52014PC0275

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda del 22 luglio 1972 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee /* COM/2014/0275 final - 2014/0146 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[1] ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011.

L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione europea sia per l'Islanda il 1° maggio 2012.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda[2] dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. La posizione che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al Comitato misto deve essere stabilita dal Consiglio.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli Stati membri dell'Unione europea sono stati consultati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state consultate nel corso della riunione del gruppo di lavoro paneuromediterraneo del 14 e del 15 maggio 2013.

Non è stato necessario consultare esperti esterni. Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

2014/0146 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda del 22 luglio 1972 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda[3] ("l'accordo") riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3").

(2)       La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[4] ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

(3)       L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011.

(4)       L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione europea sia per l'Islanda il 1° maggio 2012.

(5)       L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)       È pertanto opportuno che l'Unione europea adotti in seno al Comitato misto la posizione definita nell'allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è definita nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

[2]               GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

[3]               GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

[4]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

ALLEGATO

Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA N. […]

del […]

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972[1] ("l'accordo"), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Islanda, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona[2].

(2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 30 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[3] ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4) L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011.

(5) L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione europea sia per l'Islanda il 1° maggio 2012.

(6) Per mezzo della convenzione i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione sono stati inseriti nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(7) Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo.

(8) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal [1° settembre 2014].

Fatto a

                                                                       Per il Comitato misto

                                                                       Il presidente

Allegato

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[4] ("la convenzione").

Tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o l'Islanda notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Islanda avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Islanda.

Articolo 5

Disposizioni transitorie - Cumulo

1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto UE-Islanda del 22 dicembre 2005[5], continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e l'Islanda fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 di cui sopra.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

[1]               GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

[2]               Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.

[3]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

[4]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

[5]               GU L 131 del 18.5.2006, pag. 2.