LIBRO BIANCO Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2014/0449 final */
LIBRO BIANCO Verso un controllo più efficace delle
concentrazioni nell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE) Indice 1............ Introduzione. 4 2............ Riesame sostanziale
delle concentrazioni dopo la riforma del regolamento sulle concentrazioni del
2004 4 2.1......... Valutazione sostanziale. 5 2.2......... Maggiore promozione della cooperazione e
della convergenza. 7 2.3......... Conclusioni 9 3............ Acquisizione di partecipazioni di
minoranza non di controllo. 9 3.1......... Perché la Commissione
vuole essere competente a esaminare le partecipazioni di minoranza non di
controllo?. 9 3.1.1...... Teorie del pregiudizio. 10 3.1.2...... Gli articoli 101 e 102 del
TFUE potrebbero non essere indicati per le partecipazioni di minoranza anticoncorrenziali 12 3.2......... Scelte politiche e
misure proposte per l'esame di acquisizioni di partecipazioni di minoranza 13 3.2.1...... Concezione e opzioni –
quali principi si dovrebbero applicare al sistema di controllo delle
partecipazioni di minoranza a livello dell'UE?. 13 3.2.2...... Il sistema proposto: un sistema di trasparenza
"mirato". 14 3.2.3...... Informazioni relative alla procedura. 15 3.2.4...... Ambito di valutazione a
norma del regolamento sulle concentrazioni e rapporto con l'articolo 101
del TFUE 16 3.3......... Conclusioni sul riesame delle
partecipazioni di minoranza. 16 4............ Rinvio dei casi 17 4.1......... Obiettivi e principi guida per il rinvio
dei casi 17 4.2......... Misure proposte per il rinvio di casi 18 4.2.1...... Articolo 4, paragrafo 5,
del regolamento sulle concentrazioni: rinvio prima della notificazione dagli
Stati membri alla Commissione. 18 4.2.2...... Articolo 22 del regolamento
sulle concentrazioni: rinvio successivo alla notificazione dagli Stati membri
alla Commissione. 19 4.2.3...... Articolo 4, paragrafo 4,
del regolamento sulle concentrazioni: rinvio prima della notificazione dalla
Commissione agli Stati membri 20 5............ Varie. 20 6............ Conclusioni 21 1. Introduzione 1. In questo Libro bianco, dieci
anni dopo la profonda riforma del regolamento UE sulle concentrazioni[1] del
2004, la Commissione traccia un quadro delle modalità di applicazione del
criterio sostanziale di "ostacolo significativo ad una concorrenza
effettiva" e delinea in prospettiva le modalità per promuovere
maggiormente la convergenza e la cooperazione fra Stati membri e fra la
Commissione e gli Stati membri. Essa formula inoltre proposte di modifica
specifiche volte a rendere più efficaci i controlli sulle concentrazioni a
livello dell'UE. 2. La proposta riguarda, in
particolare, due aspetti: -
garantire che il regolamento sulle concentrazioni
prenda in considerazione tutte le fonti di possibile pregiudizio per la concorrenza
e, quindi, per i consumatori riconducibile alle concentrazioni o alle
ristrutturazioni societarie, comprese quelle derivanti da acquisizioni di
partecipazioni di minoranza non di controllo; nonché -
garantire al meglio una stretta cooperazione tra la
Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza e un'adeguata
suddivisione dei compiti nell'ambito del controllo delle concentrazioni, in
particolare razionalizzando le norme relative al trasferimento dei casi di
concentrazione dagli Stati membri alla Commissione e viceversa. 3. Il presente Libro bianco,
accompagnato da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che
analizza in modo più particolareggiato le considerazioni alla base del Libro
bianco e delle politiche proposte, è corredato da una valutazione dell'impatto
che analizza i potenziali costi e benefici delle varie opzioni politiche,
nonché da una sintesi della valutazione dell'impatto. Le opinioni delle parti interessate,
espresse nell'ambito di una consultazione pubblica[2], sono
riprese nel presente Libro bianco e nel documento di lavoro dei servizi della
Commissione. 2. Riesame sostanziale delle
concentrazioni dopo la riforma del regolamento sulle concentrazioni del 2004 4. Dopo l'adozione del primo
regolamento sulle concentrazioni nel 1989, il controllo delle concentrazioni è
diventato uno dei pilastri principali della normativa dell'UE in materia di
concorrenza e le sue caratteristiche fondamentali sono ormai ben consolidate.
Il regolamento sulle concentrazioni rifuso, adottato nel 2004, ha rafforzato
ulteriormente il funzionamento del controllo delle concentrazioni a livello
dell'UE in molti modi, in particolare introducendo il criterio di "ostacolo
significativo ad una concorrenza effettiva" quale parametro per l'esame
delle operazioni di concentrazione, e aumentando le possibilità di rinviare i
casi di concentrazione dagli Stati membri alla Commissione e viceversa. 5. Il controllo delle
concentrazioni a livello dell'UE fornisce un contributo importante al
funzionamento del mercato interno, disponendo una serie di norme armonizzate
sulle concentrazioni e sulle ristrutturazioni societarie e garantendo che la
concorrenza e, quindi, i consumatori non vengano danneggiati dalla
concentrazione economica sul mercato. A giudicare dall'esperienza recente, la
crescente globalizzazione delle attività delle imprese e l'approfondimento del
mercato interno hanno concentrato gli interventi di controllo delle
concentrazioni a livello dell'UE sui casi transfrontalieri e sui casi che hanno
un impatto sull'economia europea. 6. La maggior parte delle
concentrazioni esaminate dalla Commissione non pone problemi sotto il profilo
della concorrenza e viene autorizzata dopo una procedura di indagine iniziale ("prima
fase"). In meno del 5% dei casi si avvia un'indagine approfondita ("seconda
fase") sulla base delle preoccupazioni iniziali sollevate durante la prima
fase. Nel 5-8% circa di tutte le operazioni di concentrazione notificate, la
Commissione esprime preoccupazioni relative alla possibilità che la
concentrazione possa ostacolare una concorrenza effettiva. Nella maggior parte
dei casi tali problemi sono risolti attraverso misure correttive che le parti
offrono di assumere (sia durante la prima che durante la seconda fase). La
Commissione ha vietato soltanto 24 concentrazioni dal 1990 e 6 dal 2004, ossia
molto meno dell'1% delle oltre 5 000 operazioni di concentrazione
notificate. 2.1. Valutazione
sostanziale 7. La modifica più importante
apportata dalla riforma del regolamento sulle concentrazioni del 2004 è stata l'introduzione
del criterio di ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva[3], il
quale ha confermato che gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva
emergono prevalentemente con la creazione o il rafforzamento di una posizione
dominante. L'applicazione di tale criterio ha consentito di procedere sulla
scia dei precedenti della Commissione e della giurisprudenza degli organi
giurisdizionali europei. 8. Come in precedenza, nel
valutare l'impatto sulla concorrenza di una concentrazione notificata, la
Commissione continua a verificare se la concentrazione ostacoli in modo
significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte
sostanziale di esso. In particolare, la Commissione cerca di stabilire se la concentrazione
crei o rafforzi una posizione dominante. 9. L'obiettivo del criterio di
ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, inoltre, era l'eliminazione
di una possibile "lacuna" di applicazione, poiché si riteneva che il
criterio precedente non individuasse chiaramente i probabili effetti
anticoncorrenziali di una concentrazione tra due imprese in un mercato
oligopolistico, anche in assenza della posizione dominante dell'entità
risultante da questa concentrazione[4].
L'introduzione del criterio di ostacolo significativo ad una concorrenza
effettiva elimina questa incertezza e consente alla Commissione di corroborare
la sua analisi economica delle concentrazioni complesse. La valutazione si
avvale di una combinazione di prove qualitative e, laddove disponibili, di
prove quantitative/empiriche[5]. 10. Nella maggioranza dei casi la
Commissione ha analizzato i possibili effetti anticoncorrenziali derivanti
dalla fusione di due imprese attive sul medesimo mercato in assenza di
coordinamento con altri concorrenti ("effetti non coordinati"). Sono
molto più rari i casi in cui la Commissione ha valutato se una concentrazione
aumentasse il rischio di coordinamento tra la nuova entità derivante dalla
concentrazione e altre imprese ("effetti coordinati")[6] o se
una concentrazione tra imprese attive in mercati collegati a livello verticale[7] o strettamente
collegati[8]
comportasse l'esclusione di altri concorrenti (rispettivamente "effetti
verticali" e "conglomerali"). 11. Fin dal 2004 la Commissione ha
analizzato una quantità considerevole di casi applicando il nuovo criterio di
ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Per esempio, nel caso Western
Digital/Hitachi, la Commissione ha esaminato una proposta di acquisizione
nel mercato delle unità di disco rigido ("HDD"). L'operazione avrebbe
ridotto il numero di concorrenti attivi da 4 a 3 per l'industria delle unità di
disco rigido e da 3 a 2 per il mercato dei dischi da 3,5 pollici. Dall'analisi
dell'insieme delle prove quantitative e qualitative la Commissione ha concluso
che, in tali circostanze, l'eliminazione di Hitachi dal mercato avrebbe potuto
ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva[9]. 12. Al fine di migliorare la
trasparenza e la prevedibilità dell'analisi delle concentrazioni basata sul
nuovo criterio, la Commissione ha pubblicato due serie di orientamenti che
forniscono un solido quadro economico per la valutazione delle concentrazioni
orizzontali[10]
e non orizzontali[11]
(ossia verticali e conglomerali) ("gli orientamenti")[12]. 13. Conformemente al considerando
29 del regolamento sulle concentrazioni, gli orientamenti spiegano altresì che
le concentrazioni possono produrre incrementi di efficienza che compensano il
pregiudizio causato dalla concentrazione alla concorrenza e, quindi, ai consumatori.
Se richiesto dalle imprese partecipanti alla concentrazione, la Commissione
tiene conto dei miglioramenti di efficienza a condizione che siano
verificabili, specificamente legati alla concentrazione e a potenziale
beneficio dei consumatori. Per esempio, nel caso UPS/TNT Express, per
alcuni (ma non tutti) gli Stati membri è stato possibile dissipare i dubbi sotto
il profilo della concorrenza basandosi, fra l'altro, su considerazioni relative
all'efficienza[13].
Nel caso Nynas/Harburg i miglioramenti di efficienza prodotti dalla
concentrazione hanno suffragato la conclusione che la concentrazione fosse più
vantaggiosa per i consumatori rispetto al probabile scenario alternativo di
chiusura dell'impianto acquisito[14]. 14. Gli ultimi dieci anni hanno
dimostrato inoltre che un riesame delle concentrazioni può promuovere l'innovazione,
poiché la concorrenza porta a migliori risultati sul mercato non solo in
termini di riduzione dei prezzi o di aumento della produzione, ma anche in
termini di una migliore qualità, varietà e innovazione dei prodotti. Nel caso Intel/McAfee[15], ad
esempio, le misure correttive hanno contribuito a preservare l'innovazione dei
software di tutela della sicurezza informativa e a garantire che i concorrenti
non fossero oggetto di preclusione. 15. Nel 2008 la Commissione ha
ulteriormente sviluppato la propria prassi in materia di misure correttive con
una versione riveduta della comunicazione concernente tali misure[16] che
fornisce orientamenti chiari sull'elaborazione e l'attuazione di misure correttive
di cessione (quali la vendita di un'impresa controllata o di uno stabilimento
di produzione a un concorrente), concentrandosi sull'efficacia della misura
correttiva. 2.2. Maggiore
promozione della cooperazione e della convergenza 16. Il regolamento sulle
concentrazioni ha introdotto con successo un sistema unico di valutazione delle
concentrazioni a livello dell'UE. Tuttavia, anche gli Stati membri svolgono un
ruolo importante nell'applicazione della normativa unionale sulle
concentrazioni. Un vero e proprio sistema funzionale di valutazione delle
concentrazioni nell'UE presuppone una efficiente ripartizione del lavoro, la
cooperazione e la convergenza tra la Commissione e i 27 Stati membri che
esercitano un controllo sulle concentrazioni. 17. Nel 2009, a seguito di una
consultazione pubblica, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione
che contiene un breve riepilogo sulla ripartizione dei casi tra la Commissione
e gli Stati membri ("relazione del 2009")[17]. Nel corso della consultazione pubblica le
parti interessate hanno affermato che, all'interno dell'UE, norme e prassi
divergenti sulle concentrazioni potrebbero sommarsi agli oneri amministrativi
che gravano sulle imprese e rendere inefficace il controllo delle
concentrazioni, nonché condurre a risultati incoerenti e a un impatto negativo
sul mercato interno. 18. Benché le autorità nazionali
garanti della concorrenza applichino normalmente gli articoli 101 e 102 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) unitamente alle norme
nazionali, il controllo delle concentrazioni a livello nazionale è
esclusivamente una questione di diritto nazionale. Il regolamento dell'UE sulle
concentrazioni è stato un modello per molti sistemi giuridici nazionali in
questo settore, dando origine a una convergenza di base della legislazione tra
i vari ordinamenti, in particolare per quanto riguarda il criterio sostanziale
da applicare[18].
Inoltre, è stata raggiunta un'ulteriore convergenza sugli aspetti sostanziali e
giurisdizionali grazie a una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali
garanti della concorrenza e la Commissione, sia nei singoli casi che nell'ambito
del gruppo di lavoro sulle concentrazioni istituito nel 2010[19]. 19. Nonostante i progressi, vi
sono ancora margini per accrescere la cooperazione e la convergenza,
specialmente in relazione alla definizione dei criteri sostanziali da inserire
negli orientamenti (come gli orientamenti della Commissione sulle
concentrazioni orizzontali e non orizzontali) e alla loro applicazione e interpretazione
da parte delle autorità garanti della concorrenza e dei giudici che esercitano
il controllo giurisdizionale. Tra i punti di divergenza rilevanti, alcune leggi
nazionali prevedono ancora che un governo possa invalidare una decisione dell'autorità
nazionale garante della concorrenza e autorizzare un'operazione di
concentrazione anticoncorrenziale sulla base di altre considerazioni di
interesse pubblico[20].
Sono altresì frequenti le divergenze relative alle misure correttive, ai
termini per l'esame delle concentrazioni e alle norme di sospensione. 20. È importante una maggiore
convergenza tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della
concorrenza e tra le stesse autorità nazionali per la concorrenza per creare
effettive condizioni di parità ed evitare risultati incoerenti[21]. In
linea con le proposte formulate da alcune autorità nazionali, si può giungere a
una maggiore convergenza aumentando la cooperazione e condividendo le
esperienze, con l'uso di tutti gli strumenti e delle sedi di dibattito
disponibili, quali il gruppo di lavoro sulle concentrazioni, nonché
intensificando la cooperazione tra le autorità nazionali garanti della
concorrenza nei singoli casi. 21. Le autorità nazionali garanti
della concorrenza possono in ogni caso evitare risultati incoerenti rinviando i
casi alla Commissione. Le proposte di riforma del rinvio alla Commissione
successivo alla notificazione a norma dell'articolo 22 del regolamento sulle
concentrazioni, di cui alla sezione 4.2.2, suggeriscono di istituire un sistema
basato su una comunicazione di informazione iniziale che dovrebbe agevolare la
cooperazione pratica tra le autorità garanti della concorrenza nei casi
transfrontalieri o di competenza giurisdizionale multipla. 22. Al di là di una forma "blanda"
di convergenza, che è già stata raggiunta e che, come sottolineato in
precedenza, dovrebbe essere mantenuta e rafforzata, la Commissione e le
autorità garanti della concorrenza dovrebbero prendere in considerazione il
passaggio a un sistema simile a quello attualmente applicato nell'ambito della
normativa antitrust che preveda l'applicazione del medesimo diritto sostanziale
dell'UE[22].
Tale ipotesi richiederebbe, tuttavia, una revisione più ambiziosa del vigente
sistema giuridico in materia di controllo delle concentrazioni nell'Unione
europea. 2.3. Conclusioni 23. Dalla precedente panoramica si
evince il modo in cui il controllo delle concentrazioni a livello dell'UE è
stato rafforzato dalla riforma del 2004 del regolamento sulle concentrazioni,
in particolare con l'introduzione del criterio di ostacolo significativo ad una
concorrenza effettiva. Nel lungo periodo il sistema del regolamento sulle
concentrazioni dovrebbe evolversi in un autentico "spazio europeo delle
concentrazioni" in cui le concentrazioni esaminate dalla Commissione e
dalle autorità nazionali garanti della concorrenza siano soggette ad un unico
corpus normativo. Nell'immediato, tuttavia, sono stati individuati due
interventi principali per migliorare il regolamento sulle concentrazioni
apportando modifiche più circoscritte: in primo luogo, la Commissione prende in
considerazione l'inclusione delle acquisizioni di partecipazioni di minoranza
non di controllo nel campo di applicazione della normativa UE sul controllo
delle concentrazioni e, in secondo luogo, c'è margine per razionalizzare
ulteriormente il rinvio dei casi alla luce dell'esperienza maturata dalla
Commissione con la riforma del 2004[23]. 3. Acquisizione di
partecipazioni di minoranza non di controllo 3.1. Perché
la Commissione ritiene opportuno che le sia riconosciuta la competenza ad
analizzare le partecipazioni di minoranza non di controllo? 24. Una politica di concorrenza
efficace ed efficiente richiede strumenti appropriati e ben definiti per
affrontare tutte le fonti di pregiudizio per la concorrenza e, quindi, per i
consumatori. Nella sua versione attuale, il regolamento sulle concentrazioni si
applica soltanto alle "fusioni" in senso stretto, ossia alle acquisizioni
di controllo da parte di una o più persone o imprese su una o più imprese o
parti di impresa. 25. Allo stato attuale, la
Commissione non può indagare o intervenire quando l'acquisizione di una
partecipazione di minoranza non è collegata all'acquisizione del controllo su
un'impresa. La Commissione può esaminare una partecipazione di minoranza
detenuta prima dell'acquisizione di controllo da una delle parti interessate
dalla concentrazione soltanto quando l'operazione consiste, nello specifico, in
un'acquisizione di controllo. Ad esempio, la Commissione può intervenire se l'impresa
in cui una delle parti ha una quota di minoranza è una concorrente dell'altra
impresa partecipante alla concentrazione. Tuttavia, se la partecipazione di minoranza
è acquisita dopo l'indagine della Commissione, quest'ultima non è competente a
trattare i possibili problemi di concorrenza che ne derivano, nonostante i
problemi di concorrenza derivanti dalla partecipazione di minoranza potrebbero
essere di natura simile a quelli derivanti dall'acquisizione di controllo dell'impresa. 26. L'esperienza della Commissione
e delle autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché la ricerca in
materia economica, rivelano che l'acquisizione di una partecipazione di minoranza
non di controllo in alcuni casi può recare pregiudizio alla concorrenza e,
quindi, ai consumatori. 27. Nell'Unione europea,
attualmente l'Austria, la Germania e il Regno Unito sono competenti ad
esaminare le acquisizioni di partecipazioni di minoranza[24]. In
tutti e tre gli Stati membri le autorità nazionali garanti della concorrenza
sono intervenute contro acquisizioni di partecipazione di minoranza in cui sono
emersi problemi di concorrenza. Anche molte giurisdizioni al di fuori dell'UE,
come il Canada, gli Stati Uniti e il Giappone sono competenti a esaminare legami
strutturali simili nell'ambito delle rispettive normative sul controllo delle
concentrazioni. 3.1.1. Teorie
del pregiudizio 28. L'acquisizione di una
partecipazione di minoranza può dar luogo a diversi tipi di problemi di
concorrenza fondati su teorie del pregiudizio simili a quelle applicabili alle
operazioni di acquisizione di controllo con le quali, in genere, si accerta che
l'operazione determini un aumento significativo del potere di mercato[25]. 29. L'acquisizione di una
partecipazione di minoranza in un'impresa concorrente può determinare effetti
anticoncorrenziali non coordinati poiché tale partecipazione può accrescere l'interesse
(incentivo) e la capacità della società acquirente di aumentare unilateralmente
i prezzi o di ridurre la produzione. Se un'impresa ha un interesse finanziario
nei profitti del suo concorrente, potrebbe decidere di "internalizzare"
l'aumento di tali profitti tramite una riduzione della propria produzione o un
aumento dei prezzi. Questo effetto anticoncorrenziale può concretarsi sia in
caso di partecipazione di minoranza passiva (che non conferisce all'acquirente
alcuna influenza sulle decisioni dell'impresa oggetto di acquisizione) che
attiva (che conferisce all'acquirente una certa influenza sulle decisioni dell'impresa
oggetto di acquisizione). 30. L'acquisizione di una
partecipazione di minoranza può anche sollevare problemi di concorrenza nel
caso in cui l'acquirente si serva della sua posizione per limitare le strategie
concorrenziali a disposizione dell'impresa oggetto di acquisizione, indebolendone
la forza concorrenziale. La Commissione e gli Stati membri hanno rilevato che i
problemi di concorrenza sono probabilmente più gravi quando una partecipazione di
minoranza è in grado di esercitare una certa influenza sulle decisioni dell'impresa
oggetto dell'acquisizione, come nei casi descritti di seguito. 31. Il caso Siemens/VA Tech
è esplicativo sia della teoria del pregiudizio relativa all'"incentivo
finanziario" sia del rischio che insorge quando un'impresa esercita un'influenza
e i suoi diritti di voto nell'impresa oggetto dell'acquisizione[26]. In
tal caso Siemens deteneva una preesistente partecipazione di minoranza in SMS
Demag, un concorrente di una delle società controllate da VA Tech. La
Commissione ha stabilito che la concentrazione avrebbe determinato una
riduzione della concorrenza nel mercato dell'impiantistica metallurgica a causa
della combinazione di incentivi finanziari e di diritti di informazione
derivanti dalla partecipazione di minoranza in SMS Demag[27]. 32. Un altro esempio di partecipazione
di minoranza che conferisce all'acquirente un'influenza sull'impresa oggetto
dell'acquisizione è la possibilità dell'acquirente di esercitare un'influenza
sul risultato delle delibere straordinarie. Il ricorso a queste ultime potrebbe
essere obbligatorio per approvare investimenti significativi, aumentare il
capitale, cambiare il prodotto o l'ambito geografico dell'attività d'impresa e
per realizzare operazioni di fusione e acquisizione. 33. L'indagine delle autorità
britanniche sul caso Ryanair/Aer Lingus è stata imperniata su questa
teoria del pregiudizio. Nel caso Ryanair/Aer Lingus I Ryanair aveva già
acquisito una partecipazione di minoranza significativa della sua concorrente
Aer Lingus quando ha notificato alla Commissione la proposta di acquisirne
il controllo nel 2006. La Commissione ha vietato l'acquisizione a causa di
problemi di concorrenza gravi che avrebbero distorto la concorrenza creando o
rafforzando la posizione dominante di Ryanair su diverse rotte[28].
Tuttavia, la Commissione non era competente a esaminare la partecipazione di
minoranza di Ryanair in Aer Lingus, che è stata invece esaminata dalla
commissione per la concorrenza del Regno Unito[29]. 34. Questa teoria del pregiudizio
è stata inoltre cruciale nel caso Toshiba/Westinghouse[30], in
cui la Commissione ha constatato che l'operazione poteva dar luogo a una
possibile eliminazione della concorrenza nel mercato dell'assemblaggio del
combustibile nucleare. Con questa decisione la Commissione ha ritenuto che
Toshiba potesse avvalersi della propria partecipazione di minoranza e dei
diritti di veto in GNF, impresa concorrente di Westinghouse, per evitarne l'espansione
in quei settori in cui sarebbe stata in concorrenza con Toshiba/Westinghouse. 35. Partecipazioni di minoranza in
imprese concorrenti possono anche determinare effetti anticoncorrenziali
coordinati influenzando la capacità e l'interesse degli operatori di mercato di
coordinarsi tacitamente o espressamente al fine di ottenere profitti superiori
a quelli di un mercato in concorrenza[31].
L'acquisizione di una partecipazione di minoranza può migliorare la trasparenza
grazie alle informazioni privilegiate che offre all'acquirente sulle attività
commerciali dell'impresa oggetto di acquisizione, accrescendo, in tal modo,
anche la credibilità e l'efficacia di una minaccia di ritorsione nel caso in
cui l'impresa acquisita non adotti comportamenti collusivi[32]. 36. Infine, le acquisizioni non
orizzontali di partecipazioni di minoranza che offrono anche la possibilità di
esercitare un'influenza sostanziale possono creare problemi di concorrenza in
termini di preclusione a livello dei fattori produttivi. La preclusione è
persino più probabile nel caso di alcune partecipazioni di minoranza che nel
caso di un'acquisizione di controllo, poiché l'impresa che acquisisce la
partecipazione di minoranza internalizza soltanto una parte, e non la totalità,
dei profitti che l'impresa oggetto dell'acquisizione ha perso in seguito alla
strategia di preclusione. 37. La preclusione a livello dei
fattori produttivi è un problema emerso nel caso IPIC/MAN Ferrostaal[33]. L'acquisizione
di MAN Ferrostaal da parte di International Petroleum Investment Company ("IPIC")
è stata approvata dalla Commissione nel 2009, a determinate condizioni. La
Commissione ha constatato che l'operazione ha dato luogo ad un rischio di
preclusione per quanto riguarda l'unica tecnologia non proprietaria esistente
al mondo per la produzione di melamina. Eurotecnica, una società in cui MAN
Ferrostaal deteneva una partecipazione del 30%, era proprietaria della
tecnologia. Poiché già controllava AMI, uno dei due principali produttori di
melamina al mondo, IPIC ha accettato di cedere la sua partecipazione di
minoranza in Eurotecnica al fine di ridurre al minimo qualsiasi rischio di
precludere il mercato ai concorrenti di AMI. 38. Dalla consultazione pubblica e
dalle recenti notizie apparse sui media sono emerse inoltre altre acquisizioni
di partecipazioni di minoranza a livello dell'UE e degli Stati membri
caratterizzate dalla partecipazione azionaria in un concorrente o in una
società collegata a livello verticale[34]. 3.1.2. Gli
articoli 101 e 102 del TFUE potrebbero non essere indicati per le
partecipazioni di minoranza anticoncorrenziali 39. La Commissione ha considerato
la possibilità di ricorrere alle regole di concorrenza relative agli accordi
restrittivi e all'abuso di posizione dominante di cui, rispettivamente, agli
articoli 101 e 102 del TFUE per intervenire nei confronti delle acquisizioni di
partecipazioni di minoranza anticoncorrenziali. Il ricorso all'articolo 101
e all'articolo 102 a questi fini è tuttavia limitato. 40. Per quanto riguarda l'articolo 101
del TFUE, non è chiaro se l'acquisizione di una partecipazione di minoranza
costituisca in tutti i casi un "accordo" avente per oggetto o per
effetto di limitare la concorrenza. Per esempio, nel caso di una serie di
acquisizioni di azioni sul mercato borsistico, potrebbe essere difficile
sostenere che i diversi accordi di acquisto soddisfino i criteri previsti dall'articolo
101 del TFUE. Lo stesso vale probabilmente per l'atto costitutivo di una
società, la cui funzione è generalmente quella di determinare il governo
societario e i rapporti tra quest'ultima e i suoi azionisti. Affinché la
Commissione possa intervenire a norma dell'articolo 102 del TFUE, la società
che acquisisce la partecipazione di minoranza dovrebbe detenere una posizione
dominante e l'acquisizione dovrebbe costituire un abuso. Sono pertanto
abbastanza limitate le circostanze in cui la Commissione può intervenire contro
le distorsioni della concorrenza derivanti da acquisizioni di partecipazioni di
minoranza[35]. 41. Pertanto, come illustrato in
precedenza, le teorie del pregiudizio derivante da acquisizioni di
partecipazioni di minoranza sono analoghe a quelle del pregiudizio derivante
dall'acquisizione di controllo, ossia gli effetti orizzontali, non coordinati e
verticali. 3.2. Scelte
politiche e misure proposte per l'esame di acquisizioni di partecipazioni di
minoranza 3.2.1. Concezione e opzioni – quali
principi si dovrebbero applicare al sistema di controllo delle partecipazioni di
minoranza a livello dell'UE? 42. Un
sistema per controllare le acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di
controllo dovrebbe tenere conto dei tre principi seguenti: dovrebbe individuare
le acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo potenzialmente
anticoncorrenziali; dovrebbe evitare
qualsiasi onere amministrativo superfluo e sproporzionato a carico delle
imprese, della Commissione e delle autorità nazionali garanti della
concorrenza; nonché dovrebbe iscriversi
nei regimi di controllo delle concentrazioni attualmente in vigore sia a
livello nazionale che dell'UE[36]. 43. Il documento di consultazione
presenta tre opzioni procedurali per il controllo delle partecipazioni di
minoranza: un sistema di
notifica, che estenderebbe l'attuale sistema di controllo delle concentrazioni
ex ante alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo a
determinate condizioni; un sistema di trasparenza,
che obbligherebbe le parti a presentare una comunicazione di informazione per
riferire alla Commissione di acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di
controllo. La comunicazione di informazione permetterebbe alla Commissione di
decidere se indagare ulteriormente sull'operazione, consentendo agli Stati
membri di prendere in esame una richiesta di rinvio e ai potenziali denunzianti
di presentare una denuncia; un sistema di
autovalutazione, che non obbligherebbe le parti a notificare le acquisizioni di
partecipazioni di minoranza non di controllo prima della conclusione dell'operazione.
La Commissione potrebbe comunque avviare un'indagine sulle acquisizioni di
partecipazioni di minoranza potenzialmente problematiche sulla base delle
proprie analisi di mercato o delle denunce. 44. La questione relativa alla
definizione dei limiti della competenza della Commissione è direttamente legata
alla scelta della procedura più adeguata. Ad esempio, se la Commissione fosse
competente ad esaminare tutte le acquisizioni di partecipazioni di minoranza al
di sopra di una certa soglia, un sistema di notifica preliminare rispetto all'operazione
di concentrazione graverebbe le imprese di un onere notevole, poiché
includerebbe anche le operazioni non problematiche. Una competenza della
Commissione su tutte le acquisizioni di partecipazioni di minoranza al di sopra
di una certa soglia potrebbe pertanto essere più appropriata nell'ambito di un
sistema di autovalutazione, in cui la Commissione è libera di indagare sulle
operazioni di propria iniziativa. D'altro canto, l'onere amministrativo imposto
da un sistema di notifica o di trasparenza sarebbe molto più modesto se la
competenza della Commissione fosse circoscritta soltanto alle operazioni
potenzialmente problematiche. Il legame tra l'architettura del sistema
procedurale e l'ambito della competenza è emerso spesso nelle reazioni alla
consultazione pubblica. 3.2.2. Il
sistema proposto: un sistema di trasparenza "mirato" 45. Alla
luce delle suesposte considerazioni, per le acquisizioni di partecipazioni di
minoranza l'alternativa più adeguata potrebbe essere un sistema di trasparenza "mirato".
La Commissione ritiene che, in linea con i tre principi di cui sopra, tale
sistema consentirebbe fin dall'inizio di circoscrivere l'indagine alle
operazioni potenzialmente problematiche, in particolare attraverso l'individuazione
delle operazioni che instaurano un "legame significativo dal punto di
vista della concorrenza", e di garantire un controllo efficace da parte
della Commissione delle operazioni così individuate, peraltro senza la
necessità di un obbligo di notifica completa. 46. Alla luce delle teorie del
pregiudizio illustrate in precedenza, si instaurerebbe un "legame
significativo dal punto di vista della concorrenza" nel caso in cui vi sia
un rapporto di concorrenza prima facie tra le attività dell'acquirente e quelle
dell'impresa oggetto dell'acquisizione, o perché sono attive sugli stessi
mercati o settori, o perché sono attive in mercati collegati a livello
verticale. In linea di principio, il sistema si attiverebbe soltanto quando le
partecipazioni di minoranza e i diritti ad esse collegati consentano all'acquirente
di influenzare sostanzialmente la politica commerciale dell'impresa oggetto
dell'acquisizione e, di conseguenza, il suo comportamento nel mercato, o di
avere accesso a informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.
Tuttavia, oltre un certo livello, la stessa partecipazione azionaria potrebbe
sfociare in un cambiamento degli incentivi finanziari tale per cui la società
acquirente modificherebbe il proprio comportamento sul mercato, a prescindere
dal fatto che l'acquirente sia in grado di esercitare un'influenza sostanziale
sull'impresa oggetto dell'acquisizione. Solo le acquisizioni che instaurano un "legame
significativo dal punto di vista della concorrenza" obbligherebbero alla
presentazione di una comunicazione di informazione alla Commissione. 47. Al fine di garantire alle
parti contraenti la certezza del diritto, solo un'operazione che soddisfa
cumulativamente i seguenti criteri rientrerebbe nella definizione di "legame
significativo dal punto di vista della concorrenza": -
acquisizioni di una partecipazione di minoranza in
un'impresa concorrente o collegata a livello verticale (deve esserci un
rapporto concorrenziale tra la società acquirente e l'impresa oggetto dell'acquisizione);
nonché -
il legame dal punto di vista della concorrenza
sarebbe considerato significativo se la partecipazione acquisita fosse: 1) pari
al 20% circa[37];
oppure 2) tra il 5% e il 20% circa, ma associata a fattori aggiuntivi, quali
diritti che conferiscono all'acquirente una minoranza di blocco de facto[38], un
seggio nel consiglio di amministrazione o l'accesso ad informazioni sensibili
dal punto di vista commerciale relative all'impresa oggetto dell'acquisizione. 48. Le parti sarebbero tenute ad
autovalutare se un'operazione instaura un "legame significativo dal punto
di vista della concorrenza" e, in caso affermativo, a presentare una
comunicazione di informazione. Successivamente al ricevimento di questa
comunicazione, la Commissione dovrebbe decidere se esaminare l'operazione e gli
Stati membri se presentare una richiesta di rinvio. 3.2.3. Informazioni
relative alla procedura 49. Nel quadro del sistema di
trasparenza mirato, un'impresa dovrebbe presentare una comunicazione di
informazione alla Commissione nel caso in cui si proponga di acquisire una
partecipazione di minoranza che instaura un "legame significativo dal
punto di vista della concorrenza". La comunicazione di informazione
conterrebbe informazioni relative alle parti, al loro fatturato, una
descrizione dell'operazione, la quota di partecipazione prima e dopo l'operazione,
i diritti connessi alla partecipazione di minoranza e alcune limitate
informazioni sulle quote di mercato. Come esposto in precedenza, sulla base di
tali informazioni la Commissione deciderà se procedere all'esame dell'operazione
in questione e gli Stati membri prenderanno in considerazione la possibilità di
chiedere un rinvio. Qualora la Commissione decida di avviare un'indagine, le
parti dovrebbero presentare una notifica completa e, una volta avviata l'indagine,
la Commissione dovrebbe emettere una decisione. Al fine di garantire la
certezza del diritto, le parti dovrebbero anche poter presentare una notifica
completa su base volontaria. 50. La Commissione potrebbe anche
prevedere che, una volta presentata la comunicazione di informazione, vi sia un
periodo di attesa durante il quale le parti non possano concludere l'operazione
e durante il quale gli Stati membri debbano decidere se chiedere un rinvio. La
durata del periodo di attesa potrebbe essere, per esempio, di 15 giorni
lavorativi, in linea con il termine stabilito all'articolo 9 per la
presentazione di una richiesta di rinvio da parte di uno Stato membro a seguito
di una notifica completa. Un sistema di questo tipo garantirebbe che le
operazioni rinviate agli Stati membri non siano realizzate e possano essere
gestite, nell'ambito della loro normale procedura, dagli Stati membri, in
quanto essi potrebbero prevedere un obbligo di sospensione e potrebbero non
essere dotati di strumenti per trattare operazioni già concluse. Più in
generale, il sistema di rinvio dovrebbe garantire che sia mantenuto il livello
esistente di tutela offerto dai regimi nazionali sulle concentrazioni che già
si occupano di partecipazioni di minoranza non di controllo, evitando lacune di
applicazione. 51. La Commissione avrebbe altresì
la facoltà di indagare su un'operazione entro un periodo di tempo limitato
successivo alla comunicazione di informazione, indipendentemente dal fatto che
l'operazione sia già realizzata. Il periodo potrebbe essere compreso tra 4 e 6
mesi e consentirebbe alla comunità imprenditoriale di presentare denunce. Si
ridurrebbe così anche il rischio che la Commissione avvii un'indagine in via
cautelare durante il periodo di attesa iniziale. 52. Nel caso in cui avvii un'indagine
su un'operazione che è già stata realizzata (in tutto o in parte), la
Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure provvisorie al fine di
garantire l'efficacia di una decisione ai sensi degli articoli 6 e 8 del
regolamento sulle concentrazioni, ad esempio, sotto forma di un ordine di mantenere
separata la gestione della società acquisita (hold separate order)[39]. 3.2.4. Ambito
della valutazione a norma del regolamento sulle concentrazioni e rapporto con l'articolo 101
del TFUE 53. Tutti gli accordi stipulati
tra la società che acquisisce la partecipazione di minoranza e l'impresa
oggetto dell'acquisizione sono comunque oggetto di valutazione a norma degli
articoli 101 e 102 del TFUE, a meno che gli accordi non costituiscano "restrizioni
accessorie". Si può applicare la decisione di liquidazione soltanto alle
restrizioni accessorie, ossia alle "restrizioni direttamente connesse
alla realizzazione" dell'acquisizione della partecipazione azionaria[40] e,
pertanto, esse non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101 e dell'articolo 102
del TFUE. 54. Tuttavia, come accade
attualmente nel caso delle operazioni di acquisizione di controllo, gli accordi
tra la società che acquisisce la partecipazione di minoranza e l'impresa
oggetto dell'acquisizione sarebbero considerati nell'ambito della valutazione
sostanziale dell'acquisizione del controllo in base alle norme sul controllo
delle concentrazioni, in quanto tali accordi sono rilevanti ai fini delle
attuali e future condizioni di mercato (ad esempio, l'esistenza di contratti a
lungo termine) di cui la Commissione tiene conto nell'ambito della sua
valutazione sostanziale[41]. 3.3. Conclusioni
sul riesame delle partecipazioni di minoranza 55. La Commissione non dispone
attualmente di strumenti adeguati per le acquisizioni anticoncorrenziali di
partecipazioni di minoranza. Un sistema di trasparenza mirato, in linea con i
tre principi di cui al precedente paragrafo 42, sembra essere particolarmente
adatto a individuare queste operazioni e a prevenire il pregiudizio che causano
ai consumatori. 56. In primo luogo, è probabile
che siano portate all'attenzione della Commissione e degli Stati membri le
operazioni potenzialmente pregiudizievoli e non le operazioni innocue dal punto
di vista della concorrenza come quelle concluse unicamente a fini di investimento.
57. In secondo luogo, un sistema
di trasparenza mirato ridurrebbe l'onere amministrativo per le imprese, in
quanto sarebbe necessario informare la Commissione soltanto di un numero
limitato di casi, vale a dire quelli che instaurano un "legame
significativo dal punto di vista della concorrenza". Le parti sarebbero
obbligate a fornire alla Commissione soltanto una quantità limitata di informazioni
relative a dette operazioni per mezzo di una comunicazione di informazione; la
Commissione potrebbe successivamente decidere di chiedere una notifica
completa. 58. Infine, un sistema di
trasparenza mirato si iscriverebbe meglio fra i diversi regimi di controllo
delle concentrazioni attualmente in vigore sia a livello nazionale che dell'UE.
La comunicazione di informazione sarebbe inviata agli Stati membri per
informarli delle acquisizioni di una partecipazione di minoranza, consentendo
loro di chiedere il rinvio in questa fase. Di contro, sarebbe più difficile
conciliare un sistema di autovalutazione con i regimi in vigore negli Stati
membri, poiché sarebbe impossibile sapere con certezza se la Commissione
indagherà su una determinata operazione. 4. Rinvio
dei casi 4.1. Obiettivi
e principi guida per il rinvio dei casi 59. Il regolamento sulle concentrazioni
ha istituito un sistema di "sportello unico", in base al quale le
concentrazioni aventi dimensione unionale (stabilita in base alle soglie di
fatturato di cui all'articolo 1) sono esaminate esclusivamente dalla
Commissione, evitando procedure di esame multiple a livello degli Stati membri.
Se le soglie di fatturato fungono da "confine" per stabilire se una
concentrazione possa avere una dimensione europea o transfrontaliera, il
regolamento sulle concentrazioni prevede anche che i casi siano rinviati dalla
Commissione a uno o più Stati membri e viceversa. Con questo meccanismo, reso
più efficace dalla riforma del 2004, un caso viene esaminato dall'autorità più
idonea, nel caso in cui non le sia già stato assegnato in ragione delle soglie
di fatturato sia prima che dopo aver notificato l'operazione a un'autorità
competente. 60. Nella relazione al Consiglio
del 2009 descritta in precedenza si conclude che, nel complesso, le soglie di
fatturato e le disposizioni in materia di rinvio dei casi previste dal regolamento
sulle concentrazioni hanno dato buoni risultati, pur essendoci margini di
miglioramento, dato che un numero significativo di casi era ancora oggetto d'esame
in tre o più Stati membri (240 casi nel 2007). 61. Il sistema di rinvio potrebbe
essere perfezionato in modo che, ove necessario, sia più facile discostarsi dai
risultati dell'applicazione delle soglie di fatturato. Vi è un margine di
miglioramento soprattutto per quanto riguarda il rinvio dei casi dagli Stati membri
alla Commissione, sia prima che dopo la loro notifica. 62. Certamente l'esperienza ha
dimostrato che l'attuale procedura di rinvio prima della notificazione dagli
Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, a
carico delle parti notificanti tende a essere complessa e dispendiosa in
termini di tempo[42],
in quanto comporta in primo luogo la presentazione di una "richiesta
motivata" di rinvio in prima istanza, e una successiva notifica una volta
che il rinvio è stato approvato. È questo il motivo per cui è probabile che le
parti abbiano scelto di non presentare una richiesta di rinvio in casi che
sarebbero stati invece idonei per un rinvio alla Commissione. La Commissione
propone pertanto di semplificare i rinvii di cui all'articolo 4,
paragrafo 5, abolendo l'attuale procedura in due fasi. 63. Inoltre, le vigenti norme di
rinvio successivo alla notificazione dagli Stati membri alla Commissione ai
sensi dell'articolo 22 conferiscono alla Commissione soltanto la
competenza per gli Stati membri che hanno presentato o hanno aderito a una
richiesta di rinvio. In alcuni casi, ciò ha portato a indagini parallele della
Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, in contrasto
con il principio dello sportello unico[43].
La Commissione propone pertanto di razionalizzare i rinvii di cui all'articolo 22
in modo da conferire alla Commissione la competenza in tutto lo Spazio
economico europeo nei casi di cui è investita e al fine di dare migliore
attuazione al principio dello sportello unico. 4.2. Misure
proposte per il rinvio di casi 64. L'obiettivo delle proposte di
modifica del sistema di rinvio è facilitare i rinvii al fine di rendere il
sistema complessivamente più efficiente, senza riformare in modo radicale le
caratteristiche del sistema. 4.2.1. Articolo
4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni:
rinvio prima della notificazione dagli Stati membri alla Commissione 65. Dato il numero esiguo di
richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, che dal 2004 hanno
incontrato il veto di uno Stato membro[44],
la Commissione propone l'abolizione dell'attuale procedura in due fasi (una
richiesta motivata seguita da una notificazione). Con questa modifica si
accelererebbero i rinvii di cui all'articolo 4, paragrafo 5, rendendoli più
efficaci e mantenendo al tempo stesso la capacità degli Stati membri di porre
il veto su una richiesta nei rari casi in cui lo ritengano necessario. 66. Di conseguenza, le parti
notificherebbero un'operazione direttamente alla Commissione che, quindi,
trasmetterebbe immediatamente la notificazione agli Stati membri, dando la
possibilità di opporsi alla richiesta di rinvio entro 15 giorni lavorativi agli
Stati membri competenti prima facie ad esaminare l'operazione conformemente
alla normativa nazionale. Escluso il caso in cui uno Stato membro competente si
opponga alla richiesta, la Commissione sarebbe competente a esaminare l'intera
operazione. 67. Nel caso in cui almeno uno
Stato membro competente si opponga alla competenza della Commissione, quest'ultima
rinuncerebbe interamente a tale competenza e gli Stati membri conserverebbero
la loro competenza. In tali circostanze la Commissione non avrebbe alcun
margine di discrezionalità e adotterebbe una decisione in cui stabilisce di non
essere più competente. Spetterà poi alle parti determinare a quali Stati membri
devono presentare la notifica. 68. Al fine di agevolare lo
scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima
propone di inviare il documento informativo iniziale delle parti o la richiesta
di assegnazione del caso agli Stati membri al fine di segnalare loro l'operazione
durante la fase dei contatti prima della notificazione. 4.2.2. Articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni: rinvio successivo alla notificazione dagli Stati membri alla
Commissione 1.
Si propone di modificare la procedura di cui all'articolo 22
come segue: -
uno o più Stati membri che siano competenti a
esaminare un'operazione conformemente alla normativa nazionale potrebbero
chiedere un rinvio alla Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data in
cui l'operazione è stata loro notificata (o resa nota)[45]; -
la Commissione avrebbe la facoltà di decidere se
accettare o no una richiesta di rinvio. Ad esempio, la Commissione può decidere
di non accettare la richiesta se l'operazione non ha effetti transfrontalieri,
in conformità all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento sulle
concentrazioni. Qualora decida di accettare una richiesta di rinvio, la
Commissione sarebbe competente per l'intero territorio dello Spazio economico europeo;
-
tuttavia, qualora uno o più Stati membri competenti
si oppongano al rinvio, la Commissione rinuncerebbe a tale competenza per tutto
lo SEE e gli Stati membri conserverebbero la loro competenza. Lo Stato membro
non sarebbe tenuto a motivare la sua opposizione al rinvio. 70. Per
rendere operativa la proposta di cui sopra, devono essere affrontate due questioni.
In primo luogo, potrebbe insorgere un problema di tempistica se la richiesta di
rinvio è presentata dopo che un altro Stato membro ha già autorizzato l'operazione
nel suo territorio. In questo caso, la Commissione non sarebbe più in grado di
esercitare la propria competenza in tutto lo Spazio economico europeo. In
secondo luogo, gli altri Stati membri potrebbero non disporre di informazioni
sufficienti per accertare se siano competenti e se abbiano il diritto di
opporsi a tale rinvio o, nel caso in cui siano competenti, per operare una
scelta informata in merito all'opportunità o meno di opporsi al rinvio, in
quanto potrebbero non aver ancora ricevuto una notificazione. 71. Al fine di far fronte a questi
problemi nella misura del possibile, la Commissione propone che le autorità
nazionali garanti della concorrenza trasmettano avvisi di preinformazione dei
casi di competenza giurisdizionale multipla o a carattere transfrontaliero o
dei casi che riguardano i mercati che sono prima facie più ampi di quello
nazionale nel più breve tempo possibile dal momento in cui uno Stato membro
riceve la notificazione o viene a conoscenza dell'operazione. L'autorità
nazionale garante della concorrenza dovrebbe indicare in questa comunicazione
se sta considerando l'opportunità di presentare una richiesta di rinvio. In tal
caso, la notificazione sarebbe sufficiente a determinare la sospensione dei
termini nazionali in tutti gli Stati membri che stanno esaminando il caso. In
alternativa, qualora la Commissione ritenga di essere essa stessa l'autorità
più idonea, inviterebbe lo Stato membro a chiedere un rinvio ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 5, e tale invito sospenderebbe allo stesso modo tutti i termini
nazionali. 72. Tale soluzione procedurale
dovrebbe ridurre il rischio che un'autorità nazionale garante della concorrenza
presenti una richiesta di rinvio alla Commissione quando un'altra autorità
nazionale garante della concorrenza ha già emesso una decisione che autorizza l'operazione.
