52014PC0066

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione dell’Unione europea all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti /* COM/2014/066 final - 2014/0034 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato creato nel 1994 per promuovere “una crescita sostenibile ed equilibrata all’interno della Comunità”. L’articolo 2 dello statuto del FEI sancisce l’impegno del Fondo a sostenere il perseguimento degli obiettivi dell’UE. Attualmente le attività del FEI riguardano investimenti in venture capital, fondi operanti nel lower mid-market e fondi mezzanino per migliorare la disponibilità di capitale di rischio a favore delle PMI innovative e a forte crescita. Il Fondo fornisce inoltre garanzie e supporto di credito attraverso la cartolarizzazione per migliorare la capacità di prestito degli intermediari finanziari e, di conseguenza, la disponibilità e le condizioni di credito per le PMI beneficiarie. Il FEI opera utilizzando risorse proprie o gestendo mandati[1] per conto della BEI, della Commissione o di governi nazionali e regionali.

L’obiettivo di sostegno delle politiche dell’UE sancito dallo statuto del FEI si è riflesso nella crescita eccezionale dell’assunzione di partecipazioni e della concessione di garanzie registrata durante la recente crisi. Questo dovrebbe portare gli impegni complessivi in fondi di private equity a 1,5 miliardi di EUR con una mobilitazione di 6,4 miliardi di EUR nel 2013. Per quanto riguarda le garanzie, nel 2013 il FEI prevede di aver impegnato 1,9 miliardi di EUR, in modo da mobilitare 7,5 miliardi di EUR di prestiti alle PMI[2].

In seguito all’aumento del capitale del FEI operato nel 2007, il capitale sottoscritto ammonta a 3 miliardi di EUR suddivisi in 3 000 quote con un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna. Il capitale versato del FEI ammonta attualmente a 600 milioni di EUR (20% del capitale sottoscritto). A ottobre 2013 il FEI era detenuto dalla BEI (62,1%), dall’Unione europea (30%) e da 24 enti finanziari pubblici e privati (7,9%).

Il Consiglio europeo del giugno 2012 ha chiesto di ampliare l’intervento del FEI, in particolare con riguardo all’attività di venture capital, in collegamento con le strutture nazionali esistenti. Nel giugno 2013, il Consiglio europeo ha auspicato un aumento della capacità di supporto di credito del FEI. L’appello è stato rivolto nell’ambito del “nuovo piano per gli investimenti per l’Europa” che attribuisce particolare importanza ai finanziamenti per le PMI, un’attività fondamentale del FEI. Il Consiglio europeo di ottobre ha chiesto di proseguire ogni sforzo per ripristinare la normale erogazione dei prestiti all’economia e agevolare il finanziamento degli investimenti, in particolare riguardo alle PMI.

In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo, il FEI ha individuato una serie di soluzioni di finanziamento per sostenere maggiormente le PMI e ottimizzare l’impatto delle sue risorse. Per attuarle si propongono due modalità principali:

· agevolare l’erogazione di finanziamenti tramite debito alle PMI attraverso operazioni di supporto di credito, tra cui l’iniziativa per le PMI, e

· creare una capacità di investimento supplementare per private equity, capitale mezzanino, venture capital e capitale di crescita.

Le risorse proprie del FEI saranno di fondamentale importanza per sostenere queste attività e garantire un allineamento degli interessi con altri mandati, compresi mandati dell’UE quali Orizzonte 2020 e COSME, per mezzo del coinvestimento.

Queste iniziative dovrebbero permettere al FEI di raddoppiare, nei prossimi anni, la sua esposizione complessiva in termini di garanzie e venture capital. Ciascun ramo di attività del FEI comporta rischi diversi, che si riflettono nella necessità di accantonare un certo livello di allocazione del capitale economico. In un’ottica di gestione del rischio, la somma dell’allocazione di capitale non dovrebbe superare le risorse proprie del FEI. Considerati i piani di crescita di cui sopra, la riserva di capitale attuale dovrebbe diminuire rapidamente. Occorre quindi aumentare il capitale disponibile del FEI per rispettare i requisiti patrimoniali contenuti nello statuto e mantenere il rating AAA, indispensabile per l’attività di supporto di credito del Fondo.

Inizialmente il FEI aveva proposto due alternative per il rafforzamento della sua capacità:

· scenario 1: aumento della percentuale versata dal 20% al 40%;

· scenario 2: aumento del capitale sottoscritto, con una percentuale versata del 20%.

In base allo scenario 1, tutti i soci esistenti sarebbero costretti a partecipare o a vendere le proprie quote del FEI, vista l’impossibilità di differenziare le percentuali versate in funzione delle quote, mentre in base allo scenario 2 i soci sarebbero liberi di scegliere se sottoscrivere o meno le nuove quote, proporzionalmente alla loro partecipazione attuale nel capitale del FEI.

Nel settembre 2013 i dirigenti del FEI hanno discusso informalmente le opzioni per aumentare il capitale del Fondo con tutti gli enti finanziari soci del Fondo, che hanno accolto positivamente l’idea di aumentare il capitale, giudicando invece inaccettabile il fatto che i soci siano costretti a partecipare se non vogliono perdere l’intero pacchetto. È emerso inoltre un vasto consenso sull’importanza di mantenere la struttura di proprietà tripartita del FEI. Nella proposta definitiva del FEI, pertanto, figurava solo lo scenario 2.

Il 26 novembre 2013 il consiglio di amministrazione del FEI ha approvato il principio di un aumento del capitale sottoscritto del Fondo di un importo fino a 1 500 milioni di EUR, con un 20% di capitale versato. Questo comporterebbe la sottoscrizione di 450 quote supplementari da parte dell’UE. Le modalità tecniche e la procedura saranno presentate al consiglio di amministrazione al momento opportuno. Conformemente allo statuto del FEI, qualsiasi aumento del capitale deve essere approvato dall’assemblea generale del Fondo, in cui la Commissione dispone di una minoranza di blocco per questa decisione[3].

Nel dicembre 2013 il consiglio di amministrazione della BEI ha approvato l’aumento di capitale del FEI e ne ha autorizzato la presentazione al consiglio dei governatori della Banca.

Il Consiglio europeo di dicembre ha inoltre chiesto alla Commissione e alla BEI di rafforzare ulteriormente la capacità del FEI tramite un aumento del suo capitale con l’obiettivo di giungere a un accordo finale entro il maggio 2014.

L’aumento di capitale dovrebbe essere integrato da un nuovo mandato di supporto del rischio della BEI (Risk Enhancement Mandate - EREM) per un importo fino a 2,3 miliardi di EUR per il periodo 2014-2016. In considerazione i) della capacità rafforzata dall’aumento di capitale e ii) del nuovo mandato della BEI, il FEI prevede di utilizzare tra 2 e 3 miliardi di EUR all’anno per le operazioni di supporto di credito (mobilitando ogni anno tra 11 e 20 miliardi di EUR di prestiti alle PMI), iniziando nel 2014 e raggiungendo un picco nel 2015. A ciò si aggiungeranno 400 milioni di EUR di impegni supplementari in private equity.

Nell’ambito dell’aumento del capitale si cercherà di rafforzare l’attuale struttura di partecipazione pubblico-privata attraverso il pieno coinvolgimento degli enti finanziari soci. Questo potrebbe permettere inoltre di ampliare la base dei soci del FEI attirando più enti di promozione nazionali/regionali con un’impostazione analoga, in linea con la valutazione esterna finanziata dalla Commissione e nello spirito delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2012.

Vista la necessità di rispondere tempestivamente alle conclusioni del Consiglio europeo e l’urgenza di sostenere gli obiettivi dell’UE in termini di crescita e occupazione in un contesto di post-crisi, si cercherà di rafforzare la capacità creata dall’aumento di capitale del FEI già nel 2014. Sarebbe opportuno concludere la procedura legislativa ordinaria per consentire all’UE di sostenere l’aumento di capitale all’assemblea generale del FEI della primavera 2014. In caso contrario, il tutto sarebbe rimandato al 2015.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Come richiesto dalla decisione 2007/247/CE del Consiglio[4] che approva la partecipazione dell’UE al precedente aumento di capitale del FEI, nel 2012 la Commissione ha svolto una valutazione esterna delle operazioni con risorse proprie del Fondo. La valutazione ha tenuto conto dei pareri delle diverse parti interessate (rappresentanti degli Stati membri, BEI, enti finanziari e Commissione). I valutatori hanno inoltre consultato gli enti finanziari soci, i gestori di fondi di private equity/venture capital che avevano beneficiato di investimenti sulle risorse proprie del FEI, i promotori di operazioni di cartolarizzazione con la partecipazione del FEI e rappresentanti degli organismi pertinenti del settore. La valutazione ha confermato il valore aggiunto della partecipazione dell’UE per i seguenti motivi:

· la partecipazione dell’UE permette alla Commissione europea di essere rappresentata nell’assemblea generale e nel consiglio di amministrazione del FEI (con due membri su sette), conferendo all’Unione una notevole influenza in sede di definizione degli obiettivi strategici e operativi del Fondo. Questo contribuisce a promuovere e ancorare i principali obiettivi dell’UE nelle operazioni del FEI;

· la partecipazione dell’UE crea un quadro per promuoverne le politiche nell’ambito di relazioni di lavoro con la BEI e altri soci finanziari pubblici e privati. L’attività congiunta del consiglio di amministrazione con altri soci, in particolare la BEI, favorisce una maggiore intesa a livello organizzativo e rafforza i rapporti di lavoro fra le principali parti interessate nel contesto dei finanziamenti alle PMI;

· stabilità del merito di credito: il partenariato per la partecipazione congiunta della BEI e dell’UE al FEI è alla base del rating AAA/Aaa del FEI. Un buon rating di credito è di fondamentale importanza per l’efficacia degli strumenti di finanziamento del FEI.

