RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto /* COM/2014/0646 final */
1. INTRODUZIONE Il 21 giugno 2012, quando le autorità turche hanno
siglato il testo dell'accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia
che avevano negoziato con la Commissione europea fin dal 2005, il Consiglio
dell'UE ha adottato conclusioni in cui invita la Commissione, "parallelamente
alla firma dell'accordo di riammissione tra la Turchia e l'UE, a prendere
misure volte alla liberalizzazione dei visti in una prospettiva graduale e a
lungo termine". Anche il Parlamento europeo ha raccomandato questo
approccio alla Commissione, nella sua risoluzione del 18 aprile 2013 sulla
relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Turchia. L'accordo di riammissione UE-Turchia è stato firmato
il 16 dicembre 2013. In parallelo, l'UE e la Turchia hanno avviato un dialogo
per la liberalizzazione dei visti, allo scopo di giungere progressivamente all'abolizione
dell'obbligo del visto per i cittadini turchi che si recano nello spazio
Schengen per viaggi di breve durata. Mentre il dialogo è in corso, la
Commissione europea sta esaminando la legislazione e le pratiche amministrative
della Turchia in questo settore. Tale esame si svolge sulla base della "Tabella di marcia per un regime di
esenzione dal visto con la Turchia",
documento redatto dalla Commissione in stretta consultazione con esperti degli
Stati membri dell'UE. La tabella di marcia stabilisce i parametri in base ai
quali la Commissione deciderà se e quando sarà opportuno proporre al Consiglio
e al Parlamento europeo di abolire l'obbligo del visto attualmente imposto ai
cittadini turchi, modificando il regolamento (CE) n. 539/2001. I requisiti previsti dalla tabella di marcia sono
suddivisi in cinque blocchi: sicurezza dei documenti, gestione delle
migrazioni, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione
dei migranti irregolari. La Commissione riferirà a scadenze regolari al
Consiglio e al Parlamento europeo circa i progressi compiuti dalla Turchia per
soddisfare tali requisiti; le sue relazioni serviranno anche come orientamenti
per le autorità turche negli specifici settori in cui occorre intervenire. Al
fine di preparare questa prima relazione, la Commissione ha effettuato varie
missioni in Turchia tra il 16 marzo e il 20 giugno 2014, per raccogliere
informazioni sulla legislazione e sulle procedure nei settori contemplati dalla
tabella di marcia. La Commissione è stata assistita dalla delegazione dell'UE
in Turchia e da esperti degli Stati membri dell'Unione e delle agenzie
competenti dell'UE (Frontex, Europol e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo). Nella presente relazione la Commissione esamina la
situazione attuale e i progressi compiuti rispetto a ognuno dei parametri, e
valuta se la Turchia soddisfi i requisiti stabiliti nella tabella di marcia. Le valutazioni espresse sui progressi compiuti per
soddisfare ciascun parametro sono le seguenti:
"requisito soddisfatto";
"requisito quasi
soddisfatto" (per il pieno rispetto del requisito occorre
soltanto qualche intervento limitato);
"requisito soddisfatto
parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi"
(occorre ancora molto lavoro, ma i risultati raggiunti e le iniziative prese
dalle autorità turche sono sostanziali e gli sviluppi risultano finora
incoraggianti);
"requisito soddisfatto solo
parzialmente" (occorre ancora molto lavoro per soddisfare il
requisito previsto dal parametro e non sono stati constatati sviluppi
particolarmente positivi a questo riguardo);
"requisito non soddisfatto"
(la Turchia è lontana dal soddisfare questo parametro).
Per tutti i settori in cui la Commissione stima che
i requisiti per un determinato parametro non siano ancora interamente rispettati,
la relazione suggerisce alcune misure che, a suo parere, contribuirebbero a
ovviare alle carenze individuate. È infine opportuno ricordare che la presente
relazione si concentra sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i
parametri della "Tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto",
che sono stati stabiliti allo scopo di individuare condizioni che permettano di
avanzare in maniera sicura verso la liberalizzazione dei visti; non intende,
quindi, valutare i progressi complessivi realizzati dalla Turchia per
prepararsi all'adesione all'UE, che sono invece argomento della "Relazione
sui progressi compiuti dalla Turchia" presentata ogni anno dalla
Commissione, la cui ultima edizione è stata pubblicata l'8 ottobre 2014[1]. 2. BLOCCO 1: SICUREZZA DEI DOCUMENTI 2.1. Valutazione generale La Turchia ha tenuto il passo con gli sviluppi
tecnici e politici della comunità internazionale nel settore dei documenti di
viaggio e d'identità, e progetta di prendere ulteriori iniziative. Pur non
soddisfacendo ancora interamente tutti i requisiti del blocco 1 della tabella
di marcia, la Turchia ha già compiuto notevoli progressi per la maggior parte
di essi e ha la capacità tecnica di raggiungere l'obiettivo, a condizione che siano
attuate tempestivamente le riforme e le disposizioni tecniche necessarie. 2.2. Osservazioni specifiche sui
parametri del blocco "Sicurezza dei documenti" Ø La Turchia
dovrebbe continuare a rilasciare documenti di viaggio biometrici leggibili a
macchina conformi alle norme ICAO e seguire le prassi raccomandate dall'ICAO,
eliminare gradualmente qualsiasi passaporto non conforme alle norme ICAO e
introdurre gradualmente passaporti internazionali con dati biometrici, comprese
fotografia e impronte digitali, in linea con le norme UE e in particolare con
il regolamento n. 2252/2004 del Consiglio. In
linea con le norme stabilite dall'Organizzazione per l'aviazione civile
internazionale (ICAO), nel 2010 le autorità turche hanno interrotto il rilascio
di passaporti non conformi alle norme ICAO (ossia passaporti che non
comprendono alcun dato biometrico) e hanno cominciato a rilasciare soltanto
passaporti conformi alle norme ICAO (ossia passaporti che comprendono
caratteristiche di sicurezza molto marcate e alcuni dati biometrici; nel caso della
Turchia, si tratta di una foto digitale del volto del titolare). Restano in
circolazione alcuni passaporti turchi non conformi alle norme ICAO, ma sono
tutti destinati a scadere entro il 25 novembre 2015. Le
autorità turche non hanno ancora cominciato a introdurre passaporti conformi
alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2252/2004, ossia passaporti
che contengono caratteristiche di sicurezza molto marcate e vari tipi di dati
biometrici, tra cui le impronte digitali e una foto digitale. La Commissione
raccomanda che le autorità turche inizino a rilasciare sistematicamente i nuovi
passaporti comprendenti le impronte digitali del titolare. Questo
sarebbe possibile dal punto di vista tecnico, in quanto le autorità turche
procedono già sistematicamente a raccogliere e memorizzare le impronte digitali
di tutti i cittadini che chiedono un passaporto (anche se tali impronte non
sono attualmente introdotte nel chip del passaporto). Di conseguenza la
Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma
con buone prospettive di ulteriori progressi. Ø Attuare le
opportune misure amministrative per garantire l'integrità e la sicurezza del
processo di personalizzazione e distribuzione e convalida per i passaporti
internazionali e altri documenti originatori. Il
sistema in vigore in Turchia è conforme alle norme ICAO e risulta affidabile,
efficiente e solido. Tuttavia,
la Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto,
poiché in occasione delle missioni gli esperti hanno notato alcune carenze,
che, per quanto di modesta entità, vanno seguite con attenzione per evitare di
incorrere in problemi nel futuro. In
particolare, è opportuno migliorare il modo in cui la polizia distrugge i
passaporti scaduti, al fine di ridurre ulteriormente la quantità di parti
materiali dei documenti che potrebbero essere riutilizzate a fini di frode per
creare passaporti falsi. Si raccomanda inoltre di rafforzare la sicurezza dell'impianto
di deposito dei passaporti in bianco situato ad Ankara. Ø
Istituire
programmi di formazione e adottare codici etici anticorruzione rivolti ai
funzionari o alle autorità pubbliche che si occupano di visti, documenti
originatori o passaporti. In
Turchia sono in funzione procedure, programmi di formazione e sistemi di
controllo adeguati. La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto. Ø Riferire
prontamente e sistematicamente alla banca dati Interpol/LASP in merito ai
passaporti smarriti e rubati. Il
sistema in atto per rispettare questa condizione risulta adeguato. La
Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto. Ø Assicurare un
elevato livello di sicurezza dei documenti originatori e delle carte di
identità e definire procedure rigorose riguardo all'applicazione e al rilascio
degli stessi. Le
carte d'identità attualmente in circolazione sono documenti non molto sicuri
fisicamente, e relativamente facili da falsificare. Tuttavia, le probabilità
che carte d'identità false siano utilizzate in procedure amministrative, tra
cui il rilascio di un passaporto, sono trascurabili, grazie al fatto che in
Turchia esiste un sistema valido e affidabile di registro civile, in cui tutti
i cittadini sono registrati e dotati di un numero d'identificazione. Tale
sistema, gestito efficacemente dal Dipartimento per la popolazione del ministero
dell'Interno, e la sua banca dati elettronica (MERNIS), consultabile da tutte
le autorità turche competenti, costituiscono una base affidabile per
identificare i cittadini turchi. Una
carenza dell'attuale sistema consiste nel fatto che le carte d'identità sono
rilasciate con un periodo di validità indeterminato, cosicché la fotografia del
titolare può diventare obsoleta nel corso del tempo. In mancanza di una
fotografia attendibile, in alcuni casi potrebbe risultare molto difficile
essere sicuri che la persona che presenta la carta d'identità sia
effettivamente il legittimo titolare. Di
conseguenza, la Commissione ritiene che questo parametro della tabella di
marcia sia quasi soddisfatto. Per
rispettare completamente il requisito, la Commissione raccomanda che le
autorità turche introducano disposizioni atte a garantire che le carte d'identità
perdano la loro validità quando le fotografie non sono più aggiornate. Un modo
alternativo per ottenere un risultato equivalente consisterebbe nell'introdurre
un termine di validità per le carte d'identità già esistenti, o nel sostituirle
con nuove carte contenenti dati biometrici del titolare che non rischino di
diventare obsoleti. Ø Provvedere allo
scambio periodico di modelli di passaporti, moduli di domanda di visto e
informazioni su documenti falsi e cooperare con l'UE in materia di sicurezza
dei documenti. Vari Stati membri riferiscono di ricevere già
regolarmente modelli di passaporti dalle autorità turche. Nessuno Stato membro,
tuttavia, ha dichiarato di ricevere informazioni su documenti di viaggio
falsificati scoperti dalle autorità turche. Di conseguenza la Commissione
ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente. La Commissione raccomanda che le autorità turche
forniscano a tutti gli Stati membri dell'UE, a scadenze regolari e in tempo
utile, informazioni sui modelli di passaporti e sui moduli di domanda di visto
rilasciati dalla Turchia. Raccomanda inoltre che esse provvedano a uno scambio
tempestivo di informazioni con tutti gli Stati membri sui documenti di viaggio
e i visti falsi scoperti dalle autorità di contrasto turche e dalle compagnie
di viaggio che operano in Turchia. A tale proposito, occorre concentrare l'attenzione
sulle segnalazioni effettuate all'aeroporto "Atatürk" di Istanbul,
che è oggi un punto cruciale di partenza e transito dei passeggeri diretti nell'UE. Le autorità turche sono inoltre incoraggiate a
sviluppare un'assistenza reciproca e una cooperazione operativa con gli Stati
membri dell'UE, in particolare con gli ufficiali di collegamento della polizia inviati
dagli Stati membri dell'UE in Turchia, per migliorare le capacità delle
autorità di contrasto turche e dell'UE di individuare documenti di viaggio e
visti falsi. Ø Adottare e attuare
misure che garantiscano l'integrità e la sicurezza dello stato civile e del
processo di iscrizione all'anagrafe, compresi l'integrazione e il collegamento
delle pertinenti banche dati e la verifica dei dati scansionati rispetto alla
banca dati dello stato civile, prestando particolare attenzione alla modifica
dei dati personali fondamentali delle persone fisiche. Il
sistema in atto per rispettare questa condizione risulta adeguato. La
Commissione ritiene quindi che questo requisito sia soddisfatto. 3. BLOCCO 2: GESTIONE DELLE MIGRAZIONI 3.1. Valutazione generale Le frontiere turche sono difficili da controllare,
per la loro lunghezza e per le complesse caratteristiche geografiche e
ambientali. Negli ultimi anni sono divenute ancora più difficili da gestire a
causa della situazione in Siria e in Iraq. Paese tradizionale di destinazione e
di transito di flussi migratori irregolari provenienti da varie zone del mondo,
la Turchia ha dovuto far fronte recentemente a flussi di rifugiati senza
precedenti: basta ricordare l'arrivo di circa un milione e mezzo di siriani in
fuga dal conflitto che colpisce il loro paese. Le autorità turche hanno avviato una riforma
completa del sistema di gestione delle migrazioni adottando, nel 2013, la legge
sugli stranieri e sulla protezione internazionale, entrata in vigore l'11
aprile 2014. Tale legge ha fra l'altro istituito una nuova autorità civile
unica specializzata (la direzione generale per la gestione delle migrazioni nel
ministero dell'Interno) responsabile dei migranti e dei rifugiati, che in
precedenza rientravano nelle competenze della polizia. Sotto l'aspetto giuridico e istituzionale, questa
riforma aiuta la Turchia ad avvicinarsi all'UE e alle norme internazionali in
materia di gestione delle migrazioni, nonché a rispettare le condizioni
previste dalla tabella di marcia. Questa legge e altri aspetti della riforma
devono ora essere applicati. Riforme analoghe sono necessarie anche in altri
settori che riguardano il blocco 2, specialmente la gestione delle frontiere e
la politica in materia di visti. 3.2. Osservazioni specifiche sui
parametri del blocco "Gestione delle migrazioni" 3.2.1.
Gestione delle frontiere Ø Svolgere
adeguate verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera lungo tutte le
frontiere del paese, specialmente lungo le frontiere con Stati membri dell'UE,
in modo tale che ciò determini una riduzione significativa e sostenuta del
numero delle persone che riescono ad attraversare illegalmente le frontiere
turche per entrare in Turchia o per uscirne. Il numero dei migranti in situazione irregolare che
riescono ad attraversare clandestinamente le frontiere turche, senza essere
scoperti dalle autorità di frontiera turche, rimane relativamente elevato. Va
tuttavia riconosciuto che le autorità turche competenti per la gestione delle
frontiere stanno compiendo sforzi significativi per affrontare la situazione e
dedicano a questo scopo notevoli risorse umane, finanziarie e tecniche. La Commissione ritiene che la Turchia soddisfi
solo parzialmente i requisiti fissati per questo parametro, ma con buone
prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda che le autorità turche
continuino a impegnarsi per migliorare le loro prestazioni in questo settore,
in particolare riformando e potenziando le loro agenzie frontaliere. Le
seguenti misure potrebbero, a parere della Commissione, aiutare le autorità
turche a realizzare progressi sostanziali per il rispetto di questo parametro. ·
Occorre svolgere un'adeguata analisi dei rischi per
tutte le frontiere, in particolare per i settori più esposti alle pressioni
della migrazione irregolare e al rischio dell'uso fraudolento di documenti.
Tale analisi dovrebbe aiutare a valutare le risorse specifiche e i metodi più
appropriati per ciascuna zona frontaliera. ·
Le forze terrestri dovrebbero ricorrere a procedure
di monitoraggio più flessibili per lottare meglio contro i trafficanti in tutte
le zone di frontiera di cui sono responsabili. ·
La cooperazione operativa tra la polizia e i
servizi doganali dovrebbe essere rafforzata. Gli strumenti investigativi e le
informazioni di cui dispongono i servizi doganali dovrebbero essere utilizzati
in misura crescente per aiutare la polizia. I valichi di frontiera dovrebbero
essere organizzati e gestiti in maniera tale da prevedere il tempo e il
personale sufficienti, nonché gli spazi e i mezzi adeguati, per controllare
anche le persone. ·
Andrebbero intensificate le attività di
pattugliamento della gendarmeria nelle zone adiacenti alla frontiera e nelle
zone costiere: questo aumenterebbe le probabilità di intercettare i migranti
irregolari che hanno attraversato le frontiere orientali del paese sfuggendo ai
controlli delle forze terrestri, e le persone che si preparano a uscire
irregolarmente dal paese lungo le frontiere con la Grecia e la Bulgaria. ·
La polizia dovrebbe impegnarsi maggiormente per
individuare i documenti di viaggio falsi e i documenti di viaggio autentici
utilizzati da impostori, specialmente presso l'aeroporto Atatürk di Istanbul ma
anche in qualsiasi altro valico di frontiera turco. Occorre non soltanto
sequestrare sistematicamente i documenti di viaggio individuati e perseguirne
gli utilizzatori, ma anche avviare sistematicamente indagini per individuare e
smantellare le reti criminali che hanno procurato tali documenti. ·
Occorre sottoporre a controlli sistematici i
passaporti dei passeggeri nelle zone di transito internazionale degli aeroporti
turchi, soprattutto dei passeggeri diretti nell'UE. ·
Occorre altresì riconsiderare la possibilità,
attualmente offerta a determinate categorie di persone, di attraversare la
frontiera turca con carte d'identità non conformi alle norme ICAO. Ø Adottare e
attuare efficacemente la normativa che disciplina la circolazione delle persone
alle frontiere esterne, nonché la normativa sull'organizzazione delle autorità
di frontiera e delle loro funzioni, conformemente al "piano d'azione
nazionale per l'attuazione della strategia di gestione integrata delle
frontiere della Turchia", approvato dalle autorità turche il 27 marzo
2006, e in linea con i principi e le buone prassi sancite nel codice frontiere
Schengen dell'UE e nel catalogo delle raccomandazioni e delle migliori pratiche
dell'UE. La
Commissione ritiene non soddisfatto questo requisito, perché il "piano
d'azione nazionale per l'attuazione della strategia di gestione integrata delle
frontiere della Turchia" è stato attuato solo in misura molto limitata e
una delle sue componenti fondamentali non lo è stata affatto. Questa componente
prevedeva l'istituzione di una singola organizzazione non militare
specializzata nella gestione delle frontiere, alla quale sarebbero state
trasferite tutte le competenze e le risorse per tale gestione, che attualmente
sono distribuite tra diverse autorità (dogane, polizia, guardia costiera e
forze terrestri). La
Commissione raccomanda pertanto che le autorità turche adottino tutte le misure
necessarie per attuare il piano d'azione, specialmente la legislazione
necessaria per istituire la nuova organizzazione per le frontiere. Inoltre,
finché non sarà creata tale organizzazione unica non militare e specializzata
per le frontiere, la Commissione raccomanda che le autorità turche migliorino
il modo in cui le diverse autorità di frontiera esistenti operano e collaborano
tra loro, al fine di garantire una gestione moderna e integrata delle
frontiere. In particolare, la Commissione raccomanda alle autorità turche
quanto segue: ·
rivedere il modo in cui le forze terrestri operano
in relazione alla gestione delle frontiere, affinché le truppe incaricate di
controllare le frontiere terrestri siano limitate il meno possibile nelle loro
attività da norme e obblighi contraddittori derivanti dalla loro appartenenza
all'esercito, e siano autorizzate in misura crescente a: v
collaborare pienamente con le altre autorità di
contrasto e di frontiera competenti, v
sviluppare tecniche di pattugliamento più
flessibili, e v
organizzare il loro lavoro e concentrare le loro
attività sull'obiettivo prioritario di combattere il traffico transfrontaliero
di migranti; ·
adottare misure volte a permettere che le autorità
di frontiera collaborino più strettamente tra loro e con la gendarmeria, tra
cui, eventualmente: v
l'uso e la creazione di strumenti di comunicazione
interoperabili, v
lo scambio di ufficiali di collegamento ai fini
della condivisione di risorse tecniche e informazioni, v
l'accesso reciproco alle rispettive banche dati,
per consentire a ciascuna autorità di intervenire, in circostanze eccezionali,
nell'ambito di competenza delle altre, v
lo sviluppo di modalità comuni di lavoro o lo
svolgimento di operazioni congiunte sulla base di analisi dei rischi elaborate
in comune, v
la condivisione di statistiche, v
l'elaborazione di programmi di formazione comuni, v
l'istituzione di procedure che consentano alle
pattuglie di diverse istituzioni di comunicare direttamente tra loro e di
prendere l'iniziativa di intervenire insieme laddove necessario, v
la creazione di meccanismi per uno scambio
tempestivo di informazioni e di intelligence a livello operativo, nonché per il
coordinamento delle operazioni e la cooperazione, in modo da garantire che i
migranti irregolari che transitano per più aree geografiche, ciascuna di
competenza di un'autorità diversa, possano essere intercettati più facilmente
tramite un uso efficiente delle risorse di cui sono dotate tutte le autorità, v
il rafforzamento del ruolo di coordinamento dell'Ufficio
per la gestione integrata delle frontiere. Ø Adottare le
necessarie misure di bilancio e altre misure amministrative che assicurino lo
spiegamento ai valichi e lungo tutte le frontiere del paese, specialmente alle
frontiere con gli Stati membri dell'UE, di guardie di frontiera ben addestrate
e qualificate (in numero sufficiente), nonché la disponibilità di
infrastrutture, apparecchiature e tecnologie informatiche efficienti,
anche attraverso un uso più esteso di apparecchiature di sorveglianza, in
particolare mezzi elettronici, mobili e fissi, videosorveglianza, telecamere
infrarossi e altri sistemi di sensori. Le
autorità turche stanno impiegando risorse umane, mezzi tecnici e infrastrutture
significativi lungo le frontiere del paese, e mostrano una chiara
determinazione a migliorare incessantemente la preparazione del personale delle
autorità di frontiera e la qualità delle attrezzature a loro disposizione.
Colpiscono, in particolare, il lavoro svolto dalle forze terrestri che
effettuano la sorveglianza lungo le frontiere terrestri della Turchia e la
professionalità della guardia costiera. La polizia dispone di una banca dati,
POLNET, che costituisce uno strumento efficace per registrare l'ingresso e l'uscita
dei passeggeri lungo le frontiere e per controllare il loro diritto a entrare o
uscire dal paese. Esistono
però margini significativi di miglioramento; pertanto la Commissione considera
questo parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di
ulteriori progressi. In
particolare, la Commissione raccomanda alle autorità turche di prendere le
misure elencate qui di seguito. ·
L'uso di militari di leva per controllare le "frontiere
verdi" dovrebbe essere progressivamente limitato a compiti esclusivamente
ausiliari. Ciò potrebbe richiedere anche un maggiore ricorso a strumenti
tecnici di monitoraggio (in particolare, radar montati su autovetture, velivoli
senza pilota e videocamere termiche, nonché un monitoraggio centralizzato dei dati
di sorveglianza). ·
La formazione del personale che opera lungo le "frontiere
verdi" dovrebbe distinguersi dai programmi normali per l'esercito e
concentrarsi su questioni attinenti alla gestione delle frontiere. ·
La rotazione del personale professionista dell'esercito
dovrebbe essere limitata ai corpi di frontiera, per consentire lo sviluppo
della specializzazione, della cultura e della metodologia delle attività di
frontiera. Se ciò non fosse possibile, andrebbero offerti incentivi a coloro
che desiderano specializzarsi in questo settore. Lo stesso vale per la polizia,
in quanto è opportuno formare autentici specialisti nell'individuazione dei
documenti di viaggio falsi e degli impostori. ·
È opportuno sviluppare progressivamente un sistema
integrato di radar costieri per controllare le frontiere marittime, in modo da
ottenere un quadro autentico della situazione. Questa misura dovrebbe essere
completata da un uso accresciuto della sorveglianza aerea, in modo da garantire
una reazione rapida alle partenze clandestine di migranti dalle acque
territoriali turche. Ø Potenziare la
cooperazione e lo scambio di informazioni tra il personale e gli organismi
responsabili della gestione delle frontiere, l'amministrazione doganale e altri
servizi di contrasto, al fine di migliorare la capacità di raccogliere
informazioni, di utilizzare in modo efficiente le risorse umane e tecniche e di
agire in modo coordinato. La
Commissione ritiene questo requisito soddisfatto solo parzialmente,
soprattutto perché le misure attualmente adottate dalle autorità turche
permettono solo un coordinamento limitato tra le autorità di frontiera, basato
su riunioni periodiche tra alti funzionari, senza meccanismi istituzionali atti
a garantire un'effettiva collaborazione integrata tra organismi diversi. Per
rispettare questo requisito, le autorità turche sono invitate ad applicare le
misure già raccomandate nel quadro dei requisiti precedenti, in modo da
consentire una cooperazione più stretta tra le autorità di contrasto e l'esercito
e da introdurre una gestione integrata delle frontiere. Ø Istituire
programmi di formazione e adottare codici etici anticorruzione rivolti alle
guardie di frontiera, ai funzionari doganali e ad altri funzionari coinvolti
nella gestione delle frontiere. La
Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma
con buone prospettive di ulteriori progressi. Le autorità turche dispongono
di una normativa che definisce codici etici che devono essere rispettati da
ogni membro della pubblica amministrazione e delle autorità di contrasto. La
Commissione raccomanda tuttavia che la Turchia: ·
elabori versioni di tale codice etico generale che trattino
più specificamente la situazione con cui sono confrontati i funzionari
competenti per la gestione delle frontiere, ·
elaborino moduli di formazione adeguati per far
conoscere tali versioni, e ·
istituiscano meccanismi di controllo. Ø Attuare in modo
efficace il memorandum d'intesa firmato con Frontex, anche sviluppando
iniziative comuni di cooperazione e scambiando dati e analisi dei rischi. La
Commissione ritiene che questo requisito sia attualmente soddisfatto. Le
autorità turche sono comunque incoraggiate a proseguire e approfondire l'attuazione
del programma di cooperazione triennale che hanno concordato con Frontex nel
quadro del protocollo d'intesa. Ø Assicurare che
la gestione delle frontiere sia effettuata conformemente al diritto
internazionale dei rifugiati, nel pieno rispetto del principio di non
respingimento e in modo da consentire efficacemente alle persone che
necessitano di protezione internazionale di avere accesso alle procedure di
asilo. Negli ultimi anni le autorità turche hanno fornito
protezione internazionale a più di un milione di richiedenti asilo provenienti
dalla Siria e da molti altri paesi. Non è stato segnalato alcun caso di
respingimento. La Commissione ritiene pertanto che questo requisito sia
attualmente soddisfatto. Ø Assicurare una
cooperazione adeguata con gli Stati membri dell'UE limitrofi, in particolare al
fine di rafforzare la gestione delle frontiere con gli Stati membri dell'UE. Il recente miglioramento della cooperazione transfrontaliera alle
frontiere terrestri tra le autorità turche e le autorità greche e bulgare, al
fine di impedire la migrazione irregolare, permette alla Commissione di
considerare questo requisito parzialmente soddisfatto. Al fine di rispettare pienamente questo parametro, la Commissione
raccomanda alle autorità turche di prendere le misure elencate qui di seguito. ·
Approfondire e consolidare la cooperazione con le autorità greche
e bulgare lungo le frontiere terrestri, anche tramite riunioni periodiche a cui
partecipi l'esercito turco, creando canali di comunicazione sicuri e istituendo
un meccanismo stabile e strutturato per il coordinamento e la condivisione di
informazioni, in particolare contribuendo a stabilire un centro di contatto
tripartito al valico di frontiera "Capitano Andreevo". ·
Sviluppare la cooperazione operativa con le autorità greche nella
regione dell'Egeo, per garantire che la cooperazione marittima includa la
prevenzione della migrazione irregolare mediante scambi d'informazioni e che
sia effettuata non solo tramite comunicazioni ufficiali tra le sedi centrali
delle due guardie costiere coinvolte, ma anche tramite scambi operativi tra
funzionari attivi a livello locale. Per quanto riguarda quest'ultimo punto,
sarebbe particolarmente utile istituire un sistema di condivisione delle
informazioni e di allarme rapido reciproco tra tutte le autorità locali che
partecipano alla prevenzione della migrazione illegale e alla lotta contro di
essa. ·
Come raccomandato per il blocco 1, garantire che la polizia turca
cooperi, scambi informazioni e assistenza con i funzionari di collegamento
della polizia degli Stati membri dell'UE per individuare eventuali documenti
falsi o utilizzati in modo fraudolento presentati da passeggeri in partenza o
in transito dalla Turchia e diretti ad aeroporti dell'UE. 3.2.2.
Politica in materia di visti Ø Migliorare la
formazione in materia di sicurezza dei documenti presso il personale consolare
e di frontiera della Turchia e sviluppare e utilizzare il sistema turco d'informazione
visti. Alla luce dell'attenzione già rivolta dalle autorità
turche ai programmi di formazione del personale di frontiera e consolare per l'individuazione
di documenti d'identità falsi, e dal momento che esistono già varie banche dati
comprendenti i visti rilasciati, tutte consultabili dalla polizia, la
Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma
con buone prospettive di ulteriori progressi. Ciò nondimeno, la Commissione raccomanda alle
autorità turche quanto segue:
migliorare la formazione del
personale di frontiera e consolare, specialmente per aumentarne le
capacità di riconoscere passaporti e visti rilasciati da paesi Schengen e
OCSE, nonché i nuovi visti turchi ad alto livello di sicurezza che stanno
per essere introdotti, e
continuare ad adoperarsi per
integrare completamente le attuali banche dati sui visti, affinché ogni
autorità di contrasto turca competente per la gestione delle frontiere o
per la lotta contro la migrazione irregolare possa rapidamente verificare
l'autenticità di un visto turco sul documento di viaggio di uno straniero
che intende entrare o è entrato nel territorio turco.
Ø Abolire il
rilascio di visti alle frontiere come procedura ordinaria per i cittadini di
taluni paesi non appartenenti all'UE, e in particolare per i paesi che
rappresentano un elevato rischio migratorio e di sicurezza per l'UE. Le autorità turche continuano a rilasciare visti
alle frontiere ai cittadini di 89 paesi, molti dei quali sono fonti di migrazione
irregolare nell'UE. Tuttavia la nuova legge sugli stranieri e sulla protezione
internazionale, entrata in vigore nell'aprile 2014, ha eliminato la possibilità
per la Turchia di rilasciare visti alle frontiere come procedura ordinaria e,
secondo le dichiarazioni delle autorità turche, il sistema dei visti alle
frontiere dovrà essere smantellato presto (probabilmente entro la fine del
2014). Tenendo conto di ciò, la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto
parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. La
Commissione raccomanda che le autorità turche effettuino questo cambiamento
appena possibile. Ø Introdurre l'uso
delle nuove vignette-visto autoadesive turche con caratteristiche di sicurezza
superiori e interrompere l'utilizzo dei visti stampigliati. Pur continuando a utilizzare visti stampigliati,
facili da falsificare, le autorità turche hanno ormai completato i preparativi
tecnici per nuove vignette-visto autoadesive con caratteristiche di sicurezza
superiori e hanno annunciato la loro prossima introduzione. Di conseguenza la
Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma
con buone prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda che le autorità turche
interrompano l'uso dei visti stampigliati, comincino a sostituirli con i nuovi
e più sicuri visti autoadesivi, accrescano l'uso di questi ultimi e
sostituiscano ogni altro tipo di visto attualmente in uso. Ø Introdurre visti
di transito aeroportuale. La Commissione ritiene che questo requisito sia quasi
soddisfatto, dal momento che la nuova legge sugli stranieri e sulla
protezione internazionale conferisce alle autorità turche la facoltà di
chiedere agli stranieri che intendono transitare attraverso la Turchia in aereo
diretti a un'altra destinazione, e quindi che intendono entrare nella zona
internazionale di un aeroporto turco, di farsi rilasciare un visto di transito
da un consolato turco prima del viaggio. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
ottemperare alle pertinenti disposizioni della nuova legge. Ø Modificare le
norme in base alle quali la Turchia consente l'ingresso nel suo territorio ai
cittadini dei principali paesi che rappresentano fonti importanti di migrazione
clandestina per l'UE, allo scopo di rendere più difficile l'accesso per coloro
che desiderano entrare nel territorio turco per poi tentare di attraversare
illegalmente le frontiere esterne dell'UE. Come precisato sopra, attualmente sono autorizzati a
entrare nel territorio turco semplicemente ottenendo un visto alla frontiera
turca i cittadini di 89 paesi, molti dei quali sono considerati potenziali
fonti di migrazione irregolare. Le autorità turche hanno tuttavia annunciato la
loro intenzione di porre fine al sistema dei visti alla frontiera. Una volta abolito tale sistema, i cittadini dei
paesi in questione potranno ancora, in linea di massima, ottenere facilmente un
visto, facendone domanda tramite il sistema elettronico. Quest'ultimo è stato
introdotto con un progetto pilota nel 2013 ed è applicato regolarmente dall'aprile
2014, ma presenta le stesse carenze del sistema dei visti alla frontiera. Tuttavia, secondo le norme vigenti del sistema
elettronico, l'opportunità di ottenere un visto elettronico non sarà aperta a
tutti: tranne poche eccezioni, i cittadini dei paesi considerati potenziali
fonti di migrazione irregolare potranno chiedere un visto elettronico per la
Turchia soltanto se, al momento di presentare la domanda, saranno già in
possesso di visti o titoli di soggiorno validi rilasciati da paesi OSCE e
Schengen. La Commissione ritiene pertanto che, al momento,
questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di
ulteriori progressi. Per conseguire progressi in relazione a questo
parametro, la Commissione raccomanda alle autorità turche:
di porre immediatamente fine alla
possibilità di rilasciare visti alla frontiera ai cittadini di paesi che
sono potenziali fonti di immigrazione irregolare,
di continuare ad applicare norme
rigorose e di adottare un metodo selettivo per il rilascio dei visti
tramite il sistema elettronico,
di controllare attentamente il modo
in cui le persone autorizzate a entrare in Turchia tramite il sistema
elettronico dei visti o senza bisogno di visto ricorrono a tali misure, e
di introdurre misure adeguate per
reagire tempestivamente a potenziali abusi, se questi risultano diffusi
tra persone di particolari nazionalità o categorie.
Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, affinché
la Commissione possa valutare i progressi conseguiti dalla Turchia
relativamente a questo parametro, le autorità turche dovranno presentare
regolarmente informazioni su quanto segue:
il numero di visti da loro
rilasciati a cittadini di determinati paesi, accompagnato dall'indicazione
del tipo (visti di frontiera, visti elettronici o visti di ambasciata),
il numero di migranti irregolari di
determinate nazionalità intercettati sul territorio turco, accompagnato
dall'indicazione dell'eventuale tipo di visto di cui erano in possesso, e
il numero e il tipo di visti e
titoli di soggiorno di paesi OCSE e Schengen falsi o usati in modo
fraudolento da loro identificati, di cui erano in possesso titolari di
visti elettronici turchi.
Qualora si constati un notevole aumento del numero
di migranti irregolari di una determinata nazionalità fermati in Turchia o
lungo la frontiera tra l'UE e la Turchia, la Commissione chiederà altresì alle
autorità turche informazioni sul tipo di misure che la Turchia ha adottato o
prevede di adottare per risolvere questo problema. Ø Proseguire l'allineamento
della politica turca in materia di visti, della legislazione e delle capacità
amministrative relative all'acquis dell'UE, segnatamente rispetto ai principali
paesi che rappresentano fonti importanti di migrazione illegale per l'UE. Come spiegato sopra, le autorità turche hanno
annunciato l'intenzione di porre fine al rilascio dei visti alle frontiere e di
sostituire i visti stampigliati con visti autoadesivi ad alta sicurezza,
secondo le norme e le caratteristiche in uso nel sistema Schengen. Una volta
interrotto il sistema dei visti alla frontiera, l'elenco turco dei paesi i cui
cittadini sono soggetti all'obbligo del visto (elenco negativo) costituirà una
tappa sostanziale in direzione dell'allineamento (che peraltro non sarà ancora
completo) con l'elenco negativo utilizzato dai paesi Schengen. Nessuna di queste riforme, tuttavia, è stata ancora
posta in atto. Dalle informazioni disponibili risulta che i
controlli dei richiedenti il visto eseguiti dalle autorità consolari turche
siano limitati rispetto a quelli eseguiti negli Stati membri dell'UE.
Generalmente il visto viene rilasciato dopo che le autorità hanno verificato
che il richiedente soddisfi determinati requisiti (ad esempio, che il suo
ingresso sul territorio turco non sia vietato per motivi di legge o di
sicurezza, e che possa dimostrare di disporre di risorse finanziarie
sufficienti per sopperire ai costi del soggiorno in Turchia e del ritorno in
patria). Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva, né viene svolta un'analisi
più approfondita grazie alla quale si potrebbe, ad esempio, scoprire se il
richiedente il visto preveda di entrare in Turchia per rimanervi in qualità di
migrante irregolare, o di utilizzare la Turchia come punto di passaggio per
attraversare irregolarmente la frontiera dell'UE. Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo
parametro sia solo parzialmente soddisfatto. Per ottenere progressi verso il conseguimento di
questo parametro, la Commissione raccomanda che le autorità turche attuino
tutte le riforme da loro annunciate, e rivedano il loro sistema di rilascio dei
visti e di formazione del personale consolare che rilascia i visti, ispirandosi
al sistema dei visti Schengen. Per valutare i progressi realizzati dalla
Turchia nel seguire questa raccomandazione, la Commissione avrà bisogno della
seguente documentazione:
copie delle istruzioni consegnate
al personale turco presso i consolati e le frontiere per quanto riguarda i
criteri e le procedure da seguire per accettare o respingere le domande di
visto, compreso un elenco dei documenti che devono presentare i
richiedenti il visto, e
statistiche dettagliate sulle
domande di visto accettate e respinte, con l'indicazione dei motivi del
rifiuto.
Le autorità turche sono inoltre incoraggiate a
continuare ad adoperarsi per allineare l'elenco negativo della Turchia con l'elenco
negativo dei paesi Schengen ed eventualmente ad evitare ulteriori
differenziazioni. Ø Consentire l'esenzione
non discriminatoria dall'obbligo di visto per l'accesso al territorio turco per
i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE. La Commissione ritiene questo parametro non
soddisfatto, perché attualmente soltanto i cittadini di 19 dei 28 Stati
membri dell'UE sono autorizzati a recarsi sul territorio turco senza visto. Rimangono preoccupazioni riguardo alla
discriminazione de facto dei richiedenti della Repubblica di Cipro.
