RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori /* COM/2014/0259 final */
INDICE RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori 1........... Introduzione. 1 2........... Attuazione
della direttiva negli Stati membri 2 3........... Esercizio delle opzioni normative di cui all'articolo
27, paragrafo 2, e loro incidenza. 3 4........... Precisazione di determinati concetti contenuti nella direttiva. 7 5........... Pertinenza
per i mercati del credito al consumo delle soglie di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera c), nonché delle soglie e
delle percentuali utilizzate per calcolare l'indennizzo
dovuto in caso di rimborso anticipato. 11 6........... Incidenza
della direttiva sui mercati del credito al consumo. 11 7........... Incidenza
della direttiva sulla tutela dei consumatori 15 8........... Conclusioni 20 1. Introduzione Oltre
vent'anni dopo l'adozione della prima direttiva in materia di credito al
consumo, nel 1987[1],
è stata adottata la direttiva 2008/48/CE (direttiva sul credito al consumo -
CCD)[2]
che gli Stati membri erano tenuti a recepire entro l'11 giugno 2010.
Successivamente la Commissione ha adottato la direttiva 2011/90/UE[3]
al fine di garantire che le ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo
globale (TAEG) rispecchino più fedelmente i prodotti venduti sul mercato, e ha
pubblicato altresì orientamenti sull'applicazione della CCD in rapporto ai
costi e al TAEG. L'obiettivo
principale della CCD è di offrire un elevato livello di tutela dei consumatori
e, così facendo, di incoraggiare la fiducia dei consumatori, consentire la
libera circolazione delle offerte di credito a livello transfrontaliero e
rimediare alle distorsioni della concorrenza derivanti dalle differenze nelle
legislazioni nazionali in materia di credito al consumo. Allo stesso tempo è
opportuno sottolineare che la direttiva non intende indurre i consumatori a
ricorrere maggiormente al credito, quanto piuttosto fornire loro tutte le
informazioni e garantire i diritti necessari ad un'attenta riflessione prima di
contrarre un prestito. È importante tuttavia ricordare che i
seguenti contratti di credito esulano dall'ambito di applicazione della
direttiva:
tutti i
contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia
analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da
un diritto legato ai beni immobili [articolo 2, paragrafo 2,
lettera a)], e
tutti
i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di
diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato
[articolo 2, paragrafo 2, lettera b)].
Va
altresì sottolineato che neppure gli eventuali contratti di credito per un
importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a
75 000 EUR rientrano nell'ambito di applicazione della CDD, benché
gli Stati membri possano volontariamente estendere l'ambito di applicazione
della CDD ai contratti di credito che ne sono esclusi. L'articolo 27,
paragrafo 2, della CCD impone alla Commissione di procedere ogni cinque
anni ad un esame delle soglie previste da tale direttiva e delle percentuali
usate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato, nonché di
monitorare in che modo le opzioni normative degli Stati membri influiscono sul
mercato interno e sui consumatori. Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione del 20 novembre 2012, ha inoltre invitato la Commissione
a presentare una relazione sull'attuazione della direttiva e a valutarne
appieno l'impatto in termini di tutela dei consumatori. La
Commissione ha pertanto adottato la presente relazione basata sul controllo,
tuttora in corso, del recepimento e sulle prove raccolte da uno studio sul
mercato del credito al consumo[4],
nonché da uno studio sulle opzioni normative degli Stati membri[5],
entrambi realizzati da contraenti esterni. 2. Attuazione della direttiva negli Stati membri 2.1. Termine per l'attuazione A
norma dell'articolo 27, paragrafo 1, gli Stati membri erano tenuti ad
adottare e pubblicare entro l'11 giugno 2010 le disposizioni
necessarie per conformarsi alla CCD, 24 mesi dopo l'entrata in vigore
della direttiva. Tali disposizioni dovevano inoltre essere applicate dalla
stessa data. Numerosi Stati membri non hanno comunicato le misure nazionali di
attuazione entro il termine previsto. Per questo motivo, al momento della
scadenza del termine per l'attuazione della direttiva la Commissione ha avviato
procedimenti d'infrazione nei confronti di 16 Stati membri. Inoltre
quattro Stati membri non sono stati in grado di assicurarne la tempestiva
entrata in vigore o l'effettiva applicazione, richiedendo un periodo di transizione
non previsto dalla direttiva. Poiché nel frattempo tutti gli Stati membri hanno
adottato e comunicato le rispettive misure di attuazione, i procedimenti
d'infrazione motivati con l'argomento che le misure di attuazione non sono
state notificate alla Commissione sono stati archiviati. 2.2. Seguito dell'attuazione Venti
Stati membri hanno dato attuazione alla CCD mediante l'adozione di nuove norme
legislative, mentre gli altri hanno introdotto modifiche ad una normativa
preesistente. Due Stati membri hanno attuato la CCD attraverso la legislazione
secondaria, un altro invece mediante decreto governativo urgente
successivamente confermato da una legge. Secondo
la valutazione della Commissione, non sono state individuate a tutt'oggi
carenze sistematiche nell'attuazione della direttiva da parte degli Stati
membri. In un certo numero di Stati membri, però, alcune disposizioni della
direttiva sembrano mancare o essere state recepite in modo errato o incompleto.
Questo è quanto risulta da un'analisi preliminare condotta dalla Commissione. I
servizi della Commissione hanno dapprima avviato un dialogo con gli Stati
membri per ottenere maggiori informazioni in merito al modo in cui essi hanno
attuato la direttiva, nonché per ricevere alcuni chiarimenti/conferme riguardo
alle informazioni disponibili. Alcuni Stati membri hanno già riconosciuto in
questa fase l'esistenza di carenze nelle loro disposizioni di attuazione e si
sono impegnati a correggerle al fine di renderle conformi alla direttiva. Per
altri Stati membri i servizi della Commissione hanno avviato indagini più
approfondite che potrebbero dar luogo a procedimenti d'infrazione. 3. Esercizio delle opzioni normative di cui
all'articolo 27, paragrafo 2, e loro incidenza[6] Alcune
disposizioni della CCD sono facoltative, nel senso che gli Stati membri possono
scegliere se attuare oppure no le prescrizioni in esse contenute (di seguito
"opzioni normative"). A norma dell'articolo 27,
paragrafo 2, della CDD, la Commissione europea deve controllare l'incidenza
che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6,
all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2,
lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10,
paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f),
all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16,
paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori. Lo studio
eseguito su incarico della Commissione, imperniato sulle possibili conseguenze
delle opzioni normative esercitate dagli Stati membri in termini di impatto sul
mercato interno del credito e di tutela dei consumatori in ciascuno Stato
membro individualmente e in tutta l'Unione europea, ha dimostrato la
complessità di tale valutazione. I principali fattori che influiscono sulla
valutazione qualitativa di tali ripercussioni comprendono il periodo di tempo
relativamente breve trascorso dal recepimento della direttiva, i contesti
nazionali normativi e di mercato del credito profondamente diversi, in
particolare riguardo alla situazione nazionale predominante prima dell'entrata
in vigore della CCD, nonché l'effettivo comportamento e/o le azioni dei
consumatori e dei fornitori di credito. Alcune ripercussioni potrebbero infine
essere il frutto degli sviluppi del mercato, in particolare della crisi
finanziaria, anziché dell'esecuzione della CCD[7]. 3.1. Esenzione per le organizzazioni istituite per il
reciproco vantaggio dei loro membri (articolo 2, paragrafo 5) Sei Stati membri [Cipro, Irlanda,
Lituania, Lettonia, Romania e Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e
Irlanda del Nord)] si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 2,
paragrafo 5, di applicare soltanto determinate disposizioni della
direttiva ai contratti di credito stipulati da organizzazioni istituite per il
reciproco vantaggio dei loro membri, conformemente all'articolo 2,
paragrafo 5, lettere da a) ad e). Alcuni soggetti interessati[8]
ritengono che questa opzione normativa abbia avuto un'incidenza positiva sul
mercato interno e sulla tutela dei consumatori, in quanto riduce l'onere
amministrativo per le organizzazioni che offrono un'alternativa più economica e
meno aggressiva rispetto ad altri tipi di fornitori di credito. Tali
organizzazioni ampliano inoltre la scelta dei consumatori, contribuiscono a
limitare la penetrazione sul mercato di tipologie di credito più costose (quali
i crediti di anticipo sui redditi) e migliorano l'inclusione finanziaria. Gli
aspetti potenzialmente negativi derivanti dall'esercizio di tale opzione
normativa da parte di alcuni Stati membri comprendono questioni concernenti
l'imparzialità e l'equità tra i fornitori di credito[9],
la massima armonizzazione possibile come principio legislativo, la facilità di
esecuzione e la chiarezza del diritto per i consumatori. 3.2. I contratti di credito in riferimento alle modalità del pagamento dilazionato o del rimborso
(articolo 2, paragrafo 6) Diciotto Stati membri (Belgio, Croazia,
Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia e Spagna) si sono avvalsi dell'opzione prevista dall'articolo 2,
paragrafo 6, di applicare soltanto alcune disposizioni della CCD ai
contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore
stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso,
in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di
credito iniziale, e ove siano soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 2, paragrafo 6, lettere a) e b). Lo scopo di questa opzione normativa è
di incoraggiare i fornitori di credito a ricercare una soluzione più
vantaggiosa per tutte le parti interessate mediante la quale il consumatore può
differire il pagamento o disporre di varie modalità di rimborso. È lecito
presumere che ciò avrebbe un'incidenza positiva in termini di tutela dei
consumatori. I soggetti interessati tendono tuttavia a non essere a conoscenza
dell'applicazione pratica di questa opzione normativa o di tutti gli effetti
che potrebbero essere direttamente imputabili ad essa (il che può essere
spiegato dal fatto che, per alcuni Stati membri, l'attuazione a livello
nazionale dell'opzione normativa riflette la prassi commerciale standard
esistente prima della CCD). Il 15% circa dei partecipanti all'indagine online
ha indicato che l'esercizio dell'opzione normativa di cui all'articolo 2,
paragrafo 6, ha avuto conseguenze positive in termini di tutela dei
consumatori, mentre il 5% degli intervistati ha affermato che l'impatto
risultante è stato negativo; queste osservazioni non sono state tuttavia corroborate
da alcun elemento fattuale[10]. 3.3. Norme nazionali che richiedono l'indicazione del TAEG
