Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo sullo Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina /* COM/2014/017 final - 2014/0007 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta || · Motivazione e obiettivi della proposta L’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l’Ucraina, dall’altro è stato negoziato sulla base dell’autorizzazione ricevuta dal Consiglio nel dicembre 2006. Il mercato dei servizi aerei tra l’UE e l’Ucraina è importante. Il traffico aereo comporta più di 4 milioni di passeggeri (fonte Eurostat 2012), con una crescita media annua del 17% nel corso degli ultimi 10 anni. Anche i servizi di trasporto aereo per le merci sono in crescita, registrando un tasso di crescita doppio durante lo stesso periodo. Va inoltre osservato che il traffico fra l’UE e l’Ucraina ha rappresentato in media quasi il 43% del traffico internazionale totale dell’Ucraina durante gli ultimi 4 anni. Attualmente i servizi aerei tra l’UE e l’Ucraina son§o operati sulla base di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e quest’ultimo paese. Fa parte della politica estera dell’UE in materia di trasporto aereo negoziare con i paesi vicini accordi globali nel settore dei servizi aerei quando siano stati dimostrati il valore aggiunto e i vantaggi economici di tali accordi. L’accordo mira in particolare a: - aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l’accesso alle rotte e la capacità; - garantire la convergenza normativa e un’effettiva osservanza da parte dell’Ucraina della pertinente normativa UE in materia di trasporto aereo; e - garantire agli operatori economici pari condizioni e assenza di discriminazioni. || · Contesto generale Le direttive di negoziato stabiliscono l’obiettivo generale di negoziare un accordo globale relativo al trasporto aereo al fine di aprire in modo graduale e reciproco l’accesso al mercato e di garantire la convergenza sul piano normativo e l’effettiva applicazione delle norme e dei requisiti dell’UE In conformità alle direttive di negoziato, il 28 novembre 2013 le due parti, UE e Ucraina, hanno siglato un progetto di accordo. || · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell’accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei fra Stati membri e Ucraina. È tuttavia autorizzato l’esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell’Unione europea e i loro cittadini. || · Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell’Unione La conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l’Ucraina è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell’UE in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell’Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione (COM(2012) 556 final): “la politica estera dell’UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future”. 2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto A norma dell’articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Ha consultato inoltre le parti interessate nel corso dell’intero processo. || · Consultazione delle parti interessate || Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La Commissione ha consultato le parti interessate, in particolare tramite il forum consultivo che riunisce i rappresentanti delle compagnie aeree, degli aeroporti e delle organizzazioni sindacali. || Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Tutte le osservazioni delle parti interessate, essenzialmente per quanto riguarda l’equilibrio tra l’apertura del mercato e l’applicazione da parte dell’Ucraina dei requisiti e delle norme dell’UE in materia di trasporto aereo, sono state prese debitamente in considerazione ai fini dell’elaborazione della posizione negoziale dell’Unione. Dopo la conclusione dei negoziati le parti interessate hanno formulato l’auspicio che l’accordo sia firmato e applicato. || · Ricorso al parere di esperti || Non è stato necessario consultare esperti esterni. · Valutazione dell’impatto Come nel caso di altri accordi tra l’UE e i paesi terzi, si prevede che a causa della liberalizzazione del mercato tra l’Unione europea e l’Ucraina, verrebbero aperte nuove rotte tra aeroporti delle parti. Inoltre dovrebbero entrare nel mercato anche nuove compagnie aeree. Tali sviluppi porterebbero a una maggiore concorrenza e offrirebbero una maggiore scelta a prezzi più bassi per i consumatori. Inoltre, questa è la prima volta che un tale accordo (unilateralmente) consente ai vettori dell’UE la possibilità di effettuare trasporti di cabotaggio indipendenti e consecutivi sul mercato interno ucraino. Inoltre, l’applicazione da parte dell’Ucraina di requisiti e norme dell’UE in materia di trasporto aereo in tutti gli aspetti inerenti al funzionamento delle compagnie aeree (ad esempio in materia di sicurezza, gestione del traffico aereo, sicurezza, norme sociali e ambiente) consentirà la creazione di corrette condizioni di concorrenza per tutte le compagnie aeree. L’accordo apre anche opportunità di investimento per le compagnie aeree delle parti, consentendo una partecipazione maggioritaria reciproca, il che agevolerà lo sviluppo delle compagnie aeree promuovendo il consolidamento del settore. Oltre a ciò, esso risolverà varie questioni attinenti all’attività commerciale, in quanto prevede una serie di possibilità volte a facilitare il funzionamento delle compagnie aeree, come accordi di code-sharing, assistenza a terra, leasing, trasporto intermodale, nonché un diritto di scali notturni negli aeroporti di entrambe le parti. Più in generale, i mercati del trasporto aereo dell’UE e dell’Ucraina conoscerebbero gradualmente un processo di espansione divenendo ampiamente interconnessi. 3. Elementi giuridici della proposta || · Sintesi delle misure proposte L’accordo crea per tutti i vettori dell’Unione, condizioni uniformi per l’accesso al mercato e fissa nuove regole per la cooperazione normativa tra l’Unione europea e l’Ucraina in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. In particolare, esso permette di estendere le condizioni in esso previste ai 28 Stati membri, applicando le stesse norme senza discriminazioni favorendo tutti i vettori aerei dell’Unione indipendentemente dalla loro nazionalità. A differenza di quanto avviene attualmente tali vettori potranno operare liberamente da qualsiasi punto dell’Unione europea verso qualsiasi punto in Ucraina. L’accordo è costituito dal testo di base, che contiene i principi fondamentali, e da sette allegati: allegato I sui requisiti e le norme applicabili dell’UE; allegato II sui servizi concordati e le rotte specificate; allegato III sulle disposizioni transitorie; allegato IV sull’elenco dei certificati da riconoscere; Allegato V sull’elenco di Stati di cui agli articoli 17, 19 e 22 e agli allegati II e III dell’accordo; allegato VI sulle norme procedurali; e allegato VII sui criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 4 dell’accordo. · Base giuridica || Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. || · Scelta dello strumento Strumento proposto: accordo internazionale Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: solo gli accordi internazionali possono avere effetto sulle relazioni estere in materia di trasporto aereo. 4. Incidenza sul bilancio || La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione. 2014/0007 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo sullo
Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con
l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) In conformità alla decisione
2014/xxx del Consiglio, del (...), l’accordo sullo spazio aereo comune con l’Ucraina
(di seguito “l’accordo”) è stato firmato il (...), fatta salva la sua conclusione
in una data successiva. (2) L’accordo crea per tutti i
vettori dell’Unione, condizioni uniformi per l’accesso al mercato e fissa nuove
regole per la cooperazione e la convergenza normativa tra l’Unione europea e l’Ucraina
in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. (3) È opportuno approvare l’accordo
a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo
1
1. L’accordo sullo Spazio aereo
comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il governo dell’Ucraina è
approvato a nome dell’Unione. 2. Il testo dell’accordo
è accluso alla presente decisione. Articolo
2 Il Presidente del
Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea,
alla notifica di cui all’articolo 38 dell’accordo, per esprimere il consenso
dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo. Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno
dell’adozione.[1] Fatto a Strasburgo, il Per
il Consiglio Il
Presidente [...] [1] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato
generale del Consiglio. ALLEGATO Progetto di ACCORDO SULLO
SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE
EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E L'UCRAINA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, in quanto parti del trattato sull'Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito i
"trattati UE") e Stati membri dell'Unione europea (di seguito gli
"Stati membri"), L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione"
o "l'Unione europea" o "l'UE", da una parte, e L'UCRAINA dall'altra, tutti i summenzionati di seguito denominati
"le parti". DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune
(Common Aviation Area – CAA) basato sull'accesso reciproco ai mercati del
trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto
delle stesse norme – comprese quelle relative alla sicurezza aerea (security e
safety), alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente. RICONOSCENDO il carattere integrato
dell'aviazione civile internazionale e i diritti e gli obblighi dell'Ucraina e
degli Stati membri dell'Unione europea derivanti dalla loro appartenenza a
organizzazioni dell'aviazione internazionale, in particolare l'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile e l'Organizzazione europea per la
sicurezza della navigazione aerea, nonché da accordi internazionali
sottoscritti con paesi terzi e organizzazioni internazionali. DESIDERANDO intensificare le relazioni tra le
parti nel settore dei trasporti aerei, anche per quanto riguarda la
cooperazione industriale, e per sviluppare ulteriormente il quadro dell'attuale
sistema di accordi in materia di servizi aerei al fine di promuovere i legami
economici, culturali e a livello di trasporti tra le parti. DESIDERANDO ampliare le opportunità del
trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo in grado
di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di
servizi di trasporto aereo adeguati. RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo
per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti. PRENDENDO ATTO della Convenzione
sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre
1944. TENENDO CONTO che l'accordo di partenariato e
cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina prevede
che, allo scopo di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le
parti, adeguati alle loro esigenze commerciali, le condizioni di reciproco
accesso al mercato e la fornitura di servizi nel settore del trasporto aereo
possono essere definite da accordi specifici. DESIDERANDO dar modo ai vettori aerei di
offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in
mercati aperti. DESIDERANDO fare in modo che tutti i settori
dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei,
beneficino di un accordo liberalizzato. INTENDENDO a dare ulteriore sviluppo al quadro
normativo costituito dagli accordi vigenti allo scopo di aprire l'accesso ai
mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i
dipendenti e le comunità di entrambe le parti. CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare
le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente normativa dell'Unione
europea, come stabilito nell'allegato I del presente accordo, fatte salve le
disposizioni contenute nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (i trattati UE) e la Costituzione
dell'Ucraina. PRENDENDO ATTO dell'intenzione dell'Ucraina di inserire nella propria
normativa in materia aeronautica i requisiti e le norme corrispondenti
dell'Unione europea, anche per quanto riguarda i futuri sviluppi legislativi
all'interno dell'UE. DESIDERANDO assicurare il più elevato livello
di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda
preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili,
che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono
negativamente sull'operatività degli aeromobili e minano la fiducia dei
viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile. RICONOSCENDO che il rispetto integrale delle
norme del CAA consente alle parti di coglierne tutti i benefici, tra cui
l'apertura dell'accesso ai mercati, e di massimizzare i vantaggi per i
consumatori e le industrie di entrambe le parti. RICONOSCENDO che la creazione del CAA e
l'applicazione delle sue norme non possono avvenire senza l'adozione di accordi
transitori. RICONOSCENDO l'importanza che riveste
un'assistenza adeguata in questa prospettiva. SOTTOLINEANDO che alle compagnie aeree
dovrebbero essere riconosciute condizioni trasparenti e non discriminatorie per
quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture di trasporto aereo in particolare
quando tali infrastrutture sono limitate, tra cui, ma non esclusivamente,
l'accesso agli aeroporti. DESIDERANDO assicurare la parità di condizioni
alle compagnie aeree, garantendo eque e pari opportunità nell'esercizio dei
servizi aerei concordati. RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche
possono falsare la concorrenza tra compagnie aeree e compromettere il
conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo. AFFERMANDO l'importanza della protezione
dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in
materia di trasporto aereo e riconoscendo il diritto degli Stati sovrani di
adottare misure adeguate a questo fine. PRENDENDO ATTO dell'importanza della tutela
dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione
di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28
maggio 1999. ACCOGLIENDO CON FAVORE il dialogo in corso tra
le Parti diretto ad approfondire le loro relazioni in altri settori, in
particolare per facilitare la circolazione delle persone, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI ARTICOLO 1 OBIETTIVI E
AMBITO DI APPLICAZIONE Scopo del presente accordo è la graduale creazione di uno Spazio aereo
comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondato in
particolare su norme identiche in materia di sicurezza (safety e security),
gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori, sistemi
telematici di prenotazione, nonché per quanto riguarda gli aspetti sociali. A
questo fine il presente accordo stabilisce le norme, i requisiti tecnici, le
procedure amministrative, le norme operative di base, le modalità di attuazione
applicabili tra le parti nel rispetto delle condizioni stabilite anche nel
seguito. Tale spazio aereo comune si basa sul libero accesso al mercato del
trasporto aereo e su pari condizioni di concorrenza. ARTICOLO 2 DEFINIZIONI Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, i
seguenti termini sono così definiti: 1.
"servizio
concordato" e "rotta determinata", il trasporto aereo
internazionale a norma dell'articolo 16 (Concessione di diritti) e
dell'allegato II al presente accordo; 2.
"Accordo", il
presente Accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento; 3.
"trasporto
aereo", il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri,
bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a
titolo oneroso o in locazione, che, per chiarezza, include i servizi di linea e
non di linea (charter) e il servizio integrale di trasporto merci; 4.
"vettore aereo",
una compagnia o impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio
valida o di un'autorizzazione equivalente; 5.
"autorità
competenti", gli organismi governativi o gli enti pubblici responsabili
dell'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo; 6.
"compagnie o
imprese", soggetti di diritto civile o di diritto commerciale, ivi
comprese le società cooperative, e altre persone giuridiche contemplate dal
diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono
scopi di lucro; 7.
"Convenzione",
la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a
Chicago il 7 dicembre 1944, che include: a) ogni emendamento entrato in vigore a norma
dell'articolo 94, lettera a), della Convenzione e che sia stato
ratificato sia dall'Ucraina che da uno Stato membro o dagli Stati membri
dell'Unione europea; e b) ogni allegato o suo emendamento adottato a norma
dell'articolo 90 della Convenzione, a condizione che detto allegato o
emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per l'Ucraina e per uno Stato
membro o gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto pertinente per la
questione di cui trattasi; 8.
"accordo ECAA",
l'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la
Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di
Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle
Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim in Kosovo[1] sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo; 9.
"AESA", Agenzia
europea per la sicurezza aerea, istituita a norma del regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole
comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea
per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE; 10.
"controllo
effettivo", un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro
mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di
fatto o di diritto del singolo caso conferisce la possibilità di esercitare
direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per
mezzo, in particolare: a) del diritto di
utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa, b) dei diritti o dei contratti che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle
deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza
determinante sulla gestione delle attività dell'impresa; 11.
"controllo
regolamentare effettivo" significa che l'autorità competente per il
rilascio delle licenze di una parte, che ha rilasciato una licenza d'esercizio
o autorizzazione ad un vettore aereo, verifica periodicamente che i criteri
applicabili per l'esercizio di servizi aerei internazionali, in base alla quale
una licenza di esercizio o autorizzazione vengono rilasciati, sono soddisfatti
dal vettore aereo in questione, in conformità alle pertinenti disposizioni
legislative e regolamentari nazionali, mentre per quanto concerne la sicurezza
(intesa come safety e security) l'autorità competente mantiene un'adeguata
sorveglianza in conformità almeno alle norme dell'ICAO; 12.
"trattati UE",
il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; 13.
"Stato membro
dell'UE", uno Stato membro dell'Unione europea; 14.
"idoneità",
l'idoneità di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, in altre
parole, il possesso della capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze
appropriate in materia di gestione e la sua disponibilità a conformarsi alle
disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi relativi alle
operazioni di detti servizi; 15.
"diritto di quinta
libertà": il diritto o il privilegio concesso da uno Stato ("Stato
concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato
concessionario") di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra
il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a
condizione che tali servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il
territorio dello Stato concessionario; 16.
"costo totale",
il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole
per le spese generali amministrative e, se del caso, degli eventuali oneri
destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di
nazionalità; 17.
"ICAO",
l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile istituita in conformità
alla Convenzione; 18.
"trasporto aereo
internazionale", il trasporto aereo tra punti situati in almeno due Stati; 19.
"trasporto pubblico
intermodale", il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili e da parte
di uno o più modi di trasporto di superficie, di passeggeri, bagagli, merci e
posta, separatamente o in combinazione, a titolo oneroso o mediante noleggio; 20.
"misura",
qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione
legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento
amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; 21.
"cittadino": a) qualsiasi persona avente la cittadinanza ucraina nel
caso dell'Ucraina o la nazionalità di uno Stato membro dell'UE nel caso
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; oppure b) qualsiasi persona giuridica che i) la cui proprietà
sia detenuta, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone
fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza ucraina nel caso dell'Ucraina, o da
persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità di uno Stato membro dell'UE
o di uno degli altri Stati elencati nell'allegato V nel caso dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, e che sia effettivamente e stabilmente
soggetta al loro controllo, e ii) il cui principale centro di attività si trovi
in Ucraina nel caso dell'Ucraina o in uno Stato membro nel caso dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri; 22.
"nazionalità",
quando è riferita a un vettore aereo, il fatto che un vettore aereo soddisfi le
esigenze relative ad aspetti quali la proprietà, il controllo effettivo e la
sede principale di attività; 23.
"licenza di
esercizio": a) nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
un'autorizzazione, rilasciata dall'autorità competente per il rilascio delle
licenze a una compagnia o un'impresa, che consente di operare servizi aerei ai
sensi della pertinente normativa dell'UE e b) nel caso dell'Ucraina, una licenza per il trasporto aereo di passeggeri
e/o di merci, concessa in virtù della pertinente normativa dell'Ucraina; 24.
"prezzo": a) le "tariffe aeree passeggeri", che i
passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di
biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi
aerei, nonché tutte le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese
la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi
ausiliari; e b) le "tariffe aeree merci", il prezzo da
pagare per il trasporto di merci nonché le condizioni per l'applicabilità di
tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed
altri servizi ausiliari. Questa
definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso
alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni ad esso
applicabili; 25.
"accordo di
partenariato e cooperazione", accordo di partenariato e di cooperazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina,
dall'altra, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, e ogni strumento che gli
succede; 26.
"principale centro di
attività", la sede principale o sociale di una compagnia aerea nel
territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni
finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento
dell'aeronavigabilità, del vettore aereo; 27.
"oneri di servizio
pubblico", tutti gli oneri imposti ai vettori aerei nella misura
necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi
aerei di linea rispondenti a determinati criteri prestabiliti di continuità,
regolarità, tariffazione e capacità minima, cui i vettori aerei non si
atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I
vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per
l'adempimento degli oneri di servizio pubblico; 28.
"SESAR",
l'elemento tecnologico del Cielo unico europeo (Programma di ricerca sulla
gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo) che ha l'obiettivo di
garantire all'Unione europea, entro il 2020, un'infrastruttura di
controllo del traffico aereo ad alta efficienza, tale da garantire uno sviluppo
del trasporto aereo sicuro e compatibile con l'ambiente; 29.
"sovvenzioni",
qualsiasi contributo finanziario concesso da un'autorità o organismo regionale
o da un altro organismo pubblico, ossia quando: a) provvedimenti del governo, di un ente regionale o di
un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad
esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale,
potenziali trasferimenti diretti di fondi alla società o assunzione di
passività della società, quali ad esempio garanzie su prestiti, conferimenti di
capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o
assicurazione; b) un organismo governativo o regionale od altro ente
pubblico rinuncia ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote, o le
riduce indebitamente; c) la pubblica amministrazione, un ente regionale od
altro ente pubblico fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture
generali ovvero acquista beni o servizi; oppure d) un governo, un organismo regionale o un ente pubblico
di altro tipo effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o incarichi
o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle
illustrate alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero al
governo, e la prassi seguita non differisca in sostanza dalle normali prassi
dei governi; e
quando sia in tal modo conferito un vantaggio; 30.
"parti
contraenti", da un lato l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero
l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive
competenze, e dall'altro l'Ucraina; 31.
"territorio",
nel caso dell'Ucraina, le aree territoriali e le acque territoriali ad esse
adiacenti sotto la sovranità dell'Ucraina, e, nel caso dell'Unione europea, le
aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare
territoriale ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite da
tali trattati e da ogni strumento che ad essi dovesse succedere. L'applicazione
del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive
posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda
la loro controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato
l'aeroporto. La suddetta applicazione è determinata dall’applicazione della
normativa dell’Unione all’aeroporto di Gibilterra. L'Ucraina verrà informata in
merito alla portata della suddetta applicazione; 32.
"accordo di
transito", l'accordo di transito sui servizi aerei internazionali, fatto a
Chicago il 7 dicembre 1944; e 33.
"onere d'uso",
un onere imposto ai vettori aerei da parte dell'autorità competente o
autorizzato da tale autorità per l'uso da parte di aeromobili, loro equipaggi,
passeggeri, merci e posta, di infrastrutture e di servizi connessi alla
navigazione aerea (anche nel caso di sorvoli), il controllo del traffico aereo,
la sicurezza aeroportuale e dell'aviazione. ARTICOLO 3 APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di
carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli
obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che
possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso. 2. L'attuazione delle misure di cui sopra non pregiudica
i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dalla sua partecipazione a
organizzazioni internazionali e/o accordi internazionali, in particolare la
Convenzione e l'Accordo sul transito. 3. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1 del
presente articolo le parti: a) nell'ambito di applicazione del presente accordo
abrogano tutte le misure amministrative, tecniche o di altro tipo unilaterali,
che potrebbero costituire una restrizione indiretta e avere effetti
discriminatori sulla fornitura di servizi aerei a norma del presente accordo; e b) nell'ambito del presente accordo, si astengono
dall'applicare misure amministrative, tecniche o legislative che potrebbero
comportare discriminazioni nei confronti di cittadini o compagnie o imprese
dell'altra parte nella fornitura di servizi nell'ambito del presente accordo. ARTICOLO 4 NON DISCRIMINAZIONE Nell'ambito di applicazione del presente
accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è
vietata ogni discriminazione in ragione della cittadinanza. TITOLO II COOPERAZIONE REGOLAMENTARE ARTICOLO 5 PRINCIPI
GENERALI DELLA COOPERAZIONE NORMATIVA 1. Le parti cooperano con tutti
i mezzi possibili per assicurare il graduale inserimento nella normativa
dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione
europea di cui all'allegato I del presente accordo, nonché l'attuazione da
parte dell'Ucraina di queste disposizioni tramite: a) consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato
misto di cui all'articolo 29 (Comitato misto) del presente accordo per
l'interpretazione della legislazione dell'UE di cui al paragrafo 1 del presente
articolo in materia di sicurezza (safety e security) dei trasporti aerei,
gestione del traffico aereo, tutela dell'ambiente, accesso al mercato e
questioni accessorie, questioni sociali, protezione dei consumatori e altri
settori disciplinati dall'accordo; b) fornitura di adeguata assistenza in aree specifiche
individuate dalle parti; c) consultazioni e scambio di informazioni sulla nuova
legislazione ai sensi dell'articolo 15 (nuova legislazione) del presente
accordo. 2. L'Ucraina adotta le misure necessarie per inserire nel
proprio ordinamento giuridico e attuare i requisiti e le norme contenuti negli
atti dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo in
conformità alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 33
(disposizioni transitorie) e il relativo allegato III del presente accordo. 3. Le parti si
scambiano reciprocamente informazioni in merito alle rispettive autorità
competenti in materia di sorveglianza della sicurezza, aeronavigabilità,
rilascio di licenze ai vettori aerei, questioni aeroportuali, sicurezza
(security) della navigazione, gestione del traffico aereo, indagini su
incidenti e inconvenienti, l'istituzione di diritti aeroportuali e di
navigazione aerea senza indugio tramite il comitato misto di cui
all'articolo 29 (Comitato misto) del presente accordo. ARTICOLO 6 OSSERVANZA DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una
parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di aeromobili
impegnati in attività di trasporto aereo o le operazioni di volo e la
navigazione degli aeromobili, devono essere osservate dai vettori aerei dell'altra
parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una
delle parti. 2. Le
disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo
territorio l'entrata o l'uscita di passeggeri, equipaggi o merci imbarcati su
aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento,
l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e le misure sanitarie
(quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere
osservate da, o per il loro conto, i suddetti passeggeri, equipaggi o merci,
dei vettori aerei dell'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la
permanenza nel territorio di una delle parti. ARTICOLO 7 SICUREZZA DEL
TRASPORTO AEREO (SAFETY) 1. Ferme restando
le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le
parti agiscono in conformità alle rispettive normative che fissano requisiti e
norme in materia di sicurezza aerea specificati nella parte C dell'allegato I
del presente accordo, alle condizioni stabilite di seguito. 2. Pur
provvedendo a svolgere funzioni e compiti dello Stato in materia di
progettazione, fabbricazione, registrazione e dell'operatore, come previsto
dalla Convenzione, l'Ucraina deve inserire nella propria legislazione e
applicare effettivamente i criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, in conformità alle disposizioni transitorie stabilite
nell'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per garantire l'effettiva
attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con
l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. A questo fine, l'Ucraina deve essere coinvolta nel
lavoro dell'AESA in qualità di osservatore a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente accordo, come prevede l'allegato VI del presente accordo. 4. Per garantire
il funzionamento di servizi concordati a norma del comma 1, lettere a),
b), c) e d) dell'articolo 16 (concessione di diritti) del presente
accordo, ciascuna delle parti riconosce la validità dei certificati di
aeronavigabilità, dei certificati di competenza e delle licenze rilasciate o
convalidate dall'altra parte e ancora in vigore, a condizione che i requisiti
relativi a tali certificati o licenze siano almeno equivalenti alle norme
minime che possono essere stabilite a norma della Convenzione. 5. Il
riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE di certificati rilasciati
dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione I, del presente accordo, è deciso
in conformità alle disposizioni di cui all'allegato III del presente accordo. 6. Le parti
cooperano per promuovere la convergenza dei sistemi di certificazione nelle
aree dell'aeronavigabilità iniziale e continua. 7. Le parti
garantiscono che gli aeromobili registrati presso una delle parti e di cui si
sospetta la non conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza
aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al
traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti
ad ispezioni di rampa da parte delle competenti autorità di tale altra parte,
sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, dirette a controllare sia la
validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che le
condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue apparecchiature. 8. Le parti
procedono a uno scambio di informazioni, tra cui quelle relative a tutti i
rilievi, individuati nel corso delle ispezioni di rampa eseguite in conformità
al paragrafo 7 del presente articolo, mediante gli opportuni mezzi. 9. Le autorità
competenti di una delle parti possono chiedere che si svolgano consultazioni
con le autorità competenti dell'altra parte, in qualsiasi momento, in merito
alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte, incluse le aree diverse da
quelli contemplate dagli atti di cui all'allegato I del presente accordo, o sui
rilievi, individuati durante le ispezioni di rampa. Le consultazioni si tengono
entro trenta (30) giorni dalla richiesta. 10. Nessuna delle
disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come diretta a
limitare la facoltà di una parte di adottare immediatamente tutte le misure
idonee quando essa accerta che un aeromobile, un prodotto o un servizio può: a) non soddisfare le norme minime stabilite in conformità
alla Convenzione o ai requisiti e alle norme specificati nella parte C
dell'allegato I del presente accordo, secondo il caso; b) dare adito a gravi preoccupazioni — a seguito di
un'ispezione di cui al paragrafo 7 del presente articolo — in merito alla non
conformità di un aeromobile o del funzionamento di un aeromobile alle norme
minime stabilite in conformità alla Convenzione o ai requisiti e alle norme
specificate nella parte C dell'allegato I del presente accordo, secondo il
caso; oppure c) dare adito a gravi preoccupazioni in merito
all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime
stabilite in conformità alla Convenzione o alle norme e requisiti specificati
nella parte C dell'allegato I del presente accordo, secondo il caso. 11. Nei casi in cui
intervengono a norma del paragrafo 10 del presente articolo, le autorità
competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorità competenti
dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa. 12. Qualora le misure
adottate in applicazione del paragrafo 10 del presente articolo non vengano
revocate anche se sia venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o
l'altra delle parti può adire il comitato misto. 13. Qualsiasi
modifica alla normativa nazionale per quanto riguarda lo status delle autorità
competenti dell'Ucraina o qualsiasi autorità competente degli Stati membri
dell'UE è notificata tempestivamente dalla parte interessata alle altre parti. ARTICOLO 8 SICUREZZA DEL
TRASPORTO AEREO (SECURITY) 1. L'Ucraina deve
incorporare nella propria legislazione e applica effettivamente le disposizioni
contenute nel documento 30, parte II, dell'ECAC (Conferenza europea
dell'aviazione civile) in conformità alle disposizioni transitorie di cui
all'allegato III del presente accordo. Nel quadro delle valutazioni di cui
all'articolo 33 (disposizioni transitorie), paragrafo 2, del presente
accordo, gli ispettori della Commissione europea possono partecipare in qualità
di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti ucraine in
aeroporti situati nel territorio dell'Ucraina, secondo un meccanismo concordato
dalle due parti. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi
dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'allegato 17
della Convenzione. 2. Essendo le
garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro
equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei
internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la
sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita,
in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione sui
reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo
il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del
sequestro illegale di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970,
della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti commessi contro la
sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montréal il 23 settembre 1971,
del Convenzione per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli
aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmata a Montréal il
24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi
plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montréal il 1° marzo 1991,
se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonché di tutte
le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile
di cui sono firmatarie entrambe le parti. 3. Le parti
contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza
necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e
altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro
passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di
navigazione aerea, così come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza
dell'aviazione civile. 4. Nelle
reciproche relazioni le parti agiscono in conformità alle norme per la
sicurezza dell'aviazione e, se e in quanto da loro applicate, alle pratiche
raccomandate stabilite dall'ICAO e allegate alla Convenzione, se e in quanto
tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti. Entrambe le parti
richiedono che gli operatori di aeromobili iscritti nel loro registro, gli
operatori di aeromobili che hanno la sede di attività principale o la residenza
permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro
territorio, agiscano in conformità alle suddette disposizioni in materia di
sicurezza dell'aviazione civile. 5. Entrambe le
parti dispongono affinché, nei rispettivi territori, vengano prese misure
efficaci per proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza
illecita, tra cui, a titolo esemplificativo, controlli dei passeggeri e dei
bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle
merci e della posta prima dell'imbarco o del caricamento sull'aeromobile e
controlli di sicurezza sulle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e
controllo dell'accesso nonché controllo tramite screening di persone diverse
dai passeggeri all'ingresso nelle aree sterili. Tali misure devono essere
adeguate, se necessario, per far fronte alle vulnerabilità e minacce nel
settore dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che i propri vettori
aerei possano essere tenuti ad osservare le disposizioni in materia di
sicurezza dell'aviazione civile, di cui al paragrafo 4 del presente
articolo previste dall'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la
permanenza nel territorio dell'altra parte. 6. Ciascuna parte
prende inoltre favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente
dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far
fronte a una minaccia specifica. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente
possibile in una situazione di emergenza, ciascuna parte informa
preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che
intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo
sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo.
Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto per discutere
tali misure di sicurezza, come previsto all'articolo 29 (Comitato misto)
del presente accordo. 7. Quando si
verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o
altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri,
dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di
aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le
comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre
rapidamente termine in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di
incidente. 8. Ciascuna parte
adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile
oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che
si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la
sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite
umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di
consultazioni reciproche. 9. Se una parte
ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte abbia disatteso le
disposizioni in tema di sicurezza dell'aviazione civile previste dal presente
articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte. 10. Fatto salvo
quanto disposto dell'articolo 19 (Rifiuto, revoca, sospensione, limitazione di
autorizzazione o permesso tecnico) del presente accordo, se entro quindici (15)
giorni dalla data della richiesta non si perviene ad un accordo soddisfacente
la parte richiedente è legittimata a negare, revocare, limitare o a imporre
determinate condizioni all'autorizzazione all'esercizio di uno o più vettori
aerei di tale altra parte. 11. In caso di
minaccia immediata e straordinaria le parti possono prendere provvedimenti
urgenti prima della scadenza del termine di quindici (15) giorni. 12. Qualsiasi misura
adottata in conformità ai paragrafi 10 o 11 del presente articolo è sospesa in
seguito all'adempimento dell'altra parte al disposto del presente articolo. ARTICOLO 9 GESTIONE DEL
TRAFFICO AEREO 1. Ferme restando
le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le
parti agiscono in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i
requisiti e le norme relative alla gestione del traffico aereo specificata
nella parte B dell'allegato I del presente accordo, alle condizioni stabilite
di seguito. 2. L'Ucraina
incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le
norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità alle
disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti
cooperano nel settore della gestione del traffico aereo per garantire
l'effettiva applicazione da parte dell'Ucraina della propria legislazione
adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, nonché al fine di estendere il cielo unico
europeo all'Ucraina in modo da potenziare le attuali norme di sicurezza e
l'efficienza complessiva delle operazioni di traffico aereo generale in Europa,
ottimizzare le capacità di controllo del traffico aereo, ridurre al minimo i
ritardi e migliorare l'efficienza ambientale. 4. A questo fine,
l'Ucraina partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico
a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo e soggetti e/o
autorità competenti ucraini sono associati su base non discriminatoria, con un
adeguato coordinamento per quanto riguarda SESAR in conformità alla pertinente
normativa. 5. Spetta al
comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della
gestione del traffico aereo. 6. Al fine di
facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo: a) l'Ucraina adotta le misure necessarie per adeguare le
proprie strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico
europeo, e b) l'Unione europea facilita la partecipazione
dell'Ucraina alle attività operative nei settori dei servizi di navigazione
aerea, dell'uso dello spazio aereo e dell'interoperabilità cui ha dato origine
il cielo unico europeo. 7. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e
gli obblighi dell'Ucraina a norma della Convenzione, nonché gli accordi
regionali di navigazione aerea in vigore ed approvati dal Consiglio dell'ICAO.
Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni ulteriore accordo regionale
dovrà essere conforme alle sue disposizioni. 8. Al fine di mantenere
un elevato livello di sicurezza diretto a massimizzare la capacità dello spazio
aereo e l'efficienza della gestione del traffico aereo e subordinatamente alle
disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo,
l'Ucraina organizza lo spazio aereo sotto la sua responsabilità in conformità
ai requisiti dell'UE per quanto riguarda l'istituzione di blocchi funzionali di
spazio aereo (FAB), secondo quanto previsto nella parte B dell'allegato I del
presente accordo. Le parti cooperano per valutare la possibile integrazione dello spazio
aereo sotto la responsabilità dell'Ucraina in un FAB, in conformità alla
normativa dell'UE e tenendo conto dei vantaggi operativi di tale integrazione. 9. Il
riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE dei certificati pertinenti
rilasciati dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione 2, del presente
accordo, è deciso in conformità alle disposizioni di cui all'allegato III del
presente accordo. ARTICOLO 10 AMBIENTE 1. Le parti
riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e
attuazione della politica del trasporto aereo. Le parti riconoscono che sono
necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per
ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente. 2. Ferme restando
le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le
parti agiscono in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i
requisiti e le norme relative all'ambiente specificati nella parte C
dell'allegato I del presente accordo, alle condizioni stabilite di seguito. 3. L'Ucraina
incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le
norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità alle
disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 4. Le parti
cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della
legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di
cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma riconoscono l'importanza di
cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti
delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e di garantire che le eventuali
misure adottate per mitigare tali effetti siano pienamente coerenti con gli
obiettivi del presente accordo. 5. Nessuna
disposizione del presente accordo è intesa a limitare la facoltà delle autorità
competenti di una parte di adottare tutte le misure appropriate per prevenire o
affrontare altrimenti il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo,
a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalità e
siano pienamente coerenti con i diritti e gli obblighi delle parti in base al
diritto internazionale. ARTICOLO 11 TUTELA DEI
CONSUMATORI 1. Ferme restando le disposizioni transitorie di
cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità alle
rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla
tutela dell'ambiente specificati nella parte F dell'allegato I del presente
accordo. 2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione
e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, in conformità alle disposizioni transitorie di cui
all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva
attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con
l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. 4. Le parti cooperano altresì al fine di
garantire la tutela dei diritti dei consumatori derivanti dal presente accordo. ARTICOLO 12 COOPERAZIONE
INDUSTRIALE 1. Le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione
industriale, in particolare attraverso: i) lo sviluppo di legami commerciali tra i
fabbricanti del settore aeronautico di entrambe le parti; ii) la promozione e lo sviluppo di progetti comuni
allo scopo di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore del trasporto
aereo, comprese le infrastrutture; iii) la cooperazione tecnica per l'attuazione di
norme UE; iv) la promozione di opportunità per fabbricanti e
progettisti del settore aeronautico; e v) la promozione di investimenti nell'ambito del
presente accordo. 2. Il presente accordo non pregiudica le norme tecniche e
industriali esistenti in Ucraina per la fabbricazione di aeromobili e dei loro
componenti che non sono contemplati dall'allegato I del presente accordo. 3. Spetta al comitato misto monitorare e facilitare la
cooperazione industriale. ARTICOLO 13 SISTEMI TELEMATICI
DI PRENOTAZIONE 1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui
all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità alle
rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative ai
sistemi telematici di prenotazione specificati nella parte G dell'allegato I
del presente accordo. Le parti garantiscono il libero accesso dei sistemi
telematici di prenotazione di una parte al mercato dell'altra parte. 2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e
applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, in conformità alle disposizioni transitorie di cui
all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva
attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con
l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. ARTICOLO 14 ASPETTI SOCIALI 1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui
all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità alle
rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative agli
aspetti sociali specificati nella parte E dell'allegato I del presente accordo. 2. L'Ucraina adotta le misure necessarie per incorporare
nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni
transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva
attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con
l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. ARTICOLO 15 NUOVE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 1. Fatto salvo il rispetto del principio di non
discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4
(non-discriminazione) del presente accordo, il presente accordo non pregiudica
il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni
legislative o modificare unilateralmente nuove norme o modificare la propria
normativa esistente nel settore del trasporto aereo o un settore ad esso
connesso menzionato nell'allegato I del presente accordo. 2. Se una delle parti ritiene di adottare nuove norme nel
campo di applicazione del presente accordo o una modifica della propria
legislazione, ne informa l'altra parte. Su richiesta di una o l'altra delle
parti, il Comitato misto, entro i successivi due mesi, procede ad uno scambio
di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa ai
fini dell'applicazione del presente accordo. 3. Il comitato misto: (a)
adotta una decisione di
revisione dell'allegato I del presente accordo per recepire, se necessario su
di una base di reciprocità, la nuova legislazione o la modifica in questione;
oppure (b)
adotta una decisione per
fare in modo che le nuove norme o le modifiche legislative in questione siano
considerate conformi al presente accordo; oppure (c)
raccomanda eventuali altre
misure da adottare entro un periodo di tempo ragionevole per assicurare il
regolare funzionamento del presente accordo. TITOLO III DISPOSIZIONI ECONOMICHE ARTICOLO 16 CONCESSIONE DI
DIRITTI 1. Ciascuna parte concede all'altra parte, in
conformità all'allegato II e all'allegato III del presente accordo, i seguenti
diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da
parte dei vettori aerei dell'altra parte: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza
atterrarvi; b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio
per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri,
bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non
commerciali); c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta
specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di
caricare e scaricare traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta,
separatamente o in combinazione; e d) gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo può
essere interpretata come tale da conferire alle compagnie aeree dell'Ucraina il
diritto di imbarcare, nel territorio di uno Stato membro, passeggeri, bagaglio,
merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel
territorio di tale Stato membro. ARTICOLO 17 AUTORIZZAZIONE E PERMESSO TECNICO Quando ricevono richieste di autorizzazione di
esercizio o di permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, che devono
essere presentate nella forma e nelle modalità prescritte per le autorizzazioni
operative o i permessi tecnici, le autorità competenti dell'altra parte
concedono le appropriate autorizzazioni con il minimo ritardo procedurale, a
condizione che: a) per un vettore
dell'Ucraina: –
il vettore aereo abbia la
propria sede principale di attività in Ucraina e sia titolare di una licenza di
esercizio in conformità alla legislazione vigente dell'Ucraina; e –
l'Ucraina eserciti e
mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità
competente a questo scopo sia chiaramente identificata; e –
salvo diversamente
disposto dall'articolo 20 (Investimenti nei vettori aerei) del presente
accordo, il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o
tramite partecipazione maggioritaria, all'Ucraina e/o a suoi cittadini, b) per un vettore dell'Unione
europea qualora: –
il vettore aereo abbia la
propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea a norma dei trattati UE e detenga una licenza di esercizio
valida in conformità alla normativa dell'Unione europea; e –
lo Stato membro
responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e
mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità
competente a tal fine sia chiaramente identificata; e –
salvo diversamente
disposto dall'articolo 20 (Investimenti nei vettori aerei) del presente
accordo, il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria, e sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE e/o da
loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo
e/o da loro cittadini. c) il vettore aereo ottemperi alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6
(Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari) del presente accordo;
e d) vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di
cui all'articolo 7 (Sicurezza aerea) e di cui all'articolo 8 (Sicurezza
dell'aviazione civile) del presente accordo. ARTICOLO 18 RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI DETERMINAZIONI
REGOLAMENTARI IN RELAZIONE
ALL'IDONEITÀ E ALLA NAZIONALITÀ DEL VETTORE AEREO 1. Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o
permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, le autorità competenti
dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità
e/o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima parte in
relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata
dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti,
salvo nei casi stabiliti in appresso. 2. Se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o
permesso tecnico da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale
autorizzazione o permesso tecnico, le autorità competenti della parte ricevente
hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione
effettuata dalle autorità competenti dell'altra parte, non siano rispettate le
condizioni di cui all'articolo 17 (Autorizzazione e permesso tecnico) del
presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni,
devono prontamente informarne tali autorità, motivando in modo sostanziale la
loro posizione. In tal caso ciascuna parte può chiedere l'avvio di
consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorità
competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di
cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel più breve tempo
possibile. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte può
sottoporre la questione all'esame del comitato misto istituito a norma
dell'articolo 29 (Comitato misto) del presente accordo. ARTICOLO 19 RIFIUTO, REVOCA,
SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI O PERMESSO TECNICO 1. Le autorità competenti di ciascuna parte possono
rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o
permessi tecnici o sospendere o limitare in altro modo l'attività di un vettore
aereo di un'altra parte qualora: a)
per un vettore dell'Ucraina: –
il vettore aereo non abbia
la propria sede principale di attività in Ucraina o non sia titolare di una
licenza di esercizio valida in conformità alla normativa vigente dell'Ucraina;
oppure –
l'Ucraina non eserciti o
mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore o l'autorità
competente a questo scopo non sia chiaramente indicata; oppure –
salvo diversamente
disposto dall'articolo 20 (Investimenti nei vettori aerei) del presente
accordo, il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria, o non sia effettivamente controllato dall'Ucraina e/o da suoi
cittadini; b)
per un vettore aereo dell'Unione europea: –
il vettore aereo non abbia
la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea a norma dei trattati UE o non disponga di una valida
licenza di esercizio in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea;
oppure –
lo Stato membro competente
per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non
mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità
competente non sia chiaramente indicata; oppure –
salvo diversamente
disposto dall'articolo 20 (Investimenti nei vettori aerei) del presente
accordo, il vettore non appartenga, direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria, o non sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE e/o
da loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente
accordo e/o da loro cittadini; c)
il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e
regolamentari di cui all'articolo 6 (Osservanza delle disposizioni legislative
e regolamentari) del presente accordo; oppure d)
non vengano osservate o fatte osservare le disposizioni dell'articolo 7
(Sicurezza aerea) e dell'articolo 8 (Sicurezza dell'aviazione civile) del
presente accordo; oppure e)
una parte abbia accertato, in conformità all'articolo 26 (Contesto
concorrenziale), paragrafo 5 del presente accordo che non sono soddisfatte le
condizioni per un contesto concorrenziale. 2. Fatte salve le misure immediate che risultino
indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al
paragrafo 1, lettere c) o d) del presente articolo, i diritti conferiti dal
presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le
competenti autorità dell'altra parte. 3. Nessuna delle parti si avvale dei diritti ad essa
conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare
autorizzazioni o permessi tecnici di uno o più vettori aerei di una parte con
la motivazione che la proprietà della partecipazione di maggioranza e/o il
controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti da una o più parti
dell'accordo ECAA o da loro cittadini, a condizione che detta parte o dette
parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocità di trattamento e applichino
i termini e le condizioni dell'accordo ECAA. ARTICOLO 20 INVESTIMENTI IN
VETTORI AEREI 1. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 17
(Autorizzazione permesso tecnico) e dell'articolo 19 (Rifiuto, revoca,
sospensione o limitazione di autorizzazione o permesso tecnico) del presente
accordo, la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo
effettivo di un vettore aereo dell'Ucraina da parte di uno Stato membro dell'UE
e/o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte
dell'Ucraina e/o dei suoi cittadini, sono autorizzati sulla base di una
decisione preventiva del comitato misto istituito dal presente accordo ai sensi
dell'articolo 29 (Comitato misto) del presente accordo. 2. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione
dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi
terzi e le parti. Le disposizioni dell'articolo 29 (Comitato misto), paragrafo 8,
del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni. ARTICOLO 21 ABOLIZIONE DI
RESTRIZIONI QUANTITATIVE 1. Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in
accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti
aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui
trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi
qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di
trasporto aereo alle condizioni previste dal presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo
non osta a che le parti possano vietare o imporre restrizioni su tali
trasferimenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, di tutela
della salute e della vita di persone, animali o piante, o di tutela della
proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni
non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una
restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti. ARTICOLO 22 OPPORTUNITÀ
COMMERCIALI Esercizio di un'attività 1. Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di
un'attività da parte di operatori economici pregiudicano il conseguimento dei
benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano perciò ad avviare
un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio
di attività economiche da parte degli operatori commerciali di entrambe le
parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero ostacolare le operazioni
commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire lo sviluppo di pari
condizioni di concorrenza. 2. Il comitato misto istituito in conformità all'articolo
29 (Comitato misto) del presente accordo avvia un processo di cooperazione con
riguardo all'esercizio di un'attività economica e alle opportunità commerciali;
segue i progressi compiuti nell'affrontare efficacemente gli ostacoli
all'esercizio dell'attività degli operatori commerciali e valuta periodicamente
gli sviluppi, tra cui, se necessario, le modifiche legislative e regolamentari.
A norma dell'articolo 29 (Comitato misto) del presente accordo una parte può
chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di
discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo. Rappresentanti dei vettori aerei 3. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di
stabilire uffici sul territorio dell'altra parte ai fini della promozione e
della vendita di prestazioni di trasporto aereo e di attività connesse, incluso
il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di
trasporto aereo propri e/o di qualsiasi altro vettore aereo. 4. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in
conformità alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che
disciplinano l'ingresso, la residenza e l'occupazione, di inviare e di
mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale,
tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario per le esigenze
della fornitura del trasporto aereo. A discrezione dei vettori aerei, le
esigenze di personale possono essere soddisfatte mediante personale proprio o
avvalendosi dei servizi di qualsiasi altra organizzazione, compagnia o vettore
aereo operante sul territorio dell'altra parte, autorizzato a fornire tali
servizi sul territorio di tale parte. Entrambe le parti si impegnano a
facilitare e accelerare il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente
necessari per il personale addetto agli uffici in conformità al presente
paragrafo, inclusi coloro che espletano mansioni temporanee per un periodo non
superiore a novanta (90) giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
legislative e regolamentari in vigore. Assistenza a terra 5. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui
all'allegato III del presente accordo: a) Fatto salvo quanto previsto nella lettera b)
seguente, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel
territorio dell'altra parte: i) il diritto di provvedere autonomamente alle
operazioni di assistenza a terra ("self-handling") oppure, a sua
scelta, ii) il diritto di selezionare uno fra i prestatori
concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se
ad essi è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni
legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente e se detti prestatori
sono presenti sul mercato. b) Per le seguenti categorie di servizi di assistenza a
terra: assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza olio e carburante,
assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle
merci e della posta fra l'aerostazione e l'aereo, i diritti di cui alla lettera
a), punti i) e ii), possono essere soggetti a vincoli in conformità alle
disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra
parte. Qualora tali vincoli impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non
esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a
terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei a pari
condizioni e senza discriminazioni. c) Ciascuna impresa di assistenza a terra, sia essa un
vettore aereo o no, ha, in relazione alla fornitura di servizi di assistenza a
terra sul territorio dell'altra parte, il diritto di fornire servizi di
assistenza a terra ai vettori aerei delle parti che operano nello stesso
aeroporto, purché ciò sia autorizzato e sia conforme alle leggi ed ai
regolamenti vigenti. Assegnazione di
bande orarie negli aeroporti 6. L'assegnazione delle bande orarie disponibili
presso gli aeroporti nei territori delle parti deve essere effettuata in modo
indipendente, trasparente, non discriminatorio e tempestivo. Vendite, spese in loco e trasferimento di
fondi 7. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere
direttamente alla vendita dei servizi di trasporto aereo e servizi connessi nel
territorio dell'altra parte e/o, a loro discrezione, tramite i propri agenti di
vendita, altri intermediari da essa nominati, un altro vettore aereo o
Internet. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di
trasporto e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una
valuta liberamente convertibile, in conformità alla normativa valutaria ivi
vigente. 8. Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire in
valute liberamente convertibili e trasferire redditi locali dal territorio
dell'altra parte al proprio territorio nazionale o al paese o ai paesi di sua
scelta in conformità alla normativa vigente. La conversione e la rimessa di
tali somme sono consentite prontamente, senza restrizioni o imposizioni
fiscali, al tasso di cambio ufficiale applicabile alle transazioni e alle
rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di
rimessa. 9. I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a
pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi
occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori
aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra
parte in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della
regolamentazione valutaria ivi vigente. Accordi di cooperazione 10. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi
contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può
stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione,
segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei
seguenti soggetti: a) uno o più vettori aerei delle
parti; e b) uno o più vettori aerei di un
paese terzo; e c) qualsiasi fornitore di servizi
di trasporto di superficie (via terra o per via marittima); purché:
i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico
e ii) il vettore che vende i servizi disponga di adeguati diritti di esercizio
delle rotte nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali e iii) gli
accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza
normalmente applicate ad accordi del genere. Per quanto riguarda il trasporto
passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente è informato al punto
di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o al momento di salire a bordo se
non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità
del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del
servizio. Trasporto intermodale 11. In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se
i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti
alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto
aereo non può essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto che tali
trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome.
I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facoltà di
decidere se stipulare o no accordi cooperativi. Nel decidere un particolare
accordo, i prestatori dei servizi di trasporto di superficie possono prendere
in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e i vincoli
tecnici, economici, di spazio e di capacità. 12. a) Fatte salve le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari e in deroga ad altre disposizioni del presente Accordo, i
vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle Parti sono
autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il
trasporto aereo internazionale con la stessa lettera di trasporto aereo,
qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto
situato sul territorio dell'Ucraina e dell'Unione europea o in paesi terzi,
compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni
doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci
soggette a oneri doganali. Le suddette merci, siano esse trasportate per
superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalità e alle installazioni
doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi
stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese
stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di
superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di
trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale
di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il
trasporto combinato aria-superficie, sempreché i trasportatori non siano tratti
in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto. b) Ai fini della
lettera a) del presente paragrafo, il trasporto di superficie comprende i
servizi di trasporto marittimo e terrestre. Locazione finanziaria (leasing) 13. a) I vettori aerei di ciascuna parte contraente
sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili forniti in
locazione finanziaria, con o senza equipaggio, da altri vettori aerei, compresi
quelli di paesi terzi, purché tutti i soggetti partecipanti a tali accordi
rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e
regolamentari applicate normalmente dalle parti contraenti a tali accordi. b) Nessuna delle parti esige che una compagnia aerea che
fornisce l'aeromobile in leasing detenga diritti di traffico a norma del
presente accordo. c) Il noleggio con equipaggio (wet-leasing) da parte di
un vettore aereo dell'Ucraina di un aeromobile di un vettore aereo di un paese
terzo o, da parte di un vettore aereo dell'Unione europea, di un aeromobile di
un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli indicati all'allegato V
del presente accordo, al fine di utilizzare i diritti di cui al presente
accordo, deve restare una misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. È
necessario ottenere l'approvazione preliminare dell'autorità che ha rilasciato
la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell'autorità
competente dell'altra parte. Affiliazione commerciale (franchising)/impiego
del marchio (branding)/concessione commerciale 14. I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare
accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio
(branding) con società, compresi i vettori aerei, di una parte o di un paese
terzo, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni
prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti
a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione
dell'identità del vettore aereo che opera il servizio. Scali notturni 15. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di
effettuare scali notturni presso aeroporti dell'altra parte che sono aperti al
traffico internazionale. ARTICOLO 23 DIRITTI DOGANALI E FISCALITÀ 1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili
utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra
parte, le loro dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i
lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i
motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, cibo,
bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o
al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri
articoli destinati all'uso o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o
la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale
sono esenti, su di una base di reciprocità, ai sensi della pertinente
legislazione applicabile, da tutte le restrizioni alle importazioni, da imposte
sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri
analoghi che sono a) imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione
europea e b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purché dette
attrezzature e forniture rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Su di una base di reciprocità, ai sensi della
legislazione applicabile in materia, sono parimenti esenti dalle imposte,
tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad
eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati: a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel
territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei
voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che
effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano
destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale
territorio; b) le attrezzature di terra e le parti di
ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la
manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore
aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale; c) il carburante, i lubrificanti e il materiale
tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere
utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel
trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a
essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; d) le stampe, come previsto dalla normativa
doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e
prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore
aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche
quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta
sopra il territorio suddetto; e e) le apparecchiature per la sicurezza da utilizzarsi
negli aeroporti o nei terminali merci. 3. In deroga a eventuali disposizioni di senso contrario,
nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di
imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul
carburante fornito nel suo territorio e destinato ad essere usato in un
aeromobile di una compagnia aerea che opera tra due punti del suo territorio. 4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere sottoposte alla
supervisione o al controllo da parte delle autorità competenti e non essere
trasferite senza il pagamento delle relative tasse e dei relativi diritti
doganali. 5. Le esenzioni previste dal presente articolo si
applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato
con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il
beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio
dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo. 6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce
alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni
venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento
di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale è permesso
l'imbarco o lo sbarco. 7. I bagagli e le merci in transito diretto sul
territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e
altri oneri analoghi diversi da quelli basati sul costo del servizio fornito. 8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e
le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore
aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra
parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale territorio. In
questo caso possono essere poste sotto il controllo di dette autorità fino al
momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità alla
normativa doganale. 9. La stipula del presente accordo non incide sull'ambito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume
d'affari delle importazioni di beni. Le disposizioni del presente accordo
lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi convenzione tra uno Stato
membro e l'Ucraina che possano essere in vigore nel momento considerato al fine
di evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale. ARTICOLO 24 ONERI PER
L'UTILIZZO DI AEROPORTI E DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER IL TRASPORTO AEREO 1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso
eventualmente imposti dalle autorità o organi competenti nella materia ai
vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del
traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e
dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli,
non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di
utenti. Fatto salvo l'articolo 9 (Gestione del traffico aereo), gli oneri di
cui trattasi possono riflettere, ma non devono eccedere, il costo totale
sostenuto dalle competenti autorità o organi per fornire le adeguate
infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza all'interno dell'aeroporto
o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole
remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi
il cui uso è soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di
efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono applicati ai vettori
aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più
favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri
sono stabiliti. I diritti d'utenza sono stabiliti dalle autorità o enti
competenti delle parti per la riscossione in valuta nazionale o in valuta
estera. 2. Ciascuna parte promuove o richiede consultazioni in
conformità alla normativa vigente, tra le autorità o gli organi competenti per
la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei e/o gli
organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture
e i servizi e assicura che le autorità o gli organi competenti per la
riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi
ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai
fini di un riesame adeguato della congruità di tali oneri, in conformità ai
principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna parte assicura
che le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri
comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di
variazione degli oneri di uso, onde consentire a tali autorità di prendere in
considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione
delle modifiche. ARTICOLO 25 FISSAZIONE DELLE TARIFFE 1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare
liberamente i prezzi sulla base di una libera e corretta concorrenza. 2. Le parti non esigono che i prezzi siano
depositati o notificati. 3. Se le autorità competenti di ciascuna delle parti
dovessero ritenere che un qualsiasi prezzo non sia coerente con le
considerazioni esposte nel presente articolo, ne danno comunicazione
appropriata alle autorità competenti dell'altra parte in questione e possono
chiedere consultazioni con tali autorità. Le consultazioni tra le autorità
competenti possono riguardare questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo,
irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi. Tali consultazioni
si tengono entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. ARTICOLO 26 CONTESTO
CONCORRENZIALE 1. Nell'ambito del presente accordo, le disposizioni di
cui al titolo VI ("Concorrenza, tutela della proprietà intellettuale,
industriale e commerciale e cooperazione legislativa") dell'accordo di
partenariato e cooperazione o qualsiasi accordo tra l'Unione europea, i suoi
Stati membri e l'Ucraina, si applicano salvo nei casi in cui norme più
specifiche sulla concorrenza e gli aiuti di Stato per il settore del trasporto
aereo siano incluse nel presente accordo. 2. Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente
corretto e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un
obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilità che i vettori aerei
adottino pratiche genuinamente concorrenziali sono maggiori quando i vettori
aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati. 3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare
la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi
dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente
accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel
settore del trasporto aereo. 4. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, qualsiasi
pratica contraria al presente articolo è valutata sulla base dei criteri che
derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti nell'Unione
europea, in particolare quelle indicate nell'allegato VII del presente accordo. 5. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra
parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che
potrebbero pregiudicare le possibilità di competere dei suoi vettori aerei in
modo corretto e su un piede di parità, può trasmettere le proprie osservazioni
all'altra parte. Può inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come
previsto all'articolo 29 (Comitato misto) dell'accordo. Entro trenta (30)
giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni.
Qualora non venga raggiunto un accordo soddisfacente entro trenta (30) giorni
dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta può
intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o limitare le
autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati, coerentemente
con l'articolo 19 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione
dell'autorizzazione o del permesso tecnico) del presente accordo. 6. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 5 del
presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto
necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Esse sono
esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione
o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle
parti di adottare le misure di cui all'articolo 31 (Misure di salvaguardia) del
presente accordo. 7. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può
prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio
dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale
e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. 8. Nessuna disposizione del presente accordo limita o
pregiudica il potere delle autorità garanti della concorrenza delle parti a che
tutte le questioni concernenti l'applicazione delle norme in materia di
concorrenza, rientrino sotto la loro esclusiva competenza. Ogni iniziativa
adottata ai sensi del presente articolo non pregiudica le azioni intraprese da
tali autorità, che saranno pienamente indipendenti dalle azioni adottate ai
sensi del presente articolo. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia
di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti. 10. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle
limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. ARTICOLO 27 STATISTICHE 1. Ciascuna parte fornisce all'altra parte le statistiche
richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su
richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano
ragionevolmente essere richieste per esaminare il funzionamento dei servizi
aerei. 2. Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto di
cui all'articolo 29 (Comitato misto) del presente accordo per facilitare il
reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare lo
sviluppo dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo. TITOLO IV DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI ARTICOLO 28 INTERPRETAZIONE
E ATTUAZIONE 1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere
generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi
derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa
recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso. 2. Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio
per la corretta attuazione del presente accordo. L'Ucraina è responsabile anche
per l'attuazione della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare nel
proprio sistema giuridico i requisiti e le norme contenuti negli atti
dell'Unione europea relativi al trasporto aereo, di cui all'allegato I del
presente accordo. 3. Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie
e si prestano tutta l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali
infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte da una delle parti
nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dal presente
accordo. 4. Quando le parti agiscono in virtù dei poteri loro
conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un
interesse sostanziale e che riguardano le autorità o imprese dell'altra parte,
le competenti autorità dell'altra parte devono essere adeguatamente informate
ed avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una
decisione definitiva. 5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli
atti di cui all'allegato I del presente accordo sono identiche nella sostanza
alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione
di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, ai fini della
loro attuazione e applicazione, in conformità alle pertinenti sentenze e
decisioni rispettivamente della Corte di giustizia dell'Unione europea, in
appresso "la Corte di giustizia", e della Commissione europea. ARTICOLO 29 COMITATO MISTO 1. È istituito un comitato misto, composto da
rappresentanti delle parti (in prosieguo il "comitato misto"),
responsabile della gestione del presente accordo del quale assicura la corretta
applicazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni
nei casi espressamente previsti dal presente accordo. 2. Le decisioni del comitato misto sono adottate per
consenso e sono vincolanti per le parti. Esse vengono applicate dalle parti, in
conformità alle proprie procedure. Le parti si informano reciprocamente
sull'espletamento delle suddette procedure e sulla data di entrata in vigore
delle decisioni. Quando una decisione adottata dal comitato misto prevede che
una delle parti adotti un'azione, tale parte adotta le misure necessarie e ne
informa il comitato misto. 3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il
proprio regolamento interno. 4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta sia necessario
su richiesta di una delle parti. 5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una
riunione del comitato misto allo scopo di risolvere ogni questione relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del
comitato inizia al più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla
data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle
parti. 6. Ai fini della corretta applicazione del presente
accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di
esse, si consultano in sede di comitato misto. 7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del
comitato misto non è stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima
parte può chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il
comitato misto non può risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui
gli è stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta può adottare
opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 31 (Misure di
salvaguardia) del presente accordo. 8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente
articolo, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla
data in cui gli è stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le
opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 (Misure di
salvaguardia) del presente accordo. 9. A norma dell'articolo 20 (Investimenti in vettori
aerei) del presente accordo, il comitato misto esamina le questioni relative
agli investimenti bilaterali in partecipazioni di maggioranza o le modifiche
nel controllo effettivo dei vettori aerei delle parti. 10. Il comitato misto favorisce la cooperazione tra le
parti mediante: a) il riesame delle condizioni di mercato
relative ai servizi aerei nell'ambito del presente accordo; b) l'analisi e, nella misura del possibile,
l'efficace la soluzione delle questioni attinenti all'esercizio di un'attività
commerciale che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il
regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, in quanto mezzi
per garantire pari condizioni di concorrenza, la convergenza normativa e la
riduzione dei vincoli regolamentari per gli operatori commerciali; c) la promozione di scambi al livello di esperti
su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, nonché l'adozione
di nuovi strumenti di diritto aeronautico internazionale pubblico e privato, in
particolare nei settori della sicurezza (safety e security), dell'ambiente,
dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), della cooperazione
industriale, degli aeroporti, della gestione del traffico aereo, dell'ambiente
concorrenziale e della protezione dei consumatori; d) l'esame periodico degli effetti sociali del
presente accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore
dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che
si rivelino legittime; e) la valutazione di settori potenzialmente
propizi a un ulteriore sviluppo del presente accordo, inclusa la
raccomandazione di modifiche da apportare allo stesso; f) la definizione, su base consensuale, di
proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati
al funzionamento del presente accordo; g) la valutazione e la messa a punto di
interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo;
e h) la promozione della cooperazione nelle
pertinenti sedi internazionali e gli sforzi per stabilire posizioni coordinate. ARTICOLO 30 RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO 1. In caso di controversie sorte tra le parti in materia
di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a
risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato
misto, in conformità al paragrafo 5 dell'articolo 29 (Comitato misto) del
presente accordo. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni
nell'ambito di questa procedura relativa all'interpretazione o all'applicazione
dei requisiti e delle norme di cui all'allegato I del presente accordo, tali
decisioni devono rispettare le sentenze della Corte di giustizia relative
all'interpretazione dei requisiti e delle norme pertinenti, nonché le decisioni
della Commissione europea che sono prese a norma dei requisiti e delle norme
corrispondenti. 2. Ciascuna parte può sottoporre qualsiasi controversia
relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, che non
sia stato possibile risolvere in conformità al paragrafo 1 del presente articolo,
a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, in conformità alla procedura
stabilita di seguito: a) ciascuna parte designa un arbitro entro
sessanta (60) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica
della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata
dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro è designato
dagli altri due arbitri entro ulteriori sessanta (60) giorni. Se entro il
periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non è stato
designato il terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente del
consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri. Se il
presidente del consiglio dell'ICAO è della stessa nazionalità di una delle
parti, gli arbitri sono nominati dal vicepresidente più anziano che non abbia
un'incompatibilità in tal senso; b) il terzo arbitro designato alle condizioni
previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da
presidente della commissione di arbitrato; c) la commissione di arbitrato fissa di comune
accordo il proprie regolamento interno; e d) fatta salva la decisione finale del collegio
arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le
parti. 3. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale,
può ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in
attesa della decisione definitiva del collegio. 4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del
collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti. Il collegio arbitrale
cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per
consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il tribunale di arbitrato
adotta le decisioni a maggioranza. 5. Se una delle parti non agisce in conformità ad una
decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente
articolo entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della
notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza
l'altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da essa
concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo. ARTICOLO 31 MISURE DI
SALVAGUARDIA 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7
(Sicurezza/Safety del trasporto aereo) e 8 (Sicurezza/Security del trasporto
aereo) e le valutazioni in materia di sicurezza di cui all'allegato III del
presente accordo, una parte può adottare le opportune misure di salvaguardia se
ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal
presente accordo. Le misure di salvaguardia sono limitate, per portata e
durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o
salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le
misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del
presente accordo. 2. La parte che prospetta l'adozione di misure di
salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato
misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno
al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 4. Fatti salvi gli articoli 7 (Safety) e 8 (Security) del
presente accordo, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia
fino a che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, se la procedura di consultazione
prevista dal paragrafo 3 del presente articolo non si è conclusa prima di
tale scadenza. 5. La parte interessata notifica senza indugio le misure
adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 6. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente
articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni
del presente accordo. ARTICOLO 32 DIVULGAZIONE DI
INFORMAZIONI I rappresentanti, i delegati e gli esperti
delle parti, nonché gli altri funzionari che operano nell'ambito del presente
accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non
divulgare a terzi le informazioni coperte da segreto professionale, in
particolare le informazioni in materia di sicurezza e le informazioni relative
a società o imprese, ai loro rapporti commerciali o ai loro componenti di
costi. ARTICOLO 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. L'allegato III del presente accordo stabilisce le
disposizioni transitorie e i corrispondenti periodi di applicazione tra le
parti. 2. La graduale transizione dell'Ucraina all'effettiva applicazione dei
requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi
all'aviazione civile di cui all'allegato I del presente accordo e l'osservanza
delle condizioni previste dall'allegato III sono soggetti a valutazioni che
verranno effettuate dalla Commissione europea in cooperazione con l'Ucraina e
per quanto riguarda le ispezioni di standardizzazione di sicurezza del
trasporto aereo effettuate dall'AESA in conformità ai requisiti e alle norme
specificati nella parte C dell'allegato I del presente accordo. Quando
l'Ucraina constata l'avvenuta incorporazione e applicazione delle norme e dei
requisiti normativi pertinenti nella propria legislazione, ne informa la
Commissione europea chiedendo di procedere alla valutazione. 3. Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina
soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, sottopone la questione all'esame
del comitato misto istituito a norma dell'articolo 29 (Comitato misto) del
presente accordo affinché decida se l'Ucraina ha i requisiti necessari per
passare al successivo periodo di transizione o ottemperi a tutti i requisiti
richiesti. 4. Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina non
soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, informa il comitato misto. La
Commissione europea successivamente raccomanda all'Ucraina di apportare
specifici miglioramenti e fissa, in consultazione con l'Ucraina, un periodo
entro il quale le relative carenze possano ragionevolmente essere affrontate.
Prima della scadenza del periodo in questione vengono effettuate una seconda e,
se necessario, ulteriori valutazioni per verificare se i miglioramenti
raccomandati siano stati realizzati in maniera efficace e soddisfacente. 5. Se la Commissione europea stabilisce che le anomalie riscontrate sono
state corrette, sottopone la questione al comitato misto affinché decida di conseguenza
e secondo quanto stabilito al paragrafo 3 del presente articolo. ARTICOLO 34 RAPPORTO CON
ALTRI ACCORDI E/O INTESE 1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle
pertinenti disposizioni previste dagli accordi e/o intese bilaterali vigenti in
materia di trasporto aereo fra le parti. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le
disposizioni riguardanti proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze,
tipo o cambiamento di aeromobile, code sharing e formazione dei prezzi di un accordo
o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro
dell'UE, si applica tra le parti se tale accordo bilaterale e/o accordo è più
favorevole, in termini di libertà per i vettori aerei interessati, o altrimenti
più favorevoli e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli
Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini. Lo stesso vale per le
disposizioni che non sono contemplate dal presente accordo. 3. Se le parti diventano parti di un accordo
multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra
organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente
accordo, si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se
il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi. ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI FINANZIARIE Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1,
lettera b) (Principi generali della cooperazione normativa) del presente
accordo, le parti assegnano le necessarie risorse finanziarie, anche per quanto
riguarda il comitato misto, ai fini dell'attuazione del presente accordo nel
quadro dei loro rispettivi territori. TITOLO V ENTRATA IN VIGORE, RIESAME, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI E ALTRE
DISPOSIZIONI ARTICOLO 36 MODIFICHE 1. Il comitato misto può, su proposta di una parte e in
conformità al presente articolo, decidere per consenso di modificare gli
allegati al presente accordo e come previsto all'articolo 15, comma 3, lettera
a) (Nuova normativa). 2. Le modifiche degli allegati del presente accordo
entrano in vigore dopo che le parti hanno espletato le necessarie procedure
interne. 3. Su richiesta di una delle parti e in conformità alle
pertinenti procedure, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni da parte
del comitato misto, il presente accordo è riesaminato alla luce
dell'applicazione delle sue disposizioni al fine di prendere in considerazione
eventuali sviluppi futuri. Qualsiasi conseguente modifica delle disposizioni
del presente accordo entra in vigore, come previsto all'articolo 38
(Entrata in vigore e applicazione transitoria) del presente accordo. ARTICOLO 37 ESTINZIONE Ciascuna parte può, in qualsiasi momento,
comunicare per iscritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, la
propria decisione di denunciare il presente accordo. Detta comunicazione è
trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa i suoi effetti a
mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione del
trasporto aereo internazionale (IATA) in vigore un anno dopo la data della
notifica scritta della denuncia, a meno che tale notifica sia ritirata di
comune accordo delle parti prima della scadenza di detto periodo. ARTICOLO 38 ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE TRANSITORIA 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle
parti contraenti in conformità alle rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la
data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che
conferma che tutte le necessarie procedure per l'entrata in vigore del presente
accordo sono state completate. Ai fini del suddetto scambio, l'Ucraina
trasmette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la propria
nota diplomatica all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato
generale del Consiglio dell'Unione europea trasmette all'Ucraina la nota
diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di
ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le
procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente
articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente
accordo, in conformità alle loro procedure interne e/o alla loro legislazione
nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data
dell'ultima nota con la quale le parti si sono reciprocamente notificate
l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'applicazione
provvisoria o a seconda dei casi per la conclusione del presente accordo. ARTICOLO 39 REGISTRAZIONE
PRESSO L'ICAO E IL SEGRETARIATO DELLE NAZIONI UNITE Successivamente alla sua entrata in vigore, il
presente accordo e tutte le relative modifiche vengono registrati presso l'ICAO
ed il segretariato delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 102 della
Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a […] il giorno […] dell'anno [...], in duplice esemplare nelle
lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca,
inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese,
rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun
testo facente ugualmente fede. _______________________________ ALLEGATO I ELENCO DEI
REQUISITI E DELLE NORME APPLICABILI ADOTTATI DALL'UNIONE EUROPEA NEL SETTORE
DELL'AVIAZIONE CIVILE DA INCORPORARE NELLA NORMATIVA DELL'UCRAINA I "requisiti e le norme applicabili"
dei seguenti atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono
incorporati nella legislazione ucraina e considerati parte integrante
dell'accordo e sono applicabili in conformità al presente accordo e
all'allegato III del presente accordo, salvo che venga successivamente
altrimenti disposto. Laddove necessario sono indicati gli adeguamenti specifici
da apportare ai singoli atti. I requisiti e le norme applicabili di atti cui
è fatto riferimento nel presente allegato sono vincolanti per le parti
contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico
interno secondo le seguenti modalità: a) i regolamenti e le direttive dell'Unione
europea sono vincolanti per l'Unione europea e i suoi Stati membri in
conformità ai trattati dell'UE; b) un atto nazionale dell'Ucraina adottato allo scopo di
attuare disposizioni di corrispondenti regolamenti e direttive dell'Unione
europea è giuridicamente vincolante per l'Ucraina, mentre spetta all'Ucraina
deciderne la forma e il metodo di attuazione. A. ACCESSO AL
MERCATO E QUESTIONI CONNESSE N. 1008/2008 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per
la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), norme e requisiti applicabili: Capo IV N. 95/93 Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18
gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli
aeroporti della Comunità modificato da: regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento
(CEE) n. 95/93, regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del martedì 22 luglio 2003, che modifica il
regolamento (CEE) n. 95/93, regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento
(CEE) n. 95/93. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
12, 14 e 14 bis, paragrafo 2. Per quanto riguarda l'applicazione
dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve
essere inteso come "il comitato misto". N. 96/67 Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15
ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra
negli aeroporti della Comunità. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
25 e allegato Per quanto riguarda l'applicazione
dell'articolo 10, il termine "Stati membri" deve essere inteso come
"Stati membri dell'UE". Per quanto riguarda l'applicazione
dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve
essere inteso come "il comitato misto". N. 785/2004 Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti
assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da: regolamento (UE) n. 285/2010 della
Commissione, del 6 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
8 e articolo 10, paragrafo 2. N. 2009/12 Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali. Norme e requisiti applicabili: tutti ad
eccezione degli articoli 12, paragrafo 1, 13 e 14. B. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO N. 549/2004 Regolamento (CE) n. 549/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i
principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento
quadro"), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di
migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
4, 6 e da 9 a14. N. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla
fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo
("regolamento sulla fornitura di servizi"), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di
migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
19 e allegati I e II. N. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,
sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo
("regolamento sullo spazio aereo"), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di
migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
11. N. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,
sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo
("regolamento sull'interoperabilità"), modificato da: regolamento (CE) n. 1070/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, al fine di migliorare
il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
12 e allegati da I a V. Disposizioni legislative di attuazione N. 691/2010 Regolamento (UE) n. 691/2010 della
Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i
servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento
(CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi
di navigazione aerea, modificato da: regolamento (UE) n. 677/2011 della
Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in
materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo
(ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010, regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011
della Commissione, del 24 novembre 2011, recante modifica del regolamento
(UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per
i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013
della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di
prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
25 e allegati da I a IV. N. 1794/2006 Regolamento (CE) n. 1794/2006 della
Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione
comune per i servizi di navigazione aerea, modificato da: regolamento (UE) n.
1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che modifica il regolamento
(CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i
servizi di navigazione aerea, regolamento (UE) n. 391/2013 della
Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione
comune per i servizi di navigazione aerea. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
17 e allegati da I a VI. N. 482/2008 Regolamento (CE) n. 482/2008 della
Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della
sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione
aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005, modificato da: regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011
della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni
per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
6 e allegati I e II. N. 1034/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del
17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del
traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento
(UE) n. 691/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
19. N. 1035/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011
della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni
per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010, modificato da: regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012
della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria
comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della
navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011
e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006,
(CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
14, allegati da I a V. N. 409/2013 Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013,
relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e
all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di
gestione del traffico aereo in Europa. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a 15. N. 2150/2005 Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005,
recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
9 e allegato. N. 730/2006 Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006,
riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del
livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
4. N. 255/2010 Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010,
recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
15. N. 176/2011 Regolamento (UE) n. 176/2011 della
Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima
della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo. N. 923/2012 Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012
della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria
comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della
navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011
e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006,
(CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
10 e allegato. N. 1032/2006 Regolamento (CE) n. 1032/2006 della
Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi
automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento
e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da: regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione,
del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per
quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo
con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
10 e allegati da I a V. N. 1033/2006 Regolamento (CE) n. 1033/2006 della
Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i
piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico
europeo, modificato da: regolamento (UE) n. 428/2013 della
Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006
per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
5 e allegato. N. 633/2007 Regolamento (CE) n. 633/2007 della
Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione
di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della
notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di
controllo del traffico aereo, modificato da: regolamento (UE) n. 283/2011 della
Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007
per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
7, la seconda e la terza frase dell'articolo 8 e allegati da I a IV. N. 29/2009 Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione,
del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento
dati (data link) per il cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
14 e allegati da I a VII. N. 262/2009 Regolamento (CE) n.
262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per
l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il
cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
12 e allegati da I a VI. N. 73/2010 Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione,
del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati
aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
13 e allegati da I a X. N. 1206/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011
della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti
relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel
cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
11 e allegati da I a VII. N. 1207/2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011
della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di
prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
14 e allegati da I a IX. N. 1079/2012 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012
della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla
spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo e abroga
il regolamento (CE) n. 1265/2007. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
15 e allegati da I a V. Regolamento SESAR N. 219/2007 Regolamento (CE) n. 219/2007 del
Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa
comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la
gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da: regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16
dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla
costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di
nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR). Norme e requisiti applicabili: articolo 1,
paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1 e
allegato. Licenze dei controllori del traffico aereo N. 805/2011 Regolamento (UE) n. 805/2011 della
Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in
materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo
ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
32 e allegati da I a IV. Decisioni della Commissione N. 2011/121 Decisione della Commissione, del 21 febbraio
2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di
allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di
navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
4. N. 2011/2611 final Decisione della Commissione del 20 maggio 2011
sulle esenzioni ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009
della Commissione, C (2011) 2611 final. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
3 e allegati I e II. N. 2011/9074 final Decisione della Commissione del 9 dicembre 2011
sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009
della Commissione – C (2011) 9074 final. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
3 e allegati I e II. N. 2012/9604 final Decisione di esecuzione della Commissione
relativa all'approvazione del piano strategico della rete per le funzioni della
rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2012-2019
— C (2012) 9604 final. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
3. C. SICUREZZA DEL
TRASPORTO AEREO N. 216/2008 (Regolamento di base) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel
settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la
sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da: regolamento (CE) n. 690/2009 della
Commissione del 30 luglio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza
aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE)
n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento
(CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico
aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE. Regolamento (UE) n. 6/2013 della
Commissione, dell'8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza
aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE)
n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
11, da 13 a 16, da 20 a 25, 54, 55, 68 e allegati da I a VI. Il regolamento (CE) n. 216/2008 e le sue modalità di attuazione
devono essere applicati all'Ucraina a norma delle seguenti disposizioni: 1. L'Ucraina non delega all'AESA una qualsiasi
delle sue funzioni relative alla sicurezza come previsto ai sensi della
Convenzione e dei suoi allegati; 2. L'Ucraina è soggetta a ispezioni in materia di
standardizzazione svolte dall'AESA a norma dell'articolo 54 del
regolamento (CE) n. 216/2008; 3. L'applicazione dell'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 216/2008 ai certificati rilasciati dall'Ucraina sarà
deciso dal comitato misto, in conformità alle disposizioni dell'allegato III
del presente accordo; 4. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 216/2008 non si applica ai certificati dell'Ucraina rilasciati nelle
aree delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilità iniziale e continua
(regolamenti di esecuzione n. (UE) n. 965/2012, n. 748/2012 e (CE) n. 2042/2003); 5. La Commissione europea esercita in Ucraina i
poteri che le sono stati conferiti per le decisioni ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7,
dell'articolo 24, paragrafo 5 e dell'articolo 25, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 216/2008 nelle aree in cui l'articolo 11,
paragrafo 1 è dichiarato applicabile dal comitato misto; 6. Nel settore dell'aeronavigabilità, dove non vi
sono missioni svolte dall'AESA, l'Ucraina può rilasciare certificati, licenze o
approvazioni in applicazione di un accordo o intesa concluso dall'Ucraina con
un paese terzo. N. 748/2012 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione
che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di
aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e
pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di
produzione, modificato da: regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di
attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili
e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese
di produzione e di progettazione. Norme e requisiti applicabili: articoli 1, 2, 8,
9 e 10 e allegato. N. 2042/2003 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della
Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di
aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché
sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da: regolamento (CE) n. 707/2006 della
Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003
per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III; regolamento (CE) n. 376/2007 della
Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003
sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici,
parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale
autorizzato a tali mansioni; regolamento (CE) n. 1056/2008 della
Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003
sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici,
parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale
autorizzato a tali mansioni; regolamento (UE) n. 127/2010 della
Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003
sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici,
parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale
autorizzato a tali mansioni; regolamento (UE) n. 962/2010 della
Commissione, del 26 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003
sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici,
parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale
autorizzato a tali mansioni; regolamento (UE) n. 1149/2011 della
Commissione, del 21 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003
sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici,
parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale
autorizzato a tali mansioni; regolamento (UE) n. 593/2012 della
Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul
mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti
e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale
autorizzato a tali mansioni. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
6 e allegati da I a IV. N. 996/2010 Regolamento (UE) n. 996/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e
la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e
che abroga la direttiva 94/56/CE. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
26, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 4 e dell'articolo 24. N. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di
taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
11 e allegati I e II. N. 1321/2007 Regolamento (CE) n. 1321/2007 della
Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in
un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione
civile scambiate in conformità alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
4. N. 1330/2007 Regolamento (CE) n. 1330/2007 della
Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la
diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore
dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
10 e allegati I e II. N. 104/2004 Regolamento (CE) n. 104/2004 della
Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla
composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza
aerea. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
7 e allegato N. 628/2013 Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013
della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di
ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione
delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
27. N. 2111/2005 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di
un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo
all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del
trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga
l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE. Disposizioni, norme e requisiti applicabili:
articoli da 1 a 13 e allegato. N. 473/2006 Regolamento (CE) n. 473/2006 della
Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative
all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo
all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio. Disposizioni, norme e requisiti applicabili:
articoli da 1 a 6 e allegati da A a C N. 474/2006 Regolamento (CE) n. 474/2006 della
Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei
vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai
sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio, modificato da ultimo da: Regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013
della Commissione, del 10 luglio 2013, recante modifica del
regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori
aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità. Norme e requisiti applicabili: Articoli da 1 a
3 e allegati A e B (cfr. infra ultime modifiche): N. 1178/2011 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011,
che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente
agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da: regolamento (UE) n. 290/2012 della
Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE)
n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
11 e allegati da I a VII. N. 965/2012 Regolamento (UE) n. 965/2012 della
Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da: regolamento (UE) n. 800/2013 della
Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012
che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto
riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
9 e allegati da I a VII. N. 1332/2011 Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione,
del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello
spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
4 e allegato. D. AMBIENTE N. 2003/96 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27
ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità. Norme e requisiti applicabili: articolo 14,
paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2. N. 2006/93 Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina
dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda
edizione (1988). Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
5. N. 2002/49 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
16 e allegati da I a VI. N. 2002/30 Direttiva 2002/30/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che
istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
15 e allegati I e II. E. ASPETTI SOCIALI N. 1989/391 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, modificato da: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della
razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
16 e articoli 18 e 19 N. 2003/88 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19,
da 21 a 24 e da 26 a 29. N. 2000/79 Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da
Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation
(ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA). Norme e requisiti applicabili: articoli da 2 a
3 e allegato. F. PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI N. 90/314 Direttiva 90/314/CEE
del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso". Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10. N. 93/13 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori. Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e
allegato. Per quanto riguarda l'applicazione
dell'articolo 10, anziché "la Commissione" si legga "tutte le
altri parti contraenti dell'ECAA". N. 95/46 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
34. N. 2027/97 Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9
ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, modificato da: regolamento (CE) n. 889/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica
il regolamento (CE) n. 2027/97. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
8. N. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga
il regolamento (CEE) n. 295/91. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
17. N. 1107/2006 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone
con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
16 e allegati I e II. G. SISTEMI
TELEMATICI DI PRENOTAZIONE N. 80/2009 Regolamento (CE) n. 80/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un
codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che
abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
19 e allegati. H. NORMATIVA IN
ALTRI SETTORI N. 437/2003 Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche
sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta, modificato da: regolamento (CE) n. 1358/2003 della
Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento (CE) n. 546/2005 della
Commissione, dell'8 aprile 2005, che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione dei
codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003
della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli
aeroporti comunitari. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
11 e allegati I e II. N. 1358/2003 Regolamento (CE) n. 1358/2003 della
Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti
aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello
stesso, modificato da: regolamento (CE) n. 158/2007 della
Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003
per quanto riguarda l'elenco degli aeroporti comunitari. Norme e requisiti applicabili: articoli da 1 a
4 e allegati da I a III ___________________
ALLEGATO II SERVIZI
CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE 34.
Ciascuna parte accorda ai
vettori aerei dell'altra parte i diritti per fornire servizi aerei sulle rotte
specificate di seguito: a) per le compagnie
aeree dell'Unione europea: qualsiasi punto nell'Unione europea – punti
intermedi nei territori dei paesi partner della politica europea di vicinato[2], paesi ECAA[3], o paesi indicati
nell'allegato V – qualsiasi punto in Ucraina – punti situati oltre; b) per i vettori
aerei dell'Ucraina: qualsiasi punto in Ucraina – punti intermedi nei territori
dei paesi partner della politica europea di vicinato, paesi ECAA o paesi
indicati nell'allegato V – qualsiasi punto nell'Unione europea. I diritti esistenti
e nuovi, compresi i diritti di servire punti situati oltre nel quadro di
accordi bilaterali o di altre intese tra l'Ucraina e gli Stati membri dell'UE,
che non sono coperti dal presente accordo, possono essere esercitati e concordati,
a condizione che non vi sia discriminazione tra vettori aerei sulla base della
nazionalità; c) i vettori
dell'Unione europea devono inoltre essere abilitati ad effettuare servizi di
trasporto aereo tra punti situati in Ucraina, indipendentemente dalla
circostanza che anche tali servizi di trasporto aereo abbiano origine o
destinazione all'interno dell'UE. 35.
I servizi operati in
conformità al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente allegato devono avere
come punto di partenza o di destinazione il territorio dell'Ucraina, per i
vettori ucraini, e il territorio dell'Unione europea per i vettori dell'Unione
europea. 36.
I vettori aerei di
entrambe le parti possono, su uno o su tutti i collegamenti, a loro
discrezione: a) operare voli in una sola o in entrambe le direzioni; b) combinare numeri
di volo diversi su un unico aeromobile; c) servire punti
intermedi e punti situati oltre, come precisato al paragrafo 1, lettere a) e b)
del presente allegato, nonché punti nei territori delle parti in qualsiasi
combinazione e in qualsiasi ordine; d) omettere scali in
qualsiasi punto; e) trasferire
traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro loro
aeromobile in qualsiasi punto; f) effettuare scali
in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una
delle parti; g) trasportare
traffico in transito attraverso il territorio dell'altra parte; e h) combinare il
traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine. 37.
Ciascuna parte accorda a
ciascun vettore aereo la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del
trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni
commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due
parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la
regolarità del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai
vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche,
operative, ambientali o connesse alla tutela della salute o in applicazione
dell'articolo 26 (Condizioni di concorrenza) del presente accordo. 38.
I vettori aerei di
ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing,
qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte
specificate, purché non esercitino i diritti di quinta libertà. 39.