Questi ultimi sono tenuti a ottenere un visto per viaggiare nel territorio
turco e possono chiederlo tramite il sistema turco di visto elettronico, ma il
sito web per le domande in questione si riferisce alla Repubblica di Cipro come
"Amministrazione greco-cipriota della parte meridionale di Cipro". La Commissione raccomanda alle autorità turche di
porre fine a tale trattamento discriminatorio al fine di soddisfare questo
parametro. 3.2.3 Responsabilità dei vettori Ø Adottare e
attuare efficacemente la normativa sulla responsabilità dei vettori, definendo
le sanzioni. I vettori che operano in Turchia sono già tenuti a
ricondurre al punto di partenza i passeggeri che non sono stati ammessi nel
territorio turco dalle autorità turche, obbligo che è stato confermato nella
nuova legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale. Tenendo conto di
ciò, la Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto
parzialmente, con buone prospettive di ulteriori progressi. Per instaurare un sistema più rigoroso, impedire
arrivi irregolari sul territorio turco e progredire verso il soddisfacimento di
questo criterio, la Commissione raccomanda che le autorità turche definiscano
un sistema di sanzioni per i vettori negligenti, tenendo conto delle migliori
prassi dell'Unione e internazionali. 3.2.4. Protezione internazionale Ø Adottare e
attuare efficacemente la normativa e le disposizioni di esecuzione,
conformemente all'acquis dell'UE e alle norme stabilite dalla Convenzione di
Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e dal relativo protocollo
del 1967, escludendo pertanto ogni limitazione geografica, in modo tale da
assicurare il rispetto del principio del non respingimento, tenuto conto anche
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la possibilità di presentare
una domanda di asilo e di ottenere protezione per lo status di rifugiato o una
forma sussidiaria di protezione per persone che necessitano di protezione
internazionale, e da consentire all'UNHCR di svolgere efficacemente il suo
mandato nel territorio turco senza restrizioni. La Commissione ritiene che, grazie all'adozione e
all'entrata in vigore nell'aprile 2014 della nuova legge sugli stranieri e
sulla protezione internazionale, la Turchia abbia compiuto un notevole passo
avanti verso il soddisfacimento di questo parametro, in quanto la legge prevede
la definizione di una procedura nazionale di asilo e di status di protezione
complessivamente conformi alle norme internazionali e dell'UE. La legge, inoltre, riduce a un livello molto
marginale l'incidenza della "limitazione geografica" che la Turchia
applica alla Convenzione di Ginevra del 1951 e che le autorità turche hanno
deciso, per il momento, di continuare ad applicare. Tale limitazione restringe
il campo di applicazione della convenzione, in Turchia, a "coloro che sono
diventati rifugiati in seguito a eventi verificatisi in Europa". La nuova
legge, invece, permette a tutti coloro che sarebbero esclusi dall'applicazione
della convenzione in virtù della "limitazione geografica" (indicati,
nel testo di legge, come "rifugiati condizionali") di beneficiare di
uno status di protezione internazionale in Turchia. Lo status offerto ai "rifugiati
condizionali" è un po' meno vantaggioso di quello offerto a coloro che
sono coperti dalla "limitazione geografica", ma le differenze non
sono enormi. Laddove la legge lascia un margine di discrezione per quanto riguarda
l'attuazione, tali differenze possono diventare quasi simboliche. La Commissione nota tuttavia che, poiché queste
regole sono nuove, non è ancora possibile tracciare un bilancio della loro
applicazione. Alcuni aspetti cruciali della situazione in cui si trovano i
richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale in Turchia non
sono contemplati nella legislazione, ma dipendono da disposizioni del diritto
derivato che non sono state ancora adottate. La Commissione ritiene pertanto che questo parametro
sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori
progressi. Affinché la Commissione possa migliorare la sua
valutazione, le autorità turche dovranno fare in modo che:
siano adottate tutte le
disposizioni di diritto derivato necessarie per applicare la legge
efficacemente e pienamente, e
le disposizioni della legge siano
applicate in modo efficace e coerente in tutto il paese.
Per quanto riguarda il primo punto, sarà
particolarmente importante assicurare che:
le disposizioni della legge,
specialmente la possibilità di accedere a una procedura di determinazione
dello status di protezione internazionale e di acquisire tale status,
siano realmente applicate anche ai richiedenti e ai rifugiati
(riconosciuti dall'UNHCR) che erano già presenti sul territorio turco
quando la legge è entrata in vigore;
coloro che sono dichiarati
beneficiari di "protezione temporanea" conformemente alla legge
ottengano, in virtù del diritto derivato che sarà adottato, diritti
paragonabili a quelli forniti dalla direttiva dell'UE sulla protezione
temporanea e la possibilità di accedere a singole procedure di
determinazione dello status di protezione internazionale, se necessario;
i "rifugiati condizionali"
ottengano uno status che non differisca, in pratica, da quello conferito
ai rifugiati coperti dalla "limitazione geografica", ed entrambi
i gruppi possano beneficiare di permessi di lavoro, assistenza sociale e
opportunità di integrazione, secondo l'impostazione della direttiva
qualifiche dell'UE.
Ø Istituire un
organismo specializzato responsabile delle procedure di determinazione dello
status di rifugiato con la possibilità di un ricorso effettivo de iure e de
facto dinanzi a una giurisdizione nonché della garanzia di protezione e
assistenza dei richiedenti asilo e dei rifugiati; fornire a tale organismo e al
suo personale capacità operativa e formazione adeguate. Due tappe
significative verso il raggiungimento di questo parametro sono state la
creazione della direzione generale per la gestione delle migrazioni e l'entrata
in vigore della legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, che
fra l'altro contiene disposizioni relative al riesame delle domande di
protezione internazionale respinte e delle relative decisioni, ad esempio
provvedimenti di trattenimento, a livello sia amministrativo che giudiziario. La direzione generale è ancora in corso di istituzione,
soprattutto a livello provinciale, e la sua competenza per l'applicazione della
legge è tuttora ampiamente delegata ad altri organismi del settore pubblico che
operano sotto la sua autorità. Non tutte le disposizioni istituzionali
necessarie per applicare la nuova legislazione sono state già adottate,
soprattutto per quanto concerne la delega dei poteri dalle autorità centrali a
quelle autorità regionali e provinciali. La Commissione ritiene pertanto che questo parametro
sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori
progressi. Affinché la Commissione possa migliorare la sua
valutazione, le autorità turche dovranno fare in modo che:
le disposizioni della legge
relative alla presentazione di ricorsi a livello amministrativo e
giudiziario contro il rifiuto di una domanda di protezione internazionale
e le decisioni connesse, quali i provvedimenti di trattenimento, siano applicate
in maniera efficace e coerente in tutto il paese, anche per quanto attiene
all'indipendenza e all'imparzialità del controllo giurisdizionale;
·
la direzione generale per la
gestione delle migrazioni completi le sue disposizioni intra-istituzionali, si
doti di personale adeguato, specialmente a livello provinciale, e assuma la
competenza di svolgere nella pratica le procedure di asilo; ·
sia stabilita una chiara
divisione di responsabilità per tutelare i diritti dei richiedenti protezione
internazionale, da un lato, e quelli dei beneficiari di tale protezione, dall'altro. La Commissione raccomanda inoltre che le autorità turche
istituiscano un sistema integrato e affidabile per identificare i richiedenti
protezione internazionale e i beneficiari di tale protezione. Tale sistema
dovrebbe fornire informazioni statistiche complete e armonizzate. Ø Fornire
infrastrutture adeguate e risorse umane e fondi sufficienti che assicurino un'accoglienza
dignitosa e una protezione dei diritti e della dignità dei richiedenti asilo e
dei rifugiati. In Turchia i richiedenti protezione internazionale e
i beneficiari di tale protezione di solito non ricevono un alloggio dalle
autorità. Tuttavia, le autorità turche offrono attualmente a 220 000
rifugiati siriani alloggi di elevata qualità nei campi per rifugiati. La
Commissione ritiene che la Turchia soddisfi i requisiti di questo parametro parzialmente
ma con buone prospettive di ulteriori progressi. Nelle circostanze attuali, non sarebbe realistico
attendersi che le autorità offrano alloggio a tutti i richiedenti asilo e i
beneficiari di protezione internazionale presenti in Turchia. Ciò nondimeno, la
Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue: ·
creare un numero adeguato di
centri di accoglienza accessibili anche a richiedenti protezione internazionale
e a beneficiari di tale protezione non siriani che non dispongano di altri
alloggi, o almeno ai gruppi più vulnerabili, ispirandosi alle norme previste
dalla direttiva accoglienza e dalla direttiva qualifiche; ·
elaborino strategie e
istituiscano strumenti istituzionali atti a impedire la discriminazione nei
confronti di coloro che ricevono protezione internazionale e a offrire un
accesso paritario all'alloggio a tutti i beneficiari di protezione
internazionale, ispirandosi alle norme previste dalla direttiva qualifiche. Ø Alle persone cui
è concesso lo status di rifugiati dovrebbe essere data la possibilità di essere
autosufficienti, di avere accesso ai servizi pubblici, di godere dei diritti
sociali e di essere in condizione di integrarsi in Turchia. La Turchia ha compiuto un notevole passo avanti
verso il soddisfacimento di questo requisito con l'entrata in vigore della
legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale, che prevede
disposizioni sul diritto dei beneficiari di protezione internazionale di
accedere all'istruzione pubblica, all'assistenza sanitaria e al mercato del
lavoro, e con le misure adottate allo scopo di finanziare l'attuazione pratica
delle disposizioni in materia di istruzione e sanità. Per più motivi, tuttavia, in Turchia l'accesso
effettivo a questi diritti non è garantito nello stesso modo ovunque e a
chiunque.
La Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto
parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda
alle autorità turche quanto segue: ·
garantire che tutti i
beneficiari di protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione
temporanea e i "rifugiati condizionali" quali definiti della nuova
legge, possano esercitare efficacemente e sistematicamente i loro diritti
relativi alle carte d'identità e all'accesso al mercato del lavoro, in modo da
favorirne l'autosufficienza e l'integrazione;
formulare e attuare politiche che favoriscano l'accesso
ai diritti dei beneficiari di protezione internazionale, i quali rischiano
di divenire socialmente emarginati, specialmente quelli che alloggiano in
strutture non pubbliche;
controllino e verifichino, anche raccogliendo
dati statistici, la reale capacità dei beneficiari di protezione
internazionale di accedere ai servizi pubblici e di beneficiare delle
opzioni di assistenza sociale previste dalla legge.
3.2.5.
Migrazione illegale Ø
Adottare
e attuare una normativa che preveda una gestione efficace della migrazione e
comprenda norme allineate agli standard dell'UE e del Consiglio d'Europa, in
materia di ingresso, uscita e soggiorno di breve e lunga durata degli stranieri
e dei loro familiari, nonché in materia di accoglienza, rimpatrio e diritti
degli stranieri che risultano essere entrati o soggiornare illegalmente in
Turchia. Alla
luce della recente adozione ed entrata in vigore della legge sugli stranieri e
sulla protezione internazionale, la Commissione ritiene che questo requisito
sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori
progressi. Per
consentire alla Commissione di migliorare questa valutazione, le autorità
turche dovranno garantire che tutte le disposizioni di questa nuova legge siano
effettivamente e pienamente attuate in tutto il paese, e che sia adottato il
necessario diritto derivato. Ø Istituire e
avviare l'applicazione di un meccanismo per il monitoraggio dei flussi
migratori, con dati sulla migrazione sia regolare che illegale; istituire
organismi responsabili della raccolta e dell'analisi di dati sulla consistenza
dei flussi migratori; e sviluppare un quadro situazionale sui flussi della
migrazione illegale a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui diversi
paesi di origine della migrazione illegale, compresa l'attuazione di un'analisi
dei rischi e intelligence. Alla luce del nuovo ruolo assunto dalla direzione
generale per la gestione delle migrazioni nella raccolta e nell'analisi delle
statistiche sul fenomeno migratorio, e della cooperazione svolta dalle autorità
turche con Frontex, la Commissione considera questo parametro parzialmente
soddisfatto. La Commissione raccomanda che le autorità turche
dotino la direzione generale per la gestione delle migrazioni delle risorse
necessarie per cominciare a svolgere nella pratica il suo compito di raccolta e
analisi dei dati statistici relativi a tutti gli aspetti pertinenti della
migrazione. La Commissione raccomanda inoltre che la Turchia
continui a cooperare con Frontex e cominci a elaborare un'analisi del rischio
creato da diversi paesi in quanto fonti di migrazione irregolare verso la
Turchia. Ø Affrontare i
fattori attrattivi che facilitano l'ingresso di flussi migratori illegali nel
paese e adottare misure che migliorino la capacità di indagare sui casi di
migrazione illegale organizzata o facilitata. Questo requisito è soddisfatto parzialmente, ma
con buone prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
attuare le riforme del sistema in materia di visti e di asilo adottate
recentemente, abolire i passaporti turchi privi di identificatori biometrici e
potenziare la capacità del ministero del Lavoro di condurre ispezioni e
impedire che i migranti irregolari si inseriscano nel mercato del lavoro. Per poter registrare progressi in questo settore, la
Commissione dovrà constatare che le agenzie di contrasto turche hanno acquisito
una maggiore capacità di identificare e arrestare i migranti irregolari e i
facilitatori dell'immigrazione clandestina, nonché di svolgere indagini più
complesse che consentano di scoprire e smantellare le reti criminali dedite al
traffico di migranti. Ø Adoperarsi in
modo efficace a concludere e attuare accordi di riammissione con i paesi che
rappresentano fonti di importanti flussi migratori clandestini diretti verso la
Turchia o gli Stati membri dell'UE. Le
autorità turche hanno concluso alcuni accordi di riammissione, ma solo pochi
riguardano paesi che costituiscono fonti significative di migrazione
irregolare. In certi casi le autorità hanno negoziato o proposto di negoziare
accordi di riammissione con paesi di questo tipo, ma purtroppo non hanno
ottenuto risultati, specialmente perché taluni accordi firmati dalla Turchia
non sono stati in seguito ratificati. La Turchia ha concluso con alcuni dei
paesi vicini accordi di cooperazione frontaliera comprendenti disposizioni
sulla riammissione dei migranti irregolari, ma tali disposizioni sono attuate
solo raramente. La Commissione ritiene pertanto che la Turchia abbia soddisfatto
solo parzialmente questo requisito. La
Commissione raccomanda che le autorità turche si adoperino al massimo affinché:
gli
accordi di riammissione già firmati entrino in vigore;
le
disposizioni in materia di riammissione previste dagli accordi di
cooperazione frontaliera conclusi con alcuni paesi vicini siano realmente
applicate;
si
conseguano progressi nei negoziati e nella conclusione di accordi di
riammissione con almeno alcuni dei paesi che rappresentano fonti
significative di flussi migratori irregolari diretti verso la Turchia.
Ø
Assicurare
risorse finanziarie e umane sufficienti per una gestione efficace della
migrazione, compresi programmi di formazione adeguati. La
Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto. Per
compiere ulteriori progressi, le autorità turche dovranno:
completare
la creazione e l'istituzione della direzione generale per la gestione
delle migrazioni;
continuare
a destinare a tale direzione generale risorse sufficienti perché possa
adempiere ai suoi compiti.
Ø
Assicurare
l'espulsione effettiva dal suo territorio dei cittadini dei paesi terzi
soggiornanti illegalmente. La
Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
potenziare le loro capacità di individuare la nazionalità dei migranti
irregolari da loro intercettati, riducendo il rischio che alcuni di essi
evitino l'allontanamento fornendo false informazioni sulle proprie origini. Ø Stabilire le
condizioni che consentono un rimpatrio volontario ai cittadini dei paesi terzi
che sono espulsi dal paese e desiderano utilizzare tale modalità. Tenuto
conto delle disposizioni della legge sugli stranieri e sulla protezione
internazionale, e dei limitati programmi pilota di assistenza al rimpatrio
volontario già svolti in Turchia, la Commissione considera questo parametro soddisfatto
parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. Per migliorare la sua valutazione, la Commissione
dovrà ricevere:
informazioni che le consentano di
verificare in che modo sono concretamente applicate le nuove disposizioni
introdotte dalla legislazione turca per consentire il rimpatrio volontario
dei migranti irregolari;
dati statistici sul numero di
rimpatri volontari autorizzati e portati a termine dalle autorità turche.
Ø Fornire un'infrastruttura
adeguata (compresi centri di identificazione ed espulsione) e rafforzare gli
organismi responsabili per assicurare l'espulsione effettiva dal territorio
turco dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti illegalmente e/o in transito,
offrendo al contempo ai rimpatriati tutta l'assistenza legale gratuita
necessaria, nonché assistenza sociale e psicologica, e condizioni di detenzione
e modalità di rimpatrio dignitose ed eque. La
Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma
con buone prospettive di ulteriori progressi. Affinché
possano realizzare ulteriori progressi verso il soddisfacimento di questo
parametro, la Commissione raccomanda che le autorità turche continuino ad
adoperarsi per istituire e attrezzare centri in grado di accogliere in modo
dignitoso i migranti irregolari nel periodo in cui sono oggetto di procedure di
riammissione e di allontanamento. La Commissione raccomanda altresì di migliorare l'accesso
pratico di tali persone all'assistenza legale, sociale e psicologica, e di
rendere le condizioni di trattenimento dignitose ed eque, in particolare
collaborando con organizzazioni specializzate, assegnando finanziamenti
adeguati e impiegando personale correttamente formato e motivato. 4. BLOCCO 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4.1. Valutazione generale La
situazione della Turchia in questo settore è variabile e talvolta
contraddittoria. Le
autorità di contrasto sono attive e dispongono di risorse consistenti;
generalmente possono contare su specialisti di elevata professionalità e
motivazione, e si impegnano intensamente nella lotta contro la criminalità,
ottenendo numerosi risultati significativi. Tuttavia, i risultati conseguiti
nell'individuazione e nello smantellamento delle organizzazioni criminali che
operano nel paese o che sono coinvolte in reti transnazionali sono inferiori
alle attese. Il
paese è dotato di strumenti notevoli e solidi per la cooperazione di polizia e
giudiziaria con i partner internazionali, ivi compresi gli Stati membri e le
agenzie dell'Unione. Tuttavia, i risultati di tale cooperazione sono inferiori
al livello necessario sia per l'Unione, sia per la Turchia. Le difficoltà sono
dovute a vari fattori, tra cui le differenze tra la legislazione dell'UE e
quella turca, i diversi accordi a cui le parti hanno aderito e le diverse impostazioni
assunte su determinati argomenti. In
molti casi i funzionari turchi hanno redatto progetti di legge e di accordi —
la cui applicazione era destinata a rafforzare la cooperazione o a utilizzare
meglio il potenziale delle autorità di contrasto turche — affinché fossero
approvati o firmati dal governo, ma questi progetti sono da anni in attesa di
approvazione, per motivi ignoti alla Commissione. Molti
risultati significativi sembrano essere a portata di mano e rapidamente
conseguibili, purché siano sostenuti da una volontà politica di riforma. 4.2. Osservazioni specifiche sui
parametri del blocco "Ordine pubblico e sicurezza" 4.2.1.
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la
corruzione Ø Proseguire e
completare l'attuazione della strategia e del piano d'azione nazionali per la
lotta contro la criminalità organizzata (in particolare gli aspetti
transfrontalieri) e assicurare risorse umane e finanziarie adeguate per la sua
attuazione. La Turchia impiega notevoli risorse finanziarie,
tecniche e umane per combattere la criminalità organizzata. Come dimostra, fra
l'altro, la relazione del 2013 sulla lotta contro il traffico di migranti e la
criminalità organizzata pubblicata dalla polizia turca, le autorità di
contrasto stanno conseguendo risultati significativi in questo settore. Tuttavia, la Commissione non dispone ancora di
informazioni sulle misure specifiche adottate dalle autorità turche per attuare
il piano d'azione per la lotta contro la criminalità organizzata, né sul modo
in cui tali misure e la strategia globale sulla criminalità organizzata possono
contribuire ad affrontare efficacemente la minaccia rappresentata dalle
organizzazioni criminali attive in Turchia. Inoltre, non risulta che sia
disponibile un'analisi della struttura e del funzionamento di tali
organizzazioni in Turchia. La Commissione considera quindi il requisito
relativo a questo parametro soddisfatto solo parzialmente. Affinché la Commissione possa migliorare la sua
valutazione, le autorità turche dovranno fornire: · informazioni
sulle misure specifiche effettivamente attuate per applicare il piano d'azione; · informazioni
che consentano alla Commissione di comprendere la natura e le dimensioni delle
organizzazioni criminali basate in Turchia, con particolare attenzione a quelle
che operano a livello nazionale o transnazionale e con indicazioni sui loro
tipici settori geografici ed economici di attività; e una spiegazione del
metodo che stanno elaborando le autorità turche per smantellare queste organizzazioni
criminali e combatterne le attività. Ø Firmare e
ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta
degli esseri umani e adottare e attuare efficacemente una normativa che
comprenda disposizioni allineate agli standard stabiliti da tale Convenzione
nonché dall'acquis dell'UE connesso alla prevenzione della tratta degli esseri
umani, il perseguimento dei trafficanti e la protezione e l'assistenza delle
vittime. Il codice penale turco e la legge sugli stranieri e
sulla protezione internazionale comprendono disposizioni che consentono di
perseguire i responsabili della tratta di esseri umani e di assisterne le
vittime. Non è stato però ancora creato un quadro giuridico generale sulla
tratta di esseri umani, e la Convenzione del Consiglio d'Europa in materia è
stata firmata ma non ratificata. Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo
requisito sia soddisfatto solo parzialmente. La Commissione raccomanda alle autorità turche
quanto segue:
ratificare la Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, e
adottare una legge generale sulla
lotta contro la tratta degli esseri umani, secondo le norme previste dalla
Convenzione e dall'acquis dell'Unione.
Ø Fornire
infrastrutture adeguate e risorse umane e fondi sufficienti che assicurino un'accoglienza
dignitosa e una protezione dei diritti e della dignità delle vittime della
tratta e sostenerne il reinserimento sociale e professionale. La Commissione considera questo parametro soddisfatto
parzialmente, grazie al lavoro già svolto in Turchia per fornire sostegno
alle vittime della tratta di esseri umani. La Commissione raccomanda alle autorità turche:
di aumentare il sostegno fornito
per poter fare fronte al numero di vittime a cui prestano soccorso, in
particolare aprendo e facendo funzionare rifugi aggiuntivi,
di elaborare programmi volti ad
aiutare le vittime a reinserirsi nella società, dal punto di vista sia
sociale sia professionale, e
di garantire che il personale che
si occupa delle vittime della tratta riceva una formazione adeguata.
Ø Ratificare la
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS 198)
e recepirne le disposizioni nella legislazione interna nonché adottare e
applicare efficacemente una normativa che risponda ai requisiti di tale
Convenzione nonché alle raccomandazioni della Task Force "Azione
finanziaria" (FATF) sull'istituzione di un sistema relativo al
congelamento dei beni e su una definizione del finanziamento del terrorismo. Sebbene non abbia ancora ratificato la
Convenzione, la Turchia ha già sviluppato la legislazione nazionale e le
capacità amministrative necessarie per combattere il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. La Commissione considera pertanto questo
parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda alle autorità
turche:
di ratificare e cominciare
ad applicare la Convenzione;
di rivedere la legislazione
nazionale per garantirne la piena conformità alle disposizioni della
Convenzione;
di istituire un sistema per
centralizzare la raccolta di statistiche sulla confisca dei proventi di
reato, e
di seguire pienamente le
raccomandazioni formulate dalla Task Force "Azione finanziaria".
Le autorità turche sono inoltre incoraggiate a
valutare la possibilità di istituire un ufficio per il recupero dei beni, per
la confisca e il recupero dei proventi di reato. Ø
Ratificare
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e adottare
normative e attuare misure che ne consentano l'applicazione. Dal momento che la Turchia ha recentemente
ratificato la Convenzione, ma le autorità turche non hanno ancora iniziato ad
attuarla, e che le autorità di contrasto hanno sviluppato capacità
considerevoli di lotta contro la criminalità informatica, la Commissione
ritiene questo parametro soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive
di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
cominciare ad applicare la Convenzione e di riesaminare la legislazione
nazionale per renderla pienamente conforme alle disposizioni della Convenzione
stessa, in particolare agli articoli 9, 16, 17 e 18. Ø
Proseguire
l'attuazione della strategia nazionale e dei piani d'azione contro le droghe e
la tossicodipendenza e sviluppare una cooperazione con l'Osservatorio europeo
delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). Le
autorità turche risultano molto impegnate nella lotta contro il traffico di
droga; per di più, stanno collaborando con l'OEDT e attuando la strategia e il
piano d'azione in materia. La
relazione sulla droga relativa al 2013, pubblicata dal ministero dell'Interno
turco, fornisce informazioni piuttosto complete sul fenomeno del traffico di
droga e della tossicodipendenza nel paese, nonché sulle strategie elaborate
dalle autorità turche per contrastare tale fenomeno. Tuttavia, le autorità
turche non hanno fornito informazioni dettagliate sulle misure specifiche
adottate per attuare il piano d'azione. L'accordo
di cooperazione con l'OEDT è stato ratificato dalla Turchia il 29 giugno 2012,
ma le autorità turche non hanno mai depositato il documento ufficiale, il che
impedisce che l'accordo entri in vigore in Turchia. La
Commissione ritiene pertanto che questo parametro sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di
ulteriori progressi. Per
poter esprimere una valutazione migliore, la Commissione dovrà ricevere
informazioni dettagliate sulle misure assunte dalle autorità turche al fine di
applicare concretamente l'attuale piano d'azione contro le droghe e la
tossicodipendenza. La
Commissione raccomanda altresì alle autorità turche di continuare a migliorare
la qualità (già elevata) delle loro relazioni annuali e di permettere l'entrata
in vigore dell'accordo di cooperazione con l'OEDT depositando il documento
ufficiale di ratifica. Ø Proseguire l'attuazione
della strategia nazionale e del piano d'azione sulla lotta contro la corruzione
e delle raccomandazioni del GRECO (I, II e III ciclo di valutazione). La Commissione
considera questo parametro solo parzialmente soddisfatto, poiché,
secondo le limitate informazioni ricevute dalle autorità turche, soltanto
alcune delle raccomandazioni formulate dal GRECO sono state correttamente
seguite e soltanto alcune delle misure istituite nel piano d'azione sulla lotta
contro la corruzione sono state attuate. La Commissione
raccomanda alle autorità turche quanto segue: ·
seguire
tutte le raccomandazioni del GRECO; ·
completare
l'attuazione del piano d'azione sulla lotta contro la corruzione; ·
fornire
informazioni dettagliate sulle misure prese per attuare le due raccomandazioni
di cui sopra. Poiché la
strategia e il piano d'azione in vigore sulla lotta contro la corruzione
giungeranno a termine nel 2014, la Commissione raccomanda altresì che le
autorità turche adottino e comincino ad attuare una nuova strategia e un nuovo
piano d'azione. Tali documenti
dovrebbero basarsi su un'accurata analisi della prevenzione e della lotta
contro la corruzione e dovrebbero comprendere: ·
termini
rigorosi per l'attuazione delle misure pianificate; ·
dotazioni
di bilancio; ·
l'indicazione
delle istituzioni e delle persone responsabili dello svolgimento delle azioni,
e ·
indicatori
per misurare il successo delle azioni. Nel processo di
redazione e di monitoraggio di tali documenti dovrebbe essere coinvolta la
società civile, mentre il monitoraggio generale e le relazioni sull'attuazione
del piano d'azione dovrebbero essere affidati a un ente pubblico o a un gruppo
di lavoro autorizzato ad agire con il grado necessario di indipendenza. 4.2.2.
Cooperazione giudiziaria Ø Attuare e
rispettare le convenzioni internazionali riguardanti la cooperazione
giudiziaria in materia penale (in particolare la Convenzione di estradizione
del Consiglio d'Europa (n. 24 del 1957, compresi i protocolli addizionali non
ancora attuati del 1975, del 2010 e del 2012), l'assistenza giudiziaria in
materia penale (n. 30 del 1959, compreso il protocollo addizionale non
ancora attuato del 2001) e il trasferimento delle persone condannate (n. 112
del 1983, compreso il protocollo addizionale non ancora attuato del 1997). La Turchia ha già aderito a molti dei protocolli e
delle convenzioni citati per questo parametro, li sta attuando e intende firmarne
altri. La Commissione ritiene che questo parametro sia soddisfatto
parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
firmare, ratificare e cominciare ad applicare i tre protocolli della
Convenzione di estradizione, il protocollo sull'assistenza giudiziaria in
materia penale e il protocollo della Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, a cui la Turchia non ha ancora aderito. Ø Adottare misure
intese a migliorare l'efficienza della cooperazione giudiziaria in materia
penale dei giudici e dei pubblici ministeri con gli Stati membri dell'UE e con
i paesi della regione. Le autorità e gli esperti turchi si sono adoperati
per redigere un'unica legge generale che stabilisca chiaramente e semplicemente
le procedure che le autorità turche devono seguire per chiedere e fornire
cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale nel modo più
efficiente ed efficace possibile. Tale legge, però, non è stata ancora
adottata. La Commissione ritiene pertanto che questo parametro
sia soddisfatto parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori
progressi. Per conseguire progressi in direzione del rispetto di
questo parametro, la Commissione incoraggia la Turchia a valutare la possibilità
di adottare la legge generale di cui sopra. La Commissione raccomanda inoltre alla Turchia di
continuare a introdurre le misure di ordine amministrativo, tecnico e
giuridico, compresa la formazione, necessarie per far sì che le autorità turche
possano reagire più rapidamente alle richieste di assistenza giudiziaria in
materia penale. Ø Sviluppare
relazioni di lavoro con Eurojust. Le autorità turche stanno facendo buon uso di tutte
le opportunità offerte da Eurojust di sviluppare relazioni di lavoro. Tuttavia,
la capacità della Turchia di instaurare una vera e propria cooperazione con
Eurojust è strutturalmente limitata dalla mancanza di una normativa nazionale
sulla protezione dei dati conforme all'acquis dell'Unione europea. Di
conseguenza, Eurojust non è in grado di condividere con le autorità turche
informazioni personali e riservate attinenti a specifici casi giudiziari. La Commissione ritiene pertanto che questo requisito
sia soddisfatto solo parzialmente. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
adottare e iniziare ad attuare una normativa nazionale sulla protezione dei
dati conforme all'acquis dell'UE. Nel frattempo, la Commissione raccomanda loro anche
di fornire informazioni sulle azioni che intendono svolgere per sviluppare
relazioni di lavoro con Eurojust. Ø Proseguire l'attuazione
della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori del 1980 e aderire alla Convenzione dell'Aia sulla
competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e
di misure per la tutela dei minori del 1996, nonché alla Convenzione dell'Aia
sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e
altri membri della famiglia del 2007. La
Turchia attua la Convenzione dell'Aia del 1980, anche se le procedure sono
spesso soggette a ritardi. Non aderisce invece alle Convenzioni del 1996 e del
2007, ma aderisce ad altre Convenzioni che trattano, in modo diverso, di
questioni analoghe. Alla luce di questa situazione, la Commissione ritiene che
questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente. La
Commissione raccomanda alle autorità turche:
di
aderire alle Convenzioni dell'Aia del 1996 e del 2007;
di
adottare misure efficaci per consentire una riduzione accettabile dei
tempi dei procedimenti giudiziari derivanti dalla Convenzione dell'Aia del
1980.
Per
quanto riguarda quest'ultimo punto, le autorità turche sono incoraggiate a
prestare particolare attenzione alla riforma della procedura con cui viene
attualmente applicata la Convenzione dell'Aia, affinché i procedimenti
giudiziari siano avviati più rapidamente e abbiano minore durata (soprattutto
in appello) e si svolgano dinanzi a tribunali specializzati. Le
autorità turche sono inoltre invitate a valutare la possibilità di nominare un
giudice quale punto di contatto nella rete internazionale dei giudici dell'Aia,
in modo da facilitare la cooperazione su materie contemplate dalla Convenzione
dell'Aia. Ø Fornire
una cooperazione giudiziaria efficace in materia penale a tutti gli Stati
membri dell'UE, anche in materia di estradizione, anche promuovendo contatti
diretti tra le autorità centrali. La capacità della Turchia di svolgere
con gli Stati membri dell'Unione una piena cooperazione in materia di
estradizione è ostacolata in primo luogo da limiti strutturali, in particolare
della sua scelta costituzionale di non consentire l'estradizione dei suoi
cittadini. Analogamente, i cittadini dell'UE non possono essere estradati in
Turchia. Malgrado queste limitazioni, e tenuto conto del principio di
reciprocità e delle convenzioni internazionali applicabili, le autorità turche
sono comunque disposte, in linea di principio, a cooperare con gli Stati membri
dell'UE nell'estradizione di cittadini non nazionali. L'ordinamento giuridico
turco contiene anche disposizioni che consentono alla Turchia di avviare azioni
penali nazionali o di eseguire condanne comminate all'estero nei confronti di
cittadini turchi che sono fuggiti nel territorio turco dopo aver commesso reati
all'estero. Un'altra limitazione della capacità
turca di cooperare con gli Stati membri dell'UE in materia penale consiste
nella reticenza delle autorità turche di dare un seguito positivo alle
richieste di cooperazione giudiziaria presentate da alcuni Stati membri dell'UE,
le cui autorità giudiziarie hanno respinto in passato richieste di cooperazione
giudiziaria presentate dalla Turchia. Le autorità turche seguono questo
approccio anche nei casi in cui il rifiuto opposto da uno Stato membro dell'UE
era dovuto a ragioni tecniche, in particolare alle differenze tra le
legislazioni e le garanzie dello Stato membro e quelle della Turchia sul reato
specifico oggetto della richiesta. Nonostante questa grave limitazione, le
autorità turche cooperano efficacemente in materia penale con la maggior parte
degli Stati membri dell'Unione, anche se la portata e l'efficienza di tale
cooperazione variano talvolta in misura molto significativa. Di conseguenza, la Commissione ritiene
che questo parametro sia soddisfatto solo parzialmente. La Commissione raccomanda alle autorità
turche quanto segue: ·
assumere un atteggiamento
cooperativo nei confronti delle autorità degli Stati membri che si rivolgono a
loro su questioni di cooperazione giudiziaria in materia penale, raggiungendo
un buon livello di scambio reciproco di informazioni sulle rispettive
legislazioni e procedure vigenti e senza limitarsi a una rigida applicazione
del principio di reciprocità; ·
proseguire la riforma del sistema
e della legislazione nazionali in materia di giustizia penale, in modo da
armonizzarli ulteriormente con le norme dell'UE ed europee, mantenendo al
contempo l'indipendenza del sistema giudiziario e rafforzando le garanzie
procedurali; ·
aiutare le autorità degli Stati
membri a identificare e applicare procedure conformi alla legislazione turca
che permettano di perseguire reati commessi sul territorio dell'UE da cittadini
turchi che sono in seguito fuggiti in Turchia; ·
svolgere una cooperazione giudiziaria in materia
penale con tutti gli Stati membri dell'UE senza discriminazione, ivi comprese
le autorità della Repubblica di Cipro. 4.2.3. Cooperazione nell'attività di
contrasto Ø Adottare le
misure necessarie per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente nell'attività
di contrasto tra le pertinenti agenzie nazionali, specialmente guardie di
frontiera, polizia, funzionari doganali, attraverso una piena collaborazione
tra servizi nel settore dell'intelligence e dello scambio di informazioni,
nonché la cooperazione con le autorità giudiziarie. Le autorità di contrasto turche solitamente non
condividono le risorse e gli strumenti di lavoro né l'accesso alle rispettive
banche dati e ai rispettivi dati di intelligence. Hanno tuttavia istituito
meccanismi di coordinamento e condivisione delle informazioni, condividono l'accesso
al sistema giudiziario e a tutte le pertinenti procedure giudiziarie tramite la
banca dati UYAP; inoltre, la polizia e i servizi doganali hanno migliorato la
cooperazione reciproca tramite un protocollo che permette la condivisione dei
dati. Di conseguenza, la Commissione ritiene che questo parametro sia quasi
soddisfatto. La Commissione raccomanda che le autorità turche
continuino a sviluppare la cooperazione tra le autorità di contrasto e gli
altri enti pubblici competenti e, in particolare, migliorino la loro capacità
di valutare in comune le minacce, conducano operazioni congiunte e ricorrano
sempre di più alle competenze gli uni degli altri al momento di avviare e
condurre le indagini. Ø Rafforzare la
cooperazione regionale tra servizi di contrasto e attuare accordi di
cooperazione operativa bilaterale e multilaterale, anche mediante la tempestiva
condivisione di informazioni pertinenti con le autorità di contrasto competenti
degli Stati membri dell'UE. Dato che la Turchia partecipa a varie organizzazioni
internazionali in materia di polizia, specialmente a Interpol, e ha concluso
accordi di sicurezza con la maggior parte degli Stati membri dell'UE, la
Commissione considera questo requisito quasi soddisfatto. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
offrire cooperazione di polizia, anche in materie di competenza di Interpol, a
tutte le autorità di tutti gli Stati membri dell'UE, compresa la Repubblica di
Cipro. Ø Migliorare la qualità
investigativa operativa e speciale e la capacità dei servizi di contrasto di
affrontare in modo più efficiente i reati gravi, oltre che i reati
transfrontalieri, comprese le frodi d'identità e le frodi riscontrate nei
documenti di viaggio. Le autorità di contrasto turche sembrano
adeguatamente fornite delle capacità previste da questo parametro. La
Commissione ritiene quindi che questo requisito sia soddisfatto. Ø Cooperare
efficacemente con OLAF ed Europol nella protezione dell'euro dalla contraffazione. Le autorità turche cooperano efficacemente e
regolarmente con le istituzioni competenti dell'UE e degli Stati membri dell'UE
per proteggere l'euro dalla contraffazione. La Commissione considera quindi
questo parametro soddisfatto. Ø Rafforzare le
capacità del Consiglio turco per le indagini sui reati finanziari (MASAK) e
sviluppare la sua cooperazione con altre unità di intelligence finanziaria all'interno
degli Stati membri dell'UE. Benché il MASAK sia un'istituzione relativamente
giovane, tenuto conto della notevole gamma di attività che svolge e della
cooperazione già instaurata con unità di informazione finanziaria negli Stati
membri dell'UE, la Commissione considera questo parametro soddisfatto
parzialmente, ma con buone prospettive di ulteriori progressi. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
adottare alcune misure aggiuntive per rafforzare ulteriormente le capacità del
MASAK e di elaborare strumenti di lavoro che consentano di aumentare la
qualità, la quantità e la gamma delle sue indagini, in particolare:
aumentando la capacità del MASAK di
raccogliere, elaborare e analizzare dati su operazioni sospette, allo
scopo di condurre indagini più efficaci e con maggiori prospettive di
successo;
raccogliendo e producendo
statistiche sul numero di operazioni sospette che conducono ad azioni
penali per riciclaggio di denaro, e sul numero di condanne comminate;
svolgendo un riesame delle
risorse interne per verificare l'adeguatezza dei sistemi, del personale e
del livello di risorse nel MASAK;
effettuando una valutazione dei
rischi a livello nazionale per identificare i metodi di riciclaggio di
denaro in Turchia, determinare i prodotti finanziari e le imprese ad alto
rischio e collaborare con i settori disciplinati per ridurre tali minacce;
tale valutazione dei rischi potrebbe essere utilizzata per elaborare un
nuovo piano d'azione turco antiriciclaggio;
analizzando i processi di
sorveglianza in atto nel settore dell'antiriciclaggio e del contrasto del
finanziamento del terrorismo per garantire la conformità e l'allineamento
con le prassi degli Stati membri dell'UE;
definendo un sistema per valutare
la competenza dei responsabili del controllo di conformità che si occupano
di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, e
organizzando
una formazione congiunta in materia di antiriciclaggio e contrasto del
finanziamento del terrorismo con le autorità di contrasto turche.
