52014PC0318

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione) /* COM/2014/0318 final - 2014/0164 (COD) */


RELAZIONE

1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 452/2003 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 452/2003 (adattato)

2014/0164 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

(1)       Il regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio[6] ha subito varie e sostanziali modifiche[7]. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

ê 452/2003 considerando 1 (adattato)

(2)       Con il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[8] Ö sono state adottate Õ norme comuni contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri Ö dell'Unione Õ .

ê 452/2003 considerando 2 (adattato)

(3)       Con il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[9] Ö sono state adottate Õ norme comuni contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri Ö dell'Unione Õ .

ê 452/2003 considerando 3 (adattato)

(4)       Con il regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[10] e il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio[11], Ö sono state adottate Õ norme comuni riguardanti le misure di salvaguardia applicate alle importazioni da determinati paesi che non fanno parte Ö dell'Unione Õ. Le misure di salvaguardia possono consistere in dazi applicabili a tutte le importazioni oppure alle importazioni che superino un quantitativo prestabilito. L'applicazione delle misure di salvaguardia consente l'ingresso delle merci nel mercato Ö unionale Õ previo pagamento dei dazi corrispondenti.

ê 452/2003 considerando 4

(5)       Alle importazioni di determinati prodotti possono applicarsi sia dazi antidumping o compensativi che misure tariffarie di salvaguardia. I dazi servono a ovviare alle distorsioni del mercato dovute alle pratiche commerciali sleali, mentre le misure tariffarie di salvaguardia costituiscono una risposta all'aumento massiccio delle importazioni.

ê 452/2003 considerando 5 (adattato)

(6)       La combinazione delle misure di salvaguardia con dazi antidumping e/o compensativi sulle stesse importazioni potrebbe avere tuttavia un effetto superiore a quello previsto conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale Ö dell'Unione Õ. Tale combinazione potrebbe comportare, in particolare, un onere eccessivo per determinati produttori esportatori, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato Ö unionale Õ.

ê 452/2003 considerando 6 (adattato)

(7)       Ö Occorre Õ quindi evitare di imporre un onere eccessivo ai produttori esportatori che intendono esportare Ö nell'Unione Õ per garantire loro l'accesso a questo mercato.

ê 452/2003 considerando 7 (adattato)

(8)       Occorre pertanto conseguire gli obiettivi delle misure tariffarie di salvaguardia e dei dazi antidumping/compensativi senza escludere questi produttori esportatori dal mercato Ö unionale Õ .

ê 452/2003 considerando 8 (adattato)

(9)       Ö Pertanto, è necessario introdurre Õ disposizioni provvisorie affinché la Commissione possa intervenire, se lo Ö ritiene Õ opportuno, per evitare che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con le misure di salvaguardia abbia l'effetto suddetto.

ê 452/2003 considerando 9 (adattato)

(10)     Ammesso che si possa prevedere l'applicazione simultanea della misura di salvaguardia e del dazio antidumping/compensativo allo stesso prodotto, non è sempre possibile stabilire in anticipo il momento preciso in cui questo si verificherà. La Ö Commissione Õ , pertanto, dovrebbe poter intervenire in modo tale da garantire una prevedibilità e una certezza giuridica sufficienti a tutti gli operatori interessati.

ê 452/2003 considerando 10 (adattato)

(11)     Ö La Commissione Õ potrebbe ritenere opportuno modificare, sospendere o abrogare i dazi antidumping/compensativi, concedere esenzioni totali o parziali dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili o prendere altre misure speciali. Le eventuali sospensioni, modifiche o esenzioni dai dazi antidumping/compensativi devono applicarsi solo per un periodo limitato.

ê 452/2003 considerando 11

(12)     Tutte le misure prese a norma del presente regolamento devono applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo diverse disposizioni, e pertanto non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data.

ê 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 10 (adattato)

(13)     Al fine di garantire condizioni uniformi per la sua attuazione, alla Commissione Ö devono Õ essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze Ö devono Õ essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[12],

ê 452/2003

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

ê 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 10, 1)

1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:

ê 452/2003 (adattato)

a)           misure di modifica, sospensione o abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi in vigore;

b)           misure di esenzione totale o parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili;

c)           qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata.

2. Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni Ö di cui al paragrafo 1 Õ rimangono in vigore per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Articolo 2

Tutte le misure prese a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. Salvo diverse disposizioni, esse non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data.

ê 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 10, lett. 2)

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

ê

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 452/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

ê 452/2003 (adattato)

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3]               Iscritto nel programma legislativo per il 2014.

[4]               V. allegato I della presente proposta.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8).

[7]               Si veda l'allegato I.

[8]               Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

[9]               Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93)..

[10]             Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

[11]             Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

[12]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione successiva

Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8) || ||

|| Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 10 dell'allegato

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 452/2003 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2 || Articolo 2

Articolo 2 bis || Articolo 3

- || Articolo 4

Articolo 3 || Articolo 5

- || Allegato I

- || Allegato II

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