52014DC0572

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SUI LAVORI DEI COMITATI NEL 2013 /* COM/2014/0572 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

SUI LAVORI DEI COMITATI NEL 2013

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[1] (in appresso: regolamento "comitatologia"), la Commissione presenta la relazione annuale sui lavori dei comitati nel 2013.

La presente relazione contiene un'analisi degli sviluppi del sistema della comitatologia nel 2013 e una sintesi delle attività dei comitati ed è corredata di un documento di lavoro in cui figurano statistiche dettagliate sull'operato dei singoli comitati.

1.            Analisi degli sviluppi del sistema della comitatologia nel 2013

1.1 Sviluppo generale

Come indicato nella relazione del 2012[2], tutte le procedure di comitatologia di cui nella precedente decisione "comitatologia"[3], ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, sono state automaticamente adattate alle nuove procedure previste nel regolamento "comitatologia".

Nel 2013 i comitati "comitatologia" hanno quindi operato nel quadro delle procedure fissate nel regolamento "comitatologia", ossia procedura consultiva (articolo 4) e d'esame (articolo 5), nonché nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione "comitatologia".

Conformemente alla dichiarazione[4] rilasciata al momento dell'adozione del regolamento "comitatologia", secondo la quale avrebbe adattato tutte le disposizioni degli atti di base relative alla procedura di regolamentazione con controllo ai criteri sanciti dal trattato, nel 2012 la Commissione ha iniziato una verifica preliminare che ha portato, nel 2013, all'adozione di tre proposte[5] per l'allineamento di 200 atti di base agli articoli 290 e 291 del TFUE. Tali proposte sono attualmente oggetto della procedura legislativa ordinaria.

1.2 Revisione del regolamento interno del comitato di appello

Il regolamento interno del comitato di appello, adottato il 29 marzo 2011[6], include una clausola di riesame (articolo 14) la quale stabilisce che la Commissione debba valutare, entro il 14 aprile 2014, l'applicazione del regolamento interno. Questo riesame riguarda unicamente il regolamento interno e non le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 vero e proprio, che dovrà essere riesaminato entro il 1º marzo 2016.

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 il 1º marzo 2011 e fino alla fine del 2013, il comitato di appello è stato convocato principalmente in relazione a un settore, vale a dire quello della salute e tutela dei consumatori, più in particolare in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari. La Commissione ha rinviato 23 progetti di atti di esecuzione al comitato di appello, che dalla sua creazione si è riunito 15 volte. Di tali progetti, due non riguardavano il settore della salute e della tutela dei consumatori, ma le dogane e l'ambiente.

Nella maggior parte dei casi, il comitato di appello è stato convocato in quanto il comitato interessato non aveva espresso alcun parere. Uno dei principali motivi è che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011 stabilisce che, in caso di mancanza di parere in materia di salute e sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, l'atto di esecuzione non può essere adottato[7]. Qualora l'atto di esecuzione sia ritenuto necessario, è possibile sottoporre una versione modificata dell'atto allo stesso comitato o presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese al comitato di appello. In casi come quello dell'autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, il margine di manovra per eventuali modifiche è piuttosto limitato e non è probabile che una nuova presentazione al comitato conduca a un altro risultato. I servizi della Commissione hanno quindi deciso di presentare l'atto di esecuzione al comitato di appello. Nella maggior parte dei casi, inoltre, neanche il comitato di appello ha espresso un parere e la Commissione ha adottato le misure conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011.

I problemi constatati in base all'esperienza pratica del rinvio al comitato di appello riguardano la fissazione della data delle riunioni e il livello di rappresentanza, le possibilità di promuovere il compromesso e il ricorso alla procedura scritta.

1.2.1 Data delle riunioni e livello di rappresentanza

Il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede, all'articolo 3, paragrafo 7, che "[i]l presidente fissa la data della riunione del comitato di appello in stretta cooperazione con i membri del comitato, in modo da permettere agli Stati membri e alla Commissione di essere rappresentati a un livello appropriato". Ciò trova riscontro nell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento interno, in base al quale "la Commissione consulta gli Stati membri sulle possibili date della riunione" e gli Stati membri possono avanzare suggerimenti al riguardo. L'obiettivo è garantire un livello di rappresentanza sufficientemente elevato, che di norma non dev'essere inferiore a quello dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, per evitare di dover ripetere le discussioni svolte all'interno del comitato interessato.

Poiché, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 182/2011, la riunione deve svolgersi non oltre sei settimane dopo il rinvio al comitato di appello, potrebbe risultare difficile trovare un'opportuna data per la riunione. Ciononostante è sempre stata trovata una soluzione accettabile. Riguardo al livello di rappresentanza, l'esperienza ha dimostrato finora che la norma non è una rappresentanza a livello ministeriale ma che le riunioni si tengono a livello dei rappresentanti permanenti. Gli Stati membri decidono in merito ai loro rappresentanti nel comitato di appello, e la formulazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento interno offre sufficiente flessibilità per adeguare il livello di rappresentanza al caso specifico.

1.2.2 Promuovere il compromesso

Poiché il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede chiaramente che il progetto di atto di esecuzione debba essere sottoposto al comitato di appello, non è possibile presentare una versione modificata. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento, fino a quando non è espresso un parere, ogni membro del comitato di appello può proporre modifiche al progetto di atto di esecuzione e il presidente può decidere se modificarlo o no, il che trova riscontro nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento interno. Pertanto, la presidenza può attualmente agevolare il raggiungimento di un compromesso, ad esempio accettando o proponendo modifiche durante la riunione.

1.2.3 Procedura scritta

In settori specifici, come quello degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati e dei prodotti fitosanitari, data la natura dell'argomento, il comitato di appello non ha raggiunto un compromesso. Le riunioni del comitato di appello sono spesso troppo brevi e si limitano a ribadire i risultati raggiunti dal comitato interessato, senza che venga formulato un parere. In questi casi specifici, il ricorso alla procedura scritta è stato quindi proposto sin dall'inizio. La possibilità di ricorrere a una procedura scritta e le relative condizioni sono definite all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 e menzionate all'articolo 7 del regolamento interno: il presidente può, in particolare, ricorrere alla procedura scritta quando il progetto è già stato esaminato durante una riunione del comitato di appello. Questa formulazione non esclude che si possa ricorrere, in casi giustificati, alla procedura scritta sin dall'inizio. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, occorre tuttavia convocare una riunione se un membro del comitato lo richiede e finora vi sono sempre state richieste in questo senso.

1.2.4 Conclusione

L'esperienza maturata finora con il comitato di appello conferma che regolamento interno rispecchia fedelmente le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011, che fornisce una base efficace per i lavori del comitato di appello e che non vi è, pertanto, in questa fase, alcuna necessità di modificarlo. Qualora dovesse emergere tale necessità, il riesame del regolamento (UE) n. 182/2011, previsto per il 2016, offre l'opportunità di riesaminare la questione.

1.3 Evoluzione della giurisprudenza

Con la sentenza pronunciata il 18 marzo 2014 nella causa C-427/12, Commissione/Parlamento e Consiglio (la causa "Biocidi"), la Corte di giustizia ha preso posizione per la prima volta sulla questione della demarcazione tra atti delegati e atti di esecuzione. Con il suo ricorso nella causa "Biocidi", la Commissione europea ha chiesto l'annullamento di una disposizione che prevedeva l'adozione di misure che stabiliscono le tariffe spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite atti di esecuzione. La Commissione riteneva che tali tariffe dovessero essere fissate con atti delegati. La Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione ritenendolo infondato. Pur non mettendo in discussione il fatto che gli articoli 290 e 291 del TFUE hanno il proprio ambito di applicazione distinto, la Corte ha affermato che il legislatore, quando decide di attribuire alla Commissione un potere delegato ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE o un potere di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, dispone di un potere discrezionale. Di conseguenza, la Corte ha sancito che il sindacato giurisdizionale debba limitarsi agli errori manifesti di valutazione.

Due sentenze della Corte di giustizia del 2013 hanno chiarito taluni aspetti della procedura di regolamentazione prevista dalla decisione 1999/468/CE[8]. Le cause riguardavano situazioni in cui il comitato di regolamentazione aveva votato prima che entrasse in vigore il regolamento (UE) n. 182/2011. Pertanto, ai sensi dell'articolo 14 di tale regolamento, la procedura doveva essere considerata pendente e doveva essere conclusa in base alle norme contenute nella decisione 1999/468/CE.

2.            Quadro generale delle attività

2.1         Numero di comitati e riunioni

È importante operare una distinzione tra i comitati "comitatologia" e gli altri organi, in particolare i "gruppi di esperti" creati dalla Commissione stessa. La Commissione si avvale delle competenze di questi ultimi[9] per l'elaborazione e l'esecuzione delle politiche, nonché degli atti delegati, mentre è assistita dai comitati "comitatologia" nell'esercizio delle competenze di esecuzione che le sono attribuite dagli atti normativi di base. La presente relazione si occupa esclusivamente dei comitati "comitatologia". Il numero dei comitati "comitatologia" è stato calcolato per ciascun settore d'attività (vedi tabella I) al 31 dicembre 2013. Vengono altresì indicate a titolo comparativo le cifre relative all'anno precedente (al 31 dicembre 2012 ). Le sezioni e le altre strutture non sono conteggiate a parte in quanto appartengono a un comitato principale.

TABELLA I — Numero totale dei comitati (2013)

Settore di attività || 2012 || 2013

Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI) || 15 || 20

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) || 1 || 1

Bilancio (BUDG) || 2 || 2

Azione per il clima (CLIMA) || 4 || 4

Comunicazione (COMM) || 1 || 1

Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CNECT) || 6 || 6

Sviluppo e cooperazione– EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6

Affari economici e finanziari (ECFIN) || 1 || 2

Istruzione e cultura (EAC) || 7 || 8

Occupazione, affari sociali e inclusione (EMPL) || 3 || 4

Energia (ENER) || 16 || 18

Allargamento (ELARG) || 4 || 4

Imprese e industria (ENTR) || 30 || 33

Ambiente (ENV) || 31 || 33

Salute e tutela dei consumatori (SANCO) || 24 || 26

Affari interni (HOME) || 11 || 13

Aiuto umanitario e protezione civile (ECHO) || 2 || 3

Informatica (DIGIT) || 1 || 1

Mercato interno (MARKT) || 15 || 15

Giustizia (JUST) || 14 || 17

Affari marittimi e pesca (MARE) || 4 || 4

Mobilità e trasporti (MOVE) || 31 || 32

Politica regionale (REGIO) || 1 || 2

Ricerca (RTD) || 6 || 8

Segretariato Generale (SG) || 2* || 2*

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) || 4 || 4

Statistiche (ESTAT) || 7 || 7

Fiscalità e unione doganale (TAXUD) || 11 || 13

Commercio (TRADE) || 11 || 13

TOTALE: || 271 || 302

* Compreso il comitato di appello (per le esigenze del registro dei documenti dei comitati, il comitato di appello è registrato quale comitato sotto la responsabilità dell'SG; in pratica, è gestito da tutti i servizi interessati).

Nel 2013 i comitati "comitatologia" potevano essere classificati in generale secondo il tipo di procedura nell'ambito della quale operavano (procedura consultiva, procedura d'esame, procedura di regolamentazione con controllo — cfr. tabella II). Alcuni comitati che operavano nell'ambito di procedure multiple sono stati separati da quelli che operavano nell'ambito di un'unica procedura.

TABELLA II —– Numero di comitati suddivisi per procedura (2013)

|| Tipo di procedura ||

Consultiva || Esame || Regolamentazione con controllo || Comitati che applicano più procedure || TOTALE:

