Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2) L’interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico /* COM/2014/0367 final - 2014/0185 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1 Contesto politico Il settore pubblico svolge un ruolo
fondamentale a livello economico in termini di regolamentazione, prestazione di
servizi e offerta di lavoro. Esso rappresenta oltre il 25% dell’occupazione totale
e una parte significativa dell’attività economica negli Stati membri dell’UE.
Un settore pubblico efficiente e produttivo può essere un fattore trainante
della crescita economica fornendo un sostegno al settore privato e
assicurandone la governance. In un momento in cui i governi affrontano la sfida
di garantire il risanamento finanziario promuovendo nel contempo la crescita,
la competitività e l’occupazione, vi è urgente necessità di aumentare l’efficienza,
migliorare la governance, ridurre i tempi di risposta e coinvolgere
maggiormente gli utenti nel settore pubblico[1]. Dopo anni di lavoro su temi quali l’interoperabilità,
l’e-government, i dati aperti, il cloud computing e l’innovazione sociale, è
oramai giunta a maturazione una serie di concetti e strumenti. La novità
principale consiste nella possibilità offerta da dati aperti, strumenti
partecipativi e piattaforme interoperabili di creare e fornire beni e servizi
pubblici con una velocità, un’efficienza e una qualità senza precedenti. Le
potenzialità a disposizione di amministrazioni aperte, interconnesse e
cooperative di raggruppare i contribuiti di vari settori in modo sicuro e
interoperabile sono oggi elevate e la realizzazione di tale ambizione sarà un
elemento cruciale per riuscire a costruire il mercato unico digitale. Come indicato nella sua analisi annuale della
crescita per il 2013[2],
la Commissione ritiene che l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi
online e la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni europee possano
contribuire in modo significativo alla crescita e all’aumento dell’efficienza.
L’interoperabilità tra le amministrazioni è un fattore chiave ai fini di una
più efficace ed efficiente erogazione dei servizi digitali, mentre la
condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti
potrebbe ridurre la moltiplicazione dei costi. Si tratta di importanti fattori
di produttività che potrebbero migliorare e modernizzare le pubbliche
amministrazioni a livello unionale, nazionale, regionale e locale[3]. In risposta all’attuale crisi economica, la
Commissione ha adottato un’altra iniziativa importante, la strategia
Europa 2020[4],
per trasformare l’UE in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva, in
grado di assicurare elevati livelli di occupazione, produttività e coesione
sociale. Alcune delle sfide principali affrontate dalla strategia sono
direttamente connesse alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni
europee. Come sottolineato nell’Agenda digitale europea (ADE)[5], un programma faro di
Europa 2020, un fattore essenziale per massimizzare il potenziale
socioeconomico delle TIC è l’interoperabilità, che deve pertanto essere
garantita per il successo dell’Agenda digitale. Il pilastro dell’ADE costituito
dall’interoperabilità e dalle norme collima con le priorità strategiche di
altre iniziative pertinenti, quali la strategia europea per l’interoperabilità
(SEI), il quadro europeo di interoperabilità (QEI)[6] e la strategia e-Commission
per il periodo 2012-2015[7]. Il 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio
europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione
delle pubbliche amministrazioni dovrebbe proseguire, tramite la tempestiva
attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità
elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull’interoperabilità.
Ciò consentirà di usufruire di servizi digitali più numerosi e migliori per
cittadini e imprese in tutta Europa, di ridurre i costi e di migliorare l’efficienza,
la trasparenza e la qualità del servizio nel settore pubblico. I programmi di interoperabilità hanno fatto
molta strada da quando sono stati introdotti nel 1995. La Commissione ha
dimostrato il proprio impegno a favore di soluzioni di interoperabilità nel
corso di un periodo di tempo molto lungo. Oggi è fondamentale un forte impegno
da parte di tutti perché la Commissione e gli Stati membri possano trasformare
e modernizzare i servizi in tutta Europa. In tale contesto, l’interoperabilità,
in quanto fattore propulsivo, ha indicato la strada da seguire per conseguire “l’efficace
ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale fra
[…] amministrazioni che consenta l’erogazione di servizi pubblici elettronici
che favoriscano l’attuazione di attività e politiche dell’Unione”, come
auspicato nella decisione sul programma precedente (decisione ISA,
articolo 1, paragrafo 2[8]). Pertanto, rispondendo ad esigenze reali, l’attuale
proposta relativa alla prosecuzione del programma di interoperabilità della
Commissione darà un forte contributo alla modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni europee. La proposta è connessa ad altre iniziative che
contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, quali l’Agenda
digitale europea, Orizzonte 2020[9],
il Meccanismo per collegare l’Europa (MCE)[10],
le reti come la rete europea della pubblica amministrazione (European Public
Administration Network, EUPAN), i fondi d’investimento e i Fondi strutturali
europei (negli ultimi due casi, garantendo che i progetti finanziati siano
conformi ai quadri e alle specifiche di interoperabilità a livello unionale).
In una recente relazione sulla promozione dell’innovazione nel settore pubblico
europeo[11],
l’interoperabilità e il lavoro svolto nell’ambito del programma precedente sono
citati come fattori in grado di incentivare l’innovazione digitale e di
rimuovere gli ostacoli alla modernizzazione del settore pubblico. Questo nuovo programma dovrebbe pertanto
costituire un punto di riferimento centrale, uno strumento in grado di consentire
una modernizzazione del settore pubblico europeo basata sulle TIC e, di
conseguenza, un contributo prezioso per la realizzazione del mercato unico
digitale. 1.2 L’importanza dell’interoperabilità Nell’Europa odierna i cittadini sono liberi di
lavorare e di cambiare luogo di residenza all’interno dell’Unione, così come le
imprese sono libere di commerciare e operare in tutto il territorio dell’Unione.
Per questo motivo spesso devono interagire elettronicamente con le
amministrazioni degli Stati membri. Per agevolare questa interazione, gli Stati
membri stanno gradualmente modernizzando le proprie amministrazioni,
migliorando i processi operativi e le infrastrutture TIC, riducendo di
conseguenza costi e oneri amministrativi e incrementando nel contempo l’efficienza
e l’efficacia dei servizi forniti. Tuttavia, la dimensione nazionale di questa
trasformazione e la carente interoperabilità che si registra a livello europeo
molto spesso danno luogo a barriere elettroniche (“e-barriers”) che impediscono
a cittadini e imprese di utilizzare i servizi pubblici in modo efficiente e
ostacolano il buon funzionamento del mercato interno. Allo stesso tempo, le sfide che l’Europa si
trova ad affrontare richiedono sempre più spesso risposte politiche comuni e,
di conseguenza, impongono agli Stati membri di unire le forze per attuare tali
risposte. L’applicazione di un ampio ventaglio di atti legislativi ricade sotto
la comune responsabilità degli Stati membri e della Commissione europea ed
esige un’interazione transfrontaliera e intersettoriale basata su soluzioni TIC
di interoperabilità; queste ultime costituiscono oggi parte integrante di molti
atti legislativi, oltre a configurarsi come uno strumento essenziale per tale
interazione. 1.3 Contesto Il programma di scambio di dati tra le
amministrazioni (IDA)[12]
per il periodo 1995-1999 mirava a promuovere lo sviluppo e il funzionamento di
reti telematiche transeuropee che consentissero lo scambio di dati tra le
amministrazioni degli Stati membri e/o tra queste e le istituzioni dell’UE. Il programma di proseguimento,
IDA II (1999-2004) [13][14],
mirava a rendere più efficiente la prestazione di servizi di e-government a
imprese e cittadini europei. Il programma IDABC 2005-2009[15] mirava a consentire l’erogazione
interoperabile di servizi paneuropei di e-government a pubbliche
amministrazioni, imprese e cittadini. Il programma ISA 2010-2015[16], relativo a soluzioni
di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, aveva l’obiettivo
di sostenere la cooperazione tra tali amministrazioni agevolando l’efficace ed
efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale per
permettere la prestazione di servizi pubblici elettronici e contribuire all’attuazione
delle politiche e delle attività dell’Unione. Le attività che rientrano nei programmi
elencati hanno contribuito in misura significativa a garantire l’interoperabilità
nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni
europee. Nella sua risoluzione del 3 aprile 2012 sull’e-government
come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo, il Parlamento
europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel
definire, promuovere e sostenere l’attuazione di soluzioni e quadri di
interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere
sinergie, nel promuovere il riutilizzo di infrastrutture, servizi digitali e
soluzioni software e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle
pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali. Il
Parlamento ha chiesto inoltre un aumento degli stanziamenti per le soluzioni di
interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche dell’Unione per il
periodo 2014-2020. Poiché il programma ISA giungerà a
termine il 31 dicembre 2015, è necessario un nuovo programma dell’Unione
europea sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni
europee, le imprese e i cittadini al fine di: ·
disegnare la mappa dell’intero panorama dell’interoperabilità
in Europa, analizzarlo ed evitarne la frammentazione; ·
consentire, promuovere e sostenere un approccio
globale per la raccolta, la valutazione, lo sviluppo, l’introduzione, la
possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento, il
perfezionamento e la manutenzione di soluzioni di interoperabilità, comprese
quelle che facilitano il riutilizzo e lo scambio dei dati, a sostegno dell’interazione
transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e
tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall’altra e ·
promuovere e sostenere la riutilizzabilità, l’integrazione
e la convergenza delle soluzioni esistenti, anche di quelle derivanti da altri
ambiti di intervento dell’Unione. Il nuovo programma contribuirà ad affrontare
le sfide che ci attendono e a garantire continuità, offrendo allo stesso tempo
un’occasione per scambiare idee ed esperienze. 1.4 Iniziative correlate dell’Unione
europea e interoperabilità in altri ambiti d’intervento In un contesto più ampio, le azioni condotte
nell’ambito del precedente programma ISA sono state costantemente coordinate e
allineate al lavoro svolto nell’ambito del programma di sostegno alle politiche
in materia di TIC (PSP TIC), facente parte del programma quadro per la
competitività e l’innovazione, e/o alla strategia interna per le TIC della
Commissione e alle misure nel contesto del piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015.
