52014PC0167

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) /* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

La società europea sta invecchiando. In tutta l'Unione europea (UE) è necessario adattare i sistemi pensionistici per garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili. La questione non è semplice: far fronte a queste sfide in modo efficace presuppone un'azione fortemente coordinata da parte degli Stati membri. La proposta di revisione della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)[1] assicurerà una migliore disciplina e una maggiore trasparenza degli enti, nonché un incremento della loro attività transfrontaliera, rafforzando così il mercato interno.

Per molti aspetti il riesame della direttiva era necessario da molto tempo.

In primo luogo, per tutelare gli aderenti agli schemi e i beneficiari degli stessi e per favorire prestazioni pensionistiche sicure a livello transfrontaliero sono necessarie norme di governance più elevate che riflettano le migliori pratiche adottate a livello nazionale in seguito alla crisi economica e finanziaria. Alcuni enti pensionistici aziendali o professionali sono enti finanziari di grandi dimensioni e un loro fallimento potrebbe incidere sulla stabilità finanziaria, con conseguenze significative a livello di sicurezza sociale. Ciò è particolarmente importante poiché un numero sempre maggiore di pensioni aziendali e professionali è caratterizzato da schemi a contribuzione definita. Le pensioni degli aderenti a questi schemi sono a rischio in caso di eventuali carenze nella gestione dei rischi o di cattiva gestione[2].

In secondo luogo, devono essere ridotte le divergenze normative, la duplicazione degli obblighi e le procedure transfrontaliere eccessivamente onerose. Le consultazioni della Commissione hanno rilevato che questi elementi costituiscono uno degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero del mercato delle pensioni aziendali o professionali, e che la riduzione degli stessi aiuterebbe le imprese, dalle PMI alle multinazionali, a organizzare in modo più efficiente le pensioni su scala europea[3]. Attualmente sono rari gli enti pensionistici aziendali o professionali transfrontalieri, come il fondo pensione paneuropeo per i ricercatori che si spostano in altri paesi[4] o il progetto di uno schema transfrontaliero per i datori di lavoro austriaci[5]. È tuttavia probabile che il settore delle pensioni aziendali e professionali subisca pressioni via via crescenti a causa di sistemi pensionistici pubblici sempre più ridotti: gli EPAP transfrontalieri possono rappresentare potenzialmente una quota crescente degli schemi pensionistici aziendali e professionali. In effetti, vari Stati membri hanno introdotto una nuova normativa con l'intento di diventare le sedi ideali per gli EPAP transfrontalieri[6].

In terzo luogo, in tutta l'UE è stata riscontrata una significativa lacunosità delle informazioni fornite agli aderenti degli schemi pensionistici e ai beneficiari degli stessi. Molti aderenti non sono a conoscenza del fatto che i loro diritti pensionistici non sono garantiti o che, sebbene maturati, potrebbero essere ridotti dagli enti pensionistici aziendali o professionali, contrariamente ad altri contratti finanziari[7]. Spesso non sanno neanche che gli oneri hanno un impatto significativo sui diritti a pensione.

Questa proposta si basa su diverse iniziative avviate negli ultimi anni, quali il Libro bianco sulle pensioni[8] e il Libro verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea[9]. Sulla scorta di quest'ultimo documento, la revisione della direttiva è altresì intesa a potenziare la capacità degli EPAP di investire in attività aventi un profilo economico a lungo termine e a sostenere il finanziamento della crescita sostenibile nell'economia reale.

In molti Stati membri in cui finora le pensioni aziendali e professionali hanno svolto un ruolo marginale, il settore degli EPAP si sta sviluppando anche attraverso l'istituzione di quadri normativi. Oggi, senza un quadro normativo aggiornato a livello dell'UE, si rischia che gli Stati membri continuino a elaborare soluzioni diverse, aggravando così la frammentazione normativa. Migliorare concretamente le pensioni aziendali e professionali richiede inoltre tempi lunghi. Non agire ora significherebbe perdere opportunità in termini di risparmio sui costi e di rendimento degli investimenti, con il risultato di una pianificazione finanziaria inadeguata per milioni di europei. Ne conseguirebbe anche un aumento sproporzionato dell'onere che grava sulle giovani generazioni e mina la solidarietà intergenerazionale.

La presente proposta non prende in considerazione l'introduzione di nuove disposizioni in materia di solvibilità che, in ogni caso, non riguardano gli schemi a contribuzione definita. Inoltre, uno studio d'impatto quantitativo[10] condotto nel 2013 dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha rivelato la necessità di dati più completi in materia di solvibilità prima di poter prendere decisioni su questi aspetti.

1.1.        Obiettivi della proposta

Obiettivo generale della presente proposta è facilitare il risparmio pensionistico di natura aziendale o professionale. Pensioni aziendali e professionali più sicure ed efficienti contribuiranno all'adeguatezza e alla sostenibilità del sistema pensionistico, rafforzando il contributo che il risparmio destinato alle pensioni complementari apporta al reddito da pensione. La proposta rinvigorirà inoltre gli EPAP nella veste di investitori istituzionali nell'economia reale dell'UE e rafforzerà la capacità dell'economia europea di convogliare il risparmio a lungo termine in investimenti che stimolino la crescita.

La presente proposta persegue quattro obiettivi specifici: 1) rimuovere le barriere prudenziali che ancora ostacolano l'attività transfrontaliera degli EPAP, disponendo che le norme in materia di investimenti e di informativa destinata agli aderenti e ai beneficiari siano le stesse in vigore nello Stato membro d'origine, precisando le procedure per le attività transfrontaliere e definendo chiaramente il campo di azione dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante; 2) assicurare un buon quadro di governance e di gestione del rischio; 3) offrire informazioni chiare e pertinenti agli aderenti e ai beneficiari; 4) garantire che le autorità di vigilanza abbiano gli strumenti necessari per controllare efficacemente gli EPAP.

1.2.        Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con le politiche e con gli obiettivi dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure intese a garantire la creazione e il funzionamento di un mercato interno con un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché di libera prestazione di servizi.

La presente proposta è in linea con il Libro bianco sulle pensioni ed è allo stesso tempo coerente con la strategia Europa 2020, la quale auspica che il risanamento di bilancio e la sostenibilità finanziaria a lungo termine non prescindano da riforme strutturali dei sistemi pensionistici negli Stati membri[11]. La presente proposta, infine, è coerente con altre iniziative nell'ambito dei servizi finanziari, come le direttive Solvibilità II[12], AIFMD[13] e MiFID II[14]. In quanto tale, essa rientra pienamente nell'ambito dell'agenda della Commissione per il rafforzamento del settore finanziario a sostegno della crescita[15].

La proposta promuove i diritti umani, tutelando le pensioni, in linea con l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che invoca il riconoscimento e il rispetto del diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente. Le azioni proposte avrebbero un impatto positivo sulla protezione dei consumatori di cui all'articolo 38 e sulla libertà d'impresa di cui all'articolo 16, in particolare garantendo un maggior livello di trasparenza delle pensioni e una pianificazione finanziaria e previdenziale informata e personalizzata, nonché agevolando l'attività transfrontaliera degli EPAP e dei loro promotori. L'obiettivo generale della proposta, che giustifica talune limitazioni alla libertà d'impresa (articolo 16), è garantire l'integrità e la stabilità del mercato.

2.           Risultati delle consultazioni delle parti interessate e valutazione dell'impatto

La presente proposta si basa su numerose consultazioni pubbliche riguardanti gli obblighi in ordine agli aspetti quantitativi, alla governance e alla diffusione di informazioni. Data la natura specifica delle attività degli enti pensionistici aziendali o professionali, nelle consultazioni sono state sistematicamente coinvolte le parti sociali (datori di lavoro e sindacati). Nel luglio 2010 la Commissione ha avviato una consultazione sul Libro verde sulle pensioni nel quale erano illustrate diverse idee in merito a questo riesame[16]. La consultazione ha suscitato circa 1 700 contributi provenienti da tutta l'UE, di cui 350 provenienti dagli Stati membri, dai parlamenti nazionali, dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, dalla società civile e dai rappresentanti dell'industria[17].

Tenendo conto delle osservazioni sul Libro verde sulle pensioni, nell'aprile 2011 i servizi della Commissione hanno invitato l'EIOPA a fornire consulenza tecnica sulle modalità di modifica della direttiva. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Autorità ha raccomandato l'applicazione agli EPAP del quadro di governance stabilito nella direttiva Solvibilità II. Dopo la pubblicazione del progetto di parere[18] si è tenuta una vasta consultazione[19]. Nel febbraio 2012 l'EIOPA ha trasmesso il suo parere definitivo, sulla base del quale la direzione generale del Mercato interno e dei servizi ha organizzato uno scambio di opinioni tra le parti interessate nel corso di un'audizione pubblica il 1º marzo 2012. Successivamente i servizi della Commissione hanno effettuato un'analisi d'impatto quantitativa sugli obblighi riguardanti gli aspetti quantitativi, nonché uno studio sugli oneri amministrativi relativi alla governance e alla diffusione di informazioni. Entrambi gli studi si basano sui contributi del settore e delle parti sociali.

La presente proposta è accompagnata da una relazione sulla valutazione dell'impatto che prende in considerazione una gamma di opzioni e subopzioni strategiche. La relazione è stata presentata in prima battuta al comitato per la valutazione dell'impatto il 4 settembre 2013, il quale ne ha chiesto la ripresentazione, con l'aggiunta di informazioni sulla posizione delle varie parti interessate, sulla definizione del problema, sugli aspetti di sussidiarietà e proporzionalità, sulle opzioni e sugli impatti previsti. La relazione è stata modificata di conseguenza, apportando principalmente le seguenti modifiche: i) una descrizione più esaustiva delle posizioni degli Stati membri e delle diverse categorie di parti interessate; ii) una spiegazione più dettagliata dei problemi affrontati dall'azione proposta; iii) in materia di sussidiarietà, una descrizione più dettagliata della giustificazione di un'azione dell'UE; iv) una chiara affermazione dell'assenza di una proposta di ulteriore armonizzazione delle segnalazioni all'autorità di vigilanza; v) una nuova sezione sull'impatto dell'iniziativa sulle piccole e medie imprese e vi) una descrizione più dettagliata delle ipotesi assunte per il calcolo dei presunti costi e benefici delle varie opzioni. Il 16 ottobre 2013 è stata ripresentata la valutazione dell'impatto. Il 6 novembre il comitato ha dichiarato di non poter formulare un parere positivo, chiedendo ulteriori modifiche.

3.           Elementi giuridici della proposta

3.1.        Base giuridica

La presente proposta costituisce una rifusione della direttiva 2003/41/CE, codifica le disposizioni immutate di quest'ultima e la modifica. La proposta mantiene le basi giuridiche della direttiva 2003/41/CE, ossia l'ex articolo 47, paragrafo 2, l'ex articolo 55 e l'ex articolo 95 del trattato CE (attualmente gli articoli 53, 62 e 114, paragrafo 1, del TFUE).

 Essa si propone di istituire il mercato interno mediante la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento e, allo stesso tempo, di regolamentare l'accesso alle attività di lavoro autonomo e l'esercizio delle stesse, garantendo un elevato livello di protezione per i consumatori.

La direttiva 2003/41/CE disciplina ambiti quali le condizioni per l'esercizio dell'attività degli EPAP, compreso un approccio comune in materia di registrazione o di autorizzazione, le norme e le procedure da seguire nel caso in cui gli EPAP intendano offrire i loro servizi in altri Stati membri, le norme quantitative in materia di solvibilità, le norme in materia di investimenti sulla base del principio della persona prudente, i requisiti relativi alla gestione efficace, in particolare requisiti di competenza e di onorabilità, l'uso di audit interni e di servizi attuariali, i requisiti in materia di gestione dei rischi, l'utilizzo dei depositari, le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari, i poteri di vigilanza e gli obblighi di segnalazione.

La presente proposta si basa inoltre sugli elementi che seguono. Ad esempio, per quanto riguarda le informazioni che l'EPAP è tenuto a fornire, la proposta introduce un prospetto paneuropeo delle prestazioni pensionistiche. Per quanto riguarda la gestione efficace degli EPAP, essa fissa norme più particolareggiate sulla competenza e l'onorabilità e sulle funzioni fondamentali, in particolare la gestione del rischio. La proposta mira inoltre a facilitare l'attività transfrontaliera.

Vengono mantenuti i due obiettivi della direttiva 2003/41/CE: nessuno dei due è secondario o indiretto rispetto all'altro. Per esempio, una gestione degli EPAP più professionale, con una definizione dei compiti e delle responsabilità del personale incaricato della gestione e l'introduzione di una valutazione interna del rischio lungimirante, rafforza la protezione dei consumatori. Di converso, fornire maggiori informazioni mediante il prospetto delle prestazioni pensionistiche fa in modo che gli EPAP siano più responsabili della loro gestione dinanzi agli aderenti e ai beneficiari. Un livello di armonizzazione più elevato di tali requisiti facilita l'attività transfrontaliera riducendo i costi delle operazioni e spingendo il mercato ad innovarsi.

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

Un'azione a carattere unionale in questo settore costituisce un valore aggiunto in quanto gli Stati membri, singolarmente, non potrebbero: i) eliminare gli ostacoli alle attività transfrontaliere degli EPAP; ii) garantire un livello minimo più elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE; iii) realizzare economie di scala, diversificare il rischio e innovare le attività transfrontaliere; iv) evitare l'arbitraggio normativo tra i settori dei servizi finanziari; v) evitare l'arbitraggio normativo tra gli Stati membri e vi) tener conto degli interessi dei lavoratori transfrontalieri.

Con l'azione proposta gli Stati membri conservano tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici: la revisione non mette in discussione tale prerogativa, né riguarda questioni relative alla normativa nazionale in materia fiscale, contrattuale, di lavoro o di sicurezza sociale.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE). Le opzioni strategiche selezionate si propongono di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici, la protezione degli aderenti e dei beneficiari, i costi per gli enti, i promotori e le autorità di vigilanza. Le opzioni, che sono state oggetto di un attento esame, hanno assunto la forma di standard minimi e sono state appositamente adeguate ai diversi modelli di impresa. È per questi motivi che, nel complesso, la direttiva proposta incentiverà le pensioni aziendali e professionali.

3.3.        Riferimenti ad altre direttive

La presente proposta è una rifusione che fa riferimento alle direttive 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2010/78/UE[20], 2011/61/UE e 2013/14/UE[21]. La direttiva 2003/41/CE sarà abrogata dalla presente direttiva.

3.4.        Spiegazione dettagliata della proposta

Trattandosi di una rifusione della direttiva 2003/41/CE, la spiegazione dettagliata che segue si concentra esclusivamente sulle nuove disposizioni o sulle disposizioni che devono essere modificate.

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 6 comprende ora definizioni nuove e/o meglio precisate di "impresa promotrice", "Stato membro di origine", "Stato membro ospitante", "ente trasferente" e "ente ricevente", "mercato regolamentato", "sistema multilaterale di negoziazione", "sistema organizzato di negoziazione", "supporto durevole" e delle "funzioni fondamentali".

L'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 10, non elenca più le condizioni per l'esercizio dell'attività separatamente, ma affida agli Stati membri la responsabilità di garantire che ogni ente sia registrato o autorizzato e abbia definito in modo adeguato le regole di funzionamento dello schema pensionistico.

L'articolo 12 è modificato su tre fronti. In primo luogo, esso precisa che un ente svolge attività transfrontaliera quando gestisce uno schema pensionistico soggetto al diritto del lavoro e della sicurezza sociale di un altro Stato membro, anche in situazioni in cui l'ente e l'impresa promotrice sono situati nello stesso Stato membro[22]. In secondo luogo, il paragrafo 4 introduce l'obbligo di una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro di origine, qualora quest'ultima vieti l'attività transfrontaliera. Inoltre, se un'autorità competente dello Stato membro di origine non informa un'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni del suo rifiuto. In terzo luogo, lo Stato membro ospitante non può più imporre requisiti aggiuntivi in materia di informativa agli enti che svolgono attività transfrontaliere, in ragione dell'introduzione nella proposta di direttiva di un prospetto delle prestazioni pensionistiche standard (cfr. articoli da 40 a 54).

L'articolo 13 stabilisce nuove norme per il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici che deve essere soggetto all'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente. Salvo contrarie disposizioni del diritto nazionale del lavoro e della sicurezza sociale in ordine all'organizzazione dei sistemi pensionistici, il trasferimento e le sue condizioni sono soggetti all'approvazione preventiva da parte degli aderenti e dei beneficiari in questione o, se del caso, dei loro rappresentanti. L'articolo 13 contiene anche disposizioni sullo scambio di informazioni in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale applicabile alla gestione dello schema pensionistico. Qualora, a seguito del trasferimento, l'ente ricevente svolga un'attività transfrontaliera, si applica l'articolo 12, paragrafi 8 e 9. L'ente gestirà lo schema pensionistico conformemente alla normativa in materia di lavoro e di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante[23], in modo da non cambiare il livello di tutela degli aderenti e dei beneficiari coinvolti nel trasferimento.

Titolo II – REQUISITI QUANTITATIVI

L'articolo 20 sulle norme relative agli investimenti è modificato su due fronti. In primo luogo, lo Stato membro ospitante non può più imporre norme aggiuntive relative agli investimenti agli enti che svolgono attività transfrontaliere, facilitando così la gestione degli investimenti, in particolare per gli schemi a contribuzione definita, senza pregiudicare la tutela degli aderenti e dei beneficiari, in quanto la norma è accompagnata da disposizioni più severe in materia di governance e di vigilanza. In secondo luogo, l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), è stato aggiornato per riflettere la terminologia utilizzata nel regolamento (UE) n. .../... [MiFIR]. In terzo luogo, viene sostituita l'espressione ambigua "mercati del capitale di rischio" (articolo 20, paragrafo 6, lettera c)), con una terminologia che meglio riflette il significato originale di tale disposizione, ossia gli Stati membri non possono limitare la facoltà degli enti di investire in strumenti a lungo termine che non sono negoziati su mercati regolamentati. È inoltre opportuno che le regole di investimento non limitino gli investimenti in attività non quotate che finanziano progetti di infrastrutture a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

Non viene proposta un'ulteriore armonizzazione delle norme relative alla solvibilità finanziaria dell'ente.

Titolo III – CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITÀ

Per gli enti pensionistici aziendali o professionali di piccole dimensioni la proposta garantisce agli Stati membri la possibilità di escludere gli enti che gestiscono schemi con meno di 100 aderenti in totale. Per gli altri EPAP, misure specifiche, ad esempio in ordine alle funzioni fondamentali e alla valutazione del rischio, garantiscono la proporzionalità dei requisiti in materia di governance.

CAPO 1 – Sistema di governance

Ad eccezione degli articoli 31 e 32 (ex articoli 10 e 12), il presente titolo costituisce un elemento di novità nella direttiva e fissa nuovi requisiti di governance dettagliati per gli EPAP.

L'articolo 21 stabilisce che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP è, in ultima analisi, responsabile del rispetto da parte dell'ente delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Le norme in materia di governance degli EPAP lasciano impregiudicato il ruolo delle parti sociali nella loro gestione.

L'articolo 22 impone agli enti di dotarsi di un sistema efficace di governance che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Questo sistema è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività degli EPAP, in modo da garantire che i requisiti in materia di governance non siano troppo onerosi, ad esempio, per gli enti di piccole dimensioni.

L'articolo 23 dispone che gli enti pensionistici aziendali e professionali garantiscano che tutte le persone che effettivamente li gestiscono o rivestono funzioni fondamentali abbiano le qualifiche professionali, le conoscenze e l'esperienza necessarie per consentire una gestione sana e prudente dell'ente o per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali (competenza) e che godano di buona reputazione e integrità (onorabilità).

L'articolo 24 stabilisce che gli enti devono avere una solida politica di remunerazione che sia oggetto di pubblicazione e propone, inoltre, di conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato.

L'articolo 25 stabilisce i principi generali sulle funzioni fondamentali. Gli EPAP possono affidare a una sola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ma assegnano sempre la funzione di gestione dei rischi a una persona o unità organizzativa diversa dalla persona o unità che svolge la funzione di audit interno.

L'articolo 26 stabilisce che gli EPAP devono dotarsi di un sistema efficace di gestione dei rischi, necessario per individuare, monitorare, gestire e segnalare in modo costante tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e le relative interdipendenze, in particolare quelli connessi ad attività esternalizzate e alle attività oggetto di un ulteriore riesternalizzazione. La gestione del rischio dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'ente, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività.

L'articolo 27 prevede una funzione di audit interno efficace che valuti l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e altri elementi del sistema di governance, in particolare le attività esternalizzate e alle attività oggetto di un ulteriore riesternalizzazione. La funzione di audit interno deve essere assunta da almeno una persona indipendente, all'interno o all'esterno dell'ente.

L'articolo 28 prevede una funzione attuariale efficace incaricata del coordinamento e del presidio del calcolo delle riserve tecniche, nonché della valutazione dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti, ove gli aderenti e beneficiari non assumano integralmente i rischi.

L'articolo 29 stabilisce che gli enti devono produrre periodicamente e senza indugi una valutazione del rischio delle pensioni dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'ente. La valutazione deve dimostrare la compatibilità di una serie di elementi, in linea con i requisiti nazionali. La valutazione dovrebbe comprendere i rischi nuovi o emergenti relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente. La valutazione del rischio delle pensioni dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'ente, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività.

L'articolo 30 propone di autorizzare la Commissione ad adottare un atto delegato in ordine alla valutazione del rischio delle pensioni.

CAPO 2 – Esternalizzazione e gestione degli investimenti

L'articolo 33 stabilisce le norme per la stipula dei contratti con terzi (esternalizzazione), comprese le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione.

CAPO 3 – Depositario

Gli articoli da 35 a 37 stabiliscono che gli EPAP devono designare un unico depositario a fini della custodia delle attività e degli obblighi di sorveglianza se gli aderenti e i beneficiari assumono integralmente il rischio dell'investimento.

Titolo IV – INFORMAZIONI DA FORNIRE AI POTENZIALI ADERENTI, AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI

CAPO 1 - Disposizioni generali

Il presente capo stabilisce nel dettaglio le informazioni da fornire agli aderenti, ai potenziali aderenti e, dopo il pensionamento, ai beneficiari, in base all'ex articolo 11.

L'articolo 38 definisce i principi generali per la comunicazione delle informazioni.

L'articolo 39 stabilisce il tipo di informazioni che gli aderenti (e i beneficiari) devono ricevere, tra cui i diritti e gli obblighi delle parti, i rischi e le opzioni di investimento e se esse siano di tipo standard o no. Le condizioni di un particolare schema pensionistico devono essere pubblicate sul sito internet dell'ente interessato.

L'articolo 40 fa obbligo agli enti pensionistici aziendali e professionali di fornire, ogni dodici mesi, un prospetto individuale delle prestazioni pensionistiche nella forma più chiara possibile, anche come base di informazioni per l'eventuale servizio di ricostruzione delle pensioni descritto nel Libro bianco sulle pensioni[24]. Ove gli Stati membri già forniscano alle persone fisiche informazioni complete che coprono uno o più pilastri del sistema previdenziale, essi manterranno la flessibilità di strutturazione del proprio sistema di informazione sulle pensioni, nel rispetto dei requisiti imposti dalla presente proposta.

CAPO 2 – Prospetto delle prestazioni pensionistiche

Gli articoli da 40 a 44 stabiliscono le disposizioni generali in materia di prospetto delle prestazioni pensionistiche destinato agli aderenti attivi dello schema pensionistico. L'idea del prospetto delle prestazioni pensionistiche si basa sul parere che l'EIOPA ha fornito alla Commissione europea sul riesame della direttiva EPAP, sulle migliori pratiche nazionali di vari Stati membri e sui lavori svolti a livello internazionale dall'OCSE[25]. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è paragonabile ai documenti informativi richiesti dalla normativa in altri settori finanziari, come il documento contenente informazioni chiave per gli investitori nei fondi di investimento aperti (OICVM), pur tenendo conto delle specificità del settore delle pensioni aziendali e professionali. Inoltre, esso lascia agli Stati membri un sufficiente margine di manovra per introdurre requisiti più specifici e sistemi integrati che consentano un raffronto tra i diversi pilastri del sistema previdenziale.

Un prospetto delle prestazioni pensionistiche standard dovrebbe automatizzare l'elaborazione periodica dei prospetti, consentendone l'eventuale esternalizzazione e contenendo così i costi, in particolare per gli enti di dimensioni più ridotte.

Gli articoli da 46 a 53, che definiscono gli elementi del prospetto delle prestazioni pensionistiche, sono letti congiuntamente all'articolo 45. Gli elementi sono i seguenti:

· dati personali dell'aderente;

· individuazione dell'ente;

· garanzie;

· saldo, contributi e costi;

· proiezioni della pensione;

· profilo di investimento;

· risultati ottenuti in passato; nonché

· informazioni aggiuntive.

L'articolo 54 propone di autorizzare la Commissione ad adottare un atto delegato in ordine al prospetto delle prestazioni pensionistiche.

CAPO 3 – Altre informazioni e documentazione da fornire

Il presente capo si riferisce alle informazioni che gli EPAP dovrebbero fornire agli aderenti e ai beneficiari nelle diverse fasi del pensionamento, ossia immediatamente prima dell'adesione, immediatamente prima del pensionamento o durante la fase di erogazione.

L'articolo 55 stabilisce norme specifiche che obbligano l'EPAP a fornire informazioni ai futuri aderenti prima dell'adesione allo schema pensionistico dell'EPAP.

L'articolo 56 stabilisce le informazioni da fornire agli aderenti prima del pensionamento, in aggiunta al prospetto delle prestazioni pensionistiche, almeno due anni prima del pensionamento, indipendentemente dal fatto che sia predefinito o meno.

L'articolo 57 stabilisce in dettaglio le informazioni che devono essere fornite ai beneficiari nel corso della fase di erogazione che dovrebbero sostituire il prospetto delle prestazioni pensionistiche.

L'articolo 58 stabilisce le informazioni da fornire su richiesta degli aderenti e dei beneficiari.

Titolo V – VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO 1 – Disposizioni generali di vigilanza prudenziale

L'articolo 59 individua nella tutela degli aderenti e dei beneficiari dello schema l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale.

L'articolo 60 definisce i settori che rientrano nel campo di applicazione della vigilanza prudenziale nella presente direttiva. Questo articolo elimina l'incertezza giuridica per gli EPAP generata dalle differenze esistenti tra gli Stati membri in ordine al campo di applicazione della regolamentazione prudenziale.

L'articolo 61 stabilisce i principi generali di vigilanza prudenziale. Per esempio, esso dispone che l'autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile in via esclusiva della vigilanza prudenziale su tutti gli EPAP autorizzati o registrati nella propria giurisdizione. L'articolo stabilisce inoltre il principio secondo il quale la vigilanza sugli EPAP deve essere esercitata con un metodo prospettico e basato sul rischio, nonché in modo tempestivo e proporzionato.

L'articolo 63 introduce la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, intesa ad individuare gli EPAP che, in ragione delle loro caratteristiche finanziarie, organizzative o di altra natura, presentano un profilo di rischio più elevato.

L'articolo 64 garantisce che tutte le nuove prescrizioni introdotte dalla presente proposta trovino riscontro nei poteri attribuiti alle autorità competenti in materia di informativa.

L'articolo 65 stabilisce che le autorità competenti svolgano i loro compiti in modo trasparente e responsabile.

CAPO 2 – Segreto professionale e scambio di informazioni

Gli articoli da 66 a 71 contengono disposizioni e stabiliscono le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità e gli organismi, contribuendo a rafforzare la stabilità del sistema finanziario.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Gli articoli da 73 a 81 definiscono gli obblighi in materia di cooperazione e di presentazione di relazioni e le condizioni per il trattamento dei dati personali. Essi comprendono la valutazione e il riesame della direttiva, la modifica della direttiva 2009/138/CE ("Solvibilità II"), il termine per l'attuazione della direttiva, le abrogazioni e i destinatari.

4.           Incidenza sul bilancio

Le incidenze specifiche di bilancio sono valutate nella scheda finanziaria legislativa e rientrano tra i compiti assegnati all'EIOPA.

ê 2003/41/CE (adattato)

2014/0091 (COD)

2014/0091 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle attività e alla Ö vigilanza Õ supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 53, l'articolo 5562 e l'articolo 95, paragrafo 1114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

ò nuovo

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

ê 2003/41/CE

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

ò nuovo

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

ê 2003/41/CE

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)       La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26] ha subito varie e sostanziali modifiche[27]. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

ê 2003/41/CE considerando 1

Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità.

ê 2003/41/CE considerando 2 (adattato)

ð nuovo

(2)       Sono già stati compiuti notevoli progressi nell'instaurazione di tale Il mercato interno, consentendo ð dovrebbe consentire ï alle istituzioni finanziarie agli enti di operare in altri Stati membri, garantendo un livello elevato di protezione degli ð aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali. ï utenti dei servizi finanziari.

ê 2003/41/CE considerando 3 (adattato)

La comunicazione della Commissione dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» indica una serie di iniziative necessarie per completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia realizzato entro il 2005.

ê 2003/41/CE considerando 4 (adattato)

Il piano d'azione per i servizi finanziari indica, tra le priorità più urgenti, l'elaborazione di una direttiva sulla vigilanza prudenziale degli enti pensionistici aziendali o professionali, poiché si tratta di una categoria importante di istituzioni finanziarie chiamate a svolgere un ruolo essenziale ai fini dell'integrazione, dell'efficienza e della liquidità dei mercati finanziari, che tuttavia non rientrano in un quadro normativo coerente a livello europeo che consenta loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno.

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(3)       La direttiva 2003/41/CE ha rappresentato una prima tappa legislativa verso la costituzione di un mercato interno degli enti pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea. Un autentico mercato interno degli enti pensionistici aziendali o professionali è un elemento fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea e per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione europea. La direttiva, che risale al 2003, non è stata modificata in modo sostanziale al fine di introdurvi un moderno sistema di governance basato sul rischio anche per gli enti pensionistici aziendali o professionali.

ê 2003/41/CE considerando 5 (adattato)

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(4)       ðSono necessarie misure per sviluppare ulteriormente il risparmio destinato alle pensioni complementari private, come ad esempio le pensioni aziendali o professionali. Si tratta di un aspetto importante in quanto i sistemi di sicurezza sociale sono sottoposti ad una pressione crescente, il che significa che i cittadini in futuro faranno sempre più ricorso a pensioni integrative aziendali o professionali. ï Dal momento che i regimi di sicurezza sociale sono sottoposti a una pressione sempre crescente, in futuro si farà sempre più ricorso a schemi pensionistici aziendali e professionali a integrazione dei regimi pubblici. Occorre pertanto sviluppare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza dei regimi Ö sistemi Õ pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento del modello sociale europeo.

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(5)       La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla libertà d'impresa e il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, garantendo, nello specifico, un maggiore livello di trasparenza degli schemi pensionistici nonché una pianificazione finanziaria e previdenziale informata e personalizzata e semplificando le operazioni transfrontaliere degli enti pensionistici aziendali o professionali e delle imprese. La presente direttiva deve essere applicata in conformità a tali diritti e principi.

(6)       Nonostante l'entrata in vigore della direttiva 2003/41/CE permangono importanti barriere prudenziali che rendono più costosa per gli enti la gestione di schemi pensionistici su base transfrontaliera. Inoltre, occorre aumentare l'attuale livello minimo di protezione per gli aderenti e i beneficiari. Ciò assume un'importanza sempre maggiore dato che è aumentato significativamente il numero di cittadini europei che fanno ricorso a regimi che trasferiscono i rischi di longevità e di mercato dall'ente o dall'impresa che offre lo schema aziendale o professionale ("impresa promotrice") alle persone fisiche. Inoltre, occorre aumentare l'attuale livello minimo di informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari. Tali sviluppi giustificano una modifica della direttiva.

ê 2003/41/CE considerando 7

(7)       Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a permettere una gestione efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

ê 2003/41/CE considerando 8

(8)       La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, dovrebbero essere assicurate agli enti che siano pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e che operino secondo il principio di capitalizzazione al solo scopo di erogare prestazioni pensionistiche; ciò indipendentemente dal fatto che tali enti siano considerati come entità giuridiche.

ê 2003/41/CE considerando 9

(9)       In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del sistema previdenziale nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e le imprese di assicurazione sulla vita. La presente direttiva non intende mettere in discussione tale prerogativa.

ê 2003/41/CE considerando 10 (adattato)

(10)     Esistono divergenze nelle norme nazionali che disciplinano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli enti pensionistici aziendali o professionali. In taluni Stati membri gli enti suddetti possono operare in base ad accordi con associazioni o gruppi di associazioni Ö i Õ cui membri agiscono come lavoratori autonomi ovvero in base ad accordi diretti con lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. In taluni Stati membri i lavoratori autonomi possono anche aderire a un ente se il lavoratore autonomo agisce come datore di lavoro o fornisce i propri servizi professionali a un'impresa. In taluni Stati membri ancora i lavoratori autonomi non possono aderire a enti pensionistici aziendali o professionali a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti, compresi quelli imposti dal diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

ê 2003/41/CE considerando 11 (adattato)

(11)     È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale già coordinati a livello comunitario Ö dell'Unione Õ. È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli enti che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale e schemi pensionistici aziendali o professionali.

ê 2003/41/CE considerando 12 (adattato)

(12)     Ö Gli enti Õ Le istituzioni finanziarie alle Ö ai Õ quali già si applica un quadro normativo comunitario Ö dell'Unione Õ dovrebbero di regola essere esclusie dal campo d'applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi, dettie istituzioni Ö enti Õ possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali. La Commissione dovrebbe inoltre procedere ad un attento monitoraggio della situazione relativa al mercato delle pensioni aziendali o professionali, valutando la possibilità di estendere l'applicazione facoltativa della presente direttiva ad altrie istituzioni Ö enti Õ finanziarie regolamentatie.

ê 2003/41/CE considerando 13

(13)     Quando mirano a garantire la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, le prestazioni erogate dagli enti pensionistici aziendali e professionali dovrebbero corrispondere di norma all'erogazione di una pensione vitalizia. Dovrebbero poter essere previsti inoltre pagamenti a carattere temporaneo o «una tantum».

ê 2003/41/CE considerando 14

(14)     È importante garantire che le persone anziane e i disabili non vengano esposti al rischio di povertà e possano godere di un livello di vita decoroso. Una copertura adeguata dei rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza tra gli anziani. Al momento di stabilire uno schema pensionistico, i datori di lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la possibilità che detto schema preveda disposizioni per la copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, nonché per la pensione di reversibilità.

ê 2003/41/CE considerando 15

(15)     Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono schemi che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale si può facilitare la vigilanza in alcuni Stati membri senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore. Ciò tuttavia non dovrebbe indebolire il diritto dei suddetti enti di nominare, per la gestione del loro portafoglio di investimenti e il deposito del loro attivo, gestori degli investimenti o depositari stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati.

