52014PC0305

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione) /* COM/2014/0305 final - 2014/0158 (COD) */


RELAZIONE

1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2841/72 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 2841/72 (adattato)

2014/0158 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattatoÖ sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ ,

vista la proposta della Commissione Ö europea Õ ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

(1)       Il regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio[6] ha subito varie e sostanziali modifiche[7]. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

ê 2841/72 cons. 1 (adattato)

(2)       Il 22 luglio 1972 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera Ö (l'accordo). Õ

ê 2841/72 cons. 3

(3)       È necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo.

ê 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 1 (adattato)

(4)       L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[8].

(5)       La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove, in casi debitamente giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo o nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano,

ê 2841/72

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ê 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 1, 1)

Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, qui di seguito denominato "l'accordo", in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove necessario, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il Comitato misto in merito a una questione.

ê 2841/72 (adattato)

è1 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 1, 2)

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte Ö dell'Unione Õ delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. è1 Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. ç

2. Nel caso di pratiche che possano esporre Ö l'Unione Õ a subire misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte Ö dell'Unione Õ delle misure previste all'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[9] e dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[10].

ê 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 1, 3)

Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo.

2. Quando l'azione della Commissione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.

ê 2841/72 (adattato)

Articolo 5

La notifica Ö dell'Unione Õ al Comitato misto prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.

ê 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 1, 5)

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[11]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 7

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.

ê

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 2841/72 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ê 2841/72

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3]               Iscritto nel programma legislativo per il 2014.

[4]               V. allegato I della presente proposta.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284).

[7]               Si veda l'allegato I.

[8]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[9]               Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

[10]             Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

[11]             Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284) || ||

|| Regolamento (CEE) n. 643/90 del Consiglio (GU L 74 del 20.3.1990, pag. 7) ||

|| Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 1 dell'allegato

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ALLEGATO II

Tavola Di Concordanza

Regolamento (CEE) n. 2841/72 || Presente regolamento

Articoli da 1 a 4 || Articoli da 1 a 4

Articolo 6 || Articolo 5

Articolo 7 || Articolo 6

Articolo 8 || Articolo 7

- - || Articolo 8 Articolo 9

- || Allegato I

- || Allegato II

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