RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO RELAZIONE ANNUALE 2013 SULL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 300/2008 CHE ISTITUISCE NORME COMUNI PER LA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE /* COM/2014/0399 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO RELAZIONE ANNUALE 2013 SULL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 300/2008 CHE ISTITUISCE NORME COMUNI PER LA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE
CIVILE La
presente relazione interessa il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 INTRODUZIONE Il 2013 può essere definito un anno di consolidamento delle
disposizioni in materia di sicurezza dell’aviazione e di maggiore impegno per
attuare le nuove norme imminenti per gli aerei cargo e il trasporto di liquidi
nel bagaglio a mano. L’unico periodo transitorio rimanente per le misure per la
sicurezza dell’aviazione civile introdotte dal regolamento (CE)
n. 300/2008 è giunto a scadenza ad aprile. Esso riguardava l’approvazione
da parte delle autorità competenti del requisito dei mittenti conosciuti per le
merci e la posta trasportate per via aerea anziché la semplice designazione da
parte di un agente regolamentato affiliato. Le ispezioni della Commissione si
sono pertanto concentrate sulla verifica della conformità con questi nuovi
requisiti. Oltre agli allarmi in materia di sicurezza lanciati dagli Stati Uniti
ad agosto, nel 2013 non vi è stata la necessità di alcun miglioramento a breve
termine dei controlli per la sicurezza dell’aviazione in Europa. Tali allarmi
hanno altresì confermato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli
Stati membri dell’UE e tra gli Stati e le istituzioni. La relazione di alto
livello sul rafforzamento della sicurezza del trasporto aereo delle merci del
2010 ha già individuato tale necessità, ma devono ancora essere poste in essere
misure concrete nel settore. Un progetto chiave dell’UE nell’ambito della sicurezza dell’aviazione è
l’introduzione graduale di controlli tecnologici dei liquidi trasportati dai
passeggeri nel bagaglio a mano. Gli operatori aeroportuali e i produttori di
attrezzature di sicurezza hanno rafforzato la cooperazione nel corso
del 2013 per prepararsi al meglio alla sospensione parziale delle
restrizioni sui liquidi a decorrere dal 31 gennaio 2014. La Commissione
sostiene questo impegno e gli altri progetti che rafforzano le attività di
rilevazione delle attrezzature aeroportuali e le misure di sicurezza attraverso
un piano di sviluppo tecnologico (Technology Roadmap) presentato per la prima
volta ai soggetti interessati nel 2013 e da allora continuamente
aggiornato. Per quanto riguarda le merci e la posta in entrata nell’Unione, si sta
avvicinando la data di attuazione, fissata per il 1° luglio 2014, di un altro
importante progetto dell’UE nell’ambito della sicurezza dell’aviazione. Per
tutta la seconda metà del 2013, la Commissione ha rafforzato la cooperazione
con gli Stati membri e l’industria per garantirne un’attuazione regolare. Sono
in corso diverse attività per spiegare ai paesi terzi e alle organizzazioni
internazionali (la Conferenza europea per l’aviazione civile (CEAC),
l’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO)) il sistema
potenziato dell’UE. Nel corso del 2013 la Commissione, insieme agli Stati membri, ha
continuato il proprio lavoro sulle valutazioni dei rischi dell’UE in diversi
settori, ampliando e adattando la metodologia impiegata per gli aerei cargo ad
altri settori della sicurezza, la cui prima applicazione ha riguardato nello
specifico i rischi relativi alla sicurezza dei passeggeri. Sulla scena internazionale la Commissione ha partecipato efficacemente
a tutti gli eventi ICAO pertinenti, accrescendo la visibilità e l’influenza
dell’UE a livello internazionale nell’ambito della politica sulla sicurezza
dell’aviazione. La Commissione, inoltre, collabora strettamente con i partner
chiave dei paesi terzi e, nel corso del 2013, ha organizzato e partecipato a
diverse riunioni bilaterali e multilaterali. Il monitoraggio dell’attuazione delle misure per la sicurezza
dell’aviazione da parte degli Stati membri e degli operatori pertinenti
attraverso le ispezioni dell’UE è un altro settore in cui, nel corso dell’anno,
si è registrata una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
I livelli di conformità sono rimasti stabili e non hanno richiesto alcuna
sospensione dello “sportello unico” della sicurezza dell’UE nel 2013. PARTE PRIMA Le ispezioni 1. Informazioni generali Ai sensi del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione è tenuta
