Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la validità della decisione 2011/492/UE e sospende l’applicazione delle relative misure appropriate /* COM/2014/0369 final - 2014/0186 (NLE) */
RELAZIONE Il 31 gennaio 2011 l’Unione europea ha deciso
di avviare consultazioni con la Repubblica di Guinea‑Bissau a titolo dell’articolo 96
dell’accordo di Cotonou riveduto. Tale decisione è stata assunta in seguito
agli avvenimenti del 1° aprile 2010. In tale data, agli ordini del vicecapo di
Stato maggiore delle Forze armate, generale Antonio Indjai, un gruppo di
militari in rivolta ha arrestato l’ammiraglio José Zamora Induta, capo di Stato
maggiore, e il primo ministro della Guinea-Bissau, Carlos Gomes Junior. Dopo la
rivolta, il generale Indjai si è imposto come capo di Stato maggiore de facto
prima di essere nominato ufficialmente il 25 giugno 2010 con decreto del
presidente, Malam Bacai Sanhá, su proposta del governo. L’Unione europea ritiene che la rivolta del 1°
aprile 2010 e la successiva nomina dei suoi principali istigatori ai vertici
della gerarchia militare costituiscano una violazione particolarmente seria e
flagrante degli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di
Cotonou (rispetto dei principi della democrazia), nonché un caso di urgenza
particolare, conformemente all’articolo 96, paragrafo 2, lettera b). Di
conseguenza, il 2 febbraio 2011 è stata inviata una lettera alle autorità della
Guinea‑Bissau per invitarle a partecipare a consultazioni. La riunione di apertura delle consultazioni si
è svolta a Bruxelles il 29 marzo 2011. Nel corso della
riunione i partecipanti hanno preso atto delle proposte avanzate dalla Guinea‑Bissau
per garantire progressivamente la preminenza del potere civile, migliorare la
governance democratica, assicurare il rispetto dell’ordine costituzionale e
dello Stato di diritto e lottare contro l’impunità e la criminalità
organizzata. Gli impegni
assunti dalla Guinea-Bissau comprendono in particolare: ·
lo svolgimento e la conclusione, in piena
indipendenza e in condizioni materiali e di sicurezza adeguate, delle indagini
e dei procedimenti giudiziari relativi agli omicidi perpetrati nel marzo e nel
giugno 2009; ·
l’effettiva attuazione della riforma del settore
della sicurezza, sulla base della strategia approvata dal parlamento nazionale
e del pacchetto legislativo predisposto con l’appoggio della missione PSDC dell’Unione
europea; ·
il rinnovo delle gerarchie militari allo scopo di
garantire la nomina ai vertici di comando di persone non implicate in
comportamenti anticostituzionali o illegali, né in episodi di violenza,
conformemente alle conclusioni e alle raccomandazioni della tabella di marcia
dell’ECOWAS per la riforma del settore sicurezza; ·
l’approvazione e l’agevolazione di una missione di
esperti a supporto della riforma del settore sicurezza e della protezione di
esponenti politici, effettuata con il sostegno dell’ECOWAS, della CPLP e/o di
altri partner; ·
l’elaborazione, l’adozione e l’effettiva realizzazione
di piani operativi nazionali per l’attuazione della riforma del settore
sicurezza e per la lotta al narcotraffico; ·
il miglioramento della gestione amministrativa e
finanziaria del personale civile e militare, nonché delle misure di lotta al
riciclaggio di denaro. Nelle sue
conclusioni al termine delle consultazioni, l’Unione europea ha preso atto dei
suddetti impegni e ha invitato i rappresentanti della Repubblica di
Guinea-Bissau ad avviare immediatamente le indagini e i procedimenti giudiziari
riguardanti gli avvenimenti del 1° aprile 2010, al fine di rafforzare la lotta
contro l’impunità, e a proporre un calendario più dettagliato per l’attuazione
degli impegni, conformemente ai tempi stabiliti nella tabella di marcia dell’ECOWAS. Con decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, l’Unione
europea ha deciso di adottare misure appropriate per attuare tali impegni, tra
cui un programma di impegni reciproci finalizzati alla graduale ripresa della
cooperazione da parte dell’UE. Il 12 aprile 2012 è stato perpetrato un colpo di Stato ad opera di
elementi delle forze armate dopo il primo turno delle elezioni presidenziali,
programmate dopo la morte a gennaio del Presidente Bacai Sanhá; il presidente
facente funzioni e il primo ministro sono stati arrestati. Le elezioni legislative e presidenziali hanno infine avuto luogo il 13
aprile e il 18 maggio 2014, due anni dopo il colpo di Stato dell’aprile 2012.
