52014DC0540

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle garanzie coperte dal bilancio generale Situazione al 31 dicembre 2013 /* COM/2014/0540 final */


Indice

1............ Introduzione. 3

2............ Operazioni garantite dal bilancio UE.. 3

3............ Evoluzione delle operazioni garantite. 5

3.1......... Operazioni gestite direttamente dalla Commissione. 5

3.1.1...... Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. 5

3.1.2...... Strumento della bilancia dei pagamenti 6

3.1.3...... Prestiti di assistenza macrofinanziaria. 7

3.1.4...... Prestiti Euratom.. 7

3.2......... Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI. 8

4............ Rischi coperti dal bilancio UE.. 8

4.1......... Definizione di rischio. 8

4.2......... Composizione del rischio complessivo. 9

4.3......... Rischio annuale coperto dal bilancio UE.. 10

4.3.1...... Rischio inerente agli Stati membri 10

4.3.2...... Rischio inerente ai paesi terzi 11

5............ Attivazione delle garanzie e evoluzione del fondo. 13

5.1......... Attivazione delle garanzie. 13

5.1.1...... Pagamenti da risorse di tesoreria. 13

5.1.2...... Pagamenti dal bilancio UE.. 13

5.1.3...... Ricorsi al fondo e recuperi 13

5.2......... Evoluzione del fondo. 14

1.           Introduzione

La presente relazione intende monitorare l'esposizione al rischio di credito a carico del bilancio dell'Unione europea ("bilancio UE") risultante dalle garanzie date e dalle operazioni di prestito effettuate dall'Unione europea direttamente o indirettamente attraverso la garanzia concessa per le operazioni della BEI di finanziamento a progetti realizzati al di fuori dell'Unione.

La presente relazione è presentata conformemente all'articolo 149 del regolamento finanziario[1] che impone alla Commissione di riferire una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione delle garanzie di bilancio UE e dei rischi corrispondenti[2].

La relazione è così articolata: la parte 2 riepiloga le principali caratteristiche delle operazioni garantite dal bilancio UE e presenta i vari altri meccanismi di gestione delle crisi che non comportano rischi per il bilancio UE; la parte 3 illustra l'evoluzione delle operazioni garantite; la parte 4 rileva i principali rischi coperti dal bilancio UE e la parte 5 espone succintamente l'attivazione delle garanzie e l'evoluzione del fondo di garanzia per le azioni esterne (il "fondo")[3].

La presente relazione è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (il "documento di lavoro") in cui sono presentate tabelle particolareggiate e note esplicative, nonché un'analisi macroeconomica dei paesi beneficiari di prestiti e/o garanzie dell'UE, che costituiscono la parte preponderante dell'esposizione del fondo.

2.           Operazioni garantite dal bilancio UE

I rischi coperti dal bilancio UE derivano da una gamma variegata di operazioni di prestito e di garanzia che possono essere suddivise in due categorie:

– prestiti concessi dall'Unione europea con obiettivi macroeconomici, ossia prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF)[4] accordati a paesi terzi congiuntamente con le istituzioni di Bretton Woods; prestiti a sostegno della bilancia dei pagamenti (BdP)[5] per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che incontrano difficoltà nella bilancia dei pagamenti; prestiti nel quadro del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)[6] a favore di tutti gli Stati membri colpiti o minacciati seriamente da gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo;

– prestiti con obiettivi microeconomici, ossia prestiti Euratom e soprattutto finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardanti operazioni coperte da garanzie dell'UE in paesi terzi ("finanziamento esterno BEI")[7].

Dal 1994 il finanziamento esterno garantito della BEI, i prestiti Euratom e i prestiti AMF ai paesi terzi sono coperti dal fondo, mentre i prestiti BdP e i prestiti erogati nell'ambito del MESF sono coperti direttamente dal bilancio UE.

Il fondo copre gli inadempimenti relativi a prestiti e a garanzie sui prestiti accordati a paesi terzi o per progetti in paesi terzi. È stato stabilito di:

– fornire una "riserva di liquidità" per evitare di ricorrere al bilancio UE ogni volta che si verifica un inadempimento o un ritardo nel pagamento di un prestito garantito;

– creare uno strumento di disciplina di bilancio stabilendo un quadro finanziario per l'elaborazione della politica dell'UE riguardo alle garanzie sui prestiti concessi dalla Commissione e dalla BEI a paesi terzi[8].

Se i paesi terzi diventano Stati membri, i relativi prestiti non sono più coperti dal fondo e il rischio è direttamente a carico del bilancio UE. La dotazione del fondo è attinta al bilancio UE e deve essere mantenuta ad una data percentuale dell'importo in essere dei prestiti e delle garanzie sui prestiti coperti dal fondo. Tale percentuale, nota come "tasso obiettivo", è attualmente del 9%[9]. Se le risorse del fondo sono insufficienti, gli importi necessari saranno attinti al bilancio UE.

Altri meccanismi di gestione delle crisi non coperti dal bilancio UE

Nell'ambito della risposta alla crisi sono stati istituiti gli altri meccanismi seguenti, che tuttavia non comportano alcun rischio per il bilancio UE.

– Greek loan facility (strumento di prestito in favore della Grecia) (GLF)[10], finanziato mediante prestiti bilaterali alla Grecia da parte degli altri Stati membri della zona euro e amministrato a livello centrale dalla Commissione.

– European Financial Stability Facility (EFSF)[11]: l'EFSF è stato creato dagli Stati membri della zona euro a seguito delle decisioni assunte il 9 maggio 2010 dal Consiglio ECOFIN, con il mandato di salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri appartenenti alla zona euro nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico. Istituito come meccanismo temporaneo di salvataggio, l'EFSF è uno dei prestatori sia della Grecia (in associazione con l'FMI e alcuni Stati membri) sia di Irlanda e Portogallo (in associazione con l'FMI, alcuni Stati membri e l'UE/MESF)[12]. Nell'ottobre 2010 si è deciso di creare un meccanismo permanente di salvataggio, il Meccanismo europeo di stabilità.

– Meccanismo europeo di stabilità (MES)[13]: il trattato sul MES è entrato in vigore il 27 settembre 2012. Da quella data il MES è assurto a meccanismo permanente di risposta alle crisi e principale strumento di finanziamento di nuovi programmi. L'EFSF rimane attivo, parallelamente al MES, nei programmi in corso per la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda, ma dal 1o luglio 2013 non interviene più in programmi di finanziamento nuovi né in nuovi accordi su strumenti di prestito. Il MES è un'organizzazione intergovernativa di diritto internazionale pubblico con sede in Lussemburgo. Gli azionisti sono i 18 Stati membri della zona euro. Il capitale sottoscritto totale è di 702 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di capitale versato (l'ultima delle 5 rate dev'essere pagata entro il primo semestre 2014) e 622 miliardi di capitale richiamabile impegnato, per una capacità effettiva di prestito di 500 miliardi di euro.

3.           Evoluzione delle operazioni garantite

La presente parte illustra l'evoluzione delle operazioni garantite, soffermandosi, in primo luogo, su quelle gestite direttamente dalla Commissione e, in secondo luogo, su quelle gestite dalla BEI.

3.1.        Operazioni gestite direttamente dalla Commissione

3.1.1.     Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Le conclusioni del Consiglio ECOFIN hanno fissato il massimale globale del meccanismo a 60 miliardi di euro[14]; giuridicamente il limite è stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, che limita l'esposizione al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.

Sulla base delle decisioni del Consiglio volte a concedere assistenza finanziaria (per un importo fino a 22,5 miliardi di euro) all'Irlanda[15] e (per un importo fino a 26 miliardi di euro) al Portogallo[16], sono stati erogati 21,7 miliardi di euro alla prima e 22,1 miliardi di euro al secondo.

Sviluppi nel 2013

Nel 2013 non sono state effettuate operazioni nuove.

Al 31 dicembre 2013 il MESF disponeva di una capacità residua di 11,5 miliardi di euro (su un volume massimo di 60 miliardi) per fornire, se necessario, ulteriore assistenza[17].

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2013

Nel marzo 2014 sono stati erogati all'Irlanda gli 800 milioni di euro della rata finale, a completamento della capacità di prestito massima nei confronti di tale paese. Un'altra rata di 1,8 miliardi di euro è stata contemporaneamente erogata al Portogallo.

3.1.2.     Strumento della bilancia dei pagamenti

L'assistenza finanziaria a medio termine dell'UE nell'ambito dello strumento BdP è stata riattivata nel novembre 2008 per aiutare l'Ungheria e, successivamente, nel gennaio e nel maggio 2009 per aiutare la Lettonia e la Romania a ripristinare la fiducia del mercato, con un impegno complessivo pari a 14,6 miliardi di euro. Di quest'importo, 1,2 miliardi di euro non saranno erogati a causa della scadenza del termine previsto.

Sviluppi nel 2013

Per quanto riguarda la Romania, oltre ai 5 miliardi di euro di sostegno già accordati, il 12 maggio 2011 il Consiglio ha deciso di concedere al paese sostegno finanziario a titolo precauzionale per un importo fino a 1,4 miliardi di euro[18]. Tuttavia, lo strumento è giunto a scadenza il 31 marzo 2013 senza che si fosse resa necessaria alcuna erogazione.

Il 22 ottobre 2013 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione della Romania, sempre a titolo precauzionale, un secondo sostegno finanziario a medio termine[19] per un importo massimo di 2 miliardi di euro, in forma di prestito con scadenza media massima di 8 anni e con fondi erogabili fino al 30 settembre 2015.

Al 31 dicembre 2013 lo strumento BdP disponeva di una capacità residua di 36,6 miliardi di euro (su un massimale complessivo di 50 miliardi) per fornire, se necessario, ulteriore assistenza.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2013

Non sono state avviate altre operazioni.

3.1.3.     Prestiti di assistenza macrofinanziaria

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le decisioni AMF non sono più adottate solamente dal Consiglio, ma con procedura legislativa ordinaria.

Sviluppi nel 2013

Nel periodo di riferimento è stata effettuata un'unica erogazione di 100 milioni di euro alla Bosnia-Erzegovina. I paesi beneficiari hanno rimborsato un totale di 80,9 milioni di euro: 12,5 milioni la Romania, 4 milioni la Bosnia-Erzegovina, 7,4 milioni l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 44,76 milioni la Serbia, 0,24 milioni il Montenegro e 12 milioni il Tagikistan.

Nel 2013 l'importo in essere dei prestiti AMF è salito da 545,5 milioni di euro a 564,6 milioni di euro.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2013

Sommato ai fondi disponibili nel quadro di una precedente operazione approvata nel 2002[20], l'importo dell'AMF approvata nel 2010 a favore dell'Ucraina[21]ammonta a 610 milioni di euro, la cui prima rata di 100 milioni di euro è stata erogata a metà maggio 2014.

Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha deciso di concedere all'Ucraina ulteriori prestiti AMF[22] per un importo massimo di 1 miliardo di euro, la cui prima rata (500 milioni di euro) è stata erogata nel giugno 2014.

3.1.4.     Prestiti Euratom

Per i prestiti Euratom a Stati membri o ad alcuni paesi terzi ammissibili (Federazione russa, Armenia, Ucraina) è fissato un massimale di 4 miliardi di euro, di cui circa l'85% è già stato utilizzato. L'importo rimanente, pari a circa 600 milioni di euro, potrebbe essere utilizzato per finanziare nuovi progetti. Il 7 agosto 2013 è stato firmato un prestito di 300 milioni di euro all'Ucraina per la realizzazione di migliorie in impianti nucleari esistenti.

Sviluppi nel 2013

Nel 2013 non sono stati erogati prestiti. La Bulgaria ha rimborsato 19,81 milioni di euro, la Romania 10 milioni di euro e l'Ucraina 6,61 milioni di euro.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2013

Nessuno.