a effettuare ispezioni presso le amministrazioni responsabili della sicurezza
aerea negli Stati membri (le “autorità competenti”) e presso gli aeroporti
dell’UE. Anche la Svizzera rientra nel programma dell’Unione, mentre in
Norvegia e Islanda vengono eseguite ispezioni riguardo a disposizioni analoghe
da parte dell’Autorità di vigilanza EFTA (ESA). Per svolgere il suo lavoro di
ispezione, la Commissione dispone di un gruppo di 10 ispettori di sicurezza
dell’aviazione che lavorano a tempo pieno e parziale. Tale lavoro di ispezione
è sostenuto attualmente da un pool di auditor nazionali designati dagli Stati
membri, dall’Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera, che possono partecipare
alle ispezioni della Commissione grazie a una formazione fornita da
quest’ultima. 72 di questi auditor nazionali hanno partecipato alle ispezioni
del 2013. Nell’allegato 1 viene accluso un diagramma che sintetizza tutte le
attività di monitoraggio della conformità svolte dalla Commissione e dall’ESA
fino ad oggi. 2. Ispezioni delle autorità
nazionali competenti Nel corso del 2013,
la Commissione ha portato a termine il terzo ciclo di ispezioni delle autorità
competenti e ha iniziato il quarto. In totale, nel 2013, sono state svolte
sette ispezioni, quattro delle quali nell’ambito del nuovo ciclo. Per la gran
parte degli Stati membri, queste ispezioni hanno rivelato notevoli
miglioramenti rispetto al passato. Le carenze più comunemente riscontrate
nel 2013 erano simili a quelle individuate nelle ispezioni del 2012 ed
erano relative a discrepanze di piccola entità nel completo allineamento dei
programmi nazionali per la sicurezza dell’aviazione e dei programmi nazionali
di controllo della qualità al quadro giuridico di cui al regolamento (CE)
n. 300/2008. Per quanto concerne
l’attuazione delle misure per la sicurezza dell’aviazione, la maggior parte
degli Stati membri ispezionati ha avuto la capacità di individuare e correggere
tempestivamente le carenze individuate nelle principali aree. Tuttavia, alcuni
Stati membri non hanno sufficientemente monitorato i fornitori aeroportuali
conosciuti e le provviste di bordo a causa della mancanza di risorse
conseguente alla pressione sui bilanci pubblici e al gran numero di organismi
interessati. Il monitoraggio regolare dei vettori aerei stranieri ha richiesto
altresì un miglioramento in un numero limitato di Stati membri ispezionati. Il
processo di correzione, una volta individuate le carenze, è stato per lo più
adeguato ed erano disponibili sanzioni per tutti gli Stati membri. 3. Ispezioni iniziali negli
aeroporti Nel 2013 sono state condotte ventisei ispezioni iniziali presso gli
aeroporti, con un aumento di 3 ispezioni rispetto al 2012,
principalmente perché è stato condotto un numero maggiore di ispezioni sulle
merci ed interessato un numero di aeroporti minori, ispezioni che hanno
richiesto in entrambi i casi un numero inferiore di ispettori. Sono stati
trattati tutti i capitoli, anche se non in ciascuna ispezione. La percentuale
globale di misure fondamentali giudicate conformi nel 2013 è stata dell’80%,
approssimativamente la stessa dell’anno precedente. Le carenze riscontrate in materia di misure tradizionali[1] erano dovute
principalmente, come in passato, a fattori umani. Queste erano correlate
principalmente alla qualità dello screening del personale, nonché ad alcuni
requisiti di sicurezza delle merci. In particolare, il mantenimento di una
elevata qualità delle perquisizioni manuali del personale continua a costituire
un problema. Nel settore delle merci, gran parte delle mancate conformità hanno
riguardato il requisito di applicare sempre il metodo più adeguato di controllo
tenendo in considerazione la natura della spedizione. Tali questioni relative
ai fattori umani dovrebbero essere affrontate attraverso una maggiore
formazione e vigilanza. Inoltre, alcuni provvedimenti supplementari introdotti nel quadro
normativo del regolamento (CE) n. 300/2008 non erano stati ancora
pienamente attuati negli aeroporti ispezionati nel 2013. Alcune non conformità
sono state riscontrate in relazione ai metodi e alle norme dei controlli di
sicurezza delle merci e della posta a rischio elevato nonché delle forniture
per l’aeroporto, le provviste di bordo e la formazione. Alcuni requisiti nel
settore della sicurezza degli aeromobili richiedono altresì attenzione nel
controllo nazionale della qualità. Le autorità competenti degli Stati membri
dovrebbero perseguire attivamente l’attuazione di queste recenti disposizioni.
