52014DC0646

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto /* COM/2014/0646 final */


1. INTRODUZIONE

Il 21 giugno 2012, quando le autorità turche hanno siglato il testo dell'accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia che avevano negoziato con la Commissione europea fin dal 2005, il Consiglio dell'UE ha adottato conclusioni in cui invita la Commissione, "parallelamente alla firma dell'accordo di riammissione tra la Turchia e l'UE, a prendere misure volte alla liberalizzazione dei visti in una prospettiva graduale e a lungo termine". Anche il Parlamento europeo ha raccomandato questo approccio alla Commissione, nella sua risoluzione del 18 aprile 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Turchia.

L'accordo di riammissione UE-Turchia è stato firmato il 16 dicembre 2013. In parallelo, l'UE e la Turchia hanno avviato un dialogo per la liberalizzazione dei visti, allo scopo di giungere progressivamente all'abolizione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi che si recano nello spazio Schengen per viaggi di breve durata.

Mentre il dialogo è in corso, la Commissione europea sta esaminando la legislazione e le pratiche amministrative della Turchia in questo settore. Tale esame si svolge sulla base della "Tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto con la Turchia", documento redatto dalla Commissione in stretta consultazione con esperti degli Stati membri dell'UE. La tabella di marcia stabilisce i parametri in base ai quali la Commissione deciderà se e quando sarà opportuno proporre al Consiglio e al Parlamento europeo di abolire l'obbligo del visto attualmente imposto ai cittadini turchi, modificando il regolamento (CE) n. 539/2001.

I requisiti previsti dalla tabella di marcia sono suddivisi in cinque blocchi: sicurezza dei documenti, gestione delle migrazioni, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione dei migranti irregolari.

La Commissione riferirà a scadenze regolari al Consiglio e al Parlamento europeo circa i progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare tali requisiti; le sue relazioni serviranno anche come orientamenti per le autorità turche negli specifici settori in cui occorre intervenire. Al fine di preparare questa prima relazione, la Commissione ha effettuato varie missioni in Turchia tra il 16 marzo e il 20 giugno 2014, per raccogliere informazioni sulla legislazione e sulle procedure nei settori contemplati dalla tabella di marcia. La Commissione è stata assistita dalla delegazione dell'UE in Turchia e da esperti degli Stati membri dell'Unione e delle agenzie competenti dell'UE (Frontex, Europol e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo).

Nella presente relazione la Commissione esamina la situazione attuale e i progressi compiuti rispetto a ognuno dei parametri, e valuta se la Turchia soddisfi i requisiti stabiliti nella tabella di marcia.

Le valutazioni espresse sui progressi compiuti per soddisfare ciascun parametro sono le seguenti:

"requisito soddisfatto"; "requisito quasi soddisfatto" (per il pieno rispetto del requisito occorre soltanto qualche intervento limitato); "requisito soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi" (occorre ancora molto lavoro, ma i risultati raggiunti e le iniziative prese dalle autorità turche sono sostanziali e gli sviluppi risultano finora incoraggianti); "requisito soddisfatto solo parzialmente" (occorre ancora molto lavoro per soddisfare il requisito previsto dal parametro e non sono stati constatati sviluppi particolarmente positivi a questo riguardo); "requisito non soddisfatto" (la Turchia è lontana dal soddisfare questo parametro).

Per tutti i settori in cui la Commissione stima che i requisiti per un determinato parametro non siano ancora interamente rispettati, la relazione suggerisce alcune misure che, a suo parere, contribuirebbero a ovviare alle carenze individuate.

È infine opportuno ricordare che la presente relazione si concentra sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i parametri della "Tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto", che sono stati stabiliti allo scopo di individuare condizioni che permettano di avanzare in maniera sicura verso la liberalizzazione dei visti; non intende, quindi, valutare i progressi complessivi realizzati dalla Turchia per prepararsi all'adesione all'UE, che sono invece argomento della "Relazione sui progressi compiuti dalla Turchia" presentata ogni anno dalla Commissione, la cui ultima edizione è stata pubblicata l'8 ottobre 2014[1].

2. BLOCCO 1: SICUREZZA DEI DOCUMENTI

2.1. Valutazione generale

La Turchia ha tenuto il passo con gli sviluppi tecnici e politici della comunità internazionale nel settore dei documenti di viaggio e d'identità, e progetta di prendere ulteriori iniziative. Pur non soddisfacendo ancora interamente tutti i requisiti del blocco 1 della tabella di marcia, la Turchia ha già compiuto notevoli progressi per la maggior parte di essi e ha la capacità tecnica di raggiungere l'obiettivo, a condizione che siano attuate tempestivamente le riforme e le disposizioni tecniche necessarie.

2.2. Osservazioni specifiche sui parametri del blocco "Sicurezza dei documenti"

Ø La Turchia dovrebbe continuare a rilasciare documenti di viaggio biometrici leggibili a macchina conformi alle norme ICAO e seguire le prassi raccomandate dall'ICAO, eliminare gradualmente qualsiasi passaporto non conforme alle norme ICAO e introdurre gradualmente passaporti internazionali con dati biometrici, comprese fotografia e impronte digitali, in linea con le norme UE e in particolare con il regolamento n. 2252/2004 del Consiglio.

In linea con le norme stabilite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), nel 2010 le autorità turche hanno interrotto il rilascio di passaporti non conformi alle norme ICAO (ossia passaporti che non comprendono alcun dato biometrico) e hanno cominciato a rilasciare soltanto passaporti conformi alle norme ICAO (ossia passaporti che comprendono caratteristiche di sicurezza molto marcate e alcuni dati biometrici; nel caso della Turchia, si tratta di una foto digitale del volto del titolare). Restano in circolazione alcuni passaporti turchi non conformi alle norme ICAO, ma sono tutti destinati a scadere entro il 25 novembre 2015.

Le autorità turche non hanno ancora cominciato a introdurre passaporti conformi alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2252/2004, ossia passaporti che contengono caratteristiche di sicurezza molto marcate e vari tipi di dati biometrici, tra cui le impronte digitali e una foto digitale. La Commissione raccomanda che le autorità turche inizino a rilasciare sistematicamente i nuovi passaporti comprendenti le impronte digitali del titolare.

Questo sarebbe possibile dal punto di vista tecnico, in quanto le autorità turche procedono già sistematicamente a raccogliere e memorizzare le impronte digitali di tutti i cittadini che chiedono un passaporto (anche se tali impronte non sono attualmente introdotte nel chip del passaporto). Di conseguenza la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Ø Attuare le opportune misure amministrative per garantire l'integrità e la sicurezza del processo di personalizzazione e distribuzione e convalida per i passaporti internazionali e altri documenti originatori.

Il sistema in vigore in Turchia è conforme alle norme ICAO e risulta affidabile, efficiente e solido.

Tuttavia, la Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto, poiché in occasione delle missioni gli esperti hanno notato alcune carenze, che, per quanto di modesta entità, vanno seguite con attenzione per evitare di incorrere in problemi nel futuro.

In particolare, è opportuno migliorare il modo in cui la polizia distrugge i passaporti scaduti, al fine di ridurre ulteriormente la quantità di parti materiali dei documenti che potrebbero essere riutilizzate a fini di frode per creare passaporti falsi. Si raccomanda inoltre di rafforzare la sicurezza dell'impianto di deposito dei passaporti in bianco situato ad Ankara.

Ø Istituire programmi di formazione e adottare codici etici anticorruzione rivolti ai funzionari o alle autorità pubbliche che si occupano di visti, documenti originatori o passaporti.

In Turchia sono in funzione procedure, programmi di formazione e sistemi di controllo adeguati. La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto.

Ø Riferire prontamente e sistematicamente alla banca dati Interpol/LASP in merito ai passaporti smarriti e rubati.

Il sistema in atto per rispettare questa condizione risulta adeguato. La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto.

Ø Assicurare un elevato livello di sicurezza dei documenti originatori e delle carte di identità e definire procedure rigorose riguardo all'applicazione e al rilascio degli stessi.

Le carte d'identità attualmente in circolazione sono documenti non molto sicuri fisicamente, e relativamente facili da falsificare. Tuttavia, le probabilità che carte d'identità false siano utilizzate in procedure amministrative, tra cui il rilascio di un passaporto, sono trascurabili, grazie al fatto che in Turchia esiste un sistema valido e affidabile di registro civile, in cui tutti i cittadini sono registrati e dotati di un numero d'identificazione. Tale sistema, gestito efficacemente dal Dipartimento per la popolazione del ministero dell'Interno, e la sua banca dati elettronica (MERNIS), consultabile da tutte le autorità turche competenti, costituiscono una base affidabile per identificare i cittadini turchi.

Una carenza dell'attuale sistema consiste nel fatto che le carte d'identità sono rilasciate con un periodo di validità indeterminato, cosicché la fotografia del titolare può diventare obsoleta nel corso del tempo. In mancanza di una fotografia attendibile, in alcuni casi potrebbe risultare molto difficile essere sicuri che la persona che presenta la carta d'identità sia effettivamente il legittimo titolare.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo parametro della tabella di marcia sia quasi soddisfatto.

Per rispettare completamente il requisito, la Commissione raccomanda che le autorità turche introducano disposizioni atte a garantire che le carte d'identità perdano la loro validità quando le fotografie non sono più aggiornate. Un modo alternativo per ottenere un risultato equivalente consisterebbe nell'introdurre un termine di validità per le carte d'identità già esistenti, o nel sostituirle con nuove carte contenenti dati biometrici del titolare che non rischino di diventare obsoleti.

Ø Provvedere allo scambio periodico di modelli di passaporti, moduli di domanda di visto e informazioni su documenti falsi e cooperare con l'UE in materia di sicurezza dei documenti.

Vari Stati membri riferiscono di ricevere già regolarmente modelli di passaporti dalle autorità turche. Nessuno Stato membro, tuttavia, ha dichiarato di ricevere informazioni su documenti di viaggio falsificati scoperti dalle autorità turche. Di conseguenza la Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda che le autorità turche forniscano a tutti gli Stati membri dell'UE, a scadenze regolari e in tempo utile, informazioni sui modelli di passaporti e sui moduli di domanda di visto rilasciati dalla Turchia.

Raccomanda inoltre che esse provvedano a uno scambio tempestivo di informazioni con tutti gli Stati membri sui documenti di viaggio e i visti falsi scoperti dalle autorità di contrasto turche e dalle compagnie di viaggio che operano in Turchia. A tale proposito, occorre concentrare l'attenzione sulle segnalazioni effettuate all'aeroporto "Atatürk" di Istanbul, che è oggi un punto cruciale di partenza e transito dei passeggeri diretti nell'UE.

Le autorità turche sono inoltre incoraggiate a sviluppare un'assistenza reciproca e una cooperazione operativa con gli Stati membri dell'UE, in particolare con gli ufficiali di collegamento della polizia inviati dagli Stati membri dell'UE in Turchia, per migliorare le capacità delle autorità di contrasto turche e dell'UE di individuare documenti di viaggio e visti falsi.

Ø Adottare e attuare misure che garantiscano l'integrità e la sicurezza dello stato civile e del processo di iscrizione all'anagrafe, compresi l'integrazione e il collegamento delle pertinenti banche dati e la verifica dei dati scansionati rispetto alla banca dati dello stato civile, prestando particolare attenzione alla modifica dei dati personali fondamentali delle persone fisiche.

Il sistema in atto per rispettare questa condizione risulta adeguato. La Commissione ritiene quindi che questo requisito sia soddisfatto.

3. BLOCCO 2: GESTIONE DELLE MIGRAZIONI

3.1. Valutazione generale

Le frontiere turche sono difficili da controllare, per la loro lunghezza e per le complesse caratteristiche geografiche e ambientali. Negli ultimi anni sono divenute ancora più difficili da gestire a causa della situazione in Siria e in Iraq. Paese tradizionale di destinazione e di transito di flussi migratori irregolari provenienti da varie zone del mondo, la Turchia ha dovuto far fronte recentemente a flussi di rifugiati senza precedenti: basta ricordare l'arrivo di circa un milione e mezzo di siriani in fuga dal conflitto che colpisce il loro paese.

Le autorità turche hanno avviato una riforma completa del sistema di gestione delle migrazioni adottando, nel 2013, la legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, entrata in vigore l'11 aprile 2014. Tale legge ha fra l'altro istituito una nuova autorità civile unica specializzata (la direzione generale per la gestione delle migrazioni nel ministero dell'Interno) responsabile dei migranti e dei rifugiati, che in precedenza rientravano nelle competenze della polizia.

Sotto l'aspetto giuridico e istituzionale, questa riforma aiuta la Turchia ad avvicinarsi all'UE e alle norme internazionali in materia di gestione delle migrazioni, nonché a rispettare le condizioni previste dalla tabella di marcia. Questa legge e altri aspetti della riforma devono ora essere applicati. Riforme analoghe sono necessarie anche in altri settori che riguardano il blocco 2, specialmente la gestione delle frontiere e la politica in materia di visti.

3.2. Osservazioni specifiche sui parametri del blocco "Gestione delle migrazioni"

3.2.1. Gestione delle frontiere

Ø Svolgere adeguate verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera lungo tutte le frontiere del paese, specialmente lungo le frontiere con Stati membri dell'UE, in modo tale che ciò determini una riduzione significativa e sostenuta del numero delle persone che riescono ad attraversare illegalmente le frontiere turche per entrare in Turchia o per uscirne.

Il numero dei migranti in situazione irregolare che riescono ad attraversare clandestinamente le frontiere turche, senza essere scoperti dalle autorità di frontiera turche, rimane relativamente elevato. Va tuttavia riconosciuto che le autorità turche competenti per la gestione delle frontiere stanno compiendo sforzi significativi per affrontare la situazione e dedicano a questo scopo notevoli risorse umane, finanziarie e tecniche.

La Commissione ritiene che la Turchia soddisfi solo parzialmente i requisiti fissati per questo parametro, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda che le autorità turche continuino a impegnarsi per migliorare le loro prestazioni in questo settore, in particolare riformando e potenziando le loro agenzie frontaliere. Le seguenti misure potrebbero, a parere della Commissione, aiutare le autorità turche a realizzare progressi sostanziali per il rispetto di questo parametro.

· Occorre svolgere un'adeguata analisi dei rischi per tutte le frontiere, in particolare per i settori più esposti alle pressioni della migrazione irregolare e al rischio dell'uso fraudolento di documenti. Tale analisi dovrebbe aiutare a valutare le risorse specifiche e i metodi più appropriati per ciascuna zona frontaliera.

· Le forze terrestri dovrebbero ricorrere a procedure di monitoraggio più flessibili per lottare meglio contro i trafficanti in tutte le zone di frontiera di cui sono responsabili.

· La cooperazione operativa tra la polizia e i servizi doganali dovrebbe essere rafforzata. Gli strumenti investigativi e le informazioni di cui dispongono i servizi doganali dovrebbero essere utilizzati in misura crescente per aiutare la polizia. I valichi di frontiera dovrebbero essere organizzati e gestiti in maniera tale da prevedere il tempo e il personale sufficienti, nonché gli spazi e i mezzi adeguati, per controllare anche le persone.

· Andrebbero intensificate le attività di pattugliamento della gendarmeria nelle zone adiacenti alla frontiera e nelle zone costiere: questo aumenterebbe le probabilità di intercettare i migranti irregolari che hanno attraversato le frontiere orientali del paese sfuggendo ai controlli delle forze terrestri, e le persone che si preparano a uscire irregolarmente dal paese lungo le frontiere con la Grecia e la Bulgaria.

· La polizia dovrebbe impegnarsi maggiormente per individuare i documenti di viaggio falsi e i documenti di viaggio autentici utilizzati da impostori, specialmente presso l'aeroporto Atatürk di Istanbul ma anche in qualsiasi altro valico di frontiera turco. Occorre non soltanto sequestrare sistematicamente i documenti di viaggio individuati e perseguirne gli utilizzatori, ma anche avviare sistematicamente indagini per individuare e smantellare le reti criminali che hanno procurato tali documenti.

· Occorre sottoporre a controlli sistematici i passaporti dei passeggeri nelle zone di transito internazionale degli aeroporti turchi, soprattutto dei passeggeri diretti nell'UE.

· Occorre altresì riconsiderare la possibilità, attualmente offerta a determinate categorie di persone, di attraversare la frontiera turca con carte d'identità non conformi alle norme ICAO.

Ø Adottare e attuare efficacemente la normativa che disciplina la circolazione delle persone alle frontiere esterne, nonché la normativa sull'organizzazione delle autorità di frontiera e delle loro funzioni, conformemente al "piano d'azione nazionale per l'attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere della Turchia", approvato dalle autorità turche il 27 marzo 2006, e in linea con i principi e le buone prassi sancite nel codice frontiere Schengen dell'UE e nel catalogo delle raccomandazioni e delle migliori pratiche dell'UE.

La Commissione ritiene non soddisfatto questo requisito, perché il "piano d'azione nazionale per l'attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere della Turchia" è stato attuato solo in misura molto limitata e una delle sue componenti fondamentali non lo è stata affatto. Questa componente prevedeva l'istituzione di una singola organizzazione non militare specializzata nella gestione delle frontiere, alla quale sarebbero state trasferite tutte le competenze e le risorse per tale gestione, che attualmente sono distribuite tra diverse autorità (dogane, polizia, guardia costiera e forze terrestri).

La Commissione raccomanda pertanto che le autorità turche adottino tutte le misure necessarie per attuare il piano d'azione, specialmente la legislazione necessaria per istituire la nuova organizzazione per le frontiere.

Inoltre, finché non sarà creata tale organizzazione unica non militare e specializzata per le frontiere, la Commissione raccomanda che le autorità turche migliorino il modo in cui le diverse autorità di frontiera esistenti operano e collaborano tra loro, al fine di garantire una gestione moderna e integrata delle frontiere. In particolare, la Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

· rivedere il modo in cui le forze terrestri operano in relazione alla gestione delle frontiere, affinché le truppe incaricate di controllare le frontiere terrestri siano limitate il meno possibile nelle loro attività da norme e obblighi contraddittori derivanti dalla loro appartenenza all'esercito, e siano autorizzate in misura crescente a:

v collaborare pienamente con le altre autorità di contrasto e di frontiera competenti,

v sviluppare tecniche di pattugliamento più flessibili, e

v organizzare il loro lavoro e concentrare le loro attività sull'obiettivo prioritario di combattere il traffico transfrontaliero di migranti;

· adottare misure volte a permettere che le autorità di frontiera collaborino più strettamente tra loro e con la gendarmeria, tra cui, eventualmente:

v l'uso e la creazione di strumenti di comunicazione interoperabili,

v lo scambio di ufficiali di collegamento ai fini della condivisione di risorse tecniche e informazioni,

v l'accesso reciproco alle rispettive banche dati, per consentire a ciascuna autorità di intervenire, in circostanze eccezionali, nell'ambito di competenza delle altre,

v lo sviluppo di modalità comuni di lavoro o lo svolgimento di operazioni congiunte sulla base di analisi dei rischi elaborate in comune,

v la condivisione di statistiche,

v l'elaborazione di programmi di formazione comuni,

v l'istituzione di procedure che consentano alle pattuglie di diverse istituzioni di comunicare direttamente tra loro e di prendere l'iniziativa di intervenire insieme laddove necessario,

v la creazione di meccanismi per uno scambio tempestivo di informazioni e di intelligence a livello operativo, nonché per il coordinamento delle operazioni e la cooperazione, in modo da garantire che i migranti irregolari che transitano per più aree geografiche, ciascuna di competenza di un'autorità diversa, possano essere intercettati più facilmente tramite un uso efficiente delle risorse di cui sono dotate tutte le autorità,

v il rafforzamento del ruolo di coordinamento dell'Ufficio per la gestione integrata delle frontiere.

Ø Adottare le necessarie misure di bilancio e altre misure amministrative che assicurino lo spiegamento ai valichi e lungo tutte le frontiere del paese, specialmente alle frontiere con gli Stati membri dell'UE, di guardie di frontiera ben addestrate e qualificate (in numero sufficiente), nonché la disponibilità di infrastrutture, apparecchiature e tecnologie informatiche efficienti, anche attraverso un uso più esteso di apparecchiature di sorveglianza, in particolare mezzi elettronici, mobili e fissi, videosorveglianza, telecamere infrarossi e altri sistemi di sensori.

Le autorità turche stanno impiegando risorse umane, mezzi tecnici e infrastrutture significativi lungo le frontiere del paese, e mostrano una chiara determinazione a migliorare incessantemente la preparazione del personale delle autorità di frontiera e la qualità delle attrezzature a loro disposizione. Colpiscono, in particolare, il lavoro svolto dalle forze terrestri che effettuano la sorveglianza lungo le frontiere terrestri della Turchia e la professionalità della guardia costiera. La polizia dispone di una banca dati, POLNET, che costituisce uno strumento efficace per registrare l'ingresso e l'uscita dei passeggeri lungo le frontiere e per controllare il loro diritto a entrare o uscire dal paese.

Esistono però margini significativi di miglioramento; pertanto la Commissione considera questo parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

In particolare, la Commissione raccomanda alle autorità turche di prendere le misure elencate qui di seguito.

· L'uso di militari di leva per controllare le "frontiere verdi" dovrebbe essere progressivamente limitato a compiti esclusivamente ausiliari. Ciò potrebbe richiedere anche un maggiore ricorso a strumenti tecnici di monitoraggio (in particolare, radar montati su autovetture, velivoli senza pilota e videocamere termiche, nonché un monitoraggio centralizzato dei dati di sorveglianza).

· La formazione del personale che opera lungo le "frontiere verdi" dovrebbe distinguersi dai programmi normali per l'esercito e concentrarsi su questioni attinenti alla gestione delle frontiere.

· La rotazione del personale professionista dell'esercito dovrebbe essere limitata ai corpi di frontiera, per consentire lo sviluppo della specializzazione, della cultura e della metodologia delle attività di frontiera. Se ciò non fosse possibile, andrebbero offerti incentivi a coloro che desiderano specializzarsi in questo settore. Lo stesso vale per la polizia, in quanto è opportuno formare autentici specialisti nell'individuazione dei documenti di viaggio falsi e degli impostori.

· È opportuno sviluppare progressivamente un sistema integrato di radar costieri per controllare le frontiere marittime, in modo da ottenere un quadro autentico della situazione. Questa misura dovrebbe essere completata da un uso accresciuto della sorveglianza aerea, in modo da garantire una reazione rapida alle partenze clandestine di migranti dalle acque territoriali turche.

Ø Potenziare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra il personale e gli organismi responsabili della gestione delle frontiere, l'amministrazione doganale e altri servizi di contrasto, al fine di migliorare la capacità di raccogliere informazioni, di utilizzare in modo efficiente le risorse umane e tecniche e di agire in modo coordinato.

La Commissione ritiene questo requisito soddisfatto solo parzialmente, soprattutto perché le misure attualmente adottate dalle autorità turche permettono solo un coordinamento limitato tra le autorità di frontiera, basato su riunioni periodiche tra alti funzionari, senza meccanismi istituzionali atti a garantire un'effettiva collaborazione integrata tra organismi diversi.

Per rispettare questo requisito, le autorità turche sono invitate ad applicare le misure già raccomandate nel quadro dei requisiti precedenti, in modo da consentire una cooperazione più stretta tra le autorità di contrasto e l'esercito e da introdurre una gestione integrata delle frontiere.

Ø Istituire programmi di formazione e adottare codici etici anticorruzione rivolti alle guardie di frontiera, ai funzionari doganali e ad altri funzionari coinvolti nella gestione delle frontiere.

La Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. Le autorità turche dispongono di una normativa che definisce codici etici che devono essere rispettati da ogni membro della pubblica amministrazione e delle autorità di contrasto.

La Commissione raccomanda tuttavia che la Turchia:

· elabori versioni di tale codice etico generale che trattino più specificamente la situazione con cui sono confrontati i funzionari competenti per la gestione delle frontiere,

· elaborino moduli di formazione adeguati per far conoscere tali versioni, e

· istituiscano meccanismi di controllo.

Ø Attuare in modo efficace il memorandum d'intesa firmato con Frontex, anche sviluppando iniziative comuni di cooperazione e scambiando dati e analisi dei rischi.

La Commissione ritiene che questo requisito sia attualmente soddisfatto.

Le autorità turche sono comunque incoraggiate a proseguire e approfondire l'attuazione del programma di cooperazione triennale che hanno concordato con Frontex nel quadro del protocollo d'intesa.

Ø Assicurare che la gestione delle frontiere sia effettuata conformemente al diritto internazionale dei rifugiati, nel pieno rispetto del principio di non respingimento e in modo da consentire efficacemente alle persone che necessitano di protezione internazionale di avere accesso alle procedure di asilo.

Negli ultimi anni le autorità turche hanno fornito protezione internazionale a più di un milione di richiedenti asilo provenienti dalla Siria e da molti altri paesi. Non è stato segnalato alcun caso di respingimento. La Commissione ritiene pertanto che questo requisito sia attualmente soddisfatto.

Ø Assicurare una cooperazione adeguata con gli Stati membri dell'UE limitrofi, in particolare al fine di rafforzare la gestione delle frontiere con gli Stati membri dell'UE.

Il recente miglioramento della cooperazione transfrontaliera alle frontiere terrestri tra le autorità turche e le autorità greche e bulgare, al fine di impedire la migrazione irregolare, permette alla Commissione di considerare questo requisito parzialmente soddisfatto.

Al fine di rispettare pienamente questo parametro, la Commissione raccomanda alle autorità turche di prendere le misure elencate qui di seguito.

· Approfondire e consolidare la cooperazione con le autorità greche e bulgare lungo le frontiere terrestri, anche tramite riunioni periodiche a cui partecipi l'esercito turco, creando canali di comunicazione sicuri e istituendo un meccanismo stabile e strutturato per il coordinamento e la condivisione di informazioni, in particolare contribuendo a stabilire un centro di contatto tripartito al valico di frontiera "Capitano Andreevo".

· Sviluppare la cooperazione operativa con le autorità greche nella regione dell'Egeo, per garantire che la cooperazione marittima includa la prevenzione della migrazione irregolare mediante scambi d'informazioni e che sia effettuata non solo tramite comunicazioni ufficiali tra le sedi centrali delle due guardie costiere coinvolte, ma anche tramite scambi operativi tra funzionari attivi a livello locale. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, sarebbe particolarmente utile istituire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme rapido reciproco tra tutte le autorità locali che partecipano alla prevenzione della migrazione illegale e alla lotta contro di essa.

· Come raccomandato per il blocco 1, garantire che la polizia turca cooperi, scambi informazioni e assistenza con i funzionari di collegamento della polizia degli Stati membri dell'UE per individuare eventuali documenti falsi o utilizzati in modo fraudolento presentati da passeggeri in partenza o in transito dalla Turchia e diretti ad aeroporti dell'UE.

3.2.2. Politica in materia di visti

Ø Migliorare la formazione in materia di sicurezza dei documenti presso il personale consolare e di frontiera della Turchia e sviluppare e utilizzare il sistema turco d'informazione visti.

Alla luce dell'attenzione già rivolta dalle autorità turche ai programmi di formazione del personale di frontiera e consolare per l'individuazione di documenti d'identità falsi, e dal momento che esistono già varie banche dati comprendenti i visti rilasciati, tutte consultabili dalla polizia, la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Ciò nondimeno, la Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

migliorare la formazione del personale di frontiera e consolare, specialmente per aumentarne le capacità di riconoscere passaporti e visti rilasciati da paesi Schengen e OCSE, nonché i nuovi visti turchi ad alto livello di sicurezza che stanno per essere introdotti, e continuare ad adoperarsi per integrare completamente le attuali banche dati sui visti, affinché ogni autorità di contrasto turca competente per la gestione delle frontiere o per la lotta contro la migrazione irregolare possa rapidamente verificare l'autenticità di un visto turco sul documento di viaggio di uno straniero che intende entrare o è entrato nel territorio turco.

Ø Abolire il rilascio di visti alle frontiere come procedura ordinaria per i cittadini di taluni paesi non appartenenti all'UE, e in particolare per i paesi che rappresentano un elevato rischio migratorio e di sicurezza per l'UE.

Le autorità turche continuano a rilasciare visti alle frontiere ai cittadini di 89 paesi, molti dei quali sono fonti di migrazione irregolare nell'UE. Tuttavia la nuova legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, entrata in vigore nell'aprile 2014, ha eliminato la possibilità per la Turchia di rilasciare visti alle frontiere come procedura ordinaria e, secondo le dichiarazioni delle autorità turche, il sistema dei visti alle frontiere dovrà essere smantellato presto (probabilmente entro la fine del 2014). Tenendo conto di ciò, la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda che le autorità turche effettuino questo cambiamento appena possibile.

Ø Introdurre l'uso delle nuove vignette-visto autoadesive turche con caratteristiche di sicurezza superiori e interrompere l'utilizzo dei visti stampigliati.

Pur continuando a utilizzare visti stampigliati, facili da falsificare, le autorità turche hanno ormai completato i preparativi tecnici per nuove vignette-visto autoadesive con caratteristiche di sicurezza superiori e hanno annunciato la loro prossima introduzione. Di conseguenza la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda che le autorità turche interrompano l'uso dei visti stampigliati, comincino a sostituirli con i nuovi e più sicuri visti autoadesivi, accrescano l'uso di questi ultimi e sostituiscano ogni altro tipo di visto attualmente in uso.

Ø Introdurre visti di transito aeroportuale.

La Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto, dal momento che la nuova legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale conferisce alle autorità turche la facoltà di chiedere agli stranieri che intendono transitare attraverso la Turchia in aereo diretti a un'altra destinazione, e quindi che intendono entrare nella zona internazionale di un aeroporto turco, di farsi rilasciare un visto di transito da un consolato turco prima del viaggio.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di ottemperare alle pertinenti disposizioni della nuova legge.

Ø Modificare le norme in base alle quali la Turchia consente l'ingresso nel suo territorio ai cittadini dei principali paesi che rappresentano fonti importanti di migrazione clandestina per l'UE, allo scopo di rendere più difficile l'accesso per coloro che desiderano entrare nel territorio turco per poi tentare di attraversare illegalmente le frontiere esterne dell'UE.

Come precisato sopra, attualmente sono autorizzati a entrare nel territorio turco semplicemente ottenendo un visto alla frontiera turca i cittadini di 89 paesi, molti dei quali sono considerati potenziali fonti di migrazione irregolare. Le autorità turche hanno tuttavia annunciato la loro intenzione di porre fine al sistema dei visti alla frontiera.

Una volta abolito tale sistema, i cittadini dei paesi in questione potranno ancora, in linea di massima, ottenere facilmente un visto, facendone domanda tramite il sistema elettronico. Quest'ultimo è stato introdotto con un progetto pilota nel 2013 ed è applicato regolarmente dall'aprile 2014, ma presenta le stesse carenze del sistema dei visti alla frontiera.

Tuttavia, secondo le norme vigenti del sistema elettronico, l'opportunità di ottenere un visto elettronico non sarà aperta a tutti: tranne poche eccezioni, i cittadini dei paesi considerati potenziali fonti di migrazione irregolare potranno chiedere un visto elettronico per la Turchia soltanto se, al momento di presentare la domanda, saranno già in possesso di visti o titoli di soggiorno validi rilasciati da paesi OSCE e Schengen.

La Commissione ritiene pertanto che, al momento, questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Per conseguire progressi in relazione a questo parametro, la Commissione raccomanda alle autorità turche:

di porre immediatamente fine alla possibilità di rilasciare visti alla frontiera ai cittadini di paesi che sono potenziali fonti di immigrazione irregolare, di continuare ad applicare norme rigorose e di adottare un metodo selettivo per il rilascio dei visti tramite il sistema elettronico, di controllare attentamente il modo in cui le persone autorizzate a entrare in Turchia tramite il sistema elettronico dei visti o senza bisogno di visto ricorrono a tali misure, e di introdurre misure adeguate per reagire tempestivamente a potenziali abusi, se questi risultano diffusi tra persone di particolari nazionalità o categorie.

Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, affinché la Commissione possa valutare i progressi conseguiti dalla Turchia relativamente a questo parametro, le autorità turche dovranno presentare regolarmente informazioni su quanto segue:

il numero di visti da loro rilasciati a cittadini di determinati paesi, accompagnato dall'indicazione del tipo (visti di frontiera, visti elettronici o visti di ambasciata), il numero di migranti irregolari di determinate nazionalità intercettati sul territorio turco, accompagnato dall'indicazione dell'eventuale tipo di visto di cui erano in possesso, e il numero e il tipo di visti e titoli di soggiorno di paesi OCSE e Schengen falsi o usati in modo fraudolento da loro identificati, di cui erano in possesso titolari di visti elettronici turchi.

Qualora si constati un notevole aumento del numero di migranti irregolari di una determinata nazionalità fermati in Turchia o lungo la frontiera tra l'UE e la Turchia, la Commissione chiederà altresì alle autorità turche informazioni sul tipo di misure che la Turchia ha adottato o prevede di adottare per risolvere questo problema.

Ø Proseguire l'allineamento della politica turca in materia di visti, della legislazione e delle capacità amministrative relative all'acquis dell'UE, segnatamente rispetto ai principali paesi che rappresentano fonti importanti di migrazione illegale per l'UE.

Come spiegato sopra, le autorità turche hanno annunciato l'intenzione di porre fine al rilascio dei visti alle frontiere e di sostituire i visti stampigliati con visti autoadesivi ad alta sicurezza, secondo le norme e le caratteristiche in uso nel sistema Schengen. Una volta interrotto il sistema dei visti alla frontiera, l'elenco turco dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto (elenco negativo) costituirà una tappa sostanziale in direzione dell'allineamento (che peraltro non sarà ancora completo) con l'elenco negativo utilizzato dai paesi Schengen.

Nessuna di queste riforme, tuttavia, è stata ancora posta in atto.

Dalle informazioni disponibili risulta che i controlli dei richiedenti il visto eseguiti dalle autorità consolari turche siano limitati rispetto a quelli eseguiti negli Stati membri dell'UE. Generalmente il visto viene rilasciato dopo che le autorità hanno verificato che il richiedente soddisfi determinati requisiti (ad esempio, che il suo ingresso sul territorio turco non sia vietato per motivi di legge o di sicurezza, e che possa dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti per sopperire ai costi del soggiorno in Turchia e del ritorno in patria). Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva, né viene svolta un'analisi più approfondita grazie alla quale si potrebbe, ad esempio, scoprire se il richiedente il visto preveda di entrare in Turchia per rimanervi in qualità di migrante irregolare, o di utilizzare la Turchia come punto di passaggio per attraversare irregolarmente la frontiera dell'UE.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo parametro sia solo parzialmente soddisfatto.

Per ottenere progressi verso il conseguimento di questo parametro, la Commissione raccomanda che le autorità turche attuino tutte le riforme da loro annunciate, e rivedano il loro sistema di rilascio dei visti e di formazione del personale consolare che rilascia i visti, ispirandosi al sistema dei visti Schengen. Per valutare i progressi realizzati dalla Turchia nel seguire questa raccomandazione, la Commissione avrà bisogno della seguente documentazione:

copie delle istruzioni consegnate al personale turco presso i consolati e le frontiere per quanto riguarda i criteri e le procedure da seguire per accettare o respingere le domande di visto, compreso un elenco dei documenti che devono presentare i richiedenti il visto, e statistiche dettagliate sulle domande di visto accettate e respinte, con l'indicazione dei motivi del rifiuto.

Le autorità turche sono inoltre incoraggiate a continuare ad adoperarsi per allineare l'elenco negativo della Turchia con l'elenco negativo dei paesi Schengen ed eventualmente ad evitare ulteriori differenziazioni.

Ø Consentire l'esenzione non discriminatoria dall'obbligo di visto per l'accesso al territorio turco per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE.

La Commissione ritiene questo parametro non soddisfatto, perché attualmente soltanto i cittadini di 19 dei 28 Stati membri dell'UE sono autorizzati a recarsi sul territorio turco senza visto.

Rimangono preoccupazioni riguardo alla discriminazione de facto dei richiedenti della Repubblica di Cipro. Questi ultimi sono tenuti a ottenere un visto per viaggiare nel territorio turco e possono chiederlo tramite il sistema turco di visto elettronico, ma il sito web per le domande in questione si riferisce alla Repubblica di Cipro come "Amministrazione greco-cipriota della parte meridionale di Cipro".

La Commissione raccomanda alle autorità turche di porre fine a tale trattamento discriminatorio al fine di soddisfare questo parametro.

3.2.3 Responsabilità dei vettori

Ø Adottare e attuare efficacemente la normativa sulla responsabilità dei vettori, definendo le sanzioni.

I vettori che operano in Turchia sono già tenuti a ricondurre al punto di partenza i passeggeri che non sono stati ammessi nel territorio turco dalle autorità turche, obbligo che è stato confermato nella nuova legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale. Tenendo conto di ciò, la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, con buone prospettive di ulteriori progressi.

Per instaurare un sistema più rigoroso, impedire arrivi irregolari sul territorio turco e progredire verso il soddisfacimento di questo criterio, la Commissione raccomanda che le autorità turche definiscano un sistema di sanzioni per i vettori negligenti, tenendo conto delle migliori prassi dell'Unione e internazionali.

3.2.4. Protezione internazionale

Ø Adottare e attuare efficacemente la normativa e le disposizioni di esecuzione, conformemente all'acquis dell'UE e alle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e dal relativo protocollo del 1967, escludendo pertanto ogni limitazione geografica, in modo tale da assicurare il rispetto del principio del non respingimento, tenuto conto anche della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la possibilità di presentare una domanda di asilo e di ottenere protezione per lo status di rifugiato o una forma sussidiaria di protezione per persone che necessitano di protezione internazionale, e da consentire all'UNHCR di svolgere efficacemente il suo mandato nel territorio turco senza restrizioni.

La Commissione ritiene che, grazie all'adozione e all'entrata in vigore nell'aprile 2014 della nuova legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, la Turchia abbia compiuto un notevole passo avanti verso il soddisfacimento di questo parametro, in quanto la legge prevede la definizione di una procedura nazionale di asilo e di status di protezione complessivamente conformi alle norme internazionali e dell'UE.

La legge, inoltre, riduce a un livello molto marginale l'incidenza della "limitazione geografica" che la Turchia applica alla Convenzione di Ginevra del 1951 e che le autorità turche hanno deciso, per il momento, di continuare ad applicare. Tale limitazione restringe il campo di applicazione della convenzione, in Turchia, a "coloro che sono diventati rifugiati in seguito a eventi verificatisi in Europa". La nuova legge, invece, permette a tutti coloro che sarebbero esclusi dall'applicazione della convenzione in virtù della "limitazione geografica" (indicati, nel testo di legge, come "rifugiati condizionali") di beneficiare di uno status di protezione internazionale in Turchia. Lo status offerto ai "rifugiati condizionali" è un po' meno vantaggioso di quello offerto a coloro che sono coperti dalla "limitazione geografica", ma le differenze non sono enormi. Laddove la legge lascia un margine di discrezione per quanto riguarda l'attuazione, tali differenze possono diventare quasi simboliche.

La Commissione nota tuttavia che, poiché queste regole sono nuove, non è ancora possibile tracciare un bilancio della loro applicazione. Alcuni aspetti cruciali della situazione in cui si trovano i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale in Turchia non sono contemplati nella legislazione, ma dipendono da disposizioni del diritto derivato che non sono state ancora adottate.

La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Affinché la Commissione possa migliorare la sua valutazione, le autorità turche dovranno fare in modo che:

siano adottate tutte le disposizioni di diritto derivato necessarie per applicare la legge efficacemente e pienamente, e le disposizioni della legge siano applicate in modo efficace e coerente in tutto il paese.

Per quanto riguarda il primo punto, sarà particolarmente importante assicurare che:

le disposizioni della legge, specialmente la possibilità di accedere a una procedura di determinazione dello status di protezione internazionale e di acquisire tale status, siano realmente applicate anche ai richiedenti e ai rifugiati (riconosciuti dall'UNHCR) che erano già presenti sul territorio turco quando la legge è entrata in vigore; coloro che sono dichiarati beneficiari di "protezione temporanea" conformemente alla legge ottengano, in virtù del diritto derivato che sarà adottato, diritti paragonabili a quelli forniti dalla direttiva dell'UE sulla protezione temporanea e la possibilità di accedere a singole procedure di determinazione dello status di protezione internazionale, se necessario; i "rifugiati condizionali" ottengano uno status che non differisca, in pratica, da quello conferito ai rifugiati coperti dalla "limitazione geografica", ed entrambi i gruppi possano beneficiare di permessi di lavoro, assistenza sociale e opportunità di integrazione, secondo l'impostazione della direttiva qualifiche dell'UE.

Ø Istituire un organismo specializzato responsabile delle procedure di determinazione dello status di rifugiato con la possibilità di un ricorso effettivo de iure e de facto dinanzi a una giurisdizione nonché della garanzia di protezione e assistenza dei richiedenti asilo e dei rifugiati; fornire a tale organismo e al suo personale capacità operativa e formazione adeguate.

Due tappe significative verso il raggiungimento di questo parametro sono state la creazione della direzione generale per la gestione delle migrazioni e l'entrata in vigore della legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, che fra l'altro contiene disposizioni relative al riesame delle domande di protezione internazionale respinte e delle relative decisioni, ad esempio provvedimenti di trattenimento, a livello sia amministrativo che giudiziario.

La direzione generale è ancora in corso di istituzione, soprattutto a livello provinciale, e la sua competenza per l'applicazione della legge è tuttora ampiamente delegata ad altri organismi del settore pubblico che operano sotto la sua autorità. Non tutte le disposizioni istituzionali necessarie per applicare la nuova legislazione sono state già adottate, soprattutto per quanto concerne la delega dei poteri dalle autorità centrali a quelle autorità regionali e provinciali.

La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Affinché la Commissione possa migliorare la sua valutazione, le autorità turche dovranno fare in modo che:

le disposizioni della legge relative alla presentazione di ricorsi a livello amministrativo e giudiziario contro il rifiuto di una domanda di protezione internazionale e le decisioni connesse, quali i provvedimenti di trattenimento, siano applicate in maniera efficace e coerente in tutto il paese, anche per quanto attiene all'indipendenza e all'imparzialità del controllo giurisdizionale;

· la direzione generale per la gestione delle migrazioni completi le sue disposizioni intra-istituzionali, si doti di personale adeguato, specialmente a livello provinciale, e assuma la competenza di svolgere nella pratica le procedure di asilo;

· sia stabilita una chiara divisione di responsabilità per tutelare i diritti dei richiedenti protezione internazionale, da un lato, e quelli dei beneficiari di tale protezione, dall'altro.

La Commissione raccomanda inoltre che le autorità turche istituiscano un sistema integrato e affidabile per identificare i richiedenti protezione internazionale e i beneficiari di tale protezione. Tale sistema dovrebbe fornire informazioni statistiche complete e armonizzate.

Ø Fornire infrastrutture adeguate e risorse umane e fondi sufficienti che assicurino un'accoglienza dignitosa e una protezione dei diritti e della dignità dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

In Turchia i richiedenti protezione internazionale e i beneficiari di tale protezione di solito non ricevono un alloggio dalle autorità. Tuttavia, le autorità turche offrono attualmente a 220 000 rifugiati siriani alloggi di elevata qualità nei campi per rifugiati. La Commissione ritiene che la Turchia soddisfi i requisiti di questo parametro parzialmente ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Nelle circostanze attuali, non sarebbe realistico attendersi che le autorità offrano alloggio a tutti i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale presenti in Turchia. Ciò nondimeno, la Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

· creare un numero adeguato di centri di accoglienza accessibili anche a richiedenti protezione internazionale e a beneficiari di tale protezione non siriani che non dispongano di altri alloggi, o almeno ai gruppi più vulnerabili, ispirandosi alle norme previste dalla direttiva accoglienza e dalla direttiva qualifiche;

· elaborino strategie e istituiscano strumenti istituzionali atti a impedire la discriminazione nei confronti di coloro che ricevono protezione internazionale e a offrire un accesso paritario all'alloggio a tutti i beneficiari di protezione internazionale, ispirandosi alle norme previste dalla direttiva qualifiche.

Ø Alle persone cui è concesso lo status di rifugiati dovrebbe essere data la possibilità di essere autosufficienti, di avere accesso ai servizi pubblici, di godere dei diritti sociali e di essere in condizione di integrarsi in Turchia.

La Turchia ha compiuto un notevole passo avanti verso il soddisfacimento di questo requisito con l'entrata in vigore della legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, che prevede disposizioni sul diritto dei beneficiari di protezione internazionale di accedere all'istruzione pubblica, all'assistenza sanitaria e al mercato del lavoro, e con le misure adottate allo scopo di finanziare l'attuazione pratica delle disposizioni in materia di istruzione e sanità.

Per più motivi, tuttavia, in Turchia l'accesso effettivo a questi diritti non è garantito nello stesso modo ovunque e a chiunque. La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

· garantire che tutti i beneficiari di protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione temporanea e i "rifugiati condizionali" quali definiti della nuova legge, possano esercitare efficacemente e sistematicamente i loro diritti relativi alle carte d'identità e all'accesso al mercato del lavoro, in modo da favorirne l'autosufficienza e l'integrazione;

formulare e attuare politiche che favoriscano l'accesso ai diritti dei beneficiari di protezione internazionale, i quali rischiano di divenire socialmente emarginati, specialmente quelli che alloggiano in strutture non pubbliche; controllino e verifichino, anche raccogliendo dati statistici, la reale capacità dei beneficiari di protezione internazionale di accedere ai servizi pubblici e di beneficiare delle opzioni di assistenza sociale previste dalla legge.

3.2.5. Migrazione illegale

Ø Adottare e attuare una normativa che preveda una gestione efficace della migrazione e comprenda norme allineate agli standard dell'UE e del Consiglio d'Europa, in materia di ingresso, uscita e soggiorno di breve e lunga durata degli stranieri e dei loro familiari, nonché in materia di accoglienza, rimpatrio e diritti degli stranieri che risultano essere entrati o soggiornare illegalmente in Turchia.

Alla luce della recente adozione ed entrata in vigore della legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, la Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Per consentire alla Commissione di migliorare questa valutazione, le autorità turche dovranno garantire che tutte le disposizioni di questa nuova legge siano effettivamente e pienamente attuate in tutto il paese, e che sia adottato il necessario diritto derivato.

Ø Istituire e avviare l'applicazione di un meccanismo per il monitoraggio dei flussi migratori, con dati sulla migrazione sia regolare che illegale; istituire organismi responsabili della raccolta e dell'analisi di dati sulla consistenza dei flussi migratori; e sviluppare un quadro situazionale sui flussi della migrazione illegale a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui diversi paesi di origine della migrazione illegale, compresa l'attuazione di un'analisi dei rischi e intelligence.

Alla luce del nuovo ruolo assunto dalla direzione generale per la gestione delle migrazioni nella raccolta e nell'analisi delle statistiche sul fenomeno migratorio, e della cooperazione svolta dalle autorità turche con Frontex, la Commissione considera questo parametro parzialmente soddisfatto.

La Commissione raccomanda che le autorità turche dotino la direzione generale per la gestione delle migrazioni delle risorse necessarie per cominciare a svolgere nella pratica il suo compito di raccolta e analisi dei dati statistici relativi a tutti gli aspetti pertinenti della migrazione.

La Commissione raccomanda inoltre che la Turchia continui a cooperare con Frontex e cominci a elaborare un'analisi del rischio creato da diversi paesi in quanto fonti di migrazione irregolare verso la Turchia.

