52014PC0290

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici /* COM/2014/0290 final - 2014/0151 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le presenti proposte riguardano le decisioni del Consiglio, che saranno adottate a norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del TFUE allo scopo di firmare e concludere l'accordo fra l'Unione europea, gli Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda stessa durante il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Nel dicembre 2012, in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno adottato un emendamento al protocollo (l'emendamento di Doha)[1]. Si tratta di un emendamento che istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, nell'ambito del protocollo di Kyoto con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le parti elencate nel suo allegato B. Le parti includono l'Unione europea, gli Stati membri e l'Islanda.

L'articolo 4 del protocollo di Kyoto consente alle parti di adempiere congiuntamente i loro rispettivi impegni. L'Unione europea e le quindici parti che erano Stati membri quando il protocollo di Kyoto è stato firmato nel 1997 hanno optato per questa modalità per il primo periodo di impegno (2008-2012) e ne hanno concordato i termini, esplicitandoli, al momento della ratifica del protocollo, nel 2002[2]. L'emendamento di Doha[3], nonché la dichiarazione espressa dall'Unione, dagli Stati membri e dall'Islanda alla sua adozione[4], esprimono l'intenzione delle parti di conseguire congiuntamente i loro obiettivi di riduzione nell'ambito del secondo periodo di impegno. La Commissione ha presentato una proposta del Consiglio sulla conclusione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni, nel novembre 2013[5]. La proposta è attualmente in fase di discussione.

L'intenzione di adempiere congiuntamente gli impegni nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda, risale al 2009. In una lettera alla presidenza del Consiglio dell'Unione europea del 3 giugno 2009, l'Islanda ha richiesto colloqui formali per annunciare un adempimento congiunto degli impegni assunti con l'Unione europea e i suoi Stati membri durante un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Il Consiglio, nella sessione del 15 dicembre 2009, ha accolto con favore tale richiesta e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione per l'avvio dei negoziati con l'Islanda che fosse in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto UE sul clima e l'energia[6].

Nel giugno 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda. Nel dicembre 2013 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di avviare, a nome dell'Unione, negoziati con l'Islanda in merito a un accordo per stabilire i termini per la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni assunti dall'Unione, dagli Stati membri e dall'Islanda. I rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio hanno inoltre dato mandato alla Commissione di negoziare tale accordo, a nome degli Stati membri, per quanto riguarda i settori che rientrano nella competenza degli Stati membri. I negoziati sono stati condotti, in linea con le direttive di negoziato, sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e hanno dato luogo all'accordo allegato alla presente proposta di decisione.

2.           Accordo con l'Islanda

L'accordo con l'Islanda, allegato alla presente proposta di decisione definisce i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni da parte dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda. Esso non istituisce alcun obbligo per l'Unione o i suoi Stati membri.

Partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto

L'Islanda partecipa all'adempimento congiunto sulla stessa base degli Stati membri. Il livello delle emissione dell'Islanda, identico all'importo ad essa assegnato, riguarderà le emissioni dell'Islanda relative ai gas e ai settori coperti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto ma non le emissioni coperte nell'ambito del sistema dell'UE di scambio di emissioni di gas serra (direttiva 2003/87/CE[7]).

[inserire il testo relativo all'importo assegnato all'Islanda, una volta determinato]

L'accordo con l'Islanda conterrà, nel suo allegato II, i medesimi termini di adempimento congiunto stabiliti in un allegato alla decisione del Consiglio sulla conclusione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Applicazione all'Islanda della normativa pertinente dell'Unione europea

In quanto parti del protocollo di Kyoto, l'Unione e gli Stati membri sono soggetti a una serie di obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica ai sensi del protocollo di Kyoto. Per le parti contraenti che hanno convenuto di adempiere congiuntamente agli impegni assunti, alcune di queste informazioni devono essere presentate congiuntamente. Di conseguenza, la Commissione richiederà all'Islanda le informazioni che consentiranno all'Unione di adempiere ai propri obblighi di rendiconto. Inoltre, l'Islanda dovrà partecipare al sistema dei registri dell'Unione e dei suoi Stati membri che sono pertinenti per l'adempimento degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto. Ciò richiede che l'Islanda applichi delle normative dell'Unione non applicabili ai paesi terzi (compresi i partecipanti allo Spazio economico europeo), in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, nonché per quanto riguarda il funzionamento del registro e il trattamento contabile delle operazioni connesse all'attuazione degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in linea con i termini di adempimento congiunto e delle norme concordate a livello internazionale.

L'accordo contiene, nell'allegato I, un elenco della normativa dell'Unione vincolante per l'Islanda. Esso prevede inoltre una procedura per modificare tale elenco, per garantire la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto seguendo le stesse regole e responsabilità applicabili agli Stati membri, in conformità con gli obblighi approvati a livello internazionale.

