Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e
obiettivi della proposta La presente proposta mira principalmente a
contribuire a ridurre il finanziamento dei gruppi armati e delle forze di
sicurezza[1]
con i proventi dello sfruttamento dei minerali nelle zone di conflitto e ad
alto rischio, sostenendo e promuovendo in maggior misura le pratiche
responsabili di approvvigionamento da parte delle imprese dell'UE di stagno,
tantalio, tungsteno e oro provenienti da tali zone. La proposta si fonda sui
quadri e principi esistenti a livello internazionale in materia di dovere di
diligenza. Contesto generale Oggi esistono misure internazionali per
promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali nelle zone a rischio o
interessate da conflitti armati. Le due misure più conosciute sono state
adottate rispettivamente nel 2011 e 2010 e sono: le Linee guida dell'OCSE sul
dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei
minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals
from Conflict-Affected and High-Risk Areas) e
l'articolo 1502 della legge statunitense Dodd-Frank sulla riforma di Wall
Street e la protezione dei consumatori (Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act). Le Linee guida dell'OCSE non sono specifiche
di un paese o di una regione e stabiliscono il processo che i paesi interessati
a sviluppare capacità di approvvigionamento responsabile devono intraprendere.
Benché destinate principalmente alle imprese dei paesi dell'OCSE, tali Linee
guida sono anche una fonte di ispirazione che attrae le imprese fortemente attive
nel campo della trasformazione e del commercio nelle catene di
approvvigionamento minerario di oro, stagno, tantalio e tungsteno. Nel 2011
l'UE ha assunto l'impegno politico nel quadro dell'OCSE per sostenere
un'ulteriore diffusione delle Linee guida. La legge Dodd-Frank verte sulla situazione della
Repubblica democratica del Congo (RDC) e di nove paesi limitrofi. Il suo articolo 1502
impone alle imprese quotate alla borsa statunitense che utilizzano
"minerali dei conflitti"[2]
di informare la Security Exchange Commission (commissione per le società e la
borsa) sull'origine di tali minerali e sulle pertinenti misure di diligenza.
Per fornire tali informazioni esse dovranno sottoporre la loro catena di
approvvigionamento ad un'accurata indagine. Le imprese quotate alla borsa
statunitense si rivolgono sempre più spesso ai loro fornitori, compresi quelli
europei, per ottenere informazioni e prove della messa in pratica del dovere di
diligenza. Dopo l'adozione della legge, alcune imprese hanno deciso di non
approvvigionarsi più nell'Africa centrale, a scapito dei mercati locali
dell'oro, dello stagno, del tantalio e del tungsteno. I minerali estratti
legittimamente arrivano sui mercati statunitense e europeo non senza
difficoltà. Il commercio di minerali dei conflitti è molto
ben documentato per quanto riguarda la RDC ed è soggetto alla risoluzione 1952
(2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Numerosi casi analoghi si
registrano tuttavia in altre parti dell'Africa, in Asia e in America latina; si
tratta di una problematica vista anche in contesti diversi da quello dell'OCSE.
Nel giugno 2013 i leader del G8 hanno dichiarato il loro impegno[3] per migliorare la
trasparenza nell'industria estrattiva. In questo contesto, la Commissione europea e
l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune hanno
partecipato alla definizione di un quadro politico globale dell'UE in materia
di approvvigionamento responsabile di minerali. Questi lavori fanno seguito
alla risoluzione del 2010 con la quale il Parlamento europeo aveva invitato
l'UE a legiferare sul modello della legislazione americana, nonché a due
comunicazioni pubblicate nel 2011 e 2012[4]
nelle quali la Commissione dichiarava la sua intenzione di riflettere sulle
possibilità di migliorare la trasparenza della catena di approvvigionamento. La
presente proposta legislativa sarà pertanto accompagnata da una comunicazione
che illustrerà gli altri passi da intraprendere per affrontare la problematica
nel modo più esaustivo possibile. Disposizioni
vigenti nel settore della proposta Iniziative già adottate dall'UE negli ambiti
delle risorse naturali, della trasparenza finanziaria e di una gestione che
tenga conto delle situazioni di conflitto per quanto riguarda il commercio
internazionale dei diamanti e lo sfruttamento delle foreste: –
regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del
20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di
certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di
diamanti grezzi; –
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi
degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; –
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio. Coerenza con
altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è coerente
con gli obiettivi della politica estera dell'UE, mira al conseguimento di tali
obiettivi, è in linea con la strategia di sviluppo di una governance più
efficace, di una strategia sostenibile e del rispetto della legislazione in
materia di sfruttamento delle risorse naturali nelle zone di conflitto e ad
alto rischio produttrici di minerali, nonché con le politiche relative alle
imprese europee e alla responsabilità sociale delle imprese, che raccomandano a
queste ultime di ridurre gli effetti potenzialmente negativi delle loro
attività sulla società e, quindi, di prestare particolare attenzione a
eventuali violazioni dei diritti dell'uomo. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione
delle parti interessate Tra dicembre 2012 e giugno 2013 ha avuto luogo
un ampio processo di consultazione comprendente anche una consultazione
pubblica via Internet e numerosi incontri con gli operatori del settore. A metà
settembre 2013 si è conclusa una valutazione dei costi dell'esercizio del
dovere di diligenza nell'approvvigionamento responsabile dei minerali, nonché
dei suoi vantaggi e dei relativi effetti su determinati operatori. Una sintesi dei risultati della consultazione
pubblica e la relazione finale della valutazione sono state pubblicate sul sito
web della Commissione in parallelo alla presente proposta. La Commissione ha effettuato una valutazione
d'impatto delle opzioni strategiche proposte, tenendo conto dei risultati della
consultazione pubblica e della valutazione ed ha pubblicato una relazione in
merito. Sono state prese in esame le seguenti sei opzioni: ·
