52014PC0369

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la validità della decisione 2011/492/UE e sospende l’applicazione delle relative misure appropriate /* COM/2014/0369 final - 2014/0186 (NLE) */


RELAZIONE

Il 31 gennaio 2011 l’Unione europea ha deciso di avviare consultazioni con la Repubblica di Guinea‑Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou riveduto. Tale decisione è stata assunta in seguito agli avvenimenti del 1° aprile 2010. In tale data, agli ordini del vicecapo di Stato maggiore delle Forze armate, generale Antonio Indjai, un gruppo di militari in rivolta ha arrestato l’ammiraglio José Zamora Induta, capo di Stato maggiore, e il primo ministro della Guinea-Bissau, Carlos Gomes Junior. Dopo la rivolta, il generale Indjai si è imposto come capo di Stato maggiore de facto prima di essere nominato ufficialmente il 25 giugno 2010 con decreto del presidente, Malam Bacai Sanhá, su proposta del governo.

L’Unione europea ritiene che la rivolta del 1° aprile 2010 e la successiva nomina dei suoi principali istigatori ai vertici della gerarchia militare costituiscano una violazione particolarmente seria e flagrante degli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou (rispetto dei principi della democrazia), nonché un caso di urgenza particolare, conformemente all’articolo 96, paragrafo 2, lettera b). Di conseguenza, il 2 febbraio 2011 è stata inviata una lettera alle autorità della Guinea‑Bissau per invitarle a partecipare a consultazioni.

La riunione di apertura delle consultazioni si è svolta a Bruxelles il 29 marzo 2011.

Nel corso della riunione i partecipanti hanno preso atto delle proposte avanzate dalla Guinea‑Bissau per garantire progressivamente la preminenza del potere civile, migliorare la governance democratica, assicurare il rispetto dell’ordine costituzionale e dello Stato di diritto e lottare contro l’impunità e la criminalità organizzata.

Gli impegni assunti dalla Guinea-Bissau comprendono in particolare:

· lo svolgimento e la conclusione, in piena indipendenza e in condizioni materiali e di sicurezza adeguate, delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi agli omicidi perpetrati nel marzo e nel giugno 2009;

· l’effettiva attuazione della riforma del settore della sicurezza, sulla base della strategia approvata dal parlamento nazionale e del pacchetto legislativo predisposto con l’appoggio della missione PSDC dell’Unione europea;

· il rinnovo delle gerarchie militari allo scopo di garantire la nomina ai vertici di comando di persone non implicate in comportamenti anticostituzionali o illegali, né in episodi di violenza, conformemente alle conclusioni e alle raccomandazioni della tabella di marcia dell’ECOWAS per la riforma del settore sicurezza;

· l’approvazione e l’agevolazione di una missione di esperti a supporto della riforma del settore sicurezza e della protezione di esponenti politici, effettuata con il sostegno dell’ECOWAS, della CPLP e/o di altri partner;

· l’elaborazione, l’adozione e l’effettiva realizzazione di piani operativi nazionali per l’attuazione della riforma del settore sicurezza e per la lotta al narcotraffico;

· il miglioramento della gestione amministrativa e finanziaria del personale civile e militare, nonché delle misure di lotta al riciclaggio di denaro.

Nelle sue conclusioni al termine delle consultazioni, l’Unione europea ha preso atto dei suddetti impegni e ha invitato i rappresentanti della Repubblica di Guinea-Bissau ad avviare immediatamente le indagini e i procedimenti giudiziari riguardanti gli avvenimenti del 1° aprile 2010, al fine di rafforzare la lotta contro l’impunità, e a proporre un calendario più dettagliato per l’attuazione degli impegni, conformemente ai tempi stabiliti nella tabella di marcia dell’ECOWAS.

Con decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, l’Unione europea ha deciso di adottare misure appropriate per attuare tali impegni, tra cui un programma di impegni reciproci finalizzati alla graduale ripresa della cooperazione da parte dell’UE.

Il 12 aprile 2012 è stato perpetrato un colpo di Stato ad opera di elementi delle forze armate dopo il primo turno delle elezioni presidenziali, programmate dopo la morte a gennaio del Presidente Bacai Sanhá; il presidente facente funzioni e il primo ministro sono stati arrestati.

Le elezioni legislative e presidenziali hanno infine avuto luogo il 13 aprile e il 18 maggio 2014, due anni dopo il colpo di Stato dell’aprile 2012. Queste elezioni, giudicate libere e credibili da tutti gli osservatori internazionali, fra cui la missione di osservazione elettorale dell’Unione europea, sono state un passo importante verso il ripristino dell’ordine costituzionale.

Con decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, le misure appropriate della decisione 2011/492/UE sono state prorogate di un anno, fino al 19 luglio 2014.

La Commissione ritiene importante che la decisione 2011/492/UE del Consiglio non scada, in quanto continua a costituire il quadro fondamentale per promuovere la stabilità democratica e lo Stato di diritto in Guinea-Bissau. Si propone quindi di prorogarne di un anno la scadenza, fino al 19 luglio 2015. Tuttavia, tenendo in considerazione lo svolgimento di elezioni credibili e affinché l’Unione europea possa impegnarsi nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno per far progredire il paese verso una maggiore stabilità, democrazia e sviluppo, si propone di sospendere l’applicazione delle misure appropriate.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede al Consiglio di adottare l’allegata proposta di decisione del Consiglio che proroga il periodo di validità della decisione 2011/492/UE, sospendendo l’applicazione delle relative misure appropriate.

