Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici /* COM/2014/0338 final - 2014/0172 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta di decisione del
Consiglio ha lo scopo di stabilire la posizione dell'Unione europea in
occasione della riunione del comitato di revisione OTIF previsto dal 25 al 27 giugno
2014 in relazione ad alcune modifiche alla Convenzione relativa ai trasporti
internazionali per ferrovia (COTIF) e alle sue appendici B (Regole uniformi
concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci —
CIM), D (Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel
traffico ferroviario internazionale — CUV), E (Regole uniformi sui contratti di
utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario —
CUI), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di
prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati ad
essere utilizzati nel traffico internazionale — APTU) e G (Regole uniformi
sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico
internazionale — ATMF) che dovranno essere decise da tale comitato. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Le modifiche alle appendici G
(ATMF) e D (CUV) sono state oggetto di discussione in diverse riunioni di
appositi gruppi di lavoro all'interno dell'Organizzazione intergovernativa per
i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). Sia la Commissione europea, sia
l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) hanno partecipato attivamente a tutte
queste riunioni, insieme a un certo numero di Stati membri. Tuttavia, nella
riunione preparatoria dell'OTIF, non sono state discusse altre proposte prima della
loro presentazione al comitato di revisione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L'Unione ha aderito alla COTIF
nel luglio 2011 in virtù della decisione n. 2013/103/UE del Consiglio[1]. La COTIF è un accordo
misto del quale sia l'Unione, sia tutti gli Stati membri che dispongono di una
rete ferroviaria sono parti contraenti. L'allegato III della decisione
stabilisce le disposizioni interne per il Consiglio, gli Stati membri e la
Commissione in relazione ai lavori nell'ambito dell'OTIF. Nei settori di
esclusiva competenza dell'Unione, l'UE vota con il numero di voti di tutti gli
Stati membri che fanno parte della COTIF. 26 Stati membri dell'UE sono anche
Stati membri dell'OTIF. Tuttavia, tre Stati membri dell'UE non hanno ratificato
la convenzione COTIF 1999, mentre tre Stati membri dell'UE non hanno ritirato
le loro dichiarazioni riguardanti la non applicazione delle appendici E (CUI)
ed F (APTU) e quattro Stati membri dell'UE non hanno ritirato le loro
dichiarazioni riguardanti la non applicazione dell'appendice G (ATMF), redatte
quando tali appendici erano ancora incompatibili con il diritto dell'UE. Di
conseguenza, i suddetti Stati membri dell'UE non possono votare le modifiche
che riguardano disposizioni da loro non applicate. L'OTIF ha 46 Stati
membri attivi (la partecipazione di altri due membri è stata sospesa fino al
ripristino del traffico ferroviario internazionale). Ai sensi dell'articolo 35
del titolo VI della COTIF, una volta decise dal comitato di revisione, le
modifiche entrano in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del
dodicesimo mese successivo a quello in cui il segretario generale dell'OTIF ne
ha dato notifica alle parti contraenti. Una parte contraente può formulare un'obiezione
entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica. Nel
caso di opposizione da parte di un quarto delle parti contraenti, la modifica
non entra in vigore. Per le parti contraenti che
hanno formulato obiezioni nei confronti di una decisione entro il periodo
previsto, l'applicazione dell'appendice in questione è sospesa in tutti i suoi
elementi a decorrere dal momento in cui le decisioni entrano in vigore,
relativamente al traffico con e tra le parti suddette. Tuttavia, nel caso di
obiezioni alla convalida di una norma tecnica o all'adozione di prescrizioni
tecniche uniformi, solo tale norma o prescrizione è sospesa relativamente al
traffico con e tra gli Stati membri dal momento in cui le decisioni entrano in
vigore; le stesse disposizioni si applicano nel caso di un'obiezione parziale. A meno che le parti non
sollevino un sufficiente numero di obiezioni, le modifiche previste nell'ambito
della presente proposta entrano in vigore il dodicesimo mese a decorrere dal
mese in cui il segretario generale dell'OTIF le notifica alle parti contraenti.
A decorrere da tale data, esse diventano vincolanti per l'Unione e gli Stati
membri, costituendo parte integrante dell'acquis dell'Unione. L'articolo 38 del titolo VII della COTIF stabilisce
che, ai fini dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione di
cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 4, l'organizzazione regionale, in
particolare l'Unione europea, ha diritto al numero di voti identico al numero
dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'organizzazione. La proposta è stata elaborata
sulla base delle disposizioni della decisione del Consiglio relativa all'adesione
dell'UE alla COTIF (decisione n. 2013/103/UE). La base giuridica della
proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 91 del TFUE, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. La proposta di decisione del
Consiglio prevede nel suo allegato un elenco dettagliato delle modifiche
previste, precisando quali modifiche possono essere accettate dall'Unione così
come presentate dal segretario generale, e quali modifiche dovrebbero essere
respinte in questa sessione del comitato di revisione in quanto richiedono un
ulteriore esame e/o ulteriori misure per conformarsi al diritto dell'UE. Un
gran numero di modifiche proposte sono considerate adeguate per un trasporto
ferroviario internazionale sicuro e affidabile, tenendo conto del progresso
tecnologico, e possono pertanto essere accolte, mentre alcune modifiche (in
particolare quelle relative al finanziamento dell'OTIF o a contratti di
trasporto di merci) non hanno alcun impatto sul diritto dell'Unione. Se le modifiche adottate dal
comitato di revisione non sono conformi alla posizione dell'Unione stabilita
nell'allegato al progetto di decisione, l'Unione dovrebbe formulare un'obiezione
conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del
titolo VI della COTIF, al fine di evitare che le modifiche entrino in vigore. 2014/0172 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere
adottata dall'Unione in occasione della 25a sessione del
comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della
Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e
delle sue appendici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'Unione ha aderito alla
convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980,
modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in appresso la "convenzione
COTIF"), a norma della decisione n. 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno
2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e
l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
(OTIF) di adesione dell'Unione europea alla suddetta convenzione[2]. (2) Tutti gli Stati membri, ad
eccezione di Cipro e Malta, applicano la convenzione COTIF. (3) Si prevede che, nel corso
della sua 25a sessione che si terrà dal 25 al 27 giugno 2014, il
comitato di revisione, istituito in conformità all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera c), della convenzione COTIF, adotterà una decisione relativa a
talune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici B (Regole
uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia
delle merci — CIM), D (Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione
dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale — CUV), E (Regole uniformi
sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale
ferroviario — CUI), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e
l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali
ferroviari destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale — APTU) e
G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato
nel traffico internazionale — ATMF). (4) Le modifiche alla convenzione
COTIF hanno l'obiettivo a) di aggiornare i compiti del comitato di esperti
tecnici e un riferimento alla definizione di "detentore", in linea
con la normativa dell'UE, e b) di modificare alcune norme relative al
finanziamento dell'OTIF, all'audit e alle modalità di trasmissione delle
informazioni, nonché di apportare modifiche amministrative di importanza
limitata. (5) Le modifiche all'appendice B
(CIM) hanno lo scopo di dare carattere preferenziale alla forma elettronica
della lettera di vettura e dei documenti di accompagnamento e di chiarire
alcune disposizioni del contratto di trasporto. (6) Le modifiche all'appendice D
(CUV), presentate dal segretario generale dell'OTIF, hanno l'obiettivo di
chiarire i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione nei
contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale.
La Francia ha presentato una proposta distinta riguardante la responsabilità
per i danni causati da un veicolo. (7) Le modifiche all'appendice G
(ATMF) hanno lo scopo di aggiornare le disposizioni concernenti l'ammissione
tecnica del materiale ferroviario usato nel traffico internazionale, precisando
le funzioni di e le relazioni tra lo Stato contraente, l'autorità competente e
l'ente di valutazione, nonché di armonizzarne i termini con il diritto dell'UE. (8) Le modifiche all'appendice F
(APTU) hanno lo scopo di mantenere la coerenza con la versione riveduta dell'appendice
G. (9) Le modifiche all'appendice E
(CUI) suggerite dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia mirano a
estendere il campo di applicazione delle regole uniformi concernenti il
contratto di utilizzo delle infrastrutture di trasporto ferroviario nazionali,
a creare una base giuridica per le condizioni generali di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e ad estendere la responsabilità del gestore dell'infrastruttura
per i danni o le perdite causate dall'infrastruttura. (10) Il segretario generale dell'OTIF
propone inoltre modifiche redazionali al fine di sostituire il termine "Comunità
europea" con "Unione europea" in tutta la convenzione COTIF e
nelle sue appendici. (11) La maggior parte delle
modifiche proposte sono in linea con il diritto e gli obiettivi strategici dell'Unione
europea e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. Alcune modifiche
non hanno alcun impatto sul diritto dell'UE e non necessitano di essere
concordate a livello dell'UE. Infine, alcune modifiche necessitano di ulteriori
approfondimenti in seno all'Unione europea e dovrebbero essere respinte alla
riunione del comitato di revisione. Se le suddette modifiche dovessero essere
approvate senza interventi che le rendano accettabili per l'Unione, quest'ultima
dovrebbe formulare un'obiezione conformemente alla procedura di cui all'articolo 35,
paragrafo 4, della convenzione COTIF, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1
Posizione dell'Unione europea 1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in
occasione della 25a sessione del comitato di revisione nel
quadro della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è
conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione. 2. Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono
accettare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato
della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Una volta adottata, la decisione del comitato
di revisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3
Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011,
concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione
intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione
europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
(COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno
1999, GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1. [2] GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1. ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve
essere adottata dall’Unione in occasione della 25a sessione del
comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda talune modifiche della
Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e alle
sue appendici
1.
Introduzione
Il segretariato generale dell’OTIF ha convocato
la 25a sessione del comitato di revisione della COTIF 99 a Berna nei
giorni dal 25 al 27 giugno 2014. L’obiettivo del presente documento di lavoro è
stabilire la posizione coordinata dell’UE da presentare alla riunione del
comitato di revisione. Il documento è stato elaborato dalla DG MOVE (Direzione
generale per la mobilità e i trasporti) con l’aiuto di altri servizi della
Commissione implicati (TAXUD, SANCO, SJ ed SG).
2.
Documenti di riferimento
I documenti relativi all’ordine del giorno sono
stati distribuiti agli Stati membri dell’OTIF il 25 aprile 2014 e sono
disponibili sul sito web dell’OTIF al seguente link: http://otif.org/en/law/revision-committee/working-documents.html.
3.
Osservazioni relative a ciascun punto dell’ordine
del giorno
Punto 1. apertura della riunione e determinazione del quorum Documento:
nessuno. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: non applicabile. Posizione coordinata raccomandata: nessuna. Nella riunione del comitato di revisione il
quorum è raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri aventi diritto di
voto sono rappresentati al momento della votazione. Tuttavia, è necessario
tenere conto dell’articolo 13, paragrafo 3, della convenzione, che prevede
che gli Stati membri che hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla non
applicazione di una o più appendici non dispongono del diritto di voto per
quanto riguarda le modifiche delle appendici in questione. I seguenti Stati membri non hanno ritirato le
loro dichiarazioni relative alla non applicazione di talune appendici: Pakistan, Russia (per le appendici relative a CIV,
RID, CUV, CUI, APTU e ATMF), Georgia (per le appendici relative a CUV, CUI,
APTU e ATMF), Repubblica ceca, Norvegia, Slovacchia, Regno Unito (per le
appendici relative ad APTU e ATMF), Francia (per le appendici relative ad
ATMF). Quando si discute delle modifiche delle
appendici corrispondenti, il numero di Stati membri che hanno rilasciato una
dichiarazione relativa alla non applicazione dell’appendice in questione deve
essere detratto dal numero di membri attivi dell’OTIF (46) al fine di stabilire
il quorum per quanto riguarda la votazione sull’appendice in questione. Nei casi di competenza dell’UE, quest’ultima può
votare per tutti i suoi membri aventi diritto di voto, a prescindere dalla
presenza fisica di tali membri in sede di votazione; di conseguenza, il quorum
può essere diverso quando l’UE rappresenta i suoi Stati membri e quando gli
Stati membri votano per loro stessi. Punto 2. Elezione del presidente e del vicepresidente Documento:
nessuno. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: Stati membri. Posizione coordinata raccomandata: nessuna. Punto 3. Adozione dell’ordine del giorno Documento:
CR 25/3. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: Stati membri. Posizione coordinata raccomandata: nessuna. Punto 4. Revisione parziale della COTIF – Convenzione di base Documenti: CR 25/4, CR 25/4
Add. 1. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: Stati membri. Posizione coordinata raccomandata: Appoggio alle modifiche dell’articolo 3
(Cooperazione internazionale) (consistenti nella modifica redazionale per sostituire
il riferimento alle “Comunità europee” con il riferimento all’”Unione europea”).
Appoggio alle modifiche dell’articolo 12
(Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro), in quanto modificano la
definizione di “detentore” in linea con il diritto dell’UE. Appoggio alle modifiche dell’articolo 20 (Commissione
di esperti tecnici), in quanto necessarie per aggiornare le regole uniformi
APTU e ATMF al fine renderle conformi al diritto dell’UE. Altre modifiche: non è necessaria alcuna
posizione dell’UE poiché tali modifiche riguardano il finanziamento dell’organizzazione,
l’audit, oppure consistono in modifiche amministrative del programma di lavoro,
della relazione annuale e degli elenchi di linee o servizi che non hanno
impatto sul diritto dell’UE. Punto 5. Revisione parziale dell’appendice B (RU CIM) Documenti: CR 25/5, CR
25/5 Add. 1, CR 25/5 Add. 2, CR 25/5.1. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: UE per gli articoli 6 e 6 bis; Stati membri per gli altri
articoli. Posizione coordinata raccomandata: Le modifiche dell’articolo 6 e del nuovo
articolo 6 bis riguardano il diritto UE in quanto relative all’utilizzo
della lettera di vettura e dei documenti di accompagnamento corrispondenti per
le procedure doganali, sanitarie e fitosanitarie. L’UE condivide l’intenzione
dell’OTIF di dare priorità alla forma elettronica delle lettere di vettura.
Tuttavia, l’adozione di queste modifiche in questo momento può causare
conseguenze non previste. L’attuale procedura semplificata per il transito
doganale per ferrovia è possibile soltanto mediante l’uso di documenti
cartacei. Pertanto, se le ferrovie optano per la lettera di vettura
elettronica, dovranno utilizzare il regime di transito standard e il nuovo
sistema di transito informatizzato (NCTS). La Commissione ha già avviato l’istituzione
di un gruppo di lavoro incaricato di discutere l’uso di documenti di trasporto
elettronici per il transito nell’ambito del codice doganale dell’Unione. La
riunione di avvio di tale gruppo di lavoro si terrà il 4-5 giugno 2014. L’UE sottoscrive
inoltre l’intenzione di fornire i documenti di accompagnamento in formato
elettronico. Tuttavia, nell’attuale diritto dell’UE non esiste una base
giuridica che preveda un formato elettronico per i documenti di accompagnamento
delle merci di carattere sanitario e fitosanitario (ad esempio il documento
veterinario comune di entrata o il documento comune di entrata) che devono
pertanto essere forniti in formato cartaceo. La Commissione ha preparato un
progetto di regolamento che istituisce servizi di certificazione elettronica ed
è attualmente in fase di discussione al Consiglio e al Parlamento. Tale
regolamento (regolamento sui controlli ufficiali) dovrebbe essere adottato
entro la fine del 2015 o l’inizio del 2016, tuttavia per la sua applicazione è
previsto un periodo di transizione. Pertanto, l’UE propone che non sia adottata
alcuna decisione in merito ai suddetti punti nella presente riunione del
comitato di revisione e che l’OTIF prosegua la collaborazione con l’UE su
questi elementi al fine di concordare una soluzione adeguata in vista di una
prossima revisione del CIM che dovrebbe idealmente andare di pari passo con il
nuovo codice doganale dell’Unione e le sue disposizioni di applicazione, la cui
entrata in vigore è prevista per il 1º maggio 2016. Talune procedure
elettroniche possono essere introdotte gradualmente fra il 2016 e il 2020, ai
sensi dell’articolo 278 del codice doganale dell’Unione. Altre modifiche: nessuna posizione UE necessaria
in quanto le relative disposizioni non interferiscono con il diritto dell’UE. Punto 6. Documenti elettronici relativi al trasporto di merci pericolose
– informazioni sui lavori del comitato di esperti del RID Documento: CR 25/6. Competenza:
UE. Diritto
di voto: non applicabile. Posizione coordinata
raccomandata: prendere nota delle informazioni. Punto 7. Revisione parziale dell’appendice D (RU CUV) Documenti:
CR 25/7, CR 25/7 Add. 1, CR 25/7 Add. 2. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: UE. Posizione raccomandata per l’UE: appoggio alle
modifiche degli articoli 2 e 9, in quanto chiariscono i ruoli del detentore e
dell’ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto dell’UE.
