29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 285/166 |
P7_TA(2014)0146
Modifica dell'articolo 166 (votazione finale) e dell'articolo 195, paragrafo 3 (votazione in commissione) del regolamento del Parlamento
Decisione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla modifica dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo concernente la votazione finale e dell'articolo 195, paragrafo 3, concernente il voto in sede di commissione (2014/2001(REG))
(2017/C 285/27)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta di modifica del suo regolamento (B7-0252/2013), |
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visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0035/2014), |
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 166
Testo in vigore |
Emendamento |
In sede di votazione su una proposta di atto legislativo, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica . |
Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2 . La votazione sugli emendamenti si svolge per appello nominale unicamente sulla base di una richiesta in tal senso presentata a norma dell'articolo 167. |
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 195 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2. |
3. Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. |