Anche se le operazioni con risorse proprie del FEI generano un notevole valore aggiunto sui mercati finanziari, riflettendo l’approccio orientato al mercato del Fondo per ottimizzare l’impatto sulle politiche, la valutazione ha individuato un numero di settori in cui l’impatto politico di queste operazioni potrebbe essere rafforzato. Sulla base delle conclusioni della valutazione, la Commissione ha elaborato un piano d’azione che è stato presentato al Consiglio e al Parlamento nel novembre 2012 ed è attualmente in fase di attuazione. Di seguito figurano le principali conclusioni della valutazione e le misure appropriate adottate su richiesta della Commissione:

· occorre definire in modo più chiaro gli obiettivi dell’UE che devono essere realizzati dal FEI. In questo contesto, si dovrebbero rivedere l’equilibrio auspicato fra risultati finanziari e politici e il livello auspicato di distribuzione dei dividendi. Su richiesta della Commissione, il FEI ha preparato una relazione per il consiglio di amministrazione sul valore aggiunto del FEI e un riesame della valutazione d’impatto ex-post, che sono stati completati nell’aprile 2013. Verrà quindi presentata una relazione sulla valutazione d’impatto ex-post contenente dati sull’incidenza effettiva delle singole operazioni sulle PMI. La Commissione ha richiesto anche una nuova valutazione della politica del FEI in materia di dividendi. Nel 2013 l’assemblea generale annuale del FEI ha deciso di discostarsi dal tasso standard di pagamento dei dividendi (40% degli utili netti) e di distribuire il 20% degli utili netti sotto forma di dividendi. Questa decisione sarà nuovamente riesaminata nel 2014 dall’assemblea generale annuale;

· visto il contributo specifico e dimostrabile di ciascun gruppo di soci al valore aggiunto totale del FEI, si dovrebbe cercare di mantenere integralmente la struttura tripartita del Fondo. La partecipazione degli enti finanziari dovrebbe essere perlomeno mantenuta e, idealmente, aumentata. In risposta a questa conclusione, la Commissione ha chiesto ai dirigenti del FEI di cercare di attirare come nuovi soci più enti finanziari con un’impostazione analoga. Si è inoltre chiesto ai dirigenti del FEI di riferire regolarmente al consiglio di amministrazione sulle attività intraprese dal Fondo per attrarre nuovi enti finanziari;

· visto il valore aggiunto limitato del coinvestimento sistematico solo in base al mandato “capitale di rischio” conferito al FEI dalla BEI, si chiederà al FEI di coinvestire periodicamente con altri mandati, tra cui mandati UE quali Orizzonte 2020 e COSME, per garantire un maggiore allineamento degli interessi fra la Commissione e il FEI.

Essendo disponibile una valutazione esterna recente, e conformemente al principio di proporzionalità e alle pratiche passate, la Commissione propone di non elaborare una valutazione d’impatto formale.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sebbene l’articolo 3 della decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti[5] contenga una disposizione specifica sugli aumenti di capitale, questa disposizione non può costituire la base giuridica per una nuova decisione su un aumento di capitale del FEI in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa ai “fondamenti normativi derivati”. Si dovrebbe invece proporre una base giuridica nel diritto primario.

Visti gli obiettivi e le attività del FEI, definiti nel suo statuto e nelle decisioni adottate dai suoi organi direttivi conformemente allo statuto, e in considerazione dell’obiettivo primario perseguito attraverso l’aumento di capitale, vale a dire:

– rispondere alla richiesta del Consiglio europeo di aumentare la capacità di supporto di credito del FEI, specialmente a favore delle PMI, e

– creare una capacità supplementare per l’assunzione di partecipazioni a sostegno sia delle PMI che dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico delle imprese negli Stati membri

in modo da promuovere interventi a sostegno dell’industria dell’Unione, si ritiene che l’articolo 173, paragrafo 3, del TFUE sia la base giuridica appropriata per l’aumento di capitale proposto.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Visto che si propone un aumento del capitale sottoscritto fino a 1,5 miliardi di EUR, la Commissione dovrà acquistare fino a 450 nuove quote.

La tabella seguente riepiloga l’evoluzione della quota dell’UE nel capitale del FEI a seguito dell’aumento di capitale proposto indicando il capitale del FEI sottoscritto dall’UE, suddiviso tra capitale versato e capitale richiamabile, prima e dopo l’attuale aumento di capitale.

Quota dell’UE nel capitale del FEI (milioni di EUR)

Capitale versato || Capitale richiamabile || Capitale sottoscritto totale dopo l’aumento

Esistente (prima del 2014) || Aumento proposto || Totale || Esistente (prima del 2014) || Aumento proposto || Totale

180 || 90 || 270 || 720 || 360 || 1 080 || 1 350

La sottoscrizione delle nuove quote del FEI da parte dell’UE avverrebbe nell’arco di un periodo di quattro anni a partire dal 2014. Le risorse necessarie per l’acquisto di 450 quote sono stimate a circa 175 milioni di EUR. Questa stima si basa sulle proiezioni del FEI relative all’evoluzione del prezzo delle quote del Fondo durante il periodo di sottoscrizione 2014‑2017. Il prezzo di emissione delle quote si baserà su una formula concordata, l’impegno all’acquisto di quote di sostituzione (Replacement Share Purchase Undertaking – RSPU), che comprende la parte versata del capitale, varie riserve (riserva statutaria, utili non distribuiti ecc.) e gli utili dell’esercizio, meno i dividendi pagati. È difficile stimare le variazioni delle riserve, perché una di esse riflette le diverse quotazioni di mercato degli investimenti di private equity realizzati dal FEI e i cambiamenti di valore relativi alla tesoreria del Fondo. Il prezzo effettivo delle quote durante ciascun periodo di sottoscrizione si baserà sui rendiconti finanziari verificati dell’esercizio precedente.

La Commissione propone che i dividendi che saranno pagati dal FEI nel periodo 2014-2017 siano utilizzati per coprire in parte il costo delle nuove quote. Supponendo che il tasso di pagamento dei dividendi del 2013 rimanga costante al 20% per i prossimi quattro anni, durante questo periodo dovrebbero essere pagati circa 11,5 milioni di EUR di dividendi. Va però sottolineato che il FEI utilizza un tasso di pagamento dei dividendi del 33% come ipotesi di lavoro per i calcoli contenuti nel documento che propone un aumento di capitale del FEI al consiglio di amministrazione. In base a questo livello di dividendi, per l’acquisto di 450 quote occorrerebbero circa 172 milioni di EUR e si stima che nel periodo 2014-2017 i dividendi ricevuti ammonterebbero a circa 19 milioni di EUR. I dividendi sono decisi ogni anno dall’assemblea generale del FEI.

Di conseguenza, a questo stadio non è possibile calcolare con esattezza il prezzo di emissione delle quote e il livello dei dividendi per l’intero periodo di sottoscrizione. In ogni caso, il prezzo che l’UE dovrà pagare per il suo contributo all’aumento non dovrebbe superare la somma dello stanziamento di bilancio indicativo di 170 milioni di EUR e dei dividendi ricevuti nel periodo 2014-2017. La Commissione propone di utilizzare gli stanziamenti già programmati per gli strumenti finanziari nell’ambito dei programmi COSME e Orizzonte 2020 per agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti.

Analogamente al FEI, il regolamento sul COSME mira a migliorare l’accesso ai finanziamenti, specialmente per le PMI, promuovendo l’imprenditorialità e la cultura imprenditoriale. A norma del regolamento su Orizzonte 2020, gli strumenti finanziari rappresentano la forma di finanziamento principale per attività prossime al mercato che ricevono sostegno nel quadro del programma e il FEI svolgerà un ruolo importante nella loro attuazione. Si propone pertanto di utilizzare una parte degli stanziamenti disponibili per COSME e Orizzonte 2020 per l’aumento proposto del capitale del FEI. Il necessario adeguamento del bilancio 2014 sarà proposto separatamente in un progetto di bilancio rettificativo.

 

2014/0034 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dell’Unione europea all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       In applicazione della decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti[6], il Fondo europeo per gli investimenti (“il Fondo”) è stato istituito nel 1994 per promuovere “una crescita sostenibile ed equilibrata all’interno della Comunità”.

(2)       L’aumento del capitale sottoscritto del Fondo nel 2007 ne ha portato il capitale autorizzato a 3 miliardi di EUR, suddivisi in 3 000 quote da 1 milione di EUR con un 20% di capitale versato. L’Unione, rappresentata dalla Commissione, ha partecipato al precedente aumento del capitale sottoscritto del Fondo conformemente alla decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti[7].

(3)       Finora quindi l’Unione, rappresentata dalla Commissione, ha sottoscritto complessivamente 900 quote del Fondo per un valore nominale di 900 milioni di EUR, di cui 180 versati.

(4)       Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ha adottato il “patto per la crescita e l’occupazione” con l’obiettivo di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, efficiente sotto il profilo delle risorse e creatrice di occupazione. Le conclusioni del Consiglio europeo individuavano, fra le nuove misure urgenti a livello di Unione europea necessarie per stimolare la crescita e l’occupazione, potenziare il finanziamento dell’economia e rendere l’Europa più competitiva come luogo di produzione e di investimento, l’ampliamento dell’intervento del Fondo, in particolare con riguardo all’attività di venture capital, in collegamento con le strutture nazionali esistenti, come le banche e gli istituti di promozione nazionali.

(5)       Per promuovere ulteriormente gli investimenti e l’accesso al credito, il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 ha varato il “nuovo piano per gli investimenti per l’Europa” a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e a favore del finanziamento dell’economia. Nelle conclusioni, il Consiglio europeo chiedeva alla Commissione e alla BEI di aumentare in via prioritaria la capacità di supporto di credito del Fondo.

(6)       Ricordando che ripristinare la normale erogazione di prestiti all’economia, in particolare alle PMI, rimane una priorità, il Consiglio europeo del dicembre 2013 ha chiesto alla Commissione e alla BEI di rafforzare ulteriormente la capacità del Fondo tramite un aumento del suo capitale con l’obiettivo di giungere a un accordo finale entro il maggio 2014.

(7)       Le attuali risorse proprie del Fondo non consentono un aumento sostanziale della sua attività, come richiesto dal Consiglio europeo, perché le sue operazioni di garanzia e di venture capital non possono superare i massimali fissati all’articolo 26 del suo statuto o dall’assemblea generale. La capacità di supporto di credito del Fondo è inoltre limitata dall’entità delle risorse proprie disponibili.

(8)       Il 26 novembre 2013 il consiglio di amministrazione ha pertanto approvato il principio di un aumento del capitale sottoscritto del Fondo di un importo fino a 1 500 milioni di EUR, che consente il necessario aumento delle risorse proprie. Le modalità tecniche e la procedura dettagliata per l’aumento saranno presentate al consiglio di amministrazione al momento opportuno, chiedendo l’autorizzazione di presentare una proposta per approvazione all’assemblea generale del 2014.

(9)       Le nuove quote dovrebbero essere sottoscritte dai soci del Fondo, a loro discrezione, nell’arco di un periodo di quattro anni, dal 2014 al 2017. Il prezzo delle nuove quote dovrebbe essere fissato annualmente sulla base della formula del valore patrimoniale netto (NAV) convenuta dai soci del Fondo.

(10)     I dividendi annuali ricevuti nel periodo 2014-2017 per la partecipazione dell’Unione al Fondo dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica esterne e utilizzati per coprire una parte del costo dell’aumento di capitale. Questo dovrebbe accrescere l’importo delle risorse di bilancio disponibili per l’aumento di capitale, contribuendo all’obiettivo di mantenere al 30% la partecipazione dell’Unione nel Fondo.

(11)     È opportuno che l’Unione partecipi all’aumento di capitale del Fondo per perseguire i propri obiettivi di promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l’Unione, in particolare delle PMI, e favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico, come auspicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2012, del giugno 2013 e del dicembre 2013 e ulteriormente specificato nel “patto per la crescita e l’occupazione” e nel “nuovo piano per gli investimenti per l’Europa”.

(12)     Per consentire al rappresentante dell’Unione all’assemblea generale del FEI di votare appena possibile l’aumento di capitale, la decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oltre all’attuale quota di partecipazione al Fondo europeo per gli investimenti (“il Fondo”), l’Unione sottoscrive un massimo di 450 quote di un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna. La sottoscrizione delle quote e i pagamenti annuali avvengono conformemente alle condizioni approvate dall’assemblea generale del Fondo.

Articolo 2

L’Unione acquista le nuove quote del Fondo nell’arco di un periodo di quattro anni avente inizio nel 2014. Nel periodo 2014-2017, i dividendi ricevuti a titolo della partecipazione dell’Unione al Fondo sono considerati entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione[8] per coprire in parte il costo della sottoscrizione.

Per coprire il costo rimanente, è messo a disposizione dal bilancio generale dell’Unione europea un importo complessivo fino a un massimo di 170 milioni di EUR per l’intero periodo, utilizzando gli stanziamenti già programmati nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in modo da lasciare invariate le spese totali assegnate. L’impegno di bilancio può essere ripartito in frazioni annue nell’arco di quattro anni a norma dell’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivo/obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione prevista

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Approvazione di un aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti e partecipazione dell’Unione all’aumento.

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[9]

Titolo 01 - Affari economici e finanziari

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[10]

ý La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivo/obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Obiettivo “Collaborare attivamente con la BEI e il FEI alla realizzazione delle politiche dell’UE”.

Obiettivo “Continuare a collaborare strettamente con la BEI e il FEI per predisporre strumenti finanziari a sostegno degli obiettivi di Europa 2020 per il prossimo quadro finanziario pluriennale”.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

1. Obiettivo “Promuovere gli interessi dell’UE negli organi direttivi della BEI/del FEI e rafforzare la cooperazione UE-BEI/FEI per garantire l’allineamento dei prestiti BEI/FEI con le priorità strategiche dell’UE, in particolare al suo interno”.

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 01.04 Operazioni e strumenti finanziari

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

L’aumento di capitale permetterà al FEI di dare un seguito adeguato alle conclusioni del Consiglio europeo in due modi:

· facilitando l’erogazione di finanziamenti mediante debito alle PMI (attraverso operazioni di supporto di credito e di garanzia);

· creando una capacità di investimento supplementare per private equity, capitale mezzanino, venture capital e capitale di crescita.