Il programma ISA ha sostenuto queste e altre iniziative analoghe, nella
misura in cui tali iniziative hanno contribuito all’interoperabilità tra pubbliche
amministrazioni dell’Unione europea. Il programma ISA è stato inoltre adeguatamente
allineato al programma sul Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), lo
strumento di finanziamento dell’Unione per le reti transeuropee nei settori dei
trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni, che sostiene la diffusione e
la gestione dei servizi digitali transfrontalieri essenziali. Il programma
proposto è complementare all’MCE poiché include tra i suoi obiettivi quello di
portare i servizi al livello operativo richiesto prima che se ne tenga conto
nell’MCE. Si tratta anche di uno dei programmi che permettono l’innovazione del
settore pubblico in Europa e contribuiscono a tale innovazione. L’interoperabilità ha apportato un contributo
significativo anche nel settore del cloud computing. Come dichiarato nella
comunicazione della Commissione “Sfruttare il potenziale del cloud computing in
Europa”[17],
l’interoperabilità svolge un ruolo importante nel sostenere la realizzazione di
un servizio pubblico basato su norme, “scalabile e in linea con le esigenze di
una popolazione e di imprese mobili che vogliono beneficiare del mercato unico
digitale europeo”. Il programma proposto terrà conto delle attività relative
all’interoperabilità svolte nell’ambito dell’iniziativa europea a favore del
cloud computing. L’interoperabilità è uno degli elementi che
consentono l’elaborazione delle politiche dell’Unione e il buon esito dell’attuazione
a livello settoriale. L’efficace ed efficiente attuazione dei seguenti ambiti
di intervento, tra gli altri, dipende dall’interoperabilità: ·
mercato interno: la
direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno[18], obbliga gli Stati
membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via
elettronica e in un altro Stato membro tutte le procedure e le formalità
necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro paese d’origine.
Inoltre, nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE[19] impone l’interoperabilità
dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante
una piattaforma centrale. L’interconnessione dei registri delle imprese
garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevolerà
l’accesso a livello dell’Unione ai dati sulle imprese da parte di cittadini e
imprese, migliorando in tal modo la certezza del diritto per l’ambiente
imprenditoriale in Europa; ·
ambiente: la direttiva
INSPIRE[20]
impone l’adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono
modalità tecniche per l’interoperabilità e l’adattamento delle infrastrutture
nazionali in modo da garantire che i dati e i servizi territoriali siano
interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell’Unione; ·
giustizia e affari interni: l’efficacia dipende dall’aumento dell’interoperabilità e delle
sinergie tra le banche dati europee attraverso, per esempio, il sistema di
informazione visti (VIS), il sistema d’informazione Schengen II
(SIS II), il sistema europeo di dattiloscopia (EURODAC) e il portale della
giustizia elettronica; ·
dogane, fiscalità e dazi: dopo oltre 20 anni di esperienza nell’utilizzo di sistemi informatici
transeuropei presenti in tutti gli Stati membri che supportano i servizi alle
imprese finanziati dai programmi Fiscalis 2013[21] e Dogana 2013[22], attuati e gestiti
dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali, l’interoperabilità si è
rivelata un fattore di successo fondamentale. Le attività generate dai
programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 sono disponibili per essere
condivise e riutilizzate come tali in altri ambiti di intervento; ·
sanità: la
direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, prevede norme intese a
facilitare l’accesso a un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di
alta qualità. La direttiva stabilisce disposizioni esplicite per conseguire una
maggiore interoperabilità dei sistemi informatici nazionali per lo scambio
elettronico dei dati sanitari. In campo farmaceutico, la rete telematica
europea, gestita dall’Agenzia europea per i medicinali, dalle autorità
nazionali e dalla Commissione, fornisce soluzioni pratiche per snellire le
procedure di autorizzazione dei medicinali e una rete europea interoperabile di
farmacovigilanza; ·
salute degli animali e sicurezza alimentare: negli ultimi dieci anni sono state utilizzate e costantemente
migliorate soluzioni efficaci, volte ad assicurare la tracciabilità integrale
degli animali e dei prodotti animali, e le relative notifiche. Tutti gli attori
della filiera (dalle imprese alle amministrazioni) partecipano al sistema
TRACES. Gli scambi elettronici fra i soggetti interessati (compresi i paesi
terzi) si basano su norme internazionali (UNCEFACT) ed è in corso l’introduzione
di un sistema di firme elettroniche per consentire il trattamento elettronico
di quasi tutti i documenti ufficiali; ·
Fondi europei: tutti
gli scambi di informazioni riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale,
il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di
audit e organismi intermedi, avvengono mediante sistemi di scambio elettronico
dei dati[23],
al fine di facilitare l’interoperabilità con i quadri nazionali e unionali e
permettere ai beneficiari di presentare tutte le informazioni richieste una
sola volta; ·
informazioni del settore pubblico: la direttiva 2013/37/UE[24]
prevede che, ove possibile e opportuno, gli enti pubblici mettano i loro
documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente,
insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di
granularità, in un formato che garantisca l’interoperabilità, il riutilizzo e l’accessibilità; ·
identità elettronica:
la proposta di regolamento della Commissione in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato
interno[25]
sottolinea che l’Unione europea ha bisogno di un quadro che permetta di
affrontare l’interoperabilità transfrontaliera e migliorare il coordinamento
dei regimi nazionali di vigilanza per un’identificazione e un’autenticazione
elettroniche che siano accettate in tutta l’Unione; ·
normazione delle TIC:
il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea[26] fa riferimento all’interoperabilità
come a un risultato fondamentale della normazione e afferma che, al fine di
garantire l’interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà di
scelta per gli utenti nel settore delle TIC, è opportuno promuovere l’impiego o
esigere il rispetto di specifiche tecniche pertinenti a livello dell’Unione. In
questo contesto, il presente programma dovrebbe promuovere e, ove opportuno,
sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di
interoperabilità; ·
produzione di statistiche europee: nel regolamento (CE) 223/2009[27]
relativo alle statistiche europee, che getta le basi del sistema statistico
europeo (SSE), e nella successiva comunicazione della Commissione[28], sulla produzione
delle statistiche UE e sulla visione per il prossimo decennio, l’interoperabilità
è considerata un fattore chiave per ottenere maggiore efficienza, ridurre gli
oneri amministrativi e migliorare la qualità delle statistiche UE per i
cittadini, le imprese e responsabili politici dell’Unione; ·
appalti pubblici: le
direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 marzo 2014, impongono agli Stati membri di attuare
gli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da
utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della
tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso. La
direttiva 2014/55/UE[29]
relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, adottata dal
Parlamento l’11 marzo 2014, riguarda lo sviluppo di una norma europea
per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l’interoperabilità
tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l’Unione. Tuttavia, affinché tutte le iniziative
settoriali sopra citate possano realizzare pienamente il loro potenziale, è
necessario che l’interoperabilità intersettoriale sia considerata e inserita
nel campo di applicazione del presente programma. 1.5 Motivazione della proposta Per permettere l’efficiente ed efficace
interazione con cittadini e imprese, gli Stati membri dovrebbero modernizzare
le loro amministrazioni e fornire servizi digitali interoperabili a livello
nazionale ed europeo. Tra i problemi che le pubbliche
amministrazioni devono affrontare troviamo ancora oggi la complessità
organizzativa interna, l’assenza di quadri di riferimento e di architetture e
strumenti informatici in grado di consentire l’interoperabilità, la
frammentazione culturale e l’assenza di cooperazione tra soggetti istituzionali
geograficamente distanti. La valutazione intermedia del 2012 del
programma ISA[30]
ha riscontrato che tale programma si è rivelato adeguato nel rispondere alle
esigenze degli Stati membri, dal momento che quelle prese in considerazione dai
programmi passati e attuali della Commissione, ossia IDA, IDABC e ISA, non
sono ancora soddisfatte nelle pubbliche amministrazioni europee. Il presente programma è pertanto necessario
per: –
favorire la cooperazione tra gli Stati membri e la
Commissione; –
disegnare la mappa dell’intero panorama dell’interoperabilità
in Europa e analizzarlo; –
consentire, promuovere e sostenere un approccio
globale per la raccolta, la valutazione, lo sviluppo, l’introduzione, la
possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento, il
miglioramento e la manutenzione di soluzioni di interoperabilità, comprese
quelle che facilitano il riutilizzo e lo scambio dei dati, a sostegno dell’interazione
transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee,
imprese e cittadini e –
nel contempo promuovere e sostenere la
riutilizzabilità, l’integrazione e la convergenza delle soluzioni esistenti,
anche di quelle derivanti da altri ambiti di intervento dell’Unione. Un fattore chiave per il successo dell’interoperabilità,
soprattutto nel settore delle TIC, è affrontare la questione al livello
giuridico adeguato per produrre il massimo effetto. Occorre garantire che l’impatto
della legislazione proposta, in termini di TIC, sia valutato e misurato in una
fase precoce del processo legislativo dell’Unione europea e individuare per
tempo le esigenze relative alle TIC per consentire un’agevole attuazione della
legislazione al momento dell’entrata in vigore. Il presente programma sosterrà e promuoverà la
valutazione delle implicazioni in termini di TIC dei provvedimenti legislativi
dell’Unione proposti o adottati, nonché la pianificazione dell’introduzione di
soluzioni che contribuiscano all’attuazione di tali provvedimenti. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1 Consultazione delle parti
interessate I pareri delle parti interessate sul futuro
del programma ISA (la presente proposta) sono stati raccolti tra marzo 2013