Opzione 1 — Comunicazione dell'UE (misura
specifica) Questa opzione consiste nelle seguenti misure
da includere in una comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto
rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune: i) appello dei
punti di contatto nazionali (PCN) e della rete Enterprise Europe Network (EEN)
a favore dell'adozione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; ii)
applicazione (nel contesto degli appalti pubblici dell'UE) di clausole di
esecuzione nel quadro dei contratti di appalti pubblici della Commissione e
degli Stati membri per i prodotti interessati (ad esempio computer, telefoni
cellulari); iii) aiuto finanziario ai programmi esistenti dell'OCSE; iv) sostegno
della Commissione alle lettere di intenti dell'industria europea e v) attività
di cooperazione fra i governi. ·
Opzione 2 – Approccio "soft law"
(strumenti giuridici non vincolanti) Questa opzione associa le misure dell'opzione
1 a una raccomandazione del Consiglio finalizzata a sensibilizzare le imprese
europee all'esercizio del dovere di diligenza e ad incoraggiarle ad applicare
volontariamente le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, in
particolare quelle che non sono ancora soggette a un regime obbligatorio in un
paese terzo. ·
Opzione 3 — Regolamento che stabilisce gli
obblighi nel contesto di una certificazione VOLONTARIA come "importatore
responsabile dell'UE" basata sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di
diligenza Questa opzione combina le misure dell'opzione
1 con un regolamento destinato a tutti gli importatori dell'UE di minerali e
metalli di stagno, tantalio e tungsteno, nonché di oro, indipendentemente
dall'origine dei prodotti. Ispirandosi alle Linee guida dell'OCSE, il
regolamento definisce gli obblighi degli importatori dell'UE che scelgono
l'autocertificazione come importatori responsabili di minerali e metalli di stagno,
tantalio e tungsteno, nonché di oro, sulla base di una loro dichiarazione di
conformità. Benché si tratti di un sistema su base
volontaria, gli importatori dell'UE che optano per l'autocertificazione sono
tenuti a integrare tutti gli elementi delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di
diligenza nel loro sistema di gestione: i) mantenendo un sistema di controlli e
di trasparenza della catena di approvvigionamento minerario, che includa tra
l'altro la miniera di origine dei minerali e le fonderie/raffinerie; ii)
identificando e valutando i rischi legati alla catena di approvvigionamento in
base al modello di strategia dell'OCSE in materia (OECD model supply chain
policy); iii) elaborando e applicando una strategia per far fronte ai rischi
individuati; iv) ottenendo, attraverso audit realizzati da soggetti terzi
indipendenti, garanzie quanto all'esercizio del dovere di diligenza da parte
degli importatori dell'UE nella loro catena di approvvigionamento; e v)
informando il pubblico sull'esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento. L'importatore dell'UE soggetto ad
autocertificazione sarà tenuto a comunicare ogni anno alle autorità competenti
degli Stati membri il nome e l'ubicazione geografica della fonderia/raffineria
nella sua catena di approvvigionamento. Sulla base di tali informazioni sarà
elaborato un elenco dell'UE delle fonderie/raffinerie responsabili stabilite
nell'UE o che riforniscono l'UE. Il meccanismo sarà valutato dopo tre anni o
prima, se le informazioni disponibili lo consentono, e i risultati saranno
utilizzati ai fini della decisione sul futuro della strategia dell'UE e sulle
modifiche da apportare al quadro regolamentare in modo da renderlo
obbligatorio, se del caso, sulla base di un'ulteriore valutazione d’impatto. ·
Opzione 4 — Regolamento che stabilisce gli
obblighi nel contesto di una certificazione OBBLIGATORIA come "importatore
responsabile dell'UE" basata sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di
diligenza Questa opzione associa le misure dell'opzione
1 ad una versione vincolante del regolamento indicato nell'opzione 3, in base
al quale tutti gli importatori dell'UE di minerali e metalli di stagno,
tantalio e tungsteno, nonché di oro sarebbero soggetti agli obblighi definiti
nel regolamento. ·
Opzione 5 – Direttiva che stabilisce gli
obblighi basati sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per le
imprese quotate alla borsa dell'UE Questa opzione combina le misure dell'opzione
1 con una direttiva destinata a circa mille imprese quotate alla borsa dell'UE che
utilizzano nella loro catena di approvvigionamento stagno, tantalio, tungsteno
e oro, indipendentemente dalla loro origine. La direttiva definirebbe gli obblighi cui le
imprese quotate alla borsa dell'UE devono ottemperare per integrare nel loro
sistema di gestione le Linee guida dell'OCSE: i) mantenendo un sistema di
controlli e di trasparenza della catena di approvvigionamento minerario, che
includa tra l'altro la miniera di origine dei minerali e le rispettive fonderie/raffinerie;
ii) identificando e valutando i rischi legati alla catena di approvvigionamento
in base al modello di strategia dell'OCSE in materia (OECD model supply chain
policy); iii) elaborando e applicando una strategia per far fronte ai rischi
individuati; iv) ottenendo, attraverso audit realizzati da soggetti terzi
indipendenti, garanzie quanto all'esercizio del dovere di diligenza da parte delle
imprese quotate alla borsa dell'UE nella loro catena di approvvigionamento; e
v) informando il pubblico sull'esercizio del dovere di diligenza nella catena
di approvvigionamento. Le imprese quotate alla borsa dell'UE dovranno
comunicare alle autorità competenti degli Stati membri l'esito dell'audit
effettuato da un soggetto terzo indipendente. ·
Opzione 6 — Divieto di importazione quando gli
importatori di minerali dell'UE non sono in grado di dimostrare la loro
conformità alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza Questa opzione riprende le misure dell'opzione
1 e impone agli importatori dell'UE di dimostrare la loro conformità alle Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Gli importatori potranno accedere al
mercato dell'UE a condizione che comprovino alle autorità doganali degli Stati
membri la loro conformità. Questa opzione corrisponderebbe all'approccio
adottato dal sistema di certificazione del processo di Kimberley per il
commercio internazionale dei diamanti grezzi e dal regolamento (CE) n.
2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, basato sull'articolo 133 del
trattato CE (ora articolo 207 del TFUE), il quale definisce le norme
applicabili alle importazioni e alle esportazioni di diamanti grezzi. Nella
fattispecie il divieto di importazione dei cosiddetti "diamanti
insanguinati" è sancito da un accordo internazionale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle
misure proposte L'iniziativa proposta corrisponde all'opzione
3. Essa riguarda tutti gli operatori dell'UE che importano stagno, tantalio e
tungsteno, i loro minerali e oro nel mercato dell'UE. L'opzione 3 definisce le
condizioni necessarie per potersi autocertificare come "importatori
responsabili" dei minerali e metalli contemplati. La proposta si basa su
un regime di dovere di diligenza che consente agli importatori dell'UE di
applicare i principi e le misure definiti nelle Linee guida dell'OCSE sul
dovere di diligenza e, quindi, di contrastare il rischio di finanziamento dei
gruppi armati e delle forze di sicurezza e di ridurre ogni altro effetto
negativo, compresi eventuali gravi violazioni associate all'estrazione, al
trasporto o al commercio dei minerali in questione. Il regime del dovere di diligenza impone agli
importatori responsabili dei minerali e metalli contemplati dal regolamento di
stabilire un solido sistema di gestione delle loro imprese, di identificare e
valutare i rischi legati alla catena di approvvigionamento, di elaborare e
applicare una strategia per rispondere ai rischi individuati, di incaricare
soggetti terzi indipendenti degli audit dell'esercizio del dovere di diligenza
in determinati punti della catena di approvvigionamento e di informare il
pubblico sull'esercizio di tale dovere nella catena di approvvigionamento. Inoltre, gli importatori responsabili di
questi minerali e metalli sono tenuti a comunicare ogni anno alle autorità
competenti degli Stati membri e agli acquirenti a valle, se del caso,
l'identità di tutte le fonderie e/o raffinerie loro fornitrici, nonché a
fornire garanzie della realizzazione di audit da parte di soggetti terzi
indipendenti, nel rispetto del principio della riservatezza delle informazioni
commerciali e di altre questioni di concorrenza. L'obiettivo della proposta è quello di
contribuire a ridurre il finanziamento dei gruppi armati e delle forze di
sicurezza con i proventi generati dall'estrazione dei minerali nelle zone di
conflitto e ad alto rischio, incoraggiando gli operatori dell'UE che importano
da tali zone i minerali e metalli contemplati dal regolamento, di procedere in
maniera responsabile; essa mira inoltre a sostenere gli acquirenti a valle nei
loro sforzi nell'esercizio del dovere di diligenza. Sulla base delle informazioni comunicate alle
autorità competenti, l'UE pubblicherà ogni anno, previa consultazione con
l'OCSE, un elenco delle fonderie e raffinerie responsabili che rispettano le
disposizioni del regolamento per il loro approvvigionamento. Base giuridica Articolo 207 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Principi di
sussidiarietà e di proporzionalità La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.
Occorre tuttavia rilevare che, alla luce dei problemi sopra esposti, un'azione
a livello europeo consente di assicurare una massa critica maggiore e di
esercitare un'influenza più ampia rispetto ad un'azione individuale dei singoli
Stati membri. Il principio di proporzionalità prevede che
qualsiasi intervento sia mirato e si limiti a quanto è necessario per
conseguire gli obiettivi. Tale principio ha guidato l'intera elaborazione della
proposta legislativa, dall'individuazione e valutazione delle opzioni
strategiche alternative fino alla sua stesura. Scelta dello
strumento Lo strumento proposto è un regolamento per
garantire il massimo livello di armonizzazione in tutti gli Stati membri,
nonché un grado sufficiente di autorità sugli operatori partecipanti al regime
e un'influenza adeguata per quanto riguarda l'identificazione delle fonderie e
delle raffinerie. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta comporta un'incidenza
limitata sul bilancio comunitario dovuta a oneri amministrativi. 2014/0059 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un sistema europeo di
autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno,
tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto
rischio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Le risorse naturali di minerali nelle zone di
conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di
sviluppo, possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento
servano a finanziare l'insorgere di violenti conflitti o ad alimentarli,
compromettendo gli sforzi nazionali a favore dello sviluppo, della buona
governance e dello Stato di diritto. In queste zone è di importanza
fondamentale, per assicurare la pace e la stabilità, interrompere il nesso
esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali. (2)
La questione riguarda zone ricche di risorse in cui
governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori
del settore e le organizzazioni della società civile, hanno colto la sfida
posta dalla volontà di ridurre al minimo il finanziamento di gruppi armati e
forze di sicurezza. (3)
L'Unione è attivamente impegnata nella
realizzazione di un'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) volta a promuovere l'approvvigionamento responsabile
di minerali originari delle zone di conflitto; tale iniziativa è stata
all'origine di un processo multiparti con il sostegno delle autorità pubbliche
e ha portato all'adozione delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza
per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da
zone di conflitto e ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for
Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk
Areas) (nel seguito: "Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza"[5]), inclusi i suoi
supplementi su stagno, tantalio, tungsteno e oro. Nel maggio 2011 il Consiglio
dell'OCSE a livello ministeriale ha raccomandato di promuovere attivamente il
rispetto di tali Linee guida. (4)
Il concetto di approvvigionamento responsabile, cui
è fatto riferimento nella versione aggiornata delle Linee guida dell'OCSE
destinate alle imprese multinazionali[6],
è in linea con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani[7]. Questi documenti mirano a promuovere l'esercizio del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento laddove le imprese si
approvvigionano in regioni teatro di conflitti e caratterizzate da situazioni
instabili. Al più alto livello internazionale, la risoluzione 1952 (2010) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata specificamente sulla
situazione della Repubblica democratica del Congo (RDC) e dei paesi vicini
dell'Africa centrale, invita a rispettare il dovere di diligenza nella catena
di approvvigionamento; anche il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla
RDC, nel seguito dato alla risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di sicurezza,
esorta al rispetto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. (5)
In aggiunta a tali iniziative multilaterali, il 15
dicembre 2010, a Lusaka i capi di Stato e di governo della regione dei Grandi
Laghi si sono impegnati a livello politico a lottare contro lo sfruttamento
illegale delle risorse naturali nella regione e hanno approvato tra l'altro un
meccanismo di certificazione regionale basato sulle Linee guida dell'OCSE sul
dovere di diligenza. (6)
Nella sua comunicazione del 2008[8] la Commissione ha riconosciuto l'importanza, ai
fini della competitività dell'UE, di garantire alle materie prime un accesso
affidabile e senza distorsioni. L'iniziativa "materie prime" è una
strategia integrata intesa a rispondere alle varie sfide connesse all'accesso
alle materie prime non agricole e non energetiche. Con tale iniziativa si
riconoscono e si promuovono la trasparenza in materia finanziaria e nella
catena di approvvigionamento, nonché l'applicazione delle norme in materia di
responsabilità sociale delle imprese. (7)
Il 7 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato
una risoluzione che invita l'Unione a legiferare in base al modello della legge
statunitense sui "minerali dei conflitti", alias articolo 1502
della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Legge
Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei
consumatori); la Commissione ha annunciato, nelle sue comunicazioni del 2011[9] e 2012[10], la sua intenzione di riflettere sulle
possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di
approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza.
Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate la Commissione, in linea con
l'impegno assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio
dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno
per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee
guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione,
anche nei paesi non membri dell'OCSE. (8)
I cittadini e gli attori della società civile
dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo
per le imprese che operano nell'ambito della giurisdizione dell'Unione di
rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e
di commercio di minerali originari di zone di conflitto. Ne consegue che tali
minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra
consumatori e conflitti in territori non UE. A tal fine i cittadini hanno
chiesto, segnatamente attraverso petizioni, che al Parlamento europeo e al
Consiglio siano presentate proposte legislative affinché sia riconosciuta la
responsabilità delle imprese, conformemente alle linee guida e ai principi
guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE. (9)
Nel contesto del presente regolamento l'esercizio
del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo
costante, proattivo e reattivo, attraverso il quale gli operatori del settore
controllano e gestiscono i loro acquisti e le loro vendite, al fine di
garantire la propria estraneità ai conflitti e agli effetti negativi ad essi
conseguenti. (10)
Gli audit svolti da terzi assicurano la credibilità
delle pratiche delle imprese quanto a dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento a beneficio degli operatori a valle e contribuiscono a migliorare
l'esercizio di tale dovere nel settore a monte della catena. (11)
Attraverso la diffusione da parte delle imprese di
informazioni sulle strategie e pratiche da esse adottate per rispettare il
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento si assicura la
trasparenza necessaria per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle misure
applicate dalle imprese. (12)
Attraverso la consultazione pubblica le imprese
dell'Unione hanno espresso il loro interesse per l'approvvigionamento
responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi settoriali in atto, volti
a perseguire i loro obiettivi nel campo della responsabilità sociale delle
imprese, a rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza
del loro approvvigionamento. Le imprese dell'Unione hanno tuttavia segnalato le
innumerevoli difficoltà da esse incontrate nell'esercizio del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e
complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un gran numero di
operatori spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La
Commissione dovrebbe monitorare gli oneri legati all'approvvigionamento
responsabile e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare
delle PMI. (13)
Le fonderie e le raffinerie sono elementi
importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto
rappresentano in genere l'ultimo stadio in cui è possibile garantire
effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la
diffusione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla
catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione è spesso considerato
impossibile risalire all'origine dei minerali. Un elenco dell'Unione delle
fonderie e raffinerie responsabili costituirebbe quindi per le imprese a valle
una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. (14)
Le autorità competenti degli Stati membri sono
tenute a garantire l'applicazione uniforme dell'autocertificazione di
importatori responsabili, svolgendo adeguati controlli ex post al fine di
verificare se gli importatori autocertificati come importatori responsabili dei
minerali e/o dei metalli contemplati dal regolamento rispettano gli obblighi in
materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La
documentazione relativa a tali controlli dovrebbe essere conservata per almeno
cinque anni. Spetta agli Stati membri stabilire le norme applicabili in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento. (15)
Al fine di garantire la corretta attuazione del
presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze
di esecuzione. Le competenze di esecuzione relative all'elenco delle fonderie e
delle raffinerie responsabili, nonché all'elenco delle autorità competenti
degli Stati membri dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento
(UE) n. 182/2011[11]. (16)
La Commissione presenta periodicamente al Consiglio
e al Parlamento europeo una relazione sugli effetti del sistema. Entro tre anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei
anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del
presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento
responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Le relazioni, se
necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative
comprendenti eventualmente disposizioni vincolanti, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto
e campo di applicazione 1. Il presente regolamento
istituisce un sistema europeo di autocertificazione del rispetto del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità
per i gruppi armati e le forze di sicurezza[12]
di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di
oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle
pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle
raffinerie in zone di conflitto e ad alto rischio. 2. Il presente regolamento
stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli
importatori dell'Unione che optano per l'autocertificazione come importatori
responsabili dei minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) "minerali": i minerali e
concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro indicati
nell'allegato I; b) "metalli": i metalli
contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro, indicati
nell'allegato I; c) "catena di approvvigionamento minerario":
l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni,
risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal
sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito; d) "catena di custodia o sistema
di tracciabilità della catena di approvvigionamento": la documentazione
dei soggetti indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei
minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di
approvvigionamento; e) "zone di conflitto e ad alto
rischio": zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da
conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o
inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e
sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti
dell'uomo; f) "a valle": la catena di
approvvigionamento dei metalli dalla fonderia o dalla raffineria all'utilizzo
finale; g) "importatore": la persona
fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli contemplati dal presente
regolamento ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79
del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio[13]; h) "importatore
responsabile": un importatore che opta per l'autocertificazione secondo le
norme stabilite nel presente regolamento; i) "autocertificazione":
l'atto con il quale l'interessato dichiara di rispettare gli obblighi in
materia di sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit ad opera di
terzi e di comunicazione delle informazioni come indicato nel presente regolamento;
j) "meccanismo per il trattamento
dei reclami": un sistema di allarme rapido per sensibilizzare ai rischi,
che consenta alle parti interessate o agli informatori di esprimere le proprie
preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio, del
trattamento e dell'esportazione di minerali in zone di conflitto e ad alto
rischio; k) "modello di strategia in
materia di catena di approvvigionamento": una strategia conforme
all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che
illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati
all'estrazione, al commercio, al trattamento e all'esportazione di minerali
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; l) "piano di gestione dei
rischi": la risposta scritta degli importatori ai rischi rilevati nella
catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida
dell'OCSE sul dovere di diligenza[14];
m) "fusione e raffinazione":
forme della metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione
finalizzata a produrre il metallo a partire dal minerale o dal concentrato
corrispondente; n) "a monte": la catena di
approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia o alla
raffineria (quest'ultima fase inclusa); o) "dovere di diligenza nella
catena di approvvigionamento": obblighi incombenti agli importatori
responsabili di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro per
quanto riguarda i sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit di
terzi e di diffusione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare
i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto e ad alto
rischio, per evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle loro
attività di approvvigionamento; p) "fonderie o raffinerie
responsabili": fonderie o raffinerie che intervengono nella catena di
approvvigionamento dell'importatore responsabile; q) "autorità competenti degli
Stati membri": una o più autorità designate con competenze e conoscenze in
materia di audit per quanto riguarda le materie prime e i processi industriali.
Articolo 3 Autocertificazione
come importatore responsabile 1. Ogni importatore dei minerali
o dei metalli contemplati dal presente regolamento può autocertificarsi come
importatore responsabile dichiarando all'autorità competente di uno Stato
membro che egli rispetta gli obblighi di diligenza nella catena di
approvvigionamento definiti nel presente regolamento. Tale dichiarazione è
accompagnata da documenti che confermano il rispetto di tali obblighi da parte
dell'importatore, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi
indipendenti. 2. Le autorità competenti dello
Stato membro eseguono appropriati controlli ex post al fine di garantire che
gli importatori responsabili autocertificati dei minerali o dei metalli
contemplati dal presente regolamento ottemperino ai loro obblighi a norma degli
articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento. Articolo 4 Obblighi
legati al sistema di gestione È compito dell'importatore dei minerali o dei
metalli contemplati dal presente regolamento: a) adottare e comunicare chiaramente ai
fornitori e al pubblico la propria strategia in materia di catena di
approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone
di conflitto e ad alto rischio; b) integrare, nella propria strategia
in materia di catena di approvvigionamento, i principi secondo i quali va
esercitato il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento
conformemente alle norme fissate nel modello di strategia in materia di catena
di approvvigionamento di cui all'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul
dovere di diligenza; c) organizzare i propri sistemi interni
di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella
catena di approvvigionamento, affidando al personale dirigente l'incarico di
sorvegliare il processo di diligenza nella catena di approvvigionamento e di
conservare i documenti per un periodo di almeno cinque anni; d) rafforzare le proprie relazioni con
i fornitori integrando la propria strategia in materia di catena di
approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori
conformemente all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di
diligenza; e) istituire a livello di impresa un
meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme rapido per
sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di
collaborazione con altre imprese o organizzazioni o agevolando il ricorso a un
esperto o a un organismo esterni (ad esempio un mediatore); f) per quanto riguarda i minerali, stabilire
un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di
approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni
adeguatamente documentate: i) descrizione dei minerali, compresi i
loro nomi commerciali e il loro tipo, ii) nome e indirizzo del fornitore
dell'importatore, iii) paese d'origine dei minerali, iv) quantità estratte e date dell'estrazione,
espressi in volume o in peso, v) quando i minerali sono originari di zone
di conflitto e ad alto rischio, altre informazioni, quali la miniera di origine
dei minerali, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e
trasformati, nonché imposte, tributi e diritti versati, conformemente alle
raccomandazioni specifiche destinate alle società a monte enunciate nelle Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; g) per quanto riguarda i metalli, stabilire
un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di
approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni
adeguatamente documentate: i) descrizione dei metalli, compresi i loro
nomi commerciali e il loro tipo, ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore,
iii) nome e indirizzo delle fonderie o delle
raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore, iv) rapporti degli audit effettuati da
soggetti terzi nelle fonderie o nelle raffinerie, v) paesi di origine dei minerali presenti
nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie, vi) quando i metalli sono ricavati da
minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, informazioni
supplementari fornite conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate
alle imprese a valle di cui alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
Articolo 5 Obblighi
legati alla gestione dei rischi 1. È compito dell'importatore
responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento: a) individuare e valutare i rischi di
effetti negativi sulla sua catena di approvvigionamento minerario, esaminando
le informazioni fornite conformemente all'articolo 4 alla luce dei
principi della sua strategia in materia di catena di approvvigionamento,
definiti conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni delle Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; b) attuare una strategia per far fronte ai
rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi: i) comunicando le conclusioni della
valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento ai quadri
superiori designati; ii) adottando misure di gestione dei rischi
conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni delle Linee guida
dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di
influenzare e, se necessario, di adottare le misure necessarie per fare
pressione sui fornitori, in grado più di altri di prevenire o ridurre
efficacemente i rischi individuati, prevedendo la possibilità: a) di proseguire gli scambi commerciali
adottando al contempo misure di riduzione dei rischi misurabili, b) di sospendere temporaneamente gli scambi
commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione dei rischi
misurabili, o c) di resiliare il contratto con un
fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi; iii) attuando il piano di gestione dei
rischi, il monitoraggio e la verifica dei risultati degli sforzi per ridurre i
rischi e la comunicazione di tali risultati ai quadri superiori designati,
prevedendo, se del caso, la sospensione o la resiliazione del contratto con un
fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi; iv) realizzando valutazioni supplementari dei
fatti e dei rischi per quanto riguarda i rischi che richiedono misure di
riduzione o quando cambiano le circostanze. 2. Nel perseguire gli sforzi per
ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli
temporaneamente, l'importatore responsabile si consulta con i fornitori e le
parti interessate, comprese le autorità pubbliche locali e centrali, le
organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i
soggetti terzi interessati, e concorda con essi una strategia di riduzione dei
rischi misurabili nel quadro del suo piano di gestione dei rischi. 3. L'importatore responsabile si
basa sulle misure e sugli indicatori che figurano nell'allegato III delle Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per definire strategie di riduzione dei
rischi legati alle zone di conflitto o ad alto rischio nel suo piano di
gestione dei rischi e misura i progressi compiuti. Articolo 6 Obblighi
legati alla realizzazione di audit ad opera di soggetti terzi L'importatore responsabile dei minerali o dei
metalli contemplati dal presente regolamento affida a soggetti terzi
indipendenti l'esecuzione di audit. Tali audit: a) coprono l'insieme delle attività
dell'importatore responsabile, nonché dei processi e dei sistemi da questo
utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento dei minerali o dei metalli contemplati dal regolamento,
compresi i sistemi di gestione, di gestione dei rischi e di diffusione delle
informazioni; b) hanno lo scopo di determinare la
conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore responsabile nella
catena di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7 del presente
regolamento; c) rispettano i principi di
indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle Linee guida
dell'OCSE sul dovere di diligenza. Articolo 7 Obblighi
di dichiarazione 1. Ogni anno, entro il 31 marzo,
l'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente
regolamento presenta all'autorità competente dello Stato membro la seguente
documentazione riguardante l'anno civile precedente: a) il proprio nome, indirizzo e le proprie
coordinate complete e una descrizione delle sue attività commerciali; b) una dichiarazione di conformità agli
obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7; c) i risultati degli audit eseguiti da
soggetti terzi indipendenti conformemente all'articolo 6 del presente
regolamento. 2. Ogni anno, entro il 31 marzo,
l'importatore responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente
regolamento presenta all'autorità competente dello Stato membro interessato la
documentazione relativa all'anno civile precedente per quanto riguarda la
percentuale di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio rispetto
al volume totale di minerali acquistati, come confermato dagli audit eseguiti
da soggetti terzi indipendenti conformemente all'articolo 6 del presente
regolamento. 3. Ogni anno, entro il 31 marzo,
l'importatore responsabile dei metalli contemplati dal presente regolamento
presenta all'autorità competente dello Stato membro la seguente documentazione
riguardante l'anno civile precedente: a) nome e indirizzo delle fonderie o
raffinerie responsabili che intervengono nella sua catena di
approvvigionamento; b) i risultati degli audit eseguiti da
soggetti terzi indipendenti relativamente a ciascuna delle raffinerie o delle
fonderie responsabili che intervengono nella sua catena di approvvigionamento
conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui
all'articolo 6 del presente regolamento; c) la percentuale di minerali provenienti da
zone di conflitto e ad alto rischio rispetto al volume totale di minerali
acquistati da ciascuna fonderia o raffineria, come confermato dagli audit
eseguiti da soggetti terzi indipendenti. 4. L'importatore responsabile
dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento mette a
disposizione dei suoi acquirenti situati immediatamente a valle tutte le
informazioni raccolte e conservate nel quadro dell'esercizio del dovere di
diligenza nella sua catena di approvvigionamento, rispettando il principio
della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di
concorrenza. 5. Ogni anno l'importatore
responsabile dei minerali o dei metalli contemplati dal presente regolamento
elabora una relazione sulle strategie e pratiche di diligenza nella sua catena
di approvvigionamento applicate per assicurare un approvvigionamento
responsabile e ne dà la più ampia diffusione, anche in Internet. In tale
relazione egli illustra, rispettando il principio della riservatezza delle
informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure
adottate per conformarsi agli obblighi in materia di sistemi di gestione e di
gestione dei rischi di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, nonché una
sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi, di cui egli indica il nome. 6. Entro due mesi dalla data di
ricevimento della documentazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità
competenti degli Stati membri rilasciano un avviso di ricezione. Articolo 8 Elenco
delle fonderie e delle raffinerie responsabili 1. Sulla base delle informazioni
fornite dagli Stati membri nelle relazioni di cui all'articolo 15, la
Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli
indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili per i minerali
contemplati dal presente regolamento. 2. La Commissione inserisce
nell'elenco di cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie responsabili
che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad alto
rischio. 3. La Commissione adotta
l'elenco stilato secondo il modello figurante nell'allegato II e conformemente
alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13,
paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE è consultato. 4. La Commissione aggiorna
tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco. Essa cancella
dall'elenco i nomi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute
come importatori responsabili dagli Stati membri conformemente
all'articolo 14, paragrafo 3, o i nomi di quelle che intervengono
nella catena di approvvigionamento di importatori che non sono più riconosciuti
