23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/110


P7_TA(2014)0036

Immissione in commercio per la coltivazione di un granturco geneticamente modificato

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (2013/2974(RSP))

(2016/C 482/14)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (COM(2013)0758,

visto il progetto di decisione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (D003697/01), sottoposto alla votazione del comitato di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE il 25 febbraio 2009,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1) e in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, comma 1,

vista la votazione, il 25 febbraio 2009, in seno al comitato di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE sul granturco 1507 la quale non ha espresso alcun parere,

visti i sei pareri scientifici concernenti il granturco 1507 espressi dal 2005 al novembre 2012 dal gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinato (2),

viste le conclusioni del Consiglio Ambiente sugli organismi geneticamente modificati (OMG) adottate il 4 dicembre 2008,

vista la sua posizione definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (3),

vista la relazione Eurobarometro speciale 354 sui rischi legati all'alimentazione (4),

vista la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (settima camera) del 26 settembre 2013 riguardante la domanda di emissione deliberata nell'ambiente di granturco 1507 (Causa T-164/10) (5),

visto l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

visti l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE stabilisce che una decisione concernente l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati contiene le stesse informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

B.

considerando che l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE stabilisce che l'autorizzazione scritta di cui all'articolo 18 indica specificamente, in tutti i casi, le condizioni per l'immissione in commercio del prodotto, incluse le condizioni per la protezione di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche;

C.

considerando che tale indicazione non figura nella proposta della Commissione;

D.

considerando che la votazione del 25 febbraio 2009 in seno al comitato permanente sulla proposta di autorizzazione della Commissione non ha espresso alcun parere; considerando che solo 6 stati membri hanno votato a favore della proposta, mentre 12 hanno espresso voto contrario e 7 si sono astenuti;

E.

considerando che, sulla base delle raccomandazioni dell'EFSA e al fine di soddisfare le condizioni per l'autorizzazione, la Commissione ha modificato la proposta in modo sostanziale, ad esempio per quanto riguarda le norme in materia di etichettatura, il controllo e le pratiche previste dal piano di gestione della resistenza negli insetti;

F.

considerando che le modifiche rispetto alla versione votata dal comitato permanente il 25 febbraio 2009 includono la soppressione dei riferimenti alla tolleranza al glufosinato, caratteristica del granturco 1507, nonché l'obbligo di raccomandare agli operatori di non utilizzare il prodotto «con l'erbicida glufosinato in maniera diversa dalla prassi convenzionale seguita con il granturco non tollerante al glufosinato»;

G.

considerando che la proposta modificata non è stata discussa con gli esperti degli Stati membri, né votata dal comitato permanente, ma è stata trasmessa direttamente al Consiglio dei ministri;

H.

considerando che la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 settembre 2013 riguardante la domanda di emissione deliberata nell'ambiente di granturco 1507 presentata dalla Pioneer Hi-bred International non impedisce alla Commissione di rivedere la sua posizione e presentare, facendo seguito alla risoluzione del Parlamento, una nuova proposta al comitato permanente conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 1999/468/CE, raccomandando di non concedere l'autorizzazione al granturco 1507;

Valutazione dei rischi da parte dell'EFSA

I.

considerando che, a seguito della votazione in seno al comitato permanente, l'EFSA ha elaborato, su richiesta della Commissione, tre pareri scientifici che aggiornano le sue precedenti valutazioni dei rischi e le raccomandazioni per la gestione dei rischi;

J.

considerando che, nel suo parere del febbraio 2012, l'EFSA si è discostata in modo esplicito dalla conclusione del richiedente secondo cui lo studio da quest'ultimo menzionato forniva elementi di prova sufficienti del fatto che il granturco 1507 rappresenterebbe un rischio trascurabile per i lepidotteri non bersaglio nell'UE, sottolineando invece che farfalle e falene non bersaglio altamente suscettibili possono essere a rischio se esposte al polline del granturco 1507 (7);

K.

