Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell’Unione europea /* COM/2014/0139 final - 2014/0079 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nel
corso dei negoziati relativi a un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca UE-Seychelles, svoltisi nel maggio 2013, le Seychelles
hanno espresso l’esigenza di negoziare un accordo di accesso per tutte le navi
battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte, che ricadranno nella
giurisdizione dell’UE a decorrere dal 1º gennaio 2014. Ciò consentirebbe alle
navi battenti bandiera delle Seychelles di continuare ad avere accesso alle
acque di Mayotte a partire dal 1º gennaio 2014. Le navi battenti bandiera delle Seychelles possono attualmente pescare
nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra il prefetto di
Mayotte e i loro armatori. Fino ad oggi hanno operato nelle acque di Mayotte,
in virtù di un accordo privato che prevede il pagamento di un canone
direttamente a Mayotte, in media 8 navi con reti da circuizione delle
Seychelles. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Il presente accordo è di importanza strategica per la flotta delle
Seychelles a motivo della natura migratoria degli stock di tonno. Esso
consentirà inoltre di consolidare e rafforzare le nostre relazioni con le
Seychelles. Il presente accordo integra e rispecchia l’accordo vigente che
consente alle navi dell’Unione di avere accesso alle risorse nelle acque delle
Seychelles, e rafforza quindi il segnale politico dato alle Seychelles in
quanto nostri partner principali nella regione. Tenuto conto di quanto precede,
la Commissione propone che il Consiglio, con l’accordo del Parlamento, adotti
il presente accordo mediante decisione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato una decisione che
modifica lo status di Mayotte, affinché possa accedere allo status di regione
ultraperiferica il 1º gennaio 2014 (GU L 204 del 31.7.2012),
anziché conservare lo status attuale di paese e territorio d’oltremare. Di
conseguenza, a decorrere dal 1º gennaio 2014 la ZEE di Mayotte farà parte delle
acque dell’UE. Il 14 ottobre è stato conferito alla Commissione un mandato per l'avvio
dei presenti negoziati. I negoziati, svoltisi a breve distanza da tale data, si
sono conclusi il 15 novembre 2013. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta riguarda l’accesso di
navi battenti bandiera delle Seychelles ad acque soggette alla giurisdizione
dell'Unione. Pertanto essa non comporta implicazioni finanziarie dovute a spese
a carico del bilancio dell’UE. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Il presente accordo concede a un ristretto
numero di navi, per un periodo di sei anni, l'accesso alle acque di Mayotte,
che ricadranno nella giurisdizione dell’UE a decorrere dal 1º gennaio 2014.
L'accordo rispecchia le attuali possibilità di pesca offerte dal vigente
accordo concluso da Mayotte con gli armatori. Tali possibilità sono conformi
alle indicazioni contenute nel parere scientifico della IOTC in materia di
capacità e conservazione delle risorse. Per l'accesso alle acque di Mayotte gli
armatori delle Seychelles dovranno ottenere un’autorizzazione di pesca previo
pagamento di un canone stabilito in funzione degli importi complessivi
recentemente concordati con le Seychelles nel nuovo protocollo dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Seychelles. Il
canone versato per il rilascio delle licenze costituirà l'unica contropartita
finanziaria prevista da questo nuovo accordo. Esso sarà versato direttamente a
Mayotte per contribuire allo sviluppo delle sue capacità di gestione e di
controllo, alla governance e allo sviluppo di capacità nel settore della pesca.
L'accordo non ha alcuna incidenza finanziaria per il governo delle Seychelles. 2014/0079 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per
l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle
risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell’Unione
europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) Il Consiglio europeo ha
adottato la decisione (2012/419/UE) dell’11 luglio 2012[2] che modifica, con
effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti
dell’Unione europea. (2) Il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione europea, un accordo con la
Repubblica delle Seychelles relativo all’accesso, per i pescherecci battenti
bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse
biologiche marine dell’Unione europea, segnatamente nella zona economica
esclusiva al largo delle coste di Mayotte. (3) In seguito a tali negoziati,
il 15 novembre 2013 è stato siglato un nuovo protocollo. (4) È nell'interesse dell'Unione
attuare l'accordo nel settore della pesca con la Repubblica delle Seychelles,
che fissa le possibilità di pesca assegnate alle Seychelles e definisce le
condizioni per promuovere lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile
nelle acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea. È
pertanto opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione. (5) L’accordo ha istituito,
all'articolo 8, una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione
dell’accordo stesso. Inoltre, in conformità dell’accordo, la commissione mista
può approvare talune modifiche dell’accordo stesso. Al fine di agevolare
l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea,
a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata. (6) Per consentire alle autorità
di Mayotte di dare attuazione alle norme della politica comune della pesca,
dalla data in cui Mayotte diviene una regione ultraperiferica è necessario
istituire un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture
fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità. Questo
permetterà anche di ottemperare agli obblighi di comunicazione internazionali
dell’Unione. Pertanto, è opportuno dotare le autorità di pesca di Mayotte delle
necessarie risorse finanziarie, grazie all’utilizzo della dotazione costituita
dai canoni versati dagli armatori direttamente a Mayotte. (7) La flotta peschereccia
immatricolata nelle Seychelles ha operato per diversi anni nelle acque di
Mayotte in virtù di un accordo concluso tra Mayotte e gli armatori, i quali
versano un canone a Mayotte per poter pescare nelle sue acque. Questo ha
portato allo sviluppo di una stretta relazione tra la flotta delle Seychelles e
la comunità locale della regione ultraperiferica francese di Mayotte. Pertanto,
per mantenere la continuità delle operazioni di pesca e i vantaggi che ne
conseguono per Mayotte, è opportuno che tutti i pagamenti relativi alle
autorizzazioni di pesca e alle catture nell’ambito del presente accordo siano
direttamente corrisposti alla comunità locale di Mayotte. (8) È necessario che l'accordo
sia approvato a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome
dell’Unione, l'accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall’accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle
Seychelles[3]. Articolo 2 1. La Francia è autorizzata a
riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti
relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli
operatori delle navi delle Seychelles a fronte della concessione dell’accesso
alle zone di pesca nelle acque UE intorno a Mayotte, in conformità alle
disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell’allegato
dell’accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un
quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate
e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire
all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP. 2. La Francia comunica alla
Commissione le coordinate relative al conto bancario. 3. Al termine di ogni anno di
attuazione del presente accordo, la Francia trasmette alla Commissione una
relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalle navi autorizzate a pescare
e sull’utilizzo di tali pagamenti. Articolo 3 Il presidente del
Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 19
dell'accordo. Articolo 4 Fatte salve le
disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione europea è
abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate all'accordo
nell'ambito della commissione mista. Articolo 5 La presente decisione
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea[4].
Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L 204 del 31.7.2012. [3] L'accordo è stato pubblicato nella GU … unitamente alla
decisione relativa alla firma. [4] La data d’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato
generale del Consiglio. ALLEGATI
Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione
dell'Unione nella commissione mista
1.
La Commissione è autorizzata a negoziare con la
Repubblica delle Seychelles nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del
punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche dell'accordo riguardo agli
aspetti seguenti: (a)
revisione delle possibilità di pesca conformemente
all'articolo 9 dell'accordo; (b)
revisione delle norme tecniche in materia di VMS in
conformità all'appendice 6, punto 10, dell’allegato dell’accordo e di analoghe
disposizioni tecniche in conformità all’articolo 8, paragrafo 1,
dell’accordo. 2.
Nell'ambito della commissione mista istituita a
norma dell'accordo, l'Unione: (a)
agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione
nel quadro della politica comune della pesca; (b)
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19
marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione
esterna della politica comune della pesca; (c)
promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme
adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. 3.
Quando in sede di commissione mista è prevista
l'adozione di una decisione che modifica l'accordo in conformità al punto 1,
vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere
espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e
biologici e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione. A tal fine e sulla base
di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai
suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente
riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i
dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, per esame e
approvazione. Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche
sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto
di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al
Consiglio o ai suoi organi preparatori. La Commissione è invitata ad adottare in tempo
utile le disposizioni necessarie a garantire il follow-up della decisione della
commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di
eventuali proposte necessarie per l'attuazione della presente decisione.