Comitato per l'adempimento congiunto

L'accordo con l'Islanda prevede l'istituzione di un comitato per l'adempimento congiunto, che garantisca l'attuazione e il funzionamento efficace dell'accordo. Tale comitato è composto da rappresentanti dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda e adotta le decisioni per consenso. Esso può adottare decisioni sull'applicazione all'Islanda della normativa pertinente dell'Unione e prevede scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto saranno organizzate, ove possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013[8].

Durata e denuncia dell'accordo con l'Islanda

L'accordo con l'Islanda è concluso per un periodo di tempo limitato, fino a quando tutte le questioni relative all'attuazione del secondo periodo d'impegno saranno giunte a termine. Ciò è in linea con l'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che richiede che il consenso delle parti a soddisfare congiuntamente il loro impegno rimanga in vigore per la durata del periodo di impegno.

In caso di una violazione da parte dell'Islanda, o di opposizione da parte dell'Islanda alla modifica dell'elenco degli atti giuridici con applicazione in Islanda in base a questo accordo, l'Islanda sarà individualmente responsabile e dovrà rendere conto di tutte le emissioni di gas a effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto, in particolare quelle che rientrano nel campo di applicazione del sistema dell'UE di scambio delle emissioni di gas a effetto serra.

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2014/0151 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[9],

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: «il protocollo») è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e contiene impegni giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni nel primo periodo di adempimento 2008-2012 per le parti elencate nel suo allegato B. L'Unione e gli Stati membri hanno ratificato il protocollo il 31 maggio 2002 e hanno accettato di rispettare congiuntamente gli impegni di cui al primo periodo di impegno[10]. L'Islanda ha ratificato il protocollo il 23 maggio 2002.

(2)       In occasione della conferenza sul clima di Doha del dicembre 2012, tutte le parti firmatarie del protocollo hanno concordato l'emendamento di Doha che introduce un secondo periodo di vigenza del protocollo (dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020). Questo emendamento modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto imponendo ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le parti elencate in tale allegato e modificando e definendo ulteriori disposizioni sull'attuazione degli impegni in materia di mitigazione durante il secondo periodo di impegno.

(3)       Gli obiettivi stabiliti per l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto[11]. L'Unione, gli Stati membri e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta[12] nella quale esprimono la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni del secondo periodo di impegno. La dichiarazione è stato concordata durante una riunione ad hoc dei ministri dell'UE a Doha e approvata dal Consiglio il 17 dicembre 2012[13].

(4)       Nella stessa dichiarazione, l'Unione, gli Stati membri e l'Islanda hanno inoltre dichiarato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere congiuntamente gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, di tale protocollo si applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, ma non si applicherà agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda considerati individualmente.

(5)       Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da parte dell'Islanda di adempiere i suoi impegni nell'ambito di un secondo periodo di impegno congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto sul clima e l'energia dell'Unione europea[14].

(6)       L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo prevede che le parti che si impegnano a rispettare gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo in maniera congiunta definiscano il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle parti dell'accordo nell'accordo stesso. L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di notificare al segretariato del protocollo i termini di tale accordo al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione.

(7)       I termini dell'accordo in merito all'adempimento congiunto degli impegni assunti dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dall'Islanda nell'ambito dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, sono stabiliti nell'allegato della conclusione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni[15]. Le stesse modalità sono stabilite in un allegato dell'accordo con l'Islanda.

(8)       Al fine di garantire che gli obblighi incombenti all'Islanda in merito all'adempimento congiunto siano stabiliti e applicati in modo non discriminatorio, con pari trattamento dell'Islanda e degli Stati membri, il livello delle emissioni per l'Islanda è stato determinato in modo coerente con l'impegno quantificato di riduzione delle emissioni inserito nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto (modificato dall'emendamento di Doha) e con la normativa dell'Unione, compreso il pacchetto sul clima e l'energia del 2009 e i principi e i criteri sui quali sono fondati gli obiettivi di tale normativa.

(9)       L'accordo è stato firmato in data [...], in conformità alla decisione [riferimento alla decisione sulla firma].

(10)     L'Unione, gli Stati membri e l'Islanda si adoperano per ratificare sia l'emendamento di Doha sia l'accordo concernente la partecipazione dell'Islanda nell'adempimento congiunto degli impegni da parte dell'Unione, gli Stati membri e l'Islanda nel corso del secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto non oltre il febbraio 2015; a tal fine, perseguono una rapida entrata in vigore dell'emendamento di Doha, prima della conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Parigi alla fine del 2015, attraverso l'adozione di un nuovo strumento giuridicamente vincolante per il periodo successivo al 2020, e sottolineano l'impegno dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a consentire l'efficacia giuridica del secondo periodo di impegno in modo tempestivo.

(11)     È opportuno che sia firmato a nome dell'Unione europea l'accordo che riguarda la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso, a nome dell'Unione, l'accordo che riguarda la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 10 della convenzione presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione 1/CMP.8, adottata dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

[2]               Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

[3]               Cfr. note a piè di pagina nn. 4, 6 e 8 accluse agli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni fissati per l'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda nella terza colonna dell'allegato B (articolo 1 dell'emendamento di Doha), nelle quali si stabilisce che tali impegni si basano sul presupposto che saranno adempiuti congiuntamente.

[4]               Il testo integrale di questa dichiarazione figura al paragrafo 45 della relazione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto alla sua ottava sessione, tenutasi a Doha dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, FCCC/KP/CMP/2012/13.

[5]               COM(2013) 768 del 6 novembre 2013.

[6]               Conclusioni del Consiglio, del 15 dicembre 2009, sull'accordo relativo all'adempimento congiunto con l'Islanda per quanto riguarda un futuro accordo internazionale sul clima.

[7]               Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

[8]               Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE.

[9]               GU C , , pag. .

[10]             Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

[11]             Nota a piè di pagina n. 4, dell'allegato B del protocollo modificato dall'emendamento di Doha.

[12]             Riflessa nel paragrafo 45 della relazione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto alla sua ottava sessione, tenutasi a Doha dal 26 novembre all'8 dicembre 2012 (Part One: Proceedings, documento FCCC/KP/CMP/2012/13).

[13]             Consiglio del 17 dicembre 2012, che approva la dichiarazione resa dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, insieme alla Croazia e all'Islanda, presso la conferenza sul clima di Doha.

[14]             Conclusioni del Consiglio, del 15 dicembre 2009, sull'accordo relativo all'adempimento congiunto con l'Islanda per quanto riguarda un futuro accordo internazionale sul clima.

[15]             [inserire il riferimento completo].

Accordo con l'Islanda sulla partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

L'Unione europea, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché l'Islanda (nel prosieguo le "parti").

rammentando che:

La dichiarazione congiunta di Doha, del 8 dicembre 2012, afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che essi siano soddisfatti congiuntamente a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto; che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente in virtù dell'accordo di adempimento congiunto dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, e non sarà applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda;

nella medesima dichiarazione congiunta, l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore simultanea per l'Unione europea, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda;

l'Islanda partecipa al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 525/2013, nonché al gruppo di lavoro I nell'ambito del comitato sui cambiamenti climatici.

Hanno deciso di concludere il seguente accordo:

Articolo 1 - Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo del presente accordo è stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

(a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, modificato dall'emendamento di Doha allo stesso protocollo, convenuto il 8 dicembre 2012 a Doha;

(b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1º gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;

(c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo;

(d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata.

Articolo 3 - Adempimento congiunto

(1) Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto.

(2) A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto da fonti e assorbimenti tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto.

(3) Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, in conformità della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto, nonché dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantità assegnate.

Articolo 4 - Applicazione della pertinente legislazione unionale

(1) Gli atti giuridici di cui all'allegato1 sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui all'allegato1 contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda.

(2) L'allegato 1 può essere modificato con decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo.

(3) Il comitato per l'adempimento congiunto ha facoltà di decidere circa ulteriori modalità tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato I.

(4) In caso di modifiche dell'allegato I che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.

(5) È particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato I.

Articolo 5 - Relazioni

(1) Entro il 15 aprile 2015, l'Islanda presenta al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici la relazione per facilitare il calcolo delle quote a lei assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

(2) L'Unione europea redige la relazione intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all'Unione e la relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda («le quote assegnate congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tale relazione al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro il 15 aprile 2015.

Articolo 6 - Comitato per l'adempimento congiunto

(1) È istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti.

(2) Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso.

(3) Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta, presentata all'Unione europea, di una o più parti o su iniziativa dell'Unione europea.

(4) I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione europea e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013[1]. Il rappresentante dell'Islanda è nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici.

(5) Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.

Art. 7 - Riserve

Il presente accordo non può essere oggetto di riserve.

Articolo 8 - Durata e conformità

(1) Il presente accordo è concluso per il periodo che giunge fino al periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. L'accordo non può essere denunciato anticipatamente.

(2) L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, già avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione.

(3) In caso di violazione del presente accordo o di obiezioni sollevate dall'Islanda alla modifica del suo allegato I ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti a tali emissioni.

Articolo 9 - Depositario

L'originale del presente accordo, facente ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e in islandese, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 10 - Deposito degli strumenti di ratifica

(1) Il presente accordo è ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

(2) L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.

(3) All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il [novantesimo] giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

Fatto a ..., il

Allegato 1

(Elenco di cui all'articolo 4)

1. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ("Regolamento 525/2013"), fatti salvi l'articolo 4, l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21.

2. Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013.

Allegato 2

(termini dell'adempimento congiunto quali allegati alla decisione di ratifica che conclude, a nome dell'Unione europea, l'emendamento di Doha, compreso un quantitativo di tCO2eq relativo al livello di emissioni /quantità assegnata all'Islanda prima dell'applicazione dell'art. 3, paragrafo 7 bis, del Protocollo di Kyoto)

[1]               Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE.