Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC /* COM/2014/0223 final - 2014/0125 (NLE) */
RELAZIONE I. INTRODUZIONE I membri dell'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC) e l'Afghanistan sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati
sulle condizioni di adesione dell'Afghanistan all'organizzazione. Questo
risultato è stato raggiunto dopo 10 anni di trattative, iniziati con la domanda
di adesione all'OMC presentata dall'Afghanistan nel 2004. Tale domanda è stata
esaminata in base agli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC
sull'adesione dei paesi meno sviluppati. Ora il TFEU richiede una decisione del
Consiglio che approvi le condizioni di adesione dell'Afghanistan prima che l'UE
possa formalmente sostenere l'ingresso di tale paese nell'OMC. Una sintesi delle condizioni di adesione è
esposta qui di seguito. II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE
DELL'AFGHANISTAN ALL'OMC PER SETTORE Elenco degli impegni Prodotti (generale) Il dazio consolidato finale (DCF) medio nel
programma di adesione dell'Afghanistan è del 15,1%. Il DCF medio per i prodotti agricoli (29,6%) è
superiore rispetto a quello rilevato per i prodotti industriali (8,8%). Anche i
picchi tariffari sono più elevati nel settore agricolo (fino al 60-70% per
alcuni prodotti agricoli rispetto a un valore massimo del 50% per i prodotti
industriali). L'Afghanistan applicherà i DCF a decorrere
dalla data di adesione, salvo che per le importazioni di un numero limitato di
prodotti informatici (quali circuiti elettronici, videocamere), le quali
saranno totalmente liberalizzate entro il 2019. Questi livelli
medi delle tariffe sono molto ragionevoli, considerando lo status di paese meno
sviluppato dell'Afghanistan nonché le sue dimensioni ridotte e la vulnerabilità
della sua economia. La prassi seguita in passato dall'UE in relazione ai paesi
meno sviluppati è stata quella di accettare come ragionevoli livelli tariffari
più alti di questi per economie di dimensioni comparabili. In tale contesto il
programma lascia non consolidate: –
41 linee tariffarie su prodotti agricoli il cui
commercio è considerato proibito in Afghanistan (suini e prodotti derivati,
birra, vino e bevande spiritose); nonché –
183 linee tariffarie di prodotti industriali,
corrispondenti al 4,4% del numero di TL industriali presente nel programma (nel
rispetto delle "Linee guida per i negoziati riguardo all'adesione di paesi
meno sviluppati all'OMC", approvate recentemente e le quali permettono
fino a un 5% di linee tariffarie industriali non consolidate). Prodotti industriali –
Il DCF medio per i prodotti non agricoli è pari
all' 8,8%. –
Le medie più elevate (30%) si osservano nel settore
delle ceramiche e medie pari al 15-20% nel mobilio, nel vetro e nel settore
tessile. –
Il DCF più basso (0%) è relativo ai prodotti nel
campo delle tecnologie dell'informazione (ITA), cui si applicherà entro il
2019. –
I picchi tariffari più alti nel settore industriale
raggiungono il 50% (veicoli per il trasporto di passeggeri), seguiti da picchi
del 30% nel settore delle ceramiche e per diversi prodotti tessili. –
Le 183 linee tariffarie non consolidate sui beni
industriali corrispondono a materie prime, tappeti, calzature e mobilio. Prodotti agricoli –
Il DCF medio per i prodotti agricoli è del 29,6%. –
I picchi tariffari più elevati nel settore agricolo
risultano pari al 70% per alcuni succhi di frutta e al 60% per un'ampia varietà
di prodotti agricoli come carne d'agnello e carne bovina, ortaggi, frutta,
frutta con guscio, pomodori, patate, tabacco e acque minerali. –
Le 41 linee tariffarie non consolidate sui prodotti
agricoli riguardano prodotti il cui commercio è considerato proibito in Afghanistan
(suini e prodotti derivati, birra, vino e bevande spiritose). Dazi all'esportazione L'Afghanistan si è impegnato a bloccare i dazi
all'esportazione e a ridurne l'entità. Non introdurrà dazi all'esportazione su
prodotti che non sono attualmente soggetti a tali dazi. Per quanto riguarda i
dazi esistenti, i tassi massimi consolidati per materie prime critiche saranno
ridotti entro i cinque anni successivi alla data di adesione. Servizi Considerato il suo status di paese meno
sviluppato, l'elenco degli impegni specifici presi dall'Afghanistan nel settore
dei servizi è soddisfacente. L'Afghanistan assumerà impegni in materia di
accesso al mercato e di trattamento nazionale in rapporto ad una vasta gamma di
settori del terziario, tra cui servizi professionali, servizi informatici e
altri servizi alle imprese, servizi di comunicazione (servizi di corriere e
telecomunicazioni), servizi nel settore delle costruzioni, della distribuzione,
servizi di istruzione privata, servizi ambientali, servizi finanziari (assicurativi
e bancari), servizi ospedalieri, servizi alberghieri e di ristorazione nonché
trasporti (servizi di trasporto marittimo e aereo, così come servizi
ausiliari). Impegni contemplati nel protocollo Nella fase multilaterale conclusiva del
processo di adesione, i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per
garantire la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni
commerciali dell'Afghanistan con le norme e gli accordi OMC, stabilendo
disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del
gruppo di lavoro. È stato richiesto un periodo di transizione in
diversi settori; quelli che rivestono un particolare interesse per l'UE sono
indicati nel seguito. Imposte interne sulle importazioni: le imposte attualmente applicate, una fissa e una sulle ricevute
relative a transazioni, saranno conformi con la totalità degli obblighi imposti
dall'OMC solamente nel 2020. Per quanto riguarda le rimanenti imposte interne e
i diritti riscossi sui prodotti importati, si provvederà ad allinearli a quelli
dei membri dell'OMC a partire dalla data di adesione. Ostacoli tecnici agli scambi (TBT): l'Afghanistan attuerà integralmente l'accordo sugli ostacoli tecnici
agli scambi entro il 1° gennaio 2016. Un piano d'azione figura nella relazione
del gruppo di lavoro. Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS): l'Afghanistan beneficerà di un periodo di transizione che va fino al 1°
gennaio 2018 per la piena attuazione dell'accordo SPS, conformemente a quanto
stabilito in un piano d'azione incluso nella relazione del gruppo di lavoro. Misure relative agli investimenti che
incidono sugli scambi commerciali (TRIMS): la piena
attuazione dell'accordo TRIMS sarà effettiva entro il 31 dicembre 2020, data in
cui le prescrizioni sul contenuto locale dei prodotti che figurano nella legge
sugli idrocarburi e in quella sull'attività mineraria andranno eliminate. Diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (TRIPS): La piena attuazione
dell'accordo TRIPS sarà effettiva entro il 1° gennaio 2016, come stabilito nel
piano d'azione incluso nella relazione del gruppo di lavoro. III. RACCOMANDAZIONE Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio
le condizioni di adesione dell'Afghanistan all'OMC, la Commissione ritiene che
tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e nel contempo ambizioso
di impegni in materia di apertura del mercato, i quali comporteranno notevoli
benefici sia per l'Afghanistan sia per i suoi partner commerciali membri
dell'OMC. 2014/0125 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che l'Unione
europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione
mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica islamica di
Afghanistan all'OMC IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100,
paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 21 novembre 2004 il
governo della Repubblica islamica di Afghanistan ha presentato una domanda di
adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo. (2) Il 13 dicembre 2004 è stato
istituito un gruppo di lavoro sull’adesione della Repubblica islamica di
Afghanistan, con l’incarico di concordare condizioni di adesione accettabili
per la Repubblica islamica di Afghanistan e per tutti i membri dell’OMC. (3) La Commissione ha negoziato a
nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte
della Repubblica islamica di Afghanistan, che soddisfa le richieste
dell'Unione. (4) Tali impegni figurano ora nel
protocollo di adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC. (5) L'adesione all'OMC dovrebbe
dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di
sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica islamica di Afghanistan. (6) È quindi opportuno approvare
il protocollo di adesione. (7) L'articolo XII dell'accordo
che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere
concordate tra il membro aderente e l'OMC, e approvate per l'OMC, dalla
conferenza ministeriale dell'OMC. L’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo che
istituisce l’OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l’altra
della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio
generale. (8) Occorre pertanto definire la
posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC in
merito all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea assumerà in
seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in
merito all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC è
favorevole all'adesione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente