52014PC0338

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici /* COM/2014/0338 final - 2014/0172 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio ha lo scopo di stabilire la posizione dell'Unione europea in occasione della riunione del comitato di revisione OTIF previsto dal 25 al 27 giugno 2014 in relazione ad alcune modifiche alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e alle sue appendici B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci — CIM), D (Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale — CUV), E (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario — CUI), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale — APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale — ATMF) che dovranno essere decise da tale comitato.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le modifiche alle appendici G (ATMF) e D (CUV) sono state oggetto di discussione in diverse riunioni di appositi gruppi di lavoro all'interno dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). Sia la Commissione europea, sia l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) hanno partecipato attivamente a tutte queste riunioni, insieme a un certo numero di Stati membri. Tuttavia, nella riunione preparatoria dell'OTIF, non sono state discusse altre proposte prima della loro presentazione al comitato di revisione.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'Unione ha aderito alla COTIF nel luglio 2011 in virtù della decisione n. 2013/103/UE del Consiglio[1]. La COTIF è un accordo misto del quale sia l'Unione, sia tutti gli Stati membri che dispongono di una rete ferroviaria sono parti contraenti. L'allegato III della decisione stabilisce le disposizioni interne per il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione in relazione ai lavori nell'ambito dell'OTIF. Nei settori di esclusiva competenza dell'Unione, l'UE vota con il numero di voti di tutti gli Stati membri che fanno parte della COTIF. 26 Stati membri dell'UE sono anche Stati membri dell'OTIF. Tuttavia, tre Stati membri dell'UE non hanno ratificato la convenzione COTIF 1999, mentre tre Stati membri dell'UE non hanno ritirato le loro dichiarazioni riguardanti la non applicazione delle appendici E (CUI) ed F (APTU) e quattro Stati membri dell'UE non hanno ritirato le loro dichiarazioni riguardanti la non applicazione dell'appendice G (ATMF), redatte quando tali appendici erano ancora incompatibili con il diritto dell'UE. Di conseguenza, i suddetti Stati membri dell'UE non possono votare le modifiche che riguardano disposizioni da loro non applicate. L'OTIF ha 46 Stati membri attivi (la partecipazione di altri due membri è stata sospesa fino al ripristino del traffico ferroviario internazionale).

Ai sensi dell'articolo 35 del titolo VI della COTIF, una volta decise dal comitato di revisione, le modifiche entrano in vigore per tutte le parti contraenti il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il segretario generale dell'OTIF ne ha dato notifica alle parti contraenti. Una parte contraente può formulare un'obiezione entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica. Nel caso di opposizione da parte di un quarto delle parti contraenti, la modifica non entra in vigore.

Per le parti contraenti che hanno formulato obiezioni nei confronti di una decisione entro il periodo previsto, l'applicazione dell'appendice in questione è sospesa in tutti i suoi elementi a decorrere dal momento in cui le decisioni entrano in vigore, relativamente al traffico con e tra le parti suddette. Tuttavia, nel caso di obiezioni alla convalida di una norma tecnica o all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi, solo tale norma o prescrizione è sospesa relativamente al traffico con e tra gli Stati membri dal momento in cui le decisioni entrano in vigore; le stesse disposizioni si applicano nel caso di un'obiezione parziale.

A meno che le parti non sollevino un sufficiente numero di obiezioni, le modifiche previste nell'ambito della presente proposta entrano in vigore il dodicesimo mese a decorrere dal mese in cui il segretario generale dell'OTIF le notifica alle parti contraenti. A decorrere da tale data, esse diventano vincolanti per l'Unione e gli Stati membri, costituendo parte integrante dell'acquis dell'Unione.

L'articolo 38 del titolo VII della COTIF stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 4, l'organizzazione regionale, in particolare l'Unione europea, ha diritto al numero di voti identico al numero dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'organizzazione.

La proposta è stata elaborata sulla base delle disposizioni della decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'UE alla COTIF (decisione n. 2013/103/UE). La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

La proposta di decisione del Consiglio prevede nel suo allegato un elenco dettagliato delle modifiche previste, precisando quali modifiche possono essere accettate dall'Unione così come presentate dal segretario generale, e quali modifiche dovrebbero essere respinte in questa sessione del comitato di revisione in quanto richiedono un ulteriore esame e/o ulteriori misure per conformarsi al diritto dell'UE. Un gran numero di modifiche proposte sono considerate adeguate per un trasporto ferroviario internazionale sicuro e affidabile, tenendo conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere accolte, mentre alcune modifiche (in particolare quelle relative al finanziamento dell'OTIF o a contratti di trasporto di merci) non hanno alcun impatto sul diritto dell'Unione.

Se le modifiche adottate dal comitato di revisione non sono conformi alla posizione dell'Unione stabilita nell'allegato al progetto di decisione, l'Unione dovrebbe formulare un'obiezione conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del titolo VI della COTIF, al fine di evitare che le modifiche entrino in vigore.

2014/0172 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in appresso la "convenzione COTIF"), a norma della decisione n. 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla suddetta convenzione[2].

(2)       Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, applicano la convenzione COTIF.

(3)       Si prevede che, nel corso della sua 25a sessione che si terrà dal 25 al 27 giugno 2014, il comitato di revisione, istituito in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della convenzione COTIF, adotterà una decisione relativa a talune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci — CIM), D (Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale — CUV), E (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario — CUI), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale — APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale — ATMF).

(4)       Le modifiche alla convenzione COTIF hanno l'obiettivo a) di aggiornare i compiti del comitato di esperti tecnici e un riferimento alla definizione di "detentore", in linea con la normativa dell'UE, e b) di modificare alcune norme relative al finanziamento dell'OTIF, all'audit e alle modalità di trasmissione delle informazioni, nonché di apportare modifiche amministrative di importanza limitata.

(5)       Le modifiche all'appendice B (CIM) hanno lo scopo di dare carattere preferenziale alla forma elettronica della lettera di vettura e dei documenti di accompagnamento e di chiarire alcune disposizioni del contratto di trasporto.

(6)       Le modifiche all'appendice D (CUV), presentate dal segretario generale dell'OTIF, hanno l'obiettivo di chiarire i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione nei contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale. La Francia ha presentato una proposta distinta riguardante la responsabilità per i danni causati da un veicolo.

(7)       Le modifiche all'appendice G (ATMF) hanno lo scopo di aggiornare le disposizioni concernenti l'ammissione tecnica del materiale ferroviario usato nel traffico internazionale, precisando le funzioni di e le relazioni tra lo Stato contraente, l'autorità competente e l'ente di valutazione, nonché di armonizzarne i termini con il diritto dell'UE.

(8)       Le modifiche all'appendice F (APTU) hanno lo scopo di mantenere la coerenza con la versione riveduta dell'appendice G.

(9)       Le modifiche all'appendice E (CUI) suggerite dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia mirano a estendere il campo di applicazione delle regole uniformi concernenti il contratto di utilizzo delle infrastrutture di trasporto ferroviario nazionali, a creare una base giuridica per le condizioni generali di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e ad estendere la responsabilità del gestore dell'infrastruttura per i danni o le perdite causate dall'infrastruttura.

(10)     Il segretario generale dell'OTIF propone inoltre modifiche redazionali al fine di sostituire il termine "Comunità europea" con "Unione europea" in tutta la convenzione COTIF e nelle sue appendici.

(11)     La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e gli obiettivi strategici dell'Unione europea e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. Alcune modifiche non hanno alcun impatto sul diritto dell'UE e non necessitano di essere concordate a livello dell'UE. Infine, alcune modifiche necessitano di ulteriori approfondimenti in seno all'Unione europea e dovrebbero essere respinte alla riunione del comitato di revisione. Se le suddette modifiche dovessero essere approvate senza interventi che le rendano accettabili per l'Unione, quest'ultima dovrebbe formulare un'obiezione conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4, della convenzione COTIF,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Posizione dell'Unione europea

1.         La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione nel quadro della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

2.         Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di revisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1.

[2]               GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1.

ALLEGATI

della proposta di

decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e alle sue appendici

1. Introduzione

Il segretariato generale dell’OTIF ha convocato la 25a sessione del comitato di revisione della COTIF 99 a Berna nei giorni dal 25 al 27 giugno 2014.

L’obiettivo del presente documento di lavoro è stabilire la posizione coordinata dell’UE da presentare alla riunione del comitato di revisione. Il documento è stato elaborato dalla DG MOVE (Direzione generale per la mobilità e i trasporti) con l’aiuto di altri servizi della Commissione implicati (TAXUD, SANCO, SJ ed SG).

2. Documenti di riferimento

I documenti relativi all’ordine del giorno sono stati distribuiti agli Stati membri dell’OTIF il 25 aprile 2014 e sono disponibili sul sito web dell’OTIF al seguente link: http://otif.org/en/law/revision-committee/working-documents.html.

3. Osservazioni relative a ciascun punto dell’ordine del giorno

Punto 1. apertura della riunione e determinazione del quorum

Documento: nessuno.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: non applicabile.