Inoltre, nel corso del 2013, sono state preparate revisioni della
legislazione, la cui adozione è prevista nel corso del 2014, per
migliorare la chiarezza e la coerenza in alcuni di questi settori. In questo
modo dovrebbero essere migliorati in maniera significativa i livelli di
conformità. 4. Ispezioni di controllo A norma delle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (UE)
n. 72/2010[2],
la Commissione procede sistematicamente ad un numero limitato di ispezioni di
controllo. Nei casi in cui siano state individuate numerose e gravi carenze
durante l’ispezione iniziale, ma anche su base casuale, per verificare
l’esattezza delle attività di controllo nazionale della conformità e delle
relazioni, viene programmata un’ulteriore visita. Nel 2013 sono state svolte
cinque attività di questo tipo e per lo più hanno confermato l’adeguata
correzione delle carenze riscontrate. 5. Valutazioni Nel corso dell’anno è
stata condotta una valutazione di un aeroporto croato prima dell’adesione della
Croazia all’UE. È stata altresì condotta una valutazione di un aeroporto
statunitense nel quadro dell’accordo di lavoro con gli USA. Ulteriori valutazioni
hanno riguardato un aeroporto canadese nonché una selezione di aeroporti in
Groenlandia, Isole Faerøer, Guernsey, Jersey e Isola di Man nel contesto della
prevista inclusione di alcuni aeroporti situati in tali paesi[3] nello sportello unico
della sicurezza dell’Unione. 6. Casi pendenti, casi di
cui all’articolo 15 e procedimenti legali I fascicoli relativi alle ispezioni rimangono aperti fino a che la
Commissione ha la certezza che sono state attuate azioni correttive. Nel 2013
sono stati chiusi quarantacinque fascicoli, trentadue relativi agli aeroporti e
tredici relativi alle autorità competenti. Alla fine dell’anno risultavano
aperti complessivamente nove fascicoli sulle autorità competenti e venti
sull’ispezione degli aeroporti. Qualora le carenze riscontrate in un aeroporto siano ritenute così
gravi da costituire una minaccia significativa per il livello complessivo di
sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, la Commissione applica l’articolo
15 del regolamento (UE) n. 72/2010. Di conseguenza tutte le autorità
competenti sono avvertite della situazione ed è opportuno prendere in
considerazione misure supplementari nei confronti dei voli provenienti
dall’aeroporto in questione. Nel 2013 non è stato avviato alcun procedimento ai
sensi dell’articolo 15. L’altra misura di esecuzione possibile soprattutto nei casi più gravi o
nei casi di prolungata omissione di correzione o di recidiva, consiste
nell’apertura di un procedimento d’infrazione. Nel 2013, un procedimento
di infrazione è stato avviato in seguito all’ispezione di un’amministrazione
nazionale. Lo Stato membro in questione non è stato in grado di garantire la
disponibilità di un numero sufficiente di auditor per l’esecuzione delle
regolari attività di controllo della conformità né ha informato la Commissione
sulle misure alternative in materia di sicurezza attuate negli aeroporti più
piccoli che derogano dalle norme comuni di base. Alla fine del 2013 il
procedimento risultava ancora in corso. 7. Autovalutazioni degli
Stati membri Il punto 18.1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 300/2008,
modificato dal regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione[4] obbliga gli Stati
membri a presentare alla Commissione, entro la fine di marzo, una relazione
annuale concernente i risultati del monitoraggio riguardo alla conformità a
livello nazionale nel periodo gennaio-dicembre dell’anno precedente. I
contributi degli Stati membri per il periodo di riferimento gennaio-dicembre
2012 sono stati tutti presentati entro i termini nel formato richiesto dalla
Commissione. Le principali carenze individuate erano relative al fatto che
alcuni Stati membri non avevano ancora incluso tutte le misure di sicurezza,
non avevano svolto test di verifica sufficienti e potevano rafforzare
ulteriormente le loro attività di follow-up e il programma di attuazione.
Inoltre, è stata individuata una mancanza di controllo di qualità a livello
nazionale dei fornitori conosciuti. PARTE SECONDA La legislazione e
gli strumenti supplementari 1. Legislazione Incidenti recenti[5]
e la costante valutazione dei rischi confermano che l’aviazione civile continua
a essere oggetto di attacchi con nuove e inventive modalità e che tale minaccia
dovrebbe essere affrontata con misure di protezione adeguate e basate sui
rischi. La Commissione e gli Stati membri, pertanto, adeguano costantemente le
misure di attenuazione per conseguire i livelli di sicurezza più elevati
possibile riducendo al minimo, allo stesso tempo, gli effetti negativi sulle
operazioni. I nuovi testi legislativi in materia di sicurezza dell’aviazione
adottati nel 2013 erano destinati innanzitutto a completare e a perfezionare
ulteriormente il quadro giuridico ai sensi del regolamento (CE)
n. 300/2008 e in secondo luogo a definire le nuove norme fondamentali
comuni per il controllo dei passeggeri, la graduale cancellazione delle
restrizioni sui liquidi nel bagaglio a mano, la sicurezza degli aerei cargo e
la convalida della sicurezza dell’aviazione dell’UE nei paesi terzi. Per quanto concerne il controllo dei passeggeri, le nuove norme
adottate all’inizio del 2013 consentono l’impiego di un nuovo e innovativo
metodo di controllo che utilizza un’apparecchiatura per il rilevamento di
tracce di esplosivo in combinazione con metal detector portatili per
controllare alcune parti dei passeggeri per le quali la perquisizione manuale
sia ritenuta inefficiente e/o inopportuna come certi copricapo, ingessature o
protesi. Per quanto concerne le restrizioni sul trasporto di
liquidi, aerosol e gel (LAG) nel bagaglio a mano a bordo di un aeromobile, è
risultato chiaro, nel corso dell’anno 2012 che non sarebbe stato possibile
sostituire tali restrizioni con il controllo entro la scadenza del 29 aprile
2013 principalmente a causa di difficoltà operative relative alle
apparecchiature per il controllo che avrebbero prodotto un rischio
significativo di ulteriori disagi per i passeggeri aerei. Nel primo trimestre
del 2013 è stata pertanto adottata la legislazione per rivedere l’approccio
attraverso un’introduzione graduale dei controlli, a partire dai LAG venduti
nei duty-free e i prodotti alimentari entro il 31 gennaio 2014. Nel luglio 2013 la Commissione ha adottato norme supplementari per la
convalida delle conformità delle catene di fornitura sicura per gli aerei cargo
provenienti da paesi terzi. Tali norme aggiuntive sono rientrate nell’impegno
della Commissione nell’assistere gli Stati membri e gli operatori a rispettare
la scadenza fissata per luglio 2014. Entro suddetta data, i vettori aerei che
desiderano trasportare merci dirette nell’UE da aeroporti stranieri devono
avere la convalida delle proprie operazioni di sicurezza per il carico aereo e
la posta al fine di ottenere o mantenere la designazione di ACC3 (Vettore aereo
per merci o posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo). Nel
corso del 2013 gli Stati membri hanno istituito una rete di validatori
approvati della sicurezza dell’aviazione nell’UE con le capacità e l’esperienza
necessarie per effettuare le convalide. Un elenco degli
atti legislativi adottati figura nell’allegato 2. I suddetti atti sono stati
completati durante cinque riunioni regolari del comitato di regolamentazione
per la sicurezza dell’aviazione civile, 5 riunioni del Gruppo consultivo delle
parti interessate in materia di sicurezza dell’aviazione e una serie di
incontri mirati di gruppi di lavoro a cui hanno partecipato sia gli Stati
membri che le imprese. 2. Banca dati dell’Unione
sulla sicurezza della catena di fornitura (UDSCS) La “banca dati CE
degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti”[6] costituisce l’unico
strumento legale primario che può essere utilizzato da agenti regolamentati per
consultazione quando questi accettano spedizioni da un altro agente
regolamentato o da un mittente conosciuto a partire dal 1° giugno 2010. A
partire dal 1° febbraio 2012 è stata ulteriormente ampliata e contiene l’elenco
dei vettori aerei autorizzati a trasportare merci e posta dirette nell’UE da
aeroporti di paesi terzi. Nel 2013 questa banca dati è stata legalmente
ampliata per contenere anche dati sulle imprese nella catena di fornitura
sicura in settori diversi rispetto a quello delle merci e della posta nonché
l’elenco dei validatori per la sicurezza dell’aviazione dell’UE approvati dagli
Stati membri. È stata pertanto ridenominata “Banca dati dell’Unione sulla
sicurezza della catena di fornitura”[7].
Viene utilizzata nell’ambito di un contratto quadro della Commissione. Alla
fine del 2013, la banca dati UDSCS conteneva circa 16 500 voci
corrispondenti ad agenti regolamentati, mittenti conosciuti (convalidati dalla
sicurezza dell’aviazione dell’UE) e organismi ACC3. Il suo tasso di
disponibilità del 99,5% concordato a livello contrattuale è stato continuamente
rispettato anche nel 2013. 3. Ispezioni aeroportuali UE
– manuali Il regolamento (CE) n. 300/2008 e il regolamento (UE)
n. 72/2010 della Commissione esigono che il controllo della conformità da
parte dei servizi della Commissione per i requisiti di sicurezza dell’aviazione
civile sia oggettivo e utilizzi una metodologia standardizzata. Per contribuire a tal fine, la Commissione ha stilato e continua ad
aggiornare due manuali completi con consigli dettagliati e pratici per gli
ispettori della UE nel settore. Un manuale riguarda le ispezioni nel campo
della sicurezza degli aerei cargo mentre l’altro riguarda le ispezioni negli
aeroporti. A marzo 2013, entrambi i manuali sono stati sottoposti a revisione
in modo da tenere conto delle ultime modifiche introdotte alle norme di
esecuzione e per aggiungere ulteriori istruzioni e orientamenti per gli
ispettori. Per aiutare gli Stati membri nell’attuazione nelle norme di base
comuni, questi manuali vengono altresì forniti agli auditor nazionali. PARTE TERZA Prove, studi e nuove
iniziative 1. Prove Una “prova” ai sensi della legislazione UE sulla sicurezza aerea è
condotta quando uno Stato membro si accorda con la Commissione per utilizzare,
durante un periodo limitato, un certo mezzo o metodo non riconosciuto dalla
legislazione, per sostituire uno dei controlli di sicurezza riconosciuti, a
condizione che tale prova non abbia influenze negative sui livelli generali di
sicurezza ottenuti. Giuridicamente il termine non si applica quando uno Stato
membro o un organismo procede alla valutazione di un nuovo controllo di
sicurezza che viene ad aggiungersi a quelli già contemplati dalla normativa. Nel corso del 2013 sono state avviate prove e valutazioni in
Lussemburgo, Francia, Paesi Bassi e nel Regno Unito, che riguardavano l’uso di
camere di simulazione del rilevamento di tracce di esplosivi (merci e posta),
rilevatori di metalli su scarpe, l’uso di strumenti di nuova generazione per il
controllo del bagaglio a mano senza dover rimuovere computer portatili,
dispositivi elettrici pesanti e liquidi nonché l’utilizzo combinato di metal
detector portatili e del rilevamento di tracce di esplosivi per il controllo
dei passeggeri in casi specifici. 2. Studi e Relazioni A fine novembre del 2013, la Commissione ha ricevuto la relazione
finale di uno studio sulla differenziazione dei passeggeri intitolato “Agenda
for the future – Screening of passengers and cabin baggage” [Programma per il
futuro – Controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano]. Tale studio è stato
condotto dal consulente Leigh Fisher, incaricato dalla Commissione, ed è
incentrato prevalentemente sui diversi aspetti della differenziazione dei
passeggeri quali le nozioni di viaggiatori noti, elenchi di controllo e profili
di rischi e della valutazione in tempo reale dell’aeroporto. Lo studio
ha analizzato tali nozioni in termini di praticità operativa, meccanismi per lo
scambio di dati, difficoltà giuridiche, protezione dei dati e della vita
privata, nonché il rapporto costi/benefici. Se nello studio non era contenuta
alcuna raccomandazione sul percorso da seguire, esso ha evidenziato le numerose
difficoltà nell’attuazione in Europa di qualsiasi genere di concetto di
differenziazione dei passeggeri basata sull’identità. 3. Nuove iniziative Uno dei principali fascicoli normativi in corso di analisi nel campo
della sicurezza dell’aviazione è la modifica della legislazione dell’UE sulle
restrizioni sul trasporto di liquidi, aerosol e gel (LAG). La sospensione di
queste limitazioni ha rappresentato un obiettivo per molti anni ed è stata
soggetta a revisioni precedenti della legislazione. Nel 2012, uno studio
dettagliato ha condotto alla conclusione che un controllo completo dei liquidi
entro l’aprile 2013 non era attuabile, perché presso gli aeroporti dell’UE non
si è iniziato a installare l’apparecchiatura necessaria. Nel luglio 2012
la Commissione ha inoltrato una relazione su queste conclusioni e le sue
proposte per il futuro al Consiglio e al Parlamento europeo. A seguito di ciò, il Comitato di regolamentazione per la sicurezza
dell’aviazione civile alla fine del 2012 ha espresso il proprio parere
positivo sulle proposte della Commissione per l’attuazione della prima fase del
controllo dei LAG entro il 31 gennaio 2014 al più tardi. Ciò ha richiesto il
controllo dei LAG venduti nei duty-free in sacchetti in grado di evidenziare
manomissioni (STEB), delle medicine e degli alimenti per l’infanzia da
utilizzare durante il viaggio. La legislazione pertinente è stata adottata a
marzo 2013. All’inizio del 2013, la Commissione ha fornito dei modelli agli Stati
membri per consentire loro di riferire sullo stato di attuazione della legislazione
sui liquidi. L’esercizio ha mostrato che la nuova scadenza del 31 gennaio 2014
era ancora attuabile, sebbene alcuni Stati membri abbiano riferito ritardi
negli ordini delle apparecchiature necessarie. Per facilitare la comunicazione
con i passeggeri, la Commissione ha prodotto una nota informativa relativa
all’introduzione delle nuove norme. Successivamente, nel 2014, è iniziato, come
previsto, il controllo dei LAG senza che sia stato riferito alcun problema
presso i punti di controllo di sicurezza dei passeggeri. Per una migliore difesa dalla minaccia degli esplosivi trasportati
dalle persone, nel corso del secondo semestre del 2013, sono state preparate
ulteriori modifiche agli atti esecutivi di cui al regolamento (CE)
n. 300/2008. Tali proposte sono servite a rafforzare l’impiego di mezzi o
metodi dedicati per l’individuazione di esplosivi, come il rilevamento di
tracce di esplosivo, durante il controllo dei passeggeri. Le norme rafforzate
sono state adottate a inizio 2014 e saranno effettive entro il 1° settembre
2015 al più tardi. Secondo quanto disposto nel piano d’azione per la sicurezza degli aerei
cargo[8],
la Commissione ha esteso la sua azione in questo campo istituendo il quadro
normativo per le merci e la posta trasportati nell’Unione da paesi terzi e un
regime di convalida della sicurezza dell’aviazione nell’UE anche applicabile
negli aeroporti di partenza al di fuori dell’Unione europea. La sua prima fase
è entrata in vigore il 1° febbraio 2012. A partire da questa data, i vettori aerei che desiderano trasportare
merci e posta dirette nell’UE da aeroporti di paesi terzi devono ricevere la
designazione “ACC3”[9]
da parte dell’autorità competente di uno Stato membro dell’UE. Per armonizzare
e agevolare il relativo meccanismo di registrazione e consultazione negli Stati
membri nonché per la Commissione, nell’ultimo trimestre del 2012, nella neo
“Banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena di fornitura”, sono state
aggiunte nuove funzionalità in merito all’ACC3. I vettori aerei che desiderano trasportare merci e posta dirette
nell’UE dopo il 1° luglio 2014 devono essere convalidati da un validatore della
sicurezza dell’aviazione dell’UE prima di tale data per essere designati
nuovamente ACC3. Anche altri organismi dovranno essere convalidati dalla
sicurezza dell’aviazione dell’UE se desiderano entrare nella catena di
fornitura sicura dei paesi terzi. A tale scopo, nella metà del 2013 sono stati adottati elenchi di
controllo dettagliati per la convalida della relativa catena di fornitura
sicura dei paesi terzi come ultima fase preparatoria a livello legislativo. Per sostenere l’avvio efficace e armonizzato delle attività di
convalida, la Commissione ha organizzato, nella seconda metà del 2013, diverse
riunioni di lavoro con gli Stati membri, le parti interessate e i validatori
della sicurezza dell’aviazione nell’UE. È stata perseguita un’ulteriore stretta collaborazione con le autorità
doganali per quanto riguarda l’armonizzazione del regime di AEO (Authorised
Economic Operator) con i regimi di convalida della sicurezza dell’aviazione per
agenti regolamentati e mittenti conosciuti di merci e posta. Scopo di questo
esercizio è evitare la doppia convalida per gli operatori economici, laddove la
loro attività principale nell’ambito di questi due quadri normativi si
sovrappone ampiamente e allo stesso tempo per individuare tutte le lacune
possibili che potrebbero indebolire la sicurezza delle merci trasportate per
via aerea e le misure idonee proposte per colmarle. È prevista l’adozione delle
modifiche pertinenti negli atti giuridici relativi alle dogane e alla sicurezza
dell’aviazione nell’UE entro l’inizio del 2014. Inoltre, in uno studio sulle cosiddette “informazioni anticipate sul
carico” (“Advanced Cargo Information – PRECISE”) riguardante gli spedizionieri
e i vettori aerei tradizionali che effettuano operazioni merci è stata
concordata una cooperazione con le dogane basata su un modello sviluppato con
l’industria dei corrieri espresso. PARTE QUARTA Dialogo con gli
organismi internazionali e i paesi terzi 1. Informazioni generali La Commissione
collabora strettamente con gli organismi internazionali e i principali paesi
terzi partner ed è regolarmente rappresentata presso le riunioni
internazionali; in genere coordina la posizione dell’UE e spesso tiene
presentazioni o sottopone documenti. Ove opportuno, vengono inoltre svolti
dialoghi individuali con paesi terzi su questioni di interesse locale o
condiviso. Tali contatti consentono all’UE di seguire e diffondere buone prassi
nonché di influenzare il processo decisionale globale. 2. Organismi internazionali La Commissione partecipa alla riunione annuale dell’ICAO sulla
sicurezza dell’aviazione. Durante la riunione del 2013 (8-12 aprile 2013) sono
stati presentati quattro documenti che illustrano le opinioni dell’UE (due
documenti forniscono rispettivamente informazioni sulla revisione delle norme
UE in materia di liquidi e merci, un documento riguarda le possibili norme
internazionali sulla sicurezza degli aerei cargo e un altro la misurazione
dell’efficacia del rafforzamento delle capacità.) Tali documenti hanno ricevuto
una buona accoglienza. L’UE e l’ICAO hanno concluso un memorandum di cooperazione che
stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata[10]. Il documento
considera la sicurezza come uno dei settori nei quali è necessario istituire la
cooperazione tra le parti e che deve essere sviluppata in un allegato specifico
del memorandum di cooperazione sulla sicurezza dell’aviazione. Nel marzo 2013,
il comitato misto UE-ICAO nell’ambito del memorandum ha preso la decisione[11] di adottare tale
allegato che ora è parte integrante del memorandum di cooperazione,
contribuendo in tal modo a rafforzare la protezione della navigazione aerea e
la cooperazione che consisterà, in particolare, nello scambio di informazioni
pertinenti sulla sicurezza, nel distacco di esperti e nel finanziamento di
azioni specifiche relative alla sicurezza. La Commissione si è
impegnata per fornire informazioni relative alla convalida della sicurezza
dell’aviazione nell’UE nel settore del trasporto delle merci e della posta
dell’Unione. Ciò è stato possibile grazie alla partecipazione e al ruolo attivo
in diversi consessi internazionali, anche sotto l’egida dell’ICAO e di altre
organizzazioni internazionali e regionali. La Commissione
inoltre partecipa regolarmente alle riunioni del forum per la sicurezza CEAC e
delle relative task force. Le conclusioni raggiunte da ciascuno di questi
gruppi hanno successivamente formato la base delle discussioni nel corso delle
riunioni del comitato di regolamentazione per la sicurezza dell’aviazione
civile e dei relativi gruppi associati. Nel quadro di un accordo di
cooperazione raggiunto alla fine del 2012, vi è stato uno scambio di
informazioni classificate sulla sicurezza dell’aviazione tra la CEAC e la
Commissione. Un ulteriore
protocollo d’intesa è stato firmato alla fine del 2013 tra la Commissione e
l’Autorità di vigilanza EFTA (ESA) che effettua il controllo della conformità
della sicurezza dell’aviazione in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
All’interno di tale quadro, l’ESA e la Commissione hanno avviato uno scambio
delle rispettive relazioni sulle ispezioni concluse. Infine, è stata
istituita un’interfaccia tra la piattaforma informatica di Eurocontrol e la
“banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena di fornitura” previamente
menzionata nella presente relazione. Questa interfaccia permetterà a un sistema
di allarme di informare in tempo gli Stati membri in merito agli aerei
provenienti da aeroporti di paesi terzi in cui i vettori aerei non hanno
ricevuto la designazione di ACC3. 3. Paesi terzi La Commissione ha attivamente proseguito il dialogo sulla sicurezza
dell’aviazione con gli Stati Uniti in diversi consessi, in particolare con il
gruppo di cooperazione per la sicurezza dei trasporti tra UE e USA (TSCG). Il
TSCG mira a promuovere la cooperazione in diversi settori di reciproco
interesse e a garantire il funzionamento costante degli accordi sul controllo
di sicurezza unico[12]
insieme al reciproco riconoscimento dei rispettivi regimi sul trasporto aereo
di merci e posta dell’UE e degli USA. La Commissione è intervenuta inoltre in diverse occasioni quando gli
Stati membri hanno sollevato questioni particolari relative a richieste fatte
ai propri vettori aerei sull’attuazione di misure di sicurezza aggiuntive per i
voli diretti in determinati paesi terzi. La Commissione e gli Stati membri
hanno lavorato insieme per garantire che l’attuazione di tali misure prendesse
in considerazione quelle esistenti per la sicurezza dell’aviazione nell’UE al
fine di ridurre l’impatto operativo. Un esempio è rappresentato dal sistema di
emanare modifiche di emergenza utilizzato dagli Stati Uniti che, nel 2013, ha
richiesto ai vettori aerei di attuare misure supplementari in tempi rapidi e
senza previa consultazione, causando spesso in tal modo notevoli difficoltà
operative. La Commissione ha altresì lavorato a stretto contatto con il Canada per
concludere accordi sul controllo di sicurezza unico per i voli tra UE e Canada.
A tal fine, sono state scambiate informazioni sui requisiti di sicurezza
dell’aviazione civile e la Commissione ha condotto una valutazione di un
aeroporto canadese. CONCLUSIONE Nell’UE continua a
essere garantito un elevato livello di sicurezza. Le ispezioni della
Commissione hanno mostrato un livello stabile di conformità alle principali
disposizioni normative. Nelle misure di base, le carenze individuate nei
settori dello screening del personale e delle merci erano in generale relative
a fattori umani. Ulteriori non conformità riscontrate nelle misure più
recentemente adottate ai fini dell’attuazione nell’ambito del quadro giuridico
del regolamento (CE) n. 300/2008 erano relative ai controlli di sicurezza
delle merci e della posta a rischio elevato nonché delle forniture per l’aeroporto/delle
provviste di bordo e alla formazione. Le raccomandazioni di azioni correttive
della Commissione sono state nel complesso seguite in modo soddisfacente, ma i
risultati delle ispezioni confermano l’importanza di disporre di un solido
sistema di ispezioni a livello dell’Unione e di un’adeguata garanzia della
qualità negli Stati membri. La Commissione proseguirà gli sforzi per garantire
che tutte le disposizioni legislative siano attuate integralmente e
correttamente, avviando, se del caso, procedimenti d’infrazione. Sul fronte
legislativo, nel corso del 2013 sono state adottate ulteriori norme di
applicazione per garantire che il quadro creato dal regolamento (CE)
n. 300/2008 sia applicato in modo armonizzato e attenui le minacce
esistenti e quelle in evoluzione. [1] Le misure sono definite come “tradizionali” se già
applicabili ai sensi del quadro giuridico del regolamento (CE) n. 2320/2002
(abrogato). [2] Regolamento (UE)
n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce
procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della
sicurezza dell’aviazione civile, GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1. [3] Realizzata per la Groenlandia e le Isole Færøer nel
secondo semestre del 2013. [4] Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell’8
gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008, GU L 7 del 12.1.2010,
pag. 3. [5] Il terrorista imbottito di esplosivo a Natale 2009, l’incidente
delle merci verificatosi in Yemen alla fine del 2010, il secondo
terrorista imbottito di esplosivo nel 2012. [6] La Commissione ha istituito questa banca dati, il cui
uso è obbligatorio per gli operatori della catena di approvvigionamento tramite
il regolamento (UE) n. 185/2010 e la decisione C(2010) 774. [7] Regolamento (UE) n. 1116/2013 del 6 novembre 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 299 del 9.11.2013,
pag. 1. [8] Documento 16271/1/10, Rev. 1, limitato, Consiglio dell’Unione
europea. [9] Regolamento della Commissione (UE) n. 859/2011 del 25