L’aumento di capitale permetterà inoltre al FEI di coinvestire risorse proprie con mandati della Commissione quali COSME e Orizzonte 2020, garantendo quindi un migliore allineamento degli interessi fra la Commissione e il FEI in conformità del regolamento finanziario. Infine, la partecipazione all’attuale aumento di capitale garantirà che la quota dell’UE nel capitale del FEI rimanga perlomeno costante e non venga diluita.

Operazioni di supporto di credito e di garanzia

Nel prossimo periodo di programmazione il FEI dovrebbe intensificare notevolmente l’attività di supporto di credito, erogando ogni anno tra 2,0 e 3,0 miliardi di EUR (per mobilitare tra 11 e 20 miliardi di EUR all’anno di prestiti alle PMI), con uno sforzo particolare nel 2015 e nel 2016. Quest’attività supplementare di supporto di credito richiede un aumento delle risorse proprie del FEI di 400 milioni di EUR, integrato da un mandato della BEI fino a 2,3 miliardi di EUR per il periodo 2014-2016. L’intensificazione dell’attività dovrebbe determinare un aumento del 50% del numero di PMI beneficiarie di operazioni di supporto di credito e di garanzia del FEI.

Operazioni di private equity

Il capitale supplementare permetterà al FEI di adoperarsi ulteriormente per colmare lacune di fondo sui mercati del capitale di avviamento, del venture capital e del capitale di crescita. Queste iniziative fondamentali sosterranno sia la politica di ricerca, sviluppo e innovazione che le politiche a favore dell’occupazione, della crescita e della coesione sociale. Gli impegni supplementari di 400 milioni di EUR dovranno essere coperti complessivamente con 150-200 milioni di EUR di risorse proprie supplementari del FEI. L’intensificazione dell’attività dovrebbe determinare un aumento del 50% del numero di PMI beneficiarie di operazioni di private equity del FEI.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato in base al numero di operazioni di supporto di credito, all’effetto catalizzatore ottenuto, al volume di credito messo a disposizione delle PMI, al numero delle PMI beneficiarie e alla diversificazione geografica. I risultati saranno misurati in base all’aumento del numero di PMI beneficiarie di operazioni di supporto di credito e di garanzia del FEI.

Per quanto riguarda le operazioni di venture capital, l’impatto sarà misurato in base al numero di transazioni, al numero di imprese sostenute, alla leva finanziaria (importo totale coinvestito) e all’effetto catalizzatore (importo coinvestito direttamente attribuibile al FEI), al volume degli esborsi a favore dei beneficiari finali e alla diversificazione geografica. I risultati saranno misurati in base all’aumento del numero di PMI beneficiarie di operazioni di private equity del FEI.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il FEI utilizza le risorse proprie per l’allocazione del capitale nel quadro delle operazioni di garanzia e per l’acquisizione di partecipazioni in caso di investimenti in venture capital. L’entità delle risorse proprie attuali del FEI limita la capacità del Fondo di aumentare considerevolmente le operazioni di venture capital e di supporto di credito come richiesto dal Consiglio europeo del giugno 2012, del giugno 2013 e del dicembre 2013.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Si stima che la capacità supplementare conseguente all’aumento di capitale del FEI consentirà al gruppo BEI di mobilitare 45 miliardi di EUR supplementari di nuovi prestiti e leasing nei prossimi 7 anni. L’aumento di capitale rafforzerebbe inoltre le possibilità di cooperazione del FEI con i suoi soci (la Commissione, la BEI e gli enti finanziari) e con terzi nell’attuazione delle operazioni di supporto di credito.

La capacità di investimento supplementare del FEI sarà utilizzata anche per il mercato europeo del venture capital, specie per quanto riguarda i finanziamenti per le start-up e l’avviamento (seed). Questo rafforzerà il contributo del FEI al raggiungimento dell’obiettivo di crescita intelligente, sostenibile e creatrice di occupazione della strategia Europa 2020, e in particolare alla realizzazione delle seguenti iniziative faro riguardanti l’accesso delle PMI ai finanziamenti:

· “Unione dell’innovazione”,

· “Una politica industriale per l’era della globalizzazione”,

· “Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti”.

L’aumento di capitale proposto sarebbe infine l’occasione per potenziare il ruolo degli enti finanziari nel FEI aumentandone la partecipazione.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La decisione 2007/247/CE del Consiglio prevedeva una valutazione delle operazioni con risorse proprie del Fondo entro il 31 luglio 2012. La valutazione ha dimostrato il valore aggiunto di queste operazioni nell’erogazione di finanziamenti alle PMI europee (capitale di rischio e finanziamenti mediante debito), ivi compresi i volumi di investimento realizzati, lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi e la creazione di infrastrutture e ecosistemi d’investimento basati sul partenariato e sulla condivisione delle conoscenze. Come indicato nella sezione 2 della relazione (Consultazione delle parti interessate e valutazioni d’impatto), la valutazione ha concluso che una partecipazione dell’UE nel FEI rimaneva totalmente giustificata.

