52014JC0037

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2014/037 final - 2014/0323 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio[1]. La decisione 2012/739/PESC del Consiglio[2] ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. La decisione 2012/739/PESC, che è scaduta il 1° giugno 2013, è stata sostituita dalla decisione 2013/255/PESC, che si applica fino al 1° giugno 2014.

(2) La decisione 2014/XXX/PESC del Consiglio del XXX ha modificato la decisione 2013/255/PESC del Consiglio includendo misure restrittive supplementari nei confronti della Siria, specie per quanto riguarda i carboturbi e certi additivi per carburanti.

(3) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare le misure in questione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012.

2014/0323 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[3],

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio[4] attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.

(2)       Il … novembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/…/PESC, che modifica la decisione 2013/255/PESC per impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione di carboturbi e additivi, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

(3)       Occorre inoltre vietare la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di carboturbi e additivi in Siria, o per un uso in Siria.

(4)       Occorre prevedere una clausola onnicomprensiva antielusione che vieti di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni del presente regolamento.

(5)       Poiché queste misure rientrano nell’ambito del trattato, per la loro attuazione è necessaria un’azione a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

 (1)       è inserito il seguente articolo 8 bis:

“Articolo 8 bis

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

c) fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

2. Nell’elenco dell’allegato VIII figurano i carboturbi e gli additivi per carburanti specificamente formulati per il carboturbo kerosene.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i carboturbi e gli additivi per carburanti sono:

a) necessari per la prestazione di assistenza in Siria, o la sua agevolazione, da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto, per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l’evacuazione dalla Siria o all’interno del suo territorio;

b) ad uso esclusivo di aeromobili civili che entrano in Siria, transitano dalla Siria o operano in Siria.

4. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all’allegato VIII utilizzati esclusivamente da aeromobili civili che entrano in Siria o transitano dalla Siria.”

(2)        È inserito l’articolo 27 bis:

“Articolo 27 bis

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni del presente regolamento.”

(3)        L’allegato del presente regolamento è inserito come allegato VIII del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56).

[2]               Decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21).

[3]               GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

[4]               Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

“ALLEGATO VIII”

Carboturbi e additivi per carburanti di cui all’articolo 8 bis

N. || Descrizione || Codice NC

(1) Additivi antidetonanti, es. piombo tetraetile (TEL) preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile preparazioni antidetonanti a base di altri composti del piombo altre preparazioni antidetonanti || 3811 11 10 3811 11 90 3811 19 00

(2) Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: - inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio - altri inibitori di ossidazione   Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

(3) Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

(4) Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio: - altri Inibitori di corrosione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali      || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

(5) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 38112100 38112900 38119000

(6) Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

(7) Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio        - altri Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

(8) Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

(9) Carboturbi (diversi dal kerosene) Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) Diversi dal kerosene (oli semifluidi) || 2710 12 70 2710 19 29

(10) Carboturbi tipo benzina (oli semifluidi) || 2710 19 21

(11) Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel[1] || 2710 20 90

[1]               purché contengano ancora almeno il 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi