Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 66ª sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino con riguardo all’adozione degli emendamenti dell’allegato VI della convenzione MARPOL relativi alla proroga delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto /* COM/2014/083 final - 2014/0042 (NLE) */
RELAZIONE 1. INTRODUZIONE La presente proposta della Commissione verte sulla
definizione della posizione che l’Unione assumerà in occasione della 66ª
sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’IMO
con riguardo agli emendamenti all’allegato VI della convenzione MARPOL.
Gli emendamenti all’allegato VI della convenzione MARPOL, regola 13, punto 5.1,
inseriscono un rinvio di 5 anni all’introduzione delle norme del livello III in
materia di emissioni di ossidi di azoto. Gli emendamenti sono riportati nell’allegato
12 della relazione MEPC (MEPC 65/22). Il punto 4.64 della relazione indica
che essi saranno adottati nella 66ª sessione MEPC. 2. ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI
IMO 2.1. Adozione degli emendamenti
all’allegato VI della convenzione MARPOL relativi al rinvio delle norme del
livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto. Gli emendamenti sono stati approvati in fase di
progetto nella 65ª sessione del comitato per la protezione dell’ambiente
marino, tenutasi dal 13 al 17 maggio 2013, e saranno presentati per
adozione nella 66ª sessione che si terrà dal 31 marzo al 4 aprile 2014. 2.2. Accettazione e entrata in
vigore. Una volta approvati e adottati dal comitato per la
protezione dell’ambiente marino, gli emendamenti saranno presentati alle parti
contraenti dei rispettivi atti perché accettino di esserne vincolate. 3. NORMATIVA E COMPETENZA UE
PERTINENTI La politica dell’UE La tutela dell’ambiente, oggetto degli emendamenti
alla convenzione MARPOL, è una competenza concorrente nell’ambito del trattato
dell’UE, ampiamente disciplinata dalla normativa dell’Unione, che ha esercitato
appieno la propria competenza in materia di politica di qualità dell’aria e
dell’acqua, sia mediante la normativa che attraverso obiettivi strategici
concordati. La politica ambientale comprende un forte impegno dell’Unione a
migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua, anche a livello internazionale. Il quadro strategico dell’UE in materia di qualità
dell’aria, enunciato per esempio nella Strategia tematica sull’inquinamento
atmosferico[1],
si prefigge di realizzare sostanziali progressi nell’ambito degli obiettivi a
lungo termine dell’UE di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente e di protezione della salute umana (articolo 191, paragrafo 1,
del TFUE), ovvero “raggiungere livelli di qualità dell’aria che non
comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente”.
Questo obiettivo, iscritto per la prima volta nel 6º programma d’azione
per l’ambiente[2]
dieci anni or sono, è confermato nel 7º programma d’azione per l’ambiente
recentemente approvato dall’Unione europea, che orienta l’elaborazione della
politica dell’UE fino al 2020[3],
e ultimamente ripreso nel programma “Aria pulita” per l’Europa adottato dalla
Commissione[4]. Questi obiettivi strategici sarebbero compromessi
dal rinvio dell’applicazione di norme più rigorose in materia di ossidi di
azoto nelle zone di controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NECA). Normativa UE La normativa vigente interessa una vasta gamma sia
di inquinanti, tra cui gli ossidi di azoto, che di fonti, tra le quali tutti i
modi di trasporto. La direttiva relativa ai limiti nazionali di
emissioni (2001/81/CE)[5]
e la direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente (2008/50/CE) prevedono
valori limite di ossidi di azoto nell’aria[6].
La direttiva relativa ai limiti nazionali di emissioni prescrive che le
emissioni del traffico marittimo siano quantificate e segnalate. Le emissioni
prodotte dal trasporto marittimo nazionale e dal trasporto internazionale sulle
vie navigabili interne rientrano nel conteggio dei limiti nazionali di
emissioni della direttiva. Tuttavia, altre emissioni del traffico marittimo
internazionale non rientrano nel conteggio dei massimali, anche se incidono in
modo sostanziale sulla qualità dell’aria nell’UE. L’esclusione è prevista in
considerazione del ruolo dell’IMO nella regolamentazione di tali emissioni. L’esigenza
di combattere le emissioni dall’esterno è riconosciuta esplicitamente nell’articolo
11 della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissioni, secondo cui “Al
fine di promuovere il conseguimento della finalità descritta all’articolo 1, la
Commissione e gli Stati membri, se del caso e fatto salvo l’articolo 300 del
trattato CE, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi
terzi e con le organizzazioni internazionali competenti come la Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l’Organizzazione marittima
internazionale (IMO) e l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale
(ICAO), anche mediante lo scambio di informazioni, in materia di ricerca e
sviluppo in campo scientifico e tecnologico, allo scopo di migliorare le basi
per facilitare la riduzione delle emissioni.” Inoltre, il pacchetto “Aria pulita”, adottato
dalla Commissione il 18 dicembre 2013, conferma l’impatto delle emissioni
prodotte dalla navigazione marittima sulla qualità dell’aria a terra e l’interesse
economico di ulteriori misure in questo settore[7].
Le emissioni di ossidi di azoto provenienti dai trasporti contribuiscono
direttamente all’eutrofizzazione delle acque marine, delle acque interne e
degli habitat terrestri nonché alla formazione di particolato (secondario), a
danno della salute. Gli Stati rivieraschi del Baltico e del Mare del Nord, se
non combattono questa fonte d’inquinamento, rischiano di compromettere la
possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati nella direttiva quadro sulle
acque (2000/60/CE)[8],
nella direttiva sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE)[9], nella direttiva
relativa alla conservazione degli habitat (92/43/CEE)[10] e nella direttiva
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE)[11] intesi a limitare gli
effetti negativi, anche dell’eutrofizzazione, sugli ecosistemi acquatici e
terrestri. Verrebbe parimenti compromessa la possibilità dei suddetti Stati di
soddisfare i valori limite per le PM10 e le PM2,5 di cui
alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente, stabilite
al fine di tutelare la salute umana. Le norme del livello III in materia di emissioni
di ossidi di azoto, oggetto della presente azione, non sono ancora state
trattate esplicitamente da una normativa specifica dell’Unione, ma la loro
attuale regolamentazione nel quadro dell’IMO, conformemente all’emendamento
apportato nel 2008 all’allegato VI della convenzione MARPOL, è considerata
necessaria e compatibile con l’insieme degli obiettivi strategici convenuti a
livello dell’UE. In particolare, la proroga della data di applicazione
comprometterà la possibilità degli Stati membri di avvalersi di nuove zone di
controllo delle emissioni di ossidi di azoto per affrontare l’inquinamento
atmosferico e le relative conseguenze. Decisione del Consiglio L’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è
una base giuridica adeguata per determinare la posizione dell’Unione europea
che sarà espressa nel corso della riunione, in quanto si riferisce ad atti che
hanno effetti giuridici. La decisione della 66ª sessione MEPC sulla data di
entrata in vigore delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi
di azoto ha un valore giuridico vincolante in quanto determinerà la data a
decorrere dalla quale tali norme si applicheranno nelle zone designate come
zone di controllo delle emissioni di ossido di azoto (NECA) alle navi di tutti
paesi che sono parti contraenti per quanto riguarda l’allegato VI della
convenzione MARPOL dell’IMO. Sintesi In considerazione delle politiche e dell’acquis
dell’UE pertinenti di cui sopra, la Commissione ritiene che la questione degli
emendamenti che dovrebbero essere adottati durante la 66ª sessione MEPC abbia
rilevanza a livello dell’UE, e che richieda pertanto l’adozione di una
posizione comune dell’UE, che deve essere espressa da tutti gli Stati membri
rappresentati nel MEPC nell’interesse dell’Unione. 4. CONCLUSIONE La Commissione propone pertanto una decisione del
Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea per
quanto riguarda gli emendamenti di cui al precedente punto 2.1, che dovranno
essere adottati nella 66ª sessione del comitato per la protezione dell’ambiente
marino. 2014/0042 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima
internazionale, in occasione della 66ª sessione del comitato per la protezione
dell’ambiente marino con riguardo all’adozione degli emendamenti dell’allegato
VI della convenzione MARPOL relativi alla proroga delle norme del livello III
in materia di emissioni di ossidi di azoto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1 e l’articolo 218,
paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il primo emendamento dell’allegato
VI della convenzione MARPOL, apportato nel 2008, ha fissato il 2016 come data
di applicazione delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi
di azoto alle navi costruite dopo tale data che navigano nelle zone di controllo
delle emissioni di ossido di azoto (NECA). (2) Il comitato per la protezione
dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO),
durante la 65ª sessione tenutasi il maggio 2013, ha approvato [il progetto di]
emendamenti all’allegato VI della convenzione MARPOL, regola 13, punto 5.1. È
previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 66ª sessione
del comitato, che si terrà dal 31 marzo al 4 aprile 2014. (3) Gli emendamenti all’allegato
VI della convenzione MARPOL, regola 13, punto 5.1, per quanto riguarda il
rinvio delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto,
introdurranno una proroga di 5 anni all’entrata in vigore e diventeranno
vincolanti per le parti dell’allegato VI della convenzione MARPOL 6 mesi dopo
la data di accettazione, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della
convenzione MARPOL. (4) La tutela dell’ambiente,
oggetto delle misure proposte, è ampiamente disciplinata dalla normativa dell’Unione
che ha esercitato appieno la propria competenza in materia di politica di
qualità dell’aria e dell’acqua, sia mediante normativa che tramite obiettivi
politici concordati. L’attuale legislazione copre un’ampia gamma di inquinanti,
in particolare l’ossido di azoto, e di fonti, tra le quali si annoverano tutti
i modi di trasporto. La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque[12],
la direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel
campo della politica per l’ambiente marino[13],
la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[14] e la direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici[15] fissano obiettivi per
limitare gli effetti negativi sugli ecosistemi acquatici e terrestri,
eutrofizzazione compresa, di cui l’ossido di azoto è la causa principale. La
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa[16]
fissa limiti e valori obiettivo per il particolato e l’ozono, dei quali l’ossido
di azoto è un precursore. (5) La direttiva 2001/81/CE
relativa ai limiti nazionali di emissione[17]
prescrive che le emissioni del trasporto marittimo siano quantificate e
segnalate, pur riconoscendo che la regolamentazione delle emissioni del
traffico marittimo internazionale (ad eccezione delle acque interne) è
questione di competenza dell’IMO. (6) L’articolo 11, in
combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 2001/81/CE prevede che
la Commissione e gli Stati membri perseguano la cooperazione a livello
internazionale allo scopo di ridurre le emissioni di determinati inquinanti
atmosferici, comprese le emissioni di ossidi di azoto. (7) Alla luce dell’insieme degli
obiettivi strategici concordati dell’UE e dell’acquis, il rinvio delle norme
del livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto che devono essere
adottate nella 66ª sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino
è di competenza dell’Unione e richiede una posizione comune al suo livello, che
deve essere espressa da tutti gli Stati membri rappresentati nel comitato nell’interesse
dell’Unione. (8) L’Unione non è membro dell’IMO
né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. È pertanto
necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri, i quali agiscono nell’interesse
dell’Unione, a esprimere la posizione esposta qui di seguito, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Nella 66ª sessione del
comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO l’Unione assume
posizione sfavorevole all’adozione degli emendamenti all’allegato VI della
convenzione MARPOL, regola 13, punto 5.1, di cui all’allegato 12 del
documento IMO MEPC 65/22. 2. La posizione dell’Unione
indicata nel paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell’IMO,
i quali agiscono di concerto nell’interesse dell’Unione. 3. Possono essere convenute
modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2005) 446 definitivo. [2] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. [3] Un programma generale di azione dell’Unione in materia
di ambiente, “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, COM (2012)710 final. [4] COM (2013) 918 final [5] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. [6] GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1. [7] Tutti i documenti pertinenti sono disponibili
all’indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm [8] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [9] GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. [10] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [11] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. [12] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [13] GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. [14] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [15] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. [16] GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1. [17] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.