Ø Proseguire l'attuazione
dell'accordo strategico con Europol. La Commissione ritiene che questo requisito sia quasi
soddisfatto. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
continuare ad adoperarsi per sviluppare ogni forma di cooperazione possibile
nel quadro dell'accordo strategico. Ø Concludere con
Europol un accordo di cooperazione operativa e attuarlo efficacemente. Tale requisito non è soddisfatto. Affinché la Turchia possa progredire verso la
conclusione di un accordo di cooperazione operativa con Europol, la Commissione
raccomanda alle autorità turche di adottare e iniziare ad attuare una
legislazione nazionale in materia di protezione dei dati conforme all'acquis
dell'UE. 4.2.4 Protezione dei dati Ø Firmare,
ratificare ed attuare le pertinenti convenzioni internazionali, in particolare
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 1981 e il
relativo protocollo addizionale n. 181. La Commissione considera questo requisito non
soddisfatto. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
ratificare e attuare la Convenzione e il relativo protocollo addizionale. Ø Adottare e
attuare una normativa sulla protezione dei dati personali in linea con le norme
dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza dell'autorità
responsabile di garantire la protezione dei dati personali. La Commissione considera questo requisito non
soddisfatto. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
adottare e iniziare ad attuare una normativa nazionale sulla protezione dei
dati conforme all'acquis dell'UE. 5. BLOCCO 4: DIRITTI FONDAMENTALI 5.1. Valutazione generale Nella misura in cui ciò serve a valutare i progressi
verso la liberalizzazione dei visti, si può affermare che la Turchia ha
compiuto notevoli passi avanti e ha preso iniziative significative nei settori
contemplati dai parametri di questo blocco. In molti casi sono già in corso
riforme e nuove strategie, che la Commissione incoraggia la Turchia a
proseguire. 5.2. Osservazioni specifiche sui
parametri del blocco "Diritti fondamentali" 5.2.1.
Libertà di circolazione dei cittadini
Assicurare che la libertà di
movimento dei cittadini turchi non sia soggetta a restrizioni
ingiustificate, comprese misure di natura discriminatoria fondate, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica
o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'età o l'orientamento sessuale; eseguire le relative indagini
complete, ove necessario.
Poiché
la libera circolazione è ampiamente garantita in Turchia e non risultano
esistere gravi ostacoli alla sua applicazione pratica, la Commissione ritiene
questo requisito soddisfatto. 5.2.2.
Condizioni e procedure di rilascio dei documenti di identità Ø Fornire
informazioni in merito alle condizioni e alle circostanze di acquisizione della
cittadinanza turca. La
Turchia ha fornito informazioni adeguate in merito alle condizioni di
acquisizione della cittadinanza turca. La Commissione ritiene pertanto che la
Turchia abbia soddisfatto questo requisito. Ø Fornire informazioni sulle condizioni di variazione dei dati
personali. La Turchia ha fornito informazioni adeguate in
merito alle condizioni di variazione dei dati personali. La Commissione ritiene
pertanto che la Turchia abbia soddisfatto questo requisito. Ø Assicurare un
accesso pieno ed efficace ai documenti di viaggio e di identità per tutti i
cittadini compresi donne, bambini, persone con disabilità, persone appartenenti
a minoranze, sfollati interni e altri gruppi vulnerabili. La legislazione turca garantisce a tutti i cittadini
l'accesso ai documenti di viaggio e di identità. La Commissione ritiene
pertanto che la Turchia abbia soddisfatto questo requisito. Ø Assicurare un
accesso pieno ed efficace ai documenti di identità per i rifugiati e gli
apolidi residenti in Turchia. La
Commissione ritiene che questo requisito sia quasi soddisfatto. La
Commissione raccomanda alle autorità turche di continuare ad adoperarsi per
garantire che tutti i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale
presenti nel paese possano registrarsi tempestivamente e ottenere in tempo
utile documenti d'identità adeguati.
Fornire informazioni accessibili
sui requisiti di registrazione per gli stranieri che desiderano risiedere
in Turchia e assicurare un'attuazione equa e trasparente della relativa
legislazione.
Alla luce delle disposizioni della nuova legge sugli
stranieri e sulla protezione internazionale, la Commissione ritiene che questo
parametro sia soddisfatto. 5.2.3. Diritti dei cittadini e rispetto
e tutela delle minoranze Ø Sviluppare e
attuare politiche che affrontino efficacemente la condizione di esclusione
sociale, marginalizzazione e discriminazione nell'accesso all'istruzione e ai
servizi sanitari dei Rom, nonché la loro difficoltà di accedere a carte di
identità, alloggi, posti di lavoro e partecipazione alla vita pubblica. La Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto
solo parzialmente. La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:
adottare una strategia globale e un piano d'azione
per migliorare la situazione dei Rom in Turchia, ispirandosi alle
disposizioni del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione
dei Rom del 2011 e coinvolgendo le organizzazioni della società civile Rom
nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia;
fornire al dipartimento governativo competente
risorse adeguate per coordinare efficacemente l'attuazione della strategia
e del piano d'azione;
aumentare la raccolta di dati qualitativi e
quantitativi sull'integrazione dei Rom e sui progressi realizzati tramite
l'attuazione della strategia globale e del piano d'azione sui Rom;
fare in modo che, nell'ambito delle
disposizioni previste in materia di alloggio per le popolazioni Rom, le
misure relative all'alloggio siano accompagnate da programmi integrati di
inclusione sociale, e
adottare una normativa contro la
discriminazione, ispirandosi all'acquis dell'UE sulla parità di
trattamento delle persone a prescindere dall'origine razziale o etnica.
Ø Ratificare i
protocolli addizionali n. 4 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU). Poiché la Turchia ha firmato ma non ratificato i protocolli
n. 4 e 7 della Convenzione, la Commissione ritiene questo requisito soddisfatto
solo parzialmente. La Commissione raccomanda alle autorità turche di ratificare e
attuare questi due protocolli. La
Turchia potrebbe anche svolgere uno studio per verificare la conformità della
sua legislazione nazionale alle disposizioni dei suddetti protocolli. Se tale
studio rivelasse differenze sostanziali, la Commissione raccomanda alla Turchia
di adottare misure adeguate.
Riesaminare - in linea con la CEDU
e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'acquis
dell'UE e le prassi degli Stati membri dell'UE - il quadro giuridico
riguardante la criminalità organizzata e il terrorismo, nonché la sua
interpretazione da parte dei giudici, delle forze di sicurezza e dei
servizi di contrasto, così da garantire il diritto alla libertà e alla
sicurezza, il diritto a un processo equo e la libertà di espressione, di
riunione e di associazione nella pratica.
La Commissione ritiene che questo
requisito sia soddisfatto solo parzialmente. La Commissione raccomanda alle autorità turche quanto segue:
continuare ad attuare il piano d'azione sulla
prevenzione di violazioni della CEDU e stanziare le risorse umane e
finanziarie necessarie per garantire che sia attuato e monitorato;
proseguire
il loro impegno costruttivo nel gruppo di cause "Incal", per
garantire che il Comitato dei Ministri ponga termine alla sorveglianza di
tale gruppo;
prendere
provvedimenti per assicurare la concreta attuazione del diritto dei
cittadini di adire la Corte costituzionale, e rafforzare il Mediatore e le
istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani;
continuare
a rivedere e modificare la legislazione antiterrorismo, ispirandosi alle
norme dell'UE e collaborando con rappresentanti delle organizzazioni della
società civile;
prendere
tutte le iniziative necessarie per far sì che i funzionari delle autorità
di contrasto, i giudici e i magistrati della procura interpretino la
normativa vigente in modo coerente, tenendo conto delle disposizioni della
CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
comprese azioni di sensibilizzazione, formazione e l'istituzione di un
organo indipendente e imparziale incaricato di esaminare gli illeciti
commessi dalla polizia.
6. BLOCCO 5: RIAMMISSIONE DI
MIGRANTI IRREGOLARI 6.1. Valutazione generale Resta ancora molto da fare in questo settore.
Meritano riconoscimento alcune iniziative positive già prese dalla Turchia,
specialmente la ratifica dell'accordo di riammissione UE-Turchia e la creazione
di una nuova struttura amministrativa competente per la gestione dei
procedimenti di riammissione. Tuttavia, l'accordo è entrato in vigore solo il 1°
ottobre 2014 e pertanto non è stato ancora possibile valutarne l'attuazione.
Inoltre una disposizione cruciale dell'accordo, relativa alla riammissione di
migranti che sono cittadini di paesi terzi, comincerà ad applicarsi soltanto
tre anni dopo la data di entrata in vigore e fino ad allora non sarà quindi possibile
valutare globalmente l'attuazione di questo blocco di requisiti. Un altro
requisito fondamentale di questo blocco, relativo alla completa applicazione
degli obblighi esistenti in materia di riammissione con singoli Stati membri
dell'UE, può già essere valutato, ma purtroppo non risulta interamente
soddisfatto. 6.2. Osservazioni specifiche sui
parametri del blocco "Riammissione di migranti irregolari" Ø Attuare
pienamente ed efficacemente gli obblighi di riammissione esistenti con gli
Stati membri. Dato lo scarso tasso di accettazione, da
parte delle autorità turche, delle richieste di riammissione inviate dalla
Grecia e dato che nel 2013 la Turchia ha deciso unilateralmente di interrompere
la cooperazione con la Bulgaria in materia di riammissione (che aveva
intrattenuto fino ad allora), la Commissione considera questo requisito non
soddisfatto. La Commissione raccomanda che la Turchia attui tutti
i suoi obblighi di riammissione nei confronti degli Stati membri e mantenga un
buon livello di cooperazione in questo settore. Ø Ratificare
l'accordo di riammissione UE-Turchia siglato il 21 giugno 2012. Poiché l'accordo di riammissione è stato ratificato
dalla Turchia, questo requisito è soddisfatto. Ø Attuare pienamente ed efficacemente l'accordo di riammissione
UE-Turchia in tutte le sue disposizioni, in modo tale da fornire prove solide
del fatto che le procedure di riammissione funzionano correttamente in
relazione a tutti gli Stati membri. Poiché l'accordo di riammissione con l'UE
è entrato in vigore solo il 1° ottobre 2014 e alcune disposizioni fondamentali
dell'accordo inizieranno ad applicarsi solo tre anni dopo tale data, la
Commissione considera questo parametro non soddisfatto. Ø
Stabilire e attuare procedure interne che consentano l'identificazione
e il rimpatrio rapidi ed efficaci di cittadini turchi, cittadini di paesi terzi
e apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso,
presenza e soggiorno nei territori di uno degli Stati membri e di agevolare il
transito delle persone che devono essere rimpatriate nel loro paese di
destinazione in uno spirito di cooperazione. La Turchia dispone di procedure interne per il
rimpatrio di migranti irregolari, che sono solitamente svolte senza intoppi per
quanto riguarda i cittadini turchi. Non sono disponibili prove del fatto che le
procedure di riammissione dei migranti irregolari, in particolare di quelli che
sono cittadini di paesi terzi, siano svolte entro i termini richiesti. La
Commissione ritiene che questo requisito sia soddisfatto solo parzialmente. La Commissione raccomanda alle autorità turche di
sviluppare le procedure interne previste da questo requisito, comprese quelle
volte a garantire un'agevole attuazione di procedure accelerate di frontiera, e
di tenere informata la Commissione sui progressi conseguiti. Le autorità turche dovrebbero completare l'assunzione
e la formazione di personale nella direzione generale per la gestione delle
migrazioni, che attualmente dirige le operazioni di riammissione e rimpatrio di
cittadini di paesi terzi. Dovrebbero inoltre specificare chiaramente le
competenze della direzione generale e il modo in cui collaborerà con il
personale competente di altre autorità di contrasto e autorità di frontiera che
si occupano di migranti irregolari. Ø Rafforzare
la capacità dell'autorità competente di trattare domande di riammissione entro
il termine indicato nell'accordo di riammissione e ridurre il numero di
richieste di riammissione in sospeso, anche in riferimento a quelle relative a
cittadini di paesi terzi. L'accordo di riammissione tra l'UE e la
Turchia ha cominciato a essere attuato solo in tempi molto recenti. Inoltre,
per i tre anni successivi all'entrata in vigore l'accordo sarà attuato solo
parzialmente, poiché alcune delle sue disposizioni non potranno essere
applicate. Per tali ragioni non è ancora possibile valutare se i termini
stabiliti dall'accordo per il trattamento delle domande di riammissione siano
pienamente rispettati, e di conseguenza la Commissione ritiene questo parametro
non soddisfatto. Ø Assicurare
che le domande di riammissione siano trattate conformemente ai requisiti
nazionali e dell'UE di protezione dei dati. Poiché la Turchia non ha ancora adottato una
legislazione sulla protezione dei dati conforme alle norme dell'UE, questo
requisito non è soddisfatto. Ø Compilare
e condividere tempestivamente con le autorità competenti degli Stati membri e
la Commissione europea statistiche dettagliate sulla riammissione. Poiché non è ancora iniziata l'attuazione
dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia, non è ancora possibile
verificare in che modo sono redatte e trasmesse le statistiche sulla
riammissione, e pertanto la Commissione ritiene questo requisito non
soddisfatto. 7. STATISTICHE 7.1. Valutazione generale Gli indicatori statistici stabiliti nella tabella di
marcia per sorvegliare i cambiamenti nel profilo di rischio della Turchia
mostrano una tendenza positiva, con due eccezioni: da una parte la cooperazione
nel settore della riammissione, che rimane scarsa; dall'altra il numero
crescente di persone che giungono nell'UE dalla Turchia con documenti di
viaggio falsi o utilizzati in modo fraudolento. 7.2. Osservazioni dettagliate sulle "Statistiche" Ø Il tasso di
rifiuto del visto per i richiedenti dalla Turchia. Il tasso di rifiuto del visto in Turchia è diminuito
in modo lieve ma costante.
