12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/2


P8_TA(2014)0101

Classificazione di infrazioni gravi nel trasporto stradale

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul progetto di regolamento della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (D034120/02 — 2014/2859(RPS))

(2016/C 294/01)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (D034120/02),

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (2) del Consiglio, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il parere reso il 30 giugno 2014 dal comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (3),

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

A.

considerando che l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1071/2009 è realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza, per il quale è necessaria l'applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone;

B.

considerando che tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell'interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell'economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale;

C.

considerando che all'articolo 6 figura un elenco non esaustivo di norme dell'UE pertinenti ai fini della valutazione dell'onorabilità, tra cui norme sui tempi di guida e l'orario di lavoro dei conducenti, l'uso di tachigrafi, i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale, la qualificazione e la formazione dei conducenti, l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l'accesso al mercato del trasporto di persone su strada, la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada, l'installazione e l'uso di limitatori di velocità, le patenti di guida, l'accesso alla professione e il trasporto di animali;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, la Commissione è tenuta a stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alle norme dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità;

E.

considerando che, nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri devono tenere conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la Commissione, nell'elaborare le misure del caso, deve stabilire le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;

G.

considerando che, in base all'esame dell'atto giuridico di base, era logico attendersi che la misura adottata dalla Commissione avrebbe incluso un elenco completo non soltanto di infrazioni armonizzate, ma anche di livelli di gravità armonizzati che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada;

H.

considerando che la Commissione, nell'elaborare le misure in questione, deve definire il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o ai rischi di lesioni gravi che esse comportano;

I.

considerando che l'elenco da preparare a cura della Commissione poteva prendere in considerazione unicamente le infrazioni suscettibili di comportare rischi per la vita o lesioni gravi, mentre le infrazioni gravi al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (5), hanno un notevole impatto sulle condizioni di lavoro e di vita, tale da presentare senza dubbio un potenziale rischio elevato per la vita o in termini di lesioni gravi;

J.

considerando che l'elenco non comprende un elenco completo di infrazioni gravi al regolamento (CE) n. 1072/2009, dato che al punto 10 dell'allegato 1 del progetto di regolamento della Commissione non figura il cabotaggio illegale, che invece, in ragione del suo impatto negativo sui conducenti, dovrebbe essere chiaramente considerato un'infrazione grave;

K.

considerato che dovrebbero essere incluse nell'elenco, in qualità di infrazioni gravi, anche altre norme relative al cabotaggio illegale, ad esempio correlate all'esecuzione dei trasporti di cabotaggio con modalità non conformi ai requisiti nazionali previsti dalle disposizioni in materia sociale applicabili al contratto, visti i potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano;

L.

considerando che l'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che è stato aggiunto utilizza una terminologia molto comune, quale ad esempio «conformemente a» oppure «valido», e che ciò complica ulteriormente l'interpretazione, da parte delle autorità competenti, dei tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi;

M.

considerando che i regolamenti esistenti includono già chiare disposizioni relative alla responsabilità dei trasportatori, dei conducenti e dell'azienda interessati nel trasporto di merci pericolose;

N.

considerando che le competenze e le responsabilità dei diversi attori con riferimento al trasporto di merci pericolose possono essere compromesse, per quanto concerne il gruppo di infrazioni alla direttiva 2008/68/CE figurante al punto 9 dell'allegato 1 della misura proposta;

O.

considerando che, pertanto, il progetto di misura presentato dalla Commissione non dovrebbe essere considerato compatibile con la finalità o il contenuto dell'atto giuridico di base;

1.

si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2.

ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 1071/2009;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo elenco di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  GU L 102 del 15.3.2006, pag. 35.

(3)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.