Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione dell’Unione europea all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti /* COM/2014/066 final - 2014/0034 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è
stato creato nel 1994 per promuovere “una crescita sostenibile ed equilibrata
all’interno della Comunità”. L’articolo 2 dello statuto del FEI sancisce l’impegno
del Fondo a sostenere il perseguimento degli obiettivi dell’UE. Attualmente le
attività del FEI riguardano investimenti in venture capital, fondi operanti nel
lower mid-market e fondi mezzanino per migliorare la disponibilità di capitale
di rischio a favore delle PMI innovative e a forte crescita. Il Fondo fornisce
inoltre garanzie e supporto di credito attraverso la cartolarizzazione per
migliorare la capacità di prestito degli intermediari finanziari e, di
conseguenza, la disponibilità e le condizioni di credito per le PMI
beneficiarie. Il FEI opera utilizzando risorse proprie o gestendo mandati[1] per conto della BEI,
della Commissione o di governi nazionali e regionali. L’obiettivo di sostegno delle politiche dell’UE
sancito dallo statuto del FEI si è riflesso nella crescita eccezionale dell’assunzione
di partecipazioni e della concessione di garanzie registrata durante la recente
crisi. Questo dovrebbe portare gli impegni complessivi in fondi di private
equity a 1,5 miliardi di EUR con una mobilitazione di 6,4 miliardi di EUR nel 2013.
Per quanto riguarda le garanzie, nel 2013 il FEI prevede di aver impegnato 1,9
miliardi di EUR, in modo da mobilitare 7,5 miliardi di EUR di prestiti alle PMI[2]. In seguito all’aumento del capitale del FEI
operato nel 2007, il capitale sottoscritto ammonta a 3 miliardi di EUR
suddivisi in 3 000 quote con un valore nominale di 1 milione di EUR
ciascuna. Il capitale versato del FEI ammonta attualmente a 600 milioni di EUR
(20% del capitale sottoscritto). A ottobre 2013 il FEI era detenuto dalla BEI (62,1%),
dall’Unione europea (30%) e da 24 enti finanziari pubblici e privati (7,9%). Il Consiglio europeo del giugno 2012 ha
chiesto di ampliare l’intervento del FEI, in particolare con riguardo all’attività
di venture capital, in collegamento con le strutture nazionali esistenti. Nel
giugno 2013, il Consiglio europeo ha auspicato un aumento della capacità di
supporto di credito del FEI. L’appello è stato rivolto nell’ambito del “nuovo
piano per gli investimenti per l’Europa” che attribuisce particolare importanza
ai finanziamenti per le PMI, un’attività fondamentale del FEI. Il Consiglio
europeo di ottobre ha chiesto di proseguire ogni sforzo per ripristinare la
normale erogazione dei prestiti all’economia e agevolare il finanziamento degli
investimenti, in particolare riguardo alle PMI. In risposta alle conclusioni del Consiglio
europeo, il FEI ha individuato una serie di soluzioni di finanziamento per
sostenere maggiormente le PMI e ottimizzare l’impatto delle sue risorse. Per
attuarle si propongono due modalità principali: ·
agevolare l’erogazione di finanziamenti tramite
debito alle PMI attraverso operazioni di supporto di credito, tra cui l’iniziativa
per le PMI, e ·
creare una capacità di investimento supplementare
per private equity, capitale mezzanino, venture capital e capitale di crescita.
Le risorse proprie del FEI saranno di
fondamentale importanza per sostenere queste attività e garantire un
allineamento degli interessi con altri mandati, compresi mandati dell’UE quali
Orizzonte 2020 e COSME, per mezzo del coinvestimento. Queste iniziative dovrebbero permettere al FEI
di raddoppiare, nei prossimi anni, la sua esposizione complessiva in termini di
garanzie e venture capital. Ciascun ramo di attività del FEI comporta rischi
diversi, che si riflettono nella necessità di accantonare un certo livello di
allocazione del capitale economico. In un’ottica di gestione del rischio, la
somma dell’allocazione di capitale non dovrebbe superare le risorse proprie del
FEI. Considerati i piani di crescita di cui sopra, la riserva di capitale
attuale dovrebbe diminuire rapidamente. Occorre quindi aumentare il capitale
disponibile del FEI per rispettare i requisiti patrimoniali contenuti nello
statuto e mantenere il rating AAA, indispensabile per l’attività di supporto di
credito del Fondo. Inizialmente il FEI aveva proposto due
alternative per il rafforzamento della sua capacità: ·
scenario 1: aumento della percentuale versata dal 20%
al 40%; ·
scenario 2: aumento del capitale sottoscritto, con
una percentuale versata del 20%. In base allo scenario 1, tutti i soci
esistenti sarebbero costretti a partecipare o a vendere le proprie quote del
FEI, vista l’impossibilità di differenziare le percentuali versate in funzione
delle quote, mentre in base allo scenario 2 i soci sarebbero liberi di
scegliere se sottoscrivere o meno le nuove quote, proporzionalmente alla loro
partecipazione attuale nel capitale del FEI. Nel settembre 2013 i dirigenti del FEI hanno
discusso informalmente le opzioni per aumentare il capitale del Fondo con tutti
gli enti finanziari soci del Fondo, che hanno accolto positivamente l’idea di
aumentare il capitale, giudicando invece inaccettabile il fatto che i soci
siano costretti a partecipare se non vogliono perdere l’intero pacchetto. È
emerso inoltre un vasto consenso sull’importanza di mantenere la struttura di
proprietà tripartita del FEI. Nella proposta definitiva del FEI, pertanto,
figurava solo lo scenario 2. Il 26 novembre 2013 il consiglio di
amministrazione del FEI ha approvato il principio di un aumento del capitale
sottoscritto del Fondo di un importo fino a 1 500 milioni di EUR, con un 20%
di capitale versato. Questo comporterebbe la sottoscrizione di 450 quote
supplementari da parte dell’UE. Le modalità tecniche e la procedura saranno
presentate al consiglio di amministrazione al momento opportuno. Conformemente
allo statuto del FEI, qualsiasi aumento del capitale deve essere approvato dall’assemblea
generale del Fondo, in cui la Commissione dispone di una minoranza di blocco
per questa decisione[3].
Nel dicembre 2013 il consiglio di
amministrazione della BEI ha approvato l’aumento di capitale del FEI e ne ha
autorizzato la presentazione al consiglio dei governatori della Banca. Il Consiglio europeo di dicembre ha inoltre
chiesto alla Commissione e alla BEI di rafforzare ulteriormente la capacità del
FEI tramite un aumento del suo capitale con l’obiettivo di giungere a un
accordo finale entro il maggio 2014. L’aumento di capitale dovrebbe essere
integrato da un nuovo mandato di supporto del rischio della BEI (Risk
Enhancement Mandate - EREM) per un importo fino a 2,3 miliardi di EUR per il
periodo 2014-2016. In considerazione i) della capacità rafforzata dall’aumento
di capitale e ii) del nuovo mandato della BEI, il FEI prevede di utilizzare
tra 2 e 3 miliardi di EUR all’anno per le operazioni di supporto di credito
(mobilitando ogni anno tra 11 e 20 miliardi di EUR di prestiti alle PMI),
iniziando nel 2014 e raggiungendo un picco nel 2015. A ciò si
aggiungeranno 400 milioni di EUR di impegni supplementari in private equity. Nell’ambito dell’aumento del capitale si
cercherà di rafforzare l’attuale struttura di partecipazione pubblico-privata
attraverso il pieno coinvolgimento degli enti finanziari soci. Questo potrebbe
permettere inoltre di ampliare la base dei soci del FEI attirando più enti di
promozione nazionali/regionali con un’impostazione analoga, in linea con la
valutazione esterna finanziata dalla Commissione e nello spirito delle
conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2012. Vista la necessità di rispondere
tempestivamente alle conclusioni del Consiglio europeo e l’urgenza di sostenere
gli obiettivi dell’UE in termini di crescita e occupazione in un contesto di
post-crisi, si cercherà di rafforzare la capacità creata dall’aumento di
capitale del FEI già nel 2014. Sarebbe opportuno concludere la procedura
legislativa ordinaria per consentire all’UE di sostenere l’aumento di capitale
all’assemblea generale del FEI della primavera 2014. In caso contrario, il tutto sarebbe rimandato al 2015. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Come richiesto dalla decisione 2007/247/CE del
Consiglio[4]
che approva la partecipazione dell’UE al precedente aumento di capitale del
FEI, nel 2012 la Commissione ha svolto una valutazione esterna delle operazioni
con risorse proprie del Fondo. La valutazione ha tenuto conto dei pareri delle
diverse parti interessate (rappresentanti degli Stati membri, BEI, enti
finanziari e Commissione). I valutatori hanno inoltre consultato gli enti
finanziari soci, i gestori di fondi di private equity/venture capital che
avevano beneficiato di investimenti sulle risorse proprie del FEI, i promotori
di operazioni di cartolarizzazione con la partecipazione del FEI e
rappresentanti degli organismi pertinenti del settore. La valutazione ha
confermato il valore aggiunto della partecipazione dell’UE per i seguenti
motivi: · la partecipazione dell’UE permette alla Commissione europea di essere
rappresentata nell’assemblea generale e nel consiglio di amministrazione del
FEI (con due membri su sette), conferendo all’Unione una notevole influenza in
sede di definizione degli obiettivi strategici e operativi del Fondo. Questo
contribuisce a promuovere e ancorare i principali obiettivi dell’UE nelle
operazioni del FEI; · la partecipazione dell’UE crea un quadro per promuoverne le politiche
nell’ambito di relazioni di lavoro con la BEI e altri soci finanziari pubblici
e privati. L’attività congiunta del consiglio di amministrazione con altri
soci, in particolare la BEI, favorisce una maggiore intesa a livello
organizzativo e rafforza i rapporti di lavoro fra le principali parti
interessate nel contesto dei finanziamenti alle PMI; · stabilità del merito di credito: il partenariato per la partecipazione
congiunta della BEI e dell’UE al FEI è alla base del rating AAA/Aaa del FEI. Un
buon rating di credito è di fondamentale importanza per l’efficacia degli
strumenti di finanziamento del FEI. Anche se le operazioni con risorse proprie del
FEI generano un notevole valore aggiunto sui mercati finanziari, riflettendo l’approccio
orientato al mercato del Fondo per ottimizzare l’impatto sulle politiche, la
valutazione ha individuato un numero di settori in cui l’impatto politico di
queste operazioni potrebbe essere rafforzato. Sulla base delle conclusioni
della valutazione, la Commissione ha elaborato un piano d’azione che è stato
presentato al Consiglio e al Parlamento nel novembre 2012 ed è attualmente in
fase di attuazione. Di seguito figurano le principali conclusioni della valutazione
e le misure appropriate adottate su richiesta della Commissione: ·