e gennaio 2014 nel corso di cinque cicli di consultazioni formali con gli
Stati membri. Sono state consultate anche dodici DG della Commissione[31], le cui osservazioni
sono state prese in considerazione nella proposta. La Commissione ha esposto agli Stati membri lo
stato di avanzamento dell’attività di preparazione della base giuridica del
nuovo programma in occasione di due riunioni ufficiali del comitato ISA e di
tre riunioni del gruppo di coordinamento ISA. Questo processo iterativo ha
consentito di raccogliere le osservazioni degli Stati membri sulla proposta
legislativa. La Commissione ha innanzi tutto informato gli
Stati membri nel marzo 2013 della sua intenzione di introdurre una nuova
decisione giuridica per dare seguito al programma ISA. Nell’ottobre 2013
ha poi presentato un progetto di normativa durante una riunione del gruppo di
coordinamento ISA e ha invitato gli Stati membri a formulare le proprie
osservazioni in proposito. Il feedback ricevuto da 16 Stati membri[32] nel novembre 2013
ha indicato che: ·
la nuova normativa dovrebbe concentrarsi sulla
necessità di evitare la duplicazione degli sforzi e sul coordinamento con altri
programmi dell’Unione (osservazione sollevata da dieci Stati membri); ·
il monitoraggio dei risultati dovrebbe continuare e
includere la quantificazione dei vantaggi offerti dal programma (osservazione
sollevata da sette Stati membri); ·
il nuovo programma ISA dovrebbe contribuire
all’interoperabilità considerata nel suo insieme mediante il ricorso a un
modello di architettura o a uno strumento come la cartografia dell’interoperabilità
europea (osservazione sollevata da sei Stati membri) e ·
il programma dovrebbe essere guidato da un
approccio basato sulle esigenze (osservazione sollevata da sei Stati membri). Altre osservazioni, meno importanti, hanno
indicato che: ·
è necessario coinvolgere i vari gruppi di parti
interessate nel processo di revisione della legislazione (ad es. cittadini,
imprese e mondo accademico) e garantire che tale processo tenga conto della
loro situazione; ·
la nuova normativa dovrebbe sottolineare l’importanza
di riutilizzare i dati, i servizi e le soluzioni; ·
riferimenti specifici nella normativa dovrebbero
incoraggiare la semplificazione dei processi nel contesto della modernizzazione
delle pubbliche amministrazioni e ·
il nuovo programma dovrebbe svolgere il ruolo di
facilitatore/incubatore della cooperazione tra Stati membri e
interistituzionale, in modo tale da garantire che le soluzioni non siano
soltanto messe in atto, ma siano anche sostenibili, evitando la duplicazione
degli sforzi. Le ultime osservazioni degli Stati membri sono
state raccolte durante la riunione del comitato ISA svoltasi il
16 gennaio 2014, in occasione della quale è stato presentato e
approvato il calendario per l’adozione del nuovo programma. È stato inoltre
convenuto che, sebbene la normativa debba essere estesa ai cittadini e alle
imprese, l’attenzione deve restare focalizzata sulle pubbliche amministrazioni
per garantire l’interoperabilità da punto a punto. 2.2 Valutazione d’impatto La valutazione d’impatto relativa al presente
programma si basa su una metavalutazione risultante dalle valutazioni del
programma precedente (valutazione intermedia del 2012 relativa al programma ISA
ed esame dell’attuazione della SEI) e sulle osservazioni degli Stati membri. La valutazione intermedia del programma ISA è
risultata ampiamente positiva e ha riconosciuto che tale programma risponde
alle priorità strategiche della Commissione e alle esigenze degli Stati membri
ed è attuato in maniera efficiente e coerente, fattori che hanno consentito di
produrre risultati riutilizzati tanto dai servizi della Commissione quanto
dagli Stati membri. Tuttavia, tale valutazione ha messo in luce anche alcune
carenze e ha permesso di formulare raccomandazioni relative ad azioni da
intraprendere in merito a quanto segue: ·
comunicazione e sensibilizzazione; ·
partecipazione delle parti interessate e continuità
nella gestione dei progetti e ·
necessità di evitare sovrapposizioni e duplicazioni
delle attività, di aumentare la riutilizzabilità e di garantire la
sostenibilità. Inoltre, i valutatori hanno ritenuto che
quattro delle undici raccomandazioni contenute nella valutazione finale del
programma precedente (IDABC) fossero ancora valide per il programma ISA. Il presente programma tiene conto delle
raccomandazioni della relazione intermedia e fa fronte alle carenze con
attività specifiche, mirando nel contempo a consolidare, promuovere e ampliare
le attuali attività del programma ISA. In particolare, il nuovo programma
consentirà di individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità, che
saranno quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad altre istituzioni e organi
dell’Unione e alle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali,
agevolando in tal modo l’interazione tra di loro a livello transfrontaliero o
intersettoriale. Il programma svilupperà inoltre soluzioni di interoperabilità
in modo autonomo o integrerà e sosterrà altre iniziative dell’Unione
sperimentando soluzioni di interoperabilità in qualità di “incubatore” o
assicurandone la sostenibilità in qualità di “ponte”. In tal modo, il programma contribuirà a
ridurre i costi e gli oneri amministrativi delle interazioni transfrontaliere
per tutti i soggetti interessati, permetterà di migliorare ulteriormente il
mercato interno e la libertà di circolazione nell’Unione europea senza barriere
elettroniche amministrative e contribuirà alla rapida introduzione di sistemi
TIC rispondenti alla normativa unionale. Qualora il presente programma non sia
adottato, l’attuale sostegno a favore di un’interazione efficace ed efficiente
tra le pubbliche amministrazioni europee verrebbe sospeso e si otterrebbe di
conseguenza una moltiplicazione dei costi e degli sforzi. Per di più, il
proliferare incontrastato di soluzioni eterogenee potrebbe creare nuove
barriere elettroniche o peggiorare la situazione per quelle esistenti,
ostacolando in tal modo il buon funzionamento del mercato interno e la libertà
di circolazione, ossia producendo un risultato opposto all’obiettivo di modernizzare
le pubbliche amministrazioni europee. Analogamente, l’introduzione e l’utilizzo di
nuove soluzioni di interoperabilità non potrebbe più garantire un efficace ed
efficiente scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni europee. Senza un
nuovo programma, sarebbero molte di meno le iniziative intraprese dall’Unione
europea a sostegno dell’interoperabilità, che costituisce un requisito
indispensabile per la fornitura di servizi online digitali delle pubbliche
amministrazioni europee a livello transfrontaliero o intersettoriale. Con l’avvio del presente programma, l’UE
contribuirà in modo significativo a garantire un’interazione agevole tra le
pubbliche amministrazioni europee, a diretto vantaggio degli Stati membri,
delle imprese e dei cittadini. Il programma procurerà un valore aggiunto
economico favorendo il corretto funzionamento del mercato interno tramite
soluzioni che garantiranno: a) la riduzione dei tempi di risposta
nell’interazione delle pubbliche amministrazioni con cittadini e imprese; b) l’individuazione e il riutilizzo di
soluzioni esistenti per soddisfare esigenze di servizio analoghe e c) l’automazione delle transazioni
transfrontaliere e intersettoriali, con conseguente risparmio di tempo e
risorse. Vi sarà inoltre un valore aggiunto sociale,
nella misura in cui le attività del programma favoriranno in ultima istanza
cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi pubblici elettronici
transfrontalieri e intersettoriali che sfruttano tali soluzioni comuni e
condivise. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1 Sintesi della proposta
legislativa Il presente programma, che fa seguito al
programma ISA, intende consolidare, promuovere ed espandere le sue attività. In particolare, il nuovo programma permetterà
di: ·
individuare, creare e gestire soluzioni di
interoperabilità, che saranno quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad
altre istituzioni e organi dell’Unione e alle pubbliche amministrazioni
nazionali, regionali e locali, agevolando in tal modo l’interazione tra di loro
a livello transfrontaliero o intersettoriale; ·
sviluppare soluzioni di interoperabilità in modo
autonomo o integrare e sostenere altre iniziative dell’Unione sperimentando
soluzioni di interoperabilità in qualità di “incubatore” o assicurandone la
sostenibilità in qualità di “ponte” e ·
valutare le implicazioni in termini di TIC della
normativa dell’UE vigente e proposta. 3.2 Base giuridica In conformità all’articolo 170 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174
TFUE e per consentire ai cittadini dell’Unione, agli operatori economici e alle
collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi
derivanti dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l’Unione è
chiamata a concorrere alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee,
mediante azioni tese a promuovere l’interconnettività, l’interoperabilità e l’accessibilità
di tali reti. A norma dell’articolo 172 del TFUE (ex
articolo 156 del trattato che istituisce la Comunità europea), “gli
orientamenti e le altre misure di cui all’articolo 171, paragrafo 1,
sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la
procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e
sociale e del Comitato delle regioni. Gli orientamenti ed i progetti di
interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l’approvazione
dello Stato membro interessato”. 3.3 Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell’Unione
europea. Gli Stati membri non possono realizzare in
misura soddisfacente gli obiettivi della proposta se agiscono in modo
indipendente l’uno dall’altro; essi infatti, agendo in maniera indipendente,
non potrebbero garantire l’interoperabilità necessaria ai servizi pubblici
elettronici transfrontalieri o intersettoriali, né potrebbero introdurre
soluzioni comuni e condivise a favore dell’interazione tra le pubbliche
amministrazioni europee. L’azione dell’Unione sarà in grado di
realizzare con maggiore efficienza gli obiettivi della proposta, in quanto il
programma introdurrà e renderà operative soluzioni di interoperabilità a
sostegno di un’agevole interazione transfrontaliera o intersettoriale tra le
pubbliche amministrazioni, rendendo possibile l’erogazione di servizi pubblici
elettronici che favoriscano l’attuazione di politiche e attività dell’Unione. Pertanto, il programma ha una chiara dimensione
unionale intrinseca. La proposta è quindi conforme al principio di
sussidiarietà. 3.4 Principio di proporzionalità Il programma favorirà l’erogazione di
soluzioni comuni e condivise – quadri comuni, strumenti generici e servizi
comuni – che le pubbliche amministrazioni europee dovranno attuare, ove
opportuno, per lo scambio di informazioni transfrontaliero o intersettoriale.
