RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale /* COM/2014/027 final */
1. Introduzione Il razzismo e la xenofobia, in ogni forma e
manifestazione, sono incompatibili con i valori su cui si fonda l’Unione
europea. In base al trattato di Lisbona, l’Unione si adopera per garantire un
livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro
la criminalità, il razzismo e la xenofobia[1]. La decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio
sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante
il diritto penale[2]
(in appresso “la decisione quadro”) è stata adottata all’unanimità il
28 novembre 2008 dopo sette anni di negoziati. La complessità dei negoziati si
spiega principalmente alla luce delle differenze tra gli ordinamenti e le
tradizioni giuridiche degli Stati membri sulla tutela del diritto alla libertà
di espressione e relative limitazioni, anche se esiste una base comune tale da
definire nei confronti del fenomeno del razzismo e della xenofobia un’impostazione
penale comune all’Unione europea, per fare in modo che gli stessi comportamenti
costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene
efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche e giuridiche che
hanno commesso simili reati o ne sono responsabili. La lotta contro il razzismo e la xenofobia rientra
nel contesto dei diritti fondamentali: la decisione quadro parte dalla
necessità di tutelare i diritti di gruppi, persone e della società in generale,
prevedendo sanzioni penali contro forme di razzismo e xenofobia particolarmente
gravi e rispettando al contempo i diritti fondamentali della libertà di
espressione e della libertà di associazione. La decisione incarna pertanto “l’importanza
vitale di combattere ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale” sottolineata
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che ha confermato la
necessità di “sanzionare o persino prevenire nelle società democratiche le
forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio
fondato sull’intolleranza”[3].
La decisione quadro va applicata nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la
libertà di espressione e la libertà di associazione. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1,
del protocollo n. 36 dei trattati, prima dello scadere del periodo di
transizione il 1° dicembre 2014, non sono applicabili le attribuzioni della Commissione
a norma dell’articolo 258 del TFUE riguardo all’avvio di procedure di
infrazione per l’applicazione della decisione quadro, adottata prima dell’entrata
in vigore del trattato di Lisbona. In base alla decisione quadro la Commissione elabora
una relazione scritta che valuta in che misura gli Stati membri hanno attuato
tutte le disposizioni della normativa. La presente relazione si basa sulle
misure di recepimento notificate dagli Stati membri (si veda l’allegato) e
sulle informazioni tecniche richieste loro dalla Commissione in fase di analisi
(giurisprudenza nazionale, lavori preparatori, orientamenti ecc.), come
anche sulle informazioni raccolte in occasione delle cinque riunioni del gruppo
di esperti governativi e grazie a uno studio commissionato dalla Commissione[4]. Gli Stati membri dovevano trasmettere entro il
28 novembre 2010 il testo delle misure nazionali di recepimento della
decisione quadro. Tutti gli Stati membri hanno comunicato le misure nazionali
adottate per recepire la decisione. 2. Elementi principali della
decisione quadro La decisione quadro definisce un’impostazione
penale comune per talune forme di razzismo e di xenofobia, nello specifico per
due tipi di reato, comunemente noti come discorsi di incitamento all’odio
razziale e xenofobo e reati basati sull’odio razziale e xenofobo[5]. Per quanto riguarda i “discorsi di incitamento
all’odio”, gli Stati membri devono garantire che siano punibili i seguenti
comportamenti intenzionali se diretti contro un gruppo di persone, o un membro
di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione,
all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica: –
l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio,
anche mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o
altro materiale; –
l’apologia, la negazione o la minimizzazione
grossolana dei: –
crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e
crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della
Corte penale internazionale (in appresso “CPI”); –
crimini definiti all’articolo 6 dello statuto
del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8
agosto 1945; quando i comportamenti siano posti in essere in
modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di
uno o più dei suoi membri. A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della
decisione quadro, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto
i comportamenti i) atti a turbare l’ordine pubblico o ii) che sono minacciosi,
offensivi o ingiuriosi. L’articolo 1, paragrafo 4, prevede che uno Stato membro
può rendere punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini summenzionati
solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata
in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o
di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione
passata in giudicato di un tribunale internazionale. Questa possibilità non è
prevista per l’apologia dei suddetti crimini. Quanto ai “reati basati sull’odio”, gli Stati
membri devono garantire che la motivazione razzista e xenofoba sia
considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, che tale motivazione
possa essere presa in considerazione dal giudice all’atto della determinazione
della pena. 3. Recepimento da parte degli
Stati membri 3.1. Discorsi di incitamento all’odio
razziale e xenofobo (articolo 1) 3.1.1. Istigazione pubblica alla
violenza o all’odio I codici penali della maggior parte degli
Stati membri contemplano disposizioni su comportamenti che rientrano nell’“istigazione
alla violenza o all’odio”, anche se la terminologia utilizzata (“provocare”, “incitare”,
“diffondere”, “promuovere”, “istigare”, “esortare” ecc.) e i criteri applicati
variano da uno Stato membro all’altro. In Danimarca, Finlandia e Svezia non
esistono disposizioni specifiche sull’istigazione ma piuttosto disposizioni che
qualificano come reato il ricorso a espressioni di minaccia, insulto, abuso,
diffamazione o sprezzo basate sulla razza, il colore della pelle, la religione
o convinzioni personali e l’origine nazionale o etnica. Nella maggioranza degli Stati membri sono espressamente
contemplati tanto la violenza quanto l’odio (BE, BG, DE, EE, ES, EL, FR, HR,
IT, CY, LV, LT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, SK). Per l’efficacia della decisione
quadro è però importante che sia considerata reato l’istigazione pubblica sia alla
violenza che all’odio. Estonia, Grecia e Portogallo contemplano entrambi i
termini, anche se in Estonia è necessario che sussista un conseguente pericolo
per la vita, la salute e le proprietà di una persona, in Grecia è reato
istigare a comportamenti o azioni che possano condurre all’odio o alla
violenza e il Portogallo prevede un ulteriore elemento organizzativo da
parte dei presunti autori. Nessuna di queste tre condizioni è però prevista
dalla decisione quadro. Le legislazioni ceca, irlandese, ungherese, polacca,
romena e britannica menzionano esplicitamente soltanto l’odio, anche se in
Irlanda e nel Regno Unito il concetto di violenza è di fatto ricompreso in
quello di odio, nella Repubblica ceca è coperto in determinate circostanze e in
Ungheria lo è tramite la giurisprudenza nazionale. Ai sensi della decisione quadro, vittime dell’istigazione
possono essere un gruppo di persone o un membro di tale gruppo. Dodici Stati
membri (BE, DE, EL, FR, HR, CY, LT, LU, MT, AT, PT e SK) menzionano
espressamente gruppi e singoli membri, conformemente alla decisione quadro;
nei Paesi Bassi l’istigazione all’odio è diretta contro persone,
mentre quella alla violenza contro una persona. Otto Stati membri (CZ,
DK, IE, ES, HU, RO, FI e SE) fanno esplicito riferimento soltanto a un gruppo
di persone; sette Stati membri non menzionano espressamente né gruppi né
singoli individui; secondo quanto notificato da Bulgaria, Lettonia, Polonia e
Slovenia, i rispettivi reati prevedono atti diretti sia contro gruppi che
contro singoli individui, mentre l’Estonia, l’Italia e il Regno Unito non hanno
fornito informazioni dettagliate al riguardo e in Estonia l’istigazione è
considerata reato solo se mette in pericolo una persona. La decisione quadro entra in gioco se le
vittime di istigazione si definiscono in riferimento alla razza, al colore
della pelle, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica. I
motivi elencati non sono stati però recepiti in tutti gli Stati membri, sebbene
l’obiettivo sembri generalmente raggiunto: Belgio, Ungheria, Cipro e Slovacchia
fanno esplicito riferimento a tutti i motivi, mentre il Lussemburgo menziona lo
status familiare corrispondente al termine “ascendenza”; Danimarca, Irlanda,
Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito menzionano tutti i motivi eccetto l’ascendenza,
mentre Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia e Ungheria non
fanno riferimento né al colore della pelle né all’ascendenza; Malta e Slovenia non
menzionano l’ascendenza e l’origine nazionale, mentre la Lituania omette il
colore della pelle e l’origine etnica; Repubblica ceca, Grecia, Paesi Bassi,
Polonia e Romania non menzionano né il colore della pelle, né l’ascendenza, né
l’origine nazionale. I termini “origine” (EE, FR, SI e FI) e “origine etnica”
(RO) vengono considerati di significato equivalente al termine “ascendenza”,
mentre il termine “nazionalità” (BG e LT) pare non riflettere il più ampio
significato del termine “origine nazionale”. 3.1.2. Diffusione o distribuzione
pubblica di scritti, immagini o altro materiale di istigazione alla violenza o
all’odio In forza della decisione quadro vanno
considerati reati anche gli atti di istigazione pubblica alla violenza o all’odio
mediante la diffusione o la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro
materiale, e quindi non unicamente la comunicazione orale. Nella maggioranza
degli Stati membri (BE, BG, DE, EL, IE, FR, HR, CY, LT, LU, MT, NL, PL, PT
e UK) le disposizioni in merito indicano debitamente i mezzi di diffusione specifici,
mentre alcuni Stati membri rimandano alle sezioni di interpretazione
generale del codice penale (CZ, HU e SK) oppure a relazioni ufficiali (FI) o
lavori preparatori (SE). La Lettonia fa riferimento alla giurisprudenza che ha
sanzionato la comunicazione online, la Spagna utilizza l’espressione “diffonde
informazioni offensive”, l’Italia “divulga idee”, in Estonia,
Austria e Slovenia è unicamente previsto che l’atto sia commesso pubblicamente,
mentre in Danimarca lo è pubblicamente o con l’intento di ottenere una più
ampia diffusione. 3.1.3. Pubblica apologia, negazione o
minimizzazione grossolana del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei
crimini di guerra In forza della decisione quadro gli Stati
membri devono considerare reati l’apologia, la negazione e la minimizzazione
grossolana dei crimini definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della CPI
(crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra), dirette
pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito
in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine
nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a
istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo
membro. Questa disposizione può essere recepita senza
fare esplicito riferimento allo statuto della CPI, nel caso in cui la
legislazione nazionale pertinente preveda una definizione di genocidio, crimini
contro l’umanità e crimini di guerra che rispecchi lo statuto. Otto Stati
membri (BG, HR, CY, LU, LT, MT, SI e SK) considerano reati i tre tipi di
comportamento (ossia, l’apologia, la negazione e la minimizzazione grossolana, pubblicamente
espresse). Cipro, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Slovacchia fanno esplicito
riferimento o riproducono quasi fedelmente i suddetti articoli dello statuto,
mentre in Slovacchia i comportamenti devono essere diffamatori o minacciosi nei
confronti del gruppo o del singolo individuo. Sette Stati membri non menzionano espressamente
questi tipi di comportamento: Spagna, Francia, Italia e Polonia contemplano
soltanto l’apologia, il Portogallo la negazione e Lettonia e Romania l’apologia
e la negazione (in Romania la minimizzazione è considerata reato solo se
praticata attraverso la distribuzione di materiale). Lettonia e Portogallo
fanno riferimento a tutti i crimini internazionali, la Romania al genocidio e
ai crimini contro l’umanità e Spagna e Italia soltanto al genocidio. Quanto al requisito sull’incidenza dei
comportamenti che potrebbero istigare alla violenza o all’odio, in Francia,
Italia, Lettonia, Lussemburgo e Romania non è necessario che tali comportamenti
siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza e all’odio, mentre
Bulgaria, Spagna, Portogallo e Slovenia richiedono più di una mera probabilità
di istigazione. In tredici Stati membri (BE, CZ, DK, DE, EE,
EL, IE, HU, NL, AT, FI, SE e UK) non esistono disposizioni penali che
disciplinino tali comportamenti. Germania e Paesi Bassi hanno affermato che la
rispettiva giurisprudenza nazionale applicabile alla negazione o alla
minimizzazione grossolana dell’Olocausto si applicherebbe anche a questi comportamenti. 3.1.4. Pubblica apologia, negazione o
minimizzazione grossolana dei crimini definiti nello statuto del Tribunale
militare internazionale A norma della decisione quadro gli Stati
membri sono tenuti a considerare reati l’apologia, la negazione e la
minimizzazione grossolana pubbliche dei crimini contro la pace, dei crimini di
guerra e dei crimini contro l’umanità perpetrati dai principali criminali di
guerra dei paesi europei dell’Asse. Questi comportamenti possono essere
considerati una precisa manifestazione di antisemitismo, se posti in essere in
modo atto a istigare alla violenza o all’odio, ed è pertanto essenziale che
siano considerati reato nei codici penali nazionali[6]. Tale disposizione può essere recepita senza
menzionare specificatamente lo statuto del Tribunale militare internazionale, a
condizione che sia riferita chiaramente a specifici crimini storici
perpetrati dai paesi europei dell’Asse. Francia, Cipro, Lussemburgo e
Slovacchia fanno esplicito riferimento allo statuto del Tribunale militare
internazionale, anche se il diritto francese si limita attualmente alla contestazione
dei crimini mentre quello lussemburghese non fa riferimento ai crimini contro
la pace. Sei Stati membri (BE, CZ, DE, LT, HU e AT)
fanno riferimento al regime nazista o alla Germania nazista in
quanto specifici perpetratori di questi crimini. Dei sei Stati, il Belgio
menziona espressamente solo il genocidio, mentre la Repubblica ceca e l’Ungheria
fanno riferimento sia al genocidio che a altri crimini contro l’umanità. La
Romania prevede la negazione e l’apologia dell’Olocausto e fa riferimento alla minimizzazione
solo in relazione alla distribuzione di materiale. La Slovenia menziona la negazione,
l’apologia e la minimizzazione dell’Olocausto. La Lituania e la Polonia
limitano l’incriminazione per i crimini perpetrati dal regime nazista
rispettivamente nei confronti della nazione e dei cittadini lituani e
della nazione e dei cittadini polacchi, anche se la Polonia menziona
esclusivamente la negazione. Negli altri 15 Stati membri (BG, DK, EE, EL,
IE, ES, HR, IT, LV, MT, NL, PT, FI, SE e UK) non esistono disposizioni
specifiche che qualifichino questi comportamenti come reato. I Paesi Bassi, la
Finlandia e il Regno Unito hanno trasmesso decisioni di condanna riguardanti la
minimizzazione, l’apologia e la negazione dell’Olocausto fondate su
disposizioni di diritto penale che rendono passibili di sanzioni
rispettivamente l’istigazione, i contrasti etnici o l’incitamento all’odio. 3.1.5. Attribuzioni opzionali L’articolo 1, paragrafo 2, dà agli Stati membri facoltà di rendere
punibili soltanto i discorsi di incitamento all’odio i) atti a turbare l’ordine
pubblico o ii) che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi. Alcuni Stati membri
si sono avvalsi di questa possibilità: Cipro e Slovenia hanno ripreso appieno
la disposizione, prevedendo entrambe le alternative; in Austria il reato di
istigazione alla violenza (non all’odio) è subordinato all’attitudine del
comportamento a turbare l’ordine pubblico; in Germania invece tutti i
comportamenti summenzionati sono reati se atti a turbare la quiete pubblica; analogamente
la giurisprudenza ungherese subordina l’incriminazione di questi comportamenti all’attitudine
a disturbare la quiete pubblica; Malta subordina il reato di istigazione alla
violenza o all’odio a comportamenti minacciosi, offensivi o ingiuriosi e, al
pari della Lituania, prevede entrambe le opzioni per l’apologia, la negazione o
la minimizzazione grossolana; mentre Irlanda e Regno Unito hanno reso punibili
i comportamenti di incitamento all’odio se minacciosi, offensivi o ingiuriosi. Riguardo all’opzione di cui all’articolo 1,
paragrafo 4, Francia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Romania e Slovacchia
hanno deciso di avvalersene per i comportamenti consistenti a negare e
minimizzare grossolanamente in pubblico i crimini definiti nello statuto della
CPI, mentre Cipro, Lituania, Lussemburgo, Romania e Slovacchia sfruttano questa
possibilità per i comportamenti consistenti a negare e minimizzare grossolanamente
in pubblico i crimini definiti nello statuto del Tribunale militare
internazionale[7]. 3.2. Istigazione e complicità
(articolo 2) Per quanto concerne l’articolo 2, riguardante
l’istigazione ai reati di cui all’articolo 1 e la complicità nel porli in
essere, praticamente tutti gli Stati membri applicano le norme orizzontali generali
che disciplinano questi comportamenti[8]. 3.3. Sanzioni penali (articolo 3) La maggior parte degli Stati membri soddisfa il
requisito di rendere punibili i comportamenti collegati ai discorsi di
incitamento all’odio con sanzioni penali che prevedono la reclusione per una durata
massima compresa almeno tra uno e tre anni. La pena massima per i
discorsi di incitamento all’odio va da 1 anno (BE) a 7 (UK, in caso di condanna
successiva a incriminazione). In diversi Stati membri (BE, EL, IE, FR, CY, LV,
LT, LU, NL, PL, RO, FI, SE e UK) i giudici hanno prerogativa di comminare un’ammenda
in alternativa alla reclusione. La pena massima per la pubblica apologia,
negazione o minimizzazione grossolana di crimini va da 1 anno di reclusione e
un’ammenda (BE) a 20 anni (AT), mentre Germania, Francia, Cipro, Lettonia,
Lituania e Romania lasciano ai giudici la possibilità di comminare un’ammenda o
altra pena. 3.4. Reati basati sull’odio
razziale e xenofobo (articolo 4) A norma della decisione quadro gli Stati
membri devono contemplare nei rispettivi codici penali la motivazione
razzista e xenofoba quale circostanza aggravante o, in alternativa,
garantire che possa essere presa in considerazione dal giudice all’atto della
determinazione della pena. Dato che le motivazioni razziste e xenofobe hanno
una natura discriminatoria e colpiscono persone, gruppi e la società nel suo
insieme, gli Stati membri devono garantire che siano individuate e contrastare in
modo adeguato. Quindici Stati membri (CZ, DK, EL, ES, HR, IT,
CY, LV, LT, MT, AT, RO, FI, SE e SK) si sono avvalsi della prima possibilità prevista
all’articolo 4, stabilendo nei rispettivi codici penali che la motivazione
razzista e xenofoba è una circostanza aggravante per tutti i reati.
Otto Stati membri (BE, BG, DE, FR, HU, PL, PT e UK) contemplano la
motivazione razzista o xenofoba quale circostanza aggravante per determinati reati
(spesso violenti) come l’omicidio, gravi danni fisici e altre forme di violenza
nei confronti di persone o proprietà. Di questo gruppo di Stati membri, tre si
avvalgono anche della seconda opzione di cui all’articolo 4: il Belgio
contempla disposizioni penali in forza delle quali la motivazione razzista può
essere presa in considerazione dai giudici (BE), mente Germania e Regno Unito
hanno notificato le giurisprudenza e dati statistici dettagliati per dimostrare
che la motivazione razzista e xenofoba viene presa di fatto in considerazione. Polonia, Portogallo e Slovenia rinviano a
disposizioni generali di diritto penale in forza delle quali va tenuto conto della
motivazione complessiva dell’autore del reato, mentre l’Estonia fa riferimento
alla circostanza aggravante di altre motivazioni di base. L’Ungheria ha notificato
un elevato numero di denunce e condanne per reati basati sull’odio, ma non ha
ancora trasmesso la giurisprudenza pertinente, mentre nei Paesi Bassi linee
guida ufficiali indicano la necessità di tenere conto della motivazione
razzista o xenofoba. Irlanda e Lussemburgo invece si sono limitati a notificare
che i giudici hanno sempre la possibilità di tener conto di questa motivazione. 3.5. Responsabilità delle persone
giuridiche e sanzioni applicabili (articolo 5 e articolo 6) Le persone giuridiche devono essere ritenute
responsabili per i discorsi di incitamento all’odio da parte di una persona che
occupa una posizione direttiva in seno alla persona giuridica oppure nel
caso in cui la mancanza di direzione da parte di tale persona abbia reso
possibili discorsi di incitamento all’odio a opera di una persona soggetta alla
sua autorità. La decisione quadro non obbliga gli Stati membri a imporre
sanzioni penali, anche se le misure devono essere in ogni caso efficaci,
proporzionate e dissuasive. Nella maggior parte degli Stati membri (eccetto
Grecia, Spagna, Italia e Slovacchia[9])
la legislazione prevede la responsabilità delle persone giuridiche per i
discorsi di incitamento all’odio e, nella maggioranza dei casi, la questione è
disciplinata tramite disposizioni orizzontali del codice penale[10] e l’imposizione di
ammende penali. L’articolo 5 va recepito con riferimento a tutte
le persone che agiscono nell’interesse della persona giuridica. Alcune leggi
nazionali non sono chiare in proposito (BE, DK e LU), mentre altre prevedono
condizioni aggiuntive, quali l’arricchimento della persona giuridica (BG),
il requisito secondo cui il reato contravviene ai doveri della persona
giuridica (HR) e la norma in base alla quale l’azione penale può essere
avviata nei confronti di una persona giuridica solo se il giudice ha imposto in
precedenza una sanzione a una persona fisica (HU). 3.6. Norme costituzionali e
principi fondamentali (articolo 7) In sede di notifica, Francia, Ungheria, Svezia
e Regno Unito hanno ricordato l’articolo 7 della decisione quadro. La Commissione è particolarmente attenta a
garantire che il recepimento della decisione quadro rispetti pienamente
tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e che
derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Come stabilito dalla Carta dei diritti
fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, eventuali
limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti
diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui[11]. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha
riconosciuto che la tolleranza e il rispetto per la dignità di tutti gli esseri
umani costituiscono le fondamenta di una società democratica e pluralista. La
CEDU ha inoltre affermato che le osservazioni contrarie ai valori di base della
Convenzione non godono della tutela garantita dall’articolo 10 (libertà di
espressione)[12].
3.7. Avvio delle indagini o dell’azione
penale (articolo 8) Gli Stati membri devono garantire che le
indagini sulle espressioni di odio o la relativa azione penale non siano
subordinate a una denuncia o un’accusa a opera della vittima, quanto meno nei
casi più gravi. Nella maggioranza degli Stati membri esistono disposizioni
specifiche, spesso orizzontali, di diritto penale che garantiscono indagini e/o
azioni penali ex officio per la maggior parte dei reati, compresi i
discorsi di incitamento all’odio. Alcuni Stati membri hanno fornito
giurisprudenza, dichiarazioni ufficiali e atre informazioni per dimostrare che
questa diposizione è attuata nella pratica. 3.8. Competenza giurisdizionale
(articolo 9) Tutti gli ordinamenti degli Stati membri contemplano
il principio di territorialità, in applicazione del quale la competenza
giurisdizionale per i reati basati sull’odio è definita con riferimento a
condotte poste in essere interamente o in una parte nel territorio nazionale.
Tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito, hanno inoltre
notificato norme di diritto penale che estendono nello specifico la competenza
giurisdizionale ai comportamenti posti in essere da uno dei loro cittadini.
Per Italia, Portogallo e Romania quest’ultima norma sulla competenza giurisdizionale
non si applica ai discorsi di incitamento all’odio. Per quanto riguarda le persone giuridiche, 21
Stati membri non hanno trasmesso indicazioni convincenti circa il recepimento
della norma che prevede che ciascuno Stato membro stabilisce la competenza
giurisdizionale per i comportamenti posti in essere a vantaggio di una
persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio. I discorsi di incitamento all’odio su internet
sono uno dei modi più diffusi per manifestare atteggiamenti razzisti e
xenofobi. È quindi necessario che gli Stati membri abbiano gli strumenti per
intervenire in questi casi. Nello stabilire la competenza giurisdizionale per i
comportamenti posti in essere nel proprio territorio, ciascuno Stato membro
deve garantire che la propria competenza giurisdizionale si estenda ai casi in
cui tali comportamenti siano realizzati mediante un sistema di informazione e l’autore
o il materiale ospitato su tale sistema siano situati nel suo territorio.
