Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana /* JOIN/2014/05 final - 2014/0040 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha
adottato la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei
confronti della Repubblica centrafricana, che prevede l'imposizione di un
embargo sulle armi conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013. (2)
Il 13 gennaio 2014 l'Alta rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno
presentato una proposta di regolamento concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. Il Consiglio ha
deciso di sospendere l'iter della proposta in attesa dell'adozione di una nuova
UNSCR da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (3)
Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014), che ha esteso e chiarito
l'embargo sulle armi imposto dall'UNSCR 2127 (2013) e disposto il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o
sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella
Repubblica centrafricana. (4)
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per
attuare l'UNSCR 2134 (2014). (5)
Il Consiglio sta preparando una decisione che
modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2134 (2014). (6)
È pertanto opportuno che l'Alta rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione presentino
una nuova proposta di regolamento concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. La proposta del 13 gennaio 2014 dovrebbe essere ritirata. 2014/0040 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella
Repubblica centrafricana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2013/798/PESC del
Consiglio[1],
del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica centrafricana, vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013
e UNSCR 2134 (2014) del 28 gennaio 2014, la decisione 2013/798/PESC del
Consiglio, modificata dalla decisione 2014/…/PESC[2], prevede l'imposizione
di un embargo nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o
sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella
Repubblica centrafricana. (2) Poiché le misure previste
dall'UNSCR 2127 (2013) e dall'UNSCR 2134 (2014) rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione
normativa a livello dell'Unione, soprattutto per garantirne l'applicazione
uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (3) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti,
segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in
particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il
diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente
regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti. (4) Al fine di garantire
condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono
essere esercitate conformemente
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011[3]. (5) Ai fini dell'applicazione del
presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno
dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti
relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le
cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento.
Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento
(CE) n. 45/2001 [4]
e alla direttiva 95/46/CE[5]. (6) Il presente regolamento deve
entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi
contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano
le seguenti definizioni: a) "servizi di intermediazione":
i) la negoziazione o l'organizzazione di
transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e
tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a
qualsiasi altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e
tecnologie o di servizi finanziari e tecnici ubicati in paesi terzi per il loro
trasferimento verso un altro paese terzo; b) "richiesta": qualsiasi
richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o
posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e
connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:
i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento
di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi
collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la
proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria,
indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa
a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta ad ottenere, anche
mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un
lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in
cui sono stati pronunziati; c) "contratto o transazione":
qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa
applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati
fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto"
include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o
controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente
indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta
transazione o ad essa correlata; d) "autorità competenti": le
autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato
II; e) "risorse economiche": le
attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non
sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
f) "congelamento di risorse
economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi,
beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le
ipoteche; g) "congelamento di fondi":
il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di
avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la
collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da
introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione,
compresa la gestione di portafoglio; h) "fondi": tutte le attività
e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un
elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i
vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o
altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e
privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati
azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i
contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri
redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione,
le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di
carico e gli atti di cessione e vii) i documenti da cui risulti un interesse
riguardante capitali o risorse finanziarie; i) "comitato delle sanzioni":
il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma
del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite UNSCR 2127 (2013); j) "assistenza tecnica":
qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione,
assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere
le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento
del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme
orali di assistenza; k) "territorio dell'Unione":
i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi
stabilite, compreso lo spazio aereo. Articolo 2 1. È vietato: (a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi
nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea[6] (elenco comune delle
attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione
e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità od
organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica
centrafricana; (b)
fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura,
al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco
comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni,
prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e
riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione
dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica o di
servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità od organismo
nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana; (c)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o
servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato
nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana. Articolo 3 In deroga all'articolo 2, i divieti
ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica,
finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione destinati
unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione per il consolidamento
della pace nella Repubblica centrafricana (MICOPAX), della missione
internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana (MISCA), dell'ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della
pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e della sua unità di
sorveglianza, della task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF),
delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana e dell'operazione
dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA). Articolo 4 In deroga all'articolo 2, a
condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di
intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra
sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti
disposti in tale articolo non si applicano: (a)
alla fornitura di assistenza tecnica o di servizi
di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato
unicamente ad uso umanitario o protettivo; (b)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti
o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione
dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature
militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di
intermediazione connessi. Articolo 5 1. Sono congelati tutti i fondi
e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati,
direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o
giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I. 2. È vietato mettere,
direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I,
o destinarli a loro vantaggio. 3. Nell'allegato I figurano le
persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal
comitato delle sanzioni che: (a)
commettono o sostengono atti tali da minacciare la
pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli
atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o
impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso
elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza; (b)
che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto
54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno fornito, venduto o trasferito,
direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella
Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi
materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica,
compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività
violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana; (c)
che sono coinvolte nella pianificazione, nella
direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale
dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o
che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella Repubblica
centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale,
attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle
scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati; (d)
che reclutano o impiegano bambini nei conflitti
armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto
internazionale applicabile; (e)
che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti
criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali, compresi i
diamanti e la fauna selvatica e i suoi prodotti, nella Repubblica
centrafricana; (f)
che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla
Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti
umanitari nella Repubblica centrafricana; (g)
che sono coinvolte nella pianificazione, nella
direzione, nel finanziamento o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU
o forze di sicurezza internazionali, comprese BINUCA, MISCA, EUFOR RCA e le
altre forze che le sostengono; (h)
che sono a capo di, hanno fornito sostegno a o
hanno agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di un'entità designata
dal comitato delle sanzioni; (i)
che agiscono a nome o sotto la direzione di
persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a h). 4. L'allegato I contiene solo le
seguenti informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, sulle entità o sugli
organismi dell'elenco: a) a scopo di identificazione: riguardo alle
persone fisiche, cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli); data e
luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità;
codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre
informazioni sul luogo in cui la persona si trova; funzione o professione;
riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, il nome, il
luogo e la data di registrazione, il numero di registrazione e la sede di
attività; b) la data in cui la persona fisica o
giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato I; c) i motivi dell'inserimento nell'elenco. 5. L'allegato I può contenere
anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di
tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo
di verificare l'identità della persona fisica in questione. Articolo 7 In deroga all'articolo 5, le
autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la
messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle
condizioni che ritengono appropriate, purché: a) abbiano stabilito che i fondi o le
risorse economiche sono: i) necessari per soddisfare le esigenze di
base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi
elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche,
compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche,
medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi
pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento di
onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di
servizi legali o iii) destinati esclusivamente al pagamento di
diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o
delle risorse economiche congelati e b) lo Stato membro interessato abbia
informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e
della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle
sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi
dalla notifica. Articolo 8 In deroga all'articolo 5, le
autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di
taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni
fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, purché l'autorità
competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono
necessari per coprire spese straordinarie, lo Stato membro interessato abbia
informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e il comitato delle
sanzioni l'abbia approvata. Articolo 9 In deroga all'articolo 5, le
autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di
taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in
questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o
arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di
cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I, o di una sentenza
giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche in
questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale
vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle
leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti
titolari di tali crediti; c) il vincolo o la sentenza non vada a
favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato
I; d) il riconoscimento del vincolo o della
sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e
e) lo Stato membro abbia notificato il
vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni. Articolo 10 1. In deroga all'articolo 5 e
purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o
di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di
un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o
giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione
di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio
di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti
degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono
appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché
abbiano accertato che: a) i fondi o le risorse economiche saranno
usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o
da un organismo di cui all'allegato I; b) il pagamento non viola l'articolo 5,
paragrafo 2, e c) lo Stato membro interessato abbia
informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione
con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
Articolo 11 1. L'articolo 5, paragrafo 2,
non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati
fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di
un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti
siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza
indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni. 2. L'articolo 5, paragrafo 2,
non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su
detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti,
accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la
persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono
stati inseriti nell'allegato I o c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o
di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo
9, e purché tali interessi, altri profitti e pagamenti
siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Articolo 12 1. Fatte salve le norme applicabili
in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone
fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi
informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le
informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5,
all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a
trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla
Commissione e b) collaborare con l'autorità competente
alla verifica di tali informazioni. 2. Le ulteriori informazioni
ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati
membri. 3. Le informazioni fornite o
ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli
scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Articolo 13 È vietato partecipare,
consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze
siano tali da eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5. Articolo 14 1. Il congelamento di fondi e
risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse
economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme
al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la
persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi
direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse
economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 2. Le azioni compiute da persone
fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di
responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo
ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti
previsti dal presente regolamento. Articolo 15 1. Non è concesso alcun diritto
in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso,
direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai
sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo,
ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia,
segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una
controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,
se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o
organismi designati elencati nell'allegato I; b) qualsiasi persona fisica o giuridica,
entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone,
entità od organismi di cui alla lettera a). 2. In ogni procedura volta all'esercizio
di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato
dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo
che intende esercitare il diritto. 3. Il presente articolo lascia
impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e
degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento
degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo 16 1. La Commissione e gli Stati
membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente
regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro
possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti a) i fondi congelati a norma dell'articolo 5
e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 7, 8 e 9; b) problemi di violazione e di applicazione
delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2. Ciascuno Stato membro
comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le
altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva
attuazione del presente regolamento. Articolo 17 1. La Commissione è autorizzata
a: a) modificare l'allegato I in base alle
decisioni adottate dal comitato delle sanzioni e b) modificare l'allegato II in base alle
informazioni fornite dagli Stati membri. 2. Nell'allegato I la
Commissione motiva la sua decisione di inserire una voce nell'allegato stesso e
rende note le sue decisioni, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco,
alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi figuranti nell'elenco,
se l'indirizzo è noto, oppure, se l'indirizzo non è noto, attira l'attenzione
delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi sulle sue
decisioni attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, offrendo loro la possibilità di formulare osservazioni. 3. Qualora siano formulate
osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione
riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni formulate e di
tutte le altre informazioni pertinenti, secondo la procedura di cui all'articolo
18, paragrafo 2, e informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo
dell'esito del riesame. Articolo 18 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 19 1. La Commissione tratta i dati
personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali
compiti comprendono: a) la preparazione e l'introduzione delle
modifiche dell'allegato I; b) l'inclusione del contenuto dell'allegato
I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità
oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito
web[7]; c) il trattamento delle informazioni sull'impatto
delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi
congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità
competenti. 2. La Commissione può trattare i
dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti
nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone
solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I del presente
regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati. 3. Ai fini del presente
regolamento, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è
designato come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai
sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per
garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a
norma del regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 20 1. Gli Stati membri stabiliscono
norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano
senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento, come pure ogni successiva modifica. Articolo 21 1. Gli Stati membri designano le
autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti
web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le
eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato
II. 2. Gli Stati membri notificano
alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle
stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano
immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica. 3. Laddove il presente
regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la
Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni
sono quelli indicati nell'allegato II. Articolo 22 Il presente
regolamento si applica: a) nel
territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a
bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di
uno Stato membro; c) a
qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno
del territorio dell'Unione; d) a qualsiasi persona giuridica,
entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione
e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica,
entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente
o parzialmente all'interno dell'Unione. Articolo 23 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51. [2] [3] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [4] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali
dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). [5] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [6] GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19. [7] http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
ALLEGATI della Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella
Repubblica centrafricana
"ALLEGATO
I Elenco delle persone e delle entità di cui
all'articolo 5 A. Persone B. Entità ALLEGATO II Siti
internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le
notifiche alla commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html SPAGNA http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions Indirizzo per le notifiche alla Commissione
europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera
(FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgio E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"