Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda del 22 luglio 1972 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee /* COM/2014/0275 final - 2014/0146 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee[1]
("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle
merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti
contraenti. L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione
rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011. L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato
i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione
rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di
conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione europea sia per l'Islanda il
1° maggio 2012. L'articolo 6 della convenzione prevede
che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace
applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Comitato misto istituito
dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda[2] dovrebbe adottare una
decisione che sostituisca il protocollo n. 3, relativo alla definizione
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di
origine, faccia riferimento alla convenzione. La posizione che l'Unione europea
è tenuta ad adottare in seno al Comitato misto deve essere stabilita dal
Consiglio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Gli Stati membri dell'Unione europea sono
stati consultati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso
della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi
il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state
consultate nel corso della riunione del gruppo di lavoro paneuromediterraneo
del 14 e del 15 maggio 2013. Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto
poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella
sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della decisione del
Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Strumento proposto: decisione del Consiglio. 2014/0146 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea
deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica d'Islanda del 22 luglio 1972 per
quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto
riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo
tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda[3] ("l'accordo")
riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i
metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"). (2) La convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[4] ("la convenzione")
stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei
pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. (3) L'Unione europea e l'Islanda
hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il
30 giugno 2011. (4) L'Unione europea e l'Islanda
hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario
della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il
12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo
articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore sia per
l'Unione europea sia per l'Islanda il 1° maggio 2012. (5) L'articolo 6 della
convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per
garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il
Comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che
sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto
riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. (6) È pertanto opportuno che l'Unione
europea adotti in seno al Comitato misto la posizione definita nell'allegato
progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea deve
adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica d'Islanda per quanto riguarda la sostituzione
del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di
origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee, è definita nell'allegato progetto di
decisione del Comitato misto. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato
misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore
decisione del Consiglio. Articolo 2 La decisione del Comitato misto è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [2] GU L 301 del 31.12.1972,
pag. 2. [3] GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2. [4] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. ALLEGATO Progetto di
DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA N. […] del […] che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa Il Comitato
misto, visto l'accordo tra la Comunità economica
europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il
22 luglio 1972[1]
("l'accordo"), in particolare l'articolo 11, visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"), considerando quanto segue: (1)
L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al
protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo
dell'origine tra l'Unione europea, l'Islanda, la Svizzera (incluso il
Liechtenstein), la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al
processo di Barcellona[2]. (2)
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede
che il Comitato misto di cui all'articolo 30 dell'accordo possa decidere
di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. (3)
La convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee[3]
("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine
attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico
atto giuridico. (4)
L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la
convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il
30 giugno 2011. (5)
L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i
rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione
rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di
conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione europea sia per l'Islanda il
1° maggio 2012. (6)
Per mezzo della convenzione i partecipanti al
processo di stabilizzazione e di associazione sono stati inseriti nella zona
paneuromediterranea di cumulo dell'origine. (7)
Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le
parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la
convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a
quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo. (8)
È pertanto opportuno modificare il protocollo
n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione, HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato
della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Essa si applica a decorrere dal
[1° settembre 2014]. Fatto a Per
il Comitato misto Il
presidente Allegato Protocollo
n. 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa Articolo 1 Norme
di origine applicabili Ai fini dell'applicazione del presente
accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II
della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee[4]
("la convenzione"). Tutti i riferimenti al "pertinente
accordo" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II
della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo. Articolo 2 Composizione
delle controversie Le eventuali controversie riguardanti le
procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della
convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che
richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo
vengono sottoposte al Comitato misto. La composizione delle controversie tra l'importatore
e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la
legislazione del suddetto paese. Articolo 3 Modifiche
del protocollo Il Comitato misto può decidere di modificare
le disposizioni del presente protocollo. Articolo 4 Recesso
dalla convenzione 1. Se l'Unione europea o l'Islanda notificano
per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere
dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea
e l'Islanda avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini
dell'applicazione del presente accordo. 2. Fino all'entrata in vigore delle norme di
origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I
e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della
convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al
presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di
origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti
disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo
da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Islanda. Articolo 5 Disposizioni
transitorie - Cumulo 1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I
della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del
protocollo n. 3 del presente accordo, modificato dalla decisione
n. 2/2005 del Comitato misto UE-Islanda del 22 dicembre 2005[5], continuano ad
applicarsi tra l'Unione europea e l'Islanda fino all'entrata in vigore della
convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 di
cui sopra. 2. In deroga all'articolo 16,
paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I
della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le
Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di
stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di
origine. [1] GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2. [2] Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco,
Palestina, Siria e Tunisia. [3] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [4] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [5] GU L 131 del 18.5.2006, pag. 2.