Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e l’Unione europea /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il Consiglio ha autorizzato la Commissione
europea a negoziare, a nome dell’Unione europea, il rinnovo del protocollo dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca concluso con la Repubblica democratica
di Sao Tomé e Principe. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo
protocollo è stato siglato dai negoziatori il 19 dicembre 2013. Il nuovo
protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di
applicazione provvisoria fissata al suo articolo 14, ossia la data della firma
del nuovo protocollo. L’obiettivo principale del protocollo di
accordo è offrire alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle
acque di Sao Tomé e Principe nel rispetto dei migliori pareri scientifici
disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell’eccedenza
disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una
valutazione ex post del precedente protocollo realizzata da esperti esterni. Si intende inoltre rafforzare la cooperazione
tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe per
favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle
risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, nell’interesse
delle due Parti. Il protocollo prevede possibilità di pesca
nelle categorie seguenti: – 28 tonniere con reti a circuizione – 6 pescherecci con palangari di
superficie. Su tale base la Commissione propone che il
Consiglio autorizzi la firma e l’applicazione provvisoria del nuovo protocollo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le Parti interessate sono state consultate
nell’ambito della valutazione del protocollo 2011-2014. Gli esperti degli Stati
membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le
consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un protocollo di pesca
con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente procedura è avviata
contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che
autorizza la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo stesso, nonché
al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di
pesca tra gli Stati membri dell’Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita finanziaria annua, pari a 710 000
EUR per i primi 3 anni e a 675 000 EUR per il 4º anno, comprende: a)
un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate, per un importo di 385 000
EUR per i diritti di accesso per i primi 3 anni e 350 000 EUR per il 4º anno
e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, per un importo di 325 000
EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia
di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica democratica di Sao Tomé e
Principe in termini di promozione della pesca artigianale e lotta contro la
pesca illegale. 2014/0114 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e
l’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 23 luglio 2007 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007[1] relativo alla
conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (l’“accordo”). (2) Il 12 luglio 2011 il
Consiglio ha adottato la decisione 2011/420/UE[2]
relativa alla conclusione del protocollo[3]
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica
democratica di Sao Tomé e Principe. Tale protocollo copre un periodo di 3 anni
e scade il 12 maggio 2014. (3) L’Unione ha negoziato con Sao
Tomé e Principe un nuovo protocollo, per un periodo di quattro anni, che
conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque
soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di Sao
Tomé e Principe in materia di pesca. (4) Al fine di garantire la
continuità delle attività di pesca delle navi dell’Unione europea, si prevede
di applicare il nuovo protocollo a titolo provvisorio in attesa che siano
espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. Tale applicazione
provvisoria ha inizio alla data della firma, ma non prima della data di
scadenza del protocollo precedente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell’Unione,
del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall’accordo di partenariato tra la Repubblica democratica di Sao Tomé
e Principe e l’Unione europea, con riserva della conclusione di tale
protocollo. Il testo del protocollo è allegato alla
presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le
persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo, fatta
salva la sua conclusione. Articolo 3 Il protocollo è applicato a titolo
provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della
firma e non prima del 13 maggio 2014, in attesa che siano espletate le
procedure necessarie alla sua conclusione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica
democratica di Sao Tomé e Principe. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[4] 11.
Affari marittimi e pesca 11.03
– Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile
(APS) 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[5] X
La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono
all’obiettivo generale di permettere l’accesso delle navi da pesca dell’Unione
europea a zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) di paesi
terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a
promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori
delle acque dell’Unione. Gli
accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la
coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli
impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle
risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale
e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario). 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 1 Contribuire
alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione, mantenere la
presenza europea nelle attività di pesca d’altura e tutelare gli interessi del
settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la
conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee. Attività ABM/ABB interessate Affari
marittimi e pesca. Definire un quadro di governance per le attività di pesca
praticate dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea
di bilancio 11.0301). 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le
navi europee nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe. Il
protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle
risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione
dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in
materia di lotta contro la pesca illegale. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Tasso
di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca
utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo). Raccolta
e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo. Contributo
all’occupazione e al valore aggiunto nell’UE nonché alla stabilizzazione del
mercato dell’UE (a livello aggregato con altri APP). Numero
di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità dell’azione nel
breve e lungo termine Il
protocollo relativo al periodo 2011-2014 giunge a scadenza il 13 maggio 2014. È previsto
che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data
della sua firma e non prima del 13 maggio 2014. Al fine di garantire la
continuità delle attività di pesca, parallelamente alla presente procedura è
stata avviata una procedura per l’adozione, da parte del Consiglio, di una
decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo. Il
nuovo protocollo consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta
europea nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e permetterà agli armatori
europei di chiedere licenze per l’esercizio della pesca nelle acque di Sao Tomé
e Principe. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’Unione
europea e Sao Tomé e Principe al fine di promuovere lo sviluppo di una politica
di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la
sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei
dati relativi alle catture. È stato intensificato il sostegno settoriale
al fine di assistere la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe nell’ambito
della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto
riguarda la lotta contro la pesca INN. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Nel
caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’Unione europea
indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente
orientati a una pesca sostenibile. L’Unione europea auspica inoltre che, con
questo protocollo, la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe continuerà
a cooperare efficacemente con l’UE, in particolare nella lotta contro la pesca
illegale. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe L’analisi
delle catture effettuate nell’ambito del protocollo precedente ha indotto le
Parti a mantenere lo stesso quantitativo di riferimento. Il sostegno settoriale
è stato rafforzato tenendo conto delle priorità della strategia nazionale in
materia di pesca nonché delle necessità in termini di rafforzamento delle
capacità dell’amministrazione di Sao Tomé e Principe responsabile della pesca. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti I
fondi versati nell’ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci
degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi
fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del
paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la
sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre
fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la
realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel
settore della pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata
limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla
data della firma e non prima del 13 maggio 2014 per una durata di quattro anni. –
X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2017 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[6] Dal bilancio 2014 X Gestione diretta a opera della
Commissione –
X a opera dei suoi servizi, compreso il personale
delle delegazioni dell’Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la
pesca residente in Gabon e con la delegazione dell’Unione europea a Libreville)
garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in
particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte
degli operatori e dei dati relativi alle catture. L’APP
prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso
della quale la Commissione e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe
facciano il punto sull’attuazione dell’accordo e del relativo protocollo e
apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente
alla contropartita finanziaria. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L’adozione
di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in
particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della
politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito Si
intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione
della politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata
all’articolo 3 rientra tra le modalità di controllo. Il
protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a
particolari condizioni e in circostanze determinate. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. La
Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione
regolare con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, al fine di
migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo dell’UE alla
gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati
dalla Commissione nell’ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle
procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione.
Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati
terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per
il protocollo in oggetto, l’articolo 2, paragrafo 8, stabilisce che la totalità
della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro
pubblico aperto presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione …...…] || Diss./Non diss.([7]) || di paesi EFTA[8] || di paesi candidati[9] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 2 || 11.03 01 Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) || Diss. || NO || NO || SÌ || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (non applicabile) Secondo l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SI/NO || SI/NO || SI/NO || SI/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese in Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Crescita sostenibile: risorse naturali DG MARE || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio — 11.0301 || Impegni || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 Pagamenti || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[10] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 Pagamenti || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 Pagamenti || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: NON
PERTINENTE TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || Amministrazione in Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452 Altre spese amministrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024 TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476 in Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637 Pagamenti || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo[11] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[12]… || || || || || || || || || || || || || || || || - licenze per le navi || t/anno || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || || - sostegno settoriale || annuale || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2 … || || || || || || || || || || || || || || || || - Realizzazione || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: in Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452 Altre spese amministrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476 esclusa la RUBRICA 5[14] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248 Altre spese di natura amministrativa || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356 TOTALE || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832 Il fabbisogno di
stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati
alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG,
integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[15] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || 11 01 04 01[16] || - in sede || || || || || - nelle delegazioni || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta) || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || TOTALE || || || || XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Attuazione amministrativa e di bilancio dell’accordo (licenze, monitoraggio delle catture, pagamenti, sostegno settoriale), preparazione e partecipazione alle riunioni della commissione mista e ai negoziati relativi al protocollo successivo, preparazione e istruzione degli atti legislativi, corrispondenza, sostegno tecnico e scientifico. Desk officer + assistente finanziario + segretariato + capo unità (o capo unità aggiunto) + sostegno scientifico, tecnico e raccolta dati relativi alle licenze e alle catture: 0,95 ETP, di cui 0,75 a 132000 EUR/anno e 0,2 a 70 000 EUR/anno. Personale esterno || Controllo dell’attuazione dell’accordo e dell’esecuzione del sostegno settoriale. Stima: 0,5 ETP a 125000 EUR/anno (stima) 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[17]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti
da terzi. –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
x La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria
sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie in Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[18] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35. [2] GU L 188 del 19.7.2011, pag. 1. [3] GU L 136 del 24.5.2011, pag. 5. [4] ABM: Activity-Based Management (gestione per
attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [5] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [7] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. =
stanziamenti non dissociati. [8] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [9] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [10] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [11] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [12] Come descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…". [13] Prezzo per tonnellata del quantitativo di riferimento di 7000
tonnellate annue: 55 EUR per i primi tre anni e 50 EUR per l’ultimo anno. [14] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [15] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED =
giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”). [16] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [17] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale per il
periodo 2007-2013. [18] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione. Allegato I
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo
di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica
democratica di Sao Tomé e Principe Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1.
Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell’Unione
europea a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della
pesca sono fissate per un periodo di 4 anni decorrente dalla data di inizio
dell’applicazione provvisoria per consentire la cattura di specie altamente
migratorie (specie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni
unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette dall’ICCAT
o di cui l’ICCAT vieta la cattura. 2.
Le possibilità di pesca sono assegnate a: (a)
28 tonniere con reti a circuizione (b)
6 pescherecci con palangari di superficie. 3.
Il paragrafo 1 si applica fatte salve le
disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo. 4.
In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, i
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono
praticare attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe soltanto se sono
in possesso di una autorizzazione di pesca (licenza di pesca) rilasciata nell’ambito
del presente protocollo. Articolo 2
Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento 1.
Per il periodo di cui all’articolo 1, la
contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca è fissata a 2 805 000 EUR. 2.
La contropartita finanziaria comprende: (a)
un importo annuale per l’accesso alla ZEE di Sao
Tomé e Principe di 385 000 EUR per i primi tre anni e di 350 000
EUR per il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di
7 000 tonnellate all’anno e (b)
un importo specifico annuo di 325 000 EUR per
una durata di 4 anni destinato a sostenere l’attuazione della politica
settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe. 3.
Il paragrafo 1 si applica fatte salve le
disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli
articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. 4.
La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1
è versata dall’Unione europea in ragione di 710 000 EUR all’anno per i
primi tre anni e di 675 000 EUR per il quarto anno, corrispondenti al
totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). 5.
Se il volume annuo complessivo delle catture
effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Sao Tomé e Principe
supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, l’importo totale
della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per i primi
tre anni e di 50 EUR per il quarto anno per ogni tonnellata supplementare
catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non
può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel
caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i
quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo
dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno
successivo. 6.
Il pagamento avviene entro novanta (90) giorni
dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed
entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi. 7.
La destinazione della contropartita finanziaria di
cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao
Tomé e Principe. 8.
La contropartita finanziaria indicata al paragrafo
2 è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Sao
Tomé e Principe; la contropartita finanziaria indicata al paragrafo 2, lettera
b), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione
della pesca. Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno alla
Commissione europea le coordinate del conto bancario. Articolo 3
Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di Sao Tomé e
Principe 1.
Entro tre (3) mesi dall’entrata in vigore del
presente protocollo, le Parti concordano, nell’ambito della commissione mista
di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un
programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in
particolare: (a)
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in
base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo
2, paragrafo 2, lettera b); (b)
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e
pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Sao Tomé e Principe nel
quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad
incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo
correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale,
sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN); (c)
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini
della valutazione annuale dei risultati ottenuti. 2.
Qualsiasi proposta di modifica del programma
settoriale pluriennale deve essere approvata dalle Parti nell’ambito della
commissione mista. 3.
Le autorità di Sao Tomé e Principe possono decidere
ogni anno in merito all’assegnazione di un importo supplementare alla quota
della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b),
ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve
essere comunicata all’Unione europea al massimo due (2) mesi prima della
ricorrenza anniversaria del presente protocollo. 4.
Le due Parti procedono ogni anno a una valutazione
dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale.
Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi
finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è
soddisfacente, la Commissione europea si riserva il diritto di rivedere tale
quota al fine di adeguare al livello dei risultati l’ammontare destinato all’attuazione
del programma. Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile 1.
Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca
responsabile nelle acque di Sao Tomé e Principe, basata sul principio di non
discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque. 2.
Nel periodo di applicazione del presente
protocollo, l’Unione europea e Sao Tomé e Principe si impegnano a cooperare per
vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e
Principe. 3.
Le due Parti si impegnano a promuovere la
cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell’Africa
centrale. Le due Parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le
risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell’Atlantico (ICCAT). 4.
In conformità all’articolo 4 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca le Parti, sulla base delle raccomandazioni
e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori
pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione
mista prevista all’articolo 9 dell’accordo medesimo per adottare misure atte a
garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente
protocollo che interessano le attività delle navi dell’Unione europea. Articolo 5
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche 1.
Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1
possono essere rivedute di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e
le risoluzioni adottate dall’ICCAT confermino che tale revisione garantisce la
gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo.
In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo
annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea
non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera a). 2.
Se necessario, la commissione mista può esaminare e
adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di
esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e
del relativo allegato. Articolo 6
Nuove possibilità di pesca 1.
Le autorità di Sao Tomé e Principe possono
rivolgersi all’Unione europea per valutare la possibilità di autorizzare
attività di pesca non contemplate dal presente protocollo in base ai risultati
di una campagna scientifica che tenga conto dei migliori pareri scientifici
convalidati dagli esperti delle due Parti. 2.
In funzione di tali risultati e se l’Unione europea
si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le due Parti si
consultano in sede di commissione mista prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione
da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso, le parti
concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e
apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al
relativo allegato. Articolo 7
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1.
La contropartita finanziaria prevista all’articolo
2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa se ricorre una o
più delle condizioni seguenti: (a)
se circostanze anomale, quali definite all’articolo
2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca,
impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e
Principe; (b)
se, a seguito di mutamenti significativi nella
definizione e nell’attuazione della politica della pesca che ha portato alla
conclusione del presente protocollo, una delle Parti chiede che le disposizioni
del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale
modifica; (c)
in caso di violazione accertata di elementi
essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9
dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96
dello stesso. 2.
L’Unione europea si riserva il diritto di
sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria
specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente
protocollo: (a)
quando una valutazione condotta dalla commissione
mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione; (b)
in caso di mancata esecuzione di tale contropartita
finanziaria. 3.
Il pagamento della contropartita finanziaria
riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata
ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1
e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo
giustifichino. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo
2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di
sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo. Articolo 8
Sospensione dell’applicazione del protocollo 1.
L’applicazione del presente protocollo può essere
sospesa su iniziativa di una delle Parti se ricorre una o più delle seguenti
condizioni: (a)
se circostanze anomale, quali definite all’articolo
2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca,
impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e
Principe; (b)
se, a seguito di mutamenti significativi nella
definizione e nell’attuazione della politica della pesca che ha portato alla
conclusione del presente protocollo, una delle Parti chiede che le disposizioni
del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale
modifica; (c)
se una delle due Parti constata una violazione di
elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo
9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e
96 dello stesso; (d)
se l’Unione europea non provvede al pagamento della
contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente
protocollo; (e)
se tra le Parti sorge una controversia in merito
all’applicazione o all’interpretazione del presente protocollo. 2.
L’attuazione del protocollo può essere sospesa su
iniziativa di una Parte se la controversia che oppone le Parti non ha potuto
essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte in sede di commissione
mista. 3.
La sospensione dell’applicazione del protocollo è
subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto
dalla Parte interessata, con almeno tre (3) mesi di anticipo rispetto alla data
prevista di entrata in vigore della sospensione. 4.
In caso di sospensione le Parti continuano a
consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia.
Se le Parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del protocollo riprende e l’importo
della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata
temporis, in funzione della durata della sospensione. Articolo 9
Disposizioni applicabili del diritto nazionale 1.
Le attività dei pescherecci dell’Unione europea
operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla normativa
applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversa disposizione dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l’allegato
e le relative appendici. 2.
Le autorità di Sao Tomé e Principe informano la
Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove
disposizioni legislative concernenti il settore della pesca. 3.
La Commissione europea informa le autorità di Sao
Tomé e Principe in merito a ogni cambiamento o ad ogni nuova disposizione
legislativa riguardanti le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione
europea. Articolo 10
Informatizzazione degli scambi 1.
Sao Tomé e Principe e l’Unione europea si impegnano
ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio
elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione
dell’accordo. 2.
I documenti su supporto informatico sono sempre
considerati equivalenti a quelli su carta. 3.
Sao Tomé e Principe e l’Unione europea si
notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico.
Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora
automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea. Articolo 11
Riservatezza dei dati 1.
Sao Tomé e Principe e l’Unione europea si impegnano
affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro
attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con
rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei
dati. 2.
Le due Parti provvedono affinché solo i dati
aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe
siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell’ICCAT in
materia. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere
utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’applicazione dell’accordo
e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Articolo 12
Durata Il presente protocollo e il relativo allegato
si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dall’applicazione
provvisoria, conformemente agli articoli 14 e 15, salvo denuncia a norma dell’articolo
13. Articolo 13
Denuncia 1.
