Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) /* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta La società europea sta invecchiando. In tutta l'Unione europea (UE) è
necessario adattare i sistemi pensionistici per garantire pensioni adeguate,
sicure e sostenibili. La questione non è semplice: far fronte a queste sfide in
modo efficace presuppone un'azione fortemente coordinata da parte degli Stati
membri. La proposta di revisione della direttiva 2003/41/CE relativa alle
attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
(EPAP)[1]
assicurerà una migliore disciplina e una maggiore trasparenza degli enti,
nonché un incremento della loro attività transfrontaliera, rafforzando così il
mercato interno. Per molti aspetti il riesame della direttiva era necessario da molto
tempo. In primo luogo, per tutelare gli aderenti agli schemi e i beneficiari
degli stessi e per favorire prestazioni pensionistiche sicure a livello
transfrontaliero sono necessarie norme di governance più elevate che riflettano
le migliori pratiche adottate a livello nazionale in seguito alla crisi
economica e finanziaria. Alcuni enti pensionistici aziendali o professionali
sono enti finanziari di grandi dimensioni e un loro fallimento potrebbe
incidere sulla stabilità finanziaria, con conseguenze significative a livello
di sicurezza sociale. Ciò è particolarmente importante poiché un numero sempre
maggiore di pensioni aziendali e professionali è caratterizzato da schemi a
contribuzione definita. Le pensioni degli aderenti a questi schemi sono a
rischio in caso di eventuali carenze nella gestione dei rischi o di cattiva
gestione[2].
In secondo luogo, devono essere ridotte le divergenze normative, la
duplicazione degli obblighi e le procedure transfrontaliere eccessivamente
onerose. Le consultazioni della Commissione hanno rilevato che questi elementi
costituiscono uno degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero del mercato
delle pensioni aziendali o professionali, e che la riduzione degli stessi
aiuterebbe le imprese, dalle PMI alle multinazionali, a organizzare in modo più
efficiente le pensioni su scala europea[3].
Attualmente sono rari gli enti pensionistici aziendali o professionali
transfrontalieri, come il fondo pensione paneuropeo per i ricercatori che si
spostano in altri paesi[4]
o il progetto di uno schema transfrontaliero per i datori di lavoro austriaci[5]. È tuttavia probabile
che il settore delle pensioni aziendali e professionali subisca pressioni via
via crescenti a causa di sistemi pensionistici pubblici sempre più ridotti: gli
EPAP transfrontalieri possono rappresentare potenzialmente una quota crescente degli
schemi pensionistici aziendali e professionali. In effetti, vari Stati membri
hanno introdotto una nuova normativa con l'intento di diventare le sedi ideali
per gli EPAP transfrontalieri[6].
In terzo luogo, in tutta l'UE è stata riscontrata una significativa
lacunosità delle informazioni fornite agli aderenti degli schemi pensionistici
e ai beneficiari degli stessi. Molti aderenti non sono a conoscenza del fatto
che i loro diritti pensionistici non sono garantiti o che, sebbene maturati, potrebbero
essere ridotti dagli enti pensionistici aziendali o professionali,
contrariamente ad altri contratti finanziari[7].
Spesso non sanno neanche che gli oneri hanno un impatto significativo sui
diritti a pensione. Questa proposta si basa su diverse iniziative avviate negli ultimi
anni, quali il Libro bianco sulle pensioni[8]
e il Libro verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea[9]. Sulla scorta di quest'ultimo
documento, la revisione della direttiva è altresì intesa a potenziare la
capacità degli EPAP di investire in attività aventi un profilo economico a
lungo termine e a sostenere il finanziamento della crescita sostenibile nell'economia
reale. In molti Stati membri in cui finora le pensioni aziendali e professionali
hanno svolto un ruolo marginale, il settore degli EPAP si sta sviluppando anche
attraverso l'istituzione di quadri normativi. Oggi, senza un quadro normativo
aggiornato a livello dell'UE, si rischia che gli Stati membri continuino a
elaborare soluzioni diverse, aggravando così la frammentazione normativa.
Migliorare concretamente le pensioni aziendali e professionali richiede inoltre
tempi lunghi. Non agire ora significherebbe perdere opportunità in termini di
risparmio sui costi e di rendimento degli investimenti, con il risultato di una
pianificazione finanziaria inadeguata per milioni di europei. Ne conseguirebbe
anche un aumento sproporzionato dell'onere che grava sulle giovani generazioni
e mina la solidarietà intergenerazionale. La presente proposta non prende in considerazione l'introduzione di
nuove disposizioni in materia di solvibilità che, in ogni caso, non riguardano
gli schemi a contribuzione definita. Inoltre, uno studio d'impatto quantitativo[10] condotto nel 2013 dall'Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
ha rivelato la necessità di dati più completi in materia di solvibilità prima
di poter prendere decisioni su questi aspetti. 1.1. Obiettivi della proposta Obiettivo generale della presente proposta è facilitare il risparmio
pensionistico di natura aziendale o professionale. Pensioni aziendali e
professionali più sicure ed efficienti contribuiranno all'adeguatezza e alla
sostenibilità del sistema pensionistico, rafforzando il contributo che il
risparmio destinato alle pensioni complementari apporta al reddito da pensione.
La proposta rinvigorirà inoltre gli EPAP nella veste di investitori
istituzionali nell'economia reale dell'UE e rafforzerà la capacità dell'economia
europea di convogliare il risparmio a lungo termine in investimenti che
stimolino la crescita. La presente proposta persegue quattro obiettivi specifici: 1) rimuovere
le barriere prudenziali che ancora ostacolano l'attività transfrontaliera degli
EPAP, disponendo che le norme in materia di investimenti e di informativa
destinata agli aderenti e ai beneficiari siano le stesse in vigore nello Stato
membro d'origine, precisando le procedure per le attività transfrontaliere e
definendo chiaramente il campo di azione dello Stato membro d'origine e dello
Stato membro ospitante; 2) assicurare un buon quadro di governance e di
gestione del rischio; 3) offrire informazioni chiare e pertinenti agli aderenti
e ai beneficiari; 4) garantire che le autorità di vigilanza abbiano gli
strumenti necessari per controllare efficacemente gli EPAP. 1.2. Coerenza con altri obiettivi
e politiche dell'Unione Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con le politiche e
con gli obiettivi dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) prevede l'adozione di misure intese a garantire la creazione e
il funzionamento di un mercato
interno con un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché di libera
prestazione di servizi. La presente proposta è in linea con il Libro bianco sulle pensioni ed è
allo stesso tempo coerente con la strategia Europa 2020, la quale auspica che
il risanamento di bilancio e la sostenibilità finanziaria a lungo termine non
prescindano da riforme strutturali dei sistemi pensionistici negli Stati membri[11]. La presente proposta,
infine, è coerente con altre iniziative nell'ambito dei servizi finanziari,
come le direttive Solvibilità II[12],
AIFMD[13]
e MiFID II[14].
In quanto tale, essa rientra pienamente nell'ambito dell'agenda della
Commissione per il rafforzamento del settore finanziario a sostegno della
crescita[15].
La proposta promuove i diritti umani, tutelando le pensioni, in linea
con l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che invoca
il riconoscimento e il rispetto del diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente. Le azioni proposte avrebbero un impatto positivo
sulla protezione dei consumatori di cui all'articolo 38 e sulla libertà d'impresa
di cui all'articolo 16, in particolare garantendo un maggior livello di
trasparenza delle pensioni e una pianificazione finanziaria e previdenziale
informata e personalizzata, nonché agevolando l'attività transfrontaliera degli
EPAP e dei loro promotori. L'obiettivo generale della proposta, che giustifica
talune limitazioni alla libertà d'impresa (articolo 16), è garantire l'integrità
e la stabilità del mercato. 2. Risultati delle
consultazioni delle parti interessate e valutazione dell'impatto La presente proposta si basa su numerose consultazioni pubbliche
riguardanti gli obblighi in ordine agli aspetti quantitativi, alla governance e
alla diffusione di informazioni. Data la natura specifica delle attività degli
enti pensionistici aziendali o professionali, nelle consultazioni sono state
sistematicamente coinvolte le parti sociali (datori di lavoro e sindacati). Nel
luglio 2010 la Commissione ha avviato una consultazione sul Libro verde sulle
pensioni nel quale erano illustrate diverse idee in merito a questo riesame[16]. La consultazione ha
suscitato circa 1 700 contributi provenienti da tutta l'UE, di cui 350
provenienti dagli Stati membri, dai parlamenti nazionali, dalle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, dalla società civile e dai rappresentanti dell'industria[17]. Tenendo conto delle osservazioni sul Libro verde sulle pensioni, nell'aprile
2011 i servizi della Commissione hanno invitato l'EIOPA a fornire consulenza
tecnica sulle modalità di modifica della direttiva. Nel rispetto del principio
di proporzionalità, l'Autorità ha raccomandato l'applicazione agli EPAP del
quadro di governance stabilito nella direttiva Solvibilità II. Dopo la
pubblicazione del progetto di parere[18]
si è tenuta una vasta consultazione[19].
Nel febbraio 2012 l'EIOPA ha trasmesso il suo parere definitivo, sulla base del
quale la direzione generale del Mercato interno e dei servizi ha organizzato
uno scambio di opinioni tra le parti interessate nel corso di un'audizione
pubblica il 1º marzo 2012. Successivamente i servizi della Commissione hanno
effettuato un'analisi d'impatto quantitativa sugli obblighi riguardanti gli
aspetti quantitativi, nonché uno studio sugli oneri amministrativi relativi
alla governance e alla diffusione di informazioni. Entrambi gli studi si basano
sui contributi del settore e delle parti sociali. La presente proposta è accompagnata da una relazione sulla valutazione
dell'impatto che prende in considerazione una gamma di opzioni e subopzioni
strategiche. La relazione è stata presentata in prima battuta al comitato per
la valutazione dell'impatto il 4 settembre 2013, il quale ne ha chiesto la
ripresentazione, con l'aggiunta di informazioni sulla posizione delle varie
parti interessate, sulla definizione del problema, sugli aspetti di
sussidiarietà e proporzionalità, sulle opzioni e sugli impatti previsti. La
relazione è stata modificata di conseguenza, apportando principalmente le
seguenti modifiche: i) una descrizione più esaustiva delle posizioni degli
Stati membri e delle diverse categorie di parti interessate; ii) una
spiegazione più dettagliata dei problemi affrontati dall'azione proposta; iii)
in materia di sussidiarietà, una descrizione più dettagliata della
giustificazione di un'azione dell'UE; iv) una chiara affermazione dell'assenza
di una proposta di ulteriore armonizzazione delle segnalazioni all'autorità di
vigilanza; v) una nuova sezione sull'impatto dell'iniziativa sulle piccole e
medie imprese e vi) una descrizione più dettagliata delle ipotesi assunte per
il calcolo dei presunti costi e benefici delle varie opzioni. Il 16 ottobre
2013 è stata ripresentata la valutazione dell'impatto. Il 6 novembre il
comitato ha dichiarato di non poter formulare un parere positivo, chiedendo
ulteriori modifiche. 3. Elementi giuridici della
proposta 3.1. Base giuridica La presente proposta costituisce una rifusione
della direttiva 2003/41/CE, codifica le disposizioni immutate di quest'ultima e
la modifica. La proposta mantiene le basi giuridiche della direttiva
2003/41/CE, ossia l'ex articolo 47, paragrafo 2, l'ex articolo 55 e l'ex
articolo 95 del trattato CE (attualmente gli articoli 53, 62 e 114, paragrafo
1, del TFUE). Essa si propone di istituire il mercato
interno mediante la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento
e, allo stesso tempo, di regolamentare l'accesso alle attività di lavoro
autonomo e l'esercizio delle stesse, garantendo un elevato livello di
protezione per i consumatori. La direttiva 2003/41/CE disciplina ambiti
quali le condizioni per l'esercizio dell'attività degli EPAP, compreso un
approccio comune in materia di registrazione o di autorizzazione, le norme e le
procedure da seguire nel caso in cui gli EPAP intendano offrire i loro servizi
in altri Stati membri, le norme quantitative in materia di solvibilità, le
norme in materia di investimenti sulla base del principio della persona
prudente, i requisiti relativi alla gestione efficace, in particolare requisiti
di competenza e di onorabilità, l'uso di audit interni e di servizi attuariali,
i requisiti in materia di gestione dei rischi, l'utilizzo dei depositari, le
informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari, i poteri di vigilanza e
gli obblighi di segnalazione. La presente proposta si basa inoltre sugli
elementi che seguono. Ad esempio, per quanto riguarda le informazioni che l'EPAP
è tenuto a fornire, la proposta introduce un prospetto paneuropeo delle
prestazioni pensionistiche. Per quanto riguarda la gestione efficace degli
EPAP, essa fissa norme più particolareggiate sulla competenza e l'onorabilità e
sulle funzioni fondamentali, in particolare la gestione del rischio. La
proposta mira inoltre a facilitare l'attività transfrontaliera. Vengono mantenuti i due obiettivi della
direttiva 2003/41/CE: nessuno dei due è secondario o indiretto rispetto all'altro.
Per esempio, una gestione degli EPAP più professionale, con una definizione dei
compiti e delle responsabilità del personale incaricato della gestione e l'introduzione
di una valutazione interna del rischio lungimirante, rafforza la protezione dei
consumatori. Di converso, fornire maggiori informazioni mediante il prospetto
delle prestazioni pensionistiche fa in modo che gli EPAP siano più responsabili
della loro gestione dinanzi agli aderenti e ai beneficiari. Un livello di
armonizzazione più elevato di tali requisiti facilita l'attività
transfrontaliera riducendo i costi delle operazioni e spingendo il mercato ad
innovarsi. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità Un'azione a carattere unionale in questo settore costituisce un valore
aggiunto in quanto gli Stati membri, singolarmente, non potrebbero: i)
eliminare gli ostacoli alle attività transfrontaliere degli EPAP; ii) garantire
un livello minimo più elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE; iii)
realizzare economie di scala, diversificare il rischio e innovare le attività
transfrontaliere; iv) evitare l'arbitraggio normativo tra i settori dei servizi
finanziari; v) evitare l'arbitraggio normativo tra gli Stati membri e vi) tener
conto degli interessi dei lavoratori transfrontalieri. Con l'azione proposta gli Stati membri conservano tutte le loro
competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici:
la revisione non mette in discussione tale prerogativa, né riguarda questioni
relative alla normativa nazionale in materia fiscale, contrattuale, di lavoro o
di sicurezza sociale. La proposta rispetta il principio di proporzionalità sancito dall'articolo
5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE). Le opzioni strategiche
selezionate si propongono di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi
pubblici, la protezione degli aderenti e dei beneficiari, i costi per gli enti,
i promotori e le autorità di vigilanza. Le opzioni, che sono state oggetto di
un attento esame, hanno assunto la forma di standard minimi e sono state
appositamente adeguate ai diversi modelli di impresa. È per questi motivi che,
nel complesso, la direttiva proposta incentiverà le pensioni aziendali e
professionali. 3.3. Riferimenti ad altre
direttive La presente proposta è una rifusione che fa riferimento alle direttive
2003/41/CE, 2009/138/CE, 2010/78/UE[20],
2011/61/UE e 2013/14/UE[21].
La direttiva 2003/41/CE sarà abrogata dalla presente direttiva. 3.4. Spiegazione dettagliata della
proposta Trattandosi di una rifusione della direttiva 2003/41/CE, la spiegazione
dettagliata che segue si concentra esclusivamente sulle nuove disposizioni o
sulle disposizioni che devono essere modificate. Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI L'articolo 6 comprende ora definizioni nuove e/o meglio
precisate di "impresa promotrice", "Stato membro di origine",
"Stato membro ospitante", "ente trasferente" e "ente
ricevente", "mercato regolamentato", "sistema multilaterale
di negoziazione", "sistema organizzato di negoziazione", "supporto
durevole" e delle "funzioni fondamentali". L'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 10,
non elenca più le condizioni per l'esercizio dell'attività separatamente, ma
affida agli Stati membri la responsabilità di garantire che ogni ente sia
registrato o autorizzato e abbia definito in modo adeguato le regole di
funzionamento dello schema pensionistico. L'articolo 12 è modificato su tre fronti. In primo luogo,
esso precisa che un ente svolge attività transfrontaliera quando gestisce uno
schema pensionistico soggetto al diritto del lavoro e della sicurezza sociale
di un altro Stato membro, anche in situazioni in cui l'ente e l'impresa
promotrice sono situati nello stesso Stato membro[22]. In secondo luogo, il
paragrafo 4 introduce l'obbligo di una decisione motivata dell'autorità
competente dello Stato membro di origine, qualora quest'ultima vieti l'attività
transfrontaliera. Inoltre, se un'autorità competente dello Stato membro di
origine non informa un'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa
comunica le ragioni del suo rifiuto. In terzo luogo, lo Stato membro ospitante
non può più imporre requisiti aggiuntivi in materia di informativa agli enti
che svolgono attività transfrontaliere, in ragione dell'introduzione nella
proposta di direttiva di un prospetto delle prestazioni pensionistiche standard
(cfr. articoli da 40 a 54). L'articolo 13 stabilisce nuove norme per il trasferimento
transfrontaliero di schemi pensionistici che deve essere soggetto all'autorizzazione
preventiva da parte di un'autorità competente dello Stato membro di origine
dell'ente ricevente. Salvo contrarie disposizioni del diritto nazionale del
lavoro e della sicurezza sociale in ordine all'organizzazione dei sistemi
pensionistici, il trasferimento e le sue condizioni sono soggetti all'approvazione
preventiva da parte degli aderenti e dei beneficiari in questione o, se del
caso, dei loro rappresentanti. L'articolo 13 contiene anche
disposizioni sullo scambio di informazioni in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale applicabile alla gestione dello schema pensionistico.
Qualora, a seguito del trasferimento, l'ente ricevente svolga un'attività
transfrontaliera, si applica l'articolo 12, paragrafi 8 e 9. L'ente
gestirà lo schema pensionistico conformemente alla normativa in materia di
lavoro e di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante[23], in modo da non
cambiare il livello di tutela degli aderenti e dei beneficiari coinvolti nel
trasferimento. Titolo II – REQUISITI QUANTITATIVI L'articolo 20 sulle norme relative agli investimenti è
modificato su due fronti. In primo luogo, lo Stato membro ospitante non può più
imporre norme aggiuntive relative agli investimenti agli enti che svolgono
attività transfrontaliere, facilitando così la gestione degli investimenti, in
particolare per gli schemi a contribuzione definita, senza pregiudicare la
tutela degli aderenti e dei beneficiari, in quanto la norma è accompagnata da
disposizioni più severe in materia di governance e di vigilanza. In secondo
luogo, l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), è stato
aggiornato per riflettere la terminologia utilizzata nel regolamento (UE) n.
.../... [MiFIR]. In terzo luogo, viene sostituita l'espressione ambigua "mercati
del capitale di rischio" (articolo 20, paragrafo 6,
lettera c)), con una terminologia che meglio riflette il significato
originale di tale disposizione, ossia gli Stati membri non possono limitare la
facoltà degli enti di investire in strumenti a lungo termine che non sono
negoziati su mercati regolamentati. È inoltre opportuno che le regole di
investimento non limitino gli investimenti in attività non quotate che
finanziano progetti di infrastrutture a basse emissioni di carbonio e
resilienti ai cambiamenti climatici. Non viene proposta un'ulteriore armonizzazione delle norme relative
alla solvibilità finanziaria dell'ente. Titolo III – CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITÀ Per gli enti pensionistici aziendali o professionali di piccole
dimensioni la proposta garantisce agli Stati membri la possibilità di escludere
gli enti che gestiscono schemi con meno di 100 aderenti in totale. Per gli
altri EPAP, misure specifiche, ad esempio in ordine alle funzioni fondamentali
e alla valutazione del rischio, garantiscono la proporzionalità dei requisiti
in materia di governance. CAPO 1 – Sistema di governance Ad eccezione degli articoli 31 e 32 (ex articoli 10 e 12),
il presente titolo costituisce un elemento di novità nella direttiva e fissa
nuovi requisiti di governance dettagliati per gli EPAP. L'articolo 21 stabilisce che l'organo amministrativo,
direttivo o di vigilanza dell'EPAP è, in ultima analisi, responsabile del
rispetto da parte dell'ente delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Le norme in
materia di governance degli EPAP lasciano impregiudicato il ruolo delle parti
sociali nella loro gestione. L'articolo 22 impone agli enti di dotarsi di un sistema efficace
di governance che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività.
Questo sistema è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità
delle attività degli EPAP, in modo da garantire che i requisiti in materia di
governance non siano troppo onerosi, ad esempio, per gli enti di piccole
dimensioni. L'articolo 23 dispone che gli enti pensionistici aziendali
e professionali garantiscano che tutte le persone che effettivamente li
gestiscono o rivestono funzioni fondamentali abbiano le qualifiche
professionali, le conoscenze e l'esperienza necessarie per consentire una
gestione sana e prudente dell'ente o per svolgere adeguatamente le loro
funzioni fondamentali (competenza) e che godano di buona reputazione e
integrità (onorabilità). L'articolo 24 stabilisce che gli enti devono avere una solida
politica di remunerazione che sia oggetto di pubblicazione e propone, inoltre,
di conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato. L'articolo 25 stabilisce i principi generali sulle funzioni
fondamentali. Gli EPAP possono affidare a una sola persona o unità
organizzativa più di una funzione fondamentale, ma assegnano sempre la funzione
di gestione dei rischi a una persona o unità organizzativa diversa dalla persona
o unità che svolge la funzione di audit interno. L'articolo 26 stabilisce che gli EPAP devono dotarsi di un
sistema efficace di gestione dei rischi, necessario per individuare,
monitorare, gestire e segnalare in modo costante tutti i rischi ai quali sono o
potrebbero essere esposti e le relative interdipendenze, in particolare quelli
connessi ad attività esternalizzate e alle attività oggetto di un ulteriore
riesternalizzazione. La gestione del rischio dovrebbe essere proporzionata alle
dimensioni e all'organizzazione interna dell'ente, nonché alla natura, alla
portata e alla complessità delle sue attività. L'articolo 27 prevede una funzione di audit interno
efficace che valuti l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo
interno e altri elementi del sistema di governance, in particolare le attività
esternalizzate e alle attività oggetto di un ulteriore riesternalizzazione. La
funzione di audit interno deve essere assunta da almeno una persona
indipendente, all'interno o all'esterno dell'ente. L'articolo 28 prevede una funzione attuariale efficace
incaricata del coordinamento e del presidio del calcolo delle riserve tecniche,
nonché della valutazione dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli
sottostanti, ove gli aderenti e beneficiari non assumano integralmente i
rischi. L'articolo 29 stabilisce che gli enti devono produrre
periodicamente e senza indugi una valutazione del rischio delle pensioni dopo
qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'ente. La
valutazione deve dimostrare la compatibilità di una serie di elementi, in linea
con i requisiti nazionali. La valutazione dovrebbe comprendere i rischi nuovi o
emergenti relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente.
La valutazione del rischio delle pensioni dovrebbe essere proporzionata alle
dimensioni e all'organizzazione interna dell'ente, nonché alla natura, alla
portata e alla complessità delle sue attività. L'articolo 30 propone di autorizzare la Commissione ad adottare
un atto delegato in ordine alla valutazione del rischio delle pensioni. CAPO 2 – Esternalizzazione e gestione degli
investimenti L'articolo 33 stabilisce le norme
per la stipula dei contratti con terzi (esternalizzazione), comprese le
attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione. CAPO 3 – Depositario Gli articoli da 35 a 37 stabiliscono che gli EPAP devono
designare un unico depositario a fini della custodia delle attività e degli
obblighi di sorveglianza se gli aderenti e i beneficiari assumono integralmente
il rischio dell'investimento. Titolo IV – INFORMAZIONI DA FORNIRE AI
POTENZIALI ADERENTI, AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI CAPO 1 - Disposizioni generali Il presente capo stabilisce nel dettaglio le informazioni da fornire
agli aderenti, ai potenziali aderenti e, dopo il pensionamento, ai beneficiari,
in base all'ex articolo 11. L'articolo 38 definisce i principi generali per la
comunicazione delle informazioni. L'articolo 39 stabilisce il tipo di informazioni che gli
aderenti (e i beneficiari) devono ricevere, tra cui i diritti e gli obblighi
delle parti, i rischi e le opzioni di investimento e se esse siano di tipo
standard o no. Le condizioni di un particolare schema pensionistico devono
essere pubblicate sul sito internet dell'ente interessato. L'articolo 40 fa obbligo agli enti pensionistici aziendali e
professionali di fornire, ogni dodici mesi, un prospetto individuale delle
prestazioni pensionistiche nella forma più chiara possibile, anche come base di
informazioni per l'eventuale servizio di ricostruzione delle pensioni descritto
nel Libro bianco sulle pensioni[24].
Ove gli Stati membri già forniscano alle persone fisiche informazioni complete
che coprono uno o più pilastri del sistema previdenziale, essi manterranno la
flessibilità di strutturazione del proprio sistema di informazione sulle
pensioni, nel rispetto dei requisiti imposti dalla presente proposta. CAPO 2 – Prospetto delle prestazioni
pensionistiche Gli articoli da 40 a 44 stabiliscono le disposizioni generali in
materia di prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato agli aderenti
attivi dello schema pensionistico. L'idea del prospetto delle prestazioni
pensionistiche si basa sul parere che l'EIOPA ha fornito alla Commissione
europea sul riesame della direttiva EPAP, sulle migliori pratiche nazionali di
vari Stati membri e sui lavori svolti a livello internazionale dall'OCSE[25]. Il prospetto delle
prestazioni pensionistiche è paragonabile ai documenti informativi richiesti
dalla normativa in altri settori finanziari, come il documento contenente
informazioni chiave per gli investitori nei fondi di investimento aperti
(OICVM), pur tenendo conto delle specificità del settore delle pensioni
aziendali e professionali. Inoltre, esso lascia agli Stati membri un
sufficiente margine di manovra per introdurre requisiti più specifici e sistemi
integrati che consentano un raffronto tra i diversi pilastri del sistema
previdenziale. Un prospetto delle prestazioni pensionistiche standard dovrebbe
automatizzare l'elaborazione periodica dei prospetti, consentendone l'eventuale
esternalizzazione e contenendo così i costi, in particolare per gli enti di
dimensioni più ridotte. Gli articoli da 46 a 53, che definiscono gli elementi del
prospetto delle prestazioni pensionistiche, sono letti congiuntamente all'articolo 45.
Gli elementi sono i seguenti: ·
dati personali dell'aderente; ·
individuazione dell'ente; ·
garanzie; ·
saldo, contributi e costi; ·
proiezioni della pensione; ·
profilo di investimento; ·
risultati ottenuti in passato; nonché ·
informazioni aggiuntive. L'articolo 54 propone di autorizzare la Commissione ad
adottare un atto delegato in ordine al prospetto delle prestazioni
pensionistiche. CAPO 3 – Altre informazioni e
documentazione da fornire Il presente capo si riferisce alle informazioni che gli EPAP dovrebbero
fornire agli aderenti e ai beneficiari nelle diverse fasi del pensionamento,
ossia immediatamente prima dell'adesione, immediatamente prima del
pensionamento o durante la fase di erogazione. L'articolo 55 stabilisce norme specifiche che obbligano l'EPAP
a fornire informazioni ai futuri aderenti prima dell'adesione allo schema
pensionistico dell'EPAP. L'articolo 56 stabilisce le informazioni da fornire agli
aderenti prima del pensionamento, in aggiunta al prospetto delle prestazioni
pensionistiche, almeno due anni prima del pensionamento, indipendentemente dal
fatto che sia predefinito o meno. L'articolo 57 stabilisce in dettaglio le informazioni che
devono essere fornite ai beneficiari nel corso della fase di erogazione che
dovrebbero sostituire il prospetto delle prestazioni pensionistiche. L'articolo 58 stabilisce le informazioni da fornire su
richiesta degli aderenti e dei beneficiari. Titolo V – VIGILANZA PRUDENZIALE CAPO 1 – Disposizioni generali di vigilanza
prudenziale L'articolo 59 individua nella tutela degli aderenti e dei
beneficiari dello schema l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale. L'articolo 60 definisce i settori che rientrano nel campo
di applicazione della vigilanza prudenziale nella presente direttiva. Questo
articolo elimina l'incertezza giuridica per gli EPAP generata dalle differenze
esistenti tra gli Stati membri in ordine al campo di applicazione della
regolamentazione prudenziale. L'articolo 61 stabilisce i principi generali di vigilanza
prudenziale. Per esempio, esso dispone che l'autorità competente dello Stato
membro di origine è responsabile in via esclusiva della vigilanza prudenziale
su tutti gli EPAP autorizzati o registrati nella propria giurisdizione. L'articolo
stabilisce inoltre il principio secondo il quale la vigilanza sugli EPAP deve
essere esercitata con un metodo prospettico e basato sul rischio, nonché in
modo tempestivo e proporzionato. L'articolo 63 introduce la procedura di riesame da parte
delle autorità di vigilanza, intesa ad individuare gli EPAP che, in ragione delle
loro caratteristiche finanziarie, organizzative o di altra natura, presentano
un profilo di rischio più elevato. L'articolo 64 garantisce che tutte le nuove prescrizioni
introdotte dalla presente proposta trovino riscontro nei poteri attribuiti alle
autorità competenti in materia di informativa. L'articolo 65 stabilisce che le autorità competenti
svolgano i loro compiti in modo trasparente e responsabile. CAPO 2 – Segreto professionale e scambio di
informazioni Gli articoli da 66 a 71 contengono disposizioni e stabiliscono le
condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le
autorità e gli organismi, contribuendo a rafforzare la stabilità del sistema
finanziario. Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI Gli articoli da 73 a 81 definiscono gli obblighi in materia di
cooperazione e di presentazione di relazioni e le condizioni per il trattamento
dei dati personali. Essi comprendono la valutazione e il riesame della
direttiva, la modifica della direttiva 2009/138/CE ("Solvibilità II"),
il termine per l'attuazione della direttiva, le abrogazioni e i destinatari. 4. Incidenza sul bilancio Le incidenze specifiche di bilancio sono valutate nella scheda
finanziaria legislativa e rientrano tra i compiti assegnati all'EIOPA. ê 2003/41/CE
(adattato) 2014/0091 (COD) 2014/0091 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alle attività e alla Ö vigilanza Õ supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 53, l'articolo 5562 e l'articolo
95, paragrafo 1114, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, ò nuovo previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, ê 2003/41/CE visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, ò nuovo sentito il Garante
europeo della protezione dei dati, ê 2003/41/CE deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 251 del
trattato(3), considerando quanto segue: ò nuovo (1) La
direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26] ha
subito varie e sostanziali modifiche[27].
Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno
procedere alla sua rifusione. ê 2003/41/CE
considerando 1 Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale
importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro
nella Comunità. ê 2003/41/CE
considerando 2 (adattato) ð nuovo (2) Sono
già stati compiuti notevoli progressi nell'instaurazione di tale Il mercato interno,
consentendo ð dovrebbe consentire ï alle istituzioni finanziarie agli enti di operare in altri Stati membri, garantendo un livello
elevato di protezione degli ð aderenti e dei beneficiari degli schemi
pensionistici aziendali o professionali. ï utenti dei servizi
finanziari. ê 2003/41/CE
considerando 3 (adattato) La comunicazione della
Commissione dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi
finanziari: piano d'azione» indica una serie di iniziative necessarie per
completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di
Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia
realizzato entro il 2005. ê 2003/41/CE
considerando 4 (adattato) Il piano d'azione per i
servizi finanziari indica, tra le priorità più urgenti, l'elaborazione di una
direttiva sulla vigilanza prudenziale degli enti pensionistici aziendali o
professionali, poiché si tratta di una categoria importante di istituzioni
finanziarie chiamate a svolgere un ruolo essenziale ai fini dell'integrazione,
dell'efficienza e della liquidità dei mercati finanziari, che tuttavia non
rientrano in un quadro normativo coerente a livello europeo che consenta loro
di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno. ò nuovo (3) La
direttiva 2003/41/CE ha rappresentato una prima tappa legislativa verso la
costituzione di un mercato interno degli enti pensionistici aziendali e
professionali organizzato su scala europea. Un autentico mercato interno degli
enti pensionistici aziendali o professionali è un elemento fondamentale per la
crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea e per
affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione europea. La
direttiva, che risale al 2003, non è stata modificata in modo sostanziale al
fine di introdurvi un moderno sistema di governance basato sul rischio anche
per gli enti pensionistici aziendali o professionali. ê 2003/41/CE
considerando 5 (adattato) ð nuovo (4) ðSono necessarie misure per sviluppare
ulteriormente il risparmio destinato alle pensioni complementari private, come
ad esempio le pensioni aziendali o professionali. Si tratta di un aspetto
importante in quanto i sistemi di sicurezza sociale sono sottoposti ad una
pressione crescente, il che significa che i cittadini in futuro faranno sempre
più ricorso a pensioni integrative aziendali o professionali. ï Dal momento che i regimi di
sicurezza sociale sono sottoposti a una pressione sempre crescente, in futuro
si farà sempre più ricorso a schemi pensionistici aziendali e professionali a
integrazione dei regimi pubblici. Occorre pertanto sviluppare
le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza
dei regimi Ö sistemi Õ pensionistici della
sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed
efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la
vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del
rafforzamento del modello sociale europeo. ò nuovo (5) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il
diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla
libertà d'impresa e il diritto a un livello elevato di protezione dei
consumatori, garantendo, nello specifico, un maggiore livello di trasparenza
degli schemi pensionistici nonché una pianificazione finanziaria e
previdenziale informata e personalizzata e semplificando le operazioni
transfrontaliere degli enti pensionistici aziendali o professionali e delle
imprese. La presente direttiva deve essere applicata in conformità a tali
diritti e principi. (6) Nonostante
l'entrata in vigore della direttiva 2003/41/CE permangono importanti barriere
prudenziali che rendono più costosa per gli enti la gestione di schemi
pensionistici su base transfrontaliera. Inoltre, occorre aumentare l'attuale
livello minimo di protezione per gli aderenti e i beneficiari. Ciò assume un'importanza
sempre maggiore dato che è aumentato significativamente il numero di cittadini
europei che fanno ricorso a regimi che trasferiscono i rischi di longevità e di
mercato dall'ente o dall'impresa che offre lo schema aziendale o professionale
("impresa promotrice") alle persone fisiche. Inoltre, occorre
aumentare l'attuale livello minimo di informazioni fornite agli aderenti e ai
beneficiari. Tali sviluppi giustificano una modifica della direttiva. ê 2003/41/CE
considerando 7 (7) Le disposizioni prudenziali
previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato
livello di sicurezza per i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di
norme prudenziali rigorose, sia a permettere una gestione efficiente degli
schemi pensionistici aziendali e professionali. ê 2003/41/CE
considerando 8 (8) La libera prestazione di
servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali
coordinati, dovrebbero essere assicurate agli enti che siano pienamente
distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il principio di
capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò
indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità
giuridiche. ê 2003/41/CE
considerando 9 (9) In base al principio di
sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze
per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la
definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del sistema previdenziale
nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero
inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le
funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o
professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione
aziendali e le imprese di assicurazione sulla vita. La presente direttiva non
intende mettere in discussione tale prerogativa. ê 2003/41/CE
considerando 10 (adattato) (10) Esistono divergenze nelle
norme nazionali che disciplinano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli
enti pensionistici aziendali o professionali. In taluni Stati membri gli enti
suddetti possono operare in base ad accordi con associazioni o gruppi di
associazioni Ö i Õ cui membri agiscono
come lavoratori autonomi ovvero in base ad accordi diretti con lavoratori
autonomi e lavoratori dipendenti. In taluni Stati membri i lavoratori autonomi
possono anche aderire a un ente se il lavoratore autonomo agisce come datore di
lavoro o fornisce i
propri servizi professionali a un'impresa. In
taluni Stati membri ancora i lavoratori autonomi non possono aderire a enti
pensionistici aziendali o professionali a meno che non siano soddisfatti
determinati requisiti, compresi quelli imposti dal diritto del lavoro e della
sicurezza sociale. ê 2003/41/CE
considerando 11 (adattato) (11) È necessario escludere dal
campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale
già coordinati a livello comunitario Ö dell'Unione Õ. È tuttavia
necessario tenere conto della specificità degli enti che, in uno Stato membro,
gestiscono al tempo stesso regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale
e schemi pensionistici aziendali o professionali. ê 2003/41/CE
considerando 12 (adattato) (12) Ö Gli enti Õ Le istituzioni finanziarie alle Ö ai Õ quali già si applica
un quadro normativo comunitario Ö dell'Unione Õ dovrebbero di regola
essere esclusie dal
campo d'applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi,
dettie istituzioni Ö enti Õ possono anche offrire
prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì
che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali
distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui
alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita
nel settore delle pensioni aziendali e professionali. La Commissione dovrebbe
inoltre procedere ad un attento monitoraggio della situazione relativa al
mercato delle pensioni aziendali o professionali, valutando la possibilità di
estendere l'applicazione facoltativa della presente direttiva ad altrie istituzioni Ö enti Õ finanziarie
regolamentatie. ê 2003/41/CE
considerando 13 (13) Quando mirano a garantire la
sicurezza finanziaria durante il pensionamento, le prestazioni erogate dagli
enti pensionistici aziendali e professionali dovrebbero corrispondere di norma
all'erogazione di una pensione vitalizia. Dovrebbero poter essere previsti
inoltre pagamenti a carattere temporaneo o «una tantum». ê 2003/41/CE
considerando 14 (14) È importante garantire che le
persone anziane e i disabili non vengano esposti al rischio di povertà e
possano godere di un livello di vita decoroso. Una copertura adeguata dei
rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali
rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza
tra gli anziani. Al momento di stabilire uno schema pensionistico, i datori di
lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la
possibilità che detto schema preveda disposizioni per la copertura del rischio
di longevità e di invalidità professionale, nonché per la pensione di
reversibilità. ê 2003/41/CE
considerando 15 (15) Dando agli Stati membri la
facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti
che gestiscono schemi che contano congiuntamente meno di cento aderenti in
totale si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza
compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore.
Ciò tuttavia non dovrebbe indebolire il diritto dei suddetti enti di nominare, per la gestione del loro portafoglio di
investimenti e il deposito del loro attivo, gestori degli investimenti o
depositari stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati. ê 2003/41/CE
considerando 16 (16) Occorre escludere dal campo di
applicazione della presente direttiva enti, come le «Unterstützungskassen» in
Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato
importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro
il rischio d'insolvenza. ê 2003/41/CE
considerando 17 (17) Per proteggere gli aderenti ed
i beneficiari, è opportuno che gli enti pensionistici aziendali o professionali
esercitino unicamente le attività di cui alla presente direttiva, nonché quelle
ad esse connesse. ê 2003/41/CE
considerando 18 (18) In caso di fallimento dell'impresa
promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia
i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione
tra l'ente e l'impresa promotrice e che vengano fissate norme prudenziali
minime per tutelare gli aderenti. ê 2003/41/CE
considerando 19 (19) Gli enti pensionistici
aziendali o professionali agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità
significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati
membri possono essere sottoposti a vigilanza non solo gli enti stessi, ma anche
le entità o società autorizzate a gestirli. Gli Stati membri dovrebbero essere
in grado di tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti
i requisiti stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero
altresì poter autorizzare entità assicurative e altre entità finanziarie a
gestire enti pensionistici aziendali e professionali. ê 2003/41/CE
considerando 20 (20) Gli enti pensionistici aziendali
o professionali sono prestatori di servizi finanziari che si assumono una
notevole responsabilità per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni
pensionistiche aziendali o professionali e di conseguenza dovrebbero soddisfare
determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e
le condizioni per il funzionamento. ê 2003/41/CE
considerando 21 (21) L'elevatissimo numero degli
enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica
per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È
necessario tuttavia che un ente che intenda gestire uno schema pensionistico in
un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato
membro di origine. ê 2003/41/CE
considerando 36 (adattato) ð nuovo (22) Fatto salvo il diritto
nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione
dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle
contrattazioni collettive, gli enti dovrebbero avere la possibilità di prestare
i loro servizi in altri Stati membri ð dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente dello
Stato membro di origine dell'ente ï . Essi dovrebbero poter
accettare come promotori imprese aventi sede in ð qualunque ï altri Statoi membroi ed essere in grado di gestire schemi
pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro. Questa facoltà potrebbe
potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di
scala, migliorare la competitività del settore
delle imprese nell'Unionecomunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il
riconoscimento reciproco della normativa prudenziale. La corretta applicazione
di tale normativa prudenziale dovrebbe essere sottoposta alla vigilanza delle
autorità competenti dello Stato membro d'origine, sempre che non sia stato
specificato in modo diverso. ê 2003/41/CE
considreando 37 (adattato) ð nuovo (23) Il diritto di un ente di uno
Stato membro di gestire uno schema pensionistico aziendale o professionale
istituito in un altro Stato membro dovrebbe essere esercitato nel pieno
rispetto del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore
nello Stato membro ospitante nella misura in cui ciò siano
pertinentie alle
pensioni aziendali e professionali, per esempio per quanto riguarda la
definizione e l'erogazione di prestazioni pensionistiche nonché le condizioni
per il trasferimento dei diritti pensionistici. ð È opportuno chiarire l'ambito di
applicazione delle disposizioni prudenziali per garantire la certezza del
diritto per le attività transfrontaliere degli enti. ï ò nuovo (24) Per
facilitare l'organizzazione di schemi pensionistici aziendali o professionali a
livello unionale, gli enti dovrebbero essere in grado di trasferire gli schemi
pensionistici ad altri enti in ambito transfrontaliero all'interno dell'Unione
solo con l'autorizzazione dell'autorità competente nello Stato membro di
origine dell'ente cui è trasferito lo schema pensionistico ("ente ricevente").
Salvo altrimenti previsto dal diritto nazionale di sicurezza sociale e del lavoro
per quanto riguarda i sistemi pensionistici, il trasferimento e le sue
condizioni dovrebbero essere soggetti all'approvazione preventiva degli
aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se applicabile, dei loro
rappresentanti. ê 2003/41/CE
considerando 26 (25) Un calcolo prudente delle
riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa
far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni
pensionistiche. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando
metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati. Il tasso d'interesse
massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente
normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere
sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle
prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni
derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. ê 2003/41/CE
considerando 27 (26) I rischi coperti dagli enti
variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri di
origine dovrebbero quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle
riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a
quelle contenute nella presente direttiva. ê 2003/41/CE
considerando 28 (27) La copertura delle riserve
tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli
aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza
dell'impresa promotrice. In particolare, in caso di attività transfrontaliere,
per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati
membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da
attività in ogni momento. ê 2003/41/CE
considerando 29 (28) Se l'ente non svolge attività
transfrontaliere gli Stati membri dovrebbero poter permettere che le riserve
non siano pienamente coperte, a condizione che venga stabilito un piano
adeguato per ripristinare la copertura integrale, fatte salve le disposizioni
della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro[28]. ê 2003/41/CE
considerando 30 (adattato) (29) In molti casi potrebbe essere
l'impresa promotrice, e non l'ente pensionistico, a coprire i rischi biometrici
o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti.
Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'ente stesso che offre tale copertura
o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento
dei contributi necessari. In tale situazione i prodotti offerti sono simili a
quelli delle imprese di assicurazione sulla vita e gli enti interessati
dovrebbero essere tenuti a detenere almeno i medesimi fondi propri
supplementari previsti per le Ö tali Õ imprese di
assicurazione. ê 2003/41/CE
considerando 31 (adattato) (30) Gli enti pensionistici sono
investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli
enti pensionistici non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di
prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti
degli aderenti e dei beneficiari, gli enti dovrebbero poter scegliere un'allocazione
delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro
passività. Per questi motivi occorrono un'efficace vigilanza e regole di
investimento fondate su un approccio che consenta agli enti di operare con una
flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura
ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del
principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento
adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo ente pensionistico
aziendale o professionale. ê 2003/41/CE
considerando 6 (adattato) (31) La presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella
direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e
professionali organizzato su scala europea. Basando
l'investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e
permettendo agli enti di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il
riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici
aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e
sociale. ê 2003/41/CE
considerando 32 (adattato) (32) I metodi e le prassi di
vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati
membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in
materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro
territorio, fermo restando che tali norme non devono Ö dovrebbero Õ limitare il libero
movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per
motivi prudenziali. ê 2003/41/CE
considerando 33 (adattato) ð nuovo (33) In quanto investitori a
lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli enti pensionistici
aziendali o professionali sono in una posizione adatta per investire in
attività non liquide, quali le azioni, come pure in ðstrumenti dotati di un profilo economico a
lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali
di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione ï sui mercati dei capitali di
rischio entro limiti prudenti. Essi possono anche
beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. Occorre quindi
non restringere gli investimenti in azioni nei mercati dei capitali di rischio e in
valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività ð e in strumenti dotati di un profilo
economico a lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati,
sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione ï , salvo per motivi prudenziali. ò nuovo (34) La
definizione del concetto di strumenti con un profilo economico a lungo termine
è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso
alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata
prestabilita che ne limitano la negoziabilità. Detti strumenti dovrebbero
comprendere partecipazioni, strumenti di debito di società non quotate e i
prestiti a esse concessi. Le società non quotate includono progetti
infrastrutturali, società non quotate proiettate verso la crescita e
investimenti in beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonei per
investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di
carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate
e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. ê 2003/41/CE
considerando 34 (adattato) Se gli enti tuttavia
operano su base transfrontaliera, le autorità competenti dello Stato membro
ospitante possono chiedere di rispettare determinati limiti per gli
investimenti in azioni e attività analoghe non ammesse alla negoziazione su un
mercato regolamentato, nonché in azioni e altri titoli emessi dalla stessa
impresa o in attività denominate in valute non congruenti, purché tali norme si
applichino ugualmente agli enti aventi sede nello Stato membro ospitante. ê 2003/41/CE
considerando 35 (adattato) Le restrizioni alla
libera scelta da parte degli enti pensionistici aziendali e professionali dei
gestori e dei depositari autorizzati limitano la concorrenza nel mercato
interno e dovrebbero quindi essere rimosse. ò nuovo (35) Per
ridurre il costo dell'attività transfrontaliera, agli enti dovrebbe essere
consentito investire in altri Stati membri in conformità alle norme dei propri
Stati membri di origine. Agli Stati membri ospitanti non dovrebbe pertanto
essere consentito di imporre ulteriori obblighi di investimento agli enti con
sede in altri Stati membri. (36) Alcuni
rischi non possono essere ridotti mediante requisiti quantitativi riflessi
nelle riserve tecniche e nei requisiti di finanziamento, ma possono essere
affrontati adeguatamente solo mediante requisiti di governance. Per l'adeguata
gestione del rischio è pertanto fondamentale garantire un sistema efficace di
governance. I sistemi dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata
e alla complessità delle attività. (37) Le
politiche di remunerazione che incoraggiano l'eccessiva assunzione di rischi
possono compromettere una sana ed efficace gestione dei rischi degli enti. I
principi e gli obblighi di informativa per le politiche di remunerazione
applicabili ad altri tipi di enti finanziari nell'Unione dovrebbero poter
essere applicati anche agli enti, tenendo presente, tuttavia, la particolare
struttura di governance degli enti rispetto ad altri enti finanziari e la
necessità di tenere conto delle dimensioni, della natura, della portata e della
complessità delle attività degli enti. (38) Per
funzione fondamentale si intende la capacità interna di svolgere determinati
compiti di governance. Gli enti dovrebbero disporre di una capacità sufficiente
per avere una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno
e, ove previsto, una funzione attuariale. L'identificazione di una funzione
fondamentale specifica non impedisce all'ente di decidere in autonomia come
organizzare concretamente tale funzione, salvo nei casi in cui la presente
direttiva preveda altrimenti. Ciò non dovrebbe comportare requisiti
indebitamente onerosi, poiché si terrebbe conto della natura, della portata e
della complessità delle attività dell'ente. (39) Tutti
i soggetti che svolgono funzioni fondamentali dovrebbero soddisfare i requisiti
di competenza e onorabilità. Tuttavia, solo i titolari di funzioni fondamentali
dovrebbero essere soggetti agli obblighi di notifica alle autorità competenti. (40) Inoltre,
negli enti più piccoli e meno complessi dovrebbe essere possibile affidare più
di una funzione fondamentale, salvo quella relativa all'audit interno, a una
sola persona o unità organizzativa. Tuttavia, la persona o l'unità cui è
affidata la funzione fondamentale dovrebbe essere diversa da quella che svolge
una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice, sebbene l'autorità
competente dovrebbe essere autorizzata a concedere una deroga, tenendo conto
delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle
attività degli enti. (41) È
fondamentale che gli enti migliorino la propria gestione del rischio, affinché
le potenziali vulnerabilità relative alla sostenibilità dello schema
pensionistico possano essere adeguatamente comprese e discusse con le autorità
competenti. Nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio, gli enti
dovrebbero elaborare una valutazione dei rischi per le proprie attività in
materia di pensioni. La valutazione dei rischi dovrebbe inoltre essere messa a
disposizione delle autorità competenti. In tale valutazione gli enti dovrebbero
fornire una descrizione qualitativa degli elementi fondamentali che determinano
la loro posizione di finanziamento in conformità alla legislazione nazionale, l'efficacia
del loro sistema di gestione del rischio e la capacità di rispettare i
requisiti riguardanti le riserve tecniche. Tale valutazione del rischio
dovrebbe comprendere i rischi nuovi o emergenti, quali i rischi relativi ai
cambiamenti climatici, allo sfruttamento delle risorse o all'ambiente. 2003/41/CE
considerando 22 (42) Ogni Stato membro dovrebbe
richiedere a ciascun ente situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni
annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente in
questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema
pensionistico. I conti e le relazioni annuali costituiscono una fonte
essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per
le autorità competenti, in quanto forniscono un quadro fedele delle attività,
delle passività e della situazione finanziaria dell'ente, tenendo conto di ogni
schema pensionistico gestito da un ente, secondo quanto debitamente certificato
da una persona all'uopo autorizzata. Essi consentono in particolare alle
autorità competenti di verificare la solidità finanziaria degli enti e valutare
se essi sono in grado di far fronte a tutte le loro obbligazioni contrattuali. ê 2003/41/CE
considerando 24 (43) La politica di investimento di
un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza
economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti dovrebbero quindi
predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i
principi della loro politica di investimento. Esso dovrebbe essere messo a
disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e
dei beneficiari di ogni schema pensionistico. ò nuovo (44) Gli
enti dovrebbero poter affidare la propria gestione, in tutto o in parte, ad
altre entità che operano per conto dei suddetti. Gli enti dovrebbero continuare
a essere pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti
loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o
altre attività. (45) È
necessario potenziare i compiti di custodia e sorveglianza relativi alle
attività degli enti, chiarendo i ruoli e i compiti dei depositari. È opportuno imporre
la nomina di un depositario solo agli enti che gestiscono schemi in cui gli
aderenti e i beneficiari assumono tutti i rischi. ê 2003/41/CE
considerando 23 (adattato) Un'adeguata informazione
degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico è fondamentale.
Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti la
solidità finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo
finanziamento delle posizioni pensionistiche maturate, la politica di
investimento e la gestione dei rischi e dei costi. ò nuovo (46) Gli
enti dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai futuri aderenti, agli
aderenti e ai beneficiari a sostegno delle loro decisioni in materia di pensioni
e a garanzia di un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi degli
schemi, tra cui preadesione, adesione (compreso il pre‑pensionamento) e
fase successiva alla pensione. In particolare, occorre fornire informazioni in
merito ai diritti pensionistici maturati, al livello delle prestazioni
previste, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Nei casi in cui gli
aderenti assumono un rischio di investimento, sono fondamentali anche le
informazioni supplementari relative al profilo di investimento, a tutte le
opzioni disponibili e ai risultati ottenuti nel passato. (47) Prima
di aderire a uno schema, i futuri aderenti dovrebbero ricevere tutte le
informazioni necessarie a effettuare una scelta informata, quali quelle
riguardanti le possibilità di recedere, i contributi, i costi e le opzioni di
investimento, se del caso. (48) Per
gli aderenti dell'ente che non sono ancora andati in pensione, gli enti
dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche basato su un
modello standard contenente le informazioni personali chiave e informazioni generiche
relative allo schema pensionistico. Il prospetto delle prestazioni
pensionistiche dovrebbe avere un formato standard per facilitare la
comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, ed agevolare
la mobilità del lavoro. (49) Gli
enti dovrebbero informare gli aderenti con sufficiente anticipo rispetto al
pensionamento circa le proprie opzioni di erogazione. Nel caso in cui le
prestazioni pensionistiche non siano versate sotto forma di rendita vitalizia,
gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere
informazioni circa i prodotti di pagamento disponibili, al fine di facilitare
la pianificazione finanziaria per la pensione. (50) Nella
fase in cui le prestazioni pensionistiche vengono erogate, i beneficiari
continuano a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle
corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei
casi in cui i beneficiari sostengono un livello significativo di rischio di
investimento nella fase di erogazione. (51) È
opportuno che l'autorità competente eserciti i propri poteri, avendo, come
primo obiettivo, la tutela degli aderenti e dei beneficiari. (52) L'ambito
della vigilanza prudenziale varia tra gli Stati membri, il che può causare
problemi se un ente è tenuto a rispettare la regolamentazione prudenziale del
proprio Stato membro di origine e contemporaneamente il diritto di sicurezza
sociale e del lavoro del proprio Stato membro ospitante. Chiarire quali ambiti
sono considerati parte della vigilanza prudenziale ai fini della presente
direttiva servirà a ridurre l'incertezza giuridica e i costi delle operazioni
ad essa associati. (53) Presupposto
per l'esistenza di un mercato interno degli enti è il riconoscimento reciproco
della normativa prudenziale. Il rispetto di tale normativa da parte dell'ente
dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato
membro di origine dell'ente. È opportuno che gli Stati membri attribuiscano
alle autorità competenti i poteri necessari ad applicare misure preventive o
correttive qualora gli enti non rispettino le disposizioni della presente
direttiva. ê 2003/41/CE
considerando 25 (adattato) Per poter svolgere le
loro funzioni, le autorità competenti dovrebbero disporre di diritti d'informazione
e di poteri d'intervento adeguati per quanto riguarda gli enti e le persone che
provvedono effettivamente alla gestione dei medesimi. Se gli enti trasferiscono
alcune funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli
investimenti, la tecnologia dell'informazione o la contabilità a società
esterne, dovrebbe essere possibile estendere tali diritti d'informazione e
poteri d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di
verificare che tali attività siano svolte conformemente alle norme di
vigilanza. ò new (54) Per
garantire una vigilanza efficace delle attività esternalizzate a terzi,
comprese quelle da essi ulteriormente esternalizzate, è essenziale che le
autorità competenti abbiano accesso a tutti i dati rilevanti detenuti dal
prestatore di servizi cui sono state esternalizzate le attività,
indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un'entità regolamentata o
meno, e abbiano il diritto di effettuare ispezioni in loco. Per tenere conto
degli sviluppi del mercato e per garantire la costante conformità alle
condizioni di esternalizzazione, gli enti dovrebbero informare le autorità
competenti prima dell'esternalizzazione di attività critiche o importanti. (55) È
opportuno prevedere scambi di informazioni tra le autorità competenti, le altre
autorità e gli organismi incaricati di rafforzare la stabilità finanziaria e di
porre termine ad uno schema pensionistico. È pertanto necessario specificare le
condizioni alle quali dovrebbero essere possibili tali scambi di informazioni.
Inoltre, qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni solo
con l'esplicito consenso delle autorità competenti, è opportuno che queste
possano, se del caso, subordinare tale consenso all'adempimento di condizioni
rigorose. (56) La
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[29] disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato negli Stati membri nel quadro della presente direttiva e sotto
la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio[30] disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato dalle autorità europee di vigilanza a norma della presente direttiva
e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente direttiva,
quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle
autorità competenti, dovrebbe essere conforme alle norme nazionali che
recepiscono la direttiva 95/46/CE, e qualsiasi scambio o trasmissione di
informazioni da parte delle autorità europee di vigilanza dovrebbe essere
conforme al regolamento (CE) n. 45/2001. (57) Per
garantire il regolare funzionamento del mercato interno degli schemi
pensionistici aziendali o professionali organizzato su scala europea, è
opportuno che, dopo aver consultato l'EIOPA, la Commissione riesamini l'applicazione
della presente direttiva e rediga una relazione per il Parlamento europeo e il
Consiglio quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame dovrebbe
valutare in particolare l'applicazione delle norme in materia di calcolo delle
riserve tecniche, finanziamento delle riserve tecniche, fondi propri
obbligatori, margini di solvibilità, norme di investimento e ogni altro aspetto
relativo alla situazione di solvibilità dell'ente. (58) Al
fine di garantire una competizione equa tra gli enti, il periodo transitorio
che consente alle imprese di assicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[31] di gestire le proprie attività
nel settore delle pensioni aziendali e professionali in conformità all'articolo
4 della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere esteso fino al 31 dicembre 2022. È
opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/138/CE. (59) Al
fine di specificare i requisiti stabiliti nella presente direttiva, dovrebbe
essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo
290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al chiarimento
della politica di remunerazione, alla valutazione del rischio delle pensioni e
al prospetto delle prestazioni pensionistiche. È di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli
atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione
contemporanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. ê 2003/41/CE
considerando 38 (adattato) Qualora uno schema sia
«separato» («ring-fenced») le disposizioni della presente direttiva si
applicano su base individuale a detto schema. ê 2003/41/CE considerando
39 (adattato) È importante prevedere
una cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini della
sorveglianza nonché tra queste autorità e la Commissione per altri scopi. Al
fine di svolgere le loro funzioni e contribuire all'attuazione coerente e
tempestiva della presente direttiva, le autorità competenti si dovrebbero
scambiare le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni in essa contenute. La Commissione ha dichiarato la propria
intenzione di istituire un Comitato di controllori allo scopo di incoraggiare
la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di opinioni tra autorità
nazionali competenti e di promuovere l'attuazione coerente della presente
direttiva. ê 2003/41/CE
considerando 40 (adattato) (60) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire istituire un
quadro normativo Ö unionale Õ per gli enti pensionistici aziendali e
professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento
stesso, essere realizzati meglio a livello dell'Unionecomunitario, l'Unionela
comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione
europea. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per raggiungere tali scopi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ò nuovo (61) Conformemente
alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui
documenti esplicativi del 28 settembre 2011[32], gli Stati membri si sono impegnati ad
accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di
recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli
elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali
di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (62) È
opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva negli ordinamenti
nazionali si limiti alle disposizioni che costituiscono modificazioni
sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le
disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti. (63) La
presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi
ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle
direttive di cui all'allegato I, parte B, ê 2003/41/CE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: ò nuovo Titolo I DISPOSIZIONI
GENERALI ê 2003/41/CE Articolo 1 Oggetto La presente direttiva disciplina l'accesso
alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché
l'esercizio di tali attività. Articolo 2 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica agli enti
pensionistici aziendali e professionali. Qualora, conformemente al diritto
nazionale, tali enti non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri
applicano la direttiva o a tali enti o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità
autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono
per conto degli stessi. 2. La direttiva non si applica: ê 2003/41/CE
(adattato) a) agli enti che gestiscono regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale
disciplinati dal regolamento Ö dai
regolamenti Õ (CEE) n. 1408/71[33] 883/2004 [34] e dal regolamento (CEE)
n. 574/72[35] 987/2009 Ö del Parlamento
europeo e del ConsiglioÕ [36]; ê 2011/61/UE Art.
62, paragrafo 1 (adattato) b) agli enti che rientrano nell'ambito
di applicazione delle direttive 73/239/CEE[37], 85/611/CEE[38] 93/22/CEE[39]2000/12/CE[40] 2002/83/CE[41] 2004/39/CE[42] , 2009/65/CE[43] , 2009/138/CE , e 2011/61/UE[44]
e 2013/36/UE [45]; ê 2003/41/CE
(adattato) c) agli enti che agiscono sulla
base del principio della ripartizione; d) agli enti in cui i dipendenti
delle imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa
promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover
necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni
pensionistiche; e) alle società che utilizzano sistemi
fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni
pensionistiche ai loro dipendenti. Articolo 3 Applicazione agli enti che gestiscono regimi Ö sistemi Õ di sicurezza
sociale Gli enti pensionistici aziendali o
professionali che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere
obbligatorio considerati come regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale
e che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 883/2004 e (CEE) n. 574/72 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva
in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o
professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti
attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli
schemi pensionistici obbligatori considerati come regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale
o viceversa. Articolo 4 Applicazione facoltativa agli enti
disciplinati dalla direttiva 2002/83/CE 2009/138/CE ê 2003/41/CE
(adattato) Gli Stati membri di origine hanno facoltà di
applicare le disposizioni
degli articoli da 9 a 16 e da 18 a 20 Ö da 9 a 15, gli
articoli da 20 a 24, paragrafo 2, gli articoli da 25 a 29, da 31 a 53 e da 55 a
71 Õ della presente
direttiva alle compagnie Ö imprese Õ di assicurazione Ö vita Õ disciplinate dalla
direttiva 2002/83/CE 2009/138/CE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni
aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo
corrispondenti a tali attività sono individuate, gestite e organizzate
separatamente dalle altre attività delle compagnie Ö imprese Õ di assicurazione Ö vita Õ , senza che vi sia
la possibilità di trasferimento. In questo caso, e limitatamente alle attività
nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le Ö imprese Õ compagnie di
assicurazione Ö vita Õ non sono
disciplinate dagli articoli da 20 a
26, 31 e 36 Ö da 76 a 86,
dall'articolo 132, dall'articolo 134, paragrafo 2, dall'articolo 173, dall'articolo
185, paragrafi 5, 7 e 8, e dall'articolo 209 Õ della direttiva 2002/83/CE
2009/138/CE. Lo Stato membro d'origine provvede affinché le
autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle compagnie Ö imprese Õ d'assicurazione Ö vita Õ contemplate dalla
direttiva 2002/83/EC 2009/138/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa
separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e
professionali. Articolo 5 Schemi pensionistici pubblici ed enti
pensionistici minori Fattio salvio l'articolo 19 Ö gli articoli da
34 a 37 Õ, gli Stati membri
possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte,
agli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici
che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo
2, paragrafo 2, tali enti dovrebbero
avere Ö hanno Õ nondimeno il diritto
di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 20 12 può essere applicato solo se si applicano
tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli
articoli da 9 a 17 Ö da 1 a 8, 12,
20 e da 34 a 37 Õ agli enti che
gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e
garantiti da una pubblica autorità. L'articolo 20 12 può essere applicato solo se si applicano
tutte le altre disposizioni della presente direttiva. ê 2003/41/CE
(adattato) Articolo 6 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende
per: a) «ente pensionistico
aziendale o professionale» Ö (di
seguito Õ o «ente pensionistico»): un ente, a prescindere dalla sua forma
giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da
qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di
erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla
base di un accordo o di un contratto stipulato: –
individualmente o collettivamente tra datore di
lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o –
con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione
dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, e che esercita le attività
direttamente connesse; b) «schema pensionistico»: un
contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che
stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro
erogazione; ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo c) «impresa promotrice»: un'impresa
o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da
una o più persone giuridiche o fisiche, che agiscono in qualità di datore di lavoro o in qualità di lavoratore
autonomo oppure una loro combinazione, e che versa contributi ad un ente
pensionistico aziendale o professionale ðche in base alla legislazione nazionale è
giuridicamente obbligata o si impegna volontariamente a offrire uno schema
pensionistico; ï ê 2003/41/CE d) «prestazioni
pensionistiche»: le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in
previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano
complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base
accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte,
invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate
sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di
bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il
pensionamento, queste prestazioni vengono solitamente erogate sotto forma di
pagamenti a carattere vitalizio. Esse possono tuttavia essere erogate a titolo
temporaneo o «una tantum»; e) «aderenti»: le persone che
a motivo delle loro attività lavorative hanno o avranno diritto a percepire le
prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema
pensionistico; f) «beneficiari»: le persone
che percepiscono le prestazioni pensionistiche; g) «autorità competenti»: le
autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva; h) «rischi biometrici»: rischi
relativi a morte, invalidità e longevità; ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo i) «Stato membro di origine»: lo
Stato membro ð in cui l'ente è stato autorizzato o registrato e in cui è situata la
sua amministrazione principale. Con sede dell'amministrazione principale si
intende la sede in cui vengono prese le principali decisioni strategiche dell'organo
decisionale dell'ente; ï nel quale l'ente ha la
sua sede legale e i suoi principali uffici amministrativi o, se non ha una sede
legale, ha i suoi principali uffici amministrativi; ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo j) «Stato membro ospitante»:
lo Stato membro il cui diritto del lavoro e della previdenza e Ö di Õ sicurezza sociale
pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si
applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti ð o i beneficiari ï; ò nuovo k)
«ente trasferente»: l'ente che trasferisce uno schema pensionistico, o parte di
esso, a un ente di un altro Stato membro; l)
«ente ricevente»: l'ente che riceve uno schema pensionistico, o parte di esso,
da un ente di un altro Stato membro; m)
«mercato regolamentato»: un sistema multilaterale nell'Unione ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; n)
«sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale nell'Unione
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. …/…
[MiFIR]; o)
«sistema organizzato di negoziazione»: un sistema nell'Unione di cui all'articolo
2, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; p)
«supporto durevole»: uno strumento che permetta agli aderenti o ai beneficiari
di conservare le informazioni a loro personalmente dirette in modo che possano
essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate
le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle
informazioni conservate; q)
«funzione fondamentale»: nell'ambito di un sistema di governance, una capacità
interna di svolgere compiti pratici; un sistema di governance comprende la
funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e, se l'ente
assume impegni finanziari o costituisce riserve tecniche, anche la funzione
attuariale. ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 7 Attività degli enti Ciascuno Gli Statio membrio
stabilisconoe che gli
enti pensionistici aventi sede nel suo
territorio Ö loro
territorio Õ limitino le proprie
attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività ad essi collegate. Allorché Ö Quando Õ, in conformità dell'articolo
4, una impresa compagnia di assicurazione Ö vita Õ gestisce le proprie
attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la
separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati
sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività ad essi direttamente
collegate. Articolo 8 Separazione giuridica tra imprese
promotrici ed enti pensionistici aziendali o professionali Ciascuno Stato membro Ö Gli Stati
membri Õ assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa
promotrice e l'ente pensionistico aziendale o professionale affinché, in caso
di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'ente pensionistico sia
salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari. Articolo 9 Condizioni per l'esercizio dell'attività ð Registrazione o autorizzazione ï Ciascuno Stato membro Ö Gli Stati
membri Õ provvedono Ö assicurano che
Õ riguardo a
ogni ente avente sede nel suo
territorio Ö loro
territorio Õ, a quanto segue: ê 2010/78/UE Art.
4, paragrafo 1, letttera a) (adattato) a) che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità o Ö da essa Õ autorizzato; in caso
di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 1220, nel registro sono
indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente; tali informazioni sono
trasmesse all' Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali) (in
prosieguo Ö EIOPA Õ l'«AEAP»), istituita
dal regolamento (UE) n. 1094/2010[46],
che le pubblica sul proprio sito web;. ê 2003/41/CE
(adattato) b) che l'ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in
possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza
professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed
esperienza professionali adeguate; ò nuovo Articolo 10 Regole relative allo schema pensionistico ê 2003/41/CE c) Gli Stati membri provvedono, riguardo a
ogni ente avente sede nel loro territorio, a garantire che siano state applicate regole di funzionamento definite in modo
adeguato per ciascuno schema pensionistico gestito dall'ente e che gli
aderenti siano stati adeguatamente informati di tali regole;. ê 2003/41/CE
(adattato) d)
che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un
attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia,
incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo
tecniche attuariali riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro d'origine; ò nuovo Articolo 11 Impegno di finanziamento regolare e prestazioni
supplementari ê 2003/41/CE
(adattato) e) 1. Gli Stati membri assicurano,
riguardo a ogni ente avente sede nel loro territorio, che, qualora
l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, che essa si impegni a
finanziarle regolarmente;. ê 2003/41/CE
(adattato) f) che gli aderenti
siano adeguatamente informati sulle condizioni dello schema pensionistico, in
particolare per quanto riguarda: i) diritti ed obblighi delle parti coinvolte
nello schema pensionistico; ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere
connessi con lo schema pensionistico; iii) natura e ripartizione dei suddetti rischi. ê 2003/41/CE
(adattato) 2. In linea con il principio di sussidiarietà
e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai regimi Ö sistemi Õ di sicurezza
sociale, gli Stati membri possono prevedere che, previo consenso dei datori di
lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, venga offerta all'aderente
l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità
professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi, quali
prestazioni supplementari. ê 2003/41/CE
(adattato) 3. Uno Stato membro può
subordinare l'attività di un ente pensionistico avente sede nel suo territorio
ad altri requisiti, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e
dei beneficiari siano adeguatamente tutelati. ê 2010/78/UE Art.
4, paragrafo 1, lettera a) (adattato) 5. Per esercitare
attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve
ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato
membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l'AEAP al momento
del rilascio di detta autorizzazione. ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 2012 Attività transfrontaliera ð e procedure ï 1. Fatteo salveo Ö le disposizioni
Õ la legislazione Ö del
diritto Õ nazionale in materia
di sicurezza sociale e di lavoro per
quanto riguardanti
l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e
i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono alle
imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti ð che intendono svolgere o
svolgono attività transfrontaliere ï pensionistici
aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Essi
consentono inoltre a detti enti Ö autorizzati nel
proprio territorio Õ pensionistici autorizzati nel loro territorio ð di svolgere attività
transfrontaliere, ï Ö accettando Õ di accettare come
promotori imprese aventi sede nel territorio di altri ð qualunque ï Statoi membroi. 2. Un ente pensionistico Ö che intende Õ che desideri ð svolgere attività
transfrontaliere e ï accettare come promotore un'impresa promotrice avente sede nel territorio di un altro Stato
membro è soggetto a un'autorizzazione preventiva da
parte dell'autorità competente del proprio Stato membro Ö di
origine Õ di cui all'articolo 9,
paragrafo 5. Esso dà notificazione della propria intenzione di
accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro
alle autorità competenti dello Stato membro di originein cui è autorizzato. 3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico ð autorizzato o registrato nel ï con sede nel loro territorio che Ö si Õ proponga di avere come un' Ö impresa promotriceÕ promotore un'impresa avente sede nel territorio di un altro
Stato membro alleghi le informazioni seguenti alla
notificazione di cui al paragrafo 2: (a)
il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti; (b)
il nome ð e l'ubicazione dell'amministrazione ï dell'impresa promotrice; (c)
le caratteristiche principali dello schema
pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice. ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo 4. Se le autorità competenti dello Stato
membro d'origine ricevono la notifica di cui al paragrafo 2, sempreché non abbiano motivo di
dubitare ð non abbiano emanato una
decisione secondo cui ï che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero
l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che Ö lo dirigono Õ gestiscono l'ente pensionistico ð non ï sono siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante,
comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le
informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne
informano debitamente l'ente pensionistico. ò nuovo La decisione di cui
al primo comma deve essere motivata. L'autorità
competente dello Stato membro di origine che si rifiuta di comunicare le
informazioni di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro
ospitante è tenuta a motivare tale rifiuto all'ente interessato entro tre mesi
dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3. Il rifiuto o la
mancata risposta sono oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro
di origine. ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo 5. Prima che l'ente pensionistico inizi a
gestire Ö svolgere
attività transfrontaliere Õ uno schema pensionistico per un'impresa
promotrice in un altro Stato membro, le autorità
competenti dello Stato membro ospitante, entro due ð un ï mesei dal ricevimento
delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti
dello Stato membro d'origine, se del
caso, le disposizioni di diritto della sicurezza
sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e
professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come
promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, nonché le norme applicabili ai sensi dell'articolo
18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette
informazioni all'ente pensionistico. 6. Dal momento in cui riceve la comunicazione
di cui al paragrafo 5 o, qualora non riceva alcuna comunicazione dalle autorità
competenti dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al
paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a Ö svolgere un'attività
transfrontaliera Õ gestire lo schema pensionistico che ha come
promotore un'impresa dello Stato membro ospitante
nel rispetto delle ivi vigenti disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del
lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali Ö vigenti nello
Stato membro ospitante Õ , nonché nel rispetto delle norme che si
applicano ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del
presente articolo. ê 2003/41/CE
(adattato) 7. In particolare, gli
enti che hanno come promotore un'impresa avente sede in un altro Stato membro
osservano, riguardo ai rispettivi aderenti, i requisiti di informazione imposti
dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante agli enti aventi sede in
detto Stato membro ai sensi dell'articolo 11. ê 2003/41/CE ð nuovo 87. Le
autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità
competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti
nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del
lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono
influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui
ciò riguarda ð le attività transfrontaliere ï la
gestione dello schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello
Stato membro ospitante, nonché in qualsivoglia norma applicabile ai sensi dell'articolo
18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo. 98. L'ente è
sottoposto alla costante vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro
ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le
disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale dello
Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali
o professionali di cui al paragrafo 5. e con le disposizioni in materia di informazione di
cui al paragrafo 7 Qualora tale vigilanza ponesse in luce
irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano
immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste
ultime, coordinandosi con le autorità competenti dello Stato membro ospitante,
adottano le misure necessarie per garantire che l'ente in questione ponga fine
alla rilevata violazione delle disposizioni di diritto sociale e diritto del
lavoro. ê 2003/41/CE
(adattato) 109. Qualora,
malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di
origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'ente pensionistico
persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della
sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in
materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, le autorità
competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità
competenti dello Stato membro di origine, possono prendere i provvedimenti
appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura
dello stretto necessario, impedendo all'ente pensionistico di operare per l'impresa
promotrice nello Stato membro ospitante. ò nuovo 10. Gli Stati membri
assicurano che un ente che svolge attività transfrontaliere non è soggetto a
obblighi di informazione degli aderenti e dei beneficiari imposti dalle
autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione agli aderenti
interessati da dette attività transfrontaliere. Articolo 13 Trasferimento transfrontaliero di schemi
pensionistici 1. Gli Stati membri consentono
agli enti autorizzati o registrati nel proprio territorio di trasferire i loro
schemi pensionistici, o parte di essi, agli enti riceventi autorizzati o
registrati in altri Stati membri. 2. Il trasferimento
di uno schema pensionistico, o di parte di esso, tra enti trasferenti e riceventi
autorizzati o registrati in Stati membri diversi è soggetto all'autorizzazione
preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente
ricevente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dall'ente
ricevente. 3. Salvo altrimenti
previsto dal diritto nazionale di sicurezza sociale e del lavoro per quanto
riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, il trasferimento e le sue
condizioni sono soggetti all'approvazione preventiva degli aderenti e dei
beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti. In ogni caso le informazioni
relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli
aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti
almeno quattro mesi prima della presentazione della richiesta di cui al
paragrafo 2. 4. La richiesta di
cui al paragrafo 2 contiene le informazioni seguenti: (a)
l'accordo scritto
concluso tra l'ente trasferente e l'ente ricevente che stabilisce le condizioni
del trasferimento, comprese le principali caratteristiche dello schema
pensionistico e la descrizione delle attività trasferite e, se del caso, delle
passività corrispondenti; (b)
il nome e la sede dell'ente
trasferente; (c)
l'ubicazione dell'amministrazione
dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima; (d)
lo Stato membro ospitante
o gli Stati membri ospitanti, se più di uno. 5. Se un'autorità
competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente riceve la richiesta
di cui al paragrafo 2 e non ha emanato una decisione in cui si afferma che la
struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente ricevente, o la
buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che
gestiscono l'ente ricevente non sono compatibili con le operazioni proposte
nello Stato membro di origine dell'ente ricevente, entro tre mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 comunica la propria
decisione che autorizza il trasferimento all'ente ricevente e all'autorità
compente dello Stato membro di origine dell'ente trasferente. L'autorità
compente dello Stato membro di origine dell'ente trasferente informa quest'ultimo
di tale decisione. Le decisioni di cui
al primo comma devono essere motivate. L'autorità competente dello Stato membro
di origine dell'ente ricevente che si rifiuta di comunicare le informazioni di
cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'ente
trasferente è tenuta a motivare tale rifiuto all'ente interessato entro tre
mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4. Il rifiuto
o la mancata risposta sono oggetto di un ricorso giurisdizionale da parte dell'ente
ricevente nel suo Stato membro di origine. 6. Entro un mese dal
ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, l'autorità competente
dello Stato membro di origine dell'ente trasferente comunica all'autorità
competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente le disposizioni di
diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di pensioni aziendali e
professionali dello Stato membro ospitante in base alle quali lo schema
pensionistico deve essere gestito. L'autorità competente dello Stato membro di
origine dell'ente ricevente comunica dette informazioni all'ente ricevente. 7. Dopo aver
ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 6 o, nel caso in cui non riceva
alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine
dell'ente ricevente, al termine del periodo stabilito al paragrafo 6, l'ente ricevente
può cominciare a gestire lo schema pensionistico conformemente alle
disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di
schemi pensionistici aziendali e professionali dello Stato membro ospitante. 8. Qualora l'ente ricevente
svolga un'attività transfrontaliera, si applica l'articolo 12,
paragrafi 8 e 9. Titolo II REQUISITI QUANTITATIVI ê 2003/41/CE (adattato) Articolo 15 14 Riserve tecniche 1. Lo Stato membro di origine provvede
affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali
costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi
pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni
finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi
detenuto. 2. Lo Stato membro di origine provvede
affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali
in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli
investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve
tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. 3. L'ammontare delle riserve tecniche è
calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il
calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente fornisce
agli aderenti e/o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli
adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano
gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei
rischi coperti. 4. Il calcolo delle riserve tecniche è
eseguito e certificato da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro
specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione
nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti
dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi: a) l'importo minimo delle riserve
tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente,
tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla
disciplina pensionistica dell'ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare
la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre
prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni
derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi
economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base
a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole
per variazioni sfavorevoli; b) i tassi d'interesse massimi
utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme
pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse
prudentiziali sono
determinati in funzione: i) del rendimento
degli attivi corrispondenti detenuti dall'ente pensionistico e in funzione altresì degli utili Ö dei
rendimenti Õ futuri degli
investimenti e/o ii) dei rendimenti di
mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative; c) le tavole biometriche utilizzate
per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in
considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e
degli schemi pensionistici, in particolare dei
mutamenti previsti nei rischi rilevanti; d) il metodo di valutazione e la
base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un
esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate
variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica
su cui si basano le ipotesi. 5. Lo Stato membro di origine può assoggettare
il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati,
al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano
adeguatamente tutelati. 2010/78/UE Art. 4, paragrafo 4 6. In vista dell'ulteriore
armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si
possono giustificare — in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che
influenzano il livello delle riserve tecniche — la Commissione, facendo
riferimento al parere dell'AEAP, ogni due anni o su richiesta di uno Stato
membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle
attività transfrontaliere. ê2003/41/CE La Commissione, previa consultazione del
suddetto comitato, propone misure necessarie per prevenire eventuali
distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere
l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico. ê 2003/41/CE
(adattato) Articolo 16 15 Finanziamento delle riserve tecniche 1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni
ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a
copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi
pensionistici che gestisce. 2. Lo Stato membro di origine può, per un
periodo limitato, consentire a un ente pensionistico di detenere attività
insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i
requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità
competente chiede all'ente di adottare un concreto e realizzabile piano di
risanamento. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni: a) l'ente pensionistico è
tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo
debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle
riserve tecniche; detto piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del
caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità
competente dello Stato membro d'origine; b) nell'elaborazione del piano si
tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della
struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione
della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle
prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema,
del passaggio di uno schema da un sistema di ripartizione o di capitalizzazione
solo parziale alla capitalizzazione integrale; c) in caso di cessazione dello
schema pensionistico durante il periodo di cui Ö alla prima
frase del Õ al
presente paragrafo, l'ente pensionistico è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine.
L'ente predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle
passività corrispondenti ad un altroa istituzione Ö ente Õ finanziarioa o organismo assimilabile. Tale procedura
è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema
generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso,
dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza. 3. In caso di attività transfrontaliera
a norma dell'articolo 1220, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in
relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tali condizioni
non sono rispettate, l'autorità competente dello Stato membro di origine
interviene conformemente all'articolo 6214. Per soddisfare tale requisito lo Stato
membro d'origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività
e delle passività. Articolo 17 16 Fondi propri obbligatori 1. Lo Stato membro di origine provvede
affinché gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa
promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di
una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di
prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto
alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo
riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli
schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno
prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali
differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi. ê 2009/138/CE
Art. 303, paragrafo 1 (adattato) 2. Per calcolare l'importo minimo delle
attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli da 17 bis a 17 quinquies17, 18 e 19. 2003/41/CE 3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli
Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi
propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché
giustificate sotto il profilo prudenziale. ê 2009/138/CE
Art. 303, paragrafo 2 (adattato) Articolo 17 bis 17 Margine di solvibilità disponibile 1. Ciascuno Gli Statio membrio impongonoe ad ogni ente di cui all'articolo 17 16, paragrafo 1, la cui sede si trova sul suo territtorio Ö sul proprio
territorio Õ di disporre
costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue
attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva. 2. Il margine di solvibilità disponibile è
costituito dal patrimonio dell'ente di cui sopra, libero da qualsiasi impegno
prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente: a) il capitale sociale versato
ovvero, nel caso di un ente che assuma la forma di un'impresa mutua, il fondo
iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell'impresa
mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: i) l'atto costitutivo e lo statuto
devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti
dell'impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò
non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto
del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella
misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati; ii) l'atto costitutivo e lo statuto
devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i)
effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti all'impresa
mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed
entro tale termine possano vietarli; e iii) le pertinenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le
autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti
salvi i criteri di cui ai punti i) e ii); b) le riserve (legali
e libere) non corrispondenti ad impegni; c) gli utili o le perdite riportati
previa deduzione dei dividendi da pagare; e d) qualora la legislazione
nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato
patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali
perdite e non sono state destinate alla partecipazione Ö distribuzione agli
Õ degli iscritti e dei ai beneficiari. Il margine di solvibilità disponibile è
diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'ente. 3. Gli Stati membri possono stabilire che
possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità
disponibile: a) le azioni preferenziali
cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50% del margine
di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità
richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza
fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano
accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente,
i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore
rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo
pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data; b) i titoli a durata indeterminata
e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da
quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50% del margine di
solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto
per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera
a), che soddisfino le seguenti condizioni: i) non devono essere rimborsati su
iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità
competente; ii) il contratto di emissione deve dare
all'ente la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; iii) i crediti del mutuante verso l'ente
devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati; iv) i documenti che disciplinano l'emissione
dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non
versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'ente di
proseguire le sue attività; e v) si deve tener conto solo degli
importi effettivamente versati. Ai fini della lettera a), i
prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni: i) sono presi in considerazione solo i
fondi effettivamente versati; ii) per i prestiti a scadenza fissa, la
scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima
della scadenza, l'ente sottopone all'approvazione delle autorità competenti un
piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla
scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a
concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del
margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel
corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono
autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda
sia presentata dall'ente emittente e che il margine di solvibilità disponibile
della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; iii) i prestiti per i quali non è
fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di
cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente
del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle
autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In
quest'ultimo caso l'ente informa le autorità competenti almeno sei mesi prima
della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità
disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso.
Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di
solvibilità disponibile dell'ente non rischia di scendere al di sotto del
livello richiesto; iv) il contratto di prestito non include
clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione
dell'ente, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e v) il contratto di prestito può essere
modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non
opporsi alla modifica. 4. Su domanda, debitamente documentata, dell'ente
all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta
autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di
solvibilità disponibile: a) in caso di non zillmeraggio o in
caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione
contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o
parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di
zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel
premio; b) eventuali plusvalenze nette
latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali
plusvalenze non abbiano carattere eccezionale; c) la metà dell'aliquota non
versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata
raggiunge il 25% di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50% del
margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità
richiesto. L'importo di cui alla lettera a) non può
tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in
questione dell'attività vita e regimi Ö schemi Õ pensionistici Ö aziendali e Õ professionali e le
riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio.
Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non
ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo. ê 2003/41/CE
(adattato) 5. La Commissione può adottare misure di
attuazione in relazione ai paragrafi da 2 a 4 per tenere conto degli
sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a
costituire il margine di solvibilità disponibile. Tali misure intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione Ö con
controllo Õ di cui all'articolo
21ter. ê 2009/138/CE
Art. 303, paragrafo 2 (adattato) Articolo 17 ter 18 Margine di solvibilità richiesto 1. Fatto
salvo l'articolo 17 quater, Iil margine di solvibilità richiesto è
determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività
sottoscritte. 2. Il margine di solvibilità richiesto è
uguale alla somma dei due risultati seguenti: a) il primo risultato: un valore corrispondente al 4%
delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni
in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione,
moltiplicato per il rapporto, non inferiore all'85%, esistente nell'esercizio
precedente tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle
cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; b) il secondo risultato: per i contratti i cui capitali
sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3% di tali
capitali presi a carico dall'ente moltiplicato per il rapporto, non inferiore
al 50%, esistente, per l'esercizio precedente, tra l'importo dei capitali sotto
rischio che rimangono a carico dell'ente, dopo aver detratto le cessioni e le
retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza
detrazione della riassicurazione. Per le assicurazioni temporanee in
caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari
allo 0,1%. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a
cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15%. 3. Per le assicurazioni complementari di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della
direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità
II) il margine di solvibilità richiesto è
uguale al margine di solvibilità richiesto per gli enti di cui all'articolo 17 quinquies 19. 4. Per le operazioni di capitalizzazione di
cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii),
della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4%
delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a). 5. Per le operazioni di cui all'articolo 2,
paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il
margine di solvibilità richiesto è pari all'1% delle attività. 6. Per le assicurazioni coperte dall'articolo 2,
paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva
2009/138/CE, collegate ai fondi di investimento e per le operazioni di cui all'articolo 2,
paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva
2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di: a) un valore corrispondente al 4%
delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a),
nella misura in cui l'ente assuma un rischio d'investimento; b) un valore corrispondente all'1%
delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a),
nella misura in cui l'ente non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento
destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a
cinque anni; c) un valore corrispondente al 25%
delle spese nette di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente
pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'ente non assuma
rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di
gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni; d) un valore corrispondente allo
0,3% dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2,
lettera b), nella misura in cui l'ente di assicurazione copra un rischio di
mortalità. 2009/138/CE Art. 303, paragrafo 2 Articolo 17 ter Fondo di garanzia 1.
Gli Stati membri possono prevedere che un terzo del margine di solvibilità
richiesto di cui all'articolo 17 ter costituisce il fondo di garanzia.
Tale fondo è costituito dagli elementi di cui all'articolo 17 bis,
paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro
d'origine, all'articolo 17 bis, paragrafo 4, lettera b). 2.
Il fondo di garanzia non è inferiore a 3 000 000 EUR. Ogni Stato
membro può prevedere la riduzione del 25% del fondo di garanzia minimo per le
mutue e le imprese a forma mutualistica. 2009/138/CEC Art. 303, paragrafo 2
(adattato) Articolo 17 quinquies 19 Margine di solvibilità richiesto ai
fini dell'articolo 17 ter 18, paragrafo3 1. Il margine di solvibilità richiesto è
determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in
rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. 2. L'ammontare del margine di solvibilità
richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3
e 4. 3. La base dei premi è calcolata a partire
dall'importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo
il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti. I premi o contributi (compresi gli oneri
accessori a detti premi o contributi) dovuti per l'attività diretta nel corso
dell'esercizio precedente sono cumulati. A tale risultato ottenuto si aggiunge l'importo
dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'esercizio precedente. Da tale risultato ottenuto si detrae l'importo
totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'esercizio precedente,
nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi
compresi nel cumulo. L'importo così ottenuto è suddiviso in due
quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l'eccedenza;
a tali quote si applicano il 18% della prima e il 16% della seconda e si
sommano gli importi. L'importo così ottenuto è moltiplicato per il
rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare
dei sinistri che restano a carico dell'ente dopo aver dedotto gli importi
recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei
sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50%. 4. La base dei sinistri è calcolata come
segue: gli importi dei sinistri pagati per l'attività
diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza
detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari). A tale risultato si aggiunge l'importo dei
sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione
nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per
sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'esercizio precedente, sia per l'attività
diretta che per le accettazioni in riassicurazione. Da tale importo si detrae l'ammontare dei
recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1. Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare
degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo
esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per l'attività
diretta che per le accettazioni in riassicurazione. Un terzo dell'importo così ottenuto è
suddiviso in due quote, la prima fino a 35 000 000 EUR e la seconda
comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 26% della prima e il 23%
della seconda e si sommano gli importi. L'importo così ottenuto è moltiplicato per il
rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare
dei sinistri che restano a carico dell'ente dopo aver dedotto gli importi
recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei
sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50%. 5. Se il margine di solvibilità richiesto
calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità
richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è
pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente
moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per
sinistri da pagare al termine dell'esercizio precedente e l'ammontare delle
riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'esercizio precedente.