occorre definire in modo più chiaro gli obiettivi
dell’UE che devono essere realizzati dal FEI. In questo contesto, si dovrebbero
rivedere l’equilibrio auspicato fra risultati finanziari e politici e il
livello auspicato di distribuzione dei dividendi. Su richiesta della
Commissione, il FEI ha preparato una relazione per il consiglio di
amministrazione sul valore aggiunto del FEI e un riesame della valutazione d’impatto
ex-post, che sono stati completati nell’aprile 2013. Verrà quindi presentata
una relazione sulla valutazione d’impatto ex-post contenente dati sull’incidenza
effettiva delle singole operazioni sulle PMI. La Commissione ha richiesto anche
una nuova valutazione della politica del FEI in materia di dividendi. Nel 2013
l’assemblea generale annuale del FEI ha deciso di discostarsi dal tasso
standard di pagamento dei dividendi (40% degli utili netti) e di distribuire il
20% degli utili netti sotto forma di dividendi. Questa decisione sarà
nuovamente riesaminata nel 2014 dall’assemblea generale annuale; ·
visto il contributo specifico e dimostrabile di
ciascun gruppo di soci al valore aggiunto totale del FEI, si dovrebbe cercare
di mantenere integralmente la struttura tripartita del Fondo. La partecipazione
degli enti finanziari dovrebbe essere perlomeno mantenuta e, idealmente,
aumentata. In risposta a questa conclusione, la Commissione ha chiesto ai
dirigenti del FEI di cercare di attirare come nuovi soci più enti finanziari con
un’impostazione analoga. Si è inoltre chiesto ai dirigenti del FEI di riferire
regolarmente al consiglio di amministrazione sulle attività intraprese dal
Fondo per attrarre nuovi enti finanziari; ·
visto il valore aggiunto limitato del
coinvestimento sistematico solo in base al mandato “capitale di rischio”
conferito al FEI dalla BEI, si chiederà al FEI di coinvestire periodicamente
con altri mandati, tra cui mandati UE quali Orizzonte 2020 e COSME, per
garantire un maggiore allineamento degli interessi fra la Commissione e il FEI. Essendo disponibile una valutazione esterna
recente, e conformemente al principio di proporzionalità e alle pratiche
passate, la Commissione propone di non elaborare una valutazione d’impatto
formale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sebbene l’articolo 3 della decisione 94/375/CE
del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità,
in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti[5] contenga una
disposizione specifica sugli aumenti di capitale, questa disposizione non può
costituire la base giuridica per una nuova decisione su un aumento di capitale
del FEI in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia europea relativa ai “fondamenti normativi derivati”. Si dovrebbe
invece proporre una base giuridica nel diritto primario. Visti gli obiettivi e le attività del FEI,
definiti nel suo statuto e nelle decisioni adottate dai suoi organi direttivi
conformemente allo statuto, e in considerazione dell’obiettivo primario
perseguito attraverso l’aumento di capitale, vale a dire: –
rispondere alla richiesta del Consiglio europeo di
aumentare la capacità di supporto di credito del FEI, specialmente a favore
delle PMI, e –
creare una capacità supplementare per l’assunzione
di partecipazioni a sostegno sia delle PMI che dell’innovazione, della ricerca
e dello sviluppo tecnologico delle imprese negli Stati membri in modo da promuovere interventi a sostegno
dell’industria dell’Unione, si ritiene che l’articolo 173, paragrafo 3, del
TFUE sia la base giuridica appropriata per l’aumento di capitale proposto. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Visto che si propone un aumento del capitale
sottoscritto fino a 1,5 miliardi di EUR, la Commissione dovrà acquistare fino a
450 nuove quote. La tabella
seguente riepiloga l’evoluzione della quota dell’UE nel capitale del FEI a
seguito dell’aumento di capitale proposto indicando il capitale del FEI
sottoscritto dall’UE, suddiviso tra capitale versato e capitale richiamabile,
prima e dopo l’attuale aumento di capitale. Quota dell’UE nel capitale del FEI (milioni di EUR) Capitale versato || Capitale richiamabile || Capitale sottoscritto totale dopo l’aumento Esistente (prima del 2014) || Aumento proposto || Totale || Esistente (prima del 2014) || Aumento proposto || Totale 180 || 90 || 270 || 720 || 360 || 1 080 || 1 350 La sottoscrizione delle nuove quote del FEI da
parte dell’UE avverrebbe nell’arco di un periodo di quattro anni a partire dal 2014.
Le risorse necessarie per l’acquisto di 450 quote sono stimate a circa 175
milioni di EUR. Questa stima si basa sulle proiezioni del FEI relative all’evoluzione
del prezzo delle quote del Fondo durante il periodo di sottoscrizione 2014‑2017.
Il prezzo di emissione delle quote si baserà su una formula concordata, l’impegno
all’acquisto di quote di sostituzione (Replacement Share Purchase Undertaking –
RSPU), che comprende la parte versata del capitale, varie riserve (riserva
statutaria, utili non distribuiti ecc.) e gli utili dell’esercizio, meno i
dividendi pagati. È difficile stimare le variazioni delle riserve, perché una
di esse riflette le diverse quotazioni di mercato degli investimenti di private
equity realizzati dal FEI e i cambiamenti di valore relativi alla tesoreria del
Fondo. Il prezzo effettivo delle quote durante ciascun periodo di sottoscrizione
si baserà sui rendiconti finanziari verificati dell’esercizio precedente. La Commissione propone che i dividendi che
saranno pagati dal FEI nel periodo 2014-2017 siano utilizzati per coprire in
parte il costo delle nuove quote. Supponendo che il tasso di pagamento dei
dividendi del 2013 rimanga costante al 20% per i prossimi quattro anni, durante
questo periodo dovrebbero essere pagati circa 11,5 milioni di EUR di dividendi.
Va però sottolineato che il FEI utilizza un tasso di pagamento dei dividendi
del 33% come ipotesi di lavoro per i calcoli contenuti nel documento che
propone un aumento di capitale del FEI al consiglio di amministrazione. In base
a questo livello di dividendi, per l’acquisto di 450 quote occorrerebbero
circa 172 milioni di EUR e si stima che nel periodo 2014-2017 i dividendi
ricevuti ammonterebbero a circa 19 milioni di EUR. I dividendi sono decisi ogni
anno dall’assemblea generale del FEI. Di conseguenza, a questo stadio non è
possibile calcolare con esattezza il prezzo di emissione delle quote e il
livello dei dividendi per l’intero periodo di sottoscrizione. In ogni caso, il
prezzo che l’UE dovrà pagare per il suo contributo all’aumento non dovrebbe
superare la somma dello stanziamento di bilancio indicativo di 170 milioni di
EUR e dei dividendi ricevuti nel periodo 2014-2017. La Commissione propone di
utilizzare gli stanziamenti già programmati per gli strumenti finanziari nell’ambito
dei programmi COSME e Orizzonte 2020 per agevolare l’accesso delle PMI ai
finanziamenti. Analogamente al FEI, il regolamento sul COSME
mira a migliorare l’accesso ai finanziamenti, specialmente per le PMI,
promuovendo l’imprenditorialità e la cultura imprenditoriale. A norma del
regolamento su Orizzonte 2020, gli strumenti finanziari rappresentano la forma
di finanziamento principale per attività prossime al mercato che ricevono
sostegno nel quadro del programma e il FEI svolgerà un ruolo importante nella
loro attuazione. Si propone pertanto di utilizzare una parte degli stanziamenti
disponibili per COSME e Orizzonte 2020 per l’aumento proposto del capitale del
FEI. Il necessario adeguamento del bilancio 2014 sarà proposto separatamente in
un progetto di bilancio rettificativo. 2014/0034 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla partecipazione dell’Unione
europea all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) In applicazione della
decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la
partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli
investimenti[6],
il Fondo europeo per gli investimenti (“il Fondo”) è stato istituito nel 1994
per promuovere “una crescita sostenibile ed equilibrata all’interno della
Comunità”. (2) L’aumento del capitale
sottoscritto del Fondo nel 2007 ne ha portato il capitale autorizzato a 3
miliardi di EUR, suddivisi in 3 000 quote da 1 milione di EUR con un 20%
di capitale versato. L’Unione, rappresentata dalla Commissione, ha partecipato
al precedente aumento del capitale sottoscritto del Fondo conformemente alla
decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla
partecipazione della Comunità all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli
investimenti[7]. (3) Finora quindi l’Unione,
rappresentata dalla Commissione, ha sottoscritto complessivamente 900 quote del
Fondo per un valore nominale di 900 milioni di EUR, di cui 180 versati. (4) Il Consiglio europeo del 28 e
29 giugno 2012 ha adottato il “patto per la crescita e l’occupazione” con l’obiettivo
di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, efficiente
sotto il profilo delle risorse e creatrice di occupazione. Le conclusioni del
Consiglio europeo individuavano, fra le nuove misure urgenti a livello di
Unione europea necessarie per stimolare la crescita e l’occupazione, potenziare
il finanziamento dell’economia e rendere l’Europa più competitiva come luogo di
produzione e di investimento, l’ampliamento dell’intervento del Fondo, in
particolare con riguardo all’attività di venture capital, in collegamento con
le strutture nazionali esistenti, come le banche e gli istituti di promozione
nazionali. (5) Per promuovere ulteriormente
gli investimenti e l’accesso al credito, il Consiglio europeo del 27 e 28
giugno 2013 ha varato il “nuovo piano per gli investimenti per l’Europa” a
sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e a favore del finanziamento dell’economia.
Nelle conclusioni, il Consiglio europeo chiedeva alla Commissione e alla BEI di
aumentare in via prioritaria la capacità di supporto di credito del Fondo. (6) Ricordando che ripristinare
la normale erogazione di prestiti all’economia, in particolare alle PMI, rimane
una priorità, il Consiglio europeo del dicembre 2013 ha chiesto alla
Commissione e alla BEI di rafforzare ulteriormente la capacità del Fondo
tramite un aumento del suo capitale con l’obiettivo di giungere a un accordo
finale entro il maggio 2014. (7) Le attuali risorse proprie
del Fondo non consentono un aumento sostanziale della sua attività, come
richiesto dal Consiglio europeo, perché le sue operazioni di garanzia e di
venture capital non possono superare i massimali fissati all’articolo 26 del
suo statuto o dall’assemblea generale. La capacità di supporto di credito del
Fondo è inoltre limitata dall’entità delle risorse proprie disponibili. (8) Il 26 novembre 2013 il
consiglio di amministrazione ha pertanto approvato il principio di un aumento
del capitale sottoscritto del Fondo di un importo fino a 1 500 milioni
di EUR, che consente il necessario aumento delle risorse proprie. Le modalità
tecniche e la procedura dettagliata per l’aumento saranno presentate al
consiglio di amministrazione al momento opportuno, chiedendo l’autorizzazione
di presentare una proposta per approvazione all’assemblea generale del 2014. (9) Le nuove quote dovrebbero
essere sottoscritte dai soci del Fondo, a loro discrezione, nell’arco di un
periodo di quattro anni, dal 2014 al 2017. Il prezzo delle nuove quote dovrebbe
essere fissato annualmente sulla base della formula del valore patrimoniale
netto (NAV) convenuta dai soci del Fondo. (10) I dividendi annuali ricevuti
nel periodo 2014-2017 per la partecipazione dell’Unione al Fondo dovrebbero
essere considerati entrate con destinazione specifica esterne e utilizzati per
coprire una parte del costo dell’aumento di capitale. Questo dovrebbe
accrescere l’importo delle risorse di bilancio disponibili per l’aumento di
capitale, contribuendo all’obiettivo di mantenere al 30% la partecipazione dell’Unione
nel Fondo. (11) È opportuno che l’Unione
partecipi all’aumento di capitale del Fondo per perseguire i propri obiettivi
di promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle
imprese di tutta l’Unione, in particolare delle PMI, e favorire un migliore
sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di
ricerca e di sviluppo tecnologico, come auspicato nelle conclusioni del
Consiglio europeo del giugno 2012, del giugno 2013 e del dicembre 2013 e
ulteriormente specificato nel “patto per la crescita e l’occupazione” e nel “nuovo
piano per gli investimenti per l’Europa”. (12) Per consentire al
rappresentante dell’Unione all’assemblea generale del FEI di votare appena
possibile l’aumento di capitale, la decisione dovrebbe entrare in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oltre all’attuale quota di partecipazione al
Fondo europeo per gli investimenti (“il Fondo”), l’Unione sottoscrive un
massimo di 450 quote di un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna. La
sottoscrizione delle quote e i pagamenti annuali avvengono conformemente alle
condizioni approvate dall’assemblea generale del Fondo. Articolo 2 L’Unione acquista le nuove quote del Fondo
nell’arco di un periodo di quattro anni avente inizio nel 2014. Nel periodo 2014-2017,
i dividendi ricevuti a titolo della partecipazione dell’Unione al Fondo sono
considerati entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione[8]
per coprire in parte il costo della sottoscrizione. Per coprire il costo rimanente, è messo a
disposizione dal bilancio generale dell’Unione europea un importo complessivo
fino a un massimo di 170 milioni di EUR per l’intero periodo, utilizzando gli
stanziamenti già programmati nella rubrica 1a del quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 in modo da lasciare invariate le spese totali assegnate. L’impegno
di bilancio può essere ripartito in frazioni annue nell’arco di quattro anni a
norma dell’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivo/obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione prevista 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Approvazione di un aumento di capitale del Fondo
europeo per gli investimenti e partecipazione dell’Unione all’aumento. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[9]
Titolo 01 - Affari economici e finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[10] ý La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivo/obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Obiettivo “Collaborare attivamente con la BEI e il
FEI alla realizzazione delle politiche dell’UE”. Obiettivo “Continuare a collaborare strettamente
con la BEI e il FEI per predisporre strumenti finanziari a sostegno degli
obiettivi di Europa 2020 per il prossimo quadro finanziario pluriennale”. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1.
Obiettivo “Promuovere gli interessi dell’UE negli organi direttivi della
BEI/del FEI e rafforzare la cooperazione UE-BEI/FEI per garantire l’allineamento
dei prestiti BEI/FEI con le priorità strategiche dell’UE, in particolare al suo
interno”. Attività ABM/ABB interessate Titolo
01.04 Operazioni e strumenti finanziari 1.4.3. Risultati e incidenza previsti L’aumento di capitale permetterà al FEI di dare un
seguito adeguato alle conclusioni del Consiglio europeo in due modi: ·
facilitando l’erogazione di finanziamenti mediante
debito alle PMI (attraverso operazioni di supporto di credito e di garanzia); ·
creando una capacità di investimento supplementare
per private equity, capitale mezzanino, venture capital e capitale di crescita.