In caso di denuncia del presente protocollo, la
Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione
di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla
data alla quale la denuncia prende effetto. 2.
L’invio della notifica di cui al precedente
paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti. Articolo 14
Applicazione provvisoria Il presente protocollo si applica in via
provvisoria a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 13 maggio
2014. Articolo 15
Entrata in vigore Il presente protocollo e il relativo allegato
entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento
delle procedure a tal fine necessarie. ALLEGATO
DEL PROTOCOLLO CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLA ZONA DI PESCA DI SAO TOMÉ E PRINCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE
EUROPEA Capo I - Formalità per la richiesta e il
rilascio delle autorizzazioni di pesca Sezione
1
Autorizzazioni di pesca Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione
di pesca 1.
Possono ottenere un’autorizzazione di pesca
(licenza di pesca) nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto le navi
che ne hanno diritto. 2.
L’armatore, il comandante e la nave stessa
detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività
di pesca a Sao Tomé e Principe. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione
di Sao Tomé e Principe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi
derivanti dalla loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell’ambito degli
accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono inoltre conformarsi
alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008[1] relativo alle
autorizzazioni di pesca. 3.
Le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione
di pesca possono essere rappresentate da un agente residente a Sao Tomé e
Principe. Il nome e l’indirizzo di tale rappresentante possono figurare nella
domanda di autorizzazione di pesca. Domanda di autorizzazione di pesca 4.
Le autorità competenti dell’Unione europea
presentano per via elettronica al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe,
con copia alla delegazione dell’Unione europea in Gabon, almeno quindici (15)
giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una
domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca. Gli originali sono
inviati direttamente dalle autorità competenti dell’Unione europea a Sao Tomé e
Principe, con copia alla delegazione dell’Unione europea in Gabon. 5.
Le domande sono presentate al Ministero della pesca
su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. 6.
Ogni domanda di autorizzazione di pesca è
accompagnata dai seguenti documenti: –
la prova del pagamento dell’anticipo forfettario
per il periodo di validità della domanda; –
una fotografia a colori recente della nave, presa
di profilo. 7.
Il pagamento del canone è effettuato sul conto
indicato dalle autorità di Sao Tomé e Principe in conformità all’articolo 2,
paragrafo 8, del protocollo. 8.
I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e
locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi. Rilascio dell’autorizzazione di pesca 9.
Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono
rilasciate dal Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe agli armatori o ai
loro rappresentanti tramite la delegazione dell’Unione europea in Gabon entro
15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al
precedente punto 6. Una copia dell’autorizzazione di pesca è contestualmente
inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l’esercizio
della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di
60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, nel
corso del quale la copia sarà considerata equivalente all’originale. 10.
L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata
e non è trasferibile. 11.
Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in
caso di provata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è
sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un’altra nave della stessa
categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo
canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione
di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture
totali delle due navi. 12.
L’armatore della nave da sostituire o il suo
rappresentante consegna l’autorizzazione di pesca annullata al Ministero della
pesca di Sao Tomé e Principe tramite la delegazione dell’Unione europea in
Gabon. 13.
La data di inizio di validità della nuova
autorizzazione di pesca è quella in cui l’autorizzazione di pesca annullata
viene consegnata al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe. Il trasferimento
dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’Unione europea
in Gabon. 14.
L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta
a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto al punto 9 della presente
sezione. Sezione
2
Condizioni applicabili alle autorizzazioni di pesca -
canoni e anticipi 1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di
un anno. 2. Il canone per le tonniere con reti a circuizione e i
pescherecci con palangari di superficie, espresso in euro per tonnellata
pescata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, è fissato nel modo
seguente: 55 EUR per il primo
e il secondo anno di applicazione; 60 EUR per il terzo
anno di applicazione; 70 EUR per il
quarto anno di applicazione. 3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo
versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni
forfettari: - Per le
tonniere con reti a circuizione: - 6 930
EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 126 tonnellate all’anno per
il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo; - 6 960
EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 116 tonnellate all’anno per
il terzo anno di applicazione del protocollo; - 7 000
EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate all’anno per
il quarto anno di applicazione del protocollo. - Per i pescherecci con palangari di superficie: - 2 310
EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 42 tonnellate all’anno per il
primo e il secondo anno di applicazione del protocollo; - 2 310
EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 38,5 tonnellate all’anno per
il terzo anno di applicazione del protocollo; - 2 310
EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 33 tonnellate all’anno per il
quarto anno di applicazione del protocollo. 4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno «n» è
adottato dalla Commissione europea entro sessanta (60) giorni dalla ricorrenza
anniversaria del protocollo dell’anno «n+1», sulla base delle dichiarazioni di
cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici
competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri,
quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto
Español de Oceanografia) e l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera),
per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Gabon. 5. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero
della pesca di Sao Tomé e Principe e agli armatori. 6. Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture
eccedenti i quantitativi indicati al punto 4 della presente sezione) saranno
effettuati dagli armatori alle competenti autorità di Sao Tomé e Principe entro
tre (3) mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell’anno n+1, sul
conto di cui al presente capo, sezione 1, punto 7, sulla base dell’importo per
tonnellata indicato al punto 2 della presente sezione (55, 60 o 70 EUR in
funzione dell’anno). 7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare
dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo
corrispondente non viene rimborsato all’armatore. Capo II – Zone di pesca 1. Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con
palangari di superficie dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e
Principe nell’ambito del presente protocollo potranno esercitare attività di
pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalle
linee di base. 2. Le coordinate della zona economica esclusiva di Sao Tomé e
Principe sono quelle notificate da Sao Tomé e Principe alle Nazioni unite in
data 7 maggio 1998[2]. 3. È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella
zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e
della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 3. Capo III – MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA Sezione
1
Sistema di registrazione delle catture 1. I comandanti di tutte le navi operanti nelle acque di Sao
Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo sono obbligati a notificare
le loro catture al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe ai fini del
controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici
competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 4, del
presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le
modalità di seguito indicate. 1.1 Le navi
dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell’ambito del
presente protocollo sono tenute a compilare la dichiarazione di cattura secondo
il modello riportato nell’appendice 2, che rispecchia in tutti i punti le
informazioni figuranti nel giornale di bordo. Una copia della dichiarazione
sarà trasmessa, preferibilmente per posta elettronica, al centro di controllo
della pesca (CCP) di Sao Tomé e Principe ogni settimana e al momento dell’uscita
dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe. 1.2 Entro 14
giorni dalla conclusione dello sbarco per la bordata in questione, i comandanti
delle navi inviano copie del giornale di bordo al Ministero della pesca di Sao
Tomé e Principe e agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto
4. 2. Il comandante annota ogni giorno nella dichiarazione di
cattura il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo
codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di
peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie
principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero. Il comandante
annota inoltre ogni giorno nella dichiarazione di cattura i quantitativi di
ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se
del caso, in numero di esemplari. 3. Le dichiarazioni di cattura sono compilate in modo
leggibile e firmate dal comandante della nave. 4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del
presente capo, il governo di Sao Tomé e Principe potrà sospendere l’autorizzazione
di pesca della nave in questione sino ad espletamento della formalità e
irrogare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione
vigente a Sao Tomé e Principe. La Commissione europea e lo Stato membro di
bandiera ne vengono immediatamente informati. 5. Le due Parti si dichiarano disposte a effettuare la
transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione di cattura conforme
alle caratteristiche tecniche specificate nell’appendice 5. Le Parti convengono
di definire di comune accordo le modalità di tale transizione con l’obiettivo
di rendere il sistema operativo alla data del 1º luglio 2015. Sezione 2
Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque
di Sao Tomé e Principe 1. Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao
Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo notificano con almeno sei
(6) ore di anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe la propria intenzione
di entrare o di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe. 2. Fatte salve le disposizioni della sezione 2, nel
notificare l’entrata o l’uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe le navi devono
altresì comunicare la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo,
identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo,
espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.
Tali comunicazioni devono essere effettuate per via elettronica o per fax agli
indirizzi che saranno comunicati dalle autorità di Sao Tomé e Principe. 3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza
avere avvertito l’autorità competente di Sao Tomé e Principe è considerata una
nave sprovvista di autorizzazione di pesca e sarà soggetta alle conseguenze
previste dalla legge nazionale. 4. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di
telefono, nonché le coordinate radio saranno allegati all’autorizzazione di
pesca. Sezione
3
Trasbordi e sbarchi 1 Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao
Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo
nelle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada
dei porti di Sao Tomé e Principe. Gli armatori delle
navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro
rappresentanti, devono notificare alle autorità competenti di Sao Tomé e
Principe, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni: il nome dei pescherecci che intendono effettuare il trasbordo o lo
sbarco; il nome del cargo vettore; il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare; la data del trasbordo o dello sbarco; la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate. 2. Il trasbordo è autorizzato unicamente nelle zone seguenti:
Fernão Dias, Neves, Ana Chaves. 3. Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un’uscita
dalle acque di Sao Tomé e Principe. Le navi sono tenute a trasmettere alle
competenti autorità di Sao Tomé e Principe le dichiarazioni di cattura e a
notificare la loro intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di
uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe. 4. Nelle acque di Sao Tomé e Principe è vietata qualsiasi
operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che
precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni
previste dalla normativa di Sao Tomé e Principe in vigore. Sezione 4
Sistema di controllo via satellite (VMS) 1. Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS Durante la loro permanenza nella zona di Sao
Tomé e Principe, le navi dell’Unione europea titolari di una licenza devono
disporre di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System
- VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro
posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di
bandiera. Ogni messaggio di posizione reca le seguenti
informazioni: a) l’identificazione della nave; b) l’ultima posizione geografica della
nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri
e un margine di affidabilità del 99%, c) la data e l’ora di registrazione della
posizione, d) la velocità e la rotta della nave. Ogni messaggio di posizione deve essere
configurato secondo il formato di cui all’appendice 4 del presente
allegato. La prima posizione registrata successivamente
all’entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il
codice “ENT”. Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”,
ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca
di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice “EXI”. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il
trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi
di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e
conservati per un periodo di tre anni. 2. Trasmissione
da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS Il comandante garantisce in ogni momento la
piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei
messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è
riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Una volta trascorso tale
termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Sao
Tomé e Principe. Le navi che pescano nella zona di Sao Tomé e
Principe con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi
di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato
di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni
obbligatorie. 3. Comunicazione
sicura dei messaggi di posizione a Sao Tomé e Principe Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Sao
Tomé e Principe. I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si
scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio
eventuali modifiche di detti indirizzi. La trasmissione dei messaggi di posizione fra
i CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe avviene per via
elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto. Il CCP di Sao Tomé e Principe informa senza
indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea in merito a ogni
interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave
titolare di una licenza quando la nave in questione non ha notificato la
propria uscita dalla zona. 4. Malfunzionamento
del sistema di comunicazione Sao Tomé e Principe verifica la compatibilità
del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di
bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni
malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di
posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Il comandante è ritenuto responsabile di ogni
manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni
sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente a Sao Tomé e
Principe. 5. Revisione
della frequenza dei messaggi di posizione Sulla base di elementi di prova che inducano a
ipotizzare un’infrazione, Sao Tomé e Principe può chiedere al CCP dello Stato
di bandiera, con copia all’Unione europea, di ridurre a trenta minuti l’intervallo
di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine
determinato. Questi elementi di prova devono essere trasmessi da Sao Tomé e
Principe al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea. Il CCP dello
Stato di bandiera invia senza indugio a Sao Tomé e Principe i messaggi di
posizione secondo la nuova frequenza. Al termine del periodo di indagine
determinato, Sao Tomé e Principe ne informa immediatamente il CCP dello Stato
di bandiera e l’Unione europea e comunica successivamente le eventuali misure
adottate. Capo IV - Imbarco di marittimi 1. Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di
superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti
seguenti: - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il
20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona
di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un
paese ACP; - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie,
almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona
di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un
paese ACP. 2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori
marittimi originari di Sao Tomé e Principe. 3. Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare
sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco di marittimi idonei e
qualificati disponibile presso le autorità di Sao Tomé e Principe e i rappresentanti
degli armatori. 4. L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità
competente di Sao Tomé e Principe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della
nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. 5. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di
diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in
particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del
diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della
discriminazione in materia di impiego e professione. 6. I contratti di lavoro dei marittimi di Sao Tomé e Principe
e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia al Ministero del lavoro, al
Ministero della pesca e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i
rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o
rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime
di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che
comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. 7. Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso
va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i
marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni
di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si
applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto
previsto dalle norme dell’OIL. 8. I marittimi reclutati dalle navi dell’Unione europea
devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello
proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora
previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo
di imbarcarlo. Capo V - Osservatori 1. Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao
Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo prendono a bordo
osservatori designati dal Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe alle
condizioni di seguito precisate. 1.1 Su
richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, le navi dell’Unione
europea prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le
catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe. 1.2 Le autorità
competenti di Sao Tomé e Principe stilano l’elenco delle navi designate per
imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco.
Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi sono comunicati
alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni
tre (3) mesi, con gli eventuali aggiornamenti. 1.3 Le autorità
competenti di Sao Tomé e Principe comunicano alla delegazione dell’Unione
europea in Gabon e agli armatori interessati o ai loro rappresentanti,
preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell’osservatore designato
per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è
effettuata al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca o almeno 15
giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore. 2. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore
corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità
competenti di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita
su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per
una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto
della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla
nave in questione. 3. Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite
di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità
competente. 4. L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore avvengono nel porto
scelto dall’armatore. L’imbarco viene effettuato all’inizio della prima bordata
nelle zone di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell’elenco
delle navi designate. 5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e
con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti
per l’imbarco e lo sbarco degli osservatori. 6. In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e
Principe le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se
una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e
Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore
nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al
momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà
automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli
ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, egli svolge
le seguenti funzioni: 8.1 osserva le
attività di pesca delle navi; 8.2 verifica la
posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca; 8.3 prende nota
degli attrezzi da pesca utilizzati; 8.4 verifica i
dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca
di Sao Tomé e Principe; 8.5 verifica le
percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei
rigetti delle specie di pesci commercializzabili; 8.6 comunica
alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati
relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e
accessorie detenute a bordo. 9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli
competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua
persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. 10 L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per
l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi
di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i
documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di
bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti
della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua
competenza. 11. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore: 11.1 adotta le
disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua
presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca; 11.2 rispetta i
beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti
appartenenti alla nave. 12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco
l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità
competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. L’osservatore
firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi
aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma.
Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello
sbarco dell’osservatore. 13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a
carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle
riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave. 14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali
sono a carico di Sao Tomé e Principe. Capo VII – Controllo e ispezione 1. Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le
misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi
da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica
applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture. 2. Procedure di ispezione L’ispezione in mare, in porto o in rada, nella
zona di pesca di Sao Tomé e Principe, delle navi dell’Unione europea titolari
di una licenza è effettuata da navi e ispettori di Sao Tomé e Principe
chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca. Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao
Tomé e Principe comunicano alla nave dell’Unione europea che intendono
effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori,
che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di
procedere all’ispezione. Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a
bordo della nave dell’Unione europea solo per il tempo necessario all’esecuzione
dei compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da
minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico. Sao Tomé e Principe può autorizzare l’Unione
europea a partecipare all’ispezione in mare in qualità di osservatore. Il comandante della nave dell’Unione europea
facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori
di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione, nel quale il
comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di annotare le proprie
osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e
dal comandante della nave dell’Unione europea. La firma del rapporto di ispezione da parte
del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del
procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il
documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore
appone la dicitura “rifiuto di firma”. Prima di lasciare la nave dell’Unione
europea, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una
copia del rapporto di ispezione. Sao Tomé e Principe trasmette una copia del
rapporto di ispezione all’Unione europea entro un termine di 7 giorni a
decorrere dall’ispezione. CAPO
VII - INFRAZIONI 1. Trattamento delle infrazioni Ogni infrazione commessa da una nave dell’Unione
europea titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente
allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è
trasmesso all’Unione europea e allo Stato di bandiera entro un termine di 24
ore. La firma del rapporto di ispezione da parte
del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del
procedimento connesso all’infrazione. Il comandante della nave presta la
propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione. 2. Fermo della nave – Riunione di informazione Se la vigente legislazione di Sao Tomé e
Principe lo prevede per l’infrazione denunciata, le navi dell’Unione europea in
situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca
e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe. Sao Tomé e Principe notifica all’Unione
europea, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’Unione
europea titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da
elementi di prova relativi all’infrazione denunciata. Prima di adottare misure nei confronti della
nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza su
richiesta dell’Unione europea, entro il termine di un giorno lavorativo
successivo alla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per
chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali
disposizioni prese. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può
assistere a questa riunione di informazione. 3. Sanzione dell’infrazione – Procedura transattiva La sanzione dell’infrazione denunciata è
fissata da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione
nazionale in vigore. Se la risoluzione dell’infrazione richiede un
procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che
l’infrazione non costituisca reato, fra Sao Tomé e Principe e l’Unione europea
viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il
livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte
rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione europea. La
procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo
della nave. 4. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria Se la procedura transattiva non dà esito
positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore
della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata
da Sao Tomé e Principe il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copre i
costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali
indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla
conclusione del procedimento giudiziario. La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo
la pronuncia della sentenza: a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione; b) a concorrenza del saldo residuo, se la
sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria. Sao Tomé e Principe comunica all’Unione
europea l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di 7 giorni
decorrente dalla pronuncia della sentenza. 5. Rilascio della nave e dell’equipaggio La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a
lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla
procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria. Appendici 1 – Demanda di autorizzazione di pesca 2 – Modello di dichiarazione di cattura 3 – Coordinate geografica della zona vietata
alla pesca 4 – Formato del messaggio di posizione VMS 5 – Linee direttrici per l’attuazione del
sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca
(sistema ERS) Appendice 1 ACCORDO DI PESCA SAO
TOMÉ E PRINCIPE - UNIONE EUROPEA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE DI PESCA I
- RICHIEDENTE 1. Nome
dell’armatore:
............................................................................................................................ 2. Indirizzo
dell’armatore:
........................................................................................................................ 2. Nome
dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
..................................................................... 3. Indirizzo
dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:
................................................................ 4. Telefono:
… Fax: ................................... E-mail: …………… 5. Nome
del comandante: ......................................... Nazionalità:
................. E-mail: ………………………… II
- ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome
della nave:
............................................................................................................................................... 2. Stato
di bandiera:
..................................................................................................................... 3. Numero
di immatricolazione esterno:
………….................................................................................... 4. Porto
di immatricolazione: …………………. MMSI: ...................... Numero IMO:
…............. 5. Data
di acquisizione della bandiera attuale: ........../........./..............