Posizione coordinata raccomandata: nessuna.

Nella riunione del comitato di revisione il quorum è raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri aventi diritto di voto sono rappresentati al momento della votazione. Tuttavia, è necessario tenere conto dell’articolo 13, paragrafo 3, della convenzione, che prevede che gli Stati membri che hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla non applicazione di una o più appendici non dispongono del diritto di voto per quanto riguarda le modifiche delle appendici in questione.

I seguenti Stati membri non hanno ritirato le loro dichiarazioni relative alla non applicazione di talune appendici:

Pakistan, Russia (per le appendici relative a CIV, RID, CUV, CUI, APTU e ATMF), Georgia (per le appendici relative a CUV, CUI, APTU e ATMF), Repubblica ceca, Norvegia, Slovacchia, Regno Unito (per le appendici relative ad APTU e ATMF), Francia (per le appendici relative ad ATMF).

Quando si discute delle modifiche delle appendici corrispondenti, il numero di Stati membri che hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla non applicazione dell’appendice in questione deve essere detratto dal numero di membri attivi dell’OTIF (46) al fine di stabilire il quorum per quanto riguarda la votazione sull’appendice in questione.

Nei casi di competenza dell’UE, quest’ultima può votare per tutti i suoi membri aventi diritto di voto, a prescindere dalla presenza fisica di tali membri in sede di votazione; di conseguenza, il quorum può essere diverso quando l’UE rappresenta i suoi Stati membri e quando gli Stati membri votano per loro stessi.

Punto 2. Elezione del presidente e del vicepresidente

Documento: nessuno.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata: nessuna.

Punto 3. Adozione dell’ordine del giorno

Documento: CR 25/3.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata: nessuna.

Punto 4. Revisione parziale della COTIF – Convenzione di base

Documenti: CR 25/4, CR 25/4 Add. 1.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata:

Appoggio alle modifiche dell’articolo 3 (Cooperazione internazionale) (consistenti nella modifica redazionale per sostituire il riferimento alle “Comunità europee” con il riferimento all’”Unione europea”).

Appoggio alle modifiche dell’articolo 12 (Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro), in quanto modificano la definizione di “detentore” in linea con il diritto dell’UE.

Appoggio alle modifiche dell’articolo 20 (Commissione di esperti tecnici), in quanto necessarie per aggiornare le regole uniformi APTU e ATMF al fine renderle conformi al diritto dell’UE.

Altre modifiche: non è necessaria alcuna posizione dell’UE poiché tali modifiche riguardano il finanziamento dell’organizzazione, l’audit, oppure consistono in modifiche amministrative del programma di lavoro, della relazione annuale e degli elenchi di linee o servizi che non hanno impatto sul diritto dell’UE.

Punto 5. Revisione parziale dell’appendice B (RU CIM)

Documenti: CR 25/5, CR 25/5 Add. 1, CR 25/5 Add. 2, CR 25/5.1.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: UE per gli articoli 6 e 6 bis; Stati membri per gli altri articoli.

Posizione coordinata raccomandata:

Le modifiche dell’articolo 6 e del nuovo articolo 6 bis riguardano il diritto UE in quanto relative all’utilizzo della lettera di vettura e dei documenti di accompagnamento corrispondenti per le procedure doganali, sanitarie e fitosanitarie. L’UE condivide l’intenzione dell’OTIF di dare priorità alla forma elettronica delle lettere di vettura. Tuttavia, l’adozione di queste modifiche in questo momento può causare conseguenze non previste. L’attuale procedura semplificata per il transito doganale per ferrovia è possibile soltanto mediante l’uso di documenti cartacei. Pertanto, se le ferrovie optano per la lettera di vettura elettronica, dovranno utilizzare il regime di transito standard e il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). La Commissione ha già avviato l’istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di discutere l’uso di documenti di trasporto elettronici per il transito nell’ambito del codice doganale dell’Unione. La riunione di avvio di tale gruppo di lavoro si terrà il 4-5 giugno 2014. L’UE sottoscrive inoltre l’intenzione di fornire i documenti di accompagnamento in formato elettronico. Tuttavia, nell’attuale diritto dell’UE non esiste una base giuridica che preveda un formato elettronico per i documenti di accompagnamento delle merci di carattere sanitario e fitosanitario (ad esempio il documento veterinario comune di entrata o il documento comune di entrata) che devono pertanto essere forniti in formato cartaceo. La Commissione ha preparato un progetto di regolamento che istituisce servizi di certificazione elettronica ed è attualmente in fase di discussione al Consiglio e al Parlamento. Tale regolamento (regolamento sui controlli ufficiali) dovrebbe essere adottato entro la fine del 2015 o l’inizio del 2016, tuttavia per la sua applicazione è previsto un periodo di transizione.

