RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO concernente l’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 /* COM/2014/0225 final */
Introduzione La
crescente mobilità dei cittadini nell'Unione[1]
ha determinato un aumento costante del numero di famiglie che hanno una
dimensione internazionale, specialmente di quelle i cui membri possiedono
cittadinanze diverse, vivono in Stati membri differenti o vivono in uno Stato
membro di cui almeno uno di loro non è cittadino. A norma dell'articolo 81 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione adotta misure nel
campo della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni
transfrontaliere. In caso di scioglimento del nucleo familiare, tale
cooperazione è particolarmente necessaria per offrire ai figli un contesto
giuridico sicuro in cui mantenere rapporti con coloro che esercitano su tali
minori la responsabilità genitoriale, anche nel caso in cui vivano in un altro
Stato membro. Il
regolamento n. 1347/2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia di divorzio, separazione personale e
annullamento del matrimonio, nonché delle decisioni in materia di potestà dei
genitori sui figli di entrambi i coniugi, è stato il primo strumento adottato
dall'Unione nel campo della cooperazione giudiziaria in tema di diritto di
famiglia[2].
Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 2201/2003[3]
(generalmente noto come regolamento Bruxelles II bis, qui di seguito
denominato "regolamento"), applicabile dal 1° marzo 2005 a tutti gli
Stati membri esclusa la Danimarca[4],
che costituisce la chiave di volta della cooperazione giudiziaria dell'Unione
in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Il
regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di
competenza tra Stati membri e agevola la libera circolazione di decisioni,
accordi e atti pubblici nell'Unione, stabilendo disposizioni relative al loro
riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro; integra la convenzione
dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale dei minori[5]
("convenzione dell'Aia del 1980") e sancisce norme specifiche per
quanto concerne il suo rapporto con diverse disposizioni della convenzione dell'Aia
del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge
applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori[6]
("convenzione dell'Aia del 1996")[7]. Il
regolamento non contiene norme che stabiliscano quale diritto sia applicabile
alle controversie transfrontaliere negli ambiti da esso coperti. In riferimento
al diritto applicabile, già nel novembre 2004 il Consiglio europeo ha esortato
la Commissione a presentare un libro verde sulle norme di conflitto nelle cause
di divorzio[8].
Nel 2006, la Commissione ha proposto modifiche da apportare al regolamento per
quanto concerne la competenza e l'introduzione di norme relative al diritto
applicabile in materia matrimoniale (qui di seguito "proposta di modifica
del regolamento formulata dalla Commissione nel 2006")[9].
In seno al Consiglio non è stato possibile raggiungere l'unanimità sulle norme
in materia di diritto applicabile e, pertanto, la Commissione ha ritirato la
proposta di modifica del regolamento formulata nel 2006[10].
Sulla base di nuove proposte della Commissione[11],
14 Stati membri hanno convenuto di rafforzare la cooperazione tra loro[12]
e hanno adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione
di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale[13]
(di seguito denominato "regolamento Roma III"). È stata la prima
volta in cui ci si è avvalsi della cooperazione rafforzata nell'Unione. Per sua
natura, una cooperazione rafforzata è aperta alla partecipazione di tutti gli
Stati membri, con il fine ultimo di giungere al recepimento del regolamento
Roma III da parte di tutti gli Stati membri. Dopo l'adozione del regolamento
Roma III, altri due Stati membri hanno deciso di partecipare alla cooperazione
rafforzata[14]. La
presente relazione, stilata in ottemperanza dell'articolo 65 del regolamento[15],
segue la struttura del regolamento, esaminando in sezioni distinte le
disposizioni in materia di competenza, riconoscimento ed esecutività delle
decisioni e la cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri. Si
sofferma altresì più specificatamente su una serie di temi trasversali: il
rimpatrio del minore in caso di sottrazione da parte di un genitore, l'esecuzione
delle decisioni e il collocamento di un minore in un altro Stato membro. La
relazione, che rappresenta una prima valutazione dell'applicazione del
regolamento sino a oggi, senza avere la pretesa di essere esauriente, si avvale
delle indicazioni fornite dai membri della Rete giudiziaria europea in materia
civile e commerciale ("RGE")[16]
nonché degli studi disponibili[17],
del libro verde della Commissione sul diritto applicabile e sulla giurisdizione
in materia di divorzio[18],
della proposta di modifica del regolamento formulata dalla Commissione nel 2006
e del lavoro svolto nell'ambito della conferenza dell'Aia in materia di diritto
privato internazionale sul seguito dato alle convenzioni dell'Aia del 1980 e
del 1996. Infine, la relazione tiene conto delle lettere, dei reclami e delle
petizioni dei cittadini, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea ("la Corte") sul regolamento. 1. Competenza
giurisdizionale 1.1. In materia matrimoniale Visto il numero crescente di coppie
internazionali e l'elevata percentuale di divorzi nell'Unione, la competenza in
materia matrimoniale riguarda, ogni anno, un numero notevole di cittadini[19].
Le norme in materia di competenza giurisdizionale contenute nel regolamento
hanno contribuito a semplificare il quadro giuridico in una situazione già
complessa per le persone interessate. Tuttavia, rispetto a tali norme sono
emerse alcune difficoltà[20]. In primo luogo, i motivi
alternativi (anziché gerarchici) di competenza giurisdizionale enunciati nel
regolamento, unitamente all'assenza di norme armonizzate in materia di
conflitto di leggi nell'intera Unione, possono indurre un coniuge a "correre
in tribunale" per presentare istanza di divorzio prima dell'altro coniuge,
allo scopo di assicurarsi che la legge applicata nel procedimento di divorzio tuteli
i suoi interessi[21].
Il regolamento Roma III ha ridotto la possibilità che un coniuge ricorra
precipitosamente alle vie legali, in quanto contiene norme armonizzate per
stabilire il diritto applicabile alle controversie matrimoniali negli Stati
membri partecipanti. Tuttavia, poiché il regolamento non è ancora in vigore in
tutti gli Stati membri, il diritto applicabile a una controversia matrimoniale
potrebbe differire a seconda delle norme di conflitto (regolamento Roma III
o norme nazionali) vigenti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.
La "corsa in tribunale" potrebbe sfociare nell'applicazione di un
diritto al quale il convenuto non si sente particolarmente legato o che non
tiene conto dei suoi interessi, complicando ulteriormente gli sforzi di
riconciliazione e lasciando poco tempo per la mediazione. In secondo luogo, il regolamento
non prevede la possibilità che i coniugi designino l'autorità giurisdizionale
competente di comune accordo. La tendenza degli ultimi strumenti dell'Unione in
materia civile è quella di consentire alle parti una certa autonomia (cfr., ad
esempio, il regolamento in materia di obbligazioni alimentari del 2008[22]
o il regolamento in materia di successioni del 2012[23]).
L'introduzione di un'autonomia limitata delle parti nel regolamento, che
consenta ai coniugi di concordare l'autorità giurisdizionale competente,
potrebbe essere particolarmente utile nei casi di divorzio consensuale,
specialmente alla luce del fatto che, a norma del regolamento Roma III, i
coniugi hanno la possibilità di concordare il diritto applicabile alla loro
controversia matrimoniale. Le risposte pervenute in relazione
alla proposta di modifica del regolamento formulata dalla Commissione nel 2006
sottolineavano già la necessità di rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità
introducendo una limitata autonomia delle parti ed evitando la "corsa in
tribunale"[24].
Le risposte hanno altresì rivelato che l'articolo 6, in cui si conferma la
natura esclusiva della competenza giurisdizionale stabilita a norma degli
articoli 3, 4 e 5 del regolamento, poteva creare confusione ed era superfluo,
in quanto gli articoli 3, 4 e 5 illustrano le circostanze in cui un'autorità
giurisdizionale ha competenza esclusiva[25]. Le norme in materia di competenza
giurisdizionale contenute nella proposta di modifica del regolamento formulata
dalla Commissione nel 2006, nella proposta formulata dalla Commissione nel 2011
in materia di regime patrimoniale tra coniugi e in recenti regolamenti in
materia civile[26]
potrebbero essere considerate modelli per migliorare le attuali norme sulla
competenza giurisdizionale in materia matrimoniale. 1.2. In materia di
responsabilità genitoriale Il regolamento copre tutte le
decisioni in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente da
eventuali collegamenti con procedimenti matrimoniali, per garantire la parità
di tutti i minori. Ciò rispecchia il notevole aumento della percentuale di
nascite fuori dal matrimonio registrato nell'ultimo ventennio in quasi tutti
gli Stati membri, segnale di un mutamento nel modello tradizionale di
costituzione di una famiglia[27].
Tra gli aspetti della responsabilità genitoriale vi sono i diritti di
affidamento e i diritti di visita. Il
regolamento stabilisce una norma generale di competenza giurisdizionale basata
sulla residenza abituale del minore (articolo 8), per garantire un legame
concreto tra il minore e lo Stato membro che esercita tale competenza[28].
Questo principio è rafforzato dalle disposizioni in materia di competenza
giurisdizionale applicabili nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori
(articolo 10). In tali casi, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel
quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sua
sottrazione (di seguito denominata "autorità giurisdizionale di origine")
conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito
una residenza abituale in un altro Stato membro e fino a che non siano state
soddisfatte alcune ulteriori condizioni, in particolare fino a che l'autorità
giurisdizionale di origine non abbia emanato una decisione di affidamento che
non prevede il ritorno del minore[29]. Le norme sulla proroga della
competenza, che favoriscono una soluzione consensuale e, in particolare,
evitano che i procedimenti in materia di divorzio e responsabilità genitoriale
siano affrontati da autorità giurisdizionali di diversi Stati membri (articolo
12), sebbene reputate utili dagli esperti, hanno sollevato interrogativi in
merito all'interpretazione delle condizioni che devono essere soddisfatte[30].
Dal canto loro, le disposizioni relative al trasferimento delle competenze a un'autorità
giurisdizionale più adatta a trattare il caso ove ciò corrisponda all'interesse
del minore (articolo 15) hanno creato, in alcune circostanze, difficoltà per
quanto concerne il loro funzionamento, soprattutto in ragione del fatto che l'autorità
giurisdizionale destinataria della richiesta spesso non comunica
tempestivamente l'accettazione della competenza all'autorità giurisdizionale
richiedente. In casi di urgenza, può risultare
necessario che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino
provvedimenti provvisori concernenti un minore presente sul loro territorio
anche se non hanno competenza sul merito del caso (articolo 20). La Corte ha
fornito indicazioni sulle modalità per applicare provvedimenti provvisori in caso
di sottrazione di minore, chiarendo che l'autorità giurisdizionale dello Stato
membro in cui il minore è stato trasferito dopo essere stato sottratto non ha
la facoltà di adottare un provvedimento provvisorio che conceda l'affidamento a
un genitore per un minore che non si trovi sul suo territorio, qualora un'autorità
giurisdizionale competente abbia provvisoriamente concesso l'affidamento a un
genitore prima della sottrazione e la decisione sia stata dichiarata esecutiva
in detto Stato membro[31]. La norma in materia di
litispendenza, in virtù della quale l'autorità giurisdizionale successivamente
adita è tenuta a sospendere il procedimento finché non sia stata accertata la
competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, in modo da
evitare procedimenti concomitanti in Stati membri diversi e pronunce
contraddittorie, ha posto problemi di interpretazione[32].
La Corte ha chiarito che tale norma non è applicabile nei casi in cui l'autorità
giurisdizionale preventivamente adita in materia di responsabilità genitoriale
è adita unicamente per l'adozione di provvedimenti provvisori e l'autorità
giurisdizionale successivamente adita per ottenere gli stessi provvedimenti è l'autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro competente sul merito del caso[33]. Sarebbe opportuno approfondire in
che misura l'interpretazione fornita dalla Corte possa essere incorporata nel
regolamento, nonché come sia possibile migliorare, nella pratica, l'applicabilità
di talune disposizioni. 1.3. Questioni
di competenza giurisdizionale valide sia in materia matrimoniale che in materia
di responsabilità genitoriale In materia matrimoniale, l'autorità
giurisdizionale di uno Stato membro è competente se (i) almeno uno dei coniugi
risiede abitualmente in detto Stato membro da un periodo di tempo minimo o (ii)
entrambi i coniugi sono cittadini di detto Stato membro, indipendentemente dal
fatto che vivano nell'Unione o in uno Stato terzo (articolo 3). Secondo le
disposizioni del regolamento in materia di competenza residua (articolo 7), l'accesso
all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro da parte di coniugi che siano cittadini
di diversi Stati membri dell'Unione e vivano in uno Stato terzo è determinato
dalla legge di ciascuno Stato membro[34]. In materia di responsabilità
genitoriale su un minore, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha, di
norma, competenza se il minore risiede abitualmente in detto Stato membro alla
data in cui l'autorità viene adita (articolo 8). Qualora il minore risieda
abitualmente in uno Stato terzo, la competenza può comunque essere attribuita a
uno Stato membro, purché i genitori l'abbiano espressamente accettata e ciò sia
nell'interesse del minore (articolo 12). Se i genitori non concordano, la
possibilità di intentare un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale
di uno Stato membro per un minore residente abitualmente al di fuori dell'Unione
dipende, secondo le disposizione in materia di competenza residua, dalla legge di
ciascuno Stato membro (articolo 14)[35]. L'assenza, sia in materia matrimoniale
che in materia di responsabilità genitoriale, di una norma uniforme ed
esauriente relativa alla competenza residua fa sì che non vi sia parità di
accesso alla giustizia per i cittadini dell'Unione. Infatti, le norme in
materia di competenza degli Stati membri si fondano su criteri diversi e non
sempre garantiscono un accesso effettivo alla giustizia, nonostante l'esistenza
di uno stretto legame tra l'attore o il convenuto e uno Stato membro. Ciò può
condurre a situazioni in cui né uno Stato membro né uno Stato terzo hanno
competenza su un caso[36]
e a difficoltà pratiche derivanti dall'assenza di norme comuni sugli effetti,
nell'Unione, delle decisioni di uno Stato terzo[37]. Inoltre, a differenza di recenti
strumenti legislativi come il regolamento in materia di obbligazioni alimentari
o il regolamento in materia di successioni, il regolamento in questione non
prevede un forum necessitatis[38].
Tale motivo di competenza è stato invocato dal Parlamento europeo nella
risoluzione legislativa del 15 dicembre 2010 concernente la proposta di regolamento
Roma III[39]. Infine, l'assenza di disposizioni
che stabiliscano in quali casi le autorità giurisdizionali degli Stati membri
possano declinare la propria competenza a favore dell'autorità giurisdizionale
di uno Stato terzo ingenera molta incertezza[40].
Il regolamento Bruxelles I[41]
è stato recentemente modificato dal regolamento Bruxelles I (rifusione)[42]
al fine di introdurre, tra le varie modifiche, una specifica disposizione al
riguardo. Le
proposte della Commissione e i recenti sviluppi legislativi nel campo del
diritto civile[43]
potrebbero contribuire a un riesame del regolamento per quel che riguarda gli
aspetti appena descritti, tenendo presente che, in materia di responsabilità
genitoriale, il principio guida dovrebbe essere l'interesse del minore. 2. Riconoscimento ed
esecutività La
tutela dell'interesse del minore è uno dei principali obiettivi dell'azione
dell'Unione nel contesto delle disposizioni in materia di riconoscimento ed
esecutività: in particolare, viene data espressione tangibile al diritto
fondamentale del minore di mantenere i contatti con entrambi i genitori, quale sancito
dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
("Carta"). Inoltre, il regolamento intende realizzare la libera
circolazione delle decisioni in tutte le materie matrimoniali e di
responsabilità genitoriale[44].
L'abolizione dell'exequatur in materia di diritto civile e la possibile
introduzione di norme minime comuni per quanto concerne il riconoscimento e l'esecutività
delle decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale sono state indicate,
nel programma di Stoccolma[45]
e nel piano di azione di Stoccolma[46],
come interventi fondamentali per il futuro lavoro della Commissione in materia
civile. Il
regolamento è il primo strumento dell'Unione ad aver abolito l'exequatur
in materia civile per alcune decisioni, segnatamente le decisioni certificate
sui diritti di visita dei minori e i provvedimenti certificati di ritorno nei
casi di sottrazione di minore. Il regolamento ha inoltre esteso il principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni a tutte le decisioni in materia di
responsabilità genitoriale (tutelando il minore indipendentemente dall'esistenza
di legami matrimoniali tra i genitori), completando in tal modo, conformemente
al programma di Stoccolma, la prima fase del programma di reciproco
riconoscimento, laddove l'obiettivo ultimo rimane quello di abolire l'exequatur
per tutte le decisioni. Il
fatto che talune categorie di decisioni non beneficino dell'abolizione dell'exequatur
comporta procedure complesse, lunghe e onerose, in particolare per quel che
riguarda le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, e può anche
creare situazioni contraddittorie in cui uno Stato membro è obbligato a
riconoscere i diritti di visita a norma del regolamento (e richieste di
mantenimento relative al minore a norma del regolamento in materia di
obbligazioni alimentari), mantenendo nel contempo la facoltà di rifiutare il
riconoscimento dei diritti di affidamento concessi nella medesima decisione: ciò
avviene perché, in ambiti diversi dai diritti di visita e dal ritorno del
minore in alcuni casi di sottrazione, il riconoscimento può ancora essere
oggetto di opposizione per i motivi previsti dal regolamento ed è necessario
ottenere l'esecutività prima che la decisione possa essere esecutiva in un
altro Stato membro[47]. Per
quanto concerne il riconoscimento delle decisioni sia in materia matrimoniale
che in materia di responsabilità genitoriale, il ricorso al motivo dell'"ordine
pubblico" per il mancato riconoscimento è stato raro. Tuttavia, in materia
di responsabilità genitoriale, nella pratica sono emerse divergenze
significative per quanto concerne l'applicazione, più o meno ampia, di tale
motivo[48].
Inoltre, in materia di responsabilità genitoriale è stato spesso invocato come motivo
di opposizione il fatto che la decisione fosse stata pronunciata senza aver
offerto al minore l'opportunità di essere ascoltato[49].
In proposito, particolari difficoltà sono create dalla divergenza delle norme vigenti
negli Stati membri in materia di audizione dei minori. Altre
complicazioni derivano dal fatto che gli Stati membri non interpretano il
termine "esecuzione" in maniera uniforme, il che li ha portati ad
adottare politiche disomogenee sulle decisioni in materia di responsabilità
genitoriale per le quali è necessaria una dichiarazione di esecutività. Ciò ha
conseguenze importanti nel caso in cui, ad esempio, una persona sia nominata
tutore di un minore dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e
presenti domanda per il rilascio di un passaporto in un altro Stato membro. In
queste fattispecie, alcuni Stati membri richiedono unicamente il riconoscimento
della decisione che attribuisce la tutela, mentre altri, ritenendo che il rilascio
di un passaporto sia un atto esecutivo, richiedono una dichiarazione di
esecutività della decisione che attribuisce la tutela prima che il passaporto
possa essere rilasciato. Si
dovrebbe valutare l'opportunità di estendere l'abolizione dell'exequatur
ad altre categorie di decisioni, in linea con la recente legislazione dell'Unione[50].
Al riguardo si dovrebbe tenere presente il funzionamento degli attuali motivi
di rifiuto del riconoscimento e dell'esecutività di una decisione, in modo da
definire le necessarie garanzie. Inoltre, l'introduzione di norme procedurali
minime comuni, in particolare per quanto concerne l'audizione del minore[51],
potrebbe rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e, di
conseguenza, migliorare l'applicazione delle disposizioni in materia di
riconoscimento ed esecutività. 3. Cooperazione tra autorità
centrali Il
regolamento contiene disposizioni sulla cooperazione tra le autorità centrali
in materia di responsabilità genitoriale, cooperazione che è essenziale per un'efficace
applicazione del regolamento stesso. A titolo esemplificativo, le autorità
centrali devono raccogliere e scambiarsi informazioni sulla situazione del
minore (ad esempio, in merito a procedimenti di affidamento o ritorno del
minore), aiutare i titolari della responsabilità genitoriale a far riconoscere
e rendere esecutive le decisioni che li riguardano (in particolare per quanto
concerne i diritti di visita e il ritorno del minore) e agevolare la
mediazione. Inoltre, le autorità centrali organizzano periodicamente riunioni
collegiali nell'ambito della RGE per scambiarsi punti di vista sulle loro
pratiche e riunioni bilaterali per discutere i casi pendenti[52]. La
cooperazione tra le autorità centrali, specialmente nelle discussioni
bilaterali, si è dimostrata molto utile nei casi di sottrazione
transfrontaliera di minori. In riferimento a tali casi, il programma di
Stoccolma afferma espressamente che, oltre ad attuare efficacemente gli
strumenti giuridici esistenti in tale contesto, è necessario esplorare la possibilità
di ricorrere alla mediazione familiare a livello internazionale, tenendo conto
delle buone pratiche degli Stati membri. Di conseguenza, un gruppo di lavoro
creato nell'ambito della RGE è stato incaricato di proporre mezzi efficienti
per migliorare l'uso della mediazione familiare nei casi di sottrazione
internazionale di minore da parte di un genitore[53]. Le
disposizioni in materia di cooperazione, nonostante nel complesso funzionino in
maniera corretta, sono state giudicate non sufficientemente specifiche. In
particolare, gli esperti hanno segnalato difficoltà per quanto concerne l'obbligo
di raccogliere e scambiarsi informazioni sulla situazione del minore[54].
