Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico /* COM/2014/0206 final - 2014/ () */
RELAZIONE 1. RELAZIONE L’Unione europea e la Repubblica del Mozambico
hanno firmato un protocollo dell’accordo di pesca applicabile a decorrere dal 1º
febbraio 2012. Il protocollo, che stabilisce le possibilità di pesca per le
navi dell’UE e fissa la contropartita finanziaria, scade 31 gennaio 2015. La Commissione propone di negoziare un nuovo
protocollo che sia consono alle possibilità e alle esigenze effettive della
flotta degli Stati membri e in linea con le conclusioni del Consiglio del 19
marzo 2012 concernenti una comunicazione della Commissione sulla dimensione
esterna della politica comune della pesca. Il Consiglio è invitato ad adottare le
direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione. 2. RACCOMANDAZIONE In considerazione di quanto precede, la
Commissione raccomanda che: - il Consiglio la autorizzi ad avviare e
condurre negoziati per il rinnovo del protocollo nell’ambito dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Mozambico; - la Commissione sia nominata negoziatrice in
materia per conto dell’Unione; - la Commissione conduca i negoziati in
consultazione con un comitato speciale in conformità alle disposizioni previste
dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea; - il Consiglio approvi le direttive di
negoziato allegate alla presente raccomandazione. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare
negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che dovrebbero essere avviati
negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Mozambico, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione è autorizzata a condurre
negoziati, a nome dell’Unione europea, per il rinnovo del protocollo dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Mozambico. Articolo 2 I negoziati sono condotti in consultazione con
il gruppo di lavoro “Politica esterna della pesca” del Consiglio sulla base
delle direttive di negoziato riportate in allegato. Articolo 3 La Commissione è destinataria della presente
decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico Direttive di negoziato –
L’obiettivo dei negoziati è il rinnovo del
protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione
europea e la Repubblica del Mozambico, in linea con le conclusioni del
Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13
luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. –
Per garantire, mediante il nuovo protocollo, la
promozione di una pesca sostenibile e responsabile, la Commissione baserà i
propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi: ·
garantire l’accesso alla zona economica esclusiva
(ZEE) della Repubblica del Mozambico nonché le autorizzazioni necessarie alle
navi della flotta dell’Unione europea per l’esercizio delle attività di pesca
in tale ZEE; ·
tenere in debita considerazione i migliori pareri
scientifici disponibili e i pertinenti piani di gestione adottati dalle
organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) onde garantire e
rafforzare la sostenibilità ambientale delle attività di pesca, rivolte
esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca
della flotta locale e riservando nel contempo particolare attenzione alla
natura altamente migratoria degli stock interessati; ·
cercare di ottenere una quota appropriata delle
risorse di pesca, commisurata agli interessi delle flotte dell’UE, qualora le
risorse in questione interessino anche altre flotte straniere; ·
garantire che l’accesso alle zone di pesca sia
basato su criteri analoghi a quelli applicati dal protocollo attuale, tenendo
conto nel contempo dell’evoluzione osservata nel corso degli ultimi anni e alla
luce delle più recenti valutazioni scientifiche disponibili; ·
proseguire il dialogo volto a rafforzare la
politica settoriale al fine di incoraggiare l’attuazione di una politica della
pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, in
particolare per quanto attiene alla governance, al monitoraggio, al controllo e
alla sorveglianza delle attività di pesca nonché ai pareri scientifici; ·
includere una clausola relativa alle conseguenze in
caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici; ·
tenere conto, per quanto possibile, degli interessi
delle regioni ultraperiferiche dell’UE connessi, sotto il profilo economico e
sociale, alle attività di pesca svolte in Mozambico. –
Al fine di evitare l’interruzione delle attività di
pesca, il nuovo protocollo dovrebbe includere una clausola che preveda la
possibilità di applicarlo in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo
alla data di scadenza del protocollo attuale. –
Il protocollo dovrebbe definire in particolare: ·
le possibilità di pesca, per categoria, che saranno
assegnate alle navi dell’Unione europea, ·
la contropartita finanziaria e le relative modalità
di pagamento e ·
i meccanismi per l’attuazione del sostegno
settoriale.