Ø Affrontare i fattori attrattivi che facilitano l'ingresso di flussi migratori illegali nel paese e adottare misure che migliorino la capacità di indagare sui casi di migrazione illegale organizzata o facilitata.

Questo requisito è soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di attuare le riforme del sistema in materia di visti e di asilo adottate recentemente, abolire i passaporti turchi privi di identificatori biometrici e potenziare la capacità del ministero del Lavoro di condurre ispezioni e impedire che i migranti irregolari si inseriscano nel mercato del lavoro.

Per poter registrare progressi in questo settore, la Commissione dovrà constatare che le agenzie di contrasto turche hanno acquisito una maggiore capacità di identificare e arrestare i migranti irregolari e i facilitatori dell'immigrazione clandestina, nonché di svolgere indagini più complesse che consentano di scoprire e smantellare le reti criminali dedite al traffico di migranti.

Ø Adoperarsi in modo efficace a concludere e attuare accordi di riammissione con i paesi che rappresentano fonti di importanti flussi migratori clandestini diretti verso la Turchia o gli Stati membri dell'UE.

Le autorità turche hanno concluso alcuni accordi di riammissione, ma solo pochi riguardano paesi che costituiscono fonti significative di migrazione irregolare. In certi casi le autorità hanno negoziato o proposto di negoziare accordi di riammissione con paesi di questo tipo, ma purtroppo non hanno ottenuto risultati, specialmente perché taluni accordi firmati dalla Turchia non sono stati in seguito ratificati. La Turchia ha concluso con alcuni dei paesi vicini accordi di cooperazione frontaliera comprendenti disposizioni sulla riammissione dei migranti irregolari, ma tali disposizioni sono attuate solo raramente. La Commissione ritiene pertanto che la Turchia abbia soddisfatto solo parzialmente questo requisito.

La Commissione raccomanda che le autorità turche si adoperino al massimo affinché:

gli accordi di riammissione già firmati entrino in vigore;  le disposizioni in materia di riammissione previste dagli accordi di cooperazione frontaliera conclusi con alcuni paesi vicini siano realmente applicate; si conseguano progressi nei negoziati e nella conclusione di accordi di riammissione con almeno alcuni dei paesi che rappresentano fonti significative di flussi migratori irregolari diretti verso la Turchia.

Ø Assicurare risorse finanziarie e umane sufficienti per una gestione efficace della migrazione, compresi programmi di formazione adeguati.

La Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto.

Per compiere ulteriori progressi, le autorità turche dovranno:

completare la creazione e l'istituzione della direzione generale per la gestione delle migrazioni; continuare a destinare a tale direzione generale risorse sufficienti perché possa adempiere ai suoi compiti.

Ø Assicurare l'espulsione effettiva dal suo territorio dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti illegalmente.

La Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di potenziare le loro capacità di individuare la nazionalità dei migranti irregolari da loro intercettati, riducendo il rischio che alcuni di essi evitino l'allontanamento fornendo false informazioni sulle proprie origini.

Ø Stabilire le condizioni che consentono un rimpatrio volontario ai cittadini dei paesi terzi che sono espulsi dal paese e desiderano utilizzare tale modalità.

Tenuto conto delle disposizioni della legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, e dei limitati programmi pilota di assistenza al rimpatrio volontario già svolti in Turchia, la Commissione considera questo parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Per migliorare la sua valutazione, la Commissione dovrà ricevere:

informazioni che le consentano di verificare in che modo sono concretamente applicate le nuove disposizioni introdotte dalla legislazione turca per consentire il rimpatrio volontario dei migranti irregolari; dati statistici sul numero di rimpatri volontari autorizzati e portati a termine dalle autorità turche.

Ø Fornire un'infrastruttura adeguata (compresi centri di identificazione ed espulsione) e rafforzare gli organismi responsabili per assicurare l'espulsione effettiva dal territorio turco dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti illegalmente e/o in transito, offrendo al contempo ai rimpatriati tutta l'assistenza legale gratuita necessaria, nonché assistenza sociale e psicologica, e condizioni di detenzione e modalità di rimpatrio dignitose ed eque.

La Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Affinché possano realizzare ulteriori progressi verso il soddisfacimento di questo parametro, la Commissione raccomanda che le autorità turche continuino ad adoperarsi per istituire e attrezzare centri in grado di accogliere in modo dignitoso i migranti irregolari nel periodo in cui sono oggetto di procedure di riammissione e di allontanamento.

La Commissione raccomanda altresì di migliorare l'accesso pratico di tali persone all'assistenza legale, sociale e psicologica, e di rendere le condizioni di trattenimento dignitose ed eque, in particolare collaborando con organizzazioni specializzate, assegnando finanziamenti adeguati e impiegando personale correttamente formato e motivato.

4. BLOCCO 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4.1. Valutazione generale

La situazione della Turchia in questo settore è variabile e talvolta contraddittoria.

Le autorità di contrasto sono attive e dispongono di risorse consistenti; generalmente possono contare su specialisti di elevata professionalità e motivazione, e si impegnano intensamente nella lotta contro la criminalità, ottenendo numerosi risultati significativi. Tuttavia, i risultati conseguiti nell'individuazione e nello smantellamento delle organizzazioni criminali che operano nel paese o che sono coinvolte in reti transnazionali sono inferiori alle attese.

Il paese è dotato di strumenti notevoli e solidi per la cooperazione di polizia e giudiziaria con i partner internazionali, ivi compresi gli Stati membri e le agenzie dell'Unione. Tuttavia, i risultati di tale cooperazione sono inferiori al livello necessario sia per l'Unione, sia per la Turchia. Le difficoltà sono dovute a vari fattori, tra cui le differenze tra la legislazione dell'UE e quella turca, i diversi accordi a cui le parti hanno aderito e le diverse impostazioni assunte su determinati argomenti.

In molti casi i funzionari turchi hanno redatto progetti di legge e di accordi — la cui applicazione era destinata a rafforzare la cooperazione o a utilizzare meglio il potenziale delle autorità di contrasto turche — affinché fossero approvati o firmati dal governo, ma questi progetti sono da anni in attesa di approvazione, per motivi ignoti alla Commissione.

Molti risultati significativi sembrano essere a portata di mano e rapidamente conseguibili, purché siano sostenuti da una volontà politica di riforma.

4.2. Osservazioni specifiche sui parametri del blocco "Ordine pubblico e sicurezza"

4.2.1. Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione

Ø Proseguire e completare l'attuazione della strategia e del piano d'azione nazionali per la lotta contro la criminalità organizzata (in particolare gli aspetti transfrontalieri) e assicurare risorse umane e finanziarie adeguate per la sua attuazione.

La Turchia impiega notevoli risorse finanziarie, tecniche e umane per combattere la criminalità organizzata. Come dimostra, fra l'altro, la relazione del 2013 sulla lotta contro il traffico di migranti e la criminalità organizzata pubblicata dalla polizia turca, le autorità di contrasto stanno conseguendo risultati significativi in questo settore.

Tuttavia, la Commissione non dispone ancora di informazioni sulle misure specifiche adottate dalle autorità turche per attuare il piano d'azione per la lotta contro la criminalità organizzata, né sul modo in cui tali misure e la strategia globale sulla criminalità organizzata possono contribuire ad affrontare efficacemente la minaccia rappresentata dalle organizzazioni criminali attive in Turchia. Inoltre, non risulta che sia disponibile un'analisi della struttura e del funzionamento di tali organizzazioni in Turchia. La Commissione considera quindi il requisito relativo a questo parametro soddisfatto solo parzialmente.

Affinché la Commissione possa migliorare la sua valutazione, le autorità turche dovranno fornire:

· informazioni sulle misure specifiche effettivamente attuate per applicare il piano d'azione;

· informazioni che consentano alla Commissione di comprendere la natura e le dimensioni delle organizzazioni criminali basate in Turchia, con particolare attenzione a quelle che operano a livello nazionale o transnazionale e con indicazioni sui loro tipici settori geografici ed economici di attività; e una spiegazione del metodo che stanno elaborando le autorità turche per smantellare queste organizzazioni criminali e combatterne le attività.

Ø Firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e adottare e attuare efficacemente una normativa che comprenda disposizioni allineate agli standard stabiliti da tale Convenzione nonché dall'acquis dell'UE connesso alla prevenzione della tratta degli esseri umani, il perseguimento dei trafficanti e la protezione e l'assistenza delle vittime.

Il codice penale turco e la legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale comprendono disposizioni che consentono di perseguire i responsabili della tratta di esseri umani e di assisterne le vittime. Non è stato però ancora creato un quadro giuridico generale sulla tratta di esseri umani, e la Convenzione del Consiglio d'Europa in materia è stata firmata ma non ratificata.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, e adottare una legge generale sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, secondo le norme previste dalla Convenzione e dall'acquis dell'Unione.

Ø Fornire infrastrutture adeguate e risorse umane e fondi sufficienti che assicurino un'accoglienza dignitosa e una protezione dei diritti e della dignità delle vittime della tratta e sostenerne il reinserimento sociale e professionale.

La Commissione considera questo parametro soddisfatto parzialmente, grazie al lavoro già svolto in Turchia per fornire sostegno alle vittime della tratta di esseri umani.

La Commissione raccomanda alle autorità turche:

di aumentare il sostegno fornito per poter fare fronte al numero di vittime a cui prestano soccorso, in particolare aprendo e facendo funzionare rifugi aggiuntivi, di elaborare programmi volti ad aiutare le vittime a reinserirsi nella società, dal punto di vista sia sociale sia professionale, e di garantire che il personale che si occupa delle vittime della tratta riceva una formazione adeguata.

Ø Ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS 198) e recepirne le disposizioni nella legislazione interna nonché adottare e applicare efficacemente una normativa che risponda ai requisiti di tale Convenzione nonché alle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria" (FATF) sull'istituzione di un sistema relativo al congelamento dei beni e su una definizione del finanziamento del terrorismo.

Sebbene non abbia ancora ratificato la Convenzione, la Turchia ha già sviluppato la legislazione nazionale e le capacità amministrative necessarie per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Commissione considera pertanto questo parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda alle autorità turche:

di ratificare e cominciare ad applicare la Convenzione; di rivedere la legislazione nazionale per garantirne la piena conformità alle disposizioni della Convenzione; di istituire un sistema per centralizzare la raccolta di statistiche sulla confisca dei proventi di reato, e di seguire pienamente le raccomandazioni formulate dalla Task Force "Azione finanziaria".

Le autorità turche sono inoltre incoraggiate a valutare la possibilità di istituire un ufficio per il recupero dei beni, per la confisca e il recupero dei proventi di reato.

Ø Ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e adottare normative e attuare misure che ne consentano l'applicazione.

Dal momento che la Turchia ha recentemente ratificato la Convenzione, ma le autorità turche non hanno ancora iniziato ad attuarla, e che le autorità di contrasto hanno sviluppato capacità considerevoli di lotta contro la criminalità informatica, la Commissione ritiene questo parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di cominciare ad applicare la Convenzione e di riesaminare la legislazione nazionale per renderla pienamente conforme alle disposizioni della Convenzione stessa, in particolare agli articoli 9, 16, 17 e 18.

Ø Proseguire l'attuazione della strategia nazionale e dei piani d'azione contro le droghe e la tossicodipendenza e sviluppare una cooperazione con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

Le autorità turche risultano molto impegnate nella lotta contro il traffico di droga; per di più, stanno collaborando con l'OEDT e attuando la strategia e il piano d'azione in materia.

La relazione sulla droga relativa al 2013, pubblicata dal ministero dell'Interno turco, fornisce informazioni piuttosto complete sul fenomeno del traffico di droga e della tossicodipendenza nel paese, nonché sulle strategie elaborate dalle autorità turche per contrastare tale fenomeno. Tuttavia, le autorità turche non hanno fornito informazioni dettagliate sulle misure specifiche adottate per attuare il piano d'azione.

L'accordo di cooperazione con l'OEDT è stato ratificato dalla Turchia il 29 giugno 2012, ma le autorità turche non hanno mai depositato il documento ufficiale, il che impedisce che l'accordo entri in vigore in Turchia.

