Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione) /* COM/2014/0318 final - 2014/0164 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta
di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare
i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire
la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre
la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso
momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 452/2003 del
Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare
in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle
misure di salvaguardia[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche
formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali,
del regolamento (CE) n. 452/2003 e dello strumento di modifica dello stesso,
effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema
di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova
numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione
è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento
codificato. ê 452/2003
(adattato) 2014/0164 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle misure che l'Unione può
adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e
delle misure di salvaguardia (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio[6] ha subito varie e
sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 452/2003
considerando 1 (adattato) (2) Con il regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio[8]
Ö sono state
adottate Õ norme comuni
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri Ö dell'Unione Õ . ê 452/2003 considerando 2
(adattato) (3) Con
il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[9]
Ö sono state
adottate Õ norme comuni contro
le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri Ö dell'Unione Õ . ê 452/2003
considerando 3 (adattato) (4) Con il regolamento (CE) n. 260/2009
del Consiglio[10]
e il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio[11], Ö sono state
adottate Õ norme comuni
riguardanti le misure di salvaguardia applicate alle importazioni da
determinati paesi che non fanno parte Ö dell'Unione Õ. Le misure di
salvaguardia possono consistere in dazi applicabili a tutte le importazioni
oppure alle importazioni che superino un quantitativo prestabilito.
L'applicazione delle misure di salvaguardia consente l'ingresso delle merci nel
mercato Ö unionale Õ previo pagamento dei
dazi corrispondenti. ê 452/2003
considerando 4 (5) Alle importazioni di determinati
prodotti possono applicarsi sia dazi antidumping o compensativi che misure
tariffarie di salvaguardia. I dazi servono a ovviare alle distorsioni del
mercato dovute alle pratiche commerciali sleali, mentre le misure tariffarie di
salvaguardia costituiscono una risposta all'aumento massiccio delle
importazioni. ê 452/2003
considerando 5 (adattato) (6) La combinazione delle misure
di salvaguardia con dazi antidumping e/o compensativi sulle stesse importazioni
potrebbe avere tuttavia un effetto superiore a quello previsto conformemente
alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale Ö dell'Unione Õ. Tale combinazione
potrebbe comportare, in particolare, un onere eccessivo per determinati
produttori esportatori, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato Ö unionale Õ. ê 452/2003
considerando 6 (adattato) (7) Ö Occorre Õ quindi evitare di
imporre un onere eccessivo ai produttori esportatori che intendono esportare Ö nell'Unione Õ per garantire loro
l'accesso a questo mercato. ê 452/2003
considerando 7 (adattato) (8) Occorre pertanto conseguire
gli obiettivi delle misure tariffarie di salvaguardia e dei dazi
antidumping/compensativi senza escludere questi produttori esportatori dal
mercato Ö unionale Õ . ê 452/2003
considerando 8 (adattato) (9) Ö Pertanto, è
necessario introdurre Õ disposizioni
provvisorie affinché la Commissione possa intervenire, se lo Ö ritiene Õ opportuno, per
evitare che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con le misure
di salvaguardia abbia l'effetto suddetto. ê 452/2003
considerando 9 (adattato) (10) Ammesso che si possa prevedere
l'applicazione simultanea della misura di salvaguardia e del dazio
antidumping/compensativo allo stesso prodotto, non è sempre possibile stabilire
in anticipo il momento preciso in cui questo si verificherà. La Ö Commissione Õ , pertanto, dovrebbe
poter intervenire in modo tale da garantire una prevedibilità e una certezza
giuridica sufficienti a tutti gli operatori interessati. ê 452/2003
considerando 10 (adattato) (11) Ö La Commissione Õ potrebbe ritenere
opportuno modificare, sospendere o abrogare i dazi antidumping/compensativi,
concedere esenzioni totali o parziali dai dazi antidumping/compensativi che
altrimenti sarebbero pagabili o prendere altre misure speciali. Le eventuali
sospensioni, modifiche o esenzioni dai dazi antidumping/compensativi devono
applicarsi solo per un periodo limitato. ê 452/2003
considerando 11 (12) Tutte le misure prese a norma
del presente regolamento devono applicarsi a decorrere dalla data di entrata in
vigore, salvo diverse disposizioni, e pertanto non consentono il rimborso dei
dazi riscossi prima di questa data. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 10 (adattato) (13) Al fine di garantire
condizioni uniformi per la sua attuazione, alla Commissione Ö devono Õ essere attribuite
competenze di esecuzione. Tali competenze Ö devono Õ essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio[12], ê 452/2003 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 10, 1) 1. La Commissione, se ritiene che la
combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di
salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a
quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa
commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene
appropriate: ê 452/2003
(adattato) a) misure di modifica, sospensione o
abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi in vigore; b) misure di esenzione totale o
parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti
sarebbero pagabili; c) qualsiasi altra misura speciale
ritenuta appropriata. 2. Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni
Ö di cui al
paragrafo 1 Õ rimangono in vigore
per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia. Articolo 2 Tutte le misure prese a norma del presente
regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. Salvo
diverse disposizioni, esse non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima
di questa data. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 10, lett. 2) Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1225/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. ê Articolo 4 Il regolamento (CE) n. 452/2003 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza riportata all’allegato II. ê 452/2003
(adattato) Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritto nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato I della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo
2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto
combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU
L 69 del 13.3.2003, pag. 8). [7] Si veda l'allegato I. [8] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009,
pag. 51). [9] Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11
giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del
18.7.2009, pag. 93).. [10] Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26
febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84
del 31.3.2009, pag. 1). [11] Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio
2009 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi
terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1). [12] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). é ALLEGATO I Regolamento
abrogato e sua modificazione successiva Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8) || || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 10 dell'allegato _____________ ALLEGATO II Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 452/2003 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2 || Articolo 2 Articolo 2 bis || Articolo 3 - || Articolo 4 Articolo 3 || Articolo 5 - || Allegato I - || Allegato II _____________