RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SUI LAVORI DEI COMITATI NEL 2013 /* COM/2014/0572 final */
RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE SUI
LAVORI DEI COMITATI NEL 2013 Ai sensi dell'articolo
10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[1] (in
appresso: regolamento "comitatologia"), la Commissione presenta la
relazione annuale sui lavori dei comitati nel 2013. La presente
relazione contiene un'analisi degli sviluppi del sistema della comitatologia
nel 2013 e una sintesi delle attività dei comitati ed è corredata di un
documento di lavoro in cui figurano statistiche dettagliate sull'operato dei
singoli comitati. 1. Analisi degli sviluppi del
sistema della comitatologia nel 2013 1.1 Sviluppo
generale Come indicato
nella relazione del 2012[2], tutte
le procedure di comitatologia di cui nella precedente decisione "comitatologia"[3], ad
eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, sono state
automaticamente adattate alle nuove procedure previste nel regolamento "comitatologia". Nel 2013 i
comitati "comitatologia" hanno quindi operato nel quadro delle
procedure fissate nel regolamento "comitatologia", ossia procedura
consultiva (articolo 4) e d'esame (articolo 5), nonché nel quadro della
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis
della decisione "comitatologia". Conformemente
alla dichiarazione[4]
rilasciata al momento dell'adozione del regolamento "comitatologia",
secondo la quale avrebbe adattato tutte le disposizioni degli atti di base
relative alla procedura di regolamentazione con controllo ai criteri sanciti
dal trattato, nel 2012 la Commissione ha iniziato una verifica preliminare che
ha portato, nel 2013, all'adozione di tre proposte[5] per l'allineamento
di 200 atti di base agli articoli 290 e 291 del TFUE. Tali proposte sono
attualmente oggetto della procedura legislativa ordinaria. 1.2
Revisione del regolamento interno del comitato di appello Il regolamento
interno del comitato di appello, adottato il 29 marzo 2011[6],
include una clausola di riesame (articolo 14) la quale stabilisce che la
Commissione debba valutare, entro il 14 aprile 2014, l'applicazione del
regolamento interno. Questo riesame riguarda unicamente il regolamento interno e
non le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 vero e proprio, che dovrà
essere riesaminato entro il 1º marzo 2016. Dall'entrata in
vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 il 1º marzo 2011 e fino alla fine del
2013, il comitato di appello è stato convocato principalmente in relazione a un
settore, vale a dire quello della salute e tutela dei consumatori, più in
particolare in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati e ai
prodotti fitosanitari. La Commissione ha rinviato 23 progetti di atti di
esecuzione al comitato di appello, che dalla sua creazione si è riunito 15 volte.
Di tali progetti, due non riguardavano il settore della salute e della tutela
dei consumatori, ma le dogane e l'ambiente. Nella maggior
parte dei casi, il comitato di appello è stato convocato in quanto il comitato
interessato non aveva espresso alcun parere. Uno dei principali motivi è che l'articolo
5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011 stabilisce
che, in caso di mancanza di parere in materia di salute e sicurezza degli
esseri umani, degli animali o delle piante, l'atto di esecuzione non può essere
adottato[7]. Qualora
l'atto di esecuzione sia ritenuto necessario, è possibile sottoporre una
versione modificata dell'atto allo stesso comitato o presentare il progetto di
atto di esecuzione entro un mese al comitato di appello. In casi come quello
dell'autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, il margine
di manovra per eventuali modifiche è piuttosto limitato e non è probabile che una
nuova presentazione al comitato conduca a un altro risultato. I servizi della
Commissione hanno quindi deciso di presentare l'atto di esecuzione al comitato
di appello. Nella maggior parte dei casi, inoltre, neanche il comitato di
appello ha espresso un parere e la Commissione ha adottato le misure
conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 182/2011. I problemi
constatati in base all'esperienza pratica del rinvio al comitato di appello
riguardano la fissazione della data delle riunioni e il livello di
rappresentanza, le possibilità di promuovere il compromesso e il ricorso alla
procedura scritta. 1.2.1
Data delle riunioni e livello di rappresentanza Il regolamento
(UE) n. 182/2011 prevede, all'articolo 3, paragrafo 7, che "[i]l
presidente fissa la data della riunione del comitato di appello in stretta
cooperazione con i membri del comitato, in modo da permettere agli Stati membri
e alla Commissione di essere rappresentati a un livello appropriato".
