52014PC0206

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico /* COM/2014/0206 final - 2014/ () */


RELAZIONE

1.           RELAZIONE

L’Unione europea e la Repubblica del Mozambico hanno firmato un protocollo dell’accordo di pesca applicabile a decorrere dal 1º febbraio 2012. Il protocollo, che stabilisce le possibilità di pesca per le navi dell’UE e fissa la contropartita finanziaria, scade 31 gennaio 2015.

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo che sia consono alle possibilità e alle esigenze effettive della flotta degli Stati membri e in linea con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti una comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Il Consiglio è invitato ad adottare le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

2.           RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che:

- il Consiglio la autorizzi ad avviare e condurre negoziati per il rinnovo del protocollo nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Mozambico;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell’Unione;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale in conformità alle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che dovrebbero essere avviati negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Mozambico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a condurre negoziati, a nome dell’Unione europea, per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Mozambico.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro “Politica esterna della pesca” del Consiglio sulla base delle direttive di negoziato riportate in allegato.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico

Direttive di negoziato

– L’obiettivo dei negoziati è il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico, in linea con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

– Per garantire, mediante il nuovo protocollo, la promozione di una pesca sostenibile e responsabile, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

· garantire l’accesso alla zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica del Mozambico nonché le autorizzazioni necessarie alle navi della flotta dell’Unione europea per l’esercizio delle attività di pesca in tale ZEE;

· tenere in debita considerazione i migliori pareri scientifici disponibili e i pertinenti piani di gestione adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) onde garantire e rafforzare la sostenibilità ambientale delle attività di pesca, rivolte esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock interessati;

· cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca, commisurata agli interessi delle flotte dell’UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere;

· garantire che l’accesso alle zone di pesca sia basato su criteri analoghi a quelli applicati dal protocollo attuale, tenendo conto nel contempo dell’evoluzione osservata nel corso degli ultimi anni e alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche disponibili;

· proseguire il dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l’attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, in particolare per quanto attiene alla governance, al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca nonché ai pareri scientifici;

· includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici;

· tenere conto, per quanto possibile, degli interessi delle regioni ultraperiferiche dell’UE connessi, sotto il profilo economico e sociale, alle attività di pesca svolte in Mozambico.

– Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca, il nuovo protocollo dovrebbe includere una clausola che preveda la possibilità di applicarlo in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attuale.

– Il protocollo dovrebbe definire in particolare:

· le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell’Unione europea,

· la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento e

· i meccanismi per l’attuazione del sostegno settoriale.