9.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 378/136


P7_TA(2014)0231

Valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto (2014/2006(INI))

(2017/C 378/15)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 dello stesso,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 85, 258, 259 e 260,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

vista la comunicazione della Commissione, del 27 marzo 2013, dal titolo «Quadro di valutazione UE della giustizia — Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita» (COM(2013)0160),

vista la lettera in data 6 marzo 2013 al Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, con la quale i ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi chiedono l'istituzione di un meccanismo che promuova il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri,

vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,

vista la proposta della Commissione sull'istituzione di una Procura europea (COM(2013)0534) che intende essere una risposta all'esigenza di creare uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea,

visti le attività, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

viste le attività e le relazioni della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (la Commissione di Venezia), in particolare la sua relazione sullo Stato di diritto (Report on the Rule of Law — CDL-AD(2011)003riv), la sua relazione sull'indipendenza del sistema giudiziario — parte I: indipendenza dei giudici (Report on the Independence of the Judicial System — Part I: The Independence of Judges — CDL-AD (2010)004), e la sua relazione sugli standard europei per quanto concerne l'indipendenza del sistema giudiziario — parte II: il pubblico ministero (Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System — Part II: The Prosecution Service — CDL-AD (2010)040),

visto il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea,

visto lo statuto modificato della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto,

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2013, dal titolo «Analisi annuale della crescita 2014» (COM(2013)0800),

viste le attività e le relazioni della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), in particolare la sua ultima relazione di valutazione dei sistemi giudiziari europei (2012),

viste le sue risoluzioni sulla situazione, le norme e pratiche in materia di diritti fondamentali nell'Unione europea, nonché viste tutte le risoluzioni pertinenti nel campo dello Stato di diritto e della giustizia, fra cui quelle sulla corruzione e sul mandato d'arresto europeo (1),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0122/2014),

A.

considerando che nel campo della giustizia penale la valutazione rafforza la fiducia reciproca e che quest'ultima è un elemento fondamentale per un'efficace attuazione degli strumenti di riconoscimento reciproco; che, nell'ambito del programma di Stoccolma, la valutazione figura tra i principali strumenti per l'integrazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

B.

considerando che i trattati forniscono la base necessaria per valutare le politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione, fra cui lo Stato di diritto; che la qualità, l'indipendenza e l'efficienza dei sistemi giudiziari sono priorità menzionate anche nel quadro del semestre europeo, il nuovo ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE;

C.

considerando che il quadro di valutazione della giustizia rientra attualmente nel contesto del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, il che pone un'enfasi eccessiva sul valore economico della giustizia, mentre quest'ultima rappresenta un valore in sé e dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dagli interessi economici;

D.

considerando che esiste la necessità di una cooperazione tra le autorità nazionali e di una visione comune della legislazione dell'Unione nel campo del diritto penale;

E.

considerando che il quadro di valutazione 2013 della giustizia si concentra esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa, ma che dovrebbe anche includere la giustizia penale, poiché il funzionamento e l'integrità della giustizia penale hanno importanti ripercussioni anche sui diritti fondamentali e sono altresì legati in misura rilevante allo Stato di diritto;

F.

considerando che nella relazione annuale (2012) dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, nel capitolo sull'accesso a una giustizia efficiente e indipendente, sono state espresse preoccupazioni per quanto riguarda la situazione dello Stato di diritto, e in particolare per l'indipendenza giudiziaria, in alcuni Stati membri e, in tale contesto, per il diritto fondamentale di accesso alla giustizia, che ha gravemente risentito della crisi finanziaria;

G.

considerando che la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari continua a rappresentare il motivo principale di condanna degli Stati membri dell'Unione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

H.

considerando che, da quando è stata creata nel 2002, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) ha sviluppato competenze di prima mano nell'analisi dei vari sistemi giudiziari nazionali e dispone di una base di conoscenze senza precedenti, che presenta un vero valore aggiunto, che aiuta gli Stati membri a migliorare la valutazione e il funzionamento dei propri sistemi giudiziari; considerando che il suo meccanismo di valutazione, giunto ora al quinto ciclo, abbraccia tutti i settori della giustizia e include nell'analisi varie categorie, come i dati demografici ed economici, il processo equo, l'accesso alla giustizia, le carriere dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati, ecc.;

I.

considerando che, nella sua ultima relazione sullo Stato di diritto, la Commissione di Venezia ha elencato sei elementi sui quali vi è consenso e che costituiscono i pilastri fondamentali dello Stato di diritto, ovvero la legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi; la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà; l'accesso alla giustizia dinanzi a tribunali indipendenti e imparziali, compreso il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi; il rispetto dei diritti umani; la non-discriminazione e l'uguaglianza di fronte alla legge;

J.

considerando che i lavori delle istituzioni europee dovrebbero essere imperniati su una stretta collaborazione e interazione, nonché avvalersi delle pratiche migliori e delle competenze di altri organi internazionali, tra cui gli organi specializzati del Consiglio d'Europa, in modo da evitare la sovrapposizione e la duplicazione delle attività e garantire un uso efficiente delle risorse;

K.

considerando che il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno ribadito il proprio impegno a rafforzare la cooperazione negli ambiti di interesse comune — in particolare per quanto concerne la promozione e la protezione della democrazia pluralista nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto –, a utilizzare appieno gli organismi specializzati come la Commissione di Venezia e a sviluppare forme adeguate di cooperazione in risposta a nuove sfide;

L.

considerando che il Parlamento ha più volte chiesto un rafforzamento dei meccanismi esistenti per garantire che i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del TUE siano rispettati, tutelati e promossi e per affrontare in modo rapido ed efficiente le situazioni di crisi nell'Unione e negli Stati membri; considerando che in seno al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione è in corso un dibattito sulla creazione di un «meccanismo nuovo»;

M.

considerando che l'indipendenza del sistema giudiziario nonché dei giudici e dei pubblici ministeri degli Stati membri deve essere protetta da ogni forma di ingerenza politica;

N.

considerando che qualsiasi decisione in materia dovrebbe garantire, in tempi brevi, la corretta applicazione dell'articolo 2 del TUE e assicurare che tutte le decisioni siano adottate sulla base di criteri e di una valutazione obiettivi, al fine di reagire alle critiche in materia di disparità di criteri, differenze di trattamento e parzialità politica;

O.

considerando che l'applicazione degli strumenti dell'Unione in materia di giustizia penale, compreso, in tale contesto, il rispetto dei diritti fondamentali, e lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dipendono dal funzionamento efficace dei sistemi nazionali di giustizia penale;

P.

considerando la necessità di un'amministrazione coerente e globale della giustizia, affinché i criminali, attraversando le frontiere, non possano sfruttare le differenze tra i sistemi penali degli Stati membri;

Sviluppo del quadro di valutazione della giustizia in campo penale

1.

accoglie con favore il quadro di valutazione della giustizia elaborato dalla Commissione; deplora tuttavia il fatto che esso si concentri esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa;

2.

sottolinea che l'istituzione di un quadro di valutazione della giustizia in campo penale fornirà un contributo essenziale allo sviluppo di una visione comune, a livello dei giudici e dei pubblici ministeri, della legislazione dell'UE in materia penale, rafforzando in questo modo la fiducia reciproca;

3.

invita pertanto la Commissione a estendere gradualmente l'ambito del quadro di valutazione per trasformarlo in uno strumento globale e a se stante che valuti, attraverso l'impiego di indicatori oggettivi, tutti i settori della giustizia, tra cui quello penale, e tutte le questioni orizzontali inerenti alla giustizia, come l'indipendenza, l'efficienza e l'integrità del sistema giudiziario, le carriere dei giudici e il rispetto dei diritti processuali; invita la Commissione a coinvolgere tutti i soggetti pertinenti e a basarsi sulla loro esperienza e sulle lezioni apprese, nonché sul lavoro già svolto dagli organi del Consiglio d'Europa, per quanto attiene alla valutazione dello Stato di diritto e dei sistemi giudiziari, così come dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

Ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo

4.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano coinvolti nel processo come previsto dai trattati e che i risultati della valutazione siano regolarmente presentati loro;

Partecipazione degli Stati membri

5.

deplora l'assenza di dati sui sistemi giudiziari nazionali e invita pertanto gli Stati membri a cooperare appieno con le istituzioni dell'UE e del Consiglio d'Europa e a raccogliere e fornire periodicamente dati imparziali, affidabili, oggettivi e confrontabili sui rispettivi sistemi giudiziari;

Stato di diritto e diritti fondamentali

6.

invita la Commissione a rispondere alle reiterate richieste del Parlamento e a proporre:

un meccanismo efficace per valutare periodicamente il rispetto, da parte degli Stati membri, dei valori fondamentali dell'Unione, sanciti dall'articolo 2 del TUE, che costituisca la base per uno strumento di allerta precoce; nonché

un meccanismo efficace per le situazioni di crisi che preveda adeguate modalità di intervento, procedure d'infrazione più efficaci e la possibilità di sanzioni in caso di violazioni sistematiche dei principi democratici e dello Stato di diritto, così come in caso di non funzionamento dell'equilibrio dei poteri in uno Stato membro;

7.

ribadisce che un eventuale meccanismo di questo tipo deve essere applicato a tutti gli Stati membri in modo trasparente, uniforme e su un piano di parità e deve puntare ad essere complementare ai lavori di altre istituzioni internazionali, come il Consiglio d'Europa e, in particolare, la sua Commissione di Venezia; chiede che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali partecipi alla valutazione;

8.

chiede una maggiore cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione di Venezia; invita il Parlamento e il Consiglio d'Europa a elaborare un meccanismo adeguato per la richiesta di pareri alla Commissione di Venezia su temi di particolare interesse e ad assicurare la partecipazione del Parlamento, in qualità di osservatore, ai lavori della stessa;

9.

ritiene necessario rafforzare ulteriormente la cooperazione tra la commissione competente del Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 199, in particolare sotto forma di riunioni periodiche e ad hoc, e nominare i rispettivi punti focali; estende ai rappresentanti del Consiglio d'Europa (commissioni competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Commissione di Venezia, CEPEJ, Commissario per i diritti umani) un invito permanente a partecipare alle pertinenti riunioni delle commissioni del PE;

10.

chiede l'aggiornamento dell'accordo del 2007 sul rafforzamento della cooperazione tra l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo per tener conto in maniera ottimale degli sviluppi intervenuti dopo l'adozione del trattato di Lisbona; chiede alla Conferenza dei presidenti, sulla base dell'articolo 199 del suo regolamento, di invitare l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ad avviare discussioni al fine di includere in questo quadro generale misure di cooperazione pratica tra i rispettivi organi;

11.

osserva che anche il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea deve essere oggetto di valutazioni periodiche;

12.

invita il Consiglio e gli Stati membri ad assumersi pienamente le proprie responsabilità in materia di diritti fondamentali, come sancito dalla Carta e dai pertinenti articoli dei trattati, in particolare dagli articoli 2, 6 e 7 del TUE; reputa che questa sia una condizione preliminare affinché l'UE possa trattare in modo efficace le situazioni in cui i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali non sono rispettati dagli Stati membri;

13.

sottolinea che alla Commissione è conferito il potere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso in cui uno Stato membro non adempia agli obblighi sanciti dai trattati;

o

o o

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0500, P7_TA(2013)0315, P7_TA(2011)0388, P7_TA(2013)0444, P7_TA(2014)0173 e P7_TA(2014)0174.