Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea /* COM/2014/0348 final - 2014/ () */
RELAZIONE Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020[1],
in particolare l'articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà
dell'Unione europea nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni
di EUR (a prezzi 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche fissati nel
quadro finanziario. Il punto 11 dell'accordo interistituzionale,
del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla
sana gestione finanziaria[2]
fissa le modalità di attivazione del fondo. I criteri di ammissibilità al fondo sono
illustrati nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[3], il quale prevede che,
per il versamento degli anticipi, sia incluso nel bilancio un importo fino a un
massimo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. La Commissione include tali importi nel
progetto di bilancio 2015. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del
Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione
europea[4],
in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale del 2
dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana
gestione finanziaria[5],
in particolare il punto 11, vista la proposta della Commissione europea, considerando
quanto segue: (1)
L'Unione europea ha istituito un Fondo di
solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare
solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi. (2)
L'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom)
n. 1311/2013 consente di mobilitare il fondo nei limiti di un importo
annuo massimo di 500 milioni di EUR (a prezzi del 2011). (3)
L'articolo 4 bis,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, così come modificato,
prevede che un importo di 50 000 000 EUR sia reso disponibile
per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio
generale dell'Unione. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'Unione
europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a
50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è
mobilizzata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. [2] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. [3] GU L ... [4] GU L ... [5] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.