Ciò trova riscontro nell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento
interno, in base al quale "la Commissione consulta gli Stati membri
sulle possibili date della riunione" e gli Stati membri possono
avanzare suggerimenti al riguardo. L'obiettivo è garantire un livello di
rappresentanza sufficientemente elevato, che di norma non dev'essere inferiore
a quello dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, per evitare di
dover ripetere le discussioni svolte all'interno del comitato interessato. Poiché, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 182/2011, la
riunione deve svolgersi non oltre sei settimane dopo il rinvio al comitato di
appello, potrebbe risultare difficile trovare un'opportuna data per la
riunione. Ciononostante è sempre stata trovata una soluzione accettabile.
Riguardo al livello di rappresentanza, l'esperienza ha dimostrato finora che la
norma non è una rappresentanza a livello ministeriale ma che le riunioni si
tengono a livello dei rappresentanti permanenti. Gli Stati membri decidono in
merito ai loro rappresentanti nel comitato di appello, e la formulazione dell'articolo 1,
paragrafo 5, del regolamento interno offre sufficiente flessibilità per
adeguare il livello di rappresentanza al caso specifico. 1.2.2
Promuovere il compromesso Poiché il regolamento
(UE) n. 182/2011 prevede chiaramente che il progetto di atto di esecuzione debba
essere sottoposto al comitato di appello, non è possibile presentare una
versione modificata. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2,
del suddetto regolamento, fino a quando non è espresso un parere, ogni membro
del comitato di appello può proporre modifiche al progetto di atto di
esecuzione e il presidente può decidere se modificarlo o no, il che trova
riscontro nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento interno.
Pertanto, la presidenza può attualmente agevolare il raggiungimento di un
compromesso, ad esempio accettando o proponendo modifiche durante la riunione. 1.2.3
Procedura scritta In settori
specifici, come quello degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati e
dei prodotti fitosanitari, data la natura dell'argomento, il comitato di
appello non ha raggiunto un compromesso. Le riunioni del comitato di appello
sono spesso troppo brevi e si limitano a ribadire i risultati raggiunti dal
comitato interessato, senza che venga formulato un parere. In questi casi
specifici, il ricorso alla procedura scritta è stato quindi proposto sin dall'inizio.
La possibilità di ricorrere a una procedura scritta e le relative condizioni
sono definite all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
182/2011 e menzionate all'articolo 7 del regolamento interno: il
presidente può, in particolare, ricorrere alla procedura scritta quando il
progetto è già stato esaminato durante una riunione del comitato di appello. Questa formulazione
non esclude che si possa ricorrere, in casi giustificati, alla procedura
scritta sin dall'inizio. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 182/2011, occorre tuttavia convocare una riunione se un
membro del comitato lo richiede e finora vi sono sempre state richieste in
questo senso. 1.2.4
Conclusione L'esperienza
maturata finora con il comitato di appello conferma che regolamento interno
rispecchia fedelmente le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011, che
fornisce una base efficace per i lavori del comitato di appello e che non vi è,
pertanto, in questa fase, alcuna necessità di modificarlo. Qualora dovesse
emergere tale necessità, il riesame del regolamento (UE) n. 182/2011, previsto
per il 2016, offre l'opportunità di riesaminare la questione. 1.3
Evoluzione della giurisprudenza Con la sentenza pronunciata
il 18 marzo 2014 nella causa C-427/12, Commissione/Parlamento e Consiglio (la
causa "Biocidi"), la Corte di giustizia ha preso posizione per la
prima volta sulla questione della demarcazione tra atti delegati e atti di
esecuzione. Con il suo ricorso nella causa "Biocidi", la Commissione
europea ha chiesto l'annullamento di una disposizione che prevedeva l'adozione
di misure che stabiliscono le tariffe spettanti all'Agenzia europea per le
sostanze chimiche tramite atti di esecuzione. La Commissione riteneva che
tali tariffe dovessero essere fissate con atti delegati. La Corte di giustizia
ha respinto il ricorso della Commissione ritenendolo infondato. Pur non mettendo
in discussione il fatto che gli articoli 290 e 291 del TFUE hanno il proprio
ambito di applicazione distinto, la Corte ha affermato che il legislatore,
quando decide di attribuire alla Commissione un potere delegato ai sensi dell'articolo
290, paragrafo 1, del TFUE o un potere di esecuzione ai sensi dell'articolo
291, paragrafo 2, del TFUE, dispone di un potere discrezionale. Di conseguenza,
la Corte ha sancito che il sindacato giurisdizionale debba limitarsi agli
errori manifesti di valutazione. Due sentenze
della Corte di giustizia del 2013 hanno chiarito taluni aspetti della procedura
di regolamentazione prevista dalla decisione 1999/468/CE[8]. Le
cause riguardavano situazioni in cui il comitato di regolamentazione aveva
votato prima che entrasse in vigore il regolamento (UE) n. 182/2011.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 14 di tale regolamento, la procedura
doveva essere considerata pendente e doveva essere conclusa in base alle norme
contenute nella decisione 1999/468/CE. 2. Quadro generale delle attività 2.1 Numero di comitati e riunioni È importante
operare una distinzione tra i comitati "comitatologia" e gli altri
organi, in particolare i "gruppi di esperti" creati dalla Commissione
stessa. La Commissione si avvale delle competenze di questi ultimi[9] per l'elaborazione
e l'esecuzione delle politiche, nonché degli atti delegati, mentre è assistita
dai comitati "comitatologia" nell'esercizio delle competenze di
esecuzione che le sono attribuite dagli atti normativi di base. La presente
relazione si occupa esclusivamente dei comitati "comitatologia". Il numero
dei comitati "comitatologia" è stato calcolato per ciascun
settore d'attività (vedi tabella I) al 31 dicembre 2013. Vengono
altresì indicate a titolo comparativo le cifre relative all'anno precedente
(al 31 dicembre 2012 ). Le sezioni e le altre strutture non sono
conteggiate a parte in quanto appartengono a un comitato principale. TABELLA
I — Numero totale dei comitati
(2013) Settore di attività || 2012 || 2013 Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI) || 15 || 20 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) || 1 || 1 Bilancio (BUDG) || 2 || 2 Azione per il clima (CLIMA) || 4 || 4 Comunicazione (COMM) || 1 || 1 Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CNECT) || 6 || 6 Sviluppo e cooperazione– EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6 Affari economici e finanziari (ECFIN) || 1 || 2 Istruzione e cultura (EAC) || 7 || 8 Occupazione, affari sociali e inclusione (EMPL) || 3 || 4 Energia (ENER) || 16 || 18 Allargamento (ELARG) || 4 || 4 Imprese e industria (ENTR) || 30 || 33 Ambiente (ENV) || 31 || 33 Salute e tutela dei consumatori (SANCO) || 24 || 26 Affari interni (HOME) || 11 || 13 Aiuto umanitario e protezione civile (ECHO) || 2 || 3 Informatica (DIGIT) || 1 || 1 Mercato interno (MARKT) || 15 || 15 Giustizia (JUST) || 14 || 17 Affari marittimi e pesca (MARE) || 4 || 4 Mobilità e trasporti (MOVE) || 31 || 32 Politica regionale (REGIO) || 1 || 2 Ricerca (RTD) || 6 || 8 Segretariato Generale (SG) || 2* || 2* Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) || 4 || 4 Statistiche (ESTAT) || 7 || 7 Fiscalità e unione doganale (TAXUD) || 11 || 13 Commercio (TRADE) || 11 || 13 TOTALE: || 271 || 302 *
Compreso il comitato di appello (per le esigenze del registro dei documenti dei
comitati, il comitato di appello è registrato quale comitato sotto la
responsabilità dell'SG; in pratica, è gestito da tutti i servizi interessati). Nel 2013 i
comitati "comitatologia" potevano essere classificati in generale
secondo il tipo di procedura nell'ambito della quale operavano (procedura
