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30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/405 |
P7_TA(2014)0279
Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 aprile 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM(2013)0550 — C7-0241/2013 — 2013/0265(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 408/27)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento tramite carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione. |
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il presente regolamento non si applica agli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata pensata per rispondere a esigenze precise mediante strumenti di pagamento da utilizzare in maniera limitata, perché permettono al detentore dello specifico strumento di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi. |
2. Il presente regolamento non si applica agli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata pensata per rispondere a esigenze precise mediante strumenti di pagamento da utilizzare in maniera limitata, perché permettono al detentore dello specifico strumento di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma estremamente limitata di beni o servizi. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli articoli 6 e 7 non si applicano ai circuiti di carte di debito nazionali che operano secondo un modello che prevede una commissione interbancaria media o una compensazione netta dimostrabilmente inferiore al valore di soglia di cui agli articoli 3 e 4. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori |
Commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento basate su carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento , i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2 % del valore dell'operazione. |
1. Con effetto … (*1), i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di debito tramite carta una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore all'importo di 7 centesimi di EUR, o, se inferiore, allo 0,2 % del valore dell'operazione. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento , i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3 % del valore dell'operazione. |
2. Con effetto … (*2), i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di credito tramite carta una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3 % del valore dell'operazione. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. gli Stati membri hanno facoltà di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto equivalente medianti disposizioni nazionali di legge. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 |
soppresso |
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Commissioni interbancarie per tutte le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori |
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1. Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2 % del valore dell'operazione. |
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2. Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3 % del valore dell'operazione. |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 , le compensazioni nette che una banca emittente riceve da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate sono considerate parte della commissione interbancaria. |
Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3, le compensazioni nette che un prestatore di servizi di pagamento emittente riceve in relazione alle operazioni di pagamento sono considerate parte della commissione interbancaria. |
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Le autorità competenti si adoperano per impedire che i prestatori di servizi di pagamento possano tentare di aggirare il presente regolamento, tra cui l'emissione di carte di pagamento in paesi terzi. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. È vietata qualsiasi restrizione alla fornitura di servizi di pagamento nell'ambito delle norme sui circuiti di carte di pagamento, a meno che non sia non discriminatoria e oggettivamente necessaria per l'operatività dei circuiti di pagamento. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Operazioni transfrontaliere |
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Alle operazioni transfrontaliere si applicano le commissioni interbancarie del paese del soggetto convenzionatore. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I circuiti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni tramite carta siano separati e trattati da diversi soggetti incaricati del trattamento. |
2. I circuiti e gli emittenti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni tramite carta siano separati e trattati da diversi soggetti incaricati del trattamento. Sono vietate le regole dei circuiti e le clausole dei contratti di licenza o di altri contratti che portino a limitazioni della libertà di scegliere i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, detti soggetti non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento nell'Unione. |
4. Entro il … (*3) i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, detti soggetti non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento nell'Unione. |
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4 bis. Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ABE, sentito un comitato consultivo ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti cui i sistemi di pagamento, i circuiti di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento sono tenuti a conformarsi per garantire un mercato del trattamento delle carte completamente aperto e competitivo. |
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L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … (*4) |
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Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
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I requisiti di cui al primo comma entrano in vigore entro il … (*5) e sono se del caso aggiornati periodicamente. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono esonerare per un periodo limitato dal presente articolo i nuovi circuiti di pagamento basati su carta, prevedendo una deroga agli articoli da 1 a 4 ter. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Sono vietate le regole del circuito e le clausole dei contratti di licenza che impediscono ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli in tal senso. |
1. Sono vietate le regole del circuito, le clausole dei contratti di licenza o le misure di effetto equivalente che impediscono ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli in tal senso. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore ha la possibilità di decidere di avere due o più marchi di strumenti di pagamento diversi sulla propria carta di pagamento e sul proprio dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire diversi marchi su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie. |
2. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza in relazione all'abbinamento (co-badging) o alla coesistenza a titolo equivalente di più marchi o applicazioni su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o altri obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato. |
3. I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I principi di indirizzamento intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di più di un marchio di carta di pagamento su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico devono essere non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio. |
4. I principi di indirizzamento o analoghe misure intese a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di più di un marchio di carta di pagamento - o equivalente - su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico devono essere non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio. |
6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore e del beneficiario che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio. I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso i punti vendita al fine di effettuare una selezione prioritaria di un particolare marchio o applicazione. Tuttavia, i beneficiari non impediscono al pagatore, per le categorie di carte o connessi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario, di modificare una selezione prioritaria automatica preimpostata dal beneficiario nel suo dispositivo. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate. |
1. I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento e con differenti commissioni interbancarie , a meno che gli esercenti non chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell'ambito di un circuito di strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria regolamentata . |
1. I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell'ambito di un circuito di strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria , la quale dovrà essere conforme ai massimali stabiliti nel presente regolamento . |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I prestatori di servizi di pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili in modo visibile e per via elettronica , in modo da consentire al beneficiario di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore. |
4. Entro … (*6) i prestatori di servizi di pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili elettronicamente e, per gli strumenti di pagamento di nuova emissione basati su carta, anche visibilmente identificabili , in modo da consentire al beneficiario e al pagatore di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altre forme di orientamento di cui all'articolo 55 della proposta COM(2013) 547 e all'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE (22). |
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altre forme di orientamento di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/…/UE [PSD] e all'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE (22) |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore riceve anche periodicamente informazioni chiare e obiettive sulle caratteristiche e sulle commissioni applicate alle operazioni di pagamento. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
1. Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l' effettiva applicazione. L'ABE può emanare orientamenti ex articolo 16 del regolamento(UE) n. 1093/2010 per assicurare che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. |
1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso indipendenti, adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. I prestatori di servizi di pagamento aderiscono ad almeno uno degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro … (*7). Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento partecipino alle procedure di reclamo ex paragrafo 1. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori e di nuove tecnologie. |
Entro … (*8), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull' applicazione del presente regolamento . La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di business model innovativi . La valutazione esamina in particolare: |
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La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che potrà contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0167/2014).
(21) Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.
(21) Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.
(1 bis) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(*1) Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(*2) Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(*3) Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(*4) Data …
(*5) Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(*6) Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(22) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.
(22) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori , recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .
(*7) Due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
(*8) Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.