COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione: Manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE /* COM/2014/0604 final */
I.
Introduzione Il
diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione europea è una delle
quattro libertà fondamentali sancite dal diritto dell’Unione e costituisce una
delle pietre miliari dell’integrazione europea. Promuovere e
rafforzare questo diritto è un obiettivo cruciale dell'UE. L'importanza
di garantire la protezione della vita familiare per eliminare gli ostacoli
all'esercizio della fondamentale libertà di circolazione è riconosciuta
tanto dall'Unione europea, quanto dagli Stati membri. Se i cittadini dell'UE
non potessero condurre una normale vita familiare nel paese dell'Unione che li
ospita, la loro libertà fondamentale risulterebbe gravemente compromessa. I
cittadini dell'UE che, nei loro spostamenti, si affidano in buona fede al diritto
dell'Unione sono da questo pienamente protetti. Tuttavia, come in ogni settore
legislativo, esistono casi in cui gli individui cercano di abusare della
libertà di circolazione nel tentativo di eludere la normativa nazionale in
materia di immigrazione. L'abuso del diritto di libera circolazione compromette
questo diritto fondamentale dei cittadini dell'UE e dev'essere quindi
combattuto con efficacia per tutelare tale diritto. Nella
riunione del 26–27 aprile 2012, il Consiglio Giustizia e affari interni ha
approvato una tabella di marcia dal titolo "Azione dell'UE sulle
pressioni migratorie - Una risposta strategica", che fa riferimento ai
matrimoni fittizi come mezzo per facilitare l'ingresso e il soggiorno illegali
dei cittadini di paesi terzi nell'Unione. La tabella di marcia enumera varie
azioni che dovranno essere intraprese dalla Commissione e/o dagli Stati membri
per comprendere meglio gli abusi del diritto di libera circolazione perpetrati
da cittadini di paesi terzi e dalla criminalità organizzata al fine di
facilitare l'immigrazione illegale. Una di queste azioni consiste
nell'elaborazione di "un manuale sui matrimoni fittizi, compresi i
criteri indicativi volti a contribuire all'individuazione dei matrimoni
fittizi". Nella
comunicazione del 25 novembre 2013 "Libera circolazione dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza"[1],
la Commissione ha precisato i diritti e gli obblighi dei cittadini dell'Unione
basati sulle norme dell'UE in materia di libera circolazione e ha definito
cinque azioni destinate ad aiutare le autorità nazionali ad applicare
efficacemente e concretamente tali norme. Ha rammentato che il diritto
dell'UE prevede varie misure potenti di salvaguardia che consentono agli
Stati membri di lottare contro gli abusi. Una delle azioni concrete per aiutare
le autorità ad attuare pienamente tali salvaguardie consisteva nel
preparare, insieme agli Stati membri, un "manuale sul modo in cui
contrastare i matrimoni simulati". In
risposta alla suddetta richiesta degli Stati membri e in stretta cooperazione
con loro, i servizi della Commissione hanno pertanto redatto un Manuale sul
modo di affrontare i presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e
cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di
libera circolazione dei cittadini dell'UE, che accompagna la presente
comunicazione sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Scopo del Manuale è aiutare le autorità nazionali ad affrontare efficacemente i
singoli casi di abuso sotto forma di matrimoni fittizi, senza peraltro
compromettere l'obiettivo fondamentale di garantire e facilitare la libera
circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari che applicano in buona
fede il diritto dell'Unione. I
dati presentati dagli Stati membri sui matrimoni fittizi recentemente
identificati tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'UE che esercitano il
loro diritto di libera circolazione all'interno dell'UE mostrano che il
fenomeno esiste, ma varia in misura significativa da uno Stato membro all'altro[2].
Nonostante i casi non siano numerosi, preoccupa l'implicazione delle reti di
criminalità organizzata, segnalata dalle recenti relazioni di Europol. Il
quadro giuridico, a livello dell'Unione e internazionale, al quale le autorità
nazionali devono conformarsi nel contrastare gli abusi comprende le norme
dell'UE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari, i diritti e le garanzie sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e altri strumenti pertinenti del diritto internazionale,
quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Completando
le linee guida proposte agli Stati membri sul modo per affrontare gli abusi
sotto forma di matrimoni fittizi, presentate nella comunicazione della
Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore
recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE[3]
(“Orientamenti della Commissione del 2009”), il Manuale espone tale
quadro giuridico. Spiega chiaramente le conseguenze pratiche dell'applicazione
di tali norme, offrendo alle autorità nazionali una guida operativa per
aiutarle a individuare efficacemente i casi di sospetti matrimoni fittizi e ad
indagare su di essi. Le indicazioni e le informazioni presentate dal Manuale
dovrebbero far sì che le prassi delle autorità nazionali competenti si basino
sugli stessi criteri fattuali e giuridici in tutta l'Unione e contribuire
all'osservanza del diritto dell'UE. Il
Manuale non è giuridicamente vincolante né esaustivo. Non pregiudica il diritto
vigente dell'Unione né i suoi futuri sviluppi, e neanche l'interpretazione
vincolante del diritto dell'UE eventualmente fornita dalla Corte di giustizia. La
presente comunicazione riassume il contenuto essenziale del Manuale, che è
distribuito in quattro sezioni: "Introduzione",
"Definizioni", "Quadro giuridico applicabile" e
"Misure operative di competenza nazionale". II. Contenuto essenziale del Manuale 1.
Introduzione In
questa sezione si precisa che il Manuale concerne esclusivamente il matrimonio
fittizio tra un cittadino di un paese terzo e un cittadino dell'UE che eserciti
il diritto alla libera circolazione soggiornando in un altro Stato membro. Non
contempla, quindi, i matrimoni tra due cittadini dell'UE. Si specifica inoltre
che qualsiasi misura adottata da autorità nazionali al fine di impedire abusi
deve rispettare le norme e i principi fondamentali del diritto dell'UE e che il
diritto di libera circolazione è la regola primaria alla quale si può derogare soltanto
in via eccezionale, in casi individuali e laddove giustificato da un abuso
dimostrato. 2.
Definizioni Gli
orientamenti forniti dal Manuale si concentrano sui matrimoni fittizi ai sensi
della direttiva 2004/38/CE[4]
(“direttiva”), ossia i matrimoni contratti all'unico scopo di usufruire
del diritto di libera circolazione e di soggiorno in virtù della direttiva, che
altrimenti non avrebbe potuto essere esercitato. L'articolo 35 della direttiva
autorizza gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rifiutare,
estinguere o revocare un diritto conferito dalla direttiva in caso di abuso di
diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Gli Orientamenti
della Commissione del 2009 hanno fornito chiarimenti sulle nozioni di abuso e
di matrimonio fittizio nel quadro delle
norme dell'UE sulla libera circolazione. Il
Manuale spiega dettagliatamente il significato degli elementi costitutivi di
tali nozioni e fornisce ulteriori indicazioni sul modo di distinguere un
matrimonio autentico da un matrimonio fittizio: descrive le caratteristiche
principali delle diverse forme di i) matrimoni autentici che talvolta sono
considerati erroneamente matrimoni
fittizi (ad esempio matrimoni combinati, matrimoni per procura o matrimoni
consolari) e ii) matrimoni non autentici (ad esempio matrimoni fittizi,
contratti con la frode, forzati o finti) e cita le norme dell'UE che si
applicano qualora i matrimoni fittizi comprendano elementi attinenti alla
tratta di esseri umani[5]. 3.
Quadro giuridico applicabile Il
Manuale contiene una presentazione generale delle norme di cui devono tenere
conto le autorità nazionali nell'adottare provvedimenti volti a prevenire o
contrastare gli abusi, in particolare le disposizioni dell'UE sulla libera
circolazione e i diritti fondamentali, e ne illustra le conseguenze pratiche. 3.1
Norme e principi dell'UE sulla libera
circolazione dei cittadini dell'Unione Per
quanto riguarda l'articolo 35 della direttiva, in virtù del quale qualsiasi
misura adottata per rifiutare, estinguere o revocare i diritti conferiti dalla
direttiva in caso di matrimonio fittizio "è proporzionata ed è soggetta
alle garanzie procedurali previste agli articoli 30 e 31", il Manuale
indica come applicare il principio generale di proporzionalità dell'UE nel
contesto delle decisioni in questione. Sottolinea inoltre che la necessità di
assicurare che qualsiasi misura di questo tipo rispetti la garanzia materiale
di proporzionalità, quale prevista all'articolo 35 della direttiva, si riflette
anche nelle garanzie procedurali applicabili a tali misure, stabilite agli
articoli 30 e 31 della direttiva stessa. 3.2
Contesto generale del diritto europeo e
internazionale Il
Manuale ricorda i diritti fondamentali sanciti dagli strumenti del diritto
europeo e internazionale che devono essere presi in considerazione allorché
vengono individuati, indagati e sanzionati matrimoni fittizi. Di particolare
importanza sono il diritto di sposarsi, il diritto al rispetto della vita
privata e familiare e i diritti del minore, come pure il divieto di
discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa,
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Poiché
i diritti sanciti dalla Carta che corrispondono ai diritti garantiti dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (“Convenzione”) dovrebbero
avere lo stesso significato e la stessa portata di quelli stabiliti dalla
Convenzione[6],
il Manuale riassume i principali elementi delle disposizioni pertinenti della
Convenzione e la giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti
dell'uomo ("CEDU"), in modo da fornire orientamenti sulla loro
interpretazione. Per
quanto riguarda il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia,
sancito all'articolo 9 della Carta e all'articolo 12 della Convenzione, il
Manuale fa notare che quest'ultimo articolo conferisce alle autorità nazionali
un certo margine discrezionale circa il modo di disciplinare l'esercizio del
diritto di sposarsi a livello nazionale, ma tale margine è limitato, e presenta
la relativa giurisprudenza della CEDU[7].
Per
quanto riguarda il diritto al rispetto della vita familiare, sancito
all'articolo 7 della Carta e all'articolo 8 della Convenzione, il Manuale cita
la giurisprudenza della CEDU[8]
che definisce i fattori da prendere in considerazione in relazione ai matrimoni
fittizi al fine di valutare se una decisione che limiti il diritto di ingresso
e di soggiorno possa essere considerata necessaria in una società democratica e
proporzionata al legittimo fine da conseguire, in modo da non interferire con
il diritto alla vita familiare. Nei
casi in cui i matrimoni fittizi hanno conseguenze su minori (per lo più nati da
precedenti relazioni dei coniugi), il Manuale sottolinea la necessità di tenere
debitamente conto dei diritti dei minori conformemente all'articolo 24
della Carta e all'articolo 8 della Convenzione, anch'esso di applicazione. Dato
che l'articolo 24 della Carta è basato sulla Convenzione sui diritti del
fanciullo, in particolare gli articoli 3, 9, 12 e 13, il Manuale rinvia ai
suggerimenti pratici sulla loro applicazione forniti dalle Linee guida
dell’UNHCR sulla determinazione del superiore interesse del minore del 2008[9].
Specifica in particolare che, in caso di matrimonio fittizio, se un coniuge o
entrambi i coniugi esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di un
minore, occorre attribuire al benessere del minore un peso sufficiente nel
determinare se la persona o le persone esercitanti la responsabilità
genitoriale debbano essere allontanate. Il
Manuale ricorda inoltre che, se i minori coinvolti sono cittadini del paese UE
ospitante, essi beneficiano di una protezione aggiuntiva in virtù delle
legislazioni nazionali e internazionali che proibiscono l'espulsione dei
cittadini nazionali o, in casi eccezionali, in virtù della giurisprudenza della
Corte di giustizia sulla cittadinanza dell'Unione, qualora l'allontanamento di
un genitore cittadino di un paese terzo che ha contratto un matrimonio fittizio
obblighi il minore a lasciare il paese UE ospitante[10]
o l'UE in assoluto[11]. Infine
il Manuale sottolinea che, nell'adottare provvedimenti volti a contrastare
potenziali abusi, le autorità nazionali non devono sottoporre le persone
interessate a trattamenti degradanti né a discriminazioni fondate in
particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o
sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la nazionalità, la religione
o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in quanto tali misure
violerebbero, rispettivamente, l'articolo 4 della Carta (e l'articolo 3
della Convenzione) e l'articolo 21 della Carta (ed eventualmente anche
l'articolo 14 della Convenzione). 3.3
Onere della prova Il
Manuale precisa che qualsiasi misura adottata dalle autorità nazionali per
indagare su sospetti matrimoni fittizi e per raccogliere prove deve rispettare
le garanzie procedurali essenziali imposte dal diritto nazionale e dal diritto
dell'Unione. È possibile avviare un'indagine su un matrimonio soltanto se
esistono ragionevoli dubbi sulla sua autenticità. Inoltre, anche se tali
ragionevoli dubbi costituiscono un motivo sufficiente per avviare un'indagine,
una volta che quest'ultima sia conclusa e abbia condotto alla conclusione che
il matrimonio è effettivamente fittizio, i diritti conferiti dalla normativa
sulla libera circolazione possono essere rifiutati soltanto se l'abuso è
debitamente accertato dalle autorità nazionali, nel rispetto dei pertinenti
criteri probatori[12]. Per
quanto riguarda l'onere della prova, il Manuale aggiunge alle indicazioni
fornite negli Orientamenti della Commissione del 2009 una spiegazione sul suo
funzionamento pratico. Specifica in particolare che, poiché l'onere della prova
incombe sulle autorità nazionali, le coppie sposate non possono essere
obbligate, in linea di principio, a presentare prove che dimostrino che il loro
matrimonio non costituisce un abuso. Tuttavia, se le autorità nazionali hanno
sospetti fondati quanto all'autenticità di un determinato matrimonio, che siano
suffragate da prove (ad esempio, informazioni contraddittorie fornite dai
coniugi), possono invitare la coppia a fornire ulteriori documenti o prove.
I
coniugi sono tenuti a collaborare con le autorità e devono essere informati di
questo loro obbligo. Se i coniugi non forniscono prove, tali da dissipare i
sospetti, delle quali si può ragionevolmente presumere che disporrebbe una
coppia autentica, oppure se decidono di non presentare alcuna prova, ciò non
può costituire l'unico motivo o il motivo determinante per concludere che il
matrimonio è fittizio. Le autorità possono però tener conto di ciò, insieme a
tutte le altre circostanze del caso, nella valutazione della natura del
matrimonio. 3.4
Garanzie procedurali Il
Manuale presenta dettagliatamente le garanzie procedurali che le autorità
nazionali devono rispettare, in conformità dell'articolo 35 della direttiva,
nell'adottare qualsiasi provvedimento atto a limitare il diritto di libera
circolazione sulla base dell'esistenza di un matrimonio fittizio, ossia le
garanzie previste agli articoli 30 e 31 della direttiva, che disciplinano in
particolare le questioni relative alla notificazioni di tali provvedimenti e ai
mezzi di impugnazione. Rammenta inoltre che le garanzie stabilite dalla
direttiva devono essere collocate nel quadro di altri diritti fondamentali,
quali il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti
della difesa (rispettivamente, articoli 47 e 48 della Carta). 4.
Misure operative di competenza
nazionale In
questa sezione il Manuale descrive prassi operative ispirate alle pratiche
attuate nei vari Stati membri, per aiutare le autorità nazionali a individuare
efficacemente i sospetti matrimoni fittizi e a condurre le indagini pertinenti.
Fornisce una serie di soluzioni che consentirebbero agli Stati membri di
definire schemi operativi adeguati alle loro specifiche esigenze e alle risorse
disponibili, senza costituire peraltro un modello generale per tutti gli schemi
e i procedimenti investigativi. 4.1
Indizi di possibile abuso che possono
determinare l'avvio di un'indagine Per
quanto riguarda i possibili motivi di avvio di un'indagine, il Manuale spiega
il contenuto degli Orientamenti della Commissione del 2009 – nonché della
risoluzione del Consiglio sulle misure da adottare in materia di lotta contro i
matrimoni fittizi, del 4 dicembre 1997[13] - relativo
all'uso di criteri indicativi, gli "indizi di abuso", collegati a un
comportamento che si può ragionevolmente presumere che le coppie abusive
mostrino in misura nettamente maggiore delle coppie autentiche. La nozione di
"indizi di abuso" impiegata nel Manuale dev'essere intesa nel senso
che tali indizi, se colti dalle autorità nazionali, non confermano mai
automaticamente e inevitabilmente la natura abusiva del matrimonio in
questione: dev'essere sempre effettuata una valutazione più ampia e neutra di
tutti gli elementi, sia di quelli a favore che di quelli contrari all'originario
sospetto di abuso. Di
fatto, quando le autorità nazionali affrontano concretamente gli abusi, possono
trovarsi di fronte a coppie autentiche ma atipiche, che a prima vista
manifestano una serie di caratteristiche del matrimonio fittizio. Per questo
motivo il Manuale definisce un "meccanismo di doppia sicurezza" da
applicare per ridurre al minimo il rischio di false individuazioni positive (ad
esempio, laddove i coniugi non hanno un domicilio comune o uno di essi ha un
passato migratorio sfavorevole). Tale
meccanismo implica, in primo luogo, un'applicazione rigorosa del principio
secondo cui la libera circolazione è la regola fondamentale e può essere
limitata solo in singoli casi in cui ciò sia giustificato da un abuso. In
secondo luogo, implica che le autorità nazionali competenti per indagare
sull'abuso non devono, in linea di massima, concentrarsi prima di tutto sugli
indizi di abuso per suffragare il loro iniziale sospetto sul matrimonio in
questione, ma al contrario devono prima di tutto considerare gli
"indizi di mancanza di abuso" (ad esempio il fatto che la
coppia ha una relazione di lunga durata, ha assunto un importante impegno
giuridico/finanziario a lungo termine o condivide una responsabilità
genitoriale) da cui si evincerebbe che la coppia è autentica e pertanto
gode del diritto di circolare e soggiornare liberamente. Soltanto se l'esame
degli "indizi di mancanza di abuso" non conferma la natura autentica
del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare l'esistenza
di "indizi di abuso". Gli
indizi di potenziale abuso, che si riferiscono ad alcuni tratti comportamentali
che si riscontrano con probabilità molto maggiore nelle coppie abusive che in
quelle autentiche, sono suddivisi in vari gruppi, corrispondenti alle diverse
fasi del "ciclo di vita" dei matrimoni fittizi. Presentiamo qui di
seguito alcuni esempi di tali indizi. Prima
dell'incontro tra i futuri sposi: rispetto ai cittadini di
paesi terzi in buona fede, coloro che intendono commettere un abuso hanno
maggiori probabilità: di essere precedentemente immigrati in modo irregolare o
di soggiornare attualmente in modo irregolare in un paese dell'UE; di aver
contratto in precedenza matrimoni fittizi o di aver commesso altri tipi di
abuso o frode; rispetto ai cittadini dell'Unione in buona fede, coloro
che intendono commettere un abuso hanno maggiori probabilità di trovarsi in una
situazione finanziaria difficile (ad esempio, di essere gravemente
indebitati). Nella
fase precedente al matrimonio: rispetto alle coppie autentiche, le
coppie abusive hanno maggiori probabilità: di non essersi mai incontrate di
persona prima del matrimonio; di non parlare una lingua comprensibili a
entrambi (e che non vi siano prove che si stanno impegnando per trovare una
base comune di comunicazione). Quando
i futuri sposi si stanno preparando a celebrare il matrimonio:
rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive hanno maggiori probabilità:
di scegliere per il matrimonio una sede nota per essere propizia agli abusi o
che ha possibili collegamenti con la criminalità organizzata; di corrispondere
una somma di denaro od offrire doni affinché il matrimonio sia celebrato (a
meno che siano stati offerti a titolo di dote nelle culture dove ciò
costituisce una prassi comune); di presentare documenti contraddittori, che
sollevino sospetti di falsificazione, o di fornire un indirizzo falso. Quando,
dopo il matrimonio, il coniuge cittadino di paese terzo chiede un visto
d'ingresso o un titolo di soggiorno: rispetto alle coppie autentiche,
le coppie abusive presentano maggiori probabilità: che ognuno dei coniugi
fornisca informazioni contraddittorie o false su dati personali fondamentali
dell'altro coniuge (nome, data di nascita ed età, cittadinanza, familiari
più stretti, eventuali matrimoni precedenti, istruzione, professione); di
indicare un indirizzo falso; che il coniuge cittadino di un paese terzo viva
con un'altra persona. Quando
la coppia ha ricevuto un permesso di
ingresso o di soggiorno e risiede nello Stato membro ospitante:
rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive presentano maggiori
probabilità: di non mantenere la relazione di convivenza o di continuare a
vivere separatamente dopo il matrimonio senza ragioni plausibili (ad esempio
il lavoro, la presenza di figli nati da precedenti matrimoni che vivono
all'estero); che uno dei coniugi conviva con un'altra persona. Quando
gli sposi prendono iniziative per porre ufficialmente termine al matrimonio:
rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive hanno maggiori probabilità
di divorziare poco dopo che il coniuge cittadino di paese terzo ha acquisito un
diritto di soggiorno indipendente o la cittadinanza del paese dell'UE
ospitante. 4.2
Le indagini sui matrimoni fittizi Il
Manuale presenta gli strumenti principali utilizzati dalle autorità nazionali
per indagare sui matrimoni fittizi, ossia colloqui o questionari simultanei,
controllo dei documenti e dei precedenti, ispezioni condotte dalle autorità di
contrasto, dalle autorità competenti per l'immigrazione o da altre autorità competenti,
e controlli a livello della comunità per verificare che la coppia conviva e
gestisca congiuntamente il domicilio. A tale proposito, il Manuale sottolinea
l'importanza di tutelare i diritti delle persone al rispetto della vita privata
e di osservare le garanzie applicabili, ed espone prassi comuni sviluppate
dalle autorità nazionali per accrescere l'efficacia di tali strumenti. 4.3.
La cooperazione transfrontaliera nel
contrasto ai matrimoni fittizi Il
Manuale sottolinea quanto l'individuazione, l'indagine e il perseguimento dei
matrimoni fittizi possano essere agevolati dalla cooperazione transfrontaliera.
Specifica, in particolare, l'assistenza che può essere fornita alle autorità
nazionali da Europol, laddove la criminalità organizzata è coinvolta nella
tratta di esseri umani, e da Eurojust, specialmente per quanto riguarda le
indagini su atti specifici e il perseguimento dei medesimi, nonché dal
coordinamento tra le autorità nazionali. Spiega inoltre in che modo Europol ed
Eurojust possano aiutare gli Stati membri a istituire squadre investigative
comuni e la situazione in cui tali squadre possano rivelarsi strumenti adatti e
utili. 4.4
I ruoli delle diverse autorità nazionali In
questa sezione finale, il Manuale delinea una mappa delle varie autorità a
livello nazionale che possono essere coinvolte nel contrasto ai matrimoni
fittizi, e sottolinea in particolare l'esigenza di politiche globali per
lottare contro tale fenomeno, specificando i ruoli dei diversi attori
nazionali. In funzione delle rispettive esigenze, gli Stati membri devono anche
valutare il modo migliore per coordinare il lavoro di tutte le principali
entità competenti, ad esempio creando un organo centrale di coordinamento o
punti di contatto in ciascuno dei servizi coinvolti. [1] COM(2013)
837 final - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0837&rid=1. [2] Comunicazione
"Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari:
cinque azioni fanno la differenza", citata sopra alla sezione 3.1. [3] COM(2009)
313 definitivo. [4] Direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del
30.4.2004, pag. 77), considerando 28. [5] Direttiva 2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione
e la repressione della tratta di esseri umani e la prevenzione delle vittime -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF. [6] Articolo
52, paragrafo 3, della Carta; si vedano anche le Spiegazioni relative alla
Carta (GU 2007/C 303/02) sul significato e sulla portata di alcune specifiche
disposizioni della Carta confrontate con le disposizioni corrispondenti della
Convenzione. [7] Ad
esempio le decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo nella
causa Sanders v France (domanda 31401/96) e nella causa Klip and
Krüger v the Netherlands (domanda 33257/96). [8] Sentenza Űner
v The Netherlands (causa 46410/99). [9] http://www.unhcr.org/4566b16b2.html. [10] Protocollo
n. 4 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, articolo 3. [11] Si vedano
in particolare le cause C-34/09, Ruiz Zambrano, C-256/11, Dereci,
e le cause riunite C‑356/11 e C‑357/11,
O. e S. [12] Può
applicarsi un criterio probatorio diverso a seconda che la pratica abusiva sia
perseguita nell'ambito del diritto penale, del diritto dell'immigrazione, del
diritto amministrativo o della normativa sullo stato civile. [13] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216(01):IT:HTML.