Tuttavia, la proposta di modifica all’articolo 7 presentata dalla Francia
relativa alla responsabilità della persona che ha fornito il veicolo ai fini
del suo utilizzo come mezzo di trasporto in caso di danni derivanti da un
difetto del veicolo deve essere ulteriormente analizzata in quanto il suo
possibile impatto su altri strumenti COTIF, che potrebbero avere un impatto
sulla legislazione dell’UE, non è stato valutato in maniera sufficientemente
dettagliata. La Commissione ritiene inoltre che le proposte degli Stati membri
dell’UE che possono avere un impatto sul diritto dell’Unione europea dovrebbero
essere discusse in seno all’Unione europea prima di essere presentate all’OTIF.
Di conseguenza, l’UE non è in grado di appoggiare la suddetta proposta di
modifica in sede di riunione del comitato di revisione. Punto 8. Revisione dell’appendice G (RU ATMF) Documenti: CR 25/8, CR
25/8 Add. 1, CR 25/8 Add. 2. Competenza:
UE. Diritto
di voto: UE. Posizione coordinata raccomandata: cfr. il
documento di lavoro per il COTIF-CTE7. La posizione dovrà essere aggiornata
tenendo conto dei risultati della riunione del CTE che si terrà il 4 e 5 giugno
2014. Punto 9. Revisione parziale dell’appendice F (RU APTU) Documenti:
Rif.: CR 25/9, CR 25/9 Add. 1. Competenza:
UE. Diritto
di voto: UE. Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle
modifiche redazionali. Punto 10. Mandato per il consolidamento della relazione esplicativa Documento: CR 25/10. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: Stati membri. Posizione raccomandata per l’UE: appoggio alle
modifiche. Punto 11. Modifiche redazionali Documento: CR 25/11. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: UE. Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle
modifiche. Punto 12. Revisione parziale dell’appendice E (RU CUI) Documento:
CR 25/12. Competenza:
UE. Diritto
di voto: UE. Posizione coordinata raccomandata: rifiuto delle
modifiche. Tali modifiche suggerite dal CIT prevedono l’estensione del campo di
applicazione del CUI alle operazioni nazionali, l’introduzione di condizioni
generali contrattualmente vincolanti e l’estensione della responsabilità del
gestore dell’infrastruttura in materia di danni. Esse potrebbero essere oggetto
di un ulteriore approfondimento, ma poiché non sono state discusse in nessun
consesso interno all’OTIF prima della riunione del comitato di revisione, non è
stato possibile valutare il loro impatto in maniera sufficientemente
dettagliata. Potrebbe rivelarsi prematuro modificare il CUI (che è, nella sua
forma attuale, conforme al diritto dell’UE) nell’ambito del presente comitato
di revisione senza un’adeguata preparazione. Punto 13. Regolamento interno per i gruppi di lavoro del comitato di
revisione per le appendici A, B, D ed E Documento:
CR 25/13. Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: UE. Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle
modifiche. Punto 14. Informazioni sui lavori futuri. Documento:
CR 25/14 (non ancora disponibile). Competenza:
condivisa. Diritto
di voto: non applicabile. Posizione coordinata raccomandata: da definire
in loco.