Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) /* COM/2014/0135 final - 2014/0070 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Con decisione del Consiglio del 9 giugno 1986[1] la Comunità europea ha
approvato la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
(la convenzione), che ha istituito la Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). L’ICCAT è un’organizzazione
regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della conservazione dei
tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico e nei mari adiacenti. L’Unione
europea è diventata parte contraente dell’ICCAT nel 1997. A norma dell’articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni
regionali di gestione della pesca quali l’ICCAT se queste devono adottare atti
che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o
modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione
del Consiglio, su proposta della Commissione. Tale posizione nell’ambito dell’ORGP è
attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del
Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell’Unione
su base pluriennale; successivamente tale posizione viene adeguata per ogni
riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono
discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio. Nel caso dell’ICCAT, la decisione 14863/08 del
Consiglio, modificata dalla decisione 11625/13 del Consiglio, dispone che la
posizione dell’Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2014. La
presente proposta mira pertanto a definire la posizione dell’Unione nell’ambito
dell’ICCAT per il periodo 2014-2019, sostituendo così la decisione 14863/08 del
Consiglio che si applica al periodo 2008-2013. La presente revisione mira a integrare i
principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP)
stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio[2],
tenendo conto anche degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla
dimensione esterna della PCP[3].
Inoltre, la posizione dell’Unione è stata allineata al trattato di Lisbona.
Infine essa è stata adattata, per quanto possibile, per tener conto delle
specificità delle varie ORGP. Come nel caso delle posizioni vigenti, la
presente posizione contiene principi e orientamenti. È stata inoltre inserita
la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell’Unione,
come richiesto dagli Stati membri per le posizioni allineate più recentemente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO La dimensione esterna della PCP ha costituito
parte integrante della valutazione d’impatto per le proposte di riforma della
PCP. I principi e gli orientamenti concordati per la nuova PCP sono stati
semplicemente recepiti nelle posizioni rivedute. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente decisione si basa sul trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in particolare sull’articolo 43,
paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione,
adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell’Unione
in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che
hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve
adottare a nome dell’Unione nell’ambito dell’ICCAT. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio è la base giuridica che istituisce i principi
che devono essere integrati nel presente mandato di negoziato. La presente decisione sostituisce la decisione
14863/08 del Consiglio, applicabile al periodo 2008-2013, e copre il periodo
2014-2019. 2014/0070 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea nell’ambito della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 38 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 39,
stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello
di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. (2) Il regolamento (UE)
n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] stabilisce che l’Unione
deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di
pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli
obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e
occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento
alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi l’approccio
precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo
sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le
popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre
il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l’Unione
si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui
migliori pareri scientifici disponibili, per promuovere metodi di pesca che
contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per
quanto possibile, le catture accidentali, a contenere l’impatto della pesca
sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i
rigetti in mare. Il regolamento prevede inoltre espressamente che l’Unione
applichi tali principi nella sua politica esterna. (3) Con decisione del Consiglio
del 9 giugno 1986[5]
la Comunità europea ha approvato la convenzione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (la convenzione), che ha
istituito la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico
(ICCAT). L’ICCAT è responsabile dell’adozione di misure volte a garantire la
conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nella zona della convenzione e a salvaguardare gli ecosistemi marini che
le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione. (4) A norma dell’articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni
regionali di gestione della pesca se queste devono adottare atti che hanno
effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il
loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del
Consiglio, su proposta della Commissione. (5) In considerazione del
carattere evolutivo delle risorse di pesca nella zona della convenzione e della
conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi
sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre
informazioni presentate prima o durante la riunione annuale dell’ICCAT, devono
essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra
le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato
sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve adottare nella riunione annuale
dell’ICCAT, quando quest’ultima deve adottare decisioni che hanno effetti
giuridici, figura nell’allegato I della presente decisione. Articolo 2 La
definizione annuale della posizione che l’Unione deve adottare nella riunione
annuale dell’ICCAT è effettuata in conformità all’allegato II della presente
decisione. Articolo 3 La posizione dell’Unione definita nell’allegato I della presente
decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta
della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale dell’ICCAT
del 2019. Articolo 4 La presente decisione sostituisce la decisione
14863/08 del Consiglio del 10 novembre 2008 e la decisione 16466/1/10Rev 1 del
Consiglio del 18 novembre 2010. Articolo 5 La presente
decisione entra in vigore il XXX. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33. [2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). [3] COM(2011) 424 del 13.7.2011. [4] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). [5] GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.