Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) /* COM/2014/0343 final - 2014/0175 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta
di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare
i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire
la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre
la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso
momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 673/2005 del
Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle
importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche
formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali,
del regolamento (CE) n. 673/2005 e degli strumenti di modifica dello stesso,
effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema
di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova
numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione
è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento
codificato. ê 673/2005
(adattato) 2014/0175 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce dazi doganali supplementari
sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti
d'America (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio[6] ha subito varie e
sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 673/2005
considerando 1 (2) Il 27 gennaio 2003 l'organo
di conciliazione dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) ha adottato
la relazione dell'organo di appello[8]
e la relazione del gruppo di esperti[9],
confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata
l'incompatibilità della legge Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA)
con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'"OMC". ê 673/2005
considerando 2 (adattato) (3) Poiché le autorità
statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione,
la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a
sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie
e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio ("GATT") del 1994[10]. Gli Stati Uniti hanno
contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei
relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato. ê 673/2005 considerando
3 (adattato) (4) Il 31 agosto 2004 l'arbitro
ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio
causati ogni anno alla Comunità era pari al 72% dell'importo dei pagamenti per
la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni
provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano
all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha
pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni
o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di prodotti originari
degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi
doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo
non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava
coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla
decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione
a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei
relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994. ê 673/2005 considerando
4 (adattato) (5) I pagamenti dovuti alla CDSOA
nell'anno più recente per il quale Ö esistevano
all'epoca Õ dati disponibili si
riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi
durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre
2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della
«Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del
pregiudizio causati ogni anno alla Comunità Ö era Õ pari a 27,81 milioni
di USD. La Comunità pertanto Ö ha potuto Õ sospendere
l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un
importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15% ad
valorem, sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I originari
degli Stati Uniti Ö rappresentava Õ in un anno un valore
commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti,
la Comunità Ö ha sospeso Õ l'applicazione agli
Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1o
maggio 2005. ê 673/2005 considerando
5 (adattato) (6) Se la decisione e le
raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate,
la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione
all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati Ö all'Unione Õ dalla CSDOA in tale
periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I
oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità
atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei
prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un
valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o
del pregiudizio. ê 673/2005 considerando
6 (adattato) (7) La Commissione dovrebbe
rispettare i seguenti criteri: a) la Commissione modifica l'aliquota dei
dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di
cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello
della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio; in
altre circostanze, la Commissione dovrebbe aggiungere prodotti all'elenco di
cui all'allegato I se il livello della sospensione aumenta oppure togliere
prodotti da detto elenco se il livello della sospensione diminuisce; b) se aggiunge prodotti, la Commissione
seleziona automaticamente i prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine
di presentazione degli stessi; di conseguenza, la Commissione dovrebbe
modificare anche l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti
inseriti nell'elenco di cui all'allegato I; c) se elimina dei prodotti, la Commissione
dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti all'allegato I Ö dopo il 1°
maggio 2005 Õ e Ö procedere Õ quindi ad eliminare
i prodotti che Ö figuravano Õ nell'allegato I Ö il 1° maggio
2005 Õ , seguendo l'ordine
di detto elenco. ê 38/2014 Art. 1
e allegato, punto 4 (adattato) (8) Per procedere ai necessari
adeguamenti delle misure di cui al Ö presente Õ regolamento,
dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla modifica
dell'aliquota del dazio supplementare o degli elenchi contenuti negli allegati
I e II alle condizioni fissate dal Ö presente Õ regolamento. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio, ê 673/2005
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le concessioni tariffarie e gli obblighi
connessi previsti per Ö l'Unione Õ nel quadro
dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti
originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento. ê 303/2014
Articolo 1, paragrafo 1 (adattato) Articolo 2 È istituito un dazio ad valorem dello
0,35%, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio[11],
sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente
regolamento. ê 673/2005 (adattato) Articolo 3 1. La Commissione adegua annualmente il
livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del
pregiudizio causati Ö all'Unione Õ dalla CDSOA degli
Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari oppure
l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni: a) l'entità dell'annullamento dei
benefici o del pregiudizio è pari al 72% dell'importo dei pagamenti effettuati
nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le
importazioni provenienti Ö dall'Unione Õ nel corso dell'anno
più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità
statunitensi; b) l'adeguamento è effettuato secondo
modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle
importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti,
in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento
dei benefici o del pregiudizio; c) fatte salve le circostanze di cui
alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione
aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I; tali prodotti sono
selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di
quest'ultimo; d) fatte salve le circostanze di cui
alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di
cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti; la Commissione depenna in
primo luogo i prodotti che Ö figuravano Õ nell'elenco di cui
all'allegato II Ö al 1° maggio
2005 Õ e che sono stati
inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva; essa procede
quindi ad eliminare i prodotti che Ö figuravano Õ nell'elenco di cui
all'allegato I Ö al
1° maggio 2005 Õ , seguendo l'ordine
di detto elenco; e) la Commissione modifica l'aliquota
dei dazi supplementari quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato
I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione
all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. 2. Se aggiunge prodotti all'elenco di cui
all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui
all'allegato II, rimuovendone i prodotti in questione. Essa non modifica
l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II. ê 38/2014 Art. 1
e allegato, punto 4, 1) 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare
modifiche e adeguamenti a norma del presente articolo. Qualora le informazioni sui pagamenti
effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in
modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti
dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di
adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di
urgenza, la procedura di cui all'articolo 5 si applica agli atti delegati
adottati ai sensi del primo comma. ê 38/2014 Art. 1
e allegato, punto 4, 2) Articolo 4 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un
periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora
una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della
scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente
prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il
Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della
scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 3,
paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data
in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ê 38/2014 Art. 1
e allegato, punto 4, 3) Articolo 5 1. Gli atti delegati adottati ai sensi del
presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non
siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto
delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso
alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio
possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui
all'articolo 4, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto
immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il
Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni. ê 673/2005
(adattato) Articolo 6 L'origine dei prodotti cui si applica il
presente regolamento è determinata conformemente Ö al Õ regolamento (CEE) n.
2913/92. Articolo 7 1. Dall'applicazione dei dazi doganali
supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una
licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata
rilasciata prima Ö del 30 aprile
2005 Õ. 2. I dazi supplementari non si applicano ai
prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al
regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio[12]. 3. I prodotti elencati nell'allegato I possono
essere vincolati al regime doganale di «trasformazione sotto controllo
doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[13], solo previo esame
delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno
che i prodotti e le operazioni figurino nell'allegato 76, parte A, di detto
regolamento. ê Articolo 8 Il regolamento (CE) n. 673/2005 è
abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti, se del caso, al presente regolamento e si leggono secondo
la tavola di concordanza di cui all’allegato IV. ê 673/2005 (adattato) Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritto nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato III della presente proposta. [5] GU C […]del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile
2005 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di
determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 110 del
30.4.2005, pag. 1). [7] Si veda l'allegato III. [8] Stati Uniti - Offset Act (Byrd Amendment),
relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 gennaio
2003). [9] Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del
gruppo di esperti (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 settembre 2002). [10] Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), ricorso da parte
delle Comunità europee a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del DSU
(WT/DS217/22, 16 gennaio 2004). [11] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre
1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del
19.10.1992, pag. 1). [12] Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16
novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie
doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23). [13] Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L
253 dell'11.10.1993, pag. 1). ê 303/2014 Art. 1,
paragrafo 2 e allegato (adattato) ALLEGATO I I prodotti a cui si applicano i dazi
supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La
descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I
del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[1], come modificato dal
regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione[2]. del 7 settembre 2004 che modifica l’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune. 0710 40 00 9003 19 30 8705 10 00 6204 62 31 ____________ ê 349/2013 Art. 2
e allegato II ALLEGATO II I prodotti elencati nel presente allegato sono
identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti
classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87. ____________ é ALLEGATO III Regolamento
abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1) || || || Regolamento (CE) n. 632/2006 della Commissione (GU L 111 del 25.4.2006, pag. 5) Regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16) Regolamento (CE) n. 283/2008 della Commissione (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 19) Regolamento (CE) n. 317/2009 della Commissione (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 6) Regolamento (CE) n. 305/2010 della Commissione (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2011 della Commissione (GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 51) Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 6) || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 11 dell'allegato || Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52) || limitatamente al punto 4 dell'allegato || Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2014 della Commissione (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 6) || ____________ ALLEGATO IV Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 673/2005 || Presente regolamento Articoli da 1 a 4 || Articoli da 1 a 4 Articolo 4 bis || Articolo 5 Articolo 5 || Articolo 6 Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 || - Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 3 - || Articolo 8 Articolo 8 || Articolo 9 Allegato I || Allegato I Allegato II || Allegato II - || Allegato III - || Allegato IV _____________ [1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio
1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). [2] Regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione del 7
settembre 2004 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).