La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Per poter esprimere una valutazione migliore, la Commissione dovrà ricevere informazioni dettagliate sulle misure assunte dalle autorità turche al fine di applicare concretamente l'attuale piano d'azione contro le droghe e la tossicodipendenza.

La Commissione raccomanda altresì alle autorità turche di continuare a migliorare la qualità (già elevata) delle loro relazioni annuali e di permettere l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione con l'OEDT depositando il documento ufficiale di ratifica.

Ø Proseguire l'attuazione della strategia nazionale e del piano d'azione sulla lotta contro la corruzione e delle raccomandazioni del GRECO (I, II e III ciclo di valutazione).

La Commissione considera questo parametro solo parzialmente soddisfatto, poiché, secondo le limitate informazioni ricevute dalle autorità turche, soltanto alcune delle raccomandazioni formulate dal GRECO sono state correttamente seguite e soltanto alcune delle misure istituite nel piano d'azione sulla lotta contro la corruzione sono state attuate.

La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

· seguire tutte le raccomandazioni del GRECO;

· completare l'attuazione del piano d'azione sulla lotta contro la corruzione;

· fornire informazioni dettagliate sulle misure prese per attuare le due raccomandazioni di cui sopra.

Poiché la strategia e il piano d'azione in vigore sulla lotta contro la corruzione giungeranno a termine nel 2014, la Commissione raccomanda altresì che le autorità turche adottino e comincino ad attuare una nuova strategia e un nuovo piano d'azione.

Tali documenti dovrebbero basarsi su un'accurata analisi della prevenzione e della lotta contro la corruzione e dovrebbero comprendere:

· termini rigorosi per l'attuazione delle misure pianificate;

· dotazioni di bilancio;

· l'indicazione delle istituzioni e delle persone responsabili dello svolgimento delle azioni, e

· indicatori per misurare il successo delle azioni.

Nel processo di redazione e di monitoraggio di tali documenti dovrebbe essere coinvolta la società civile, mentre il monitoraggio generale e le relazioni sull'attuazione del piano d'azione dovrebbero essere affidati a un ente pubblico o a un gruppo di lavoro autorizzato ad agire con il grado necessario di indipendenza.

4.2.2. Cooperazione giudiziaria

Ø Attuare e rispettare le convenzioni internazionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale (in particolare la Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa (n. 24 del 1957, compresi i protocolli addizionali non ancora attuati del 1975, del 2010 e del 2012), l'assistenza giudiziaria in materia penale (n. 30 del 1959, compreso il protocollo addizionale non ancora attuato del 2001) e il trasferimento delle persone condannate (n. 112 del 1983, compreso il protocollo addizionale non ancora attuato del 1997).

La Turchia ha già aderito a molti dei protocolli e delle convenzioni citati per questo parametro, li sta attuando e intende firmarne altri. La Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di firmare, ratificare e cominciare ad applicare i tre protocolli della Convenzione di estradizione, il protocollo sull'assistenza giudiziaria in materia penale e il protocollo della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, a cui la Turchia non ha ancora aderito.

Ø Adottare misure intese a migliorare l'efficienza della cooperazione giudiziaria in materia penale dei giudici e dei pubblici ministeri con gli Stati membri dell'UE e con i paesi della regione.

Le autorità e gli esperti turchi si sono adoperati per redigere un'unica legge generale che stabilisca chiaramente e semplicemente le procedure che le autorità turche devono seguire per chiedere e fornire cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale nel modo più efficiente ed efficace possibile. Tale legge, però, non è stata ancora adottata.

La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

Per conseguire progressi in direzione del rispetto di questo parametro, la Commissione incoraggia la Turchia a valutare la possibilità di adottare la legge generale di cui sopra.

La Commissione raccomanda inoltre alla Turchia di continuare a introdurre le misure di ordine amministrativo, tecnico e giuridico, compresa la formazione, necessarie per far sì che le autorità turche possano reagire più rapidamente alle richieste di assistenza giudiziaria in materia penale.

Ø Sviluppare relazioni di lavoro con Eurojust.

Le autorità turche stanno facendo buon uso di tutte le opportunità offerte da Eurojust di sviluppare relazioni di lavoro. Tuttavia, la capacità della Turchia di instaurare una vera e propria cooperazione con Eurojust è strutturalmente limitata dalla mancanza di una normativa nazionale sulla protezione dei dati conforme all'acquis dell'Unione europea. Di conseguenza, Eurojust non è in grado di condividere con le autorità turche informazioni personali e riservate attinenti a specifici casi giudiziari.

La Commissione ritiene pertanto che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di adottare e iniziare ad attuare una normativa nazionale sulla protezione dei dati conforme all'acquis dell'UE.

Nel frattempo, la Commissione raccomanda loro anche di fornire informazioni sulle azioni che intendono svolgere per sviluppare relazioni di lavoro con Eurojust.

Ø Proseguire l'attuazione della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980 e aderire alla Convenzione dell'Aia sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori del 1996, nonché alla Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia del 2007.

La Turchia attua la Convenzione dell'Aia del 1980, anche se le procedure sono spesso soggette a ritardi. Non aderisce invece alle Convenzioni del 1996 e del 2007, ma aderisce ad altre Convenzioni che trattano, in modo diverso, di questioni analoghe. Alla luce di questa situazione, la Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche:

di aderire alle Convenzioni dell'Aia del 1996 e del 2007; di adottare misure efficaci per consentire una riduzione accettabile dei tempi dei procedimenti giudiziari derivanti dalla Convenzione dell'Aia del 1980.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, le autorità turche sono incoraggiate a prestare particolare attenzione alla riforma della procedura con cui viene attualmente applicata la Convenzione dell'Aia, affinché i procedimenti giudiziari siano avviati più rapidamente e abbiano minore durata (soprattutto in appello) e si svolgano dinanzi a tribunali specializzati.

Le autorità turche sono inoltre invitate a valutare la possibilità di nominare un giudice quale punto di contatto nella rete internazionale dei giudici dell'Aia, in modo da facilitare la cooperazione su materie contemplate dalla Convenzione dell'Aia.

Ø Fornire una cooperazione giudiziaria efficace in materia penale a tutti gli Stati membri dell'UE, anche in materia di estradizione, anche promuovendo contatti diretti tra le autorità centrali.

La capacità della Turchia di svolgere con gli Stati membri dell'Unione una piena cooperazione in materia di estradizione è ostacolata in primo luogo da limiti strutturali, in particolare della sua scelta costituzionale di non consentire l'estradizione dei suoi cittadini. Analogamente, i cittadini dell'UE non possono essere estradati in Turchia. Malgrado queste limitazioni, e tenuto conto del principio di reciprocità e delle convenzioni internazionali applicabili, le autorità turche sono comunque disposte, in linea di principio, a cooperare con gli Stati membri dell'UE nell'estradizione di cittadini non nazionali. L'ordinamento giuridico turco contiene anche disposizioni che consentono alla Turchia di avviare azioni penali nazionali o di eseguire condanne comminate all'estero nei confronti di cittadini turchi che sono fuggiti nel territorio turco dopo aver commesso reati all'estero.

Un'altra limitazione della capacità turca di cooperare con gli Stati membri dell'UE in materia penale consiste nella reticenza delle autorità turche di dare un seguito positivo alle richieste di cooperazione giudiziaria presentate da alcuni Stati membri dell'UE, le cui autorità giudiziarie hanno respinto in passato richieste di cooperazione giudiziaria presentate dalla Turchia. Le autorità turche seguono questo approccio anche nei casi in cui il rifiuto opposto da uno Stato membro dell'UE era dovuto a ragioni tecniche, in particolare alle differenze tra le legislazioni e le garanzie dello Stato membro e quelle della Turchia sul reato specifico oggetto della richiesta. Nonostante questa grave limitazione, le autorità turche cooperano efficacemente in materia penale con la maggior parte degli Stati membri dell'Unione, anche se la portata e l'efficienza di tale cooperazione variano talvolta in misura molto significativa.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

· assumere un atteggiamento cooperativo nei confronti delle autorità degli Stati membri che si rivolgono a loro su questioni di cooperazione giudiziaria in materia penale, raggiungendo un buon livello di scambio reciproco di informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure vigenti e senza limitarsi a una rigida applicazione del principio di reciprocità;

· proseguire la riforma del sistema e della legislazione nazionali in materia di giustizia penale, in modo da armonizzarli ulteriormente con le norme dell'UE ed europee, mantenendo al contempo l'indipendenza del sistema giudiziario e rafforzando le garanzie procedurali;

· aiutare le autorità degli Stati membri a identificare e applicare procedure conformi alla legislazione turca che permettano di perseguire reati commessi sul territorio dell'UE da cittadini turchi che sono in seguito fuggiti in Turchia;

· svolgere una cooperazione giudiziaria in materia penale con tutti gli Stati membri dell'UE senza discriminazione, ivi comprese le autorità della Repubblica di Cipro.

4.2.3. Cooperazione nell'attività di contrasto

Ø Adottare le misure necessarie per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente nell'attività di contrasto tra le pertinenti agenzie nazionali, specialmente guardie di frontiera, polizia, funzionari doganali, attraverso una piena collaborazione tra servizi nel settore dell'intelligence e dello scambio di informazioni, nonché la cooperazione con le autorità giudiziarie.

Le autorità di contrasto turche solitamente non condividono le risorse e gli strumenti di lavoro né l'accesso alle rispettive banche dati e ai rispettivi dati di intelligence. Hanno tuttavia istituito meccanismi di coordinamento e condivisione delle informazioni, condividono l'accesso al sistema giudiziario e a tutte le pertinenti procedure giudiziarie tramite la banca dati UYAP; inoltre, la polizia e i servizi doganali hanno migliorato la cooperazione reciproca tramite un protocollo che permette la condivisione dei dati. Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo parametro sia quasi soddisfatto.

La Commissione raccomanda che le autorità turche continuino a sviluppare la cooperazione tra le autorità di contrasto e gli altri enti pubblici competenti e, in particolare, migliorino la loro capacità di valutare in comune le minacce, conducano operazioni congiunte e ricorrano sempre di più alle competenze gli uni degli altri al momento di avviare e condurre le indagini.

Ø Rafforzare la cooperazione regionale tra servizi di contrasto e attuare accordi di cooperazione operativa bilaterale e multilaterale, anche mediante la tempestiva condivisione di informazioni pertinenti con le autorità di contrasto competenti degli Stati membri dell'UE.

Dato che la Turchia partecipa a varie organizzazioni internazionali in materia di polizia, specialmente a Interpol, e ha concluso accordi di sicurezza con la maggior parte degli Stati membri dell'UE, la Commissione considera questo requisito quasi soddisfatto.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di offrire cooperazione di polizia, anche in materie di competenza di Interpol, a tutte le autorità di tutti gli Stati membri dell'UE, compresa la Repubblica di Cipro.

Ø Migliorare la qualità investigativa operativa e speciale e la capacità dei servizi di contrasto di affrontare in modo più efficiente i reati gravi, oltre che i reati transfrontalieri, comprese le frodi d'identità e le frodi riscontrate nei documenti di viaggio.

Le autorità di contrasto turche sembrano adeguatamente fornite delle capacità previste da questo parametro. La Commissione ritiene quindi che questo requisito sia soddisfatto.

Ø Cooperare efficacemente con OLAF ed Europol nella protezione dell'euro dalla contraffazione.

Le autorità turche cooperano efficacemente e regolarmente con le istituzioni competenti dell'UE e degli Stati membri dell'UE per proteggere l'euro dalla contraffazione. La Commissione considera quindi questo parametro soddisfatto.

Ø Rafforzare le capacità del Consiglio turco per le indagini sui reati finanziari (MASAK) e sviluppare la sua cooperazione con altre unità di intelligence finanziaria all'interno degli Stati membri dell'UE.

Benché il MASAK sia un'istituzione relativamente giovane, tenuto conto della notevole gamma di attività che svolge e della cooperazione già instaurata con unità di informazione finanziaria negli Stati membri dell'UE, la Commissione considera questo parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di adottare alcune misure aggiuntive per rafforzare ulteriormente le capacità del MASAK e di elaborare strumenti di lavoro che consentano di aumentare la qualità, la quantità e la gamma delle sue indagini, in particolare:

aumentando la capacità del MASAK di raccogliere, elaborare e analizzare dati su operazioni sospette, allo scopo di condurre indagini più efficaci e con maggiori prospettive di successo; raccogliendo e producendo statistiche sul numero di operazioni sospette che conducono ad azioni penali per riciclaggio di denaro, e sul numero di condanne comminate; svolgendo un riesame delle risorse interne per verificare l'adeguatezza dei sistemi, del personale e del livello di risorse nel MASAK; effettuando una valutazione dei rischi a livello nazionale per identificare i metodi di riciclaggio di denaro in Turchia, determinare i prodotti finanziari e le imprese ad alto rischio e collaborare con i settori disciplinati per ridurre tali minacce; tale valutazione dei rischi potrebbe essere utilizzata per elaborare un nuovo piano d'azione turco antiriciclaggio; analizzando i processi di sorveglianza in atto nel settore dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo per garantire la conformità e l'allineamento con le prassi degli Stati membri dell'UE; definendo un sistema per valutare la competenza dei responsabili del controllo di conformità che si occupano di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, e organizzando una formazione congiunta in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo con le autorità di contrasto turche.

Ø Proseguire l'attuazione dell'accordo strategico con Europol.

La Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di continuare ad adoperarsi per sviluppare ogni forma di cooperazione possibile nel quadro dell'accordo strategico.

Ø Concludere con Europol un accordo di cooperazione operativa e attuarlo efficacemente.

Tale requisito non è soddisfatto.

Affinché la Turchia possa progredire verso la conclusione di un accordo di cooperazione operativa con Europol, la Commissione raccomanda alle autorità turche di adottare e iniziare ad attuare una legislazione nazionale in materia di protezione dei dati conforme all'acquis dell'UE.

4.2.4 Protezione dei dati

Ø Firmare, ratificare ed attuare le pertinenti convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 1981 e il relativo protocollo addizionale n. 181.

La Commissione considera questo requisito non soddisfatto.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di ratificare e attuare la Convenzione e il relativo protocollo addizionale.

Ø Adottare e attuare una normativa sulla protezione dei dati personali in linea con le norme dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza dell'autorità responsabile di garantire la protezione dei dati personali.

La Commissione considera questo requisito non soddisfatto.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di adottare e iniziare ad attuare una normativa nazionale sulla protezione dei dati conforme all'acquis dell'UE.

5. BLOCCO 4: DIRITTI FONDAMENTALI

5.1. Valutazione generale

Nella misura in cui ciò serve a valutare i progressi verso la liberalizzazione dei visti, si può affermare che la Turchia ha compiuto notevoli passi avanti e ha preso iniziative significative nei settori contemplati dai parametri di questo blocco. In molti casi sono già in corso riforme e nuove strategie, che la Commissione incoraggia la Turchia a proseguire.

5.2. Osservazioni specifiche sui parametri del blocco "Diritti fondamentali"

5.2.1. Libertà di circolazione dei cittadini

Assicurare che la libertà di movimento dei cittadini turchi non sia soggetta a restrizioni ingiustificate, comprese misure di natura discriminatoria fondate, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale; eseguire le relative indagini complete, ove necessario.

Poiché la libera circolazione è ampiamente garantita in Turchia e non risultano esistere gravi ostacoli alla sua applicazione pratica, la Commissione ritiene questo requisito soddisfatto.

5.2.2. Condizioni e procedure di rilascio dei documenti di identità

Ø Fornire informazioni in merito alle condizioni e alle circostanze di acquisizione della cittadinanza turca.

La Turchia ha fornito informazioni adeguate in merito alle condizioni di acquisizione della cittadinanza turca. La Commissione ritiene pertanto che la Turchia abbia soddisfatto questo requisito.

Ø Fornire informazioni sulle condizioni di variazione dei dati personali.

La Turchia ha fornito informazioni adeguate in merito alle condizioni di variazione dei dati personali. La Commissione ritiene pertanto che la Turchia abbia soddisfatto questo requisito.

Ø Assicurare un accesso pieno ed efficace ai documenti di viaggio e di identità per tutti i cittadini compresi donne, bambini, persone con disabilità, persone appartenenti a minoranze, sfollati interni e altri gruppi vulnerabili.

La legislazione turca garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai documenti di viaggio e di identità. La Commissione ritiene pertanto che la Turchia abbia soddisfatto questo requisito.

Ø Assicurare un accesso pieno ed efficace ai documenti di identità per i rifugiati e gli apolidi residenti in Turchia.

La Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di continuare ad adoperarsi per garantire che tutti i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale presenti nel paese possano registrarsi tempestivamente e ottenere in tempo utile documenti d'identità adeguati.

Fornire informazioni accessibili sui requisiti di registrazione per gli stranieri che desiderano risiedere in Turchia e assicurare un'attuazione equa e trasparente della relativa legislazione.

Alla luce delle disposizioni della nuova legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto.

5.2.3. Diritti dei cittadini e rispetto e tutela delle minoranze

Ø Sviluppare e attuare politiche che affrontino efficacemente la condizione di esclusione sociale, marginalizzazione e discriminazione nell'accesso all'istruzione e ai servizi sanitari dei Rom, nonché la loro difficoltà di accedere a carte di identità, alloggi, posti di lavoro e partecipazione alla vita pubblica.

La Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

adottare una strategia globale e un piano d'azione per migliorare la situazione dei Rom in Turchia, ispirandosi alle disposizioni del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom del 2011 e coinvolgendo le organizzazioni della società civile Rom nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia; fornire al dipartimento governativo competente risorse adeguate per coordinare efficacemente l'attuazione della strategia e del piano d'azione; aumentare la raccolta di dati qualitativi e quantitativi sull'integrazione dei Rom e sui progressi realizzati tramite l'attuazione della strategia globale e del piano d'azione sui Rom; fare in modo che, nell'ambito delle disposizioni previste in materia di alloggio per le popolazioni Rom, le misure relative all'alloggio siano accompagnate da programmi integrati di inclusione sociale, e adottare una normativa contro la discriminazione, ispirandosi all'acquis dell'UE sulla parità di trattamento delle persone a prescindere dall'origine razziale o etnica.

Ø Ratificare i protocolli addizionali n. 4 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Poiché la Turchia ha firmato ma non ratificato i protocolli n. 4 e 7 della Convenzione, la Commissione ritiene questo requisito soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di ratificare e attuare questi due protocolli.

La Turchia potrebbe anche svolgere uno studio per verificare la conformità della sua legislazione nazionale alle disposizioni dei suddetti protocolli. Se tale studio rivelasse differenze sostanziali, la Commissione raccomanda alla Turchia di adottare misure adeguate.

Riesaminare - in linea con la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'acquis dell'UE e le prassi degli Stati membri dell'UE - il quadro giuridico riguardante la criminalità organizzata e il terrorismo, nonché la sua interpretazione da parte dei giudici, delle forze di sicurezza e dei servizi di contrasto, così da garantire il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a un processo equo e la libertà di espressione, di riunione e di associazione nella pratica.

La Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:

continuare ad attuare il piano d'azione sulla prevenzione di violazioni della CEDU e stanziare le risorse umane e finanziarie necessarie per garantire che sia attuato e monitorato; proseguire il loro impegno costruttivo nel gruppo di cause "Incal", per garantire che il Comitato dei Ministri ponga termine alla sorveglianza di tale gruppo; prendere provvedimenti per assicurare la concreta attuazione del diritto dei cittadini di adire la Corte costituzionale, e rafforzare il Mediatore e le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani; continuare a rivedere e modificare la legislazione antiterrorismo, ispirandosi alle norme dell'UE e collaborando con rappresentanti delle organizzazioni della società civile; prendere tutte le iniziative necessarie per far sì che i funzionari delle autorità di contrasto, i giudici e i magistrati della procura interpretino la normativa vigente in modo coerente, tenendo conto delle disposizioni della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, comprese azioni di sensibilizzazione, formazione e l'istituzione di un organo indipendente e imparziale incaricato di esaminare gli illeciti commessi dalla polizia.

6. BLOCCO 5: RIAMMISSIONE DI MIGRANTI IRREGOLARI

6.1. Valutazione generale

Resta ancora molto da fare in questo settore. Meritano riconoscimento alcune iniziative positive già prese dalla Turchia, specialmente la ratifica dell'accordo di riammissione UE-Turchia e la creazione di una nuova struttura amministrativa competente per la gestione dei procedimenti di riammissione.

Tuttavia, l'accordo è entrato in vigore solo il 1° ottobre 2014 e pertanto non è stato ancora possibile valutarne l'attuazione. Inoltre una disposizione cruciale dell'accordo, relativa alla riammissione di migranti che sono cittadini di paesi terzi, comincerà ad applicarsi soltanto tre anni dopo la data di entrata in vigore e fino ad allora non sarà quindi possibile valutare globalmente l'attuazione di questo blocco di requisiti. Un altro requisito fondamentale di questo blocco, relativo alla completa applicazione degli obblighi esistenti in materia di riammissione con singoli Stati membri dell'UE, può già essere valutato, ma purtroppo non risulta interamente soddisfatto.

6.2. Osservazioni specifiche sui parametri del blocco "Riammissione di migranti irregolari"

Ø Attuare pienamente ed efficacemente gli obblighi di riammissione esistenti con gli Stati membri.

Dato lo scarso tasso di accettazione, da parte delle autorità turche, delle richieste di riammissione inviate dalla Grecia e dato che nel 2013 la Turchia ha deciso unilateralmente di interrompere la cooperazione con la Bulgaria in materia di riammissione (che aveva intrattenuto fino ad allora), la Commissione considera questo requisito non soddisfatto.

La Commissione raccomanda che la Turchia attui tutti i suoi obblighi di riammissione nei confronti degli Stati membri e mantenga un buon livello di cooperazione in questo settore.

Ø Ratificare l'accordo di riammissione UE-Turchia siglato il 21 giugno 2012.

Poiché l'accordo di riammissione è stato ratificato dalla Turchia, questo requisito è soddisfatto.

Ø Attuare pienamente ed efficacemente l'accordo di riammissione UE-Turchia in tutte le sue disposizioni, in modo tale da fornire prove solide del fatto che le procedure di riammissione funzionano correttamente in relazione a tutti gli Stati membri.

Poiché l'accordo di riammissione con l'UE è entrato in vigore solo il 1° ottobre 2014 e alcune disposizioni fondamentali dell'accordo inizieranno ad applicarsi solo tre anni dopo tale data, la Commissione considera questo parametro non soddisfatto.

Ø Stabilire e attuare procedure interne che consentano l'identificazione e il rimpatrio rapidi ed efficaci di cittadini turchi, cittadini di paesi terzi e apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza e soggiorno nei territori di uno degli Stati membri e di agevolare il transito delle persone che devono essere rimpatriate nel loro paese di destinazione in uno spirito di cooperazione.

La Turchia dispone di procedure interne per il rimpatrio di migranti irregolari, che sono solitamente svolte senza intoppi per quanto riguarda i cittadini turchi. Non sono disponibili prove del fatto che le procedure di riammissione dei migranti irregolari, in particolare di quelli che sono cittadini di paesi terzi, siano svolte entro i termini richiesti. La Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente.

La Commissione raccomanda alle autorità turche di sviluppare le procedure interne previste da questo requisito, comprese quelle volte a garantire un'agevole attuazione di procedure accelerate di frontiera, e di tenere informata la Commissione sui progressi conseguiti.

Le autorità turche dovrebbero completare l'assunzione e la formazione di personale nella direzione generale per la gestione delle migrazioni, che attualmente dirige le operazioni di riammissione e rimpatrio di cittadini di paesi terzi. Dovrebbero inoltre specificare chiaramente le competenze della direzione generale e il modo in cui collaborerà con il personale competente di altre autorità di contrasto e autorità di frontiera che si occupano di migranti irregolari.

Ø Rafforzare la capacità dell'autorità competente di trattare domande di riammissione entro il termine indicato nell'accordo di riammissione e ridurre il numero di richieste di riammissione in sospeso, anche in riferimento a quelle relative a cittadini di paesi terzi.

L'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia ha cominciato a essere attuato solo in tempi molto recenti. Inoltre, per i tre anni successivi all'entrata in vigore l'accordo sarà attuato solo parzialmente, poiché alcune delle sue disposizioni non potranno essere applicate. Per tali ragioni non è ancora possibile valutare se i termini stabiliti dall'accordo per il trattamento delle domande di riammissione siano pienamente rispettati, e di conseguenza la Commissione ritiene questo parametro non soddisfatto.

Ø Assicurare che le domande di riammissione siano trattate conformemente ai requisiti nazionali e dell'UE di protezione dei dati.

Poiché la Turchia non ha ancora adottato una legislazione sulla protezione dei dati conforme alle norme dell'UE, questo requisito non è soddisfatto.

Ø Compilare e condividere tempestivamente con le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea statistiche dettagliate sulla riammissione.

Poiché non è ancora iniziata l'attuazione dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia, non è ancora possibile verificare in che modo sono redatte e trasmesse le statistiche sulla riammissione, e pertanto la Commissione ritiene questo requisito non soddisfatto.

7. STATISTICHE

7.1. Valutazione generale

Gli indicatori statistici stabiliti nella tabella di marcia per sorvegliare i cambiamenti nel profilo di rischio della Turchia mostrano una tendenza positiva, con due eccezioni: da una parte la cooperazione nel settore della riammissione, che rimane scarsa; dall'altra il numero crescente di persone che giungono nell'UE dalla Turchia con documenti di viaggio falsi o utilizzati in modo fraudolento.

7.2. Osservazioni dettagliate sulle "Statistiche"

Ø Il tasso di rifiuto del visto per i richiedenti dalla Turchia.

Il tasso di rifiuto del visto in Turchia è diminuito in modo lieve ma costante.

Nel 2010, il 6,73% dei visti di tipo C richiesti sono stati rifiutati (percentuale leggermente superiore al tasso medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri dell'UE in tutto il mondo, pari al 5,79%). Nel 2011, il 5,04% dei visti di tipo C richiesti sono stati rifiutati (percentuale leggermente inferiore al tasso medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri dell'UE in tutto il mondo, pari al 5,5%). Nel 2012, il 4,51% dei visti di tipo C richiesti sono stati rifiutati (percentuale leggermente inferiore al tasso medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri dell'UE in tutto il mondo, pari al 4,77%). Nel 2013 sono stati richiesti 780 846 visti di tipo C, di cui 36 901 sono stati rifiutati: il tasso di rifiuto è stato dunque del 4,7% (leggermente inferiore al tasso medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri dell'UE in tutto il mondo, pari al 4,8%).

Mentre è diminuito il tasso di rifiuto dei visti, il numero di domande di visti Schengen presentate in Turchia ha continuato a crescere (del 61% tra il 2009 e il 2013), fino a raggiungere nel 2013 un totale di 780 846 domande di visti di tipo C.

Ø Il tasso di non ammissione nello spazio comune Schengen per i cittadini turchi.

Il numero di cittadini turchi ai quali è stato rifiutato l'ingresso nello spazio Schengen è diminuito da 1 889 nel 2011 a 1 763 nel 2012 e a 1 715 nel 2013.

Ø Il numero di cittadini turchi trovati in situazione di ingresso o soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri.

Il numero di cittadini turchi trovati in situazione di ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri dell'UE è diminuito da 700 nel 2011 a 416 nel 2012 e a 317 nel 2013.

Il numero di cittadini turchi trovati in situazione di soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri è diminuito da 7 803 nel 2011 a 7 220 nel 2012 e a 6 744 nel 2013.

In entrambi i casi, si registra una tendenza positiva.

Ø Il numero totale di domande di asilo di cittadini turchi negli Stati membri dell'UE.

Il numero di domande di asilo presentate da cittadini turchi è diminuito dal 2008, passando da 7 115 nel 2008 a 7 030 nel 2009, 6 360 nel 2010, 6 505 nel 2011, 6 210 nel 2012 e 5 625 nel 2013. Benché il numero rimanga relativamente elevato per un paese stabile e democratico come la Turchia, la tendenza relativa a questo requisito è positiva.

Tuttavia, la proporzione di decisioni positive in materia di asilo è aumentata dall'11% nel 2008 al 19,3% nel 2013, il che implica un aumento del numero di cittadini turchi riconosciuti come bisognosi di protezione internazionale.

Ø Il numero di domande di riammissione, comprese le domande di cittadini di paesi terzi, presentate dagli Stati membri alla Turchia e respinte da quest'ultima.

I migranti irregolari rimpatriati in Turchia dagli Stati membri nel 2011, nel 2012 e nel 2013 sono stati, rispettivamente, 2 643, 2 161 e 1 777, di cui rispettivamente 1 866, 1 666 e 1 445 erano cittadini turchi.

Il numero di migranti irregolari (per la maggior parte non cittadini turchi) per i quali le autorità greche hanno presentato domande di riammissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 è stato rispettivamente 18 758, 20 464 e 3 413. Il numero di richieste che le autorità turche hanno respinto o alle quali non hanno risposto positivamente è stato estremamente alto: 17 206 (il 91%) nel 2011, 19 641 (il 96%) nel 2012 e 3 079 (il 90%) nel 2013.

Ø Il numero di cittadini di paesi terzi arrivati direttamente dal territorio della Turchia e trovati in situazione di attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'UE o di soggiorno illegale nel territorio dell'UE.

Il numero di cittadini di paesi terzi arrivati direttamente dal territorio della Turchia nell'UE ammontava a 56 201 nel 2011, a 36 307 nel 2012 e a 24 262 nel 2013. Si tratta di numeri relativamente elevati, ma che tendono a diminuire.

Ø Il numero di cittadini di paesi terzi che sono arrivati direttamente nell'UE o tentano di attraversare le frontiere esterne dell'UE, provenienti direttamente dal territorio della Turchia, e sono stati trovati con documenti di viaggio illegali.

Le persone (compresi cittadini turchi e cittadini di paesi terzi) provenienti direttamente dal territorio della Turchia che sono state trovate a un valico di frontiera dell'UE con documenti di viaggio illegali ammontavano a 629 nel 2011, 927 nel 2012 e 1 693 nel 2013. Il numero è quindi in crescita. La maggior parte di queste persone (l'84% del totale nel 2013) era arrivata in Turchia in aereo.

Ø Il numero di operazioni eseguite dai servizi di contrasto turchi contro organizzazioni criminali dedite alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché il numero di trafficanti arrestati.

Non è stato possibile ottenere statistiche chiare sui risultati generali ottenuti in questi settori da tutte le autorità turche, ma soltanto statistiche separate relative ai risultati ottenuti da alcune autorità di contrasto. La relazione sulla lotta contro il traffico e la criminalità organizzata del 2013, pubblicata dalla polizia turca, elencava 312 e 335 operazioni condotte rispettivamente nel 2012 e nel 2013 per combattere il traffico di migranti, nonché 24 e 17 operazioni rispettivamente contro la tratta di esseri umani. Tali operazioni hanno dato luogo ad azioni penali nei confronti, rispettivamente, di 1 036 e 918 trafficanti di migranti e 140 e 89 responsabili di tratta di esseri umani.

8. CONCLUSIONI

Il dialogo tra l'UE e la Turchia per la liberalizzazione dei visti ha avuto di fatto inizio con la presentazione, da parte della Commissione, della "Tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto con la Turchia", il 16 dicembre 2013.

La prima relazione sull'attuazione della tabella di marcia, frutto del primo anno di discussioni, mostra che la Turchia ha già ben progredito nella realizzazione di diversi parametri previsti dalla tabella ed è in grado di compiere ulteriori passi avanti verso il soddisfacimento di tutti i parametri, purché le autorità turche sviluppino la loro cooperazione con l'UE e con tutti i suoi Stati membri nei settori pertinenti, e avviino e realizzino alcune riforme legislative e amministrative essenziali. Tuttavia, la situazione giuridica e amministrativa e l'evoluzione constatate in Turchia, nonché la sua cooperazione complessiva con l'UE, non hanno ancora raggiunto un livello tale da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio e al Parlamento europeo di abolire l'obbligo del visto Schengen per i cittadini turchi.

La presente relazione contiene indicazioni dettagliate sui settori in cui sono necessarie riforme e cooperazione. Si elencano qui di seguito i punti più importanti.

Per quanto riguarda la sicurezza dei documenti, la Turchia dovrà cominciare a rilasciare nuovi passaporti che includano dati biometrici, conformemente all'acquis dell'UE, e sviluppare uno scambio d'informazioni e una cooperazione efficaci con gli Stati membri dell'UE per individuare i documenti di viaggio falsi o utilizzati in modo fraudolento. Per quanto riguarda la gestione delle migrazioni, la Turchia dovrà garantire l'attuazione efficace e globale della nuova legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, anche adottando disposizioni adeguate di diritto derivato, e dovrà completare l'istituzione della direzione generale per la gestione delle migrazioni. La Turchia dovrà prendere misure per progredire verso l'istituzione di un sistema più moderno, efficace e integrato di gestione delle frontiere, e per rafforzare il sistema dei visti, nonché la cooperazione frontaliera con gli Stati membri dell'UE. L'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. L'UE si aspetta ora che sia attuato pienamente ed efficacemente nei confronti di tutti gli Stati membri. Nel frattempo, gli obblighi di riammissione bilaterali già in vigore tra la Turchia e gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere maggiormente rispettati. Per quanto riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza, le autorità turche devono firmare, ratificare e cominciare ad applicare varie convenzioni internazionali, attuarle secondo un approccio cooperativo, adottare una legislazione nazionale conforme alle norme europee e internazionali, e proseguire la riforma del sistema giudiziario per tutelarne l'indipendenza e l'efficacia. Tali iniziative contribuiranno a sostenere le autorità di contrasto turche nella lotta contro la criminalità organizzata e le aiuteranno a sviluppare la cooperazione di polizia e giudiziaria con i loro omologhi negli Stati membri dell'UE. Il progresso in materia di protezione dei dati, in particolare, consentirà fra l'altro di migliorare le relazioni con Europol ed Eurojust. Nel settore dei diritti fondamentali, la Turchia dovrebbe continuare a rivedere la legislazione antiterrorismo e impegnarsi per garantire che tale legislazione sia attuata, in linea con le disposizioni della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Turchia dovrà altresì adottare e attuare una strategia globale e un piano d'azione per migliorare la situazione delle persone di origine Rom che vivono in Turchia e adottare una legislazione diretta a impedire le discriminazioni e favorire l'inclusione sociale.

La Commissione è convinta che le autorità turche si impegneranno al massimo per sviluppare e attuare queste riforme e questa cooperazione, e le invita a tenerla informata su qualsiasi evoluzione relativa al conseguimento dei requisiti previsti dai parametri.

Per sostenere la Turchia in questo impegno, la Commissione è determinata a ricorrere a tutte le risorse finanziarie e tecniche di cui dispone l'UE, in particolare a quelle disponibili nel quadro dello strumento di assistenza preadesione.

La Commissione, infatti, non soltanto desidera stabilire un partenariato e condividere degli oneri con la Turchia, ma è anche consapevole del fatto che la maggior parte delle misure che permetteranno al paese di progredire verso la liberalizzazione dei visti, previste dalla tabella di marcia e raccomandate nella presente relazione, finiranno anche per promuovere — se correttamente attuate — un ulteriore allineamento della legislazione, delle capacità amministrative e delle prassi della Turchia alle norme dell'UE.

La Commissione continuerà a sorvegliare i progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i parametri previsti dalla tabella di marcia e per seguire le specifiche raccomandazioni formulate nella presente relazione. Una seconda relazione sarà pubblicata entro i prossimi dodici mesi.

[1] Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia (SWD(2014) 307), che accompagna la comunicazione "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015", COM(2014)700 dell'8.10.2014.