In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione
mentre il rapporto non è mai superiore a uno. 2003/41/CE Articolo 18 20 Norme relative agli investimenti 1. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi
sede nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona
prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti: a) le attività sono investite nel
migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale
conflitto di interessi l'ente o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì
che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei
beneficiari; b) le attività sono investite in
modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del
portafoglio nel suo complesso. Anche le attività detenute a
copertura delle riserve tecniche sono investite in maniera adeguata alla natura
e alla durata delle future prestazioni pensionistiche previste; c) le attività sono investite in
misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che
non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in
ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali; d) l'investimento in strumenti
derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di
investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti
devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante
e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente pensionistico evita
anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte
e di altre operazioni su derivati; e) le attività sono adeguatamente
diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata
categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio
complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse
dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non
espongono l'ente a un'eccessiva concentrazione di rischio; f) gli investimenti nell'impresa
promotrice non possono superare il 5% del portafoglio nel suo complesso e,
allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle
imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10%
del portafoglio. Qualora a promuovere l'ente pensionistico siano
più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati
secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata
diversificazione. Gli Stati membri possono decidere di non
applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli
di Stato. ê 2013/14/UE Art. 1 1 bis2. Tenendo
conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti
soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti
verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli
enti, valutino l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da
agenzie di rating del credito quali definite all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16
settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito[47], nell'ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso,
incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso
meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito. 2003/41/CE (adattato) 23. Lo Stato
membro di origine vieta all'ente pensionistico di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi.
Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli enti a ottenere prestiti solo
a fini di liquidità e su base temporanea. 34. Gli Stati
membri non esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano in particolari categorie di
attività. 45. Fatto
salvo l'articolo 12 32, gli Stati membri non
assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico avente
sede nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di
approvazione preventiva o di notificazione sistematica. ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo 56. In
conformità dei paragrafi da 1 a 4 5,
gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi
sede nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da
criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi
pensionistici gestiti da tali enti. In
particolare gli Stati membri possono applicare disposizioni relative agli
investimenti analoghe a quelle figuranti nella direttiva 2002/83/CE. Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli
enti di: a) investire fino al 70% delle
attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per
gli schemi Ö i cui aderenti
sopportano Õ in cui il rischio di
investimento grava sugli aderenti in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di
società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, ð o tramite sistemi multilaterali di
negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, ï e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Qualora sia giustificato
da criteri prudenziali, gli Stati membri possono tuttavia applicare limiti inferiori
agli enti che erogano prodotti pensionistici con garanzia di tasso di interesse
a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e forniscono essi
stessi la garanzia; b) investire fino al 30% delle
attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete
diverse da quelle in cui sono espresse le passività; c) investire sui mercati del
capitale di rischio ð in strumenti che hanno un profilo
economico a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati,
sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di
negoziazione ï. 67. Il
paragrafo 56 non
preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli enti aventi sede
ð autorizzati o registrati ï nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento
più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con
particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico. ê 2003/41/CE
(adattato) 7. In caso di attività
transfrontaliera di cui all'articolo 20, le autorità competenti di ciascuno
Stato membro ospitante possono chiedere che nello Stato membro d'origine si
applichino all'ente pensionistico le regole di cui al secondo comma. Tali
regole si applicano in questo caso solo per la parte degli attivi dell'ente che
corrisponde alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante.
Inoltre tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più
rigorose si applicano anche agli enti pensionistici aventi sede nello Stato
membro ospitante. Le regole di cui al
primo comma sono le seguenti: a) l'ente pensionistico non investe più del 30% di tali attività in
azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo
scambio su un mercato regolamentato ovvero l'ente investe almeno il 70% di tali
attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi
allo scambio su un mercato regolamentato; b) l'ente pensionistico non investe più del 5% di tali attività in
azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e
altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa
impresa e non più del 10% di queste attività in azioni ed altri titoli
equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del
mercato monetario e dei capitali emessi da imprese appartenenti a un unico
gruppo; c) l'ente pensionistico non investe più del 30% di tali attività in
attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le
passività. Per soddisfare tali
requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione
(«ring-fencing») delle attività. ò nuovo 8. Le autorità
competenti dello Stato membro ospitante di un ente che svolge attività
transfrontaliere a norma dell'articolo 12 non fissano norme in materia di
investimenti oltre a quelle stabilite nei paragrafi da 1 a 6 per la parte delle
attività utilizzata al fine di coprire le riserve tecniche per l'attività
transfrontaliera. Titolo III CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CAPO 1 Sistema di governance Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 21 Responsabilità
dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza 1. Gli Stati membri
garantiscono che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente
abbia la responsabilità ultima, in conformità al diritto nazionale, dell'osservanza,
da parte dell'ente interessato, delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. 2. La presente
direttiva non pregiudica il ruolo delle parti sociali nella gestione degli
enti. Articolo 22 Requisiti
generali in materia di governance 1. Gli Stati membri
richiedono a tutti gli enti di dotarsi di un sistema efficace di governance,
che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Tale sistema
comprende una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara
ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema
efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Il sistema di
governance è soggetto a un riesame interno periodico. 2. Il sistema di
governance di cui al paragrafo 1 è proporzionato alla natura, alla portata e
alla complessità delle attività dell'ente. 3. Gli Stati membri
assicurano che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente
adotti politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, all'audit
interno e, laddove rilevante, agli attuari e all'esternalizzazione, e tale
organo garantisce l'applicazione di dette politiche. Le politiche sono riesaminate
una volta all'anno e sono adattate in vista di qualsiasi variazione
significativa del sistema o del settore interessato. 4. Gli Stati membri
assicurano che gli enti dispongano di un sistema di controllo interno efficace.
Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di
controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli
dell'ente. 5. Gli Stati membri
assicurano che gli enti adottino misure ragionevoli atte a garantire la
continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione
di piani di emergenza. A tal fine gli enti utilizzano sistemi, risorse e
procedure adeguati e proporzionati. 6. Gli Stati membri impongono
agli enti di essere diretti effettivamente da almeno due persone. Articolo 23 Requisiti per
la competenza e l'onorabilità nella gestione 1. Gli Stati membri impongono
agli enti di garantire che tutte le persone che dirigono effettivamente l'ente o
rivestono altre funzioni fondamentali rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio
delle proprie funzioni: (a)
le loro qualifiche
professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per consentire loro di
garantire una gestione sana e prudente dell'ente e di svolgere adeguatamente le
loro funzioni fondamentali (requisito di competenza); (b)
essi godono di buona
reputazione e integrità (requisito di onorabilità). 2. Gli Stati membri
assicurano l'esistenza di procedure efficaci e controlli regolari per
consentire alle autorità competenti di valutare se le persone che dirigono
effettivamente l'ente o rivestono funzioni fondamentali soddisfino i requisiti
di cui al paragrafo 1. 3. Lo Stato membro
che esige dai propri cittadini la prova di onorabilità e la prova che i
medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una
sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini di
altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale
di un altro Stato membro o, in mancanza di esso, di un documento equipollente,
rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato
membro d'origine o di cui la persona coinvolta è cittadino, dal quale risulti
che tali requisiti sono soddisfatti. 4. Se lo Stato
membro di origine o di cui la persona coinvolta è cittadino non emette il
documento equipollente di cui al paragrafo 3, il cittadino dell'altro Stato
membro può presentare una dichiarazione giurata sostitutiva. Tuttavia, negli
Stati membri in cui non sono previste dichiarazioni giurate, il cittadino dell'altro
Stato membro in questione può presentare una dichiarazione solenne resa da lui
stesso ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente nel proprio Stato
membro di origine o provenienza o ad un notaio in uno di detti Stati membri. L'autorità o il
notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione
giurata o della dichiarazione solenne. 5. Il documento
comprovante l'assenza di fallimento di cui al paragrafo 3 può essere presentato
sotto forma di una dichiarazione resa dai cittadini dell'altro Stato membro in
questione ad un organismo giudiziario, professionale o commerciale del suddetto
Stato membro. 6. I documenti e gli
attestati di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono, al momento della loro
presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi. 7. Gli Stati membri
designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti
di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e ne informano immediatamente gli altri
Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri
comunicano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli
organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai
paragrafi da 3 a 5 a corredo della richiesta di esercitare le
attività di cui all'articolo 12 nel territorio di tale Stato membro. Articolo 24 Politica di
remunerazione 1. Gli Stati membri
impongono agli enti di applicare una sana politica di remunerazione alle
persone che dirigono effettivamente l'ente, in modo consono alle loro dimensioni
e all'organizzazione interna nonché alla natura, alla portata e alla
complessità delle loro attività. 2. Gli enti rendono regolarmente
note al pubblico le pertinenti informazioni relative alla politica di
remunerazione, salvo se disposto diversamente dalle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che recepiscono la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[48]. 3. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo
77 che specifichi: (a)
gli elementi obbligatori
delle politiche di remunerazione che gli enti devono applicare in base ai
seguenti principi: –
la politica di
remunerazione è stabilita, attuata e aggiornata, tenendo conto delle attività
dell'ente e della sua strategia di gestione dei rischi, del suo profilo di
rischio, dei suoi obiettivi, delle sue pratiche di gestione del rischio e dei
suoi interessi a lungo termine nonché della performance dell'ente nel suo
complesso; –
la politica di
remunerazione prevede misure proporzionate intese a evitare i conflitti di
interessi; –
la politica di
remunerazione promuove una gestione del rischio sana ed efficace e non
incoraggia un'assunzione di rischi che supera il limite di tolleranza al
rischio dell'ente; –
la politica di
remunerazione si applica all'ente e alle parti che svolgono funzioni
fondamentali o qualunque altra attività dell'ente, comprese le funzioni
fondamentali o le altre attività esternalizzate e oggetto di ulteriore riesternalizzazione;
–
la politica di
remunerazione contiene disposizioni specifiche in merito ai compiti e alle
performance dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente, delle
persone che effettivamente lo dirigono, dei titolari di funzioni fondamentali e
delle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno
conseguenze significative sul profilo di rischio dell'ente; –
l'organo amministrativo, direttivo
o di vigilanza dell'ente stabilisce i principi generali della politica di
remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno
un impatto sul profilo di rischio dell'ente, ed è responsabile della verifica
della sua attuazione; –
l'organo amministrativo,
direttivo o di vigilanza dell'ente è responsabile dell'attuazione di una
politica di remunerazione che sostenga una gestione sana, prudente ed efficace
degli enti; –
la remunerazione e la sorveglianza
sulla stessa sono soggette ad una governance chiara, trasparente ed efficace; (b)
la frequenza adeguata, le
modalità specifiche e il contenuto dell'informativa al pubblico in merito alla
politica di remunerazione. Sezione 2 Funzioni Articolo 25 Disposizioni generali 1. Gli Stati membri
impongono agli enti di includere una funzione di gestione del rischio, una
funzione di audit interno e, ove applicabile, una funzione attuariale. Le linee
di segnalazione associate a ciascuna funzione fondamentale garantiscono la
capacità della funzione fondamentale di svolgere efficacemente le proprie
mansioni in modo obiettivo, equo e indipendente. 2. Gli enti possono
autorizzare una singola persona o unità organizzativa a svolgere più di una
funzione fondamentale. Tuttavia, la funzione di gestione del rischio è
assegnata a una persona o unità organizzativa diversa da quella che svolge la
funzione di audit interno. 3. Fermo restando il
ruolo delle parti sociali nella gestione generale degli enti, la persona o l'unità
organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che
svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. In base a una
richiesta motivata da parte dell'ente, l'autorità competente può concedere una
deroga a tale restrizione, tenendo conto delle dimensioni, della natura, della
portata e della complessità delle attività dell'ente. 4. La persona cui è
assegnata una funzione fondamentale comunica tempestivamente all'organo
amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente qualunque problema
importante che emerga nel proprio ambito di responsabilità. 5. Le risultanze e
le raccomandazioni delle funzioni di gestione del rischio, di audit interno e,
ove applicabile, attuariali sono comunicate all'organo amministrativo,
direttivo o di vigilanza dell'ente, che stabilisce quali azioni intraprendere. 6. Le funzioni di
gestione del rischio, audit interno e, ove previste, attuariali comunicano all'autorità
competente dell'ente se l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente
non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive: (a)
quando la persona o l'unità
organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio che l'ente
non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo
amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente; (b)
quando la persona o l'unità
organizzativa che svolgono la funzione fondamentale hanno osservato una
violazione significativa della legislazione o dei regolamenti applicabili all'ente
e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale della persona o
dell'unità organizzativa e l'hanno comunicato all'organo amministrativo,
direttivo o di vigilanza dell'ente. 7. Gli Stati membri
garantiscono la tutela giuridica delle persone che informano l'autorità
competente a norma del paragrafo 6. Articolo 26 Sistema e funzione di gestione del rischio 1. Gli Stati membri
impongono agli enti di disporre di un sistema efficace di gestione dei rischi,
che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione
necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base
continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o
potrebbero essere esposti e le relative interdipendenze. Il sistema di
gestione dei rischi è perfettamente integrato nella struttura organizzativa e
nei processi decisionali dell'ente. 2. Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo
adeguato alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna, alla natura,
alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono
verificarsi negli enti o nelle imprese cui sono state esternalizzate mansioni o
attività almeno nei seguenti settori: (a)
sottoscrizione e
costituzione di riserve; (b)
gestione delle attività e
delle passività; (c)
investimenti, in
particolare derivati e impegni simili; (d)
gestione dei rischi di
liquidità e di concentrazione; (e)
gestione dei rischi
operativi; (f)
assicurazione e altre
tecniche di attenuazione del rischio. 3. Se conformemente
alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari
assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali
rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari. 4. Gli enti
prevedono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare
l'attuazione del sistema di gestione dei rischi. Articolo 27 Funzione di audit interno 1. Gli Stati membri
impongono agli enti di disporre di una funzione di audit interno efficace. La
funzione di audit interno efficace valuta l'adeguatezza e l'efficacia del
sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance
stabiliti agli articoli da 21 a 24, comprese le attività esternalizzate. 2. Gli Stati membri
impongono agli enti di nominare almeno una persona indipendente, interna o
esterna all'ente, responsabilile della funzione di audit interno. Fatta salva l'esecuzione
e la certificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, la persona in
questione non si assume la responsabilità di funzioni fondamentali diverse da
quelle stabilite al presente articolo. 3. Le risultanze e
le raccomandazioni della funzione di audit interno sono comunicate all'organo
amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente. Detto organo stabilisce gli
interventi da adottare per ciascuna di tali risultanze e raccomandazioni e
garantisce l'attuazione di tali interventi. Articolo 28 Funzione attuariale 1. Gli Stati membri
impongono agli enti in cui aderenti e beneficiari non assumono tutti i rischi
di prevedere una funzione attuariale efficace che: (a)
coordini e supervisioni
il calcolo delle riserve tecniche; (b)
valuti l'adeguatezza delle
metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve
tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; (c)
valuti la sufficienza e
la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; (d)
raffronti le migliori
stime con i dati tratti dall'esperienza; (e)
informi l'organo
amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente in merito all'affidabilità e
all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; (f)
esprima un parere sulla
politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'ente disponga di tale
politica; (g)
esprima un parere sull'adeguatezza
degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'ente disponga di tali accordi; (h)
contribuisca all'attuazione
efficace del sistema di gestione dei rischi. 2. Gli Stati membri
impongono agli enti di nominare almeno una persona indipendente, interna o
esterna all'ente, responsabilile della funzione attuariale. Sezione 3 Documenti relativi alla governance Articolo 29 Valutazione dei rischi in materia di pensioni 1. Gli Stati membri
impongono agli enti, in modo adeguato alle loro dimensioni, alla loro organizzazione
interna, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività
nonché nell'ambito del loro sistema per la gestione dei rischi, di effettuare la
loro valutazione dei rischi e di elaborare una valutazione dei rischi in
materia di pensioni al fine di documentare tale valutazione. La valutazione dei
rischi in materia di pensioni è eseguita periodicamente e immediatamente dopo
qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'ente o dello
schema pensionistico. 2. La valutazione
dei rischi in materia di pensioni di cui al paragrafo 1 copre: (a)
l'efficacia del sistema
di gestione dei rischi; (b)
il fabbisogno finanziario
globale dell'ente; (c)
la capacità di rispettare
i requisiti in materia di riserve tecniche di cui all'articolo 14; (d)
una valutazione
qualitativa del margine per variazioni sfavorevoli nell'ambito del calcolo
delle riserve tecniche nel rispetto della legislazione nazionale; (e)
una descrizione delle
prestazioni pensionistiche o dell'accumulo di capitale; (f)
una valutazione
qualitativa del sostegno del promotore accessibile all'ente; (g)
una valutazione
qualitativa dei rischi operativi per tutti gli schemi dell'ente; (h)
una valutazione
qualitativa dei rischi nuovi o emergenti relativi ai cambiamenti climatici, all'uso
delle risorse e all'ambiente. 3. Ai fini del
paragrafo 2, gli enti dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi
cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo. I metodi sono
proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti
alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione. 4. La valutazione
dei rischi in materia di pensioni è parte integrante della strategia operativa
e occorre tenerne conto nelle decisioni strategiche dell'ente. Articolo 30 Atto delegato per la valutazione dei rischi in
materia di pensioni 1. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo
77 per specificare: a) gli
elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 2; b) i metodi
di cui all'articolo 29, paragrafo 3, tenendo conto dell'identificazione e della
valutazione dei rischi cui sono o potrebbero essere esposti a breve e a lungo
termine; (c) la
frequenza della valutazione dei rischi in materia di pensioni, tenendo conto
dei requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1. L'atto delegato non
impone ulteriori obblighi di finanziamento rispetto a quelli previsti dalla
presente direttiva. ê 2003/41/CE (adattato) Articolo 10 31 Conti e relazioni annuali Ciascuno Gli Statio membrio stabilisconoe che
tutti gli enti pensionistici aventi sede nel suo
territorio Ö loro
territorio Õ redigano conti e
relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente
e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I
conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle
passività e della situazione finanziaria dell'ente pensionistico. I conti
annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti,
correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in
conformità del diritto nazionale. Articolo 12 32 Documento illustrante i principi della
politica d'investimento Ciascuno Gli Statio membrio provvedonoe affinché
tutti gli enti con sede nel suo Ö loro Õ territorio
predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui
principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato
in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento.
Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di
misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio
utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura
e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. ò nuovo CAPO 2 Esternalizzazione e gestione degli investimenti Articolo 33 Esternalizzazione ê 2003/41/CE articolo
9, paragrafo 4 (adattato) 1.Uno Ö Gli Stati
membri possono Õ può
consentire o richiedere agli enti aventi sede nel suo Ö loro Õ territorio di
affidare la gestione di tali enti, in tutto o in parte, ad altre entità che
operano per conto dei suddetti enti. ò nuovo 2. Gli Stati membri
garantiscono che gli enti continuino a essere responsabili del rispetto degli
obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali
o qualsiasi altra attività. 3. L'esternalizzazione
di funzioni fondamentali o di altre attività non deve avvenire con modalità che
determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti: (a)
un pregiudizio alla
qualità del sistema di governance dell'ente interessato; (b)
l'incremento indebito del
rischio operativo; (c)
un pregiudizio alla
capacità delle autorità competenti di controllare che l'ente adempia ai propri
obblighi; (d)
la messa a repentaglio
della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai
beneficiari. 4. L'ente garantisce
il corretto funzionamento delle attività esternalizzate tramite la procedura di
selezione del fornitore di servizi e il monitoraggio costante delle attività. 5. Gli Stati membri
garantiscono che gli enti che esternalizzano funzioni fondamentali o altre
attività stipulino almeno un accordo scritto con il fornitore di servizi. L'accordo
è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri dell'ente e del
fornitore di servizi. 6. Gli Stati membri
assicurano che l'ente informi tempestivamente le autorità competenti prima dell'esternalizzazione
di funzioni fondamentali o di altre attività nonché di qualunque evoluzione
significativa riguardante dette funzioni fondamentali o altre attività. 7. Gli Stati membri
garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari a
richiedere in qualunque momento agli enti informazioni relative alle funzioni fondamentali
o alle altre attività esternalizzate. 2003/41/CE (adattato) Articolo 1934 Gestione Ö degli
investimenti Õ e custodia ê 2011/61/UE Art.
