52014DC0240

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri /* COM/2014/0240 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

1. INTRODUZIONE (CAMPO DI APPLICAZIONE, CONTESTO, LEGISLAZIONE NAZIONALE)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri ("il regolamento sugli sbarchi") stabilisce quanto segue: "Entro il 19 gennaio 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui dati statistici definiti in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità. Tale relazione procede, inoltre, ad un'analisi costi — benefici del sistema istituito per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed indica le migliori prassi che consentano di ridurre l'onere di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità e la qualità di tali dati statistici."

La presente relazione documenta i progressi fatti dagli Stati membri e dai paesi EFTA con riguardo alle disposizioni del regolamento sugli sbarchi, che impone a ciascuno Stato membro la trasmissione su base annua dei dati relativi ai quantitativi (in peso), alla presentazione, all'uso previsto e al prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi dell'UE e dell'EFTA.

I dati raccolti a norma dei regolamenti sul controllo[1] conformemente alla politica comune della pesca rivelano che buona parte dei dati amministrativi sono ottenuti da giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e dichiarazioni di assunzioni in carico ai fini del monitoraggio e del rispetto dei contingenti, che sono le principali fonti di dati per gli Stati membri.

2. COPERTURA E CONTENUTO

2.1. Raccolta dei dati e fonti

I giornali di bordo, le note di vendita e le dichiarazioni di sbarco rappresentano le principali fonti amministrative dei dati relativi alle catture e agli sbarchi. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione impongono ai capitani di pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 10 m l'obbligo di tenere un giornale di bordo delle loro attività e di trasmettere le informazioni registrate quanto prima e comunque entro 24 ore, anche in assenza di catture. I giornali di bordo forniscono dati registrati nel corso delle attività e devono includere una stima del peso vivo delle catture. Sono particolarmente utili per la ripartizione delle catture tra zone di pesca, per il calcolo dello sforzo di pesca e per i controlli incrociati. Per i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m, gli Stati membri sono tenuti a monitorare le attività di pesca mediante tecniche di campionamento.

Le note di vendita sono trasmesse alle autorità responsabili della prima immissione in commercio del pesce (che possono essere il raccomandatario della nave o i centri registrati per le vendite all'asta). Esse contengono informazioni relative ai quantitativi di ciascuna specie sbarcata, alla presentazione di ogni specie, al valore di ciascun prodotto e alla nave che effettua lo sbarco. Nella maggior parte dei casi, le informazioni sono circoscritte alle sole specie soggette alla gestione dei contingenti di cattura. In passato, le attività della pesca erano stimate esclusivamente sulla base di perizie di esperti.

2.2. Sistemi di raccolta dei dati negli Stati membri e nei paesi EFTA

Belgio — Le navi belghe pescano solo nell'Atlantico nordorientale (zona 27), prevalentemente nel Mare del Nord (IVb e IVc) e nella Manica orientale (zona VIId). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita). La prima vendita deve avvenire attraverso le tre principali aste (Zeebrugge, Ostenda e Nieuwpoort), fatta eccezione per i piccoli pescherecci che possono vendere al pubblico a Ostenda. Le note di vendita sono trasmesse al servizio Pesca marittima (Dienst Zeevisserij) il giorno dello sbarco.

Bulgaria — Le navi bulgare pescano nel Mediterraneo e nel Mar Nero (zona 37), soprattutto nella sottozona 37.4.2. I dati, di fonte amministrativa (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita), sono comunicati all'agenzia nazionale della Pesca e dell'acquacoltura (NAFA – National Agency of Fisheries and Aquaculture). La NAFA impone la trasmissione delle note di vendita relative alla prima vendita entro 48 ore dallo sbarco.

Cipro — Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari e superiore a 10 m l'ispettorato della Pesca (Fisheries Inspectorate) raccoglie i dati amministrativi (giornali di bordo). È compito del dipartimento della Pesca e della ricerca marittima (Department of Fisheries and Marine Research) del ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente raccogliere i dati sulla pesca e compilare le relazioni.

Danimarca — I dati, di fonte amministrativa (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita), sono raccolti centralmente dalla direzione della Pesca danese (Danish Directorate of Fisheries – DDF). La Danimarca vieta la prima vendita di pesce da parte di pescatori non professionisti e tutti i primi acquirenti devono essere registrati presso la DDF, cui devono inviare le note di vendita in formato elettronico o cartaceo. Il 90 % circa delle note di vendita viene presentato per via elettronica.

Germania — Le navi tedesche pescano nell'Atlantico nordorientale, nell'Atlantico nordoccidentale, nell'Atlantico centro-orientale e nel Pacifico sudorientale (zone 27, 21, 34 e 87). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita) e sono trasmesse all'agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione (Federal Agency for Agriculture and Food) tramite le organizzazioni di produttori e le autorità dei Länder.

Estonia — Le navi estoni pescano nell'Atlantico nordoccidentale (zona 21), nell'Atlantico nordorientale (27 — Baltico) e nelle acque interne (zona 05). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti di trasbordo e di trasporto). I pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m compilano un giornale di bordo "per la pesca costiera" conformemente alla legislazione nazionale estone. Per i dati trasmessi per via elettronica, l'Estonia prescrive la presentazione di copie cartacee della documentazione con cadenza bimensile. I primi acquirenti del pesce sono tenuti a inoltrare le note di vendita per via elettronica alle autorità (ministero dell'Agricoltura per la pesca commerciale – Ministry of Agriculture for commercial fishing). Varie società private hanno scelto di fare lo stesso.

Irlanda — Le navi irlandesi pescano nell'Atlantico nordorientale (zona 27). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti dei pescatori di molluschi). I dati sono raccolti presso i porti dall'autorità per la Tutela della pesca marittima (Sea Fisheries Protection Authority) irlandese. L'Irlanda annuncia modifiche significative ai sistemi di raccolta dei dati, in modo da rendere più agevole la raccolta elettronica dei dati richiesti dalla legislazione dell'Unione europea.

Grecia — Le navi greche pescano nell'Atlantico nordorientale, nell'Atlantico centro-orientale e nel Mediterraneo (zone 27, 34 e 37) e le informazioni sono registrate mediante indagini statistiche. Per la pesca d'oltremare si ricorre al censimento, mentre per la pesca costiera e d'altura nella zona 37 si ricorre a un'indagine campionaria. Le indagini vengono condotte dall'Istituto nazionale di statistica greco. Per la pesca d'oltremare la Grecia procede al censimento completo di tutte le navi battenti bandiera greca. Nell'indagine sulla pesca costiera e d'altura l'errore di non risposta è elevato (50 %) e viene impiegata una tecnica di campionamento per il calcolo della discrepanza.

Spagna — La Spagna dispone di un'industria della pesca grande e diversificata e varie agenzie hanno la responsabilità della fornitura e della qualità dei dati. I dati, raccolti in primis dalle autorità regionali, vengono poi riuniti a livello centrale. Per la compilazione dei dati sugli sbarchi si possono individuare sette distinte fonti amministrative, tra le quali figurano i giornali di bordo, le note di vendita, le dichiarazioni di trasbordo, le dichiarazioni di sbarco e le informazioni fornite dalle organizzazioni di produttori di pesce. Queste fonti sono integrate in una banca dati delle catture e degli sbarchi.

Francia — La responsabilità della trasmissione dei dati e della loro qualità incombe in primis all'ufficio per la Pesca e l'acquacoltura (BSPA – Office of fishing and aquaculture), che fa parte del ministero dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia. I dati sull'importante attività di pesca dei tonni tropicali sono forniti dall'istituto di Ricerca per lo sviluppo e dalla direzione della Pesca marittima e dell'acquacoltura (DPMA - Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture). Le navi francesi operano prevalentemente nell'Atlantico nordorientale, nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano. Una buona copertura delle attività di pesca nell'Atlantico è ottenuta attraverso fonti amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita). Per le zone, in particolare il Mediterraneo, per le quali i dati amministrativi sono meno affidabili, queste fonti sono integrate da indagini campionarie. La Francia ha compiuto massicci investimenti per ammodernare e migliorare il proprio sistema di raccolta dei dati sulla pesca.

Italia — Le navi italiane pescano nella zona 37. Al momento vi sono alcune difficoltà nella raccolta dei dati per le zone 34 e 51. L'Italia effettua un'indagine campionaria per la zona 37 e un censimento per le altre zone. I giornali di bordo vengono utilizzati solo per i dati relativi alle catture di tonni rossi, che sono raccolti dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.(MIPAAF). L'istituto nazionale di Statistica (ISTAT) raccoglie i dati per le zone 34 e 51, l'Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA) per la zona 37. L'ISTAT ha il compito di coordinare le comunicazioni a Eurostat. L'Italia dispone di un notevole numero di pescherecci di piccole dimensioni (di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m). Il 99 % circa dei pescherecci opera nelle acque costiere attorno alla penisola. Di questi, 2/3 circa sono piccoli pescherecci che utilizzano attrezzi fissi. La raccolta dei dati avviene attraverso un'indagine campionaria multivariata, con una ripartizione della popolazione osservata per area geografica, dimensione del peschereccio e attrezzo da pesca utilizzato. In base alla metodologia di campionamento, il limite di tolleranza degli errori campionari è del 3,5 %. Anche gli errori di non risposta vengono riconosciuti e risolti attraverso la selezione del campione. Un piccolo numero di pescherecci (circa 10) che opera nelle zone 34 e 51 compila un questionario, ma nei prossimi anni, a causa del basso tasso di risposta, la metodologia di raccolta dei dati per queste zone sarà rivista (uso dei dati amministrativi). Attualmente non è possibile fornire dati per queste zone.

Lettonia — Le navi lettoni operano nell'Atlantico nordoccidentale, nelle zone di pesca 27 (sottodivisioni Ia, IIa, IIIa-d, XIVa-b, ecc.), 21 (sottodivisioni 3L, 3M, 3K, 1F, ecc.) e 34 (sottodivisioni 1.13, 1.31, 1.32, ecc.). La responsabilità della trasmissione dei dati incombe in primis al dipartimento della Pesca del ministero dell'Agricoltura, ma la raccolta dei dati compete ad altre istituzioni, tra cui il servizio nazionale per l'Ambiente del ministero dell'Ambiente e dello sviluppo regionale, l'Istituto per la sicurezza alimentare, la salute degli animali e l'ambiente (BIOR) del ministero dell'Agricoltura e l'Ufficio statistico centrale del ministero dell'Economia. Le fonti dei dati sono amministrative: giornali di bordo, note di vendita e dichiarazioni di sbarco. La Lettonia impone la registrazione centrale e la certificazione triennale degli acquirenti del pesce, che entro 48 ore dalla conclusione della vendita devono trasmettere le note di vendita per via elettronica (oppure su supporto cartaceo).

Lituania — Le navi lituane pescano nell'Atlantico nordorientale e nordoccidentale, nell'Atlantico centro-orientale e nel Pacifico meridionale. Il dipartimento della Pesca del ministero dell'Agricoltura ha il compito di raccogliere e di elaborare i dati. Le fonti principali dei dati sono i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco. La Lituania comunica di disporre di un sistema automatizzato integrato per l'elaborazione e la convalida dei dati delle catture e degli sbarchi.

Malta — La direzione di controllo della pesca (Fisheries Control Directorate), in seno al ministero delle Risorse e degli affari rurali (MRRA), ha il compito di raccogliere i dati, trasmessi poi a Eurostat tramite l'istituto nazionale di Statistica (unità delle Statistiche agricole e della pesca). Le navi maltesi operano nel Mediterraneo (zona 37, sottozona 15). Per i pescherecci di lunghezza superiore ai 10 m si ricorre al censimento utilizzando i giornali di bordo e le autofatture.

Paesi Bassi — Le navi dei Paesi Bassi operano nell'Atlantico nordorientale e centro-orientale e nel Pacifico sudorientale (zone 27, 34 e 87). Le fonti dei dati sono amministrative (giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, documenti di trasbordo e di trasporto e note di vendita). I dati sono raccolti dal ministero dell'Economia e trasmessi a Eurostat dall’ufficio di Statistica. I Paesi Bassi applicano norme che disciplinano la vendita del pesce tramite le organizzazioni di produttori in punti vendita autorizzati. Le note di vendita in formato elettronico sono trasmesse entro 48 ore dalla vendita.

Polonia — Secondo quanto comunicato, i giornali di bordo e le note di vendita costituiscono la principale fonte di informazione. La raccolta e la trasmissione dei dati competono al dipartimento della Pesca del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo agricolo.

