Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici /* COM/2014/0290 final - 2014/0151 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le presenti proposte riguardano le decisioni
del Consiglio, che saranno adottate a norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6,
del TFUE allo scopo di firmare e concludere l'accordo fra l'Unione europea, gli
Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento
congiunto degli impegni dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda stessa
durante il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto allegato alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Nel dicembre 2012, in occasione della
conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del
protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici hanno adottato un emendamento al protocollo (l'emendamento di Doha)[1]. Si tratta di un
emendamento che istituisce un secondo periodo di impegno, dal
1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, nell'ambito del protocollo di
Kyoto con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le parti
elencate nel suo allegato B. Le parti includono l'Unione europea, gli Stati
membri e l'Islanda. L'articolo 4 del protocollo di Kyoto consente
alle parti di adempiere congiuntamente i loro rispettivi impegni. L'Unione
europea e le quindici parti che erano Stati membri quando il protocollo di
Kyoto è stato firmato nel 1997 hanno optato per questa modalità per il primo
periodo di impegno (2008-2012) e ne hanno concordato i termini, esplicitandoli,
al momento della ratifica del protocollo, nel 2002[2]. L'emendamento di Doha[3], nonché la
dichiarazione espressa dall'Unione, dagli Stati membri e dall'Islanda alla sua
adozione[4],
esprimono l'intenzione delle parti di conseguire congiuntamente i loro
obiettivi di riduzione nell'ambito del secondo periodo di impegno. La
Commissione ha presentato una proposta del Consiglio sulla conclusione dell'emendamento
di Doha al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni, nel
novembre 2013[5].
La proposta è attualmente in fase di discussione. L'intenzione di adempiere congiuntamente gli
impegni nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con l'Unione
europea, i suoi Stati membri e l'Islanda, risale al 2009. In una lettera alla
presidenza del Consiglio dell'Unione europea del 3 giugno 2009, l'Islanda ha
richiesto colloqui formali per annunciare un adempimento congiunto degli
impegni assunti con l'Unione europea e i suoi Stati membri durante un secondo
periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Il Consiglio, nella sessione del 15
dicembre 2009, ha accolto con favore tale richiesta e ha invitato la
Commissione a presentare una raccomandazione per l'avvio dei negoziati con l'Islanda
che fosse in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto UE sul
clima e l'energia[6]. Nel giugno 2013 la Commissione ha presentato
al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio
di negoziati con l'Islanda. Nel dicembre 2013 il Consiglio ha dato mandato alla
Commissione di avviare, a nome dell'Unione, negoziati con l'Islanda in merito a
un accordo per stabilire i termini per la partecipazione dell'Islanda all'adempimento
congiunto degli impegni assunti dall'Unione, dagli Stati membri e dall'Islanda.
I rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio hanno inoltre dato
mandato alla Commissione di negoziare tale accordo, a nome degli Stati membri,
per quanto riguarda i settori che rientrano nella competenza degli Stati
membri. I negoziati sono stati condotti, in linea con le direttive di
negoziato, sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e hanno dato luogo all'accordo allegato alla presente
proposta di decisione. 2. Accordo con l'Islanda L'accordo con l'Islanda, allegato alla
presente proposta di decisione definisce i termini che disciplinano la
partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni da parte
dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda. Esso non istituisce alcun
obbligo per l'Unione o i suoi Stati membri. Partecipazione dell'Islanda all'adempimento
congiunto L'Islanda partecipa all'adempimento congiunto
sulla stessa base degli Stati membri. Il livello delle emissione dell'Islanda,
identico all'importo ad essa assegnato, riguarderà le emissioni dell'Islanda
relative ai gas e ai settori coperti dal secondo periodo di impegno del
protocollo di Kyoto ma non le emissioni coperte nell'ambito del sistema dell'UE
di scambio di emissioni di gas serra (direttiva 2003/87/CE[7]). [inserire il testo relativo all'importo
assegnato all'Islanda, una volta determinato] L'accordo con l'Islanda conterrà, nel suo
allegato II, i medesimi termini di adempimento congiunto stabiliti in un
allegato alla decisione del Consiglio sulla conclusione dell'emendamento di
Doha al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi
impegni. Applicazione all'Islanda della normativa
pertinente dell'Unione europea In quanto parti del protocollo di Kyoto, l'Unione
e gli Stati membri sono soggetti a una serie di obblighi di monitoraggio,
comunicazione e verifica ai sensi del protocollo di Kyoto. Per le parti
contraenti che hanno convenuto di adempiere congiuntamente agli impegni
assunti, alcune di queste informazioni devono essere presentate congiuntamente.
Di conseguenza, la Commissione richiederà all'Islanda le informazioni che
consentiranno all'Unione di adempiere ai propri obblighi di rendiconto.
Inoltre, l'Islanda dovrà partecipare al sistema dei registri dell'Unione e dei
suoi Stati membri che sono pertinenti per l'adempimento degli obblighi previsti
dal protocollo di Kyoto. Ciò richiede che l'Islanda applichi delle normative
dell'Unione non applicabili ai paesi terzi (compresi i partecipanti allo Spazio
economico europeo), in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle emissioni, nonché per quanto riguarda il
funzionamento del registro e il trattamento contabile delle operazioni connesse
all'attuazione degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda
nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in linea con
i termini di adempimento congiunto e delle norme concordate a livello
internazionale. L'accordo contiene, nell'allegato I, un elenco
della normativa dell'Unione vincolante per l'Islanda. Esso prevede inoltre una
procedura per modificare tale elenco, per garantire la partecipazione dell'Islanda
all'adempimento congiunto seguendo le stesse regole e responsabilità
applicabili agli Stati membri, in conformità con gli obblighi approvati a
livello internazionale. Comitato per l'adempimento congiunto L'accordo con l'Islanda prevede l'istituzione
di un comitato per l'adempimento congiunto, che garantisca l'attuazione e il
funzionamento efficace dell'accordo. Tale comitato è composto da rappresentanti
dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda e adotta le decisioni per
consenso. Esso può adottare decisioni sull'applicazione all'Islanda della
normativa pertinente dell'Unione e prevede scambi di opinioni e di informazioni
relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Le riunioni del
comitato per l'adempimento congiunto saranno organizzate, ove possibile, in
prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici, istituito ai
sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013[8]. Durata e denuncia dell'accordo con l'Islanda L'accordo con l'Islanda è concluso per un
periodo di tempo limitato, fino a quando tutte le questioni relative all'attuazione
del secondo periodo d'impegno saranno giunte a termine. Ciò è in linea con l'articolo 4
del protocollo di Kyoto, che richiede che il consenso delle parti a soddisfare
congiuntamente il loro impegno rimanga in vigore per la durata del periodo di impegno. In caso di una violazione da parte dell'Islanda,
o di opposizione da parte dell'Islanda alla modifica dell'elenco degli atti
giuridici con applicazione in Islanda in base a questo accordo, l'Islanda sarà
individualmente responsabile e dovrà rendere conto di tutte le emissioni di gas
a effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto, in particolare quelle che
rientrano nel campo di applicazione del sistema dell'UE di scambio delle
emissioni di gas a effetto serra. La presente proposta non ha alcuna incidenza
sul bilancio dell'Unione. 2014/0151 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla firma, a nome dell'Unione europea, di
un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto
concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni
dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo
periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[9], considerando quanto segue: (1) Il protocollo di Kyoto alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito
denominato: «il protocollo») è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e contiene
impegni giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni nel primo
periodo di adempimento 2008-2012 per le parti elencate nel suo allegato B. L'Unione
e gli Stati membri hanno ratificato il protocollo il 31 maggio 2002 e hanno
accettato di rispettare congiuntamente gli impegni di cui al primo periodo di
impegno[10].
L'Islanda ha ratificato il protocollo il 23 maggio 2002. (2) In occasione della conferenza
sul clima di Doha del dicembre 2012, tutte le parti firmatarie del protocollo
hanno concordato l'emendamento di Doha che introduce un secondo periodo di
vigenza del protocollo (dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020).