Queste elezioni, giudicate libere e credibili da tutti gli osservatori
internazionali, fra cui la missione di osservazione elettorale dell’Unione
europea, sono state un passo importante verso il ripristino dell’ordine
costituzionale. Con decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, le misure
appropriate della decisione 2011/492/UE sono state prorogate di un anno, fino
al 19 luglio 2014. La Commissione ritiene importante che la decisione 2011/492/UE del
Consiglio non scada, in quanto continua a costituire il quadro fondamentale per
promuovere la stabilità democratica e lo Stato di diritto in Guinea-Bissau. Si
propone quindi di prorogarne di un anno la scadenza, fino al 19 luglio 2015.
Tuttavia, tenendo in considerazione lo svolgimento di elezioni credibili e
affinché l’Unione europea possa impegnarsi nei confronti delle autorità
democraticamente elette e offrire loro sostegno per far progredire il paese
verso una maggiore stabilità, democrazia e sviluppo, si propone di sospendere l’applicazione
delle misure appropriate. Conclusioni Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede
al Consiglio di adottare l’allegata proposta di decisione del Consiglio che
proroga il periodo di validità della decisione 2011/492/UE, sospendendo l’applicazione
delle relative misure appropriate. 2014/0186 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la validità della decisione
2011/492/UE e sospende l’applicazione delle relative misure appropriate IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, visto l’accordo di partenariato tra i membri
del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e
la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1] (di seguito “accordo di
partenariato ACP-UE”) modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010[2], in particolare l’articolo
96, visto l’accordo interno tra i rappresentanti
dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai
provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo
di partenariato ACP-UE[3],
in particolare l’articolo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2011/492/UE[4] del Consiglio sono
state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi
dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le
misure appropriate specificate nell’allegato della decisione. (2) La decisione 2013/385/UE[5] del Consiglio ha
modificato la decisione 2011/492/UE del Consiglio prorogando di un anno, fino
al 19 luglio 2014, il periodo di applicazione delle misure appropriate. (3) Gli elementi essenziali
menzionati all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE continuano ad
essere violati e le attuali condizioni nella Guinea-Bissau non sono tali da
garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato
di diritto. È quindi opportuno prorogare di un anno la validità della decisione
2011/492/UE del Consiglio. (4) Tenendo tuttavia in
considerazione lo svolgimento di elezioni pacifiche, libere e credibili il 13
aprile e il 18 maggio 2014, che rappresentano un importante passo avanti verso
una maggiore democrazia e stabilità, e affinché l’Unione europea possa
impegnarsi nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro
sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare le istituzioni democratiche,
conciliare la società e promuovere lo sviluppo socioeconomico della
Guinea-Bissau, le misure appropriate definite nell’allegato della decisione 2011/492/UE
del Consiglio dovrebbero essere sospese. (5) La presente decisione
dovrebbe essere oggetto di un riesame sei mesi dopo l’entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La validità della decisione 2011/492/UE e
delle relative misure appropriate è prorogata fino al 19 luglio 2015. È
tuttavia sospesa l’applicazione delle misure appropriate. Le misure appropriate sono
oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in
Guinea-Bissau dovesse aggravarsi severamente. Tali misure saranno comunque riesaminate sei mesi dopo l’entrata in vigore
della presente decisione. Articolo 2 La lettera di cui all’allegato alla presente
decisione è trasmessa alle autorità della Guinea‑Bissau. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Articolo
4 La presente
decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il
