52014JC0001

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana /* JOIN/2014/01 final - 2014/0004 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, che prevede l’imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana, conformemente alla risoluzione 2127 (2013) adottata il 5 dicembre 2013 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare la decisione 2013/798/PESC.

(3) È pertanto opportuno che l’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.

2014/0004 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC[1] del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana,

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013), adottata il 5 dicembre 2013, la decisione 2013/798/PESC del Consiglio prevede l’imposizione di un embargo nei confronti della Repubblica centrafricana.

(2)       Poiché alcuni aspetti di tale misura rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione per garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)           “servizi di intermediazione”:

i)       la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii)      la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)           “comitato delle sanzioni” il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013);

c)           “assistenza tecnica” qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

d)           “territorio dell’Unione” i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.           È vietato:

(a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea[2] (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualunque persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2.           In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

(a) alla fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

(b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o alla fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi;

a condizione che la fornitura dell’assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell’assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni.

Articolo 3

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

1.           Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.           Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.

Articolo 5

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica:

a)           nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)           a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)           a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)           a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

e)           a tutte le persone giuridiche, entità od organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

[2]               GU C 69 del 18.3.2010, pag. 9.