Tuttavia, nell'improbabile eventualità che uno Stato membro abbia adottato una
decisione di autorizzazione prima di una richiesta di rinvio, la decisione di
autorizzazione resterebbe valida e il caso sarebbe rinviato soltanto dagli
altri Stati membri. 73. La circolazione di una
comunicazione di informazione agevolerebbe anche la cooperazione e il
coordinamento tra tutte le agenzie coinvolte nella procedura di esame e
promuoverebbe la convergenza, pur non dando luogo a un rinvio alla Commissione.
4.2.3. Articolo 4, paragrafo 4, del
regolamento sulle concentrazioni: rinvio prima della
notificazione dalla Commissione agli Stati membri 74. La Commissione propone di
precisare le soglie sostanziali per il rinvio prima della notificazione dalla
Commissione agli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4. 75. Al fine di incentivare l'uso
di tale disposizione, la Commissione propone di adattare il criterio
sostanziale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in modo che le parti
non debbano più sostenere che l'operazione potrebbe "incidere in misura
significativa sulla concorrenza in un mercato" affinché un caso possa
essere oggetto di rinvio. Basterebbe dimostrare che i principali effetti dell'operazione
potrebbero ripercuotersi in un mercato distinto all'interno dello Stato membro
in questione. L'abolizione del presunto "elemento di autodenuncia"
potrebbe portare a un aumento del numero di richieste a norma dell'articolo 4,
paragrafo 4. 5. Varie 76. La Commissione ritiene infine
che vi sia margine per migliorare e razionalizzare alcune ulteriori
disposizioni del regolamento sulle concentrazioni, in particolare al fine di
semplificare le procedure. Nel settore del controllo delle concentrazioni la
Commissione ha sempre cercato di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che
gravano sulle imprese. Nel dicembre 2013 ha compiuto un importante passo avanti
verso un controllo delle concentrazioni più efficiente a livello dell'UE, senza
modificare il regolamento sulle concentrazioni, bensì adottando un pacchetto di
semplificazione[46].
Questo pacchetto di misure ha ricondotto molti più casi di concentrazione nell'ambito
della cosiddetta procedura semplificata per le concentrazioni non problematiche
e ha razionalizzato tutte le forme prescritte per la notifica delle
concentrazioni alla Commissione, portando a una netta riduzione sostanziale
degli obblighi in materia di informazione. 77. Per razionalizzare e
semplificare ulteriormente le procedure UE sulle concentrazioni, al di là di
quanto è stato già ottenuto con il pacchetto di semplificazione del 2013, e per
migliorare le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni è necessario
modificare lo stesso regolamento sulle concentrazioni. Il documento di lavoro
dei servizi della Commissione che accompagna il presente Libro bianco discute i
dettagli della proposta, della quale è opportuno evidenziare in questa sede due
punti: -
il regolamento sulle concentrazioni può essere
modificato in modo tale che la creazione di un'impresa comune a pieno titolo
sita e integralmente operante al di fuori del SEE (e che non avrebbe alcun
impatto sui mercati all'interno del SEE) esuli dal suo ambito di applicazione.
Di conseguenza, non sarebbe necessario notificare tali imprese comuni alla
Commissione, anche se realizzano fatturati pari alle soglie di cui all'articolo 1; -
al fine di semplificare ulteriormente le procedure
sulle concentrazioni, si potrebbe attribuire alla Commissione il potere di
esentare dall'obbligo di notifica preventiva determinate categorie di
operazioni che normalmente non sollevano problemi di concorrenza (come quelle
operazioni che, non comportando rapporti orizzontali o verticali tra le imprese
oggetto della concentrazione, sono attualmente oggetto di una procedura
semplificata). Tali casi potrebbero essere soggetti a una procedura simile a
quella del "sistema di trasparenza mirato" qui proposto per le
acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo. 6. Conclusioni 78. Nel complesso, il regolamento
sulle concentrazioni riveduto, adottato nel 2004, costituisce un quadro
adeguato per proteggere efficacemente la concorrenza e, quindi, i consumatori
dagli effetti anticoncorrenziali delle concentrazioni e delle acquisizioni nel
mercato interno. Questo quadro prevede al contempo la protezione della
concorrenza e la rapida autorizzazione della grande maggioranza delle
transazioni non problematiche. L'introduzione nel 2004 del criterio di ostacolo
significativo ad una concorrenza effettiva ha anche permesso alla Commissione
di esaminare gli effetti non coordinati delle operazioni in cui l'entità
derivante dalla concentrazione non avrebbe assunto una posizione dominante.
Infine, i miglioramenti del sistema di rinvio hanno contribuito significativamente
all'attribuzione dei casi all'autorità più idonea. 79. Tuttavia, come già ricordato
in precedenza, è possibile migliorare ulteriormente il controllo delle
concentrazioni a livello dell'UE[47].
In particolare, il presente Libro bianco propone di estendere la competenza
della Commissione all'esame dei potenziali effetti anticoncorrenziali
risultanti da acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo
utilizzando un sistema di trasparenza mirato e non invasivo, e di rendere il
sistema di rinvio dei casi più efficace ed efficiente razionalizzando la
procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e modificando l'articolo 22
in modo da rafforzare il rispetto del principio dello sportello unico. La
Commissione invita a presentare osservazioni sul presente Libro bianco, in
particolare sulle proposte e le problematiche sollevate nel Libro bianco e nel
documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna. Le
osservazioni devono pervenire entro venerdì 3 ottobre 2014, per posta
elettronica all'indirizzo: comp-merger-registry@ec.europa.eu o
per posta al seguente indirizzo: Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza, Unità A-2
Libro bianco "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE"
B-1049 Brussel/Bruxelles. È
prassi normale della DG Concorrenza pubblicare le osservazioni pervenute in
risposta ad una consultazione pubblica. È tuttavia possibile richiedere che le
osservazioni trasmesse, o parte di esse, rimangano confidenziali. In tal caso,
indicare chiaramente tale richiesta sulla prima pagina della risposta e trasmettere
alla DG Concorrenza anche una versione non riservata della risposta, che
sarà pubblicata. [1] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20
gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24
del 29.1.2004, pag. 1). L'attuale regolamento sulle concentrazioni è il
risultato di una rifusione del regolamento originario (CEE) n. 4064/89 del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle
operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989,
pag. 1). [2] Cfr. il documento di lavoro dei servizi della
Commissione "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni
nell'UE", SWD(2013) 239 final (di seguito "il documento di
consultazione") e le osservazioni ricevute, reperibili al seguente
indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_control [3] Cfr. l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento
sulle concentrazioni. [4] Cfr. il considerando 25 del regolamento sulle
concentrazioni. [5] Vi sono vari esempi recenti di casi in cui è stata
utilizzata una serie di analisi economiche sofisticate per valutare l'esistenza
di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva: COMP/M.6570 – UPS/TNT
Express, decisione del 30 gennaio 2013; COMP/M.6458 – Universal Music
Group/EMI Music, decisione del 21 settembre 2012; COMP/M.6471 – Outokumpu/Inoxum,
decisione del 7 novembre 2012; nonché COMP/M.6663 – Ryanair/Aer
Lingus, decisione del 27 febbraio 2013. [6] Per esempio COMP/M.4980 – ABF/GBI Business,
decisione della Commissione del 23 settembre 2008. [7] Ad esempio, nel caso COMP/M.4942 – Nokia/NAVTEQ,
decisione della Commissione del 2 luglio 2008, o nel caso COMP/M.4854
– Tom Tom/TeleAtlas, decisione del 14 maggio 2008. [8] Ad esempio, nel caso COMP/M.5984 – Intel/McAfee,
decisione della Commissione del 26 gennaio 2011. [9] COMP/M.6203 – Western Digital/Hitachi, decisione
della Commissione del 23 novembre 2011, considerando 1038. [10] Orientamenti relativi alla valutazione delle
concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al
controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5). [11] Orientamenti relativi alla valutazione delle
concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo
al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6). [12] Gli orientamenti sono stati anche citati dai giudici
dell'Unione come parametri di riferimento per il riesame della legittimità
sostanziale dell'analisi delle concentrazioni effettuata dalla Commissione,
cfr. ad esempio la causa T-282/06, Sun Chemical e.a./Commissione (Raccolta
2007, pag. II-2149). [13] COMP/M.6570 – UPS/TNT Express, decisione della
Commissione del 30 gennaio 2013. [14] COMP/M.6360 – Nynas/Harburg, decisione della
Commissione del 2 settembre 2013. [15] COMP/M.5984 – Intel/McAfee, decisione del 26
gennaio 2011. [16] Comunicazione della Commissione concernente le misure
correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004
del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU C 267
del 22.10.2008, pag. 1). [17] Comunicazione della Commissione al Consiglio - Relazione
sul funzionamento del regolamento n. 139/2004, del 18 giugno 2009, (COM(2009)
281 definitivo), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della
Commissione SEC(2009) 808 final/2. [18] Ad esempio, nel 2013 la Germania ha sostituito il precedente
criterio della posizione dominante con il criterio di "ostacolo
significativo ad una concorrenza effettiva" di cui all'articolo 2,
paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle concentrazioni. [19] Cfr. il gruppo di lavoro UE sulle concentrazioni, Best
Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in
Merger Review, 8 novembre 2011. [20] Sebbene tali interventi siano rari in generale, esempi di
Stati membri in cui esiste un regime simile sono la Francia, la Germania,
l'Italia, la Spagna e il Regno Unito. [21] Cfr. il considerando 14 del regolamento sulle
concentrazioni che riguarda i rinvii e la competenza e pone l'accento sulla
cooperazione. [22] Mario Monti, "Una nuova strategia per il mercato
unico al servizio dell'economia e della società europea - Rapporto al
Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso" del 9 maggio 2010.
Cfr. anche il più recente Autorité de la concurrence
francese, "Rapport au Ministre de l'Économie et des Finances. Pour un
contrôle plus simple, cohérent et stratégique en Europe" del 16 dicembre 2013. [23] Il presente riesame non pregiudica ulteriori miglioramenti
del regolamento sulle concentrazioni. [24] Cfr. l'allegato I del documento di consultazione. [25] Cfr. il paragrafo 8 degli orientamenti sulle
concentrazioni orizzontali e il paragrafo 10 degli orientamenti sulle
concentrazioni non orizzontali. [26] COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech, decisione della
Commissione del 13 luglio 2005. [27] http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3653_20050713_20600_en.pdf. [28] Caso COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus I, decisione
della Commissione del 27 giugno 2007, confermata dalla sentenza del Tribunale
nella causa T-342/07, Ryanair /Commissione (Raccolta 2010, pag. II-3457).
Cfr. anche il caso COMP/M.6663– Ryanair/Aer Lingus III, decisione della
Commissione del 27 febbraio 2013, in cui la Commissione ha dichiarato un altro
progetto di acquisizione di controllo di Aer Lingus da parte di Ryanair
incompatibile con il mercato interno. [29] Relazione finale del 28 agosto 2013, http://www.competition-commission.org.uk/assets/competition
commission/docs/2012/ryanair-aer-lingus/130828_ryanair_final_report.pdf.
Ryanair ha presentato ricorso contro la decisione, ma il Competition Appeal
Tribunal ha respinto il ricorso il 7 marzo 2014. [30] COMP/M.4153 – Toshiba/Westinghouse, decisione della
Commissione del 19 settembre 2006. [31] Cfr. ad esempio il caso COMP/M.1673 – VEBA/VIAG,
decisione della Commissione del 13 giugno 2000. [32] Cfr. anche l'allegato 1 del documento di consultazione. [33] COMP/M.5406 – IPIC/MAN Ferrostaal, decisione della
Commissione del 13 marzo 2009. [34] Cfr., ad esempio, le partecipazioni di minoranza
recentemente acquisite da Telefónica in Telecom Italia, da Air France in
Alitalia, da Intel in ASML, un produttore di sistemi litografici per
l'industria dei semiconduttori, da Marine Harvest in Grieg Seafood o da VW in Suzuki.
In materia di partecipazioni di minoranza in relazioni verticali, tra gli
esempi si annoverano la partecipazione di minoranza del 10% di Nestlé in
Givaudan (venduta di recente) o la partecipazione del 15% di BMW in SGL Carbon
(in aggiunta alla partecipazione del 29% della famiglia Quandt/Klatten che
detiene una quota rilevante del costruttore di automobili BMW). Dimostrando
soltanto che esistono casi di partecipazioni di minoranza tra concorrenti e
società collegate a livello verticale, ovviamente gli esempi citati lasciano
comunque impregiudicata la possibilità di stabilire se essi avrebbero destato
preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. [35] Cfr. anche la causa T-411/07, Aer Lingus/Commission
(Raccolta 2010, pag. II-3691), in particolare il punto 104, e la causa 6-72, Continental
Can/Commission (Raccolta 1973, pagina 216). [36] Cfr. l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle
concentrazioni. Si propone che le stesse soglie di fatturato che attualmente si
applicano alle acquisizioni di controllo valgano anche per l'acquisizione di
partecipazioni di minoranza non di controllo. Il sistema di rinvio si
applicherebbe anche alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza per
consentire l'attribuzione dei casi all'autorità più idonea. [37] L'OFT ha fissato una soglia del 15% al di sopra della
quale avrebbe facoltà di esaminare qualsiasi caso (cfr. OFT, "Mergers-
Jurisdictional and procedural guidance", punto 3.20). Questa soglia
potrebbe costituire un limite ben definito oltre il quale una partecipazione
azionaria instaurerebbe un "nesso significativo dal punto di vista
della concorrenza". [38] Il caso del Regno Unito, BSkyB/ITV (2007),
costituisce un buon esempio di una partecipazione di minoranza di blocco de
facto (che non è sufficiente per essere assimilata a un controllo de facto).
Una partecipazione azionaria del 17,9% è stata ritenuta sufficiente a
consentire a BSkyB di esercitare un'influenza sostanziale su ITV, avendole
consentito di condizionare il processo decisionale strategico di ITV. Il caso è
stato risolto subordinatamente a una cessione della partecipazione azionaria
fino a una quota del 7,5%. [39] Ciò comporta la separazione degli elementi dell'attivo, la
nomina di un gestore degli elementi separati dell'attivo, ecc., seguendo una
prassi simile a quella attualmente prevista per gli impegni di cessione durante
i periodi di disinvestimento o le condizioni e gli obblighi di cui
all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. [40] Per estensione alle partecipazioni di minoranza
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), comma 2,
dell'articolo 8, paragrafo 1, comma 2, e dell'articolo 8,
paragrafo 2, comma 3, del regolamento sulle concentrazioni. [41] Cfr., per esempio, il caso COMP/M.6541 - Glencore/Xstrata,
punto 26. [42] Cfr., ad esempio, il punto 19 della relazione del 2009. [43] Ad esempio, nel caso COMP/M.5828 – Procter &
Gamble/Sara Lee, decisione della Commissione del 17 giugno 2010. [44] Soltanto 6 delle 261 richieste a norma dell'articolo 4,
paragrafo 5, presentate dal 2004 hanno incontrato il veto di uno Stato membro. [45] Contrariamente al sistema attuale, solo gli Stati membri
competenti ad esaminare l'operazione conformemente alla normativa nazionale
potrebbero chiedere un rinvio. [46] Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della
Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1)
e comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per
l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004
del Consiglio (GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5), rettifica: GU C
11 del 15.01.2014, pag. 6. [47] L'ambito di applicazione scelto per il presente Libro
bianco non pregiudica ulteriori valutazioni della Commissione relative ad altri
aspetti importanti del controllo delle concentrazioni a livello dell'UE.
La Commissione prenderà in considerazione argomenti appropriati per una
valutazione ex-post di alcune delle sue prassi in materia di controllo delle
concentrazioni.