Soltanto Cipro ha recepito completamente tali norme. In Danimarca, Malta e
Slovenia la legislazione fa specificamente riferimento ai sistemi di
informazione, mentre quella croata fa riferimento ai reati commessi a mezzo
stampa elettronica. Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Portogallo,
Romania, Slovacchia e Svezia hanno fatto presente che le norme generali sulla competenza
dei rispettivi ordinamenti si applicano anche ai discorsi di incitamento all’odio
su internet, anche se non hanno trasmesso informazioni dettagliate al riguardo.
Belgio, Bulgaria, Germania, Francia e Regno Unito rinviano alla giurisprudenza
per dimostrare che i giudici nazionali hanno trattato cause riguardanti i
sistemi di informazione e che nella maggioranza dei casi la competenza giurisdizionale
è determinata quando l’autore del reato è fisicamente presente/residente nel
paese interessato oppure qualora il materiale sia accessibile in tale paese o
rivolto chiaramente al suo pubblico. 4. Pratiche raccomandate per
rafforzare l’attuazione della decisione quadro Le informazioni ricevute dagli Stati membri
mostrano che le autorità competenti a indagare e perseguire i comportamenti in
questione necessitano di strumenti e competenze pratiche per poter individuare e
contrastare i reati che rientrano nell’ambito della decisione quadro e per
interagire e comunicare con le vittime[13].
Dette autorità devono conoscere adeguatamente la legislazione pertinente e avere
orientamenti chiari. La creazione di unità speciali di polizia per
i crimini di odio e di uffici della procura specializzati sui discorsi di
incitamento all’odio e sui reati basati sull’odio, l’elaborazione di
orientamenti dettagliati, come anche una formazione specifica per le forze di
polizia, i pubblici ministeri e i giudici, sono esempi di buone pratiche in
grado di supportare l’attuazione della normativa. Può inoltre contribuire a una migliore
attuazione lo scambio di informazioni e di buone pratiche esteso al personale
delle autorità di contrasto, ai pubblici ministeri, ai giudici, alle
organizzazioni della società civile e a altri soggetti coinvolti. Per la loro natura specifica, in particolare la
difficoltà insita nell’identificare gli autori di contenuti illegali su internet
e di sopprimere questi contenuti, i discorsi di incitamento all’odio sul web implicano
per le autorità giudiziarie e di contrasto la necessità di disporre di
competenze particolari in termini di esperienze, risorse e cooperazione
transfrontaliera. I discorsi di incitamento all’odio e i reati
basati sull’odio sono condotte raramente denunciate[14]. Data la natura di
tali reati, le vittime si rivolgono spesso a servizi che offrono loro assistenza
più che fare denuncia alla polizia. Una rapida attuazione della direttiva sulle
vittime è quindi essenziale per garantire una reale tutela contro i discorsi di
incitamento all’odio e i reati basati sull’odio. Dati affidabili, comparabili e raccolti sistematicamente
possono contribuire a un’attuazione più efficace della decisione quadro. Le
denunce di discorsi di incitamento all’odio e di reati basati sull’odio vanno
sistematicamente riportate, così come gli antefatti, per poter valutare il
livello di azioni penali e sentenze. La raccolta di dati sui discorsi di
incitamento all’odio e sui reati basati sull’odio non è uniforme nell’UE e non è
quindi possibile fare raffronti attendibili tra i paesi[15]. La Commissione ha
chiesto agli Stati membri di fornirle la casistica dei discorsi di incitamento
all’odio, dei reati basati sull’odio e della relativa azione penale. I dati
trasmessi da 17 Stati membri sono riportati nell’allegato della presente
relazione. Comportamenti razzisti e xenofobi da parte di
opinion leader possono contribuire a creare un clima sociale che legittima il
razzismo e la xenofobia e dare così origine a comportamenti più gravi, quali la
violenza razzista. La pubblica condanna del razzismo e della xenofobia da parte
delle autorità, dei partiti politici e della società civile contribuisce a
riconoscere la gravità di tali fenomeni e a lottare in modo decisivo conto le
espressioni e i comportamenti razzisti e xenofobi[16]. 5. Conclusioni A quanto consta attualmente, diversi Stati
membri non hanno recepito in pieno o correttamente tutte le disposizioni della
decisione quadro, in particolare quelle sui reati di negazione, apologia o
minimizzazione grossolana di determinati crimini. Le disposizioni sull’istigazione
all’odio o alla violenza di stampo razzista e xenofobo vigenti nella maggior
parte degli Stati membri non sempre inglobano pienamente i reati previsti dalla
decisione quadro. Si riscontrano inoltre alcune lacune anche per quanto riguarda
la motivazione razzista e xenofoba dei reati, la responsabilità delle persone
giuridiche e la giurisdizione. La Commissione ritiene pertanto che il pieno e
corretto recepimento negli ordinamenti nazionali della decisione quadro in
vigore sia un primo passo per combattere in maniera efficace e coerente in
tutta l’UE il razzismo e la xenofobia attraverso il diritto penale. Nel 2014 la Commissione avvierà dialoghi
bilaterali con gli Stati membri al fine di garantire il pieno e corretto
recepimento della decisione quadro, tenendo in debito conto la Carta dei
diritti fondamentali e, in particolare, la libertà di espressione e di
associazione[17]. [1] Articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). [2] GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55. [3] Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23.9.1994
(Jersild c. Danimarca) e del 6.7.2006 (Erbakan c. Turchia). Si
veda anche la sentenza del 9.7.2013 (Vona c. Ungheria) specificatamente
sulla libertà di riunione e di associazione. [4] Studio sul quadro giuridico applicabile ai discorsi di
incitamento all’odio razziale e xenofobo e ai reati basati sull’odio razziale e
xenofobo negli Stati membri dell’UE (JUST/2011/EVAL/FW/0146/A4). [5] Termini tuttavia non presenti nella decisione quadro. [6] La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che “negare i crimini
contro l’umanità rappresenta una delle forme più gravi di diffamazione raziale
a danno degli ebrei e di istigazione all’odio contro di essi” (Garaudy
c. Francia, sentenza del 24.6.2003). La CEDU ha inoltre precisato che la
negazione o il revisionismo di “fatti storici chiaramente accertati – come l’Olocausto
– […] sono sottratti dall’articolo 17 [divieto di abuso dei diritti] alla
tutela di cui all’articolo 10 [libertà di espressione] “ (Lehideux e
Isorni c. Francia, sentenza del 23.9.1998). [7] L’opzione non vale per l’apologia di tali crimini. [8] A quanto pare soltanto Malta prevede una disposizione
specifica per l’istigazione a questi reati e la complicità nel porli in essere. [9] La Slovacchia prevede una forma di responsabilità
indiretta, consentendo la “requisizione di una somma di denaro”. [10] La Francia prevede un sistema specifico per alcuni reati
commessi a mezzo stampa, che esclude la responsabilità delle persone
giuridiche. [11] A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali e, analogamente, dell’articolo 10,
paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riguarda
specificatamente la libertà di espressione. [12] Sentenze del 4.12.2003 (Gündüz c. Turchia) e del 24.6.2003
(Garaudy c. Francia). [13] Per il rispetto dei diritti fondamentali è essenziale che
gli atti xenofobi e di razzismo siano indagati e adeguatamente puniti, come
confermano le sentenze dalla CEDU del 6.7.2005 (Nachova e altri c. Bulgaria),
del 10.3.2010 (Cakir c. Belgium) e del 27.1.2011 (Dimitrova e altri
c. Bulgaria). [14] Si veda, in particolare, la relazione dell’Agenzia dell’Unione
europea per i diritti fondamentali (FRA), Making hate crime visible in the
European Union: acknowledging victims’ rights (Dare visibilità ai reati
basati sull’odio nell’Unione europea: riconoscere i diritti delle vittime), 2012. [15] Ibidem. [16] Si vedano le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo
del 6.7.2006 (Erbakan c. Turchia) e del 16.7.2009 (Féret
c. Belgio). [17] In forza del protocollo n. 36, articolo 10, del
trattato di Lisbona, i procedimenti di infrazione per le decisioni quadro non
possono essere lanciati prima del 1° dicembre 2014.