per la pubblicità che non indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato
numerico riguardante il costo del credito al consumatore (articolo 4, paragrafo 1) Quattro Stati membri [Cipro, Ungheria,
Svezia e Regno Unito (tutte le giurisdizioni)] si sono avvalsi dell'eccezione
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, ossia richiedono
l'indicazione del TAEG per la pubblicità relativa a contratti di credito la quale
non indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il
costo del credito al consumatore, ma non richiedono le "informazioni di
base" di cui all'articolo 4, paragrafo 2. I soggetti interessati consultati negli
Stati membri in questione non sono stati generalmente in grado di individuare
ripercussioni negative specifiche legate al recepimento di tale opzione
normativa. Il principale vantaggio percepito risiede nel fatto che tale opzione
rende la pubblicità più chiara e concisa[11], e nel
contempo fornisce ai consumatori le informazioni relative al TAEG che
consentono loro di mettere a confronto le varie offerte. Sono state però
espresse preoccupazioni quanto al fatto che non tutti i consumatori sono
consapevoli che il TAEG indicato nella pubblicità può fare riferimento,
conformemente al diritto nazionale e ove applicabile, esclusivamente ad un
"esempio rappresentativo" e che il tasso indicato nella pubblicità
può non corrispondere al tasso che verrà loro effettivamente concesso. 3.4. TAEG nella pubblicità, nelle informazioni
precontrattuali e nei contratti di credito di cui all'articolo 2,
paragrafo 3 (scoperti da rimborsarsi su richiesta o entro tre mesi)
[articolo 4, paragrafo 2, lettera c), articolo 6,
paragrafo 2, e articolo 10, paragrafo 5, lettera f)] Otto
Stati membri [Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Polonia, Spagna
e Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord)] si sono
avvalsi dell'opzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2,
lettera c), che consente agli Stati membri di decidere che non è
necessario fornire il TAEG per la pubblicità relativa a contratti di credito
nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi su richiesta o entro tre
mesi (articolo 2, paragrafo 3, contratti di credito). Dieci Stati
membri [Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord)]
hanno scelto l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che
consente agli Stati membri di decidere che non è necessario fornire il TAEG
nelle informazioni precontrattuali concernenti i contratti di credito di cui
all'articolo 2, paragrafo 3. Undici Stati membri [Repubblica ceca,
Germania, Danimarca, Lussemburgo, Spagna, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Slovacchia e Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord)]
hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
lettera f), che consente agli Stati membri di decidere che non è necessario
indicare il TAEG nei contratti di credito di cui all'articolo 2,
paragrafo 3. Le
opinioni espresse sulle conseguenze di tali opzioni normative sembrano
dipendere in misura significativa dal fatto di ritenere che le informazioni sul
TAEG siano utili (oppure no) al consumatore per i contratti di credito
specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 3[12].
È inoltre importante notare che i soggetti interessati non erano a
conoscenza dell'eventuale impatto derivante da tali opzioni normative o
ritenevano che queste avessero avuto (eventualmente) un impatto limitato sul
mercato interno del credito o sui consumatori. Ciò si deve al fatto che i
contratti di credito disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3,
risultano essere per lo più "prodotti di nicchia" utilizzati solo in
alcuni Stati membri[13]
da particolari fornitori di credito e/o consumatori. È inoltre difficile
valutare l'impatto della mancata presentazione di informazioni e distinguere
l'impatto della mancata presentazione di informazioni sul TAEG da quello di
altri fattori determinanti (la situazione finanziaria e le conoscenze
finanziarie del debitore, l'incidenza della crisi finanziaria sui prestiti
ecc.). Le
affermazioni in merito all'incidenza positiva[14] delle
suddette opzioni normative in termini di tutela dei consumatori si basano sul
presupposto che le informazioni sul TAEG per gli scoperti potrebbero essere
fraintese dai consumatori (ad esempio, a causa di difficoltà nel calcolo del
TAEG a scopi pubblicitari per quel determinato prodotto). Le disposizioni in
questione hanno inoltre dato agli Stati membri l'opportunità di trovare un
equilibrio tra la garanzia di un livello adeguato di tutela dei consumatori e
l'onere imposto ai creditori. Durante il processo di consultazione, infatti, i
fornitori di credito e le associazioni di categoria hanno rilevato che, se
avessero dovuto calcolare il TAEG per i contratti di credito di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, avrebbero dovuto sostenere costi
aggiuntivi in cambio di un vantaggio supplementare minimo. A tale riguardo è
stato ritenuto che le opzioni normative abbiano influito positivamente sul
mercato interno del credito. D'altro canto è stato suggerito che,
indipendentemente da eventuali carenze, il TAEG dovrebbe essere indicato per
tutti i tipi di prodotti creditizi al fine di promuovere la trasparenza e la
coerenza e fornire tutte le informazioni possibili al consumatore[15].
Ciò presuppone che il TAEG possa contribuire ad aiutare un consumatore (se
sufficientemente esperto in questioni finanziarie) a confrontare offerte
diverse e a prendere una decisione con cognizione di causa. Da questo punto di
vista si può obiettare che potrebbero essersi verificate alcune ripercussioni
negative negli Stati membri che esercitano tali opzioni normative. Tali
ripercussioni sarebbero però molto contenute, considerando la quota ridotta di
contratti di credito disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3,
nell'insieme dell'Unione. 3.5. Norme nazionali riguardanti la validità della
conclusione dei contratti di credito (articolo 10, paragrafo 1) Tutti
i 28 Stati membri hanno mantenuto o adottato norme nazionali riguardanti la
validità della conclusione dei contratti di credito in conformità
all'articolo 10, paragrafo 1. Tutti gli Stati membri hanno deciso,
nell'ambito di questa opzione normativa, che le firme elettroniche dovrebbero
essere generalmente valide per la conclusione di contratti di credito. Se è
vero che gli utenti hanno indicato un'incidenza leggermente positiva sul
benessere dei consumatori (in particolare con la diffusione di Internet e l'incremento
delle attività online), in Germania l'uso di contratti scritti è considerato
importante ai fini del mantenimento di un elevato livello di tutela dei
consumatori (poiché dà modo ai consumatori di riflettere e prendere atto
dell'importanza del contratto). Ciò assume una particolare rilevanza alla luce
delle esperienze negative associate alla concessione elettronica di credito,
come il credito via SMS, disponibile e molto diffuso nei paesi nordici. Al
momento, la realtà è che in tutta l'Unione la maggior parte dei contratti di
credito è redatta in forma cartacea. 3.6. Diritto di recesso nel caso di contratti di credito
collegati (articolo 14, paragrafo 2) Tre
Stati membri (Francia, Romania e Slovenia) hanno invocato una normativa
preesistente al fine di avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, in relazione al contratto di credito collegato, definito
all'articolo 3, lettera n), in base al quale se una normativa
anteriore all'entrata in vigore della direttiva prevede già che i fondi non possano
essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un
determinato periodo, gli Stati membri possono ridurre a tale determinato
periodo, su esplicita richiesta del consumatore, il periodo di recesso di
14 giorni. Questa
opzione normativa offre ai consumatori la possibilità di ricevere prima i beni
o i servizi acquistati, e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza
normativa con la legislazione nazionale vigente. Tale opzione comporta inoltre
una maggiore chiarezza del diritto per i fornitori di credito. Specificando che
la richiesta deve essere fatta dal consumatore, la suddetta opzione mira a
garantire che i consumatori non siano sottoposti a pressioni per ridurre il
periodo di attesa e al tempo stesso consente ai consumatori convinti del proprio acquisto di procedere in maniera più celere. I soggetti interessati non erano
però a conoscenza dell'applicazione pratica di questa opzione normativa o di
eventuali ripercussioni che potrebbero essere direttamente imputabili ad essa. 3.7. Diritto al rimborso anticipato e all'indennizzo del creditore (articolo 16, paragrafo 4) Diciassette
Stati membri [Austria, Croazia, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia
e Regno Unito (tutte le giurisdizioni)] hanno recepito l'articolo 16,
paragrafo 4, lettera a), relativo al diritto del creditore di
ottenere un indennizzo per il rimborso anticipato a condizione che l'importo di
tale rimborso superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Nove
Stati membri [Bulgaria, Cipro, Danimarca, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Spagna e Regno Unito (solo Gibilterra)] hanno recepito
l'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), relativo al diritto del
creditore di pretendere eccezionalmente un indennizzo maggiore per il rimborso
anticipato. Cinque
Stati membri [Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta e Regno Unito (Gibilterra)]
hanno esercitato entrambe le opzioni. I
soggetti interessati tendono a non essere a conoscenza di eventuali conseguenze
direttamente imputabili alle opzioni normative di cui all'articolo 16,
paragrafo 4, lettere a) e b). In generale, tali conseguenze sono
probabilmente limitate poiché la stragrande maggioranza degli accordi di credito
al consumo in Europa non raggiunge il valore che consentirebbe ai fornitori di
credito di esigere un indennizzo in base alle soglie applicate dagli Stati
membri, mentre alcuni fornitori di credito rinunciano alla possibilità di
chiedere una compensazione finanziaria per il rimborso anticipato (pur
disponendo legalmente di tale diritto); in alcuni Stati membri il rimborso
anticipato è una pratica relativamente insolita. Tuttavia,
nella maggior parte degli Stati membri che hanno esercitato l'opzione normativa
di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera a), si considera
che essa abbia avuto un impatto positivo sulla tutela dei consumatori e/o sul
mercato interno, soprattutto per quanto riguarda la chiarezza del diritto di
cui beneficiano sia i fornitori di credito che i consumatori. In particolare
tale opzione è considerata vantaggiosa per i consumatori nei paesi in cui i
fornitori di credito devono ora soddisfare condizioni più restrittive prima di
poter esigere un indennizzo, e per i fornitori di credito in quanto non vengono
a trovarsi in una situazione di svantaggio a causa del rimborso anticipato dei
prestiti da parte dei consumatori. 4. Precisazione di determinati concetti contenuti nella
direttiva[16] La direttiva
contiene alcune formulazioni aperte per consentire agli Stati membri di
adeguarsi in funzione della propria cultura giuridica e situazione di mercato.
