52014DC0604

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione: Manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE /* COM/2014/0604 final */


I.            Introduzione

Il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione europea è una delle quattro libertà fondamentali sancite dal diritto dell’Unione e costituisce una delle pietre miliari dell’integrazione europea. Promuovere e rafforzare questo diritto è un obiettivo cruciale dell'UE.

L'importanza di garantire la protezione della vita familiare per eliminare gli ostacoli all'esercizio della fondamentale libertà di circolazione è riconosciuta tanto dall'Unione europea, quanto dagli Stati membri. Se i cittadini dell'UE non potessero condurre una normale vita familiare nel paese dell'Unione che li ospita, la loro libertà fondamentale risulterebbe gravemente compromessa.

I cittadini dell'UE che, nei loro spostamenti, si affidano in buona fede al diritto dell'Unione sono da questo pienamente protetti. Tuttavia, come in ogni settore legislativo, esistono casi in cui gli individui cercano di abusare della libertà di circolazione nel tentativo di eludere la normativa nazionale in materia di immigrazione. L'abuso del diritto di libera circolazione compromette questo diritto fondamentale dei cittadini dell'UE e dev'essere quindi combattuto con efficacia per tutelare tale diritto.

Nella riunione del 26–27 aprile 2012, il Consiglio Giustizia e affari interni ha approvato una tabella di marcia dal titolo "Azione dell'UE sulle pressioni migratorie - Una risposta strategica", che fa riferimento ai matrimoni fittizi come mezzo per facilitare l'ingresso e il soggiorno illegali dei cittadini di paesi terzi nell'Unione. La tabella di marcia enumera varie azioni che dovranno essere intraprese dalla Commissione e/o dagli Stati membri per comprendere meglio gli abusi del diritto di libera circolazione perpetrati da cittadini di paesi terzi e dalla criminalità organizzata al fine di facilitare l'immigrazione illegale. Una di queste azioni consiste nell'elaborazione di "un manuale sui matrimoni fittizi, compresi i criteri indicativi volti a contribuire all'individuazione dei matrimoni fittizi".

Nella comunicazione del 25 novembre 2013 "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza"[1], la Commissione ha precisato i diritti e gli obblighi dei cittadini dell'Unione basati sulle norme dell'UE in materia di libera circolazione e ha definito cinque azioni destinate ad aiutare le autorità nazionali ad applicare efficacemente e concretamente tali norme. Ha rammentato che il diritto dell'UE prevede varie misure potenti di salvaguardia che consentono agli Stati membri di lottare contro gli abusi. Una delle azioni concrete per aiutare le autorità ad attuare pienamente tali salvaguardie consisteva nel preparare, insieme agli Stati membri, un "manuale sul modo in cui contrastare i matrimoni simulati".

In risposta alla suddetta richiesta degli Stati membri e in stretta cooperazione con loro, i servizi della Commissione hanno pertanto redatto un Manuale sul modo di affrontare i presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE, che accompagna la presente comunicazione sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione. Scopo del Manuale è aiutare le autorità nazionali ad affrontare efficacemente i singoli casi di abuso sotto forma di matrimoni fittizi, senza peraltro compromettere l'obiettivo fondamentale di garantire e facilitare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari che applicano in buona fede il diritto dell'Unione.

I dati presentati dagli Stati membri sui matrimoni fittizi recentemente identificati tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'UE che esercitano il loro diritto di libera circolazione all'interno dell'UE mostrano che il fenomeno esiste, ma varia in misura significativa da uno Stato membro all'altro[2]. Nonostante i casi non siano numerosi, preoccupa l'implicazione delle reti di criminalità organizzata, segnalata dalle recenti relazioni di Europol.

Il quadro giuridico, a livello dell'Unione e internazionale, al quale le autorità nazionali devono conformarsi nel contrastare gli abusi comprende le norme dell'UE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, i diritti e le garanzie sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e altri strumenti pertinenti del diritto internazionale, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Completando le linee guida proposte agli Stati membri sul modo per affrontare gli abusi sotto forma di matrimoni fittizi, presentate nella comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE[3] (“Orientamenti della Commissione del 2009”), il Manuale espone tale quadro giuridico. Spiega chiaramente le conseguenze pratiche dell'applicazione di tali norme, offrendo alle autorità nazionali una guida operativa per aiutarle a individuare efficacemente i casi di sospetti matrimoni fittizi e ad indagare su di essi. Le indicazioni e le informazioni presentate dal Manuale dovrebbero far sì che le prassi delle autorità nazionali competenti si basino sugli stessi criteri fattuali e giuridici in tutta l'Unione e contribuire all'osservanza del diritto dell'UE.

Il Manuale non è giuridicamente vincolante né esaustivo. Non pregiudica il diritto vigente dell'Unione né i suoi futuri sviluppi, e neanche l'interpretazione vincolante del diritto dell'UE eventualmente fornita dalla Corte di giustizia.

La presente comunicazione riassume il contenuto essenziale del Manuale, che è distribuito in quattro sezioni: "Introduzione", "Definizioni", "Quadro giuridico applicabile" e "Misure operative di competenza nazionale".

II.          Contenuto essenziale del Manuale

1.            Introduzione

In questa sezione si precisa che il Manuale concerne esclusivamente il matrimonio fittizio tra un cittadino di un paese terzo e un cittadino dell'UE che eserciti il diritto alla libera circolazione soggiornando in un altro Stato membro. Non contempla, quindi, i matrimoni tra due cittadini dell'UE. Si specifica inoltre che qualsiasi misura adottata da autorità nazionali al fine di impedire abusi deve rispettare le norme e i principi fondamentali del diritto dell'UE e che il diritto di libera circolazione è la regola primaria alla quale si può derogare soltanto in via eccezionale, in casi individuali e laddove giustificato da un abuso dimostrato.

2.            Definizioni

Gli orientamenti forniti dal Manuale si concentrano sui matrimoni fittizi ai sensi della direttiva 2004/38/CE[4] (“direttiva”), ossia i matrimoni contratti all'unico scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e di soggiorno in virtù della direttiva, che altrimenti non avrebbe potuto essere esercitato. L'articolo 35 della direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla direttiva in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Gli Orientamenti della Commissione del 2009 hanno fornito chiarimenti sulle nozioni di abuso e di matrimonio fittizio nel quadro delle norme dell'UE sulla libera circolazione.

Il Manuale spiega dettagliatamente il significato degli elementi costitutivi di tali nozioni e fornisce ulteriori indicazioni sul modo di distinguere un matrimonio autentico da un matrimonio fittizio: descrive le caratteristiche principali delle diverse forme di i) matrimoni autentici che talvolta sono considerati erroneamente matrimoni fittizi (ad esempio matrimoni combinati, matrimoni per procura o matrimoni consolari) e ii) matrimoni non autentici (ad esempio matrimoni fittizi, contratti con la frode, forzati o finti) e cita le norme dell'UE che si applicano qualora i matrimoni fittizi comprendano elementi attinenti alla tratta di esseri umani[5].

3.            Quadro giuridico applicabile

Il Manuale contiene una presentazione generale delle norme di cui devono tenere conto le autorità nazionali nell'adottare provvedimenti volti a prevenire o contrastare gli abusi, in particolare le disposizioni dell'UE sulla libera circolazione e i diritti fondamentali, e ne illustra le conseguenze pratiche.

3.1         Norme e principi dell'UE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione

Per quanto riguarda l'articolo 35 della direttiva, in virtù del quale qualsiasi misura adottata per rifiutare, estinguere o revocare i diritti conferiti dalla direttiva in caso di matrimonio fittizio "è proporzionata ed è soggetta alle garanzie procedurali previste agli articoli 30 e 31", il Manuale indica come applicare il principio generale di proporzionalità dell'UE nel contesto delle decisioni in questione. Sottolinea inoltre che la necessità di assicurare che qualsiasi misura di questo tipo rispetti la garanzia materiale di proporzionalità, quale prevista all'articolo 35 della direttiva, si riflette anche nelle garanzie procedurali applicabili a tali misure, stabilite agli articoli 30 e 31 della direttiva stessa.

3.2         Contesto generale del diritto europeo e internazionale

Il Manuale ricorda i diritti fondamentali sanciti dagli strumenti del diritto europeo e internazionale che devono essere presi in considerazione allorché vengono individuati, indagati e sanzionati matrimoni fittizi. Di particolare importanza sono il diritto di sposarsi, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e i diritti del minore, come pure il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

Poiché i diritti sanciti dalla Carta che corrispondono ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (“Convenzione”) dovrebbero avere lo stesso significato e la stessa portata di quelli stabiliti dalla Convenzione[6], il Manuale riassume i principali elementi delle disposizioni pertinenti della Convenzione e la giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo ("CEDU"), in modo da fornire orientamenti sulla loro interpretazione.

Per quanto riguarda il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, sancito all'articolo 9 della Carta e all'articolo 12 della Convenzione, il Manuale fa notare che quest'ultimo articolo conferisce alle autorità nazionali un certo margine discrezionale circa il modo di disciplinare l'esercizio del diritto di sposarsi a livello nazionale, ma tale margine è limitato, e presenta la relativa giurisprudenza della CEDU[7].

Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita familiare, sancito all'articolo 7 della Carta e all'articolo 8 della Convenzione, il Manuale cita  la giurisprudenza della CEDU[8] che definisce i fattori da prendere in considerazione in relazione ai matrimoni fittizi al fine di valutare se una decisione che limiti il diritto di ingresso e di soggiorno possa essere considerata necessaria in una società democratica e proporzionata al legittimo fine da conseguire, in modo da non interferire con il diritto alla vita familiare.

Nei casi in cui i matrimoni fittizi hanno conseguenze su minori (per lo più nati da precedenti relazioni dei coniugi), il Manuale sottolinea la necessità di tenere debitamente conto dei diritti dei minori conformemente all'articolo 24 della Carta e all'articolo 8 della Convenzione, anch'esso di applicazione. Dato che l'articolo 24 della Carta è basato sulla Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 3, 9, 12 e 13, il Manuale rinvia ai suggerimenti pratici sulla loro applicazione forniti dalle Linee guida dell’UNHCR sulla determinazione del superiore interesse del minore del 2008[9]. Specifica in particolare che, in caso di matrimonio fittizio, se un coniuge o entrambi i coniugi esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di un minore, occorre attribuire al benessere del minore un peso sufficiente nel determinare se la persona o le persone esercitanti la responsabilità genitoriale debbano essere allontanate.

Il Manuale ricorda inoltre che, se i minori coinvolti sono cittadini del paese UE ospitante, essi beneficiano di una protezione aggiuntiva in virtù delle legislazioni nazionali e internazionali che proibiscono l'espulsione dei cittadini nazionali o, in casi eccezionali, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla cittadinanza dell'Unione, qualora l'allontanamento di un genitore cittadino di un paese terzo che ha contratto un matrimonio fittizio obblighi il minore a lasciare il paese UE ospitante[10] o l'UE in assoluto[11].

Infine il Manuale sottolinea che, nell'adottare provvedimenti volti a contrastare potenziali abusi, le autorità nazionali non devono sottoporre le persone interessate a trattamenti degradanti né a discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la nazionalità, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in quanto tali misure violerebbero, rispettivamente, l'articolo 4 della Carta (e l'articolo 3 della Convenzione) e l'articolo 21 della Carta (ed eventualmente anche l'articolo 14 della Convenzione).

3.3         Onere della prova        

Il Manuale precisa che qualsiasi misura adottata dalle autorità nazionali per indagare su sospetti matrimoni fittizi e per raccogliere prove deve rispettare le garanzie procedurali essenziali imposte dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione. È possibile avviare un'indagine su un matrimonio soltanto se esistono ragionevoli dubbi sulla sua autenticità. Inoltre, anche se tali ragionevoli dubbi costituiscono un motivo sufficiente per avviare un'indagine, una volta che quest'ultima sia conclusa e abbia condotto alla conclusione che il matrimonio è effettivamente fittizio, i diritti conferiti dalla normativa sulla libera circolazione possono essere rifiutati soltanto se l'abuso è debitamente accertato dalle autorità nazionali, nel rispetto dei pertinenti criteri probatori[12].

Per quanto riguarda l'onere della prova, il Manuale aggiunge alle indicazioni fornite negli Orientamenti della Commissione del 2009 una spiegazione sul suo funzionamento pratico. Specifica in particolare che, poiché l'onere della prova incombe sulle autorità nazionali, le coppie sposate non possono essere obbligate, in linea di principio, a presentare prove che dimostrino che il loro matrimonio non costituisce un abuso. Tuttavia, se le autorità nazionali hanno sospetti fondati quanto all'autenticità di un determinato matrimonio, che siano suffragate da prove (ad esempio, informazioni contraddittorie fornite dai coniugi), possono invitare la coppia a fornire ulteriori documenti o prove.

I coniugi sono tenuti a collaborare con le autorità e devono essere informati di questo loro obbligo. Se i coniugi non forniscono prove, tali da dissipare i sospetti, delle quali si può ragionevolmente presumere che disporrebbe una coppia autentica, oppure se decidono di non presentare alcuna prova, ciò non può costituire l'unico motivo o il motivo determinante per concludere che il matrimonio è fittizio. Le autorità possono però tener conto di ciò, insieme a tutte le altre circostanze del caso, nella valutazione della natura del matrimonio.

3.4         Garanzie procedurali

Il Manuale presenta dettagliatamente le garanzie procedurali che le autorità nazionali devono rispettare, in conformità dell'articolo 35 della direttiva, nell'adottare qualsiasi provvedimento atto a limitare il diritto di libera circolazione sulla base dell'esistenza di un matrimonio fittizio, ossia le garanzie previste agli articoli 30 e 31 della direttiva, che disciplinano in particolare le questioni relative alla notificazioni di tali provvedimenti e ai mezzi di impugnazione. Rammenta inoltre che le garanzie stabilite dalla direttiva devono essere collocate nel quadro di altri diritti fondamentali, quali il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa (rispettivamente, articoli 47 e 48 della Carta).

4.            Misure operative di competenza nazionale

In questa sezione il Manuale descrive prassi operative ispirate alle pratiche attuate nei vari Stati membri, per aiutare le autorità nazionali a individuare efficacemente i sospetti matrimoni fittizi e a condurre le indagini pertinenti. Fornisce una serie di soluzioni che consentirebbero agli Stati membri di definire schemi operativi adeguati alle loro specifiche esigenze e alle risorse disponibili, senza costituire peraltro un modello generale per tutti gli schemi e i procedimenti investigativi.

4.1         Indizi di possibile abuso che possono determinare l'avvio di un'indagine

Per quanto riguarda i possibili motivi di avvio di un'indagine, il Manuale spiega il contenuto degli Orientamenti della Commissione del 2009 – nonché della risoluzione del Consiglio sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi, del 4 dicembre 1997[13] - relativo all'uso di criteri indicativi, gli "indizi di abuso", collegati a un comportamento che si può ragionevolmente presumere che le coppie abusive mostrino in misura nettamente maggiore delle coppie autentiche. La nozione di "indizi di abuso" impiegata nel Manuale dev'essere intesa nel senso che tali indizi, se colti dalle autorità nazionali, non confermano mai automaticamente e inevitabilmente la natura abusiva del matrimonio in questione: dev'essere sempre effettuata una valutazione più ampia e neutra di tutti gli elementi, sia di quelli a favore che di quelli contrari all'originario sospetto di abuso.

Di fatto, quando le autorità nazionali affrontano concretamente gli abusi, possono trovarsi di fronte a coppie autentiche ma atipiche, che a prima vista manifestano una serie di caratteristiche del matrimonio fittizio. Per questo motivo il Manuale definisce un "meccanismo di doppia sicurezza" da applicare per ridurre al minimo il rischio di false individuazioni positive (ad esempio, laddove i coniugi non hanno un domicilio comune o uno di essi ha un passato migratorio sfavorevole).

Tale meccanismo implica, in primo luogo, un'applicazione rigorosa del principio secondo cui la libera circolazione è la regola fondamentale e può essere limitata solo in singoli casi in cui ciò sia giustificato da un abuso. In secondo luogo, implica che le autorità nazionali competenti per indagare sull'abuso non devono, in linea di massima, concentrarsi prima di tutto sugli indizi di abuso per suffragare il loro iniziale sospetto sul matrimonio in questione, ma al contrario devono prima di tutto considerare gli "indizi di mancanza di abuso" (ad esempio il fatto che la coppia ha una relazione di lunga durata, ha assunto un importante impegno giuridico/finanziario a lungo termine o condivide una responsabilità genitoriale)  da cui si evincerebbe che la coppia è autentica e pertanto gode del diritto di circolare e soggiornare liberamente. Soltanto se l'esame degli "indizi di mancanza di abuso" non conferma la natura autentica del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare l'esistenza di "indizi di abuso".

Gli indizi di potenziale abuso, che si riferiscono ad alcuni tratti comportamentali che si riscontrano con probabilità molto maggiore nelle coppie abusive che in quelle autentiche, sono suddivisi in vari gruppi, corrispondenti alle diverse fasi del "ciclo di vita" dei matrimoni fittizi. Presentiamo qui di seguito alcuni esempi di tali indizi.

Prima dell'incontro tra i futuri sposi: rispetto ai cittadini di paesi terzi in buona fede, coloro che intendono commettere un abuso hanno maggiori probabilità: di essere precedentemente immigrati in modo irregolare o di soggiornare attualmente in modo irregolare in un paese dell'UE; di aver contratto in precedenza matrimoni fittizi o di aver commesso altri tipi di abuso o frode; rispetto ai cittadini dell'Unione in buona fede, coloro che intendono commettere un abuso hanno maggiori probabilità di trovarsi in una situazione finanziaria difficile (ad esempio, di essere gravemente indebitati).

Nella fase precedente al matrimonio: rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive hanno maggiori probabilità: di non essersi mai incontrate di persona prima del matrimonio; di non parlare una lingua comprensibili a entrambi (e che non vi siano prove che si stanno impegnando per trovare una base comune di comunicazione).

Quando i futuri sposi si stanno preparando a celebrare il matrimonio: rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive hanno maggiori probabilità: di scegliere per il matrimonio una sede nota per essere propizia agli abusi o che ha possibili collegamenti con la criminalità organizzata;  di corrispondere una somma di denaro od offrire doni affinché il matrimonio sia celebrato (a meno che siano stati offerti a titolo di dote nelle culture dove ciò costituisce una prassi comune); di presentare documenti contraddittori, che sollevino sospetti di falsificazione, o di fornire un indirizzo falso.

Quando, dopo il matrimonio, il coniuge cittadino di paese terzo chiede un visto d'ingresso o un titolo di soggiorno: rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive presentano maggiori probabilità: che ognuno dei coniugi fornisca informazioni contraddittorie o false su dati personali fondamentali dell'altro coniuge (nome, data di nascita ed età, cittadinanza, familiari più stretti, eventuali matrimoni precedenti, istruzione, professione); di indicare un indirizzo falso; che il coniuge cittadino di un paese terzo viva con un'altra persona.

Quando la coppia  ha ricevuto un permesso di ingresso o di soggiorno e risiede nello Stato membro ospitante: rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive presentano maggiori probabilità: di non mantenere la relazione di convivenza o di continuare a vivere separatamente dopo il matrimonio senza ragioni plausibili (ad esempio il lavoro, la presenza di figli nati da precedenti matrimoni che vivono all'estero); che uno dei coniugi conviva con un'altra persona.

Quando gli sposi prendono iniziative per porre ufficialmente termine al matrimonio: rispetto alle coppie autentiche, le coppie abusive hanno maggiori probabilità di divorziare poco dopo che il coniuge cittadino di paese terzo ha acquisito un diritto di soggiorno indipendente o la cittadinanza del paese dell'UE ospitante.

4.2         Le indagini sui matrimoni fittizi

Il Manuale presenta gli strumenti principali utilizzati dalle autorità nazionali per indagare sui matrimoni fittizi, ossia colloqui o questionari simultanei, controllo dei documenti e dei precedenti, ispezioni condotte dalle autorità di contrasto, dalle autorità competenti per l'immigrazione o da altre autorità competenti, e controlli a livello della comunità per verificare che la coppia conviva e gestisca congiuntamente il domicilio. A tale proposito, il Manuale sottolinea l'importanza di tutelare i diritti delle persone al rispetto della vita privata e di osservare le garanzie applicabili, ed espone prassi comuni sviluppate dalle autorità nazionali per accrescere l'efficacia di tali strumenti.

4.3.        La cooperazione transfrontaliera nel contrasto ai matrimoni fittizi     

Il Manuale sottolinea quanto l'individuazione, l'indagine e il perseguimento dei matrimoni fittizi possano essere agevolati dalla cooperazione transfrontaliera. Specifica, in particolare, l'assistenza che può essere fornita alle autorità nazionali da Europol, laddove la criminalità organizzata è coinvolta nella tratta di esseri umani, e da Eurojust, specialmente per quanto riguarda le indagini su atti specifici e il perseguimento dei medesimi, nonché dal coordinamento tra le autorità nazionali. Spiega inoltre in che modo Europol ed Eurojust possano aiutare gli Stati membri a istituire squadre investigative comuni e la situazione in cui tali squadre possano rivelarsi strumenti adatti e utili.

4.4         I ruoli delle diverse autorità nazionali

In questa sezione finale, il Manuale delinea una mappa delle varie autorità a livello nazionale che possono essere coinvolte nel contrasto ai matrimoni fittizi, e sottolinea in particolare l'esigenza di politiche globali per lottare contro tale fenomeno, specificando i ruoli dei diversi attori nazionali. In funzione delle rispettive esigenze, gli Stati membri devono anche valutare il modo migliore per coordinare il lavoro di tutte le principali entità competenti, ad esempio creando un organo centrale di coordinamento o punti di contatto in ciascuno dei servizi coinvolti.

[1]         COM(2013) 837 final - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0837&rid=1.

[2]           Comunicazione "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza", citata sopra alla sezione 3.1.

[3]         COM(2009) 313 definitivo.

[4]         Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), considerando 28.

[5]           Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la prevenzione delle vittime -    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF.

[6]         Articolo 52, paragrafo 3, della Carta; si vedano anche le Spiegazioni relative alla Carta (GU 2007/C 303/02) sul significato e sulla portata di alcune specifiche disposizioni della Carta confrontate con le disposizioni corrispondenti della Convenzione.

[7]         Ad esempio le decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo nella causa Sanders v France (domanda 31401/96) e nella causa Klip and Krüger v the Netherlands (domanda 33257/96).

[8]         Sentenza Űner v The Netherlands (causa 46410/99).

[9]         http://www.unhcr.org/4566b16b2.html.

[10]        Protocollo n. 4 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articolo 3.

[11]        Si vedano in particolare le cause C-34/09, Ruiz Zambrano, C-256/11, Dereci, e le cause riunite C‑356/11 e C‑357/11, O. e S.

[12]        Può applicarsi un criterio probatorio diverso a seconda che la pratica abusiva sia perseguita nell'ambito del diritto penale, del diritto dell'immigrazione, del diritto amministrativo o della normativa sullo stato civile.

[13]          http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216(01):IT:HTML.