Pertanto, l’UE propone che non sia adottata alcuna decisione in merito ai suddetti punti nella presente riunione del comitato di revisione e che l’OTIF prosegua la collaborazione con l’UE su questi elementi al fine di concordare una soluzione adeguata in vista di una prossima revisione del CIM che dovrebbe idealmente andare di pari passo con il nuovo codice doganale dell’Unione e le sue disposizioni di applicazione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1º maggio 2016. Talune procedure elettroniche possono essere introdotte gradualmente fra il 2016 e il 2020, ai sensi dell’articolo 278 del codice doganale dell’Unione.

Altre modifiche: nessuna posizione UE necessaria in quanto le relative disposizioni non interferiscono con il diritto dell’UE.

Punto 6. Documenti elettronici relativi al trasporto di merci pericolose – informazioni sui lavori del comitato di esperti del RID

Documento: CR 25/6.

Competenza: UE.

Diritto di voto: non applicabile.

Posizione coordinata raccomandata: prendere nota delle informazioni.

Punto 7. Revisione parziale dell’appendice D (RU CUV)

Documenti: CR 25/7, CR 25/7 Add. 1, CR 25/7 Add. 2.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: UE.

Posizione raccomandata per l’UE: appoggio alle modifiche degli articoli 2 e 9, in quanto chiariscono i ruoli del detentore e dell’ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto dell’UE. Tuttavia, la proposta di modifica all’articolo 7 presentata dalla Francia relativa alla responsabilità della persona che ha fornito il veicolo ai fini del suo utilizzo come mezzo di trasporto in caso di danni derivanti da un difetto del veicolo deve essere ulteriormente analizzata in quanto il suo possibile impatto su altri strumenti COTIF, che potrebbero avere un impatto sulla legislazione dell’UE, non è stato valutato in maniera sufficientemente dettagliata. La Commissione ritiene inoltre che le proposte degli Stati membri dell’UE che possono avere un impatto sul diritto dell’Unione europea dovrebbero essere discusse in seno all’Unione europea prima di essere presentate all’OTIF. Di conseguenza, l’UE non è in grado di appoggiare la suddetta proposta di modifica in sede di riunione del comitato di revisione.

Punto 8. Revisione dell’appendice G (RU ATMF)

Documenti: CR 25/8, CR 25/8 Add. 1, CR 25/8 Add. 2.

Competenza: UE.

Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: cfr. il documento di lavoro per il COTIF-CTE7. La posizione dovrà essere aggiornata tenendo conto dei risultati della riunione del CTE che si terrà il 4 e 5 giugno 2014.

Punto 9. Revisione parziale dell’appendice F (RU APTU)

Documenti: Rif.: CR 25/9, CR 25/9 Add. 1.

Competenza: UE.

Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle modifiche redazionali.

Punto 10. Mandato per il consolidamento della relazione esplicativa

Documento: CR 25/10.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Stati membri.

Posizione raccomandata per l’UE: appoggio alle modifiche.

Punto 11. Modifiche redazionali

Documento: CR 25/11.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle modifiche.

Punto 12. Revisione parziale dell’appendice E (RU CUI)

Documento: CR 25/12.

Competenza: UE.

Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: rifiuto delle modifiche. Tali modifiche suggerite dal CIT prevedono l’estensione del campo di applicazione del CUI alle operazioni nazionali, l’introduzione di condizioni generali contrattualmente vincolanti e l’estensione della responsabilità del gestore dell’infrastruttura in materia di danni. Esse potrebbero essere oggetto di un ulteriore approfondimento, ma poiché non sono state discusse in nessun consesso interno all’OTIF prima della riunione del comitato di revisione, non è stato possibile valutare il loro impatto in maniera sufficientemente dettagliata. Potrebbe rivelarsi prematuro modificare il CUI (che è, nella sua forma attuale, conforme al diritto dell’UE) nell’ambito del presente comitato di revisione senza un’adeguata preparazione.

Punto 13. Regolamento interno per i gruppi di lavoro del comitato di revisione per le appendici A, B, D ed E

Documento: CR 25/13.

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: UE.

Posizione coordinata raccomandata: appoggio alle modifiche.

Punto 14. Informazioni sui lavori futuri.

Documento: CR 25/14 (non ancora disponibile).

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: non applicabile.

Posizione coordinata raccomandata: da definire in loco.