Precedente bandiera (se del caso): ………... 6. Anno
e luogo di costruzione: ....../......./.......... a …………........ Indicativo di
chiamata: ............................... 7. Frequenza
di chiamata: ………….............. Numero di telefono satellitare:
……………..…………...…… 8. Materiale
di costruzione dello scafo: Acciaio ¨ Legno ¨ Poliestere ¨ Altro ¨ ……………………………. III
- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza
fuori tutto: .................................................. Larghezza:
....................................... 2. Stazza
lorda (GT): .................................. Stazza netta: ……………….…………… 3. Potenza
del motore principale in kW: ......................... Marca:
................................. Tipo: …..................... 4. Tipo
di nave: ¨ Tonniera con reti a circuizione ¨ Peschereccio con palangari di
superficie 5. Attrezzi da pesca:
...................................... …………… 6. Zone
di pesca: ……………………………………… Specie bersaglio: ………………………………. 7. Porto
designato per le operazioni di sbarco: ………………………………….……………………… 8. Numero
totale dei membri dell’equipaggio:
.................................................................................................................... 9. Sistema
di conservazione a bordo: Fresco ¨ Refrigerazione ¨ Misto ¨ Congelamento ¨ 10. Capacità
di congelamento (t/24 ore): ................. Capacità delle stive:
............... Numero: ..... 11. Trasponditore VMS: Costruttore: ................
Modello: …………………. Numero di serie: ………………… Versione del programma:
........................................................... Operatore
satellitare: ……………….. Il
sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda
sono esatte e fornite in buona fede. Fatto
a .......................…, il …............................ Firma
del richiedente
................................................................... Appendice
2 MODULO DI DICHIARAZIONE DI CATTURA || || || Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro || || || || || || || || || || || || || Nome della nave: ……………………………………………………………………. || Stazza lorda: …………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || || Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... || Capacità — (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... || Comandante: ……………………………………………………….... || || || || Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero dei membri dell’equipaggio: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Indirizzo: ………………………………………………………………………….... || Data del rapporto: ………………………………………………...... || || || || (Autore del rapporto): ………………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || || || || || || Data || Settore || T° superficiale dell’acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Catture || Isco usado na pesca Esca utilizzata || Mese || Giorno || Latitudine N/S || Longitudine E/O || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || (Marlin striato) (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || (Marlin nero) Makaira indica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonus pelamis || (Catture miste) || Totale giornaliero (solo in kg) || Costardelle || Totani || Esche vive || (Altro) || || || || || || || Numero || Peso kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Osservazioni || || || || || 1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 2 - Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. || 4 - L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || || || || 3 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 5 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || || || Appendice
3 Coordinate
geografiche della zona vietata alla pesca Latitudine || || Longitudine || Gradi || Minuti || Secondi || || Gradi || || Minuti || Secondi 03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E || 02 || 50 || 00 || N || || 07 || 25 || 52 || E || 02 || 42 || 38 || N || || 07 || 36 || 25 || E || 02 || 20 || 59 || N || || 06 || 52 || 45 || E || 01 || 40 || 12 || N || || 05 || 57 || 54 || E || 01 || 09 || 17 || N || || 04 || 51 || 38 || E || 01 || 13 || 15 || N || || 04 || 41 || 27 || E || 01 || 21 || 29 || N || || 04 || 24 || 14 || E || 01 || 31 || 39 || N || || 04 || 06 || 55 || E || 01 || 42 || 50 || N || || 03 || 50 || 23 || E || 01 || 55 || 18 || N || || 03 || 34 || 33 || E || 01 || 58 || 53 || N || || 03 || 53 || 40 || E || 02 || 02 || 59 || N || || 04 || 15 || 11 || E || 02 || 05 || 10 || N || || 04 || 24 || 56 || E || 02 || 10 || 44 || N || || 04 || 47 || 58 || E || 02 || 15 || 53 || N || || 05 || 06 || 03 || E || 02 || 19 || 30 || N || || 05 || 17 || 11 || E || 02 || 22 || 49 || N || || 05 || 26 || 57 || E || 02 || 26 || 21 || N || || 05 || 36 || 20 || E || 02 || 30 || 08 || N || || 05 || 45 || 22 || E || 02 || 33 || 37 || N || || 05 || 52 || 58 || E || 02 || 36 || 38 || N || || 05 || 59 || 00 || E || 02 || 45 || 18 || N || || 06 || 15 || 57 || E || 02 || 50 || 18 || N || || 06 || 26 || 41 || E || 02 || 51 || 29 || N || || 06 || 29 || 27 || E || 02 || 52 || 23 || N || || 06 || 31 || 46 || E || 02 || 54 || 46 || N || || 06 || 38 || 07 || E || 03 || 00 || 24 || N || || 06 || 56 || 58 || E || 03 || 01 || 19 || N || || 07 || 01 || 07 || E || 03 || 01 || 27 || N || || 07 || 01 || 46 || E || 03 || 01 || 44 || N || || 07 || 03 || 07 || E || 03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E || || || || || || || || || Appendice
4 FORMATO DEL
MESSAGGIO DI POSIZIONE VMS Dato || Codice || Obbligatorio / facoltativo || Contenuto Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) Stato di bandiera || FS || O || Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI) Indicativo di chiamata (IRCS) || RC || O || Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS) Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1) Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84) Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84) Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360° Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione La trasmissione dei
dati è strutturata come segue: I caratteri utilizzati devono essere conformi
alla norma ISO 8859.1. Una doppia barra (//) e il codice “SR”
indicano l’inizio della trasmissione. Ogni dato è identificato dal suo codice e
separato dagli altri dati da una doppia barra (//). Un’unica barra (/) separa il codice dal dato. Il codice “ER” seguito da una doppia barra
(//) indica la fine del messaggio. I dati facoltativi devono essere inseriti tra
l’inizio e la fine del messaggio. Appendice
5 Linee direttrici per l’attuazione del
sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca
(sistema ERS) Disposizioni generali (1)
Ogni nave da pesca dell’UE deve essere dotata di un
sistema elettronico, di seguito denominato “sistema ERS”, in grado di
registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di pesca della nave, di
seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e
Principe. (2)
Le navi dell’UE non dotate di un sistema ERS, o
dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nelle
acque di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca. (3)
I dati ERS sono trasmessi conformemente alle
procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati
al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne
garantisce la trasmissione automatica al CCP di Sao Tomé e Principe. (4)
Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si
accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei
programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML
disponibile all’indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm],
nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare
i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3
anni. (5)
Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato
vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei
(6) mesi dalla loro introduzione. (6)
La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei
mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome
dell’Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway). (7)
Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe
designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto. (a)
I corrispondenti ERS sono designati per un periodo
minimo di sei (6) mesi. (b)
I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e
Principe si comunicano reciprocamente, prima della messa in funzione del
sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono,
telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS. (c)
Ogni modifica delle coordinate del corrispondente
ERS deve essere comunicata quanto prima. Compilazione e comunicazione dei dati
ERS (8)
Il peschereccio dell’Unione europea deve: (a)
comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun
giorno trascorso nelle acque di Sao Tomé e Principe; (b)
registrare per ciascuna operazione di pesca i
quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie
bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare; (c)
per le specie identificate nell’autorizzazione di
pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, indicare anche le catture pari a zero; (d)
identificare ogni specie mediante il rispettivo
codice FAO alfa-3; (e)
indicare i quantitativi in chilogrammi di peso vivo
e, se richiesto, in numero di individui; (f)
registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i
quantitativi trasbordati e/o sbarcati; (g)
registrare nei dati ERS, al momento di ogni entrata
(messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalle acque di Sao Tomé e Principe, un
messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione
di pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, i quantitativi detenuti a bordo al
momento di ciascun passaggio; (h)
trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello
Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59
UTC. (9)
Il comandante è responsabile dell’esattezza dei
dati ERS registrati e trasmessi. (10)
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP di Sao Tomé e Principe. (11)
Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione
dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni
riservate. Guasto del sistema ERS a bordo della
nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di
bandiera (12)
Lo Stato di bandiera informa senza indugio il
comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo
rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo
o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il
CCP dello Stato di bandiera. (13)
Lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e Principe in
merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate. (14)
In caso di avaria del sistema ERS a bordo della
nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la
sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine
di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di
pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe solo quando il suo sistema ERS sarà in
perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa da Sao Tomé e
Principe. (15)
Una nave da pesca non può lasciare il porto a
seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando: (a)
il sistema ERS non torni a funzionare in modo
ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e da Sao Tomé e Principe, oppure (b)
non venga a ciò autorizzata dallo Stato di
bandiera. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e
Principe della sua decisione prima della partenza della nave. (16)
Le navi dell’UE che operano nelle acque di Sao Tomé
e Principe con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al
massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di
bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile
accessibile al CCP di Sao Tomé e Principe. (17)
I dati ERS che non hanno potuto essere messi a
disposizione di Sao Tomé e Principe tramite ERS a causa di un guasto del
sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP di Sao Tomé e
Principe con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa
trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i
termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati. (18)
Se il CCP di Sao Tomé e Principe non riceve i dati
ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, Sao Tomé e Principe può dare
istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a
fini di indagine. Problemi operativi dei CCP - Mancato
ricevimento dei dati ERS da parte del CCP di Sao Tomé e Principe (19)
Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo
corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell’altro
CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema. (20)
Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP di Sao Tomé
e Principe convengono di comune accordo, prima dell’avvio operativo dell’ERS, i
mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati
per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si
informano senza indugio in merito a qualunque modifica. (21)
Quando il CCP di Sao Tomé e Principe segnala il
mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le
cause del problema e adotta idonee misure per risolverlo. Il CCP dello Stato di
bandiera informa il CCP di Sao Tomé e Principe e l’UE in merito ai risultati e
alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema
è stato rilevato. (22)
Se la soluzione del problema richiede più di 24
ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti
al CCP di Sao Tomé e Principe ricorrendo a uno dei mezzi elettronici
alternativi di cui al punto 17. (23)
Sao Tomé e Principe informa i propri servizi di
controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’UE non siano considerate in
infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP di Sao
Tomé e Principe dovuta a un problema operativo di uno dei CCP. Manutenzione di un CCP (24)
Gli interventi di manutenzione pianificati di un
CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS
devono essere notificati all’altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando
se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non
pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CCP non appena
possibile. (25)
Nel corso dell’intervento di manutenzione, la
disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non
torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a
disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione. (26)
Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24
ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi
elettronici alternativi di cui al punto 17. (27)
Sao Tomé e Principe informa i suoi servizi di
controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’UE non siano considerate in
infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un
intervento di manutenzione di un CCP. [1] GU L 286 del 29 ottobre 2008, pag. 33. [2] http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf