Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso /* COM/2014/0221 final - 2014/0124 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA A livello di UE il lavoro sommerso viene
definito come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non
dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi
giuridici vigenti negli Stati membri"[1].
Poiché il lavoro sommerso sfugge
all'osservazione e alla registrazione, e viene definito in modo diverso negli
ordinamenti nazionali, è difficile ottenere stime affidabili della diffusione
del fenomeno negli Stati membri. Di conseguenza, le stime del lavoro sommerso
variano ampiamente[2]. Secondo l'ultima indagine Eurobarometro[3] del 2013[4], soltanto il 4% dei
rispondenti ha ammesso di aver svolto lavoro sommerso. Tuttavia, l'11% ha
ammesso di aver acquistato nell'anno precedente beni o servizi la cui
produzione aveva con buona probabilità coinvolto il lavoro sommerso. Vi sono
notevoli variazioni all'interno dell'UE. L'incidenza del lavoro sommerso e le
politiche messe in atto per affrontarlo sono analizzate nel capitolo
"Undeclared work: recent developments" (Lavoro sommerso: sviluppi
recenti) della revisione 2013 della relazione "Employment and Social
Developments in Europe" (Occupazione e sviluppi sociali in Europa)[5]. Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul
bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di
contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, per la produttività e le
condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento
permanente. Si traduce in una riduzione dei diritti pensionistici e
dell'accesso all'assistenza sanitaria e genera concorrenza sleale tra le
imprese. Passare dal lavoro informale o non dichiarato a un'occupazione
regolare può contribuire anche al conseguimento dell'obiettivo in materia di
occupazione parte della strategia Europa 2020[6]. Un fenomeno strettamente connesso è il lavoro
dichiarato falsamente, o lavoro autonomo fittizio, che si produce quando il
lavoratore è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo in base a un
contratto di prestazione di servizi, ma il lavoro che svolge soddisfa tutti i
criteri che secondo la normativa e le prassi nazionali individuano un rapporto
di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio incide negativamente sulla salute, sulla
sicurezza e sulla previdenza sociale dei lavoratori interessati, nonché sulle
entrate fiscali, sebbene sia in genere meno dannoso del lavoro sommerso. Nella comunicazione "Verso una ripresa
fonte di occupazione"[7],
la Commissione ha sottolineato che rafforzare una crescita fonte di occupazione
richiede politiche per l'occupazione che generino condizioni favorevoli per la
creazione di posti di lavoro, e che la trasformazione del lavoro informale o
non dichiarato in occupazione regolare potrebbe avere un impatto positivo sulla
domanda di manodopera. Di conseguenza, l'orientamento
sull'occupazione n. 7 "incrementare la partecipazione al mercato del
lavoro di donne e uomini, riducendo la disoccupazione strutturale e promuovendo
la qualità del lavoro"[8]
esorta gli Stati membri a intensificare il dialogo sociale e affrontare il
problema della segmentazione del mercato del lavoro prendendo iniziative per
contrastare l'occupazione precaria, la sottoccupazione e il lavoro non
dichiarato. Nelle raccomandazioni specifiche per paese del
2012 e del 2013[9]
vari Stati membri sono stati destinatari di raccomandazioni in merito alla
lotta al lavoro non dichiarato, all'economia sommersa, all'evasione fiscale e
in merito alla conformità fiscale. Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014 il
Parlamento europeo ha auspicato una cooperazione più stretta tra gli
ispettorati del lavoro e il loro rafforzamento al fine di combattere il lavoro
sommerso[10].
La nuova direttiva concernente l'applicazione
della direttiva relativa al distacco dei lavoratori contribuirà a un miglior
contrasto delle frodi, degli abusi e di certe forme di lavoro sommerso. La responsabilità principale nella lotta al
lavoro sommerso è degli Stati membri. Tale lotta si basa principalmente su tre
tipi di organismi di contrasto: a) gli ispettorati del lavoro per affrontare
comportamenti abusivi relativi alle condizioni di lavoro e alle norme di salute
e sicurezza, b) gli ispettorati di sicurezza sociale per combattere la frode in
materia di contributi sociali, e c) le autorità tributarie per affrontare
l'evasione fiscale. In alcuni Stati membri sono coinvolte in queste attività
anche le parti sociali[11].
Inoltre, in alcuni Stati membri sono coinvolti le autorità doganali, gli
organismi che si occupano di immigrazione, la polizia e le procure. È stato
tuttavia constatato che, in alcuni casi, la cooperazione tra i diversi organi a
livello nazionale non è abbastanza strutturata ed efficace. Misurare il lavoro sommerso resta una grande
sfida: ciò rende più difficile sviluppare politiche mirate e migliorare le
prassi ispettive per prevenire, ridurre o quantomeno tenere sotto controllo
l'incidenza del lavoro sommerso. La sfida comune che i governi devono
affrontare per ridurre il lavoro sommerso e garantire condizioni di lavoro
dignitose per i lavoratori non dichiarati richiede un maggior coordinamento
delle azioni intraprese da governi e istituzioni pubbliche. È necessario
attuare politiche che disincentivino i datori di lavoro a ricorrere al lavoro
sommerso e i lavoratori a svolgere tali attività. Il lavoro sommerso può riguardare diversi
settori. Quello interessato più spesso in misura sproporzionata è il settore
della costruzione[12].
Altri settori sono i servizi rivolti alle famiglie, inclusi i servizi di
pulizie domestiche, nonché di assistenza all'infanzia e agli anziani, i servizi
personali, la sicurezza privata, la pulizia industriale, l'agricoltura, gli
alberghi e la ristorazione. Il lavoro sommerso viene rilevato in un'ampia
gamma di ambienti di lavoro e coinvolge lavoratori con profili ed esperienze
diversi. Tale eterogeneità rende il lavoro sommerso difficile da approcciare e
richiede strategie specifiche. Prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso
contribuisce a migliorare l'applicazione della normativa dell'UE e nazionale,
in particolare in materia di occupazione, diritto del lavoro, salute e
sicurezza, nonché di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
Poiché le sfide sono comuni agli Stati membri, e il lavoro non dichiarato ha
spesso una dimensione transfrontaliera, l'azione a livello di UE può avere un
ruolo importante per rafforzare la cooperazione volta a prevenire e scoraggiare
il lavoro sommerso sia tra le autorità di contrasto interne dei differenti
Stati membri che tra gli Stati membri stessi. Al momento non esiste un
meccanismo ufficiale che consenta a tutte le autorità competenti degli Stati
membri di affrontare le questioni relative agli aspetti transfrontalieri del
lavoro sommerso. Un'azione a livello di UE aiuterebbe pertanto
gli Stati membri ad affrontare il problema del lavoro sommerso in modo più
efficace ed efficiente. Tale azione contribuirebbe inoltre ad affrontare a
livello di UE, in modo positivo e costruttivo, le sfide connesse alla mobilità
del lavoro, salvaguardando al contempo la libera circolazione dei lavoratori
che è una delle libertà fondamentali dell'UE. La cooperazione tra le autorità nazionali di
contrasto è già una realtà a livello di UE, dove il lavoro di numerosi comitati
e gruppi di lavoro ha a che fare con il lavoro sommerso. Tale attività ha
tuttavia un carattere occasionale e limitato: il comitato degli alti
responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) esamina il lavoro sommerso dal
punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro; il comitato di esperti sul
distacco dei lavoratori ha a che fare con il lavoro sommerso in relazione
all'elusione delle regole sul distacco dei lavoratori; il comitato per
l'occupazione (EMCO) analizza l'impatto delle politiche del lavoro sul lavoro
sommerso; la commissione amministrativa per il coordinamento della sicurezza
sociale vigila su errori e frodi nell'ambito del coordinamento della sicurezza
sociale; il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore
della tassazione diretta mira a facilitare gli scambi di informazioni,
esperienze e buone pratiche in questo ambito. Inoltre, vi è stato un utile scambio di
esperienze nell'ambito del programma di apprendimento reciproco della strategia
europea per l'occupazione o come parte di progetti multilaterali[13], il che dimostra che
gli Stati membri sono interessati alla cooperazione nella lotta al lavoro
sommerso. Gli Stati membri hanno anche realizzato progetti multilaterali su
taluni aspetti del lavoro sommerso e concluso accordi bilaterali. La
piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali o delle
disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa. Tuttavia, l'esperienza acquisita dimostra che
non tutti gli Stati membri partecipano a tali attività. In questo tipo di
cooperazione multilaterale volontaria non sussiste alcun obbligo per gli Stati
membri di partecipare, né esiste un meccanismo volto a rendere la
partecipazione obbligatoria nel caso in cui sia ritenuta necessaria da altri
Stati membri. Di conseguenza, la cooperazione a livello di UE resta
frammentaria, in termini sia di Stati membri coinvolti che di temi affrontati. L'esistenza di sfide comuni per le autorità di
contrasto di tutti gli Stati membri è un ulteriore incentivo a cooperare in
questo settore. Le autorità ispettive incontrano difficoltà in situazioni
transfrontaliere, in particolare quando l'obiettivo è identificare o sanzionare
casi di lavoro sommerso, perché i loro meccanismi tradizionali sono perlopiù
mirati ad affrontare gli aspetti nazionali del problema. Verificare la natura e
le condizioni del rapporto di lavoro dei lavoratori migranti può essere
difficile a causa di problemi di comunicazione, mancanza di conoscenza delle
norme o presenza di reti organizzate che operano ai margini della legge, spesso
avvalendosi di complesse costruzioni giuridiche, coinvolgendo agenzie o intermediari
situati in diversi Stati membri e talvolta ricorrendo a forme di lavoro
autonomo fittizio. Molti Stati membri incontrano difficoltà nel garantire una
comunicazione e una cooperazione adeguate tra i vari organismi di contrasto
negli Stati membri e in un contesto transfrontaliero. Inoltre, si ritiene in genere che un'eccessiva
tassazione o regolamentazione del lavoro possono incoraggiare il lavoro
sommerso e che vi possono essere modi efficaci e non punitivi per incoraggiare
i datori di lavoro a far emergere il lavoro e a rispettare la legge. Infine, se è vero che, in generale, tutti gli
Stati membri concordano sulla necessità di prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso, in pratica esistono varie modalità e vari livelli di impegno in tal
senso, e per questo vi è il rischio che la lotta al lavoro sommerso abbia una
bassa priorità politica e venga considerata poco urgente. La comunicazione "Verso una ripresa fonte
di occupazione", di conseguenza, ha sottolineato la necessità di
migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e ha annunciato l'avvio di una
consultazione sull'istituzione di una piattaforma a livello di UE tra gli
ispettorati del lavoro e altri organismi preposti all'applicazione della
normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a migliorare la
cooperazione, condividere le migliori pratiche e individuare principi comuni in
materia di ispezione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO La presente proposta nasce da vari studi e
dalle consultazioni effettuate di recente. Nel 2010 è stato effettuato uno studio di
fattibilità esterno[14]
sull'istituzione di una piattaforma europea per la cooperazione tra gli
ispettorati del lavoro e altri organismi competenti in materia di controllo e
di applicazione della normativa per prevenire e contrastare il lavoro sommerso.
Lo studio ha analizzato i quadri istituzionali esistenti a livello nazionale e
le politiche, le difficoltà incontrate dagli organismi di contrasto a livello
nazionale e internazionale, la cooperazione transfrontaliera in atto e le
migliori pratiche, e ha identificato le possibili opzioni relative a una
piattaforma europea per prevenire e contrastare il lavoro sommerso. L'indagine speciale Eurobarometro[15] sul lavoro sommerso e
una recente relazione di Eurofound sulla lotta al lavoro sommerso negli Stati
membri[16]
hanno contribuito alla preparazione di questa iniziativa. La relazione di
Eurofound era corredata di una base di dati aggiornata[17] delle misure adottate
tra il 2008 e il 2013. La base di dati include 186 studi di casi da tutti gli
Stati membri dell'UE e dai paesi candidati. La banca dati può essere utilizzata
per ricercare le misure per paese, tipo di misura, gruppo di destinatari e
settore. La consultazione delle parti interessate è
stata condotta nell'ambito del gruppo dei direttori generali per le relazioni
industriali (DG IR), del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del
lavoro (SLIC) e della commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale. In generale, i rappresentanti degli Stati membri
hanno riconosciuto il valore aggiunto di un'azione a livello di UE mirata a
prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso e hanno accolto con favore
l'intenzione della Commissione di intervenire più attivamente in questo settore.
Le opinioni delle parti sociali europee sono
state raccolte in una prima fase di consultazione[18] (dal 4 luglio al 4
ottobre 2013). La Commissione ha identificato i problemi principali relativi
alla prevenzione e alla deterrenza del lavoro sommerso, ha richiamato le più
recenti iniziative da essa adottate e ha introdotto gli obiettivi e l'eventuale
contenuto dell'iniziativa. L'obiettivo della consultazione era raccogliere le
opinioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sul possibile orientamento di un'azione
dell'UE. La Commissione ha ricevuto 15 risposte (2 risposte congiunte, 3
risposte dai rappresentanti dei lavoratori e 10 da organizzazioni di datori di
lavoro). Le parti sociali hanno concordato con la descrizione generale del
problema e hanno dichiarato che l'azione a livello di UE è giustificata
dall'obiettivo principale di assistere le autorità nazionali, quali gli
ispettorati del lavoro, le autorità tributarie e di sicurezza sociale, nel
compito di prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. In generale, le parti
sociali hanno convenuto che una piattaforma europea potrebbe essere un veicolo
adatto per migliorare la cooperazione tra Stati membri. Le opinioni delle parti
sociali erano tuttavia discordi. La maggior parte dei rappresentanti dei datori
di lavoro ha espresso il parere che la piattaforma debba essere istituita,
senza però ritenere necessaria una nuova struttura indipendente. A loro parere
andrebbero invece prese in considerazione opzioni quali la creazione di un
sottogruppo nell'ambito di un gruppo esistente o un migliore coordinamento dei
gruppi esistenti. Tutti i sindacati e alcuni rappresentanti dei datori di
lavoro hanno espresso una preferenza per l'istituzione di un nuovo organismo
indipendente al fine di garantire che siano affrontati tutti gli aspetti del
lavoro sommerso, cosa che non potrebbe avvenire se fossero utilizzate le
strutture esistenti. Per quanto concerne la partecipazione alla piattaforma, i
sindacati e alcuni rappresentanti dei datori di lavoro hanno sostenuto un approccio
vincolante per gli Stati membri, mentre alcune organizzazioni dei datori di
lavoro erano più favorevoli a un approccio di tipo volontario. Le parti sociali
hanno manifestato sostegno all'obiettivo della Commissione di presentare
un'iniziativa, senza però voler entrare nei negoziati sulla questione. Una seconda fase della consultazione delle
parti sociali si è svolta dal 30 gennaio al 13 marzo 2014[19]. Nell'ambito di tale
consultazione la Commissione ha presentato una panoramica dei risultati della
prima fase di consultazione e ha descritto il contenuto dell'iniziativa
pianificata. Lo scopo della consultazione era ottenere il parere delle parti
sociali sul contenuto dell'iniziativa prevista sul rafforzamento della
cooperazione tra gli Stati membri volta a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso. La Commissione ha ricevuto 16 risposte (1 risposta congiunta, 4
risposte dai rappresentanti dei lavoratori e 11 da organizzazioni di datori di
lavoro). Le parti sociali generalmente hanno manifestato il proprio sostegno
all'azione a livello di UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso e
hanno ribadito le opinioni espresse durante la prima fase di consultazione in
merito agli obiettivi, al campo di applicazione, ai compiti/iniziative, alla
partecipazione e alla forma della piattaforma. Sono stati forniti nuovi
elementi relativi alla partecipazione delle parti sociali alla piattaforma. I
rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro hanno convenuto che le
parti sociali a livello di UE, sia quelle intersettoriali che quelle dei
settori con alta incidenza di lavoro sommerso, dovrebbero essere coinvolte
nella piattaforma in qualità di osservatori. Alcuni rappresentanti dei
sindacati e dei datori di lavoro hanno suggerito che le parti sociali
dovrebbero avere lo status di membro[20].
La
valutazione d'impatto comprendeva varie possibilità di rafforzamento della
cooperazione UE volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. La prima
opzione consisteva nell'assenza di nuove azioni al di là degli attuali gruppi
di lavoro e delle iniziative in corso. È stata inoltre considerata l'opzione di
un migliore coordinamento del lavoro dei vari comitati e gruppi di lavoro
esistenti. La
terza opzione prevedeva l'istituzione di una piattaforma europea per il
rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso. Sono state vagliate diverse sub-opzioni per l'istituzione della
piattaforma, quali una piattaforma con adesione obbligatoria o volontaria e
l'affidamento a Eurofound della responsabilità di coordinare le azioni degli
Stati membri contro il lavoro sommerso. È stata valutata l'opzione di istituire
un'agenzia decentrata responsabile dell'applicazione del diritto dell'UE e
della lotta contro il lavoro sommerso. L'analisi ha concluso che l'opzione
privilegiata è l'istituzione di una piattaforma europea con adesione
obbligatoria. La piattaforma comporterebbe il coinvolgimento di tutte le
autorità competenti di tutti gli Stati membri nelle attività a livello di UE e
consentirebbe una cooperazione regolare e operativa in questo settore. La
sub-opzione di una cooperazione multilaterale volontaria è stata ritenuta non
ottimale poiché il rifiuto di alcuni Stati membri di partecipare ridurrebbe di
molto il valore della cooperazione UE per gli Stati membri più ambiziosi. In
particolare, la partecipazione obbligatoria è stata ritenuta necessaria perché
la cooperazione per affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso
non potrebbe essere pienamente conseguita se alcuni Stati membri vi prendessero
parte (Stati membri che assegnano al problema un'elevata priorità, per lo più
paesi di destinazione) e altri decidessero di non partecipare. Gli aspetti
transfrontalieri del lavoro sommerso potrebbero avere anche un impatto
negativo sul funzionamento del mercato unico perché i datori di lavoro che
forniscano servizi in altri Stati membri avvalendosi del lavoro sommerso
causerebbero concorrenza sleale. I datori di lavoro che non pagano le tasse o
non adempiono agli obblighi derivanti, ad esempio, dalla normativa in merito a
salute, sicurezza e condizioni lavorative, possono offrire servizi più
economici. Tenuto conto di quanto sopra, in particolare
della necessità di migliorare la cooperazione UE sugli aspetti transfrontalieri
del lavoro sommerso, e del loro impatto sul funzionamento del mercato unico, è
necessario che tutti gli Stati membri prendano parte su base obbligatoria alla
cooperazione rafforzata per affrontare tutti gli aspetti del fenomeno. Altre opzioni non garantirebbero la
partecipazione di tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri,
limiterebbero la cooperazione nello scambio delle migliori pratiche o non
consentirebbero di affrontare in maniera adeguata le questioni relative
all'applicazione della normativa, e pertanto non riuscirebbero a sostenere
l'approccio olistico necessario per affrontare il problema. Inoltre altre
opzioni contribuirebbero in misura minore alla visibilità e alla fissazione