3.2.        Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI

Sviluppi nel 2013

La garanzia dell'UE accordata alla BEI per le operazioni di finanziamento esterno nel periodo 2007-2013 (il "mandato esterno 2007-2013") è stata prorogata di sei mesi in quanto al 31 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio non avevano ancora adottato una decisione su una nuova garanzia dell'UE alla BEI.

Anche nel 2013 si sono registrati inadempimenti nei pagamenti di interessi e nei rimborsi di prestiti da parte del governo siriano, per coprire i quali la BEI ha fatto ricorso al fondo di garanzia (v. punto 5.3).

Nel quadro del mandato esterno 2007-2013, la sottoscrizione dei prestiti è aumentata del 17% nel 2013 raggiungendo i 3 901 milioni di euro. L'importo dei prestiti erogati è ammontato a 2 288 milioni di euro (+ 20% rispetto al 31 dicembre 2012). Pertanto, al 31 dicembre 2013 l'importo complessivo dei prestiti sottoscritti e di quelli erogati nel quadro del mandato si è attestato, rispettivamente, a 27 062 e a 13 590 milioni di euro. Per i precedenti mandati esterni della BEI, cfr. allegato della tabella A1 del documento di lavoro.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2013

Nell'aprile 2014 è stata adottata la nuova decisione che concede alla BEI la garanzia dell'UE per le operazioni al di fuori dell'Unione nel periodo 2014-2020[23], a norma della quale il massimale della garanzia dell'Unione deve essere composto da un massimale fisso di 27 miliardi di euro e da un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro. L'attivazione, in tutto o in parte, dell'importo aggiuntivo opzionale sarà decisa secondo la procedura legislativa ordinaria in base ai risultati della revisione intermedia dell'attuazione della decisione da parte della BEI e dell'evoluzione delle operazioni della Banca. Sono parallelamente in corso i lavori finalizzati alla conclusione del nuovo accordo di garanzia previsto dall'articolo 14 della decisione.

La tabella 1 riporta le esposizioni in essere al 31 dicembre 2013 per i vari strumenti illustrati nella presente parte.

4.           Rischi coperti dal bilancio UE

4.1.        Definizione di rischio

Il rischio a carico del bilancio UE deriva dall'esposizione in capitale e interessi relativa alle operazioni garantite.

Ai fini della presente relazione, sono utilizzati due metodi per valutare i rischi a carico (direttamente o indirettamente tramite il fondo) del bilancio UE:

– il "rischio totale coperto", che è basato sulla somma dell'importo totale delle esposizioni in capitale per le operazioni in esame a una determinata data, compresi gli interessi maturati[24];

– l'approccio di bilancio definito "rischio annuale a carico del bilancio UE", che è basato sul calcolo dell'importo massimo dei pagamenti annuali dovuti che l'UE dovrebbe versare in un esercizio finanziario se tutti i beneficiari dei prestiti garantiti risultassero inadempienti[25].

4.2.        Composizione del rischio complessivo

Fino al 2010 il rischio massimo in termini di esposizioni totali coperte era principalmente connesso ai prestiti concessi a paesi terzi. Dal 2011 la crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sulle finanze pubbliche degli Stati membri, comportando un aumento dell'attività di prestito dell'UE per sostenere il maggior fabbisogno finanziario del settore sovrano negli Stati membri.

Di conseguenza la composizione del rischio è cambiata. Al 31 dicembre 2013:

· il 71% dell'esposizione totale riguarda operazioni di assunzione di prestiti connesse ai prestiti agli Stati membri direttamente coperti dal bilancio UE (era il 45% al 31.12.2010).

La tabella 1 presenta la scomposizione dettagliata del rischio coperto dal bilancio UE al 31 dicembre 2013.

Tabella 1 - Esposizioni totali coperte dal bilancio UE al 31 dicembre 2013 (in milioni di euro)

|| Esposizione in capitale || Interessi maturati || Totale || %

Stati membri* || || || ||

Euratom || 357 || 2 || 359 || <1%

BdP || 11 400 || 223 || 11 623 || 14%

BEI || 2 657 || 22 || 2 676 || 3%

MESF || 43 800 || 669 || 44 469 || 54%

Totale parziale Stati membri || 58 214 || 916 || 59 130 || 71%

Paesi terzi** || || || ||

AMF || 565 || 5 || 569 || 1%

Euratom || 29 || 0 || 29 || <1%

BEI*** || 22 917 || 155 || 23 072 || 28%

Totale parziale paesi terzi || 23 510 || 160 || 23 670 || 29%

Totale || 81 724 || 1 076 || 82 799 || 100%

*     Rischio coperto direttamente dal bilancio UE. Comprende anche i prestiti AMF, Euratom e BEI concessi ai paesi prima della loro adesione all'UE. **   Rischio coperto dal fondo. *** Inclusi i prestiti per cui l'UE è subentrata a seguito degli inadempimenti siriani sui prestiti della BEI (pari a un importo di 60 milioni di euro).

Le tabelle A1, A2, A3a e A3b del documento di lavoro presentano informazioni più dettagliate su queste esposizioni, in particolare in termini di massimali, importi erogati e tassi di garanzia.

4.3.        Rischio annuale coperto dal bilancio UE

Per il 2014 l'importo massimo che l'UE dovrebbe pagare (direttamente e attraverso il fondo) se tutti i beneficiari di prestiti garantiti risultassero inadempienti è pari a 7 395 milioni di euro, corrispondenti ai pagamenti di capitale e interessi per i prestiti garantiti in scadenza nel 2014, partendo dal presupposto che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l'esposizione totale (per i particolari, cfr. tabella A2 del documento di lavoro).

4.3.1.     Rischio inerente agli Stati membri

Il rischio inerente agli Stati membri riguarda:

a) i prestiti BEI e/o AMF e/o Euratom concessi prima dell'adesione all'UE;

b) i prestiti concessi nell'ambito dello strumento BdP;

c) i prestiti concessi nel quadro del MESF.

Tabella 2 - Classifica degli Stati membri in base al rischio annuale a carico del bilancio UE nel 2014 (in milioni di EUR)

Classifica || Stato || Prestiti || Rischio annuale massimo || Incidenza del paese nel rischio annuale legato agli Stati membri (SM) || Incidenza del paese nel rischio annuale totale (SM e paesi terzi)

1 || Ungheria || a)+b) || 2 128,42 || 41,0% || 28,8%

2 || Lettonia || a)+b) || 1 096,43 || 21,1% || 14,8%

3 || Irlanda || c) || 661,00 || 12,7% || 8,9%

4 || Portogallo || c) || 644,88 || 12,4% || 8,7%

5 || Romania || a)+b) || 377,02 || 7,3% || 5,1%

6 || Bulgaria || a) || 87,52 || 1,7% || 1,2%

7 || Repubblica ceca || a) || 56,44 || 1,1% || 0,8%

8 || Polonia || a) || 52,49 || 1,0% || 0,7%

9 || Croazia || a) || 42,62 || 0,8% || 0,6%

10 || Slovacchia || a) || 25,78 || 0,5% || 0,3%

11 || Slovenia || a) || 7,44 || 0,1% || 0,1%

12 || Lituania || a) || 4,95 || 0,1% || 0,1%

13 || Cipro || a) || 3,29 || 0,1% || <0,1%

Totale || || || 5 188,29 || 100% || 70,2%

             

4.3.2.     Rischio inerente ai paesi terzi

Il fondo copre prestiti garantiti concessi a paesi terzi con scadenze che arrivano fino al 2042. Nel 2014 il fondo si assumerà un rischio annuale massimo inerente ai paesi terzi pari a 2 206,6 milioni di euro (il 30% del rischio annuale totale).

I dieci paesi (su 42) verso i quali l'esposizione totale è maggiore sono classificati in appresso in ordine decrescente. Essi costituiscono il 76,3% del rischio annuale sopportato dal fondo, pari a 1 684 milioni di euro. La situazione economica di tali paesi è analizzata e commentata nel punto 3 del documento di lavoro. Nella tabella relativa a ciascun paese è indicato anche il merito di credito valutato dalle agenzie di rating.

Il rischio inerente ai paesi terzi riguarda l'attività di prestito della BEI e/o i prestiti AMF e/o i prestiti Euratom (per i particolari, cfr. tabelle A3b e A4 del documento di lavoro).

Tabella 3 - Classifica dei 10 principali paesi terzi in base al rischio annuale a carico del bilancio UE nel 2014 (in milioni di euro)

Classifica || Paese || Rischio annuale massimo || Incidenza del paese nel rischio annuale legato ai paesi terzi || Incidenza del paese nel rischio annuale totale (SM e paesi terzi)

1 || Turchia || 542,67 || 24,6% || 7,3%

2 || Tunisia || 221,59 || 10,0% || 3,0%

3 || Marocco || 217,77 || 9,9% || 2,9%

4 || Serbia || 195,00 || 8,8% || 2,6%

5 || Egitto || 184,11 || 8,3% || 2,5%

6 || Brasile || 102,45 || 4,6% || 1,4%

7 || Sud Africa || 74,51 || 4,6% || 1,4%

8 || Siria || 72,52 || 3,3% || 1,0%

9 || Bosnia-Erzegovina || 63,24 || 2,9% || 0,9%

10 || Ucraina || 10,61 || 0,5% || 0,1%

|| Totale dei 10 || 1 684,47 || 76,3% || 22,8%

5.           Attivazione delle garanzie e evoluzione del fondo

5.1.        Attivazione delle garanzie

5.1.1.     Pagamenti da risorse di tesoreria

Quando un debitore è in ritardo con i pagamenti all'UE, la Commissione attinge alle proprie risorse di tesoreria allo scopo di evitare ritardi e i conseguenti costi di servizio delle operazioni di assunzione di prestiti[26]. Nel 2013 il caso non si è verificato.

5.1.2.     Pagamenti dal bilancio UE

In caso di inadempimento, il bilancio dell'UE sarebbe in ultima analisi chiamato a coprirlo con la somma necessaria. Poiché nel 2013 non si sono registrati inadempimenti da parte di Stati membri, non è stato chiesto alcuno stanziamento.

5.1.3.     Ricorsi al fondo e recuperi

In caso di ritardo del beneficiario (paesi terzi) nel rimborsare un prestito concesso o garantito dall'UE, il fondo è attivato per coprire l'inadempimento entro tre mesi dalla richiesta[27].

Dal dicembre 2011 la BEI registra inadempimenti del governo siriano riguardo a taluni pagamenti di interessi e rimborsi di prestiti. Giacché le richieste ufficiali di pagamento sono state infruttuose, la BEI ha cominciato a ricorrere al fondo nel maggio 2012. La tabella 4 presenta l'evoluzione dei ricorsi al fondo dovuti all'inadempimento della Siria nel rimborso di prestiti.

Gli importi chiesti dalla BEI sono ritirati dal fondo previa autorizzazione dei servizi della Commissione. Quando effettua un pagamento nell'ambito della sua garanzia l'UE subentra alla BEI nel diritto e nei mezzi di ricorso. Spetta alla BEI assolvere, per conto dell'UE, il processo di recupero degli importi interessati dalla surrogazione.

Tabella 4 - Attivazione del fondo di garanzia per inadempimento della Siria nel rimborso di prestiti (in milioni di euro)

Anno || Numero di richieste di pagamento soddisfatte || Importo delle rate dovute || Penali e interessi di mora (1) || Importo recuperato[28] || Totale

2012 || 2 || 24,02 || s.o. || 2,15 || 21,87

2013 || 8 || 59,27 || 1,36 || 0 || 60,63

Totale || 10 || 83,29 || 1,36 || 2,15 || 82,50

(1) La BEI impone penali e interessi di mora solo con la seconda richiesta di pagamento di ciascun singolo prestito; essi si applicano dalla data dell'inadempimento alla data di pagamento da parte del fondo di garanzia.

Al 31 dicembre 2013 l'esposizione totale in capitale inerente ai prestiti garantiti alla Siria ammonta a 554 milioni di euro e l'ultimo rimborso scade nel 2030.

5.2.        Evoluzione del fondo

A norma del regolamento sul fondo di garanzia, il fondo deve raggiungere un livello appropriato (importo obiettivo) pari al 9% dell'insieme degli impegni di capitale in essere derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi maturati. Per assicurare il raggiungimento dell'importo obiettivo è in funzione un meccanismo di dotazione.

In base a tale meccanismo di dotazione, nel febbraio 2013 il bilancio UE ha pagato al fondo 155,66 milioni di euro; nel febbraio 2014 il pagamento corrispondente è invece ammontato a 58,43 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2013 gli attivi netti[29] del fondo ammontavano a 1 981,29 milioni di euro. Il rapporto tra gli attivi netti e gli impegni di capitale in essere[30] (23 609,19 milioni di euro) ai sensi del regolamento sul fondo di garanzia era inferiore all'importo obiettivo. Di conseguenza nel bilancio preliminare UE per il 2015 è stata iscritta una dotazione di 144,40 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2013 il fondo aveva 82,5 milioni di euro in arretrati da recuperare.

[1]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[2]               Per la precedente relazione sulle garanzie coperte dal bilancio al 31 dicembre 2012, cfr. documenti COM(2013)871 final e SEC(2013)504 final.

[3]               Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata), ("regolamento sul fondo di garanzia") (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

[4]               L'AMF può altresì assumere la forma di sovvenzioni a paesi terzi.

[5]               Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

[6]               Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

[7]               I riferimenti alle basi giuridiche figurano nella tabella A4 del documento di lavoro.

[8]               Anche se i rischi esterni sono coperti in ultima istanza dal bilancio UE, il fondo di garanzia opera come strumento diretto a proteggere il bilancio UE dal rischio di inadempimento nei pagamenti. Per l'ultima relazione annuale sul fondo e la relativa gestione, cfr. COM(2013)661 final e documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2012)217 final).

[9]               Per una relazione globale sul funzionamento del fondo e il tasso obiettivo di dotazione, cfr. COM(2014)214 final e documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2014)129 final).

[10]             Sul GLF: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm.

[11]             Sull'EFSF: http://www.efsf.europa.eu

[12]             I prestiti concessi nel quadro UE/MESF sono garantiti dal bilancio UE.

[13]             Sul MES: http://esm.europa.eu.

[14]             Cfr. Comunicato stampa della riunione straordinaria del Consiglio ECOFIN del 9 e 10 maggio 2010 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf).

[15]             Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2011, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 348).

[16]             Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88) e relativa rettifica (GU L 178 del 10.7.2012, pag.15).

[17]             Per ulteriori informazioni sul MESF, cfr. anche la relazione della Commissione sulle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti dell'Unione europea nel 2012, COM(2013)752 final.

[18]             Decisione 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

[19]             Decisione 2013/531/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 286 del 29.10.2013, pag.1).

[20]             Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

[21]             Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

[22]             Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

[23]             Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

[24]             Cfr. tabella 1 della relazione.

[25]             Ai fini del calcolo si parte dall'ipotesi che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l'esposizione totale (cfr. anche tabelle 2 e 3a/3b della relazione e tabella A2 del documento di lavoro).

[26]             Cfr. articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 11).

[27]             Dalla sua creazione nel 1994 e fino alla data di stesura delle presente relazione, il fondo è intervenuto per un importo complessivo di 502 milioni di euro. Sono stati recuperati 579 milioni di euro, comprensivi del capitale e degli interessi rimborsati, degli interessi di mora per i pagamenti in ritardo, nonché dei profitti e delle perdite sui cambi. Per maggiori dettagli, cfr. parte 2.5.4 del documento di lavoro.

[28]             Dal 1994, anno della sua creazione, il totale dei recuperi effettuati dal fondo ammonta (alla data di stesura della presente relazione) a 579 milioni di euro, comprensivi del capitale e degli interessi rimborsati, degli interessi di mora per i pagamenti in ritardo, nonché dei profitti e delle perdite sui cambi.

[29]             Attività totali del fondo previa deduzione degli importi dovuti (commissioni BEI e onorari di revisione contabile).

[30]             Inclusi gli interessi maturati.