Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana /* JOIN/2014/01 final - 2014/0004 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha
adottato la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei
confronti della Repubblica centrafricana, che prevede l’imposizione di un
embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana, conformemente
alla risoluzione 2127 (2013) adottata il 5 dicembre 2013 dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (2)
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per
attuare la decisione 2013/798/PESC. (3)
È pertanto opportuno che l’Alta rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la
Commissione presentino una proposta di regolamento concernente misure
restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica
centrafricana. 2014/0004 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2013/798/PESC[1] del Consiglio, del
23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica centrafricana, vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
(UNSCR) 2127 (2013), adottata il 5 dicembre 2013, la
decisione 2013/798/PESC del Consiglio prevede l’imposizione di un embargo
nei confronti della Repubblica centrafricana. (2) Poiché alcuni aspetti di tale
misura rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione
per garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di
tutti gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l’organizzazione di
transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e
tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a
qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l’acquisto di beni e
tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per
il loro trasferimento verso un altro paese terzo; b) “comitato delle sanzioni” il
comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del
punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013); c) “assistenza tecnica” qualsiasi
supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio,
prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti
forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del
funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme
orali di assistenza; d) “territorio dell’Unione” i territori
degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,
compreso lo spazio aereo. Articolo 2 1. È vietato: (a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi
nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea[2] (elenco comune delle
attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione
e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od
organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica
centrafricana; (b)
fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura,
al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco
comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni,
prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e
riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione
dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica o di
servizi di intermediazione connessi a qualunque persona, entità od organismo
nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana; (c)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o
servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato
nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana; (d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad
attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle
lettere da a) a c). 2. In deroga al paragrafo 1, i
divieti ivi stabiliti non si applicano: (a)
alla fornitura di assistenza tecnica o di servizi
di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato
unicamente ad uso umanitario o protettivo; (b)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti
o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al
trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco
comune delle attrezzature militari o alla fornitura di assistenza tecnica o di
servizi di intermediazione connessi; a condizione che la fornitura dell’assistenza
tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell’assistenza
finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle
sanzioni. Articolo 3 Le azioni compiute da persone fisiche o
giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da
parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare,
che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente
regolamento. Articolo 4 1. Gli Stati membri stabiliscono norme
sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente
regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione.
Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano alla
Commissione tali norme immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva. Articolo 5 Laddove il presente regolamento imponga di
notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo
e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato. Articolo 6 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione, compreso
il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di
tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato
membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a tutte le persone giuridiche,
entità od organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato
membro; e) a tutte le persone giuridiche,
entità od organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno
dell’Unione. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51. [2] GU C 69 del 18.3.2010, pag. 9.