29.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 285/166


P7_TA(2014)0146

Modifica dell'articolo 166 (votazione finale) e dell'articolo 195, paragrafo 3 (votazione in commissione) del regolamento del Parlamento

Decisione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla modifica dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo concernente la votazione finale e dell'articolo 195, paragrafo 3, concernente il voto in sede di commissione (2014/2001(REG))

(2017/C 285/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di modifica del suo regolamento (B7-0252/2013),

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0035/2014),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166

Testo in vigore

Emendamento

In sede di votazione su una proposta di atto legislativo, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica .

Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2 . La votazione sugli emendamenti si svolge per appello nominale unicamente sulla base di una richiesta in tal senso presentata a norma dell'articolo 167.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 195 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.    Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

3.    Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale.