Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione /* COM/2014/0200 final - 2014/0109 (NLE) */
RELAZIONE Tra le numerose misure della politica europea
di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la
transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di
determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da
detta politica. La Commissione tratta questo aspetto in modo più esauriente
nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione generale
volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica
europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1]. Il Consiglio ha approvato tale impostazione
nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2]. Sulla base della comunicazione e delle proprie
conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla
Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità
palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro
partecipazione ai programmi comunitari[3].
Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l'importanza
fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato
dei lavori[5],
che era stata presentata al Consiglio il 18 e il 19 giugno 2007, e le relative
conclusioni del Consiglio[6].
La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei
pertinenti protocolli aggiuntivi. La comunicazione
congiunta della Commissione e dell'Alta rappresentante dell'Unione europea
per gli affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad
un vicinato in mutamento"[7],
avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato
ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi
partner ai programmi dell'UE. Finora sono stati
firmati protocolli con Armenia[8],
Georgia[9],
Israele[10],
Giordania[11],
Moldova[12],
Marocco[13]
e Ucraina[14]. Nel dicembre 2013
il Libano si è detto interessato a partecipare all'ampia varietà di programmi
aperti ai paesi partner della PEV. Il testo del protocollo negoziato con la
Repubblica libanese è allegato alla presente decisione. La Commissione presenta una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo. Detto protocollo
contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della
Repubblica libanese ai programmi dell'Unione europea. Le disposizioni standard
che vi figurano dovrebbero essere applicate a tutti i paesi partner della PEV
con cui devono essere conclusi simili protocolli. Il testo negoziato stabilisce
inoltre che le Parti applichino in via provvisoria le disposizioni del
protocollo sin dalla data della firma. La Commissione presenta contemporaneamente una
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Si invita il Consiglio ad adottare la seguente
proposta di decisione. 2014/0109 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e
all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro
tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della
partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafi 5 e 7, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 18 giugno 2007 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra[15], riguardante un
accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi
generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione
("il protocollo"). (2) I negoziati si sono conclusi. (3) L'obiettivo del protocollo è stabilire
norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di
partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal
protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e
tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere dall'Unione europea
assistenza, soprattutto finanziaria, a norma dei programmi. Tale quadro si
applica unicamente ai programmi i cui pertinenti atti giuridici istitutivi
prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La firma
e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio,
nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei
poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi. (4) Il protocollo dovrebbe essere
firmato a nome dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi in via provvisoria, in
attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata la
firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro
tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della
partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (in appresso "il
protocollo"), con riserva della conclusione del medesimo. Il testo del
protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con
riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal
negoziatore del protocollo. Articolo 3 Il protocollo è applicato in via provvisoria,
a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, a decorrere dalla data della firma, in
attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. La data della firma del protocollo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 La Commissione è autorizzata a stabilire, a
nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla
partecipazione del Libano a un determinato programma, segnatamente il
contributo finanziario da versare. La Commissione informerà al riguardo il
gruppo di lavoro competente del Consiglio. Articolo
5 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM (2006) 724 def. del 4 dicembre 2006. [2] Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni
esterne del 5 marzo 2007. [3] Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la
Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07. [4] Conclusioni della presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno
2007, doc. 11177/07. [5] Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal
titolo "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07. [6] Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della
politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio (Affari generali e
relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07. [7] COM (2011) 303 def. del 25 maggio 2011. [8] [da completare con il riferimento alla GU dopo la
pubblicazione] [9] [da completare con il riferimento alla GU dopo la
pubblicazione] [10] GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39. [11] [da completare con il riferimento alla GU dopo la
pubblicazione] [12] GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5 e GU L 131 del 18.5.2011,
pag. 1, entrati in vigore l'1.5.2011. [13] GU L 273 del 19.10.2010, pag. 1 e GU L 90 del 28.3.2012,
pag. 1, entrati in vigore l'1.10.2012. [14] GU L 18 del 21.1.2011, pag. 1 e GU L 133 del 20.5.2011,
pag. 1, entrati in vigore l'1.11.2011. [15] ALLEGATO
PROTOCOLLO
riguardante un accordo quadro
tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della
partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione", da una parte, e LA REPUBBLICA
LIBANESE, in appresso "il Libano", dall'altra, in appresso
denominate congiuntamente "le Parti", considerando
quanto segue: (1) L'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso "l'accordo
euromediterraneo"[1],
è stato firmato a Bruxelles il 1° aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1°
aprile 2006. (2) Il Consiglio europeo del 17 e
18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea
relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni
del Consiglio del 14 giugno 2004. (3) In numerose altre occasioni
il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni. (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio
ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale esposta nella
comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 per consentire ai paesi
partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le
basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari. (5) Il Libano ha espresso il
desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione. (6) Le modalità e le condizioni
specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione,
in particolare il contributo finanziario da parte del Libano e le procedure di
relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite mediante un accordo tra
la Commissione europea e le autorità competenti del Libano, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il Libano può partecipare a tutti i programmi attuali e
futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Libano a norma delle
disposizioni di adozione di tali programmi. Articolo 2 Il Libano fornisce un contributo finanziario al bilancio
generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui
partecipa. Articolo 3 I rappresentanti del Libano possono partecipare, in veste
di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di
gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali il
Libano contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti
del Libano si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e
procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione. Articolo 5 1. Le modalità e
le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun
programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da parte del
Libano e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite mediante un
accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti del Libano,
sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione. 2. Qualora il
Libano chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato
programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno
strumento europeo di vicinato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa
essere adottato in futuro e che garantisca al Libano l'assistenza esterna dell'Unione,
le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte
del Libano dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di
finanziamento. Articolo 6 1. Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che,
conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio[2],
il controllo finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche,
comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione
europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti,
direttamente o sotto la loro autorità. 2. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo
finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero
che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la
lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui
dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione. Articolo 7 1. Il presente protocollo si applica fintantoché l'accordo
euromediterraneo rimane in vigore. 2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in
conformità delle rispettive procedure. 3. Ciascuna Parte
può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra
Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data
della notifica. L'estinzione del protocollo a causa della denuncia di una delle
Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a
norma degli articoli 5 e 6. Articolo 8 Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con
scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del
presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione del Libano a uno o
più programmi dell'Unione. Articolo 9 Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori
in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle
condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Libano. Articolo 10 1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate
reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle
procedure a tal fine necessarie. 2. In
attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via
provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con
riserva della sua conclusione successiva. Articolo 11 Il presente protocollo costituisce parte
integrante dell'accordo. Articolo 12 Il presente protocollo è redatto in duplice
esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca,
inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese,
neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese,
svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, il
Per l'Unione europea
Per la Repubblica libanese [1] Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
libanese, dall'altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2). [2] Regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).