L’aumento di capitale permetterà inoltre al FEI di
coinvestire risorse proprie con mandati della Commissione quali COSME e
Orizzonte 2020, garantendo quindi un migliore allineamento degli interessi fra
la Commissione e il FEI in conformità del regolamento finanziario. Infine, la
partecipazione all’attuale aumento di capitale garantirà che la quota dell’UE
nel capitale del FEI rimanga perlomeno costante e non venga diluita. Operazioni di supporto di credito e di garanzia Nel prossimo periodo di programmazione il FEI
dovrebbe intensificare notevolmente l’attività di supporto di credito, erogando
ogni anno tra 2,0 e 3,0 miliardi di EUR (per mobilitare tra 11 e 20
miliardi di EUR all’anno di prestiti alle PMI), con uno sforzo particolare nel 2015
e nel 2016. Quest’attività supplementare di supporto di credito richiede un
aumento delle risorse proprie del FEI di 400 milioni di EUR, integrato da un
mandato della BEI fino a 2,3 miliardi di EUR per il periodo 2014-2016. L’intensificazione
dell’attività dovrebbe determinare un aumento del 50% del numero di PMI
beneficiarie di operazioni di supporto di credito e di garanzia del FEI. Operazioni di private equity Il capitale supplementare permetterà al FEI di
adoperarsi ulteriormente per colmare lacune di fondo sui mercati del capitale
di avviamento, del venture capital e del capitale di crescita. Queste
iniziative fondamentali sosterranno sia la politica di ricerca, sviluppo e
innovazione che le politiche a favore dell’occupazione, della crescita e della
coesione sociale. Gli impegni supplementari di 400 milioni di EUR dovranno
essere coperti complessivamente con 150-200 milioni di EUR di risorse proprie
supplementari del FEI. L’intensificazione dell’attività dovrebbe determinare un
aumento del 50% del numero di PMI beneficiarie di operazioni di private equity
del FEI. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato in
base al numero di operazioni di supporto di credito, all’effetto catalizzatore
ottenuto, al volume di credito messo a disposizione delle PMI, al numero delle
PMI beneficiarie e alla diversificazione geografica. I risultati saranno
misurati in base all’aumento del numero di PMI beneficiarie di operazioni di
supporto di credito e di garanzia del FEI. Per quanto riguarda le operazioni di venture
capital, l’impatto sarà misurato in base al numero di transazioni, al numero di
imprese sostenute, alla leva finanziaria (importo totale coinvestito) e all’effetto
catalizzatore (importo coinvestito direttamente attribuibile al FEI), al volume
degli esborsi a favore dei beneficiari finali e alla diversificazione
geografica. I risultati saranno misurati in base all’aumento del numero di PMI
beneficiarie di operazioni di private equity del FEI. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il FEI utilizza le risorse proprie per l’allocazione
del capitale nel quadro delle operazioni di garanzia e per l’acquisizione di
partecipazioni in caso di investimenti in venture capital. L’entità delle
risorse proprie attuali del FEI limita la capacità del Fondo di aumentare
considerevolmente le operazioni di venture capital e di supporto di credito
come richiesto dal Consiglio europeo del giugno 2012, del giugno 2013 e del
dicembre 2013. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Si stima che la capacità supplementare conseguente
all’aumento di capitale del FEI consentirà al gruppo BEI di mobilitare 45
miliardi di EUR supplementari di nuovi prestiti e leasing nei prossimi 7 anni.
L’aumento di capitale rafforzerebbe inoltre le possibilità di cooperazione del
FEI con i suoi soci (la Commissione, la BEI e gli enti finanziari) e con terzi
nell’attuazione delle operazioni di supporto di credito. La capacità di investimento supplementare del FEI
sarà utilizzata anche per il mercato europeo del venture capital, specie per
quanto riguarda i finanziamenti per le start-up e l’avviamento (seed). Questo
rafforzerà il contributo del FEI al raggiungimento dell’obiettivo di crescita
intelligente, sostenibile e creatrice di occupazione della strategia Europa 2020,
e in particolare alla realizzazione delle seguenti iniziative faro riguardanti
l’accesso delle PMI ai finanziamenti: · “Unione dell’innovazione”, · “Una politica industriale per l’era della globalizzazione”, · “Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti”. L’aumento di capitale proposto sarebbe infine l’occasione
per potenziare il ruolo degli enti finanziari nel FEI aumentandone la
partecipazione. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La decisione 2007/247/CE del Consiglio prevedeva
una valutazione delle operazioni con risorse proprie del Fondo entro il 31
luglio 2012. La valutazione ha dimostrato il valore aggiunto di queste
operazioni nell’erogazione di finanziamenti alle PMI europee (capitale di
rischio e finanziamenti mediante debito), ivi compresi i volumi di investimento
realizzati, lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi e la creazione di
infrastrutture e ecosistemi d’investimento basati sul partenariato e sulla
condivisione delle conoscenze. Come indicato nella sezione 2 della relazione
(Consultazione delle parti interessate e valutazioni d’impatto), la valutazione
ha concluso che una partecipazione dell’UE nel FEI rimaneva totalmente
giustificata. Nonostante il valore aggiunto constatato, la
valutazione individuava una serie di settori in cui l’impatto politico delle
operazioni con risorse proprie del FEI potrebbe essere ulteriormente
rafforzato. In risposta alle conclusioni della valutazione, la Commissione ha
elaborato un piano d’azione volto a aumentare ulteriormente il valore aggiunto
della partecipazione dell’UE nel FEI. Il piano d’azione è stato presentato al
Consiglio e al Parlamento nel novembre 2012 ed è attualmente in fase di
attuazione. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti appropriati La Commissione promuove sistematicamente una
stretta cooperazione e iniziative congiunte con il gruppo BEI poiché queste
azioni efficienti sono sempre più necessarie per sostenere la ripresa in un
contesto economico fragile. Le risorse proprie del FEI integrano inoltre i
mandati dell’UE e della BEI (ad esempio gli strumenti finanziari nell’ambito di
COSME e Orizzonte 2020 e il mandato sulle risorse di capitale di rischio della
BEI). Le risorse proprie del FEI saranno necessarie per mobilitare i fondi UE. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA –
x Incidenza finanziaria dal 2014 al 2017 ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal [AAAA
al AAAA], –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[11] Dal bilancio 2014 X Gestione diretta da parte della
Commissione 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni La relazione annuale del FEI e la relazione