considerando che la tossina Bt che è prodotta dal granturco 1507, Cry1F, è diversa dai tipi abituali di tossine Bt, e che è risultata avere effetti diversi sui lepidotteri non bersaglio; che esistono solo pochi studi riguardanti la proteina Cry1F e che nessuno studio è stato mai condotto sugli effetti che essa può avere sulle specie acquatiche o sugli organismi presenti nel suolo; che l'EFSA afferma che la quantità di proteina Cry1F contenuta nel polline del granturco 1507 è circa 350 volte superiore al contenuto di proteina Cry1Ab espressa nel polline del mais MON 810 (8);

L.

considerando che la Pioneer ha rifiutato, dopo una richiesta della Commissione, di rivedere la propria domanda di autorizzazione e di presentare documenti addizionali riguardanti il monitoraggio e misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio;

M.

considerando che l'EFSA riconosce di non aver preso in considerazione, nella sua valutazione del rischio, i potenziali rischi connessi all'altra caratteristica del granturco 1507, vale a dire la sua tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio (9), sebbene questa peculiarità possa portare a un impiego maggiore di glufosinato;

Glufosinato

N.

considerando che l'EFSA è tenuta a valutare gli «effetti indiretti come un uso dei pesticidi […] quale parte della valutazione del rischio ambientale» e ad analizzare «i possibili effetti sulla biodiversità e gli organismi non bersaglio che le singole colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi possono causare a seguito di un cambiamento delle pratiche agricole (compresi quelli dovuti a usi diversi dei pesticidi)» (10);

O.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, nel caso delle sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento del rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017 (11); che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, avere termine nel 2017;

P.

considerando che nei paesi terzi, ad esempio negli Stati Uniti e in Canada, il granturco 1507 è commercializzato dal suo produttore come coltura resistente al glufosinato, mentre nella domanda presentata nell'UE il richiedente sostiene che il gene responsabile della tolleranza al glufosinato è stato utilizzato solo come gene marcatore;

Q.

considerando che non è ben chiaro in che modo la Commissione intenda attuare il divieto imminente riguardante il glufosinato, finché quest'ultimo rimarrà disponibile sul mercato;

Situazione generale degli OGM nell'UE

R.

considerando che nell'UE nessuna autorizzazione è stata più concessa per la coltivazione di OGM dal 2010, quando è stata autorizzata la patata Amflora; che tale autorizzazione è stata annullata il 13 dicembre 2013 dal Tribunale dell'Unione europea e che l'unica altra coltura che ha ottenuto un'autorizzazione per la coltivazione è il granturco Monsanto MON 810, autorizzazione il cui rinnovo è in sospeso da anni;

S.

considerando che è ampiamente accettato, nonché confermato dalle conclusioni del Consiglio «Ambiente» del 4 dicembre 2008, che gli effetti a lungo termine delle colture OGM come anche gli effetti sugli organismi non bersaglio non sono stati sinora presi adeguatamente in considerazione nel quadro della valutazione del rischio;

T.

considerando che sia il Consiglio (12) che il Parlamento europeo (13) riconoscono la necessità di una valutazione più rigorosa degli effetti a lungo termine degli OGM, come anche di un'attività di ricerca indipendente sui potenziali rischi inerenti all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di OGM, nonché la necessità di consentire a tutti i ricercatori indipendenti l'accesso a tutto il materiale pertinente;

U.

considerando che la grande maggioranza dei consumatori nutre timori in merito agli alimenti geneticamente modificati, come indicato, tra l'altro, nella relazione Eurobarometro speciale 354 del 2010; che il granturco geneticamente modificato 1507 non offre alcun vantaggio ai consumatori;

1.

si oppone all'adozione della proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri;

2.

ritiene che la proposta di decisione del Consiglio ecceda le competenze di esecuzione previste dalla direttiva 2001/18/CE;

3.

invita il Consiglio a respingere la proposta della Commissione;

4.

invita la Commissione a non proporre di autorizzare nuove varietà di OGM e a non rinnovare autorizzazioni precedenti fintantoché i metodi di valutazione del rischio non saranno stati sensibilmente migliorati;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(2)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 27.

(3)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 350.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf

(5)  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(8)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(10)  Lettera della Commissione all'EFSA dell'8 settembre 2008, riguardante la valutazione del rischio ambientale delle piante tolleranti agli erbicidi.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:EN:PDF

(12)  Conclusioni del Consiglio Ambiente del 4 dicembre 2008.

(13)  Si veda la posizione summenzionata del 5 luglio 2011.