62, paragrafo 2 (adattato) 1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di
nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli
investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio
di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE
2004/39/CE, 2009/65/CE, 93/22/CEE 2000/12/CE
2009/138/CE, ,2002/83/CE
2011/61/UE e 2013/36/UE, nonché quelli di
cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva. ò nuovo CAPO 3 Depositario Articolo 35 Nomina di un depositario 1. Per ogni schema
pensionistico in cui aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di
investimento, lo Stato membro di origine impone all'ente di nominare un
depositario unico per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza di
cui agli articoli 36 e 37. 2. Per gli schemi
pensionistici in cui aderenti e beneficiari non assumono interamente il rischio
di investimento, lo Stato membro di origine può richiedere all'ente di nominare
un depositario per la custodia delle attività o per la custodia delle attività
e gli obblighi di sorveglianza di cui agli articoli 36 e 37. ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo 3. Gli Stati membri non limitano il potere
degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario
stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della
direttiva 93/22/CEE 2004/39/CE o della direttiva 2000/12/CE
2013/36/UE, ovvero accettato come
depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE 2009/65/CE. La
disposizione di cui al presente paragrafo non impedisce allo Stato membro d'origine
di rendere obbligatoria la nomina di un depositario. 4. Ciascuno Gli Statio membrio predispongonoe le
necessarie misure per Ö consentire alle
autorità competenti Õ , in conformità al suo Ö loro Õ diritto nazionale, Ö diÕ essere nelle
condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 14 62, la libera disponibilità delle attività
detenute da un depositario stabilito nel suo Öloro Õ territorio su
richiesta dello Stato membro di origine dell'ente. ò nuovo 5. Il depositario è
nominato mediante almeno un contratto scritto. Il contratto disciplina la
trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al
depositario di svolgere le sue funzioni per lo schema pensionistico per il
quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e
nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
pertinenti. 6. Nello svolgimento
dei compiti stabiliti agli articoli 36 e 37, l'ente e il depositario agiscono
in modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli
aderenti e dei beneficiari dello schema. 7. Un depositario
non svolge attività in relazione all'ente che possano creare conflitti di
interesse tra l'ente, gli aderenti e i beneficiari dello schema e lo stesso
depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e
gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi
compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse
siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli
aderenti e ai beneficiari dello schema. 8. Se non viene
nominato un depositario, gli enti stabiliscono modalità per evitare e risolvere
eventuali conflitti di interessi nell'ambito dei compiti altrimenti svolti dai
depositari e dai gestori di attività. Articolo 36 Custodia delle attività e responsabilità del
depositario 1. Se le attività di
uno schema pensionistico costituite da strumenti finanziari che possono essere
custoditi sono affidate al depositario per la custodia, quest'ultimo custodisce
tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di
strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli
strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario. A tal fine, il
depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere
registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del
depositario, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, siano
registrati nei libri contabili in conti separati aperti a nome dell'ente, in
modo che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'ente o
agli aderenti e beneficiari dello schema pensionistico in qualsiasi momento. 2. Se le attività di
uno schema pensionistico sono costituite da attività diverse da quelle di cui
al paragrafo 1, il depositario verifica la proprietà da parte dell'ente o da
parte degli aderenti e dei beneficiari e conserva un registro relativo alle
loro attività. La verifica è condotta in base a informazioni o documenti
forniti dall'ente e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario
mantiene aggiornato il suo registro. 3. Gli Stati membri
garantiscono che il depositario sia responsabile nei confronti dell'ente o
degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del
colposo inadempimento o dell'errato adempimento dei suoi obblighi. 4. Gli Stati membri
garantiscono che la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 3 non è
intaccata dall'aver affidato a un terzo la totalità o una parte delle attività
che ha in custodia. 5. Se non è nominato
nessun depositario per la custodia delle attività, gli enti devono come minimo: (a)
garantire che gli
strumenti finanziari siano trattati con la dovuta cura e tutela; (b)
tenere registri che
permettano all'ente di identificare tutte le attività in qualsiasi momento e
senza indugio; (c)
adottare le misure
necessarie per evitare conflitti di interesse o incompatibilità; (d)
informare l'autorità
competente, su richiesta, circa le modalità di tenuta delle attività. Articolo 37 Obblighi di sorveglianza 1. In aggiunta ai
compiti di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, il depositario nominato per
gli obblighi di sorveglianza: (a)
esegue le istruzioni dell'ente,
salvo che siano contrarie alla normativa nazionale o al regolamento dell'ente; (b)
accerta che nelle
operazioni che coinvolgano le attività dell'ente o di uno schema pensionistico
il controvalore sia rimesso all'ente nei termini d'uso; (c)
accerta che i redditi
prodotti dalle attività ricevano una destinazione conforme al regolamento dell'ente. 2. Nonostante il
paragrafo 1, lo Stato membro di origine dell'ente può imporre al depositario di
assolvere altri obblighi di sorveglianza. 3. Se non è nominato
nessun depositario per gli obblighi di sorveglianza, l'ente attua procedure
volte a garantire che i compiti, altrimenti oggetto di sorveglianza da parte
dei depositari, siano debitamente assolti in seno all'ente. Titolo IV INFORMAZIONI DA FORNIRE AI POTENZIALI ADERENTI, AGLI
ADERENTI E AI BENEFICIARI CAPO 1 Disposizioni generali 2003/41/CE (adattato) Articolo 11 Informazioni da
fornire agli aderenti e ai beneficiari ò nuovo Articolo 38 Principi ê 2003/41/CE
(adattato) 1. In funzione della natura dello schema
pensionistico, ciascunoÖ gli Õ Statio membrio provvedonoe affinché tutti gli enti aventi sede nel suo Ö loro Õ territorio
forniscano Ö ai potenziali
aderenti, agli aderenti e ai beneficiari Õ almeno le
informazioni previste dal presente articolo Ö dagli articoli
da 39 a 53 e da 55 a 58. Õ ò nuovo 2. Le informazioni
rispettano tutti i seguenti requisiti: (a)
sono aggiornate
regolarmente; (b)
sono formulate con
chiarezza, utilizzando un linguaggio perspicuo, comprensibile e succinto ed
evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono
comunque usare termini di uso comune; (c)
non sono fuorvianti e ne
è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti e (d)
sono presentate in modo
da agevolarne la lettura e scritte in caratteri di dimensione leggibile. Non vengono
utilizzati colori ove compromettano la comprensibilità delle informazioni
qualora il prospetto delle prestazioni pensionistiche venga stampato o
fotocopiato in bianco e nero. Articolo 39 Condizioni dello schema pensionistico ê 2003/41/CE Art.
9, lettera f) (adattato) 1. Ciascuno Ö Gli Stati
membri Õ provvedonoe, riguardo a ogni ente avente sede nel suo territorio Ö loro territorioÕ, Ö affinché Õ a quanto segue: f) che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni dello
schema pensionistico, in particolare per quanto riguarda: i) a) diritti ed obblighi delle parti coinvolte
nello schema pensionistico; ii) b) rischi finanziari, tecnici e di altro genere connessi con lo schema
pensionistico; iii) c) natura e ripartizione dei suddetti rischi.; ò nuovo 2. In aggiunta alle
informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per gli schemi
pensionistici che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento
e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono
informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento
disponibili, dell'opzione di investimento standard e, se del caso, della regola
dello schema pensionistico di destinare un determinato aderente a una data opzione
di investimento. 2003/41/CE Art. 11, paragrafo 2 (adattato) 32. Gli aderenti
e i beneficiari e/o, se del caso, i loro rappresentanti ricevono quanti segue: a) su richiesta, i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 10
e, se un ente gestisce più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione
relativi al loro schema pensionistico specifico; b) entro
un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni
delle regole dello schema pensionistico. ò nuovo 4. Gli enti
pubblicano le condizioni dello schema pensionistico su un sito web a loro
scelta. CAPO 2 Prospetto delle prestazioni pensionistiche Articolo 40 Frequenza e modifiche 1. Gli
Stati membri prescrivono che gli enti redigano un documento contenente le
informazioni chiave per ciascun aderente (il "prospetto delle prestazioni
pensionistiche"). 2. Gli
Stati membri garantiscono che le informazioni contenute nel prospetto delle
prestazioni pensionistiche siano aggiornate e inviate a ciascun aderente
gratuitamente almeno una volta ogni dodici mesi. 3. Qualsiasi
cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle
prestazioni pensionistiche rispetto all'anno precedente è chiaramente
illustrato in una lettera accompagnatoria. Articolo 41 Comprensibilità e linguaggio 1. Le
informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche sono
comprensibili senza alcun riferimento ad altri documenti. 2. Gli
Stati membri assicurano che il prospetto delle prestazioni pensionistiche sia
disponibile in una lingua ufficiale dello Stato membro il cui diritto del lavoro
e della sicurezza sociale pertinente in materia di schemi pensionistici
aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice o l'ente,
da una parte, e gli aderenti o i beneficiari, dall'altra. Articolo 42 Lunghezza Il prospetto delle
prestazioni pensionistiche è scritto in caratteri di dimensioni facilmente
leggibili e, una volta stampato, non risulta più lungo di due pagine formato
A4. Articolo 43 Supporto Gli Stati membri
possono autorizzare gli enti a fornire il prospetto delle prestazioni
pensionistiche su supporto durevole o tramite un sito web. In aggiunta a
qualsiasi mezzo elettronico, una copia cartacea del prospetto delle prestazioni
pensionistiche è consegnata gratuitamente agli aderenti e ai beneficiari che ne
facciano richiesta. Articolo 44 Responsabilità 1. Gli Stati membri
assicurano che gli enti non incorrano in responsabilità civile unicamente sulla
base del prospetto delle prestazioni pensionistiche o di una traduzione di
quest'ultimo, a meno che esso sia fuorviante, non accurato o non coerente con
le corrispondenti parti dello schema pensionistico. 2. Il prospetto
delle prestazioni pensionistiche contiene una chiara avvertenza al riguardo. Articolo 45 Titolo (1)
Il titolo del prospetto
delle prestazioni pensionistiche contiene la locuzione "Prospetto delle
prestazioni pensionistiche". (2)
Subito sotto il titolo
figura una breve descrizione delle finalità del prospetto delle prestazioni
pensionistiche. (3)
La data esatta cui si
riferiscono le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni
pensionistiche è indicata in modo ben chiaro e visibile. Articolo 46 Dati personali Il prospetto delle
prestazioni pensionistiche specifica i dati personali dell'aderente, compresa l'età
di pensionamento prevista dalla legge, se del caso. Articolo 47 Identificazione dell'ente Il prospetto delle
prestazioni pensionistiche indica l'ente e fornisce informazioni circa: (1)
il nome e l'indirizzo
dell'ente; (2)
gli Stati membri in cui l'ente
è autorizzato o registrato e il nome dell'autorità competente; (3)
il nome dell'impresa
promotrice. Articolo 48 Garanzie 1. Il prospetto
delle prestazioni pensionistiche contiene una delle seguenti indicazioni in
ordine alle garanzie previste dallo schema pensionistico: (a)
garanzia integrale
qualora l'ente o l'impresa promotrice assicuri un determinato livello di
prestazioni; (b)
nessuna garanzia qualora
l'aderente assuma integralmente il rischio; (c)
garanzia parziale in
tutti gli altri casi. 2. Qualora sia
prevista una garanzia, si illustra brevemente: (a)
la natura della garanzia; (b)
il livello attuale di
finanziamento dei diritti individuali maturati dall'aderente; (c)
i meccanismi di
protezione dei diritti individuali maturati; (d)
i meccanismi di riduzione
delle prestazioni, laddove previsti dalla normativa nazionale. Articolo 49 Saldo, contributi e costi 1. In ordine al
saldo, ai contributi e ai costi, il prospetto delle prestazioni pensionistiche
indica i seguenti importi espressi nella valuta applicabile allo schema
pensionistico: (a)
la somma dei costi
detratta dai contributi lordi versati dall'impresa promotrice, se del caso, o
dall'aderente negli ultimi dodici mesi o, se l'aderente ha aderito allo schema
da meno di dodici mesi, la somma dei costi detratta dai contributi versati a
partire dalla data di adesione; (b)
la somma dei contributi versati
dall'aderente negli ultimi dodici mesi o, se l'aderente ha aderito allo schema
da meno di dodici mesi, la somma dei contributi versati a partire dalla data di
adesione; (c)
la somma dei contributi
versati dall'impresa promotrice negli ultimi dodici mesi o, se l'aderente ha
aderito allo schema da meno di dodici mesi, la somma dei contributi versati
dall'impresa promotrice a partire dalla data di adesione; (d)
il saldo alla data del
prospetto delle prestazioni pensionistiche, calcolato in uno dei seguenti modi,
in funzione della natura dello schema pensionistico: –
per gli schemi
pensionistici che non si prefiggono un livello di prestazioni come obiettivo,
la somma totale del capitale accumulato dall'aderente, espressa anche in
termini di rendita mensile; –
per gli schemi
pensionistici che si prefiggono un livello di prestazioni come obiettivo, i
diritti individuali maturati mensilmente; (e)
altri contributi o costi
afferenti all'aderente, come il trasferimento del capitale maturato; (f)
i costi di cui alla
lettera a) distinti nei seguenti importi espressi nella valuta applicabile allo
schema pensionistico: –
i costi amministrativi
dell'ente; –
i costi di custodia delle
attività; –
i costi relativi alle
operazioni di portafoglio; –
altri costi. 2.
La voce "altri costi" di cui al paragrafo 1, lettera f), punto iv), è
brevemente illustrata se è pari o superiore al 20% del totale delle spese. Articolo 50 Proiezioni della pensione 1. Ove gli schemi
pensionistici si prefiggano un livello di prestazioni come obiettivo, il
prospetto delle prestazioni pensionistiche indica, in ordine alle proiezioni
della pensione, i tre importi seguenti, espressi nella valuta applicabile allo
schema pensionistico: (a)
il livello delle
prestazioni mensili che lo schema si prefigge come obiettivo all'età di pensionamento,
stando alle migliori ipotesi di stima; (b)
il livello delle
prestazioni mensili che lo schema si prefigge come obiettivo due anni prima
dell'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima; (c)
il livello delle
prestazioni mensili che lo schema si prefigge come obiettivo due anni dopo l'età
di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima. 2. Le ipotesi di cui
al paragrafo 1 tengono conto delle future retribuzioni. 3. Ove gli schemi
pensionistici non si prefiggano un livello di prestazioni come obiettivo, il
prospetto delle prestazioni pensionistiche indica, in ordine alle proiezioni
della pensione, i seguenti importi espressi nella valuta applicabile allo
schema pensionistico: (a)
l'importo atteso del
capitale accumulato fino a due anni prima dell'età di pensionamento, stando
alle migliori ipotesi di stima relative allo schema; (b)
l'importo atteso del
capitale accumulato fino all'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi
di stima relative allo schema; (c)
l'importo atteso del
capitale accumulato fino a due anni dopo l'età di pensionamento, stando alle
migliori ipotesi di stima relative allo schema; (d)
gli importi di cui alle
lettere da a) a c) espressi in termini di prestazione mensile. 4. Le ipotesi di cui
al paragrafo 3 tengono conto dei seguenti fattori: (a)
il tasso annuo di
rendimento nominale dell'investimento; (b)
il tasso annuo di
inflazione; (c)
le future retribuzioni. 5. Ai fini del
calcolo delle proiezioni di cui ai paragrafi 1 e 3, si presume che le aliquote
dei contributi restino costanti. Articolo 51 Profilo di investimento 1. Per gli schemi
pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio dell'investimento e hanno
la facoltà di scegliere tra diverse opzioni di investimento, il prospetto delle
prestazioni pensionistiche indica i profili di investimento, elencando le
opzioni di investimento disponibili, ciascuna corredata da una breve
descrizione. L'opzione di investimento corrente dell'aderente è indicata in
modo ben chiaro e visibile. Ove il numero delle
diverse opzioni di investimento con diversi obiettivi di investimento sia
superiore a cinque, l'ente limita la breve descrizione di ciascuna opzione a
cinque opzioni rappresentative, comprendendo l'opzione più rischiosa e quella
meno rischiosa. 2. Per gli schemi
pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e un'opzione
di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola precisata
nello schema pensionistico, sono fornite le seguenti informazioni
supplementari: (a)
le regole basate sull'età
effettiva; (b)
le regole basate sull'età
di pensionamento dell'aderente fissata come obiettivo; (c)
altre regole. 3. Per gli schemi
pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, il
prospetto delle prestazioni pensionistiche contiene informazioni sul profilo di
rischio e di rendimento, riportando un indicatore grafico sintetico del profilo
di rischio e di rendimento dello schema pensionistico o, se del caso, di
ciascuna opzione di investimento, corredato da: (a)
una spiegazione dell'indicatore
e dei suoi principali limiti; (b)
una spiegazione dei
rischi che rivestono importanza significativa e che non sono adeguatamente
rilevati dall'indicatore grafico sintetico. Il calcolo dell'indicatore
sintetico viene adeguatamente documentato e gli enti mettono tale documentazione
a disposizione degli aderenti su richiesta. 4. Nella spiegazione
di cui al paragrafo 3, lettera a), figura quanto segue: (a)
una breve spiegazione che
illustri perché lo schema pensionistico o l'opzione di investimento è stato
classificato in una determinata categoria; (b)
una dichiarazione che
segnali che i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore grafico
sintetico non costituiscono un'indicazione affidabile circa il futuro profilo
di rischio dello schema pensionistico e dell'opzione di investimento; (c)
una dichiarazione che
precisi che la categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere
invariata, e che la classificazione dello schema pensionistico o dell'opzione
di investimento potrebbe cambiare nel tempo; (d)
una dichiarazione che
segnali che l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi. 5. L'indicatore
grafico sintetico e le spiegazioni di cui al paragrafo 3 sono redatti in
conformità della procedura interna di individuazione, misurazione e monitoraggio
del rischio adottata dall'ente ai sensi della presente direttiva, così come
degli obiettivi di investimento e della politica di investimento descritti nel
documento illustrante i principi della politica di investimento. Articolo 52 Risultati ottenuti nel passato 1. Il prospetto
delle prestazioni pensionistiche contiene le seguenti informazioni relative ai
risultati passati: (a)
informazioni relative ai
risultati passati dello schema pensionistico nel suo complesso o, se del caso,
dell'opzione di investimento dell'aderente, presentate in un diagramma che
illustri tali risultati per tutti gli anni disponibili, risalendo fino agli
ultimi dieci anni; (b)
il diagramma è integrato
da dichiarazioni che figurano in modo ben chiaro e visibile e che: –
avvertono circa il valore
limitato del diagramma come indicazione per i risultati futuri; –
indicano quali sono i
costi inclusi nel o esclusi dal calcolo dei risultati passati; –
indicano la valuta nella
quale sono stati calcolati i risultati del passato. 2. Nel caso in cui,
nel corso del periodo di riferimento del diagramma di cui al paragrafo 1,
gli obiettivi e la politica di investimento dello schema pensionistico
subiscano un cambiamento sostanziale, i risultati precedenti tale cambiamento
sono comunque indicati. Il periodo precedente il cambiamento sostanziale è
indicato sul diagramma e accompagnato da un'avvertenza che spieghi chiaramente
che il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide. 3. Ove un aderente
cambi opzione di investimento, sono indicati i risultati passati di tale
opzione. Articolo 53 Informazioni aggiuntive Il prospetto delle
prestazioni pensionistiche precisa le seguenti informazioni aggiuntive: (a)
dove e come ottenere
ulteriori informazioni sull'ente o sullo schema pensionistico, in particolare
da siti web e da atti giuridici pertinenti di carattere generale; (b)
dove e come ottenere
ulteriori informazioni sulle modalità relative al trasferimento dei diritti a
pensione a un altro ente pensionistico aziendale o professionale in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; (c)
informazioni circa le
ipotesi utilizzate per gli importi espressi in termini di rendite annue, in
particolare in ordine al tasso della rendita, alla natura del prestatore e alla
durata della rendita, se l'aderente chiede tali informazioni; (d)
dove e come ottenere
informazioni aggiuntive circa la situazione individuale dell'aderente, in
particolare il livello delle prestazioni fissato come obiettivo, se del caso, e
il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Articolo 54 Atto delegato sul prospetto delle prestazioni
pensionistiche 1. La Commissione è
autorizzata ad adottare un atto delegato a norma dell'articolo 77 per
specificare: a) il
contenuto del prospetto delle prestazioni pensionistiche, in particolare: i) le modalità
per spiegare i cambiamenti sostanziali di cui all'articolo 40, paragrafo 3; ii) le dimensioni
dei caratteri di cui all'articolo 42; iii) la
formulazione della clausola di responsabilità di cui all'articolo 44; iv) la formulazione
della descrizione di cui all'articolo 45, paragrafo 2; v) il dettaglio
dei dati personali di cui all'articolo 46; vi) il metodo per
illustrare gli elementi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettere a), b), c)
e d); vii) il metodo per
calcolare gli importi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), b), c),
d), e) ed f); viii) il metodo per
calcolare gli importi di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 3, tenendo conto
della condizione di cui all'articolo 50, paragrafo 5; ix) le ipotesi di
cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 4; x) il numero delle
opzioni di investimento da riportare e il metodo di scelta di tali opzioni, ove
il numero delle opzioni di investimento sia superiore a cinque, il metodo per
descrivere le opzioni riportate, le modalità per indicare l'opzione di
investimento corrente dell'aderente di cui all'articolo 51, paragrafo1; xi) il metodo per
descrivere le informazioni supplementari di cui all'articolo 51, paragrafo 2; xii) il metodo per
generare e riportare gli indicatori grafici sintetici e le spiegazioni di cui
all'articolo 51, paragrafo 3, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo
51, paragrafo 4; xiii) il metodo per
generare le informazioni sui risultati ottenuti nel passato di cui all'articolo
52, paragrafo 1, lettera a) e i metodi per produrre la dichiarazione e il
diagramma di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b); xiv) il metodo per
confrontare le diverse opzioni di investimento degli schemi pensionistici di
cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a); xv) il metodo per
indicare il cambiamento sostanziale di cui all'articolo 52, paragrafo 2; xvi) il metodo per
precisare le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 53; b) il
formato, il layout, la struttura e la suddivisione del prospetto delle
prestazioni pensionistiche, in particolare le informazioni di cui agli articoli
da 44, paragrafo 2, a 53, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo
41, paragrafo 1, e all'articolo 42. CAPO 3 Altre informazioni e documentazione da fornire Articolo 55 Informazioni da fornire ai potenziali aderenti L'ente provvede
affinché i potenziali aderenti siano informati circa tutte le caratteristiche
dello schema e delle opzioni di investimento, anche in relazione alle modalità
di integrazione delle questioni ambientali, climatiche, sociali e di governo
societario nella strategia di investimento. Articolo 56 Informazioni da fornire agli aderenti durante la fase
pre-pensionamento In aggiunta al
prospetto delle prestazioni pensionistiche, gli enti forniscono ad ogni
aderente, almeno due anni prima dell'età di pensionamento prevista dallo schema
o su richiesta dell'aderente, le seguenti informazioni: (a)
informazioni circa le
opzioni di riscossione del reddito da pensione a disposizione degli aderenti,
in particolare informazioni su vantaggi e svantaggi di tali opzioni, in modo da
sostenere gli aderenti nella scelta dell'opzione più consona alla loro
situazione; (b)
ove lo schema
pensionistico non sia erogato come rendita vitalizia, informazioni sui prodotti
di pagamento della prestazione pensionistica disponibili, con indicazione di
vantaggi e svantaggi, e le principali considerazioni di cui gli aderenti
dovrebbero tener conto nel prendere la decisione di acquistare un prodotto di
pagamento della prestazione pensionistica. Articolo 57 Informazioni da fornire ai beneficiari durante la
fase di erogazione 1. Gli enti
forniscono ai beneficiari informazioni sulle prestazioni dovute e sulle opzioni
per la loro erogazione. 2. Nei casi in cui i
beneficiari assumano una parte significativa del rischio di investimento nella
fase di erogazione, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari ricevano
informazioni adeguate. Articolo 58 Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai
beneficiari su richiesta 1. Su richiesta di
un aderente, di un beneficiario o di loro rappresentanti, l'ente fornisce le
seguenti informazioni aggiuntive: a) i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 31 o, se un ente
è responsabile di più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione
relativi al loro schema pensionistico specifico; ê 2003/41/CE
(adattato) 3.b) Il il documento illustrante i principi della politica d'investimento, di cui
all'articolo 12 32;, è messo a disposizione degli aderenti e dei
beneficiari dello schema pensionistico e/o, se del caso, dei loro
rappresentanti che lo richiedano. ò nuovo c) informazioni circa le ipotesi utilizzate per
generare le proiezioni di cui all'articolo 50; d) informazioni circa il tasso della rendita presunto, la natura del
prestatore e la durata della rendita di cui all'articolo 53, lettera c). ê 2003/41/CE ð nuovo 4 2. Inoltre ð su richiesta dell' ï ogni aderente, ð l'ente fornisce ï riceve, su
richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti
riguardanti: a) se del caso, il livello delle
prestazioni che lo schema si prefigge come obiettivo; b) il livello delle prestazioni in
caso di cessazione del rapporto di lavoro;. c) quando l'aderente
sostiene il rischio di investimento, la gamma delle opzioni di investimento, se
del caso, e il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni
sull'esposizione al rischio e sui costi degli investimenti; d) le modalità relative al trasferimento dei diritti a
pensione a un altro ente pensionistico aziendale o professionale in caso di
cessazione del rapporto di lavoro. Gli aderenti ricevono annualmente una nota sintetica
sulla situazione dell'ente pensionistico e sullo stato attuale dei diritti
individualmente maturati. 5. A ciascun beneficiario vengono fornite, al momento del pensionamento
o dell'erogazione di altre prestazioni, adeguate informazioni sulle prestazioni
dovutegli e sulle opzioni per la loro erogazione. ò nuovo Titolo V VIGILANZA PRUDENZIALE CAPO 1 Disposizioni generali di vigilanza prudenziale Articolo 59 Obiettivo
principale della vigilanza prudenziale 1. L'obiettivo principale della vigilanza
prudenziale è la tutela degli aderenti e dei beneficiari. 2. Fatto salvo l'obiettivo
principale della vigilanza prudenziale di cui al paragrafo 1, gli Stati
membri provvedono affinché, nell'espletamento delle loro funzioni generali, le
autorità competenti prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle
loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell'Unione,
soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni
disponibili al momento. Articolo 60 Campo di
applicazione della vigilanza prudenziale Gli Stati membri
garantiscono che gli enti pensionistici aziendali o professionali siano
soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda: (a)
le condizioni per l'esercizio
dell'attività; (b)
le riserve tecniche; (c)
il finanziamento delle
riserve tecniche; (d)
i fondi propri
obbligatori; (e)
il margine di solvibilità
disponibile; (f)
il margine di solvibilità
richiesto; (g)
le regole relative agli
investimenti; (h)
la gestione degli
investimenti; (i)
le condizioni per l'esercizio
delle attività e (j)
le informazioni da
trasmettere alle autorità competenti. Articolo 61 Principi generali di vigilanza prudenziale 1. Le autorità competenti
dello Stato membro di origine sono responsabili della vigilanza prudenziale
sugli enti pensionistici aziendali o professionali. 2. Gli Stati membri si accertano che la vigilanza sia
esercitata con un metodo prospettico e basato sul rischio. 3. La vigilanza degli enti comprende un'opportuna
combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco. 4. I poteri di vigilanza sono esercitati in
modo tempestivo e proporzionato. 5. Gli Stati membri
provvedono affinché le autorità competenti prendano debitamente in esame il
potenziale impatto delle loro azioni sulla stabilità dei sistemi finanziari
nell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza. ê 2003/41/CE Articolo 14 62 Poteri d'intervento e doveri delle
autorità competenti 1. Le autorità competenti impongono ad ogni
ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di procedure
amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati. 2. Le autorità competenti hanno la facoltà di
adottare, nei confronti di un ente pensionistico avente sede nel loro
territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate
e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o
pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli
interessi degli aderenti e dei beneficiari. ê 2010/78/UE Art.