La presente sezione è stata redatta sulla scorta delle conclusioni dello studio
sull'impatto delle opzioni normative degli Stati membri e di altri aspetti dell'attuazione
della direttiva 2008/48/CE sul funzionamento del mercato del credito al consumo
nell'Unione europea. 4.1. Il concetto di "spese di entità trascurabile"
con riferimento ai contratti di credito in forza dei quali il credito deve
essere rimborsato entro tre mesi [articolo 2, paragrafo 2,
lettera f)] L'articolo 2,
paragrafo 2, lettera f), esclude dall'ambito di applicazione della
CCD i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato
entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Nove Stati
membri (Belgio, Ungheria, Cipro, Finlandia, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Spagna e Regno Unito) hanno precisato o chiarito questo termine. Nel
complesso, si ritiene che il chiarimento di questo concetto abbia avuto un'incidenza
positiva sia sul mercato interno del credito che sulla tutela dei consumatori.
Ciò avrebbe contribuito a proteggere i consumatori da creditori spregiudicati
che tentavano di eludere la CCD; i soggetti interessati ritengono che a lungo
termine ciò potrebbe migliorare i rapporti complessivi tra i fornitori e i
beneficiari del credito. Per i creditori la precisazione del concetto in
questione assicura la chiarezza del diritto. Essa consente l'attuazione e il
monitoraggio più efficaci delle loro attività. In alcuni Stati membri i
soggetti interessati non sono stati in grado di individuare alcun effetto
imputabile al chiarimento del concetto, o perché questo era stato precisato
nella normativa anteriore alla CCD oppure perché il numero dei contratti di
credito interessati è relativamente ridotto. 4.2. Il concetto di "in tempo utile" con
riferimento alla comunicazione delle informazioni precontrattuali
(articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1) L'articolo 5,
paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, impongono al creditore
o all'intermediario del credito di fornire al consumatore, in tempo utile prima
che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le
informazioni precontrattuali. Sei Stati membri (Francia, Lituania, Paesi Bassi,
Romania, Svezia e Regno Unito) hanno precisato o chiarito il significato
dell'espressione "in tempo utile". La normativa di recepimento di
alcuni Stati membri si riferisce unicamente alla fornitura di informazioni
"prima" che il creditore sia vincolato o che il contratto sia
concluso. In
generale, il chiarimento del concetto avrebbe avuto effetti relativamente
positivi per la tutela dei consumatori. I consumatori svedesi, ad esempio,
dispongono attualmente di tempo sufficiente per acquistare familiarità con le
informazioni e valutarle (i lavori preparatori citano il fatto che consumatori
diversi potrebbero necessitare di periodi di tempo diversi per familiarizzarsi
con le condizioni del contratto). D'altro canto alcuni soggetti interessati si
chiedono in che misura i fornitori di credito online possano adempiere tale
obbligo e in che misura ciò avvenga realmente. 4.3. Il concetto di "chiarimenti adeguati" e la
prestazione di assistenza da parte dei creditori o degli intermediari del credito al consumatore (articolo 5,
paragrafo 6) L'articolo 5,
paragrafo 6, impone ai creditori e agli intermediari del credito di
fornire al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare
se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua
situazione finanziaria. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la
portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce. Otto Stati membri (Austria, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito) hanno precisato o chiarito
il significato del concetto di "chiarimenti adeguati". Per
quanto riguarda gli effetti positivi, in Ungheria i soggetti interessati hanno
indicato che la precisazione di questo concetto ha agevolato il monitoraggio e
la verifica dell'osservanza della normativa da parte delle autorità (in altre
parole, l'applicazione delle norme è più rigorosa). In Italia i soggetti
interessati ritengono che le informazioni precontrattuali fornite ai
consumatori siano più complete e chiare grazie alla precisazione di tale
concetto. È stato inoltre affermato che i termini e le condizioni dei contratti
di credito ai consumatori sono diventati più trasparenti, e le informazioni più
uniformi e semplici. In termini di ripercussioni negative, i fornitori di
credito hanno segnalato un aumento degli oneri amministrativi a carico dei
creditori e la quantità considerevole di informazioni che i consumatori devono
esaminare prima di prendere una decisione. Secondo alcuni soggetti interessati
è necessaria una migliore applicazione delle norme poiché le spiegazioni di
alcuni fornitori di credito sono ancora ambigue. Sulla
base delle denunce e delle pronunce pregiudiziali[17],
la Commissione è a conoscenza del fatto che non di rado i consumatori
sottoscrivono contratti poco adatti alle loro esigenze. Una corretta
applicazione degli obblighi di informazione precontrattuale in generale e di
questa disposizione in particolare riveste pertanto una notevole importanza in
quanto misura preventiva. 4.4. La comunicazione delle informazioni precontrattuali per
alcuni contratti di credito mediante il modulo "Informazioni europee
relative al credito ai consumatori" riportato nell'allegato III
(articolo 6, paragrafo 1) L'articolo 6,
paragrafo 1, impone al creditore di fornire al consumatore le informazioni
necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione
con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito
sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito
specifici. Tali informazioni possono essere fornite mediante il modulo
"Informazioni europee relative al credito ai consumatori" riportato
nell'allegato III della CCD[18].
Dieci Stati membri (Belgio, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Irlanda, Lituania,
Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) hanno reso obbligatorio
l'impiego di tale modulo per i contratti di credito specifici di cui sopra. La
stragrande maggioranza dei soggetti interessati concorda sul fatto che, in
linea generale, il suddetto modulo ha avuto un effetto positivo sulla tutela
dei consumatori e ha raggiunto lo scopo prefissato di consentire ai consumatori
di confrontare prezzi e offerte diversi. Si ritiene che l'impiego obbligatorio
di tale modulo abbia ridotto il rischio di inadempimento o di mancato
pagamento, favorito il processo di credito online e aumentato la trasparenza e
la concorrenza nel mercato interno del credito. Detto questo, alcuni ritengono
che i vantaggi di tale modulo siano stati controbilanciati dal fatto che
numerosi consumatori non dispongono delle conoscenze finanziarie sufficienti
per comprendere appieno le informazioni fornite. In Belgio e in Irlanda il
modulo in questione è considerato più complesso delle informazioni che venivano
fornite in precedenza ai consumatori e, in quanto tale, è stato addirittura
percepito come un fattore relativamente negativo ai fini della tutela dei
consumatori. I fornitori di credito sottolineano in generale i costi
amministrativi e operativi che, in alcuni paesi, non comportano alcun vantaggio
corrispondente. In ogni caso sembra chiaro che il suddetto modulo sarà più
efficace se accompagnato da misure volte a migliorare la consapevolezza dei
consumatori nelle questioni finanziarie e l'osservanza dell'articolo 5,
paragrafo 6. 4.5. Il concetto di "informazioni adeguate" con
riferimento all'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore (articolo 8,
paragrafo 1) L'articolo 8,
paragrafo 1, impone al creditore di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore
stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Due
Stati membri (Belgio e Regno Unito) hanno precisato o chiarito il significato
di "informazioni adeguate". Il
chiarimento di tale concetto ha avuto un'incidenza positiva; in Belgio, ad
esempio, i soggetti interessati affermano che l'obbligo per i fornitori di
credito di registrare determinati prodotti finanziari e conservare i risultati
delle consultazioni sul merito creditizio dei consumatori è risultato vantaggioso
per i consumatori; ciò vale anche nei casi in cui informazioni "complete e
corrette" erano già richieste ai consumatori e da questi ottenute prima
dell'attuazione della direttiva. Sussistono tuttavia preoccupazioni per quanto
riguarda l'applicazione di questa disposizione (alcuni soggetti interessati
ritengono che non sempre i creditori che offrono contratti nei punti di vendita
ottengano informazioni sufficienti, a causa di un conflitto di interessi tra la
vendita di un bene o di un servizio e il rispetto degli obblighi di legge). Ne
consegue che il merito creditizio dei consumatori non è sempre valutato in
maniera sufficientemente dettagliata. 4.6. Il concetto di "aumento significativo" con
riferimento all'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore (articolo 8,
paragrafo 2) L'articolo 8,
paragrafo 2, impone al creditore di valutare il merito creditizio del consumatore prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. Tre Stati membri (Bulgaria, Slovenia e Svezia) hanno chiarito il significato
di "aumento significativo" mediante l'adozione di una soglia
specifica a partire dalla quale si attiva l'obbligo per il creditore di
valutare il merito creditizio del consumatore. In
termini di effetti positivi, in Slovenia i soggetti interessati ritengono che
la precisazione di questo concetto abbia ridotto il livello di rischio per
tutte le parti del contratto di credito e assicuri parità di trattamento per
tutti i consumatori. In Bulgaria i soggetti interessati hanno osservato che,
all'atto pratico, il merito creditizio è valutato indipendentemente dalla
percentuale specificata nella normativa e, stando così le cose, questo
chiarimento non ha necessariamente modificato lo status quo. In Svezia i
soggetti interessati non erano in generale a conoscenza del chiarimento del concetto di "aumento significativo" e non hanno pertanto potuto fornire
informazioni sulla sua incidenza. 4.7. L'espressione "sconfinamento consistente"
(articolo 18, paragrafo 2) L'articolo 18,
paragrafo 2, prevede che i creditori comunichino senza indugio al
consumatore determinate informazioni, su supporto cartaceo o su un altro
supporto durevole, in caso di "sconfinamento consistente" che si
protragga per oltre un mese. Tre Stati membri (Belgio, Romania e Regno Unito) hanno precisato che cosa costituisce uno "sconfinamento
consistente" (il Belgio e la Romania hanno adottato soglie specifiche). La
precisazione di questo termine viene considerata positiva per la tutela dei
consumatori in Belgio (in virtù della chiarezza del diritto, sia per il
creditore che per il consumatore, che agevola l'osservanza della normativa, e
anche grazie alla barriera psicologica stabilita dall'importo specifico che si
può raggiungere in caso di sconfinamento) e in Romania (grazie alla semplicità
e alla chiarezza del diritto associate ad un importo quantificato, come
previsto dalla normativa nazionale, il che si dimostra particolarmente
vantaggioso per i consumatori con minori conoscenze in ambito finanziario). 5. Pertinenza per i mercati del credito al consumo delle
soglie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), nonché
delle soglie e delle percentuali utilizzate per calcolare l'indennizzo dovuto
in caso di rimborso anticipato[19] L'articolo 2,
paragrafo 2, lettera c), limita l'ambito di applicazione della
direttiva ai contratti di credito per un importo totale del credito superiore a
200 EUR e inferiore a 75 000 EUR[20].
Dall'indagine effettuata tra i soggetti interessati non emerge una risposta
chiara in merito alla pertinenza di tali soglie. Se da
un lato le risposte delle associazioni nazionali dei fornitori di credito
suggeriscono che la soglia minima è importante per consentire ai creditori di
fornire prestiti di piccola entità a basso costo, dall'altro la maggioranza degli
organismi di tutela dei consumatori sono favorevoli all'eliminazione delle
soglie. Quegli organismi di tutela dei consumatori che non sostengono
l'eliminazione delle soglie appartengono per la maggior parte agli Stati membri
che applicano la CCD per i crediti al consumo indipendentemente dal loro
importo. L'indagine sui fornitori di credito suggerisce d'altro canto che
alcuni di loro vorrebbero che la soglia inferiore venisse aumentata e quella
superiore ridotta. Due fornitori di credito sono però favorevoli ad un aumento
della soglia superiore. Per
quanto concerne le soglie per l'indennizzo in caso di rimborso anticipato, i
pochi soggetti interessati che hanno risposto non hanno fatto menzione di
alcuna incidenza sui rispettivi mercati del credito. Quanto alle percentuali
dell'indennizzo, non è pervenuto alcun riscontro. 6. Incidenza
della direttiva sui mercati del credito al consumo[21] 6.1. Dimensioni del mercato del credito al consumo In
seguito alla crisi finanziaria le famiglie hanno ridotto il loro debito per il
credito al consumo e i fornitori di credito hanno inasprito i criteri per la
concessione dei crediti; il debito in essere per il credito al consumo è sceso
dal 9,1% del PIL nel 2009 all'8,2% alla fine del 2011. Dietro questo
quadro d'insieme[22]
si celano numerose discrepanze relative all'entità del credito al consumo
nell'UE, dove l'importo medio in essere alla fine del 2011 variava su una base
pro capite da 212 EUR in Lituania a 4 111 EUR a Cipro. Cipro
registra inoltre la proporzione più elevata di credito al consumo rispetto al
PIL (19%), seguita da Grecia (15%), Ungheria e Regno Unito (14%), Bulgaria
(12%), Romania e Irlanda (11%) ed infine Polonia (10%). La proporzione più
bassa si registra in Lituania, Lussemburgo, Estonia e Lettonia, con meno del 5%. Nonostante
le notevoli variazioni tra i paesi, altri elementi indicano che, nel periodo
2000-2011, il livello del credito al consumo in essere su base pro capite ha
mostrato segni di convergenza, anche se a un ritmo lento. In altre parole il
credito al consumo pro capite sta crescendo più rapidamente negli Stati membri
in cui si registrano livelli bassi di credito al consumo rispetto agli Stati
membri i cui livelli di credito al consumo sono già elevati. Il
credito al consumo denominato in una valuta estera rappresenta un ulteriore
rischio per i consumatori ed è diffuso in alcuni Stati membri, solitamente non
appartenenti alla zona euro. Ad esempio, il rapporto tra il credito al consumo
denominato in valuta estera e il credito al consumo complessivo è andato
aumentando in modo costante in Lituania, passando dal 3% solamente all'inizio
del 2004 al 45% alla fine del luglio 2012. L'Austria è l'unico Stato membro
della zona euro che segnala credito al consumo in valuta estera. Una
proporzione consistente del credito in valuta estera si compone tuttavia di
"home equity loans", ossia prestiti per il consumo garantiti da
ipoteche, comuni in molti Stati membri dell'Europa centrale e orientale, o da
prestiti sugli immobili residenziali. I rapporti sono inoltre soggetti a
fluttuazioni a causa delle variazioni dei tassi di cambio. In
tempi di crisi finanziaria, il valore complessivo del credito al consumo in
numerosi Stati membri è andato riducendosi negli ultimi anni. Sebbene ciò abbia
coinciso con le date di adozione e applicazione della CCD, un'ampia maggioranza
dei rispondenti all'indagine sui fornitori di credito[23]
ha indicato di non ritenere che l'adozione e l'attuazione della CCD
pregiudichino il volume dei nuovi prestiti da loro stessi concessi. Numerosi fornitori
di credito hanno tuttavia affermato che la CCD aveva influito sui nuovi crediti
concessi in valuta nazionale. Tra coloro che hanno riscontrato un'incidenza,
alcuni avevano un atteggiamento positivo al riguardo mentre altri hanno
espresso un giudizio negativo. 6.2. Struttura del mercato del credito al consumo e gamma dei prodotti di credito
disponibili sui mercati nazionali Nelle
indagini sulle autorità di regolamentazione e sulle associazioni nazionali di
categoria è stato chiesto un elenco dei principali fornitori di credito al
consumo non garantito da beni immobili, ripartiti tra enti creditizi e
fornitori di credito specializzati. Le informazioni raccolte attraverso tali
indagini sono incomplete e l'eventuale assenza di informazioni sulle attività
dei fornitori di credito specializzati non dovrebbe pertanto essere
interpretata come un segno di scarsa attività. L'importanza relativa degli enti
creditizi (ad esempio le banche) e dei fornitori di credito specializzati
nell'erogazione di credito al consumo varia nell'UE. I risultati dell'indagine
sui consumatori[24]
suggeriscono che in Italia, in Svezia e nel Regno Unito si riscontra l'attività
più intensa dei fornitori di credito specializzati. Al
momento non si dispone di dati attendibili riguardo alla concentrazione del mercato del credito al consumo e le risposte fornite dalle autorità di
regolamentazione e dalle associazioni nazionali di categoria non hanno
consentito di approfondire ulteriormente la questione. In base ai dati della
Banca centrale europea (BCE)[25],
Estonia, Finlandia e Paesi Bassi presentano livelli di concentrazione del mercato che possono essere considerati elevati. Non emerge un'evoluzione comune a
livello di concentrazione del mercato nel tempo: essa si è ridotta in Estonia mentre è aumentata in Finlandia e nei Paesi Bassi. Analogamente in tutti gli altri
Stati membri non è emersa nessuna tendenza comune a livello di concentrazione del mercato e l'indice medio complessivo dell'UE si è leggermente innalzato, pur rimanendo
competitivo. Tutte
le autorità di regolamentazione che hanno comunicato la gamma di prodotti di
credito disponibili sul mercato interno (10 su 20)[26]
dichiarano che gli scoperti sono comuni o molto comuni nei rispettivi paesi, e
che questi riguardano per lo più il mercato interno e la valuta nazionale. Lo
stesso vale per le carte di credito e i prestiti personali. Si deve però
osservare che la definizione di carte di credito e di addebito non è
necessariamente la stessa in tutti i paesi. In Francia, ad esempio, le carte di
debito differito sono spesso denominate carte di credito. In
termini di numero di prodotti di credito disponibili su ciascun mercato
interno, le autorità di regolamentazione slovacca e del Regno Unito elencano
rispettivamente 19 e 16 prodotti di credito (su 20) considerati
comuni o molto comuni. Il minor numero di prodotti disponibili si registra in Germania e Lussemburgo, paesi le cui autorità di regolamentazione rilevano solo sette od
otto tipi di credito considerati rispettivamente comuni o molto comuni. I
prestiti concessi da fornitori di credito specializzati sono (in generale)
indicati come comuni o molto comuni soltanto dalle associazioni di categoria del Regno Unito. Analogamente i crediti di anticipo sui redditi concessi da fornitori di
credito specializzati sono comuni o molto comuni nel Regno Unito.
Un'associazione ungherese di creditori afferma inoltre che i crediti di
anticipo sui redditi denominati in valuta estera e concessi da istituti
stranieri sono comuni in Ungheria. 6.3. Dipendenza dal credito al consumo nell'UE La
dipendenza dal credito per finanziare le esigenze quotidiane dei consumatori
può essere misurata dal rapporto tra il flusso di credito e la spesa delle
famiglie. Tale rapporto indica la frazione della spesa annua finanziata dal
credito. Se l'importo dei rimborsi del credito al consumo è superiore
all'importo ricevuto sotto forma di nuovi crediti, il rapporto può anche essere
negativo e indicare che i consumatori hanno ridotto l'ammontare del debito in essere. La dipendenza dal credito al consumo varia notevolmente tra gli Stati
membri. In
tutti gli Stati membri ad eccezione della Germania il credito al consumo era in
aumento rispetto alla spesa delle famiglie prima dello scoppio della crisi
finanziaria. Dopo il 2007 i consumatori di numerosi Stati membri hanno ridotto
la propria dipendenza dal credito, più particolarmente in Irlanda (-1,4%), in
Spagna (-1,3%) e nel Regno Unito (-1,2%). La Germania e la Slovacchia sono gli
unici due Stati membri nei quali il ricorso al credito al consumo è stato
maggiore dopo il 2007 di quanto non fosse prima di tale data. 6.4. Concessione di credito transfrontaliero Solo
11 autorità di regolamentazione sulle 20 che hanno risposto all'indagine hanno
fornito dati di carattere generale sul credito erogato nei rispettivi paesi e,
dato saliente, la percentuale dei crediti transfrontalieri è stata indicata da
tre partecipanti soltanto. I rispondenti hanno dichiarato che i crediti
transfrontalieri non hanno alcuna rilevanza nel loro paese o che il volume dei
crediti transfrontalieri erogati è trascurabile. Soltanto sei dei 50 fornitori
di credito che hanno risposto all'indagine hanno dichiarato di fornire servizi
di credito transfrontalieri. Tre di loro affermano che i prestiti
transfrontalieri sono concessi tramite succursali, due mediante società
controllate e uno tramite prestiti diretti. La percentuale media del credito transfrontaliero sul volume complessivo del credito è pari all'1,43% tra coloro
che hanno fornito dati in proposito. Secondo
l'indagine sui consumatori, i prestiti transfrontalieri sono relativamente poco
frequenti tra i consumatori, ma sono notevolmente più diffusi rispetto a quanto
suggerito da studi precedenti (approssimativamente del 5%). La ripartizione dei
prestiti transfrontalieri tra gli Stati membri è estremamente variegata. Mentre
in Austria tali prestiti sono pressoché inesistenti (0,2%), in Slovacchia gli
istituti di altri Stati membri hanno erogato circa un quarto (il 23%) dei
prodotti di credito più recenti detenuti dai debitori[27].
I cittadini con reddito più elevato hanno maggiori probabilità di ottenere un
prestito da un fornitore di credito di un altro Stato membro. Per
quanto concerne gli eventuali ostacoli all'erogazione e all'assunzione di
crediti transfrontalieri, la maggior parte dei fornitori di credito non hanno
precisato quale tipo di ostacoli aveva impedito loro di accedere a un altro
mercato del credito al consumo nell'UE, sebbene alcuni di essi abbiano indicato
che la mancanza di accesso a informazioni di buona qualità sui crediti è stata
una barriera all'ingresso in un altro mercato o che il loro prodotto non era
adatto a un'offerta transfrontaliera. Tra le altre risposte figuravano la
"liquidità", la "conformità nel ricorso ad azioni legali in caso
di necessità", il "costo del differenziale di finanziamento tra i
vari paesi", il "difficile recupero per via giudiziaria degli importi
in sospeso" nonché le "barriere culturali e linguistiche". 6.5. Differenza di prezzo dei prodotti creditizi comparabili
tra paesi e al loro interno Secondo
i dati della BCE, tra il 2009 e il 2013 il TAEG è diminuito in tutta
l'UE ad eccezione di sette Stati membri (Slovacchia, Ungheria, Estonia,
Lettonia, Lituania, Repubblica ceca e Bulgaria); il calo più consistente si è
registrato in Romania (3,2 punti percentuali). Non è possibile purtroppo
valutare se la direttiva abbia avuto un'incidenza sul TAEG imputato in quanto
l'attuazione ha coinciso con la crisi finanziaria. Il
costo del credito al consumo oscilla notevolmente tra i paesi. Ad esempio, il
valore del TAEG varia dal 6% o meno in un certo numero di paesi membri della
zona euro al 35% in alcuni Stati membri dell'Europa centrale. La crisi
finanziaria si è tradotta tuttavia in una netta riduzione dei tassi d'interesse
delle banche centrali in tutta l'UE. Nel periodo 2003-2012, tra i paesi dell'UE
è stata registrata una convergenza dei tassi d'interesse per i consumatori (al
netto dei tassi della banca centrale) avvenuta ad una ragionevole rapidità. L'analisi
delle differenze del TAEG nelle offerte di credito tra paesi comparabili e
all'interno di questi si basa sugli opuscoli pubblicitari raccolti da clienti
in incognito e sulle pubblicità in rete raccolte da London Economics.
Complessivamente l'80% di tutte le pubblicità raccolte indicavano il TAEG. Le
offerte più costose riguardavano i prestiti personali reclamizzati da fornitori
di credito specializzati, con un TAEG pari in media all'80%. Ciò non deve
sorprendere, dato che i fornitori di credito specializzati propongono spesso
prestiti a brevissimo termine che comportano un alto tasso d'interesse. Si è
riscontrato che le offerte reclamizzate con informazioni più complete sono meno
costose. Il
TAEG comprende tutti i costi associati al credito, compreso il tasso passivo,
ma anche tutte le altre spese e commissioni. La differenza tra il TAEG e il
tasso passivo è quindi una misura dei costi supplementari che il consumatore è
tenuto a pagare. L'Irlanda e il Regno Unito spiccano per avere la differenza
maggiore tra il TAEG e il tasso passivo, mentre in Islanda e Lussemburgo tutte
le pubblicità analizzate comportano tassi passivi identici al TAEG dichiarato.
In tutta l'UE la differenza maggiore tra il TAEG e il tasso passivo si
registra, in termini generali, per i prestiti personali (quasi 7 punti
percentuali), mentre i prestiti auto e i pagamenti dilazionati rappresentano la
differenza minore, pari rispettivamente a 2,5 e 3,8 punti percentuali. 7. Incidenza della direttiva sulla tutela dei consumatori[28] Prima
di esaminare in che modo i fornitori di credito soddisfano gli obblighi imposti
dalla direttiva, è importante osservare che, secondo le autorità di
regolamentazione che hanno partecipato all'indagine, tutti i fornitori di
credito, o almeno la maggioranza di essi sono a conoscenza dei propri obblighi
generali. La metà delle autorità di regolamentazione ha inoltre indicato di non
aver adottato nessun provvedimento esecutivo in relazione al mancato
adempimento degli obblighi da parte dei fornitori di credito. Solo il 20% delle
autorità di regolamentazione oggetto dell'indagine hanno adottato tali
provvedimenti nel 2010 e nel 2011. Si noti tuttavia che solo il 70% delle
autorità di regolamentazione ha verificato se i fornitori di credito
ottemperano effettivamente agli obblighi nei confronti dei propri clienti. 7.1. Adempimento degli obblighi di informazione nella fase di
pubblicità In
forza dell'articolo 4 la pubblicità per i prodotti di credito al consumo
deve contenere tutte le informazioni utili con l'impiego di un esempio
rappresentativo. Quest'obbligo non si applica alla pubblicità che omette tutte
le informazioni sui costi e, in alcuni Stati membri, alla pubblicità che indica
unicamente il TAEG. Per tale motivo, nell'analisi che segue si considerano solo
quei messaggi pubblicitari che indicano eventuali oneri finanziari diversi dal
TAEG; poiché vi sono obblighi di informazione diversi per i vari tipi di
credito al consumo, il livello di adempimento deve essere analizzato
separatamente per ciascun tipo di credito. All'interno del campione analizzato,
solo il 22% delle pubblicità che presentavano qualche elemento di informazione
finanziaria adempivano tutti gli obblighi in materia di informazione. Mentre in
alcuni paesi tutte le pubblicità per determinati prodotti rispettavano gli
obblighi di informazione, ciò non avveniva in altri paesi. Dal confronto tra i
diversi tipi di pubblicità, risulta che quelle per le carte di credito erano di
gran lunga le peggiori in termini di completezza dell'informazione, mentre le
pubblicità relative ai prestiti auto spiccavano per essere le più complete. L'articolo 4
stabilisce inoltre che le informazioni di base siano indicate in forma chiara,
concisa e graficamente evidenziata. L'analisi delle pubblicità ha rivelato una
notevole variabilità in termini di chiarezza tra gli Stati membri e tra i
prodotti di credito al consumo. Confrontando il comportamento a livello
pubblicitario, i Paesi Bassi si sono attestati tra i primi cinque paesi per
ciascuno dei criteri relativi alle informazioni di base. Per tutti e quattro i
tipi di credito al consumo, il punteggio medio era di 5,5 su 8. Il
divario maggiore si riscontra per i prestiti auto: a questo riguardo le
pubblicità estoni si sono rivelate le meno chiare e hanno ricevuto in media
soltanto un punto su otto. Un punteggio altrettanto basso si osserva soltanto
per i pagamenti dilazionati in Bulgaria. Ancora una volta le pubblicità dei
Paesi Bassi registrano buoni risultati e ottengono il punteggio maggiore sia
per le carte di credito che per i prestiti personali. Tuttavia nessuno Stato
membro ottiene il punteggio massimo di otto su otto. In
linea di massima, e indipendentemente dal tipo di fornitore di credito, dalla
tipologia di credito o dallo strumento impiegato per raggiungere i consumatori,
numerose pubblicità non soddisfano varie prescrizioni della direttiva e ciò
complica inutilmente il confronto delle offerte per i consumatori. Questa
situazione indica la necessità di migliorare l'applicazione delle norme in
materia. 7.2. Adempimento degli obblighi di informazione concernenti
il TAEG e l'esempio rappresentativo Complessivamente
solo il 73% di tutte le pubblicità che indicano gli oneri finanziari hanno
inserito un esempio rappresentativo. Le pubblicità per le carte di credito sono
particolarmente carenti a tale riguardo. Molte di queste pubblicità dichiarano
il costo annuale della carta ma non forniscono un esempio rappresentativo.
Poiché i costi annuali sono una componente dell'onere finanziario per i
consumatori che utilizzano una carta di credito, tali pubblicità avrebbero
dovuto comportare un esempio rappresentativo. In
vari Stati membri, però, i risultati sono eccellenti: in una particolare
categoria di prodotti, il 100% delle pubblicità è corredato di un esempio
rappresentativo. Ai fini della valutazione delle pubblicità corredate di un
esempio rappresentativo, oltre che di tutte le informazioni necessarie, è stato
utilizzato il simulatore disponibile sul sito Internet della Commissione[29]
per confrontare i risultati con il TAEG indicato nell'esempio rappresentativo.
Per poco meno della metà di tutte le pubblicità che riportavano informazioni
sufficienti a calcolare il TAEG, il TAEG ottenuto con il simulatore non
corrispondeva a quello indicato nella pubblicità. La differenza media tra il
TAEG dichiarato e quello simulato era di 0,35 punti percentuali. In Austria, Irlanda, Lussemburgo e nei Paesi Bassi tutti i TAEG analizzati corrispondevano a
quelli calcolati con il simulatore e tutte le informazioni necessarie per
riprodurre il TAEG erano fornite nell'esempio rappresentativo. 7.3. Adempimento degli obblighi di informazione nella fase
precontrattuale Le informazioni
sono esaurienti e corrette? L'articolo 5
definisce il tipo di informazioni precontrattuali che il creditore è tenuto a
fornire al consumatore in tempo utile, prima che egli sia vincolato da un
contratto o da un'offerta di credito. Tali informazioni sono intese ad aiutare
il consumatore a prendere una decisione con cognizione di causa, dandogli la
possibilità di raffrontare facilmente varie offerte di credito. In forza
dell'articolo 5 tutti gli obblighi in materia di informazioni
precontrattuali sono soddisfatti se il consumatore ottiene il modulo sulle
"Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Accedere
alle offerte è stata la principale difficoltà incontrata durante l'esercizio di
acquisti simulati (mystery shopping). In un certo numero di paesi, è stato
chiesto a clienti in incognito di sottoporsi a verifiche dell'idoneità al
credito prima di ricevere effettivamente le informazioni dettagliate sul
credito che dovevano richiedere. Ciò ha reso più difficile la selezione dei
clienti in incognito, soprattutto in Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Svezia,
nel Regno Unito e in Danimarca. Inoltre, in un certo numero di casi i
consumatori non hanno ricevuto alcuna offerta perché queste erano disponibili
solo per i clienti veri e propri di un determinato fornitore di credito. La
maggioranza dei clienti in incognito non è stata informata dai creditori sui
propri diritti in quanto consumatori, in particolare per quanto concerne il
diritto di recesso entro i primi 14 giorni (in media l'11% circa è stato
informato dei propri diritti) e il diritto di essere immediatamente informati
in caso di rifiuto della domanda di credito a seguito della consultazione di
una banca dati (meno del 30% è stato informato dei propri diritti). Nell'80%
dei casi i consumatori non hanno ricevuto spiegazioni in merito alle modalità
di calcolo del TAEG. Nel complesso, i risultati dell'esercizio di acquisti
simulati mostrano che gli obblighi sulle informazioni precontrattuali previsti
dalla CCD molto spesso non sono rispettati; d'altro canto, tra gli aspetti
positivi si può notare che il livello dei tassi d'interesse non è stato
comunicato soltanto al 15% dei clienti in incognito, e solo al 16% non è stato
precisato se il tasso d'interesse era fisso o variabile. Infine solo la metà
circa degli acquirenti ha ricevuto il modulo sulle "Informazioni europee
di base relative al credito ai consumatori" persino dopo averne fatto
esplicita richiesta. Germania
e Slovenia sono ai primi posti in termini di informazioni precontrattuali
adeguate riguardo ai prestiti auto, Polonia e Portogallo per le carte di
credito e Slovenia e Portogallo per i prestiti personali. Per i prestiti auto,
i paesi con i risultati peggiori sono l'Estonia e il Lussemburgo. Nel caso
delle carte di credito, il Lussemburgo si è classificato all'ultimo posto,
preceduto dalla Danimarca. Per i prestiti personali, la Danimarca è il paese
con il risultato peggiore. Nel complesso Estonia, Svezia, Lussemburgo, Austria e Danimarca sono i fanalini di coda. Vi sono inoltre evidenti differenze tra i diversi
prodotti di credito: il punteggio peggiore spetta alle carte di credito. Spiegazioni: i
fornitori di credito sono disposti a spiegare le condizioni di credito ai loro
clienti? Fornire
informazioni non è sufficiente se queste non sono presentate in forma chiara e
comprensibile e se il creditore non è disposto o non è in grado di spiegare
chiaramente le condizioni del contratto. A norma dell'articolo 5,
paragrafo 6 i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito
forniscono al consumatore chiarimenti adeguati. Nel corso dell'esercizio di
acquisti simulati, è stato chiesto ai soggetti se i loro creditori avessero
provveduto a fornire loro tutte le informazioni necessarie a prendere una
decisione circa il prestito o la carta di credito. La maggioranza dei fornitori
di credito ha superato la prova per tutti i tipi di credito (53-61%). Tuttavia,
in più della metà dei paesi considerati la situazione è risultata diversa. Malta registra risultati particolarmente scarsi: soltanto il 24% dei clienti in incognito
dichiara di ritenere di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie a
prendere una decisione. Cipro, Italia e Germania sono i paesi che hanno
registrato i risultati migliori (con percentuali rispettivamente del 79%, del 77% e del 71%). Dall'esercizio
di acquisti simulati non emergono prove evidenti che i fornitori di credito
abbiano adattato le loro spiegazioni in funzione delle esigenze o del grado di istruzione dei clienti. Tuttavia una proporzione importante di creditori (per
tutte le tipologie di credito) chiede al potenziale contraente del prestito informazioni sulla sua condizione lavorativa, sul reddito e sull'eventuale possesso
di una casa. Circa
il 60% dei rispondenti all'indagine sui consumatori ha chiesto informazioni ad
un unico fornitore di credito, solitamente la propria banca. Circa
9 consumatori su 10 sono del parere che i fornitori di credito
interpellati fossero aperti e corretti e che le informazioni da questi fornite
fossero esaurienti e chiare. Questo punto di vista, in contrasto con quanto
affermato dai clienti in incognito, secondo i quali non sarebbero state loro
fornite tutte le informazioni, sembra dimostrare che una persona comune che
chiede un prestito non sia pienamente a conoscenza delle informazioni che è in
diritto di ricevere. L'indagine
mostra che alcune caratteristiche demografiche aumentano significativamente le
probabilità per i consumatori di ricevere le spiegazioni richieste. È molto più
probabile che vengano fornite spiegazioni alle donne, agli anziani e alle
persone con reddito più elevato. 7.4. Valutazione obiettiva della comprensione dei consumatori
in merito alle informazioni comunicate[30] Lo
studio del mercato del credito al consumo ha inoltre esaminato la questione
delle conoscenze finanziarie dei consumatori. Al fine di valutare tali
conoscenze, è necessaria una misura attendibile e obiettiva. A differenza di
altre forme di conoscenze, non vi è attualmente alcuna prova standardizzata e
universalmente accettata per valutare il livello di conoscenze finanziarie. Ai
consumatori intervistati è stato chiesto, al fine di valutarne il livello di
conoscenze finanziarie, di stimare quale tra due offerte di credito fosse la
meno costosa in base alle informazioni sul tasso d'interesse e sul TAEG; ciò
allo scopo di verificare se conoscessero la definizione di TAEG e la sua
relazione con il tasso di interesse. Meno del 40% degli interpellati ha fornito
la risposta esatta, il che suggerisce oggettivamente che molti consumatori non
sanno interpretare le informazioni fornite loro sul TAEG (e la sua relazione
con il tasso d'interesse). Tale risultato dimostra che il 60% dei consumatori
essenzialmente non capisce cosa sia un TAEG e come vada utilizzato, e
suggerisce che il livello di conoscenze finanziarie di tali consumatori sia
alquanto mediocre. L'esistenza
dei diritti che consentono ai consumatori di effettuare un rimborso anticipato
e di recedere da un contratto entro i primi 14 giorni dalla firma del contratto stesso è importante, e tuttavia è necessario che i consumatori siano anche
consapevoli di tali diritti affinché questi possano avere l'effetto auspicato.
Se i consumatori non sono consapevoli di tali diritti, possono supporre a torto
di essere vincolati da un contratto a partire dal momento in cui questo è stato
firmato sino alla data finale in esso specificata. Si rischia in questo modo di
compromettere gravemente la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori,
nonché la concorrenza sul mercato. La consapevolezza dei diritti di rimborso
anticipato e di recesso varia a seconda di determinate caratteristiche
socio-demografiche. Come previsto, gli intervistati con maggiori conoscenze
finanziarie sono quelli che hanno maggiori probabilità di conoscere almeno uno
dei suddetti diritti. Gli
intervistati con un'attività lavorativa a tempo pieno avevano inoltre maggiori
probabilità di essere al corrente del diritto di rimborso anticipato, ma non del diritto di recesso. La
consapevolezza dei consumatori riguardo ai dettagli finanziari dei propri
contratti di credito non è uniforme. Il 64% dei consumatori intervistati era a
conoscenza dell'eventuale indicazione del TAEG nel proprio contratto, mentre
l'84% conosceva il tipo di tasso d'interesse (ad esempio fisso o variabile) e
il 74% sapeva se il rimborso anticipato poteva comportare una penale. In
termini di consapevolezza dei diritti di rimborso anticipato e di recesso entro
i primi 14 giorni dalla firma del contratto, rispettivamente il 73% e
il 71% dei consumatori che hanno preso parte all'indagine era a conoscenza
del fatto che i creditori devono fornire informazioni precontrattuali su tali
diritti, benché il livello di consapevolezza differisca notevolmente tra gli
Stati membri. 7.5. Diritto di recesso e diritto di effettuare il rimborso
anticipato Con quale
frequenza i consumatori recedono dai contratti di credito entro il termine
legale? L'articolo 14
stabilisce che i consumatori devono disporre di un periodo di 14 giorni di
calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.
Alla luce in particolare delle strategie di marketing e di vendita aggressive,
questo periodo di riflessione offre una protezione considerevole ai consumatori.
Esso contribuisce inoltre a migliorare la concorrenza sul mercato in quanto i
consumatori possono ancora optare per un'offerta più competitiva durante i
primi 14 giorni dalla firma di un contratto di credito. Secondo
l'indagine sui consumatori, solo un numero esiguo di soggetti - circa l'1% -
tenta di recedere entro i primi 14 giorni successivi alla firma. Di questi
tentativi, il 42,2% è risultato infruttuoso. È importante tener presente che
alcuni intervistati potrebbero aver firmato i loro contratti prima
dell'introduzione della direttiva. Con quale frequenza i consumatori effettuano un
rimborso anticipato e come incide l'applicazione dell'indennizzo sulla
disponibilità al rimborso anticipato? L'articolo 16
stabilisce che il consumatore ha il diritto di "adempiere in tutto o in
parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito". Il
vantaggio derivante da tale diritto è, ancora una volta, duplice: in primo
luogo esso permette una maggiore responsabilizzazione e tutela dei consumatori,
il che conferisce ai consumatori una maggiore libertà nella gestione delle loro
finanze; in secondo luogo tale diritto è una componente importante di un
mercato del credito in regime di concorrenza, il che permette ai consumatori di
cambiare contratto se è disponibile altrove un'offerta di credito migliore. I
segnali sulla frequenza con cui i consumatori rimborsano anticipatamente i loro
contratti di credito sono contrastanti. Se, da un lato, sia le associazioni di
categoria che quelle di consumatori asseriscono che ciò avviene piuttosto
raramente, dall'altro l'indagine sui consumatori ha rivelato che quasi un
quarto di tutti gli intervistati ha tentato un rimborso anticipato e che
nell'86% dei casi tali richieste sono state accolte. Queste cifre aggregate
rispecchiano però molte disparità tra gli Stati membri e tra le tipologie di
credito al consumo. Dall'indagine sui consumatori emergono inoltre validi
elementi secondo cui gli intervistati più giovani e con maggiori conoscenze
finanziarie hanno più probabilità di ricorrere al rimborso anticipato. 7.6. Soddisfazione, difficoltà e reclami Secondo
l'indagine sui consumatori il 9% di tutti i consumatori ha avuto problemi con
un contratto di credito o un creditore nel corso degli ultimi cinque anni. Dai
risultati traspaiono però notevoli differenze tra i paesi. Sul piano delle
caratteristiche socio-demografiche, è emerso che gli intervistati più anziani
avevano molte meno probabilità di incontrare eventuali difficoltà in relazione
ai loro contratti di credito. Nel complesso la maggioranza dei reclami sembra
riguardare le spese, il diritto di recesso e il diritto di effettuare un
rimborso anticipato. Tuttavia
solo un terzo dei consumatori che hanno incontrato difficoltà ha dichiarato di
aver presentato reclamo. Esistono vari procedimenti per la risoluzione dei
problemi dei consumatori, sia attraverso terzi, come gli organismi per la
tutela dei consumatori e i difensori civici, sia direttamente attraverso il
creditore. In media il 41% dei problemi sollevati direttamente con i creditori
e il 28% dei problemi per cui si è ricorso all'intervento di terzi ha trovato
una soluzione. Su 20 consumatori il cui problema è stato solo parzialmente
risolto, solo 8 hanno intrapreso un'azione ulteriore. Globalmente
vi sono segnali secondo cui la soddisfazione del consumatore in merito alle
informazioni fornite e ai diritti di rimborso anticipato e di recesso è
aumentata. I fornitori di credito, gli organismi di tutela dei consumatori e i
difensori civici osservano miglioramenti nel livello di soddisfazione. Le
associazioni di consumatori affermano di non aver rilevato alcun miglioramento
della soddisfazione dei consumatori ad eccezione di un'associazione, che ha
constatato un miglioramento riguardo al diritto di recesso. I fornitori di credito
e le loro associazioni di categoria sono concordi nell'affermare che il grado
di soddisfazione è aumentato. L'indagine ha riscontrato un grado di
soddisfazione alquanto elevato riguardo al servizio ricevuto per i crediti in
corso (il 73% dei clienti si è dichiarato pienamente soddisfatto) e alle
opportunità di contatto diretto con l'erogatore del prestito (66%), mentre il
livello di soddisfazione è decisamente inferiore per quanto riguarda le spese
(36%) e la disponibilità di offerte (48%). La risoluzione positiva dei reclami
ha un'incidenza significativa sulla soddisfazione dei consumatori riguardo al
servizio offerto dai creditori. 8. Conclusioni Si
dovrebbe tenere conto del fatto che alcuni Stati membri hanno attuato la CCD
dopo il termine stabilito e alcuni di essi alla fine del 2011. Di
conseguenza i creditori e i consumatori hanno avuto poco tempo a disposizione
per adeguare il loro comportamento e cogliere appieno i vantaggi della CCD. Ciò
spiega perché sia stato difficile identificare l'incidenza delle opzioni
normative esercitate dagli Stati membri. L'attuazione
della CCD ha inoltre coinciso con la crisi finanziaria e le sue ripercussioni
sul mercato del credito al consumo. I creditori sono più prudenti nell'erogare
prestiti e i beneficiari di credito preferiscono rimborsare i prestiti
esistenti anziché contrarne di nuovi. La comprensibile reazione a tali
circostanze esterne ha limitato l'impatto potenziale della CCD sui crediti
transfrontalieri e quindi sull'ulteriore integrazione del mercato unico del credito. L'esercizio
di acquisti simulati ha rivelato il mancato rispetto di numerose disposizioni
della CCD da parte dei creditori. Ciò vale per la pubblicità e le informazioni
precontrattuali, nonché per il rispetto dell'obbligo di informare i consumatori
in merito ai loro diritti (in particolare per quanto riguarda il recesso dal
contratto entro i primi 14 giorni e il rimborso anticipato). L'esercizio di
acquisti simulati conferma i risultati dell'indagine effettuata nel settembre
2011[31].
Dall'indagine sui consumatori è emerso che essi incontrano difficoltà
nell'esercizio di tali diritti. La loro consapevolezza in materia di questioni
finanziarie rimane insufficiente. I consumatori hanno inoltre una conoscenza
limitata dei propri diritti e delle disposizioni contenute nei contratti. A
tale proposito è importante garantire che i fornitori di credito adattino le
proprie spiegazioni in funzione delle esigenze o del grado di istruzione di
coloro che richiedono un prestito. In
questa fase non sembra esservi alcuna necessità di modificare la portata delle
opzioni normative o le soglie e percentuali applicate in conformità alla CCD.
La ricerca ha evidenziato alcuni possibili malintesi circa il margine di scelta
di cui gli Stati membri possono usufruire nell'applicare la CCD. La Commissione
lavorerà di concerto con gli Stati membri per chiarire questo aspetto. Per
poter essere efficaci, tuttavia, le garanzie stipulate nella CCD necessitano di
una corretta esecuzione. Alla luce dell'articolo 22, che obbliga gli Stati
membri a provvedere affinché le disposizioni nazionali di attuazione della CCD
non possano essere eluse, occorre anche prestare attenzione alle prassi e alle
costruzioni giuridiche volte ad eludere le norme nazionali di attuazione della
CCD e il diritto dei consumatori in generale. In conclusione vi è la necessità di
continuare a monitorare l'esecuzione della CCD negli Stati membri, iniziando
con una valutazione delle prassi di vigilanza da parte degli Stati stessi. La
Commissione intende procedere a siffatta valutazione nel 2014. Sulla base dei
risultati della valutazione della campagna d'informazione sulla CCD realizzata
in alcuni Stati membri e di altri elementi, tra cui dati sul comportamento dei
consumatori, la Commissione potrà prendere in considerazione ulteriori attività
nel settore della consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. [1] Direttiva
87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
Membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987). [2] Direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa
ai contratti di credito ai consumatori
(GU L 133 del 22.5.2008, pag.
66). [3] Direttiva
2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica
l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del
tasso annuo effettivo globale. [4] "Study
on the functioning of the consumer credit market in Europe" (Studio sul
funzionamento del mercato del credito al consumo in Europa), realizzato da
IPSOS e London Economics. [5] "Study
on the Impact of the Legal Choices of the Member States and other Aspects of
Implementing the Directive 2008/48/EC on the Functioning of the Consumer Credit
Market in the European Union, Final Report - September 2013" (Studio
sull'impatto delle opzioni normative degli Stati membri e di altri aspetti
dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE sul funzionamento del mercato del
credito al consumo nell'Unione europea, Relazione finale - settembre 2013),
preparato per l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori dalla Risk
& Policy Analysts Limited. Lo studio è incluso nelle relazioni specifiche per
paese e nella relazione finale orizzontale concernenti l'analisi della
situazione in tutta l'Unione europea e basate sulle informazioni e le
valutazioni specifiche per paese. [6] La
presente sezione si basa sulle conclusioni dello "Study on the Impact of
the Legal Choices of the Member States and other Aspects of Implementing the
Directive 2008/48/EC on the Functioning of the Consumer Credit Market in the
European Union", preparato per l'Agenzia esecutiva per la salute e i
consumatori dalla "Risk & Policy Analysts Limited". [7] È
importante riconoscere che la metodologia adottata per il suddetto studio,
ossia la valutazione delle ripercussioni basata sull'esame della documentazione
e sulla consultazione dei soggetti interessati (indagine online e interviste telefoniche
a pubbliche autorità, fornitori di credito, rappresentanti dei consumatori,
istituti di ricerca, associazioni di categoria e organismi incaricati della
raccolta dei reclami), la portata delle informazioni ottenute tramite la
consultazione e le conclusioni dell'analisi delle ripercussioni delle opzioni
normative stabilita dalla CCD determinano la portata e la natura delle
informazioni cui fa riferimento la presente relazione. Si noti che, nei casi in
cui sono state individuate ripercussioni delle opzioni normative sul mercato
interno del credito, si parte dal presupposto che, seppure tali ripercussioni
siano state talvolta individuate in un mercato interno, è probabile che esse
incidano su altri paesi dell'UE, su aspetti transfrontalieri o quanto meno sui
punti di contatto tra i mercati nazionali e il mercato dell'UE nel suo insieme.
Vale la pena notare, infine, che la natura delle conclusioni dello studio non
si prestava ad un'analisi agevole delle ripercussioni quantitative. [8] Questo
parere è stato espresso dalle pubbliche autorità, dagli organismi di tutela dei
consumatori e dalle cooperative di credito dei diversi paesi che hanno
esercitato questa opzione normativa. [9] L'integrazione
delle cooperative di credito nell'ambito di applicazione di tutte le
disposizioni della CDD in Irlanda ha provocato, secondo i fornitori di credito,
condizioni di concorrenza diseguali se paragonate alla situazione di
organizzazioni simili in alcuni altri paesi in cui è stata applicata
l'eccezione prevista dall'articolo 2, paragrafo 5, della CDD (ad
esempio il Regno Unito). [10] Alcuni
dei soggetti interessati hanno avuto difficoltà a districarsi o a distinguere
tra le ripercussioni dell'opzione normativa e le conseguenze del fatto che
l'articolo 2, paragrafo 6, fa riferimento a contratti di credito che
prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le
modalità del pagamento dilazionato o del rimborso. Alcuni soggetti interessati
credevano che l'esistenza di questo tipo di contratto in un ordinamento
giuridico nazionale fosse una conseguenza dell'opzione normativa, benché
l'opzione normativa di cui all'articolo 2, paragrafo 6, non sia di
per sé destinata a introdurre questo tipo di contratto negli ordinamenti
giuridici nazionali. [11] Questo
parere è stato espresso dalle pubbliche autorità e dai fornitori di credito. [12] Quindici
Stati membri (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Grecia, Finlandia, Francia,
Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Svezia e Slovenia)
precisano che il TAEG dovrebbe essere indicato nella pubblicità,
nell'informativa precontrattuale e nell'effettivo contratto di credito per i
contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 3. [13] Lo
scoperto come forma di debito sembra generalizzato in Germania, a Cipro, in Slovenia e nei Paesi Bassi. [14] Questo
parere è stato espresso da numerose tipologie diverse di soggetti interessati,
compresi i fornitori di credito, le associazioni di categoria e le
organizzazioni dei consumatori. [15] Questo
parere è stato espresso prevalentemente da organizzazioni/rappresentanti dei
consumatori, ma anche da associazioni di categoria, fornitori di credito e
pubbliche autorità. [16] La
formulazione "hanno precisato o chiarito" utilizzata nella presente
sezione della relazione si riferisce alle indicazioni elaborate negli Stati
membri nel quadro della pertinente legislazione, alla motivazione della legge,
ai lavori preparatori, alle note esplicative e a documenti analoghi che
spiegano il significato dei concetti utilizzati nella CCD. Quanto alle
ripercussioni che il chiarimento dei termini/concetti ha permesso di
individuare, eventuali effetti relativi al mercato interno si riferiscono in
realtà ai mercati nazionali del credito. [17] Si veda ad esempio la causa C-76/10, Pohotovost'
s..r.o. ./. Iveta Korčkovská, in particolare i punti da 23 a 25. [18] Tali informazioni sono fornite attraverso le
"Informazioni europee relative al credito ai consumatori" per altri
tipi di credito, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. [19] La
presente sezione è stata redatta sulla scorta dei risultati dello "Study
on the functioning of the consumer credit market in Europe", realizzato da
IPSOS e London Economics. [20] In
futuro i contratti di credito finalizzati alla ristrutturazione di un bene
immobile residenziale per un importo totale del credito superiore a
75 000 EUR rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva
2008/48/CE, modificata dalla direttiva in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali (GU L 60 del 28.2.2014). [21] La
presente sezione è stata redatta sulla scorta dei risultati dello "Study
on the functioning of the consumer credit market in Europe", realizzato da
IPSOS e London Economics. [22] I dati
provengono da una banca dati ECRI, che in molti paesi non comprende i creditori
che non sono istituzioni finanziarie monetarie (banche di depositi). Le
dimensioni reali del mercato del credito al consumo sono quindi sottostimate. [23] Realizzata
da IPSOS e London Economics nell'ambito dello "Study on the functioning of
the consumer credit market in Europe". [24] Realizzata
da IPSOS e London Economics. [25] Concentrazione
misurata dall'indice Herfindahl Hirschman, in base al totale dell'attivo delle
banche. [26] Repubblica
ceca, Belgio, Estonia, Germania, Lussemburgo, Lituania, Portogallo, Slovacchia,
Svezia e Regno Unito. [27] È
tuttavia possibile che alcuni intervistati abbiano interpretato erroneamente la
nozione di credito transfrontaliero, classificando come tale i prestiti erogati
dalle banche registrate nel proprio paese ma aventi un nome straniero, o il
credito denominato in valuta estera. [28] La
presente sezione è stata redatta sulla scorta dei risultati dello "Study
on the functioning of the consumer credit market in Europe", realizzato da
IPSOS e London Economics. [29] http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm. [30] Basata
su un'indagine effettuata nell'ambito di uno studio del mercato del credito al consumo. [31] Per
ulteriori dettagli riguardo ai risultati si rinvia alla seguente pagina web:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-6_en.htm.