RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione della deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 6 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (regola dei 12 giorni) /* COM/2014/0337 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione della deroga di cui all'articolo
8, paragrafo 6 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio (regola dei 12 giorni)
1.
Introduzione
L'Unione
europea (UE) ha istituito un quadro di normativo in materia sociale per i
trasporti su strada di merci e passeggeri, finalizzato a evitare distorsioni
della concorrenza, migliorare la sicurezza stradale e garantire condizioni di
lavoro e di sicurezza appropriate per i lavoratori mobili dei trasporti su
strada. Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e
(CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio ("regolamento (CE) n. 561/2006")[1]
prevede un insieme comune di requisiti minimi per l'UE relativi, tra altri
aspetti, ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo. Tali
disposizioni si applicano a tutti i conducenti professionisti, sia dipendenti
che autonomi, che effettuano operazioni di trasporto di merci o di passeggeri,
soggetti a specifiche eccezioni e deroghe nazionali. Come
norma generale, l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 prevede che
i conducenti comincino il periodo di riposo settimanale al più tardi dopo sei
periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale. Tuttavia, il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale
dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento
(CE) n. 561/2006 (rifusione)[2] ha introdotto una deroga a
tale disposizione sul riposo settimanale. Conformemente al nuovo articolo 8,
paragrafo 6 bis, i conducenti che effettuano un singolo servizio
occasionale di trasporto internazionale di passeggeri possono rinviare il
periodo di riposo settimanale al massimo di dodici periodi di 24 ore
consecutivi (in appresso "la regola dei 12 giorni") a partire dal
precedente riposo settimanale, purché sussistano determinate condizioni. Per
rispondere ad alcune preoccupazioni espresse al momento dell'adozione, l'articolo
8, paragrafo 6 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006 specifica che
la Commissione è tenuta a sorvegliare con attenzione il ricorso a detta deroga,
a elaborare una relazione in cui valuta le conseguenze della stessa sulla
sicurezza stradale e sugli aspetti sociali nonché, se opportuno, a proporre
modifiche al regolamento in tale ambito. La presente relazione soddisfa tale
obbligo di sorveglianza e presenta un quadro dell'uso della deroga alla regola
dei 12 giorni negli Stati membri, nonché degli effetti riscontrati nell'ambito
degli obiettivi principali del regolamento.
2.
Contesto
La
regola dei 12 giorni è stata inizialmente introdotta dal regolamento (CEE)
n. 3820/85 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada[3].
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento: (...) Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri,
il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo
8, paragrafo 3. Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato
alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei
giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori
diversi dai servizi regolari, i termini «sei» e «sesto» del secondo e terzo
comma sono sostituiti rispettivamente da «dodici» e «dodicesimo». Gli stati membri possono estendere l'applicazione
del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio,
esclusi i servizi regolari. Il
regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 516/2006, che non include
tale disposizione e, di conseguenza, la regola dei 12 giorni non è più
applicabile dall'11 aprile 2007, data dell'entrata in vigore del regolamento
n. 561/2006. La modifica ha dato origine a intense discussioni tra diversi
soggetti interessati. L'industria europea dei servizi turistici effettuati in
autobus ha ritenuto la modifica uno sviluppo negativo e ha concluso un accordo
con le parti sociali per reintrodurre la regola dei 12 giorni. La sfida
principale è stata rappresentata dall'apportare una risposta alle
preoccupazioni dell'industria circa un'organizzazione efficiente ed efficace
sotto il profilo dei costi dei viaggi turistici effettuati in autobus, senza
compromettere la sicurezza stradale e il benessere dei conducenti. Una
presentazione dettagliata della questione e delle argomentazioni pertinenti è
stata illustrata in due studi, condotti in quel periodo. Lo studio "The
New Regulation on Driving and Rest Times: The Impact of the Abolition of the "12
Days Exception" for Buses" (Il nuovo regolamento sui periodi di
guida e di riposo: effetti dell'abolizione dell'"eccezione dei 12 giorni"
per gli autobus)[4], commissionato dal
Parlamento europeo, ha fornito una valutazione degli effetti dell'abolizione
della regola dei 12 giorni nei trasporti internazionali di passeggeri su
strada, in particolare per quanto concerne le ripercussioni a livello
economico, sociale e di sicurezza. In sintesi, nello studio si afferma che l'abolizione
della regola dei 12 giorni avrebbe forti ripercussioni negative in termini
economici, senza apportare effetti positivi significativi sulla sicurezza, né a
livello sociale. Tra le opzioni politiche esaminate, è stata raccomandata la
reintroduzione della deroga, associata a determinate misure di accompagnamento
connesse alla sicurezza dei viaggi e alle condizioni di lavoro dei conducenti. Le misure di accompagnamento proposte concernevano, tra gli altri aspetti,
l'effettiva applicazione dell'uso del tachigrafo
digitale, l'applicazione della rotazione dei conducenti nelle imprese che effettuano
viaggi internazionali, per limitare un
carico di lavoro eccessivo, l'applicazione
della direttiva 2003/59/CE sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri[5]
e la reintroduzione parziale della
regola dei 12 giorni per le imprese di trasporto che rispettano specifici parametri di qualità e solo per i veicoli dotati di tachigrafo digitale. In seguito a questo studio, il Parlamento
europeo ha votato una relazione d'iniziativa propria per reintrodurre la deroga
dei 12 giorni. Un
riesame critico del suddetto studio è stato presentato nel documento "Study
of passenger transport by coach" (Studio sui trasporti di passeggeri
effettuati in autobus)[6], commissionato
successivamente dalla Commissione europea. In base alle conclusioni di tale
riesame, lo studio iniziale del Parlamento europeo potrebbe avere
sopravvalutato significativamente le ripercussioni economiche dell'abolizione
della regola dei 12 giorni sottovalutando invece quelle in materia sociale. Nel
riesame si conclude che le ripercussioni ambientali e sociali dell'eliminazione
della regola dei 12 giorni sono limitate e si sollevano dubbi sulla positività
degli effetti netti di tali ripercussioni. I due studi concordano sul fatto
che, benché difficili da quantificare, gli effetti per la sicurezza stradale
sono alquanto ridotti, poiché gli autobus sono già un mezzo di trasporto
relativamente sicuro. Le
discussioni generali hanno portato alla reintroduzione della regola dei 12
giorni, assieme ad alcuni requisiti aggiuntivi. L'articolo 29 del regolamento
(CE) n. 1073/2009 recita quanto segue: "All'articolo 8
del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il paragrafo seguente: "6 bis. «In deroga alle disposizioni del
paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di
trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di
trasporto effettuati con autobus, può rinviare il suo periodo di riposo
settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal
precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che: a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore
consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il
presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; b) dopo il ricorso alla deroga il conducente
usufruisca di: i) due regolari periodi di riposo settimanale;
oppure ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un
periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia
compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della
terza settimana successiva al termine del periodo di deroga; c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di
un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell'allegato I B del
regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché; d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le
22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo
di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore. La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a
detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto
rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di
guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non
sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione
in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza
stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione
propone le relative modifiche al presente regolamento". La
regola dei 12 giorni, nella sua forma attuale, è applicabile dal 4 giugno 2010.
Da allora si sono tenute discussioni in merito ai requisiti secondo cui tale
disposizione può essere applicata e, in particolare, sul requisito che prevede
che il trasporto effettuato dal conducente debba essere internazionale. Durante
la recente revisione del regolamento (CEE) n. 3821/85[7],
il Parlamento europeo ha proposto di applicare la regola anche ai viaggi
nazionali, ritenendo che gli effetti sulla sicurezza stradale non siano
correlati alla natura internazionale del trasporto. Nel corso del processo
legislativo gli Stati membri non hanno ritenuto opportuno introdurre tale
modifica e la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 6 bis, è
rimasta inalterata. Nello
stesso contesto, durante i negoziati di adesione, l'Islanda ha richiesto una
deroga a tale disposizione per consentire l'applicazione della regola anche ai
trasporti nazionali. Le argomentazioni fornite a sostegno della richiesta
riguardavano le caratteristiche geografiche del paese, situato a grande
distanza dall'Europa continentale, la particolare dispersione della popolazione
sul territorio nonché l'importanza dell'industria del turismo per l'economia
islandese. Durante i negoziati, la Commissione ha respinto la richiesta
affermando che tale deroga non si applica ad altri Stati membri e che,
nonostante le specificità geografiche, i trasporti nazionali in Islanda possono
essere organizzati in modo tale da rispettare la disposizione generale che
prevede l'obbligo di effettuare un riposo dopo sei periodi di guida di 24 ore.
Inoltre, la disposizione in questione non ha conseguenze sul turismo in Islanda,
esposto solo marginalmente alla concorrenza internazionale.
3.
Raccolta dei dati
Per
raccogliere le informazioni necessarie per la presente relazione, nel luglio
2012 la Commissione ha inviato una serie di domande agli Stati membri. Lo
stesso questionario è stato inviato altresì alle parti sociali dell'UE del
settore dei trasporti su strada, ossia l'International Road Union (IRU), in
quanto organizzazione dei datori di lavoro, e la European Transport Workers'
Federation (ETF), che rappresenta i lavoratori del settore. Il
questionario riguardava diverse tematiche, al fine di valutare i possibili
effetti della deroga negli ambiti menzionati nel regolamento (CE) n. 516/2006.
Le domande sono state formulate in modo da poter fornire risposte sia
quantificabili che descrittive, lasciando a Stati membri/parti sociali la
possibilità di scegliere la modalità di risposta. Le
prime due domande erano volte a verificare se gli Stati membri sorveglino il
ricorso alla deroga, mediante la conservazione di dati statistici o di altre
fonti. La terza domanda concerneva la sicurezza stradale e gli effetti della
deroga su tale aspetto. La quarta domanda riguardava la questione della
promozione del turismo e dell'uso di mezzi di trasporto eco-compatibili, mentre
la quinta era incentrata sugli effetti della deroga su una concorrenza equa nel
settore del trasporto su strada. La sesta domanda richiedeva di fornire una
valutazione riguardo al benessere dei conducenti. Nelle due ultime domande si è
chiesto agli Stati membri/alle parti sociali di presentare le loro
considerazioni generali sulla disposizione in questione, nonché altre eventuali
osservazioni o proposte. Alla
fine del 2013 la Commissione aveva ricevuto le risposte di 23 Stati membri,
nonché delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori summenzionate.
Da allora, non sono state ricevute ulteriori informazioni, nonostante i
solleciti. Una tabella complessiva delle risposte pervenute è inclusa nell'allegato
II della presente relazione. Si osserva che, per quanto riguarda la Romania,
sono state inviate risposte sia dall'autorità romena dei trasporti (ARR) che
dall'ispettorato per il controllo dei trasporti su strada (ISCTR). Entrambe le
autorità sono responsabili del controllo dall'applicazione della norma (l'ARR
sino al 4 dicembre 2011 e l'ISCTR in seguito).
4.
Analisi dei dati
Dei
23 Stati membri che hanno risposto al questionario, otto non hanno fornito dati
numerici per le domande dalla 2 alla 7, a causa della mancanza di informazioni
che potessero avvalorare una risposta quantificabile. Il numero limitato di dati
quantificabili ricevuti (15 casi) non consente di effettuare un'analisi
statistica approfondita. Tuttavia, in base alle risposte date e tenendo conto
delle parti descrittive del questionario, è possibile trarre alcune
conclusioni. L'analisi esposta in seguito riprende la struttura del
questionario e gli elementi esaminati in ogni domanda.
4.1.