consultiva, procedura d'esame, procedura di regolamentazione con controllo —
cfr. tabella II). Alcuni comitati che operavano nell'ambito di procedure
multiple sono stati separati da quelli che operavano nell'ambito di un'unica
procedura. TABELLA II —– Numero di comitati suddivisi per procedura (2013) || Tipo di procedura || Consultiva || Esame || Regolamentazione con controllo || Comitati che applicano più procedure || TOTALE: AGRI || 0 || 15 || 0 || 5 || 20 BUDG || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 CLIMA || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 CNECT || 0 || 2 || 0 || 4 || 6 COMM || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 DEVCO || 0 || 5 || 0 || 1 || 6 DIGIT || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 EAC || 1 || 2 || 0 || 5 || 8 ECFIN || 1 || 0 || 0 || 1 || 2 ECHO || 0 || 2 || 0 || 1 || 3 ELARG || 1 || 3 || 0 || 0 || 4 EMPL || 0 || 0 || 2 || 2 || 4 ENER || 3 || 8 || 1 || 6 || 18 ENTR || 6 || 6 || 4 || 17 || 33 ENV || 0 || 6 || 5 || 22 || 33 ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7 FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4 HOME || 1 || 6 || 0 || 6 || 13 JUST || 3 || 4 || 4 || 6 || 17 MARE || 0 || 4 || 0 || 0 || 4 MARKT || 0 || 2 || 4 || 9 || 15 MOVE || 3 || 7 || 4 || 18 || 32 OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 REGIO || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 RTD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8 SANCO || 1 || 9 || 1 || 15 || 26 SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 TAXUD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13 TRADE || 3 || 6 || 0 || 4 || 13 TOTALE: || 25 || 116 || 25 || 136 || 302 *
Compreso il comitato di appello. Il numero di
comitati non è l'unico indicatore di attività a livello di comitatologia. Anche
il numero delle riunioni tenute nel 2013 e il numero delle procedure
scritte[10] cui si
è fatto ricorso lo stesso anno riflettono l'intensità del lavoro a livello
generale, a livello settoriale e nell'ambito dei singoli comitati (tabella
III). TABELLA
III — Numero di riunioni e
procedure scritte (2013) || Numero di comitati || Riunioni || Procedure scritte 2012 || 2013 || 2012 || 2013 AGRI || 20 || 134 || 132 || 3 || 3 BUDG || 2 || 5 || 6 || 0 || 1 CLIMA || 4 || 16 || 13 || 0 || 3 CNECT || 6 || 26 || 16 || 7 || 12 COMM || 1 || 1 || 2 || 2 || 4 DEVCO || 6 || 24 || 20 || 28 || 48 DIGIT || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 EAC || 9 || 14 || 9 || 53 || 59 ECFIN || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 ECHO || 3 || 4 || 5 || 6 || 5 ELARG || 4 || 5 || 4 || 22 || 10 EMPL || 4 || 2 || 2 || 6 || 15 ENER || 18 || 27 || 33 || 9 || 2 ENTR || 33 || 51 || 56 || 25 || 29 ENV || 33 || 46 || 42 || 14 || 18 ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4 FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7 HOME || 13 || 31 || 21 || 40 || 15 JUST || 17 || 7 || 4 || 18 || 11 MARE || 4 || 11 || 8 || 8 || 15 MARKT || 15 || 11 || 9 || 7 || 6 MOVE || 32 || 50 || 52 || 22 || 16 OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 REGIO || 2 || 7 || 7 || 6 || 3 RTD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240 SANCO || 26 || 144 || 127 || 354 || 403 SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0 TAXUD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32 TRADE || 13 || 15 || 19 || 5 || 9 TOTALE: || 302 || 797 || 718 || 889 || 970 * Comprese 7
riunioni del comitato di appello. 2.2 Numero di pareri e atti/misure di esecuzione Come nei casi
precedenti, la presente relazione fornisce dati generali sui pareri formali
emessi dai comitati e sulle misure/atti di esecuzione adottati
successivamente dalla Commissione[11]. Tali cifre
quantificano la "produzione" tangibile dei comitati (vedi tabella
IV). TABELLA
IV —– Numero di pareri e