4, punto 3 (adattato) ð nuovo 3. La decisione di vietare ð o di limitare ï Ö attività Õ dellall'ente di svolgere delle attività è fondata su
motivazioni dettagliate ed è comunicata all'ente interessato. È comunicata
anche all'AEAPÖ EIOPA Õ. ê 2003/41/CE
(adattato) Esse Ö 4. Le autorità
competenti Õ possono inoltre
limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'ente pensionistico
qualora, in particolare: a) l'ente non abbia costituito
riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività,
ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche; b) l'ente non detenga i fondi
propri obbligatori. 5. Al fine di tutelare gli interessi degli
aderenti e dei beneficiari dello schema, le autorità competenti possono
trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello
Stato membro d'origine a coloro che gestiscono Ö dirigono Õ un ente avente sede
nel suo Ö loro Õ territorio, a un
rappresentante speciale idoneo ad esercitarli. 64. Le
autorità competenti possono vietare a un ente pensionistico avente sede nel loro
territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti
casi: a) se l'ente non tutela
adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regimeÖ dello
schema Õ; b) se sono venute meno le
condizioni di esercizio; c) se l'ente manca gravemente agli
obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile; d) in caso di attività
transfrontaliera, se l'ente non rispetta le disposizioni del diritto del lavoro
e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro
ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali. 7.5. Gli
Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese
nei confronti di un ente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere
oggetto di ricorso giurisdizionale. ò nuovo Articolo 63 Procedura di riesame da parte delle autorità
di vigilanza 1. Gli Stati membri
garantiscono che le autorità competenti riesaminino le strategie, i processi e
le procedure di segnalazione stabiliti dagli enti per rispettare le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in
applicazione della presente direttiva. Il riesame tiene
conto delle circostanze in cui gli enti operano e, ove opportuno, delle parti
che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività
esternalizzate. Il riesame comprende: a) una
valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance; b) una
valutazione dei rischi cui l'ente è esposto; c) una
valutazione della capacità dell'ente di valutare tali rischi. 2. Gli Stati membri
garantiscono che le autorità competenti dispongano di strumenti di
monitoraggio, in particolare le prove di stress, che consentano loro di
rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un ente e di
monitorare come vi sia posto rimedio. 3. Le autorità
competenti dispongono dei poteri necessari per richiedere agli enti di
rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura
di riesame da parte delle autorità di vigilanza. 4. Le autorità
competenti stabiliscono la frequenza minima e l'ambito del riesame di cui al
paragrafo 1 alla luce della natura, della portata e della complessità delle
attività degli enti interessati. ê 2003/41/CE
(adattato) Articolo 13 64 Informazioni da trasmettere alle
autorità competenti 1. Ciascuno Ö Gli Õ Statio membrio provvedonoe affinché, per quanto riguarda ogni ente
avente sede nel loro territoriosuo territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti
necessari a quanto segue: a) richiedere all'entepensionistico, ai
membri del consiglio di amministrazione e agli altri amministratori o
dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'ente, di fornire informazioni
su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i
documenti relativi; ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo b) verificare i Ö vigilare
sui Õ rapporti tra l'ente
ed altre società o tra enti quando essi trasferiscono funzioni Ö fondamentali o
qualsiasi altra attività Õ a tali società
o altri enti («outsourcing» Ö «esternalizzazione» Õ ð ed ulteriore
«riesternalizzazione» ï), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'ente o che siano
comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace; c) ottenere con regolarità ð i seguenti documenti: la valutazione del
rischio per le pensioni, ï il documento illustrante i principi della politica d'investimento, ð i documenti relativi al sistema di
governance, ï i conti e le relazioni annuali, ð i documenti informativi forniti agli
aderenti e ai beneficiari ï e tutti i Ö gli altri Õ documenti necessari
ai fini della vigilanza;, tra i quali possono figurare i seguenti: ò nuovo d)
stabilire quali documenti sono necessari ai fini della vigilanza, tra cui: ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo i) relazioni interne intermedie; ii) valutazioni attuariali e ipotesi
dettagliate; iii) studi attività-passività; iv) prove della coerenza con i
principi della politica d'investimento; v) prove del versamento dei contributi
secondo quanto previsto; vi) relazioni da parte delle
persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo
1031; d)e) svolgere
ispezioni in loco presso la sede dell'ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni Ö attività esternalizzate
Õ affidate a terzi ð e su tutte quelle oggetto di ulteriore
riesternalizzazione ï per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme
di vigilanza; ò nuovo f)
chiedere all'ente in qualsiasi momento informazioni circa le attività
esternalizzate e tutte le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione. ê 2010/78/UE Art.
4, punto 2, lettera b) (adattato) 2. L'AEAPÖ EIOPA Õ può elaborare
progetti di norme tecniche di attuazione sui formulari e sui formati per i
documenti elencati al paragrafo 1, lettera c)d), punti da
i) a vi). Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010. ò nuovo Articolo 65
Trasparenza e responsabilità 1. Gli Stati membri
garantiscono che le autorità competenti svolgano i compiti stabiliti negli
articolo 60, 61, 62, 63 e 64 in modo trasparente e responsabile, assicurando il
dovuto rispetto della tutela delle informazioni riservate. 2. Gli Stati membri
garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni: (a)
il testo delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti
generali in materia di regolamentazione delle pensioni aziendali e
professionali, nonché informazioni in merito alla scelta degli Stati membri di
applicare la presente direttiva a norma degli articoli 4 e 5; (b)
informazioni circa la
procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo
63; (c)
i dati statistici
aggregati sugli aspetti principali dell'applicazione del quadro prudenziale; (d)
una dichiarazione
attestante che l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale è la tutela
degli aderenti e dei beneficiari e informazioni sulle principali funzioni e
attività di vigilanza; (e)
le norme in materia di
sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni
nazionali adottate in forza della presente direttiva. 3. Gli Stati membri
provvedono a porre in atto e applicare procedure trasparenti per quanto
riguarda la nomina e la revoca dei membri degli organi di governo e di
direzione delle loro autorità competenti. CAPO 2 Segreto professionale e scambio di informazioni Articolo 66 Segreto professionale 1. Gli Stati
membri prevedono disposizioni per imporre a tutte le persone che esercitano o
hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai
revisori e agli esperti incaricati da tali autorità, l'obbligo di rispettare il
segreto professionale. Fatti salvi i casi
rilevanti per il diritto penale, tali persone non divulgano ad alcuna persona o
autorità le informazioni riservate ricevute in ragione dell'ufficio, se non in
forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti.
2. In deroga
al paragrafo 1, nei casi in cui uno schema pensionistico è trasferito ad un
altro ente o ad un'altra entità, le informazioni riservate che non riguardino i
terzi coinvolti in tentativi di salvataggio dell'impresa possono essere
comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali. Articolo 67 Utilizzo delle informazioni riservate Gli Stati membri
garantiscono che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a
norma della presente direttiva se ne servano soltanto nell'esercizio delle loro
funzioni e per i seguenti scopi: a) controllare che gli enti soddisfino le condizioni per esercitare le
attività di ente pensionistico aziendale o professionale prima dell'avvio delle
loro attività; b) facilitare il monitoraggio delle attività degli enti, in particolare
il monitoraggio delle riserve tecniche, della solvibilità, del sistema di
governance e delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari; c) imporre misure correttive, ivi comprese le sanzioni; d) ricorrere contro una decisione delle autorità competenti adottata ai
sensi delle disposizioni di recepimento della presente direttiva; e) nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle disposizioni
di recepimento della presente direttiva. Articolo 68 Scambio di informazioni tra autorità 1. L'articolo 66 non
osta ad alcuna delle seguenti attività: a) lo scambio di
informazioni tra autorità competenti di uno stesso Stato membro nell'espletamento
delle loro funzioni di vigilanza; b) lo scambio di
informazioni tra autorità competenti di diversi Stati membri nell'espletamento
delle loro funzioni di vigilanza; c) lo scambio di
informazioni, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità
competenti e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro: i) le autorità
investite della funzione di vigilanza sulle entità del settore finanziario e su
altre organizzazioni finanziarie, nonché le autorità incaricate della vigilanza
sui mercati finanziari; ii) le autorità o gli
organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli
Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali; iii) gli organismi che
intervengono nella cessazione di uno schema pensionistico e in altre procedure
analoghe; iv) gli organismi o
autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del
sistema finanziario; v) le persone incaricate
della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e
di altri enti finanziari; d) la trasmissione, agli
organismi incaricati di amministrare la cessazione di uno schema pensionistico,
delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. 2. Le
informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui al
paragrafo 1 sono soggette alle norme sul segreto professionale di cui all'articolo
66. 3. L'articolo 66 non
osta a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità
competenti e i seguenti soggetti: a) le autorità preposte
alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella cessazione degli schemi
pensionistici e in altre procedure analoghe; b) le autorità preposte alla
vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti,
degli enti creditizi, delle imprese d'investimento, delle imprese di
assicurazione e di altri enti finanziari; c) gli attuari
indipendenti dagli enti, che esercitano in virtù della legge una funzione di
controllo su di essi, nonché gli organismi incaricati della vigilanza nei
confronti di tali attuari. Articolo 69 Trasmissione delle informazioni alle banche centrali,
alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato
europeo per il rischio sistemico 1. L'articolo
66 non osta a che un'autorità competente trasmetta informazioni alle seguenti
entità ai fini dell'esercizio delle loro rispettive funzioni: a) banche centrali e altri organismi con responsabilità analoghe in
quanto autorità monetarie; b) se opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza
sui sistemi di pagamento; c) il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'EIOPA, l'Autorità
bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
2. Gli
articoli da 68 a 71 non ostano a che le autorità o gli organismi di cui al
paragrafo 1, lettere a), b) e c) comunichino alle autorità competenti le
informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 67. 3. Le informazioni
ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono soggette a obblighi di segreto
professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva. Articolo 70 Comunicazione di informazioni alle amministrazioni
pubbliche responsabili della normativa finanziaria 1. L'articolo 66,
paragrafo 1, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, non ostano a che gli
Stati membri autorizzino, per legge, la comunicazione di informazioni
confidenziali ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili
dell'applicazione della normativa di vigilanza sugli enti, sugli enti
creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle imprese
di assicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Tali comunicazioni
possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di
controllo prudenziale, prevenzione e risoluzione delle crisi degli enti in
dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che
hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto
professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva.
Gli Stati membri dispongono tuttavia che le informazioni ricevute in base all'articolo
68 e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco possano formare oggetto
delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità competenti da
cui provengono le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in
cui è stata effettuata l'ispezione in loco. 2. Gli Stati membri possono
autorizzare la comunicazione di informazioni riservate relative alla vigilanza
prudenziale sugli enti a commissioni parlamentari di inchiesta o a corti dei
conti nel loro Stato membro e ad altri organismi di indagine nel loro Stato
membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le entità devono disporre della competenza a norma del diritto
nazionale per indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della
vigilanza sugli enti o della normativa relativa a detta vigilanza; b) le informazioni devono essere strettamente necessarie per l'esercizio
della competenza di cui alla lettera a); c) le persone che hanno accesso alle informazioni devono essere
soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale
almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva; d) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, le
stesse devono essere comunicate con l'esplicito assenso delle autorità
competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati. Articolo 71 Condizioni per lo scambio di informazioni 1. Per lo scambio di
informazioni di cui all'articolo 68, la trasmissione delle informazioni di cui
all'articolo 69 e la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 70, gli
Stati membri esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) lo scambio, la
trasmissione e la comunicazione di informazioni sono diretti all'esercizio
delle funzioni di vigilanza o di controllo; b) le informazioni
ricevute sono soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo
66; c) qualora provengano da
un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito
consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente
ai fini da essa autorizzati. 2. L'articolo 67 non osta a
che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la
sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità
competenti e le autorità o gli organismi incaricati dell'individuazione delle
violazioni del diritto societario applicabile alle imprese promotrici e delle
relative indagini. Gli Stati membri che
applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti
condizioni: a) le informazioni devono essere dirette alle attività di
individuazione delle violazioni e di indagine di cui all'articolo 70, paragrafo
2), lettera a); b) le informazioni ricevute devono essere soggette all'obbligo del
segreto professionale di cui all'articolo 66; c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non
sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui
provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati. 3. Se in uno Stato
membro le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 2, primo comma,
esercitano le loro funzioni di individuazione delle violazioni o di indagine
ricorrendo a persone incaricate a tale scopo in base alla loro competenza
specifica e non appartenenti alla funzione pubblica, si applica la possibilità
di scambio delle informazioni prevista all'articolo 70, paragrafo 2. Articolo 72 Disposizioni
nazionali prudenziali ê 2010/78/UE Art.
4, punto 5 (adattato)
11. 1. Gli Stati membri comunicano all'AEAPÖ EIOPA Õ le rispettive
disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici
aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla
legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1 all'articolo 12,
paragrafo 1. Gli Stati membri aggiornano tali informazioni
periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'AEAPÖ EIOPA Õ le mette a
disposizione sul suo sito web. Per assicurare
condizioni uniformi di applicazione del presente paragrafo, l'AEAP elabora
progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e
i modelli che le autorità competenti devono utilizzare quando trasmettono o
aggiornano le pertinenti informazioni all'indirizzo dell'AEAP. L'AEAP presenta
tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o
gennaio 2014. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010. ê 2003/41/CE
(adattato) Articolo 21 ter Procedura di comitato 1. La Commissione è
assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o
professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione[49]. ò nuovo Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI ê 2003/41/CE Articolo 2173 ê 2010/78/UE Art.
4, punto 6, lettera a) (adattato) Cooperazione tra Stati membri, AEAPÖ EIOPA Õ e
Commissione ê 2003/41/CE 1. Gli Stati membri assicurano, nel modo
opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari
di informazioni e di esperienze con l'intento di potenziare le migliori prassi
nel settore e una cooperazione più intensa, ed in tal modo di evitare
distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione
transfrontaliera agevole. 2. La Commissione e le autorità competenti
degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle
operazioni degli enti pensionistici aziendali e professionali. ê 2010/78/UE Art.
4, punto 6, lettera b) (adattato) 2 bis3. Le
autorità competenti collaborano con l'AEAPÖ EIOPA Õ ai fini della
presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010. Le autorità competenti forniscono quanto prima
all'AEAPÖ EIOPA Õ tutte le
informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della
presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all'articolo 35
di tale regolamento. ê 2010/78/UE Art.
4, punto 6, lettera c) (adattato) 34. Ciascuno
Stato membro informa la Commissione e l'AEAP Ö l'EIOPA Õ delle principali
difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva. La Commissione, l'AEAPÖ EIOPA Õ e le autorità
competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più
rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. ò nuovo Articolo 74 Trattamento dei dati personali Quanto al
trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva, gli enti e
le autorità competenti eseguono i loro compiti ai fini della presente direttiva
conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva
95/46/CE. Quanto al trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA nell'ambito
della presente direttiva, l'Autorità si attiene alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 75 Valutazione
e riesame ê 2003/41/CE
(adattato) ð nuovo 4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la
Commissione pubblica una ð esegue un riesame della presente
direttiva e presenta una ï relazione che valuti: ðsull'attuazione e sull'efficacia della
medesima al Parlamento europeo e al Consiglio. ï a) l'applicazione
dell'articolo 18 e i progressi compiuti nell'adattamento dei sistemi nazionali
di controllo, e b) l'applicazione
dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, in particolare la situazione
negli Stati membri relativamente all'utilizzo dei depositari e, se del caso, al
ruolo da essi svolto. 5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere
alle autorità competenti dello Stato membro di origine di decidere la
separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività dell'ente, come
previsto all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 7. ê 2009/138/CE
Art. 303, punto 3 (adattato) Articolo 21 bis Revisione dell'importo del fondo di garanzia 1. L'importo in euro di
cui all'articolo 17 quater, paragrafo 2, è rivisto annualmente, e per la
prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli Indici
Armonizzati dei Prezzi al Consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato
da Eurostat. Tale importo è adeguato
automaticamente, aumentando l'importo di base in euro della variazione
percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2009 e la data di
revisione e arrotondando tale importo ad un multiplo di 100 000 EUR. Se la variazione
percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5% non si opera
alcun adeguamento. 2. La Commissione
informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame
degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1. ê 2003/41/CE
(adattato) Articolo 22 Attuazione 1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre
2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri
possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 17,
paragrafi 1 e 2, agli enti aventi sede nel loro territorio che non detengono,
alla data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, il livello minimo di
fondi propri obbligatori a norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2.
Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base
transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano
le disposizioni della presente direttiva. 4. Gli Stati membri
possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 18,
paragrafo 1, lettera f), agli enti aventi sede nel loro territorio. Tuttavia
gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera,
ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni
della presente direttiva. Articolo 23 Entrata in
vigore La presente direttiva
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. ò nuovo Articolo 76 Modifica
della direttiva 2009/138/CE Nella direttiva
2009/138/CE è inserito il seguente articolo 306 bis: «Articolo 306 bis Qualora, alla data
di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri d'origine
applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva …./../UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[50],
tali Stati membri d'origine possono continuare ad applicare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative precedentemente adottate per
conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della
direttiva 2002/83/CE in vigore al 31 dicembre 2015 per un periodo transitorio
che termina il 31 dicembre 2022. Ove uno Stato membro
d'origine continui ad applicare tali disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, in detto Stato membro le imprese di assicurazione calcolano il
loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma tra i seguenti
addendi: (1)
il requisito patrimoniale
di solvibilità nozionale rispetto alla loro attività di assicurazione,
calcolato senza le attività nel settore delle pensioni aziendali o
professionali ai sensi dell'articolo 4 della direttiva …/../UE; (2)
il margine di solvibilità
rispetto alla loro attività nel settore delle pensioni aziendali e
professionali, calcolato conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative adottate per conformarsi all'articolo 28 della
direttiva 2002/83/CE. Entro il 31 dicembre
2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio, indicando se sia opportuno estendere il periodo di cui al primo
comma.» Articolo 77 Esercizio della delega 1. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite
nel presente articolo. 2. La delega di
potere di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 30 e all'articolo 54
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 3. Non appena adotta
un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio. 4. L'atto delegato
adottato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 30 e dell'articolo
54 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 78 Recepimento 1. Entro il 31
dicembre 2016 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 6,
lettere c) e da i) a p), all'articolo 12, paragrafo 4, secondo e terzo comma,
all'articolo 12, paragrafo 10, all'articolo 13, all'articolo 20, paragrafi 6 e
8, agli articoli da 21 a 30, all'articolo 33, all'articolo 35, paragrafi 1 e 2
e da 4 a 7, agli articoli da 36 a 38, all'articolo 39, paragrafi 1 e 3, agli
articoli da 40 a 53, agli articoli da 55 a 57, all'articolo 58, paragrafo 1,
agli articoli da 59 a 61, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 1,
lettere da b) a d) e f) e agli articoli da 65 a 71 della presente
direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni. Le disposizioni
adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse
recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla
presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del
riferimento e la formulazione redazionale dell'indicazione sono stabilite dagli
Stati membri. 2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto
interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 79 Abrogazione La direttiva
2003/41/CE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è
abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, fatti salvi gli obblighi degli Stati
membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di
applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B. I riferimenti alla
direttiva abrogata 2003/41/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si
leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. Articolo 80 Entrata in vigore La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli da 1 a
5, l'articolo 6, lettere a), b), da d) a h) e j), gli articoli da 7 a 11,
l'articolo 12, paragrafi da 1 a 9, gli articoli da 14 a 19, l'articolo 20,
paragrafi da 1 a 5 e 7, gli articoli 31 e 32, l'articolo 34, l'articolo 35,
paragrafi 2 e 3, l'articolo 39, paragrafi 1 e 3, l'articolo 58, paragrafo
2, l'articolo 62 e l'articolo 64, paragrafo 1, lettere a) ed e), e paragrafo 2,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. ê 2003/41/CE Articolo 2481 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 5. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 5.1. Titolo della
proposta/iniziativa Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività
e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali
(EPAP2) (rifusione). 5.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[51]
Servizi finanziari
e mercati di capitali 5.3. Natura della proposta/iniziativa
La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente (revisione
della direttiva 2003/41/CE). 5.4. Obiettivi 5.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Accrescere la
sicurezza e l'efficienza dei mercati finanziari; stimolare il mercato interno
dei servizi finanziari. 5.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico n. Attività
ABM/ABB interessate Servizi
finanziari e mercati di capitali Migliorare la
governance e la trasparenza degli enti pensionistici aziendali e professionali;
facilitare le attività transfrontaliere degli EPAP. 5.4.3. Risultati e incidenza previsti La proposta, che
modifica la direttiva del 2003 sugli enti pensionistici aziendali o professionali,
mira a stabilire norme dettagliate in materia di governance degli enti, di
poteri di vigilanza sugli enti, di informazioni che gli enti devono fornire
alle autorità di vigilanza, di informazioni che gli enti devono fornire agli
aderenti e ai beneficiari, di investimenti degli enti, di depositari degli
enti, di trasferimento transfrontaliero degli enti e di attività
transfrontaliere degli enti. 5.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Gli indicatori,
quali descritti nella sezione 6 della relazione sulla valutazione dell'impatto,
comprendono la riduzione dei costi per i datori di lavoro, una più ampia
copertura geografica degli enti pensionistici aziendali o professionali, una
maggiore attività transfrontaliera degli enti e un minor numero di fallimenti
degli enti. 5.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 5.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine 5.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea: necessità nel breve e lungo termine 1) Un mosaico
normativo può far aumentare i costi amministrativi e l'arbitraggio
regolamentare. 2) In assenza di un'azione
a livello dell'UE, è probabile che l'attività transfrontaliera degli enti
pensionistici aziendali o professionali resti scarsa come avviene attualmente. 3) Un quadro
normativo solido per gli EPAP a livello dell'UE può promuovere lo sviluppo
degli enti negli Stati membri in cui a stento esistono oggi, migliorando così
le pensioni e offrendo una fonte di risparmio per gli investimenti a lungo
termine. 4) Si prevede che
migliori disposizioni sulla governance e sui depositari contribuiscano a
ridurre il tasso di fallimenti degli EPAP. 5) Disposizioni
migliori e armonizzate in materia di trasparenza avvantaggeranno gli aderenti e
i beneficiari degli schemi pensionistici e faciliteranno la possibilità di
confrontare gli EPAP a livello transfrontaliero. 5.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La direttiva del
2003 sugli enti pensionistici aziendali o professionali, che è in vigore da
dieci anni, presenta lacune significative che hanno consentito prassi di
vigilanza disparate tra gli Stati membri in materia di governance e trasparenza
degli enti. Tali divergenze scoraggiano la mobilità transfrontaliera dei
lavoratori, ostacolano la possibilità di confrontare gli EPAP e intralciano i
trasferimenti e le prestazioni di servizi transfrontalieri da parte degli enti.
5.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti: necessità nel breve e lungo termine La revisione della
direttiva del 2003 sugli enti pensionistici aziendali o professionali è stata
annunciata nel Libro bianco del 16 febbraio 2012 "Un'agenda dedicata a
pensioni adeguate, sicure e sostenibili" e costituisce un pacchetto coeso
con altre iniziative e azioni delineate nel suddetto Libro bianco per migliorare
le pensioni nell'UE. 5.6. Durata e incidenza
finanziaria Proposta/iniziativa
di durata illimitata 5.7. Modalità di gestione previste[52] Dal bilancio
2014 ¨ Gestione
diretta a opera della Commissione ¨ a opera dei suoi
servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione; ¨ a opera delle
agenzie esecutive; ¨ Gestione
concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione
indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: ¨ paesi terzi o gli
organismi da essi designati; ¨ organizzazioni
internazionali e loro agenzie (specificare; ¨ la BEI e il Fondo
europeo per gli investimenti; ü gli organismi di
cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario; ¨ organismi di
diritto pubblico; ¨ organismi di
diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in
cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; ¨ organismi di
diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un
partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; ¨ persone incaricate
di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del
TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base. Osservazioni L'EIOPA è un'agenzia di regolazione che opera
sotto la supervisione della Commissione. 6. MISURE DI GESTIONE 6.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni In linea con gli
accordi già esistenti, l'EIOPA prepara regolarmente relazioni sulla sua
attività (in particolare l'informativa interna destinata all'alta dirigenza, l'informativa
destinata al consiglio di amministrazione, una relazione semestrale sulle
attività destinata al consiglio delle autorità di vigilanza e la relazione
annuale) ed è soggetta alla revisione contabile della Corte dei conti e del
servizio di audit interno sull'uso delle sue risorse. Il monitoraggio e le
relazioni relativi alle azioni proposte rispetteranno le prescrizioni già
esistenti. 6.2. Sistema di gestione e di
controllo 6.2.1. Rischi individuati Non sono stati
individuati rischi. 6.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito I sistemi di
gestione e di controllo previsti dal regolamento sull'EIOPA sono già attuati. L'Autorità
opera a stretto contatto con il servizio di audit interno della Commissione per
garantire il rispetto di norme adeguate per tutti gli aspetti del controllo
interno. Tali accordi si applicano anche al ruolo dell'Autorità nell'ambito
della presente proposta. Le relazioni annuali di revisione contabile interna
sono trasmesse alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio. 6.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore Non sono previsti
costi aggiuntivi. Il livello di rischio di errore previsto è basso. 6.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Ai fini della lotta
contro la frode, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si
applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle
indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L'EIOPA ha aderito
all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo
alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) e ha adottato le opportune disposizioni per tutto il personale dell'Autorità. L'EIOPA lavora
attualmente a una strategia antifrode ad hoc e al relativo piano d'azione. La
strategia e il piano d'azione saranno posti in essere nel 2014. L'azione
rafforzata dell'Autorità in materia di lotta antifrode rispetterà le norme e
gli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (le misure antifrode come
parte di una solida gestione finanziaria), le politiche dell'OLAF di
prevenzione delle frodi, le disposizioni stabilite dalla strategia antifrode
della Commissione (COM(2011) 376) nonché dall'approccio comune sulle
agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e la relativa tabella di marcia. 7. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 7.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di
bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […]Rubrica 1a Crescita intelligente e inclusiva – Coesione economica, sociale e territoriale………………………………………...……….] || Diss./Non diss. ([53]) || di paesi EFTA[54] || di paesi candidati[55] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || 12.0303 (rubrica 1a del bilancio) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali [EIOPA – Sovvenzione ai titoli 1 e 2 (Spese per il personale e spese di funzionamento amministrativo)] || Non Diss. || SÌ || NO || NO || NO Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e
delle linee di bilancio. 7.2. Incidenza prevista sulle
spese Non saranno necessarie nuove risorse. Gli stanziamenti operativi
necessari per l'attuazione di questa iniziativa saranno reperiti mediante
riassegnazione nell'ambito del contributo concesso all'EIOPA nel corso della
procedura di bilancio annuale, in conformità con la programmazione finanziaria
stabilita dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio "Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie
decentrate nel periodo 2014-2020" (COM(2013) 519 final). 7.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || […][Denominazione……………...……………………………………………………………….] DG: MARKT || || || Anno 2015[56] || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Strumenti operativi 12.0303 || Impegni || (1) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Pagamenti || (2) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || TOTALE degli stanzia-menti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Pagamenti || =2+2a+3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Pagamenti || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (a) (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Pagamenti || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[57] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || || 7.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come
spiegato di seguito: La
proposta legislativa assegna direttamente all'EIOPA i seguenti compiti: fornire
alla Commissione un parere sulla preparazione degli atti delegati e sulla
valutazione dell'applicazione della direttiva per poter preparare la relazione
di valutazione della Commissione. L'Autorità dovrà inoltre monitorare l'applicazione
della direttiva e agire per garantirne la corretta esecuzione, a norma dell'articolo
17 del regolamento istitutivo (n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio) e per risolvere le divergenze tra le autorità di vigilanza nazionali
su questioni relative all'applicazione (articolo 19 del regolamento EIOPA). In
particolare, l'Autorità potrebbe trovarsi a risolvere le controversie tra le
autorità di vigilanza dello Stato membro di origine o lo Stato membro ospitante
circa il trasferimento transfrontaliero degli EPAP. Può anche emanare
orientamenti e raccomandazioni, a norma dell'articolo 16 del regolamento EIOPA.
Inoltre, essendo la proposta incentrata sulla governance e sulle questioni
relative alle segnalazioni, è stata programmata la creazione di un gruppo di
esperti delle autorità di vigilanza nazionali in materia di governance e
segnalazione, coordinato e gestito dall'Autorità. Si
stima che l'assolvimento di tutti questi compiti necessiti annualmente di 7
unità equivalenti tempo pieno. Quattro di esse prepareranno il citato parere da
fornire alla Commissione, una sarà destinata alla gestione e al coordinamento
del nuovo gruppo di lavoro sugli aspetti relativi alla governance e alla
trasparenza e due al controllo dell'attuazione e della risoluzione delle
divergenze tra autorità nazionali. Dovrebbe trattarsi di posti della tabella
dell'organico, date la difficoltà di reperire agenti contrattuali per queste
funzioni specializzate e le crescenti difficoltà, da parte della autorità
nazionali, nell'inviare esperti nazionali distaccati. 7.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 7.2.3.1. Sintesi ü La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa 7.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane ü La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane. Commento: A seguito della proposta, non sono necessarie
ulteriori risorse umane e amministrative per la DG MARKT. Continueranno a
essere impiegate le risorse attualmente impegnate a seguire la direttiva
2003/41/CE. 7.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale ü La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale
attuale. ¨ La
proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del
quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. ¨ La
proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o
la revisione del quadro finanziario pluriennale [58]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Commento: La comunicazione
della Commissione COM(2013) 519 del 10 luglio 2013 "Programmazione
delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo
2014-2020" stabilisce i piani della Commissione nel settore delle risorse
umane per le agenzie decentralizzate, tra cui l'EIOPA, per il periodo del
successivo quadro finanziario pluriennale. Nella comunicazione l'EIOPA è
considerata un'agenzia in fase di avvio fino al 2014. La sezione 5.1.2 della
comunicazione afferma che il numero totale dei posti dell'Autorità dovrebbe
passare da 80 nel 2013 a 112 nel 2020. Lo stanziamento dell'autorità di
bilancio per l'EIOPA prevede, nel 2014, 87 posti della tabella dell'organico. Si
presume che la presente proposta legislativa entri in vigore nel 2015 e che i 7
posti della tabella dell'organico previsti dalla presente scheda finanziaria
legislativa siano assegnati in diversi periodi del 2015 e inclusi tra i posti
aggiuntivi già previsti per il periodo 2014-2017. 7.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Autorità nazionali competenti negli Stati membri || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049 TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049
* Queste stime sono basate sul costo medio di un funzionario AD pari a
132 000 EUR all'anno. Si ritiene che i 7 posti in questione saranno
assegnati in diversi periodi del 2015, pertanto il costo complessivo è pari
alla metà del costo totale annuo di 7 unità di effettivi impiegati a tempo
pieno. Importi basati sull'attuale meccanismo di finanziamento contenuto nel
regolamento sull'EIOPA (Stati membri 60%, Unione europea 40%). 7.3. Incidenza prevista sulle
entrate ü La
proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. ¨ La
proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle
risorse proprie ¨ sulle
entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[59] (b) Year N || (c) Year N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica,
precisare la o le linee di spesa interessate. Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate. Tabella dell'organico proposta Gruppo di funzioni e grado || Posti temporanei AD16 || AD15 || AD14 || AD13 || AD12 || AD11 || AD10 || 1 AD9 || 1 AD8 || 1 AD7 || 2 AD6 || 1 AD5 || 1 || AD totale || 7 [1] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10. [2] Schemi pensionistici in cui è fissato fin dall'inizio
l'ammontare dei contributi, non il livello della prestazione pensionistica
finale. Gli aderenti, che assumono i rischi d'investimento e di longevità,
spesso devono decidere le misure di attenuazione dei rischi stessi. [3] Cfr. le risposte alla domanda 5 del Libro verde della
Commissione sulle pensioni
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=700&langId=it&consultId=3&visib=0&furtherConsult=yes);
Hewitt Associates (2010), "Feasibility Study for Creating an EU Pension
Fund for Researchers Prepared for the European Commission Research
Directorate-General"; Centro per la ricerca economica europea, studio sul
futuro degli schemi pensionistici a contribuzione definita in Europa, 2009,
pag. 128. [4] Dal 2010 la Commissione ha collaborato con i
rappresentanti dei datori di lavoro dei ricercatori per istituire un EPAP
comune tra datori di lavoro diversi e paesi diversi. La finalità del fondo
pensione paneuropeo destinato ai ricercatori è garantire pensioni aziendali o
professionali adeguate e sostenibili per i ricercatori che si spostano
nell'ambito dello Spazio economico europeo e per quelli stanziali. [5] Cfr., ad esempio, l'interrogazione del Parlamento
europeo alla Commissione (E-002485-13) del 4 marzo 2013 concernente il progetto
di istituire un ente pensionistico aziendale o professionale transfrontaliero
nei Paesi Bassi per aderenti e beneficiari in Austria. [6] È il caso, ad esempio, delle SEPCAV (Société
d'épargne-pension à capital variable) e delle ASSEP (Association
d'épargne-pension) di diritto lussemburghese, dell'OFP (Organization for
Financing Pensions) di diritto belga, delle PPI (Premium Pension Institutions)
di diritto neerlandese. [7] Ad esempio, la banca centrale olandese ha dichiarato
che, dall'inizio della crisi, 68 enti pensionistici aziendali o professionali
sono stati costretti a ridurre i diritti pensionistici maturati ad aprile 2013;
l'operazione ha interessato 300 000 persone (DNB, 2013, "Five years
in the pensions sector: curtailment and indexation in perspective"). Nel
Regno Unito gli EPAP in fallimento possono essere rilevati dal fondo di
garanzia delle pensioni, ma in tal caso i diritti a pensione sono ridotti del 10%. [8] COM(2012) 55 final del 16.2.2012. [9] COM(2013) 150 final del 25.3.2013. [10] EIOPA, Relazione sullo studio d'impatto quantitativo in
materia di EPAP, 4.7.2013. [11] COM(2010) 2020 final del 3.3.2010. [12] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [13] Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi
(GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1). [14] Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari. [15] COM(2010) 301 final del 2.6.2010. [16] COM(2010) 365 final del 7.7.2010. [17] Una sintesi della consultazione è disponibile
all'indirizzo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=it. [18] EIOPA-CP-11/001 dell'8.7.2011. [19] I contributi alle consultazioni sul parere dell'EIOPA sono
reperibili all'indirizzo: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2011-closed-consultations. [20] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120. [21] GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1. [22] Ad esempio, l'ente e l'impresa promotrice sono situati
nello Stato membro A e il diritto del lavoro e della sicurezza sociale
applicabile allo schema pensionistico è quello dello Stato membro B. [23] Lo Stato membro di origine prima del trasferimento diventa
lo Stato membro ospitante dopo il trasferimento. [24] L'iniziativa 17 afferma che "[l]a Commissione
promuoverà lo sviluppo di servizi di ricostruzione delle pensioni che
consentano di conservare i diritti a pensione acquisiti in diversi posti di
lavoro. Nell'ambito della revisione della direttiva EPAP e della proposta di
direttiva "Portabilità", essa cercherà di stabilire il modo in cui
poter effettuare la raccolta delle informazioni necessarie alla ricostruzione
dei periodi e varerà un progetto pilota di ricostruzione
transfrontaliera." [25] OECD, "Roadmap for the good design of defined
contribution pension plans", giugno 2012. [26] Direttiva 2003/41/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235
del 23.9.2003, pag. 10). [27] Cfr. allegato I, parte A. [28] GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. [29] Direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [30] Regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali
dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). [31] Direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). [32] GU C 369 del 17.12.2011, pag.
14. [33] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento
modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1). [34] Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004,
pag. 1). [35] Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che
si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972), pag. 1.
Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L
62 del 5.3.2002, pag. 17). [36] Regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284
del 30.10.2009, pag. 1). [37] Prima
direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione
sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del
20.3.2002, pag. 17). [38] Direttiva
85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L
375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag.
35). [39] Direttiva
93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di
investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27). [40] Direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del
26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275,
del 27.10.2000, pag. 37). [41] Direttiva
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1). [42] Direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004,
pag. 1). [43] Direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). [44] Direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag.
1). [45] Direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE
e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag.
338). [46] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48. [47] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito
(GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1). [48] Direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [49] GU L 3 del
7.1.2004, pag. 34 [50] GU [51] ABM: activity-based management (gestione per
attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [52] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [53] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [54] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [55] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [56] Queste stime sono basate sul costo
medio di un funzionario AD pari a 132 000 EUR all'anno. Si stima che i 7 posti
in questione saranno assegnati in diversi periodi del 2015, pertanto il costo
complessivo è pari alla metà del costo totale annuo di 7 unità di effettivi
impiegati a tempo pieno. Importi basati sull'attuale meccanismo di
finanziamento contenuto nel regolamento sull'EIOPA (Stati membri 60%, Unione
europea 40%). [57] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [58] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). [59] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione. ALLEGATO I Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle
modifiche successive
(di cui all'articolo 79) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10) || || || Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1) Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1) Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1) || Unicamente l'articolo 303 Unicamente l'articolo 4 Unicamente l'articolo 62 Unicamente l'articolo 1 Parte B Elenco dei termini di recepimento nel
diritto interno e date di applicazione
(di cui all'articolo 79) Direttiva || Termine di recepimento || Data di applicazione 2003/41/CE 2009/138/CE 2010/78/UE 2011/61/UE 2013/14/UE || 23.9.2005 31.3.2015 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014 || 23.9.2005 1.1.2016 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014 _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Direttiva 2003/41/CE || Presente direttiva Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6, lettere a) e (b) Articolo 6, lettera c) Articolo 6, lettere da d) a h) Articolo 6, lettera i) Articolo 6, lettera j) Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) Articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) Articolo 9, paragrafo 1, lettera e) Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 20, paragrafi da 1 a 9 Articolo 20, paragrafo 10 Articolo 15, paragrafi da 1 a 5 Articolo 15, paragrafo 6 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 17 bis, paragrafi da 1 a 4 Articolo 17 bis, paragrafo 5 Articolo 17 ter Articolo 17 quater Articolo 17 quinquies Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 1 bis Articolo 18, paragrafi da 2 a 4 Articolo 18, paragrafo 5, primo comma Articolo 18, paragrafo 5, secondo e terzo comma Articolo 18, paragrafo 6 Articolo 18, paragrafo 7 Articolo 10 Articolo 12 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2, primo comma Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera f) Articolo 11, paragrafo 2, lettera a) Articolo 11, paragrafo 2, lettera b) Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b) Articolo 11, paragrafo 4, lettere c) e d) Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2, primo comma Articolo 14, paragrafo 4, secondo comma Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4, primo comma Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) Articolo 13, paragrafo 1, lettere da b) a d) Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 11, primo comma Articolo 20, paragrafo 11, secondo comma Articolo 20, paragrafo 11, terzo e quarto comma Articolo 21, paragrafi 1 e 2 Articolo 21, paragrafo 2 bis Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 21 bis Articolo 21 ter Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 || Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6, lettere a) e b) Articolo 6, lettera c) Articolo 6, lettere da d) a h) Articolo 6, lettera i) Articolo 6, lettere da j) a p) Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafi da 1 a 8 Articolo 12, paragrafo 9 Articolo 12, paragrafo 10 Articolo 13 Articolo 14, paragrafi da 1 a 5 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17, paragrafi da 1 a 4 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafi da 3 a 5 Articolo 20, paragrafo 6, primo comma Articolo 20, paragrafo 6, secondo comma Articolo 20, paragrafo 7 Articolo 20, paragrafo 8 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 33, paragrafi da 2 a 7 Articolo 34 Articolo 35, paragrafi 1 e 2 Articolo 35, paragrafo 3 Articolo 35, paragrafo 4 Articolo 35, paragrafi da 5 a 8 Articolo 36 Articolo 37 Articolo 38, paragrafo 1 Articolo 38, paragrafo 2 Articolo 39, paragrafo 1 Articolo 39, paragrafo 2 Articolo 39, paragrafo 3 Articolo 39, paragrafo 4 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Articolo 56 Articolo 57 Articolo 58, paragrafo 1 Articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b) Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62, paragrafo 1 Articolo 62, paragrafo 2 Articolo 62, paragrafo 3 Articolo 62, paragrafo 4 Articolo 62, paragrafo 5 Articolo 62, paragrafo 6 Articolo 62, paragrafo 7 Articolo 63 Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) Articolo 64, paragrafo 1, lettere da b) a f) Articolo 64, paragrafo 2 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67 Articolo 68 Articolo 69 Articolo 70 Articolo 71 Articolo 72, paragrafo 1 Articolo 72, paragrafo 2 Articolo 73, paragrafi 1 e 2 Articolo 73, paragrafo 3 Articolo 73, paragrafo 4 Articolo 74 Articolo 75 Articolo 76 Articolo 77 Articolo 78 Articolo 79 Articolo 80 Articolo 81 || _____________