delle priorità in merito al problema a livello di UE. Tale piattaforma intende riunire in qualità di
membri le diverse autorità di contrasto di tutti gli Stati membri. Altre parti
interessate, in particolare le parti sociali a livello di UE, le pertinenti
agenzie decentrate dell'Unione, come Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro (EU-OSHA), le organizzazioni internazionali, quali
l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e i rappresentanti degli
Stati membri del SEE avranno lo status di osservatori. La piattaforma svolgerà una serie di compiti da
definire e attuare in base a programmi di lavoro concordati. Lo scambio di
buone pratiche sarà il primo passo concreto della cooperazione. Esso
consentirebbe di migliorare la conoscenza del fenomeno e di sviluppare una
migliore comprensione di come il lavoro sommerso è affrontato e di quali sono
gli attori principali negli Stati membri. Al fine di assicurare il migliore
utilizzo di tale scambio, basato su una base di dati di Eurofound, potrebbe
essere creata una banca delle conoscenze, la quale potrebbe tra l'altro
approfondire le questioni relative all'applicazione e portare alla definizione
di orientamenti e principi comuni. È previsto che, con l'aumento
dell'esperienza e della fiducia reciproca, la piattaforma si evolva
progressivamente da un forum per lo scambio di informazioni e di buone pratiche
a forme di cooperazione più elaborate. Infine, la piattaforma dovrebbe essere
in grado di fornire formazioni comuni e scambio di personale, e di coordinare
azioni operative, comprese le ispezioni congiunte e la condivisione dei dati. La proposta favorirà lo sviluppo,
l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti dell'Unione,
delle politiche (promozione di un elevato livello di occupazione sostenibile e
di qualità, garantendo un'adeguata e dignitosa protezione sociale; lotta contro
l'esclusione sociale e la povertà e miglioramento delle condizioni di lavoro) e
della legislazione pertinenti e promuoverà un processo decisionale basato su
elementi concreti e il progresso sociale, in collaborazione con le varie parti
interessate. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica L'UE ha la competenza ad agire in materia di
lavoro sommerso sulla base degli articoli del TFUE sulla politica sociale. In
particolare, l'articolo 151 del TFUE dispone che l'Unione e gli Stati
membri "hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, […] una protezione sociale
adeguata, […] atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la
lotta contro l'emarginazione." L'articolo 153 del TFUE elenca i
settori nei quali l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri,
tra cui le condizioni di lavoro, l'integrazione delle persone escluse dal
mercato del lavoro e la lotta contro l'esclusione sociale. La proposta di un rafforzamento della
cooperazione UE volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso è basata sull'articolo
153, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, che consente al Parlamento europeo
e al Consiglio di adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra
Stati membri attraverso iniziative mirate a migliorare la conoscenza, a
sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri. I principali obiettivi da conseguire
attraverso questa iniziativa sono la promozione dell'occupazione e il
miglioramento delle condizioni di lavoro (art. 151 del TFUE). Tenendo conto del
fatto che la lotta contro il lavoro sommerso nei diversi Stati membri si basa
su diversi tipi di organismi di contrasto (come spiegato al capo 1), è
necessario che tale iniziativa venga estesa a tutte le autorità nazionali, ivi
comprese quelle che non sono attive nei settori dell'occupazione e del sociale,
ma sono comunque responsabili di prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o
hanno un ruolo connesso a tale compito, quali le autorità nei settori
tributario, della migrazione e delle dogane. 3.2. Principi di
sussidiarietà e proporzionalità La scelta dello strumento giuridico, ossia una
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, risulta la più idonea, tenuto
conto del fatto che l'articolo prevede la procedura legislativa ordinaria per
l'adozione dell'iniziativa. Benché la competenza principale nella lotta al
lavoro sommerso spetti agli Stati membri, le sfide da fronteggiare, quali
l'impatto negativo del lavoro sommerso sull'economia e sulla società, le
difficoltà nell'affrontare forme transfrontaliere di lavoro sommerso,
l'equilibrio tra i livelli pertinenti di tassazione/regolamentazione e la
necessità di non incoraggiare i datori di lavoro a ricorrere al lavoro
sommerso, nonché la mancanza di collaborazione tra le diverse autorità di
contrasto, sono comuni a tutti gli Stati membri. L'azione dell'Unione europea
volta a rafforzare la cooperazione a livello di UE sosterrebbe gli sforzi degli
Stati membri volti a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, rendendoli più
efficaci ed efficienti. In tal modo, apporterebbe un valore aggiunto all'azione
degli Stati membri. Le autorità nazionali di contrasto sono, in effetti,
situate al livello più appropriato per affrontare le sfide collegate al lavoro
sommerso. Inoltre, gli aspetti transfrontalieri potrebbero essere
affrontati meglio a livello di UE. La proposta è pertanto conforme al principio
di sussidiarietà. La proposta è conforme al principio di
proporzionalità, poiché si tratta di misure intese a incoraggiare la cooperazione
tra gli Stati membri, senza armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. L'opzione di istituire una nuova agenzia
decentrata dell'UE è stata considerata, ma è stata scartata in considerazione
dei costi amministrativi connessi all'istituzione di una nuova agenzia. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio[21]
istituisce un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione
sociale (EaSI) per il periodo 2014-2020. Il finanziamento per la piattaforma
sarà fornito dall'asse PROGRESS. È previsto un importo indicativo di 2,1
milioni di EUR all'anno per lo svolgimento delle attività, quali la
realizzazione di strumenti pratici, il sostegno da parte dei fornitori di
servizi, la pubblicazione di orientamenti comuni e principi e di manuali, lo
sviluppo di una capacità di formazione permanente e di un quadro comune per lo
svolgimento di formazioni comuni, l'organizzazione di valutazioni tra pari e di
campagne europee. Sono comprese inoltre sovvenzioni per il finanziamento di
progetti specifici a sostegno del conseguimento degli obiettivi della
piattaforma. Fino a 224 000 EUR all'anno saranno utilizzati per
rimborsare i costi di partecipazione alle riunioni della piattaforma.
Si ricorda inoltre che il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene gli sforzi degli
Stati membri volti al miglioramento della qualità dell'amministrazione e della
governance, promuovendo in tal modo le riforme strutturali. È previsto il
finanziamento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli
Stati membri sono incoraggiati a ricorrere al FSE per rafforzare la capacità
delle loro autorità nazionali nella lotta contro il lavoro sommerso.
La presente proposta legislativa non incide sul bilancio e non richiede
ulteriori risorse umane. Il personale della Commissione – 2,5 persone a tempo pieno che
lavorano attualmente nella Direzione generale Occupazione, affari sociali e
integrazione – costituirà il segretariato della piattaforma. Per i dettagli si
veda la scheda legislativa e finanziaria allegata.
La partecipazione delle agenzie decentrate
dell'Unione europea, di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di
osservatori non estenderà i loro attuali mandati. Per quanto riguarda queste
agenzie, la proposta è neutra sul piano del bilancio.
2014/0124 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa all'istituzione di una piattaforma
europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare
il lavoro sommerso (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[22], visto il parere del Comitato delle regioni[23], sentito il garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Nella sua comunicazione del
18 aprile 2012[24]
"Verso una ripresa fonte di occupazione" la Commissione ha
sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e
ha annunciato l'avvio di una consultazione sulla creazione di una piattaforma a
livello di UE tra gli ispettorati del lavoro e altre autorità preposte
all'applicazione della normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a
migliorare la cooperazione, condividere le migliori pratiche e individuare
principi comuni in materia di ispezione. (2) In conformità
all'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio, con
decisione 2010/707/UE[25],
ha adottato orientamenti[26]
per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri
orientamenti per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali e attuare
le relative riforme. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono
la base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge
agli Stati membri a norma di tale articolo. Negli ultimi anni, tali
raccomandazioni hanno incluso raccomandazioni specifiche per paese in materia
di lotta contro il lavoro sommerso. (3) L'articolo 151 del
trattato prevede come obiettivi in materia di politica sociale la promozione
dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Al
fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione europea può sostenere e completare
le attività degli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza sul
lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'integrazione delle persone escluse dal
mercato del lavoro e della lotta contro l'esclusione sociale (4) Nella sua risoluzione su
"Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni
di lavoro in Europa" il Parlamento europeo ha accolto con favore
l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha
auspicato una maggiore cooperazione a livello di UE nella lotta al lavoro
sommerso[27]. (5) A livello europeo il lavoro
sommerso viene definito come "qualsiasi attività retribuita lecita di per
sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei
sistemi giuridici vigenti negli Stati membri"[28], escludendo dunque le
attività illegali. (6) L'abuso della qualifica di
lavoratore autonomo, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, è
spesso legato al lavoro sommerso. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando
il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è
formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i
criteri che individuano un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio è,
pertanto, lavoro dichiarato falsamente, e dovrebbe rientrare nel campo di
applicazione della piattaforma. (7) Il lavoro non dichiarato
incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale
e una perdita di contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, la
produttività, il rispetto della normativa in materia di condizioni di lavoro,
per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente. Mette a
rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, priva i
lavoratori di adeguate prestazioni sociali e si traduce in una riduzione dei
diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria. (8) Tutti gli Stati membri hanno
introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a
contrastare il lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi
bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro
sommerso. La piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali
o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa. (9) La cooperazione a livello di
UE resta frammentaria, sia in termini di Stati membri coinvolti che di temi
affrontati. Non esiste un meccanismo formale per la cooperazione
transfrontaliera tra le autorità degli Stati membri competenti nell'affrontare
le questioni relative al lavoro sommerso. (10) Il rafforzamento della
cooperazione a livello di UE tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli
Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente
ed efficace. (11) La piattaforma avrà
l'obiettivo di facilitare lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, di
fornire un quadro di riferimento a livello di Unione europea per lo sviluppo di
competenze e la realizzazione di analisi, di migliorare il coordinamento
operativo delle azioni tra le varie autorità nazionali di contrasto degli Stati
membri. (12) La piattaforma dovrebbe
avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi,
accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di
cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a
livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di
tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri
potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e
soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni
potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso. (13) Le tre autorità nazionali di
contrasto più coinvolte nel problema del lavoro sommerso sono gli ispettorati
del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità tributarie. In
alcuni casi vanno coinvolte anche le autorità nel settore della migrazione, i
servizi per l'impiego, le autorità doganali, la polizia, le procure e le parti
sociali.F (14) Al fine di affrontare il
problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, va attuata negli
Stati membri una combinazione di politiche, agevolata da una cooperazione
strutturata fra le autorità competenti. La cooperazione dovrebbe includere
tutte le autorità nazionali che hanno il ruolo principale nel prevenire e
scoraggiare il lavoro sommerso o sono attive in tale ambito. (15) Per raggiungere i suoi
obiettivi è opportuno che la piattaforma sia sostenuta da un "punto di
contatto unico" in ciascuno Stato membro, che dovrebbe disporre
dell'autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali che
si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso. (16) La piattaforma dovrebbe
coinvolgere le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei
settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare con le
pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare Eurofound
e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La
partecipazione di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non
estenderà i loro attuali mandati. (17) È opportuno che la piattaforma
adotti il suo regolamento interno, i suoi programmi di lavoro e le sue
relazioni periodiche. (18) La direttiva 95/46/CE relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[29] e le misure nazionali
di attuazione della medesima direttiva si applicano al trattamento dei dati
personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente decisione.