In assenza di altre disposizioni, l’applicazione di tali soluzioni è soggetta
alla discrezionalità degli Stati membri. L’istituzione e il perfezionamento di quadri
comuni e strumenti generici saranno finanziati per mezzo del programma, mentre
l’utilizzo di tali quadri e strumenti dovrà essere finanziato dagli utenti al
livello amministrativo pertinente. Il programma finanzierà l’introduzione, la
possibilità di sfruttamento su scala industriale (ossia il processo con cui le
soluzioni vengono portate allo stadio di maturità operativa) e il
perfezionamento dei servizi comuni, mentre ne finanzierà l’effettivo
funzionamento solo nella misura in cui questo possa servire gli interessi dell’Unione.
In altri casi l’utilizzo dei servizi (compreso il funzionamento su base
decentrata) verrà finanziato dagli utenti. Le soluzioni introdotte dal programma
ridurranno l’onere finanziario e amministrativo ricadente sulle pubbliche
amministrazioni europee che interagiscono tra di loro. La proposta è pertanto
conforme al principio di proporzionalità. 3.5 Scelta dello strumento Come per il precedente programma ISA, lo
strumento giuridico proposto è una decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio, in quanto in questo caso specifico una decisione è il mezzo più
appropriato ai fini del rispetto del principio di proporzionalità. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La dotazione finanziaria per l’attuazione del
nuovo programma ISA2, per il periodo dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2020, ammonta a 130 928 000 EUR. La
dotazione proposta è coerente con l’attuale quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2014-2020. Ulteriori dettagli sono contenuti nella scheda
finanziaria legislativa che accompagna la proposta. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Spazio economico europeo L’atto
proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed è quindi opportuno
estenderlo allo Spazio economico europeo. Paesi candidati L’atto legislativo proposto
è aperto alla partecipazione dei paesi candidati. 2014/0185 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un programma concernente le
soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le
imprese e i cittadini (ISA2) L’interoperabilità come mezzo per
modernizzare il settore pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 172, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[33], visto il parere del Comitato delle regioni[34], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) In una serie di dichiarazioni
ministeriali (a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il
19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010),
i ministri hanno invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli
Stati membri mediante l’adozione di soluzioni di interoperabilità
transfrontaliere e intersettoriali in grado di consentire la prestazione di
servizi pubblici più efficienti e più sicuri. Gli Stati membri hanno inoltre
riconosciuto che è necessario erogare servizi pubblici migliori impiegando meno
risorse e che le potenzialità dell’e-government possono essere sfruttate
appieno promuovendo una cultura di collaborazione e migliorando le condizioni
per rendere interoperabili le pubbliche amministrazioni europee. (2) Nella sua comunicazione del
19 maggio 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo Un’agenda
digitale europea[35],
una delle iniziative faro della strategia Europa 2020[36], la Commissione ha
sottolineato che l’interoperabilità è fondamentale per sfruttare al meglio il
potenziale sociale ed economico delle TIC e che, di conseguenza, l’Agenda
digitale potrà essere efficace solo se sarà garantita l’interoperabilità. (3) Con la sua comunicazione del
16 dicembre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo Verso l’interoperabilità
dei servizi pubblici europei[37],
la Commissione ha introdotto la strategia europea per l’interoperabilità
(SEI) e il quadro europeo di interoperabilità (QEI). (4) A livello dell’Unione, l’interoperabilità
favorisce l’attuazione efficace delle politiche. L’efficace ed efficiente
attuazione delle politiche elencate di seguito dipende in modo particolare dall’interoperabilità. (5) Nel settore del mercato
interno, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[38] obbliga gli Stati
membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via
elettronica e in un altro Stato membro tutte le procedure e le formalità
necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro paese d’origine. (6) Nel settore del diritto
societario, la direttiva 2012/17/UE[39]
impone l’interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese
degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L’interconnessione dei
registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni
tra registri e agevolerà l’accesso in tutta l’UE ai dati sulle imprese da parte
di cittadini e imprese, migliorando in tal modo la certezza del diritto nell’ambiente
imprenditoriale in Europa. (7) Nel settore dell’ambiente, la
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[40] impone l’adozione di disposizioni
di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l’interoperabilità.
In particolare, tale direttiva impone l’adattamento delle infrastrutture
nazionali per garantire che i dati e i servizi territoriali siano
interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell’Unione. (8) Nel settore degli affari
interni e della giustizia, l’aumento dell’interoperabilità tra le banche dati
europee costituisce la base del sistema di informazione visti (VIS)[41], del sistema d’informazione
Schengen II (SIS II)[42],
del sistema europeo di dattiloscopia (Eurodac)[43]
e del portale della giustizia elettronica[44].
Inoltre, il 24 settembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in
cui si sollecita l’introduzione dell’identificatore della legislazione europea
(ELI) e si mette in evidenza la necessità di soluzioni interoperabili per la
ricerca e lo scambio delle informazioni di carattere giuridico pubblicate nelle
gazzette ufficiali nazionali, attraverso l’uso di identificatori unici e
metadati strutturati. (9) Nel settore delle dogane,
della fiscalità e dei dazi, l’interoperabilità è stata un fattore chiave di
successo per l’utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti
gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili
finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013, attuati e
gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Le attività
generate dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 sono disponibili
per essere condivise e riutilizzate in altri ambiti di intervento. (10) Nel settore sanitario, la
direttiva 2011/24/UE[45]
prevede norme intese a facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria
transfrontaliera sicura e di alta qualità. In particolare, la direttiva ha
istituito la rete della sanità elettronica per far fronte alla sfida dell’interoperabilità
fra sistemi sanitari elettronici. Tale rete ha la facoltà di adottare
orientamenti sulla serie minima di dati destinati allo scambio transfrontaliero
in caso di prestazione di cure d’urgenza e non previste e sui servizi di
prescrizione elettronica al di là dei confini nazionali. (11) Nel settore dei Fondi europei,
l’articolo 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio[46]
stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi
devono agevolare l’interoperabilità con i quadri nazionali e dell’Unione e
consentire ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una
sola volta. (12) In materia di informazione del
settore pubblico, la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio[47]
sottolinea che gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere
i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili
meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di
precisione e di granularità, in un formato che garantisca l’interoperabilità,
il riutilizzo e l’accessibilità. (13) Per quanto concerne l’identità
elettronica, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 giugno 2012, in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno[48], sottolinea che l’Unione
europea ha bisogno di un quadro che permetta di affrontare la questione dell’interoperabilità
transfrontaliera e di migliorare il coordinamento dei regimi nazionali di
vigilanza per un’identificazione e un’autenticazione elettroniche che siano
valide in tutta l’Unione. (14) Nel settore della
normalizzazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio[49]
fa riferimento all’interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.
(15) Nel settore della ricerca e
dell’innovazione, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che istituisce Orizzonte 2020[50], asserisce chiaramente
che le soluzioni interoperabili e le norme nel settore delle TIC sono fattori
determinanti per la creazione di partenariati tra industrie a livello dell’Unione.
La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte e comuni, aventi
effetti di ricaduta e di stimolo, consentirà a un’ampia gamma di parti
interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori
innovazioni. (16) Nel settore degli appalti
pubblici, le direttive 2014/25/UE[51],
2014/24/UE[52]
e 2014/23/UE[53]
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 marzo 2014, richiedono
agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che
gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i
prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente
in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE[54]
relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, adottata dal
Parlamento europeo l’11 marzo 2014, riguarda lo sviluppo di una norma
europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a
garantire l’interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta
l’Unione. (17) L’interoperabilità è anche un
elemento fondamentale del Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), istituito
dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[55], in materia di
infrastrutture e servizi a banda larga. Il regolamento (UE) n. 283/2014[56] sugli orientamenti per
le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni
individua esplicitamente come una delle priorità operative che permettono al
Meccanismo per collegare l’Europa di raggiungere i suoi obiettivi l’interoperabilità,
la connettività, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l’aggiornamento
delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il loro
coordinamento a livello europeo. (18) A livello politico, il
Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in
Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni
europee. In particolare, il 24 e il 25 ottobre 2013,
il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la
tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica,
sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si
basano sull’interoperabilità. (19) Realizzare l’interoperabilità
a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni
differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da
ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà
di circolazione e da pregiudicare l’apertura e la competitività dei mercati,
nonché l’erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. Al
fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l’Unione dovrebbero
intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato e
garantire l’interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell’attuazione
della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi,
e promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso
tempo un’adeguata governance. (20) Diversi programmi consecutivi hanno
cercato di garantire lo sviluppo e l’attuazione coerenti, a livello globale e
settoriale, di strategie di interoperabilità, quadri giuridici, orientamenti,
servizi e strumenti che rispondessero alle esigenze delle politiche‑unionali,
ad esempio: –
il programma IDA (1999-2004), istituito dalla
decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e dalla decisione
n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[58]; –
il programma IDABC (2005-2009), istituito
dalla decisione 2004/387/CE sull’e-government[59] e –
il programma ISA (2010-2015), istituito
dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[60]. (21) Le attività condotte nell’ambito
dei programmi IDA, IDABC e ISA hanno contribuito notevolmente a garantire l’interoperabilità
nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni dell’Unione.
Nella sua risoluzione del 3 aprile 2012 sull’e-government come
elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo[61], il Parlamento europeo
ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel
definire, promuovere e sostenere l’attuazione di soluzioni e quadri di
interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere
sinergie, nel promuovere il riutilizzo delle soluzioni e nel tradurre le
esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e
norme per i servizi digitali. (22) Dal momento che la decisione
n. 922/2009/CE cessa di applicarsi il 31 dicembre 2015, è
necessario un nuovo programma dell’Unione sulle soluzioni di interoperabilità
per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2)
al fine di disegnare la mappa dell’intero panorama dell’interoperabilità in
Europa, di analizzarlo e di evitarne la frammentazione. Il programma
consentirà, sosterrà e promuoverà un approccio globale per la raccolta, la
valutazione, lo sviluppo, l’introduzione, la possibilità di sfruttamento su
scala industriale, il funzionamento, il perfezionamento e la manutenzione di
soluzioni di interoperabilità, comprese quelle che facilitano il riutilizzo e
lo scambio dei dati, a sostegno dell’interazione transfrontaliera o
intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una
parte, e imprese e cittadini dall’altra. Infine, il programma promuoverà la
riutilizzabilità, l’integrazione e la convergenza delle soluzioni esistenti,
anche di quelle derivanti da altri ambiti di intervento dell’Unione. (23) Le soluzioni introdotte o rese
operative nell’ambito del programma ISA2 dovrebbero, per quanto
possibile, integrarsi in un insieme coerente di servizi che agevolino l’interazione
fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantiscano,
agevolino o promuovano l’interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale. (24) Cittadini e imprese dovrebbero
inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e
interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore
scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche
amministrazioni europee. (25) Il programma ISA2
dovrebbe essere uno strumento di modernizzazione del settore pubblico nell’Unione. (26) L’interoperabilità è
direttamente connessa all’esistenza di norme e specifiche comuni e dipende dal
loro utilizzo. Il programma ISA2 dovrebbe promuovere e, ove
opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni
di interoperabilità. Tale risultato dovrebbe essere conseguito in
collaborazione con altre attività di normazione a livello unionale, con gli organismi
europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione. (27) La modernizzazione delle
pubbliche amministrazioni è una delle principali priorità per l’attuazione
efficace della strategia Europa 2020. In tale contesto, le analisi annuali
della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013
indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto
diretto sull’ambiente economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la
produttività, la competitività e la crescita. Questo aspetto trova un chiaro
riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, in cui viene richiesto di
intraprendere azioni specifiche per riformare la pubblica amministrazione. (28) Il regolamento (UE)
n. 1303/2013 comprende l’obiettivo tematico di “rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione
pubblica efficiente”. In questo contesto, il programma ISA2
dovrebbe essere in correlazione con i programmi e le iniziative che
contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, quali ad
esempio l’Agenda digitale, e le reti correlate come la rete europea della
pubblica amministrazione (EUPAN), e cercare sinergie con esse. (29) L’interoperabilità delle pubbliche
amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: europeo,
nazionale, regionale e locale. È quindi importante che le soluzioni tengano
conto delle rispettive esigenze, nonché di quelle di cittadini e imprese, ove
opportuno. (30) Le amministrazioni nazionali
possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti
dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Una stretta cooperazione
nell’ambito del programma ISA2 dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi
da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i
quadri e le specifiche di interoperabilità a livello unionale, come il QEI. (31) La presente decisione
istituisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma ISA2
che costituisce l’importo di riferimento privilegiato, ai sensi del
punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013[62] tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il
Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio. (32) È opportuno prendere in
considerazione la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per
facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA2 e
l’adozione e la successiva attuazione in questi paesi delle soluzioni fornite
da tale programma. (33) Il programma ISA2
dovrebbe contribuire all’attuazione di eventuali iniziative di proseguimento
nel contesto di Europa 2020 e dell’Agenda digitale. Al fine di evitare la
duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi dell’Unione
nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in
particolare il Meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento
n. 1316/2013/UE e Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE)
n. 1291/2013. (34) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio[63]. (35) In casi debitamente
giustificati relativi al programma di lavoro continuativo («a staffetta») messo
a punto, ove ragioni tassative di urgenza lo richiedano, la Commissione
dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. (36) Gli obiettivi della presente
decisione sono agevolare l’efficace ed efficiente interazione elettronica
transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra
queste, da una parte, e imprese e cittadini dall’altra e permettere la
prestazione di servizi pubblici elettronici che contribuiscano all’attuazione
delle politiche e delle attività dell’Unione. Dal momento che tali obiettivi
non possono essere realizzati in misura soddisfacente dagli Stati membri poiché
la funzione di coordinamento a livello europeo sarebbe ardua e costosa da
realizzare a livello dei singoli Stati membri, se questi dovessero provvedere a
tale funzione singolarmente, e possono dunque, a motivo della portata o degli
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione,
quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità ivi enunciato all’articolo 1, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1
Oggetto e obiettivo 1. La presente decisione
istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma sulle soluzioni di
interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i
cittadini (“il programma ISA2”). Il programma ISA2 agevola l’efficace ed
efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra
pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e
cittadini dall’altra, al fine di consentire l’erogazione di servizi pubblici
elettronici che supportino l’attuazione di attività e politiche dell’Unione. 2. Attraverso il
programma ISA2 l’Unione individua, crea e rende operative
soluzioni di interoperabilità che servono ad attuare le politiche dell’Unione.
Tali soluzioni sono quindi fornite, senza limiti di utilizzo, ad altre
istituzioni e organi dell’Unione e alle pubbliche amministrazioni nazionali,
regionali e locali, agevolando in tal modo l’interazione tra le stesse a
livello transfrontaliero o intersettoriale. 3. Il programma ISA2
sviluppa soluzioni di interoperabilità in modo autonomo o integra e sostiene
altre iniziative dell’Unione sperimentando soluzioni di interoperabilità in
qualità di “incubatore” o assicurandone la sostenibilità in qualità di “ponte”. 4. Il programma ISA2 fa seguito al programma dell’Unione
sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni istituito
dalla decisione n. 922/2009/CE (“il programma ISA”) e ne rafforza,
promuove ed espande le attività. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende
per: (1)
“interoperabilità”, la capacità di organizzazioni
diverse ed eterogenee di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e
reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e
informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati,
per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi di tecnologia dell’informazione
e della comunicazione (TIC); (2)
“soluzioni di interoperabilità”, quadri e servizi
comuni e strumenti generici che agevolano la cooperazione fra organizzazioni
diverse ed eterogenee, finanziate in maniera autonoma e sviluppate dal
programma ISA2 o sviluppate in cooperazione con altre
iniziative dell’Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche
amministrazioni europee; (3)
“incubatore di soluzioni”, la funzione di
sviluppare o supportare soluzioni di interoperabilità durante la loro fase
pilota, prima che diventino operative nell’ambito di programmi o iniziative
dell’Unione; (4)
“ponte di soluzioni”, la funzione di sviluppare e
supportare soluzioni di interoperabilità interamente operative prima che siano
messe a disposizione di altri programmi o iniziative dell’Unione; (5)
“quadri comuni”, specifiche, norme, metodologie,
orientamenti, risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi; (6)
“servizi comuni”, la capacità organizzativa e
tecnica di fornire un risultato comune agli utenti, come sistemi operativi,
applicazioni e infrastrutture digitali di natura generica che soddisfino
esigenze comuni degli utenti nell’ambito di diversi ambiti d’intervento o aree
geografiche, insieme alla relativa governance operativa di supporto; (7)
“strumenti generici”, sistemi, piattaforme di
riferimento, piattaforme di collaborazione condivise e componenti generici che
soddisfano esigenze comuni degli utenti nell’ambito di diversi ambiti d’intervento
o aree geografiche; (8)
“azioni”, progetti, soluzioni già in fase operativa
e misure di accompagnamento; (9)
“progetto”, una serie limitata nel tempo di compiti
ben definiti che rispondono a precise esigenze degli utenti mediante un approccio
graduale; (10)
“misure di accompagnamento”: –
misure strategiche e di sensibilizzazione, –
misure di sostegno alla gestione del
programma ISA2, –
misure concernenti la condivisione di esperienze e
lo scambio e la promozione di buone pratiche, –
misure volte a promuovere il riutilizzo delle
soluzioni di interoperabilità esistenti, –
misure intese a creare uno spirito di gruppo e a
rafforzare la capacità e –
misure volte a creare sinergie con le iniziative
relative all’interoperabilità in altri ambiti di intervento dell’Unione; (11)
“architettura di riferimento dell’interoperabilità
europea (EIRA)”, un’architettura dalla struttura generica, comprendente una
serie di principi e orientamenti che si applicano all’attuazione di soluzioni
di interoperabilità nell’Unione europea; (12)
“cartografia dell’interoperabilità europea (EIC)”,
un repertorio di soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni
europee fornite dalle istituzioni dell’Unione e dagli Stati membri, presentate
in un formato comune e conformi a specifici criteri di riutilizzabilità e
interoperabilità rappresentabili nell’EIRA. Articolo 3
Attività Il programma
ISA2 sostiene e promuove: (a)
la valutazione, il perfezionamento, l’introduzione,
la possibilità di sfruttamento su scala industriale, il funzionamento e il
riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o transettoriali
esistenti; (b)
lo sviluppo, l’elaborazione, la possibilità di
sfruttamento su scala industriale, il funzionamento e il riutilizzo di
soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o transettoriali nuove; (c)
la valutazione delle implicazioni in termini di TIC
della legislazione dell’Unione proposta o adottata; (d)
l’identificazione delle lacune normative che
ostacolano l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee; (e)
l’istituzione, la gestione e il miglioramento dell’EIRA; (f)
l’istituzione e la gestione dell’EIC quale
strumento per facilitare il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità
esistenti e identificare i settori in cui tali soluzioni sono ancora assenti; (g)
la valutazione, l’aggiornamento e la promozione
delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e
la promozione di nuove norme e specifiche comuni mediante le piattaforme di
normazione dell’Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di
normazione europei o internazionali e (h)
lo sviluppo di meccanismi di misurazione e
quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità. Inoltre, il programma ISA2 può
fungere da “incubatore”, sperimentando nuove soluzioni di interoperabilità, e
da “ponte “, mettendo in opera soluzioni interoperabili esistenti. Articolo 4
Principi generali Le azioni avviate o proseguite nell’ambito del
programma ISA2 sono: (a)
basate sull’utilità e dettate da precise esigenze; (b)
conformi ai seguenti principi: –
sussidiarietà e proporzionalità, –
centralità dell’utente, –
inclusione e accessibilità, –
sicurezza e riservatezza, –
multilinguismo, –
semplificazione amministrativa, –
trasparenza, –
conservazione delle informazioni, –
apertura, –
riutilizzabilità, –
adattabilità e neutralità tecnologica e –
efficacia ed efficienza; (c)
estendibili e applicabili ad altri settori di
attività o ambiti d’intervento e (d)
sostenibili in termini finanziari, organizzativi e
tecnici. Articolo 5
Azioni 1. In cooperazione con gli Stati
membri, la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro
continuativo istituito a norma dell’articolo 7, secondo le norme di
attuazione di cui all’articolo 6. 2. Le azioni sotto forma di
progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi: –
avviamento, –
pianificazione, –
esecuzione, –
chiusura e –
monitoraggio e controllo. Le fasi dei progetti specifici sono definite e
specificate allorché l’azione viene inclusa nel programma di lavoro. 3. L’attuazione del
programma ISA2 è sostenuta da misure di accompagnamento. Articolo 6
Norme di attuazione 1. Nell’attuazione del programma
ISA2 sono tenuti in debita considerazione la strategia europea di
interoperabilità, il quadro europeo di interoperabilità e i rispettivi
aggiornamenti futuri. 2. È incoraggiato il coinvolgimento
del maggior numero possibile di Stati membri nei progetti. Gli Stati membri
possono e sono incoraggiati a unirsi a un progetto in qualsiasi momento. 3. Al fine di garantire l’interoperabilità
tra i sistemi di informazione nazionali e unionali, le soluzioni di
interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti
e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di
informazioni e l’integrazione dei servizi. 4. L’introduzione o il
perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno,
sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione di
buone pratiche, o si accompagna ad esse. Sono incoraggiate la condivisione di
esperienze e di buone pratiche tra tutti i soggetti interessati e le pertinenti
consultazioni pubbliche. 5. Per evitare duplicazioni e
accelerare l’introduzione delle soluzioni di interoperabilità, si tengono in
considerazione, ove opportuno, i risultati ottenuti grazie ad altre iniziative
pertinenti, unionali o nazionali. 6. L’attuazione di soluzioni di
interoperabilità nel quadro del programma ISA2 è guidata, ove
opportuno, dall’EIRA. 7. Le soluzioni di
interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell’EIC e resi
disponibili, se del caso, per il riutilizzo da parte delle pubbliche
amministrazioni europee. 8. La Commissione controlla
periodicamente l’attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità
in tutta l’Unione, nell’ambito del programma di lavoro continuativo istituito a
norma dell’articolo 7. 9. Per massimizzare le sinergie
e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni vengono coordinate,
ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti. 10. Per tutte le azioni e le
soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA2
è incoraggiato, ove opportuno, il riutilizzo delle soluzioni di
interoperabilità disponibili. Articolo 7
Programma di lavoro continuativo 1. All’inizio del
programma ISA2 la Commissione adotta atti di esecuzione che
istituiscono un programma di lavoro continuativo e ne prevedono la modifica
almeno una volta l’anno, concernente l’attuazione di azioni per l’intero
periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10,
paragrafo 2. Il programma di lavoro continuativo individua,
classifica in base all’ordine di priorità, seleziona, progetta, attua e valuta
le azioni di cui all’articolo 5 e ne promuove i risultati. 2. L’inclusione di azioni nel programma
di lavoro continuativo è subordinata al rispetto di una serie di norme e
criteri di ammissione. Tali norme e criteri ed eventuali modifiche degli stessi
costituiscono parte integrante del programma di lavoro continuativo. 3. Un progetto inizialmente
avviato e sviluppato nell’ambito del programma ISA o di un’altra
iniziativa dell’Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo
in qualsiasi fase. Articolo 8
Disposizioni di bilancio 1. I fondi sono erogati ogni
volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel
programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del
progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in
eventuali modifiche dello stesso. 2. Le modifiche del programma di
lavoro continuativo che implichino stanziamenti di bilancio superiori a
400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d’esame
di cui all’articolo 10, paragrafo 2. 3. Le azioni condotte nell’ambito
del programma ISA2 possono richiedere l’appalto di servizi
esterni, che è soggetto alle norme dell’Unione in materia di appalti definite
dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Articolo 9
Azioni e soluzioni di interoperabilità ammissibili al finanziamento 1. Il programma ISA2
finanzia lo sviluppo, l’istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e
strumenti generici. L’utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato dagli
utenti. 2. Il programma ISA2
finanzia lo sviluppo, l’istituzione, la possibilità di sfruttamento su scala
industriale e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma può inoltre
finanziare il funzionamento centralizzato di questi servizi a livello dell’Unione,
a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel
programma di lavoro continuativo e la Commissione ritenga che esso serva gli
interessi dell’Unione. In tutti gli altri casi l’utilizzo di questi servizi è
finanziato con altri mezzi. 3. Le soluzioni di
interoperabilità assunte dal programma ISA2 in qualità di “incubatore”
o “ponte” sono finanziate dal programma fino al momento in cui vengono riprese
da altri programmi o iniziative. 4. Le misure di accompagnamento
sono finanziate dal programma ISA. Articolo 10
Comitato 1. La Commissione è coadiuvata
dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche
amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA2),
istituito a norma del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui viene fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. 3. Per motivi di urgenza
imperativi e debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione
immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 8 del
regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti rimangono in vigore per un periodo
non superiore a sei mesi. Articolo 11
Monitoraggio e valutazione 1. La Commissione e il
comitato ISA2 monitorano costantemente l’attuazione e l’impatto
del programma ISA2 e la soddisfazione degli utenti in relazione
ad esso. Essi esplorano inoltre la possibilità di sinergie con programmi
unionali complementari. 2. La Commissione riferisce
annualmente al comitato ISA2 sull’attuazione del programma. 3. Il programma è sottoposto a
una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati sono
comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio rispettivamente entro il
31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2021. In tale contesto la
commissione competente del Parlamento può invitare la Commissione a presentare
i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi
membri. 4. Le valutazioni esaminano
aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità e
coerenza delle azioni del programma. La valutazione finale esamina, inoltre, in
che misura il programma abbia realizzato il suo obiettivo. 5. Le prestazioni del programma
sono valutate rispetto all’obiettivo di cui all’articolo 1 e alle azioni
del programma di lavoro continuativo. L’obiettivo è misurato in particolare in
base a una serie di fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità e
al numero di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni
europee e da queste utilizzati. Gli indicatori per misurare i risultati e l’impatto
del programma sono definiti nel programma di lavoro continuativo. 6. Le valutazioni prendono
inoltre in esame i benefici apportati dalle azioni all’Unione per il progresso
delle politiche comuni, indicano in quali settori sono possibili miglioramenti
e verificano le sinergie con altre iniziative dell’Unione nel campo dell’interoperabilità
transfrontaliera o intersettoriale e della modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni europee. 7. Le azioni completate o
sospese restano soggette alla valutazione complessiva del programma. Esse sono
monitorate in relazione alla posizione che occupano nell’intero panorama
europeo delle soluzioni di interoperabilità e sono valutate in termini di
adozione da parte degli utenti, di utilizzo e di riutilizzabilità. 8. La valutazione del programma
ISA2 contiene, ove opportuno, informazioni in merito a quanto segue: (a)
vantaggi quantificabili che le soluzioni di
interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti; (b)
impatto positivo quantificabile delle soluzioni
interoperabili basate sulle TIC. Articolo 12
Cooperazione internazionale 1. Il programma ISA2 è
aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi
candidati, nell’ambito dei rispettivi accordi con l’Unione. 2. Sono incoraggiate la
cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi
internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e
del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in
particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi
costi non sono coperti dal programma ISA2. 3. Ove opportuno, il programma
promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi. Articolo 13
Iniziative esterne all’Unione Fatte salve le altre politiche unionali, le
soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera dal programma ISA2
possono essere utilizzate nell’ambito di iniziative esterne all’Unione, a fini
non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio
generale dell’Unione e non venga compromesso l’obiettivo principale, a livello
unionale, della soluzione interoperabile. Articolo 14
Disposizioni finanziarie 1. La dotazione finanziaria per
l’attuazione dell’azione dell’Unione prevista dalla presente decisione per il
periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR. 2. Gli stanziamenti annuali sono
autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. 3. La dotazione finanziaria per
il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di
monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono
periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei
relativi obiettivi. Articolo 15
Entrata in vigore La presente
decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Decisione
del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per
le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2) 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[64] Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione – Programma operativo di cui al
titolo 26 “Amministrazione della Commissione” Attività:
26 03 – Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai
cittadini 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ü La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[65] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa L’obiettivo
generale è agevolare l’efficace ed efficiente interazione elettronica
transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra
queste, da una parte, e imprese e cittadini dall’altra e permettere la
prestazione di servizi pubblici elettronici che contribuiscano all’attuazione
delle politiche e delle attività dell’Unione e allo scambio di informazioni nel
settore pubblico. Gli
obiettivi specifici sono: - perfezionare,
mettere in opera e riutilizzare soluzioni di interoperabilità transfrontaliere
o transettoriali esistenti; - sviluppare,
mettere in opera e riutilizzare nuove soluzioni di interoperabilità
transfrontaliere o transettoriali; - valutare
le implicazioni in termini di TIC della legislazione dell’Unione proposta o
adottata e individuare le aree in cui la nuova normativa potrebbe promuovere l’interoperabilità; - creare
un’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea (EIRA) da
utilizzare come strumento per la realizzazione e la valutazione di soluzioni di
interoperabilità; - creare
uno strumento per facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità
esistenti e individuare i settori che lamentano ancora l’assenza di tali
soluzioni; - valutare
e promuovere le specifiche e le norme comuni esistenti e svilupparne di nuove e - introdurre
un meccanismo che consentirà di misurare e quantificare i vantaggi offerti
dalle soluzioni di interoperabilità. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 26 Erogare
in modo interoperabile servizi paneuropei di e-government alle amministrazioni
pubbliche, alle imprese e ai cittadini - Investire
in pubbliche amministrazioni moderne e in soluzioni di interoperabilità Attività ABM/ABB interessate Attività
ABB 26.03 - Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Lo
sviluppo di soluzioni di interoperabilità migliori per le pubbliche
amministrazioni europee e per l’interazione tra queste e le imprese e i
cittadini migliorerà notevolmente lo scambio di informazioni tra gli Stati
membri, oltre a creare opportunità di riduzione significativa dei costi. Nel
quadro del programma ISA2, la DG DIGIT, insieme ad altri
servizi della Commissione e in stretta cooperazione con gli Stati membri e
altre parti interessate, lavorerà sui fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità,
sul sostegno all’efficace attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione
e sull’agevolazione della fornitura di servizi pubblici elettronici destinati a
essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni europee, nonché sul supporto
di tali servizi. Essa
sostiene attivamente la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee
a vantaggio delle iniziative dell’Unione, degli Stati membri, dei cittadini e
delle imprese. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. La
Commissione ha individuato un obiettivo generale e una serie di obiettivi
specifici (cfr. paragrafo 1.4.1). Il
conseguimento di questi obiettivi dovrebbe confluire in indicatori di risultato
mediante i quali misurare formalmente la “logica d’intervento” del programma.
Gli indicatori e i risultati attesi sono stati elaborati nella valutazione ex
ante e sono riportati nel documento di accompagnamento pertinente. Gli
obiettivi specifici, i risultati e gli indicatori rientrano nelle cinque
categorie principali elencate di seguito che rappresentano le linee d’azione
del programma: – fattori
chiave per la realizzazione dell’interoperabilità; – sostegno
all’efficace attuazione della normativa unionale; – strumenti
di sostegno per le pubbliche amministrazioni; – misure
di accompagnamento e – attività
di monitoraggio. L’incidenza
finanziaria del programma è indicata nella tabella 3.2.2. La valutazione
del programma esaminerà aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza,
utilità, sostenibilità e coerenza delle azioni e valuterà le prestazioni rispetto
all’obiettivo del programma e al programma di lavoro continuativo. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine Il
programma ISA2 dovrà rispondere alla necessità di creare fattori
chiave per la realizzazione dell’interoperabilità, sostenere l’efficace
attuazione della normativa unionale, fornire strumenti di sostegno alle
pubbliche amministrazioni europee e basarsi su quadri comuni, servizi comuni e
strumenti generici riutilizzabili, esistenti o nuovi. Tali
esigenze sono emerse grazie agli scambi di opinioni con i soggetti coinvolti in
altri settori della politica dell’Unione e i rappresentanti degli Stati membri,
per mezzo della valutazione ex ante e della consultazione formale
descritta nella relazione. I principali beneficiari delle attività previste dal
programma sono le pubbliche amministrazioni europee. Le imprese e i cittadini
trarranno benefici indiretti attraverso l’erogazione di servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Tutti
i settori di attività interessati dal programma ISA2 ricadono sotto
la responsabilità condivisa degli Stati membri e dell’Unione europea. Il
programma quindi interverrà soltanto in presenza di un valore aggiunto europeo
dimostrabile, come si specifica nella relazione. Il
comitato di gestione del programma assicurerà coerenza e complementarità con le
attività svolte a livello dei singoli Stati membri. A livello dell’Unione, il
coordinamento tra i servizi consentirà di garantire che le attività siano
allineate con quelle di altri ambiti d’intervento (ad es. semestre europeo,
relazioni o raccomandazioni specifiche per paese), con il Meccanismo per
collegare l’Europa (MCE) e con il secondo pilastro sull’interoperabilità e le
norme dell’Agenda digitale, al fine di massimizzare la coerenza e le sinergie.
Grazie alla stretta cooperazione e all’intenso coordinamento con gli Stati
membri e gli altri ambiti d’intervento, il programma consentirà di valutare
costantemente le effettive esigenze, la proporzionalità delle attività e il
rispetto della sussidiarietà. Come
sottolineato nella relazione, il programma ISA2 conferirà all’intervento
dell’Unione un valore essenzialmente finanziario ed economico, contribuendo
così al rafforzamento e all’attuazione della legislazione e delle politiche
unionali, e creerà importanti sinergie mediante il coordinamento
intersettoriale o transfrontaliero. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla
valutazione intermedia del precedente programma ISA evidenzia le conclusioni
ampiamente positive della valutazione. Il nuovo programma ISA2 tiene
conto di tutte le raccomandazioni formulate. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Come
precisato nella relazione, la coerenza e la complementarità con l’MCE sono
garantite e dovrebbero generare sinergie. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ü Proposta/iniziativa di durata limitata –
ü Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2016 fino al
31.12.2020 –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguìto da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[66] ü Gestione diretta a opera della Commissione –
ü a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell’attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Il
programma ISA2 avrà inizio il 1° gennaio 2016. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e condizioni È
previsto un monitoraggio costante dell’attuazione del programma, conformemente
al principio di una sana gestione finanziaria e alle procedure amministrative
della Commissione. Tale monitoraggio comprenderà la trasmissione al comitato di
gestione di una relazione annuale sui progressi realizzati nell’attuazione
delle attività sostenute. Il
programma sarà sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione
finale, i cui risultati saranno comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio
rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e il
31 dicembre 2021. In tale contesto la commissione competente del
Parlamento può invitare la Commissione a presentare i risultati della
valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi membri. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati È
stata effettuata una valutazione ex ante che accompagna la proposta di
decisione. Si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni specifiche
risultanti da detta valutazione e dalla valutazione intermedia del programma
ISA. La proposta esamina in modo approfondito alcuni rischi individuati nelle
raccomandazioni. Il
programma ISA2 svilupperà e sosterrà la cartografia dell’interoperabilità
europea (EIC) quale strumento inteso a disegnare la mappa del panorama dell’interoperabilità
in Europa e ad analizzarlo, nonché a individuare le soluzioni disponibili e
quelle che ancora mancano. Su tale base, continuerà a supportare le soluzioni
esistenti, creare nuove soluzioni e agire da facilitatore per le soluzioni di
interoperabilità risultanti da altre iniziative dell’Unione che potrebbero
divenire operative nei canali di distribuzione dei servizi digitali dell’Unione.
