52014PC0137

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO) /* COM/2014/0137 final - 2014/0073 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio[1] la Comunità europea ha approvato la convenzione che ha istituito l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (la convenzione). La SEAFO è un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della conservazione e della gestione della pesca di specie diverse dai tonnidi nelle acque d’altura dell’Oceano Atlantico sudorientale. L’Unione europea è diventata parte contraente della SEAFO nel 2002.

A norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca quali la SEAFO se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Tale posizione nell’ambito dell’ORGP è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell’Unione su base pluriennale; successivamente tale posizione viene adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Nel caso della SEAFO, la decisione 13421/09 del Consiglio del 2 ottobre 2009 dispone che la posizione dell’Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2014. La presente proposta mira pertanto a definire la posizione dell’Unione nell’ambito della SEAFO per il periodo 2014-2019, sostituendo così la decisione 13421/09 del Consiglio che si applica al periodo 2009-2014.

La presente revisione mira a integrare i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], tenendo conto anche degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP[3]. Inoltre, la posizione dell’Unione è stata allineata al trattato di Lisbona. Infine essa è stata adattata, per quanto possibile, per tener conto delle specificità delle varie ORGP.

Come nel caso delle posizioni vigenti, la presente posizione contiene principi e orientamenti. È stata inoltre inserita la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell’Unione, come richiesto dagli Stati membri per le posizioni allineate più recentemente.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La dimensione esterna della PCP ha costituito parte integrante della valutazione d’impatto per le proposte di riforma della PCP. I principi e gli orientamenti concordati per la nuova PCP sono stati semplicemente recepiti nelle posizioni rivedute.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare sull’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve adottare a nome dell’Unione nell’ambito della SEAFO.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nel presente mandato di negoziato.

La presente decisione sostituisce la decisione 13421/09 del Consiglio, applicabile al periodo 2009-2014, e copre il periodo 2014-2019.

2014/0073 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’articolo 38 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 39, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

(2)       Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] stabilisce che l’Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi l’approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l’Unione si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, per promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali, a contenere l’impatto della pesca sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i rigetti in mare. Il regolamento prevede inoltre espressamente che l’Unione applichi tali principi nella sua politica esterna.

(3)       Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio[6] la Comunità europea ha approvato la convenzione che ha istituito l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (la convenzione). Nell’ambito di tale organizzazione, la commissione SEAFO è responsabile dell’adozione di misure di conservazione e di gestione volte a garantire la conservazione a lungo termine e l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione SEAFO e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure di conservazione e di gestione possono diventare vincolanti per l’Unione.

(4)       A norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

(5)       In considerazione del carattere evolutivo delle risorse di pesca nella zona della convenzione SEAFO e della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre informazioni presentate prima o durante la riunione annuale della commissione SEAFO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nella riunione annuale della commissione SEAFO, quando quest’ultima deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l’Unione deve adottare nella riunione annuale della commissione SEAFO è effettuata in conformità all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La posizione dell’Unione definita nell’allegato I della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SEAFO del 2019.

Articolo 4

La presente decisione sostituisce la decisione 13421/09 del Consiglio del 2 ottobre 2009.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il XXX.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 234 del 31.8.2002.

[2]               Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

[3]               COM(2011) 424 del 13.7.2011.

[4]               Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

[5]               Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

[6]               GU L 234 del 31.8.2002.