23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/64


P7_TA(2014)0016

Rifiuti di plastica nell'ambiente

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (2013/2113(INI))

(2016/C 482/09)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti),

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE,

vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT),

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso,

vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva sugli imballaggi),

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS),

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti,

vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2012, dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» (COM(2012)0060),

viste la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021) e la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244) e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (3),

visto il Libro verde della Commissione su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (COM(2013)0123),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali(A7-0453/2013),

A.

considerando che i rifiuti di plastica non sono affrontati in modo specifico dalla normativa dell'UE e che, a dispetto delle loro peculiarità, sono ritenuti parte integrante del generale flusso di rifiuti; che questo tipo di rifiuti non dovrebbe più essere considerato come semplice spazzatura ma dovrebbe piuttosto essere visto come una risorsa;

B.

considerando che esistono sempre più varietà di materiali plastici e che il loro utilizzo è in aumento, con un conseguente incremento dei volumi di rifiuti e delle loro combinazioni con altri materiali e composti; che la plastica si accumula in grandi quantità (secondo le stime, un totale di 80 milioni di tonnellate starebbe galleggiando nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico) e permane nell'ambiente per centinaia di anni distruggendo la vita marina, causando reazioni tossiche e rilasciando negli ecosistemi, e quindi nella catena alimentare, interferenti endocrini, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, nanoparticelle e inquinanti organici persistenti; che, solo nel 2010, sul mercato dell'UE sono stati commercializzati 95,5 miliardi di sacchetti di plastica, la maggior parte dei quali era monouso, benché questi siano limitati o vietati in molti paesi;

C.

considerando che le carenze a livello di attuazione e applicazione della normativa UE sui rifiuti da parte degli Stati membri, la mancanza di obiettivi e meccanismi di prezzo pertinenti, l'insufficiente domanda interna di materiali riciclati, lo scarico abusivo, le esportazioni illegali e lo stoccaggio, il trattamento e il trasporto inadeguati dei rifiuti di plastica hanno causato danni globali significativi alla salute umana e all'ambiente, inclusa la vita marina, nonché l'aumento delle esportazioni di rifiuti, con una conseguente perdita di materiali e di occupazione nell'UE;

D.

considerando che, se l'alternativa è dirottare tali rifiuti verso gli inceneritori, un divieto di smaltimento in discarica non consente, di per sé, il recupero di materie prime auspicato;

E.

considerando che, nel caso dei rifiuti di plastica, bisognerebbe insistere sulla prevenzione e la riduzione al minimo, incentivando i produttori a optare per materiali alternativi e più sostenibili fin dalla progettazione dei prodotti;

F.

considerando che l'ecoinnovazione e la progettazione dei prodotti di plastica sono essenziali per la competitività europea, per aiutare l'industria ad adattarsi alle pressioni legate agli elevati prezzi delle risorse e alla scarsità dei materiali, nonché per sviluppare tecnologie abilitanti fondamentali (KET, Key Enabling Technologies) per una società sostenibile;

G.

considerando che l'UE potrebbe trarre vantaggio in termini di creazione di occupazione e crescita da un massiccio sforzo, mediante un aumento del riciclaggio, per il passaggio a un'economia circolare («cradle-to-cradle», dalla culla alla culla) equilibrata, efficiente sotto il profilo delle risorse e non tossica, basata sul concetto dei rifiuti non pericolosi come fonte di materie prime; che il potenziale economico del riciclaggio dei rifiuti di plastica è attualmente di molto superiore alle percentuali del 33 % e del 25 %, rispettivamente raggiunte in relazione ai rifiuti degli imballaggi di plastica e alla totalità dei rifiuti di plastica, e che percentuali di riciclaggio elevate possono rappresentare una risposta alla scarsità di materia prime;

H.

considerando che l'industria della plastica nell'UE dà lavoro a circa 1,6 milioni di persone;

I.