Portogallo — La trasmissione dei dati statistici a Eurostat è competenza della direzione generale delle Risorse naturali, della sicurezza e dei servizi marittimi. Il Portogallo possiede una flotta nazionale grande e variegata, con caratteristiche diverse nelle diverse zone di pesca. Predominano i piccoli pescherecci in legno, non cabinati, che praticano la pesca artigianale. Le zone di pesca più importanti sono l'Atlantico nordorientale e occidentale e l'Atlantico centro-orientale. Nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano è importante anche la pesca del pesce spada con palangari (altra specie così pescata è la verdesca nell'Oceano Indiano). I dati sono ricavati principalmente dai giornali di bordo, dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita. Il pesce fresco o refrigerato deve essere venduto attraverso i mercati regolamentati e le relative informazioni contenute nelle note di vendita sono complete. Per quanto concerne il pesce trasformato in mare, i prezzi medi vengono ricavati dalle dichiarazioni di sbarco.

Romania — La Romania pesca nella zona economica esclusiva del Mar Nero (zona 37). Le fonti dei dati sono amministrative: giornali di bordo, note di vendita e di trasporto. I documenti sono raccolti dagli ispettori regionali dell'agenzia nazionale della Pesca e dell'acquacoltura (NAFA – National Agency of Fisheries and Aquaculture), che li compila e li trasmette a Eurostat.

Slovenia — La raccolta e la trasmissione dei dati incombono al ministero dell'Agricoltura e dell'ambiente (Ministry of Agriculture and Environment), all'Istituto di ricerca sulla pesca della Slovenia (Fisheries Research Institute of Slovenia) e all'istituto di Statistica della Repubblica di Slovenia. La flotta slovena pratica la pesca nelle zone di pesca dell'Adriatico settentrionale (zona 37). Le fonti dei dati sono perlopiù amministrative. Tutte le navi sono tenute a compilare i giornali di bordo; ne consegue che la copertura degli sbarchi effettuati dalla flotta è completa. Le informazioni sui prezzi sono raccolte attraverso le note di vendita e questionari di indagine. Con questo metodo, le informazioni sui prezzi ottenute hanno coperto la maggior parte degli sbarchi totali in termini quantitativi, fatta eccezione per quelli di piccoli quantitativi di pescato (inferiori ai 50 kg) venduti per il consumo personale per i quali non è prescritta la registrazione nelle note di vendita.

Finlandia — La responsabilità della raccolta, della trasmissione e della qualità dei dati è in primis dell'istituto di Ricerca finlandese per la selvaggina e la pesca (Finnish Game and Fisheries Research Institute). I registri sono tenuti dal ministero dell'Agricoltura e delle foreste. Le navi finlandesi pescano esclusivamente nel Mar Baltico. Le fonti dei dati comprendono una variante del giornale di bordo UE per i pescherecci di lunghezza superiore a 10 m. Le prime vendite di specie soggette a contingenti sono regolamentate e devono essere notificate entro 48 ore dallo sbarco. Le informazioni sulle vendite di specie non soggette a contingenti sono integrate da un'indagine che copre le maggiori imprese di commercio all'ingrosso di pesce.

Svezia — La raccolta e la trasmissione dei dati sono di competenza dell'Agenzia svedese per la gestione del mare e delle acque (Swedish Agency for Marine and Water Management). Le fonti dei dati sono amministrative e comprendono: i giornali di bordo, le note di vendita, le dichiarazioni di sbarco e, per quanto riguarda la flotta costiera, i giornali mensili (o anche quotidiani). I giornali di bordo dei pescherecci di lunghezza superiore ai 12 m sono trasmessi per via elettronica attraverso il sistema ERS, mentre quelli più piccoli compilano quotidianamente un giornale di bordo cartaceo. Le note di vendita sono raccolte a livello centrale in modalità elettronica o cartacea e i pescatori che praticano la pesca costiera possono presentare i loro giornali per via elettronica, attraverso un'interfaccia web sicura.

Regno Unito — Le catture più importanti per questo paese sono quelle nell'Atlantico nord-orientale (zona 27). La flotta che pratica la pesca costiera è consistente e pesca soprattutto specie non soggette a contingenti, ma anche un quantitativo significativo di alcuni stock ittici soggetti a contingenti. Il Regno Unito dispone anche di una piccola flotta oceanica, registrata nel Regno Unito, ma che ha base e opera all'estero. Gli ispettorati della pesca di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno il compito di raccogliere i dati, che sono poi compilati e trasmessi a Eurostat dall'organismo per la Gestione marina (Marine Management Organisation), un organismo esecutivo pubblico e non ministeriale istituito e dotato di poteri dal Marine and Coastal Access Act 2009. I dati amministrativi (giornali di bordo, note di vendita e dichiarazioni di sbarco) sono forniti per le navi di lunghezza superiore a 10 metri.

Islanda — Le navi islandesi pescano prevalentemente nelle acque dell'Atlantico nordorientale, ma anche – seppur in misura minore – nell'Atlantico nordoccidentale e meridionale. Le metodologie di compilazione delle statistiche delle catture e degli sbarchi non differiscono in modo sostanziale da quelle degli Stati membri dell'UE. I dati provengono dai giornali di bordo. L'Islanda ha anche una disciplina rigorosa della prima vendita del pescato e tutti gli sbarchi devono essere effettuati in porti designati ed essere pesati su bilance certificate. Devono presentare rapporti sia gli acquirenti sia i soggetti che trasformano il pesce. Il compito della raccolta dei dati e della loro trasmissione a Eurostat incombe alla direzione islandese della Pesca (Icelandic Directorate of Fisheries) e all'istituto di Statistica islandese. Anche se questi due soggetti utilizzano le stesse fonti di dati, possono verificarsi discrepanze relativamente ai dati forniti direttamente dalla direzione della Pesca, che attinge alla banca dati aggiornata in tempo reale e soggetta a rettifiche.

Norvegia — Le navi norvegesi pescano nell'Atlantico nord-orientale (zona 27), nell'Atlantico nordoccidentale (zona 21) e nell'Antartico (zone 48 e 88). In Norvegia il compito di raccogliere i dati sulla pesca spetta alla direzione della Pesca. Le fonti dei dati sono amministrative e comprendono i giornali di bordo relativi alle catture, le dichiarazioni di sbarco e le note di vendita. I dati del giornale di bordo elettronico trasmessi quotidianamente alla direzione della Pesca e da essa conservati comprendono le informazioni relative a tutti i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 15 m. I pescherecci di lunghezza compresa tra i 12 e i 15 m che pescano nella zona CIEM IIIa presentano giornali di bordo elettronici dall'inizio di gennaio 2013. I dati provenienti dalle dichiarazioni di sbarco e dalle note di vendita sono raccolti da sei diverse organizzazioni di vendita e inviati regolarmente per via elettronica alla direzione della Pesca. In base alla legge norvegese, la prima vendita può essere effettuata dai pescatori norvegesi e stranieri esclusivamente attraverso le loro organizzazioni di vendita. La nota di vendita comprende dati relativi agli sbarchi effettuati da navi norvegesi in porti nazionali e in porti stranieri e agli sbarchi effettuati da navi straniere in Norvegia. Secondo quanto previsto dalla normativa norvegese, la nota di vendita contiene informazioni sui pescherecci, i pescatori, gli acquirenti, la specie, il tipo di prodotto, la zona di pesca, gli attrezzi da pesca, il quantitativo e di valore, nonché informazioni supplementari sul luogo di sbarco, la data di inizio e di fine della bordata e data dello sbarco. Vengono fornite ulteriori informazioni sullo stato di conservazione e sull'uso previsto a fini statistici e amministrativi. La Norvegia fornisce informazioni sugli sbarchi dei pescatori stranieri in Norvegia al loro Stato di bandiera in base agli accordi di controllo.

2.3. Qualità dei dati

Le metodologie di raccolta delle informazioni relative alla pesca sono relativamente omogenee in tutta Europa. L'attendibilità delle statistiche dipende:

· dall'accuratezza della documentazione trasmessa dalla filiera ittica alle autorità nazionali;

· dalla qualità dei controlli da parte degli Stati membri.

Molti Stati membri riferiscono di avvalersi già di metodi elettronici per l'esecuzione di controlli incrociati dei dati ricavati da fonti amministrative. Le diverse fonti di dati, quali il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e le ispezioni a bordo e in porto, garantiscono la coerenza tra le informazioni registrate nei giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e nelle note di vendita. Tali fonti di dati corrispondono ad un censimento delle informazioni richieste e non esiste alcun campionamento statistico per le navi di lunghezza pari o superiore a 10 m. Eventuali lacune nella copertura dei dati sono compensate mediante indagini statistiche che possono riguardare la totalità delle attività di pesca o una parte di esse.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle note di vendita, dei giornali di bordo e delle dichiarazioni di sbarco vengono applicate norme rigorose, rispettate nella maggior parte dei casi quando gli sbarchi avvengono nel territorio dello Stato membro interessato. In casi particolari, quando i dati vengono trasmessi per via elettronica sono aggiornati quotidianamente.