Il presente allegato è
soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente
accordo e all'estensione dei diritti in esso previsti. ALLEGATO III DISPOSIZIONI
TRANSITORIE Sezione 1 Periodi
transitori 1. La transizione dell'Ucraina verso l'effettiva
applicazione di tutte le disposizioni e condizioni derivanti dal presente
accordo avviene attraverso due periodi transitori. 2. Tale transizione è soggetta a valutazioni e ispezioni
di standardizzazione, che devono essere effettuate, rispettivamente, dalla
Commissione europea e dall'AESA, nonché ad una decisione del comitato misto,
come previsto all'articolo 33 (disposizioni transitorie) del presente
accordo. Sezione 2 Specifiche
applicabili durante il primo periodo transitorio 1. Durante il primo periodo transitorio: a) i vettori aerei dell'Unione europea e i
vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Ucraina sono autorizzati
ad esercitare diritti di traffico illimitati tra un punto qualsiasi nell'Unione
europea e un punto qualsiasi in Ucraina; b) fatta salva una valutazione per quanto
riguarda l'applicazione da parte dell'Ucraina dei pertinenti requisiti e norme
dell'Unione europea e a seguito delle informazioni del comitato misto,
l'Ucraina partecipa come osservatore ai lavori del comitato istituito ai sensi
del regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione
di bande orarie negli aeroporti della Comunità; e c) non si applicano le disposizioni dell'articolo 22
(opportunità commerciali), comma 5, lettera c) (assistenza a terra di vettori
aerei di altre parti). 2. Le condizioni per la transizione verso il secondo
periodo transitorio deve comportare per l'Ucraina quanto segue: a) incorporazione nella normativa nazionale e
attuazione delle norme e dei requisiti applicabili del: - regolamento (CE) n. 216/2008
(recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce
un'Agenzia europea della sicurezza aerea); - regolamento (UE) n. 748/2012 (che
stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e
ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la
certificazione delle imprese di progettazione e di produzione); - regolamento (CE) n. 2042/2003 (sul
mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti
e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale
autorizzato a tali mansioni) modificato; - regolamento (UE) n. 965/2012 (che
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle
operazioni di volo); - regolamento (UE) n. 1178/2011 (che
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle
operazioni di volo); - regolamento (UE) n. 996/2010 (in
materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti); - direttiva 2009/12/CE (sulle tasse
aeroportuali); - direttiva 96/67/CE del Consiglio
(sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
della Comunità); - regolamento (CEE) n. 95/93
(relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti
della Comunità); - direttiva 2000/79/CE (relativa
all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile); - capo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008
(sulla prestazione di servizi aerei); - regolamento (CE) n. 785/2004 (sui
requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili); - regolamento (CEE) n. 80/2009 (in
materia di sistemi telematici di prenotazione); - regolamento (CE) n. 2027/97 (sulla
responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti); - regolamento (CE) n. 261/2004 (che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato); - regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per
l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro"); - regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di
navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di
servizi"); - regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello
spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio
aereo"); - regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di
gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità"); - regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010,
che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e
le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce
requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea; - regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre
2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di
navigazione aerea; - regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della
Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella
gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il
regolamento (UE) n. 691/2010; - regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre
2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo; e - regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010,
recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo; come sono stipulati, comprese le rispettive modifiche all'allegato I
del presente accordo; b) applicazione delle norme sul rilascio delle licenze di
esercizio sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al capo II del
regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei
nell'Unione europea; e c) per quanto attiene alla sicurezza del
trasporto aereo, l'attuazione del documento 30 della CEAC, parte II nel suo
ultimo emendamento applicabile. Sezione 3 Specifiche
applicabili durante il secondo periodo transitorio 1. A seguito della decisione del comitato misto,
come previsto all'articolo 33 (disposizioni transitorie) del presente
accordo, che conferma che l'Ucraina soddisfa tutte le condizioni stabilite
nella sezione 2, paragrafo 2): a) i pertinenti certificati rilasciati
dall'Ucraina, come indicato nell'elenco di cui all'allegato IV, sezione 1, sono
riconosciuti dagli Stati membri, in conformità alle condizioni stabilite nella
decisione del Comitato misto e a norma dell'articolo 11 del regolamento
(CE) n. 216/2008; b) non si applicano le disposizioni dell'articolo
22 (opportunità commerciali), comma 5, lettera c) (assistenza a terra di
vettori aerei di altre parti); e c) fatta salva una valutazione relativa all'applicazione
da parte dell'Ucraina dei pertinenti requisiti e norme dell'Unione europea e a
seguito delle informazioni del comitato misto, l'Ucraina partecipa come
osservatore ai lavori del comitato istituito ai sensi del regolamento (CE)
n. 2111/2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori
aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità. 2. Le condizioni per la transizione verso la piena
applicazione del presente accordo comportano per l'Ucraina quanto segue: a) incorporazione nella normativa nazionale e
attuazione di tutti i requisiti e le norme applicabili degli atti dell'Unione
europea, elencati all'allegato I del presente accordo; e b) organizzazione dello
spazio aereo sotto la sua responsabilità in conformità ai requisiti dell'UE
applicabili per l'istituzione dei FAB. Sezione 4 Piena attuazione
del presente accordo A seguito della decisione del comitato misto,
come prevede l'articolo 33 (disposizioni transitorie) del presente accordo,
che conferma che l'Ucraina soddisfa tutte le condizioni stabilite nella sezione
3, paragrafo 2), del presente allegato, si applica quanto segue: 1. oltre ai diritti di traffico di cui alla
sezione 2, paragrafo 1, del presente allegato: a) i vettori aerei dell'Unione europea sono
autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in
Ucraina, punti intermedi nel quadro della politica europea di vicinato e paesi
ECAA, nonché punti nei paesi elencati in allegato V e punti situati oltre, a
condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto
situato in uno Stato membro. I vettori aerei dell'Unione europea sono inoltre abilitati ad
effettuare servizi di trasporto aereo tra punti situati in Ucraina,
indipendentemente dalla circostanza che anche tali servizi di trasporto aereo
abbiano origine o destinazione all'interno dell'UE; e b) i vettori aerei dell'Ucraina sono autorizzati ad
esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nell'Unione
europea, punti intermedi nel quadro della politica europea di vicinato e paesi
ECAA, nonché punti nei paesi elencati nell'allegato V, a condizione che il volo
rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Ucraina. 2. Tutti i pertinenti certificati compresi
nell'allegato IV, sezione 2, del presente accordo, rilasciati dall'Ucraina sono
riconosciuti dagli Stati membri in conformità alle condizioni previste dalle
suddette disposizioni. ________________ ALLEGATO IV ELENCO DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL PRESENTE ACCORDO 1. Personale di volo Licenze di pilotaggio (rilascio, mantenimento, modifica, limitazione,
sospensione o revoca delle licenze) (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE)
n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Certificazione di persone responsabili dell'addestramento in volo o
dell'addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità
dei piloti (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Attestati del personale di cabina (rilascio, mantenimento, modifica,
limitazione, sospensione o revoca degli attestati) (Regolamenti (CE) n. 216/2008,
(UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE)
n. 1178/2011). Certificati medici per piloti (rilascio, mantenimento, modifica,
limitazione, sospensione o revoca) (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011,
(UE) n. 290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Certificazione di esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle
quali medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici
(Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica
il regolamento (UE) n. 1178/2011). Esame periodico aeromedico dei membri del personale di cabina -
qualifica delle persone responsabili del suddetto esame (regolamenti (CE) n. 216/2008,
(UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che modifica (UE) n. 1178/2011). Condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione,
la sospensione o la revoca dei certificati di organizzazioni di addestramento
dei piloti (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la
limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di centri aeromedici
che partecipato all'esame aeromedico e della qualificazione degli equipaggi
dell'aviazione civile (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n.
290/2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). Certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e
requisiti delle organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi
(Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 290/2012 che
modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011). 2. Gestione del traffico aereo/Servizi di navigazione
aerea Certificati di fornitori di servizi di traffico aereo (Regolamenti (CE)
n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato II Requisiti
specifici per la fornitura di servizi di traffico aereo). Certificati di fornitori di servizi meteorologici (Regolamenti (CE)
n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato III Requisiti
specifici per la fornitura di servizi di traffico aereo). Certificati di fornitori di servizi di informazione aeronautica
(Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011, allegato
IV Requisiti specifici per la fornitura di servizi di informazione
aeronautica). Certificati di fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o
sorveglianza (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011,
allegato V Requisiti specifici per la fornitura di servizi di comunicazione,
navigazione o sorveglianza). Licenze di controllori del traffico aereo (ATCO) e studenti controllori
del traffico aereo (rilascio, sospensione e revoca) e connesse abilitazioni e
specializzazioni (Regolamenti (CE) n. 216/2008, (UE) n. 805/2011). Certificati medici dei controllori del traffico aereo (Regolamenti (CE)
n. 216/2008, (UE) n. 805/2011). Certificati di
organizzazioni di formazione dei controllori del traffico aereo (ATCO)
(validità, ripristino, rinnovo e uso) (regolamenti (UE) n. 216/2008 e (UE)
n. 805/2011). ALLEGATO V ELENCO DI PAESI TERZI MENZIONATI AGLI ARTICOLI
17, 19 E 22 E AGLI ALLEGATI II E III DEL PRESENTE ACCORDO 1. Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo
sullo Spazio economico europeo); 2. Principato del Liechtenstein (ai sensi
dell'Accordo sullo Spazio economico europeo); 3. Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo
Spazio economico europeo); e 4. Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo
sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). ALLEGATO VI NORME
PROCEDURALI Il presente accordo è applicabile secondo le
regole procedurali indicate di seguito: 1. PARTECIPAZIONE DELL'UCRAINA AI COMITATI Quando, in base al presente accordo, l'Ucraina
partecipa ad un comitato istituito da pertinenti atti dell'Unione europea,
acquisisce lo status di osservatore, prende parte a tutte le discussioni
pertinenti ed è incoraggiata a partecipare al dibattito, in conformità ai
rispettivi regolamenti interni, mentre viene esclusa dalle sessioni che
comportano una votazione. Per quanto riguarda il settore della gestione
del traffico aereo, per applicare la legislazione sul cielo unico europeo,
l'Ucraina partecipa anche a tutti gli organismi istituiti dalla Commissione
europea, come l'organo consultivo di settore (OIPB) e il gestore della rete
(NM). 2. ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI OSSERVATORE PRESSO
L'AESA Lo status di osservatore presso l'AESA abilita l'Ucraina a partecipare
a gruppi e organi tecnici dell'AESA aperti agli Stati membri dell'UE e ad altri
paesi partner della politica europea di vicinato, fatte salve le condizioni
stabilite per tale partecipazione. Lo status di osservatore non comporta il
diritto di voto. Tale status non può essere acquisito per quanto riguarda il
consiglio di amministrazione dell'AESA. 3. COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri
propri delle autorità competenti delle Parti, tali autorità si scambiano, su
richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto
funzionamento del presente Accordo. 4. RIFERIMENTI ALLE LINGUE Le parti sono autorizzate ad utilizzare, nelle procedure istituite nel
quadro del presente Accordo, qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni
dell'Unione europea o la lingua ucraina. Le Parti sono consapevoli, tuttavia,
che l'utilizzo dell'inglese facilita tali procedure. Se in un documento
ufficiale viene utilizzata una lingua che non è una delle lingue ufficiali
delle istituzioni dell'Unione europea, viene contemporaneamente presentata una
traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea,
tenendo conto di quanto disposto nella frase precedente. Se una parte intende
utilizzare, in un procedimento orale, una lingua che non è una delle lingue
ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, tale parte assicura
l'interpretazione simultanea in inglese. ALLEGATO VII CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4 DEL PRESENTE ACCORDO 1. Sono compatibili con il funzionamento del
presente accordo: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che ciò avvenga senza discriminazioni
determinate dall'origine dei servizi in questione; e b) gli aiuti destinati
a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi
eccezionali. 2. Sono
compatibili inoltre con il corretto funzionamento del presente accordo: a) gli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si
abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati ad agevolare
lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche quando tali aiuti
non incidono negativamente sulle attività commerciali di vettori aerei
nell'interesse delle parti; e c) gli aiuti al fine di conseguire determinati
obiettivi, autorizzati nell'ambito dei regolamenti dell'UE orizzontali di
esenzione per categoria e delle norme in materia di aiuti di Stato orizzontali
e settoriali concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nelle suddette
disposizioni. ______________ [1] Tale designazione non pregiudica le
posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC
e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. [2] Per "Paesi partner della politica europea di vicinato" si intende Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e la Repubblica moldova, non è inclusa cioè l'Ucraina. [3] I "paesi ECAA" sono le parti dell'Accordo
multilaterale che istituisce uno spazio aereo comune europeo, che
sono:
gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica di Albania, la
Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda,
la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e il
Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni sullo
status ed è conforme alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite e al parere della CIG sulla dichiarazione di
indipendenza del Kosovo).