Disponibilità di dati – Frequenza del ricorso alla
deroga
Nessuno
degli Stati membri che hanno risposto al questionario conserva dati statistici
sull'applicazione della regola dei 12 giorni, né sul rispetto dei limiti del
tempo di guida nel periodo interessato dalla deroga. La legislazione vigente
non impone tale obbligo agli Stati membri e la mancanza di sorveglianza da parte
delle autorità nazionali competenti non garantisce loro la possibilità di avere
un quadro completo della situazione attuale nell'ambito in questione. Nonostante non sia previsto alcun obbligo di sorveglianza sistematica
del ricorso alla deroga, alcuni Stati membri hanno fornito i dati corrispondenti,
in base ai quali nella maggior parte dei
casi il ricorso alla deroga non è frequente. In cinque Stati membri (EE, LT, LV, LU, SE), la frequenza del
ricorso occupa una posizione centrale nella scala indicata
(3 su una scala da
0 a 5), mentre in tutti gli altri
casi i dati riportati indicano un uso meno frequente della disposizione. Tra le motivazioni date per il ricorso limitato alla norma rientrano la natura restrittiva della disposizione (unico viaggio internazionale seguito da prolungato periodo
di riposo) e la mancanza di
conoscenza della disposizione da parte degli operatori/autisti.
4.2.
Effetti sulla sicurezza stradale
La
maggioranza degli Stati membri che hanno fornito risposte quantificate a questa
domanda ha indicato che la disposizione non ha ripercussioni negative sulla
sicurezza stradale. D'altra parte, due
Stati membri (BE, LT) hanno indicato
considerevoli effetti negativi (4 su
una scala da 0 a 5) che, tuttavia, non sono
basati su statistiche relative agli incidenti, ma sull'ipotesi che la guida
continua per 12 giorni possa
avere ripercussioni dirette sulla stanchezza del conducente, il che
comprometterebbe di conseguenza la sicurezza stradale.
La stessa posizione è stata assunta nella risposta dell'ETF, che ha indicato
ripercussioni negative ancor maggiori, sulla base della presunta stanchezza dei
conducenti. Le restanti risposte pervenute indicano effetti negativi minimi,
sempre in base a un'ipotesi analoga e non a dati effettivi relativi agli
incidenti. L'IRU ha indicato un effetto nullo sulla sicurezza stradale,
sottolineando che in tali viaggi il tempo di guida quotidiano è piuttosto
breve.
4.3.
Effetti sulla promozione del turismo e uso di mezzi
di trasporto eco-compatibili
Mentre
alcuni Stati membri (AT, BE, DK, NL, PL, ES) e l'EFT ritengono che non vi siano
ripercussioni sul turismo e l'ambiente, gli altri Stati membri che hanno dato
risposte quantificate a questa domanda hanno indicato effetti positivi. Tre
Stati membri (LU, RO, SE) hanno indicato effetti molto positivi (4-5 su una
scala da 0 a 5), adducendo come motivazione il fatto che la norma permette di
ridurre i costi per i passeggeri, di migliorare l'organizzazione dei viaggi e
di accrescere la qualità degli autobus utilizzati in tali trasporti. Altri
quattro Stati membri (BG, EE, LV, SI) hanno indicato notevoli effetti positivi
(3 su una scala da 0 a 5) per ragioni analoghe. L'IRU ha indicato ripercussioni
positive limitate, a causa della natura restrittiva della deroga, che la rende
attrattiva soltanto per le imprese di trasporti.
4.4.
Effetti sulla concorrenza
La
maggior parte degli Stati membri e l'IRU hanno espresso pareri neutrali in
merito a tale aspetto. Tuttavia, uno Stato membro (BG) ha indicato effetti
piuttosto negativi in termini di distorsione della concorrenza, dovuti al fatto
che la deroga si applica solo alle operazioni internazionali occasionali e non
a quelle regolari, facendo pertanto una discriminazione tra le due. Altri
cinque Stati membri (HU, LT, LV, LU, SE) si sono dimostrati molto più positivi,
affermando che la flessibilità prevista dalla deroga offre maggiori opportunità
alle imprese di operare senza infrangere le norme e permette inoltre che ne
beneficino anche le piccole imprese.
4.5.
