52014PC0001R(01)

ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti /* COM/2014/01 final/2 */


ALLEGATI

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Allegato I

“Allegato III bis

Merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte di cui all’articolo 7 ter

Codice NC || Descrizione delle merci

|| 1. Prodotti che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:

|| 1.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)] || (a) amobarbital (CAS RN 57-43-2) 1.1. amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7) 1.2. pentobarbital (CAS RN 76-74-4) 1.3. pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0) 1.4. secobarbital (CAS RN 76-73-3) 1.5. secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3) 1.6. tiopental (CAS RN 76-75-5) 1.7. tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

|| Nota: La presente voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.”

Allegato II

“Allegato III ter

Autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU...

Parte 1 — Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all’allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Parte 2 — Destinazioni

Non è richiesta un’autorizzazione di esportazione per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell’Unione che, ai fini del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 18, paragrafo 2).

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

-           Isole Færøer

-           Groenlandia

territori francesi non compresi nel territorio doganale:

–          Polinesia francese

–          Terre australi e antartiche francesi

–          Nuova Caledonia

–          Saint-Barthélemy

–          Saint Pierre e Miquelon

–          Wallis e Futuna

territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

-           Aruba

-           Bonaire

-           Curaçao

-           Saba

-           Sint Eustatius

-           Sint Maarten

territori britannici non compresi nel territorio doganale:

-           Anguilla

-           Bermuda

-           Isole Falkland

-           Gibilterra

-           Monserrat

-           Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

-           Isole Georgia del Sud e Sandwich australi

-           Isole Turks e Caicos

Albania

Andorra

Argentina

Australia

Benin

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Canada

Capo Verde

Colombia

Costa Rica

Gibuti

Ecuador

Georgia

Guinea-Bissau

Honduras

Islanda

Kirghizistan

Liberia

Liechtenstein

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Madagascar

Messico

Moldova

Mongolia

Montenegro

Mozambico

Namibia

Nepal

Nuova Zelanda

Nicaragua

Norvegia

Panama

Paraguay

Filippine

Ruanda

San Marino

Sao Tomé e Principe

Serbia

Seychelles

Sudafrica

Svizzera (compresi Büsingen e Campione d’Italia)

Timor Leste

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Parte 3 — Requisiti e condizioni d’uso della presente autorizzazione generale di esportazione

(1) La presente autorizzazione non può essere utilizzata se:

– l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;

– l’esportatore è a conoscenza o ha motivo di sospettare che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all’utilizzo di cui al precedente trattino;

– i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco ubicati in una delle destinazioni coperte dalla presente autorizzazione;

– l’esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:

(a) non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;

(b) non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che le merci sono o possono essere destinate alla pena di morte;

(c) imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;

– l’esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull’uso finale firmata dall’utente finale nel paese di destinazione; oppure

– l’esportatore non ha concluso con il distributore o con l’utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l’utente finale, se l’accordo è concluso con quest’ultimo, a ottenere dall’esportatore una previa autorizzazione per:

(d) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un’autorità incaricata dell’applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;

(e) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell’applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implichino l’uso,;

(f) qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte.

(2) Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione n. EU…, l’esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

L’esportatore notifica inoltre nel documento amministrativo unico che utilizza la presente autorizzazione n. EU…, riportando il riferimento X …. nel riquadro 44.

(3) Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l’uso della presente autorizzazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nel quadro della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all’esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.”