2014/0186 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la validità della decisione 2011/492/UE e sospende l’applicazione delle relative misure appropriate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1] (di seguito “accordo di partenariato ACP-UE”) modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010[2], in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE[3], in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con decisione 2011/492/UE[4] del Consiglio sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate specificate nell’allegato della decisione.

(2)       La decisione 2013/385/UE[5] del Consiglio ha modificato la decisione 2011/492/UE del Consiglio prorogando di un anno, fino al 19 luglio 2014, il periodo di applicazione delle misure appropriate.

(3)       Gli elementi essenziali menzionati all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE continuano ad essere violati e le attuali condizioni nella Guinea-Bissau non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. È quindi opportuno prorogare di un anno la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio.

(4)       Tenendo tuttavia in considerazione lo svolgimento di elezioni pacifiche, libere e credibili il 13 aprile e il 18 maggio 2014, che rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore democrazia e stabilità, e affinché l’Unione europea possa impegnarsi nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare le istituzioni democratiche, conciliare la società e promuovere lo sviluppo socioeconomico della Guinea-Bissau, le misure appropriate definite nell’allegato della decisione 2011/492/UE del Consiglio dovrebbero essere sospese.

(5)       La presente decisione dovrebbe essere oggetto di un riesame sei mesi dopo l’entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione 2011/492/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 19 luglio 2015. È tuttavia sospesa l’applicazione delle misure appropriate.

Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Guinea-Bissau dovesse aggravarsi severamente. Tali misure saranno comunque riesaminate sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La lettera di cui all’allegato alla presente decisione è trasmessa alle autorità della Guinea‑Bissau.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio                                             

Il presidente                                                  

||

[1]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2]               GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

[3]               GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48.

[4]               Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2).

[5]               Decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione (GU L 194 del 17.7.2013, pag. 6)

ALLEGATO alla proposta di decisione del Consiglio che proroga la validità della decisione 2011/492/UE e sospende l’applicazione delle misure appropriate

Signor Presidente della Repubblica della Guinea Bissau,

Signor Primo ministro della Repubblica della Guinea Bissau,

Signori ambasciatori,

in seguito alle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione europea ha deciso, con decisione 2011/492/UE del 18 luglio 2011, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione con l’UE.

Con decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, la decisione 2011/492/UE è stata prorogata di un anno, fino al 19 luglio 2014.

Negli ultimi dodici mesi, durante i quali erano in carica le autorità ad interim, non sono stati compiuti i progressi in termini di rispetto dei diritti umani, lotta contro l’impunità, riforma del settore sicurezza o lotta al traffico illegale, in particolare di stupefacenti, che erano previsti dal programma di impegni reciproci per la ripresa della cooperazione con l’UE.

L’Unione europea trova tuttavia incoraggiante lo svolgimento, il 13 aprile e il 18 maggio 2014, di elezioni legislative e presidenziali libere, pacifiche e credibili che hanno rappresentato un importante passo avanti verso una maggiore democrazia e stabilità nel paese. L’UE ha quindi deciso la sospensione delle misure applicate a norma dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, quali definite nella decisione 2011/492/UE del Consiglio, al fine di potersi impegnare nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare, riconciliare e sviluppare il paese, in collaborazione con altri partner internazionali.

L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou, dato che il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono la base fondamentale su cui poggiano le relazioni fra l’UE e la Guinea-Bissau, e continuerà a seguire da vicino la situazione in Guinea-Bissau.

Le sfide politiche e socioeconomiche che il paese deve affrontare sono significative ma l’Unione europea è fiduciosa che la Guinea-Bissau si adopererà per adottare, nell’ambito di un dialogo con tutti i gruppi politici, le decisioni necessarie, a livello economico e finanziario oltre che nei settori fondamentali della riforma del settore della sicurezza e della lotta contro l’impunità.

L’Unione europea mantiene il suo fermo impegno nei confronti del partenariato con il popolo della Guinea Bissau. La presente decisione dell’Unione europea di sospendere l’applicazione delle misure appropriate e di riprendere il dialogo e la cooperazione con le legittime autorità mira a dare nuovo impulso alle relazioni tra l’UE e la Guinea-Bissau al fine di normalizzare le relazioni bilaterali. Gli impegni assunti dalla Guinea-Bissau nel quadro delle consultazioni a titolo dell’articolo 96 restano tuttavia applicabili e l’Unione europea si aspetta che il governo del paese prenda i provvedimenti necessari per realizzarli in via prioritaria.

L’Unione europea invita tutte le parti a cogliere l’occasione per assicurare la transizione del paese verso la stabilità democratica, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo socioeconomico.

Vogliate gradire, signor Presidente della Repubblica e Signor Primo ministro, i nostri distinti saluti.

Per il Consiglio || Per la Commissione

C. ASHTON Alta rappresentante || A. PIEBALGS Commissario