Nonostante il valore aggiunto constatato, la valutazione individuava una serie di settori in cui l’impatto politico delle operazioni con risorse proprie del FEI potrebbe essere ulteriormente rafforzato. In risposta alle conclusioni della valutazione, la Commissione ha elaborato un piano d’azione volto a aumentare ulteriormente il valore aggiunto della partecipazione dell’UE nel FEI. Il piano d’azione è stato presentato al Consiglio e al Parlamento nel novembre 2012 ed è attualmente in fase di attuazione.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti appropriati

La Commissione promuove sistematicamente una stretta cooperazione e iniziative congiunte con il gruppo BEI poiché queste azioni efficienti sono sempre più necessarie per sostenere la ripresa in un contesto economico fragile.

Le risorse proprie del FEI integrano inoltre i mandati dell’UE e della BEI (ad esempio gli strumenti finanziari nell’ambito di COSME e Orizzonte 2020 e il mandato sulle risorse di capitale di rischio della BEI). Le risorse proprie del FEI saranno necessarie per mobilitare i fondi UE.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– x Incidenza finanziaria dal 2014 al 2017

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal [AAAA al AAAA],

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione prevista[11]

Dal bilancio 2014

X Gestione diretta da parte della Commissione

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La relazione annuale del FEI e la relazione annuale del suo collegio sindacale continueranno ad essere presentate al Consiglio e al Parlamento europeo in conformità della decisione 2007/247/CE.

Il consiglio di amministrazione esamina la maggior parte delle singole operazioni del FEI e sorveglia i portafogli del capitale di rischio e delle garanzie. Vigila anche affinché il Fondo sia gestito conformemente allo statuto e agli orientamenti specifici adottati dal consiglio di amministrazione. La Commissione ha designato due direttori e due sostituti come rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. Inoltre, un accordo tripartito tra il FEI, la Corte dei conti e la Commissione fissa le modalità relative alla trasmissione alla Corte dei conti dei documenti e delle informazioni riguardanti la partecipazione dell’UE al capitale del FEI.

Il FEI è infine oggetto di valutazione da parte delle tre più grandi agenzie di rating, ossia Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

La presente proposta non modifica la natura del rischio inerente alla partecipazione dell’UE al FEI. Le strutture di investimento e gestione dei rischi del FEI rimangono invariate. La gestione dei rischi si basa sulle migliori pratiche di mercato, sulle norme applicabili, sulla legislazione e sui requisiti di Basilea II.

2.2.2.     Informazioni sul sistema di controllo interno

La funzione di gestione e controllo dei rischi (RMM) del FEI copre tutte le attività del Fondo, monitora periodicamente i rischi associati alle singole transazioni e il livello del portafoglio e valuta sia le transazioni nuove che quelle esistenti.

I conti annuali del FEI sono verificati da revisori esterni su mandato del collegio sindacale del FEI. I conti vengono approvati dai soci in occasione dell’assemblea generale annuale.

L’audit interno, che è affidato alla BEI, esamina e valuta la struttura e l’efficacia dei sistemi di controllo interno. Il collegio sindacale si incontra periodicamente con il revisore interno e monitora l’attuazione degli elementi delle azioni concordate.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

L’aumento di capitale riguarda la partecipazione in un’istituzione finanziaria internazionale. Lo statuto del FEI prevede controlli periodici da parte del revisore interno e dei revisori esterni del FEI.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il FEI ha una divisione indipendente denominata Conformità e rischi operativi che garantisce l’applicazione dei più elevati standard di integrità in tutte le attività del FEI conformemente alle migliori pratiche internazionali.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti nel 2014

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

|| Diss./Non diss. ([12]) || di paesi EFTA[13] || di paesi candidati[14] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a || 01.04.01.01 – Fondo europeo per gli investimenti – Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto 01.04.01.02 – Fondo europeo per gli investimenti – Quota richiamabile del capitale sottoscritto || Diss. || NO || NO || NO || NO

1a || 02.02.02 – Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito || Diss. || SÌ || NO || NO || NO

1a || 08.02.02.02 – Migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione || Diss. || SÌ || NO || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

La proposta non aumenterà il livello complessivo delle spese programmate nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in quanto stanziamenti programmati per gli strumenti finanziari nell’ambito dei programmi COSME e Orizzonte 2020 saranno utilizzati per l’aumento di capitale del FEI.

