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini
dell’opera di codificazione. 5. La
proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare,
in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 140/2008 e dello
strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei
casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la
concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che
figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 140/2008
(adattato) 2014/0190 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a determinate procedure di
applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro,
dall’altra (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell’Unione europea Õ, in particolare
l’articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE)
n. 140/2008 del Consiglio[6]
ha subito sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 140/2008 cons.
1 (adattato) (2) Il 15 ottobre 2007
è stato firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro,
dall’altra ( «ASA»), Ö il quale è
entrato in vigore il 1° maggio 2010 Õ . ê 140/2008 (adattato) (3) È necessario stabilire le
procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’ASA. (4) L’ASA Ö prevede Õ che i prodotti della
pesca originari del Montenegro possano essere importati Ö nell’Unione Õ applicando
un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti
tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la
gestione di tali contingenti tariffari. (5) Qualora fosse necessario
applicare misure di difesa commerciale, esse Ö devono Õ essere adottate in
conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE)
n. 260/2009 del Consiglio[8],
al regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio[9], al regolamento (CE)
n. 1225/2009 del Consiglio[10]
o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[11]. (6) Qualora uno Stato membro
informi la Commissione di una possibile frode o mancata cooperazione
amministrativa, si applica la pertinente normativa Ö dell’Unione Õ, in particolare il
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[12]. (7) Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la
Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo
285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 15 (adattato) (8) L'esecuzione delle clausole
bilaterali di salvaguardia dell' Ö ASA Õ richiede condizioni
uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure
dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. (9) La Commissione dovrebbe adottare
atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi
motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze
eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 41,
paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell' Ö ASA Õ, ê 140/2008
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce determinate
procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune
disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro,
dall’altra («ASA»). ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 15, 1) (adattato) Articolo 2 Concessioni relative al pesce e ai
prodotti della pesca Le norme dettagliate per l'applicazione
dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il
pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo Ö 3 Õ , del presente
regolamento. ê 140/2008
(adattato) Articolo 3 Riduzioni tariffarie 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le
aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale. 2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a
un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in Ö conformità Õ del paragrafo 1
è: a) pari o inferiore all’1% nel caso dei
dazi ad valorem; o b) pari o inferiore a 1 EUR per
ogni singolo importo nel caso di dazi specifici. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 15, 2) (adattato) Articolo 4 Adeguamenti tecnici Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle
disposizioni adottate a norma del presente regolamento che sono necessari in
seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle
suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi,
accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e Ö il Õ Montenegro vengono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 9,
paragrafo 3. Articolo 5 Clausola di salvaguardia generale Laddove l'Unione dovesse adottare una misura
in base alle disposizioni di cui all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima viene
adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato
all'articolo 41 dell'ASA. Articolo 6 Clausola di penuria Laddove l'Unione dovesse adottare una misura
di cui all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la
procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del presente
regolamento. ê 140/2008
(adattato) Articolo 7 Circostanze eccezionali e critiche Qualora si verifichino circostanze eccezionali
e critiche ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e
dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può prendere
misure immediate ai sensi degli articoli 41 e 42 dell’ASA. Se la Commissione riceve una richiesta di uno
Stato membro, adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 15, 3) (adattato) La Commissione adotta tali misure secondo la
procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3, Ö del presente
regolamento Õ . In casi di urgenza
si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, Ö del presente
regolamento Õ. ê 140/2008
(adattato) Articolo 8 Clausola di salvaguardia per i
prodotti dell’agricoltura e della pesca 1. Fatte salve le procedure di cui agli
articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora Ö l’Unione Õ debba adottare una
misura di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 41 dell’ASA, riguardo ai
prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno
Stato membro o di propria iniziativa, prende una decisione sulle misure
necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui
all’articolo 41 dell’ASA. Qualora la Commissione riceva una richiesta da
uno Stato membro, prende una decisione in merito: a) entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di
cui all’articolo 41 dell’ASA; oppure b) entro tre giorni dal termine del
periodo di trenta giorni di cui all’articolo 41, paragrafo 5,
lettera a), dell’ASA se si applica la procedura di consultazione di cui
all’articolo 41 dell’ASA. La Commissione notifica al Consiglio le misure
adottate. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 15, 4) (adattato) 2. La Commissione adotta tali misure secondo
la procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3. In casi di
urgenza, Ö ai sensi Õ dell'articolo 9,
paragrafo 4. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 15, 5) (adattato) Articolo 9 Procedura di comitato 1. Ai fini dell'articolo 4, la
Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito
dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Ai fini degli articoli Ö da Õ 5 Ö a Õ 8, la Commissione è
assistita dal comitato Ö per le misure
di salvaguardia Õ istituito Ö dall'articolo
4, paragrafo 1, del Õ regolamento (CE)
n. 260/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. ê 140/2008
(adattato) Articolo 10 Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano giustificare
l’applicazione da parte Ö dell’Unione Õ delle misure di cui
all’articolo 40, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure
antidumping e/o compensative è decisa in conformità delle disposizioni
contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel
regolamento (CE) n. 597/2009. Articolo 11 Concorrenza 1. Nel caso di pratiche che possano
giustificare l’applicazione da parte Ö dell’Unione Õ delle misure di cui
all’articolo 73 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di
propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla
compatibilità di tali pratiche con Ö l'ASA Õ . Le misure di cui all’articolo 73,
paragrafo 10, dell’ASA sono adottate, in caso di aiuti, in conformità
delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri
casi, in conformità delle procedure stabilite dall’articolo Ö 207 Õ del trattato. 2. Nel caso di pratiche che possano esporre Ö l’Unione Õ a misure prese dal
Montenegro conformemente all’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il
caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi
enunciati nell’ASA. All’occorrenza, Ö la Commissione Õ prende le opportune
decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli
articoli 101, 102 e 107 del trattato. Articolo 12 Frode o mancata cooperazione
amministrativa Qualora la Commissione, sulla base delle
informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che
sussistono le condizioni di cui all’articolo 46 dell’ASA, provvede senza
indugio: a) a informarne il Consiglio; e b) a notificare al comitato di
stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di
informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno al comitato di
stabilizzazione e di associazione. Tutte le pubblicazioni di cui
all’articolo 46, paragrafo 5, dell’ASA sono eseguite dalla
Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 15, 6) (adattato) La Commissione può decidere, secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente
regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in
questione per i prodotti a norma dell'articolo 46, paragrafo 4,
dell'ASA. ê 140/2008
(adattato) Articolo 13 Notifica La Commissione procede, a nome Ö dell’Unione Õ , alle notifiche al
consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione
e di associazione previste dall’ASA. ê Articolo 14 Abrogazione Il
regolamento (CE) n. 140/2008 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato II. ê 140/2008 Articolo 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritta nel programma legislativo per il 2014. [4] Allegato I della presente proposta. [5] GU C [...] del [...], pag [...]. [6] Regolamento (CE) n. 140/2008
del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da
una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 43 del 19.2.2008,
pag. 1). [7] V. allegato I. [8] Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio,
del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1). [9] Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio,
del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune
applicabile alle esportazioni (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1). [10] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343
del 22.12.2009, pag. 51). [11] Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio,
dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188
del 18.7.2009, pag. 93). [12] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati
membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la
corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82
del 22.3.1997, pag. 1). [13] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU
L 269 del 10.10.2013, pag. 1). [14] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). é ALLEGATO I Regolamento abrogato e relativa
modifica Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1) || || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 15 dell’allegato _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 140/2008 || Presente regolamento Articoli da 1 a 8 || Articoli da 1 a 8 Articolo 8 bis || Articolo 9 Articolo 9 || Articolo 10 Articolo 10 || Articolo 11 Articolo 11 || Articolo 12 Articolo 13 || Articolo 13 __ || Articolo 14 Articolo 14 || Articolo 15 __ || Allegato I __ || Allegato II _____________