ê 2003/41/CE considerando 16

(16)     Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva enti, come le «Unterstützungskassen» in Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro il rischio d'insolvenza.

ê 2003/41/CE considerando 17

(17)     Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che gli enti pensionistici aziendali o professionali esercitino unicamente le attività di cui alla presente direttiva, nonché quelle ad esse connesse.

ê 2003/41/CE considerando 18

(18)     In caso di fallimento dell'impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'ente e l'impresa promotrice e che vengano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti.

ê 2003/41/CE considerando 19

(19)     Gli enti pensionistici aziendali o professionali agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati membri possono essere sottoposti a vigilanza non solo gli enti stessi, ma anche le entità o società autorizzate a gestirli. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare entità assicurative e altre entità finanziarie a gestire enti pensionistici aziendali e professionali.

ê 2003/41/CE considerando 20

(20)     Gli enti pensionistici aziendali o professionali sono prestatori di servizi finanziari che si assumono una notevole responsabilità per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali e di conseguenza dovrebbero soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento.

ê 2003/41/CE considerando 21

(21)     L'elevatissimo numero degli enti operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un ente che intenda gestire uno schema pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

ê 2003/41/CE considerando 36 (adattato)

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(22)     Fatto salvo il diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli enti dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri ð dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ï . Essi dovrebbero poter accettare come promotori imprese aventi sede in ð qualunque ï altri Statoi membroi ed essere in grado di gestire schemi pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro. Questa facoltà potrebbe potenzialmente consentire agli enti di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività del settore delle imprese nell'Unionecomunitarie ed agevolare la mobilità del lavoro. A tal fine è necessario il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale. La corretta applicazione di tale normativa prudenziale dovrebbe essere sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sempre che non sia stato specificato in modo diverso.

ê 2003/41/CE considreando 37 (adattato)

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(23)     Il diritto di un ente di uno Stato membro di gestire uno schema pensionistico aziendale o professionale istituito in un altro Stato membro dovrebbe essere esercitato nel pieno rispetto del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore nello Stato membro ospitante nella misura in cui ciò siano pertinentie alle pensioni aziendali e professionali, per esempio per quanto riguarda la definizione e l'erogazione di prestazioni pensionistiche nonché le condizioni per il trasferimento dei diritti pensionistici. ð È opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni prudenziali per garantire la certezza del diritto per le attività transfrontaliere degli enti. ï

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(24)     Per facilitare l'organizzazione di schemi pensionistici aziendali o professionali a livello unionale, gli enti dovrebbero essere in grado di trasferire gli schemi pensionistici ad altri enti in ambito transfrontaliero all'interno dell'Unione solo con l'autorizzazione dell'autorità competente nello Stato membro di origine dell'ente cui è trasferito lo schema pensionistico ("ente ricevente"). Salvo altrimenti previsto dal diritto nazionale di sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda i sistemi pensionistici, il trasferimento e le sue condizioni dovrebbero essere soggetti all'approvazione preventiva degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se applicabile, dei loro rappresentanti.

ê 2003/41/CE considerando 26

(25)     Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati. Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti.

ê 2003/41/CE considerando 27

(26)     I rischi coperti dagli enti variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri di origine dovrebbero quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

ê 2003/41/CE considerando 28

(27)     La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice. In particolare, in caso di attività transfrontaliere, per il riconoscimento reciproco dei principi di vigilanza applicati negli Stati membri è necessario che le riserve tecniche siano integralmente coperte da attività in ogni momento.

ê 2003/41/CE considerando 29

(28)     Se l'ente non svolge attività transfrontaliere gli Stati membri dovrebbero poter permettere che le riserve non siano pienamente coperte, a condizione che venga stabilito un piano adeguato per ripristinare la copertura integrale, fatte salve le disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro[28].

ê 2003/41/CE considerando 30 (adattato)

(29)     In molti casi potrebbe essere l'impresa promotrice, e non l'ente pensionistico, a coprire i rischi biometrici o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'ente stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione i prodotti offerti sono simili a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita e gli enti interessati dovrebbero essere tenuti a detenere almeno i medesimi fondi propri supplementari previsti per le Ö tali Õ imprese di assicurazione.

ê 2003/41/CE considerando 31 (adattato)

(30)     Gli enti pensionistici sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli enti pensionistici non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli enti dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Per questi motivi occorrono un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli enti di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo ente pensionistico aziendale o professionale.

ê 2003/41/CE considerando 6 (adattato)

(31)     La presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea. Basando l'investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo agli enti di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

ê 2003/41/CE considerando 32 (adattato)

(32)     I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio, fermo restando che tali norme non devono Ö dovrebbero Õ limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.

ê 2003/41/CE considerando 33 (adattato)

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(33)     In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli enti pensionistici aziendali o professionali sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide, quali le azioni, come pure in ðstrumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione ï sui mercati dei capitali di rischio entro limiti prudenti. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. Occorre quindi non restringere gli investimenti in azioni nei mercati dei capitali di rischio e in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività ð e in strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione ï , salvo per motivi prudenziali.

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(34)     La definizione del concetto di strumenti con un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita che ne limitano la negoziabilità. Detti strumenti dovrebbero comprendere partecipazioni, strumenti di debito di società non quotate e i prestiti a esse concessi. Le società non quotate includono progetti infrastrutturali, società non quotate proiettate verso la crescita e investimenti in beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonei per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti.

ê 2003/41/CE considerando 34 (adattato)

Se gli enti tuttavia operano su base transfrontaliera, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere di rispettare determinati limiti per gli investimenti in azioni e attività analoghe non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché in azioni e altri titoli emessi dalla stessa impresa o in attività denominate in valute non congruenti, purché tali norme si applichino ugualmente agli enti aventi sede nello Stato membro ospitante.

ê 2003/41/CE considerando 35 (adattato)

Le restrizioni alla libera scelta da parte degli enti pensionistici aziendali e professionali dei gestori e dei depositari autorizzati limitano la concorrenza nel mercato interno e dovrebbero quindi essere rimosse.

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(35)     Per ridurre il costo dell'attività transfrontaliera, agli enti dovrebbe essere consentito investire in altri Stati membri in conformità alle norme dei propri Stati membri di origine. Agli Stati membri ospitanti non dovrebbe pertanto essere consentito di imporre ulteriori obblighi di investimento agli enti con sede in altri Stati membri.

(36)     Alcuni rischi non possono essere ridotti mediante requisiti quantitativi riflessi nelle riserve tecniche e nei requisiti di finanziamento, ma possono essere affrontati adeguatamente solo mediante requisiti di governance. Per l'adeguata gestione del rischio è pertanto fondamentale garantire un sistema efficace di governance. I sistemi dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità delle attività.

(37)     Le politiche di remunerazione che incoraggiano l'eccessiva assunzione di rischi possono compromettere una sana ed efficace gestione dei rischi degli enti. I principi e gli obblighi di informativa per le politiche di remunerazione applicabili ad altri tipi di enti finanziari nell'Unione dovrebbero poter essere applicati anche agli enti, tenendo presente, tuttavia, la particolare struttura di governance degli enti rispetto ad altri enti finanziari e la necessità di tenere conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti.

(38)     Per funzione fondamentale si intende la capacità interna di svolgere determinati compiti di governance. Gli enti dovrebbero disporre di una capacità sufficiente per avere una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove previsto, una funzione attuariale. L'identificazione di una funzione fondamentale specifica non impedisce all'ente di decidere in autonomia come organizzare concretamente tale funzione, salvo nei casi in cui la presente direttiva preveda altrimenti. Ciò non dovrebbe comportare requisiti indebitamente onerosi, poiché si terrebbe conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell'ente.

(39)     Tutti i soggetti che svolgono funzioni fondamentali dovrebbero soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità. Tuttavia, solo i titolari di funzioni fondamentali dovrebbero essere soggetti agli obblighi di notifica alle autorità competenti.

(40)     Inoltre, negli enti più piccoli e meno complessi dovrebbe essere possibile affidare più di una funzione fondamentale, salvo quella relativa all'audit interno, a una sola persona o unità organizzativa. Tuttavia, la persona o l'unità cui è affidata la funzione fondamentale dovrebbe essere diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice, sebbene l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata a concedere una deroga, tenendo conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti.

(41)     È fondamentale che gli enti migliorino la propria gestione del rischio, affinché le potenziali vulnerabilità relative alla sostenibilità dello schema pensionistico possano essere adeguatamente comprese e discusse con le autorità competenti. Nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio, gli enti dovrebbero elaborare una valutazione dei rischi per le proprie attività in materia di pensioni. La valutazione dei rischi dovrebbe inoltre essere messa a disposizione delle autorità competenti. In tale valutazione gli enti dovrebbero fornire una descrizione qualitativa degli elementi fondamentali che determinano la loro posizione di finanziamento in conformità alla legislazione nazionale, l'efficacia del loro sistema di gestione del rischio e la capacità di rispettare i requisiti riguardanti le riserve tecniche. Tale valutazione del rischio dovrebbe comprendere i rischi nuovi o emergenti, quali i rischi relativi ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento delle risorse o all'ambiente.

2003/41/CE considerando 22

(42)     Ogni Stato membro dovrebbe richiedere a ciascun ente situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente in questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per le autorità competenti, in quanto forniscono un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'ente, tenendo conto di ogni schema pensionistico gestito da un ente, secondo quanto debitamente certificato da una persona all'uopo autorizzata. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria degli enti e valutare se essi sono in grado di far fronte a tutte le loro obbligazioni contrattuali.

ê 2003/41/CE considerando 24

(43)     La politica di investimento di un ente è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la convenienza economica delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Esso dovrebbe essere messo a disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e dei beneficiari di ogni schema pensionistico.

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(44)     Gli enti dovrebbero poter affidare la propria gestione, in tutto o in parte, ad altre entità che operano per conto dei suddetti. Gli enti dovrebbero continuare a essere pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività.

(45)     È necessario potenziare i compiti di custodia e sorveglianza relativi alle attività degli enti, chiarendo i ruoli e i compiti dei depositari. È opportuno imporre la nomina di un depositario solo agli enti che gestiscono schemi in cui gli aderenti e i beneficiari assumono tutti i rischi.

ê 2003/41/CE considerando 23 (adattato)

Un'adeguata informazione degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico è fondamentale. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti la solidità finanziaria dell'ente, le clausole contrattuali, le prestazioni e l'effettivo finanziamento delle posizioni pensionistiche maturate, la politica di investimento e la gestione dei rischi e dei costi.

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(46)     Gli enti dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai futuri aderenti, agli aderenti e ai beneficiari a sostegno delle loro decisioni in materia di pensioni e a garanzia di un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi degli schemi, tra cui preadesione, adesione (compreso il pre‑pensionamento) e fase successiva alla pensione. In particolare, occorre fornire informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello delle prestazioni previste, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Nei casi in cui gli aderenti assumono un rischio di investimento, sono fondamentali anche le informazioni supplementari relative al profilo di investimento, a tutte le opzioni disponibili e ai risultati ottenuti nel passato.

(47)     Prima di aderire a uno schema, i futuri aderenti dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie a effettuare una scelta informata, quali quelle riguardanti le possibilità di recedere, i contributi, i costi e le opzioni di investimento, se del caso.

(48)     Per gli aderenti dell'ente che non sono ancora andati in pensione, gli enti dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche basato su un modello standard contenente le informazioni personali chiave e informazioni generiche relative allo schema pensionistico. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe avere un formato standard per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, ed agevolare la mobilità del lavoro.

(49)     Gli enti dovrebbero informare gli aderenti con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento circa le proprie opzioni di erogazione. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano versate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni circa i prodotti di pagamento disponibili, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per la pensione.

(50)     Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche vengono erogate, i beneficiari continuano a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione.

(51)     È opportuno che l'autorità competente eserciti i propri poteri, avendo, come primo obiettivo, la tutela degli aderenti e dei beneficiari.

(52)     L'ambito della vigilanza prudenziale varia tra gli Stati membri, il che può causare problemi se un ente è tenuto a rispettare la regolamentazione prudenziale del proprio Stato membro di origine e contemporaneamente il diritto di sicurezza sociale e del lavoro del proprio Stato membro ospitante. Chiarire quali ambiti sono considerati parte della vigilanza prudenziale ai fini della presente direttiva servirà a ridurre l'incertezza giuridica e i costi delle operazioni ad essa associati.

(53)     Presupposto per l'esistenza di un mercato interno degli enti è il riconoscimento reciproco della normativa prudenziale. Il rispetto di tale normativa da parte dell'ente dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'ente. È opportuno che gli Stati membri attribuiscano alle autorità competenti i poteri necessari ad applicare misure preventive o correttive qualora gli enti non rispettino le disposizioni della presente direttiva.

ê 2003/41/CE considerando 25 (adattato)

Per poter svolgere le loro funzioni, le autorità competenti dovrebbero disporre di diritti d'informazione e di poteri d'intervento adeguati per quanto riguarda gli enti e le persone che provvedono effettivamente alla gestione dei medesimi. Se gli enti trasferiscono alcune funzioni di importanza fondamentale quali la gestione degli investimenti, la tecnologia dell'informazione o la contabilità a società esterne, dovrebbe essere possibile estendere tali diritti d'informazione e poteri d'intervento ai soggetti che esercitano dette funzioni al fine di verificare che tali attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza.

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(54)     Per garantire una vigilanza efficace delle attività esternalizzate a terzi, comprese quelle da essi ulteriormente esternalizzate, è essenziale che le autorità competenti abbiano accesso a tutti i dati rilevanti detenuti dal prestatore di servizi cui sono state esternalizzate le attività, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un'entità regolamentata o meno, e abbiano il diritto di effettuare ispezioni in loco. Per tenere conto degli sviluppi del mercato e per garantire la costante conformità alle condizioni di esternalizzazione, gli enti dovrebbero informare le autorità competenti prima dell'esternalizzazione di attività critiche o importanti.

(55)     È opportuno prevedere scambi di informazioni tra le autorità competenti, le altre autorità e gli organismi incaricati di rafforzare la stabilità finanziaria e di porre termine ad uno schema pensionistico. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali dovrebbero essere possibili tali scambi di informazioni. Inoltre, qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti, è opportuno che queste possano, se del caso, subordinare tale consenso all'adempimento di condizioni rigorose.

(56)     La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[29] disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel quadro della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[30] disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità europee di vigilanza a norma della presente direttiva e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente direttiva, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere conforme alle norme nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE, e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità europee di vigilanza dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

(57)     Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno degli schemi pensionistici aziendali o professionali organizzato su scala europea, è opportuno che, dopo aver consultato l'EIOPA, la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e rediga una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame dovrebbe valutare in particolare l'applicazione delle norme in materia di calcolo delle riserve tecniche, finanziamento delle riserve tecniche, fondi propri obbligatori, margini di solvibilità, norme di investimento e ogni altro aspetto relativo alla situazione di solvibilità dell'ente.

(58)     Al fine di garantire una competizione equa tra gli enti, il periodo transitorio che consente alle imprese di assicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31] di gestire le proprie attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali in conformità all'articolo 4 della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere esteso fino al 31 dicembre 2022. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/138/CE.

(59)     Al fine di specificare i requisiti stabiliti nella presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al chiarimento della politica di remunerazione, alla valutazione del rischio delle pensioni e al prospetto delle prestazioni pensionistiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione contemporanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

ê 2003/41/CE considerando 38 (adattato)

Qualora uno schema sia «separato» («ring-fenced») le disposizioni della presente direttiva si applicano su base individuale a detto schema.

ê 2003/41/CE considerando 39 (adattato)

È importante prevedere una cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini della sorveglianza nonché tra queste autorità e la Commissione per altri scopi. Al fine di svolgere le loro funzioni e contribuire all'attuazione coerente e tempestiva della presente direttiva, le autorità competenti si dovrebbero scambiare le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute. La Commissione ha dichiarato la propria intenzione di istituire un Comitato di controllori allo scopo di incoraggiare la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di opinioni tra autorità nazionali competenti e di promuovere l'attuazione coerente della presente direttiva.

ê 2003/41/CE considerando 40 (adattato)

(60)     Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire istituire un quadro normativo Ö unionale Õ per gli enti pensionistici aziendali e professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello dell'Unionecomunitario, l'Unionela comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per raggiungere tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ò nuovo

(61)     Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011[32], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(62)     È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva negli ordinamenti nazionali si limiti alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(63)     La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

ê 2003/41/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ê 2003/41/CE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti pensionistici aziendali e professionali. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali enti non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali enti o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi.

2. La direttiva non si applica:

ê 2003/41/CE (adattato)

              a) agli enti che gestiscono regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento Ö dai regolamenti Õ (CEE) n. 1408/71[33] 883/2004 [34] e dal regolamento (CEE) n. 574/72[35] 987/2009 Ö del Parlamento europeo e del ConsiglioÕ [36];

ê 2011/61/UE Art. 62, paragrafo 1 (adattato)

              b) agli enti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 73/239/CEE[37], 85/611/CEE[38] 93/22/CEE[39]2000/12/CE[40] 2002/83/CE[41] 2004/39/CE[42] , 2009/65/CE[43] , 2009/138/CE , e 2011/61/UE[44] e 2013/36/UE [45];

ê 2003/41/CE (adattato)

              c) agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;

              d) agli enti in cui i dipendenti delle imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;

              e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.

Articolo 3

Applicazione agli enti che gestiscono regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale

Gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale e che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 883/2004 e (CEE) n. 574/72 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale o viceversa.

Articolo 4

Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2002/83/CE 2009/138/CE

ê 2003/41/CE (adattato)

Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare le disposizioni degli articoli da 9 a 16 e da 18 a 20 Ö da 9 a 15, gli articoli da 20 a 24, paragrafo 2, gli articoli da 25 a 29, da 31 a 53 e da 55 a 71 Õ della presente direttiva alle compagnie Ö imprese Õ di assicurazione Ö vita Õ disciplinate dalla direttiva 2002/83/CE 2009/138/CE per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti a tali attività sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie Ö imprese Õ di assicurazione Ö vita Õ , senza che vi sia la possibilità di trasferimento.

In questo caso, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le Ö imprese Õ compagnie di assicurazione Ö vita Õ non sono disciplinate dagli articoli da 20 a 26, 31 e 36 Ö da 76 a 86, dall'articolo 132, dall'articolo 134, paragrafo 2, dall'articolo 173, dall'articolo 185, paragrafi 5, 7 e 8, e dall'articolo 209 Õ della direttiva 2002/83/CE 2009/138/CE.

Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle compagnie Ö imprese Õ d'assicurazione Ö vita Õ contemplate dalla direttiva 2002/83/EC 2009/138/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.

Articolo 5

Schemi pensionistici pubblici ed enti pensionistici minori

Fattio salvio l'articolo 19 Ö gli articoli da 34 a 37 Õ, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali enti dovrebbero avere Ö hanno Õ nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 20 12 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a 17 Ö da 1 a 8, 12, 20 e da 34 a 37 Õ agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità. L'articolo 20 12 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva.

ê 2003/41/CE (adattato)

Articolo 6

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

              a) «ente pensionistico aziendale o professionale» Ö (di seguito Õ o «ente pensionistico»): un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:

– individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o

– con lavoratori autonomi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante,

              e che esercita le attività direttamente connesse;

              b) «schema pensionistico»: un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

              c) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agiscono in qualità di datore di lavoro o in qualità di lavoratore autonomo oppure una loro combinazione, e che versa contributi ad un ente pensionistico aziendale o professionale ðche in base alla legislazione nazionale è giuridicamente obbligata o si impegna volontariamente a offrire uno schema pensionistico; ï

ê 2003/41/CE

              d) «prestazioni pensionistiche»: le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni vengono solitamente erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio. Esse possono tuttavia essere erogate a titolo temporaneo o «una tantum»;

              e) «aderenti»: le persone che a motivo delle loro attività lavorative hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico;

              f) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

              g) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;

              h) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

              i) «Stato membro di origine»: lo Stato membro ð in cui l'ente è stato autorizzato o registrato e in cui è situata la sua amministrazione principale. Con sede dell'amministrazione principale si intende la sede in cui vengono prese le principali decisioni strategiche dell'organo decisionale dell'ente; ï nel quale l'ente ha la sua sede legale e i suoi principali uffici amministrativi o, se non ha una sede legale, ha i suoi principali uffici amministrativi;

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

              j) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto del lavoro e della previdenza e Ö di Õ sicurezza sociale pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti ð o i beneficiari ï;

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k) «ente trasferente»: l'ente che trasferisce uno schema pensionistico, o parte di esso, a un ente di un altro Stato membro;

l) «ente ricevente»: l'ente che riceve uno schema pensionistico, o parte di esso, da un ente di un altro Stato membro;

m) «mercato regolamentato»: un sistema multilaterale nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];

n) «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];

o) «sistema organizzato di negoziazione»: un sistema nell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];

p) «supporto durevole»: uno strumento che permetta agli aderenti o ai beneficiari di conservare le informazioni a loro personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;

q) «funzione fondamentale»: nell'ambito di un sistema di governance, una capacità interna di svolgere compiti pratici; un sistema di governance comprende la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e, se l'ente assume impegni finanziari o costituisce riserve tecniche, anche la funzione attuariale.

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 7

Attività degli enti

Ciascuno Gli Statio membrio stabilisconoe che gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio Ö loro territorio Õ limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività ad essi collegate.

Allorché Ö Quando Õ, in conformità dell'articolo 4, una impresa compagnia di assicurazione Ö vita Õ gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività ad essi direttamente collegate.

Articolo 8

Separazione giuridica tra imprese promotrici ed enti pensionistici aziendali o professionali

Ciascuno Stato membro Ö Gli Stati membri Õ assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'ente pensionistico aziendale o professionale affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'ente pensionistico sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 9

Condizioni per l'esercizio dell'attività ð Registrazione o autorizzazione ï

Ciascuno Stato membro Ö Gli Stati membri Õ provvedono Ö assicurano che Õ riguardo a ogni ente avente sede nel suo territorio Ö loro territorio Õ, a quanto segue:

ê 2010/78/UE Art. 4, paragrafo 1, letttera a) (adattato)

              a) che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità o Ö da essa Õ autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 1220, nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente; tali informazioni sono trasmesse all' Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo Ö EIOPA Õ l'«AEAP»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010[46], che le pubblica sul proprio sito web;.

ê 2003/41/CE (adattato)

              b) che l'ente pensionistico sia effettivamente gestito da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e dotate di qualifiche ed esperienza professionali adeguate o che si avvalgano di consulenti dotati di qualifiche ed esperienza professionali adeguate;

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Articolo 10

Regole relative allo schema pensionistico

ê 2003/41/CE

 c) Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni ente avente sede nel loro territorio, a garantire che siano state applicate regole di funzionamento definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico gestito dall'ente e che gli aderenti siano stati adeguatamente informati di tali regole;.

ê 2003/41/CE (adattato)

d) che tutte le riserve tecniche siano correttamente calcolate e certificate da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro d'origine;

ò nuovo

Articolo 11

Impegno di finanziamento regolare e prestazioni supplementari

ê 2003/41/CE (adattato)

e) 1. Gli Stati membri assicurano, riguardo a ogni ente avente sede nel loro territorio, che, qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, che essa si impegni a finanziarle regolarmente;.

ê 2003/41/CE (adattato)

f) che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni dello schema pensionistico, in particolare per quanto riguarda:

            i) diritti ed obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;

            ii) rischi finanziari, tecnici e di altro genere connessi con lo schema pensionistico;

            iii) natura e ripartizione dei suddetti rischi.

ê 2003/41/CE (adattato)

2. In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai regimi Ö sistemi Õ di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, previo consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, venga offerta all'aderente l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi, quali prestazioni supplementari.

ê 2003/41/CE (adattato)

3. Uno Stato membro può subordinare l'attività di un ente pensionistico avente sede nel suo territorio ad altri requisiti, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

ê 2010/78/UE Art. 4, paragrafo 1, lettera a) (adattato)

5. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l'AEAP al momento del rilascio di detta autorizzazione.

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 2012

Attività transfrontaliera ð e procedure ï

1. Fatteo salveo Ö le disposizioni Õ la legislazione Ö del diritto Õ nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro per quanto riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti ð che intendono svolgere o svolgono attività transfrontaliere ï pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Essi consentono inoltre a detti enti Ö autorizzati nel proprio territorio Õ pensionistici autorizzati nel loro territorio ð di svolgere attività transfrontaliere, ï Ö accettando Õ di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri ð qualunque ï Statoi membroi.

2. Un ente pensionistico Ö che intende Õ che desideri ð svolgere attività transfrontaliere e ï accettare come promotore un'impresa promotrice avente sede nel territorio di un altro Stato membro è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente del proprio Stato membro Ö di origine Õ di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Esso dà notificazione della propria intenzione di accettare come promotore un'impresa con sede nel territorio di un altro Stato membro alle autorità competenti dello Stato membro di originein cui è autorizzato.

3. Gli Stati membri esigono che l'ente pensionistico ð autorizzato o registrato nel ï con sede nel loro territorio che Ö si Õ proponga di avere come un' Ö impresa promotriceÕ promotore un'impresa avente sede nel territorio di un altro Stato membro alleghi le informazioni seguenti alla notificazione di cui al paragrafo 2:

(a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti;

(b) il nome ð e l'ubicazione dell'amministrazione ï dell'impresa promotrice;

(c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

4. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine ricevono la notifica di cui al paragrafo 2, sempreché non abbiano motivo di dubitare ð non abbiano emanato una decisione secondo cui ï che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente pensionistico, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che Ö lo dirigono Õ gestiscono l'ente pensionistico ð non ï sono siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informano debitamente l'ente pensionistico.

ò nuovo

La decisione di cui al primo comma deve essere motivata.

L'autorità competente dello Stato membro di origine che si rifiuta di comunicare le informazioni di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale rifiuto all'ente interessato entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3. Il rifiuto o la mancata risposta sono oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

5. Prima che l'ente pensionistico inizi a gestire Ö svolgere attività transfrontaliere Õ uno schema pensionistico per un'impresa promotrice in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due ð un ï mesei dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito, nonché le norme applicabili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano dette informazioni all'ente pensionistico.

6. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 5 o, qualora non riceva alcuna comunicazione dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l'ente pensionistico può iniziare a Ö svolgere un'attività transfrontaliera Õ gestire lo schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante nel rispetto delle ivi vigenti disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali Ö vigenti nello Stato membro ospitante Õ , nonché nel rispetto delle norme che si applicano ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.

ê 2003/41/CE (adattato)

7. In particolare, gli enti che hanno come promotore un'impresa avente sede in un altro Stato membro osservano, riguardo ai rispettivi aderenti, i requisiti di informazione imposti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante agli enti aventi sede in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 11.

ê 2003/41/CE

ð nuovo

87. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda ð le attività transfrontaliere ï la gestione dello schema pensionistico che ha come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante, nonché in qualsivoglia norma applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, e del paragrafo 7 del presente articolo.

98. L'ente è sottoposto alla costante vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di cui al paragrafo 5. e con le disposizioni in materia di informazione di cui al paragrafo 7 Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste ultime, coordinandosi con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, adottano le misure necessarie per garantire che l'ente in questione ponga fine alla rilevata violazione delle disposizioni di diritto sociale e diritto del lavoro.

ê 2003/41/CE (adattato)

109. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'ente pensionistico persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, possono prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'ente pensionistico di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

ò nuovo

10. Gli Stati membri assicurano che un ente che svolge attività transfrontaliere non è soggetto a obblighi di informazione degli aderenti e dei beneficiari imposti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione agli aderenti interessati da dette attività transfrontaliere.

Articolo 13

Trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici

1. Gli Stati membri consentono agli enti autorizzati o registrati nel proprio territorio di trasferire i loro schemi pensionistici, o parte di essi, agli enti riceventi autorizzati o registrati in altri Stati membri.

2. Il trasferimento di uno schema pensionistico, o di parte di esso, tra enti trasferenti e riceventi autorizzati o registrati in Stati membri diversi è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dall'ente ricevente.

3. Salvo altrimenti previsto dal diritto nazionale di sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, il trasferimento e le sue condizioni sono soggetti all'approvazione preventiva degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti. In ogni caso le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti almeno quattro mesi prima della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

4. La richiesta di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni seguenti:

(a) l'accordo scritto concluso tra l'ente trasferente e l'ente ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento, comprese le principali caratteristiche dello schema pensionistico e la descrizione delle attività trasferite e, se del caso, delle passività corrispondenti;

(b) il nome e la sede dell'ente trasferente;

(c) l'ubicazione dell'amministrazione dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;

(d) lo Stato membro ospitante o gli Stati membri ospitanti, se più di uno.

5. Se un'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 e non ha emanato una decisione in cui si afferma che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'ente ricevente, o la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono l'ente ricevente non sono compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro di origine dell'ente ricevente, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 comunica la propria decisione che autorizza il trasferimento all'ente ricevente e all'autorità compente dello Stato membro di origine dell'ente trasferente. L'autorità compente dello Stato membro di origine dell'ente trasferente informa quest'ultimo di tale decisione.

Le decisioni di cui al primo comma devono essere motivate. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente che si rifiuta di comunicare le informazioni di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'ente trasferente è tenuta a motivare tale rifiuto all'ente interessato entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4. Il rifiuto o la mancata risposta sono oggetto di un ricorso giurisdizionale da parte dell'ente ricevente nel suo Stato membro di origine.

6. Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente trasferente comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di pensioni aziendali e professionali dello Stato membro ospitante in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente comunica dette informazioni all'ente ricevente.

7. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 6 o, nel caso in cui non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'ente ricevente, al termine del periodo stabilito al paragrafo 6, l'ente ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico conformemente alle disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali dello Stato membro ospitante.

8. Qualora l'ente ricevente svolga un'attività transfrontaliera, si applica l'articolo 12, paragrafi 8 e 9.

Titolo II

REQUISITI QUANTITATIVI

ê 2003/41/CE (adattato)

Articolo 15 14

Riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici e/o garantiscono o un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'ente fornisce agli aderenti e/o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o, in mancanza di quest'ultimo, da un altro specialista in materia, incluso un revisore, conformemente alla legislazione nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:

              a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;

              b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudentiziali sono determinati in funzione:

i) del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'ente pensionistico e in funzione altresì degli utili Ö dei rendimenti Õ futuri degli investimenti e/o

ii) dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata o governative;

              c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

              d) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

2010/78/UE Art. 4, paragrafo 4

6. In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare — in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche — la Commissione, facendo riferimento al parere dell'AEAP, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.

ê2003/41/CE

La Commissione, previa consultazione del suddetto comitato, propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico.

ê 2003/41/CE (adattato)

Articolo 16 15

Finanziamento delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni ente pensionistico di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un ente pensionistico di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'ente di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

              a) l'ente pensionistico è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; detto piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;

              b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'ente pensionistico, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema da un sistema di ripartizione o di capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;

              c) in caso di cessazione dello schema pensionistico durante il periodo di cui Ö alla prima frase del Õ al presente paragrafo, l'ente pensionistico è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'ente predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad un altroa istituzione Ö ente Õ finanziarioa o organismo assimilabile. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3. In caso di attività transfrontaliera a norma dell'articolo 1220, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tali condizioni non sono rispettate, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene conformemente all'articolo 6214. Per soddisfare tale requisito lo Stato membro d'origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività.

Articolo 17 16

Fondi propri obbligatori

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli enti pensionistici che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'ente stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

ê 2009/138/CE Art. 303, paragrafo 1 (adattato)

2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli da 17 bis a 17 quinquies17, 18 e 19.

2003/41/CE

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli enti aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

ê 2009/138/CE Art. 303, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 17 bis 17

Margine di solvibilità disponibile

1. Ciascuno Gli Statio membrio impongonoe ad ogni ente di cui all'articolo 17 16, paragrafo 1, la cui sede si trova sul suo territtorio Ö sul proprio territorio Õ di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'ente di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

              a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un ente che assuma la forma di un'impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell'impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

         i) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell'impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

         ii) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti all'impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e

         iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

              b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

              c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e

              d) qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione Ö distribuzione agli Õ degli iscritti e dei ai beneficiari.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'ente.

3. Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

              a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

              b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

         i) non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

         ii) il contratto di emissione deve dare all'ente la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

         iii) i crediti del mutuante verso l'ente devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

         iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'ente di proseguire le sue attività; e

         v) si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati.

              Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni:

         i) sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati;

         ii) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'ente sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall'ente emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

         iii) i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'ente informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'ente non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

         iv) il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e

         v) il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'ente all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

              a) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio;

              b) eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

              c) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

L'importo di cui alla lettera a) non può tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e regimi Ö schemi Õ pensionistici Ö aziendali e Õ professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.

ê 2003/41/CE (adattato)

5. La Commissione può adottare misure di attuazione in relazione ai paragrafi da 2 a 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione Ö con controllo Õ di cui all'articolo 21ter.

ê 2009/138/CE Art. 303, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 17 ter 18

Margine di solvibilità richiesto

1. Fatto salvo l'articolo 17 quater, Iil margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte.

2. Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti:

              a) il primo risultato:

              un valore corrispondente al 4% delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all'85%, esistente nell'esercizio precedente tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche;

              b) il secondo risultato:

              per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3% di tali capitali presi a carico dall'ente moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50%, esistente, per l'esercizio precedente, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'ente, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione.

              Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1%. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15%.

3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per gli enti di cui all'articolo 17 quinquies 19.

4. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4% delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a).

5. Per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all'1% delle attività.

6. Per le assicurazioni coperte dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE, collegate ai fondi di investimento e per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di:

              a) un valore corrispondente al 4% delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'ente assuma un rischio d'investimento;

              b) un valore corrispondente all'1% delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'ente non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

              c) un valore corrispondente al 25% delle spese nette di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'ente non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

              d) un valore corrispondente allo 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l'ente di assicurazione copra un rischio di mortalità.

2009/138/CE Art. 303, paragrafo 2

Articolo 17 ter

Fondo di garanzia

1. Gli Stati membri possono prevedere che un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 17 ter costituisce il fondo di garanzia. Tale fondo è costituito dagli elementi di cui all'articolo 17 bis, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, all'articolo 17 bis, paragrafo 4, lettera b).

2. Il fondo di garanzia non è inferiore a 3 000 000 EUR. Ogni Stato membro può prevedere la riduzione del 25% del fondo di garanzia minimo per le mutue e le imprese a forma mutualistica.

2009/138/CEC Art. 303, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 17 quinquies 19

Margine di solvibilità richiesto ai fini dell'articolo 17 ter 18, paragrafo3

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

2. L'ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. La base dei premi è calcolata a partire dall'importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti.

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l'attività diretta nel corso dell'esercizio precedente sono cumulati.

