52014PC0314

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127, del regolamento UN che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli pesanti e della risoluzione consolidata UN sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) /* COM/2014/0314 final - 2014/0162 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate finalizzate ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione dell'ambiente.

In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate in base a tali prescrizioni[1] ("accordo del 1958 riveduto"). A norma della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore[2] ("accordo parallelo") l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni del WP29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte all'anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ogni sessione sono adottate nuove modifiche dei regolamenti UN o dei regolamenti tecnici mondiali in vigore per tenere conto dell'adeguamento al progresso tecnico. Prima di ogni riunione del WP29 le modifiche sono approvate da uno dei sei gruppi di lavoro in cui esso si articola.

Successivamente, in un'altra riunione del WP29, se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti, ha luogo la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche. L'UE è parte contraente di due accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29 e vota a nome degli Stati membri. Ogni volta viene elaborata una decisione del Consiglio, denominata "megadecisione", che contiene l'elenco delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche e che consente alla Commissione di votare a nome degli Stati membri ad ogni riunione del WP29.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di giugno del WP29, che si terrà dal 24 al 27 giugno 2014.

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stato consultato il Comitato tecnico - Veicoli a motore e sono state prese in considerazione le osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche dei regolamenti UN nn. 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127, del regolamento UN che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli pesanti e della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).

· Base giuridica

Articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

Solo l'Unione può votare l'adozione di strumenti internazionali come le proposte di modifica dei regolamenti UN e le proposte di regolamenti tecnici mondiali, nonché la loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. In tal modo non solo si impedisce la frammentazione del mercato interno, ma si garantisce anche che in tutta l'Unione vigano norme sulla salute e sulla sicurezza di livello equivalente. Tale procedura offre inoltre vantaggi derivanti da economie di scala in quanto permette di fabbricare prodotti per l'intero mercato dell'Unione e addirittura per il mercato internazionale anziché doverli adattare all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La presente proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

· Scelta dello strumento

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

2014/0162 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127, del regolamento UN che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli pesanti e della risoluzione consolidata UN sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       In forza della decisione 97/836/CE del Consiglio[3], l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").

(2)       In forza della decisione 2000/125/CE del Consiglio[4], l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

(3)       La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione ed istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione di tale direttiva i regolamenti UN hanno sostituito progressivamente la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE dei veicoli.

(4)       Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127, dal regolamento UN che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli pesanti e dalla risoluzione consolidata UN sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).

(5)       È pertanto necessario definire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo di cui all'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo di cui all'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 24 al 27 giugno 2014 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[2]               GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

[3]               Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

[4]               Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

[5]               Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

ALLEGATO

Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2014/45

Proposta di supplemento 16 del regolamento n. 13-H (Freni dei veicoli di categoria M1 e N1) || ECE/TRANS/WP.29/2014/46

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 07 apportata al regolamento n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2014/34

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 29 (Cabine dei veicoli commerciali) || ECE/TRANS/WP.29/2014/35

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2014/36

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 05 e di supplemento 3 alla serie di modifiche 06 apportate al regolamento n. 49 (Emissioni dell'accensione comandata e dell'accensione spontanea dei motori a GPL e a GNC) || ECE/TRANS/WP.29/2014/39

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) || ECE/TRANS/WP.29/2014/44

Proposta di modifiche del regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) || ECE/TRANS/WP.29/2011/64

Proposta di supplemento 19 del regolamento n. 54 (Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2014/47

Proposta di rettifica 2 della revisione 3 del regolamento n. 54 (Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) || ECE/TRANS/WP.29/2014/51

Proposta di supplemento 14 del regolamento n. 75 (Pneumatici per motocicli/ciclomotori) || ECE/TRANS/WP.29/2014/48

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1) || ECE/TRANS/WP.29/2014/40

Proposta di serie di modifiche 07 da apportare al regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1) || ECE/TRANS/WP.29/2014/41 WP.29-163-05

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 90 (Ricambio delle guarnizioni dei freni) || ECE/TRANS/WP.29/2014/49

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 101 (Emissioni di CO2/consumo di carburante) || ECE/TRANS/WP.29/2014/42

Proposta di supplemento 11 del regolamento n. 106 (Pneumatici per veicoli agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2014/50

Proposta di serie di modifiche 01 da apportare al regolamento n. 121 (Identificazione di comandi, spie e indicatori) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30 ECE/TRANS/WP.29/2012/30/Corr.1

Proposta di supplemento 1 del regolamento n. 127 (Sicurezza dei pedoni) || ECE/TRANS/WP.29/2014/37

Proposta di serie di modifiche 01 da apportare al regolamento n. 127 (Sicurezza dei pedoni) || ECE/TRANS/WP.29/2014/38

Proposta di serie di modifiche 01 da apportare al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli pesanti || ECE/TRANS/WP.29/2014/43

Proposta di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) || ECE/TRANS/WP.29/2014/52