Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO) /* COM/2014/0137 final - 2014/0073 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio[1] la Comunità europea ha
approvato la convenzione che ha istituito l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico
sudorientale (la convenzione). La SEAFO è un’organizzazione regionale di
gestione della pesca (ORGP) responsabile della conservazione e della gestione
della pesca di specie diverse dai tonnidi nelle acque d’altura dell’Oceano
Atlantico sudorientale. L’Unione europea è diventata parte contraente della
SEAFO nel 2002. A norma dell’articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni
regionali di gestione della pesca quali la SEAFO se queste devono adottare atti
che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o
modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione
del Consiglio, su proposta della Commissione. Tale posizione nell’ambito dell’ORGP è
attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del
Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell’Unione
su base pluriennale; successivamente tale posizione viene adeguata per ogni
riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono
discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio. Nel caso della SEAFO, la decisione 13421/09
del Consiglio del 2 ottobre 2009 dispone che la posizione dell’Unione sia
riesaminata prima della riunione annuale del 2014. La presente proposta mira
pertanto a definire la posizione dell’Unione nell’ambito della SEAFO per il
periodo 2014-2019, sostituendo così la decisione 13421/09 del Consiglio che si
applica al periodo 2009-2014. La presente revisione mira a integrare i
principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP)
stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio[2],
tenendo conto anche degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla
dimensione esterna della PCP[3].
Inoltre, la posizione dell’Unione è stata allineata al trattato di Lisbona.
Infine essa è stata adattata, per quanto possibile, per tener conto delle
specificità delle varie ORGP. Come nel caso delle posizioni vigenti, la
presente posizione contiene principi e orientamenti. È stata inoltre inserita
la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell’Unione,
come richiesto dagli Stati membri per le posizioni allineate più recentemente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO La dimensione esterna della PCP ha costituito
parte integrante della valutazione d’impatto per le proposte di riforma della
PCP. I principi e gli orientamenti concordati per la nuova PCP sono stati
semplicemente recepiti nelle posizioni rivedute. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente decisione si basa sul trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in particolare sull’articolo 43,
paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione,
adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell’Unione
in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che
hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve
adottare a nome dell’Unione nell’ambito della SEAFO. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio[4]
è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nel
presente mandato di negoziato. La presente decisione sostituisce la decisione
13421/09 del Consiglio, applicabile al periodo 2009-2014, e copre il periodo
2014-2019. 2014/0073 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico
sudorientale (SEAFO) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 38 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 39,
stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello
di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio[5]
stabilisce che l’Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo
termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali
attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a
livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità
dell’approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi
l’approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire
che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e
mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado
di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede
altresì che l’Unione si adoperi per adottare misure di gestione e di
conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, per
promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva
e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali, a
contenere l’impatto della pesca sull’ecosistema marino e sulle risorse
alieutiche e a eliminare gradualmente i rigetti in mare. Il regolamento
prevede inoltre espressamente che l’Unione applichi tali principi nella sua
politica esterna. (3) Con la decisione 2002/738/CE
del Consiglio[6]
la Comunità europea ha approvato la convenzione che ha istituito l’Organizzazione
per la pesca nell’Atlantico sudorientale (la convenzione). Nell’ambito di tale
organizzazione, la commissione SEAFO è responsabile dell’adozione di misure di
conservazione e di gestione volte a garantire la conservazione a lungo termine
e l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione
SEAFO e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure di
conservazione e di gestione possono diventare vincolanti per l’Unione. (4) A norma dell’articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni
regionali di gestione della pesca se queste devono adottare atti che hanno
effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il
loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del
Consiglio, su proposta della Commissione. (5) In considerazione del
carattere evolutivo delle risorse di pesca nella zona della convenzione SEAFO e
della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi
sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre
informazioni presentate prima o durante la riunione annuale della commissione
SEAFO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale
cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo
2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione
dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve adottare nella riunione annuale
della commissione SEAFO, quando quest’ultima deve adottare decisioni che hanno
effetti giuridici, figura nell’allegato I della presente decisione. Articolo 2 La
definizione annuale della posizione che l’Unione deve adottare nella riunione
annuale della commissione SEAFO è effettuata in conformità all’allegato II
della presente decisione. Articolo 3 La posizione dell’Unione definita nell’allegato I della presente
decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta
della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della
commissione SEAFO del 2019. Articolo 4 La presente decisione sostituisce la decisione 13421/09 del Consiglio
del 2 ottobre 2009. Articolo 5 La presente
decisione entra in vigore il XXX. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 234 del 31.8.2002. [2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 22). [3] COM(2011) 424 del 13.7.2011. [4] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 22). [5] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 22). [6] GU L 234 del 31.8.2002.