Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran /* JOIN/2014/042 final - 2014/0357 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23
marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran attua le
misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. (2)
Il … dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la
decisione 2014/…/PESC, che proroga fino al 30 giugno 2015 l'esenzione di cui
all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti
con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli
obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la
fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi
derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con
riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità
situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove
detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. (3)
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per
attuare tale proroga. (4)
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012. 2014/0357 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012,
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2010/413/PESC del
Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC [1], vista la proposta congiunta dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012
del Consiglio[2]
attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. (2) Il … dicembre 2014 il
Consiglio ha adottato la decisione 2014/…/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC
prorogando fino al 30 giugno 2015 l'esenzione di cui all'articolo 20, paragrafo
14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità
elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da
contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari
per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di
prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura
corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi
prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati
membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano
specificamente tali rimborsi. (3) Poiché la misura in questione
rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione
normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione
uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 28 bis, lettera b), del
regolamento (UE) n. 267/2012, le parole "fino al 31 dicembre 2014"
sono sostituite da "fino al 30 giugno 2015". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39. [2] Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo
2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il
regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).