Poiché la Commissione è parte della piattaforma europea, al trattamento dei
dati personali svolto nell'ambito della presente decisione si applica anche il
regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[30]. (19) La piattaforma può istituire
gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche e dovrebbe poter ricorrere
alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche. (20) La piattaforma coopererà con
i pertinenti gruppi di esperti a livello di UE e con i comitati la cui attività
è collegata con il lavoro sommerso. (21) La piattaforma e le sue
attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma
per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti
stabiliti dall'autorità di bilancio. (22) La Commissione adotterà i
necessari provvedimenti amministrativi per istituire la rete. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Capo I Disposizioni
generali Articolo 1 Istituzione
della piattaforma (1)
È istituita una piattaforma per il rafforzamento
della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, nel
seguito "la piattaforma". (2)
Costituiscono la piattaforma: (a)
le autorità nazionali di contrasto, designate da
tutti gli Stati membri; (b)
la Commissione. (3)
Possono partecipare alle riunioni della piattaforma
come osservatori alle condizioni fissate nel suo regolamento interno: (a)
i rappresentanti delle parti sociali
intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con
un elevato tasso di lavoro sommerso; (b)
un rappresentante della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e un
rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA); (c)
un rappresentante dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL); (d)
rappresentanti degli Stati del SEE. Articolo 2 Obiettivi La piattaforma, come disposto all'articolo 1,
paragrafo 1, contribuisce a una migliore applicazione della normativa dell'UE e
nazionale, alla riduzione del lavoro sommerso e alla creazione di posti di lavoro
ufficiali, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro, e alla
promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'inclusione sociale: (a)
migliorando a livello di UE la cooperazione tra le
diverse autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e scoraggiare il
lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio, in modo più efficiente
ed efficace; (b)
migliorando la capacità tecnica di affrontare gli
aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso delle diverse autorità di
contrasto degli Stati membri; (c)
sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla
necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli Stati membri a intensificare
i loro sforzi in materia di lotta al lavoro sommerso. Capo II Funzioni e compiti Articolo 3 Missione La piattaforma consegue gli obiettivi di cui
all'articolo 2 mediante: (a)
lo scambio di migliori pratiche e di informazioni; (b)
lo sviluppo di competenze e di analisi; (c)
azioni operative transnazionali coordinate. Articolo 4 Compiti (1)
Per realizzare la sua missione, la piattaforma
svolge in particolare i seguenti compiti: (a)
migliorare la conoscenza del lavoro sommerso per
mezzo di concetti comuni, strumenti di misurazione e promozione dell'analisi
comparativa e dei relativi indicatori pertinenti; (b)
sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse
misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese
le misure preventive e punitive nonché le misure deterrenti in generale; (c)
creare strumenti, ad esempio una banca delle
conoscenze delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali
utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso; (d)
adottare orientamenti non vincolanti per gli
ispettori, manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a
contrastare il lavoro sommerso; (e)
sviluppare forme di cooperazione aumentando la
capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro
sommerso, adottando un quadro comune per le operazioni ispettive congiunte e lo
scambio di personale; (f)
esaminare modalità di miglioramento della
condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei
dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione
del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza
sociale (EESSI); (g)
sviluppare capacità di formazione permanente per le
autorità di contrasto e adottare un quadro comune per lo svolgimento di
formazione in comune; (h)
organizzare valutazioni tra pari per seguire i
progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso,
ivi compreso il sostegno all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per
paese relative alla lotta e alla prevenzione del lavoro sommerso emanate dal
Consiglio; (i)
sensibilizzare in merito al problema mediante
attività comuni quali campagne europee e adozione di strategie a livello di UE
o regionale, compresi gli approcci settoriali. (2)
Nell'esecuzione dei suoi compiti la piattaforma
potrà avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e
progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti
e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita
nell'ambito degli accordi bilaterali in materia. La piattaforma collabora con
Eurofound ed EU-OSHA. Capo III Funzionamento
della piattaforma Articolo 5 Punto di
contatto unico (1)
Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto
unico quale membro della piattaforma ed eventualmente un membro supplente. (2)
Nella nomina dei loro rappresentanti, gli Stati
membri devono coinvolgere tutte le autorità pubbliche che hanno un ruolo nel
prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso, quali gli ispettorati del lavoro,
le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie,
i servizi per l'impiego e le autorità nel settore dell'immigrazione, nel
seguito "autorità di contrasto". Anche le parti sociali possono
essere coinvolte, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. (3)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione
l'elenco e i dati di contatto di tutte le autorità di contrasto che hanno un
ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. (4)
I punti di contatto unici cooperano con tutte le
autorità di contrasto che hanno un ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso per quanto riguarda le attività della piattaforma e assicurano la loro
partecipazione alle riunioni e il loro contributo alle attività della
piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro quando le questioni discusse riguardano
l'ambito di competenza di tali autorità. Articolo 6 Rappresentanti
delle parti sociali (1)
I rappresentanti delle parti sociali a livello
intersettoriale, nonché dei settori con alta incidenza di lavoro sommerso,
possono partecipare alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori,
conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni. (2)
Sulla base delle proposte delle parti sociali
intersettoriali e settoriali a livello dell'Unione, il gruppo degli osservatori
è composto da: (a)
un massimo di 8 osservatori che rappresentano le
parti sociali a livello intersettoriale (equamente suddivisi tra organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori), (b)
un massimo di 10 osservatori che rappresentano le
parti sociali dei settori con un'alta incidenza di lavoro sommerso (equamente
suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori). Articolo 7 Funzionamento (1)
La Commissione coordina i lavori della piattaforma
e ne presiede le riunioni. (2)
Per l'esecuzione della sua missione, la piattaforma
adotta con decisione a maggioranza: (a)
il regolamento interno, che contiene, tra l'altro,
le modalità di adozione delle decisioni della piattaforma; (b)
il programma di lavoro biennale della piattaforma
che ogni due anni fissa, tra l'altro, i compiti dettagliati e le relazioni
periodiche della piattaforma; (c)
l'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di
questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro della piattaforma. Tali
gruppi di lavoro sono disciolti non appena abbiano adempiuto il proprio
mandato. (3)
Ai lavori della piattaforma o dei gruppi di lavoro
possono essere invitati a partecipare di volta in volta, se ciò è utile o
necessario, esperti con competenze specifiche riguardo a una tematica in
discussione. (4)
La piattaforma è assistita da un segretariato
fornito dalla Commissione. Il segretariato prepara le riunioni, i programmi di
lavoro della piattaforma e le sue relazioni. (5)
La Commissione informa regolarmente il Parlamento
europeo e il Consiglio sulle attività della piattaforma. Articolo 8 Cooperazione La piattaforma lavora, per quanto opportuno, in
collaborazione con altri gruppi di esperti e comitati di livello dell'Unione la
cui attività riguarda il lavoro sommerso, in particolare il comitato degli alti
responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), il comitato di esperti sul
distacco dei lavoratori, la commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, il comitato per l'occupazione (EMCO) e il
comitato per la protezione sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla
cooperazione amministrativa nel settore della tassazione. Possono anche essere
organizzate riunioni congiunte. Articolo 9 Rimborsi spese La Commissione rimborsa le spese di viaggio e,
eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, osservatori ed esperti
invitati in relazione alle attività della piattaforma. I membri, gli osservatori e gli esperti invitati
non sono retribuiti per le funzioni esercitate. Articolo 10 Sostegno
finanziario Le risorse complessive da destinare
all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma
per l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui stanziamenti annuali sono
autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. Capo IV Disposizioni
finali Articolo 11 Riesame Quattro anni dopo l'entrata in vigore della
presente decisione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una
relazione sulla sua attuazione. La relazione esamina in particolare in quale
misura la piattaforma ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 2 e realizzato i compiti di cui all'articolo 3 e ai
programmi di lavoro della piattaforma. Articolo 12 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione. Articolo 13 Entrata in vigore La presente
decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento
europeo
Per il Consiglio Il
presidente
Il presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione prevista 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[31]
Occupazione, affari sociali e inclusione 1.3. Natura della proposta/iniziativa
nLa proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un'azione preparatoria[32] ¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Contribuire agli obiettivi Europa 2020: - promuovere una maggiore partecipazione al mercato del lavoro - sviluppare un mercato del lavoro europeo sicuro, flessibile e mobile - promuovere l'inclusione sociale - promuovere la coesione sociale ed economica 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1 Sostenere
lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti,
delle politiche (promozione di un elevato livello di occupazione sostenibile e
di qualità, garantendo un'adeguata e dignitosa protezione sociale; lotta contro
l'esclusione sociale e la povertà e miglioramento delle condizioni di lavoro) e
della legislazione pertinenti dell'Unione e promuovere un processo decisionale
basato su elementi concreti, l'innovazione sociale e il progresso sociale in
collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e
gli organismi pubblici e privati. Attività ABM/ABB interessate: Occupazione,
affari sociali e inclusione 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. L'obiettivo della proposta è migliorare la cooperazione a livello di UE tra gli organismi di contrasto, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie e altre autorità pertinenti, con l'obiettivo di prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Gli indicatori di risultato da raggiungere sono definiti nei programmi di lavoro biennali della piattaforma. La Commissione inoltre informa una volta all'anno il Consiglio sui lavori della piattaforma. Tali relazioni riferiscono in merito ai programmi di lavoro dettagliati della piattaforma, alle iniziative intraprese e alla frequenza delle riunioni. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della decisione le attività della piattaforma saranno soggette a valutazione. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine L'obiettivo della presente decisione è contribuire a una migliore applicazione della legislazione dell'UE, alla creazione di posti di lavoro ufficiali, al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, all'inclusione nel mercato del lavoro e, in generale, all'inclusione sociale: (a) migliorando la cooperazione a livello di UE tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace; (b) migliorando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso delle diverse autorità di contrasto degli Stati membri; (c) sensibilizzando gli Stati membri in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli sforzi nella lotta al lavoro sommerso. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso contribuisce a migliorare l'applicazione della normativa dell'UE e nazionale, in particolare in materia di occupazione, diritto del lavoro, salute e sicurezza e coordinamento della sicurezza sociale. Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 151, l'azione a livello di UE nell'affrontare il lavoro sommerso contribuirà alla creazione di posti di lavoro ufficiali, al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, e aiuterà ad accrescere l'inclusione nel mercato del lavoro e, in generale, l'inclusione sociale. Tenendo conto dell'articolo 153 del TFUE, nei settori in cui gli Stati membri e l'Unione hanno competenze condivise l'azione dell'UE sosterrà gli sforzi degli Stati membri rafforzando la cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso a livello di UE, rendendoli più efficaci ed efficienti e apportando quindi un valore aggiunto agli interventi degli Stati membri. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Finora non vi è stato un approccio globale che abbia coinvolto tutte le autorità di tutti gli Stati membri competenti nell'affrontare il problema del lavoro sommerso a livello di UE. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Diritti fondamentali: la proposta è coerente con la strategia dell'UE in materia di diritti fondamentali, COM(2010) 573 def. Strategia Europa 2020: l'iniziativa contribuirà alla creazione di occupazione e all'inclusione sociale nel quadro della strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) 2020. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA n Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dalla data
dell'adozione della decisione, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[33] n Gestione diretta a opera della Commissione; –
n a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni
dell'Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive; ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione: –
¨ a paesi terzi o organismi da essi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati
dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano
sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a
norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto
di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della decisione le attività della piattaforma saranno soggette a valutazione. La valutazione si baserà su indicatori di risultato come la qualità della cooperazione con gli altri Stati membri, la presentazione di relazioni regolari e l'ulteriore ricerca. Tale valutazione esaminerà in che misura la piattaforma abbia contribuito alla realizzazione degli obiettivi della piattaforma. La relazione sarà presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Per quanto riguarda le misure di accompagnamento nell'ambito del Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): nell'ambito di tale programma la gestione diretta comporterà l'attribuzione di contratti e sovvenzioni per attività specifiche e il pagamento di sovvenzioni a organizzazioni governative e non governative. Il rischio principale riguarderà la capacità, in particolare delle piccole organizzazioni, di controllare efficacemente le spese e di assicurare la trasparenza delle loro operazioni. 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito Per quanto riguarda le misure di accompagnamento nell'ambito del Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): saranno utilizzate le misure di controllo indicate al regolamento 1296/2013. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure
di prevenzione e tutela in vigore o previste. Per quanto riguarda le misure di accompagnamento nell'ambito del Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): saranno utilizzate le misure per la prevenzioni di frodi e irregolarità indicate al regolamento 1296/2013. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […] Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1 || 04.03.02.01 EaSI || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO 1 || 04.01.04.02 EaSI || non diss. || SÌ || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva DG: EMPL || || || Anno 2014[37] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 04.03.02.01 (EaSI) || Impegni || 1) || 0,150 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,150 Pagamenti || 2) || 0 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,000 Numero della linea di bilancio || Impegni || 1 a) || || || || || || || || Pagamenti || 2 a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[38] || || || || || || || || 04.01.04.02 (EaSI) || || 3) || 0,115 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 1,459 TOTALE degli stanziamenti per DG EMPL || Impegni || = 1 + 1a + 3 || 0,265 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,609 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,115 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,459 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || 4) || 0,150 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,150 Pagamenti || 5) || 0 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || 6) || 0,115 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 1,459 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,265 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,609 Pagamenti || =5+ 6 || 0,115 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,459 Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: EMPL || || Risorse umane || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 2,310 Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 2.310 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 2,310 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,595 || 2,654 || 1,754 || 2,354 || 1,654 || 2,354 || 1,554 || 12,919 Pagamenti || 0,445 || 2,654 || 1,754 || 2,354 || 1,654 || 2,354 || 1,554 || 12,769 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