Nel 2010, il 6,73% dei visti di
tipo C richiesti sono stati rifiutati (percentuale leggermente superiore
al tasso medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri
dell'UE in tutto il mondo, pari al 5,79%).
Nel 2011, il 5,04% dei visti di
tipo C richiesti sono stati rifiutati (percentuale leggermente inferiore
al tasso medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri
dell'UE in tutto il mondo, pari al 5,5%).
Nel 2012, il 4,51% dei visti di
tipo C richiesti sono stati rifiutati (percentuale leggermente inferiore
al tasso medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri
dell'UE in tutto il mondo, pari al 4,77%).
Nel 2013 sono stati richiesti
780 846 visti di tipo C, di cui 36 901 sono stati rifiutati: il
tasso di rifiuto è stato dunque del 4,7% (leggermente inferiore al tasso
medio di rifiuto da parte delle ambasciate degli Stati membri dell'UE in
tutto il mondo, pari al 4,8%).
Mentre è diminuito il tasso di rifiuto dei visti, il
numero di domande di visti Schengen presentate in Turchia ha continuato a
crescere (del 61% tra il 2009 e il 2013), fino a raggiungere nel 2013 un totale
di 780 846 domande di visti di tipo C. Ø Il tasso di non
ammissione nello spazio comune Schengen per i cittadini turchi. Il numero di cittadini turchi ai quali è stato
rifiutato l'ingresso nello spazio Schengen è diminuito da 1 889 nel 2011 a
1 763 nel 2012 e a 1 715 nel 2013. Ø Il numero di
cittadini turchi trovati in situazione di ingresso o soggiorno irregolare nel
territorio degli Stati membri. Il numero di cittadini turchi trovati in situazione
di ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri dell'UE è diminuito da
700 nel 2011 a 416 nel 2012 e a 317 nel 2013. Il numero di cittadini turchi trovati in situazione
di soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri è diminuito da
7 803 nel 2011 a 7 220 nel 2012 e a 6 744 nel 2013. In entrambi i casi, si registra una tendenza
positiva. Ø Il numero totale
di domande di asilo di cittadini turchi negli Stati membri dell'UE. Il numero di domande di asilo presentate da
cittadini turchi è diminuito dal 2008, passando da 7 115 nel 2008 a
7 030 nel 2009, 6 360 nel 2010, 6 505 nel 2011, 6 210 nel
2012 e 5 625 nel 2013. Benché il numero rimanga relativamente elevato per
un paese stabile e democratico come la Turchia, la tendenza relativa a questo
requisito è positiva. Tuttavia, la proporzione di decisioni positive in
materia di asilo è aumentata dall'11% nel 2008 al 19,3% nel 2013, il che
implica un aumento del numero di cittadini turchi riconosciuti come bisognosi
di protezione internazionale. Ø Il numero di
domande di riammissione, comprese le domande di cittadini di paesi terzi,
presentate dagli Stati membri alla Turchia e respinte da quest'ultima. I migranti irregolari rimpatriati in Turchia dagli
Stati membri nel 2011, nel 2012 e nel 2013 sono stati, rispettivamente,
2 643, 2 161 e 1 777, di cui rispettivamente 1 866,
1 666 e 1 445 erano cittadini turchi. Il numero di migranti irregolari (per la maggior
parte non cittadini turchi) per i quali le autorità greche hanno presentato
domande di riammissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 è stato rispettivamente
18 758, 20 464 e 3 413. Il numero di richieste che le autorità
turche hanno respinto o alle quali non hanno risposto positivamente è stato estremamente
alto: 17 206 (il 91%) nel 2011, 19 641 (il 96%) nel 2012 e 3 079
(il 90%) nel 2013. Ø Il numero di
cittadini di paesi terzi arrivati direttamente dal territorio della Turchia e
trovati in situazione di attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'UE
o di soggiorno illegale nel territorio dell'UE. Il numero di cittadini di paesi terzi arrivati
direttamente dal territorio della Turchia nell'UE ammontava a 56 201 nel
2011, a 36 307 nel 2012 e a 24 262 nel 2013. Si tratta di numeri
relativamente elevati, ma che tendono a diminuire. Ø Il numero di
cittadini di paesi terzi che sono arrivati direttamente nell'UE o tentano di
attraversare le frontiere esterne dell'UE, provenienti direttamente dal
territorio della Turchia, e sono stati trovati con documenti di viaggio
illegali. Le persone (compresi cittadini turchi e cittadini di
paesi terzi) provenienti direttamente dal territorio della Turchia che sono
state trovate a un valico di frontiera dell'UE con documenti di viaggio
illegali ammontavano a 629 nel 2011, 927 nel 2012 e 1 693 nel 2013. Il
numero è quindi in crescita. La maggior parte di queste persone (l'84% del
totale nel 2013) era arrivata in Turchia in aereo. Ø Il numero di
operazioni eseguite dai servizi di contrasto turchi contro organizzazioni
criminali dedite alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina, nonché il numero di trafficanti arrestati. Non è stato possibile ottenere statistiche chiare
sui risultati generali ottenuti in questi settori da tutte le autorità turche, ma
soltanto statistiche separate relative ai risultati ottenuti da alcune autorità
di contrasto. La relazione sulla lotta contro il traffico e la criminalità
organizzata del 2013, pubblicata dalla polizia turca, elencava 312 e 335
operazioni condotte rispettivamente nel 2012 e nel 2013 per combattere il
traffico di migranti, nonché 24 e 17 operazioni rispettivamente contro la
tratta di esseri umani. Tali operazioni hanno dato luogo ad azioni penali nei
confronti, rispettivamente, di 1 036 e 918 trafficanti di migranti e 140 e
89 responsabili di tratta di esseri umani. 8. CONCLUSIONI Il dialogo tra l'UE e la Turchia per la
liberalizzazione dei visti ha avuto di fatto inizio con la presentazione, da
parte della Commissione, della "Tabella di marcia per un regime di
esenzione dal visto con la Turchia", il 16 dicembre 2013. La prima relazione sull'attuazione della tabella di
marcia, frutto del primo anno di discussioni, mostra che la Turchia ha già ben
progredito nella realizzazione di diversi parametri previsti dalla tabella ed è
in grado di compiere ulteriori passi avanti verso il soddisfacimento di tutti i
parametri, purché le autorità turche sviluppino la loro cooperazione con l'UE e
con tutti i suoi Stati membri nei settori pertinenti, e avviino e realizzino
alcune riforme legislative e amministrative essenziali. Tuttavia, la situazione
giuridica e amministrativa e l'evoluzione constatate in Turchia, nonché la sua
cooperazione complessiva con l'UE, non hanno ancora raggiunto un livello tale
da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio e al Parlamento europeo
di abolire l'obbligo del visto Schengen per i cittadini turchi. La presente relazione contiene indicazioni
dettagliate sui settori in cui sono necessarie riforme e cooperazione. Si
elencano qui di seguito i punti più importanti.
Per quanto riguarda la sicurezza
dei documenti, la Turchia dovrà cominciare a rilasciare nuovi passaporti
che includano dati biometrici, conformemente all'acquis dell'UE, e
sviluppare uno scambio d'informazioni e una cooperazione efficaci con gli
Stati membri dell'UE per individuare i documenti di viaggio falsi o
utilizzati in modo fraudolento.
Per quanto riguarda la gestione
delle migrazioni, la Turchia dovrà garantire l'attuazione efficace e
globale della nuova legge sugli stranieri e sulla protezione
internazionale, anche adottando disposizioni adeguate di diritto derivato,
e dovrà completare l'istituzione della direzione generale per la gestione
delle migrazioni.
La Turchia dovrà prendere misure
per progredire verso l'istituzione di un sistema più moderno, efficace e
integrato di gestione delle frontiere, e per rafforzare il sistema dei
visti, nonché la cooperazione frontaliera con gli Stati membri dell'UE.
L'accordo di riammissione tra l'UE
e la Turchia è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. L'UE si aspetta ora
che sia attuato pienamente ed efficacemente nei confronti di tutti gli
Stati membri. Nel frattempo, gli obblighi di riammissione bilaterali già
in vigore tra la Turchia e gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere
maggiormente rispettati.
Per quanto riguarda l'ordine
pubblico e la sicurezza, le autorità turche devono firmare, ratificare e
cominciare ad applicare varie convenzioni internazionali, attuarle secondo
un approccio cooperativo, adottare una legislazione nazionale conforme
alle norme europee e internazionali, e proseguire la riforma del sistema
giudiziario per tutelarne l'indipendenza e l'efficacia. Tali iniziative
contribuiranno a sostenere le autorità di contrasto turche nella lotta
contro la criminalità organizzata e le aiuteranno a sviluppare la
cooperazione di polizia e giudiziaria con i loro omologhi negli Stati
membri dell'UE.
Il progresso in materia di
protezione dei dati, in particolare, consentirà fra l'altro di migliorare
le relazioni con Europol ed Eurojust.
Nel settore dei diritti
fondamentali, la Turchia dovrebbe continuare a rivedere la
legislazione antiterrorismo e impegnarsi per garantire che tale
legislazione sia attuata, in linea con le disposizioni della CEDU e la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Turchia dovrà altresì adottare e attuare una strategia globale e un piano d'azione
per migliorare la situazione delle persone di origine Rom che vivono in
Turchia e adottare una legislazione diretta a impedire le discriminazioni
e favorire l'inclusione sociale.
La Commissione è convinta che le
autorità turche si impegneranno al massimo per sviluppare e attuare queste
riforme e questa cooperazione, e le invita a tenerla informata su qualsiasi
evoluzione relativa al conseguimento dei requisiti previsti dai parametri. Per sostenere la Turchia in questo
impegno, la Commissione è determinata a ricorrere a tutte le risorse
finanziarie e tecniche di cui dispone l'UE, in particolare a quelle disponibili
nel quadro dello strumento di assistenza preadesione. La Commissione, infatti, non soltanto desidera
stabilire un partenariato e condividere degli oneri con la Turchia, ma è anche
consapevole del fatto che la maggior parte delle misure che permetteranno al
paese di progredire verso la liberalizzazione dei visti, previste dalla tabella
di marcia e raccomandate nella presente relazione, finiranno anche per
promuovere — se correttamente attuate — un ulteriore allineamento della
legislazione, delle capacità amministrative e delle prassi della Turchia alle
norme dell'UE. La
Commissione continuerà a sorvegliare i progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare
i parametri previsti dalla tabella di marcia e per seguire le specifiche
raccomandazioni formulate nella presente relazione. Una seconda relazione sarà
pubblicata entro i prossimi dodici mesi. [1]
Relazione
2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia (SWD(2014) 307),
che accompagna la comunicazione "Strategia di allargamento e sfide
principali per il periodo 2014-2015", COM(2014)700 dell'8.10.2014.