agosto 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 220 del 26.8.2011,
pag. 9. [10] GU L 232, del 9.9.2011, pag. 2 e GU L 121, dell’8.5.2012,
pag. 16. [11] GU L 172, del 25.6.2013, pag. 49. [12] In vigore con decorrenza dall’1.4.2011 per gli aeromobili,
i passeggeri e il loro bagaglio a mano in arrivo dagli Stati Uniti –
Regolamento della Commissione (UE) n. 983/2010 del 3 novembre 2010, che
modifica il regolamento (UE) n. 185/2010, GU L286 del 4.11.2010, pag. 1. Allegato 1 Ispezioni della Commissione al
31.12.2013 Stato || Numero di ispezioni 1/2013-12/2013 (inclusi i follow-up) || Numero di ispezioni totali 2004-2013 (inclusi i follow‑up) Austria || 2 || 11 Belgio || 2 || 13 Bulgaria || 2 || 9 Croazia || 1 || 1 Cipro || 0 || 7 Repubblica ceca || 1 || 9 Danimarca || 2 || 12 Estonia || 1 || 7 Finlandia || 0 || 10 Francia || 3 || 20 Germania || 2 || 21 Grecia || 2 || 16 Ungheria || 1 || 9 Irlanda || 3 || 12 Italia || 0 || 17 Lettonia || 0 || 7 Lituania || 1 || 6 Lussemburgo || 1 || 8 Malta || 1 || 4 Paesi Bassi || 0 || 10 Polonia || 2 || 12 Portogallo || 2 || 12 Romania || 0 || 6 Slovacchia || 2 || 7 Slovenia || 0 || 5 Spagna || 2 || 17 Svezia || 2 || 14 Regno Unito || 2 || 22 Membri non appartenenti all'UE || || Svizzera || 1 || 6 TOTALE || 38 || 310 Ispezioni dell'Autorità di vigilanza
dell'EFTA al 31.12.2013 Stato || Numero di ispezioni 1/2013-12/2013 (inclusi i follow-up) || Numero di ispezioni totali 2004-2013 (inclusi i follow up) Islanda || 1 || 10 Norvegia || 2 || 42 TOTALE || 3 || 52 Allegato
2 Legislazione supplementare adottata durante il 2013: ·
regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013[1] della Commissione per
quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse
dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD)
combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei
metalli (HHMD); ·
regolamento di esecuzione (UE) n. 189/2013[2] della Commissione in
relazione al regime dei mittenti conosciuti; ·
regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione[3] in merito al controllo
(screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE; ·
regolamento (UE) n. 246/2013 della Commissione[4] in merito al controllo
(screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE; ·
regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013
della Commissione[5]
per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi
terzi; ·
regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013
della Commissione[6]
per quanto riguarda il riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza
di paesi terzi; ·
regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013[7] per quanto riguarda la
chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure
specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione; ·
decisione C(2013) 511[8] per quanto riguarda il
controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri
tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con
dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD); ·
decisione C(2013) 1587[9] in merito al controllo
(screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE; ·
decisione C(2013) 2045[10] in merito al controllo
(screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE; ·
decisione C(2013) 4180[11] in merito alle merci e
alla posta trasportate per via aerea; ·
decisione C(2013) 7275[12] per quanto riguarda la
chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure
specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione. [1] Regolamento (UE) n. 104/2013 del 4 febbraio 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 34 del 5.2.2013,
pag. 13. [2] Regolamento (UE) n. 189/2013 del 5 marzo 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 62 del 5.3.2013,
pag. 17. [3] Regolamento (UE) n. 245/2013, del 19 marzo 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 272/2009, GU L 77 del 20.3.2013,
pag. 5. [4] Regolamento (UE) n. 246/2013, del 19 marzo 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 77 del 20.3.2013,
pag. 8. [5] Regolamento (UE) n. 654/2013, del 10 luglio 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 190 del 11.7.2013,
pag. 1. [6] Regolamento (UE) n. 1103/2013 del 6 novembre 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 296 del 7.11.2013,
pag. 6. [7] Regolamento (UE) n. 1116/2013, del 6 novembre 2013,
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, GU L 299 del 9.11.2013,
pag. 1. [8] Decisione C(2013) 511, testo definitivo, adottata
il 4.2.2013 e notificata a tutti gli Stati membri successivamente; non
pubblicata nella GU. [9] Decisione C(2013) 1587, testo definitivo, adottata
il 19.03.2013 e notificata a tutti gli Stati membri successivamente; non
pubblicata nella GU. [10] Decisione C(2013) 2045, testo definitivo, adottata il
17.4.2013 e notificata a tutti gli Stati membri successivamente; non pubblicata
nella GU. [11] Decisione C(2013) 4180, testo definitivo, adottata il
9.7.2013 e notificata a tutti gli Stati membri successivamente; non pubblicata
nella GU. [12] Decisione C(2013) 7275, testo definitivo, adottata il
6.11.2013 e notificata a tutti gli Stati membri successivamente; non pubblicata
nella GU.