atti/misure di esecuzione adottati (2013) || Pareri || Atti adottati || Misure adottate secondo la PRCC AGRI || 189 || 202 || 1 BUDG || 9 || 9 || 0 CLIMA || 11 || 5 || 8 CNECT || 45 || 45 || 1 COMM || 4 || 4 || 0 DEVCO || 127 || 127 || 0 DIGIT || 1 || 1 || 0 EAC || 75 || 55 || 0 ECFIN || 0 || 1 || 0 ECHO || 6 || 7 || 0 ELARG || 35 || 39 || 0 EMPL || 14 || 14 || 0 ENER || 17 || 3 || 7 ENTR || 49 || 29 || 21 ENV || 60 || 36 || 25 ESTAT || 13 || 4 || 13 FPI || 6 || 6 || 0 HOME || 21 || 19 || 0 JUST || 11 || 12 || 0 MARE || 29 || 29 || 0 MARKT || 7 || 4 || 8 MOVE || 56 || 39 || 7 OLAF || 0 || 0 || 0 REGIO || 4 || 5 || 0 RTD || 250 || 250 || 0 SANCO || 709 || 605 || 80 SG || 9* || 8 || 0 TAXUD || 105 || 106 || 0 TRADE || 54 || 52 || 0 TOTALE: || 1 916 || 1 716 || 171 *
Compresi 9 pareri del comitato di appello. 2.3 Riunioni del comitato di appello Il comitato di
appello si è riunito sette volte nel 2013 e ha discusso in tutto nove progetti
di atti di esecuzione (nei settori salute e tutela dei consumatori, dogane e
ambiente) che sono stati rinviati dalla Commissione. In tutti e nove i casi, il
comitato di appello non ha emesso alcun parere e la Commissione ha deciso di
adottare otto di questi atti di esecuzione. 2.4 Ricorso alla procedura di regolamentazione con
controllo (PRCC) Come menzionato
nella sezione 1, la riforma della comitatologia del 2011 non ha interessato la
procedura PRCC, che non può più essere usata per la nuova legislazione ma
continuerà ad essere applicata in molti atti di base esistenti fino a quando
questi non saranno allineati. Il numero di misure adottate secondo la PRCC
nel 2013 è pari a 171 (cfr. tabella IV). Il diritto di veto è stato
usato in un caso (DG ENV). Nel 2012, invece, il diritto di veto non è
stato utilizzato. TABELLA
V — Numero di misure adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo (PRCC) (2013) || Misure adottate secondo la PRCC || Veto del PE all'adozione di progetti di misure secondo la PRCC || Veto del Consiglio all'adozione di progetti di misure secondo la PRCC AGRI || 1 || 0 || 1 BUDG || 0 || 0 || 0 CLIMA || 8 || 0 || 0 CNECT || 1 || 0 || 0 COMM || 0 || 0 || 0 DEVCO || 0 || 0 || 0 DIGIT || 0 || 0 || 0 EAC || 0 || 0 || 0 ECFIN || 0 || 0 || 0 ECHO || 0 || 0 || 0 ELARG || 0 || 0 || 0 EMPL || 0 || 0 || 0 ENER || 7 || 0 || 0 ENTR || 21 || 0 || 0 ENV || 25 || 1 || 0 ESTAT || 13 || 0 || 0 FPI || 0 || 0 || 0 HOME || 0 || 0 || 0 JUST || 0 || 0 || 0 MARE || 0 || 0 || 0 MARKT || 8 || 0 || 0 MOVE || 7 || 0 || 0 OLAF || 0 || 0 || 0 REGIO || 0 || 0 || 0 RTD || 0 || 0 || 0 SANCO || 80 || 0 || 0 SG || 0 || 0 || 0 TAXUD || 0 || 0 || 0 TRADE || 0 || 0 || 0 TOTALE: || 171 || 1 || 1 3. Informazioni dettagliate sulle attività dei comitati Nel documento di
lavoro che accompagna la presente relazione figurano dati particolareggiati sui
lavori dei singoli comitati nel 2013, ripartiti in funzione dei servizi della
Commissione competenti. [1] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [2] Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel
2012, COM(2013)701 final. [3] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, modificata dalla decisione 2006/512/CE del
Consiglio, GU C 255 del 21.10.2006, pag. 4. [4] La dichiarazione è stata pubblicata nella Gazzetta
ufficiale con il regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 19). [5] COM(2013)0451, 0452 e 0751. [6] GU C 183 del 24.6.2011, pag. 13. [7] Ciò non pregiudica l'adozione di atti di esecuzione in
casi eccezionali, come previsto all'articolo 7. [8] Sentenza del 26 settembre 2013 nella causa T-164/10, Pioneer
Hi-Bred International, Inc./Commissione europea e sentenza del 13 dicembre
2013 nella causa T-240/10, Ungheria/Commissione europea. [9] Per maggiori dettagli consultare il sito: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
[10] Il comitato può esprimere il suo voto durante una regolare
riunione o, in casi debitamente giustificati, con procedura scritta,
conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento
"comitatologia". [11] Si noti che in un determinato anno possono esservi
discrepanze tra il numero di pareri e il numero di misure/atti di esecuzione;
le ragioni sono illustrate nell'introduzione al documento di lavoro dei servizi
della Commissione.