 

Fonti di finanziamento per l’aumento di capitale del FEI: || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017

Linea di bilancio 020202 Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito || Impegni || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250

|| Pagamenti || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250

Linea di bilancio 08020202 Migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione || Impegni || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250

|| Pagamenti || 21,250 || 21,250 || 21,250 || 21,250

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 01 04 || Operazioni e strumenti finanziari

DG: <…….> || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio: 01040101 || Impegni || (1) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 0 || 0 || 0 || 170,000*

Pagamenti || (2) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42.500++++++++ || 0 || 0 || 0 || 170,000*

Numero della linea di bilancio: 01040102 || Impegni || (1a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Pagamenti || (2 a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

|| || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[15] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio: || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1a +1b+1c +3 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 0 || 0 || 0 || 170,000

Pagamenti || =2a+2b+2c+3 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 0 || 0 || 0 || 170,000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000

Pagamenti || (5) || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000

Pagamenti || =5+ 6 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || 42,500 || || || || 170,000

|| || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2012 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE

DG: <…….> ||

Ÿ Risorse umane || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || 0,200* || || || 0,200*

TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034

* per la valutazione ad opera di consulenti esterni

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014[16] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 172,034

Pagamenti || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 42,762 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 172,034

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo[17] || Costo medio || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || No || Costo || N. totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[18] ... Promuovere gli interessi dell’UE negli organi direttivi della BEI/del FEI e rafforzare la cooperazione UE-BEI/FEI per garantire l’allineamento dei prestiti BEI/FEI con le priorità strategiche dell’UE, in particolare al suo interno. || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 0 || || 0 || || 0 || || 170,000

Totale parziale per l’obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 42,500 || || 0 || || 0 || || 0 || || 170,000

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014[19] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 1,834

Altre spese amministrative || || || || || 0,200 || || || 0,200

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034

Esclusa la RUBRICA 5[20] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034

TOTALE || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,462 || 0,262 || 0,462 || 2,034

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane.

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno

|| || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020

|| Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

|| XX 01 01 02 (Delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (Ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[21] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[22] || - in sede || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT - Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

01.04 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Le attività principali derivanti dalla proposta sono le seguenti: - preparazione della proposta legislativa, - follow up della procedura legislativa con il Parlamento europeo e il Consiglio, - contatti e comunicazioni con il FEI, segnatamente per la preparazione della posizione della Commissione in merito alle proposte presentate al consiglio di amministrazione del Fondo e per la presentazione di relazioni, - preparazione della posizione della Commissione in merito alle proposte presentate al consiglio di amministrazione del FEI, - stesura delle relazioni richieste dalla legislazione.

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020.

– X  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La Commissione propone di utilizzare stanziamenti già programmati per gli strumenti finanziari nell’ambito dei programmi COSME e Orizzonte 2020 per agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti. Le linee di bilancio interessate sono 02 02 02 “Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito” e 08 02 02 02 “Migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione”. La linea di bilancio destinataria del titolo 01 è 01 04 01 01 “Fondo europeo per gli investimenti – Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto”. Come si è già detto, l’importo richiesto è di 170 000 000 EUR nell’ambito del QFP 2014-2020.

¨      La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[23].

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– X  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– X          sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[24]

Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018-2020

Articolo 850 || || 2,477 || 2,078 || 3,112 || 3,800 || p.m || p.m || p.m

Articolo destinato ad accogliere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

Ai sensi dell’articolo 24 dello statuto, il FEI cerca di offrire un rendimento adeguato ai suoi soci. In applicazione della decisione dell’assemblea generale, il FEI distribuisce ai soci l’utile netto annuo in forma di dividendi. Per quanto riguarda l’UE, i dividendi sono iscritti al bilancio dell’UE (linea 850: dividendi versati dal FEI).

Attualmente le entrate del FEI sono soprattutto costituite da entrate di tesoreria, da commissioni di gestione e dalle entrate derivanti delle operazioni di garanzia con risorse proprie. Vista la difficoltà di fornire dati definitivi sulle future entrate nette e sui dividendi che verranno distribuiti, che incidono sul prezzo di emissione delle quote, la Commissione propone di assegnare le entrate derivanti dai dividendi alla linea di bilancio di spesa 01 04 01 01. Le entrate saranno assegnate unicamente per il periodo dell’aumento di capitale. Le cifre di cui sopra sono indicative e presuppongono che l’attuale tasso di pagamento dei dividendi rimanga costante al 20% per i prossimi quattro anni. I dividendi, tuttavia, sono decisi ogni anno dall’assemblea generale del FEI.

[1]               Nella presente relazione il termine “mandato” indica le attività del FEI diverse dalle operazioni per le quali sono utilizzate solo risorse proprie. I mandati comprendono i programmi dell’UE la cui gestione è stata delegata al FEI.

[2]               Queste cifre si basano su un’ipotesi interna del FEI.

[3]               Secondo lo statuto del FEI, il capitale autorizzato del Fondo può essere aumentato su decisione dell’assemblea generale assunta con una maggioranza dell’85% dei voti espressi. Questo significa che la Commissione può bloccare una decisione dell’assemblea generale, in quanto detiene il 30% delle quote del FEI.

[4]               Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

[5]               GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12.

[6]               GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12.

[7]               GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5.

[8]               GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[9]               ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività.

[10]               A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[11]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[12]               Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[13]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[14]               Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[15]               Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[16]               L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[17]               I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[18]               Cfr. punto 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici...”.

[19]               L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[20]               Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[21]               AC = agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione).

[22]               Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[23]               Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[24]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.