52014PC0200

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione /* COM/2014/0200 final - 2014/0109 (NLE) */


RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione tratta questo aspetto in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1].

Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].

Sulla base della comunicazione e delle proprie conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari[3].

Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l'importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori[5], che era stata presentata al Consiglio il 18 e il 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"[7], avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE.

Finora sono stati firmati protocolli con Armenia[8], Georgia[9], Israele[10], Giordania[11], Moldova[12], Marocco[13] e Ucraina[14].

Nel dicembre 2013 il Libano si è detto interessato a partecipare all'ampia varietà di programmi aperti ai paesi partner della PEV. Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica libanese è allegato alla presente decisione.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo. Detto protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione europea. Le disposizioni standard che vi figurano dovrebbero essere applicate a tutti i paesi partner della PEV con cui devono essere conclusi simili protocolli. Il testo negoziato stabilisce inoltre che le Parti applichino in via provvisoria le disposizioni del protocollo sin dalla data della firma.

La Commissione presenta contemporaneamente una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si invita il Consiglio ad adottare la seguente proposta di decisione.

2014/0109 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra[15], riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione ("il protocollo").

(2)       I negoziati si sono conclusi.

(3)       L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere dall'Unione europea assistenza, soprattutto finanziaria, a norma dei programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

(4)       Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (in appresso "il protocollo"), con riserva della conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione del Libano a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informerà al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM (2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

[2]               Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

[3]               Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07.

[4]               Conclusioni della presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

[5]               Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal titolo "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07.

[6]               Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

[7]               COM (2011) 303 def. del 25 maggio 2011.

[8]               [da completare con il riferimento alla GU dopo la pubblicazione]

[9]               [da completare con il riferimento alla GU dopo la pubblicazione]

[10]             GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39.

[11]             [da completare con il riferimento alla GU dopo la pubblicazione]

[12]             GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5 e GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1, entrati in vigore l'1.5.2011.

[13]             GU L 273 del 19.10.2010, pag. 1 e GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1, entrati in vigore l'1.10.2012.

[14]             GU L 18 del 21.1.2011, pag. 1 e GU L 133 del 20.5.2011, pag. 1, entrati in vigore l'1.11.2011.

[15]            

ALLEGATO PROTOCOLLO riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso "il Libano",

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente "le Parti",

considerando quanto segue:

(1)          L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso "l'accordo euromediterraneo"[1], è stato firmato a Bruxelles il 1° aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.

(2)          Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)          In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni.

(4)          Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale esposta nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 per consentire ai paesi partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari.

(5)          Il Libano ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

(6)          Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da parte del Libano e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Libano può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Libano a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

Il Libano fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Libano possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali il Libano contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Libano si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da parte del Libano e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti del Libano, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

2. Qualora il Libano chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca al Libano l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte del Libano dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1. Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], il controllo finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

2. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1. Il presente protocollo si applica fintantoché l'accordo euromediterraneo rimane in vigore.

2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

3. Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. L'estinzione del protocollo a causa della denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione del Libano a uno o più programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Libano.

Articolo 10

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea  Per la Repubblica libanese

[1]               Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).

[2]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).