ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti /* COM/2014/01 final/2 */
ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE)
n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti Allegato
I “Allegato
III bis Merci che potrebbero essere utilizzate per
la pena di morte di cui all’articolo 7 ter Codice NC || Descrizione delle merci || 1. Prodotti che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale: || 1.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente: ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)] || (a) amobarbital (CAS RN 57-43-2) 1.1. amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7) 1.2. pentobarbital (CAS RN 76-74-4) 1.3. pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0) 1.4. secobarbital (CAS RN 76-73-3) 1.5. secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3) 1.6. tiopental (CAS RN 76-75-5) 1.7. tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico || Nota: La presente voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.” Allegato
II “Allegato
III ter Autorizzazione
generale di esportazione dell’Unione n. EU... Parte 1 — Merci La presente autorizzazione generale di
esportazione copre le merci elencate all’allegato III bis del
regolamento (CE) n. 1236/2005. Parte 2 — Destinazioni Non è richiesta un’autorizzazione di
esportazione per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi
nel territorio doganale dell’Unione che, ai fini del regolamento (CE) n. 1236/2005
del Consiglio, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 18, paragrafo 2). La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione
per le esportazioni verso le seguenti destinazioni: territori danesi non compresi nel territorio
doganale: - Isole Færøer - Groenlandia territori francesi non compresi nel territorio
doganale: – Polinesia francese – Terre australi e antartiche
francesi – Nuova Caledonia – Saint-Barthélemy – Saint Pierre e Miquelon – Wallis e Futuna territori dei Paesi Bassi non compresi nel
territorio doganale: - Aruba - Bonaire - Curaçao - Saba - Sint Eustatius - Sint Maarten territori britannici non compresi nel
territorio doganale: - Anguilla - Bermuda - Isole Falkland - Gibilterra - Monserrat - Sant’Elena, Ascensione e Tristan
da Cunha - Isole Georgia del Sud e Sandwich
australi - Isole Turks e Caicos Albania Andorra Argentina Australia Benin Bolivia Bosnia-Erzegovina Canada Capo Verde Colombia Costa Rica Gibuti Ecuador Georgia Guinea-Bissau Honduras Islanda Kirghizistan Liberia Liechtenstein ex Repubblica jugoslava di Macedonia Madagascar Messico Moldova Mongolia Montenegro Mozambico Namibia Nepal Nuova Zelanda Nicaragua Norvegia Panama Paraguay Filippine Ruanda San Marino Sao Tomé e Principe Serbia Seychelles Sudafrica Svizzera (compresi Büsingen e Campione d’Italia) Timor Leste Turchia Turkmenistan Ucraina Uruguay Uzbekistan Venezuela Parte 3 — Requisiti e condizioni d’uso della
presente autorizzazione generale di esportazione (1)
La presente autorizzazione non può essere
utilizzata se: –
l’esportatore è stato informato dalle autorità
competenti dello Stato membro nel quale è stabilito che le merci in questione
sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso
un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese
terzo; –
l’esportatore è a conoscenza o ha motivo di
sospettare che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla
riesportazione verso un paese terzo o all’utilizzo di cui al precedente
trattino; –
i prodotti interessati sono esportati verso una
zona franca o un deposito franco ubicati in una delle destinazioni coperte
dalla presente autorizzazione; –
l’esportatore è il produttore del prodotto
medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo
giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni
fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante,
preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente
si impegna a: (a)
non utilizzare per la pena di morte le merci
ricevute dal distributore; (b)
non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove
il cliente sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che le merci sono o
possono essere destinate alla pena di morte; (c)
imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali
fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci; –
l’esportatore non è il produttore del prodotto
medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull’uso finale
firmata dall’utente finale nel paese di destinazione; oppure –
l’esportatore non ha concluso con il distributore o
con l’utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con
clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l’utente finale, se
l’accordo è concluso con quest’ultimo, a ottenere dall’esportatore una previa
autorizzazione per: (d)
qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi
parte della spedizione verso un’autorità incaricata dell’applicazione della
legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte; (e)
qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi
parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo
che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell’applicazione della legge le
merci interessate o servizi che ne implichino l’uso,; (f)
qualsiasi riesportazione o trasferimento di
qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha
abolito la pena di morte. (2)
Quando utilizza per la prima volta la presente
autorizzazione n. EU…, l’esportatore
lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito,
entro 30 giorni dalla data della prima esportazione. L’esportatore notifica inoltre nel documento
amministrativo unico che utilizza la presente autorizzazione n. EU…, riportando il riferimento X …. nel riquadro 44. (3)
Gli Stati membri definiscono i requisiti di
notifica per l’uso della presente autorizzazione e stabiliscono quali
informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle
merci esportate nel quadro della presente autorizzazione. Gli Stati membri
possono chiedere agli esportatori stabiliti nel proprio territorio di
registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione. La
registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all’esportatore
in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.”