come importatori responsabili. Articolo 9 Autorità
competenti degli Stati membri 1. Gli Stati membri designano
una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente
regolamento. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti
entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o
dei recapiti delle autorità competenti. 2. La Commissione elabora una
decisione relativa alla pubblicazione, anche su Internet, di un elenco delle
autorità competenti stilato secondo il modello figurante nell'allegato III
e conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13,
paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente tale elenco. 3. Le autorità competenti
assicurano l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in
tutta l'Unione. Articolo 10 Controlli
ex post degli importatori responsabili 1. Le autorità competenti degli
Stati membri effettuano adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che
gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento,
che si sono autocertificati come importatori responsabili, adempiano agli
obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7. 2. I controlli di cui al
paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sui rischi. I
controlli possono inoltre essere effettuati qualora l'autorità competente sia
in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni
comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento
da parte di un importatore responsabile. 3. I controlli di cui al
paragrafo 1 comprendono, tra l'altro: a) l'esame dell'esercizio da parte
dell'importatore responsabile del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di
gestione, di gestione dei rischi, di esecuzione di audit ad opera di soggetti
terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni; b) l'esame della documentazione e dei dati
atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di diligenza nella catena di
approvvigionamento; c) l'esame del rispetto degli obblighi in
materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai
principi di cui all'articolo 6; d) le ispezioni in loco, comprese verifiche
sul terreno. 4. Gli importatori responsabili
garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli
di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai
locali e la presentazione della documentazione. Articolo 11 Documentazione
relativa ai controlli ex post degli importatori responsabili Le autorità competenti conservano la
documentazione dei controlli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in
cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli
eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 14,
paragrafo 2. Tale documentazione è conservata per almeno
cinque anni. Articolo 12 Cooperazione
tra autorità 1. Le autorità competenti si
scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle
questioni riguardanti l'autocertificazione e i controlli ex post effettuati. 2. Le autorità competenti
scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con
la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli
ex post di cui all'articolo 10 e alle norme applicabili in caso di
infrazione di cui all'articolo 14. 3. La cooperazione tra autorità
avviene nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE)
n. 45/2001 sulla protezione dei dati, nonché delle disposizioni del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto concerne la
diffusione di informazioni riservate. Articolo 13 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto
mediante procedura scritta, la procedura viene chiusa senza esito, entro la
scadenza prevista per la trasmissione di un parere, qualora lo decida la
presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del
comitato. Articolo 14 Norme
applicabili in caso di infrazione 1. Gli Stati membri prevedono
norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni
del presente regolamento. 2. In caso di infrazione alle
disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati
membri informano l'importatore responsabile delle misure correttive che egli
deve adottare. 3. Qualora l'importatore
responsabile non adotti le necessarie misure correttive, l'autorità competente
gli rilascia un avviso di non riconoscimento del suo certificato di importatore
responsabile per quanto riguarda i minerali o i metalli contemplati dal
presente regolamento e ne informa la Commissione. 4. Gli Stati membri notificano
le norme in questione alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente
le eventuali successive modificazioni. Articolo 15 Relazioni
e riesame 1. Gli Stati membri presentano
alla Commissione ogni anno entro il 30 giugno una relazione sull'applicazione
del presente regolamento nel precedente anno civile, comprese tutte le informazioni
sugli importatori responsabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a)
e c). 2. Sulla base di tali
informazioni la Commissione redige ogni tre anni una relazione che presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Tre anni dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione
riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, anche per
quanto riguarda la promozione e gli oneri legati all'approvvigionamento
responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. La Commissione presenta la
relazione di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 16 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di
autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno,
tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto
rischio
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[15]
20
– Politica commerciale
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
X La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un'azione preparatoria[16]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una
nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Promuovere
lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale in
particolare nei paesi in via di sviluppo.
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. 3 Attività ABM/ABB interessate Promuovere
lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, mettendo
l'accento su una crescita inclusiva, rispettosa dell'ambiente, in particolare
nei paesi in via di sviluppo.
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. n.d.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. n.d.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità nel breve e lungo termine
n.d.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
n.d.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
n.d.
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
n.d.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa
di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione previste
Dal bilancio 2014 X Gestione diretta a opera della Commissione –
X a opera dei suoi
servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione: –
¨ a paesi terzi o agli organismi da essi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati
dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano
sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nell'ambito della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni n.d.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare frequenza e
condizioni. Saranno
applicati i meccanismi di monitoraggio e supervisione standard utilizzati dalla
DG TRADE, come gli esami della primavera e dell'autunno, la relazione sulle
risorse e i resoconti finanziari settimanali.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Non
è stato rilevato alcun rischio particolare.