AGRI || 0 || 15 || 0 || 5 || 20

BUDG || 1 || 1 || 0 || 0 || 2

CLIMA || 0 || 0 || 0 || 4 || 4

CNECT || 0 || 2 || 0 || 4 || 6

COMM || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

DEVCO || 0 || 5 || 0 || 1 || 6

DIGIT || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

EAC || 1 || 2 || 0 || 5 || 8

ECFIN || 1 || 0 || 0 || 1 || 2

ECHO || 0 || 2 || 0 || 1 || 3

ELARG || 1 || 3 || 0 || 0 || 4

EMPL || 0 || 0 || 2 || 2 || 4

ENER || 3 || 8 || 1 || 6 || 18

ENTR || 6 || 6 || 4 || 17 || 33

ENV || 0 || 6 || 5 || 22 || 33

ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7

FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

HOME || 1 || 6 || 0 || 6 || 13

JUST || 3 || 4 || 4 || 6 || 17

MARE || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

MARKT || 0 || 2 || 4 || 9 || 15

MOVE || 3 || 7 || 4 || 18 || 32

OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

REGIO || 0 || 0 || 0 || 2 || 2

RTD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8

SANCO || 1 || 9 || 1 || 15 || 26

SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2

TAXUD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13

TRADE || 3 || 6 || 0 || 4 || 13

TOTALE: || 25 || 116 || 25 || 136 || 302

* Compreso il comitato di appello.

Il numero di comitati non è l'unico indicatore di attività a livello di comitatologia. Anche il numero delle riunioni tenute nel 2013 e il numero delle procedure scritte[10] cui si è fatto ricorso lo stesso anno riflettono l'intensità del lavoro a livello generale, a livello settoriale e nell'ambito dei singoli comitati (tabella III).

TABELLA III — Numero di riunioni e procedure scritte (2013)

|| Numero di comitati || Riunioni || Procedure scritte

2012 || 2013 || 2012 || 2013

AGRI || 20 || 134 || 132 || 3 || 3

BUDG || 2 || 5 || 6 || 0 || 1

CLIMA || 4 || 16 || 13 || 0 || 3

CNECT || 6 || 26 || 16 || 7 || 12

COMM || 1 || 1 || 2 || 2 || 4

DEVCO || 6 || 24 || 20 || 28 || 48

DIGIT || 1 || 2 || 2 || 0 || 0

EAC || 9 || 14 || 9 || 53 || 59

ECFIN || 2 || 1 || 0 || 0 || 0

ECHO || 3 || 4 || 5 || 6 || 5

ELARG || 4 || 5 || 4 || 22 || 10

EMPL || 4 || 2 || 2 || 6 || 15

ENER || 18 || 27 || 33 || 9 || 2

ENTR || 33 || 51 || 56 || 25 || 29

ENV || 33 || 46 || 42 || 14 || 18

ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4

FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7

HOME || 13 || 31 || 21 || 40 || 15

JUST || 17 || 7 || 4 || 18 || 11

MARE || 4 || 11 || 8 || 8 || 15

MARKT || 15 || 11 || 9 || 7 || 6

MOVE || 32 || 50 || 52 || 22 || 16

OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0

REGIO || 2 || 7 || 7 || 6 || 3

RTD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240

SANCO || 26 || 144 || 127 || 354 || 403

SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0

TAXUD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32

TRADE || 13 || 15 || 19 || 5 || 9

TOTALE: || 302 || 797 || 718 || 889 || 970

* Comprese 7 riunioni del comitato di appello.

2.2         Numero di pareri e atti/misure di esecuzione

Come nei casi precedenti, la presente relazione fornisce dati generali sui pareri formali emessi dai comitati e sulle misure/atti di esecuzione adottati successivamente dalla Commissione[11]. Tali cifre quantificano la "produzione" tangibile dei comitati (vedi tabella IV).

TABELLA IV —– Numero di pareri e atti/misure di esecuzione adottati (2013)

|| Pareri || Atti adottati || Misure adottate secondo la PRCC

AGRI || 189 || 202 || 1

BUDG || 9 || 9 || 0

CLIMA || 11 || 5 || 8

CNECT || 45 || 45 || 1

COMM || 4 || 4 || 0

DEVCO || 127 || 127 || 0

DIGIT || 1 || 1 || 0

EAC || 75 || 55 || 0

ECFIN || 0 || 1 || 0

ECHO || 6 || 7 || 0

ELARG || 35 || 39 || 0

EMPL || 14 || 14 || 0

ENER || 17 || 3 || 7

ENTR || 49 || 29 || 21

ENV || 60 || 36 || 25

ESTAT || 13 || 4 || 13

FPI || 6 || 6 || 0

HOME || 21 || 19 || 0

JUST || 11 || 12 || 0

MARE || 29 || 29 || 0

MARKT || 7 || 4 || 8

MOVE || 56 || 39 || 7

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 4 || 5 || 0

RTD || 250 || 250 || 0

SANCO || 709 || 605 || 80

SG || 9* || 8 || 0

TAXUD || 105 || 106 || 0

TRADE || 54 || 52 || 0

TOTALE: || 1 916 || 1 716 || 171

* Compresi 9 pareri del comitato di appello.

2.3         Riunioni del comitato di appello

Il comitato di appello si è riunito sette volte nel 2013 e ha discusso in tutto nove progetti di atti di esecuzione (nei settori salute e tutela dei consumatori, dogane e ambiente) che sono stati rinviati dalla Commissione. In tutti e nove i casi, il comitato di appello non ha emesso alcun parere e la Commissione ha deciso di adottare otto di questi atti di esecuzione.

2.4         Ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC)

Come menzionato nella sezione 1, la riforma della comitatologia del 2011 non ha interessato la procedura PRCC, che non può più essere usata per la nuova legislazione ma continuerà ad essere applicata in molti atti di base esistenti fino a quando questi non saranno allineati. Il numero di misure adottate secondo la PRCC nel 2013 è pari a 171 (cfr. tabella IV). Il diritto di veto è stato usato in un caso (DG ENV). Nel 2012, invece, il diritto di veto non è stato utilizzato.

TABELLA V — Numero di misure adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo (PRCC) (2013)

|| Misure adottate secondo la PRCC || Veto del PE all'adozione di progetti di misure secondo la PRCC || Veto del Consiglio all'adozione di progetti di misure secondo la PRCC

AGRI || 1 || 0 || 1

BUDG || 0 || 0 || 0

CLIMA || 8 || 0 || 0

CNECT || 1 || 0 || 0

COMM || 0 || 0 || 0

DEVCO || 0 || 0 || 0

DIGIT || 0 || 0 || 0

EAC || 0 || 0 || 0

ECFIN || 0 || 0 || 0

ECHO || 0 || 0 || 0

ELARG || 0 || 0 || 0

EMPL || 0 || 0 || 0

ENER || 7 || 0 || 0

ENTR || 21 || 0 || 0

ENV || 25 || 1 || 0

ESTAT || 13 || 0 || 0

FPI || 0 || 0 || 0

HOME || 0 || 0 || 0

JUST || 0 || 0 || 0

MARE || 0 || 0 || 0

MARKT || 8 || 0 || 0

MOVE || 7 || 0 || 0

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 0 || 0 || 0

RTD || 0 || 0 || 0

SANCO || 80 || 0 || 0

SG || 0 || 0 || 0

TAXUD || 0 || 0 || 0

TRADE || 0 || 0 || 0

TOTALE: || 171 || 1 || 1

3.            Informazioni dettagliate sulle attività dei comitati

Nel documento di lavoro che accompagna la presente relazione figurano dati particolareggiati sui lavori dei singoli comitati nel 2013, ripartiti in funzione dei servizi della Commissione competenti.

[1]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[2]               Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2012, COM(2013)701 final.

[3]               Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, GU C 255 del 21.10.2006, pag. 4.

[4]               La dichiarazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale con il regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19).

[5]               COM(2013)0451, 0452 e 0751.

[6]               GU C 183 del 24.6.2011, pag. 13.

[7]               Ciò non pregiudica l'adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali, come previsto all'articolo 7.

[8]               Sentenza del 26 settembre 2013 nella causa T-164/10, Pioneer Hi-Bred International, Inc./Commissione europea e sentenza del 13 dicembre 2013 nella causa T-240/10, Ungheria/Commissione europea.

[9]               Per maggiori dettagli consultare il sito: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

[10]             Il comitato può esprimere il suo voto durante una regolare riunione o, in casi debitamente giustificati, con procedura scritta, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento "comitatologia".

[11]             Si noti che in un determinato anno possono esservi discrepanze tra il numero di pareri e il numero di misure/atti di esecuzione; le ragioni sono illustrate nell'introduzione al documento di lavoro dei servizi della Commissione.