Questo emendamento modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto imponendo
ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le
parti elencate in tale allegato e modificando e definendo ulteriori
disposizioni sull'attuazione degli impegni in materia di mitigazione durante il
secondo periodo di impegno. (3) Gli obiettivi stabiliti per l'Unione
europea, i suoi Stati membri e l'Islanda sono elencati nell'emendamento di Doha
con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul
presupposto che saranno realizzati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del
protocollo di Kyoto[11].
L'Unione, gli Stati membri e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di
Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta[12] nella quale esprimono
la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni del secondo periodo
di impegno. La dichiarazione è stato concordata durante una riunione ad hoc
dei ministri dell'UE a Doha e approvata dal Consiglio il 17 dicembre 2012[13]. (4) Nella stessa dichiarazione, l'Unione,
gli Stati membri e l'Islanda hanno inoltre dichiarato, conformemente all'articolo
4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere
congiuntamente gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di
Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, di tale protocollo si
applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo
sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri,
della Croazia e dell'Islanda, ma non si applicherà agli Stati membri, alla
Croazia o all'Islanda considerati individualmente. (5) Il Consiglio, in occasione
della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da
parte dell'Islanda di adempiere i suoi impegni nell'ambito di un secondo
periodo di impegno congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri e
ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio
dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea
con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto sul clima e l'energia dell'Unione
europea[14]. (6) L'articolo 4,
paragrafo 1, del protocollo prevede che le parti che si impegnano a
rispettare gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo in
maniera congiunta definiscano il rispettivo livello di emissione assegnato a
ciascuna delle parti dell'accordo nell'accordo stesso. L'articolo 4, paragrafo
2, del protocollo impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di
notificare al segretariato del protocollo i termini di tale accordo al momento
del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. (7) I termini dell'accordo in
merito all'adempimento congiunto degli impegni assunti dall'Unione europea, dai
suoi Stati membri e dall'Islanda nell'ambito dell'articolo 3 del
protocollo di Kyoto, sono stabiliti nell'allegato della conclusione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento
di Doha al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni[15]. Le stesse modalità
sono stabilite in un allegato dell'accordo con l'Islanda. (8) Al fine di garantire che gli
obblighi incombenti all'Islanda in merito all'adempimento congiunto siano
stabiliti e applicati in modo non discriminatorio, con pari trattamento dell'Islanda
e degli Stati membri, il livello delle emissioni per l'Islanda è stato
determinato in modo coerente con l'impegno quantificato di riduzione delle
emissioni inserito nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto
(modificato dall'emendamento di Doha) e con la normativa dell'Unione, compreso
il pacchetto sul clima e l'energia del 2009 e i principi e i criteri sui quali
sono fondati gli obiettivi di tale normativa. (9) L'accordo è stato firmato in
data [...], in conformità alla decisione [riferimento alla decisione sulla
firma]. (10) L'Unione, gli Stati membri e l'Islanda
si adoperano per ratificare sia l'emendamento di Doha sia l'accordo concernente
la partecipazione dell'Islanda nell'adempimento congiunto degli impegni da
parte dell'Unione, gli Stati membri e l'Islanda nel corso del secondo periodo d'impegno
del protocollo di Kyoto non oltre il febbraio 2015; a tal fine, perseguono una
rapida entrata in vigore dell'emendamento di Doha, prima della conferenza delle
Nazioni Unite sul clima che si terrà a Parigi alla fine del 2015, attraverso l'adozione
di un nuovo strumento giuridicamente vincolante per il periodo successivo al
2020, e sottolineano l'impegno dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda
a consentire l'efficacia giuridica del secondo periodo di impegno in modo
tempestivo. (11) È opportuno che sia firmato a
nome dell'Unione europea l'accordo che riguarda la partecipazione dell'Islanda
all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda
nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso, a nome dell'Unione, l'accordo che
riguarda la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni
dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo
di impegno del protocollo di Kyoto. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, a depositare lo strumento di
ratifica di cui all'articolo 10 della convenzione presso il segretario
generale del Consiglio dell'Unione europea, al fine di esprimere il consenso
dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Decisione 1/CMP.8, adottata dalla conferenza delle parti
nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto,
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1. [2] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002,
riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di
Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del
15.5.2002, pag. 1). [3] Cfr. note a piè di pagina nn. 4, 6 e 8 accluse agli
impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni fissati per
l'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda nella terza colonna
dell'allegato B (articolo 1 dell'emendamento di Doha), nelle quali si
stabilisce che tali impegni si basano sul presupposto che saranno adempiuti
congiuntamente. [4] Il testo integrale di questa dichiarazione figura al
paragrafo 45 della relazione della conferenza delle parti nella sua funzione di
riunione delle parti del protocollo di Kyoto alla sua ottava sessione, tenutasi