2.2.2.
Informazioni riguardanti il sistema di controllo
interno istituito
Le
spese legate all'iniziativa saranno gestite nel quadro del sistema generale di
controllo interno in atto nella DG TRADE.
2.2.3.
Stima dei costi e dei benefici dei controlli e
valutazione del previsto livello di rischio di errore
Il
previsto livello di rischio di errore dovrebbe essere pari a zero.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Sarà
applicata la strategia antifrode della DG TRADE, adottata nel novembre 2013.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero Rubrica 5 || Diss./Non diss. ([17]) || di paesi EFTA[18] || di paesi candidati[19] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || […][XX.YY.YY.YY] || Non diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del
quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Denominazione………………………………………...……….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || […][XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || […][Denominazione………………………………………...……….] DG: <…….> || || || Anno N[20] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || || Pagamenti || (2) || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[21] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1+1a +3 || || || || || || || || Pagamenti || =2+2a +3 || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || TOTALE || DG: TRADE || || || || Risorse umane || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2,1 || || || Altre spese amministrative || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62 || || || TOTALE DG TRADE || Stanziamenti || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 Pagamenti || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
x La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo[22] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO[23] 1… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2 ... || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
X La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2,1 Altre spese amministrative || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 Esclusa la RUBRICA 5[24] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della
stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto
di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
X La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di
seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno N Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[25] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || XX 01 04 yy[26] || - in sede || || || || || - nelle delegazioni || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || TOTALE || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 20 è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || L'elaborazione e l'attuazione del manuale sugli appalti pubblici richiederebbe un equivalente a tempo pieno (ETP) per un certo numero di anni consecutivi. Inoltre, il regolamento richiederebbe 1,5 ETP che si occupi delle linee guida applicative. Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
X La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale
attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[27]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
X La proposta/iniziativa
non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[28] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali
definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di
diligenza (OCSE (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Seconda
edizione, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en. [2] La legge Dodd-Frank definisce "minerali dei
conflitti" ad esempio la columbite-tantalite o coltan (minerale
metallifero da cui si estrae il tantalio); la cassiterite (minerale metallifero
da cui si estrae lo stagno); l'oro; la wolframite (minerale metallifero da cui
si estrae il tungsteno) o i loro derivati che finanziano conflitti nella RDC,
in Angola, nel Burundi, nella Repubblica centrafricana, nella Repubblica del
Congo, nel Ruanda, nel Sud Sudan, in Tanzania, Uganda e Zambia. [3] Comunicato del vertice G8 del 18 giugno 2013 di Lough
Erne, paragrafo 40. [4] Rispettivamente, Mercati dei prodotti di base e
materie prime, COM(2011) 25 final e Commercio, crescita e sviluppo,
COM(2012) 22 final. [5] OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition,
OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.(Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio: Seconda
edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). [6] OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
OECD 2011 edition (Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali,
Edizione OCSE, (OCSE (2011). [7] Guiding Principles on Business and Human Rights,
UN Human Rights Office of the High Commissioner, New York and Geneva 2011 (Principi
guida su imprese e diritti umani, Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i diritti umani, New York e Ginevra 2011). [8] Iniziativa "materie prime" – rispondere ai
nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro
in Europa, COM(2008) 699 def. [9] Mercati dei prodotti di base e materie prime, COM(2011)
25 FINAL. [10] Commercio, crescita e sviluppo, COM(2012) 22 FINAL.
[11] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [12] "Gruppi armati e forze di sicurezza" quali
definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di
diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni
OCSE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en. [13] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992,
pag. 1). [14] OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition,
OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.(Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio:
Seconda edizione, Edizioni OCSE, (OCSE (2013). [15] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [16] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [17] Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [18] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [19] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [20] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [21] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [22] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada
costruiti ecc.). [23] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici…" [24] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [25] AC = agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire");
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [26] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [27] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). [28] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione. ALLEGATO I Elenco
di minerali e metalli contemplati dal regolamento, classificati nella
Nomenclatura Combinata Codice NC || Designazione del prodotto 2609 00 00 || Minerali di stagno e loro concentrati 2611 00 00 || Minerali di tungsteno e loro concentrati 2615 90 00 || Minerali di tantalio e loro concentrati 2616 90 00 || Minerali di oro e loro concentrati 2825 90 40 || Ossidi e idrossidi di tungsteno 2849 90 30 || Carburi di tungsteno 2849 90 50 || Carburi di tantalio 7108 || Oro, greggio o semilavorato, o in polvere 8001 || Stagno greggio 8003 00 00 || Barre, profilati e fili, di stagno 8007 00 || Stagno; altri articoli 8101 10 00 || Tungsteno; polveri 8101 94 00 || Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione 8101 96 00 || Fili di tungsteno (wolframio) 8101 99 || Barre di tungsteno, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli 8103 20 00 || Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri 8103 90 || Barre di tantalio, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli || ALLEGATO II Modello di elenco delle fonderie e raffinerie responsabili di cui
all'articolo 8 Colonna A: || Nome delle fonderie o raffinerie in ordine alfabetico Colonna B: || Indirizzo della fonderia o della raffineria Colonna C: || Indicare con un asterisco (*) se la fonderia o la raffineria si riforniscono di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio A || B || C ALLEGATO III Modello di elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui
all'articolo 9 Colonna A: || Nome degli Stati membri in ordine alfabetico Colonna B: || Nome dell'autorità competente Colonna C: || Indirizzo dell'autorità competente A || B || C