Ciò consentirà pertanto di evitare la duplicazione degli sforzi, di rafforzare
la collaborazione tra gli Stati membri e i servizi della Commissione e di
promuovere attivamente il riutilizzo delle soluzioni esistenti. 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito Gli
stanziamenti a titolo del programma saranno controllati secondo le modalità di
controllo esistenti applicate dalla Commissione. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore È
previsto un ampio ventaglio di meccanismi di controllo finanziario e
amministrativo. Il programma verrà attuato mediante appalti pubblici,
conformemente alle norme e alle procedure indicate nel regolamento finanziario. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità 2.3.1. Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste Le norme e le procedure per gli appalti pubblici si
applicano durante l’intero processo e comprendono: – definizione
del programma di lavoro, in base al parere del comitato di gestione, e degli
obiettivi intermedi per l’erogazione dei finanziamenti in modo da poter
controllare costi e risultati; – adeguata
formulazione dei capitolati d’oneri in modo da poter controllare l’effettivo
raggiungimento dei risultati richiesti e la corrispondenza delle spese
sostenute; – analisi
qualitativa e finanziaria delle offerte; – partecipazione
di altri servizi della Commissione durante l’intero processo; – verifica
dei risultati ed esame delle fatture prima del pagamento, a diversi livelli; e – audit
interno. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Denominazione ………………………………………...……….] || Diss./Non diss. ([67]) || di paesi EFTA[68] || di paesi candidati[69] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1A || 26.01.04.01 Spese di supporto per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee || Non diss. || SÌ || SÌ || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Denominazione ………………………………………...……….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1A || 26.03.01.01 Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini[70] (ISA2) || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO 1A || 26.03.01.51 Completamento delle azioni finanziate mediante le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || 1A - Competitività per la crescita e l’occupazione DG: DIGIT || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || 24,448 || 25,115 || 25,783 || 26,452 || 27,130 || || || 128,928 Pagamenti || (2) || 6,500 || 23,800 || 24,500 || 26,000 || 48,128 || || || 128,928 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[71] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || 0,400 || 0,400 || 0,400 || 0,400 || 0,400 || || || 2,000 TOTALE degli stanziamenti per la DG || Impegni || =1+1a +3 || 24,848 || 25,515 || 26,183 || 26,852 || 27,530 || || || 130,928 Pagamenti || =2+2a +3 || 6,900 || 24,200 || 24,900 || 26,400 || 48,528 || || || 130,928 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 24,848 || 25,515 || 26,183 || 26,852 || 27,530 || || || 130,928 Pagamenti || (5) || 6,900 || 24,200 || 24,900 || 26,400 || 48,528 || || || 130,928 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 24,848 || 25,515 || 26,183 || 26,852 || 27,530 || || || 130,928 Pagamenti || =5+ 6 || 6,900 || 24,200 || 24,900 || 26,400 || 48,528 || || || 130,928 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTALE DG: DIGIT || Risorse umane || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || || || 12,080 Altre spese amministrative || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || || || 0,600 TOTALE DG DIGIT || Stanziamenti || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || || 12,680 TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || 12,680 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 27,384 || 28,051 || 28,719 || 29,388 || 30,066 || || || 143,608 Pagamenti || 9,436 || 26,736 || 27,436 || 28,936 || 51,064 || || || 143,608 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi –
ü La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTALE RISULTATI Tipo[72] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO di cui ai paragrafi 1.4.1 e 1.4.4 || || || || || || || || || || || || || || || || Fattori chiave per la realizzazione dell’interoperabilità || || || || 6,000 || || 6,000 || || 6,000 || || 7,000 || || 7,000 || || || || || || 32,000 Sostegno all’efficace attuazione della normativa unionale || || || || 10,000 || || 12,000 || || 12,000 || || 14,000 || || 14,000 || || || || || || 62,000 Strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni europee || || || || 3,000 || || 3,500 || || 4,000 || || 4,500 || || 4,500 || || || || || || 19,500 Misure di accompagnamento || || || || 2,550 || || 2,550 || || 2,550 || || 2,550 || || 2,550 || || || || || || 12,750 Attività di monitoraggio || || || || 0,535 || || 0,535 || || 0,535 || || 0,535 || || 0,535 || || || || || || 2,675 COSTO TOTALE || || 22,094 || || 24,594 || || 25,094 || || 28,594 || || 28,594 || || || || || || 128,925 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
ü La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || TOTALE Rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || 2,416 || || || 12,080 Altre spese di natura amministrativa || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || 0,120 || || || 0,600 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || || 12,680 Esclusa la RUBRICA 5[73] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || 2,536 || || || 12,680 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della
stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane –
ü La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || Totale || Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - AD || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || || || 10 || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - AST || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || || || 4 || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - AST/SC || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || || || 2 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[74] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) - END || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || || || 3 || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) - CA || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || || || 1 || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || || XX 01 04 yy[75] || - in sede || || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || TOTALE || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || || || 20 XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || I posti AD riguardano l’effettiva gestione del programma: elaborazione del programma di lavoro, gestione del bilancio, gestione delle gare d’appalto pubbliche collegate all’esecuzione del programma, gestione del contratto associato all’esecuzione del programma, valutazione dei progetti, contatti con i servizi della Commissione e con esperti degli Stati membri, organizzazione di riunioni d’esperti, workshop e conferenze. È compreso anche il capo unità. I posti AST e AST/SC collaborano nei seguenti settori: - compiti di segreteria, organizzazione delle missioni (2 persone); - gestione del bilancio, gare d’appalto, contratti e pagamenti di fatture (2 persone); - diffusione delle informazioni e comunicazione (2 persone); - logistica: organizzazione di riunioni e workshop, inviti di esperti, rimborsi agli esperti, gestione della documentazione (1 persona). Personale esterno || I posti END contribuiscono all’effettiva gestione del programma, integrando le funzioni dei posti AD soprattutto nei settori connessi al coordinamento con gli Stati membri, alla valutazione di progetti e all’organizzazione di riunioni di esperti, workshop e conferenze. Il personale a contratto fornirà un sostegno mirato per a) le attività di diffusione e di valorizzazione del programma e per b) l’effettiva gestione di azioni specifiche, soprattutto in settori che vedono coinvolti altri servizi della Commissione. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
ü La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale esistente. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[76]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede
cofinanziamenti da terzi. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
ü La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[77] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-sector-innovation/index_en.htm. [2] Analisi annuale della crescita 2013 della Commissione, COM(2012) 750 final
del 28.11.2012. [3] Strategia europea per l’interoperabilità (esame dell’attuazione
del 2012), relazione sui fattori politici, socioeconomici e giuridici. [4] Comunicazione della Commissione EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020
definitivo del 3.3.2010. [5] Un’agenda digitale europea, Comunicazione della Commissione
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni, COM(2010) 245 definitivo del 28.8.2010. [6] Verso l’interoperabilità dei
servizi pubblici europei, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2010) 744
definitivo del 16.12.2010. [7] e-Commission 2012-15: Delivering user-centric digital
services (Commissione in linea 2012-2015: servizi digitali incentrati sull’utente),
comunicazione del Vicepresidente Maroš Šefčovič alla Commissione,
SEC(2012) 492 final dell’1.8.2012. [8] Decisione 922/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità
per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009,
pag. 20). [9] Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga
la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 104). [10] Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo
per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
(GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). [11] Powering European Public Sector Innovation: Towards
A New Architecture. Report of the Expert Group on
Public Sector Innovation (Attivare l’innovazione nel
settore pubblico europeo: verso una nuova architettura. Relazione del gruppo di
esperti sull’innovazione nel settore pubblico), EUR 13825 EN, 2013. [12] Decisione del Consiglio 95/468/CE, del 6 novembre 1995,
relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati
tra amministrazioni all’interno della Comunità (IDA) (GU L 269 dell’11.11.1995,
pagg. 23-25). [13] Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di
orientamenti, compresa l’individuazione di progetti di interesse comune, per
reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)
(GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1). [14] Decisione 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e
di misure per garantire l’interoperabilità e l’accesso alle reti transeuropee
per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203
del 3.8.1999, pag. 9). [15] Decisione 2004/387/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione
interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle
amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 181
del 18.5.2004, pag. 25). [16] Decisione 922/2009/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle
soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)
(GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20). [17] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
- Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa, COM(2012) 529. [18] Direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). [19] Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE
del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali,
commerciali e delle imprese. [20] Direttiva 2007/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce
un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea
(Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). [21] Decisione 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma
comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel
mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione 2235/2002/CE
(GU L 330 del 15.12.2007, pagg. 1-7). [22] Decisione 624/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d’azione
doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007,
pagg. 25-31). [23] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 320). [24] Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 175
del 27.6.2013, pag. 1). [25] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno, COM(2012) 238 final
del 4.6.2012. [26] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012,
pag. 12). [27] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee
e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico
delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento
(CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la
decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato
del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009,
pagg. 164-173). [28] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il
prossimo decennio, COM (2009) 404 definitivo del 10.8.2009. [29] Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pagg. 1-11). [30] Valutazione intermedia del
programma ISA, Kurt Salmon, 31.10.2012. [31] SG, COMP, MARE, JRC, PO, DGT, EMPL, REGIO, HOME, JUST,
ENTR, CNECT. [32] Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia e Regno Unito. [33] GU C […] del […], pag. […]. [34] GU C […] del […], pag. […]. [35] COM(2010) 245. [36] COM(2010) 2020. [37] COM(2010) 744. [38] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). [39] Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE
del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali,
commerciali e delle imprese. [40] Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione
territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007,
pag. 1). [41] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per
soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008,
pagg. 60-81). [42] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio
e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II); (GU L 381 del 28.12.2006, pagg. 4-23). [43] Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000,
che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace
applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000,
pagg. 1-10). [44] https://e-justice.europa.eu
[45] Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera
(GU L 88 del 4.4.2011, pagg. 45-65). [46] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 320). [47] Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 175
del 27.6.2013, pag. 1). [48] COM(2012) 238. GU C [..] del [..], pag.
[..]. [49] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione 1673/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012,
pag. 12). [50] Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la
decisione 1982/2006/CE, (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 104). [51] Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 243). [52] Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65-242). [53] Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 1-64). [54] Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1). [55] Regolamento (UE) n. 1316/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il
meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010
e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
(GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). [56] Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti
transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga
la decisione 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14). [57] Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di
orientamenti, compresa l’individuazione di progetti di interesse comune, per
reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)
(GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1). [58] Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e
di misure per garantire l’interoperabilità e l’accesso alle reti transeuropee
per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203
del 3.8.1999, pag. 9). [59] Decisione 2004/387/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile
di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche,
alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004,
pag. 62 e GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25
(rettifica)). [60] Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità
per le pubbliche amministrazioni europee (ISA), (GU L 260 del 3.10.2009,
pag. 20). [61] Documento A7-0083/2012. [62] Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di
bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione
finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pagg. 1-11). [63] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.12.2011, pag. 13). [64] ABM: activity-based management (gestione per
attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [65] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2,
lettera a) o b), del regolamento finanziario. [66] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [67] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. =
stanziamenti non dissociati. [68] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [69] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [70] Questa nuova voce di bilancio sostituirà l’attuale linea
di bilancio 26 03 01 01: Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche
amministrazioni europee (ISA). Il completamento delle azioni ISA sarà coperto
dalla voce 26 03 01 02: Completamento …. [71] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [72] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [73] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [74] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END=
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaires”);
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [75] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [76] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per
il periodo 2007-2013). [77] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione.