Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) /* COM/2014/0323 final - 2014/0168 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta
di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare
i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire
la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre
la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso
momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di codificare regolamento del regolamento (CE) n. 625/2009 del
Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni
da alcuni paesi terzi[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora[4] preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione.
Nel contempo è altresì necessario eliminare l'indicazione di taluni paesi terzi
dall'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009, per correggere un errore
contenuto nell'atto modificativo di tale regolamento, nonché abrogare il
regolamento (CE) n. 427/2003. Per tali motivi, la proposta viene presentata in
forma di rifusione. 5. La proposta di rifusione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del
regolamento (CE) n. 625/2009 e
degli atti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione
dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli
articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una
tavola che figura all'allegato IV del regolamento rifuso. ê 625/2009
(adattato) 2014/0168 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al regime comune applicabile alle
importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l’articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ò nuovo (1) Il
regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio[6] ha subito sostanziali
modifiche[7].
Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno
procedere alla sua rifusione. ê 625/2009
considerando 2 (2) La politica commerciale
comune dovrebbe basarsi su principi uniformi. ê 625/2009 considerando
5 (adattato) (3) Per Öl'Õuniformità dei regimi
applicabili alle importazioni sarebbe opportuno prevedere, nella misura del
possibile, viste le specificità dei sistemi economici di tali paesi terzi,
disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi
terzi. ê 625/2009
considerando 6 (4) Il regime comune applicabile
alle importazioni si applica altresì ai prodotti del carbone e dell’acciaio,
fatte salve eventuali misure d’applicazione di un accordo riguardante
specificamente tali prodotti. ê 625/2009 considerando
7 (adattato) (5) La liberalizzazione delle
importazioni, vale a dire l’assenza di qualsiasi restrizione quantitativa,
dovrebbe pertanto costituire il punto di partenza del regime Ö unionale Õ in materia. ê 625/2009
considerando 8 (6) Per quanto riguarda alcuni
prodotti, la Commissione dovrebbe esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni,
il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale
nonché, all’occorrenza, le misure da prendere. ê 625/2009 considerando
9 (adattato) (7) Per tali prodotti potrebbe
risultare necessario assoggettare a una vigilanza Ö unionale Õ determinate
importazioni. ê 625/2009
considerando 10 (adattato) (8) È compito della Commissione
adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi dell'Ö Unione Õ, tenendo conto degli
obblighi internazionali esistenti. ê 625/2009 considerando
11 (adattato) (9) Determinate misure di
vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni Ö dell'Unione Õ possono rivelarsi più
adatte di misure applicabili all’intera Ö Unione Õ . Tuttavia, tali
misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni
alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e
perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno. ê 625/2009 considerando
12 (adattato) (10) In caso di applicazione di una
vigilanza Ö unionale Õ, l’immissione in
libera pratica dei prodotti in questione andrebbe subordinata alla
presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi.
Tale documento dovrebbe essere rilasciato, su semplice richiesta
dell’importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato
termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d’importazione per
l’importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere
utilizzato soltanto finché non verrà modificato il regime d’importazione. ê 625/2009 considerando
13 (adattato) (11) Ai fini di una buona gestione
amministrativa e nell’interesse degli operatori dell'Ö Unione Õ, è opportuno
allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di
vigilanza sui formulari di licenze d’importazione di cui al regolamento (CE) n.
738/94 della Commissione[8],
al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione[9] e al regolamento (CE)
n. 3169/94 della Commissione[10],
nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza. ê 625/2009 considerando
14 (adattato) (12) Nell’interesse Ö dell'Unione Õ, gli Stati membri e
la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete
sui risultati della vigilanza Ö unionale Õ. ê 625/2009 considerando
15 (13) È necessario adottare precisi
criteri di valutazione dell’eventuale pregiudizio e istituire una procedura
d’inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di
varare, in caso di urgenza, le misure necessarie. ê 625/2009 considerando
16 (14) A tal fine è opportuno
prevedere disposizioni particolareggiate sull’apertura di detta inchiesta, sui
controlli e sulle verifiche necessarie, sull’audizione degli interessati,
sull’elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del
pregiudizio. ê 625/2009 considerando
17 (adattato) (15) Le disposizioni relative alle
inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme Ö unionali Õ e nazionali in
materia di segreto professionale. ê 625/2009 considerando
18 (16) È anche necessario fissare
limiti di tempo per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito
all’opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese
rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli
operatori economici interessati. ê 625/2009
considerando 19 (adattato) (17) Ai fini dell'uniformità del regime
d’importazione è necessario che le formalità espletate dagli importatori siano Ö semplici Õ e uguali quale che
sia il luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo è opportuno prevedere
che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al
modello allegato al presente regolamento. ê 625/2009 considerando
20 (adattato) (18) I documenti di vigilanza
rilasciati nell’ambito delle misure di vigilanza Ö unionale Õ dovrebbero essere
validi in tutta Ö l'Unione Õ indipendentemente
dallo Stato membro che li ha rilasciati. ê 625/2009
considerando 21 (adattato) (19) I prodotti tessili del
regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio[11]
sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia Ö unionale Õ che internazionale.
È quindi opportuno escluderli integralmente dall’ambito di applicazione del
presente regolamento. ò new (20) Le
disposizioni che attribuiscono i poteri necessari per modificare l'elenco di
paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) No 625/2009 sono
contenute nel regolamento (EC) No 427/2003[12]. Poiche il periodo d'applicazione del titolo
I del regolamento (CE ) n. 427/2003, relativo al meccanismo transitorio di
salvaguardia specifico per prodotto, è scaduto l'11 dicembre 2013 e le
disposizioni del titolo II non sono più attuali, è opportuno, per ragioni di
coerenza, chiarezza e razionalità, includere le disposizioni degli articoli 14
bis and 14 ter di tale regolamento nel presente regolamento. Il regolamento
(CE) n. 427/2003 deve pertanto essere abrogato. ê 37/2014 Art. 1
e allegato punto 9 (adattato) (21) Alla Commissione deve essere
delegato il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato,
atti recanti modifica dell'allegato I del Ö presente Õ regolamento, al fine
di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei
paesi che diventano membri dell'Organizzazione mondiale del commerico Ö Organizzazione
mondiale del commerico Õ (OMC). ê 37/2014 Art. 1
e allegato punto 20 (adattato) (22) Ö L'esecuzione del
presente regolamento Õ richiede condizioni
uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive e
per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero
essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. (23) È opportuno ricorrere alla
procedura consultiva per l’adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati
gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione
all’adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo
nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da
riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie
immediatamente applicabili. ò nuovo (24) Al
momento della modifica del (CE) n. 625/2009, il secondo comma
dell'articolo 18, paragrafo 2 è stato erroneamente soppresso. Tale
disposizioni deve essere reinserita. (25) Poiché
l'Armenia, la Russia, Tagikistan and Vietnam sono divenuti membri dell'OMC, i
nomi di tali paesi dovrebbero essere soppressi nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 625/2009 con atto delegato della Commission. Per
ragioni di chiarezza e razionalità, è opportuno non includere tali nomi
nell'elenco di paesi terzi ora stablito dall'allegato I del presente
regolamento, ê 625/2009
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica alle
importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all’allegato I,
fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94. 2. L’importazione nell'Ö Unione Õ dei prodotti di cui
al paragrafo 1 è libera e pertanto non forma oggetto di alcuna restrizione
quantitativa, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del capo
V. CAPO II PROCEDURA UNIONALE D’INFORMAZIONE E DI
CONSULTAZIONE Articolo 2 Qualora l’andamento delle importazioni dovesse
rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la
Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano
altresì gli elementi di prova disponibili, determinati secondo i criteri di cui
all’articolo 6. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a
tutti gli Stati membri. CAPO III PROCEDURA Ö UNIONALE Õ D’INCHIESTA Articolo 3 ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 3 1. La Commissione, qualora ritenga che
esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, apre
un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni
dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso: ê 625/2009 a) riassume le informazioni ricevute e
precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; b) stabilisce il termine entro il quale gli
interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire
informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in
considerazione durante l’inchiesta; c) stabilisce il termine entro il quale
le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai
sensi del paragrafo 4. La Commissione avvia l’inchiesta in
collaborazione con gli Stati membri. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 3 La Commissione fornisce informazioni agli
Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21
giorni dalla data in cui le informazioni sono fornite alla Commissione. 2. La Commissione raccoglie tutte le
informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla
verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti,
produttori, associazioni e organizzazioni commerciali. ê 625/2009
(adattato) La Commissione è coadiuvata in questo compito
da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali
verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso. Le parti interessate che si sono manifestate
ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di
esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione
della Commissione nel quadro dell’inchiesta, distintamente dai documenti interni
preparati dalle autorità dell' Ö Unione Õ o dai suoi Stati
membri, purché siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano
riservate ai sensi dell’articolo 5 e siano usate dalla Commissione nell’ambito
dell’inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla
Commissione indicando i documenti richiesti. 3. Su richiesta della Commissione e secondo
modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui
dispongono sull’andamento del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta. 4. La Commissione può sentire le parti
interessate. Queste devono essere ascoltate quando lo abbiano chiesto per
iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere
interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per
sentirle oralmente. 5. Quando le informazioni non vengono fornite
entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma
del medesimo, oppure quando l’inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si
possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione
scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false
o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di
cui dispone. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 3 6. Ove la Commissione ritenga che non esistano
elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati
membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono
pervenute le loro informazioni. ê 625/2009
(adattato) è1 37/2014
Art. 1 e allegato, punto 20, 4 Articolo 4 1. Al termine dell’inchiesta, la Commissione
presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa. è1 2.
Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non
sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione,
l'inchiesta si conclude entro un mese. La Commissione conclude l'inchiesta
secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2. ç La decisione di
chiusura dell’inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e
un sommario dei motivi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. 3. Quando la Commissione ritiene necessaria
una misura di vigilanza o di salvaguardia Ö unionale Õ, adotta le
necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi
dall’avvio dell’inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può
essere prolungato al massimo di altri due mesi. In tal caso, la Commissione
pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni. 4. Le disposizioni del presente capo non
ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza
conformemente agli articoli da 7 a 12 oppure, ove circostanze critiche in cui
ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un’azione
immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 13, 14 e 15. La Commissione avvia immediatamente le
procedure d’inchiesta che ritiene ancora necessarie e in base alle risultanze
riesamina le misure prese. Articolo 5 1. Le informazioni ricevute a norma del
presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale
sono state richieste. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 5 2. La Commissione e gli Stati membri, inclusi
i loro agenti, non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le
ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente
regolamento o quelle fornite in via riservata. ê 625/2009
(adattato) 3. Ogni richiesta di trattamento riservato
deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, quando una richiesta di trattamento
riservato non è giustificata e colui che fornisce l’informazione non vuole né
renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto
forma di riassunto, si può non tener conto dell’informazione in questione. 4. Un’informazione è comunque considerata
riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli
per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte. 5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le
autorità dell'Ö Unione Õ facciano riferimento
a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le
decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono
tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i
loro segreti d’affari non vengano divulgati. Articolo 6 1. L’esame dell’andamento delle importazioni,
delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della
minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori dell' Ö Unione Õ si basa
principalmente sui fattori seguenti: a) il volume delle importazioni,
soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti
o rispetto alla produzione o al consumo dell'Ö Unione Õ ; b) il prezzo delle importazioni,
soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al
prezzo di un prodotto simile nell'Ö Unione Õ ; c) l’impatto che ne deriva per i
produttori dell'Ö Unione Õ di prodotti simili o
direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori
economici quali: –
produzione, –
utilizzo della capacità produttiva, –
scorte, –
vendite, –
quota di mercato, –
prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o
l’impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati), –
utili, –
rendimento dei capitali investiti, –
flussi di liquidità, –
occupazione. 2. Nello svolgere l’inchiesta, la Commissione
tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all’allegato I. 3. Quando è
addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se
sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi
in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori
come: a) il tasso d’incremento delle
esportazioni verso l'Ö Unione Õ; b) la capacità di esportazione del
paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in
un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti
siano destinate all' Ö Unione Õ . CAPO IV VIGILANZA Articolo 7 1. Quando gli interessi dell'Ö Unione Õ lo richiedono, la
Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa: a) decretare la vigilanza Ö unionale Õ a posteriori per
determinate importazioni, secondo modalità da essa definite; b) decidere, per sorvegliarne
l’andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza Ö unionale Õ preventiva conformemente
all’articolo 8. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 6 2. Le decisioni adottate a norma del paragrafo
1 sono prese dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui
all'articolo 22, paragrafo 2. ê 625/2009 (adattato) 3. Le misure di vigilanza hanno durata
limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del
seondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte. Articolo 8 1. L’immissione in libera pratica dei prodotti
soggetti a vigilanza Ö unionale Õ preventiva è
subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è
rilasciato gratuitamente dall’autorità competente designata dagli Stati membri,
per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni
lavorativi a decorrere dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha
ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore dell'Ö Unione Õ, indipendentemente
dal suo luogo di stabilimento nell' Ö Unione Õ. Salvo prova
contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale
competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 2. Il documento di vigilanza è rilasciato
sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell’allegato II. Salvo altre disposizioni nella decisione che
istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza
dell’importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni: a) il nome e l’indirizzo completo del
richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l’eventuale numero
d’identificazione presso l’autorità nazionale competente) e la sua partita IVA,
qualora sia soggetto all’IVA; b) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo
completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente
(inclusi i numeri di telefono e di fax); c) una descrizione delle merci, che specifichi: –
denominazione commerciale, –
codice della nomenclatura combinata, –
origine e provenienza; d) i quantitativi dichiarati, espressi
in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia,
unità, ecc.); e) il valore CIF frontiera Ö unionale Õ delle merci in euro; f) la dichiarazione seguente, datata e
firmata dal richiedente con l’indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le
informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona
fede e di essere stabilito nel territorio dell'Ö Unione Õ». 3. Il documento di vigilanza è valido in tutta
Ö l'Unione Õ, indipendentemente
dallo Stato membro che l’ha rilasciato. 4. La constatazione che il prezzo unitario al
quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato
nel documento di vigilanza, ovvero che il valore totale o il quantitativo
totale dei prodotti presentati all’importazione supera di meno del 5 % il
valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all’immissione in
libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e
tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle
transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa
che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %. 5. I documenti di vigilanza possono essere
utilizzati soltanto fintanto che, per le operazioni in questione, rimane in
vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un
termine fissato all’atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa
procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità
di tali operazioni. 6. Quando la decisione presa a norma
dell’articolo 7 lo prevede, l’origine dei prodotti sottoposti a vigilanza Ö unionale Õ deve essere
giustificata da un certificato d’origine. Il presente paragrafo lascia
impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato. 7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza Ö unionale Õ preventiva è oggetto
di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l’autorizzazione
d’importazione concessa da quest’ultimo può sostituire il documento di
vigilanza. 8. I moduli dei documenti di vigilanza nonché
i loro estratti sono redatti in due esemplari, di cui il primo, denominato
«originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al
richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l’autorità competente» e
recante il numero 2, è conservato dall’autorità che ha rilasciato il documento.
A fini amministrativi l’autorità competente può aggiungere copie supplementari
al modulo n. 2. 9. I moduli sono stampati su carta bianca
esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso compreso tra 55 e 65 grammi
per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297. L’interlinea
dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice). La disposizione dei
moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che
costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre
rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi
falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 10. Spetta agli Stati membri procedere alla
stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno
ricevuto l’autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In
quest’ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul
modulo sono iscritti il nome e l’indirizzo del tipografo o un segno che ne
consenta l’identificazione. Articolo 9 Ove gli interessi dell'Ö Unione Õ lo esigano, su
richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può,
qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all’articolo 13,
paragrafo 1: –
limitare il termine di utilizzazione del documento
di vigilanza eventualmente richiesto, ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 7 –
subordinare il rilascio del documento a determinate
condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 8 Articolo 10 Qualora le importazioni di un prodotto non
siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può
disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui
all'articolo 22, paragrafo 2, e conformemente all'articolo 15, una vigilanza
limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione. ê 625/2009
(adattato) Articolo 11 1. L’immissione in libera pratica dei prodotti
soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla
presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato
gratuitamente dall’autorità competente designata dallo o dagli Stati membri
interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di
cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha
ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore dell'Ö Unione Õ, indipendentemente
dal suo luogo di stabilimento nell'Ö Unione Õ . Salvo prova
contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale
competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di
vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di
liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in
questione. 2. Si applica l’articolo 8, paragrafo 2. Articolo 12 1. In caso di vigilanza Ö unionale Õ o regionale, gli Stati
membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese: a) in caso di vigilanza preventiva, i
quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi CIF per i
quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti di
vigilanza; b) in ogni caso, le importazioni
effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a). Le informazioni fornite dagli Stati membri
sono ripartite per prodotto e per paese. Possono essere stabilite disposizioni diverse
nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza. 2. Ove la natura dei prodotti o situazioni
particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua
iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni. 3. La Commissione informa gli Stati membri. CAPO V MISURE DI SALVAGUARDIA Articolo 13 1. Se un prodotto è importato nell'Ö Unione Õ in quantitativi
talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di
arrecare grave pregiudizio ai produttori dell'Ö Unione Õ di prodotti analoghi
o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o
di propria iniziativa, e al fine di salvaguardare gli interessi dell'Ö Unione, Õ può modificare il
regime d’importazione del prodotto in questione subordinandone l’immissione in
libera pratica alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, che
dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 9 2. Le misure adottate sono comunicate senza
indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata. ê 625/2009
(adattato) 3. Le misure di cui al presente articolo si
applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in
vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all’articolo 15, a una o
più regioni dell'Ö Unione Õ . Tuttavia, tali misure non ostano
all’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Ö Unione Õ, sempreché non sia
possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera
pratica è subordinata, a norma degli articoli 8 e 11, alla presentazione di un
documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 9 4. Qualora l'intervento della Commissione sia
stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, o, in casi di urgenza,
conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, si pronuncia entro un termine
massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha
ricevuto la richiesta. ê 625/2009 Articolo 14 ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 10 1. La Commissione, deliberando secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare misure di
salvaguardia appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo
13, paragrafo 1. ê 625/2009
(adattato) 2. È d’applicazione l’articolo 13, paragrafo
3. Articolo 15 Qualora, in base principalmente agli elementi
di valutazione di cui all’articolo 6, risulti che in una o più regioni dell'Ö Unione Õ sussistono le
condizioni previste per l’adozione di misure a norma del capo IV e
dell’articolo 13, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative,
può autorizzare, in via eccezionale, l’applicazione di misure di vigilanza o di
salvaguardia limitate alle regioni in questione, ove ritenga che tali misure,
applicate a quel livello, siano più appropriate di misure applicabili
all’intera Ö Unione Õ. Dette misure devono avere carattere temporaneo
e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Dette misure sono adottate secondo le
procedure previste, rispettivamente, agli articoli 7 e 13. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 11 Articolo 16 1. Durante il periodo d'applicazione di
qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai
capitoli IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su
propria iniziativa: a) valutare gli effetti della misura; b) verificare se sia necessario
mantenere in vigore il provvedimento. Se la Commissione ritiene che l'applicazione
della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri. 2. Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione
o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui ai capitoli IV
e V, essa revoca o abroga la misura deliberando secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 22, paragrafo 3. ò nuovo Quando riguarda
misure di vigilanza regionale, la decisione si applica a decorrere dal sesto
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. ê 625/2009
(adattato) CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 1. Il presente regolamento non osta
all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi
conclusi tra Ö l'Unione Õ e paesi terzi. 2. Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione,
il presente regolamento non osta all’adozione o all’applicazione, da parte
degli Stati membri di: a) divieti, restrizioni quantitative o
misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della
proprietà industriale e commerciale; b) speciali formalità in materia di
cambio; c) formalità introdotte a norma di
accordi internazionali conformemente al trattato. Gli Stati membri informano la Commissione
delle misure o formalità da introdurre o da modificare ai sensi del Ö primo comma Õ. In caso di estrema urgenza, le misure o
formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin
dall’adozione. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 12 Articolo 18 La Commissione include informazioni
sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale
sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al
Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento
(CE) n. 1225/2009 del Consiglio[14]. ê 625/2009
(adattato) Articolo 19 1. Il presente regolamento non osta all’applicazione
dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di
disposizioni amministrative Ö unionali Õ o nazionali
derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi
dell’articolo Ö 352 Õ del trattato,
applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
esso si applica a titolo complementare. 2. Le disposizioni degli articoli da 7 a 12 e
dell’articolo 16 non si applicano ai prodotti oggetto delle normative di cui al
paragrafo 1, per le quali il regime unionale degli scambi con paesi terzi
prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d’importazione. Gli articoli 13, 15 e 16 non si applicano ai
prodotti per i quali il regime unionale degli scambi con i paesi terzi prevede
la possibilità di applicare restrizioni quantitative all’importazione. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 9, 7) Articolo 20 Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 del presente
regolamento riguardo modifiche dell'allegato I, al fine di eliminare
dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che
diventano membri dell'OMC. Articolo 21 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a
decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla
delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di
cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di
identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si
oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun
periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 20,
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 20, 2 Articolo 22 1. La Commissione è assistita dal comitato per
le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) n. […/…/] del
Parlamento europeo e del Consiglio[15].
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. ê 625/2009
(adattato) Articolo 23 Ö I regolamenti (CE)
n. 427/2003 e (CE) n. 625/2009 sono abrogati Õ I riferimenti Ö ai regolamenti
abrogati Õ si intendono fatti
al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza
dell’allegato IV. Articolo 24 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle
conclusioni. [3] Iscritto
nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato III della presente
proposta. [5] GU C del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 625/2009
del Consiglio, del 7 luglio 2009 , relativo al regime comune applicabile alle
importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1). [7] Cfr. allegato III. [8] Regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30
marzo 1994, che stabilisce talune modalità d’applicazione del regolamento (CE)
n. 520/94 del Consiglio, relativo all’instaurazione di una procedura
comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU L 87 del 31.3.1994,
pag. 47). [9] Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21
dicembre 1994, che istituisce, nell’ambito dell’applicazione del regolamento
(CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle
importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi
bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime
comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d’importazione
comunitaria (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23). [10] Regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione, del 21
dicembre 1994, che modifica l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del
Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni
prodotti tessili originari dei paesi terzi e che istituisce, nel campo di
applicazione del regolamento medesimo, una licenza d’importazione comunitaria
(GU L 335 del 23.12.1994, pag. 33). [11] Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti
tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da
protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in
materia di importazioni GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. [12] Regolamento (CE) n. 427/2003 del
Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di
salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della
Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94
relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
(OJ L 65, 8.3.2003, p. 1). [13] Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 13). [14] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009,
pag. 51). [15] Regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e
del Consiglio, del […], relativo al regime comune applicabile alle importazioni
(GU L […] del […], pag. […]). ê 625/2009
(adattato) ALLEGATO I ELENCO DEI PAESI TERZI Armenia Azerbaigian Bielorussia Corea del Nord Kazakstan Russia Tagikistan Turkmenistan Uzbekistan Vietnam _____________ ALLEGATO II || UNIONE EUROPEA || DOCUMENTO DI VIGILANZA 1 || 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) || 2. Numero di rilascio Originale per il destinatario || || || 3. Luogo e data previsti per l'importazione || || 4. Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) || 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) || || || 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) || || || 8. Ultimo giorno di validità 1 || || || 9. Designazione delle merci || 10. Codice delle merci (NC) e categoria || || || || 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari || || || || 12. Valore cif frontiera UE in euro || || || 13. Indicazioni supplementari || || || 14. Visto dell'autorità competente || || Data: ……………………………. || Firma: …………………………. || Timbro: || || 15. Imputazioni Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) || 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione || 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 17. In cifre || 18. In lettere per la quantità imputata || || 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. Unire qui l'eventuale aggiunta. || UNIONE EUROPEA || DOCUMENTO DI VIGILANZA 2 || 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) || 2. Numero di rilascio Esemplare per l'autorità competente || || || 3. Luogo e data previsti per l'importazione || || 4. Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) || 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) || 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) || || || 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) || || || 8. Ultimo giorno di validità 2 || || || 9. Designazione delle merci || 10. Codice delle merci e categoria || || || || 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari || || || || 12. Valore di frontiera UE in euro || || || 13. Indicazioni supplementari || || || 14. Visto dell'autorità competente || || Data: ……………………………. || Firma: …………………………... || Timbro: || || 15. Imputazioni Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) || 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione || 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 17. In cifre || 18. In lettere per la quantità imputata || || 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. Unire qui l'eventuale aggiunta. _____________ ALLEGATO III Regolamento
abrogato e relativa modificazione Regolamento (CE) n. 625/2009 (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1) || || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento e del Consiglio (OJ L 18, 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 9, 7 e al punto 20 dell'allegato _____________ ALLEGATO IV Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 625/2009 || Regolamento (CE ) n. 427/2003 || Presente regolamento Articolo 1 || || Articolo 1 Articolo 2 || || Articolo 2 Articolo 4 || || Articolo 22 Articolo 5 || || Articolo 3 Articolo 6 || || Articolo 4 Articolo 7 || || Articolo 5 Articolo 8 || || Articolo 6 Articolo 9, paragrafo 1 || || Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1 bis || || Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2 || || Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 10 || || Articolo 8 Articolo 11 || || Articolo 9 Articolo 12 || || Articolo 10 Articolo 13 || || Articolo 11 Articolo 14 || || Articolo 12 Articolo 15 || || Articolo 13 Articolo 16 || || Articolo 14 Articolo 17 || || Articolo 15 Articolo 18 || || Articolo 16 Articolo 19 || || Articolo 17 Articolo 19 bis || || Articolo 18 Articolo 20 || || Articolo 19 || Articoli da 1 a 14 || - || Articolo 14 bis || Articolo 20 || Articolo 14 ter || Articolo 21 || Articoli da 15 a 24 || - Articolo 21 || || Articolo 23 Articolo 22 || || Articolo 24 Allegato I || || Allegato I Allegato II || || Allegato II Allegato III || || Allegato III Allegato IV || || Allegato IV || Allegato I || - || Allegato II || - _____________