n La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo[39] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO N. 1[40]: Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione nonché del pertinente diritto dell'Unione e promuovere l'elaborazione di politiche, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su elementi concreti, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati. Scambio di migliori pratiche e di informazioni, formazione, sviluppo delle capacità tecniche per migliorare la cooperazione, sensibilizzazione || Banca delle conoscenze, orientamenti comuni ecc., operazioni congiunte, scambio di personale, attività di formazione, campagne, strategie, valutazione || 0,366 || 1 || 0,15 || 4 || 2,100 || 4 || 1,200 || 4 || 1,800 || 4 || 1,100 || 4 || 1,800 || 4 || 1,000 || 25 || 9,150 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 1 || 1 || 0,150 || 4 || 2,100 || 4 || 1,200 || 4 || 1,800 || 4 || 1,100 || 4 || 1,800 || 4 || 1,000 || 25 || 9,150 COSTO TOTALE || 1 || 0,150 || 4 || 2,100 || 4 || 1,200 || 4 || 1,800 || 4 || 1,100 || 4 || 1,800 || 4 || 1,000 || 25 || 9,150 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
n La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014[41] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 2,31 Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[42] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || 0,115 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 1,459 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,445 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,769 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della
stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
n La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti tempo pieno || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) (2 AD +0,5AST) || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[43] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[44] || - in sede || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei (2AD + 0,5 AST) || AD 1: panoramica delle attività connesse al lavoro sommerso, organizzazione del lavoro del segretariato della piattaforma, gestione delle riunioni della piattaforma, compresa la preparazione del progetto di ordine del giorno, dei documenti di discussione e del progetto di verbale delle riunioni. Coordinamento della cooperazione. Coordinamento degli inviti a presentare proposte/offerte. AD 2: panoramica delle attività operative della piattaforma, quali la gestione della banca delle conoscenze, delle formazioni comuni, delle ispezioni, degli scambi di personale, della pubblicazione di documenti comuni ecc. Sostegno al coordinamento della cooperazione. Sostegno agli inviti a presentare proposte/offerte. 0,5AST: sostegno amministrativo al segretariato, comprese la gestione dei documenti, l'organizzazione di riunioni (prenotazioni delle sale, inviti, documenti per i rimborsi, ecc.), la distribuzione dei documenti relativi alle riunioni, la corrispondenza generale. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
n La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[45]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
n La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
n La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[46] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di
spesa interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate.
[1] Comunicazione della Commissione "Rafforzare la
lotta al lavoro sommerso" COM(2007) 628. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:IT:HTML
[2] Cfr. la Valutazione d'impatto sull'istituzione di una
piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e
scoraggiare il lavoro sommerso, allegato II. [3] Tutte le cifre sono il risultato di indagini dirette,
basate su interviste faccia a faccia con i cittadini dell'UE. Di conseguenza,
il fatto che i cittadini dichiarino o meno di aver svolto lavoro sommerso o di
averne tratto beneficio è influenzato dalla consapevolezza, dalle definizioni
nazionali e dalla trasparenza del lavoro sommerso nonché dalla fiducia
nell'intervistatore. [4] Special Eurobarometer 402 "Undeclared work in
the European Union", 2013. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf [5] Commissione europea, Employment and Social
Developments in Europe 2013. Luxembourg, 2014. [6] Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva",
COM(2010) 2020, del 3 marzo 2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
Comunicazione della Commissione "Un'agenda per nuove competenze e
nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione"
COM(2010) 682 del 23 novembre 2010. [7] Comunicazione della Commissione "Verso una ripresa
fonte di occupazione, COM(2012) 173 final del 18 aprile 2012. [8] Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre
2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell'occupazione [9] http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_it.htm [10] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT [11] In Germania, gli accordi tra il ministero federale delle
finanze e le parti sociali nei settori delle costruzioni, dei pittori e dei
servizi tessili industriali, in Bulgaria la creazione del centro nazionale
delle norme per le imprese e in Lussemburgo l'introduzione di una carta
d'identità per tutti i lavoratori dei cantieri. [12] Special Eurobarometer 402 "Undeclared work in the
European Union", relazione 2013 [13] Cfr. la Valutazione d'impatto sull'istituzione di una
piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e
scoraggiare il lavoro sommerso, punto 3.2.2, tabella 1. [14] "Joining
up in the fight against undeclared work in Europe: Feasibility study on
establishing a European platform for cooperation between labour inspectorates,
and other relevant monitoring and enforcement bodies, to prevent and fight
undeclared work" (Studio di fattibilità sulla creazione di una piattaforma
europea di cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi
competenti in materia di controllo e di applicazione della normativa per
prevenire e contrastare il lavoro sommerso), Regioplan 2010. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6676&langId=en [15] Special Eurobarometer 402, Relazione "Undeclared
work in the European Union".
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf
[16] "Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway. Approaches and measures since
2008" (La lotta al lavoro sommerso nei 27 Stati membri dell'Unione europea
e in Norvegia. Approcci e misure dal 2008), Eurofound 2013. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13243.htm [17] http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/search.php [18] "Consultation
of social partners under article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the
prevention and deterrence of undeclared work" (Consultazione delle parti
sociali a norma dell'art. 154 del TFUE sul rafforzamento della cooperazione UE
volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso), Consultation document
C(2013)4145 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10345&langId=en [19] "Second stage consultation of Social Partners under
Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the prevention and deterrence
of undeclared work" (Seconda fase della consultazione delle parti sociali
a norma dell'art. 154 del TFUE sul rafforzamento della
cooperazione UE volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso), C(2014)
452 final.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11424&langId=en [20] Per ulteriori dettagli, cfr. Valutazione d'impatto sull'istituzione
di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a
prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, allegato I. [21] Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo ad un programma
dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale
("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che
istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e
l'inclusione sociale. [22] GU C […] del […], pag. […]. [23] GU C […] del […], pag. […]. [24] Comunicazione della Commissione "Verso una ripresa
fonte di occupazione, COM(2012) 173 del 18 aprile 2012. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=101&newsId=1270&furtherNews=yes [25] Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010,
sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46). [26] Gli orientamenti sono stati mantenuti per il 2011, 2012 e
2013. [27] Risoluzione
del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci
come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112/INI). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=it&reference=2013/2112(INI) [28] Comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta
al lavoro sommerso",
COM(2007) 628 del 24 ottobre 2007.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:it:HTML [29] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU
L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [30] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.01.2001,
pag. 1). [31] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [32] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [33] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [34] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [35] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [36] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [37] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [38] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [39] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [40] Come descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…". [41] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [42] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [43] AC = agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in
delegazione). [44] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [45] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). [46] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè importi lordi al netto
del 25% per spese di riscossione.