52014JC0003

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2014/03 final - 2014/0022 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio[1]. La decisione 2012/739/PESC del Consiglio[2] ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. La decisione 2012/739/PESC, che è scaduta il 1° giugno 2013, è stata sostituita dalla decisione 2013/255/PESC, che si applica fino al 1° giugno 2014.

(2) Occorre introdurre un’esenzione dal congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell’esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, compreso il fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per le attività connesse alla distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

(3) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare le misure in questione. L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012.

2014/0022 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[3],

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio [4] attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.

(2)       Il … gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/…/PESC che modifica la decisione 2013/255/PESC.

(3)       Occorre introdurre un’ulteriore deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell’esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane.

(4)       Poiché la misura in questione rientra nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1)        all’articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

“i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56).

[2]               Decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21).

[3]               GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

[4]               Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).