annuale del suo collegio sindacale continueranno ad essere presentate al
Consiglio e al Parlamento europeo in conformità della decisione 2007/247/CE. Il consiglio di amministrazione esamina la maggior
parte delle singole operazioni del FEI e sorveglia i portafogli del capitale di
rischio e delle garanzie. Vigila anche affinché il Fondo sia gestito
conformemente allo statuto e agli orientamenti specifici adottati dal consiglio
di amministrazione. La Commissione ha designato due direttori e due sostituti
come rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. Inoltre, un
accordo tripartito tra il FEI, la Corte dei conti e la Commissione fissa le
modalità relative alla trasmissione alla Corte dei conti dei documenti e delle
informazioni riguardanti la partecipazione dell’UE al capitale del FEI. Il FEI è infine oggetto di valutazione da parte
delle tre più grandi agenzie di rating, ossia Fitch, Moody’s e Standard &
Poor’s. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati La presente proposta non modifica la natura del
rischio inerente alla partecipazione dell’UE al FEI. Le strutture di investimento
e gestione dei rischi del FEI rimangono invariate. La gestione dei rischi si
basa sulle migliori pratiche di mercato, sulle norme applicabili, sulla
legislazione e sui requisiti di Basilea II. 2.2.2. Informazioni sul sistema di
controllo interno La funzione di gestione e controllo dei rischi
(RMM) del FEI copre tutte le attività del Fondo, monitora periodicamente i
rischi associati alle singole transazioni e il livello del portafoglio e valuta
sia le transazioni nuove che quelle esistenti. I conti annuali del FEI sono verificati da
revisori esterni su mandato del collegio sindacale del FEI. I conti vengono
approvati dai soci in occasione dell’assemblea generale annuale. L’audit interno, che è affidato alla BEI, esamina
e valuta la struttura e l’efficacia dei sistemi di controllo interno. Il
collegio sindacale si incontra periodicamente con il revisore interno e
monitora l’attuazione degli elementi delle azioni concordate. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore L’aumento di capitale riguarda la partecipazione
in un’istituzione finanziaria internazionale. Lo statuto del FEI prevede
controlli periodici da parte del revisore interno e dei revisori esterni del
FEI. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Il FEI ha una divisione indipendente denominata
Conformità e rischi operativi che garantisce l’applicazione dei più elevati
standard di integrità in tutte le attività del FEI conformemente alle migliori
pratiche internazionali. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti nel 2014 Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione || Diss./Non diss. ([12]) || di paesi EFTA[13] || di paesi candidati[14] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 1a || 01.04.01.01 – Fondo europeo per gli investimenti – Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto 01.04.01.02 – Fondo europeo per gli investimenti – Quota richiamabile del capitale sottoscritto || Diss. || NO || NO || NO || NO 1a || 02.02.02 – Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito || Diss. || SÌ || NO || NO || NO 1a || 08.02.02.02 – Migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione || Diss. || SÌ || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese La proposta non aumenterà il livello complessivo delle spese
programmate nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in
quanto stanziamenti programmati per gli strumenti finanziari nell’ambito dei
programmi COSME e Orizzonte 2020 saranno utilizzati per l’aumento di capitale
del FEI. Fonti di finanziamento per l’aumento di capitale del FEI: || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 Linea di bilancio 020202 Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito || Impegni || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250 || Pagamenti || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250 Linea di bilancio 08020202 Migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione || Impegni || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250 || Pagamenti || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 01 04 || Operazioni e strumenti finanziari DG: <…….> || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio: 01040101 || Impegni || (1) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 0 || 0 || 0 || 170,000* Pagamenti || (2) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42.500++++++++ || 0 || 0 || 0 || 170,000* Numero della linea di bilancio: 01040102 || Impegni || (1a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Pagamenti || (2 a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[15] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio: || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1a +1b+1c +3 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 0 || 0 || 0 || 170,000 Pagamenti || =2a+2b+2c+3 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 0 || 0 || 0 || 170,000 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000 Pagamenti || (5) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000 Pagamenti || =5+ 6 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000 || || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2012 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834 Altre spese amministrative || || || || || 0,200* || || || 0,200* TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034 * per la valutazione
ad opera di consulenti esterni TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014[16] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 172,034 Pagamenti || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 172,034 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE RISULTATI Tipo[17] || Costo medio || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[18] ... Promuovere gli interessi dell’UE negli organi direttivi della BEI/del FEI e rafforzare la cooperazione UE-BEI/FEI per garantire l’allineamento dei prestiti BEI/FEI con le priorità strategiche dell’UE, in particolare al suo interno. || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 0 || || 0 || || 0 || || 170,000 Totale parziale per l’obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 0 || || 0 || || 0 || || 170,000 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014[19] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834 Altre spese amministrative || || || || || 0,200 || || || 0,200 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034 Esclusa la RUBRICA 5[20] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034 TOTALE || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della
stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane.
–
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in unità equivalenti a
tempo pieno || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || XX 01 01 02 (Delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (Ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[21] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[22] || - in sede || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 01.04 è il settore o
il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Le attività principali derivanti dalla proposta sono le seguenti: - preparazione della proposta legislativa, - follow up della procedura legislativa con il Parlamento europeo e il Consiglio, - contatti e comunicazioni con il FEI, segnatamente per la preparazione della posizione della Commissione in merito alle proposte presentate al consiglio di amministrazione del Fondo e per la presentazione di relazioni, - preparazione della posizione della Commissione in merito alle proposte presentate al consiglio di amministrazione del FEI, - stesura delle relazioni richieste dalla legislazione. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014 – 2020. –
X La proposta/iniziativa implica una
riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. La Commissione propone di utilizzare stanziamenti già
programmati per gli strumenti finanziari nell’ambito dei programmi COSME e
Orizzonte 2020 per agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti. Le linee di
bilancio interessate sono 02 02 02 “Migliorare l’accesso delle piccole e medie
imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito” e 08
02 02 02 “Migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella
ricerca e nell’innovazione”. La linea di bilancio destinataria del titolo 01 è 01
04 01 01 “Fondo europeo per gli investimenti – Messa a disposizione delle quote
liberate del capitale sottoscritto”. Come si è già detto, l’importo richiesto è
di 170 000 000 EUR nell’ambito del QFP 2014-2020. ¨ La
proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o
la revisione del quadro finanziario pluriennale[23]. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi
Incidenza prevista sulle entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
X La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza
finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
X sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[24] Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 Articolo 850 || || 2,477 || 2,078 || 3,112 || 3,800 || p.m || p.m || p.m Articolo destinato ad
accogliere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli
investimenti come retribuzione di questa partecipazione. Ai sensi dell’articolo 24
dello statuto, il FEI cerca di offrire un rendimento adeguato ai suoi soci. In
applicazione della decisione dell’assemblea generale, il FEI distribuisce ai
soci l’utile netto annuo in forma di dividendi. Per quanto riguarda l’UE, i
dividendi sono iscritti al bilancio dell’UE (linea 850: dividendi versati dal
FEI). Attualmente le entrate
del FEI sono soprattutto costituite da entrate di tesoreria, da commissioni di
gestione e dalle entrate derivanti delle operazioni di garanzia con risorse
proprie. Vista la difficoltà di fornire dati definitivi sulle future entrate
nette e sui dividendi che verranno distribuiti, che incidono sul prezzo di
emissione delle quote, la Commissione propone di assegnare le entrate derivanti
dai dividendi alla linea di bilancio di spesa 01 04 01 01. Le entrate saranno
assegnate unicamente per il periodo dell’aumento di capitale. Le cifre di cui
sopra sono indicative e presuppongono che l’attuale tasso di pagamento dei
dividendi rimanga costante al 20% per i prossimi quattro anni. I dividendi,
tuttavia, sono decisi ogni anno dall’assemblea generale del FEI. [1] Nella presente relazione il termine “mandato” indica le
attività del FEI diverse dalle operazioni per le quali sono utilizzate solo
risorse proprie. I mandati comprendono i programmi dell’UE la cui gestione è
stata delegata al FEI. [2] Queste cifre si basano su un’ipotesi interna del FEI. [3] Secondo lo statuto del FEI, il capitale autorizzato del
Fondo può essere aumentato su decisione dell’assemblea generale assunta con una
maggioranza dell’85% dei voti espressi. Questo significa che la Commissione può
bloccare una decisione dell’assemblea generale, in quanto detiene il 30% delle
quote del FEI. [4] Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007,
relativa alla partecipazione della Comunità all’aumento di capitale del Fondo
europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5). [5] GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12. [6] GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12. [7] GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5. [8] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [9] ABM: activity-based management (gestione per
attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività. [10] A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [11] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [12] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. =
Stanziamenti non dissociati. [13] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [14] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [15] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [16] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [17] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [18] Cfr. punto 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici...”. [19] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. [20] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [21] AC = agente contrattuale; AL= agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto
in delegazione). [22] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [23] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per
il periodo 2007-2013). [24] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali
(dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere
importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.