Le principali preoccupazioni riguardano l'interpretazione di tale disposizione,
la mancanza, talvolta, di tempestività nella gestione delle richieste di
informazioni e la traduzione delle informazioni trasmesse. Esistono, inoltre,
differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda l'assistenza
prestata dalle autorità centrali ai titolari della responsabilità genitoriale
che richiedono l'esecuzione di decisioni concernenti i diritti di visita. L'efficienza
delle disposizioni in materia di cooperazione potrebbe essere migliorata
ispirandosi ad altri strumenti del diritto di famiglia (in particolare, al
regolamento in materia di obbligazioni alimentari) o sviluppando guide sulle
buone pratiche, sulla falsariga della guida della RGE per i casi di sottrazione
di minore[55].
Inoltre, la Commissione contribuirà ulteriormente a rafforzare la fiducia tra
gli Stati membri, compresi gli organismi nazionali che si occupano della tutela
dei minori, per migliorare la comprensione del contesto transfrontaliero e l'accettazione
delle decisioni adottate in un altro Stato membro. 4. Sottrazione transfrontaliera
di un minore da parte di un genitore: emissione del provvedimento di ritorno I genitori conviventi, di norma,
esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni. In
caso di separazione o divorzio i genitori devono decidere, consensualmente o
rivolgendosi a un'autorità giurisdizionale, come eserciteranno la loro
responsabilità in futuro. Uno dei rischi maggiori ai quali è esposto un minore
in caso di separazione o divorzio è però quello di essere portato via da uno
dei genitori dal paese in cui risiede abitualmente. L'effetto nocivo della
sottrazione di un minore da parte di un genitore sul minore stesso e sul
genitore al quale il minore è stato sottratto è tanto significativo da aver
indotto ad adottare provvedimenti sia a livello internazionale che a livello di
Unione. Uno
dei principali obiettivi del regolamento è quello di fungere da deterrente
rispetto alla sottrazione di minori da uno Stato membro all'altro e tutelare i minori
dagli effetti nocivi di tale atto, istituendo provvedimenti per garantire il loro
tempestivo ritorno nello Stato membro dove risiedevano abitualmente subito
prima di essere sottratti[56].
In proposito, il regolamento integra la convenzione dell'Aia del 1980
chiarendone alcuni aspetti, in particolare l'audizione del minore, il termine
per pronunciare una decisione dopo la presentazione di un'istanza di ritorno e
i motivi di non rientro del minore. Il regolamento introduce altresì
disposizioni che disciplinano i casi di conflitto tra provvedimenti di ritorno
e contro il ritorno, pronunciati in Stati membri diversi. La
Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo ("CEDH")
hanno fissato nella rispettiva giurisprudenza una serie di principi in materia
di sottrazione internazionale di minori, principalmente fondati sull'interesse
del minore. La Corte di giustizia ha confermato il principio secondo cui il
regolamento cerca di fungere da deterrente rispetto alla sottrazione di minori
tra Stati membri e di ottenere l'immediato ritorno del minore nel momento in
cui è stato sottratto[57].
Dal canto suo, la CEDH ha statuito[58]
che, una volta accertato che un minore è stato trasferito illecitamente, gli
Stati membri hanno il dovere di compiere sforzi adeguati ed efficaci per
garantirne il ritorno, e non compiere tali sforzi costituisce una violazione
del diritto a una vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU")[59]. Il
regolamento dispone che l'autorità giurisdizionale alla quale sia stata
presentata la domanda per il ritorno di un minore emani il provvedimento al più
tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda. Le autorità giurisdizionali
degli Stati membri non sono state sempre in grado di rispettare tale termine[60].
È tuttavia chiaro, come hanno confermato gli esperti, che un termine di sei
settimane entro il quale pronunciare una decisione è fondamentale per segnalare
l'importanza di garantire il rapido ritorno del minore. Nei
casi di conflitto tra un provvedimento contro il ritorno pronunciato dall'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito
illecitamente e una successiva decisione che prescrive il ritorno emanata dall'autorità
giurisdizionale di origine, il regolamento si pronuncia a favore di quest'ultima
allo scopo di assicurare il ritorno del minore[61]:
il provvedimento di ritorno, se certificato dall'autorità giurisdizionale di
origine, beneficia dell'abolizione dell'exequatur, ovverosia viene
immediatamente riconosciuto e reso esecutivo nello Stato membro in cui il
minore è stato trasferito illecitamente, senza necessità di una dichiarazione
di esecutività e senza possibilità di opposizione al suo riconoscimento[62].
Non è necessario che un siffatto provvedimento di ritorno sia preceduto da una
decisione definitiva sull'affidamento del minore, in quanto lo scopo del
provvedimento è anche quello di contribuire a definire la questione dell'affidamento
del minore[63]. L'autorità
giurisdizionale di origine emana il certificato che accompagna il provvedimento
di ritorno soltanto se durante la procedura per la quale è stata adita sono
state applicate determinate garanzie procedurali, in particolare se è stata
offerta alle parti e al minore l'opportunità di essere ascoltati[64].
A causa delle divergenze esistenti tra gli Stati membri in merito all'applicazione
di tali garanzie, in particolare per quanto concerne l'audizione del minore,
nella fase di esecuzione possono sorgere difficoltà. Alla luce di quanto precede, si
potrebbe valutare se l'inserimento nel regolamento della corrispondente
giurisprudenza della Corte di giustizia possa agevolare l'applicazione delle
disposizioni riguardanti l'emanazione di provvedimenti di ritorno. Per
migliorare l'efficacia dei provvedimenti di ritorno, si dovrebbe altresì
prendere in considerazione l'adozione di norme minime comuni concernenti l'audizione
del minore. 5. Questioni generali di
esecuzione In
caso di sottrazione di un minore da parte di un genitore, per quanto riguarda
la responsabilità genitoriale e i provvedimenti di ritorno valgono una serie di
considerazioni trasversali in materia di esecuzione. Il
regolamento stabilisce che una decisione pronunciata da un'autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro e dichiarata esecutiva nello Stato
membro di esecuzione debba essere eseguita come se fosse stata pronunciata in
quest'ultimo Stato membro[65]. Poiché
la procedura di esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato membro in
materia di esecuzione e sussistono differenze tra i diritti nazionali, sorgono
difficoltà nell'esecuzione delle decisioni sulla responsabilità genitoriale.
Alcuni sistemi nazionali non prevedono norme specifiche per l'esecuzione delle
decisioni in materia di diritto di famiglia e le parti sono obbligate a
ricorrere alle procedure esistenti per le decisioni ordinarie in materia civile
o commerciale, che non tengono conto del fatto che, nel campo della
responsabilità genitoriale, il trascorrere del tempo è irreversibile[66].
L'applicazione di procedure diverse negli Stati membri (ad esempio, per quanto
concerne il diritto di ricorso, che sospende gli effetti della decisione) non può
pertanto garantire un'esecuzione efficace e rapida delle decisioni. Per
quel che riguarda, in particolare, l'esecuzione dei provvedimenti di ritorno
nei casi di sottrazione di un minore da parte di un genitore, il regolamento
dispone che un provvedimento di ritorno certificato emanato dall'autorità
giurisdizionale di origine debba essere eseguito nello Stato membro di
esecuzione come se fosse stato emanato da quest'ultimo Stato membro e non possa
essere eseguito se è inconciliabile con una successiva decisione avente forza
esecutiva[67]. La
Corte, nella sua giurisprudenza, ha rafforzato la posizione delle autorità
giurisdizionali di origine stabilendo che nessun motivo di diritto può essere
eccepito dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di esecuzione
per contestare l'esecuzione del provvedimento di ritorno certificato, e la
successiva decisione avente forza esecutiva può soltanto fare riferimento a una
decisione emanata dall'autorità giurisdizionale di origine. Inoltre, le
autorità giurisdizionali di origine sono le uniche ad avere la facoltà di
esaminare una contestazione in merito alla loro competenza, una domanda di
sospensione dell'esecuzione di una decisione di ritorno certificata e un
mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo l'emanazione della decisione di
ritorno certificata, tale per cui l'esecuzione potrebbe ledere gravemente l'interesse
del minore[68].
Analogamente, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione non
può opporsi all'esecuzione di una decisione certificata che prescrive il
ritorno di un minore con la motivazione che il giudice dello Stato membro d'origine
che ha emanato tale decisione avrebbe violato le disposizioni che disciplinano
il certificato interpretate conformemente all'articolo 24 della Carta,
concernente i diritti del minore, poiché l'accertamento della sussistenza di
una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro d'origine[69].
La CEDH ha seguito un analogo ragionamento nella propria giurisprudenza[70]. Nella
pratica, permangono ostacoli all'effettiva esecuzione dei provvedimenti di
ritorno[71],
che si tratti di esecuzione, sul territorio dello Stato membro nel quale il
minore è stato trasferito illecitamente, di un provvedimento di ritorno emanato
da un'autorità giurisdizionale di detto Stato membro[72] o
dell'esecuzione in detto Stato membro di un provvedimento di ritorno
certificato emanato dall'autorità giurisdizionale di origine. Poiché le
procedure di esecuzione sono soggette al diritto dello Stato membro di
esecuzione, i mezzi di esecuzione differiscono da uno Stato membro all'altro: in
alcuni, le procedure di esecuzione possono durare più di un anno per il riesame
del merito del caso da parte delle autorità giurisdizionali incaricate dell'esecuzione[73],
mentre i provvedimenti di esecuzione dovrebbero essere eseguiti immediatamente.
In proposito, la Corte di giustizia ha affermato che, anche se l'obiettivo del
regolamento non è quello di unificare le norme sostanziali e procedurali degli
Stati membri, è nondimeno importante che l'applicazione delle norme nazionali
non pregiudichi l'utilità del regolamento[74].
Nello stesso spirito, la CEDH ha sottolineato che i procedimenti relativi al
ritorno del minore e l'esecuzione di una decisione definitiva che preveda il
ritorno del minore vanno trattati con urgenza perché il trascorrere del tempo
può comportare conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il
genitore con cui non convive. L'adeguatezza di un provvedimento va, pertanto,
giudicata in base alla rapidità della sua attuazione[75]. Il
principale obiettivo delle politiche dell'Unione nel campo del diritto
procedurale civile è che i confini tra gli Stati membri non rappresentino un
ostacolo all'esecuzione delle decisioni in materia civile. Per rendere più
effettiva l'applicazione del regolamento, specialmente nel settore critico del
ritorno del minore, la Commissione intende rivedere l'esecuzione delle
decisioni in tale ambito, valutando in particolare se sia opportuno introdurre
norme minime comuni in materia di esecuzione. 6. Collocamento
del minore in un altro Stato membro Il
regolamento contiene, all'articolo 56, specifiche disposizioni riguardanti il
collocamento di un minore presso un istituto o una famiglia affidataria in un
altro Stato membro. Qualora l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro
intenda collocare il minore in un altro Stato membro e in quest'ultimo sia
previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di
collocamento di minori, è necessario che l'autorità giurisdizionale consulti l'autorità
centrale o un'altra autorità competente nello Stato ospitante e ottenga il suo consenso
prima di adottare la decisione di collocamento. Attualmente, le procedure di
consultazione e consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato
membro ospitante e pertanto si applicano procedure nazionali divergenti. Le
autorità centrali devono a collaborare, ove richiesto, fornendo informazioni e sostegno[76]. La
Corte di giustizia ha confermato che una decisione di collocamento, prima di
poter essere eseguita nello Stato membro ospitante, deve essere dichiarata
esecutiva in quest'ultimo. Una delle eccezioni che possono essere
sollevate contro una dichiarazione di esecutività di una decisione di
collocamento di un minore in un altro Stato membro è il mancato rispetto della
procedura prevista dall'articolo 56 del regolamento[77],
per evitare l'imposizione del provvedimento di collocamento allo Stato ospitante.
Per non privare il regolamento della sua efficacia, la Corte ha aggiunto che la
decisione relativa alla richiesta di dichiarazione di esecutività dev'essere
formulata con particolare celerità e i ricorsi contro detta decisione non hanno
effetto sospensivo[78].
Nonostante tali osservazioni, l'applicazione della procedura di exequatur
alle decisioni di collocamento è, secondo quanto asserito dagli esperti, troppo
farraginosa per soddisfare le esigenze del minore. Si
potrebbe pertanto esplorare l'applicazione di una procedura uniforme comune,
che consenta di dare attuazione in modo più rapido ed efficiente alle
disposizioni in materia di collocamento di un minore in un altro Stato membro,
come strumento per superare i problemi messi in luce. Conclusione Il regolamento è uno strumento che
funziona in maniera corretta e ha offerto importanti vantaggi ai cittadini,
agevolando la composizione delle sempre più numerose controversie
transfrontaliere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale
attraverso un sistema completo di norme sulla competenza, un sistema efficiente
di cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri, la prevenzione di
procedimenti paralleli e la libera circolazione di decisioni, accordi e atti
pubblici. Particolarmente utili sono le disposizioni relative al ritorno del
minore, che integrano la convenzione dell'Aia del 1980 e intendono fungere da
deterrente rispetto alla sottrazione di un minore da parte di un genitore tra diversi
Stati membri. Tuttavia,
i dati e i riscontri preliminari degli esperti indicano che vi è la possibilità
di migliorare le norme esistenti. Per analizzare in modo approfondito le
preoccupazioni individuate nella presente relazione, la Commissione intende
intraprendere un'ulteriore valutazione politica delle norme esistenti e del
loro impatto sui cittadini, avviando, a tal fine, anche una consultazione
pubblica; alla luce della valutazione compiuta e delle risposte ottenute,
adotterà le azioni appropriate. Allegato 2012
Study on the European framework for private international law:
Current gaps and future perspectives, a cura del Prof. Dr. Xandra Kramer
(direttore scientifico), di Michiel de Rooij, LL.M. (capo progetto), del
Dr. Vesna Lazić, del Dr. Richard Blauwhoff e di Lisette Frohn, LL.M.,
consultabile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201212/20121219ATT58300/20121219ATT58300EN.pdf 2010
Study on the parental responsibility, child custody and visitation rights in
cross-border separations, a cura dell'Institut
Suisse de droit comparé (ISDC), consultabile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425615/IPOL-PETI_ET(2010)425615_EN.pdf 2010
Study on the cross-border exercise of visiting rights,
a cura del Dr. Gabriela Thoma-Twaroch, Presidente del Tribunale distrettuale di
Josefstadt, Vienna, consultabile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/432735/IPOL-PETI_ET(2010)432735_EN.pdf 2010
Study on the Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU
Instruments of Private International and Procedural Law,
a cura del Prof. Burkhard Hess e del Prof. Thomas Pfeiffer, Università di
Heidelberg, consultabile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453189/IPOL-JURI_ET(2011)453189_EN.pdf 2007
Report Study on Residual Jurisdiction, a cura del
Prof. A. Nuyts, consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.
2007
Comparative study on enforcement procedures of family rights,
a cura del T.M.C. ASSER Instituut, consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm 2006
Study to inform a subsequent Impact Assessment on the Commission proposal on
jurisdiction and applicable law in divorce matters,
a cura del Consorzio per la valutazione delle politiche europee (EPEC) —
documento di lavoro dei servizi della Commissione —Valutazione di impatto
SEC(2006) 949. 2002
Evaluation on practical problems resulting from the non-harmonisation of
choice of Law rules in Divorce Matters, a cura del T.M.C. ASSER Instituut,
consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm [1] Nel 2011 erano 33,3 milioni i cittadini stranieri
residenti nell'Unione dei 27, pari al 6,6% della popolazione totale. Per la
maggior parte, vale a dire 20,5 milioni, erano cittadini di paesi non
appartenenti all'Unione, mentre i restanti 12,8 milioni erano cittadini di
altri Stati membri. Poiché la cittadinanza può cambiare nel corso del tempo, è
utile anche presentare le informazioni per paese di nascita. Nel 2011 erano
48,9 milioni i residenti nati all'estero nell'Unione, ossia il 9,7% della
popolazione totale; di questi, 32,4 milioni erano nati al di fuori dell'Unione,
mentre 16,5 milioni erano nati in un altro Stato membro (Statistics in Focus,
31/2012: "Nearly two-thirds of the foreigners living in EU Member
States are citizens of countries outside the EU-27", Eurostat). [2] Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29
maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui
figli di entrambi i coniugi (GU L 160 del 30.6.2000), modificato dal regolamento
(CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (GU L 367 del
14.12.2004). [3] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del
23.12.2003, pag. 1). [4] La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea
e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non partecipa all'adozione
di tale regolamento e non ne è pertanto vincolata né soggetta alla sua
applicazione. Ai fini della presente relazione, l'espressione "Stati
membri" non comprende la Danimarca. [5] La convenzione si applica in tutti gli Stati membri. [6] Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che
autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità, la
convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile,
il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà
genitoriale e di misure di protezione dei minori (GU L 48 del 21.2.2003, pag.
1). La convenzione è applicabile in tutti gli Stati membri fuorché Belgio e
Italia, che l'hanno firmata, ma non l'hanno ancora ratificata. [7] In virtù dell'articolo 61, il regolamento si applica:
(i) se il minore ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato
membro e (ii) per quanto concerne riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di
una decisione emessa in uno Stato membro, anche se il minore risiede
abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di
detta convenzione. [8] Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della
sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo
il 4-5 novembre 2004. [9] Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza
giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale
(COM(2006) 399 def.). [10] GU C 109 del 16.4.2013, pag. 7. [11] Proposta di decisione n. …/2010/UE del Consiglio che
autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale (COM(2010) 104 definitivo — 2010/0066
(APP)); proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di
una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e
alla separazione personale
(COM(2010) 105 definitivo — 2010/0067 (CNS)). [12] Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza
una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di
divorzio e di separazione legale (2010/405/UE), GU L 189 del 22.7.2010, pag.
12. I 14 Stati membri che hanno stabilito una cooperazione rafforzata tra loro
sono: Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia,
Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e
Slovenia. [13] Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20
dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
(GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10). Il regolamento Roma III si applica nei
14 Stati membri originari dal 21 giugno 2012. [14] Il regolamento Roma III si applicherà in Lituania dal 22
maggio 2014 (GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18) e in Grecia dal 29 luglio
2015 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 41). [15] L'articolo 65 dispone che, entro il 1° gennaio 2012, la
Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del regolamento in
base alle informazioni fornite dagli Stati membri. [16] In particolare, le discussioni nell'ambito e delle
riunioni della RGE e le risposte della RGE a un questionario della Commissione
del 2013. Cfr. anche la Guida delle migliori pratiche e delle norme minime
comuni della Rete giudiziaria europea, consultabile all'indirizzo:
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-it.do. [17] Cfr. l'allegato alla presente relazione. [18] COM(2005) 82 def. [19] Su circa 122 milioni di matrimoni celebrati nell'Unione,
all'incirca 16 milioni (13%) hanno una dimensione transfrontaliera. Su 2,4
milioni di matrimoni celebrati nell'Unione nel 2007, circa 300 000
rientravano in tale categoria. Lo stesso dicasi per 140 000 (13%) dei
1 040 000 divorzi avvenuti nell'Unione nello stesso anno (cfr.
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Eliminare le
incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali,
COM(2011) 125 def.). Secondo i dati Eurostat per il 2010, ogni anno nell'Unione sono
celebrati più di 2,2 milioni di nuovi matrimoni, mentre i divorzi sono circa 1
milione. [20] Ad esempio, sono sorte difficoltà di interpretazione del
motivo di competenza basato sul territorio "di cui i due coniugi sono
cittadini" (articolo 3, paragrafo 1, lettera b)) nei casi in cui
entrambi i coniugi possiedono la cittadinanza di due stessi Stati membri. La
Corte, richiamandosi alla scelta dell'autorità giurisdizionale competente da
parte dei soggetti, soprattutto nei casi in cui è stato esercitato il diritto
alla libera circolazione, ha affermato che tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che può essere presa in considerazione unicamente una cittadinanza
"prevalente". Le autorità giurisdizionali degli Stati membri di cui i
coniugi sono cittadini sono competenti e i coniugi possono adire l'autorità
dello Stato membro di loro scelta: causa C-168/08 Hadadi [2009] Racc.
I-06871, punti 52, 53, 58. [21] Uno degli obiettivi della proposta della Commissione del
2006 volta a modificare il regolamento era prevenire tale "corsa in
tribunale", instaurando norme di conflitto armonizzate in tutti gli Stati
membri. L'introduzione di norme di conflitto armonizzate avrebbe ridotto tale
rischio in quanto qualunque autorità adita nell'Unione avrebbe dovuto applicare
il diritto stabilito dalle norme comuni. Poiché il regolamento Roma III relativo
al diritto applicabile e alla separazione personale non vale per tutti gli
Stati membri, questa preoccupazione permane. [22] Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia
di obbligazioni alimentari, GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1 ("regolamento in
materia di obbligazioni alimentari"). [23] Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e
all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni
e alla creazione di un certificato successorio europeo, GU L 201 del 27.7.2012,
pag. 107 ( "regolamento in materia di successioni"). [24] Proposta di modifica del regolamento formulata dalla
Commissione nel 2006, pag. 5. [25] Proposta di modifica del regolamento formulata dalla
Commissione nel 2006, pag. 8. Cfr. anche causa C-68/7 Sundelind Lopez,
[2007] Racc. I-10403. [26] Proposta della Commissione relativa alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in
materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM(2011) 126 def. ("proposta
della Commissione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi");
regolamento in materia obbligazioni alimentari; regolamento in materia di
successioni. [27] Ogni anno nascono più di 5 milioni di bambini nell'Unione
dei 28 (Statistiche Eurostat 2004-2011). Nel 2010, circa il 38,3 %
dei bambini è nato al di fuori del matrimonio, mentre il dato corrispondente
nel 1990 era il 17,4 % (Eurostat). [28] La Corte ha fornito indicazioni per l'interpretazione del
concetto di residenza abituale nella causa C-523/07 A., [2009] Racc.
I-02805 e nella causa C-497/10 PPU Mercredi, [2010] Racc. I-14309.
In relazione agli articoli 8 e 10, la Corte ha sostenuto, in particolare,
che la residenza abituale del minore corrisponde al luogo che rispecchia un
certo grado di integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare e che
spetta all'autorità giurisdizionale nazionale stabilire la residenza abituale
del minore, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ogni
singolo caso. [29] L'interpretazione di quest'ultima condizione è stata
chiarita dalla Corte nella causa C-211/10 PPU Povse [2010] Racc.
I-06673. La
Corte ha stabilito che un provvedimento provvisorio pronunciato dall'autorità
giurisdizionale di origine non rappresenta una "decisione di affidamento
che non prevede il ritorno del minore" e, pertanto, non può costituire la
base per un trasferimento di competenza alle autorità giurisdizionali dello
Stato membro nel quale il minore è stato trasferito illecitamente. Infatti, se
l'effetto di un provvedimento provvisorio fosse una perdita di competenza sulla
questione dell'affidamento del minore, l'autorità giurisdizionale competente
dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente potrebbe essere
dissuasa dall'adottare un provvedimento provvisorio, pur essendo nell'interesse
del minore adottarlo (punti 47 e 50). [30] In particolare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3. [31] Causa C-403/09 PPU Detiček, [2009] Racc.
I-12193. [32] In relazione a tale norma, la Corte ha affermato, nella
causa C-497/10 PPU Mercredi [2010] Racc. I-14309, che le decisioni di
un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che si rifiutino di disporre il
tempestivo ritorno di un minore a norma della convenzione dell'Aia del 1980
sotto la competenza di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e
che riguardino la responsabilità genitoriale rispetto a detto minore non hanno
alcun effetto sulle decisioni da pronunciare nell'altro Stato membro in
procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale intentati
precedentemente e ancora pendenti nell'altro Stato membro. [33] Causa C-296/10 Purrucker II, [2010] Racc. I-11163. [34] Cfr. proposta di modifica del regolamento formulata dalla
Commissione nel 2006; documento di lavoro dei servizi della Commissione
SEC(2006) 949 - Impact assessment e studio sulla competenza residua (Study
on Residual Jurisdiction) citato nell'allegato alla presente relazione. [35] Lo Study on Residual Jurisdiction citato
nell'allegato alla presente relazione dimostra che vi è una notevole divergenza
tra le norme in materia di competenza degli Stati membri. La differenza più
rilevante consiste nel fatto che, in circa metà degli Stati membri, la
cittadinanza del minore (o di uno dei genitori, che spesso coincide con la
cittadinanza del minore) è sufficiente per attribuire la competenza allo Stato
membro di tale cittadinanza, il che invece non accade nell'altra metà degli
Stati membri. In alcuni di questi ultimi altri motivi di competenza residua
possono, in talune circostanze, consentire di intentare un'azione nell'Unione,
ma non vi è alcuna garanzia in tal senso. [36] Ciò potrebbe accadere, ad esempio, in materia matrimoniale
se i coniugi vivono in uno Stato terzo in cui le norme in materia di competenza
si fondano esclusivamente sulla loro cittadinanza, oppure se i coniugi vivono
in Stati terzi diversi, la residenza di un solo coniuge non è sufficiente per
attribuire la competenza e la competenza non è attribuibile allo Stato
dell'ultima residenza abituale del coniuge. Cfr., per un esempio concreto,
la causa, effettivamente discussa e riportata nello studio sul quadro europeo
per il diritto privato internazionale (Study on the European framework for
private international law) citato nell'allegato alla presente relazione, di
un cittadino italiano e di sua moglie, olandese, che si sono sposati in uno
Stato africano dove hanno vissuto per un certo numero di anni. La moglie, un
diplomatico, si è trasferita per motivi professionali in uno Stato asiatico con
il marito. A un dato momento la coppia voleva divorziare, ma ciò è risultato
impossibile nello Stato asiatico in cui erano residenti. Parimenti non erano
applicabili, in caso di divorzio, le norme italiane od olandesi in materia di
competenza residua. In tali circostanze, l'autorità giurisdizionale di uno
Stato membro avrebbe avuto competenza a norma del regolamento soltanto se i due
coniugi fossero stati cittadini dello stesso Stato membro. [37] Cfr. Study on Residual Jurisdiction citato
nell'allegato alla presente relazione. [38] Motivo di competenza che, in via del tutto eccezionale,
consente a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di avere competenza
su un caso collegato a uno Stato terzo per ovviare, in particolare, a
situazioni di giustizia negata, ad esempio quando nello Stato terzo in
questione il procedimento si dimostra impossibile (ad esempio, a causa di una
guerra civile); cfr. il considerando 16 del regolamento in materia di
obbligazioni alimentari. Tradizionalmente si ritiene, come è stato sottolineato
nel corso di discussioni parlamentari in alcuni Stati membri, che questa
competenza "di necessità" si fondi sul diritto a un giusto processo
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (Study on Residual Jurisdiction, pag. 64), o sia addirittura
imposta da tale diritto. [39] Risoluzione P7_TA(2010)0477, punto 3. [40] In particolare, in materia di responsabilità genitoriale
in Stati terzi che non sono firmatari della convenzione dell'Aia del 1996. Cfr. Study on
Residual Jurisdiction citato nell'allegato alla presente relazione. [41] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12
del 16.1.2001, pag. 1). [42] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (rifusione), GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1
("regolamento Bruxelles I (rifusione)"). [43] Regolamento in materia di obbligazioni alimentari;
proposta di modifica del regolamento formulata dalla Commissione nel 2006;
proposta della Commissione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
proposta della Commissione relativa alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti
patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127 def.); regolamento in
materia di successioni; regolamento Bruxelles I (rifusione). [44] Il regolamento dispone che accordi e strumenti autentici
debbano essere dichiarati esecutivi alla stregua delle decisioni se sono
esecutivi nello Stato membro di origine. Il fatto che i certificati utilizzati
nella procedura di exequatur facciano riferimento soltanto alle
"decisioni" ha creato difficoltà. [45] Programma di Stoccolma (documento del Consiglio n.
17024/09 GAI 896), punti 3.1.2 e 3.3.2. [46] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale — Creare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia per i cittadini europei Piano d'azione per l'attuazione
del programma di Stoccolma del 20 aprile 2010, COM(2010) 171 def., pagg. 10, 12
e 23. [47] Nella causa C-195/08 PPU Rinau, [2008] Racc.
I-05271, la Corte ha chiarito che, eccezion fatta per le decisioni certificate
che beneficiano dell'abolizione dell'exequatur, una parte interessata
può richiedere il non riconoscimento di una decisione anche se non è stata
precedentemente depositata alcuna istanza per il suo riconoscimento. Nella
causa C-256/09 Purrucker I, [2010] Racc. I-07353, la Corte ha confermato
che le disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione non valgono per
provvedimenti provvisori riguardanti diritti di affidamento che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 20. [48] Studio sull'interpretazione del motivo dell'ordine
pubblico (Study on the Interpretation of the Public Policy Exception)
citato nell'allegato alla presente relazione. [49] Altri motivi spesso eccepiti per il non riconoscimento
delle decisioni sono stati la notifica di documenti in cui la decisione è stata
pronunciata in contumacia, l'inosservanza della procedura prevista dal
regolamento per il collocamento di un minore in un altro Stato membro e il
fatto che la decisione sia stata pronunciata senza aver offerto al genitore
interessato l'opportunità di essere ascoltato. Si tratta di considerazioni
importanti in riferimento al diritto a un effettivo mezzo di ricorso e un
giusto processo garantito dall'articolo 47 della Carta. [50] Regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati; regolamento n. 1896/2006
che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento; regolamento
n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di
modesta entità; regolamento in materia di obbligazioni alimentari; regolamento
Bruxelles I (rifusione). [51] Cfr. anche, ad esempio, la valutazione di future norme
minime sulla notifica di documenti — Relazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del
regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. [52] Dal 2010, 155 casi sono stati discussi in riunioni
bilaterali. [53] Cfr. documento del Consiglio 16121/10, JUSTCIV 194, del 12
novembre 2010, Conclusioni del seminario ministeriale organizzato dalla
presidenza belga sulla mediazione familiare nei casi di sottrazione
internazionale di minori da parte dei genitori, consultabile all'indirizzo
http://register.consilium.europa.eu. [54] Articolo 55, lettera a). [55] Guida delle migliori pratiche e delle norme minime comuni
della Rete giudiziaria europea, consultabile all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-it.do. [56] Nel 2008 sono state presentate 706 istanze di ritorno tra
Stati membri. Le statistiche dimostrano che la percentuale complessiva di
ritorni tra Stati membri è stata del 52% nel 2008, mentre è stata del 39%
quando lo Stato richiedente era uno Stato terzo: cfr. Analisi statistica delle
istanze presentate nel 2008 a norma della convenzione dell'Aia del 25 ottobre
1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori — parte II
― relazione regionale, doc. prel. n. 8 B ― aggiornamento del
novembre 2011 all'attenzione della Commissione speciale del giugno 2011,
consultabile all'indirizzo http://www.hcch.net. [57] Causa C-195/08 PPU Rinau, [2008] Racc. I-05271,
punto 52. [58] Cfr., ad esempio, cause Šneersone e Kampanella c/
Italia (istanza n. 14737/09), punto 85, iv); Iglesias Gil e A.U.I. c/ Spagna (istanza n. 56673/00); Ignaccolo-Zenide c/ Romania (istanza n.
31679/96), Maire c/ Portogallo (istanza n. 48206/99); PP c/ Polonia (istanza n. 8677/03) e Raw c/
Francia (istanza n. 10131/11). [59] La CEDH ha anche stabilito, in taluni casi, che il ritorno
di un minore potrebbe costituire una violazione dell'articolo 8 della CEDU, in
particolare quando è stato accertato che l'autorità giurisdizionale adita non
aveva valutato adeguatamente la gravità delle difficoltà che il minore avrebbe
dovuto probabilmente affrontare ritornando nello Stato di origine, quando
l'autorità giurisdizionale adita poteva non avere appurato in maniera informata
l'esistenza di un rischio secondo la definizione datane nell'articolo 13,
lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 o quando l'autorità
giurisdizionale adita non aveva proceduto a un esame efficace delle asserzioni
dell'istante a norma dell'articolo 13, lettera b), della convenzione
dell'Aia del 1980. Cfr., ad esempio, cause Šneersone e Kampanella c/ Italia
(istanza n. 14737/09), punto 95; B c/ Belgio (istanza n. 4320/11), punto
76; X c/ Lettonia (istanza n. 27853/09), punto 119. [60] Nel 2008, il 15% delle istanze tra Stati membri sono state
definite entro 6 settimane: cfr. analisi statistica citata nella nota 56. [61] Articolo 11, paragrafo 8, e articolo 42. [62] Poiché il regolamento intende garantire il ritorno rapido
del minore, il rilascio di un certificato da parte dell'autorità
giurisdizionale di origine per il suo provvedimento di ritorno non è soggetto
ad alcun mezzo di impugnazione e gli unici motivi di diritto invocabili in
relazione al certificato sono quelli che ne richiedono la rettifica o sollevano
dubbi circa la sua autenticità secondo il diritto dello Stato membro di
origine: cfr. articolo 43, paragrafo 2, e causa C- 211/10 PPU Povse,
[2010] Racc. I-06673, punto 73. [63] Causa C-211/10 PPU Povse, [2010] Racc. I-06673,
punto 53. Secondo
la causa C-195/08 PPU Rinau, [2008] Racc. I-05271, una volta che un
provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del
giudice di origine, è irrilevante, ai fini del rilascio di un provvedimento di
ritorno certificato da parte dell'autorità giurisdizionale di origine, che tale
provvedimento non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un
provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente
avuto luogo. [64] Garanzie analoghe si applicano alle decisioni certificate
riguardanti i diritti di visita dei minori. [65] Articolo 47. [66] Cfr. studio comparativo sulle procedure di esecuzione dei
diritti di famiglia (Comparative study on enforcement procedures of family
rights) citato nell'allegato alla presente relazione. [67] Le stesse disposizioni in materia di esecuzione valgono
per le decisioni certificate riguardanti il diritto di visita dei minori
(articolo 47). [68] Causa C- 211/10 PPU Povse, [2010] Racc. I-06673,
punti 74-83. [69] Causa C-491/10 Zarraga, [2010] Racc. I-14247. [70] Causa Povse c/ Austria (istanza n. 3890/11), punti
81-82. [71] I reclami dei cittadini fanno soprattutto riferimento a
procedure di esecuzione onerose, procedimenti lunghi e pratiche divergenti
adottate dalle autorità nazionali. [72] Cfr., ad esempio, cause CEDH PP c/ Polonia (istanza
n. 8677/03), Shaw c/ Ungheria (istanza n. 6457/09), Raw e altri
c/ Francia (istanza n. 10131/11). [73] Ad esempio, le disposizioni in materia di esecuzione in
alcuni Stati membri consentono di ricorrere contro i provvedimenti di
esecuzione. [74] Causa C-195/08 PPU Rinau, [2008] Racc. I-05271,
punto 82. [75] Cfr., ad esempio, Shaw c/ Ungheria (istanza n.
6457/09) e Raw c/ Francia (istanza n. 10131/11). [76] Articolo 55, lettera d). [77] Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 23, lettera g). [78] Causa C-92/12, PPU Health Service Executive.