considerando che la strategia Europa 2020 punta a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione e riconosce l'esigenza di includere misure specifiche sui rifiuti di plastica nella normativa dell'UE, nonché di un'attuazione e di un'applicazione più uniformi, coerenti e rigorose della normativa esistente in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, in particolare negli Stati membri che non hanno ancora raggiunto gli attuali obiettivi in materia di riciclaggio;

2.

ritiene che la pianificazione strategica possa costituire un punto di partenza per una buona gestione dei rifiuti;

3.

sottolinea che, al fine di rendere più coerente l'approccio dell'UE in materia di flussi di rifiuti ed economia circolare nel quadro del controllo di idoneità delle norme attualmente in corso, anche considerato che nonostante circa il 40 % dei rifiuti di plastica provenga da imballaggi e, per la maggior parte, da prodotti monouso, la direttiva sugli imballaggi è l'unica specificamente mirata alla raccolta dei rifiuti di plastica, è necessario rivedere urgentemente tale direttiva e proporre norme sui rifiuti di plastica che vadano oltre le disposizioni e gli standard riguardanti i prodotti; è del parere che, a tale scopo e nell'elaborazione delle sue future proposte, la Commissione debba tenere conto del fatto che i rifiuti di plastica non sono omogenei dal punto di vista del materiale, con flussi che in realtà comprendono diversi materiali, additivi e composti di materie plastiche di vario tipo, che necessitano di trattamenti differenziati; osserva che, benché gli imballaggi di plastica contribuiscano a preservare la qualità e ad allungare il periodo di conservabilità dei prodotti, non sempre sono necessari per la conservazione dei prodotti;

4.

sotttolinea che la normativa dell'UE sui rifiuti di plastica dovrebbe innanzitutto mirare alla riduzione di tali rifiuti e dovrebbe pertanto essere rivista al fine di includere:

obiettivi specifici per la raccolta, la separazione (che potrebbe raggiungere il livello ambizioso dell'80 %) e il riciclaggio dei diversi flussi di rifiuti di plastica (ad esempio, RAEE, veicoli fuori uso, imballaggi, rifiuti agricoli, rifiuti edilizi, ecc.), nonché criteri obbligatori per la riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra riciclaggio meccanico/organico e recupero/incenerimento), allo scopo di raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo progressivo e ambizioso di una plastica riciclata priva di additivi pericolosi, l'uso dei quali sarà proibito nei prodotti nuovi; alcuni Stati membri necessiteranno di un periodo di transizione in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo;

un'armonizzazione dei criteri di raccolta, separazione e gestione generale dei rifiuti in tutta l'Unione al fine di instaurare condizioni di concorrenza eque nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, anche eliminando gli ostacoli di natura tecnica, normativa, amministrativa e finanziaria al riciclaggio;

un'etichettatura specifica dei materiali che informi i consumatori in merito alla riciclabilità meccanica od organica dei prodotti, insieme a indicazioni su come aumentare la separazione e il riciclaggio; nonché

criteri per la sostituzione dei prodotti di plastica monouso o caratterizzati da un ciclo di vita breve con materiali riutilizzabili e più duraturi;

5.

concorda sul fatto che i rifiuti di plastica devono essere trattati come una risorsa preziosa, promuovendone il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero e permettendo la creazione di un ambiente di mercato adeguato; invita la Commissione a elaborare proposte entro il 2014 per eliminare progressivamente, entro il 2020, lo smaltimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili, senza tuttavia incentivare l'opzione del recupero energetico rispetto al riciclaggio, e assicurando che per tutte le soluzioni siano applicati criteri di efficacia ambientale; ritiene che, oltre a perseguire gli obiettivi in materia di riciclaggio citati in precedenza, sia pertanto fondamentale introdurre misure adeguate per scoraggiare l'incenerimento della plastica riciclabile, compostabile e biodegradabile in un'ottica di ottimizzazione del ciclo di vita di tutti i tipi di plastica, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti; precisa che così facendo si invertirebbe inoltre la tendenza insostenibile secondo cui si è finora preferito l'utilizzo di prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, più costosi; sottolinea che la riciclabilità e la riparabilità dei prodotti dovrebbero essere prese in considerazione già nella fase di progettazione; invita pertanto la Commissione a proporre misure in materia di progettazione che migliorino l'impatto ambientale generale dei prodotti, evitando l'eccesso di rifiuti e promuovendo i mercati del riciclaggio; ritiene che, in ogni caso, i prodotti di plastica dovrebbero essere progettati per ottimizzarne la durata, tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto; osserva che la Commissione dovrebbe prevedere, nel quadro di una nuova normativa sui rifiuti di plastica, l'organizzazione di un maggior numero di ispezioni per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche da qui al 2020 e un aumento dei controlli ai punti di incenerimento;

6.

chiede che si ricorra alla valorizzazione energetica dei rifiuti di plastica solo quando tutte le altre alternative siano state esaurite e a condizione che siano utilizzate tecnologie dotate di opportuni sistemi di depurazione, per evitare danni all'ambiente e alla salute umana;

7.

ritiene che le plastiche più pericolose, quelle che secondo prove scientifiche si sono rivelate le più dannose per la salute umana e l'ambiente (come le microplastiche e le plastiche oxo-biodegradabili) e quelle che contengono metalli pesanti e altre sostanze che possono rendere più difficoltosi i processi di riciclaggio, debbano essere gradualmente eliminate dal mercato o proibite quanto prima entro il 2020, al fine di sviluppare un mercato dei materiali riutilizzati e riciclati; ritiene inoltre che una raccolta separata di tali rifiuti debba essere attuata immediatamente; è del parere, a tale riguardo, che occorra sostenere la sostituzione dei materiali di plastica e degli additivi pericolosi, anche ampliando l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso della direttiva RoHS; ritiene inoltre che, come richiesto dalla maggior parte dei cittadini e dei consumatori europei (4), i sacchetti di plastica monouso dovrebbero essere drasticamente ridotti e, ove possibile, progressivamente eliminati, e che è importante affrontare la questione della prevenzione dei rifiuti mediante un'azione più efficiente volta a far fronte al consumo eccessivo e allo smaltimento irresponsabile dei prodotti monouso;

8.

osserva che, in un mondo in cui le risorse naturali, compresi i terreni agricoli, sono sempre più scarse, la sostenibilità presuppone una riduzione in termini assoluti dell'utilizzo delle risorse e non semplicemente la sostituzione di una risorsa con un'altra; sottolinea la necessità di adottare misure adeguate per promuovere le plastiche biodegradabili e compostabili nonché le bioplastiche, purché la loro fabbricazione non incida negativamente sulla produzione agricola per il consumo umano o animale o sull'ambiente; sottolinea altresì la necessità di basarsi su norme europee già riconosciute (ad esempio, CEN 13432) che permettano di differenziare chiaramente le plastiche degradabili, biodegradabili e compostabili, nonché di fornire informazioni più chiare sulle loro caratteristiche, la riciclabilità e le possibilità di riutilizzo, ai consumatori, ai riciclatori e ai gestori dei rifiuti;

9.

chiede maggiori investimenti pubblici e privati nella ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere plastiche più sostenibili (ossia con un consumo minore di materie prime a pari livello di qualità, riutilizzabilità e riciclabilità) nonché una migliore integrazione dei vari tipi nei processi di produzione e nelle attività di ritrattamento, senza incidere sulla qualità dei materiali; ritiene che siano necessarie nuove tecnologie anche per migliorare i processi di biodegradazione della plastica, i metodi di separazione dei rifiuti, il trattamento e il riciclaggio meccanico, il recupero della plastica negli oceani, la progettazione ecologica e gli imballaggi intelligenti; è del parere che, a tal fine, Orizzonte 2020 possa offrire opportunità per rispondere a tale importante esigenza sociale nonché considerevoli vantaggi tanto per l'ambiente quanto per i cittadini, dalla creazione di nuove attività economiche (ad esempio, una separazione rigorosa svolta manualmente) alla riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per la salute; sottolinea che in tal modo si offre in particolare ai giovani l'opportunità di impegnarsi in nuovi ambiti di attività e di integrarsi così nel mercato del lavoro; sottolinea che la piena attuazione della normativa dell'Unione sui rifiuti consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di EUR all'anno, aumentare il fatturato annuo dell'UE di 42 miliardi di EUR nel settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti e creare oltre 400 000 posti di lavoro entro il 2020; sottolinea che altri fondi dell'Unione potrebbero contribuire in modo significativo allo sviluppo di un'infrastruttura di raccolta e riciclaggio, purché sia rispettata la gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti;

10.

sostiene l'introduzione di misure per promuovere il riciclaggio della plastica quale migliore opzione per conseguire gli obiettivi ambientali; chiede che un maggior numero di appalti pubblici, compresi quelli delle istituzioni europee, prevedano requisiti chiari sul riciclaggio dei rifiuti di plastica e sulla promozione dell'utilizzo delle plastiche riciclate, ove possibile;

11.

ritiene che gli Stati membri e la Commissione debbano adottare misure più ambiziose per far fronte alle esportazioni illegali e allo scarico abusivo di rifiuti di plastica, anche attraverso una più rigida applicazione dei regolamenti dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti, nonché sistemi di monitoraggio e ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le strutture per il trattamento dei rifiuti, incentrandosi sulle presunte spedizioni illegali e sulla lotta contro le esportazioni di rifiuti a scopo di riutilizzo (in particolare per quanto riguarda i veicoli fuori uso e i RAEE), e per garantire che le esportazioni giungano soltanto nelle strutture che rispettano i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 49 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti; constata che l'applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore e la sensibilizzazione dei consumatori influiscono sulla prevenzione delle esportazioni illegali e sul conseguimento di una considerevole riduzione dei rifiuti di plastica nell'ambiente; ritiene inoltre che l'UE debba promuovere un approccio coerente alla gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, accordo e istituzione internazionale; sottolinea che l'UE dovrebbe guidare un'iniziativa globale per il monitoraggio e la significativa riduzione dei rifiuti marini negli oceani; considera altresì essenziale avere accesso a dati affidabili e comparabili sui flussi di rifiuti in entrata e in uscita dall'Europa, sui volumi e sui sistemi di gestione;

12.

ritiene che occorra finanziare in via prioritaria le infrastrutture di riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento dei rifiuti, pur tenendo ovviamente conto delle esigenze di ciascuna comunità; incoraggia i comuni e le amministrazioni locali d'Europa, l'industria della plastica e il settore del riciclaggio e della gestione dei rifiuti a compiere ogni sforzo possibile per motivare e incentivare i cittadini e le imprese ad adottare il concetto di economia circolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, avviando un ampio dibattito sull'obsolescenza pianificata, incoraggiando sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio semplici ed efficaci nonché istituendo punti di raccolta adeguati per i rifiuti di plastica, in particolare nelle zone costiere e in quelle vulnerabili dal punto di vista ambientale, accordando la priorità ai territori che gli Stati membri hanno dichiarato aree protette e/o parchi nazionali; ritiene inoltre che essi possano apportare un contributo decisivo in vista dell'armonizzazione delle attività di gestione dei rifiuti di plastica in tutta Europa concordando norme e pratiche comuni; invita le autorità regionali a collaborare nella pianificazione della gestione integrata dei rifiuti, laddove sia vantaggiosa da un punto di vista economico e ambientale, e a promuovere, in particolare, la creazione di «punti ecologici agricoli» per i flussi di rifiuti di plastica generati dall'agricoltura (ad esempio, le plastiche per serre);

13.

sostiene, ai fini di una maggiore sensibilizzazione, azioni concrete e campagne come l'istituzione di una Giornata europea per i rifiuti di plastica nella quale i cittadini possano consegnare qualsiasi volume di rifiuti di plastica presso punti predefiniti in cambio, ad esempio, di un'adeguata contropartita monetaria, come strumento per assicurare l'approvvigionamento di plastica riciclabile e per sensibilizzare il pubblico in merito al riciclaggio e all'efficienza nell'uso delle risorse; ritiene che un simile evento possa comprendere anche attività di pulizia (ad esempio, delle spiagge) da parte della comunità quale contributo simbolico alla limitazione dell'inquinamento causato dai rifiuti di plastica; invita a creare sinergie tra eventi di questo tipo e le campagne «Let's do it», la settimana europea per la riduzione dei rifiuti e la futura «giornata di pulizia»; plaude al progetto pilota MARELITT della Commissione volto a rimuovere i rifiuti marini dai quattro mari regionali europei e a ridurre l'impatto dei rifiuti di plastica sull'ambiente, sulla salute, sull'economia e sulla società; invita la Commissione a intensificare il dialogo con i paesi terzi, ad esempio i paesi con acque territoriali nel Mar Nero, per far fronte in maniera più efficace al problema dei rifiuti marini di plastica;

14.

segnala che le nuove iniziative a livello di UE in materia di politica ambientale, ecoinnovazione, gestione dei rifiuti e bioeconomia dovrebbero essere precedute da solide valutazioni d'impatto che includano le conseguenze sociali e le opportunità generate sul mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda il potenziale di creazione di posti di lavoro e le misure nel campo della formazione iniziale e professionale al fine di creare posti di lavoro verdi;

15.

rammenta che gli Stati membri, nell'ottica di conciliare la dimensione economica e ambientale, dovrebbero sostenere iniziative tese a promuovere lo sviluppo di settori aventi un elevato potenziale di occupazione dignitosa e, in particolare, che contribuiscano alla transizione verso un'economia sostenibile e alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità in un comparto economico a bassa intensità di risorse, in linea con la strategia Europa 2020; invita le autorità locali e regionali a coordinare le disposizioni concernenti il servizio pubblico con le finalità e gli obiettivi ambientali allo scopo di conseguire molteplici obiettivi e promuovere posti di lavoro verdi nell'ambito di tale processo;

16.

ritiene prioritaria l'individuazione delle future esigenze del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze; evidenzia la necessità di attuare strategie che permettano di adeguare le competenze dei lavoratori alle future esigenze del mercato del lavoro; sottolinea al riguardo che, per far fronte alle sfide poste dalla transizione verso un'economia a minore intensità di risorse, occorrono livelli adeguati di formazione e di competenze affinché le ecoinnovazioni possano affermarsi e la legislazione dell'UE in materia di rifiuti sia attuata correttamente; raccomanda agli Stati membri di integrare il modello dell'economia circolare nei loro sistemi di formazione professionale; rileva che la formazione può migliorare la percezione dello status delle attività lavorative nel settore del riciclaggio e contribuire a migliorare la fidelizzazione del personale e le prassi di salute e sicurezza; ricorda, a tale riguardo, che promuovendo la formazione professionale e l'apprendimento legato all'esercizio di una professione, il Fondo sociale europeo può contribuire a soddisfare la richiesta di posti di lavoro sostenibili e di qualità in settori a bassa intensità di risorse, in linea con il pacchetto sugli investimenti sociali presentato dalla Commissione nel febbraio 2013;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 21.

(2)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 59.

(3)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 99.

(4)  Consultazione sulle soluzioni per ridurre l'uso dei sacchetti di plastica e per migliorare i requisiti di biodegradabilità della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e la visibilità dei prodotti con imballaggi biodegradabili per i consumatori — statistiche: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/statistics_consultation.xls