Gli Stati membri segnalano frequenti ritardi per quanto riguarda il ricevimento delle note di vendita relative a sbarchi effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo. I ritardi nella trasmissione dei dati possono determinare discrepanze tra le informazioni, che dovrebbero teoricamente essere identiche, inviate a Eurostat e ad altri servizi della Commissione (DG MARE) ai fini del monitoraggio dei contingenti. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che le informazioni sono costantemente in corso di aggiornamento da parte degli Stati membri. Anche le differenze nei termini di presentazione contribuiscono a tali discrepanze statistiche.

Anche se gli Stati membri fanno in modo di disporre dei dati completi nel più breve tempo possibile dal termine della campagna di pesca, le banche dati restano accessibili per le rettifiche, per quanto in genere una volta trascorsi sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli aggiornamenti di rilievo effettuati siano pochi.

L'informatizzazione ha eliminato molti dei problemi riscontrati in precedenza nella registrazione delle statistiche della pesca. In particolare, è stato raggiunto un elevato livello di affidabilità per quanto riguarda le specie soggette a contingenti. Va osservata la necessità di ulteriori miglioramenti nella raccolta dei dati sugli sbarchi di specie non soggette a contingenti.

La maggior parte degli Stati membri soddisfa le prescrizioni in materia di copertura, affidabilità e tempestività dei dati di cui al regolamento (CEE) 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991[2], e al regolamento (CEE) 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993[3], per quanto riguarda i quantitativi e il prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi dell'UE e del SEE. Queste informazioni vanno trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Alcuni Stati membri, quali la Bulgaria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Spagna, hanno segnalato che, in mancanza di informazioni sui prezzi, questi ultimi vengono stimati sulla base dei prezzi medi per la specie in questione. Per evitare una tale situazione in futuro, l'Irlanda ha fissato prezzi orientativi per specie in modo da ridurre gli errori nell'inserimento dei dati nel sistema da parte degli acquirenti di pesce. L'Estonia ha affrontato la questione caso per caso, optando per la comunicazione diretta. Nel Regno Unito le note di vendita sono integrate, ove possibile, da altre fonti di informazioni (le navi impegnate in attività riguardanti i molluschi sono tenute a compilare giornali delle attività e a inoltrarli alle autorità). Insieme ai dati sugli sbarchi, queste fonti supplementari forniscono un ventaglio completo di informazioni sulle attività.

La Grecia, che nel corso dell'ultima valutazione di conformità di Eurostat è stata dichiarata "non conforme", ha tuttavia affermato che l'attuale situazione sarà corretta al più tardi entro l'inizio del 2014. La trasmissione dei dati da parte della Germania è avvenuta piuttosto in ritardo e i dati relativi agli sbarchi erano incompleti. Di conseguenza, il Direttore delle statistiche regionali e settoriali ha inviato una lettera ufficiale per chiedere che questi problemi fossero evitati in futuro.

La Polonia, la Romania e l'Irlanda, seppur conformi ai regolamenti, non rispondono tempestivamente ai controlli di convalida condotti da Eurostat al fine di monitorare la qualità dei dati.

3. CONCLUSIONI

I dati trasmessi a Eurostat sono raccolti per la maggior parte nell'ambito di meccanismi introdotti a fini di controllo e applicazione della normativa. Gli Stati membri non segnalano particolari differenze metodologiche in rapporto alle informazioni fornite ai servizi della Commissione. Grazie all'utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici, il costo supplementare per il settore della pesca è limitato.

I controlli incrociati nel quadro delle attività di sorveglianza aumentano la fiducia nella qualità dei dati. Il crescente uso di metodi elettronici di raccolta dei dati ha migliorato la tempestività e la precisione delle informazioni. In molti Stati membri si sta lavorando per introdurre sistemi che rispondano alle nuove prescrizioni europee.

Nella precedente relazione (2010), alcuni Stati membri hanno riferito problemi nell’uso dei fattori di conversione che variavano da uno Stato membro all'altro. Il problema è stato risolto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione[4], che definisce negli allegati XIII, XIV e XV tutti i coefficienti per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo. Tali coefficienti di conversione si applicano ai prodotti della pesca detenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione. Per le altre specie o presentazioni non disciplinate dal regolamento sono applicati fattori di conversione nazionali.

Ai fini di un buon rapporto costo-efficacia sono rilevanti i seguenti fattori:

-           ridurre al minimo gli oneri a carico dei fornitori di dati armonizzando il formato dei dati e pianificandone i termini di presentazione, nonché potenziandone la condivisione e la disponibilità;

-           coordinare la raccolta dei dati in collaborazione con gli altri servizi della Commissione;

-           coordinare gli sviluppi degli strumenti di raccolta dei dati al fine di agevolare controlli incrociati di qualità tra le diverse fonti e basi di dati.

Quanto sopra contribuirà a un uso ottimale di tutte le fonti amministrative disponibili nel settore della pesca, in particolare quelle basate sul monitoraggio, sul controllo e sulla sorveglianza, comunemente utilizzate in tutti gli Stati membri. Tali fonti rappresentano un censimento completo e non ricorrono ad alcun campionamento statistico. Inoltre, eventuali lacune nella copertura dei dati potrebbero essere colmate con indagini statistiche "ad hoc", ad esempio per i dati relativi all'occupazione.

Sono state osservate alcune difficoltà nella raccolta di dati dettagliati e accurati per quanto riguarda i pescherecci artigianali a causa del gran numero di barche e luoghi di sbarco. Le imbarcazioni di questo tipo sono impegnate in attività che variano notevolmente a seconda delle stagioni. Inoltre, la mancanza di un sistema di controllo SCP o di giornale di bordo rende più difficile il controllo degli sbarchi.

La riduzione della frequenza delle relazioni di qualità diminuisce l'onere di lavoro per gli Stati membri. I dati continuano a essere una fonte di informazione preziosa per l'elaborazione di politiche e la gestione dei mercati nel quadro della PCP.

La maggior parte degli Stati membri ha sviluppato sistemi propri di allarme e di controlli incrociati e ciò ha contribuito a evitare errori nelle informazioni provenienti dalle varie fonti, in conformità ai nuovi requisiti delle norme vigenti in materia di controllo. A questo proposito è necessario rafforzare la cooperazione tra la DG MARE e Eurostat per favorire lo scambio di opinioni e di esperienze sulla convalida e sugli scambi di dati, al fine di ridurre i casi di doppia comunicazione da parte degli Stati membri.

Va inoltre osservato il miglioramento registrato rispetto alle precedenti relazioni per quanto riguarda la completezza e la tempestività nella compilazione e trasmissione dei questionari. Tuttavia, la presente relazione indica anche che occorre migliorare ulteriormente la qualità dei dati statistici relativi agli sbarchi.

Eurostat intende rivedere la sua relazione sui questionari sulla qualità delle statistiche relative agli sbarchi al fine di raccogliere informazioni più precise sulla qualità delle fonti amministrative utilizzate dagli Stati membri. Si prevede inoltre un maggiore sostegno tecnico agli Stati membri che ne faranno richiesta ad Eurostat.

Va anche sottolineato che Eurostat non ha la competenza per monitorare le informazioni in entrata prescritte dalla politica comune della pesca. Saranno prese in considerazione azioni concrete per ottenere dati migliori al fine di ridurre al minimo l'onere di risposta per gli Stati membri ed evitare i casi di doppia comunicazione, ottimizzando così l'uso delle risorse della Commissione. L'attuazione delle succitate azioni può contribuire a migliorare l'efficienza in termini di costi nell'uso dei dati statistici ed è in linea con il regolamento (CE) n. 223/2009[5] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee.

[1]           REGOLAMENTO (CE) n. 1224/2009 DEL CONSIGLIO, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

[2]           REGOLAMENTO (CEE) n. 1382/1991 DEL CONSIGLIO, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991).

[3]           REGOLAMENTO (CEE) n. 2104/93 DEL CONSIGLIO, del 22 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 191 del 31.7.1993).

[4]           REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 404/2011 DELLA COMMISSIONE, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011).

[5]           REGOLAMENTO (CE) n. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).