a Doha dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, FCCC/KP/CMP/2012/13. [5] COM(2013) 768 del 6 novembre 2013. [6] Conclusioni
del Consiglio, del 15 dicembre 2009, sull'accordo relativo all'adempimento
congiunto con l'Islanda per quanto riguarda un futuro accordo internazionale
sul clima. [7] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio. [8] Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a
livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione
n. 280/2004/CE. [9] GU C , , pag. . [10] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002,
riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di
Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, GU L 130 del 15.5.2002,
pag. 1. [11] Nota a piè di pagina n. 4, dell'allegato B del
protocollo modificato dall'emendamento di Doha. [12] Riflessa nel paragrafo 45 della relazione della conferenza
delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto
alla sua ottava sessione, tenutasi a Doha dal 26 novembre all'8 dicembre 2012 (Part
One: Proceedings, documento FCCC/KP/CMP/2012/13). [13] Consiglio
del 17 dicembre 2012, che approva la dichiarazione resa dall'Unione europea e
dai suoi Stati membri, insieme alla Croazia e all'Islanda, presso la conferenza
sul clima di Doha. [14] Conclusioni
del Consiglio, del 15 dicembre 2009, sull'accordo relativo all'adempimento
congiunto con l'Islanda per quanto riguarda un futuro accordo internazionale
sul clima. [15] [inserire il riferimento
completo]. Accordo con l'Islanda sulla partecipazione
di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, dei suoi
Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di
Kyoto L'Unione europea, il Regno del Belgio, la
Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica ceca, il Regno
di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia,
l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il
Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica
slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché l'Islanda (nel prosieguo le
"parti"). rammentando che: La dichiarazione congiunta di Doha, del 8
dicembre 2012, afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione
delle emissioni per l'Unione europea, i suoi Stati membri, la Croazia e
l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto
si fondano sul presupposto che essi siano soddisfatti congiuntamente a norma
dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto; che l'articolo 3, paragrafo
7 ter, sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente in virtù
dell'accordo di adempimento congiunto dell'Unione europea, dei suoi Stati
membri, della Croazia e dell'Islanda, e non sarà applicato individualmente agli
Stati membri, alla Croazia o all'Islanda; nella medesima dichiarazione congiunta,
l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che
depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è avvenuto
per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore
simultanea per l'Unione europea, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e
l'Islanda; l'Islanda partecipa al comitato sui
cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'art. 26 del
regolamento (UE) n. 525/2013, nonché al gruppo di lavoro I nell'ambito del
comitato sui cambiamenti climatici. Hanno deciso di concludere il seguente
accordo: Articolo 1 - Obiettivo dell'accordo L'obiettivo del presente accordo è stabilire i
termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento
congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e
dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e
consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il
contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia
di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: (a)
«protocollo di Kyoto»: il protocollo alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, modificato
dall'emendamento di Doha allo stesso protocollo, convenuto il 8 dicembre 2012 a
Doha; (b)
«emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo
di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di
impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1º gennaio 2013 fino al 31
dicembre 2020; (c)
«termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di
cui all'allegato 2 del presente accordo; (d)
«direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata. Articolo 3 - Adempimento congiunto (1) Le parti convengono di rispettare
congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle
emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna
dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento
congiunto. (2) A tal fine, l'Islanda adotta tutte le
misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche
aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di
impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di
Kyoto da fonti e assorbimenti tramite pozzi disciplinati dal protocollo di
Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non
superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l'adempimento
congiunto. (3) Fatto salvo l'articolo 8 del presente
accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, in conformità della
decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del
protocollo di Kyoto, nonché dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda
ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER
equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli
assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantità assegnate. Articolo 4 - Applicazione della
pertinente legislazione unionale (1) Gli atti giuridici di cui all'allegato1
sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti
giuridici di cui all'allegato1 contengano riferimenti agli Stati membri
dell'Unione europea, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono
riferite anche all'Islanda. (2) L'allegato 1 può essere modificato con
decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito
dall'articolo 6 del presente accordo. (3) Il comitato per l'adempimento congiunto ha
facoltà di decidere circa ulteriori modalità tecniche relative all'applicazione
all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato I. (4) In caso di modifiche dell'allegato I che
richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore
di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di
tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto
dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni. (5) È particolarmente importante che la
Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche
islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere
nell'allegato I. Articolo 5 - Relazioni (1) Entro il 15 aprile 2015, l'Islanda
presenta al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici la relazione per facilitare il calcolo delle quote a lei
assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo
di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali
strumenti. (2) L'Unione europea redige la relazione
intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all'Unione e la
relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente
all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda («le quote assegnate
congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del
protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma
di tali strumenti. L'Unione presenta tale relazione al segretariato della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro il 15
aprile 2015. Articolo 6 - Comitato per l'adempimento
congiunto (1) È istituito un comitato per l'adempimento
congiunto, composto da rappresentanti delle parti. (2) Il comitato per l'adempimento congiunto
garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal
fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e
procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei
termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto
adotta le proprie decisioni per consenso. (3) Il comitato per l'adempimento congiunto si
riunisce su richiesta, presentata all'Unione europea, di una o più parti o su
iniziativa dell'Unione europea. (4) I membri del comitato per l'adempimento
congiunto che rappresentano l'Unione europea e i suoi Stati membri sono
inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che
partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea,
istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013[1]. Il rappresentante
dell'Islanda è nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le
risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono
organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimità delle riunioni del comitato
sui cambiamenti climatici. (5) Il comitato per l'adempimento congiunto
adotta il proprio regolamento interno per consenso. Art. 7 - Riserve Il presente accordo non può essere oggetto di
riserve. Articolo 8 - Durata e conformità (1) Il presente accordo è concluso per il
periodo che giunge fino al periodo supplementare per adempiere gli impegni
previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino
alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti
del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento
congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. L'accordo non può essere
denunciato anticipatamente. (2) L'Islanda notifica al comitato per
l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente
accordo, già avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere
giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro
30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione
delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione. (3) In caso di violazione del presente accordo
o di obiezioni sollevate dall'Islanda alla modifica del suo allegato I ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da
fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di
Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti
disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di
emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di
limitazione o riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna
dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di
impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU,
tCER o lCER equivalenti a tali emissioni. Articolo 9 - Depositario L'originale del presente accordo, facente
ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e in
islandese, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione
europea. Articolo 10 - Deposito degli strumenti
di ratifica (1) Il presente accordo è ratificato dalle
parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano
i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio
dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi
strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario
generale delle Nazioni Unite. (2) L'Islanda deposita il proprio strumento di
accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle
Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e
dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data
di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione europea
o dei suoi Stati membri. (3) All'atto del deposito del proprio
strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì
i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma
dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto. Articolo 11 - Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il
[novantesimo] giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno
depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Fatto a ..., il Allegato
1 (Elenco
di cui all'articolo 4) 1.
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a
livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n.
280/2004/CE ("Regolamento 525/2013"), fatti salvi l'articolo 4,
l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si
applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21. 2.
Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri
basati sul regolamento (UE) n. 525/2013. Allegato
2 (termini
dell'adempimento congiunto quali allegati alla decisione di ratifica che
conclude, a nome dell'Unione europea, l'emendamento di Doha, compreso un
quantitativo di tCO2eq relativo al livello di emissioni /quantità assegnata
all'Islanda prima dell'applicazione dell'art. 3, paragrafo 7 bis,
del Protocollo di Kyoto) [1] Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a
livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione
n. 280/2004/CE.