52014PC0348

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea /* COM/2014/0348 final - 2014/ () */


RELAZIONE

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1], in particolare l'articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche fissati nel quadro finanziario.

Il punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[2] fissa le modalità di attivazione del fondo.

I criteri di ammissibilità al fondo sono illustrati nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[3], il quale prevede che, per il versamento degli anticipi, sia incluso nel bilancio un importo fino a un massimo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

La Commissione include tali importi nel progetto di bilancio 2015.

 

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[4], in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[5], in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2) L'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 consente di mobilitare il fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR (a prezzi del 2011).

(3) L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, così come modificato, prevede che un importo di 50 000 000 EUR sia reso disponibile per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

[2]               GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

[3]               GU L ...

[4]               GU L ...

[5]               GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.