Effetti sul benessere dei conducenti
Riguardo
a questa domanda, dal lato dei lavoratori
è stata assunta una posizione
decisamente negativa, motivata dal fatto che la deroga
permette lunghi viaggi che hanno un'influenza
diretta sulla salute dei conducenti, principalmente per la stanchezza
accumulata. Anche tre altri Stati membri (AT, BE, RO[8])
hanno assunto una posizione simile, anche se in modo molto meno incisivo, e
hanno indicato ripercussioni negative. D'altra parte, alcuni Stati membri (EE,
LU, RO[9], SE) considerano la
questione da una diversa prospettiva, affermando che la disposizione permette
ai conducenti di effettuare periodi di riposo più lunghi, in genere a casa con
la famiglia. Diversa è la posizione dei datori di lavoro, che considerano i
lunghi periodi di riposo di compensazione effettuati dopo il ricorso alla
deroga una perdita di guadagno per i conducenti, in particolare durante le
brevi stagioni turistiche, prediligendo la deroga nella sua forma precedente.
4.6.
Considerazioni generali sulla disposizione
In
linea con le risposte date a ogni singolo punto del questionario, la maggior
parte degli Stati membri che hanno risposto a questa domanda ha dimostrato di
avere un'impressione positiva generale della disposizione e, in alcuni casi,
molto positiva (HU, LU, SE, LV, EE). L'IRU ha assunto una posizione meno
positiva al riguardo, ritenendo che la versione attuale della deroga susciti
meno interesse della precedente per la natura eccessivamente restrittiva. Gli
Stati membri che hanno presentato osservazioni negative sulla norma sono
essenzialmente quelli che hanno problemi in materia di sicurezza stradale (AT,
BE, LT). L'ETF ritiene che la deroga non apporti alcun valore aggiunto, che la
sua applicazione dovrebbe essere limitata, al fine di controllarne le
ripercussioni negative, e che non dovrebbe essere concessa una maggiore
flessibilità.
4.7.
Ulteriori osservazioni/proposte
In
questa parte del questionario gli Stati membri hanno potuto presentare
liberamente osservazioni e proposte riguardo alla deroga in questione.
Nonostante la libertà prevista, le risposte ricevute sono state alquanto
limitate. Alcuni Stati membri (BG, DE, LU, UK), pur non condividendo
necessariamente gli stessi obiettivi, sono disposti a prendere in
considerazione criteri più flessibili e una determinata estensione della deroga
alle operazioni nazionali o ai servizi internazionali regolari. Secondo uno Stato membro (ES), la deroga dovrebbe
essere resa applicabile al trasporto
di merci. In tal modo, si accrescerebbe l'efficienza di
un'impresa, dato che il veicolo rientrerebbe alla sede
in tempi molto più brevi, e migliorerebbe le condizioni di
lavoro, consentendo ai conducenti di trascorrere il riposo settimanale nelle loro
case. Altri Stati membri sono contrari a tale prospettiva (AT) o
ritengono che la disposizione dovrebbe essere modificata, tenendo conto del
trasporto di merci (LT). Altre questioni sollevate riguardano i problemi
pratici relativi alla sicurezza stradale (BE) e alla compatibilità con le norme
dell'UE in materia sociale e con quelle dell'accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su
strada (AETR) (FI). L'ETF si è opposto fermamente all'elaborazione di
disposizioni distinte in materia sociale per il trasporto di passeggeri,
osservando che un tale sviluppo comporterebbe sistemi più complessi e notevoli
problemi di attuazione e comprometterebbe altresì gli obiettivi generali delle
norme riguardanti i periodi di guida e di riposo. D'altro canto, l'IRU ritiene
che l'industria necessiti urgentemente di disposizioni più pratiche e di una
maggiore flessibilità per tutti i tipi di servizi nazionali e internazionali
sostenendo fermamente l'estensione del campo di applicazione della deroga, al
fine di includere anche le operazioni nazionali.
5.
Conclusioni
Nonostante
la mancanza di dati effettivi, in base all'analisi esposta nella presente
relazione posso essere tratte alcune conclusioni sugli effetti dell'applicazione
della deroga sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di lavoro nel settore
dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri. Secondo
la maggior parte degli Stati membri e per il versante dei datori di lavoro, non
vi sono indicazioni concrete di ripercussioni negative effettive sulla
sicurezza stradale. Dal canto loro, i lavoratori hanno indicato che i periodi
di guida giornalieri di 12 ore consecutive possono comportare un cumulo di
stanchezza eccessivo per il conducente. Tuttavia, non sono state fornite prove
che dimostrino che il peggioramento della sicurezza stradale è dovuto al
ricorso alla deroga. D'altra parte, i datori di lavoro ritengono che in questo
tipo di operazione il tempo di guida sia generalmente inferiore ai limiti
massimi fissati dalla legislazione. La specificità dei servizi di autobus
internazionali rappresenta il concetto principale che ha sotteso l'introduzione
della deroga. Per
quanto concerne gli altri ambiti esaminati, nello specifico il turismo, l'ambiente,
una concorrenza non distorta e il benessere dei conducenti, le risposte
ricevute includono valutazioni sia positive che negative, con una prevalenza di
considerazioni positive, tranne che per la questione della qualità di vita dei
conducenti. Su questo ultimo punto entrambe le parti dell'industria hanno
indicato conseguenze negative, sebbene per ragioni differenti e che concernono
diversi aspetti del benessere dei conducenti. Mentre i lavoratori hanno posto l'accento
sulla conseguenza negativa rappresentata dalla maggiore stanchezza dei
conducenti per la posticipazione del riposo settimanale, i datori di lavoro
hanno sottolineato la possibilità limitata dei conducenti di ottenere guadagni
superiori a causa dell'obbligatorietà di un lungo riposo settimanale di
compensazione dopo il ricorso alla deroga. Tra gli aspetti positivi della
deroga rientrano: la riduzione dei costi per i turisti, l'uso di veicoli
migliori per viaggi internazionali di lunga distanza, maggiori opportunità per
le imprese, incluse quelle di piccole dimensioni, e una migliore organizzazione
dei periodi di riposo dei conducenti, con la possibilità di trascorrere più
tempo a casa. La maggior parte delle critiche sono state sollevate per il
carattere restrittivo della regola dei 12 giorni, mentre la nozione di deroga è
stata approvata. È
opportuno osservare che la natura contraddittoria delle risposte ricevute alla
maggior parte delle domande è indice delle differenze di percezione della
misura. Un esempio significativo riguarda il parere espresso dalle due parti
dell'industria che hanno partecipato all'indagine. Mentre i rappresentanti dei
datori di lavoro considerano i requisiti aggiuntivi della deroga il principale
ostacolo alla sua corretta attuazione, i rappresentanti dei conducenti
ritengono inaccettabile qualsivoglia tentativo di indebolire tali disposizioni
o di estendere il campo di applicazione della deroga. Dopo
aver analizzato i pareri espressi dagli Stati membri e dalle parti sociali e
tenendo presente determinate esigenze del mercato, quali la semplificazione
delle norme e un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi, la Commissione
non ritiene opportuno apportare modifiche alla legislazione pertinente. L'attuale
sistema, risultato di lunghe discussioni, non presenta particolari problemi ed
è ampiamente conosciuto tra i soggetti interessati. La Commissione continuerà
ad adoperarsi, in cooperazione con gli Stati membri, per migliorare
ulteriormente la messa in atto delle norme esistenti, in particolare per quanto
concerne la corretta applicazione delle deroghe. La
Commissione invita gli Stati membri e le parti sociali a proseguire la sorveglianza
dell'attuazione della deroga dei 12 giorni, nonché dei relativi effetti sulla
sicurezza stradale e sugli aspetti sociali, e, se lo riterrà opportuno, tornerà
sulla questione. [1] GU
L 102, dell'11.4.2006, pag. 1. [2] GU
L 300, del 14.11.2009, pag. 88. [3] GU L 370, del 31.12.1985, pag. 1. [4] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/405378/IPOL-TRAN_ET(2008)405378_EN.pdf [5] GU
L 226 del 10.9.2003, pag. 4. [6] http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2009_06_passenger_transport_by_coach.pdf. [7] Abrogato
dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
febbraio 2014. GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1. [8] Ispettorato
nazionale per il controllo del trasporto su strada (ISCTR). [9] Autorità
rumena dei trasporti su strada (ARR).