A tale risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'esercizio precedente.

Da tale risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'esercizio precedente, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 18% della prima e il 16% della seconda e si sommano gli importi.

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50%.

4. La base dei sinistri è calcolata come segue:

gli importi dei sinistri pagati per l'attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

A tale risultato si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'esercizio precedente, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

Da tale importo si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

Un terzo dell'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 35 000 000 EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 26% della prima e il 23% della seconda e si sommano gli importi.

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50%.

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'esercizio precedente e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai superiore a uno.

2003/41/CE

Articolo 18 20

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

              a) le attività sono investite nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'ente o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;

              b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.

              Anche le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite in maniera adeguata alla natura e alla durata delle future prestazioni pensionistiche previste;

              c) le attività sono investite in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;

              d) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente pensionistico evita anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;

              e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.

              Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'ente a un'eccessiva concentrazione di rischio;

              f) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5% del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10% del portafoglio.

              Qualora a promuovere l'ente pensionistico siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere e) e f) agli investimenti in titoli di Stato.

ê 2013/14/UE Art. 1

1 bis2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli enti, valutino l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito[47], nell'ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

2003/41/CE (adattato)

23. Lo Stato membro di origine vieta all'ente pensionistico di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli enti a ottenere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

34. Gli Stati membri non esigono che gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio investano in particolari categorie di attività.

45. Fatto salvo l'articolo 12 32, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

56. In conformità dei paragrafi da 1 a 4 5, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali enti.

In particolare gli Stati membri possono applicare disposizioni relative agli investimenti analoghe a quelle figuranti nella direttiva 2002/83/CE.

Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli enti di:

              a) investire fino al 70% delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi Ö i cui aderenti sopportano Õ in cui il rischio di investimento grava sugli aderenti in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, ð o tramite sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, ï e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Qualora sia giustificato da criteri prudenziali, gli Stati membri possono tuttavia applicare limiti inferiori agli enti che erogano prodotti pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e forniscono essi stessi la garanzia;

              b) investire fino al 30% delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;

c) investire sui mercati del capitale di rischio ð in strumenti che hanno un profilo economico a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione ï.

67. Il paragrafo 56 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli enti aventi sede ð autorizzati o registrati ï nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico.

ê 2003/41/CE (adattato)

7. In caso di attività transfrontaliera di cui all'articolo 20, le autorità competenti di ciascuno Stato membro ospitante possono chiedere che nello Stato membro d'origine si applichino all'ente pensionistico le regole di cui al secondo comma. Tali regole si applicano in questo caso solo per la parte degli attivi dell'ente che corrisponde alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante. Inoltre tali regole si applicano soltanto se le stesse regole o regole più rigorose si applicano anche agli enti pensionistici aventi sede nello Stato membro ospitante.

Le regole di cui al primo comma sono le seguenti:

            a) l'ente pensionistico non investe più del 30% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni non ammessi allo scambio su un mercato regolamentato ovvero l'ente investe almeno il 70% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni ed obbligazioni ammessi allo scambio su un mercato regolamentato;

            b) l'ente pensionistico non investe più del 5% di tali attività in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi dalla stessa impresa e non più del 10% di queste attività in azioni ed altri titoli equiparabili ad azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali emessi da imprese appartenenti a un unico gruppo;

            c) l'ente pensionistico non investe più del 30% di tali attività in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività.

Per soddisfare tali requisiti lo Stato membro di origine può prescrivere la separazione («ring-fencing») delle attività.

ò nuovo

8. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un ente che svolge attività transfrontaliere a norma dell'articolo 12 non fissano norme in materia di investimenti oltre a quelle stabilite nei paragrafi da 1 a 6 per la parte delle attività utilizzata al fine di coprire le riserve tecniche per l'attività transfrontaliera.

Titolo III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

CAPO 1

Sistema di governance

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Responsabilità dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza

1. Gli Stati membri garantiscono che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente abbia la responsabilità ultima, in conformità al diritto nazionale, dell'osservanza, da parte dell'ente interessato, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica il ruolo delle parti sociali nella gestione degli enti.

Articolo 22

Requisiti generali in materia di governance

1. Gli Stati membri richiedono a tutti gli enti di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Tale sistema comprende una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Il sistema di governance è soggetto a un riesame interno periodico.

2. Il sistema di governance di cui al paragrafo 1 è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'ente.

3. Gli Stati membri assicurano che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente adotti politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, all'audit interno e, laddove rilevante, agli attuari e all'esternalizzazione, e tale organo garantisce l'applicazione di dette politiche. Le politiche sono riesaminate una volta all'anno e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.

4. Gli Stati membri assicurano che gli enti dispongano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'ente.

5. Gli Stati membri assicurano che gli enti adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine gli enti utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

6. Gli Stati membri impongono agli enti di essere diretti effettivamente da almeno due persone.

Articolo 23

Requisiti per la competenza e l'onorabilità nella gestione

1. Gli Stati membri impongono agli enti di garantire che tutte le persone che dirigono effettivamente l'ente o rivestono altre funzioni fondamentali rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio delle proprie funzioni:

(a) le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per consentire loro di garantire una gestione sana e prudente dell'ente e di svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali (requisito di competenza);

(b) essi godono di buona reputazione e integrità (requisito di onorabilità).

2. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di procedure efficaci e controlli regolari per consentire alle autorità competenti di valutare se le persone che dirigono effettivamente l'ente o rivestono funzioni fondamentali soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini la prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale di un altro Stato membro o, in mancanza di esso, di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di cui la persona coinvolta è cittadino, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

4. Se lo Stato membro di origine o di cui la persona coinvolta è cittadino non emette il documento equipollente di cui al paragrafo 3, il cittadino dell'altro Stato membro può presentare una dichiarazione giurata sostitutiva.

Tuttavia, negli Stati membri in cui non sono previste dichiarazioni giurate, il cittadino dell'altro Stato membro in questione può presentare una dichiarazione solenne resa da lui stesso ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente nel proprio Stato membro di origine o provenienza o ad un notaio in uno di detti Stati membri.

L'autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.

5. Il documento comprovante l'assenza di fallimento di cui al paragrafo 3 può essere presentato sotto forma di una dichiarazione resa dai cittadini dell'altro Stato membro in questione ad un organismo giudiziario, professionale o commerciale del suddetto Stato membro.

6. I documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

7. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri comunicano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi da 3 a 5 a corredo della richiesta di esercitare le attività di cui all'articolo 12 nel territorio di tale Stato membro.

Articolo 24

Politica di remunerazione

1. Gli Stati membri impongono agli enti di applicare una sana politica di remunerazione alle persone che dirigono effettivamente l'ente, in modo consono alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività.

2. Gli enti rendono regolarmente note al pubblico le pertinenti informazioni relative alla politica di remunerazione, salvo se disposto diversamente dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[48].

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 77 che specifichi:

(a) gli elementi obbligatori delle politiche di remunerazione che gli enti devono applicare in base ai seguenti principi:

– la politica di remunerazione è stabilita, attuata e aggiornata, tenendo conto delle attività dell'ente e della sua strategia di gestione dei rischi, del suo profilo di rischio, dei suoi obiettivi, delle sue pratiche di gestione del rischio e dei suoi interessi a lungo termine nonché della performance dell'ente nel suo complesso;

– la politica di remunerazione prevede misure proporzionate intese a evitare i conflitti di interessi;

– la politica di remunerazione promuove una gestione del rischio sana ed efficace e non incoraggia un'assunzione di rischi che supera il limite di tolleranza al rischio dell'ente;

– la politica di remunerazione si applica all'ente e alle parti che svolgono funzioni fondamentali o qualunque altra attività dell'ente, comprese le funzioni fondamentali o le altre attività esternalizzate e oggetto di ulteriore riesternalizzazione;

– la politica di remunerazione contiene disposizioni specifiche in merito ai compiti e alle performance dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente, delle persone che effettivamente lo dirigono, dei titolari di funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno conseguenze significative sul profilo di rischio dell'ente;

– l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente stabilisce i principi generali della politica di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente, ed è responsabile della verifica della sua attuazione;

– l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente è responsabile dell'attuazione di una politica di remunerazione che sostenga una gestione sana, prudente ed efficace degli enti;

– la remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono soggette ad una governance chiara, trasparente ed efficace;

(b) la frequenza adeguata, le modalità specifiche e il contenuto dell'informativa al pubblico in merito alla politica di remunerazione.

Sezione 2

Funzioni

Articolo 25

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri impongono agli enti di includere una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove applicabile, una funzione attuariale. Le linee di segnalazione associate a ciascuna funzione fondamentale garantiscono la capacità della funzione fondamentale di svolgere efficacemente le proprie mansioni in modo obiettivo, equo e indipendente.

2. Gli enti possono autorizzare una singola persona o unità organizzativa a svolgere più di una funzione fondamentale. Tuttavia, la funzione di gestione del rischio è assegnata a una persona o unità organizzativa diversa da quella che svolge la funzione di audit interno.

3. Fermo restando il ruolo delle parti sociali nella gestione generale degli enti, la persona o l'unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. In base a una richiesta motivata da parte dell'ente, l'autorità competente può concedere una deroga a tale restrizione, tenendo conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'ente.

4. La persona cui è assegnata una funzione fondamentale comunica tempestivamente all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente qualunque problema importante che emerga nel proprio ambito di responsabilità.

5. Le risultanze e le raccomandazioni delle funzioni di gestione del rischio, di audit interno e, ove applicabile, attuariali sono comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente, che stabilisce quali azioni intraprendere.

6. Le funzioni di gestione del rischio, audit interno e, ove previste, attuariali comunicano all'autorità competente dell'ente se l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive:

(a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio che l'ente non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente;

(b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolgono la funzione fondamentale hanno osservato una violazione significativa della legislazione o dei regolamenti applicabili all'ente e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale della persona o dell'unità organizzativa e l'hanno comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente.

7. Gli Stati membri garantiscono la tutela giuridica delle persone che informano l'autorità competente a norma del paragrafo 6.

Articolo 26

Sistema e funzione di gestione del rischio

1. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposti e le relative interdipendenze.

Il sistema di gestione dei rischi è perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'ente.

2. Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo adeguato alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli enti o nelle imprese cui sono state esternalizzate mansioni o attività almeno nei seguenti settori:

(a) sottoscrizione e costituzione di riserve;

(b) gestione delle attività e delle passività;

(c) investimenti, in particolare derivati e impegni simili;

(d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;

(e) gestione dei rischi operativi;

(f) assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio.

3. Se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari.

4. Gli enti prevedono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

Articolo 27

Funzione di audit interno

1. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di una funzione di audit interno efficace. La funzione di audit interno efficace valuta l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance stabiliti agli articoli da 21 a 24, comprese le attività esternalizzate.

2. Gli Stati membri impongono agli enti di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna all'ente, responsabilile della funzione di audit interno. Fatta salva l'esecuzione e la certificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, la persona in questione non si assume la responsabilità di funzioni fondamentali diverse da quelle stabilite al presente articolo.

3. Le risultanze e le raccomandazioni della funzione di audit interno sono comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente. Detto organo stabilisce gli interventi da adottare per ciascuna di tali risultanze e raccomandazioni e garantisce l'attuazione di tali interventi.

Articolo 28

Funzione attuariale

1. Gli Stati membri impongono agli enti in cui aderenti e beneficiari non assumono tutti i rischi di prevedere una funzione attuariale efficace che:

(a) coordini e supervisioni il calcolo delle riserve tecniche;

(b) valuti l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;

(c) valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

(d) raffronti le migliori stime con i dati tratti dall'esperienza;

(e) informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'ente in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

(f) esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'ente disponga di tale politica;

(g) esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'ente disponga di tali accordi;

(h) contribuisca all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

2. Gli Stati membri impongono agli enti di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna all'ente, responsabilile della funzione attuariale.

Sezione 3

Documenti relativi alla governance

Articolo 29

Valutazione dei rischi in materia di pensioni

1. Gli Stati membri impongono agli enti, in modo adeguato alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività nonché nell'ambito del loro sistema per la gestione dei rischi, di effettuare la loro valutazione dei rischi e di elaborare una valutazione dei rischi in materia di pensioni al fine di documentare tale valutazione.

La valutazione dei rischi in materia di pensioni è eseguita periodicamente e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'ente o dello schema pensionistico.

2. La valutazione dei rischi in materia di pensioni di cui al paragrafo 1 copre:

(a) l'efficacia del sistema di gestione dei rischi;

(b) il fabbisogno finanziario globale dell'ente;

(c) la capacità di rispettare i requisiti in materia di riserve tecniche di cui all'articolo 14;

(d) una valutazione qualitativa del margine per variazioni sfavorevoli nell'ambito del calcolo delle riserve tecniche nel rispetto della legislazione nazionale;

(e) una descrizione delle prestazioni pensionistiche o dell'accumulo di capitale;

(f) una valutazione qualitativa del sostegno del promotore accessibile all'ente;

(g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi per tutti gli schemi dell'ente;

(h) una valutazione qualitativa dei rischi nuovi o emergenti relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli enti dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo. I metodi sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione.

4. La valutazione dei rischi in materia di pensioni è parte integrante della strategia operativa e occorre tenerne conto nelle decisioni strategiche dell'ente.

Articolo 30

Atto delegato per la valutazione dei rischi in materia di pensioni

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 77 per specificare:

a)         gli elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 2;

b)         i metodi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, tenendo conto dell'identificazione e della valutazione dei rischi cui sono o potrebbero essere esposti a breve e a lungo termine;

(c)        la frequenza della valutazione dei rischi in materia di pensioni, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

L'atto delegato non impone ulteriori obblighi di finanziamento rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva.

ê 2003/41/CE (adattato)

Articolo 10 31

Conti e relazioni annuali

Ciascuno Gli Statio membrio stabilisconoe che tutti gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio Ö loro territorio Õ redigano conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'ente e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'ente pensionistico. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Articolo 12 32

Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Ciascuno Gli Statio membrio provvedonoe affinché tutti gli enti con sede nel suo Ö loro Õ territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute.

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CAPO 2

Esternalizzazione e gestione degli investimenti

Articolo 33

Esternalizzazione

ê 2003/41/CE articolo 9, paragrafo 4 (adattato)

1.Uno Ö Gli Stati membri possono Õ può consentire o richiedere agli enti aventi sede nel suo Ö loro Õ territorio di affidare la gestione di tali enti, in tutto o in parte, ad altre entità che operano per conto dei suddetti enti.

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2. Gli Stati membri garantiscono che gli enti continuino a essere responsabili del rispetto degli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività.

3. L'esternalizzazione di funzioni fondamentali o di altre attività non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:

(a) un pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'ente interessato;

(b) l'incremento indebito del rischio operativo;

(c) un pregiudizio alla capacità delle autorità competenti di controllare che l'ente adempia ai propri obblighi;

(d) la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

4. L'ente garantisce il corretto funzionamento delle attività esternalizzate tramite la procedura di selezione del fornitore di servizi e il monitoraggio costante delle attività.

5. Gli Stati membri garantiscono che gli enti che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività stipulino almeno un accordo scritto con il fornitore di servizi. L'accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri dell'ente e del fornitore di servizi.

6. Gli Stati membri assicurano che l'ente informi tempestivamente le autorità competenti prima dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali o di altre attività nonché di qualunque evoluzione significativa riguardante dette funzioni fondamentali o altre attività.

7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari a richiedere in qualunque momento agli enti informazioni relative alle funzioni fondamentali o alle altre attività esternalizzate.

2003/41/CE (adattato)

Articolo 1934

Gestione Ö degli investimenti Õ e custodia

ê 2011/61/UE Art. 62, paragrafo 2 (adattato)

1. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 85/611/CEE 2004/39/CE, 2009/65/CE, 93/22/CEE 2000/12/CE 2009/138/CE, ,2002/83/CE 2011/61/UE e 2013/36/UE, nonché quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

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CAPO 3

Depositario

Articolo 35

Nomina di un depositario

1. Per ogni schema pensionistico in cui aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine impone all'ente di nominare un depositario unico per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza di cui agli articoli 36 e 37.

2. Per gli schemi pensionistici in cui aderenti e beneficiari non assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può richiedere all'ente di nominare un depositario per la custodia delle attività o per la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza di cui agli articoli 36 e 37.

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

3. Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per il deposito delle loro attività, un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 93/22/CEE 2004/39/CE o della direttiva 2000/12/CE 2013/36/UE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 85/611/CEE 2009/65/CE.

La disposizione di cui al presente paragrafo non impedisce allo Stato membro d'origine di rendere obbligatoria la nomina di un depositario.

4. Ciascuno Gli Statio membrio predispongonoe le necessarie misure per Ö consentire alle autorità competenti Õ , in conformità al suo Ö loro Õ diritto nazionale, Ö diÕ essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 14 62, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario stabilito nel suo Öloro Õ territorio su richiesta dello Stato membro di origine dell'ente.

ò nuovo

5. Il depositario è nominato mediante almeno un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per lo schema pensionistico per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pertinenti.

6. Nello svolgimento dei compiti stabiliti agli articoli 36 e 37, l'ente e il depositario agiscono in modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari dello schema.

7. Un depositario non svolge attività in relazione all'ente che possano creare conflitti di interesse tra l'ente, gli aderenti e i beneficiari dello schema e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari dello schema.

8. Se non viene nominato un depositario, gli enti stabiliscono modalità per evitare e risolvere eventuali conflitti di interessi nell'ambito dei compiti altrimenti svolti dai depositari e dai gestori di attività.

Articolo 36

Custodia delle attività e responsabilità del depositario

1. Se le attività di uno schema pensionistico costituite da strumenti finanziari che possono essere custoditi sono affidate al depositario per la custodia, quest'ultimo custodisce tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario.

A tal fine, il depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, siano registrati nei libri contabili in conti separati aperti a nome dell'ente, in modo che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'ente o agli aderenti e beneficiari dello schema pensionistico in qualsiasi momento.

2. Se le attività di uno schema pensionistico sono costituite da attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il depositario verifica la proprietà da parte dell'ente o da parte degli aderenti e dei beneficiari e conserva un registro relativo alle loro attività. La verifica è condotta in base a informazioni o documenti forniti dall'ente e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario mantiene aggiornato il suo registro.

3. Gli Stati membri garantiscono che il depositario sia responsabile nei confronti dell'ente o degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'errato adempimento dei suoi obblighi.

4. Gli Stati membri garantiscono che la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 3 non è intaccata dall'aver affidato a un terzo la totalità o una parte delle attività che ha in custodia.

5. Se non è nominato nessun depositario per la custodia delle attività, gli enti devono come minimo:

(a) garantire che gli strumenti finanziari siano trattati con la dovuta cura e tutela;

(b) tenere registri che permettano all'ente di identificare tutte le attività in qualsiasi momento e senza indugio;

(c) adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse o incompatibilità;

(d) informare l'autorità competente, su richiesta, circa le modalità di tenuta delle attività.

Articolo 37

Obblighi di sorveglianza

1. In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, il depositario nominato per gli obblighi di sorveglianza:

(a) esegue le istruzioni dell'ente, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale o al regolamento dell'ente;

(b) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività dell'ente o di uno schema pensionistico il controvalore sia rimesso all'ente nei termini d'uso;

(c) accerta che i redditi prodotti dalle attività ricevano una destinazione conforme al regolamento dell'ente.

2. Nonostante il paragrafo 1, lo Stato membro di origine dell'ente può imporre al depositario di assolvere altri obblighi di sorveglianza.

3. Se non è nominato nessun depositario per gli obblighi di sorveglianza, l'ente attua procedure volte a garantire che i compiti, altrimenti oggetto di sorveglianza da parte dei depositari, siano debitamente assolti in seno all'ente.

Titolo IV

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI POTENZIALI ADERENTI, AGLI ADERENTI E AI BENEFICIARI

CAPO 1

Disposizioni generali

2003/41/CE (adattato)

Articolo 11

Informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari

ò nuovo

Articolo 38

Principi

ê 2003/41/CE (adattato)

1. In funzione della natura dello schema pensionistico, ciascunoÖ gli Õ Statio membrio provvedonoe affinché tutti gli enti aventi sede nel suo Ö loro Õ territorio forniscano Ö ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari Õ almeno le informazioni previste dal presente articolo Ö dagli articoli da 39 a 53 e da 55 a 58. Õ

 

ò nuovo

2. Le informazioni rispettano tutti i seguenti requisiti:

(a) sono aggiornate regolarmente;

(b) sono formulate con chiarezza, utilizzando un linguaggio perspicuo, comprensibile e succinto ed evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;

(c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti e

(d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura e scritte in caratteri di dimensione leggibile.

Non vengono utilizzati colori ove compromettano la comprensibilità delle informazioni qualora il prospetto delle prestazioni pensionistiche venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

Articolo 39

Condizioni dello schema pensionistico

ê 2003/41/CE Art. 9, lettera f) (adattato)

1. Ciascuno Ö Gli Stati membri Õ provvedonoe, riguardo a ogni ente avente sede nel suo territorio Ö loro territorioÕ, Ö affinché Õ a quanto segue: f) che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni dello schema pensionistico, in particolare per quanto riguarda:

i) a) diritti ed obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;

ii) b) rischi finanziari, tecnici e di altro genere connessi con lo schema pensionistico;

iii) c) natura e ripartizione dei suddetti rischi.;

ò nuovo

2. In aggiunta alle informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per gli schemi pensionistici che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili, dell'opzione di investimento standard e, se del caso, della regola dello schema pensionistico di destinare un determinato aderente a una data opzione di investimento.

2003/41/CE Art. 11, paragrafo 2 (adattato)

32. Gli aderenti e i beneficiari e/o, se del caso, i loro rappresentanti ricevono quanti segue:

            a) su richiesta, i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 10 e, se un ente gestisce più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;

            b) entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico.

ò nuovo

4. Gli enti pubblicano le condizioni dello schema pensionistico su un sito web a loro scelta.

CAPO 2

Prospetto delle prestazioni pensionistiche

Articolo 40

Frequenza e modifiche

1.           Gli Stati membri prescrivono che gli enti redigano un documento contenente le informazioni chiave per ciascun aderente (il "prospetto delle prestazioni pensionistiche").

2.           Gli Stati membri garantiscono che le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche siano aggiornate e inviate a ciascun aderente gratuitamente almeno una volta ogni dodici mesi.

3.           Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche rispetto all'anno precedente è chiaramente illustrato in una lettera accompagnatoria.

Articolo 41

Comprensibilità e linguaggio

1.           Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche sono comprensibili senza alcun riferimento ad altri documenti.

2.           Gli Stati membri assicurano che il prospetto delle prestazioni pensionistiche sia disponibile in una lingua ufficiale dello Stato membro il cui diritto del lavoro e della sicurezza sociale pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice o l'ente, da una parte, e gli aderenti o i beneficiari, dall'altra.

Articolo 42

Lunghezza

Il prospetto delle prestazioni pensionistiche è scritto in caratteri di dimensioni facilmente leggibili e, una volta stampato, non risulta più lungo di due pagine formato A4.

Articolo 43

Supporto

Gli Stati membri possono autorizzare gli enti a fornire il prospetto delle prestazioni pensionistiche su supporto durevole o tramite un sito web. In aggiunta a qualsiasi mezzo elettronico, una copia cartacea del prospetto delle prestazioni pensionistiche è consegnata gratuitamente agli aderenti e ai beneficiari che ne facciano richiesta.

Articolo 44

Responsabilità

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti non incorrano in responsabilità civile unicamente sulla base del prospetto delle prestazioni pensionistiche o di una traduzione di quest'ultimo, a meno che esso sia fuorviante, non accurato o non coerente con le corrispondenti parti dello schema pensionistico.

2. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche contiene una chiara avvertenza al riguardo.

Articolo 45

Titolo

(1) Il titolo del prospetto delle prestazioni pensionistiche contiene la locuzione "Prospetto delle prestazioni pensionistiche".

(2) Subito sotto il titolo figura una breve descrizione delle finalità del prospetto delle prestazioni pensionistiche.

(3) La data esatta cui si riferiscono le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche è indicata in modo ben chiaro e visibile.

Articolo 46

Dati personali

Il prospetto delle prestazioni pensionistiche specifica i dati personali dell'aderente, compresa l'età di pensionamento prevista dalla legge, se del caso.

Articolo 47

Identificazione dell'ente

Il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica l'ente e fornisce informazioni circa:

(1) il nome e l'indirizzo dell'ente;

(2) gli Stati membri in cui l'ente è autorizzato o registrato e il nome dell'autorità competente;

(3) il nome dell'impresa promotrice.

Articolo 48

Garanzie

1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche contiene una delle seguenti indicazioni in ordine alle garanzie previste dallo schema pensionistico:

(a) garanzia integrale qualora l'ente o l'impresa promotrice assicuri un determinato livello di prestazioni;

(b) nessuna garanzia qualora l'aderente assuma integralmente il rischio;

(c) garanzia parziale in tutti gli altri casi.

2. Qualora sia prevista una garanzia, si illustra brevemente:

(a) la natura della garanzia;

(b) il livello attuale di finanziamento dei diritti individuali maturati dall'aderente;

(c) i meccanismi di protezione dei diritti individuali maturati;

(d) i meccanismi di riduzione delle prestazioni, laddove previsti dalla normativa nazionale.

Articolo 49

Saldo, contributi e costi

1. In ordine al saldo, ai contributi e ai costi, il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica i seguenti importi espressi nella valuta applicabile allo schema pensionistico:

(a) la somma dei costi detratta dai contributi lordi versati dall'impresa promotrice, se del caso, o dall'aderente negli ultimi dodici mesi o, se l'aderente ha aderito allo schema da meno di dodici mesi, la somma dei costi detratta dai contributi versati a partire dalla data di adesione;

(b) la somma dei contributi versati dall'aderente negli ultimi dodici mesi o, se l'aderente ha aderito allo schema da meno di dodici mesi, la somma dei contributi versati a partire dalla data di adesione;

(c) la somma dei contributi versati dall'impresa promotrice negli ultimi dodici mesi o, se l'aderente ha aderito allo schema da meno di dodici mesi, la somma dei contributi versati dall'impresa promotrice a partire dalla data di adesione;

(d) il saldo alla data del prospetto delle prestazioni pensionistiche, calcolato in uno dei seguenti modi, in funzione della natura dello schema pensionistico:

– per gli schemi pensionistici che non si prefiggono un livello di prestazioni come obiettivo, la somma totale del capitale accumulato dall'aderente, espressa anche in termini di rendita mensile;

– per gli schemi pensionistici che si prefiggono un livello di prestazioni come obiettivo, i diritti individuali maturati mensilmente;

(e) altri contributi o costi afferenti all'aderente, come il trasferimento del capitale maturato;

(f) i costi di cui alla lettera a) distinti nei seguenti importi espressi nella valuta applicabile allo schema pensionistico:

– i costi amministrativi dell'ente;

– i costi di custodia delle attività;

– i costi relativi alle operazioni di portafoglio;

– altri costi.

2. La voce "altri costi" di cui al paragrafo 1, lettera f), punto iv), è brevemente illustrata se è pari o superiore al 20% del totale delle spese.

Articolo 50

Proiezioni della pensione

1. Ove gli schemi pensionistici si prefiggano un livello di prestazioni come obiettivo, il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica, in ordine alle proiezioni della pensione, i tre importi seguenti, espressi nella valuta applicabile allo schema pensionistico:

(a) il livello delle prestazioni mensili che lo schema si prefigge come obiettivo all'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima;

(b) il livello delle prestazioni mensili che lo schema si prefigge come obiettivo due anni prima dell'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima;

(c) il livello delle prestazioni mensili che lo schema si prefigge come obiettivo due anni dopo l'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima.

2. Le ipotesi di cui al paragrafo 1 tengono conto delle future retribuzioni.

3. Ove gli schemi pensionistici non si prefiggano un livello di prestazioni come obiettivo, il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica, in ordine alle proiezioni della pensione, i seguenti importi espressi nella valuta applicabile allo schema pensionistico:

(a) l'importo atteso del capitale accumulato fino a due anni prima dell'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima relative allo schema;

(b) l'importo atteso del capitale accumulato fino all'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima relative allo schema;

(c) l'importo atteso del capitale accumulato fino a due anni dopo l'età di pensionamento, stando alle migliori ipotesi di stima relative allo schema;

(d) gli importi di cui alle lettere da a) a c) espressi in termini di prestazione mensile.

4. Le ipotesi di cui al paragrafo 3 tengono conto dei seguenti fattori:

(a) il tasso annuo di rendimento nominale dell'investimento;

(b) il tasso annuo di inflazione;

(c) le future retribuzioni.

5. Ai fini del calcolo delle proiezioni di cui ai paragrafi 1 e 3, si presume che le aliquote dei contributi restino costanti.

Articolo 51

Profilo di investimento

1. Per gli schemi pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio dell'investimento e hanno la facoltà di scegliere tra diverse opzioni di investimento, il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica i profili di investimento, elencando le opzioni di investimento disponibili, ciascuna corredata da una breve descrizione. L'opzione di investimento corrente dell'aderente è indicata in modo ben chiaro e visibile.

Ove il numero delle diverse opzioni di investimento con diversi obiettivi di investimento sia superiore a cinque, l'ente limita la breve descrizione di ciascuna opzione a cinque opzioni rappresentative, comprendendo l'opzione più rischiosa e quella meno rischiosa.

2. Per gli schemi pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola precisata nello schema pensionistico, sono fornite le seguenti informazioni supplementari:

(a) le regole basate sull'età effettiva;

(b) le regole basate sull'età di pensionamento dell'aderente fissata come obiettivo;

(c) altre regole.

3. Per gli schemi pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, il prospetto delle prestazioni pensionistiche contiene informazioni sul profilo di rischio e di rendimento, riportando un indicatore grafico sintetico del profilo di rischio e di rendimento dello schema pensionistico o, se del caso, di ciascuna opzione di investimento, corredato da:

(a) una spiegazione dell'indicatore e dei suoi principali limiti;

(b) una spiegazione dei rischi che rivestono importanza significativa e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore grafico sintetico.

Il calcolo dell'indicatore sintetico viene adeguatamente documentato e gli enti mettono tale documentazione a disposizione degli aderenti su richiesta.

4. Nella spiegazione di cui al paragrafo 3, lettera a), figura quanto segue:

(a) una breve spiegazione che illustri perché lo schema pensionistico o l'opzione di investimento è stato classificato in una determinata categoria;

(b) una dichiarazione che segnali che i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore grafico sintetico non costituiscono un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dello schema pensionistico e dell'opzione di investimento;

(c) una dichiarazione che precisi che la categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e che la classificazione dello schema pensionistico o dell'opzione di investimento potrebbe cambiare nel tempo;

(d) una dichiarazione che segnali che l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

5. L'indicatore grafico sintetico e le spiegazioni di cui al paragrafo 3 sono redatti in conformità della procedura interna di individuazione, misurazione e monitoraggio del rischio adottata dall'ente ai sensi della presente direttiva, così come degli obiettivi di investimento e della politica di investimento descritti nel documento illustrante i principi della politica di investimento.

Articolo 52

Risultati ottenuti nel passato

1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche contiene le seguenti informazioni relative ai risultati passati:

(a) informazioni relative ai risultati passati dello schema pensionistico nel suo complesso o, se del caso, dell'opzione di investimento dell'aderente, presentate in un diagramma che illustri tali risultati per tutti gli anni disponibili, risalendo fino agli ultimi dieci anni;

(b) il diagramma è integrato da dichiarazioni che figurano in modo ben chiaro e visibile e che:

– avvertono circa il valore limitato del diagramma come indicazione per i risultati futuri;

– indicano quali sono i costi inclusi nel o esclusi dal calcolo dei risultati passati;

– indicano la valuta nella quale sono stati calcolati i risultati del passato.

2. Nel caso in cui, nel corso del periodo di riferimento del diagramma di cui al paragrafo 1, gli obiettivi e la politica di investimento dello schema pensionistico subiscano un cambiamento sostanziale, i risultati precedenti tale cambiamento sono comunque indicati. Il periodo precedente il cambiamento sostanziale è indicato sul diagramma e accompagnato da un'avvertenza che spieghi chiaramente che il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide.

3. Ove un aderente cambi opzione di investimento, sono indicati i risultati passati di tale opzione.

Articolo 53

Informazioni aggiuntive

Il prospetto delle prestazioni pensionistiche precisa le seguenti informazioni aggiuntive:

(a) dove e come ottenere ulteriori informazioni sull'ente o sullo schema pensionistico, in particolare da siti web e da atti giuridici pertinenti di carattere generale;

(b) dove e come ottenere ulteriori informazioni sulle modalità relative al trasferimento dei diritti a pensione a un altro ente pensionistico aziendale o professionale in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

(c) informazioni circa le ipotesi utilizzate per gli importi espressi in termini di rendite annue, in particolare in ordine al tasso della rendita, alla natura del prestatore e alla durata della rendita, se l'aderente chiede tali informazioni;

(d) dove e come ottenere informazioni aggiuntive circa la situazione individuale dell'aderente, in particolare il livello delle prestazioni fissato come obiettivo, se del caso, e il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 54

Atto delegato sul prospetto delle prestazioni pensionistiche

1. La Commissione è autorizzata ad adottare un atto delegato a norma dell'articolo 77 per specificare:

a)           il contenuto del prospetto delle prestazioni pensionistiche, in particolare:

i)       le modalità per spiegare i cambiamenti sostanziali di cui all'articolo 40, paragrafo 3;

ii)      le dimensioni dei caratteri di cui all'articolo 42;

iii)     la formulazione della clausola di responsabilità di cui all'articolo 44;

iv)     la formulazione della descrizione di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

v)      il dettaglio dei dati personali di cui all'articolo 46;

vi)     il metodo per illustrare gli elementi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d);

vii)    il metodo per calcolare gli importi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

viii)   il metodo per calcolare gli importi di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 3, tenendo conto della condizione di cui all'articolo 50, paragrafo 5;

ix)     le ipotesi di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 4;

x)      il numero delle opzioni di investimento da riportare e il metodo di scelta di tali opzioni, ove il numero delle opzioni di investimento sia superiore a cinque, il metodo per descrivere le opzioni riportate, le modalità per indicare l'opzione di investimento corrente dell'aderente di cui all'articolo 51, paragrafo1;

xi)     il metodo per descrivere le informazioni supplementari di cui all'articolo 51, paragrafo 2;

xii)    il metodo per generare e riportare gli indicatori grafici sintetici e le spiegazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 51, paragrafo 4;

xiii)   il metodo per generare le informazioni sui risultati ottenuti nel passato di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) e i metodi per produrre la dichiarazione e il diagramma di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b);

xiv)   il metodo per confrontare le diverse opzioni di investimento degli schemi pensionistici di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a);

xv)    il metodo per indicare il cambiamento sostanziale di cui all'articolo 52, paragrafo 2;

xvi)   il metodo per precisare le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 53;

b)           il formato, il layout, la struttura e la suddivisione del prospetto delle prestazioni pensionistiche, in particolare le informazioni di cui agli articoli da 44, paragrafo 2, a 53, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42.

CAPO 3

Altre informazioni e documentazione da fornire

Articolo 55

Informazioni da fornire ai potenziali aderenti

L'ente provvede affinché i potenziali aderenti siano informati circa tutte le caratteristiche dello schema e delle opzioni di investimento, anche in relazione alle modalità di integrazione delle questioni ambientali, climatiche, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.

Articolo 56

Informazioni da fornire agli aderenti durante la fase pre-pensionamento

In aggiunta al prospetto delle prestazioni pensionistiche, gli enti forniscono ad ogni aderente, almeno due anni prima dell'età di pensionamento prevista dallo schema o su richiesta dell'aderente, le seguenti informazioni:

(a) informazioni circa le opzioni di riscossione del reddito da pensione a disposizione degli aderenti, in particolare informazioni su vantaggi e svantaggi di tali opzioni, in modo da sostenere gli aderenti nella scelta dell'opzione più consona alla loro situazione;

(b) ove lo schema pensionistico non sia erogato come rendita vitalizia, informazioni sui prodotti di pagamento della prestazione pensionistica disponibili, con indicazione di vantaggi e svantaggi, e le principali considerazioni di cui gli aderenti dovrebbero tener conto nel prendere la decisione di acquistare un prodotto di pagamento della prestazione pensionistica.

Articolo 57

Informazioni da fornire ai beneficiari durante la fase di erogazione

1. Gli enti forniscono ai beneficiari informazioni sulle prestazioni dovute e sulle opzioni per la loro erogazione.

2. Nei casi in cui i beneficiari assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari ricevano informazioni adeguate.

Articolo 58

Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta

1. Su richiesta di un aderente, di un beneficiario o di loro rappresentanti, l'ente fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:

a) i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 31 o, se un ente è responsabile di più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;

ê 2003/41/CE (adattato)

3.b) Il il documento illustrante i principi della politica d'investimento, di cui all'articolo 12 32;, è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se del caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano.

ò nuovo

c) informazioni circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all'articolo 50;

d) informazioni circa il tasso della rendita presunto, la natura del prestatore e la durata della rendita di cui all'articolo 53, lettera c).

ê 2003/41/CE

ð nuovo

4 2. Inoltre ð su richiesta dell' ï ogni aderente, ð l'ente fornisce ï riceve, su richiesta, informazioni dettagliate ed esaurienti riguardanti:

              a) se del caso, il livello delle prestazioni che lo schema si prefigge come obiettivo;

              b) il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro;.

            c) quando l'aderente sostiene il rischio di investimento, la gamma delle opzioni di investimento, se del caso, e il portafoglio di investimento effettivo, come pure informazioni sull'esposizione al rischio e sui costi degli investimenti;

              d) le modalità relative al trasferimento dei diritti a pensione a un altro ente pensionistico aziendale o professionale in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

              Gli aderenti ricevono annualmente una nota sintetica sulla situazione dell'ente pensionistico e sullo stato attuale dei diritti individualmente maturati.

5. A ciascun beneficiario vengono fornite, al momento del pensionamento o dell'erogazione di altre prestazioni, adeguate informazioni sulle prestazioni dovutegli e sulle opzioni per la loro erogazione.

ò nuovo

Titolo V

VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO 1

Disposizioni generali di vigilanza prudenziale

Articolo 59

Obiettivo principale della vigilanza prudenziale

1. L'obiettivo principale della vigilanza prudenziale è la tutela degli aderenti e dei beneficiari.

2. Fatto salvo l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, nell'espletamento delle loro funzioni generali, le autorità competenti prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell'Unione, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 60

Campo di applicazione della vigilanza prudenziale

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pensionistici aziendali o professionali siano soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda:

(a) le condizioni per l'esercizio dell'attività;

(b) le riserve tecniche;

(c) il finanziamento delle riserve tecniche;

(d) i fondi propri obbligatori;

(e) il margine di solvibilità disponibile;

(f) il margine di solvibilità richiesto;

(g) le regole relative agli investimenti;

(h) la gestione degli investimenti;

(i) le condizioni per l'esercizio delle attività e

(j) le informazioni da trasmettere alle autorità competenti.

Articolo 61

Principi generali di vigilanza prudenziale

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono responsabili della vigilanza prudenziale sugli enti pensionistici aziendali o professionali.

2. Gli Stati membri si accertano che la vigilanza sia esercitata con un metodo prospettico e basato sul rischio.

3. La vigilanza degli enti comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.

4. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro azioni sulla stabilità dei sistemi finanziari nell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza.

ê 2003/41/CE

Articolo 14 62

Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti

1. Le autorità competenti impongono ad ogni ente pensionistico avente sede nel loro territorio di dotarsi di procedure amministrative e contabili sane e di meccanismi di controllo interno adeguati.

2. Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare, nei confronti di un ente pensionistico avente sede nel loro territorio o delle persone che lo gestiscono, le misure che ritengono adeguate e necessarie, incluse, se del caso, quelle di carattere amministrativo o pecuniario, per evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari.

ê 2010/78/UE Art. 4, punto 3 (adattato)

ð nuovo

3. La decisione di vietare ð o di limitare ï Ö attività Õ dellall'ente di svolgere delle attività è fondata su motivazioni dettagliate ed è comunicata all'ente interessato. È comunicata anche all'AEAPÖ EIOPA Õ.

ê 2003/41/CE (adattato)

Esse Ö 4. Le autorità competenti Õ possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'ente pensionistico qualora, in particolare:

              a) l'ente non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;

              b) l'ente non detenga i fondi propri obbligatori.

5. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono Ö dirigono Õ un ente avente sede nel suo Ö loro Õ territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

64. Le autorità competenti possono vietare a un ente pensionistico avente sede nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

              a) se l'ente non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari del regimeÖ dello schema Õ;

              b) se sono venute meno le condizioni di esercizio;

              c) se l'ente manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;

              d) in caso di attività transfrontaliera, se l'ente non rispetta le disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della previdenza e della sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di pensioni aziendali o professionali.

7.5. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un ente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

ò nuovo

Articolo 63

Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti riesaminino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli enti per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

Il riesame tiene conto delle circostanze in cui gli enti operano e, ove opportuno, delle parti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzate. Il riesame comprende:

a)         una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance;

b)         una valutazione dei rischi cui l'ente è esposto;

c)         una valutazione della capacità dell'ente di valutare tali rischi.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di strumenti di monitoraggio, in particolare le prove di stress, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un ente e di monitorare come vi sia posto rimedio.

3. Le autorità competenti dispongono dei poteri necessari per richiedere agli enti di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.

4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza minima e l'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 alla luce della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti interessati.

ê 2003/41/CE (adattato)

Articolo 13 64

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1. Ciascuno Ö Gli Õ Statio membrio provvedonoe affinché, per quanto riguarda ogni ente avente sede nel loro territoriosuo territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a quanto segue:

a) richiedere all'entepensionistico, ai membri del consiglio di amministrazione e agli altri amministratori o dirigenti, ovvero alle persone che controllano l'ente, di fornire informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i documenti relativi;

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

              b) verificare i Ö vigilare sui Õ rapporti tra l'ente ed altre società o tra enti quando essi trasferiscono funzioni Ö fondamentali o qualsiasi altra attività Õ a tali società o altri enti («outsourcing» Ö «esternalizzazione» Õ ð ed ulteriore «riesternalizzazione» ï), che influiscano sulla situazione finanziaria dell'ente o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;

              c) ottenere con regolarità ð i seguenti documenti: la valutazione del rischio per le pensioni, ï il documento illustrante i principi della politica d'investimento, ð i documenti relativi al sistema di governance, ï i conti e le relazioni annuali, ð i documenti informativi forniti agli aderenti e ai beneficiari ï e tutti i Ö gli altri Õ documenti necessari ai fini della vigilanza;, tra i quali possono figurare i seguenti:

ò nuovo

d) stabilire quali documenti sono necessari ai fini della vigilanza, tra cui:

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

         i) relazioni interne intermedie;

         ii) valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate;

         iii) studi attività-passività;

         iv) prove della coerenza con i principi della politica d'investimento;

         v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;

         vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 1031;

              d)e) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'ente pensionistico e, se del caso, sulle funzioni Ö attività esternalizzate Õ affidate a terzi ð e su tutte quelle oggetto di ulteriore riesternalizzazione ï per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza;

ò nuovo

f) chiedere all'ente in qualsiasi momento informazioni circa le attività esternalizzate e tutte le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione.

ê 2010/78/UE Art. 4, punto 2, lettera b) (adattato)

2. L'AEAPÖ EIOPA Õ può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sui formulari e sui formati per i documenti elencati al paragrafo 1, lettera c)d), punti da i) a vi).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

ò nuovo

Articolo 65

Trasparenza e responsabilità

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti svolgano i compiti stabiliti negli articolo 60, 61, 62, 63 e 64 in modo trasparente e responsabile, assicurando il dovuto rispetto della tutela delle informazioni riservate.

2. Gli Stati membri garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni:

(a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti generali in materia di regolamentazione delle pensioni aziendali e professionali, nonché informazioni in merito alla scelta degli Stati membri di applicare la presente direttiva a norma degli articoli 4 e 5;

(b) informazioni circa la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 63;

(c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'applicazione del quadro prudenziale;

(d) una dichiarazione attestante che l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale è la tutela degli aderenti e dei beneficiari e informazioni sulle principali funzioni e attività di vigilanza;

(e) le norme in materia di sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono a porre in atto e applicare procedure trasparenti per quanto riguarda la nomina e la revoca dei membri degli organi di governo e di direzione delle loro autorità competenti.

CAPO 2

Segreto professionale e scambio di informazioni

Articolo 66

Segreto professionale

1. Gli Stati membri prevedono disposizioni per imporre a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori e agli esperti incaricati da tali autorità, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità le informazioni riservate ricevute in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui uno schema pensionistico è trasferito ad un altro ente o ad un'altra entità, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio dell'impresa possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

Articolo 67

Utilizzo delle informazioni riservate

Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva se ne servano soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per i seguenti scopi:

a) controllare che gli enti soddisfino le condizioni per esercitare le attività di ente pensionistico aziendale o professionale prima dell'avvio delle loro attività;

b) facilitare il monitoraggio delle attività degli enti, in particolare il monitoraggio delle riserve tecniche, della solvibilità, del sistema di governance e delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari;

c) imporre misure correttive, ivi comprese le sanzioni;

d) ricorrere contro una decisione delle autorità competenti adottata ai sensi delle disposizioni di recepimento della presente direttiva;

e) nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle disposizioni di recepimento della presente direttiva.

Articolo 68

Scambio di informazioni tra autorità

1. L'articolo 66 non osta ad alcuna delle seguenti attività:

a) lo scambio di informazioni tra autorità competenti di uno stesso Stato membro nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;

b) lo scambio di informazioni tra autorità competenti di diversi Stati membri nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;

c) lo scambio di informazioni, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità competenti e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:

i) le autorità investite della funzione di vigilanza sulle entità del settore finanziario e su altre organizzazioni finanziarie, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;

ii) le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;

iii) gli organismi che intervengono nella cessazione di uno schema pensionistico e in altre procedure analoghe;

iv) gli organismi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;

v) le persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;

d) la trasmissione, agli organismi incaricati di amministrare la cessazione di uno schema pensionistico, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.

2. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui al paragrafo 1 sono soggette alle norme sul segreto professionale di cui all'articolo 66.

3. L'articolo 66 non osta a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:

a) le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella cessazione degli schemi pensionistici e in altre procedure analoghe;

b) le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;

c) gli attuari indipendenti dagli enti, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di essi, nonché gli organismi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

Articolo 69

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico

1. L'articolo 66 non osta a che un'autorità competente trasmetta informazioni alle seguenti entità ai fini dell'esercizio delle loro rispettive funzioni:

a) banche centrali e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;

b) se opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi di pagamento;

c) il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'EIOPA, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

2. Gli articoli da 68 a 71 non ostano a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 67.

3. Le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva.

Articolo 70

Comunicazione di informazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili della normativa finanziaria

1. L'articolo 66, paragrafo 1, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, non ostano a che gli Stati membri autorizzino, per legge, la comunicazione di informazioni confidenziali ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili dell'applicazione della normativa di vigilanza sugli enti, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di controllo prudenziale, prevenzione e risoluzione delle crisi degli enti in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dispongono tuttavia che le informazioni ricevute in base all'articolo 68 e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità competenti da cui provengono le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.

2. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di informazioni riservate relative alla vigilanza prudenziale sugli enti a commissioni parlamentari di inchiesta o a corti dei conti nel loro Stato membro e ad altri organismi di indagine nel loro Stato membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le entità devono disporre della competenza a norma del diritto nazionale per indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza sugli enti o della normativa relativa a detta vigilanza;

b) le informazioni devono essere strettamente necessarie per l'esercizio della competenza di cui alla lettera a);

c) le persone che hanno accesso alle informazioni devono essere soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva;

d) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, le stesse devono essere comunicate con l'esplicito assenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.

Articolo 71

Condizioni per lo scambio di informazioni

1. Per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 68, la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 69 e la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 70, gli Stati membri esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

a) lo scambio, la trasmissione e la comunicazione di informazioni sono diretti all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo;

b) le informazioni ricevute sono soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 66;

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.

2. L'articolo 67 non osta a che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi incaricati dell'individuazione delle violazioni del diritto societario applicabile alle imprese promotrici e delle relative indagini.

Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

a) le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione delle violazioni e di indagine di cui all'articolo 70, paragrafo 2), lettera a);

b) le informazioni ricevute devono essere soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 66;

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.

3. Se in uno Stato membro le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 2, primo comma, esercitano le loro funzioni di individuazione delle violazioni o di indagine ricorrendo a persone incaricate a tale scopo in base alla loro competenza specifica e non appartenenti alla funzione pubblica, si applica la possibilità di scambio delle informazioni prevista all'articolo 70, paragrafo 2.

Articolo 72

Disposizioni nazionali prudenziali

ê 2010/78/UE Art. 4, punto 5 (adattato)

11. 1. Gli Stati membri comunicano all'AEAPÖ EIOPA Õ le rispettive disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1 all'articolo 12, paragrafo 1.

Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'AEAPÖ EIOPA Õ le mette a disposizione sul suo sito web.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente paragrafo, l'AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli che le autorità competenti devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni all'indirizzo dell'AEAP. L'AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

ê 2003/41/CE (adattato)

Articolo 21 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione[49].

ò nuovo

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ê 2003/41/CE

Articolo 2173

ê 2010/78/UE Art. 4, punto 6, lettera a) (adattato)

Cooperazione tra Stati membri, AEAPÖ EIOPA Õ e Commissione

ê 2003/41/CE

1. Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di potenziare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa, ed in tal modo di evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli enti pensionistici aziendali e professionali.

ê 2010/78/UE Art. 4, punto 6, lettera b) (adattato)

2 bis3. Le autorità competenti collaborano con l'AEAPÖ EIOPA Õ ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'AEAPÖ EIOPA Õ tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.

ê 2010/78/UE Art. 4, punto 6, lettera c) (adattato)

34. Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'AEAP Ö l'EIOPA Õ delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione, l'AEAPÖ EIOPA Õ e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

ò nuovo

Articolo 74

Trattamento dei dati personali

Quanto al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva, gli enti e le autorità competenti eseguono i loro compiti ai fini della presente direttiva conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE. Quanto al trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA nell'ambito della presente direttiva, l'Autorità si attiene alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 75

Valutazione e riesame

ê 2003/41/CE (adattato)

ð nuovo

4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica una ð esegue un riesame della presente direttiva e presenta una ï relazione che valuti: ðsull'attuazione e sull'efficacia della medesima al Parlamento europeo e al Consiglio. ï

            a) l'applicazione dell'articolo 18 e i progressi compiuti nell'adattamento dei sistemi nazionali di controllo, e

            b) l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, in particolare la situazione negli Stati membri relativamente all'utilizzo dei depositari e, se del caso, al ruolo da essi svolto.

5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine di decidere la separazione («ring-fencing») delle attività e delle passività dell'ente, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 7.

ê 2009/138/CE Art. 303, punto 3 (adattato)

Articolo 21 bis

Revisione dell'importo del fondo di garanzia

1. L'importo in euro di cui all'articolo 17 quater, paragrafo 2, è rivisto annualmente, e per la prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli Indici Armonizzati dei Prezzi al Consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

Tale importo è adeguato automaticamente, aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2009 e la data di revisione e arrotondando tale importo ad un multiplo di 100 000 EUR.

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5% non si opera alcun adeguamento.

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

ê 2003/41/CE (adattato)

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, agli enti aventi sede nel loro territorio che non detengono, alla data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, il livello minimo di fondi propri obbligatori a norma di detto articolo 17, paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono posporre fino al 23 settembre 2010 l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), agli enti aventi sede nel loro territorio. Tuttavia gli enti che intendono gestire schemi pensionistici su base transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 20, possono farlo solo se rispettano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ò nuovo

Articolo 76

Modifica della direttiva 2009/138/CE

Nella direttiva 2009/138/CE è inserito il seguente articolo 306 bis:

«Articolo 306 bis

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri d'origine applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva …./../UE del Parlamento europeo e del Consiglio[50], tali Stati membri d'origine possono continuare ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative precedentemente adottate per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE in vigore al 31 dicembre 2015 per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2022.

Ove uno Stato membro d'origine continui ad applicare tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, in detto Stato membro le imprese di assicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma tra i seguenti addendi:

(1) il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale rispetto alla loro attività di assicurazione, calcolato senza le attività nel settore delle pensioni aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 4 della direttiva …/../UE;

(2) il margine di solvibilità rispetto alla loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, calcolato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE.

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando se sia opportuno estendere il periodo di cui al primo comma.»

Articolo 77

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 30 e all'articolo 54 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 30 e dell'articolo 54 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 78

Recepimento

1. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 6, lettere c) e da i) a p), all'articolo 12, paragrafo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 12, paragrafo 10, all'articolo 13, all'articolo 20, paragrafi 6 e 8, agli articoli da 21 a 30, all'articolo 33, all'articolo 35, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, agli articoli da 36 a 38, all'articolo 39, paragrafi 1 e 3, agli articoli da 40 a 53, agli articoli da 55 a 57, all'articolo 58, paragrafo 1, agli articoli da 59 a 61, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da b) a d) e f) e agli articoli da 65 a 71 della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione redazionale dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 79

Abrogazione

La direttiva 2003/41/CE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata 2003/41/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 80

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 1 a 5, l'articolo 6, lettere a), b), da d) a h) e j), gli articoli da 7 a 11, l'articolo 12, paragrafi da 1 a 9, gli articoli da 14 a 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 5 e 7, gli articoli 31 e 32, l'articolo 34, l'articolo 35, paragrafi 2 e 3, l'articolo 39, paragrafi 1 e 3, l'articolo 58, paragrafo 2, l'articolo 62 e l'articolo 64, paragrafo 1, lettere a) ed e), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

ê 2003/41/CE

Articolo 2481

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

5.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

5.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP2) (rifusione).

5.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[51]

Servizi finanziari e mercati di capitali

5.3.        Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente (revisione della direttiva 2003/41/CE).

5.4.        Obiettivi

5.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Accrescere la sicurezza e l'efficienza dei mercati finanziari; stimolare il mercato interno dei servizi finanziari.

5.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Attività ABM/ABB interessate

Servizi finanziari e mercati di capitali

Migliorare la governance e la trasparenza degli enti pensionistici aziendali e professionali; facilitare le attività transfrontaliere degli EPAP.

5.4.3.     Risultati e incidenza previsti

La proposta, che modifica la direttiva del 2003 sugli enti pensionistici aziendali o professionali, mira a stabilire norme dettagliate in materia di governance degli enti, di poteri di vigilanza sugli enti, di informazioni che gli enti devono fornire alle autorità di vigilanza, di informazioni che gli enti devono fornire agli aderenti e ai beneficiari, di investimenti degli enti, di depositari degli enti, di trasferimento transfrontaliero degli enti e di attività transfrontaliere degli enti.

5.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Gli indicatori, quali descritti nella sezione 6 della relazione sulla valutazione dell'impatto, comprendono la riduzione dei costi per i datori di lavoro, una più ampia copertura geografica degli enti pensionistici aziendali o professionali, una maggiore attività transfrontaliera degli enti e un minor numero di fallimenti degli enti.

5.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

5.5.1.     Necessità nel breve e lungo termine

5.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea: necessità nel breve e lungo termine

1) Un mosaico normativo può far aumentare i costi amministrativi e l'arbitraggio regolamentare.

2) In assenza di un'azione a livello dell'UE, è probabile che l'attività transfrontaliera degli enti pensionistici aziendali o professionali resti scarsa come avviene attualmente.

3) Un quadro normativo solido per gli EPAP a livello dell'UE può promuovere lo sviluppo degli enti negli Stati membri in cui a stento esistono oggi, migliorando così le pensioni e offrendo una fonte di risparmio per gli investimenti a lungo termine.

4) Si prevede che migliori disposizioni sulla governance e sui depositari contribuiscano a ridurre il tasso di fallimenti degli EPAP.

5) Disposizioni migliori e armonizzate in materia di trasparenza avvantaggeranno gli aderenti e i beneficiari degli schemi pensionistici e faciliteranno la possibilità di confrontare gli EPAP a livello transfrontaliero.

5.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La direttiva del 2003 sugli enti pensionistici aziendali o professionali, che è in vigore da dieci anni, presenta lacune significative che hanno consentito prassi di vigilanza disparate tra gli Stati membri in materia di governance e trasparenza degli enti. Tali divergenze scoraggiano la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, ostacolano la possibilità di confrontare gli EPAP e intralciano i trasferimenti e le prestazioni di servizi transfrontalieri da parte degli enti.

5.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti: necessità nel breve e lungo termine

La revisione della direttiva del 2003 sugli enti pensionistici aziendali o professionali è stata annunciata nel Libro bianco del 16 febbraio 2012 "Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili" e costituisce un pacchetto coeso con altre iniziative e azioni delineate nel suddetto Libro bianco per migliorare le pensioni nell'UE.

5.6.        Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di durata illimitata

5.7.        Modalità di gestione previste[52]

Dal bilancio 2014

¨ Gestione diretta a opera della Commissione

¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

¨ a opera delle agenzie esecutive;

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati;

¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare;

¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

ü gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

¨ organismi di diritto pubblico;

¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

L'EIOPA è un'agenzia di regolazione che opera sotto la supervisione della Commissione.

6.           MISURE DI GESTIONE

6.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In linea con gli accordi già esistenti, l'EIOPA prepara regolarmente relazioni sulla sua attività (in particolare l'informativa interna destinata all'alta dirigenza, l'informativa destinata al consiglio di amministrazione, una relazione semestrale sulle attività destinata al consiglio delle autorità di vigilanza e la relazione annuale) ed è soggetta alla revisione contabile della Corte dei conti e del servizio di audit interno sull'uso delle sue risorse. Il monitoraggio e le relazioni relativi alle azioni proposte rispetteranno le prescrizioni già esistenti.

6.2.        Sistema di gestione e di controllo

6.2.1.     Rischi individuati

Non sono stati individuati rischi.

6.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I sistemi di gestione e di controllo previsti dal regolamento sull'EIOPA sono già attuati. L'Autorità opera a stretto contatto con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto di norme adeguate per tutti gli aspetti del controllo interno. Tali accordi si applicano anche al ruolo dell'Autorità nell'ambito della presente proposta. Le relazioni annuali di revisione contabile interna sono trasmesse alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.

6.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non sono previsti costi aggiuntivi. Il livello di rischio di errore previsto è basso.

6.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'EIOPA ha aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e ha adottato le opportune disposizioni per tutto il personale dell'Autorità.

L'EIOPA lavora attualmente a una strategia antifrode ad hoc e al relativo piano d'azione. La strategia e il piano d'azione saranno posti in essere nel 2014. L'azione rafforzata dell'Autorità in materia di lotta antifrode rispetterà le norme e gli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (le misure antifrode come parte di una solida gestione finanziaria), le politiche dell'OLAF di prevenzione delle frodi, le disposizioni stabilite dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376) nonché dall'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e la relativa tabella di marcia.

7.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

7.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero […]Rubrica 1a Crescita intelligente e inclusiva – Coesione economica, sociale e territoriale………………………………………...……….] || Diss./Non diss. ([53]) || di paesi EFTA[54] || di paesi candidati[55] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| 12.0303 (rubrica 1a del bilancio) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali [EIOPA – Sovvenzione ai titoli 1 e 2 (Spese per il personale e spese di funzionamento amministrativo)] || Non Diss. || SÌ || NO || NO || NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

7.2.        Incidenza prevista sulle spese

Non saranno necessarie nuove risorse. Gli stanziamenti operativi necessari per l'attuazione di questa iniziativa saranno reperiti mediante riassegnazione nell'ambito del contributo concesso all'EIOPA nel corso della procedura di bilancio annuale, in conformità con la programmazione finanziaria stabilita dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020" (COM(2013) 519 final).

7.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || […][Denominazione……………...……………………………………………………………….]

DG: MARKT || || || Anno 2015[56] || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

Strumenti operativi

12.0303 || Impegni || (1) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Pagamenti || (2) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || ||

TOTALE degli stanzia-menti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Pagamenti || =2+2a+3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Pagamenti || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (a) (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Pagamenti || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: <…….> ||

Ÿ Risorse umane || || || || || || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[57] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || ||

Pagamenti || || || || || || || ||

7.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

La proposta legislativa assegna direttamente all'EIOPA i seguenti compiti: fornire alla Commissione un parere sulla preparazione degli atti delegati e sulla valutazione dell'applicazione della direttiva per poter preparare la relazione di valutazione della Commissione. L'Autorità dovrà inoltre monitorare l'applicazione della direttiva e agire per garantirne la corretta esecuzione, a norma dell'articolo 17 del regolamento istitutivo (n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) e per risolvere le divergenze tra le autorità di vigilanza nazionali su questioni relative all'applicazione (articolo 19 del regolamento EIOPA). In particolare, l'Autorità potrebbe trovarsi a risolvere le controversie tra le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine o lo Stato membro ospitante circa il trasferimento transfrontaliero degli EPAP. Può anche emanare orientamenti e raccomandazioni, a norma dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. Inoltre, essendo la proposta incentrata sulla governance e sulle questioni relative alle segnalazioni, è stata programmata la creazione di un gruppo di esperti delle autorità di vigilanza nazionali in materia di governance e segnalazione, coordinato e gestito dall'Autorità.

Si stima che l'assolvimento di tutti questi compiti necessiti annualmente di 7 unità equivalenti tempo pieno. Quattro di esse prepareranno il citato parere da fornire alla Commissione, una sarà destinata alla gestione e al coordinamento del nuovo gruppo di lavoro sugli aspetti relativi alla governance e alla trasparenza e due al controllo dell'attuazione e della risoluzione delle divergenze tra autorità nazionali. Dovrebbe trattarsi di posti della tabella dell'organico, date la difficoltà di reperire agenti contrattuali per queste funzioni specializzate e le crescenti difficoltà, da parte della autorità nazionali, nell'inviare esperti nazionali distaccati.

7.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

7.2.3.1.  Sintesi

ü  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

7.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

ü  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

Commento:

A seguito della proposta, non sono necessarie ulteriori risorse umane e amministrative per la DG MARKT. Continueranno a essere impiegate le risorse attualmente impegnate a seguire la direttiva 2003/41/CE.

7.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

ü  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale [58].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Commento:

La comunicazione della Commissione COM(2013) 519 del 10 luglio 2013 "Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020" stabilisce i piani della Commissione nel settore delle risorse umane per le agenzie decentralizzate, tra cui l'EIOPA, per il periodo del successivo quadro finanziario pluriennale. Nella comunicazione l'EIOPA è considerata un'agenzia in fase di avvio fino al 2014. La sezione 5.1.2 della comunicazione afferma che il numero totale dei posti dell'Autorità dovrebbe passare da 80 nel 2013 a 112 nel 2020. Lo stanziamento dell'autorità di bilancio per l'EIOPA prevede, nel 2014, 87 posti della tabella dell'organico. Si presume che la presente proposta legislativa entri in vigore nel 2015 e che i 7 posti della tabella dell'organico previsti dalla presente scheda finanziaria legislativa siano assegnati in diversi periodi del 2015 e inclusi tra i posti aggiuntivi già previsti per il periodo 2014-2017.

7.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Autorità nazionali competenti negli Stati membri || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049

* Queste stime sono basate sul costo medio di un funzionario AD pari a 132 000 EUR all'anno. Si ritiene che i 7 posti in questione saranno assegnati in diversi periodi del 2015, pertanto il costo complessivo è pari alla metà del costo totale annuo di 7 unità di effettivi impiegati a tempo pieno. Importi basati sull'attuale meccanismo di finanziamento contenuto nel regolamento sull'EIOPA (Stati membri 60%, Unione europea 40%).

7.3.        Incidenza prevista sulle entrate

ü  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[59]

(b) Year N || (c) Year N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Tabella dell'organico proposta

Gruppo di funzioni e grado || Posti temporanei

AD16 ||

AD15 ||

AD14 ||

AD13 ||

AD12 ||

AD11 ||

AD10 || 1

AD9 || 1

AD8 || 1

AD7 || 2

AD6 || 1

AD5 || 1

||

AD totale || 7

[1]               GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

[2]               Schemi pensionistici in cui è fissato fin dall'inizio l'ammontare dei contributi, non il livello della prestazione pensionistica finale. Gli aderenti, che assumono i rischi d'investimento e di longevità, spesso devono decidere le misure di attenuazione dei rischi stessi.

[3]               Cfr. le risposte alla domanda 5 del Libro verde della Commissione sulle pensioni (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=700&langId=it&consultId=3&visib=0&furtherConsult=yes); Hewitt Associates (2010), "Feasibility Study for Creating an EU Pension Fund for Researchers Prepared for the European Commission Research Directorate-General"; Centro per la ricerca economica europea, studio sul futuro degli schemi pensionistici a contribuzione definita in Europa, 2009, pag. 128.

[4]               Dal 2010 la Commissione ha collaborato con i rappresentanti dei datori di lavoro dei ricercatori per istituire un EPAP comune tra datori di lavoro diversi e paesi diversi. La finalità del fondo pensione paneuropeo destinato ai ricercatori è garantire pensioni aziendali o professionali adeguate e sostenibili per i ricercatori che si spostano nell'ambito dello Spazio economico europeo e per quelli stanziali.

[5]               Cfr., ad esempio, l'interrogazione del Parlamento europeo alla Commissione (E-002485-13) del 4 marzo 2013 concernente il progetto di istituire un ente pensionistico aziendale o professionale transfrontaliero nei Paesi Bassi per aderenti e beneficiari in Austria.

[6]               È il caso, ad esempio, delle SEPCAV (Société d'épargne-pension à capital variable) e delle ASSEP (Association d'épargne-pension) di diritto lussemburghese, dell'OFP (Organization for Financing Pensions) di diritto belga, delle PPI (Premium Pension Institutions) di diritto neerlandese.

[7]               Ad esempio, la banca centrale olandese ha dichiarato che, dall'inizio della crisi, 68 enti pensionistici aziendali o professionali sono stati costretti a ridurre i diritti pensionistici maturati ad aprile 2013; l'operazione ha interessato 300 000 persone (DNB, 2013, "Five years in the pensions sector: curtailment and indexation in perspective"). Nel Regno Unito gli EPAP in fallimento possono essere rilevati dal fondo di garanzia delle pensioni, ma in tal caso i diritti a pensione sono ridotti del 10%.

[8]               COM(2012) 55 final del 16.2.2012.

[9]               COM(2013) 150 final del 25.3.2013.

[10]             EIOPA, Relazione sullo studio d'impatto quantitativo in materia di EPAP, 4.7.2013.

[11]             COM(2010) 2020 final del 3.3.2010.

[12]             GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

[13]             Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

[14]             Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari.

[15]             COM(2010) 301 final del 2.6.2010.

[16]             COM(2010) 365 final del 7.7.2010.

[17]             Una sintesi della consultazione è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=it.

[18]             EIOPA-CP-11/001 dell'8.7.2011.

[19]             I contributi alle consultazioni sul parere dell'EIOPA sono reperibili all'indirizzo: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2011-closed-consultations.

[20]             GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

[21]             GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1.

[22]             Ad esempio, l'ente e l'impresa promotrice sono situati nello Stato membro A e il diritto del lavoro e della sicurezza sociale applicabile allo schema pensionistico è quello dello Stato membro B.

[23]             Lo Stato membro di origine prima del trasferimento diventa lo Stato membro ospitante dopo il trasferimento.

[24]             L'iniziativa 17 afferma che "[l]a Commissione promuoverà lo sviluppo di servizi di ricostruzione delle pensioni che consentano di conservare i diritti a pensione acquisiti in diversi posti di lavoro. Nell'ambito della revisione della direttiva EPAP e della proposta di direttiva "Portabilità", essa cercherà di stabilire il modo in cui poter effettuare la raccolta delle informazioni necessarie alla ricostruzione dei periodi e varerà un progetto pilota di ricostruzione transfrontaliera."

[25]             OECD, "Roadmap for the good design of defined contribution pension plans", giugno 2012.

[26]             Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

[27]             Cfr. allegato I, parte A.

[28]             GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.

[29]             Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[30]             Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[31]             Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

[32]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

[33]             Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

[34]             Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

[35]             Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972), pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).

[36]             Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

[37]             Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).

[38]             Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

[39]             Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

[40]             Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275, del 27.10.2000, pag. 37).

[41]             Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

[42]             Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

[43]             Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

[44]             Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

[45]             Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

[46]             GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

[47]             Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

[48]             Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[49]             GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34

[50]             GU

[51]             ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[52]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[53]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[54]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[55]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[56]             Queste stime sono basate sul costo medio di un funzionario AD pari a 132 000 EUR all'anno. Si stima che i 7 posti in questione saranno assegnati in diversi periodi del 2015, pertanto il costo complessivo è pari alla metà del costo totale annuo di 7 unità di effettivi impiegati a tempo pieno. Importi basati sull'attuale meccanismo di finanziamento contenuto nel regolamento sull'EIOPA (Stati membri 60%, Unione europea 40%).

[57]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[58]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[59]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 79)

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10) || ||

|| Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1) Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1) Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1) || Unicamente l'articolo 303 Unicamente l'articolo 4 Unicamente l'articolo 62 Unicamente l'articolo 1

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione (di cui all'articolo 79)

Direttiva || Termine di recepimento || Data di applicazione

2003/41/CE 2009/138/CE 2010/78/UE 2011/61/UE 2013/14/UE || 23.9.2005 31.3.2015 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014 || 23.9.2005 1.1.2016 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/41/CE || Presente direttiva

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