presidente || [1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. [2] GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. [3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L
247 del 9.9.2006, pag. 48. [4] Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011,
relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di
Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato
ACP-UE (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2). [5] Decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013,
che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella
decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione
(GU L 194 del 17.7.2013, pag. 6) ALLEGATO
alla
proposta di decisione del Consiglio
che proroga la validità della decisione 2011/492/UE e sospende l’applicazione
delle misure appropriate
Signor Presidente della Repubblica della
Guinea Bissau, Signor Primo ministro della Repubblica della
Guinea Bissau, Signori ambasciatori, in seguito alle consultazioni che si sono
svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di
partenariato ACP-UE, l’Unione europea ha deciso, con decisione 2011/492/UE del 18
luglio 2011, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni
reciproci per la graduale ripresa della cooperazione con l’UE. Con decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, la
decisione 2011/492/UE è stata prorogata di un anno, fino al 19 luglio 2014. Negli ultimi dodici mesi, durante i quali
erano in carica le autorità ad interim, non sono stati compiuti i progressi in
termini di rispetto dei diritti umani, lotta contro l’impunità, riforma del
settore sicurezza o lotta al traffico illegale, in particolare di stupefacenti,
che erano previsti dal programma di impegni reciproci per la ripresa della
cooperazione con l’UE. L’Unione europea trova tuttavia incoraggiante
lo svolgimento, il 13 aprile e il 18 maggio 2014, di elezioni legislative e
presidenziali libere, pacifiche e credibili che hanno rappresentato un
importante passo avanti verso una maggiore democrazia e stabilità nel paese. L’UE
ha quindi deciso la sospensione delle misure applicate a norma dell’articolo 96
dell’accordo di Cotonou, quali definite nella decisione 2011/492/UE del
Consiglio, al fine di potersi impegnare nei confronti delle autorità
democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a
consolidare, riconciliare e sviluppare il paese, in collaborazione con altri
partner internazionali. L’Unione europea attribuisce la massima
importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou, dato che
il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di
diritto sono la base fondamentale su cui poggiano le relazioni fra l’UE e la
Guinea-Bissau, e continuerà a seguire da vicino la situazione in Guinea-Bissau. Le sfide politiche e socioeconomiche che il
paese deve affrontare sono significative ma l’Unione europea è fiduciosa che la
Guinea-Bissau si adopererà per adottare, nell’ambito di un dialogo con tutti i
gruppi politici, le decisioni necessarie, a livello economico e finanziario
oltre che nei settori fondamentali della riforma del settore della sicurezza e
della lotta contro l’impunità. L’Unione europea mantiene il suo fermo impegno
nei confronti del partenariato con il popolo della Guinea Bissau. La presente
decisione dell’Unione europea di sospendere l’applicazione delle misure
appropriate e di riprendere il dialogo e la cooperazione con le legittime
autorità mira a dare nuovo impulso alle relazioni tra l’UE e la Guinea-Bissau
al fine di normalizzare le relazioni bilaterali. Gli impegni assunti dalla
Guinea-Bissau nel quadro delle consultazioni a titolo dell’articolo 96
restano tuttavia applicabili e l’Unione europea si aspetta che il governo del
paese prenda i provvedimenti necessari per realizzarli in via prioritaria. L’Unione europea invita tutte le parti a
cogliere l’occasione per assicurare la transizione del paese verso la stabilità
democratica, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo
socioeconomico. Vogliate gradire, signor Presidente della
Repubblica e Signor Primo ministro, i nostri distinti saluti. Per il Consiglio || Per la Commissione C. ASHTON Alta rappresentante || A. PIEBALGS Commissario